Art. 2

In vigore dal 11 ott 2004
1.   Ogni Stato membro può chiedere alla Commissione di ridurre la frequenza dei controlli fitosanitari per un prodotto interessato. La domanda contiene le informazioni di cui all'allegato I. 2.   La Commissione redige, nel rispetto delle condizioni di cui all' e dei criteri di cui all', un elenco dei prodotti interessati per i quali i controlli fitosanitari possono essere effettuati con frequenza ridotta e specifica il livello di riduzione della frequenza. 3.   La Commissione pubblica tale elenco, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE.
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