Art. 3

Il prodotto interessato può essere sottoposto a controlli fitosanitari con frequenza ridotta purché:

In vigore dal 11 ott 2004
a) nell'arco di un triennio il numero medio di spedizioni del prodotto interessato introdotte annualmente nella Comunità sia almeno pari a 200; b) il numero minimo di spedizioni del prodotto interessato oggetto di ispezione nel triennio precedente sia almeno pari a 600; c) il numero di spedizioni annue del prodotto interessato risultate infette dagli organismi nocivi di cui all'allegato I, lettera e), sia inferiore all'1 % del numero complessivo di spedizioni dello stesso prodotto interessato importate nella Comunità; d) la Commissione disponga della domanda di cui all', paragrafo 1, per i prodotti interessati.
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