Art. 1

In vigore dal 30 set 2004
In deroga a quanto prescritto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, laddove la restituzione risulta differenziata unicamente a causa del fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione per la Bulgaria, la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione in rapporto alle merci figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 e oggetto del regolamento (CE) n. 1676/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1713:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo