Art. 1

In vigore dal 24 set 2004
1.   Nel periodo dal 29 ottobre 2004 al 31 dicembre 2006, conformemente alle disposizioni dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti di acciaio elencati nell'allegato I, originari della Repubblica moldova, sono subordinate alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità e conforme al modello di cui all'allegato II. 2.   Nel periodo di cui al paragrafo 1 le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I, originari della Repubblica moldova, sono subordinate altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Moldova. Il documento di esportazione, conforme al modello di cui all'allegato III, è valido per l’esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. Per ottenere il rilascio del documento di vigilanza di cui al paragrafo 1, l’importatore deve presentare l’originale debitamente compilato del documento di esportazione. L'importatore deve in ogni caso presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci cui si riferisce il documento. 3.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in seguito denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità. 4.   Le autorità competenti della Comunità informano la Repubblica moldova di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che dette modifiche entrino in vigore nella Comunità. 5.   Le merci spedite prima del 29 ottobre 2004 sono escluse dalla portata del presente regolamento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
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