Art. 3
Il prodotto interessato può essere sottoposto a controlli fitosanitari con frequenza ridotta purché:
In vigore dal 11 ott 2004
a)
nell'arco di un triennio il numero medio di spedizioni del prodotto interessato introdotte annualmente nella Comunità sia almeno pari a 200;
b)
il numero minimo di spedizioni del prodotto interessato oggetto di ispezione nel triennio precedente sia almeno pari a 600;
c)
il numero di spedizioni annue del prodotto interessato risultate infette dagli organismi nocivi di cui all'allegato I, lettera e), sia inferiore all'1 % del numero complessivo di spedizioni dello stesso prodotto interessato importate nella Comunità;
d)
la Commissione disponga della domanda di cui all', paragrafo 1, per i prodotti interessati.
Storico versioni
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Proeli:reg:2004:1756:oj#art-3