Art. 4 · 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese:

Art. 4

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese:

In vigore dal 24 set 2004
a) dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di importazione nel corso del mese precedente; b) dati precisi sulle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a). Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese. 2.   Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.
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