Art. 1

All’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 è aggiunto il paragrafo seguente:

In vigore dal 7 ott 2004
«5.   L’ufficio doganale che accetta la dichiarazione di immissione in libera pratica conserva copia del titolo o dell’estratto presentato che conferisce il diritto di beneficiare di un regime preferenziale. Sulla base di un’analisi di rischio, almeno l’1 % dei titoli presentati e non meno di due titoli all’anno e per ufficio doganale devono essere inviati in copia all’organismo emittente indicato sul titolo per un controllo di autenticità. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai titoli elettronici né ai titoli per i quali la normativa comunitaria prevede un altro metodo di controllo.»
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