Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).
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