Art. 1

In vigore dal 11 ott 2004
Il presente regolamento si applica ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/CE per quanto concerne i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva ed originari del paese, territorio o parte di territorio specificati (in appresso denominati i «prodotti interessati»), tranne: a) i vegetali destinati alla piantagione; b) i vegetali, prodotti vegetali o altre voci soggetti all'autorizzazione di importazione nella Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE; c) i vegetali, prodotti vegetali o altre voci soggetti a misure temporanee, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE; d) i vegetali, prodotti vegetali o altre voci figuranti sull'elenco di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2000/29/CE.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/1756 | Portale Normativo