Art. 1
In vigore dal 30 set 2004
In deroga a quanto prescritto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, laddove la restituzione risulta differenziata unicamente a causa del fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione per la Bulgaria, la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione in rapporto alle merci figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 e oggetto del regolamento (CE) n. 1676/2004.
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