Art. 2

In vigore dal 30 set 2004
Il fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione all'esportazione per le esportazioni verso la Bulgaria delle merci figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1676/2004 non verrà preso in considerazione in rapporto alle esportazioni in altri paesi terzi all'atto di determinare il tasso di restituzione più basso a termini dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1713 | Portale Normativo