Art. 2
In vigore dal 7 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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