Art. 4
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese:
In vigore dal 24 set 2004
a)
dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di importazione nel corso del mese precedente;
b)
dati precisi sulle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.
Storico versioni
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