Art. 2
In vigore dal 7 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).
ALLEGATO I
NOMENCLATURA COMBINATA
SOMMARIO
PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Titolo I — Regole generali
A.
Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata
B.
Regole generali relative ai dazi
C.
Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi
Titolo II — Disposizioni speciali
A.
Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento
B.
Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili
C.
Prodotti farmaceutici
D.
Tassazione forfettaria
E.
Contenitori e imballaggi
F.
Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci
Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli
Elenco delle unità supplementari
PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI
Sezione I
Animali vivi e prodotti del regno animale
Capitolo
1
Animali vivi
2
Carni e frattaglie commestibili
3
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
4
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
5
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
Sezione II
Prodotti del regno vegetale
6
Piante vive e prodotti della floricoltura
7
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
8
Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni
9
Caffè, tè, matè e spezie
10
Cereali
11
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
12
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
13
Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali
14
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
Sezione III
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale
Sezione IV
Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
16
Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
17
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
18
Cacao e sue preparazioni
19
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
20
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
21
Preparazioni alimentari diverse
22
Bevande, liquidi alcolici ed aceti
23
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
24
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
Sezione V
Prodotti minerali
25
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26
Minerali, scorie e ceneri
27
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
Sezione VI
Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
28
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
29
Prodotti chimici organici
30
Prodotti farmaceutici
31
Concimi
32
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
33
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche
34
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso
35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
36
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
37
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
38
Prodotti vari delle industrie chimiche
Sezione VII
Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma
39
Materie plastiche e lavori di tali materie
40
Gomma e lavori di gomma
Sezione VIII
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
41
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
42
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
43
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Sezione IX
Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
44
Legno, carbone di legna e lavori di legno
45
Sughero e lavori di sughero
46
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
Sezione X
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni
47
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)
48
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
49
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
Sezione XI
Materie tessili e loro manufatti
50
Seta
51
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
52
Cotone
53
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
54
Filamenti sintetici o artificiali
55
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
56
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
57
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
58
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
59
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili
60
Stoffe a maglia
61
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
62
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
63
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
Sezione XII
Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli
64
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti
65
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
66
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
67
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Sezione XIII
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
68
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
69
Prodotti ceramici
70
Vetro e lavori di vetro
Sezione XIV
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
71
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
Sezione XV
Metalli comuni e loro lavori
72
Ghisa, ferro e acciaio
73
Lavori di ghisa, ferro o acciaio
74
Rame e lavori di rame
75
Nichel e lavori di nichel
76
Alluminio e lavori di alluminio
77
(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)
78
Piombo e lavori di piombo
79
Zinco e lavori di zinco
80
Stagno e lavori di stagno
81
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
82
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
83
Lavori diversi di metalli comuni
Sezione XVI
Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi
84
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
85
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
Sezione XVII
Materiale da trasporto
86
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
87
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori
88
Navigazione aerea o spaziale
89
Navigazione marittima o fluviale
Sezione XVIII
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
90
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
91
Orologeria
92
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
Sezione XIX
Armi, munizioni e loro parti ed accessori
93
Armi, munizioni e loro parti ed accessori
Sezione XX
Merci e prodotti diversi
94
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
95
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
96
Lavori diversi
Sezione XXI
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
98
Impianti industriali
99
(Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)
PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI
Sezione I — Allegati agricoli
Allegato 1
Elemento agricolo (EA), dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e dazio addizionale sulla farina (AD F/M)
Allegato 2
Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata
Sezione II — Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio
Allegato 3
Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio
Allegato 4
Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI
Allegato 5
Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio
Allegato 6
Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio
Sezione III — Contingenti
Allegato 7
Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire
Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci
Allegato 8
Merci inadatte all'alimentazione (elenco dei denaturanti)
Allegato 9
Certificati
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
TITOLO I
REGOLE GENERALI
A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata
La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1.
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2.
a)
Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
b)
Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3.
Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a)
La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b)
I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c)
Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4.
Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5.
Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
a)
Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.
b)
Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
6.
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.
B. Regole generali relative ai dazi
1.
I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.
I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1o gennaio 2005.
Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.
3.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.
4.
Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.
5.
La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell'allegato 1.
6.
La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato 1.
7.
Il simbolo «€/ % vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:
—
1 €/ % vol/hl = 1 € × 40, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure
—
1 €/ % vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 più 5 €, pari a un dazio di 45 € per ettolitro.
Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), ad esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi
1.
Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.
2.
Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:
a)
per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;
b)
per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.
3.
Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (2) (qui di seguito denominati «Stati membri non participanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3).
4.
Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare:
Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce della nomenclatura combinata che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993).
TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIALI
A. Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento
1.
La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.
2.
La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:
a)
i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:
1)
fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri,
2)
galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20,
ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme.
Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;
b)
i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.
Codice NC
Designazione delle merci
(1)
(2)
8901
Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:
8901 10
Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:
8901 10 10
per la navigazione marittima
8901 20
Navi cisterna:
8901 20 10
per la navigazione marittima
8901 30
Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20:
8901 30 10
per la navigazione marittima
8901 90
altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:
8901 90 10
per la navigazione marittima
8902 00
Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:
per la navigazione marittima:
8902 00 12
di stazza lorda superiore a 250
8902 00 18
di stazza lorda inferiore o uguale a 250
8903
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:
altri:
8903 91
Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:
8903 91 10
per la navigazione marittima
8903 92
Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:
8903 92 10
per la navigazione marittima
8904 00
Rimorchiatori e spintori:
8904 00 10
Rimorchiatori
Spintori:
8904 00 91
per la navigazione marittima
8905
Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:
8905 10
Draghe:
8905 10 10
per la navigazione marittima
8905 90
altri:
8905 90 10
per la navigazione marittima
8906
Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:
8906 10 00
Navi da guerra
altre:
8906 90 10
per la navigazione marittima
3.
Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.
B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili
1.
L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:
—
degli aeromobili civili;
—
di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione e di trasformazione;
—
delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.
Detti prodotti sono ripresi in sottovoci (4) affiancate da un rinvio a piè di pagina, così redatto: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.»
2.
Per l'applicazione del paragrafo 1, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.
3.
Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione «destinati ad aeromobili civili» di cui alle sottovoci tariffarie in causa (4) comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.
C. Prodotti farmaceutici
1.
L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:
i)
prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;
ii)
sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
iii)
sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
iv)
prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni Comuni Internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6.
2.
Casi particolari:
i)
Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria.
ii)
Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio.
iii)
I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
esempio: estere metilico di alanina, cloridrato.
iv)
Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;
esempio: oxprenoato potassico (DCI): esente
oxprenoato sodico: non esente.
D. Tassazione forfettaria
1.
Un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem è applicabile alle merci:
—
contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato,
o
—
contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,
a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.
Il dazio forfettario del 3,5 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 350 €.
Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (5).
2.
Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:
a)
nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:
—
presentano carattere occasionale,
—
contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale,
—
sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;
b)
nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:
—
presentano carattere occasionale,
e
—
riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.
3.
Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.
Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
4.
Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 350 € in moneta nazionale.
5.
Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 350 € qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.
E. Contenitori e imballaggi
Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono.
1.
Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5 essi sono:
a)
soggetti allo stesso dazio doganale della merce:
—
quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,
—
oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;
b)
ammessi in esenzione da dazio doganale:
—
quando la merce è esente da dazio doganale,
—
oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,
—
oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.
2.
Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengono o sono presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.
F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci
1.
In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:
—
merci inadatte all'alimentazione,
—
semi,
—
veli e tele da buratti, non confezionati,
—
alcuni tipi di uva da tavola, fondute, tabacchi e nitrati.
Tali merci sono inserite in sottovoci (6) che rinviano alla seguente nota: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari».
2.
Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.
3.
Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:
—
granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio (7),
—
patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (8),
—
semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (9).
Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.
4.
Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abburattamento o a simili fini industriali.
5.
Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, fondute, tabacchi e nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati figurano nell'allegato 9.
ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI
★
Indica i nuovi numeri di codice
■
Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso
AD F/M
Dazio addizionale farina
AD S/Z
Dazio addizionale zucchero
b/f
Bombola
cm/s
Centimetro(i) al secondo
EA
Elemento agricolo
€
Euro
DCI
Denominazione comune internazionale
DCIM
Denominazione comune internazionale modificata
ISO
Organizzazione internazionale di standardizzazione
Kbit
1 024 bits
kg/br
Chilogrammo, peso lordo
Kg/net
Chilogrammo, peso netto
kg/net eda
Chilogrammo, peso netto sgocciolato
100 kg/net mas
Cento chilogrammi netti della sostanza secca
MAX
Massimo
Mbit
1 048 576 bits
MIN
Minimo
ml/g
Millilitro(i) per grammo
mm/s
Millimetro(i) al secondo
RON
Numero di ottano ricerca
Nota:
Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]).
ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI
c/k
Numero dei carati (1 carato metrico = 2 × 10- 4 kg)
ce/el
Numero di elementi
ct/l
Capacità di carico utile in tonnellate (10)
g
Grammo
gi F/S
Grammo isotopi fissili
GT
Stazza lorda
kg C5H14ClNO
Chilogrammo di cloruro di colina
kg H2O2
Chilogrammo di perossido di idrogeno
kg K2O
Chilogrammo di ossido di potassio
kg KOH
Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)
kg met.am.
Chilogrammo di metilammina
kg N
Chilogrammo di azoto
kg NaOH
Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)
kg/net eda
Chilogrammo, peso netto sgocciolato
kg P2O5
Chilogrammo di pentaossido di difosforo
kg 90 % sdt
Chilogrammo di materia secca al 90 %
kg U
Chilogrammo di uranio
1 000 kWh
Mille chilowattora
l
Litro
1 000 l
Mille litri
l alc. 100 %
Litro di alcole puro (100 %)
m
Metro
m2
Metro quadrato
m3
Metro cubo
1 000 m3
Mille metri cubi
pa
Numero delle paia
p/st
Numero dei pezzi
100 p/st
Cento pezzi
1 000 p/st
Mille pezzi
TJ
Terajoule (potere calorifero superiore)
PARTE SECONDA
TABELLA DEI DAZI
SEZIONE I
ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
Note
1.
In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.
2.
Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.
CAPITOLO 1
ANIMALI VIVI
Nota
1.
Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:
a)
i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;
b)
le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;
c)
gli animali della voce 9508.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
0101
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
0101 10
riproduttori di razza pura:
0101 10 10
Cavalli (12)
esenzione
p/st
0101 10 90
altri
7,7
p/st
0101 90
altri:
Cavalli:
0101 90 11
destinati alla macellazione (13)
esenzione
p/st
0101 90 19
altri
11,5
p/st
0101 90 30
Asini
7,7
p/st
0101 90 90
Muli e bardotti
10,9
p/st
0102
Animali vivi della specie bovina:
0102 10
riproduttori di razza pura (14):
0102 10 10
Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
esenzione
p/st
0102 10 30
Vacche
esenzione
p/st
0102 10 90
altri
esenzione
p/st
0102 90
altri:
delle specie domestiche:
0102 90 05
di peso inferiore o uguale a 80 kg
10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)
p/st
di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:
0102 90 21
destinati alla macellazione
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
p/st
0102 90 29
altri
10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)
p/st
di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:
0102 90 41
destinati alla macellazione
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
p/st
0102 90 49
altri
10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)
p/st
di peso superiore a 300 kg:
Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
0102 90 51
destinate alla macellazione
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
p/st
0102 90 59
altre
10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)
p/st
Vacche:
0102 90 61
destinate alla macellazione
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
p/st
0102 90 69
altre
10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)
p/st
altri:
0102 90 71
destinati alla macellazione
10,2 + 93,1 €/100 kg/net
p/st
0102 90 79
altri
10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)
p/st
0102 90 90
altri
esenzione
p/st
0103
Animali vivi della specie suina:
0103 10 00
riproduttori di razza pura (15)
esenzione
p/st
altri:
0103 91
di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 10
delle specie domestiche
41,2 €/100 kg/net
p/st
0103 91 90
altri
esenzione
p/st
0103 92
di peso uguale o superiore a 50 kg:
delle specie domestiche:
0103 92 11
Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg
35,1 €/100 kg/net
p/st
0103 92 19
altri
41,2 €/100 kg/net
p/st
0103 92 90
altri
esenzione
p/st
0104
Animali vivi delle specie ovina o caprina:
0104 10
della specie ovina:
0104 10 10
riproduttori di razza pura (16)
esenzione
p/st
altri:
0104 10 30
Agnelli (non ancora usciti dall'anno)
80,5 €/100 kg/net (11)
p/st
0104 10 80
altri
80,5 €/100 kg/net (11)
p/st
0104 20
della specie caprina:
0104 20 10
riproduttori di razza pura (16)
3,2
p/st
0104 20 90
altri
80,5 €/100 kg/net (11)
p/st
0105
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
di peso inferiore o uguale a 185 g:
0105 11
Galli e galline:
Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:
0105 11 11
Razze ovaiole
52 €/1 000 p/st
p/st
0105 11 19
altri
52 €/1 000 p/st
p/st
altri:
0105 11 91
Razze ovaiole
52 €/1 000 p/st
p/st
0105 11 99
altri
52 €/1 000 p/st
p/st
0105 12 00
Tacchine e tacchini
152 €/1 000 p/st
p/st
0105 19
altri:
0105 19 20
Oche
152 €/1 000 p/st
p/st
0105 19 90
Anatre e faraone
52 €/1 000 p/st
p/st
altri:
0105 92 00
Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g
20,9 €/100 kg/net
p/st
0105 93 00
Galli e galline di peso superiore a 2 000 g
20,9 €/100 kg/net
p/st
0105 99
altri:
0105 99 10
Anatre
32,3 €/100 kg/net
p/st
0105 99 20
Oche
31,6 €/100 kg/net
p/st
0105 99 30
Tacchini e tacchine
23,8 €/100 kg/net
p/st
0105 99 50
Faraone
34,5 €/100 kg/net
p/st
0106
Altri animali vivi:
Mammiferi:
0106 11 00
Primati
esenzione
p/st
0106 12 00
Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)
esenzione
p/st
0106 19
altri:
0106 19 10
Conigli domestici
3,8
p/st
0106 19 90
altri
esenzione
—
0106 20 00
Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
esenzione
p/st
Uccelli:
0106 31 00
Uccelli rapaci
esenzione
p/st
0106 32 00
Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)
esenzione
p/st
0106 39
altri:
0106 39 10
Piccioni
6,4
p/st
0106 39 90
altri
esenzione
—
0106 90 00
altri
esenzione
—
CAPITOLO 2
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI
Nota
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
b)
le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);
c)
i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).
Note complementari
1.
A.
Sono considerati come:
a)
«carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;
b)
«mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
c)
«quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:
—
dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
—
oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.
I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);
d)
«busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
e)
«quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
f)
«sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
g)
«quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;
h)
11.
«tagli di quarti anteriori detti «crop» e «chuck and blade»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;
22.
«tagli di punta di petto detti «brisket»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.
B.
I prodotti di cui alla nota complementare 1. A punti da a) a g) possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.
C.
Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.
2.
A.
Sono considerati come:
a)
«carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
b)
«prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
c)
«parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.
La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
d)
«spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;
e)
«lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.
La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
f)
«pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
g)
«mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;
h)
«3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;
ij)
«3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;
k)
«parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.
La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.
B.
I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2 A, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.
Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate sub 2 A, lettera g) sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite sub 2 A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.
C.
Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 49 20 e 0210 99 49, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.
La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:
—
con un taglio diritto parallelo al cranio, o
—
con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.
Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 o 0210 19 81.
D.
È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.
Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.
E.
Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.
3.
A.
Sono considerati come:
a)
«carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
b)
«mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
c)
«busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
d)
«mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
e)
«costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;
f)
«mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;
g)
«coscia intera», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
h)
«mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.
B.
Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4.
Sono considerati come:
a)
«pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 27 20 a 0207 27 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79, o 0207 36 79;
b)
«metà», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;
c)
«quarti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;
d)
«ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
e)
«petti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;
f)
«cosce», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
g)
«fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
h)
«cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
ij)
«parti dette paltò di oca o di anatra», ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 0207 36 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.
5.
L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente:
a)
se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
b)
negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
6.
a)
Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.
b)
I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.
7.
Si considerano come «salate o in salamoia», ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso,.purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
0201
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
0201 10 00
in carcasse o mezzene
12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)
—
0201 20
altri pezzi non disossati:
0201 20 20
Quarti detti «compensati»
12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)
—
0201 20 30
Busti e quarti anteriori
12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)
—
0201 20 50
Selle e quarti posteriori
12,8 + 212,2 €/100 kg/net (18)
—
0201 20 90
altri
12,8 + 265,2 €/100 kg/net (18)
—
0201 30 00
disossate
12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)
—
0202
Carni di animali della specie bovina, congelate:
0202 10 00
in carcasse o mezzene
12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)
—
0202 20
altri pezzi non disossati:
0202 20 10
Quarti detti «compensati»
12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)
—
0202 20 30
Busti e quarti anteriori
12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)
—
0202 20 50
Selle e quarti posteriori
12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)
—
0202 20 90
altri
12,8 + 265,3 €/100 kg/net (18)
—
0202 30
disossate:
0202 30 10
Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)
—
0202 30 50
Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» (19)
12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)
—
0202 30 90
altre
12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)
—
0203
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:
fresche o refrigerate:
0203 11
in carcasse o mezzene:
0203 11 10
di animali della specie suina domestica
53,6 €/100 kg/net (18)
—
0203 11 90
altre
esenzione
—
0203 12
Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
di animali della specie suina domestica:
0203 12 11
Prosciutti e loro pezzi
77,8 €/100 kg/net (18)
—
0203 12 19
Spalle e loro pezzi
60,1 €/100 kg/net (18)
—
0203 12 90
altri
esenzione
—
0203 19
altre:
di animali della specie suina domestica:
0203 19 11
Parti anteriori e loro pezzi
60,1 €/100 kg/net (18)
—
0203 19 13
Lombate e loro pezzi
86,9 €/100 kg/net (18)
—
0203 19 15
Pancette (ventresche) e loro pezzi
46,7 €/100 kg/net (18)
—
altre:
0203 19 55
disossate
86,9 €/100 kg/net (18)
—
0203 19 59
altre
86,9 €/100 kg/net (18)
—
0203 19 90
altre
esenzione
—
congelate:
0203 21
in carcasse o mezzene:
0203 21 10
di animali della specie suina domestica
53,6 €/100 kg/net (18)
—
0203 21 90
altre
esenzione
—
0203 22
Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
di animali della specie suina domestica:
0203 22 11
Prosciutti e loro pezzi
77,8 €/100 kg/net (18)
—
0203 22 19
Spalle e loro pezzi
60,1 €/100 kg/net (18)
—
0203 22 90
altri
esenzione
—
0203 29
altre:
di animali della specie suina domestica:
0203 29 11
Parti anteriori e loro pezzi
60,1 €/100 kg/net (18)
—
0203 29 13
Lombate e loro pezzi
86,9 €/100 kg/net (18)
—
0203 29 15
Pancette (ventresche) e loro pezzi
46,7 €/100 kg/net (18)
—
altre:
0203 29 55
disossate
86,9 €/100 kg/net (18)
—
0203 29 59
altre
86,9 €/100 kg/net (18)
—
0203 29 90
altre
esenzione
—
0204
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:
0204 10 00
Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate
12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)
—
altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:
0204 21 00
in carcasse o mezzene
12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)
—
0204 22
in altri pezzi non disossati:
0204 22 10
Busto o mezzo busto
12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)
—
0204 22 30
Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)
—
0204 22 50
Coscia o mezza coscia
12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)
—
0204 22 90
altri
12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)
—
0204 23 00
disossate
12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)
—
0204 30 00
Carcasse e mezzene di agnello, congelate
12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)
—
altre carni di animali della specie ovina, congelate:
0204 41 00
in carcasse o mezzene
12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)
—
0204 42
in altri pezzi, non disossate:
0204 42 10
Busto o mezzo busto
12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)
—
0204 42 30
Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)
—
0204 42 50
Coscia o mezza coscia
12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)
—
0204 42 90
altre
12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)
—
0204 43
disossate:
0204 43 10
di agnello
12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)
—
0204 43 90
altre
12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)
—
0204 50
Carni di animali della specie caprina:
fresche o refrigerate:
0204 50 11
Carcasse o mezzene
12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)
—
0204 50 13
Busto o mezzo busto
12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)
—
0204 50 15
Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)
—
0204 50 19
Coscia o mezza coscia
12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)
—
altre:
0204 50 31
Pezzi non disossati
12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)
—
0204 50 39
Pezzi disossati
12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)
—
congelate:
0204 50 51
Carcasse o mezzene
12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)
—
0204 50 53
Busto o mezzo busto
12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)
—
0204 50 55
Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)
—
0204 50 59
Coscia o mezza coscia
12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)
—
altre:
0204 50 71
Pezzi non disossati
12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)
—
0204 50 79
Pezzi disossati
12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)
—
0205 00
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0205 00 20
fresche o refrigerate
5,1
—
0205 00 80
congelate
5,1
—
0206
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 10
della specie bovina, fresche o refrigerate:
0206 10 10
destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17)
esenzione
—
altre:
0206 10 91
Fegati
esenzione
—
0206 10 95
Pezzi detti «onglets» e «hampes»
12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)
—
0206 10 99
altre
esenzione
—
della specie bovina, congelate:
0206 21 00
Lingue
esenzione
—
0206 22 00
Fegati
esenzione
—
0206 29
altre:
0206 29 10
destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17)
esenzione
—
altre:
0206 29 91
Pezzi detti «onglets» e «hampes»
12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)
—
0206 29 99
altre
esenzione
—
0206 30 00
della specie suina, fresche o refrigerate
esenzione
—
della specie suina, congelate:
0206 41 00
Fegati
esenzione
—
0206 49
altre:
0206 49 20
della specie suina domestica
esenzione
—
0206 49 80
altre
esenzione
—
0206 80
altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10
destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17)
esenzione
—
altre:
0206 80 91
delle specie equina, asinina o mulesca
6,4
—
0206 80 99
delle specie ovina o caprina
esenzione
—
0206 90
altre, congelate:
0206 90 10
destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17)
esenzione
—
altri:
0206 90 91
delle specie equina, asinina o mulesca
6,4
—
0206 90 99
delle specie ovina o caprina
esenzione
—
0207
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:
di galli e di galline:
0207 11
interi, freschi o refrigerati:
0207 11 10
presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»
26,2 €/100 kg/net (18)
—
0207 11 30
presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»
29,9 €/100 kg/net (18)
—
0207 11 90
presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati
32,5 €/100 kg/net (18)
—
0207 12
interi, congelati:
0207 12 10
presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»
29,9 €/100 kg/net (18)
—
0207 12 90
presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati
32,5 €/100 kg/net (18)
—
0207 13
Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:
Pezzi:
0207 13 10
disossati
102,4 €/100 kg/net (18)
—
non disossati:
0207 13 20
Metà o quarti
35,8 €/100 kg/net (18)
—
0207 13 30
Ali intere, anche senza punta
26,9 €/100 kg/net (18)
—
0207 13 40
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
18,7 €/100 kg/net (18)
—
0207 13 50
Petti e loro pezzi
60,2 €/100 kg/net (18)
—
0207 13 60
Cosce e loro pezzi
46,3 €/100 kg/net (18)
—
0207 13 70
altri
100,8 €/100 kg/net (18)
—
Frattaglie:
0207 13 91
Fegati
6,4
—
0207 13 99
altri
18,7 €/100 kg/net
—
0207 14
Pezzi e frattaglie, congelati:
Pezzi:
0207 14 10
disossati
102,4 €/100 kg/net (18)
—
non disossati:
0207 14 20
Metà o quarti
35,8 €/100 kg/net (18)
—
0207 14 30
Ali intere, anche senza punta
26,9 €/100 kg/net (18)
—
0207 14 40
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
18,7 €/100 kg/net (18)
—
0207 14 50
Petti e loro pezzi
60,2 €/100 kg/net (18)
—
0207 14 60
Cosce e loro pezzi
46,3 €/100 kg/net (18)
—
0207 14 70
altri
100,8 €/100 kg/net (18)
—
Frattaglie:
0207 14 91
Fegati
6,4
—
0207 14 99
altri
18,7 €/100 kg/net
—
di tacchine e di tacchini:
0207 24
interi, freschi o refrigerati:
0207 24 10
presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»
34 €/100 kg/net (18)
—
0207 24 90
presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati
37,3 €/100 kg/net (18)
—
0207 25
interi, congelati:
0207 25 10
presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»
34 €/100 kg/net (18)
—
0207 25 90
presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati
37,3 €/100 kg/net (18)
—
0207 26
Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:
Pezzi:
0207 26 10
disossati
85,1 €/100 kg/net (18)
—
non disossati:
0207 26 20
Metà o quarti
41 €/100 kg/net (18)
—
0207 26 30
Ali intere, anche senza punta
26,9 €/100 kg/net (18)
—
0207 26 40
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
18,7 €/100 kg/net (18)
—
0207 26 50
Petti e loro pezzi
67,9 €/100 kg/net (18)
—
Cosce e loro pezzi:
0207 26 60
Fusi (coscette) e loro pezzi
25,5 €/100 kg/net (18)
—
0207 26 70
altri
46 €/100 kg/net (18)
—
0207 26 80
altri
83 €/100 kg/net (18)
—
Frattaglie:
0207 26 91
Fegati
6,4
—
0207 26 99
altri
18,7 €/100 kg/net
—
0207 27
Pezzi e frattaglie, congelati:
Pezzi:
0207 27 10
disossati
85,1 €/100 kg/net (18)
—
non disossati:
0207 27 20
Metà o quarti
41 €/100 kg/net (18)
—
0207 27 30
Ali intere, anche senza punta
26,9 €/100 kg/net (18)
—
0207 27 40
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
18,7 €/100 kg/net (18)
—
0207 27 50
Petti e loro pezzi
67,9 €/100 kg/net (18)
—
Cosce e loro pezzi:
0207 27 60
Fusi (coscette) e loro pezzi
25,5 €/100 kg/net (18)
—
0207 27 70
altri
46 €/100 kg/net (18)
—
0207 27 80
altri
83 €/100 kg/net (18)
—
Frattaglie:
0207 27 91
Fegati
6,4
—
0207 27 99
altri
18,7 €/100 kg/net
—
di anatre, di oche o di faraone:
0207 32
interi, freschi o refrigerati:
di anatre:
0207 32 11
presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»
38 €/100 kg/net
—
0207 32 15
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»
46,2 €/100 kg/net
—
0207 32 19
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate
51,3 €/100 kg/net
—
di oche:
0207 32 51
presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»
45,1 €/100 kg/net
—
0207 32 59
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate
48,1 €/100 kg/net
—
0207 32 90
di faraone
49,3 €/100 kg/net
—
0207 33
interi, congelati:
di anatre:
0207 33 11
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»
46,2 €/100 kg/net
—
0207 33 19
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate
51,3 €/100 kg/net
—
di oche:
0207 33 51
presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»
45,1 €/100 kg/net
—
0207 33 59
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate
48,1 €/100 kg/net
—
0207 33 90
di faraone
49,3 €/100 kg/net
—
0207 34
Fegati grassi, freschi o refrigerati:
0207 34 10
di oche
esenzione
—
0207 34 90
di anatre
esenzione
—
0207 35
altri, freschi o refrigerati:
Pezzi:
disossati:
0207 35 11
di oche
110,5 €/100 kg/net
—
0207 35 15
di anatre o di faraone
128,3 €/100 kg/net
—
non disossati:
Metà o quarti:
0207 35 21
di anatre
56,4 €/100 kg/net
—
0207 35 23
di oche
52,9 €/100 kg/net
—
0207 35 25
di faraone
54,2 €/100 kg/net
—
0207 35 31
Ali intere, anche senza punta
26,9 €/100 kg/net
—
0207 35 41
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
18,7 €/100 kg/net
—
Petti e loro pezzi:
0207 35 51
di oche
86,5 €/100 kg/net
—
0207 35 53
di anatre o di faraone
115,5 €/100 kg/net
—
Cosce e loro pezzi:
0207 35 61
di oche
69,7 €/100 kg/net
—
0207 35 63
di anatre o di faraone
46,3 €/100 kg/net
—
0207 35 71
Parti dette «paltò di oca o di anatra»
66 €/100 kg/net
—
0207 35 79
altri
123,2 €/100 kg/net
—
Frattaglie:
0207 35 91
Fegati, diversi dai fegati grassi
6,4
—
0207 35 99
altri
18,7 €/100 kg/net
—
0207 36
altri, congelati:
Pezzi:
disossati:
0207 36 11
di oche
110,5 €/100 kg/net
—
0207 36 15
di anatre o di faraone
128,3 €/100 kg/net
—
non disossati:
Metà o quarti:
0207 36 21
di anatre
56,4 €/100 kg/net
—
0207 36 23
di oche
52,9 €/100 kg/net
—
0207 36 25
di faraone
54,2 €/100 kg/net
—
0207 36 31
Ali intere, anche senza punta
26,9 €/100 kg/net
—
0207 36 41
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
18,7 €/100 kg/net
—
Petti e loro pezzi:
0207 36 51
di oche
86,5 €/100 kg/net
—
0207 36 53
di anatre o di faraone
115,5 €/100 kg/net
—
Cosce e loro pezzi:
0207 36 61
di oche
69,7 €/100 kg/net
—
0207 36 63
di anatre o di faraone
46,3 €/100 kg/net
—
0207 36 71
Parti dette «paltò di oca o di anatra»
66 €/100 kg/net
—
0207 36 79
altri
123,2 €/100 kg/net
—
Frattaglie:
Fegati:
0207 36 81
Fegati grassi di oche
esenzione
—
0207 36 85
Fegati grassi di anatre
esenzione
—
0207 36 89
altri
6,4
—
0207 36 90
altri
18,7 €/100 kg/net
—
0208
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
0208 10
di conigli o di lepri:
di conigli domestici:
0208 10 11
fresche o refrigerate
6,4
—
0208 10 19
congelate
6,4
—
0208 10 90
altre
esenzione
—
0208 20 00
Cosce di rane
6,4
—
0208 30 00
di primati
9
—
0208 40
di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni):
0208 40 10
Carne di balena
6,4
—
0208 40 90
altre
9
—
0208 50 00
di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
9
—
0208 90
altre:
0208 90 10
di piccioni domestici
6,4
—
di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri:
0208 90 20
di quaglie
esenzione
—
0208 90 40
altre
esenzione
—
0208 90 55
Carni di foca
6,4
—
0208 90 60
di renne
9
—
0208 90 95
altre
9
—
0209 00
Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:
Lardo:
0209 00 11
fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia
21,4 €/100 kg/net
—
0209 00 19
secco o affumicato
23,6 €/100 kg/net
—
0209 00 30
Grasso di maiale
12,9 €/100 kg/net
—
0209 00 90
Grasso di volatili
41,5 €/100 kg/net
—
0210
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
Carni della specie suina:
0210 11
Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:
della specie suina domestica:
salati o in salamoia:
0210 11 11
Prosciutti e loro pezzi
77,8 €/100 kg/net
—
0210 11 19
Spalle e loro pezzi
60,1 €/100 kg/net
—
secchi o affumicati:
0210 11 31
Prosciutti e loro pezzi
151,2 €/100 kg/net
—
0210 11 39
Spalle e loro pezzi
119 €/100 kg/net
—
0210 11 90
altre
15,4
—
0210 12
Pancette (ventresche) e loro pezzi:
della specie suina domestica:
0210 12 11
salate o in salamoia
46,7 €/100 kg/net
—
0210 12 19
secche o affumicate
77,8 €/100 kg/net
—
0210 12 90
altre
15,4
—
0210 19
altre:
della specie suina domestica:
salate o in salamoia:
0210 19 10
Mezzene bacon o 3/4 anteriori
68,7 €/100 kg/net
—
0210 19 20
3/4 posteriori o parti centrali
75,1 €/100 kg/net
—
0210 19 30
Parti anteriori e loro pezzi
60,1 €/100 kg/net
—
0210 19 40
Lombate e loro pezzi
86,9 €/100 kg/net
—
0210 19 50
altre
86,9 €/100 kg/net
—
secche o affumicate:
0210 19 60
Parti anteriori e loro pezzi
119 €/100 kg/net
—
0210 19 70
Lombate e loro pezzi
149,6 €/100 kg/net
—
altre:
0210 19 81
disossate
151,2 €/100 kg/net
—
0210 19 89
altre
151,2 €/100 kg/net
—
0210 19 90
altre
15,4
—
0210 20
Carni della specie bovina:
0210 20 10
non disossate
15,4 + 265,2 €/100 kg/net
—
0210 20 90
disossate
15,4 + 303,4 €/100 kg/net
—
altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 91 00
di primati
15,4
—
0210 92 00
di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)
15,4
—
0210 93 00
di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
15,4
—
0210 99
altre:
Carni:
0210 99 10
di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
6,4
—
delle specie ovina e caprina:
0210 99 21
non disossate
222,7 €/100 kg/net
—
0210 99 29
disossate
311,8 €/100 kg/net
—
0210 99 31
di renne
15,4
—
0210 99 39
altre
15,4
—
Frattaglie:
della specie suina domestica:
0210 99 41
Fegati
64,9 €/100 kg/net
—
0210 99 49
altre
47,2 €/100 kg/net
—
della specie bovina:
0210 99 51
Pezzi detti «onglets» e «hampes»
15,4 + 303,4 €/100 kg/net
—
0210 99 59
altre
12,8
—
0210 99 60
delle specie ovina e caprina
15,4
—
altre:
Fegati di volatili:
0210 99 71
Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia
esenzione
—
0210 99 79
altri
6,4
—
0210 99 80
altre
15,4
—
0210 99 90
Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
15,4 + 303,4 €/100 kg/net
—
CAPITOLO 3
PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i mammiferi della voce 0106;
b)
le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);
c)
i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);
d)
il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).
2.
In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
0301
Pesci vivi:
0301 10
Pesci ornamentali:
0301 10 10
di acqua dolce
esenzione
—
0301 10 90
di mare
7,5
—
altri pesci vivi:
0301 91
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):
0301 91 10
delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster
8
—
0301 91 90
altri
12
—
0301 92 00
Anguille (Anguilla spp.)
esenzione
—
0301 93 00
Carpe
8
—
0301 99
altri:
di acqua dolce:
0301 99 11
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)
2
—
0301 99 19
altri
8
—
0301 99 90
di mare
16
—
0302
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:
Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0302 11
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):
0302 11 10
delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster
8
—
0302 11 20
della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo
12
—
0302 11 80
altri
12
—
0302 12 00
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)
2
—
0302 19 00
altri
8
—
Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0302 21
Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0302 21 10
Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)
8
—
0302 21 30
Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)
8
—
0302 21 90
Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)
15
—
0302 22 00
Passere di mare (Pleuronectes platessa)
7,5
—
0302 23 00
Sogliole (Solea spp.)
15
—
0302 29
altri:
0302 29 10
Rombi gialli (Lepidorhombus ssp.)
15
—
0302 29 90
altri
15
—
Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0302 31
Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):
0302 31 10
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)
22 (21)
(22)
—
0302 31 90
altri
22 (22)
—
0302 32
Tonni albacora (Thunnus albacares):
0302 32 10
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)
22 (21)
(22)
—
0302 32 90
altri
22 (22)
—
0302 33
Tonnetti striati:
0302 33 10
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)
22 (21)
(22)
—
0302 33 90
altri
22 (22)
—
0302 34
Tonni obesi (Thunnus obesus):
0302 34 10
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)
22 (21)
(22)
—
0302 34 90
altri
22 (22)
—
0302 35
Tonni rossi (Thunnus thynnus):
0302 35 10
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)
22 (21)
(22)
—
0302 35 90
altri
22 (22)
—
0302 36
Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii):
0302 36 10
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)
22 (21)
(22)
—
0302 36 90
altri
22 (22)
—
0302 39
altri:
0302 39 10
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)
22 (21)
(22)
—
0302 39 90
altri
22 (22)
—
0302 40 00
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi
(23)
—
0302 50
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0302 50 10
della specie Gadus morhua
12
—
0302 50 90
altri
12
—
altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0302 61
Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):
0302 61 10
Sardine della specie Sardina pilchardus
23
—
0302 61 30
Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)
15
—
0302 61 80
Spratti (Sprattus sprattus)
(24)
—
0302 62 00
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)
7,5
—
0302 63 00
Merluzzi carbonari (Pollachius virens)
7,5
—
0302 64 00
Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
(25)
—
0302 65
Squali:
0302 65 20
Spinaroli (Squalus acanthias)
6
—
0302 65 50
Gattucci (Scyliorhinus spp.)
6
—
0302 65 90
altri
8
—
0302 66 00
Anguille (Anguilla spp.)
esenzione
—
0302 69
altri:
di acqua dolce:
0302 69 11
Carpe
8
—
0302 69 19
altri
8
—
di mare:
Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33:
0302 69 21
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20)
22 (21)
(22)
—
0302 69 25
altri
22 (22)
—
Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):
0302 69 31
della specie Sebastes marinus
7,5
—
0302 69 33
altri
7,5
—
0302 69 35
Pesci della specie Boreogadus saida
12
—
0302 69 41
Merlani (Merlangius merlangus)
7,5
—
0302 69 45
Molve (Molva spp.)
7,5
—
0302 69 51
Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)
7,5
—
0302 69 55
Acciughe (Engraulis spp.)
15
—
0302 69 61
Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.
15
—
Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):
Naselli del genere Merluccius:
0302 69 66
Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus
15
—
0302 69 67
Naselli della specie Merluccius australis
15
—
0302 69 68
altri
15 (22)
—
0302 69 69
Naselli del genere Urophycis
15
—
0302 69 75
Pesci castagna (Brama spp.)
15
—
0302 69 81
Rane pescatrici (Lophius spp.)
15
—
0302 69 85
Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)
7,5
—
0302 69 86
Melù australe (Micromesistius australis)
7,5
—
0302 69 87
Pesci spada (Xiphias gladius)
15
—
0302 69 88
Austromerluzzi (Dissostichus spp.)
15
—
0302 69 91
Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
15
—
0302 69 92
Abadeci (Genypterus blacodes)
7,5
—
0302 69 94
Spigole (Dicentrarchus labrax)
15
—
0302 69 95
Orate (Sparus aurata)
15
—
0302 69 99
altri
15
—
0302 70 00
Fegati, uova e lattimi
10
—
0303
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0303 11 00
Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)
2
—
0303 19 00
altri
2
—
altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0303 21
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):
0303 21 10
delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster
9
—
0303 21 20
della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo
12
—
0303 21 80
altri
12
—
0303 22 00
Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)
2
—
0303 29 00
altri
9 (22)
—
Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0303 31
Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0303 31 10
Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)
7,5
—
0303 31 30
Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)
7,5
—
0303 31 90
Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)
15
—
0303 32 00
Passere di mare (Pleuronectes platessa)
15
—
0303 33 00
Sogliole (Solea spp.)
7,5
—
0303 39
altri:
0303 39 10
Passere artiche (Platichthys flesus)
7,5
—
0303 39 30
Pesci del genere Rhombosolea
7,5
—
0303 39 70
altri
15
—
Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0303 41
Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):
0303 41 11
interi
22 (21)
(22)
—
0303 41 13
senza visceri né branchie
22 (21)
(22)
—
0303 41 19
altri (ad esempio decapitati)
22 (21)
(22)
—
0303 41 90
altri
22 (22)
—
0303 42
Tonni albacora (Thunnus albacares):
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):
interi:
0303 42 12
di peso superiore a 10 kg per pezzo
20 (21)
(22)
—
0303 42 18
altri
20 (21)
(22)
—
senza visceri né branchie:
0303 42 32
di peso superiore a 10 kg per pezzo
22 (21)
(22)
—
0303 42 38
altri
22 (21)
(22)
—
altri (ad esempio decapitati):
0303 42 52
di peso superiore a 10 kg per pezzo
22 (21)
(22)
—
0303 42 58
altri
22 (21)
(22)
—
0303 42 90
altri
22 (22)
—
0303 43
Tonnetti striati:
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):
0303 43 11
interi
22 (21)
(22)
—
0303 43 13
senza visceri né branchie
22 (21)
(22)
—
0303 43 19
altri (ad esempio decapitati)
22 (21)
(22)
—
0303 43 90
altri
22 (22)
—
0303 44
Tonni obesi (Thunnus obesus):
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):
0303 44 11
interi
22 (21)
(22)
—
0303 44 13
senza visceri né branchie
22 (21)
(22)
—
0303 44 19
altri (ad esempio decapitati)
22 (21)
(22)
—
0303 44 90
altri
22 (22)
—
0303 45
Tonni rossi (Thunnus thynnus):
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):
0303 45 11
interi
22 (21)
(22)
—
0303 45 13
senza visceri né branchie
22 (21)
(22)
—
0303 45 19
altri (ad esempio decapitati)
22 (21)
(22)
—
0303 45 90
altri
22 (22)
—
0303 46
Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii):
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):
0303 46 11
interi
22 (21)
(22)
—
0303 46 13
senza visceri né branchie
22 (21)
(22)
—
0303 46 19
altri (ad esempio decapitati)
22 (21)
(22)
—
0303 46 90
altri
22 (22)
—
0303 49
altri:
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):
0303 49 31
interi
22 (21)
(22)
—
0303 49 33
senza visceri né branchie
22 (21)
(22)
—
0303 49 39
altri (ad esempio decapitati)
22 (21)
(22)
—
0303 49 80
altri
22 (22)
—
0303 50 00
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi
(23)
—
0303 60
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0303 60 11
della specie Gadus morhua
12
—
0303 60 19
della specie Gadus ogac
12
—
0303 60 90
della specie Gadus macrocephalus
12
—
altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0303 71
Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):
0303 71 10
Sardine della specie Sardina pilchardus
23
—
0303 71 30
Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)
15
—
0303 71 80
Spratti (Sprattus sprattus)
(24)
—
0303 72 00
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)
7,5
—
0303 73 00
Merluzzi carbonari (Pollachius virens)
7,5
—
0303 74
Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
0303 74 30
delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus
(25)
—
0303 74 90
della specie Scomber australasicus
15
—
0303 75
Squali:
0303 75 20
Spinaroli (Squalus acanthias)
6
—
0303 75 50
Gattucci (Scyliorhinus spp.)
6
—
0303 75 90
altri
8
—
0303 76 00
Anguille (Anguilla spp.)
esenzione
—
0303 77 00
Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
15
—
0303 78
Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):
Naselli del genere Merluccius:
0303 78 11
Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus
15
—
0303 78 12
Naselli della specie Merluccius hubbsi
15
—
0303 78 13
Naselli della specie Merluccius australis
15
—
0303 78 19
altri
15 (22)
—
0303 78 90
Naselli del genere Urophycis
15
—
0303 79
altri:
di acqua dolce:
0303 79 11
Carpe
8
—
0303 79 19
altri
8
—
di mare:
Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43:
destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20):
0303 79 21
interi
22 (21)
(22)
—
0303 79 23
senza visceri né branchie
22 (21)
(22)
—
0303 79 29
altri (ad esempio decapitati)
22 (21)
(22)
—
0303 79 31
altri
22 (22)
—
Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):
0303 79 35
della specie Sebastes marinus
7,5
—
0303 79 37
altri
7,5
—
0303 79 41
Pesci della specie Boreogadus saida
12
—
0303 79 45
Merlani (Merlangius merlangus)
7,5
—
0303 79 51
Molve (Molva spp.)
7,5
—
0303 79 55
Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)
15
—
0303 79 58
Pesci della specie Orcynopsis unicolor
(26)
—
0303 79 65
Acciughe (Engraulis spp.)
15
—
0303 79 71
Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.
15
—
0303 79 75
Pesci castagna (Brama spp.)
15
—
0303 79 81
Rane pescatrici (Lophius spp.)
15
—
0303 79 83
Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)
7,5
—
0303 79 85
Melù australe (Micromesistius australis)
7,5
—
0303 79 87
Pesci spada (Xiphias gladius)
7,5
—
0303 79 88
Austromerluzzi (Dissostichus spp.)
15
—
0303 79 91
Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
15
—
0303 79 92
Merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)
7,5
—
0303 79 93
Abadeci (Genypterus blacodes)
7,5
—
0303 79 94
Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezealandiae
7,5
—
0303 79 98
altri
15
—
0303 80
Fegati, uova e lattimi:
0303 80 10
Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina (20)
esenzione
—
0303 80 90
altri
10
—
0304
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:
0304 10
freschi o refrigerati:
Filetti:
di pesci di acqua dolce:
0304 10 13
di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)
2
—
di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:
0304 10 15
della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo
12
—
0304 10 17
altri
12
—
0304 10 19
di altri pesci di acqua dolce
9
—
altri:
0304 10 31
di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida
18
—
0304 10 33
di merluzzi carbonari (Pollachius virens)
18
—
0304 10 35
di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)
18
—
0304 10 38
altri
18
—
altra carne di pesci (anche tritata):
0304 10 91
di pesci di acqua dolce
8
—
altri:
0304 10 97
Lati di aringhe
(23)
—
0304 10 98
altri
15 (22)
—
0304 20
Filetti congelati:
di pesci di acqua dolce:
0304 20 13
di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)
2
—
di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:
0304 20 15
della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo
12
—
0304 20 17
altri
12
—
0304 20 19
di altri pesci di acqua dolce
9
—
altri:
di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:
0304 20 21
della specie Gadus macrocephalus
7,5
—
0304 20 29
altri
7,5
—
0304 20 31
di merluzzi carbonari (Pollachius virens)
7,5
—
0304 20 33
di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)
7,5
—
di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):
0304 20 35
della specie Sebastes marinus
7,5
—
0304 20 37
altri
7,5
—
0304 20 41
di merlani (Merlangius merlangus)
7,5
—
0304 20 43
di molve (Molva spp.)
7,5
—
0304 20 45
di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus
18
—
di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor:
0304 20 51
della specie Scomber australasicus
15
—
0304 20 53
altri
15
—
di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):
di naselli del genere Merluccius:
0304 20 55
di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus
7,5
—
0304 20 56
di naselli della specie Merluccius hubbsi
7,5
—
0304 20 58
altri
7,5
—
0304 20 59
di naselli del genere Urophycis
7,5
—
di squali:
0304 20 61
di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)
7,5
—
0304 20 69
di altri squali
7,5
—
0304 20 71
di passere di mare (Pleuronectes platessa)
7,5
—
0304 20 73
di passere artiche (Platichthys flesus)
7,5
—
0304 20 75
di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)
15
—
0304 20 79
di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)
15
—
0304 20 83
di rane pescatrici (Lophius spp.)
15
—
0304 20 85
di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)
15
—
0304 20 87
di pesci spada (Xiphias gladius)
7,5
—
0304 20 88
di austromerluzzi (Dissostichus spp.)
15
—
0304 20 91
di merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)
7,5
—
0304 20 94
altri
15 (22)
—
0304 90
altri:
0304 90 05
Surimi
15
—
altri:
0304 90 10
di pesci di acqua dolce
8
—
altri:
0304 90 22
di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)
(23)
—
0304 90 31
di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)
8
—
di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida:
0304 90 35
della specie Gadus macrocephalus
7,5
—
0304 90 38
di merluzzi della specie Gadus morhua
7,5
—
0304 90 39
altri
7,5
—
0304 90 41
di merluzzi carbonari (Pollachius virens)
7,5
—
0304 90 45
di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)
7,5
—
0304 90 48
di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)
7,5
—
0304 90 51
di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)
15
—
0304 90 55
di pesci castagna (Brama spp.)
15
—
0304 90 57
di rane pescatrici (Lophius spp.)
7,5
—
0304 90 59
di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)
7,5
—
0304 90 61
di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)
7,5
—
0304 90 65
di pesci spada (Xiphias gladius)
7,5
—
0304 90 97
altri
7,5
—
0305
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:
0305 10 00
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana
13
—
0305 20 00
Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia
11
—
0305 30
Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:
di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:
0305 30 11
di merluzzi della specie Gadus macrocephalus
16
—
0305 30 19
altri
20
—
0305 30 30
di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia
15
—
0305 30 50
di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia
15
—
0305 30 90
altri
16
—
Pesci affumicati, compresi i filetti:
0305 41 00
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)
13
—
0305 42 00
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)
10
—
0305 49
altri:
0305 49 10
Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)
15
—
0305 49 20
Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)
16
—
0305 49 30
Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
14
—
0305 49 45
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)
14
—
0305 49 50
Anguille (Anguilla spp.)
14
—
0305 49 80
altri
14
—
Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:
0305 51
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0305 51 10
secchi, non salati
13 (22)
—
0305 51 90
secchi e salati
13 (22)
—
0305 59
altri:
Pesci della specie Boreogadus saida:
0305 59 11
secchi, non salati
13 (22)
—
0305 59 19
secchi e salati
13 (22)
—
0305 59 30
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)
12
—
0305 59 50
Acciughe (Engraulis spp.)
10
—
0305 59 70
Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)
15
—
0305 59 80
altri
12
—
Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:
0305 61 00
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)
12
—
0305 62 00
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
13 (22)
—
0305 63 00
Acciughe (Engraulis spp.)
10
—
0305 69
altri:
0305 69 10
Pesci della specie Boreogadus saida
13 (22)
—
0305 69 30
Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)
15
—
0305 69 50
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)
11
—
0305 69 80
altri
12
—
0306
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:
congelati:
0306 11
Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):
0306 11 10
Code di aragoste
12,5
—
0306 11 90
altre
12,5
—
0306 12
Astici (Homarus spp.):
0306 12 10
interi
6
—
0306 12 90
altri
16
—
0306 13
Gamberetti:
0306 13 10
Gamberetti della famiglia Pandalidae
12
—
0306 13 30
Gamberetti grigi del genere Crangon
18
—
0306 13 40
Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)
12
—
0306 13 50
Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus
12
—
0306 13 80
altri
12
—
0306 14
Granchi:
0306 14 10
Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus
7,5
—
0306 14 30
Granchi porri (Cancer pagurus)
7,5
—
0306 14 90
altri
7,5
—
0306 19
altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:
0306 19 10
Gamberi
7,5
—
0306 19 30
Scampi (Nephrops norvegicus)
12
—
0306 19 90
altri
12
—
non congelati:
0306 21 00
Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
12,5
—
0306 22
Astici (Homarus spp.):
0306 22 10
vivi
8
—
altri:
0306 22 91
interi
8
—
0306 22 99
altri
10
—
0306 23
Gamberetti:
0306 23 10
Gamberetti della famiglia Pandalidae
12
—
Gamberetti grigi del genere Crangon:
0306 23 31
freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore
18
—
0306 23 39
altri
18
—
0306 23 90
altri
12
—
0306 24
Granchi:
0306 24 30
Granchi porri (Cancer pagurus)
7,5
—
0306 24 80
altri
7,5
—
0306 29
altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:
0306 29 10
Gamberi
7,5
—
0306 29 30
Scampi (Nephrops norvegicus)
12
—
0306 29 90
altri
12
—
0307
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:
0307 10
Ostriche:
0307 10 10
Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo
esenzione
—
0307 10 90
altre
9
—
Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten:
0307 21 00
vivi, freschi o refrigerati
8
—
0307 29
altri:
0307 29 10
Ventagli-pettini maggiori (Pecten
maximus), congelati
8
—
0307 29 90
altri
8
—
Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31
vivi, freschi o refrigerati:
0307 31 10
Mytilus spp.
10
—
0307 31 90
Perna spp.
8
—
0307 39
altri:
0307 39 10
Mytilus spp.
10
—
0307 39 90
Perna spp.
8
—
Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
0307 41
vivi, freschi o refrigerati:
0307 41 10
Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)
8
—
Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
0307 41 91
Loligo spp., Ommastrephes sagittatus
6
—
0307 41 99
altri
8
—
0307 49
altri:
congelati:
Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.):
del genere Sepiola:
0307 49 01
Sepiola rondeleti
6
—
0307 49 11
altre
8
—
0307 49 18
altre
8
—
Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
Loligo spp.:
0307 49 31
Loligo vulgaris
6
—
0307 49 33
Loligo pealei
6
—
0307 49 35
Loligo patagonica
6
—
0307 49 38
altri
6
—
0307 49 51
Ommastrephes sagittatus
6
—
0307 49 59
altri
8
—
altri:
0307 49 71
Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)
8
—
Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
0307 49 91
Loligo spp., Ommastrephes sagittatus
6
—
0307 49 99
altri
8
—
Polpi o piovre (Octopus spp.):
0307 51 00
vivi, freschi o refrigerati
8
—
0307 59
altri:
0307 59 10
congelati
8
—
0307 59 90
altri
8
—
0307 60 00
Lumache, diverse da quelle di mare
esenzione
—
altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:
0307 91 00
vivi, freschi o refrigerati
11
—
0307 99
altri:
congelati:
0307 99 11
Totani (Illex spp.)
8
—
0307 99 13
Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae
8
—
0307 99 15
Meduse (Rhopilema spp.)
esenzione
—
0307 99 18
altri
11
—
0307 99 90
altri
11
—
CAPITOLO 4
LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Note
1.
Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.
2.
Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:
a)
«burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;
b)
«paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.
3.
I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:
a)
avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;
b)
avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;
c)
essere messi in forma o suscettibili di esserlo.
4.
Questo capitolo non comprende:
a)
i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);
b)
le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).
Note di sottovoci
1.
Ai fini della sottovoce 0404 10 l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.
2.
Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90).
Note complementari
1.
L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:
a)
per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
b)
per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.
2.
Sono considerate come «forme standard», ai sensi delle sottovoci 0406 90 02 e 0406 90 03, le forme aventi i seguenti pesi netti:
—
Emmental: da 60 kg o più ma non più di 130 kg;
—
Gruyère e Sbrinz: da 20 kg o più ma non più di 45 kg;
—
Bergkäse: da 20 kg o più ma non più di 60 kg;
—
Appenzell: da 6 kg o più ma non più di 8 kg.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
0401
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0401 10
aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:
0401 10 10
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
13,8 €/100 kg/net
—
0401 10 90
altri
12,9 €/100 kg/net
—
0401 20
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:
inferiore o uguale a 3 %:
0401 20 11
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
18,8 €/100 kg/net
—
0401 20 19
altri
17,9 €/100 kg/net
—
superiore a 3 %:
0401 20 91
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
22,7 €/100 kg/net
—
0401 20 99
altri
21,8 €/100 kg/net
—
0401 30
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:
inferiore o uguale a 21 %:
0401 30 11
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
57,5 €/100 kg/net
—
0401 30 19
altri
56,6 €/100 kg/net
—
superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:
0401 30 31
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
110 €/100 kg/net
—
0401 30 39
altri
109,1 €/100 kg/net
—
superiore a 45 %:
0401 30 91
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
183,7 €/100 kg/net
—
0401 30 99
altri
182,8 €/100 kg/net
—
0402
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0402 10
in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0402 10 11
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
125,4 €/100 kg/net
—
0402 10 19
altri
118,8 €/100 kg/net (29)
—
altri:
0402 10 91
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (30)
—
0402 10 99
altri
1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (30)
—
in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:
0402 21
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:
0402 21 11
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
135,7 €/100 kg/net
—
altri:
0402 21 17
aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %
130,4 €/100 kg/net
—
0402 21 19
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %
130,4 €/100 kg/net
—
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:
0402 21 91
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
167,2 €/100 kg/net
—
0402 21 99
altri
161,9 €/100 kg/net
—
0402 29
altri:
aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:
0402 29 11
Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %
1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)
—
altri:
0402 29 15
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)
—
0402 29 19
altri
1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (30)
—
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:
0402 29 91
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)
—
0402 29 99
altri
1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (30)
—
altri:
0402 91
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:
0402 91 11
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
34,7 €/100 kg/net
—
0402 91 19
altri
34,7 €/100 kg/net
—
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %:
0402 91 31
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
43,4 €/100 kg/net
—
0402 91 39
altri
43,4 €/100 kg/net
—
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:
0402 91 51
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
110 €/100 kg/net
—
0402 91 59
altri
109,1 €/100 kg/net
—
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:
0402 91 91
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
183,7 €/100 kg/net
—
0402 91 99
altri
182,8 €/100 kg/net
—
0402 99
altri:
aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:
0402 99 11
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
57,2 €/100 kg/net
—
0402 99 19
altri
57,2 €/100 kg/net
—
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:
0402 99 31
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (30)
—
0402 99 39
altri
1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (30)
—
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:
0402 99 91
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (30)
—
0402 99 99
altri
1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (30)
—
0403
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10
Iogurt:
non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 10 11
inferiore o uguale a 3 %
20,5 €/100 kg/net
—
0403 10 13
superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
24,4 €/100 kg/net
—
0403 10 19
superiore a 6 %
59,2 €/100 kg/net
—
altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 10 31
inferiore o uguale a 3 %
0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)
—
0403 10 33
superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)
—
0403 10 39
superiore a 6 %
0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)
—
aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51
inferiore o uguale a 1,5 %
8,3 + 95 €/100 kg/net
—
0403 10 53
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
8,3 + 130,4 €/100 kg/net
—
0403 10 59
superiore a 27 %
8,3 + 168,8 €/100 kg/net
—
altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 10 91
inferiore o uguale a 3 %
8,3 + 12,4 €/100 kg/net
—
0403 10 93
superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
8,3 + 17,1 €/100 kg/net
—
0403 10 99
superiore a 6 %
8,3 + 26,6 €/100 kg/net
—
0403 90
altri:
non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:
in polvere, in granuli o in altre forme solide:
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 11
inferiore o uguale a 1,5 %
100,4 €/100 kg/net
—
0403 90 13
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
135,7 €/100 kg/net
—
0403 90 19
superiore a 27 %
167,2 €/100 kg/net
—
altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 31
inferiore o uguale a 1,5 %
0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)
—
0403 90 33
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)
—
0403 90 39
superiore a 27 %
1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)
—
altri:
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 51
inferiore o uguale a 3 %
20,5 €/100 kg/net
—
0403 90 53
superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
24,4 €/100 kg/net
—
0403 90 59
superiore a 6 %
59,2 €/100 kg/net
—
altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 90 61
inferiore o uguale a 3 %
0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)
—
0403 90 63
superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)
—
0403 90 69
superiore a 6 %
0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)
—
aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71
inferiore o uguale a 1,5 %
8,3 + 95 €/100 kg/net
—
0403 90 73
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
8,3 + 130,4 €/100 kg/net
—
0403 90 79
superiore a 27 %
8,3 + 168,8 €/100 kg/net
—
altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91
inferiore o uguale a 3 %
8,3 + 12,4 €/100 kg/net
—
0403 90 93
superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %
8,3 + 17,1 €/100 kg/net
—
0403 90 99
superiore a 6 %
8,3 + 26,6 €/100 kg/net
—
0404
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:
0404 10
Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
in polvere, in granuli o in altre forme solide:
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 02
inferiore o uguale a 1,5 %
7 €/100 kg/net
—
0404 10 04
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
135,7 €/100 kg/net
—
0404 10 06
superiore a 27 %
167,2 €/100 kg/net
—
superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 12
inferiore o uguale a 1,5 %
100,4 €/100 kg/net
—
0404 10 14
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
135,7 €/100 kg/net
—
0404 10 16
superiore a 27 %
167,2 €/100 kg/net
—
altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 26
inferiore o uguale a 1,5 %
0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (30)
—
0404 10 28
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
0404 10 32
superiore a 27 %
1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 34
inferiore o uguale a 1,5 %
0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
0404 10 36
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
0404 10 38
superiore a 27 %
1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
altri:
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 48
inferiore o uguale a 1,5 %
0,07 €/kg/net (31)
—
0404 10 52
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
135,7 €/100 kg/net
—
0404 10 54
superiore a 27 %
167,2 €/100 kg/net
—
superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 56
inferiore o uguale a 1,5 %
100,4 €/100 kg/net
—
0404 10 58
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
135,7 €/100 kg/net
—
0404 10 62
superiore a 27 %
167,2 €/100 kg/net
—
altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 72
inferiore o uguale a 1,5 %
0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (33)
—
0404 10 74
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
0404 10 76
superiore a 27 %
1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 78
inferiore o uguale a 1,5 %
0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
0404 10 82
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
0404 10 84
superiore a 27 %
1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
0404 90
altri:
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 90 21
inferiore o uguale a 1,5 %
100,4 €/100 kg/net
—
0404 90 23
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
135,7 €/100 kg/net
—
0404 90 29
superiore a 27 %
167,2 €/100 kg/net
—
altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 90 81
inferiore o uguale a 1,5 %
0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
0404 90 83
superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %
1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
0404 90 89
superiore a 27 %
1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)
—
0405
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 10
Burro:
avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:
Burro naturale:
0405 10 11
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
189,6 €/100 kg/net (29)
—
0405 10 19
altro
189,6 €/100 kg/net (29)
—
0405 10 30
Burro ricombinato
189,6 €/100 kg/net (29)
—
0405 10 50
Burro di siero di latte
189,6 €/100 kg/net (29)
—
0405 10 90
altro
231,3 €/100 kg/net (29)
—
0405 20
Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10
aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
9 + EA (27)
—
0405 20 30
aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
9 + EA (27)
—
0405 20 90
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %
189,6 €/100 kg/net
—
0405 90
altri:
0405 90 10
aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %
231,3 €/100 kg/net (29)
—
0405 90 90
altri
231,3 €/100 kg/net (29)
—
0406
Formaggi e latticini:
0406 10
Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:
0406 10 20
aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %
185,2 €/100 kg/net (29)
—
0406 10 80
altri
221,2 €/100 kg/net (29)
—
0406 20
Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:
0406 20 10
Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (36)
7,7
—
0406 20 90
altri
188,2 €/100 kg/net (29)
—
0406 30
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:
0406 30 10
ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca
144,9 €/100 kg/net (29)
—
altri:
aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:
0406 30 31
inferiore o uguale a 48 %
139,1 €/100 kg/net (29)
—
0406 30 39
superiore a 48 %
144,9 €/100 kg/net (29)
—
0406 30 90
aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %
215 €/100 kg/net (29)
—
0406 40
Formaggi a pasta erborinata:
0406 40 10
Roquefort
140,9 €/100 kg/net (29)
—
0406 40 50
Gorgonzola
140,9 €/100 kg/net (29)
—
0406 40 90
altri
140,9 €/100 kg/net (29)
—
0406 90
altri formaggi:
0406 90 01
destinati alla trasformazione (35)
167,1 €/100 kg/net (29)
—
altri:
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell:
0406 90 02
in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto superiore a 401,85 € ed inferiore o uguale a 430,62 € e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)
(28)
17,54 €/100 kg/net (32)
(34)
—
0406 90 03
in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto superiore a 430,62 € e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)
(28)
6,58 €/100 kg/net
—
0406 90 04
in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera superiore a 430,62 € ed inferiore o uguale a 459,39 € per 100 kg di peso netto e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)
(28)
17,54 €/100 kg/net (32)
(34)
—
0406 90 05
in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera superiore a 459,39 € per 100 kg di peso netto e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)
(28)
6,58 €/100 kg/net
—
0406 90 06
in pezzi senza crosta, di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera superiore a 499,67 € per 100 kg di peso netto, aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi, condizionati sotto vuoto o gas inerte, riportante sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, il nome dell'imballatore responsabile e il paese di fabbricazione (36)
(28)
6,58 €/100 kg/net
—
altri:
0406 90 13
Emmental
171,7 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 15
Gruyère, Sbrinz
171,7 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 17
Bergkäse, Appenzell
171,7 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 18
Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine
171,7 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 19
Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (36)
7,7
—
0406 90 21
Cheddar
167,1 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 23
Edam (Geheimratskäse)
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 25
Tilsit
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 27
Butterkäse
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 29
Kashkaval
151 €/100 kg/net (29)
—
Feta:
0406 90 31
di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 33
altri
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 35
Kefalotyri
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 37
Finlandia
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 39
Jarlsberg
151 €/100 kg/net (29)
—
altri:
0406 90 50
Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra
151 €/100 kg/net (29)
—
altri:
aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:
inferiore o uguale a 47 %:
0406 90 61
Grana padano, Parmigiano reggiano
188,2 €/100 kg/net
—
0406 90 63
Fiore sardo, Pecorino
188,2 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 69
altri
188,2 €/100 kg/net (29)
—
superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:
0406 90 73
Provolone
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 75
Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 76
Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 78
Gouda
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 79
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 81
Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 82
Camembert
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 84
Brie
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 85
Kefalograviera, Kasseri
151 €/100 kg/net
—
altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:
0406 90 86
superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 87
superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 88
superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %
151 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 93
superiore a 72 %
185,2 €/100 kg/net (29)
—
0406 90 99
altri
221,2 €/100 kg/net (29)
—
0407 00
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
di volatili da cortile:
da cova (37):
0407 00 11
di tacchine o di oche
105 €/1 000 p/st
p/st
0407 00 19
altri
35 €/1 000 p/st
p/st
0407 00 30
altri
30,4 €/100 kg/net (29)
1 000 p/st
0407 00 90
altri
7,7
p/st
0408
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
Tuorli:
0408 11
essiccati:
0408 11 20
inadatti ad uso alimentare (38)
esenzione
—
0408 11 80
altri
142,3 €/100 kg/net (29)
—
0408 19
altri:
0408 19 20
inadatti ad uso alimentare (38)
esenzione
—
altri:
0408 19 81
liquidi
62 €/100 kg/net (29)
—
0408 19 89
altri, compresi congelati
66,3 €/100 kg/net (29)
—
altri:
0408 91
essiccati:
0408 91 20
inadatti ad uso alimentare (38)
esenzione
—
0408 91 80
altri
137,4 €/100 kg/net (29)
—
0408 99
altri:
0408 99 20
inadatti ad uso alimentare (38)
esenzione
—
0408 99 80
altri
35,3 €/100 kg/net (29)
—
0409 00 00
Miele naturale
17,3
—
0410 00 00
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
7,7
—
CAPITOLO 5
ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);
b)
i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);
c)
le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);
d)
le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).
2.
I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).
3.
Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.
4.
Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
0501 00 00
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
esenzione
—
0502
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:
0502 10 00
Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole
esenzione
—
0502 90 00
altri
esenzione
—
0503 00 00
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
esenzione
—
0504 00 00
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
esenzione
—
0505
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
0505 10
Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:
0505 10 10
gregge
esenzione
—
0505 10 90
altre
esenzione
—
0505 90 00
altri
esenzione
—
0506
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:
0506 10 00
Osseina e ossa acidulate
esenzione
—
0506 90 00
altre
esenzione
—
0507
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
0507 10 00
Avorio; polveri e cascami d'avorio
esenzione
—
0507 90 00
altri
esenzione
—
0508 00 00
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
esenzione
—
0509 00
Spugne naturali di origine animale:
0509 00 10
gregge
esenzione
—
0509 00 90
altre
5,1
—
0510 00 00
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
esenzione
—
0511
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
0511 10 00
Sperma di tori
esenzione
p/st (39)
altri:
0511 91
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:
0511 91 10
Cascami di pesci
esenzione
—
0511 91 90
altri
esenzione
—
0511 99
altri:
0511 99 10
Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge
esenzione
—
0511 99 90
altri
esenzione
—
SEZIONE II
PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
Nota
1.
In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.
CAPITOLO 6
PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
Note
1.
Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.
2.
I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 9701.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementari
(1)
(2)
(3)
(4)
0601
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:
0601 10
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:
0601 10 10
Giacinti
5,1
p/st
0601 10 20
Narcisi
5,1
p/st
0601 10 30
Tulipani
5,1
p/st
0601 10 40
Gladioli
5,1
p/st
0601 10 90
altri
5,1
—
0601 20
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:
0601 20 10
Piantimi, piante e radici di cicoria
esenzione
—
0601 20 30
Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani
9,6
—
0601 20 90
altri
6,4
—
0602
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
0602 10
Talee senza radici e marze:
0602 10 10
di viti
esenzione
—
0602 10 90
altre
4
—
0602 20
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:
0602 20 10
Talee innestate e barbatelle, di viti
esenzione
—
0602 20 90
altri
8,3
—
0602 30 00
Rododendri e azalee, anche innestati
8,3
—
0602 40
Rosai, anche innestati:
0602 40 10
non innestati
8,3
p/st
0602 40 90
innestati
8,3
p/st
0602 90
altri:
0602 90 10
Bianco di funghi (micelio)
8,3
—
0602 90 20
Barbatelle di ananassi
esenzione
—
0602 90 30
Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole
8,3
—
altri:
Piante da pien'aria:
Alberi, arbusti e arboscelli:
0602 90 41
da bosco
8,3
—
altri:
0602 90 45
Talee radicate e giovani piante
6,5
—
0602 90 49
altri
8,3
—
altre piante da pien'aria:
0602 90 51
Piante vivaci
8,3
—
0602 90 59
altre
8,3
—
Piante d'appartamento:
0602 90 70
Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee
6,5
—
altre:
0602 90 91
Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee
6,5
—
0602 90 99
altre
6,5
—
0603
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
0603 10
freschi:
0603 10 10
Rose
(40)
p/st
0603 10 20
Garofani
(40)
p/st
0603 10 30
Orchidee
(40)
p/st
0603 10 40
Gladioli
(40)
p/st
0603 10 50
Crisantemi
(40)
p/st
0603 10 80
altri
(40)
—
0603 90 00
altri
10
—
0604
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
0604 10
Muschi e licheni:
0604 10 10
Licheni delle renne
esenzione
—
0604 10 90
altri
5
—
altri:
0604 91
freschi:
0604 91 20
Alberi di Natale
2,5
p/st
0604 91 40
Rami di conifere
2,5
—
0604 91 90
altri
2
—
0604 99
altri:
0604 99 10
semplicemente essiccati
esenzione
—
0604 99 90
altri
10,9
—
CAPITOLO 7
ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI
Note
1.
Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.
2.
Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var.
saccharata), pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana).
3.
La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:
a)
i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);
b)
il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;
c)
la farina, il semolino, la polvere, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);
d)
le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).
4.
Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).
Nota complementare
1.
Sono considerati «pellets ottenuti a partire da farine e semolini» ai sensi della sottovoce 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
0701
Patate, fresche o refrigerate:
0701 10 00
da semina (52)
4,5
—
0701 90
altre:
0701 90 10
destinate alla fabbricazione della fecola (41)
5,8
—
altre:
0701 90 50
di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno
(46)
—
0701 90 90
altre
11,5
—
0702 00 00
Pomodori, freschi o refrigerati
(43)
—
0703
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
0703 10
Cipolle e scalogni:
Cipolle:
0703 10 11
da semina
9,6
—
0703 10 19
altre
9,6
—
0703 10 90
Scalogni
9,6
—
0703 20 00
Agli
9,6 + 120 €/100 kg/net (44)
—
0703 90 00
Porri ed altri ortaggi agliacei
10,4
—
0704
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:
0704 10 00
Cavolfiori e cavoli broccoli
(47)
—
0704 20 00
Cavoletti di Bruxelles
12
—
0704 90
altri:
0704 90 10
Cavoli bianchi e cavoli rossi
12 MIN 0,4 €/100 kg/net
—
0704 90 90
altri
12
—
0705
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:
Lattughe:
0705 11 00
a cappuccio
(48)
—
0705 19 00
altre
10,4
—
Cicorie:
0705 21 00
Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)
10,4
—
0705 29 00
altre
10,4
—
0706
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
0706 10 00
Carote e navoni
13,6 (44)
—
0706 90
altri:
0706 90 10
Sedani-rapa
(49)
—
0706 90 30
Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)
12
—
0706 90 90
altri
13,6
—
0707 00
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
0707 00 05
Cetrioli
(43)
—
0707 00 90
Cetriolini
12,8
—
0708
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
0708 10 00
Piselli (Pisum sativum)
(50)
—
0708 20 00
Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)
(51)
—
0708 90 00
altri legumi
11,2
—
0709
Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
0709 10 00
Carciofi
(43)
—
0709 20 00
Asparagi
10,2
—
0709 30 00
Melanzane
12,8
—
0709 40 00
Sedani, esclusi i sedani-rapa
12,8
—
Funghi e tartufi:
0709 51 00
Funghi del genere Agaricus
12,8
—
0709 52 00
Tartufi
6,4
—
0709 59
altri:
0709 59 10
Funghi galletti o gallinacci
3,2
—
0709 59 30
Funghi porcini
5,6
—
0709 59 90
altri
6,4
—
0709 60
Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:
0709 60 10
Peperoni
7,2 (44)
—
altri:
0709 60 91
del genere «Capsicum» destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di «Capsicum» (41)
esenzione
—
0709 60 95
destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (41)
esenzione
—
0709 60 99
altri
6,4
—
0709 70 00
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
10,4
—
0709 90
altri:
0709 90 10
Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)
10,4
—
0709 90 20
Bietole da costa e cardi
10,4
—
Olive:
0709 90 31
destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (41)
4,5
—
0709 90 39
altre
13,1 €/100 kg/net
—
0709 90 40
Capperi
5,6
—
0709 90 50
Finocchi
8
—
0709 90 60
Granturco dolce
9,4 €/100 kg/net
—
0709 90 70
Zucchine
(43)
—
0709 90 90
altri
12,8
—
0710
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 10 00
Patate
14,4
—
Legumi da granella, anche sgranati:
0710 21 00
Piselli (Pisum sativum)
14,4
—
0710 22 00
Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)
14,4
—
0710 29 00
altri
14,4
—
0710 30 00
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
14,4
—
0710 40 00
Granturco dolce
5,1 + 9,4 €/100 kg/net (45)
—
0710 80
altri ortaggi o legumi:
0710 80 10
Olive
15,2
—
Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:
0710 80 51
Peperoni
14,4
—
0710 80 59
altri
6,4
—
Funghi:
0710 80 61
del genere Agaricus
14,4
—
0710 80 69
altri
14,4
—
0710 80 70
Pomodori
14,4
—
0710 80 80
Carciofi
14,4
—
0710 80 85
Asparagi
14,4
—
0710 80 95
altri
14,4
—
0710 90 00
Miscele di ortaggi o di legumi
14,4
—
0711
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 20
Olive:
0711 20 10
destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (41)
6,4
—
0711 20 90
altre
13,1 €/100 kg/net
—
0711 30 00
Capperi
4,8
—
0711 40 00
Cetrioli e cetriolini
12
—
Funghi e tartufi:
0711 51 00
Funghi del genere Agaricus
9,6 + 191 €/100 kg/net eda (44)
kg/net eda
0711 59 00
altri
9,6
—
0711 90
altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
Ortaggi o legumi:
0711 90 10
Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», esclusi i peperoni
6,4
—
0711 90 30
Granturco dolce
5,1 + 9,4 €/100 kg/net (45)
—
0711 90 50
Cipolle
7,2
—
0711 90 80
altri
9,6
—
0711 90 90
Miscele di ortaggi o legumi
12
—
0712
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 20 00
Cipolle
12,8 (44)
—
Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi:
0712 31 00
Funghi del genere Agaricus
12,8
—
0712 32 00
Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)
12,8
—
0712 33 00
Tremelle (Tremella spp.)
12,8
—
0712 39 00
altri
12,8
—
0712 90
altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
0712 90 05
Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate
10,2
—
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):
0712 90 11
ibrido, destinato alla semina (52)
esenzione
—
0712 90 19
altro
9,4 €/100 kg/net
—
0712 90 30
Pomodori
12,8
—
0712 90 50
Carote
12,8
—
0712 90 90
altri
12,8
—
0713
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
0713 10
Piselli (Pisum sativum):
0713 10 10
destinati alla semina
esenzione
—
0713 10 90
altri
esenzione
—
0713 20 00
Ceci
esenzione
—
Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31 00
Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek
esenzione
—
0713 32 00
Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)
esenzione
—
0713 33
Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):
0713 33 10
destinati alla semina
esenzione
—
0713 33 90
altri
esenzione
—
0713 39 00
altri
esenzione
—
0713 40 00
Lenticchie
esenzione
—
0713 50 00
Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)
3,2
—
0713 90 00
altre
3,2
—
0714
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:
0714 10
Radici di manioca:
0714 10 10
Pellets ottenuti a partire da farine e semolini
9,5 €/100 kg/net (44)
—
altri:
0714 10 91
dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi
9,5 €/100 kg/net (44)
—
0714 10 99
altri
9,5 €/100 kg/net (44)
—
0714 20
Patate dolci:
0714 20 10
fresche, intere, destinate al consumo umano (53)
3,8 (42)
—
0714 20 90
altre
6,4 €/100 kg/net (44)
—
0714 90
altri:
Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:
0714 90 11
dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi
9,5 €/100 kg/net (44)
—
0714 90 19
altri
9,5 €/100 kg/net (44)
—
0714 90 90
altri
3,8 (42)
—
CAPITOLO 8
FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI
Note
1.
Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.
2.
Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.
3.
Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:
a)
migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);
b)
migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);
purché mantengano il carattere di frutta secche.
Note complementari
1.
Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio («tenore in zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore 0,95.
2.
Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicali» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
3.
Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
0801
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
Noci di cocco:
0801 11 00
disseccate
esenzione
—
0801 19 00
altre
esenzione
—
Noci del Brasile:
0801 21 00
con guscio
esenzione
—
0801 22 00
sgusciate
esenzione
—
Noci di acagiù:
0801 31 00
con guscio
esenzione
—
0801 32 00
sgusciate
esenzione
—
0802
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
Mandorle:
0802 11
con guscio:
0802 11 10
amare
esenzione
—
0802 11 90
altre
5,6 (55)
—
0802 12
sgusciate:
0802 12 10
amare
esenzione
—
0802 12 90
altre
3,5 (55)
—
Nocciole (Corylus spp.):
0802 21 00
con guscio
3,2
—
0802 22 00
sgusciate
3,2
—
Noci comuni:
0802 31 00
con guscio
4
—
0802 32 00
sgusciate
5,1
—
0802 40 00
Castagne e marroni (Castanea spp.)
5,6
—
0802 50 00
Pistacchi
1,6
—
0802 90
altre:
0802 90 20
Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn
esenzione
—
0802 90 50
Pinoli o semi del pino domestico
3,2 (62)
—
0802 90 60
Noci macadamia
2
—
0802 90 85
altre
3,2 (62)
—
0803 00
Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate:
fresche:
0803 00 11
Banane da cuocere
16
—
0803 00 19
altre
680 €/1 000 kg/net (55)
—
0803 00 90
essiccate
16
—
0804
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
0804 10 00
Datteri
7,7
—
0804 20
Fichi:
0804 20 10
freschi
5,6
—
0804 20 90
secchi
8
—
0804 30 00
Ananassi
5,8
—
0804 40 00
Avocadi
(56)
—
0804 50 00
Guaiave, manghi e mangostani
esenzione
—
0805
Agrumi, freschi o secchi:
0805 10
Arance:
0805 10 20
Arance dolci, fresche
(54)
—
0805 10 80
altre
(57)
—
0805 20
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:
0805 20 10
Clementine
(54)
—
0805 20 30
Monreal e satsuma
(54)
—
0805 20 50
Mandarini e wilkings
(54)
—
0805 20 70
Tangerini
(54)
—
0805 20 90
altri
(54)
—
0805 40 00
Pompelmi e pomeli
(58)
—
0805 50
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
0805 50 10
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)
(54)
—
0805 50 90
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
12,8
—
0805 90 00
altri
12,8
—
0806
Uve, fresche o secche:
0806 10
fresche:
0806 10 10
da tavola
(54)
—
0806 10 90
altre
(59)
—
0806 20
secche:
0806 20 10
Uve di Corinto
2,4
—
0806 20 30
Uva sultanina
2,4
—
0806 20 90
altre
2,4
—
0807
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
Meloni (compresi i cocomeri):
0807 11 00
Cocomeri
8,8
—
0807 19 00
altri
8,8
—
0807 20 00
Papaie
esenzione
—
0808
Mele, pere e cotogne, fresche:
0808 10
Mele:
0808 10 10
Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre
(54)
—
0808 10 80
altre
(54)
—
0808 20
Pere e cotogne:
Pere:
0808 20 10
Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre
(54)
—
0808 20 50
altre
(54)
—
0808 20 90
Cotogne
7,2
—
0809
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:
0809 10 00
Albicocche
(54)
—
0809 20
Ciliege:
0809 20 05
Ciliege acide (Prunus cerasus)
(54)
—
0809 20 95
altre
(54)
—
0809 30
Pesche, comprese le pesche noci:
0809 30 10
Pesche noci
(54)
—
0809 30 90
altre
(54)
—
0809 40
Prugne e prugnole:
0809 40 05
Prugne
(54)
—
0809 40 90
Prugnole
12
—
0810
Altre frutta fresche:
0810 10 00
Fragole
(60)
—
0810 20
Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:
0810 20 10
Lamponi
8,8
—
0810 20 90
altri
9,6
—
0810 30
Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:
0810 30 10
Ribes nero (cassis)
8,8
—
0810 30 30
Ribes rosso
8,8
—
0810 30 90
altri
9,6
—
0810 40
Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»:
0810 40 10
Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium
vitis-idaea»)
esenzione
—
0810 40 30
Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)
3,2
—
0810 40 50
Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»
3,2
—
0810 40 90
altri
9,6
—
0810 50 00
Kiwi
(61)
—
0810 60 00
Durian
8,8
—
0810 90
altri:
0810 90 30
Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie
esenzione
—
0810 90 40
Frutti della passione, carambole e pitahaya
esenzione
—
0810 90 95
altre
8,8
—
0811
Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 10
Fragole:
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 10 11
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
20,8 + 8,4 €/100 kg/net
—
0811 10 19
altre
20,8
—
0811 10 90
altre
14,4
—
0811 20
Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 20 11
con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
20,8 + 8,4 €/100 kg/net
—
0811 20 19
altri
20,8
—
altri:
0811 20 31
Lamponi
14,4
—
0811 20 39
Ribes nero (cassis)
14,4
—
0811 20 51
Ribes rosso
12
—
0811 20 59
More di rovo o di gelso e more-lamponi
12
—
0811 20 90
altri
14,4
—
0811 90
altre:
con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
0811 90 11
Frutta tropicali e noci tropicali
13 + 5,3 €/100 kg/net
—
0811 90 19
altri
20,8 + 8,4 €/100 kg/net
—
altre:
0811 90 31
Frutta tropicali e noci tropicali
13
—
0811 90 39
altri
20,8
—
altre:
0811 90 50
Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)
12
—
0811 90 70
Mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»
3,2
—
Ciliege:
0811 90 75
Ciliege acide (Prunus cerasus)
14,4
—
0811 90 80
altre
14,4
—
0811 90 85
Frutta tropicali e noci tropicali
9
—
0811 90 95
altre
14,4
—
0812
Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 10 00
Ciliege
8,8
—
0812 90
altre:
0812 90 10
Albicocche
12,8
—
0812 90 20
Arance
12,8
—
0812 90 30
Papaie
2,3
—
0812 90 40
Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)
6,4
—
0812 90 70
Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali
5,5
—
0812 90 98
altre
8,8
—
0813
Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 10 00
Albicocche
5,6
—
0813 20 00
Prugne
9,6
—
0813 30 00
Mele
3,2
—
0813 40
altre frutta:
0813 40 10
Pesche, comprese le pesche noci
5,6
—
0813 40 30
Pere
6,4
—
0813 40 50
Papaie
2
—
0813 40 60
Tamarindi
esenzione
—
0813 40 70
Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
esenzione
—
0813 40 95
altre
2,4
—
0813 50
Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:
senza prugne:
0813 50 12
di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
4
—
0813 50 15
altre
6,4
—
0813 50 19
con prugne
9,6
—
Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:
0813 50 31
di noci tropicali
4
—
0813 50 39
altri
6,4
—
altri miscugli:
0813 50 91
non contenenti prugne e fichi
8
—
0813 50 99
altri
9,6
—
0814 00 00
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
1,6
—
CAPITOLO 9
CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE
Note
1.
I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:
a)
i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;
b)
i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.
L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.
2.
Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.
Nota complementare
1.
Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a) è quello applicabile alla componente che ha il dazio più elevato.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
0901
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
Caffè non torrefatto:
0901 11 00
non decaffeinizzato
esenzione
—
0901 12 00
decaffeinizzato
8,3
—
Caffè torrefatto:
0901 21 00
non decaffeinizzato
7,5
—
0901 22 00
decaffeinizzato
9
—
0901 90
altri:
0901 90 10
Bucce e pellicole di caffè
esenzione
—
0901 90 90
Succedanei del caffè contenenti caffè
11,5
—
0902
Tè, anche aromatizzato:
0902 10 00
Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg
3,2
—
0902 20 00
Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato
esenzione
—
0902 30 00
Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg
esenzione
—
0902 40 00
Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati
esenzione
—
0903 00 00
Mate
esenzione
—
0904
Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati:
Pepe:
0904 11 00
non tritato né polverizzato:
esenzione
—
0904 12 00
tritato o polverizzato
4
—
0904 20
Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:
non tritati né polverizzati:
0904 20 10
Peperoni
9,6
—
0904 20 30
altri
esenzione
—
0904 20 90
tritati o polverizzati
5
—
0905 00 00
Vaniglia
6
—
0906
Cannella e fiori di cinnamomo:
0906 10 00
non tritati né polverizzati
esenzione
—
0906 20 00
tritati o polverizzati
esenzione
—
0907 00 00
Garofani (antofilli, chiodi e steli)
8
—
0908
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:
0908 10 00
Noci moscate
esenzione
—
0908 20 00
Macis
esenzione
—
0908 30 00
Amomi e cardamomi
esenzione
—
0909
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:
0909 10 00
Semi di anice o di badiana
esenzione
—
0909 20 00
Semi di coriandolo
esenzione
—
0909 30 00
Semi di cumino
esenzione
—
0909 40 00
Semi di carvi
esenzione
—
0909 50 00
Semi di finocchio; bacche di ginepro
esenzione
—
0910
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:
0910 10 00
Zenzero
esenzione
—
0910 20
Zafferano:
0910 20 10
non tritato né polverizzato
esenzione
—
0910 20 90
tritato o polverizzato
8,5
—
0910 30 00
Curcuma
esenzione
—
0910 40
Timo; foglie di alloro:
Timo:
non tritato né polverizzato:
0910 40 11
Serpillo (Thymus serpyllum)
esenzione
—
0910 40 13
altro
7
—
0910 40 19
tritato o polverizzato
8,5
—
0910 40 90
Foglie di alloro
7
—
0910 50 00
Curry
esenzione
—
altre spezie:
0910 91
Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:
0910 91 10
non tritati né polverizzati
esenzione
—
0910 91 90
tritati o polverizzati
12,5
—
0910 99
altre:
0910 99 10
Semi di fieno greco
esenzione
—
altre:
0910 99 91
non tritate né polverizzate
esenzione
—
0910 99 99
tritate o polverizzate
12,5
—
CAPITOLO 10
CEREALI
Note
1.
a)
I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.
b)
Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.
2.
La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).
Nota di sottovoci
1.
Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.
Note complementari
1.
Sono considerati:
a)
«riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;
b)
«riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;
c)
«riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;
d)
«risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;
e)
«riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;
f)
«riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;
g)
«riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;
h)
«rotture», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.
2.
Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:
a)
per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
b)
negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
1001
Frumento (grano) e frumento segalato:
1001 10 00
Frumento (grano) duro
148 €/t (64)
(65)
—
1001 90
altro:
1001 90 10
Spelta, destinata alla semina (63)
12,8
—
altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato:
1001 90 91
Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
95 €/t (65)
—
1001 90 99
altri
95 €/t (64)
(65)
—
1002 00 00
Segala
93 €/t (65)
—
1003 00
Orzo:
1003 00 10
destinato alla semina
93 €/t
—
1003 00 90
altro
93 €/t
—
1004 00 00
Avena
89 €/t
—
1005
Granturco:
1005 10
destinato alla semina:
ibrido (63):
1005 10 11
ibrido doppio e ibrido top-cross
esenzione
—
1005 10 13
ibrido a tre vie
esenzione
—
1005 10 15
ibrido semplice
esenzione
—
1005 10 19
altro
esenzione
—
1005 10 90
altro
94 €/t (65)
—
1005 90 00
altro
94 €/t (64)
(65)
—
1006
Riso:
1006 10
Risone (riso «paddy»):
1006 10 10
destinato alla semina (63)
7,7
—
altro:
surriscaldato (parboiled):
1006 10 21
a grani tondi
211 €/t
—
1006 10 23
a grani medi
211 €/t
—
a grani lunghi:
1006 10 25
con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
211 €/t
—
1006 10 27
con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
211 €/t
—
altro:
1006 10 92
a grani tondi
211 €/t
—
1006 10 94
a grani medi
211 €/t
—
a grani lunghi:
1006 10 96
con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
211 €/t
—
1006 10 98
con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
211 €/t
—
1006 20
Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»):
surriscaldato (parboiled):
1006 20 11
a grani tondi
264 €/t (66)
(64)
—
1006 20 13
a grani medi
264 €/t (66)
(64)
—
a grani lunghi:
1006 20 15
con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
264 €/t (66)
(64)
—
1006 20 17
con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
264 €/t (66)
(64)
—
altro:
1006 20 92
a grani tondi
264 €/t (66)
(64)
—
1006 20 94
a grani medi
264 €/t (66)
(64)
—
a grani lunghi:
1006 20 96
con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
264 €/t (66)
(64)
—
1006 20 98
con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
264 €/t (66)
(64)
—
1006 30
Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:
Riso semilavorato:
surriscaldato (parboiled):
1006 30 21
a grani tondi
416 €/t (66)
(64)
—
1006 30 23
a grani medi
416 €/t (66)
(64)
—
a grani lunghi:
1006 30 25
con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
416 €/t (66)
(64)
—
1006 30 27
con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
416 €/t (66)
(64)
—
altro:
1006 30 42
a grani tondi
416 €/t (66)
(64)
—
1006 30 44
a grani medi
416 €/t (66)
(64)
—
a grani lunghi:
1006 30 46
con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3
416 €/t (66)
(64)
—
1006 30 48
con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
416 €/t (66)
(64)
—
Riso lavorato:
surriscaldato (parboiled):
1006 30 61
a grani tondi
416 €/t (66)
(64)
—
1006 30 63
a grani medi
416 €/t (66)
(64)
—
a grani lunghi:
1006 30 65
con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
416 €/t (66)
(64)
—
1006 30 67
con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
416 €/t (66)
(64)
—
altro:
1006 30 92
a grani tondi
416 €/t (66)
(64)
—
1006 30 94
a grani medi
416 €/t (66)
(64)
—
a grani lunghi:
1006 30 96
con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
416 €/t (66)
(64)
—
1006 30 98
con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
416 €/t (66)
(64)
—
1006 40 00
Rotture di riso
128 €/t (64)
—
1007 00
Sorgo da granella:
1007 00 10
ibrido destinato alla semina (63)
6,4
—
1007 00 90
altro
94 €/t (64)
(65)
—
1008
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:
1008 10 00
Grano saraceno
37 €/t
—
1008 20 00
Miglio
56 €/t (64)
—
1008 30 00
Scagliola
esenzione
—
1008 90
altri cereali:
1008 90 10
Triticale
93 €/t
—
1008 90 90
altri
37 €/t
—
CAPITOLO 11
PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);
b)
le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;
c)
i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;
d)
gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;
e)
i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
f)
gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).
2.
A.
I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:
a)
tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;
b)
tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.
I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.
B.
I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.
In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.
Natura del cereale
Tenore di amido
Tenore di ceneri
Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di
315 micrometri (micron)
500 micrometri (micron)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Frumento e segala
45 %
2,5 %
80 %
—
Orzo
45 %
3 %
80 %
—
Avena
45 %
5 %
80 %
—
Granturco e sorgo a grani
45 %
2 %
—
90 %
Riso
45 %
1,6 %
80 %
—
Grano saraceno
45 %
4 %
80 %
—
Altri cereali
45 %
2 %
50 %
—
3.
Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:
a)
i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;
b)
i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.
Note complementari
1.
Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:
a)
per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;
b)
negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
2.
Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essicata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:
a)
gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;
b)
i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
1101 00
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:
di frumento (grano):
1101 00 11
di frumento (grano) duro
172 €/t
—
1101 00 15
di frumento (grano) tenero e di spelta
172 €/t
—
1101 00 90
di frumento segalato
172 €/t
—
1102
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 10 00
Farina di segala
168 €/t
—
1102 20
Farina di granturco:
1102 20 10
avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %
173 €/t
—
1102 20 90
altra
98 €/t
—
1102 30 00
Farina di riso
138 €/t
—
1102 90
altre:
1102 90 10
di orzo
171 €/t
—
1102 90 30
di avena
164 €/t
—
1102 90 90
altre
98 €/t
—
1103
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
Semole e semolini:
1103 11
di frumento (grano):
1103 11 10
di frumento (grano) duro
267 €/t
—
1103 11 90
di frumento (grano) tenero e di spelta
186 €/t
—
1103 13
di granturco:
1103 13 10
aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %
173 €/t
—
1103 13 90
altri
98 €/t
—
1103 19
di altri cereali:
1103 19 10
di segala
171 €/t
—
1103 19 30
di orzo
171 €/t
—
1103 19 40
di avena
164 €/t
—
1103 19 50
di riso
138 €/t
—
1103 19 90
altri
98 €/t
—
1103 20
Agglomerati in forma di pellets:
1103 20 10
di segala
171 €/t
—
1103 20 20
di orzo
171 €/t
—
1103 20 30
di avena
164 €/t
—
1103 20 40
di granturco
173 €/t
—
1103 20 50
di riso
138 €/t
—
1103 20 60
di frumento (grano)
175 €/t
—
1103 20 90
altri
98 €/t
—
1104
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
Cereali schiacciati o in fiocchi:
1104 12
di avena:
1104 12 10
Cereali schiacciati
93 €/t
—
1104 12 90
Fiocchi
182 €/t
—
1104 19
di altri cereali:
1104 19 10
di frumento (grano)
175 €/t
—
1104 19 30
di segala
171 €/t
—
1104 19 50
di granturco
173 €/t
—
di orzo:
1104 19 61
Cereali schiacciati
97 €/t
—
1104 19 69
Fiocchi
189 €/t
—
altri:
1104 19 91
Fiocchi di riso
234 €/t
—
1104 19 99
altri
173 €/t
—
altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):
1104 22
di avena:
1104 22 20
mondati (decorticati o pilati)
162 €/t
—
1104 22 30
mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)
162 €/t
—
1104 22 50
perlati
145 €/t
—
1104 22 90
soltanto spezzati
93 €/t
—
1104 22 98
altri
93 €/t (67)
—
1104 23
di granturco:
1104 23 10
mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati
152 €/t
—
1104 23 30
perlati
152 €/t
—
1104 23 90
soltanto spezzati
98 €/t
—
1104 23 99
altri
98 €/t
—
1104 29
di altri cereali:
di orzo:
1104 29 01
mondati (decorticati o pilati)
150 €/t
—
1104 29 03
mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)
150 €/t
—
1104 29 05
perlati
236 €/t
—
1104 29 07
soltanto spezzati
97 €/t
—
1104 29 09
altri
97 €/t
—
altri:
mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:
1104 29 11
di frumento (grano)
129 €/t
—
1104 29 15
di segala
129 €/t
—
1104 29 19
altri
129 €/t
—
perlati:
1104 29 31
di frumento (grano)
154 €/t
—
1104 29 35
di segala
154 €/t
—
1104 29 39
altri
154 €/t
—
soltanto spezzati:
1104 29 51
di frumento (grano)
99 €/t
—
1104 29 55
di segala
97 €/t
—
1104 29 59
altri
98 €/t
—
altri:
1104 29 81
di frumento (grano)
99 €/t
—
1104 29 85
di segala
97 €/t
—
1104 29 89
altri
98 €/t
—
1104 30
Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
1104 30 10
di frumento (grano)
76 €/t
—
1104 30 90
altri
75 €/t
—
1105
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:
1105 10 00
Farina, semolino e polvere
12,2
—
1105 20 00
Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets
12,2
—
1106
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
1106 10 00
di legumi da granella secchi della voce 0713
7,7
—
1106 20
di sago, di radici o tuberi della voce 0714:
1106 20 10
denaturati (68)
95 €/t
—
1106 20 90
altri
166 €/t
—
1106 30
dei prodotti del capitolo 8:
1106 30 10
di banane
10,9
—
1106 30 90
altri
8,3
—
1107
Malto, anche torrefatto:
1107 10
non torrefatto:
di frumento (grano):
1107 10 11
presentato in forma di farina
177 €/t
—
1107 10 19
altro
134 €/t
—
altro:
1107 10 91
presentato in forma di farina
173 €/t
—
1107 10 99
altro
131 €/t
—
1107 20 00
torrefatto
152 €/t
—
1108
Amidi e fecole; inulina:
Amidi e fecole:
1108 11 00
Amido di frumento (grano)
224 €/t
—
1108 12 00
Amido di granturco
166 €/t
—
1108 13 00
Fecola di patate
166 €/t
—
1108 14 00
Fecola di manioca
166 €/t
—
1108 19
altri amidi e fecole:
1108 19 10
Amido di riso
216 €/t
—
1108 19 90
altri
166 €/t
—
1108 20 00
Inulina
19,2
—
1109 00 00
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
512 €/t
—
CAPITOLO 12
SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI
Note
1.
Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).
2.
La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.
3.
I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.
Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa:
a)
i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);
b)
le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
c)
i cereali (capitolo 10);
d)
i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.
4.
La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.
Ne sono invece esclusi:
a)
i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
b)
i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;
c)
gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.
5.
Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:
a)
i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;
b)
le colture di microrganismi della voce 3002;
c)
i concimi delle voci 3101 o 3105.
Nota di sottovoce
1.
Ai sensi della sottovoce 1205 10, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi di ravizzone o di colza che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % in peso e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
1201 00
Fave di soia, anche frantumate:
1201 00 10
destinate alla semina (69)
esenzione
—
1201 00 90
altre
esenzione
—
1202
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
1202 10
con guscio:
1202 10 10
destinate alla semina (69)
esenzione
—
1202 10 90
altre
esenzione
—
1202 20 00
sgusciate, anche frantumate
esenzione
—
1203 00 00
Copra
esenzione
—
1204 00
Semi di lino, anche frantumati:
1204 00 10
destinati alla semina (69)
esenzione
—
1204 00 90
altri
esenzione
—
1205
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
1205 10
Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:
1205 10 10
destinati alla semina (69)
esenzione
—
1205 10 90
altri
esenzione
—
1205 90 00
altri
esenzione
—
1206 00
Semi di girasole, anche frantumati:
1206 00 10
destinati alla semina (69)
esenzione
—
altri:
1206 00 91
sgusciati; con guscio striato grigio e bianco
esenzione
—
1206 00 99
altri
esenzione
—
1207
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
1207 10
Noci e mandorle di palmisti:
1207 10 10
destinati alla semina (69)
esenzione
—
1207 10 90
altri
esenzione
—
1207 20
Semi di cotone:
1207 20 10
destinati alla semina (69)
esenzione
—
1207 20 90
altri
esenzione
—
1207 30
Semi di ricino:
1207 30 10
destinati alla semina (69)
esenzione
—
1207 30 90
altri
esenzione
—
1207 40
Semi di sesamo:
1207 40 10
destinati alla semina (69)
esenzione
—
1207 40 90
altri
esenzione
—
1207 50
Semi di senapa:
1207 50 10
destinati alla semina (69)
esenzione
—
1207 50 90
altri
esenzione
—
1207 60
Semi di cartamo:
1207 60 10
destinati alla semina (69)
esenzione
—
1207 60 90
altri
esenzione
—
altri:
1207 91
Semi di papavero nero o bianco:
1207 91 10
destinati alla semina (69)
esenzione
—
1207 91 90
altri
esenzione
—
1207 99
altri:
1207 99 20
destinati alla semina (69)
esenzione
—
altri:
1207 99 91
Semi di canapa
esenzione
—
1207 99 98
altri
esenzione
—
1208
Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa:
1208 10 00
di fave di soia
4,5
—
1208 90 00
altre
esenzione
—
1209
Semi, frutti e spore da sementa:
1209 10 00
Semi di barbabietole da zucchero
8,3
—
Semi da foraggio:
1209 21 00
di erba medica
2,5
—
1209 22
di trifoglio (Trifolium spp.):
1209 22 10
Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.)
esenzione
—
1209 22 80
altri
esenzione
—
1209 23
di festuca:
1209 23 11
Paleo (Festuca pratensis Huds.)
esenzione
—
1209 23 15
Festuca rossa (Festuca rubra L.)
esenzione
—
1209 23 80
altri
2,5
—
1209 24 00
di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)
esenzione
—
1209 25
di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):
1209 25 10
Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.)
esenzione
—
1209 25 90
Loglio inglese (Lolium perenne L.)
esenzione
—
1209 26 00
di fleolo (coda di topo)
esenzione
—
1209 29
altri:
1209 29 10
Vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)
esenzione
—
1209 29 50
Semi di lupini
2,5
—
1209 29 60
Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba)
8,3
—
1209 29 80
altri
2,5
—
1209 30 00
Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori
3
—
altri:
1209 91
Semi di ortaggi:
1209 91 10
Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var.
caulorapa e gongylodes L.)
3
—
1209 91 30
Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (Beta vulgaris var. conditiva)
8,3
—
1209 91 90
altri
3
—
1209 99
altri:
1209 99 10
Semi da bosco
esenzione
—
altri:
1209 99 91
Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30
3
—
1209 99 99
altri
4
—
1210
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:
1210 10 00
Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets
5,8
—
1210 20
Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:
1210 20 10
Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina
5,8
—
1210 20 90
altri
5,8
—
1211
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
1211 10 00
Radici di liquirizia
esenzione
—
1211 20 00
Radici di ginseng
esenzione
—
1211 30 00
Coca (foglie di)
esenzione
—
1211 40 00
Paglia di papavero
esenzione
—
1211 90
altri:
1211 90 30
Fave tonka
3
—
1211 90 97
altri
esenzione
—
1212
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus
sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 10
Carrube, compresi i semi di carrube:
1212 10 10
Carrube
5,1
—
Semi di carrube:
1212 10 91
non sgusciati, né frantumati, né macinati
esenzione
—
1212 10 99
altri
5,8
—
1212 20 00
Alghe
esenzione
—
1212 30 00
Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne
esenzione
—
altri:
1212 91
Barbabietole da zucchero:
1212 91 20
secche, anche polverizzate
23 €/100 kg/net
—
1212 91 80
altre
6,7 €/100 kg/net
—
1212 99
altri:
1212 99 20
Canne da zucchero
4,6 €/100 kg/net
—
1212 99 80
altri
esenzione
—
1213 00 00
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
esenzione
—
1214
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:
1214 10 00
Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica
esenzione
—
1214 90
altri:
1214 90 10
Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
5,8
—
1214 90 90
altri
esenzione
—
CAPITOLO 13
GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
Nota
1.
La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;
Ne sono, invece, esclusi:
a)
gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);
b)
gli estratti di malto (voce 1901);
c)
gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);
d)
i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);
e)
la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;
f)
i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939);
g)
i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);
h)
gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);
ij)
gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);
k)
la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
1301
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali:
1301 10 00
Gomma lacca
esenzione
—
1301 20 00
Gomma arabica
esenzione
—
1301 90 00
altri
esenzione
—
1302
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
Succhi ed estratti vegetali:
1302 11 00
Oppio
esenzione
—
1302 12 00
di liquirizia
3,2
—
1302 13 00
di luppolo
3,2
—
1302 14 00
di piretro o di radici delle piante da rotenone
esenzione
—
1302 19
altri:
1302 19 05
Oleoresina di vaniglia
3
—
1302 19 90
altri
esenzione
—
1302 20
Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
1302 20 10
allo stato secco
19,2
—
1302 20 90
altri
11,2
—
Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00
Agar-agar
esenzione
—
1302 32
Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10
di carrube o di semi di carrube
esenzione
—
1302 32 90
di semi di guar
esenzione
—
1302 39 00
altri
esenzione
—
CAPITOLO 14
MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Note
1.
Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2.
La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).
3.
Non rientra nella voce 1402 la lana di legno (voce 4405).
4.
Non rientrano nella voce 1403 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
1401
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1401 10 00
Bambù
esenzione
—
1401 20 00
Canne d'India
esenzione
—
1401 90 00
altre
esenzione
—
1402 00 00
Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
esenzione
—
1403 00 00
Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci
esenzione
—
1404
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1404 10 00
Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia
esenzione
—
1404 20 00
Linters di cotone
esenzione
—
1404 90 00
altri
esenzione
—
SEZIONE III
GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
CAPITOLO 15
GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
b)
il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
c)
le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
d)
i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;
e)
gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
f)
il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002).
2.
La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).
3.
La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4.
Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.
Nota di sottovoci
1.
Ai sensi delle sottovoci 1514 11 e 1514 19, «per olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende un determinato olio con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.
Note complementari
1.
Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:
a)
gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
—
decantazione entro i termini normali;
—
centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
b)
gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
c)
sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2.
A.
Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate:
Tabella I
Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali
Acidi
Percentuali
Acido miristico
≤ 0,05
Acido palmitico
7,5 – 20,0
Acido palmitoleico
0,3 – 3,5
Acido eptadecanoico
≤ 0,3
Acido eptadecenoico
≤ 0,3
Acido stearico
0,5 – 5,0
Acido oleico
55,0 – 83,0
Acido linoleico
3,5 – 21,0
Acido linolenico
≤ 1,0
Acido arachico
≤ 0,6
Acido eicosenoico
≤ 0,4
Acido beenico (70)
≤ 0,3
Acido lignocerico
≤ 0,2
Tabella II
Tenore in steroli in % degli steroli totali
Steroli
Percentuali
Colesterolo
≤ 0,5
Brassicasterolo (71)
≤ 0,1
Campesterolo
≤ 4,0
Stigmasterolo (72)
< Campesterolo
Betasitosterolo (73)
≥ 93,0
Delta-7-stigmastenolo
≤ 0,5
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante il metodo descritto nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.
B.
Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.
I.
È considerato «olio di oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti:
a)
tenore in cere non superiore a 300 mg/kg;
b)
tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;
c)
contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;
d)
somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;
e)
tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg;
f)
una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3
e
g)
una o più delle seguenti caratteristiche:
1)
tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;
2)
caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;
II.
È considerato «altro olio d'oliva vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche:
a)
acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g;
b)
numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;
c)
tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;
d)
tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;
e)
coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25;
f)
variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;
g)
caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;
h)
tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;
ij)
contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;
k)
somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %;
l)
tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg;
m)
una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2.
C.
Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:
a)
acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g;
b)
tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;
c)
coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,90;
d)
variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;
e)
tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;
f)
contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;
g)
somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %;
h)
una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3.
D.
Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:
a)
tenore in eritrodiolo e uvaolo superiore a 4,5 %;
b)
contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %;
c)
somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;
d)
una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.
E.
Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questa sottovoce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.
3.
Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:
a)
i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;
b)
i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo (74), determinata conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4.
I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto regolamento.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
1501 00
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
Grassi di maiale (compreso lo strutto):
1501 00 11
destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
esenzione
—
1501 00 19
altri
17,2 €/100 kg/net
—
1501 00 90
Grassi di volatili
11,5
—
1502 00
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:
1502 00 10
destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
esenzione
—
1502 00 90
altri
3,2
—
1503 00
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:
Stearina solare e oleostearina:
1503 00 11
destinate ad usi industriali (75)
esenzione
—
1503 00 19
altre
5,1
—
1503 00 30
Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
esenzione
—
1503 00 90
altri
6,4
—
1504
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1504 10
Oli di fegato di pesci e loro frazioni:
1504 10 10
aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo
3,8
—
altri:
1504 10 91
di ippoglossi
esenzione
—
1504 10 99
altri
3,8 (76)
—
1504 20
Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:
1504 20 10
Frazioni solide
10,9
—
1504 20 90
altri
esenzione
—
1504 30
Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:
1504 30 10
Frazioni solide
10,9
—
1504 30 90
altri
esenzione
—
1505 00
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1505 00 10
Grasso di lana greggio
3,2
—
1505 00 90
altri
esenzione
—
1506 00 00
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
esenzione
—
1507
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1507 10
Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:
1507 10 10
destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
3,2
—
1507 10 90
altro
6,4
—
1507 90
altri:
1507 90 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
1507 90 90
altri
9,6
—
1508
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1508 10
Olio greggio:
1508 10 10
destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
esenzione
—
1508 10 90
altro
6,4
—
1508 90
altri:
1508 90 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
1508 90 90
altri
9,6
—
1509
Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1509 10
vergini:
1509 10 10
Olio d'oliva lampante
122,6 €/100 kg/net
—
1509 10 90
altri
124,5 €/100 kg/net
—
1509 90 00
altri
134,6 €/100 kg/net
—
1510 00
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:
1510 00 10
Oli greggi
110,2 €/100 kg/net
—
1510 00 90
altri
160,3 €/100 kg/net
—
1511
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1511 10
Olio greggio:
1511 10 10
destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
esenzione
—
1511 10 90
altro
3,8
—
1511 90
altri:
Frazioni solide:
1511 90 11
presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
12,8
—
1511 90 19
altrimenti presentate
10,9
—
altri:
1511 90 91
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
1511 90 99
altri
9
—
1512
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:
1512 11
Oli greggi:
1512 11 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
3,2
—
altri:
1512 11 91
di girasole
6,4
—
1512 11 99
di cartamo
6,4
—
1512 19
altri:
1512 19 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
1512 19 90
altri
9,6
—
Olio di cotone e sue frazioni:
1512 21
Olio greggio, anche depurato del gossipolo:
1512 21 10
destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
3,2
—
1512 21 90
altro
6,4
—
1512 29
altri:
1512 29 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
1512 29 90
altri
9,6
—
1513
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:
1513 11
Olio greggio:
1513 11 10
destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
2,5
—
altro:
1513 11 91
presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
12,8
—
1513 11 99
altrimenti presentato
6,4
—
1513 19
altri:
Frazioni solide:
1513 19 11
presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
12,8
—
1513 19 19
altrimenti presentate
10,9
—
altri:
1513 19 30
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
altri:
1513 19 91
presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
12,8
—
1513 19 99
altrimenti presentati
9,6
—
Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:
1513 21
Oli greggi:
1513 21 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
3,2
—
altri:
1513 21 30
presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
12,8
—
1513 21 90
altrimenti presentati
6,4
—
1513 29
altri:
Frazioni solide:
1513 29 11
presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
12,8
—
1513 29 19
altrimenti presentate
10,9
—
altri:
1513 29 30
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
altri:
1513 29 50
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
12,8
—
1513 29 90
altrimenti presentati
9,6
—
1514
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:
1514 11
Oli greggi:
1514 11 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
3,2
—
1514 11 90
altri
6,4
—
1514 19
altri:
1514 19 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
1514 19 90
altri
9,6
—
altri:
1514 91
Oli greggi:
1514 91 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
3,2
—
1514 91 90
altri
6,4
—
1514 99
altri:
1514 99 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
1514 99 90
altri
9,6
—
1515
Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
Olio di lino e sue frazioni:
1515 11 00
Olio greggio
3,2
—
1515 19
altri:
1515 19 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
1515 19 90
altri
9,6
—
Olio di granturco e sue frazioni:
1515 21
Olio greggio:
1515 21 10
destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
3,2
—
1515 21 90
altro
6,4
—
1515 29
altri:
1515 29 10
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
1515 29 90
altri
9,6
—
1515 30
Olio di ricino e sue frazioni:
1515 30 10
destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (75)
esenzione
—
1515 30 90
altri
5,1
—
1515 40 00
Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni
esenzione
—
1515 50
Olio di sesamo e sue frazioni:
Olio greggio:
1515 50 11
destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
3,2
—
1515 50 19
altro
6,4
—
altri:
1515 50 91
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
1515 50 99
altri
9,6
—
1515 90
altri:
1515 90 15
Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
esenzione
—
Olio di semi di tabacco e sue frazioni:
Olio greggio:
1515 90 21
destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
esenzione
—
1515 90 29
altro
6,4
—
altri:
1515 90 31
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
esenzione
—
1515 90 39
altri
9,6
—
altri oli e loro frazioni:
Oli greggi:
1515 90 40
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
3,2
—
altri:
1515 90 51
concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
12,8
—
1515 90 59
concreti, altrimenti presentati; fluidi
6,4
—
altri:
1515 90 60
destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
altri:
1515 90 91
concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
12,8
—
1515 90 99
concreti, altrimenti presentati; fluidi
9,6
—
1516
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 10
Grassi e oli animali e loro frazioni:
1516 10 10
presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
12,8
—
1516 10 90
altrimenti presentati
10,9
—
1516 20
Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10
Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
3,4
—
altri:
1516 20 91
presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
12,8
—
altrimenti presentati:
1516 20 95
Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75)
5,1
—
altri:
1516 20 96
Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba
9,6
—
1516 20 98
altri
10,9
—
1517
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10
Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10
avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
8,3 + 28,4 €/100 kg/net
—
1517 10 90
altra
16
—
1517 90
altre:
1517 90 10
aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
8,3 + 28,4 €/100 kg/net
—
altre:
1517 90 91
Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati
9,6
—
1517 90 93
Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
2,9
—
1517 90 99
altre
16
—
1518 00
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10
Linossina
7,7
—
Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75):
1518 00 31
greggi
3,2
—
1518 00 39
altri
5,1
—
altri:
1518 00 91
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
7,7
—
altri:
1518 00 95
Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
2
—
1518 00 99
altri
7,7
—
1519
1520 00 00
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
esenzione
—
1521
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 10 00
Cere vegetali
esenzione
—
1521 90
altri:
1521 90 10
Spermaceti, anche raffinati o colorati
esenzione
—
Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:
1521 90 91
gregge
esenzione
—
1521 90 99
altre
2,5
—
1522 00
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10
Degras
3,8
—
Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:
1522 00 31
Paste di saponificazione (soapstocks)
29,9 €/100 kg/net
—
1522 00 39
altri
47,8 €/100 kg/net
—
altri:
1522 00 91
Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)
3,2
—
1522 00 99
altri
esenzione
—
SEZIONE IV
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
Nota
1.
In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.
CAPITOLO 16
PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
Note
1.
Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.
2.
Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.
Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.
Note di sottovoci
1.
Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.
2.
I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.
Note complementari
1.
Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.
2.
Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
1601 00
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:
1601 00 10
di fegato
15,4
—
altri (80):
1601 00 91
Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti
149,4 €/100 kg/net (79)
—
1601 00 99
altri
100,5 €/100 kg/net (79)
—
1602
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
1602 10 00
Preparazioni omogeneizzate
16,6
—
1602 20
di fegato di qualsiasi animale:
di oca o di anatra:
1602 20 11
contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso
10,2
—
1602 20 19
altre
10,2
—
1602 20 90
altre
16
—
di volatili della voce 0105:
1602 31
di tacchino:
contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (78):
1602 31 11
contenenti unicamente carne di tacchino non cotta
8,5
—
1602 31 19
altre
8,5
—
1602 31 30
contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (78)
8,5
—
1602 31 90
altre
8,5
—
1602 32
di galli e di galline:
contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (78):
1602 32 11
non cotte
86,7 €/100 kg/net
—
1602 32 19
altre
10,9
—
1602 32 30
contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (78)
10,9
—
1602 32 90
altre
10,9
—
1602 39
altre:
contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (78):
1602 39 21
non cotte
86,7 €/100 kg/net
—
1602 39 29
altre
10,9
—
1602 39 40
contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (78)
10,9
—
1602 39 80
altre
10,9
—
della specie suina:
1602 41
Prosciutti e loro pezzi:
1602 41 10
della specie suina domestica
156,8 €/100 kg/net (79)
—
1602 41 90
altri
10,9
—
1602 42
Spalle e loro pezzi:
1602 42 10
della specie suina domestica
129,3 €/100 kg/net (79)
—
1602 42 90
altre
10,9
—
1602 49
altre, compresi i miscugli:
della specie suina domestica:
contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:
1602 49 11
Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti
156,8 €/100 kg/net (79)
—
1602 49 13
Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle
129,3 €/100 kg/net (79)
—
1602 49 15
altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi
129,3 €/100 kg/net (79)
—
1602 49 19
altre
85,7 €/100 kg/net (79)
—
1602 49 30
contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
75 €/100 kg/net (79)
—
1602 49 50
contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
54,3 €/100 kg/net (79)
—
1602 49 90
altre
10,9
—
1602 50
della specie bovina:
1602 50 10
non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
303,4 €/100 kg/net
—
altre:
in recipienti ermeticamente chiusi:
1602 50 31
«Corned beef»
16,6
—
1602 50 39
altre
16,6
—
1602 50 80
altre
16,6
—
1602 90
altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
1602 90 10
Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
16,6
—
altre:
1602 90 31
di selvaggina o di coniglio
10,9
—
1602 90 41
di renne
16,6
—
altre:
1602 90 51
contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica
85,7 €/100 kg/net
—
altre:
contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 61
non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
303,4 €/100 kg/net
—
1602 90 69
altre
16,6
—
altre:
di ovini e di caprini:
non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte:
1602 90 72
di ovini
12,8
—
1602 90 74
di caprini
16,6
—
altre:
1602 90 76
di ovini
12,8
—
1602 90 78
di caprini
16,6
—
1602 90 98
altre
16,6
—
1603 00
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:
1603 00 10
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
12,8
—
1603 00 80
altri
esenzione
—
1604
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:
Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:
1604 11 00
Salmoni
5,5
—
1604 12
Aringhe:
1604 12 10
Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati
15
—
altri:
1604 12 91
in recipienti ermeticamente chiusi
20
—
1604 12 99
altri
20
—
1604 13
Sardine, alacce e spratti:
Sardine:
1604 13 11
sotto olio d'oliva
12,5
—
1604 13 19
altri
12,5
—
1604 13 90
altri
12,5
—
1604 14
Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.):
Tonni e palamite:
1604 14 11
sotto olio vegetale
24
—
altri:
1604 14 16
Filetti detti «loins»
24
—
1604 14 18
altri
24
—
1604 14 90
Boniti (Sarda spp.)
25
—
1604 15
Sgombri:
delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:
1604 15 11
Filetti
25
—
1604 15 19
altri
25
—
1604 15 90
della specie Scomber australasicus
20
—
1604 16 00
Acciughe
25
—
1604 19
altri:
1604 19 10
Salmonidi, diversi dai salmoni
7
—
Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:
1604 19 31
Filetti detti «loins»
24
—
1604 19 39
altri
24
—
1604 19 50
Pesci della specie Orcynopsis unicolor
12,5
—
altri:
1604 19 91
Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati
7,5
—
altri:
1604 19 92
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
20
—
1604 19 93
Merluzzi carbonari (Pollachius virens)
20
—
1604 19 94
Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)
20
—
1604 19 95
Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)
20
—
1604 19 98
altri
20
—
1604 20
altre preparazioni e conserve di pesci:
1604 20 05
Preparazioni di surimi
20
—
altri:
1604 20 10
di salmoni
5,5
—
1604 20 30
di salmonidi, diversi dai salmoni
7
—
1604 20 40
di acciughe
25
—
1604 20 50
di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor
25
—
1604 20 70
di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus
24
—
1604 20 90
di altri pesci
14
—
1604 30
Caviale e suoi succedanei:
1604 30 10
Caviale (uova di storioni)
20
—
1604 30 90
Succedanei del caviale
20
—
1605
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:
1605 10 00
Granchi
8
—
1605 20
Gamberetti:
1605 20 10
in recipienti ermeticamente chiusi
20 (79)
—
altri:
1605 20 91
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg
20 (79)
—
1605 20 99
altri
20 (79)
—
1605 30
Astici:
1605 30 10
Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse (77)
esenzione
—
1605 30 90
altri
20
—
1605 40 00
altri crostacei
20 (79)
—
1605 90
altri:
Molluschi:
Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):
1605 90 11
in recipienti ermeticamente chiusi
20
—
1605 90 19
altri
20
—
1605 90 30
altri
20
—
1605 90 90
altri invertebrati acquatici
26
—
CAPITOLO 17
ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI
Nota
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);
b)
gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;
c)
i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.
Nota di sottovoci
1.
Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.
Note complementari
1.
Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2.
Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato I, punto II del regolamento (CE) n. 1260/2001 non è del 92 %, è calcolato come segue:
il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato conformemente alla disposizione precitata.
3.
Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
4.
Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 99, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1423/95.
5.
È considerato «isoglucosio», ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.
Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.
6.
È considerato come «sciroppo di inulina»:
a)
ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;
b)
ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.
7.
Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
1701
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:
Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:
1701 11
di canna:
1701 11 10
destinati ad essere raffinati (81)
33,9 €/100 kg/net (84)
(83)
—
1701 11 90
altri
41,9 €/100 kg/net (83)
—
1701 12
di barbabietola:
1701 12 10
destinati ad essere raffinati (81)
33,9 €/100 kg/net (84)
(83)
—
1701 12 90
altri
41,9 €/100 kg/net (83)
—
altri:
1701 91 00
con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
41,9 €/100 kg/net (83)
—
1701 99
altri:
1701 99 10
Zuccheri bianchi
41,9 €/100 kg/net (83)
—
1701 99 90
altri
41,9 €/100 kg/net (83)
—
1702
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
Lattosio e sciroppo di lattosio:
1702 11 00
contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
14 €/100 kg/net
—
1702 19 00
altri
14 €/100 kg/net
—
1702 20
Zucchero e sciroppo d'acero:
1702 20 10
Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
0,4 €/100 kg/net (85)
—
1702 20 90
altri
8
—
1702 30
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:
1702 30 10
Isoglucosio
50,7 €/100 kg/net mas
—
altri:
contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio:
1702 30 51
in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
26,8 €/100 kg/net
—
1702 30 59
altri
20 €/100 kg/net
—
altri:
1702 30 91
in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
26,8 €/100 kg/net
—
1702 30 99
altri
20 €/100 kg/net
—
1702 40
Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
1702 40 10
Isoglucosio
50,7 €/100 kg/net mas
—
1702 40 90
altri
20 €/100 kg/net
—
1702 50 00
Fruttosio chimicamente puro
16 + 50,7 €/100 kg/net mas (83)
—
1702 60
altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
1702 60 10
Isoglucosio
50,7 €/100 kg/net mas
—
1702 60 80
Sciroppo di inulina
0,4 €/100 kg/net (85)
—
1702 60 95
altri
0,4 €/100 kg/net (85)
—
1702 90
altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 10
Maltosio chimicamente puro
12,8
—
1702 90 30
Isoglucosio
50,7 €/100 kg/net mas
—
1702 90 50
Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
20 €/100 kg/net
—
1702 90 60
Succedanei del miele, anche misti con miele naturale
0,4 €/100 kg/net (85)
—
Zuccheri e melassi, caramellati:
1702 90 71
contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio
0,4 €/100 kg/net (85)
—
altri:
1702 90 75
in polvere, anche agglomerati
27,7 €/100 kg/net
—
1702 90 79
altri
19,2 €/100 kg/net
—
1702 90 80
Sciroppo di inulina
0,4 €/100 kg/net (85)
—
1702 90 99
altri
0,4 €/100 kg/net (85)
—
1703
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:
1703 10 00
Melassi di canna
0,35 €/100 kg/net
—
1703 90 00
altri
0,35 €/100 kg/net
—
1704
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
1704 10
Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:
aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 11
sotto forma di strisce
6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9
—
1704 10 19
altre
6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9
—
aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 91
sotto forma di strisce
6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2
—
1704 10 99
altre
6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2
—
1704 90
altri:
1704 90 10
Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie
13,4
—
1704 90 30
Preparazione detta «cioccolato bianco»
9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net
—
altri:
1704 90 51
Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)
—
1704 90 55
Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)
—
1704 90 61
Confetti e prodotti simili confettati
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)
—
altri:
1704 90 65
Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)
—
1704 90 71
Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)
—
1704 90 75
Caramelle
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)
—
altri:
1704 90 81
ottenuti per compressione
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)
—
1704 90 99
altri
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)
—
CAPITOLO 18
CACAO E SUE PREPARAZIONI
Note
1.
Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.
2.
La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.
Note complementari
1.
Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
2.
Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
1801 00 00
Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
esenzione
—
1802 00 00
Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
esenzione
—
1803
Pasta di cacao, anche sgrassata:
1803 10 00
non sgrassata
9,6
—
1803 20 00
completamente o parzialmente sgrassata
9,6
—
1804 00 00
Burro, grasso e olio di cacao
7,7
—
1805 00 00
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
8
—
1806
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
1806 10 15
non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio
8
—
1806 10 20
avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %
8 + 25,2 €/100 kg/net
—
1806 10 30
avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
8 + 31,4 €/100 kg/net
—
1806 10 90
avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucherro invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
8 + 41,9 €/100 kg/net
—
1806 20
altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
1806 20 10
aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 20 30
aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
altre:
1806 20 50
aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 20 70
Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»
15,4 + EA (86)
—
1806 20 80
Glassatura al cacao
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 20 95
altre
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
1806 31 00
ripiene
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 32
non ripiene:
1806 32 10
con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 32 90
altre
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 90
altre:
Cioccolata e prodotti di cioccolata:
Cioccolatini (praline), anche ripieni:
1806 90 11
contenenti alcole
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 90 19
altri
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
altri:
1806 90 31
ripieni
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 90 39
non ripieni
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 90 50
Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 90 60
Pasta da spalmare contenente cacao
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 90 70
Preparazioni per bevande, contenenti cacao
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
1806 90 90
altre
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86)
—
CAPITOLO 19
PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
b)
i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);
c)
i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.
2.
Ai sensi della voce 1901, si intendono per:
a)
«semole», le semole dei cereali del capitolo 11;
b)
«farine» e «semolini»:
1)
le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;
2)
le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).
3.
La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.
4.
Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.
Note complementari
1.
Le merci delle sottovoci 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
2.
Ai sensi della sottovoce 1905 31, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 % (le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori).
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
1901
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00
Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
7,6 + EA (87)
—
1901 20 00
Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
7,6 + EA (87)
—
1901 90
altri:
Estratti di malto:
1901 90 11
aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %
5,1 + 18 €/100 kg/net
—
1901 90 19
altri
5,1 + 14,7 €/100 kg/net
—
altri:
1901 90 91
non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404
12,8
—
1901 90 99
altri
7,6 + EA (87)
—
1902
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00
contenenti uova
7,7 + 24,6 €/100 kg/net
—
1902 19
altre:
1902 19 10
non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero
7,7 + 24,6 €/100 kg/net
—
1902 19 90
altre
7,7 + 21,1 €/100 kg/net
—
1902 20
Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
1902 20 10
contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici
8,5
—
1902 20 30
contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
54,3 €/100 kg/net
—
altre:
1902 20 91
cotte
8,3 + 6,1 €/100 kg/net
—
1902 20 99
altre
8,3 + 17,1 €/100 kg/net
—
1902 30
altre paste alimentari:
1902 30 10
secche
6,4 + 24,6 €/100 kg/net
—
1902 30 90
altre
6,4 + 9,7 €/100 kg/net
—
1902 40
Cuscus:
1902 40 10
non preparato
7,7 + 24,6 €/100 kg/net
—
1902 40 90
altro
6,4 + 9,7 €/100 kg/net
—
1903 00 00
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
6,4 + 15,1 €/100 kg/net
—
1904
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1904 10
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
1904 10 10
a base di granturco
3,8 + 20 €/100 kg/net
—
1904 10 30
a base di riso
5,1 + 46 €/100 kg/net
—
1904 10 90
altri
5,1 + 33,6 €/100 kg/net
—
1904 20
Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:
1904 20 10
Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
9 + EA (87)
—
altri:
1904 20 91
a base di granturco
3,8 + 20 €/100 kg/net
—
1904 20 95
a base di riso
5,1 + 46 €/100 kg/net
—
1904 20 99
altri
5,1 + 33,6 €/100 kg/net
—
1904 30 00
Bulgur di grano
8,3 + 25,7 €/100 kg/net
—
1904 90
altri:
1904 90 10
Riso
8,3 + 46 €/100 kg/net
—
1904 90 80
altri
8,3 + 25,7 €/100 kg/net
—
1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00
Pane croccante detto «Knäckebrot»
5,8 + 13 €/100 kg/net
—
1905 20
Pane con spezie (panpepato):
1905 20 10
avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
9,4 + 18,3 €/100 kg/net
—
1905 20 30
avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
9,8 + 24,6 €/100 kg/net
—
1905 20 90
avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
10,1 + 31,4 €/100 kg/net
—
Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:
1905 31
Biscotti con aggiunta di dolcificanti:
interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 31 11
in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)
—
1905 31 19
altri
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)
—
altri:
1905 31 30
aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)
—
altri:
1905 31 91
doppio biscotto con ripieno
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)
—
1905 31 99
altri
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)
—
1905 32
Cialde e cialdine:
1905 32 05
aventi tenore di umidità superiore a 10 %
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)
—
altre:
interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 32 11
in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)
—
1905 32 19
altre
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)
—
altre:
1905 32 91
salate, anche ripiene
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)
—
1905 32 99
altre
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)
—
1905 40
Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:
1905 40 10
Fette biscottate
9,7 + EA (87)
—
1905 40 90
altri
9,7 + EA (87)
—
1905 90
altri:
1905 90 10
Pane azimo (mazoth)
3,8 + 15,9 €/100 kg/net
—
1905 90 20
Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
4,5 + 60,5 €/100 kg/net
—
altri:
1905 90 30
Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca
9,7 + EA (87)
—
1905 90 45
Biscotti
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)
—
1905 90 55
Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)
—
altri:
1905 90 60
con aggiunta di dolcificanti
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87)
—
1905 90 90
altri
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87)
—
CAPITOLO 20
PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
b)
le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
c)
le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2.
Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).
3.
Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1[lot3@gotlieb 355342A]$ a).
4.
I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.
5.
Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.
6.
Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.
Note di sottovoci
1.
Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.
2.
Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.
3.
Ai sensi delle sottovoci 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.
Note complementari
1.
Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.
2.
a)
Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore:
—
0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,
—
0,95 per i prodotti delle altre voci.
b)
L'espressione «valore Brix» utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93.
3.
I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:
—
ananassi, uve: 13 %,
—
altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %.
4.
Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:
—
«titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,
—
«% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.
5.
a)
Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:
—
succo di limone o di pomodoro: 3,
—
succo di uva: 15,
—
succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.
b)
I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009.
6.
Per «succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato» (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %.
7.
Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicali» guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
8.
Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
2001
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 10 00
Cetrioli e cetriolini
17,6
kg/net eda
2001 90
altri:
2001 90 10
«Chutney» di manghi
esenzione
—
2001 90 20
Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni
5
—
2001 90 30
Granturco dolce (Zea mays var.saccharata)
5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)
—
2001 90 40
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
8,3 + 3,8 €/100 kg/net (92)
—
2001 90 50
Funghi
16
—
2001 90 60
Cuori di palma
10
—
2001 90 65
Olive
16
—
2001 90 70
Peperoni
16
—
2001 90 91
Frutta tropicali e noci tropicali
10
—
2001 90 93
Cipolle
16
—
2001 90 99
altri
16
—
2002
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:
2002 10
Pomodori, interi o in pezzi:
2002 10 10
pelati
14,4
—
2002 10 90
altri
14,4
—
2002 90
altri:
aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:
2002 90 11
in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg
14,4
—
2002 90 19
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
14,4
—
aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:
2002 90 31
in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg
14,4
—
2002 90 39
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
14,4
—
aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:
2002 90 91
in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg
14,4
—
2002 90 99
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
14,4
—
2003
Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:
2003 10
Funghi del genere Agaricus:
2003 10 20
conservati temporaneamente, completamente cotti
18,4 + 191 €/100 kg/net eda (91)
kg/net eda
2003 10 30
altri
18,4 + 222 €/100 kg/net eda (91)
kg/net eda
2003 20 00
Tartufi
14,4
—
2003 90 00
altri
18,4
—
2004
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10
Patate:
2004 10 10
semplicemente cotte
14,4
—
altre:
2004 10 91
sotto forma di farina, semolino o fiocchi
7,6 + EA (89)
—
2004 10 99
altri
17,6
—
2004 90
altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10
Granturco dolce (Zea mays var.saccharata)
5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)
—
2004 90 30
Crauti, capperi e olive
16
—
2004 90 50
Piselli (Pisum sativum) e fagiolini
19,2
—
altri, compresi i miscugli:
2004 90 91
Cipolle, semplicemente cotte
14,4
—
2004 90 98
altri
17,6
—
2005
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 10 00
Ortaggi e legumi omogeneizzati
17,6
—
2005 20
Patate:
2005 20 10
sotto forma di farina, semolino o fiocchi
8,8 + EA (89)
—
altre:
2005 20 20
a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
14,1
—
2005 20 80
altre
14,1
—
2005 40 00
Piselli (Pisum sativum)
19,2
—
Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005 51 00
Fagioli in grani
17,6
—
2005 59 00
altri
19,2
—
2005 60 00
Asparagi
17,6
—
2005 70
Olive:
2005 70 10
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg
12,8
kg/net eda
2005 70 90
altre
12,8
kg/net eda
2005 80 00
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)
—
2005 90
altri ortaggi e miscugli di ortaggi:
2005 90 10
Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni
6,4
—
2005 90 30
Capperi
16
—
2005 90 50
Carciofi
17,6
—
2005 90 60
Carote
17,6
—
2005 90 70
Miscugli di ortaggi
17,6
—
2005 90 75
Crauti
16
—
2005 90 80
altri
17,6
—
2006 00
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
2006 00 10
Zenzero
esenzione
—
altre:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2006 00 31
Ciliege
20 + 23,9 €/100 kg/net
—
2006 00 35
Frutta tropicali e noci tropicali
12,5 + 15 €/100 kg/net
—
2006 00 38
altre
20 + 23,9 €/100 kg/net
—
altre:
2006 00 91
Frutta tropicali e noci tropicali
12,5
—
2006 00 99
altre
20
—
2007
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2007 10
Preparazioni omogeneizzate:
2007 10 10
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
24 + 4,2 €/100 kg/net
—
altre:
2007 10 91
di frutta tropicali
15
—
2007 10 99
altre
24
—
altre:
2007 91
di agrumi:
2007 91 10
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %
20 + 23 €/100 kg/net
—
2007 91 30
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %
20 + 4,2 €/100 kg/net
—
2007 91 90
altre
21,6
—
2007 99
altre:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:
2007 99 10
Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (88)
22,4
—
2007 99 20
Puree e paste di marroni
24 + 19,7 €/100 kg/net
—
altre:
2007 99 31
di ciliege
24 + 23 €/100 kg/net
—
2007 99 33
di fragole
24 + 23 €/100 kg/net
—
2007 99 35
di lamponi
24 + 23 €/100 kg/net
—
2007 99 39
altre
24 + 23 €/100 kg/net
—
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:
2007 99 55
Puree di mele
24 + 4,2 €/100 kg/net
—
2007 99 57
altre
24 + 4,2 €/100 kg/net
—
altre:
2007 99 91
Puree di mele
24
—
2007 99 93
di frutta tropicali e noci tropicali
15
—
2007 99 98
altre
24
—
2008
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11
Arachidi:
2008 11 10
Burro di arachidi
12,8
—
altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:
superiore ad 1 kg:
2008 11 92
tostate
11,2
—
2008 11 94
altre
11,2
—
uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 11 96
tostate
12
—
2008 11 98
altre
12,8
—
2008 19
altre, compresi i miscugli:
in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 19 11
Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali
7
—
altre:
2008 19 13
Mandorle e pistacchi, tostati
9
—
2008 19 19
altre
11,2
—
in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 19 91
Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali
8
—
altre:
Frutta a guscio tostate:
2008 19 93
Mandorle e pistacchi
10,2
—
2008 19 95
altre
12
—
2008 19 99
altre
12,8
—
2008 20
Ananassi:
con aggiunta di alcole:
in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 20 11
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
25,6 + 2,5 €/100 kg/net
—
2008 20 19
altri
25,6
—
in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 20 31
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %
25,6 + 2,5 €/100 kg/net
—
2008 20 39
altri
25,6
—
senza aggiunta di alcole:
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 20 51
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %
19,2
—
2008 20 59
altri
17,6
—
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 20 71
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %
20,8
—
2008 20 79
altri
19,2
—
2008 20 90
senza aggiunta di zuccheri
18,4
—
2008 30
Agrumi:
con aggiunta di alcole:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
2008 30 11
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
25,6
—
2008 30 19
altri
25,6 + 4,2 €/100 kg/net
—
altri:
2008 30 31
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
24
—
2008 30 39
altri
25,6
—
senza aggiunta di alcole:
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 30 51
Segmenti di pompelmi e di pomeli
15,2
—
2008 30 55
Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi
18,4
—
2008 30 59
altri
17,6
—
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 30 71
Segmenti di pompelmi e di pomeli
15,2
—
2008 30 75
Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi
17,6
—
2008 30 79
altri
20,8
—
2008 30 90
senza aggiunta di zuccheri
18,4
—
2008 40
Pere:
con aggiunta di alcole:
in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 40 11
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
25,6
—
2008 40 19
altre
25,6 + 4,2 €/100 kg/net
—
altre:
2008 40 21
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
24
—
2008 40 29
altre
25,6
—
in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 40 31
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
25,6 + 4,2 €/100 kg/net
—
2008 40 39
altre
25,6
—
senza aggiunta di alcole:
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 40 51
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
17,6
—
2008 40 59
altre
16
—
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 40 71
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
19,2
—
2008 40 79
altre
17,6
—
2008 40 90
senza aggiunta di zuccheri
16,8
—
2008 50
Albicocche:
con aggiunta d'alcole:
in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 50 11
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
25,6
—
2008 50 19
altre
25,6 + 4,2 €/100 kg/net
—
altre:
2008 50 31
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
24
—
2008 50 39
altre
25,6
—
in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 50 51
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
25,6 + 4,2 €/100 kg/net
—
2008 50 59
altre
25,6
—
senza aggiunta di alcole:
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 50 61
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
19,2
—
2008 50 69
altre
17,6
—
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 50 71
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
20,8
—
2008 50 79
altre
19,2
—
senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 50 92
superiore o uguale a 5 kg
13,6
—
2008 50 94
uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg
18,4 (93)
—
2008 50 99
inferiore a 4,5 kg
18,4
—
2008 60
Ciliege:
con aggiunta di alcole:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
2008 60 11
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
25,6
—
2008 60 19
altre
25,6 + 4,2 €/100 kg/net
—
altre:
2008 60 31
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
24
—
2008 60 39
altre
25,6
—
senza aggiunta di alcole:
2008 60 50
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
17,6
—
2008 60 60
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg
20,8
—
senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 60 70
superiore o uguale a 4,5 kg
18,4
—
2008 60 90
inferiore a 4,5 kg
18,4
—
2008 70
Pesche, comprese le pesche noci:
con aggiunta di alcole:
in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2008 70 11
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
25,6
—
2008 70 19
altre
25,6 + 4,2 €/100 kg/net
—
altre:
2008 70 31
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
24
—
2008 70 39
altre
25,6
—
in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 70 51
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
25,6 + 4,2 €/100 kg/net
—
2008 70 59
altre
25,6
—
senza aggiunta di alcole:
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 70 61
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
19,2
—
2008 70 69
altre
17,6
—
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 70 71
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
19,2
—
2008 70 79
altre
17,6
—
senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 70 92
superiore o uguale a 5 kg
15,2
—
2008 70 98
inferiore a 5 kg
18,4
—
2008 80
Fragole:
con aggiunta di alcole:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
2008 80 11
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
25,6
—
2008 80 19
altre
25,6 + 4,2 €/100 kg/net
—
altre:
2008 80 31
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
24
—
2008 80 39
altre
25,6
—
senza aggiunta di alcole:
2008 80 50
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
17,6
—
2008 80 70
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg
20,8
—
2008 80 90
senza aggiunta di zuccheri
18,4
—
altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:
2008 91 00
Cuori di palma
10
—
2008 92
Miscugli:
con aggiunta di alcole:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 92 12
di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
16
—
2008 92 14
altri
25,6
—
altri:
2008 92 16
di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
16 + 2,6 €/100 kg/net
—
2008 92 18
altri
25,6 + 4,2 €/100 kg/net
—
altri:
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 92 32
di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
15
—
2008 92 34
altri
24
—
altri:
2008 92 36
di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
16
—
2008 92 38
altri
25,6
—
senza aggiunta di alcole:
con aggiunta di zuccheri:
in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 92 51
di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
11
—
2008 92 59
altri
17,6
—
altri:
Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:
2008 92 72
di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
8,5
—
2008 92 74
altri
13,6
—
altri:
2008 92 76
di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
12
—
2008 92 78
altri
19,2
—
senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
superiore o uguale a 5 kg:
2008 92 92
di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
11,5
—
2008 92 93
altri
18,4
—
uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:
2008 92 94
di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
11,5
—
2008 92 96
altri
18,4
—
inferiore a 4,5 kg:
2008 92 97
di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
11,5
—
2008 92 98
altri
18,4
—
2008 99
altri:
con aggiunta di alcole:
Zenzero:
2008 99 11
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
10
—
2008 99 19
altri
16
—
Uva:
2008 99 21
avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
25,6 + 3,8 €/100 kg/net
—
2008 99 23
altra
25,6
—
altri:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 25
Frutti della passione e guaiave
16
—
2008 99 26
Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
16
—
2008 99 28
altri
25,6
—
altri:
2008 99 32
Frutti della passione e guaiave
16 + 2,6 €/100 kg/net
—
2008 99 33
Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
16 + 2,6 €/100 kg/net
—
2008 99 34
altri
25,6 + 4,2 €/100 kg/net
—
altri:
con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 36
Frutta tropicali
15
—
2008 99 37
altre
24
—
altri:
2008 99 38
Frutta tropicali
16
—
2008 99 40
altre
25,6
—
senza aggiunta di alcole:
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 99 41
Zenzero
esenzione
—
2008 99 43
Uva
19,2
—
2008 99 45
Prugne
17,6
—
2008 99 46
Frutti della passione, guaiave e tamarindi
11
—
2008 99 47
Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
11
—
2008 99 49
altri
17,6
—
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 99 51
Zenzero
esenzione
—
2008 99 61
Frutti della passione e guaiave
13
—
2008 99 62
Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
13
—
2008 99 67
altri
20,8
—
senza aggiunta di zuccheri:
Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 99 72
superiore o uguale a 5 kg
15,2
—
2008 99 78
inferiore a 5 kg
18,4
—
2008 99 85
Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92)
—
2008 99 91
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
8,3 + 3,8 €/100 kg/net (92)
—
2008 99 99
altri
18,4
—
2009
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
Succhi di arancia:
2009 11
congelati:
di un valore Brix superiore a 67:
2009 11 11
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
33,6 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 11 19
altri
33,6
—
di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
2009 11 91
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
15,2 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 11 99
altri
15,2 (91)
—
2009 12 00
non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20
12,2
—
2009 19
altri:
di un valore Brix superiore a 67:
2009 19 11
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
33,6 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 19 19
altri
33,6
—
di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 19 91
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
15,2 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 19 98
altri
12,2
—
Succhi di pompelmo o di pomelo:
2009 21 00
di un valore Brix inferiore o uguale a 20
12
—
2009 29
altri:
di un valore Brix superiore a 67:
2009 29 11
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
33,6 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 29 19
altri
33,6
—
di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 29 91
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
12 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 29 99
altri
12
—
Succhi di altri agrumi:
2009 31
di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:
2009 31 11
contenenti zuccheri addizionati
14,4
—
2009 31 19
senza zuccheri addizionati
15,2
—
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
di limoni:
2009 31 51
contenenti zuccheri addizionati
14,4
—
2009 31 59
senza zuccheri addizionati
15,2
—
di altri agrumi:
2009 31 91
contenenti zuccheri addizionati
14,4
—
2009 31 99
senza zuccheri addizionati
15,2
—
2009 39
altri:
di un valore Brix superiore a 67:
2009 39 11
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
33,6 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 39 19
altri
33,6
—
di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:
2009 39 31
contenenti zuccheri addizionati
14,4
—
2009 39 39
senza zuccheri addizionati
15,2
—
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
di limoni:
2009 39 51
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
14,4 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 39 55
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
14,4
—
2009 39 59
senza zuccheri addizionati
15,2
—
di altri agrumi:
2009 39 91
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
14,4 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 39 95
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
14,4
—
2009 39 99
senza zuccheri addizionati
15,2
—
Succhi di ananasso:
2009 41
di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
2009 41 10
di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati
15,2
—
altri:
2009 41 91
contenenti zuccheri addizionati
15,2
—
2009 41 99
senza zuccheri addizionati
16
—
2009 49
altri:
di un valore Brix superiore a 67:
2009 49 11
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
33,6 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 49 19
altri
33,6
—
di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 49 30
di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati
15,2
—
altri:
2009 49 91
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
15,2 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 49 93
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
15,2
—
2009 49 99
senza zuccheri addizionati
16
—
2009 50
Succhi di pomodoro:
2009 50 10
con zuccheri addizionati
16
—
2009 50 90
altri
16,8
—
Succhi di uva (compresi i mosti di uva):
2009 61
di un valore Brix inferiore o uguale a 30:
2009 61 10
di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto
(90)
—
2009 61 90
di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto
22,4 + 27 €/hl (91)
—
2009 69
altri:
di un valore Brix superiore a 67:
2009 69 11
di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (91)
—
2009 69 19
altri
(90)
—
di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:
di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:
2009 69 51
concentrati
(90)
—
2009 69 59
altri
(90)
—
di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto:
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:
2009 69 71
concentrati
22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 69 79
altri
22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 69 90
altri
22,4 + 27 €/hl (91)
—
Succhi di mela:
2009 71
di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
2009 71 10
di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati
18
—
altri:
2009 71 91
contenenti zuccheri addizionati
18
—
2009 71 99
senza zuccheri addizionati
18
—
2009 79
altri:
di un valore Brix superiore a 67:
2009 79 11
di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
30 + 18,4 €/100 kg/net
—
2009 79 19
altri
30
—
di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 79 30
di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati
18
—
altri:
2009 79 91
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
18 + 19,3 €/100 kg/net
—
2009 79 93
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
18
—
2009 79 99
senza zuccheri addizionati
18
—
2009 80
Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:
di un valore Brix superiore a 67:
Succhi di pera:
2009 80 11
di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
33,6 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 80 19
altri
33,6
—
altri:
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
2009 80 32
Succhi di frutti della passione e guaiave
21 + 12,9 €/100 kg/net
—
2009 80 33
Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
21 + 12,9 €/100 kg/net
—
2009 80 35
altri
33,6 + 20,6 €/100 kg/net
—
altri:
2009 80 36
Succhi di frutta tropicali
21
—
2009 80 38
altri
33,6
—
di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
Succhi di pera:
2009 80 50
di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati
19,2
—
altri:
2009 80 61
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
19,2 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 80 63
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
19,2
—
2009 80 69
senza zuccheri addizionati
20
—
altri:
di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati:
2009 80 71
Succhi di ciliege
16,8
—
2009 80 73
Succhi di frutta tropicali
10,5
—
2009 80 79
altri
16,8
—
altri:
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:
2009 80 83
Succhi di frutti della passione e guaiave
10,5 + 12,9 €/100 kg/net
—
2009 80 84
Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
10,5 + 12,9 €/100 kg/net
—
2009 80 86
altri
16,8 + 20,6 €/100 kg/net
—
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati o inferiore o uguale a 30 %:
2009 80 88
Succhi di frutta tropicali
10,5
—
2009 80 89
altri
16,8
—
senza zuccheri addizionati:
2009 80 95
Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon
14
—
2009 80 96
Succhi di ciliege
17,6
—
2009 80 97
Succhi di frutta tropicali
11
—
2009 80 99
altri
17,6
—
2009 90
Miscugli di succhi:
di un valore Brix superiore a 67:
Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:
2009 90 11
di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
33,6 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 90 19
altri
33,6
—
altri:
2009 90 21
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
33,6 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 90 29
altri
33,6
—
di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:
2009 90 31
di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
20 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 90 39
altri
20
—
altri:
di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:
Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
2009 90 41
con zuccheri addizionati
15,2
—
2009 90 49
altri
16
—
altri:
2009 90 51
con zuccheri addizionati
16,8
—
2009 90 59
altri
17,6
—
di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
2009 90 71
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
15,2 + 20,6 €/100 kg/net
—
2009 90 73
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
15,2
—
2009 90 79
senza zuccheri addizionati
16
—
altri:
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:
2009 90 92
Miscugli di succhi di frutta tropicali
10,5 + 12,9 €/100 kg/net
—
2009 90 94
altri
16,8 + 20,6 €/100 kg/net
—
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:
2009 90 95
Miscugli di succhi di frutta tropicali
10,5
—
2009 90 96
altri
16,8
—
senza zuccheri addizionati:
2009 90 97
Miscugli di succhi di frutta tropicali
11
—
2009 90 98
altri
17,6
—
CAPITOLO 21
PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;
b)
i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);
c)
il tè aromatizzato (voce 0902);
d)
le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;
e)
le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
f)
i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;
g)
gli enzimi preparati della voce 3507.
2.
Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.
3.
Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.
Note complementari
1.
Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.
2.
Ai sensi della sottovoce 2106 90 10, per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % ed inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.
L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.
3.
Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.
4.
Per «isoglucosio», ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.
Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.
5.
Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1423/95.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
2101
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 11
Estratti, essenze e concentrati:
2101 11 11
con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %
9
—
2101 11 19
altri
9
—
2101 12
Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12 92
Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
11,5
—
2101 12 98
altri
9 + EA (94)
—
2101 20
Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 20
Estratti, essenze e concentrati
6
—
Preparazioni:
2101 20 92
a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate
6
—
2101 20 98
altri
6,5 + EA (94)
—
2101 30
Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 11
Cicoria torrefatta
11,5
—
2101 30 19
altri
5,1 + 12,7 €/100 kg/net
—
Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 91
di cicoria torrefatta
14,1
—
2101 30 99
altri
10,8 + 22,7 €/100 kg/net
—
2102
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 10
Lieviti vivi:
2102 10 10
Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
10,9
—
Lieviti di panificazione:
2102 10 31
secchi
12 + 49,2 €/100 kg/net (96)
—
2102 10 39
altri
12 + 14,5 €/100 kg/net (96)
—
2102 10 90
altri
14,7
—
2102 20
Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
Lieviti morti:
2102 20 11
in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
8,3
—
2102 20 19
altri
5,1
—
2102 20 90
altri
esenzione
—
2102 30 00
Lieviti in polvere preparati
6,1
—
2103
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00
Salsa di soia
7,7
—
2103 20 00
Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro
10,2
—
2103 30
Farina di senapa e senapa preparata:
2103 30 10
Farina di senapa
esenzione
—
2103 30 90
Senapa preparata
9
—
2103 90
altri:
2103 90 10
«Chutney» di mango liquido
esenzione
—
2103 90 30
Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri
esenzione
l alc. 100 %
2103 90 90
altri
7,7
—
2104
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2104 10
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:
2104 10 10
secchi o disseccati
11,5
—
2104 10 90
altri
11,5
—
2104 20 00
Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
14,1
—
2105 00
Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 10
non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte
8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net
—
aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
2105 00 91
uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %
8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net
—
2105 00 99
uguale o superiore a 7 %
7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net
—
2106
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10
Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 20
non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
12,8
—
2106 10 80
altri
9 + EA (94)
—
2106 90
altre:
2106 90 10
Preparazioni dette «fondute» (98)
8,3 + 78,3 €/100 kg/net (97)
—
2106 90 20
Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
17,3 MIN 1 €/% vol/hl
l alc. 100 %
Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
2106 90 30
di isoglucosio
42,7 €/100 kg/net mas
—
altri:
2106 90 51
di lattosio
14 €/100 kg/net
—
2106 90 55
di glucosio o di maltodestrina
20 €/100 kg/net
—
2106 90 59
altri
0,4 €/100 kg/net (95)
—
altre:
2106 90 92
non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
12,8
—
2106 90 98
altre
9 + EA (94)
—
CAPITOLO 22
BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);
b)
l'acqua di mare (voce 2501);
c)
le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2851);
d)
le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);
e)
i medicamenti delle voci 3003 o 3004;
f)
i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).
2.
Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.
3.
Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.
Nota di sottovoci
1.
Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.
Note complementari
1.
La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.
2.
Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:
a)
titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
b)
titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
c)
titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
d)
titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;
e)
% vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
3.
Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.
4.
Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:
A.
Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.
B.
a)
Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:
I.
prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;
II.
prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
III.
prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
IV.
prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.
I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 99 e 2204 29 99;
b)
le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23, 2204 21 81, 2204 29 11 e 2204 29 77.
5.
Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare:
a)
il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:
—
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
—
ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;
b)
il vino alcolizzato, cioè il prodotto:
—
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
—
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
—
avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;
c)
il vino liquoroso, cioè il prodotto:
—
avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e
—
ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:
—
mediante concentrazione a freddo, o
—
mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
—
di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o
—
di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
—
di una miscela di tali prodotti.
Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
6.
Per l'applicazione delle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 78, 2204 21 81 a 2204 21 83, da 2204 29 11 a 2204 29 58, 2204 29 77 a 2204 29 82, si considerano come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)» i vini originari della Comunità europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.
7.
Per «mosto di uva concentrato» (sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96) si intende il mosto di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, è uguale o superiore a 50,9 %.
8.
Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.
9.
Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
10.
Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:
—
le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
—
le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.
11.
Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
2201
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:
2201 10
Acque minerali e acque gassate:
Acque minerali naturali:
2201 10 11
senza diossido di carbonio
esenzione
l
2201 10 19
altre
esenzione
l
2201 10 90
altre
esenzione
l
2201 90 00
altre
esenzione
—
2202
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 10 00
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
9,6
l
2202 90
altre:
2202 90 10
non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
9,6
l
altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:
2202 90 91
inferiore a 0,2 %
6,4 + 13,7 €/100 kg/net
l
2202 90 95
uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
5,5 + 12,1 €/100 kg/net
l
2202 90 99
uguale o superiore a 2 %
5,4 + 21,2 €/100 kg/net
l
2203 00
Birra di malto:
in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:
2203 00 01
presentata in bottiglie
esenzione
l
2203 00 09
altra
esenzione
l
2203 00 10
in recipienti di capacità superiore a 10 litri
esenzione
l
2204
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:
2204 10
Vini spumanti:
con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol:
2204 10 11
Champagne
32 €/hl
l
2204 10 19
altri
32 €/hl
l
altri:
2204 10 91
Asti spumante
32 €/hl
l
2204 10 99
altri
32 €/hl
l
altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):
2204 21
in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2204 21 10
Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar
32 €/hl
l
altri:
con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:
Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):
Vini bianchi:
2204 21 11
Alsace
13,1 €/hl
l
2204 21 12
Bordeaux
13,1 €/hl
l
2204 21 13
Bourgogne
13,1 €/hl
l
2204 21 17
Val de Loire (Valle della Loira)
13,1 €/hl
l
2204 21 18
Mosel-Saar-Ruwer
13,1 €/hl
l
2204 21 19
Pfalz
13,1 €/hl
l
2204 21 22
Rheinhessen
13,1 €/hl
l
2204 21 23
Tokaj
14,8 €/hl
l
2204 21 24
Lazio
13,1 €/hl
l
2204 21 26
Toscana
13,1 €/hl
l
2204 21 27
Trentino-Alto Adige e Friuli
13,1 €/hl
l
2204 21 28
Veneto
13,1 €/hl
l
2204 21 32
Vinho Verde
13,1 €/hl
l
2204 21 34
Penedés
13,1 €/hl
l
2204 21 36
Rioja
13,1 €/hl
l
2204 21 37
Valencia
13,1 €/hl
l
2204 21 38
altri
13,1 €/hl
l
altri:
2204 21 42
Bordeaux
13,1 €/hl
l
2204 21 43
Bourgogne
13,1 €/hl
l
2204 21 44
Beaujolais
13,1 €/hl
l
2204 21 46
Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)
13,1 €/hl
l
2204 21 47
Languedoc-Roussillon
13,1 €/hl
l
2204 21 48
Val de Loire (Valle della Loira)
13,1 €/hl
l
2204 21 62
Piemonte
13,1 €/hl
l
2204 21 66
Toscana
13,1 €/hl
l
2204 21 67
Trentino e Alto Adige
13,1 €/hl
l
2204 21 68
Veneto
13,1 €/hl
l
2204 21 69
Dão, Bairrada e Douro
13,1 €/hl
l
2204 21 71
Navarra
13,1 €/hl
l
2204 21 74
Penedés
13,1 €/hl
l
2204 21 76
Rioja
13,1 €/hl
l
2204 21 77
Valdepeñas
13,1 €/hl
l
2204 21 78
altri
13,1 €/hl
l
altri:
2204 21 79
Vini bianchi
13,1 €/hl
l
2204 21 80
altri
13,1 €/hl
l
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:
Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):
Vini bianchi:
2204 21 81
Tokaj
15,8 €/hl
l
2204 21 82
altri
15,4 €/hl
l
2204 21 83
altri
15,4 €/hl
l
altri:
2204 21 84
Vini bianchi
15,4 €/hl
l
2204 21 85
altri
15,4 €/hl
l
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:
2204 21 87
Vino di Marsala
18,6 €/hl
l
2204 21 88
Vino di Samos e moscato di Lemnos
18,6 €/hl
l
2204 21 89
Vino di Porto
14,8 €/hl
l
2204 21 91
Vino di Madera e moscatello di Setúbal
14,8 €/hl
l
2204 21 92
Vino di Xeres
14,8 €/hl
l
2204 21 94
altri
18,6 €/hl
l
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:
2204 21 95
Vino di Porto
15,8 €/hl
l
2204 21 96
Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal
15,8 €/hl
l
2204 21 98
altri
20,9 €/hl
l
2204 21 99
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol
1,75 €/% vol/hl
l
2204 29
altri:
2204 29 10
Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar
32 €/hl
l
altri:
con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:
Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):
Vini bianchi:
2204 29 11
Tokaj
13,1 €/hl
l
2204 29 12
Bordeaux
9,9 €/hl
l
2204 29 13
Bourgogne
9,9 €/hl
l
2204 29 17
Val de Loire (Valle della Loira)
9,9 €/hl
l
2204 29 18
altri
9,9 €/hl
l
altri:
2204 29 42
Bordeaux
9,9 €/hl
l
2204 29 43
Bourgogne
9,9 €/hl
l
2204 29 44
Beaujolais
9,9 €/hl
l
2204 29 46
Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)
9,9 €/hl
l
2204 29 47
Languedoc-Roussillon
9,9 €/hl
l
2204 29 48
Val de Loire (Valle della Loira)
9,9 €/hl
l
2204 29 58
altri
9,9 €/hl
l
altri:
Vini bianchi:
2204 29 62
Sicilia
9,9 €/hl
l
2204 29 64
Veneto
9,9 €/hl
l
2204 29 65
altri
9,9 €/hl
l
altri:
2204 29 71
Puglia
9,9 €/hl
l
2204 29 72
Sicilia
9,9 €/hl
l
2204 29 75
altri
9,9 €/hl
l
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:
Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):
Vini bianchi:
2204 29 77
Tokaj
14,2 €/hl
l
2204 29 78
altri
12,1 €/hl
l
2204 29 82
altri
12,1 €/hl
l
altri:
2204 29 83
Vini bianchi
12,1 €/hl
l
2204 29 84
altri
12,1 €/hl
l
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:
2204 29 87
Vino di Marsala
15,4 €/hl
l
2204 29 88
Vino di Samos e moscato di Lemnos
15,4 €/hl
l
2204 29 89
Vino di Porto
12,1 €/hl
l
2204 29 91
Vino di Madera e moscatello di Setúbal
12,1 €/hl
l
2204 29 92
Vino di Xeres
12,1 €/hl
l
2204 29 94
altri
15,4 €/hl
l
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:
2204 29 95
Vino di Porto
13,1 €/hl
l
2204 29 96
Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal
13,1 €/hl
l
2204 29 98
altri
20,9 €/hl
l
2204 29 99
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol
1,75 €/% vol/hl
l
2204 30
altri mosti di uva:
2204 30 10
parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
32
l
altri:
con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:
2204 30 92
concentrati
(99)
l
2204 30 94
altri
(99)
l
altri:
2204 30 96
concentrati
(99)
l
2204 30 98
altri
(99)
l
2205
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2205 10
in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2205 10 10
con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
10,9 €/hl
l
2205 10 90
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl
l
2205 90
altri:
2205 90 10
con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
9 €/hl
l
2205 90 90
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
0,9 €/% vol/hl
l
2206 00
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:
2206 00 10
Vinello
1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl
l
altri:
spumanti:
2206 00 31
Sidro e sidro di pere
19,2 €/hl
l
2206 00 39
altri
19,2 €/hl
l
non spumanti, presentati in recipienti di capacità:
inferiore o uguale a 2 litri:
2206 00 51
Sidro e sidro di pere
7,7 €/hl
l
2206 00 59
altri
7,7 €/hl
l
superiore a 2 litri:
2206 00 81
Sidro e sidro di pere
5,76 €/hl
l
2206 00 89
altri
5,76 €/hl
l
2207
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2207 10 00
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
19,2 €/hl
l
2207 20 00
Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
10,2 €/hl
l
2208
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20
Acquaviti di vino o di vinacce:
presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2208 20 12
Cognac
esenzione
l alc. 100 %
2208 20 14
Armagnac
esenzione
l alc. 100 %
2208 20 26
Grappa
esenzione
l alc. 100 %
2208 20 27
Brandy de Jerez
esenzione
l alc. 100 %
2208 20 29
altri
esenzione
l alc. 100 %
presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 20 40
Distillato greggio
esenzione
l alc. 100 %
altri:
2208 20 62
Cognac
esenzione
l alc. 100 %
2208 20 64
Armagnac
esenzione
l alc. 100 %
2208 20 86
Grappa
esenzione
l alc. 100 %
2208 20 87
Brandy de Jerez
esenzione
l alc. 100 %
2208 20 89
altri
esenzione
l alc. 100 %
2208 30
Whisky:
Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 11
inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 30 19
superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
Whisky detto «Scotch»:
Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 32
inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 30 38
superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 52
inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 30 58
superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 72
inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 30 78
superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 82
inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 30 88
superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 40
Rum e tafia:
presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2208 40 11
Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)
0,6 €/ % vol/hl + 3,2 €/hl
l alc. 100 %
altri:
2208 40 31
di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro
esenzione
l alc. 100 %
2208 40 39
altri
0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl
l alc. 100 %
presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 40 51
Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)
0,6 €/% vol/hl
l alc. 100 %
altri:
2208 40 91
di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro
esenzione
l alc. 100 %
2208 40 99
altri
0,6 €/% vol/hl
l alc. 100 %
2208 50
Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):
Gin, presentato in recipienti di capacità:
2208 50 11
inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 50 19
superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:
2208 50 91
inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 50 99
superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 60
Vodka:
con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:
2208 60 11
inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 60 19
superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:
2208 60 91
inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 60 99
superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 70
Liquori:
2208 70 10
presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 70 90
presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 90
altri:
Arak, presentato in recipienti di capacità:
2208 90 11
inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 90 19
superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:
2208 90 33
inferiore o uguale a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
2208 90 38
superiore a 2 litri
esenzione
l alc. 100 %
altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 41
Ouzo
esenzione
l alc. 100 %
altri:
Acquaviti:
di frutta:
2208 90 45
Calvados
esenzione
l alc. 100 %
2208 90 48
altre
esenzione
l alc. 100 %
altre:
2208 90 52
Korn
esenzione
l alc. 100 %
2208 90 54
Tequila
esenzione
l alc. 100 %
2208 90 56
altre
esenzione
l alc. 100 %
2208 90 69
altre bevande contenenti alcole di distillazione
esenzione
l alc. 100 %
superiore a 2 litri:
Acquaviti:
2208 90 71
di frutta
esenzione
l alc. 100 %
2208 90 75
Tequila
esenzione
l alc. 100 %
2208 90 77
altre
esenzione
l alc. 100 %
2208 90 78
altre bevande contenenti alcole di distillazione
esenzione
l alc. 100 %
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:
2208 90 91
inferiore o uguale a 2 litri
1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl
l alc. 100 %
2208 90 99
superiore a 2 litri
1 € % /vol/hl
l alc. 100 %
2209 00
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:
Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:
2209 00 11
inferiore o uguale a 2 litri
6,4 €/hl
l
2209 00 19
superiore a 2 litri
4,8 €/hl
l
altri, presentati in recipienti di capacità:
2209 00 91
inferiore o uguale a 2 litri
5,12 €/hl
l
2209 00 99
superiore a 2 litri
3,84 €/hl
l
CAPITOLO 23
RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI
Nota
1.
Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.
Nota di sottovoci
1.
Ai sensi della sottovoce 2306 41, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.
Note complementari
1.
Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.
Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.
2.
Sono classificati nella sottovoce 2306 70 00 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:
a)
prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:
—
tenore in amido: inferiore a 45 %
—
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;
b)
prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:
—
tenore in amido: inferiore a 45 %
—
tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.
Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.
Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2.
Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 (metodo A) e paragrafo 1.
Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.
3.
Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, si intende per:
—
«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;
—
«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;
—
«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali;
—
«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
4.
Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.
5.
Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:
—
residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso
e/o
—
residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.
Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.
Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva 72/199/CEE della Commissione.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
2301
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli
esenzione
—
2301 20 00
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
esenzione
—
2302
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 10
di granturco:
2302 10 10
aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %
44 €/t
—
2302 10 90
altri
89 €/t
—
2302 20
di riso:
2302 20 10
aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %
44 €/t
—
2302 20 90
altri
89 €/t
—
2302 30
di frumento:
2302 30 10
aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %
44 €/t (100)
—
2302 30 90
altri
89 €/t (100)
—
2302 40
di altri cereali:
2302 40 10
aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %
44 €/t (100)
—
2302 40 90
altri
89 €/t (100)
—
2302 50 00
di legumi
5,1
—
2303
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
2303 10
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:
2303 10 11
superiore a 40 % in peso
320 €/t
—
2303 10 19
uguale o inferiore a 40 % in peso
esenzione
—
2303 10 90
altri
esenzione
—
2303 20
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:
2303 20 10
Polpe di barbabietole
esenzione
—
2303 20 90
altri
esenzione
—
2303 30 00
Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
esenzione
—
2304 00 00
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
esenzione
—
2305 00 00
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide
esenzione
—
2306
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
2306 10 00
di semi di cotone
esenzione
—
2306 20 00
di semi di lino
esenzione
—
2306 30 00
di semi di girasole
esenzione
—
di semi di ravizzone o di colza:
2306 41 00
di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico
esenzione
—
2306 49 00
altri
esenzione
—
2306 50 00
di noce di cocco o di copra
esenzione
—
2306 60 00
di noci o di mandorle di palmisti
esenzione
—
2306 70 00
di germi di granturco
esenzione
—
2306 90
altri:
Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva:
2306 90 11
aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %
esenzione
—
2306 90 19
aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %
48 €/t
—
2306 90 90
altri
esenzione
—
2307 00
Fecce di vino; tartaro greggio:
Fecce di vino:
2307 00 11
aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %
esenzione
—
2307 00 19
altre
1,62 €/kg/tot. alc.
—
2307 00 90
Tartaro greggio
esenzione
—
2308 00
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
Vinaccia:
2308 00 11
aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %
esenzione
—
2308 00 19
altri
1,62 €/kg/tot. alc.
—
2308 00 40
Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
esenzione
—
2308 00 90
altri
1,6
—
2309
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2309 10
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:
contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:
non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:
2309 10 11
non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
esenzione
—
2309 10 13
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
498 €/t
—
2309 10 15
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %
730 €/t
—
2309 10 19
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %
948 €/t
—
aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:
2309 10 31
non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
esenzione
—
2309 10 33
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
530 €/t
—
2309 10 39
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %
888 €/t
—
aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:
2309 10 51
non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
102 €/t
—
2309 10 53
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
577 €/t
—
2309 10 59
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %
730 €/t
—
2309 10 70
non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari
948 €/t
—
2309 10 90
altri
9,6
—
2309 90
altri:
2309 90 10
Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini
3,8
—
2309 90 20
Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo
esenzione
—
altri, comprese le premiscele:
contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:
contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:
non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:
2309 90 31
non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
23 €/t (100)
—
2309 90 33
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
498 €/t
—
2309 90 35
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %
730 €/t
—
2309 90 39
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %
948 €/t
—
aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:
2309 90 41
non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
55 €/t (100)
—
2309 90 43
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
530 €/t
—
2309 90 49
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %
888 €/t
—
aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:
2309 90 51
non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %
102 €/t (100)
—
2309 90 53
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %
577 €/t
—
2309 90 59
aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %
730 €/t
—
2309 90 70
non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari
948 €/t
—
altri:
2309 90 91
Polpe di barbabietole melassate
12
—
altre:
2309 90 95
aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico
9,6
kg C5H14ClNO
2309 90 99
altre
9,6
—
CAPITOLO 24
TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
Nota
1.
Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
2401
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
2401 10
Tabacchi non scostolati:
Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (101):
2401 10 10
Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net
—
2401 10 20
Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net
—
2401 10 30
Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland
18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net
—
Tabacchi «fire cured»:
2401 10 41
del tipo Kentucky
18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net
—
2401 10 49
altri
18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net
—
altri:
2401 10 50
Tabacchi «light air cured»
11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
—
2401 10 60
Tabacchi «sun cured» del tipo orientale
11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
—
2401 10 70
Tabacchi «dark air cured»
11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
—
2401 10 80
Tabacchi «flue cured»
11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
—
2401 10 90
altri tabacchi
11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
—
2401 20
Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:
Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (101):
2401 20 10
Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net
—
2401 20 20
Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net
—
2401 20 30
Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland
18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net
—
Tabacchi «fire cured»:
2401 20 41
del tipo Kentucky
18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net
—
2401 20 49
altri
18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net
—
altri:
2401 20 50
Tabacchi «light air cured»
11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
—
2401 20 60
Tabacchi «sun cured» del tipo orientale
11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
—
2401 20 70
Tabacchi «dark air cured»
11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
—
2401 20 80
Tabacchi «flue cured»
11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
—
2401 20 90
altri tabacchi
11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
—
2401 30 00
Cascami di tabacco
11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net
—
2402
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:
2402 10 00
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
26
1 000 p/st
2402 20
Sigarette contenenti tabacco:
2402 20 10
contenenti garofano
10
1 000 p/st
2402 20 90
altre
57,6
1 000 p/st
2402 90 00
altri
57,6
—
2403
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:
2403 10
Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 10 10
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g
74,9
—
2403 10 90
altro
74,9
—
altri:
2403 91 00
Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»
16,6
—
2403 99
altri:
2403 99 10
Tabacco da masticare e tabacco da fiuto
41,6
—
2403 99 90
altri
16,6
—
SEZIONE V
PRODOTTI MINERALI
CAPITOLO 25
SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI
Note
1.
Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.
I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.
2.
Questo capitolo non comprende:
a)
lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);
b)
le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 (voce 2821);
c)
i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;
d)
i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;
e)
i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 6803);
f)
le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);
g)
i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);
h)
i gessi per bigliardi (voce 9504);
ij)
i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).
3.
Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.
4.
La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
2501 00
Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:
2501 00 10
Acqua di mare e acque madri di saline
esenzione
—
Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:
2501 00 31
destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (102)
esenzione
—
altri:
2501 00 51
denaturati (103) o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale (102)
1,7 €/1 000 kg/net
—
altri:
2501 00 91
Sale per l'alimentazione umana
2,6 €/1 000 kg/net
—
2501 00 99
altri
2,6 €/1 000 kg/net
—
2502 00 00
Piriti di ferro non arrostite
esenzione
—
2503 00
Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:
2503 00 10
Zolfi greggi e zolfi non raffinati
esenzione
—
2503 00 90
altri
1,7
—
2504
Grafite naturale:
2504 10 00
in polvere o in scaglie
esenzione
—
2504 90 00
altra
esenzione
—
2505
Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26:
2505 10 00
Sabbie silicee e sabbie quarzose
esenzione
—
2505 90 00
altre sabbie
esenzione
—
2506
Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare:
2506 10 00
Quarzi
esenzione
—
Quarziti:
2506 21 00
gregge o sgrossate
esenzione
—
2506 29 00
altre
esenzione
—
2507 00
Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati:
2507 00 20
Caolino
esenzione
—
2507 00 80
altre argille caoliniche
esenzione
—
2508
Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:
2508 10 00
Bentonite
esenzione
—
2508 20 00
Terre decoloranti e terre da follone
esenzione
—
2508 30 00
Argille refrattarie
esenzione
—
2508 40 00
altre argille
esenzione
—
2508 50 00
Andalusite, cianite e sillimanite
esenzione
—
2508 60 00
Mullite
esenzione
—
2508 70 00
Terre di chamotte o di dinas
esenzione
—
2509 00 00
Creta
esenzione
—
2510
Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche:
2510 10 00
non macinati
esenzione
—
2510 20 00
macinati
esenzione
—
2511
Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816:
2511 10 00
Solfato di bario naturale (baritina)
esenzione
—
2511 20 00
Carbonato di bario naturale (witherite)
esenzione
—
2512 00 00
Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate
esenzione
—
2513
Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:
Pietra pomice:
2513 11 00
greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o «bimskies»)
esenzione
—
2513 19 00
altra
esenzione
—
2513 20 00
Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali
esenzione
—
2514 00 00
Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
esenzione
—
2515
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:
Marmi e travertini:
2515 11 00
greggi o sgrossati
esenzione
—
2515 12
semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:
2515 12 20
di spessore inferiore o uguale a 4 cm
esenzione
—
2515 12 50
di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm
esenzione
—
2515 12 90
altri
esenzione
—
2515 20 00
Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro
esenzione
—
2516
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:
Granito:
2516 11 00
greggio o sgrossato
esenzione
—
2516 12
semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:
2516 12 10
di spessore inferiore o uguale a 25 cm
esenzione
—
2516 12 90
altro
esenzione
—
Arenaria:
2516 21 00
greggia o sgrossata
esenzione
—
2516 22 00
semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
esenzione
—
2516 90 00
altre pietre da taglio o da costruzione
esenzione
—
2517
Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:
2517 10
Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente:
2517 10 10
Sassi, ghiaia, selci e ciottoli
esenzione
—
2517 10 20
Dolomite e pietre da calce, frantumate
esenzione
—
2517 10 80
altri
esenzione
—
2517 20 00
Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10
esenzione
—
2517 30 00
Tarmacadam
esenzione
—
Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:
2517 41 00
di marmo
esenzione
—
2517 49 00
altri
esenzione
—
2518
Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite:
2518 10 00
Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»
esenzione
—
2518 20 00
Dolomite calcinata o sinterizzata
esenzione
—
2518 30 00
Pigiata di dolomite
esenzione
—
2519
Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri:
2519 10 00
Carbonato di magnesio naturale (magnesite)
esenzione
—
2519 90
altri:
2519 90 10
Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato
1,7
—
2519 90 30
Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)
esenzione
—
2519 90 90
altri
esenzione
—
2520
Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:
2520 10 00
Pietra da gesso; anidrite
esenzione
—
2520 20
Gessi:
2520 20 10
da costruzione
esenzione
—
2520 20 90
altri
esenzione
—
2521 00 00
Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento
esenzione
—
2522
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825:
2522 10 00
Calce viva
1,7
—
2522 20 00
Calce spenta
1,7
—
2522 30 00
Calce idraulica
1,7
—
2523
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:
2523 10 00
Cementi non polverizzati detti «clinkers»
1,7
—
Cementi Portland:
2523 21 00
Cementi bianchi, anche colorati artificialmente
1,7
—
2523 29 00
altri
1,7
—
2523 30 00
Cementi alluminosi
1,7
—
2523 90
altri cementi idraulici:
2523 90 10
Cementi di altiforni
1,7
—
2523 90 80
altri
1,7
—
2524 00 00
Amianto (asbesto)
esenzione
—
2525
Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica:
2525 10 00
Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari
esenzione
—
2525 20 00
Mica in polvere
esenzione
—
2525 30 00
Cascami di mica
esenzione
—
2526
Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco:
2526 10 00
non frantumati né polverizzati
esenzione
—
2526 20 00
frantumati o polverizzati
esenzione
—
2527
2528
Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco:
2528 10 00
Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)
esenzione
—
2528 90 00
altri
esenzione
—
2529
Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore:
2529 10 00
Feldspato
esenzione
—
Spatofluore:
2529 21 00
contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio
esenzione
—
2529 22 00
contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio
esenzione
—
2529 30 00
Leucite; nefelina e sienite-nefelinica
esenzione
—
2530
Materie minerali non nominate né comprese altrove:
2530 10
Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi:
2530 10 10
Perlite
esenzione
—
2530 10 90
Vermiculite e cloriti
esenzione
—
2530 20 00
Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)
esenzione
—
2530 90
altre:
2530 90 20
Sepiolite
esenzione
—
2530 90 98
altre
esenzione
—
CAPITOLO 26
MINERALI, SCORIE E CENERI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);
b)
il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);
c)
i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710);
d)
le scorie di defosforazione del capitolo 31;
e)
le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);
f)
i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112);
g)
le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).
2.
Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3.
La voce 2620 comprende unicamente:
a)
le ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e
b)
le ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici.
Note di sottovoci
1.
Ai sensi della sottovoce 2620 21, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro.
2.
Le ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 2620 60.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
2601
Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):
2601 11 00
non agglomerati
esenzione
—
2601 12 00
agglomerati
esenzione
—
2601 20 00
Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)
esenzione
—
2602 00 00
Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco
esenzione
—
2603 00 00
Minerali di rame e loro concentrati
esenzione
—
2604 00 00
Minerali di nichel e loro concentrati
esenzione
—
2605 00 00
Minerali di cobalto e loro concentrati
esenzione
—
2606 00 00
Minerali di alluminio e loro concentrati
esenzione
—
2607 00 00
Minerali di piombo e loro concentrati
esenzione
—
2608 00 00
Minerali di zinco e loro concentrati
esenzione
—
2609 00 00
Minerali di stagno e loro concentrati
esenzione
—
2610 00 00
Minerali di cromo e loro concentrati
esenzione
—
2611 00 00
Minerali di tungsteno e loro concentrati
esenzione
—
2612
Minerali di uranio o di torio e loro concentrati:
2612 10
Minerali di uranio e loro concentrati:
2612 10 10
Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom)
esenzione
—
2612 10 90
altri
esenzione
—
2612 20
Minerali di torio e loro concentrati:
2612 20 10
Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom)
esenzione
—
2612 20 90
altri
esenzione
—
2613
Minerali di molibdeno e loro concentrati:
2613 10 00
arrostiti
esenzione
—
2613 90 00
altri
esenzione
—
2614 00
Minerali di titanio e loro concentrati:
2614 00 10
Ilmenite e suoi concentrati
esenzione
—
2614 00 90
altri
esenzione
—
2615
Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati:
2615 10 00
Minerali di zirconio e loro concentrati
esenzione
—
2615 90
altri:
2615 90 10
Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati
esenzione
—
2615 90 90
Minerali di vanadio e loro concentrati
esenzione
—
2616
Minerali di metalli preziosi e loro concentrati:
2616 10 00
Minerali di argento e loro concentrati
esenzione
—
2616 90 00
altri
esenzione
—
2617
Altri minerali e loro concentrati:
2617 10 00
Minerali di antimonio e loro concentrati
esenzione
—
2617 90 00
altri
esenzione
—
2618 00 00
Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio
esenzione
—
2619 00
Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio:
2619 00 20
Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese
esenzione
—
2619 00 40
Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio
esenzione
—
2619 00 80
altri
esenzione
—
2620
Ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti arsenico, metalli o composti di metalli:
contenenti principalmente zinco:
2620 11 00
metalline di galvanizzazione
esenzione
—
2620 19 00
altri
esenzione
—
contenenti principalmente piombo:
2620 21 00
Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo
esenzione
—
2620 29 00
altri
esenzione
—
2620 30 00
contenenti principalmente rame
esenzione
—
2620 40 00
contenenti principalmente alluminio
esenzione
—
2620 60 00
contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici
esenzione
—
altri:
2620 91 00
contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli
esenzione
—
2620 99
altri:
2620 99 10
contenenti principalmente nichel
esenzione
—
2620 99 20
contenenti principalmente niobio o tantalio
esenzione
—
2620 99 40
contenenti principalmente stagno
esenzione
—
2620 99 60
contenenti principalmente titanio
esenzione
—
2620 99 95
altri
esenzione
—
2621
Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani:
2621 10 00
Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani
esenzione
—
2621 90 00
altri
esenzione
—
CAPITOLO 27
COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;
b)
i medicamenti delle voci 3003 o 3004;
c)
gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.
2.
I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.
Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).
3.
Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:
a)
gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);
b)
i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;
c)
gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.
Note di sottovoci
1.
Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.
2.
Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.
3.
Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 e 2707 60, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene), naftalene e fenoli» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni, naftalene e fenoli.
4.
Ai sensi della sottovoce 2710 11, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ASTM D 86.
Note complementari (104)
1.
Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:
a)
benzine speciali (sottovoci 2710 11 21 e 2710 11 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
b)
acqua ragia minerale (sottovoce 2710 11 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (105);
c)
oli medi (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;
d)
oli pesanti (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99) gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
e)
oli da gas (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 49), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;
f)
oli combustibili (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e) e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:
—
inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;
—
superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;
—
oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.
Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V)
Colore (C)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5 e più
Viscosità
(V)
I
4
4
4
5,4
9
15,1
25,3
42,4
71,1
119
200
335
562
943
1 580
2 650
II
7
7
7
7
9
15,1
25,3
42,4
71,1
119
200
335
562
943
1 580
2 650
Per «viscosità» V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.
Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.
Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69 deve essere naturale.
Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:
—
la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86, o
—
la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445, o
—
il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.
Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99.
2.
Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.
3.
Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano:
a)
un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445;
b)
una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.
4.
Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
a)
la distillazione sotto vuoto;
b)
la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c)
il cracking;
d)
il reforming;
e)
l'estrazione mediante solventi selettivi;
f)
il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
g)
la polimerizzazione;
h)
l'alchilazione;
ij)
l'isomerizzazione;
k)
la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
l)
la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
m)
il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);
n)
la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 11 11 a 2710 11 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 19 61 a 2710 19 69 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
o)
la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99;
p)
la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.
Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.
5.
I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
2701
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:
Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:
2701 11
Antracite:
2701 11 10
con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %
esenzione
—
2701 11 90
altre
esenzione
—
2701 12
Carbon fossile bituminoso:
2701 12 10
Carboni da coke
esenzione
—
2701 12 90
altro
esenzione
—
2701 19 00
altri carboni fossili
esenzione
—
2701 20 00
Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
esenzione
—
2702
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:
2702 10 00
Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate
esenzione
—
2702 20 00
Ligniti agglomerate
esenzione
—
2703 00 00
Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
esenzione
—
2704 00
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta:
Coke e semi-coke di carboni fossili:
2704 00 11
per la fabbricazione di elettrodi
esenzione
—
2704 00 19
altri
esenzione
—
2704 00 30
Coke e semi-coke di lignite
esenzione
—
2704 00 90
altri
esenzione
—
2705 00 00
Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
esenzione
1 000 m3
2706 00 00
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
esenzione
—
2707
Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:
2707 10
Benzolo (benzene):
2707 10 10
destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
3
—
2707 10 90
destinati ad altri usi (106)
esenzione
—
2707 20
Toluolo (toluene):
2707 20 10
destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
3
—
2707 20 90
destinati ad altri usi (106)
esenzione
—
2707 30
Xilolo (xileni):
2707 30 10
destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
3
—
2707 30 90
destinati ad altri usi (106)
esenzione
—
2707 40 00
Naftalene
esenzione
—
2707 50
altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86:
2707 50 10
destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
3
—
2707 50 90
destinati ad altri usi (106)
esenzione
—
2707 60 00
Fenoli
1,2
—
altri:
2707 91 00
Oli di creosoto
1,7
—
2707 99
altri:
Oli greggi:
2707 99 11
Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C
1,7
—
2707 99 19
altri
esenzione
—
2707 99 30
Teste solforate
esenzione
—
2707 99 50
Prodotti basici
1,7
—
2707 99 70
Antracene
esenzione
—
altri:
2707 99 91
destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 (106)
esenzione
—
2707 99 99
altri
1,7
—
2708
Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:
2708 10 00
Pece
esenzione
—
2708 20 00
Coke di pece
esenzione
—
2709 00
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:
2709 00 10
Condensati di gas naturale
esenzione
—
2709 00 90
altri
esenzione
—
2710
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli:
Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:
2710 11
Oli leggeri e preparazioni:
2710 11 11
destinati a subire un trattamento definito (106)
4,7 (108)
—
2710 11 15
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11 (106)
4,7 (108)
(107)
—
destinati ad altri usi:
Benzine speciali:
2710 11 21
Acqua ragia minerale
4,7
—
2710 11 25
altre
4,7
—
altri:
Benzine per motori:
2710 11 31
Benzine avio
4,7
—
altre, aventi tenore di piombo:
inferiore o uguale a 0,013 g per 1:
2710 11 41
aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95
4,7
1 000 l (109)
2710 11 45
aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98
4,7
1 000 l (109)
2710 11 49
aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98
4,7
1 000 l (109)
superiore a 0,013 g per l:
2710 11 51
aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98
4,7
1 000 l (109)
2710 11 59
aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98
4,7
1 000 l (109)
2710 11 70
Carboturbi tipo benzina
4,7
—
2710 11 90
altri oli leggeri
4,7
—
2710 19
altre:
Oli medi:
2710 19 11
destinati a subire un trattamento definito (106)
4,7 (108)
—
2710 19 15
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 (106)
4,7 (108)
(107)
—
destinati ad altri usi:
Petrolio lampante:
2710 19 21
Carboturbi
4,7
—
2710 19 25
altro
4,7
—
2710 19 29
altri
4,7
—
Oli pesanti:
Oli da gas:
2710 19 31
destinati a subire un trattamento definito (106)
3,5 (108)
—
2710 19 35
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 (106)
3,5 (108)
(107)
—
destinati ad altri usi:
2710 19 41
aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %
3,5 (110)
—
2710 19 45
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %
3,5 (110)
—
2710 19 49
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %
3,5
—
Oli combustibili:
2710 19 51
destinati a subire un trattamento definito (106)
3,5 (108)
—
2710 19 55
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 (106)
3,5 (108)
(107)
—
destinati ad altri usi:
2710 19 61
aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %
3,5
—
2710 19 63
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %
3,5
—
2710 19 65
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %
3,5
—
2710 19 69
aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %
3,5
—
Oli lubrificanti ed altri:
2710 19 71
destinati a subire un trattamento definito (106)
3,7 (108)
—
2710 19 75
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 (106)
3,7 (108)
(107)
—
destinati ad altri usi:
2710 19 81
Oli per motore, per compressori o per turbine
3,7
—
2710 19 83
Liquidi per trasmissioni idrauliche
3,7
—
2710 19 85
Oli bianchi; paraffina liquida
3,7
—
2710 19 87
Oli per cambi
3,7
—
2710 19 91
Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva
3,7
—
2710 19 93
Oli per isolamenti elettrici
3,7
—
2710 19 99
altri oli lubrificanti ed altri
3,7
—
Residui di oli:
2710 91 00
contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)
3,5
—
2710 99 00
altre
3,5
—
2711
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:
liquefatti:
2711 11 00
Gas naturale
0,7 (108)
TJ
2711 12
Propano:
Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:
2711 12 11
destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile
8
—
2711 12 19
destinato ad altri usi (106)
esenzione
—
altro:
2711 12 91
destinato a subire un trattamento definito (106)
0,7 (108)
—
2711 12 93
destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 (106)
0,7 (108)
(107)
—
destinato ad altri usi:
2711 12 94
di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %
0,7
—
2711 12 97
altro
0,7
—
2711 13
Butani:
2711 13 10
destinati a subire un trattamento definito (106)
0,7 (108)
—
2711 13 30
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 (106)
0,7 (108)
(107)
—
destinati ad altri usi:
2711 13 91
di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %
0,7
—
2711 13 97
altri
0,7
—
2711 14 00
Etilene, propilene, butilene e butadiene
0,7 (108)
—
2711 19 00
altri
0,7 (108)
—
allo stato gassoso:
2711 21 00
Gas naturale
0,7 (108)
TJ
2711 29 00
altri
0,7 (108)
—
2712
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:
2712 10
Vaselina:
2712 10 10
greggia
0,7 (108)
—
2712 10 90
altra
2,2
—
2712 20
Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio:
2712 20 10
Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560
esenzione
—
2712 20 90
altra
2,2
—
2712 90
altri:
Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali):
2712 90 11
greggi
0,7
—
2712 90 19
altri
2,2
—
altri:
greggi:
2712 90 31
destinati a subire un trattamento definito (106)
0,7 (108)
—
2712 90 33
destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 (106)
0,7 (108)
(107)
—
2712 90 39
destinati ad altri usi
0,7
—
altri:
2712 90 91
Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio
esenzione
—
2712 90 99
altri
2,2
—
2713
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
Coke di petrolio:
2713 11 00
non calcinato
esenzione
—
2713 12 00
calcinato
esenzione
—
2713 20 00
Bitume di petrolio
esenzione
—
2713 90
altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713 90 10
destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 (106)
0,7 (111)
—
2713 90 90
altri
0,7
—
2714
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche:
2714 10 00
Scisti e sabbie bituminosi
esenzione
—
2714 90 00
altri
esenzione
—
2715 00 00
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
esenzione
—
2716 00 00
Energia elettrica
esenzione
1 000 kWh
SEZIONE VI
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE
Note
1.
a)
Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
b)
Con riserva delle disposizioni della precedente lettera a) ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843 o 2846 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.
2.
Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
3.
I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:
a)
per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
b)
presentati nello stesso tempo;
c)
riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.
CAPITOLO 28
PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI
Note
1.
Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a)
gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
b)
le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);
c)
le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
d)
i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
e)
i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2.
Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2838), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:
a)
gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);
b)
gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);
c)
il disolfuro di carbonio (voce 2813);
d)
i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);
e)
il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2851), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).
3.
Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:
a)
il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
b)
i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
c)
i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
d)
i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;
e)
la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;
f)
le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
g)
i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;
h)
gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).
4.
Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.
5.
Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.
Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.
6.
La voce 2844 comprende soltanto:
a)
il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
b)
gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
c)
i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;
d)
le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g);
e)
gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;
f)
i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.
Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» s'intendono:
—
i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;
—
le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.
7.
Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.
8.
Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.
Nota complementare
1.
Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
I.ELEMENTI CHIMICI
2801
Fluoro, cloro, bromo e iodio:
2801 10 00
Cloro
5,5
—
2801 20 00
Iodio
esenzione
—
2801 30
Fluoro; bromo:
2801 30 10
Fluoro
5
—
2801 30 90
Bromo
5,5
—
2802 00 00
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
4,6
—
2803 00
Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove):
2803 00 10
Nero di gas di petrolio
esenzione
—
2803 00 80
altro
esenzione
—
2804
Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:
2804 10 00
Idrogeno
3,7
m3
(112)
Gas rari:
2804 21 00
Argo
5
m3
(112)
2804 29
altri:
2804 29 10
Elio
esenzione
m3
(112)
2804 29 90
altri
5
m3
(112)
2804 30 00
Azoto
5,5
m3
(112)
2804 40 00
Ossigeno
5
m3
(112)
2804 50
Boro; tellurio:
2804 50 10
Boro
5,5
—
2804 50 90
Tellurio
2,1
—
Silicio:
2804 61 00
contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio
esenzione
—
2804 69 00
altro
5,5
—
2804 70 00
Fosforo
5,5
—
2804 80 00
Arsenico
2,1
—
2804 90 00
Selenio
esenzione
—
2805
Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:
Metalli alcalini o alcalino-terrosi:
2805 11 00
Sodio
5
—
2805 12 00
Calcio
5,5
—
2805 19
altri:
2805 19 10
Stronzio e bario
5,5
—
2805 19 90
altri
4,1
—
2805 30
Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro:
2805 30 10
miscelati o in lega fra loro
5,5
—
2805 30 90
altri
2,7
—
2805 40
Mercurio:
2805 40 10
presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 €
3
—
2805 40 90
altro
esenzione
—
II.ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI
2806
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:
2806 10 00
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)
5,5
—
2806 20 00
Acido clorosolforico
5,5
—
2807 00
Acido solforico; oleum:
2807 00 10
Acido solforico
3
—
2807 00 90
Oleum
3
—
2808 00 00
Acido nitrico; acidi solfonitrici
5,5
—
2809
Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:
2809 10 00
Pentaossido di difosforo
5,5
kg P2O5
2809 20 00
Acido fosforico e acidi polifosforici
5,5
kg P2O5
2810 00
Ossidi di boro; acidi borici:
2810 00 10
Triossido di diboro
esenzione
—
2810 00 90
altri
3,7
—
2811
Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:
altri acidi inorganici:
2811 11 00
Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)
5,5
—
2811 19
altri:
2811 19 10
Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)
esenzione
—
2811 19 20
Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)
5,3
—
2811 19 80
altri
5,3
—
altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:
2811 21 00
Diossido di carbonio
5,5
—
2811 22 00
Diossido di silicio
4,6
—
2811 23 00
Diossido di zolfo
5,5
—
2811 29
altri:
2811 29 10
Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)
4,6
—
2811 29 30
Ossidi di azoto
5
—
2811 29 90
altri
5,3
—
III.DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI
2812
Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:
2812 10
Cloruri e ossicloruri:
di fosforo:
2812 10 11
Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)
5,5
—
2812 10 15
Tricloruro di fosforo
5,5
—
2812 10 16
Pentacloruro di fosforo
5,5
—
2812 10 18
altri
5,5
—
altri:
2812 10 91
Dicloruro di dizolfo
5,5
—
2812 10 93
Dicloruro di zolfo
5,5
—
2812 10 94
Fosgene (cloruro di carbonile)
5,5
—
2812 10 95
Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)
5,5
—
2812 10 99
altri
5,5
—
2812 90 00
altri
5,5
—
2813
Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio:
2813 10 00
Disolfuro di carbonio
5,5
—
2813 90
altri:
2813 90 10
Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio
5,3
—
2813 90 90
altri
3,7
—
IV.BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI
2814
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):
2814 10 00
Ammoniaca anidra
5,5
—
2814 20 00
Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)
5,5
—
2815
Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:
Idrossido di sodio (soda caustica):
2815 11 00
solido
5,5
—
2815 12 00
in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)
5,5
kg NaOH
2815 20
Idrossido di potassio (potassa caustica):
2815 20 10
solido
5,5
—
2815 20 90
in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica)
5,5
kg KOH
2815 30 00
Perossidi di sodio o di potassio
5,5
—
2816
Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:
2816 10 00
Idrossido e perossido di magnesio
4,1
—
2816 40 00
Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario
5,5
—
2817 00 00
Ossido di zinco; perossido di zinco
5,5
—
2818
Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:
2818 10
Corindone artificiale, anche definito chimicamente:
2818 10 10
bianco, rosa, rubino, con tenore di ossido di alluminio superiore a 97,5 %, in peso
5,2
—
2818 10 90
altro
5,2
—
2818 20 00
Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale
4
—
2818 30 00
Idrossido di alluminio
5,5
—
2819
Ossidi e idrossidi di cromo:
2819 10 00
Triossido di cromo
5,5
—
2819 90
altri:
2819 90 10
Diossido di cromo
3,7
—
2819 90 90
altri
5,5
—
2820
Ossidi di manganese:
2820 10 00
Diossido di manganese
5,3
—
2820 90
altri:
2820 90 10
Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese
esenzione
—
2820 90 90
altri
5,5
—
2821
Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3:
2821 10 00
Ossidi e idrossidi di ferro
4,6
—
2821 20 00
Terre coloranti
4,6
—
2822 00 00
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio
4,6
—
2823 00 00
Ossidi di titanio
5,5
—
2824
Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione:
2824 10 00
Monossido di piombo (litargirio, massicot)
5,5
—
2824 20 00
Minio rosso e minio arancione
5,5
—
2824 90 00
altri
5,5
—
2825
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:
2825 10 00
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici
5,5
—
2825 20 00
Ossido e idrossido di litio
5,3
—
2825 30 00
Ossidi e idrossidi di vanadio
5,5
—
2825 40 00
Ossidi e idrossidi di nichel
esenzione
—
2825 50 00
Ossidi e idrossidi di rame
3,2
—
2825 60 00
Ossidi di germanio e diossido di zirconio
5,5
—
2825 70 00
Ossidi e idrossidi di molibdeno
5,3
—
2825 80 00
Ossidi di antimonio
5,5
—
2825 90
altri:
Ossido, idrossido e perossido di calcio:
2825 90 11
– – – Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui:
—
non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri
e
—
non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri
esenzione
—
2825 90 19
altri
4,6
—
2825 90 20
Ossido e idrossido di berillio
5,3
—
2825 90 30
Ossidi di stagno
5,5
—
2825 90 40
Ossidi e idrossidi di tungsteno
4,6
—
2825 90 50
Ossidi di mercurio
4,1
—
2825 90 60
Ossido di cadmio
esenzione
—
2825 90 80
altri
5,5
—
V.SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI
2826
Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro:
Fluoruri:
2826 11 00
di ammonio o di sodio
5,5
—
2826 12 00
di alluminio
5,3
—
2826 19 00
altri
5,3
—
2826 20 00
Fluorosilicati di sodio o di potassio
5,5
—
2826 30 00
Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)
5,5
—
2826 90
altri:
2826 90 10
Esafluorozirconato di dipotassio
5
—
2826 90 90
altri
5,5
—
2827
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri:
2827 10 00
Cloruro di ammonio
5,5
—
2827 20 00
Cloruro di calcio
4,6
—
altri cloruri:
2827 31 00
di magnesio
4,6
—
2827 32 00
di alluminio
5,5
—
2827 33 00
di ferro
2,1
—
2827 34 00
di cobalto
5,5
—
2827 35 00
di nichel
5,5
—
2827 36 00
di zinco
5,5
—
2827 39
altri:
2827 39 10
di stagno
4,1
—
2827 39 80
altri
5,5
—
Ossicloruri e idrossicloruri:
2827 41 00
di rame
3,2
—
2827 49
altri:
2827 49 10
di piombo
3,2
—
2827 49 90
altri
5,3
—
Bromuri e ossibromuri:
2827 51 00
Bromuri di sodio o di potassio
5,5
—
2827 59 00
altri
5,5
—
2827 60 00
Ioduri e ossiioduri
5,5
—
2828
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:
2828 10 00
Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio
5,5
—
2828 90 00
altri
5,5
—
2829
Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:
Clorati:
2829 11 00
di sodio
5,5
—
2829 19 00
altri
5,5
—
2829 90
altri:
2829 90 10
Perclorati
4,8
—
2829 90 40
Bromato di potassio o di sodio
esenzione
—
2829 90 80
altri
5,5
—
2830
Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:
2830 10 00
Solfuri di sodio
5,5
—
2830 20 00
Solfuro di zinco
5,5
—
2830 30 00
Solfuro di cadmio
5,5
—
2830 90
altri:
2830 90 11
Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro
4,6
—
2830 90 80
altri
5,5
—
2831
Ditioniti e solfossilati:
2831 10 00
di sodio
5,5
—
2831 90 00
altri
5,5
—
2832
Solfiti; tiosolfati:
2832 10 00
Solfiti di sodio
5,5
—
2832 20 00
altri solfiti
5,5
—
2832 30 00
Tiosolfati
5,5
—
2833
Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):
Solfati di sodio:
2833 11 00
Solfato di disodio
5,5
—
2833 19 00
altri
5,5
—
altri solfati:
2833 21 00
di magnesio
5,5
—
2833 22 00
di alluminio
5,5
—
2833 23 00
di cromo
5,5
—
2833 24 00
di nichel
5
—
2833 25 00
di rame
3,2
—
2833 26 00
di zinco
5,5
—
2833 27 00
di bario
5,5
—
2833 29
altri:
2833 29 10
di cadmio
5,5
—
2833 29 30
di cobalto, di titanio
5,3
—
2833 29 50
di ferro
5
—
2833 29 70
di mercurio, di piombo
4,6
—
2833 29 90
altri
5
—
2833 30 00
Allumi
5,5
—
2833 40 00
Perossolfati (persolfati)
5,5
—
2834
Nitriti; nitrati:
2834 10 00
Nitriti
5,5
—
Nitrati:
2834 21 00
di potassio
5,5
—
2834 29
altri:
2834 29 20
di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo
5,5
—
2834 29 30
di rame, di mercurio
4,6
—
2834 29 80
altri
3
—
2835
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:
2835 10 00
Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)
5,5
—
Fosfati:
2835 22 00
di mono o di disodio
5,5
—
2835 23 00
di trisodio
5,5
—
2835 24 00
di potassio
5,5
—
2835 25
Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico):
2835 25 10
aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco
5,5
—
2835 25 90
aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco
5,5
—
2835 26
altri fosfati di calcio:
2835 26 10
aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco
5,5
—
2835 26 90
aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco
5,5
—
2835 29
altri:
2835 29 10
di triammonio
5,3
—
2835 29 90
altri
5,5
—
Polifosfati:
2835 31 00
Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)
5,5
—
2835 39 00
altri
5,5
—
2836
Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:
2836 10 00
Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio
5,5
—
2836 20 00
Carbonato di disodio
5,5
—
2836 30 00
Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio
5,5
—
2836 40 00
Carbonati di potassio
5,5
—
2836 50 00
Carbonato di calcio
5
—
2836 60 00
Carbonato di bario
5,5
—
2836 70 00
Carbonati di piombo
5,5
—
altri:
2836 91 00
Carbonati di litio
5,5
—
2836 92 00
Carbonato di stronzio
5,5
—
2836 99
altri:
Carbonati:
2836 99 11
di magnesio, di rame
3,7
—
2836 99 18
altri
5,5
—
2836 99 90
Perossocarbonati (percarbonati)
5,5
—
2837
Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi:
Cianuri e ossicianuri:
2837 11 00
di sodio
5,5
—
2837 19 00
altri
5,5
—
2837 20 00
Cianuri complessi
5,5
—
2838 00 00
Fulminati, cianati e tiocianati
5,5
—
2839
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:
di sodio:
2839 11 00
Metasilicati
5
—
2839 19 00
altri
5
—
2839 20 00
di potassio
5
—
2839 90 00
altri
5
—
2840
Borati; perossoborati (perborati):
Tetraborato di disodio (borace raffinato):
2840 11 00
anidro
esenzione
—
2840 19
altro:
2840 19 10
Tetraborato di disodio pentaidrato
esenzione
—
2840 19 90
altro
5,3
—
2840 20
altri borati:
2840 20 10
Borati di sodio, anidri
esenzione
—
2840 20 90
altri
5,3
—
2840 30 00
Perossoborati (perborati)
5,5
—
2841
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:
2841 10 00
Alluminati
5,5
—
2841 20 00
Cromati di zinco o di piombo
5,5
—
2841 30 00
Dicromato di sodio
5,5
—
2841 50 00
altri cromati e dicromati; perossocromati
5,5
—
Manganiti, manganati e permanganati:
2841 61 00
Permanganato di potassio
5,5
—
2841 69 00
altri
5,5
—
2841 70 00
Molibdati
5,5
—
2841 80 00
Tungstati (volframati)
5,5
—
2841 90
altri:
2841 90 30
Zincati, vanadati
4,6
—
2841 90 80
altri
5,5
—
2842
Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi:
2842 10 00
Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no
5,5
—
2842 90
altri:
2842 90 10
Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio
5,3
—
2842 90 90
altri
5,5
—
VI.PRODOTTI VARI
2843
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:
2843 10
Metalli preziosi allo stato colloidale:
2843 10 10
Argento
5,3
—
2843 10 90
altri
3,7
—
Composti dell'argento:
2843 21 00
Nitrato d'argento
5,5
—
2843 29 00
altri
5,5
—
2843 30 00
Composti d'oro
3
g
2843 90
altri composti; amalgami:
2843 90 10
Amalgami
5,3
—
2843 90 90
altri
3
g
2844
Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti:
2844 10
Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale:
Uranio naturale:
2844 10 10
greggio; cascami e avanzi (Euratom)
esenzione
kg U
2844 10 30
lavorato (Euratom)
esenzione
kg U
2844 10 50
Ferro-uranio
esenzione
kg U
2844 10 90
altri (Euratom)
esenzione
kg U
2844 20
Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti:
Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti:
2844 20 25
Ferro-uranio
esenzione
gi F/S
2844 20 35
altri (Euratom)
esenzione
gi F/S
Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti:
Miscele d'uranio e di plutonio:
2844 20 51
Ferro-uranio
esenzione
gi F/S
2844 20 59
altri (Euratom)
esenzione
gi F/S
2844 20 99
altri
esenzione
gi F/S
2844 30
Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti:
Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto:
2844 30 11
Cermet
5,5
—
2844 30 19
altri
2,9
—
Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto:
2844 30 51
Cermet
5,5
—
altri:
2844 30 55
greggio; cascami e avanzi (Euratom)
esenzione
—
lavorato:
2844 30 61
Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom)
esenzione
—
2844 30 69
altri (Euratom)
1,5 (113)
—
Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro:
2844 30 91
dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio
esenzione
—
2844 30 99
altri
esenzione
—
2844 40
Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi:
2844 40 10
Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti
esenzione
—
altri:
2844 40 20
Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)
esenzione
—
2844 40 30
Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom)
esenzione
—
2844 40 80
altri
esenzione
—
2844 50 00
Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (
)
esenzione
gi F/S
2845
Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no:
2845 10 00
Acqua pesante (ossido di deuterio) (
)
5,5
—
2845 90
altri:
2845 90 10
Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)
5,5
—
2845 90 90
altri
5,5
—
2846
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli:
2846 10 00
Composti del cerio
3,2
—
2846 90 00
altri
3,2
—
2847 00 00
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea
5,5
kg H2O2
2848 00 00
Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori
5,5
—
2849
Carburi, di costituzione chimica definita o no:
2849 10 00
di calcio
5,5
—
2849 20 00
di silicio
5,5
—
2849 90
altri:
2849 90 10
di boro
4,1
—
2849 90 30
di tungsteno
5,5
—
2849 90 50
di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio
5,5
—
2849 90 90
altri
5,3
—
2850 00
Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849:
2850 00 20
Idruri, nitruri
4,6
—
2850 00 50
Azoturi
5,5
—
2850 00 70
Siliciuri
5,5
—
2850 00 90
Boruri
5,3
—
2851 00
Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi:
2851 00 10
Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza
2,7
—
2851 00 30
Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa
4,1
—
2851 00 50
Cloruro di cianogeno
5,5
—
2851 00 80
altri
5,5
—
CAPITOLO 29
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
Note
1.
Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a)
i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
b)
le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
c)
i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;
d)
le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
e)
le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
f)
i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
g)
i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
h)
i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2.
Questo capitolo non comprende:
a)
i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;
b)
l'alcole etilico (voci 2207 o 2208);
c)
il metano e il propano (voce 2711);
d)
i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
e)
l'urea (voci 3102 o 3105);
f)
le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
g)
gli enzimi (voce 3507);
h)
la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);
ij)
i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
k)
gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3.
Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4.
Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.
Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».
Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per «funzioni ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.
5.
a)
Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
b)
gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
c)
Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
1)
i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
2)
i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo.
d)
gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);
e)
gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli gli acidi corrispondenti.
6.
I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.
Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7.
Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
8.
Per l'applicazione della voce 2937:
a)
la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
b)
l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.
Nota di sottovoci
1.
Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
I.IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
2901
Idrocarburi aciclici:
2901 10 00
saturi
esenzione
—
non saturi:
2901 21 00
Etilene
esenzione
—
2901 22 00
Propene (propilene)
esenzione
—
2901 23
Butene (butilene) e suoi isomeri
2901 23 10
But-1-ene e but-2-ene
esenzione
—
2901 23 90
altri
esenzione
—
2901 24
Buta-1,3-diene e isoprene
2901 24 10
Buta-1,3-diene
esenzione
—
2901 24 90
Isoprene
esenzione
—
2901 29 00
altri
esenzione
—
2902
Idrocarburi ciclici:
cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:
2902 11 00
Cicloesano
esenzione
—
2902 19
altri:
2902 19 10
cicloterpenici
esenzione
—
2902 19 80
altri
esenzione
—
2902 20 00
Benzene
esenzione
—
2902 30 00
Toluene
esenzione
—
Xileni:
2902 41 00
o-Xilene
esenzione
—
2902 42 00
m-Xilene
esenzione
—
2902 43 00
p-Xilene
esenzione
—
2902 44 00
Miscele di isomeri dello xilene
esenzione
—
2902 50 00
Stirene
esenzione
—
2902 60 00
Etilbenzene
esenzione
—
2902 70 00
Cumene
esenzione
—
2902 90
altri:
2902 90 10
Naftalene, antracene
esenzione
—
2902 90 30
Bifenile, terfenili
esenzione
—
2902 90 90
altri
esenzione
—
2903
Derivati alogenati degli idrocarburi:
Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:
2903 11 00
Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)
5,5
—
2903 12 00
Diclorometano (cloruro di metilene)
5,5
—
2903 13 00
Cloroformio (triclorometano)
5,5
—
2903 14 00
Tetracloruro di carbonio
5,5
—
2903 15 00
1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene)
5,5
—
2903 19
altri:
2903 19 10
1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)
5,5
—
2903 19 80
altri
5,5
—
Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici:
2903 21 00
Cloruro di vinile (cloroetilene)
5,5
—
2903 22 00
Tricloroetilene
5,5
—
2903 23 00
Tetracloroetilene (percloroetilene)
5,5
—
2903 29 00
altri
5,5
—
2903 30
Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici:
Bromuri:
2903 30 33
Bromometano (bromuro di metile)
5,5
—
2903 30 35
Dibromometano
esenzione
—
2903 30 36
altri
5,5
—
2903 30 80
Fluoruri e ioduri
5,5
—
Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi:
2903 41 00
Triclorofluorometano
5,5
—
2903 42 00
Diclorodifluorometano
5,5
—
2903 43 00
Triclorotrifluoroetani
5,5
—
2903 44
Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano:
2903 44 10
Diclorotetrafluoroetani
5,5
—
2903 44 90
Cloropentafluoroetano
5,5
—
2903 45
altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro:
2903 45 10
Clorotrifluorometano
5,5
—
2903 45 15
Pentaclorofluoroetano
5,5
—
2903 45 20
Tetraclorodifluoroetani
5,5
—
2903 45 25
Eptaclorofluoropropani
5,5
—
2903 45 30
Esaclorodifluoropropani
5,5
—
2903 45 35
Pentaclorotrifluoropropani
5,5
—
2903 45 40
Tetraclorotetrafluoropropani
5,5
—
2903 45 45
Tricloropentafluoropropani
5,5
—
2903 45 50
Dicloroesafluoropropani
5,5
—
2903 45 55
Cloroeptafluoropropani
5,5
—
2903 45 90
altri
5,5
—
2903 46
Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani:
2903 46 10
Bromoclorodifluorometano
5,5
—
2903 46 20
Bromotrifluorometano
5,5
—
2903 46 90
Dibromotetrafluoroetani
5,5
—
2903 47 00
altri derivati peralogenati
5,5
—
2903 49
altri:
alogenati unicamente con fluoro e cloro:
2903 49 10
Del metano, etano o propano
5,5
—
2903 49 20
altri
5,5
—
alogenati unicamente con fluoro e bromo:
2903 49 30
Del metano, etano o propano
5,5
—
2903 49 40
altri
5,5
—
2903 49 80
altri
5,5
—
Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:
2903 51 00
1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano
5,5
—
2903 59
altri:
2903 59 10
1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano
esenzione
—
2903 59 30
Tetrabromocicloottani
esenzione
—
2903 59 90
altri
5,5
—
Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:
2903 61 00
Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene
5,5
—
2903 62 00
Esaclorobenzene e DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano]
5,5
—
2903 69
altri:
2903 69 10
2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene
esenzione
—
2903 69 90
altri
5,5
—
2904
Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati:
2904 10 00
Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici
5,5
—
2904 20 00
Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi
5,5
—
2904 90
altri:
2904 90 20
Derivati solfoalogenati
5,5
—
2904 90 40
Tricloronitrometano (cloropicrina)
5,5
—
2904 90 85
altri
5,5
—
II.ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
2905
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
Monoalcoli saturi:
2905 11 00
Metanolo (alcole metilico)
5,5
—
2905 12 00
Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)
5,5
—
2905 13 00
Butan-1-olo (alcole n-butilico)
5,5
—
2905 14
altri butanoli:
2905 14 10
2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)
4,6
—
2905 14 90
altri
5,5
—
2905 15 00
Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri
5,5
—
2905 16
Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:
2905 16 10
2-Etilesan-1-olo
5,5
—
2905 16 20
Ottan-2-olo
esenzione
—
2905 16 80
altri
5,5
—
2905 17 00
Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)
5,5
—
2905 19 00
altri
5,5
—
Monoalcoli non saturi:
2905 22
Alcoli terpenici aciclici:
2905 22 10
Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo
5,5
—
2905 22 90
altri
5,5
—
2905 29
altri:
2905 29 10
Alcole allilico
5,5
—
2905 29 90
altri
5,5
—
Dioli:
2905 31 00
Glicole etilenico (etandiolo)
5,5
—
2905 32 00
Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)
5,5
—
2905 39
altri:
2905 39 10
2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole)
5,5
—
2905 39 20
Butan-1,3-diolo
esenzione
—
2905 39 30
2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo
esenzione
—
2905 39 80
altri
5,5
—
altri polialcoli:
2905 41 00
2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)
5,5
—
2905 42 00
Pentaeritritolo (pentaeritrite)
5,5
—
2905 43 00
Mannitolo
9,6 + 125,8 €/100 kg/net
—
2905 44
D-glucitolo (sorbitolo):
in soluzione acquosa:
2905 44 11
contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
7,7 + 16,1 €/100 kg/net
—
2905 44 19
altro
9,6 + 37,8 €/100 kg/net (115)
—
altro:
2905 44 91
contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
7,7 + 23 €/100 kg/net
—
2905 44 99
altro
9,6 + 53,7 €/100 kg/net (115)
—
2905 45 00
Glicerolo (glicerina)
3,8
—
2905 49
altri:
2905 49 10
Trioli; tetroli
5,5
—
2905 49 80
altri
5,5
—
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:
2905 51 00
Etclorvinolo (DCI)
esenzione
—
2905 59
altri:
2905 59 10
di monoalcoli
5,5
—
di polialcoli:
2905 59 91
2,2-Bis(bromometil)propandiolo
esenzione
—
2905 59 99
altri
5,5
—
2906
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:
2906 11 00
Mentolo
5,5
—
2906 12 00
Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli
5,5
—
2906 13
Steroli e inositoli:
2906 13 10
Steroli
5,5
—
2906 13 90
Inositoli
esenzione
—
2906 14 00
Terpineoli
5,5
—
2906 19 00
altri
5,5
—
aromatici:
2906 21 00
Alcole benzilico
5,5
—
2906 29 00
altri
5,5
—
III.FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
2907
Fenoli; fenoli-alcoli:
Monofenoli:
2907 11 00
Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali
3
—
2907 12 00
Cresoli e loro sali
2,1
—
2907 13 00
Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti
5,5
—
2907 14 00
Xilenoli e loro sali
2,1
—
2907 15
Naftoli e loro sali:
2907 15 10
1-Naftolo
esenzione
—
2907 15 90
altri
5,5
—
2907 19 00
altri
5,5
—
Polifenoli; fenoli-alcoli:
2907 21 00
Resorcinolo e suoi sali
5,5
—
2907 22 00
Idrochinone e suoi sali
5,5
—
2907 23 00
4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali
5,5
—
2907 29 00
altri
5,5
—
2908
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli:
2908 10 00
Derivati unicamente alogenati e loro sali
5,5
—
2908 20 00
Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri
5,5
—
2908 90 00
altri
5,5
—
IV.ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
2909
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2909 11 00
Etere dietilico (ossido di dietile)
5,5
—
2909 19 00
altri
5,5
—
2909 20 00
Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
5,5
—
2909 30
Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2909 30 10
Eteri difenilici (ossido di difenile)
esenzione
—
Derivati bromurati:
2909 30 31
Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene
esenzione
—
2909 30 35
1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) (114)
esenzione
—
2909 30 38
altri
5,5
—
2909 30 90
altri
5,5
—
Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2909 41 00
2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)
5,5
—
2909 42 00
Eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
5,5
—
2909 43 00
Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
5,5
—
2909 44 00
altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
5,5
—
2909 49
altri:
aciclici:
2909 49 11
2-(2-Cloroetossi)etanolo
esenzione
—
2909 49 19
altri
5,5
—
2909 49 90
ciclici
5,5
—
2909 50
Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2909 50 10
Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio
5,5
—
2909 50 90
altri
5,5
—
2909 60 00
Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
5,5
—
2910
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2910 10 00
Ossirano (ossido di etilene)
5,5
—
2910 20 00
Metilossirano (ossido di propilene)
5,5
—
2910 30 00
1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)
5,5
—
2910 90 00
altri
5,5
—
2911 00 00
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
5
—
V.COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE
2912
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:
Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:
2912 11 00
Metanale (formaldeide)
5,5
—
2912 12 00
Etanale (acetaldeide)
5,5
—
2912 13 00
Butanale (butirraldeide, isomero normale)
5,5
—
2912 19 00
altre
5,5
—
Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:
2912 21 00
Benzaldeide (aldeide benzoica)
5,5
—
2912 29 00
altre
5,5
—
2912 30 00
Aldeidi-alcoli
5,5
—
Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate:
2912 41 00
Vanillina (aldeide metilprotocatechica)
5,5
—
2912 42 00
Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)
5,5
—
2912 49 00
altre
5,5
—
2912 50 00
Polimeri ciclici delle aldeidi
5,5
—
2912 60 00
Paraformaldeide
5,5
—
2913 00 00
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912
5,5
—
VI.COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE
2914
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:
2914 11 00
Acetone
5,5
—
2914 12 00
Butanone (metiletilchetone)
5,5
—
2914 13 00
4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)
5,5
—
2914 19
altri:
2914 19 10
5-Metilesan-2-one
esenzione
—
2914 19 90
altri
5,5
—
Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate:
2914 21 00
Canfora
5,5
—
2914 22 00
Cicloesanone e metilcicloesanoni
5,5
—
2914 23 00
Iononi e metiliononi
5,5
—
2914 29 00
altri
5,5
—
Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate:
2914 31 00
Fenilacetone (fenilpropano-2-one)
5,5
—
2914 39 00
altri
5,5
—
2914 40
Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:
2914 40 10
4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)
5,5
—
2914 40 90
altri
3
—
2914 50 00
Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate
5,5
—
Chinoni:
2914 61 00
Antrachinone
5,5
—
2914 69
altri:
2914 69 10
1,4-Naftochinone
esenzione
—
2914 69 90
altri
5,5
—
2914 70 00
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
5,5
—
VII.ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
2915
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
Acido formico, suoi sali e suoi esteri:
2915 11 00
Acido formico
5,5
—
2915 12 00
Sali dell'acido formico
5,5
—
2915 13 00
Esteri dell'acido formico
5,5
—
Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:
2915 21 00
Acido acetico
5,5
—
2915 22 00
Acetato di sodio
5,5
—
2915 23 00
Acetati di cobalto
5,5
—
2915 24 00
Anidride acetica
5,5
—
2915 29 00
altri
5,5
—
Esteri dell'acido acetico:
2915 31 00
Acetato di etile
5,5
—
2915 32 00
Acetato di vinile
5,5
—
2915 33 00
Acetato di n-butile
5,5
—
2915 34 00
Acetato di isobutile
5,5
—
2915 35 00
Acetato di 2-etossietile
5,5
—
2915 39
altri:
2915 39 10
Acetato di propile, acetato di isopropile
5,5
—
2915 39 30
Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo
5,5
—
2915 39 50
Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo
5,5
—
2915 39 90
altri
5,5
—
2915 40 00
Acidi mono-, di-o tricloroacetici, loro sali e loro esteri
5,5
—
2915 50 00
Acido propionico, suoi sali e suoi esteri
4,2
—
2915 60
Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri:
Acidi butanoici, loro sali e loro esteri:
2915 60 11
Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene
esenzione
—
2915 60 19
altri
5,5
—
2915 60 90
Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri
5,5
—
2915 70
Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:
2915 70 15
Acido palmitico
5,5
—
2915 70 20
Sali e esteri dell'acido palmitico
5,5
—
2915 70 25
Acido stearico
5,5
—
2915 70 30
Sali dell'acido stearico
5,5
—
2915 70 80
Esteri dell'acido stearico
5,5
—
2915 90
altri:
2915 90 10
Acido laurico
5,5
—
2915 90 20
Cloroformiati
5,5
—
2915 90 80
altri
5,5
—
2916
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
2916 11 00
Acido acrilico e suoi sali
6,5
—
2916 12
Esteri dell'acido acrilico:
2916 12 10
Acrilato di metile
6,5
—
2916 12 20
Acrilato di etile
6,5
—
2916 12 90
altri
6,5
—
2916 13 00
Acido metacrilico e suoi sali
6,5
—
2916 14
Esteri dell'acido metacrilico:
2916 14 10
Metacrilato di metile
6,5
—
2916 14 90
altri
6,5
—
2916 15 00
Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri
6,5
—
2916 19
altri:
2916 19 10
Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri
5,9
—
2916 19 30
Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico)
6,5
—
2916 19 40
Acido crotonico
esenzione
—
2916 19 80
altri
6,5
—
2916 20 00
Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati
6,5
—
Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
2916 31 00
Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri
6,5
—
2916 32
Perossido di benzoile e cloruro di benzoile:
2916 32 10
Perossido di benzoile
6,5
—
2916 32 90
Cloruro di benzoile
6,5
—
2916 34 00
Acido fenilacetico e suoi sali
esenzione
—
2916 35 00
Esteri dell'acido fenilacetico
esenzione
—
2916 39 00
altri
6,5
—
2917
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:
2917 11 00
Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri
6,5
—
2917 12
Acido adipico, suoi sali e suoi esteri:
2917 12 10
Acido adipico e suoi sali
6,5
—
2917 12 90
Esteri dell'acido adipico
6,5
—
2917 13
Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:
2917 13 10
Acido sebacico
esenzione
—
2917 13 90
altri
6
—
2917 14 00
Anidride maleica
6,5
—
2917 19
altri:
2917 19 10
Acido malonico, suoi sali e suoi esteri
6,5
—
2917 19 90
altri
6,3
—
2917 20 00
Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati
6
—
Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
2917 31 00
Ortoftalati di dibutile
6,5
—
2917 32 00
Ortoftalati di diottile
6,5
—
2917 33 00
Ortoftalati di dinonile o di didecile
6,5
—
2917 34 00
altri esteri dell'acido ortoftalico
6,5
—
2917 35 00
Anidride ftalica
6,5
—
2917 36 00
Acido tereftalico e suoi sali
6,5
—
2917 37 00
Tereftalato di dimetile
6,5
—
2917 39
altri:
Derivati bromurati:
2917 39 11
Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico
esenzione
—
2917 39 19
altri
6,5
—
altri:
2917 39 30
Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico
esenzione
—
2917 39 40
Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile
esenzione
—
2917 39 50
Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico
esenzione
—
2917 39 60
Anidride tetracloroftalica
esenzione
—
2917 39 70
3,5-Bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio
esenzione
—
2917 39 80
altri
6,5
—
2918
Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
2918 11 00
Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
6,5
—
2918 12 00
Acido tartarico
6,5
—
2918 13 00
Sali ed esteri dell'acido tartarico
6,5
—
2918 14 00
Acido citrico
6,5
—
2918 15 00
Sali ed esteri dell'acido citrico
6,5
—
2918 16 00
Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri
6,5
—
2918 19
altri:
2918 19 30
Acido colico, acido 3-α,12-α-diidrossi-5-β-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri
6,3
—
2918 19 40
Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico
esenzione
—
2918 19 80
altri
6,5
—
Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
2918 21 00
Acido salicilico e suoi sali
6,5
—
2918 22 00
Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri
6,5
—
2918 23
altri esteri dell'acido salicilico e loro sali:
2918 23 10
Salicilati di metile, di fenile (salolo)
6,5
—
2918 23 90
altri
6,5
—
2918 29
altri:
2918 29 10
Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri
6,5
—
2918 29 30
Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri
6,5
—
2918 29 80
altri
6,5
—
2918 30 00
Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati
6,5
—
2918 90
altri:
2918 90 10
Acido 2,6-dimetossibenzoico
esenzione
—
2918 90 20
Dicamba (ISO)
esenzione
—
2918 90 30
Fenossiacetato di sodio
esenzione
—
2918 90 90
altri
6,5
—
VIII.ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
2919 00
Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2919 00 10
Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile)
6,5
—
2919 00 90
altri
6,5
—
2920
Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2920 10 00
Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
6,5
—
2920 90
altri:
2920 90 10
Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
6,5
—
2920 90 20
Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)
6,5
—
2920 90 30
Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)
6,5
—
2920 90 40
Fosfito di trietile
6,5
—
2920 90 50
Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)
6,5
—
2920 90 85
altri prodotti
6,5
—
IX.COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE
2921
Composti a funzione ammina:
Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:
2921 11
Mono-, di- o trimetilammina e loro sali:
2921 11 10
Mono-, di- o trimetilammina
6,5
kg met.am.
2921 11 90
Sali
6,5
—
2921 12 00
Dietilammina e suoi sali
5,7
—
2921 19
altri:
2921 19 10
Trietilammina e suoi sali
6,5
—
2921 19 30
Isopropilammina e suoi sali
6,5
—
2921 19 40
1,1,3,3-Tetrametilbutilammina
esenzione
—
2921 19 80
altri
6,5
—
Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:
2921 21 00
Etilendiammina e suoi sali
6
—
2921 22 00
Esametilendiammina e suoi sali
6,5
—
2921 29 00
altri
6
—
2921 30
Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti:
2921 30 10
Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali
6,3
—
2921 30 91
Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)
esenzione
—
2921 30 99
altri
6,5
—
Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:
2921 41 00
Anilina e suoi sali
6,5
—
2921 42
Derivati dell'anilina e loro sali:
2921 42 10
Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali
6,5
—
2921 42 90
altri
6,5
—
2921 43 00
Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti
6,5
—
2921 44 00
Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti
6,5
—
2921 45 00
1-Naftilammina (α-naftilammina),2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti
6,5
—
2921 46 00
Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti
esenzione
—
2921 49
altri:
2921 49 10
Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti
6,5
—
2921 49 80
altri
6,5
—
Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:
2921 51
o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti:
o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti:
2921 51 11
– – – – m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente:
—
1 % o meno, in peso, di acqua
—
200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina
e
—
450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina
esenzione
—
2921 51 19
altri
6,5
—
2921 51 90
altri
6,5
—
2921 59
altri:
2921 59 10
m-Fenilenbis(metilammina)
esenzione
—
2921 59 20
2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina
esenzione
—
2921 59 30
4,4'-Bi-o-toluidina
esenzione
—
2921 59 40
1,8-Naftilendiammina
esenzione
—
2921 59 90
altri
6,5
—
2922
Composti amminici a funzioni ossigenate:
Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:
2922 11 00
Monoetanolammina e suoi sali
6,5
—
2922 12 00
Dietanolammina e suoi sali
6,5
—
2922 13
Trietanolammina e suoi sali:
2922 13 10
Trietanolammina
6,5
—
2922 13 90
Sali di trietanolammina
6,5
—
2922 14 00
Destropropoxifene (DCI) e suoi sali
esenzione
—
2922 19
altri:
2922 19 10
N-Etildietanolammina
6,5
—
2922 19 20
2,2'-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina)
6,5
—
2922 19 80
altri
6,5
—
Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:
2922 21 00
Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali
6,5
—
2922 22 00
Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali
6,5
—
2922 29 00
altri
6,5
—
Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti:
2922 31 00
Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti
esenzione
—
2922 39 00
altri
6,5
—
Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti:
2922 41 00
Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti
6,3
—
2922 42 00
Acido glutammico e suoi sali
6,5
—
2922 43 00
Acido antranilico e suoi sali
6,5
—
2922 44 00
Tilidina (DCI) e suoi sali
esenzione
—
2922 49
altri:
2922 49 10
Glicina
6,5
—
2922 49 20
beta-Alanina
esenzione
—
2922 49 95
altri
6,5
—
2922 50 00
Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate
6,5
—
2923
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no:
2923 10 00
Colina e suoi sali
6,5
—
2923 20 00
Lecitine ed altri fosfoamminolipidi
5,7
—
2923 90 00
altri
6,5
—
2924
Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico:
Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:
2924 11 00
Meprobamato (DCI)
esenzione
—
2924 19 00
altri
6,5
—
Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:
2924 21
Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti:
2924 21 10
Isoproturon (ISO)
6,5
—
2924 21 90
altri
6,5
—
2924 23 00
Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali
6,5
—
2924 24 00
Etinamato (DCI)
esenzione
—
2924 29
altri:
2924 29 10
Lidocaina (DCI)
esenzione
—
2924 29 30
Paracetamolo (DCI)
6,5
—
2924 29 95
altri
6,5
—
2925
Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina:
Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:
2925 11 00
Saccarina e suoi sali
6,5
—
2925 12 00
Glutetimide (DCI)
esenzione
—
2925 19
altri:
2925 19 10
3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide
esenzione
—
2925 19 30
N,N'-Etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)
esenzione
—
2925 19 95
altri
6,5
—
2925 20 00
Immine e loro derivati; sali di tali prodotti
6,5
—
2926
Composti a funzione nitrile:
2926 10 00
Acrilonitrile
6,5
—
2926 20 00
1-Cianoguanidina (diciandiammide)
6,5
—
2926 30 00
Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)
6,5
—
2926 90
altri:
2926 90 20
Isoftalonitrile
6
—
2926 90 95
altri
6,5
—
2927 00 00
Composti a funzione diazo, azo o azossi
6,5
—
2928 00
Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina:
2928 00 10
N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina
esenzione
—
2928 00 90
altri
6,5
—
2929
Composti ad altre funzioni azotate:
2929 10
Isocianati:
2929 10 10
Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene)
6,5
—
2929 10 90
altri
6,5
—
2929 90 00
altri
6,5
—
X.COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI
2930
Tiocomposti organici:
2930 10 00
Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)
6,5
—
2930 20 00
Tiocarbammati e ditiocarbammati
6,5
—
2930 30 00
Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame
6,5
—
2930 40
Metionina:
2930 40 10
Metionina (DCI)
esenzione
—
2930 40 90
altri
6,5
—
2930 90
altri:
2930 90 13
Cisteina e cistina
6,5
—
2930 90 16
Derivati di cisteina o cistina
6,5
—
2930 90 20
Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)
6,5
—
2930 90 30
Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico
esenzione
—
2930 90 40
Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile
esenzione
—
2930 90 50
Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6,-bis(metiltio)-m-fenilendiammina
esenzione
—
2930 90 70
altri
6,5
—
2931 00
Altri composti organo-inorganici:
2931 00 10
Metilfosfonato di dimetile
6,5
—
2931 00 20
Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)
6,5
—
2931 00 30
Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)
6,5
—
2931 00 95
altri
6,5
—
2932
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:
Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:
2932 11 00
Tetraidrofurano
6,5
—
2932 12 00
2-Furaldeide (furfurale)
6,5
—
2932 13 00
Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico
6,5
—
2932 19 00
altri
6,5
—
Lattoni:
2932 21 00
Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine
6,5
—
2932 29
altri lattoni:
2932 29 10
Fenolftaleina
esenzione
—
2932 29 20
Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico
esenzione
—
2932 29 30
3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one
esenzione
—
2932 29 40
6'-(N-Etil -p-toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one
esenzione
—
2932 29 50
6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile
esenzione
—
2932 29 80
altri
6,5
—
altri:
2932 91 00
Isosafrolo
6,5
—
2932 92 00
1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one
6,5
—
2932 93 00
Piperonale
6,5
—
2932 94 00
Safrolo
6,5
—
2932 95 00
Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)
6,5
—
2932 99
altri:
2932 99 50
Epossidi con anello tetraatomico
6,5
—
2932 99 70
altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
6,5
—
2932 99 85
altri
6,5
—
2933
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto:
Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato:
2933 11
Fenazone (antipirina) e suoi derivati:
2933 11 10
Propifenazone (DCI)
esenzione
—
2933 11 90
altri
6,5
—
2933 19
altri:
2933 19 10
Fenilbutazone (DCI)
esenzione
—
2933 19 90
altri
6,5
—
Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato:
2933 21 00
Idantoina e suoi derivati
6,5
—
2933 29
altri:
2933 29 10
Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)
esenzione
—
2933 29 90
altri
6,5
—
Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato:
2933 31 00
Piridina e suoi sali
5,3
—
2933 32 00
Piperidina e suoi sali
6,5
—
2933 33 00
Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti
6,5
—
2933 39
altri:
2933 39 10
Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)
esenzione
—
2933 39 20
2,3,5,6-Tetracloropiridina
esenzione
—
2933 39 25
Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico
esenzione
—
2933 39 35
3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio
esenzione
—
2933 39 40
3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile
esenzione
—
2933 39 45
3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina
esenzione
—
2933 39 50
Estere metilico di flurossipir (ISO)
4
—
2933 39 55
4-Metilpiridina
esenzione
—
2933 39 99
altri
6,5
—
Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni:
2933 41 00
Levorfanolo (DCI) e suoi sali
esenzione
—
2933 49
altri:
2933 49 10
Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici
5,5
—
2933 49 30
Dextrometorfano (DCI) e suoi sali
esenzione
—
2933 49 90
altri
6,5
—
Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico:
2933 52 00
Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali
6,5
—
2933 53
Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti:
2933 53 10
Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e loro sali
esenzione
—
2933 53 90
altri
6,5
—
2933 54 00
altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti
6,5
—
2933 55 00
Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti
esenzione
—
2933 59
altri:
2933 59 10
Diazinon (ISO)
esenzione
—
2933 59 20
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)
esenzione
—
2933 59 95
altri
6,5
—
Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati:
2933 61 00
Melamina
6,5
—
2933 69
altri:
2933 69 10
Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)
5,5
—
2933 69 20
Metenamina (DCI) (esametilentetrammina)
esenzione
—
2933 69 30
2,6-Di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo
esenzione
—
2933 69 80
altri
6,5
—
Lattami:
2933 71 00
6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)
6,5
—
2933 72 00
Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)
esenzione
—
2933 79 00
altri lattami
6,5
—
altri:
2933 91
Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti:
2933 91 10
Clordiazepossido (DCI)
esenzione
—
2933 91 90
altri
6,5
—
2933 99
altri:
2933 99 10
Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo)
6,5
—
2933 99 20
Indolo,3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)
5,5
—
2933 99 30
Monoazepine
6,5
—
2933 99 40
Diazepine
6,5
—
2933 99 50
2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo
esenzione
—
2933 99 90
altri
6,5
—
2934
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici:
2934 10 00
Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato
6,5
—
2934 20
Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni:
2934 20 20
Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali
6,5
—
2934 20 80
altri
6,5
—
2934 30
Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni:
2934 30 10
Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali
esenzione
—
2934 30 90
altri
6,5
—
altri:
2934 91 00
Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti
esenzione
—
2934 99
altri:
2934 99 10
Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati
esenzione
—
2934 99 20
Furazolidone (DCI)
esenzione
—
2934 99 30
Acido 7-amminocefalosporanico
esenzione
—
2934 99 40
Sali ed esteri dell'acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico
esenzione
—
2934 99 50
Bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio
esenzione
—
2934 99 90
altri
6,5
—
2935 00
Solfonammidi:
2935 00 10
3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide
esenzione
—
2935 00 20
Metosulam (ISO)
esenzione
—
2935 00 90
altri
6,5
—
XI.PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI
2936
Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione:
2936 10 00
Provitamine, non miscelate
esenzione
—
Vitamine e loro derivati, non miscelati:
2936 21 00
Vitamine A e loro derivati
esenzione
—
2936 22 00
Vitamina B1 e suoi derivati
esenzione
—
2936 23 00
Vitamina B2 e suoi derivati
esenzione
—
2936 24 00
Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati
esenzione
—
2936 25 00
Vitamina B6 e suoi derivati
esenzione
—
2936 26 00
Vitamina B12 e suoi derivati
esenzione
—
2936 27 00
Vitamina C e suoi derivati
esenzione
—
2936 28 00
Vitamina E e suoi derivati
esenzione
—
2936 29
altre vitamine e loro derivati:
2936 29 10
Vitamina B9 e suoi derivati
esenzione
—
2936 29 30
Vitamina H e suoi derivati
esenzione
—
2936 29 90
altre
esenzione
—
2936 90
altre, compresi i concentrati naturali:
Concentrati naturali di vitamine:
2936 90 11
Concentrati naturali di vitamine A+D
esenzione
—
2936 90 19
altri
esenzione
—
2936 90 90
Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente
esenzione
—
2937
Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:
Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali:
2937 11 00
Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali
esenzione
g
2937 12 00
Insulina e suoi sali
esenzione
g
2937 19 00
altri
esenzione
g
Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali:
2937 21 00
Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)
esenzione
g
2937 22 00
Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei
esenzione
g
2937 23 00
Estrogeni e progestogeni
esenzione
g
2937 29 00
altri
esenzione
g
Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali:
2937 31 00
Epinefrina
esenzione
g
2937 39 00
altri
esenzione
g
2937 40 00
Derivati degli ammino-acidi
esenzione
g
2937 50 00
Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali
esenzione
g
2937 90 00
altri
esenzione
g
XII.ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI
2938
Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:
2938 10 00
Rutoside (rutina) e suoi derivati
6,5
—
2938 90
altri:
2938 90 10
Eterosidi delle digitali
6
—
2938 90 30
Glicirrizina e glicirrizati
5,7
—
2938 90 90
altri
6,5
—
2939
Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:
Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti:
2939 11 00
Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti
esenzione
—
2939 19 00
altri
esenzione
—
Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti:
2939 21 00
Chinina e suoi sali
esenzione
—
2939 29 00
altri
esenzione
—
2939 30 00
Caffeina e suoi sali
esenzione
—
Efedrine e loro sali:
2939 41 00
Efedrina e suoi sali
esenzione
—
2939 42 00
Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali
esenzione
—
2939 43 00
Catina (DCI) e suoi sali
esenzione
—
2939 49 00
altri
esenzione
—
Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti:
2939 51 00
Fenetillina (DCI) e suoi sali
esenzione
—
2939 59 00
altri
esenzione
—
Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti:
2939 61 00
Ergometrina (DCI) e suoi sali
esenzione
—
2939 62 00
Ergotamina (DCI) e suoi sali
esenzione
—
2939 63 00
Acido lisergico e suoi sali
esenzione
—
2939 69 00
altri
esenzione
—
altri:
2939 91
Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti:
Cocaina e suoi sali:
2939 91 11
Cocaina greggia
esenzione
g
2939 91 19
altre
esenzione
g
2939 91 90
altre
esenzione
—
2939 99 00
altri
esenzione
—
XIII.ALTRI COMPOSTI ORGANICI
2940 00 00
Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulsio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939
6,5
—
2941
Antibiotici:
2941 10
Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti:
2941 10 10
Amossicillina (DCI) e suoi sali
esenzione
—
2941 10 20
Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali
esenzione
—
2941 10 90
altri
esenzione
—
2941 20
Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti:
2941 20 30
Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati
5,3
—
2941 20 80
altre
esenzione
—
2941 30 00
Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti
esenzione
—
2941 40 00
Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti
esenzione
—
2941 50 00
Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti
esenzione
—
2941 90 00
altri
esenzione
—
2942 00 00
Altri composti organici
6,5
—
CAPITOLO 30
PRODOTTI FARMACEUTICI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);
b)
i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);
c)
le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);
d)
le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;
e)
i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;
f)
le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);
g)
l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502).
2.
Ai sensi della voce 3002 per prodotti «immunologici modificati» si intendono unicamente gli anticorpi monoclonali (MAK, MAB), i frammenti di anticorpi nonché i coniugati di anticorpi e di frammenti di anticorpi.
3.
Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo sono considerati:
a)
come «prodotti non miscelati»:
1)
le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
2)
tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
3)
gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
b)
come «prodotti miscelati»:
1)
le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
2)
gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
3)
i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.
4.
Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:
a)
i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
b)
le laminarie sterili;
c)
gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;
d)
le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;
e)
i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;
f)
i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
g)
le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;
h)
le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;
ij)
le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;
k)
i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza.
Nota complementare
1.
La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso una dichiarazione concernente:
a)
le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;
b)
la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;
c)
il dosaggio; e
d)
le modalità di assunzione.
Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).
Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull'etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
3001
Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:
3001 10
Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati:
3001 10 10
polverizzati
esenzione
—
3001 10 90
altri
esenzione
—
3001 20
Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni:
3001 20 10
di origine umana
esenzione
—
3001 20 90
altri
esenzione
—
3001 90
altri:
3001 90 10
di origine umana
esenzione
—
altri:
3001 90 91
Eparina e suoi sali
esenzione
—
3001 90 99
altri
esenzione
—
3002
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:
3002 10
Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici:
3002 10 10
Sieri specifici
esenzione
—
altri:
3002 10 91
Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline
esenzione
—
altri:
3002 10 95
di origine umana
esenzione
—
3002 10 99
altri
esenzione
—
3002 20 00
Vaccini per la medicina umana
esenzione
—
3002 30 00
Vaccini per la medicina veterinaria
esenzione
—
3002 90
altri:
3002 90 10
Sangue umano
esenzione
—
3002 90 30
Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici
esenzione
—
3002 90 50
Colture di microrganismi
esenzione
—
3002 90 90
altri
esenzione
—
3003
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:
3003 10 00
contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati
esenzione
—
3003 20 00
contenenti altri antibiotici
esenzione
—
contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici:
3003 31 00
contenenti insulina
esenzione
—
3003 39 00
altri
esenzione
—
3003 40 00
contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici
esenzione
—
3003 90
altri:
3003 90 10
contenenti iodio o suoi composti
esenzione
—
3003 90 90
altri
esenzione
—
3004
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:
3004 10
contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati:
3004 10 10
contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico
esenzione
—
3004 10 90
altri
esenzione
—
3004 20
contenenti altri antibiotici:
3004 20 10
condizionati per la vendita al minuto
esenzione
—
3004 20 90
altri
esenzione
—
contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici:
3004 31
contenenti insulina:
3004 31 10
condizionati per la vendita al minuto
esenzione
—
3004 31 90
altri
esenzione
—
3004 32
contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati e analoghi strutturali:
3004 32 10
condizionati per la vendita al minuto
esenzione
—
3004 32 90
altri
esenzione
—
3004 39
altri:
3004 39 10
condizionati per la vendita al minuto
esenzione
—
3004 39 90
altri
esenzione
—
3004 40
contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici:
3004 40 10
condizionati per la vendita al minuto
esenzione
—
3004 40 90
altri
esenzione
—
3004 50
altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936:
3004 50 10
condizionati per la vendita al minuto
esenzione
—
3004 50 90
altri
esenzione
—
3004 90
altri:
condizionati per la vendita al minuto:
3004 90 11
contenenti iodio o suoi composti
esenzione
—
3004 90 19
altri
esenzione
—
altri:
3004 90 91
contenenti iodio o suoi composti
esenzione
—
3004 90 99
altri
esenzione
—
3005
Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari:
3005 10 00
Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo
esenzione
—
3005 90
altri:
3005 90 10
Ovatte e prodotti di ovatta
esenzione
—
altri:
di materie tessili:
3005 90 31
Garze e prodotti di garza
esenzione
—
altri:
3005 90 51
di «stoffe non tessute»
esenzione
—
3005 90 55
altri
esenzione
—
3005 90 99
altri
esenzione
—
3006
Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:
3006 10
Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria:
3006 10 10
Catgut sterili
esenzione
—
3006 10 90
altri
esenzione
—
3006 20 00
Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni
esenzione
—
3006 30 00
Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente
esenzione
—
3006 40 00
Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea
esenzione
—
3006 50 00
Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso
esenzione
—
3006 60
Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi:
a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937:
3006 60 11
condizionate per la vendita al minuto
esenzione
—
3006 60 19
altre
esenzione
—
3006 60 90
a base di spermicidi
esenzione
—
3006 70 00
Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici
6,5 (116)
—
3006 80 00
Rifiuti farmaceutici
esenzione
—
CAPITOLO 31
CONCIMI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
il sangue animale della voce 0511;
b)
i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5;
c)
i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).
2.
La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:
A.
I seguenti prodotti:
1)
il nitrato di sodio, anche puro;
2)
il nitrato di ammonio, anche puro;
3)
i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;
4)
il solfato di ammonio, anche puro;
5)
i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;
6)
i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;
7)
la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;
8)
l'urea, anche pura.
B.
I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.
C.
I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
D.
I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti.
3.
La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:
A.
I seguenti prodotti:
1)
le scorie di defosforazione;
2)
i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;
3)
i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
4)
l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco.
B.
I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro.
C.
I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
4.
La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:
A.
I seguenti prodotti:
1)
i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);
2)
il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);
3)
il solfato di potassio, anche puro;
4)
il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.
B.
I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.
5.
L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.
6.
Ai sensi della voce 3105 l'espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
3101 00 00
Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale
esenzione
—
3102
Concimi minerali o chimici azotati:
3102 10
Urea, anche in soluzione acquosa:
3102 10 10
Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
6,5
kg N
3102 10 90
altra
6,5
kg N
Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:
3102 21 00
Solfato di ammonio
6,5
kg N
3102 29 00
altri
6,5
kg N
3102 30
Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:
3102 30 10
in soluzione acquosa
6,5
kg N
3102 30 90
altro
6,5
kg N
3102 40
Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante:
3102 40 10
con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso
6,5
kg N
3102 40 90
contenore di azoto superiore a 28 %, in peso
6,5
kg N
3102 50
Nitrato di sodio:
3102 50 10
Nitrato di sodio naturale (117)
esenzione
—
3102 50 90
altro
6,5
kg N
3102 60 00
Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio
6,5
kg N
3102 70 00
Calciocianammide
6,5
kg N
3102 80 00
Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali
6,5
kg N
3102 90 00
altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti
6,5
kg N
3103
Concimi minerali o chimici fosfatici:
3103 10
Perfosfati:
3103 10 10
con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso
4,8
kg P2O5
3103 10 90
altri
4,8
kg P2O5
3103 20 00
Scorie di defosforazione
esenzione
kg P2O5
3103 90 00
altri
esenzione
kg P2O5
3104
Concimi minerali o chimici potassici:
3104 10 00
Carnallite, silvinite e altri sali di potassio naturali greggi
esenzione
kg K2O
3104 20
Cloruro di potassio:
3104 20 10
con tenore in potassio calcolato come K2O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
esenzione
kg K2O
3104 20 50
con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
esenzione
kg K2O
3104 20 90
con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
esenzione
kg K2O
3104 30 00
Solfato di potassio
esenzione
kg K2O
3104 90 00
altri
esenzione
kg K2O
3105
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:
3105 10 00
Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
6,5
—
3105 20
Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio:
3105 20 10
con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
6,5
—
3105 20 90
altri
6,5
—
3105 30 00
Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)
6,5
—
3105 40 00
Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)
6,5
—
altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:
3105 51 00
contenenti nitrati e fosfati
6,5
—
3105 59 00
altri
6,5
—
3105 60
Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio:
3105 60 10
Perfosfati potassici
3,2
—
3105 60 90
altri
3,2
—
3105 90
altri:
3105 90 10
Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (117)
esenzione
—
altri:
3105 90 91
con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
6,5
—
3105 90 99
altri
3,2
—
CAPITOLO 32
ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;
b)
i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;
c)
i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).
2.
Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.
3.
Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215.
4.
Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.
5.
Ai sensi di questo capitolo, l'espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.
6.
Ai sensi della voce 3212, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio: per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:
a)
da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
b)
da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
3201
Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:
3201 10 00
Estratto di quebracho
esenzione
—
3201 20 00
Estratto di mimosa
6,5 (118)
—
3201 90
altri:
3201 90 20
Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno
5,8
—
3201 90 90
altri
5,3 (119)
—
3202
Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:
3202 10 00
Prodotti per concia organici sintetici
5,3
—
3202 90 00
altri
5,3
—
3203 00
Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo:
3203 00 10
Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze
esenzione
—
3203 00 90
Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze
2,5
—
3204
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:
Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:
3204 11 00
Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti
6,5
—
3204 12 00
Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti
6,5
—
3204 13 00
Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti
6,5
—
3204 14 00
Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti
6,5
—
3204 15 00
Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti
6,5
—
3204 16 00
Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti
6,5
—
3204 17 00
Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti
6,5
—
3204 19 00
altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19
6,5
—
3204 20 00
Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»
6
—
3204 90 00
altri
6,5
—
3205 00 00
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
6,5
—
3206
Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:
Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:
3206 11 00
contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca
6
—
3206 19 00
altri
6,5
—
3206 20 00
Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo
6,5
—
3206 30 00
Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio
6,5
—
altre sostanze coloranti e altre preparazioni:
3206 41 00
Oltremare e sue preparazioni
6,5
—
3206 42 00
Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco
6,5
—
3206 43 00
Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri)
6,5
—
3206 49
altre:
3206 49 10
Magnetite
4,9 (120)
—
3206 49 90
altre
6,5
—
3206 50 00
Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»
5,3
—
3207
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:
3207 10 00
Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili
6,5
—
3207 20
Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili:
3207 20 10
Ingobbi
5,3
—
3207 20 90
altri
6,3
—
3207 30 00
Lustri liquidi e preparazioni simili
5,3
—
3207 40
Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:
3207 40 10
Vetro detto «smalto»
3,7
—
3207 40 20
Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri
esenzione
—
3207 40 30
Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio
esenzione
—
3207 40 80
altri
3,7
—
3208
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
3208 10
a base di poliesteri:
3208 10 10
Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo
6,5
—
3208 10 90
altre
6,5
—
3208 20
a base di polimeri acrilici o vinilici:
3208 20 10
Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo
6,5
—
3208 20 90
altre
6,5
—
3208 90
altre:
Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
3208 90 11
Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero
esenzione
—
3208 90 13
Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero
esenzione
—
3208 90 19
altri
6,5
—
altre:
3208 90 91
a base di polimeri sintetici
6,5
—
3208 90 99
a base di polimeri naturali modificati
6,5
—
3209
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:
3209 10 00
a base di polimeri acrilici o vinilici
6,5
—
3209 90 00
altre
6,5
—
3210 00
Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:
3210 00 10
Pitture e vernici all'olio
6,5
—
3210 00 90
altri
6,5
—
3211 00 00
Siccativi preparati
6,5
—
3212
Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:
3212 10
Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello):
3212 10 10
a base di metalli comuni
6,5
—
3212 10 90
altri
6,5
—
3212 90
altri:
Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture:
3212 90 31
a base di polvere di alluminio
6,5
—
3212 90 38
altri
6,5
—
3212 90 90
Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto
6,5
—
3213
Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:
3213 10 00
Colori in assortimenti
6,5
—
3213 90 00
altri
6,5
—
3214
Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:
3214 10
Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura:
3214 10 10
Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici
5
—
3214 10 90
Stucchi utilizzati nella pittura
5
—
3214 90 00
altri
5
—
3215
Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:
Inchiostri da stampa:
3215 11 00
neri
6,5
—
3215 19 00
altri
6,5
—
3215 90
altri:
3215 90 10
Inchiostri per scrivere o da disegno
6,5
—
3215 90 80
altri
6,5
—
CAPITOLO 33
OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302;
b)
i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;
c)
le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.
2.
Ai sensi della voce 3302, l'espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.
3.
Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.
4.
Ai sensi della voce 3307, per «prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
3301
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
Oli essenziali di agrumi:
3301 11
di bergamotto:
3301 11 10
non deterpenati
7
—
3301 11 90
deterpenati
4,4
—
3301 12
di arancio:
3301 12 10
non deterpenati
7
—
3301 12 90
deterpenati
4,4
—
3301 13
di limone:
3301 13 10
non deterpenati
7
—
3301 13 90
deterpenati
4,4
—
3301 14
di lima o limetta:
3301 14 10
non deterpenati
7
—
3301 14 90
deterpenati
4,4
—
3301 19
altri:
3301 19 10
non deterpenati
7
—
3301 19 90
deterpenati
4,4
—
Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:
3301 21
di geranio:
3301 21 10
non deterpenati
esenzione
—
3301 21 90
deterpenati
2,3
—
3301 22
di gelsomino:
3301 22 10
non deterpenati
esenzione
—
3301 22 90
deterpenati
2,3
—
3301 23
di lavanda o di lavandina:
3301 23 10
non deterpenati
esenzione
—
3301 23 90
deterpenati
2,9
—
3301 24
di menta piperita (Mentha piperita):
3301 24 10
non deterpenati
esenzione
—
3301 24 90
deterpenati
2,9
—
3301 25
di altra menta:
3301 25 10
non deterpenati
esenzione
—
3301 25 90
deterpenati
2,9
—
3301 26
di vetiver:
3301 26 10
non deterpenati
esenzione
—
3301 26 90
deterpenati
2,3
—
3301 29
altri:
di garofano, di niauli, di ylang-ylang:
3301 29 11
non deterpenati
esenzione
—
3301 29 31
deterpenati
2,9 (122)
—
altri:
3301 29 61
non deterpenati
esenzione
—
3301 29 91
deterpenati
2,9 (122)
—
3301 30 00
Resinoidi
2
—
3301 90
altri:
3301 90 10
Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali
2,3
—
Oleoresine d'estrazione:
3301 90 21
di liquirizia e di luppolo
3,2
—
3301 90 30
altre
esenzione
—
3301 90 90
altri
3
—
3302
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10
dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10
con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
17,3 MIN 1 €/% vol/hl
—
altre:
3302 10 21
non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
12,8
—
3302 10 29
altre
9 + EA (121)
—
3302 10 40
altri
esenzione
—
3302 10 90
dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari
esenzione
—
3302 90
altri:
3302 90 10
Soluzioni alcoliche
esenzione
—
3302 90 90
altri
esenzione
—
3303 00
Profumi ed acque da toletta:
3303 00 10
Profumi
esenzione
—
3303 00 90
Acque da toletta
esenzione
—
3304
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:
3304 10 00
Prodotti per il trucco delle labbra
esenzione
—
3304 20 00
Prodotti per il trucco degli occhi
esenzione
—
3304 30 00
Preparazioni per manicure o pedicure
esenzione
—
altri:
3304 91 00
Ciprie, comprese le polveri compatte
esenzione
—
3304 99 00
altri
esenzione
—
3305
Preparazioni per capelli:
3305 10 00
Shampooings
esenzione
—
3305 20 00
Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti
esenzione
—
3305 30 00
Lacche per capelli
esenzione
—
3305 90
altre:
3305 90 10
Lozioni per capelli
esenzione
—
3305 90 90
altre
esenzione
—
3306
Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:
3306 10 00
Dentifrici
esenzione
—
3306 20 00
Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)
4
—
3306 90 00
altre
esenzione
—
3307
Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:
3307 10 00
Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
6,5
—
3307 20 00
Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore
6,5
—
3307 30 00
Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno
6,5
—
Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
3307 41 00
Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione
6,5
—
3307 49 00
altre
6,5
—
3307 90 00
altri
6,5
—
CAPITOLO 34
SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);
b)
i composti isolati di costituzione chimica definita;
c)
gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).
2.
Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.
3.
Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura:
a)
danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e
b)
riducono la tensione superficiale dell'acqua a 4,5 × 10- 2 N/m (45 dine/cm) o meno.
4.
L'espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.
5.
Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:
A.
ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;
B.
ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;
C.
ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.
Tuttavia la voce 3404 non comprende:
a)
i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;
b)
le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;
c)
le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;
d)
le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
3401
Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:
Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
3401 11 00
da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)
esenzione
—
3401 19 00
altri
esenzione
—
3401 20
Saponi presentati in altre forme:
3401 20 10
Fiocchi, scaglie, granuli o polveri
esenzione
—
3401 20 90
altri
esenzione
—
3401 30 00
Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone
4
—
3402
Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:
Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:
3402 11
anionici:
3402 11 10
Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio
esenzione
—
3402 11 90
altri
4
—
3402 12 00
cationici
4
—
3402 13 00
non ionici
4
—
3402 19 00
altri
4
—
3402 20
Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:
3402 20 20
Preparazioni tensioattive
4
—
3402 20 90
Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
4
—
3402 90
altri:
3402 90 10
Preparazioni tensioattive
4
—
3402 90 90
Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
4
—
3403
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
3403 11 00
Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
4,6
—
3403 19
altre:
3403 19 10
contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base
6,5
—
altre:
3403 19 91
Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli
4,6
—
3403 19 99
altre
4,6
—
altre:
3403 91 00
Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
4,6
—
3403 99
altre:
3403 99 10
Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli
4,6
—
3403 99 90
altre
4,6
—
3404
Cere artificiali e cere preparate:
3404 10 00
di lignite, modificata chimicamente
esenzione
—
3404 20 00
di poli(ossietilene) (polietilenglicole)
esenzione
—
3404 90
altre:
3404 90 10
Cere preparate, compresa la ceralacca
esenzione
—
3404 90 90
altre
esenzione
—
3405
Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:
3405 10 00
Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio
esenzione
—
3405 20 00
Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
esenzione
—
3405 30 00
Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
esenzione
—
3405 40 00
Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare
esenzione
—
3405 90
altri:
3405 90 10
Lucidi per metalli
esenzione
—
3405 90 90
altri
esenzione
—
3406 00
Candele, ceri ed articoli simili:
Candele e ceri:
3406 00 11
lisci, non profumati
esenzione
—
3406 00 19
altri
esenzione
—
3406 00 90
altri
esenzione
—
3407 00 00
Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso.
esenzione
—
CAPITOLO 35
SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i lieviti (voce 2102);
b)
le frazioni del sangue (diverse dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;
c)
le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);
d)
le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;
e)
le proteine indurite (voce 3913);
f)
i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).
2.
Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.
I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702.
Nota complementare
1.
Rientrano nella voce 3504 i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
3501
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10
Caseine:
3501 10 10
destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (123)
esenzione
—
3501 10 50
destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (123)
3,2
—
3501 10 90
altre
9
—
3501 90
altri:
3501 90 10
Colle di caseina
8,3
—
3501 90 90
altri
6,4
—
3502
Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
Ovoalbumina:
3502 11
essiccata:
3502 11 10
inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (124)
esenzione
—
3502 11 90
altra
123,5 €/100 kg/net (125)
—
3502 19
altra:
3502 19 10
inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (124)
esenzione
—
3502 19 90
altra
16,7 €/100 kg/net (125)
—
3502 20
Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
3502 20 10
inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (124)
esenzione
—
altra:
3502 20 91
essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
123,5 €/100 kg/net
—
3502 20 99
altra
16,7 €/100 kg/net
—
3502 90
altri:
Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:
3502 90 20
inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana (124)
esenzione
—
3502 90 70
altre
6,4
—
3502 90 90
Albuminati ed altri derivati delle albumine
7,7
—
3503 00
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:
3503 00 10
Gelatine e loro derivati
7,7
—
3503 00 80
altre
7,7
—
3504 00 00
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo
3,4
—
3505
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10
Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10
Destrina
9 + 17,7 €/100 kg/net
—
altri amidi e fecole modificati:
3505 10 50
Amidi e fecole esterificati o eterificati
7,7
—
3505 10 90
altri
9 + 17,7 €/100 kg/net
—
3505 20
Colle:
3505 20 10
con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %
8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5
—
3505 20 30
con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %
8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5
—
3505 20 50
con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %
8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5
—
3505 20 90
con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %
8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5
—
3506
Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:
3506 10 00
Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg
6,5
—
altri:
3506 91 00
Adesivi a base di polimeri delle voci 3901 a 3913 o di gomma
6,5
—
3506 99 00
altri
6,5
—
3507
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove:
3507 10 00
Presame e suoi concentrati
6,3
—
3507 90
altri:
3507 90 10
Lipoproteina lipasi
esenzione
—
3507 90 20
Proteasi alcalina da aspergillus
esenzione
—
3507 90 90
altri
6,3
—
CAPITOLO 36
POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI
Note
1.
Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).
2.
Ai sensi della voce 3606 per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente:
a)
la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
b)
i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm3;
c)
le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
3601 00 00
Polveri propellenti
5,7
—
3602 00 00
Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti
6,5
—
3603 00
Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:
3603 00 10
Micce di sicurezza; cordoni detonanti
6
—
3603 00 90
altri
6,5
—
3604
Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:
3604 10 00
Articoli per fuochi d'artificio
6,5
—
3604 90 00
altri
6,5
—
3605 00 00
Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604
6,5
—
3606
Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:
3606 10 00
Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm3
6,5
—
3606 90
altri:
3606 90 10
Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma
6
—
3606 90 90
altri
6,5
—
CAPITOLO 37
PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA
Note
1.
Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti.
2.
In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.
Note complementari
1.
Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l'altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.
2.
Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
3701
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:
3701 10
per raggi X:
3701 10 10
per uso medico, odontoiatrico o veterinario
6,5
m2
3701 10 90
altre
6,5
m2
3701 20 00
Pellicole a sviluppo e stampa istantanei
6,5
p/st
3701 30 00
altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm
6,5
m2
altre:
3701 91 00
per la fotografia a colori (policromia)
6,5
—
3701 99 00
altre
6,5
—
3702
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate:
3702 10 00
per raggi X
6,5
m2
3702 20 00
Pellicole a sviluppo e stampa istantanei
6,5
p/st
altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:
3702 31
per la fotografia a colori (policromia):
3702 31 10
di lunghezza inferiore o uguale a 30 m
6,5
p/st
di lunghezza superiore a 30 m:
3702 31 91
– – – – Pellicole negative a colori:
—
di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm,
e
—
di lunghezza di 100 m o più
destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (126)
esenzione
m
3702 31 99
altri
6,5
m
3702 32
altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento:
di larghezza inferiore o uguale a 35 mm:
3702 32 11
Microfilm; pellicole per arti grafiche
6,5
—
3702 32 19
altre
5,3
—
di larghezza superiore a 35 mm:
3702 32 31
Microfilm
6,5
—
3702 32 51
Pellicole per arti grafiche
6,5
—
3702 32 90
altre
6,5
—
3702 39 00
altre
6,5
—
altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:
3702 41 00
di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)
6,5
m2
3702 42 00
di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori
6,5
m2
3702 43 00
di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m
6,5
m2
3702 44 00
di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm
6,5
m2
altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia):
3702 51 00
di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m
5,3
p/st
3702 52 00
di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m
5,3
—
3702 53 00
di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive
5,3
p/st
3702 54
di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive:
3702 54 10
di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 24 mm
5
p/st
3702 54 90
di larghezza superiore a 24 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm
5
p/st
3702 55 00
di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m
5,3
m
3702 56 00
di larghezza superiore a 35 mm
6,5
—
altre:
3702 91
di larghezza inferiore o uguale a 16 mm
3702 91 20
Pellicole per arti grafiche
6,5
—
3702 91 80
altre
5,3
—
3702 93
di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m:
3702 93 10
Microfilm; pellicole per arti grafiche
6,5
—
3702 93 90
altre
5,3
p/st
3702 94
di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m:
3702 94 10
Microfilm; pellicole per arti grafiche
6,5
—
3702 94 90
altre
5,3
m
3702 95 00
di larghezza superiore a 35 mm
6,5
—
3703
Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati:
3703 10 00
in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm
6,5
—
3703 20
altri, per la fotografia a colori (policromia):
3703 20 10
per immagini ottenute da pellicole invertibili
6,5
—
3703 20 90
altri
6,5
—
3703 90
altri:
3703 90 10
sensibilizzati con sali d'argento o di platino
6,5
—
3703 90 90
altri
6,5
—
3704 00
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati:
3704 00 10
Lastre e pellicole
esenzione
—
3704 00 90
altre
6,5
—
3705
Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:
3705 10 00
per la stampa in offset
5,3
—
3705 20 00
Microfilm
3,2
—
3705 90 00
altre
5,3
—
3706
Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:
3706 10
di larghezza uguale o superiore a 35 mm:
3706 10 10
portanti soltanto la registrazione del suono
esenzione
m
altre:
3706 10 91
negative; positive intermedie di lavoro
esenzione
m
3706 10 99
altre positive
6,5 (127)
m
3706 90
altre:
3706 90 10
portanti soltanto la registrazione del suono
esenzione
m
altre:
3706 90 31
negative; positive intermedie di lavoro
esenzione
m
altre positive:
3706 90 51
Pellicole di attualità
esenzione
m
altre, di larghezza:
3706 90 91
inferiore a 10 mm
esenzione
m
3706 90 99
uguale o superiore a 10 mm
5,4 (128)
m
3707
Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego:
3707 10 00
Emulsioni per sensibilizzare le superfici
6
—
3707 90
altri:
Rivelatori e fissatori:
per la fotografia a colori (policromia):
3707 90 11
per pellicole e lastre fotografiche
6
—
3707 90 19
altri
6
—
3707 90 30
altri
6
—
3707 90 90
altri
6
—
CAPITOLO 38
PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
1)
la grafite artificiale (voce 3801);
2)
gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;
3)
i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);
4)
i materiali di riferimento certificati, specificati nella seguente nota 2;
5)
i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);
b)
le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);
c)
le ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);
d)
i medicamenti (voci 3003 o 3004);
e)
i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano ad esempio sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.
2.
A)
Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.
B)
Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.
3.
Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:
a)
i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;
b)
gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
c)
le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
d)
i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;
e)
i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).
4.
Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L'espressione «rifiuti urbani» non comprende:
a)
le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come ad esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo e le batterie usate che sono classificati secondo il regime proprio;
b)
i rifiuti industriali;
c)
rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;
d)
rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).
5.
Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).
6.
Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende:
a)
i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);
b)
i residui di solventi organici;
c)
i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;
d)
gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.
Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).
Nota di sottovoci
1.
Ai sensi delle voci 3825 41 e 3925 49, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
3801
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti:
3801 10 00
Grafite artificiale
3,6
—
3801 20
Grafite colloidale o semicolloidale:
3801 20 10
Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale
6,5
—
3801 20 90
altra
4,1
—
3801 30 00
Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni
5,3
—
3801 90 00
altre
3,7
—
3802
Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:
3802 10 00
Carboni attivati
3,2
—
3802 90 00
altri
5,7
—
3803 00
Tallol, anche raffinato:
3803 00 10
greggio
esenzione
—
3803 00 90
altro
4,1
—
3804 00
Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803:
3804 00 10
Lignosolfonati
5
—
3804 00 90
altri
5
—
3805
Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo:
3805 10
Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato:
3805 10 10
Essenza di trementina
4
—
3805 10 30
Essenza di legno di pino
3,7
—
3805 10 90
Essenza di cellulosa al solfato
3,2
—
3805 20 00
Olio di pino
3,7
—
3805 90 00
altri
3,4
—
3806
Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse:
3806 10
Colofonie ed acidi resinici:
3806 10 10
di gemma
5
—
3806 10 90
altre
5
—
3806 20 00
Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie
4,2
—
3806 30 00
«Gomme-esteri»
6,5
—
3806 90 00
altri
4,2
—
3807 00
Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali:
3807 00 10
Catrami di legno
2,1
—
3807 00 90
altri
4,6
—
3808
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:
3808 10
Insetticidi:
3808 10 10
a base di piretrinoidi
6
—
3808 10 20
a base di idrocarburi clorati
6
—
3808 10 30
a base di carbammati
6
—
3808 10 40
a base di composti organofosforici
6
—
3808 10 90
altri
6
—
3808 20
Fungicidi:
inorganici:
3808 20 10
Preparazioni cupriche
4,6
—
3808 20 15
altri
6
—
altri:
3808 20 30
a base di ditiocarbammati
6
—
3808 20 40
a base di benzimidazoli
6
—
3808 20 50
a base di diazoli o di triazoli
6
—
3808 20 60
a base di diazine o di morfoline
6
—
3808 20 80
altri
6
—
3808 30
Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:
Erbicidi:
3808 30 11
a base di fenossifitoormoni
6
—
3808 30 13
a base di triazine
6
—
3808 30 15
a base di ammidi
6
—
3808 30 17
a base di carbammati
6
—
3808 30 21
a base di derivati di dinitroaniline
6
—
3808 30 23
a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati
6
—
3808 30 27
altri
6
—
3808 30 30
Inibitori di germinazione
6
—
3808 30 90
Regolatori di crescita per piante
6,5
—
3808 40
Disinfettanti:
3808 40 10
a base di sali di ammonio quaternario
6
—
3808 40 20
a base di composti alogenati
6
—
3808 40 90
altri
6
—
3808 90
altri:
3808 90 10
Rodenticidi
6
—
3808 90 90
altri
6
—
3809
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10
a base di sostanze amidacee:
3809 10 10
aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %
8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8
—
3809 10 30
aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %
8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8
—
3809 10 50
aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %
8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8
—
3809 10 90
aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %
8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8
—
altri:
3809 91 00
dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili
6,3
—
3809 92 00
dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili
6,3
—
3809 93 00
dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili
6,3
—
3810
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:
3810 10 00
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti
6,5
—
3810 90
altre:
3810 90 10
Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura
4,1
—
3810 90 90
altre
5
—
3811
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:
Preparazioni antidetonanti:
3811 11
a base di composti del piombo:
3811 11 10
a base di piombo tetraetile
6,5
—
3811 11 90
altre
5,8
—
3811 19 00
altre
5,8
—
Additivi per oli lubrificanti:
3811 21 00
contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
5,3
—
3811 29 00
altri
5,8
—
3811 90 00
altri
5,8
—
3812
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:
3812 10 00
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»
6,3
—
3812 20
Plastificanti composti per gomma o materie plastiche:
3812 20 10
Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil
esenzione
—
3812 20 90
altri
6,5
—
3812 30
Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:
3812 30 20
Preparazioni antiossidanti
6,5
—
3812 30 80
altri
6,5
—
3813 00 00
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici
6,5
—
3814 00
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici:
3814 00 10
a base di acetato di butile
6,5
—
3814 00 90
altri
6,5
—
3815
Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove:
Catalizzatori su supporti:
3815 11 00
aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel
6,5
—
3815 12 00
aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso
6,5
—
3815 19
altri:
3815 19 10
– – – Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso:
—
20 % o più e non più di 35 % di rame,
e
—
2 % o più e non più di 3 % di bismuto,
di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0
esenzione
—
3815 19 90
altri
6,5
—
3815 90
altri:
3815 90 10
Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo
esenzione
—
3815 90 90
altri
6,5
—
3816 00 00
Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801
2,7
—
3817 00
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902:
3817 00 50
Alchilbenzene lineare
6,3
—
3817 00 80
altri
6,3
—
3818 00
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica:
3818 00 10
Silicio drogato
esenzione
—
3818 00 90
altri
esenzione
—
3819 00 00
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
6,5
—
3820 00 00
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
6,5
—
3821 00 00
Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi
5
—
3822 00 00
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati
esenzione
—
3823
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
3823 11 00
Acido stearico
5,1
—
3823 12 00
Acido oleico
4,5
—
3823 13 00
Acidi grassi del tallolio
2,9
—
3823 19
altri:
3823 19 10
Acidi grassi distillati
2,9
—
3823 19 30
Distillato d'acidi grassi
2,9
—
3823 19 90
altri
2,9
—
3823 70 00
Alcoli grassi industriali
3,8
—
3824
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:
3824 10 00
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia
6,5
—
3824 20 00
Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri
3,2
—
3824 30 00
Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici
5,3
—
3824 40 00
Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
6,5
—
3824 50
Malte e calcestruzzo, non refrattari:
3824 50 10
Calcestruzzo pronto per la gettata
6,5
—
3824 50 90
altri
6,5
—
3824 60
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:
in soluzione acquosa:
3824 60 11
contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
7,7 + 16,1 €/100 kg/net
—
3824 60 19
altro
9,6 + 37,8 €/100 kg/net (130)
—
altro:
3824 60 91
contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
7,7 + 23 €/100 kg/net
—
3824 60 99
altro
9,6 + 53,7 €/100 kg/net (130)
—
Miscugli contenenti derivati peralogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due diversi alogeni:
3824 71 00
contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro
6,5
—
3824 79 00
altri
6,5
—
3824 90
altri:
3824 90 10
Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali
5,7
—
3824 90 15
Scambiatori di ioni
6,5
—
3824 90 20
Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche
6
—
3824 90 25
Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio
5,1
—
3824 90 35
Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi
6,5
—
3824 90 40
Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili
6,5
—
altri:
3824 90 45
Preparazioni disincrostanti e simili
6,5
—
3824 90 50
Preparazioni per la galvanoplastica
6,5
—
3824 90 55
Miscugli di mono-, di-e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)
6,5
—
Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:
3824 90 61
Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 (129)
esenzione
—
3824 90 62
Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina
esenzione
—
3824 90 64
altri
6,5
—
3824 90 65
Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)
6,5
—
3824 90 70
Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni
6,5
—
altri:
3824 90 75
Placchette di niobato di litio non drogato
esenzione
—
3824 90 80
Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550
esenzione
—
3824 90 85
3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene
esenzione
—
3824 90 99
altri
6,5
—
3825
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:
3825 10 00
Rifiuti urbani
6,5
—
3825 20 00
Fanghi di depurazione
6,5
—
3825 30 00
Rifiuti clinici
6,5
—
Residui di solventi organici:
3825 41 00
alogenati
6,5
—
3825 49 00
altri
6,5
—
3825 50 00
Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo
6,5
—
altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:
3825 61 00
contenenti principalmente costituenti organici
6,5
—
3825 69 00
altri
6,5
—
3825 90
altri:
3825 90 10
Ossidi di fero alcalinizzati per la depurazione dei gas
5
—
3825 90 90
altri
6,5
—
SEZIONE VII
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA
Note
1.
I prodotti presentati in assortimenti composti da pìu elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:
a)
per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
b)
presentati nello stesso tempo;
c)
riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.
2.
Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.
CAPITOLO 39
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE
Note
1.
Nella nomenclatura per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.
Nella nomenclatura l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.
2.
Questo capitolo non comprende:
a)
le cere delle voci 2712 o 3404;
b)
i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
c)
l'eparina e suoi sali (voce 3001);
d)
le soluzioni (diverse dai collodii) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
e)
gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;
f)
le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);
g)
i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);
h)
la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
ij)
gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;
k)
i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;
l)
i rivestimenti murali della voce 4814;
m)
i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
n)
gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
o)
le minuterie di fantasia della voce 7117;
p)
gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
q)
le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;
r)
gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
s)
gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
t)
gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);
u)
gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
v)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
w)
gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).
3.
Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:
a)
le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di e 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);
b)
le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);
c)
gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;
d)
i siliconi (voce 3910);
e)
i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.
4.
Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.
Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.
Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
5.
I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.
6.
Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:
a)
liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
b)
blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.
7.
La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).
8.
Ai sensi della voce 3917 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.
9.
Ai sensi della voce 3918 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.
10.
Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11.
La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:
a)
serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;
b)
elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
c)
grondaie e loro accessori;
d)
porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
e)
parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;
f)
imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
g)
scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);
h)
motivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupole, colombaie;
ij)
accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente, pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.
Note di sottovoci
1.
Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:
a)
quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:
1)
Il prefisso poli che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (ad esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.
2)
I copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscono per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.
3)
I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce.
4)
I polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere presi insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;
b)
quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:
1)
I polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere presi insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati.
2)
I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.
I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.
2.
Ai sensi della sottovoce 3920 43 il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.
Nota complementare
1.
Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:
—
con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o
—
con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,
sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59].
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
I.FORME PRIMARIE
3901
Polimeri di etilene, in forme primarie:
3901 10
Polietilene di densità inferiore a 0,94:
3901 10 10
Polietilene lineare
6,5
—
3901 10 90
altro
6,5
—
3901 20
Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94:
3901 20 10
– – Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente:
—
50 mg/kg o meno di alluminio,
—
2 mg/kg o meno di calcio,
—
2 mg/kg o meno di cromo,
—
2 mg/kg o meno di ferro,
—
2 mg/kg o meno di nichel,
—
2 mg/kg o meno di titanio,
—
8 mg/kg o meno di vanadio,
destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (131)
esenzione
—
3901 20 90
altri
6,5
—
3901 30 00
Copolimeri di etilene e di acetato di vinile
6,5
—
3901 90
altri:
3901 90 10
Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico
esenzione
—
3901 90 20
Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo
esenzione
—
3901 90 90
altri
6,5
—
3902
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:
3902 10 00
Polipropilene
6,5
—
3902 20 00
Poliisobutilene
6,5
—
3902 30 00
Copolimeri di propilene
6,5
—
3902 90
altri:
3902 90 10
Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo
esenzione
—
3902 90 20
Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo
esenzione
—
3902 90 90
altri
6,5
—
3903
Polimeri di stirene, in forme primarie:
Polistirene:
3903 11 00
espansibile
6,5
—
3903 19 00
altro
6,5
—
3903 20 00
Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)
6,5
—
3903 30 00
Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
6,5
—
3903 90
altri:
3903 90 10
Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più
esenzione
—
3903 90 20
Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo
esenzione
—
3903 90 90
altri
6,5
—
3904
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:
3904 10 00
Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze
6,5
—
altro poli(cloruro di vinile):
3904 21 00
non plastificato
6,5
—
3904 22 00
plastificato
6,5
—
3904 30 00
Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile
6,5
—
3904 40 00
altri copolimeri di cloruro di vinile
6,5
—
3904 50
Polimeri di cloruro di vinilidene:
3904 50 10
Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri
esenzione
—
3904 50 90
altri
6,5
—
Polimeri fluorurati:
3904 61 00
Politetrafluoroetilene
6,5
—
3904 69
altri:
3904 69 10
Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo
esenzione
—
3904 69 90
altri
6,5
—
3904 90 00
altri
6,5
—
3905
Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:
Poli(acetato di vinile):
3905 12 00
in dispersione acquosa
6,5
—
3905 19 00
altro
6,5
—
Copolimeri di acetato di vinile:
3905 21 00
in dispersione acquosa
6,5
—
3905 29 00
altri
6,5
—
3905 30 00
Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato
6,5
—
altri:
3905 91 00
Copolimeri
6,5
—
3905 99
altri:
3905 99 10
– – – Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso:
—
9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile,
e
—
5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico
esenzione
—
3905 99 90
altri
6,5
—
3906
Polimeri acrilici, in forme primarie:
3906 10 00
Poli(metacrilato di metile)
6,5
—
3906 90
altri:
3906 90 10
Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]
esenzione
—
3906 90 20
Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero
esenzione
—
3906 90 30
Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile
esenzione
—
3906 90 40
Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)
esenzione
—
3906 90 50
Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili (131)
esenzione
—
3906 90 60
Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice
5
—
3906 90 90
altri
6,5
—
3907
Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:
3907 10 00
Poliacetali
6,5
—
3907 20
altri polieteri:
Polieteralcoli:
3907 20 11
Polietilenglicoli
6,5
—
altri:
3907 20 21
con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100
6,5
—
3907 20 29
altri
6,5
—
altri:
3907 20 91
Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene
esenzione
—
3907 20 99
altri
6,5
—
3907 30 00
Resine epossidiche
6,5
—
3907 40 00
Policarbonati
6,5
—
3907 50 00
Resine alchidiche
6,5
—
3907 60
Poli(etilene tereftalato):
3907 60 20
con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g
6,5
—
3907 60 80
altro
6,5
—
altri poliesteri:
3907 91
non saturi:
3907 91 10
liquidi
6,5
—
3907 91 90
altri
6,5
—
3907 99
altri:
con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100:
3907 99 11
Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)
esenzione
—
3907 99 19
altri
6,5
—
altri:
3907 99 91
Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)
esenzione
—
3907 99 99
altri
6,5
—
3908
Poliammidi in forme primarie:
3908 10 00
Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12
6,5
—
3908 90 00
altre
6,5
—
3909
Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie:
3909 10 00
Resine ureiche; resine di tiourea
6,5
—
3909 20 00
Resine melamminiche
6,5
—
3909 30 00
altre resine amminiche
6,5
—
3909 40 00
Resine fenoliche
6,5
—
3909 50
Poliuretani:
3909 50 10
Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero
esenzione
—
3909 50 90
altri
6,5
—
3910 00 00
Siliconi, in forme primarie
6,5
—
3911
Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
3911 10 00
Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni
6,5
—
3911 90
altri:
Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:
3911 90 11
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo
3,5
—
3911 90 13
Poli(tio-1,4-fenilene)
esenzione
—
3911 90 19
altri
6,5
—
altri:
3911 90 91
Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri
esenzione
—
3911 90 93
Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati
esenzione
—
3911 90 99
altri
6,5
—
3912
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
Acetati di cellulosa:
3912 11 00
non plastificati
6,5
—
3912 12 00
plastificati
6,5
—
3912 20
Nitrati di cellulosa (compresi i collodi):
non plastificati:
3912 20 11
Collodi e celloidina
6,5
—
3912 20 19
altri
6
—
3912 20 90
plastificati
6,5
—
Eteri di cellulosa:
3912 31 00
Carbossimetilcellulosa e suoi sali
6,5
—
3912 39
altri:
3912 39 10
Etilcellulosa
6,5
—
3912 39 20
Idrossipropilcellulosa
esenzione
—
3912 39 80
altri
6,5
—
3912 90
altri:
3912 90 10
Esteri di cellulosa
6,4
—
3912 90 90
altri
6,5
—
3913
Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
3913 10 00
Acido alginico, suoi sali e suoi esteri
5
—
3913 90 00
altri
6,5
—
3914 00 00
Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie
6,5
—
II.CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI
3915
Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:
3915 10 00
di polimeri di etilene
6,5
—
3915 20 00
di polimeri di stirene
6,5
—
3915 30 00
di polimeri di cloruro di vinile
6,5
—
3915 90
di altre materie plastiche:
di prodotti di polimerizzazione di addizione:
3915 90 11
di polimeri di propilene
6,5
—
3915 90 18
altri
6,5
—
3915 90 90
altri
6,5
—
3916
Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:
3916 10 00
di polimeri di etilene
6,5
—
3916 20
di polimeri di cloruro di vinile:
3916 20 10
di poli(cloruro di vinile)
6,5
—
3916 20 90
altri
6,5
—
3916 90
di altre materie plastiche:
di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:
3916 90 11
di poliesteri
6,5
—
3916 90 13
di poliammidi
6,5
—
3916 90 15
di resine epossidiche
6,5
—
3916 90 19
altri
6,5
—
di prodotti di polimerizzazione di addizione:
3916 90 51
di polimeri di propilene
6,5
—
3916 90 59
altri
6,5
—
3916 90 90
altri
6,5
—
3917
Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:
3917 10
Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:
3917 10 10
di proteine indurite
5,3
—
3917 10 90
di materie plastiche cellulosiche
6,5
—
Tubi rigidi:
3917 21
di polimeri di etilene:
3917 21 10
senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
6,5
—
altri:
3917 21 91
muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)
esenzione
—
3917 21 99
altri
6,5
—
3917 22
di polimeri di propilene:
3917 22 10
senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
6,5
—
altri:
3917 22 91
muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)
esenzione
—
3917 22 99
altri
6,5
—
3917 23
di polimeri di cloruro di vinile:
3917 23 10
senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
6,5
—
altri:
3917 23 91
muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)
esenzione
—
3917 23 99
altri
6,5
—
3917 29
di altre materie plastiche:
senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:
3917 29 12
di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente
6,5
—
3917 29 15
di prodotti di polimerizzazione di addizione
6,5
—
3917 29 19
altri
6,5
—
altri:
3917 29 91
muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)
esenzione
—
3917 29 99
altri
6,5
—
altri tubi:
3917 31
Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:
3917 31 10
muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)
esenzione
—
3917 31 90
altri
6,5
—
3917 32
altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:
senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:
3917 32 10
di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente
6,5
—
di prodotti di polimerizzazione di addizione:
3917 32 31
di polimeri di etilene
6,5
—
3917 32 35
di polimeri di cloruro di vinile
6,5
—
3917 32 39
altri
6,5
—
3917 32 51
altri
6,5
—
altri:
3917 32 91
Budella artificiali
6,5
—
3917 32 99
altri
6,5
—
3917 33
altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:
3917 33 10
muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)
esenzione
—
3917 33 90
altri
6,5
—
3917 39
altri:
senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:
3917 39 12
di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente
6,5
—
3917 39 15
di prodotti di polimerizzazione di addizione
6,5
—
3917 39 19
altri
6,5
—
altri:
3917 39 91
muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132)
esenzione
—
3917 39 99
altri
6,5
—
3917 40
Accessori:
3917 40 10
destinati ad aeromobili civili (132)
esenzione
—
3917 40 90
altri
6,5
—
3918
Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:
3918 10
di polimeri di cloruro di vinile:
3918 10 10
costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)
6,5
m2
3918 10 90
altri
6,5
m2
3918 90 00
di altre materie plastiche
6,5
m2
3919
Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:
3919 10
in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:
Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:
3919 10 11
di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene
6,3
—
3919 10 13
di poli(cloruro di vinile) non plastificato
6,3
—
3919 10 15
di polipropilene
6,3
—
3919 10 19
altri
6,3
—
altri:
di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:
3919 10 31
di poliesteri
6,5
—
3919 10 38
altri
6,5
—
di prodotti di polimerizzazione di addizione:
3919 10 61
di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene
6,5
—
3919 10 69
altri
6,5
—
3919 10 90
altri
6,5
—
3919 90
altri:
3919 90 10
non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare
6,5
—
altri:
di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:
3919 90 31
di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri
6,5
—
3919 90 38
altri
6,5
—
di prodotti di polimerizzazione di addizione:
3919 90 61
di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene
6,5
—
3919 90 69
altri
6,5
—
3919 90 90
altri
6,5
—
3920
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:
3920 10
di polimeri di etilene:
di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:
di polietilene di densità:
inferiore a 0,94:
3920 10 23
Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (131)
esenzione
—
altri:
non stampati:
3920 10 24
Fogli estensibili
6,5
—
3920 10 26
altri
6,5
—
3920 10 27
stampati
6,5
—
3920 10 28
uguale o superiore a 0,94
6,5
—
3920 10 40
altri
6,5
—
di spessore superiore a 0,125 mm:
3920 10 81
Pasta sintetica per carta, sotta forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)
esenzione
—
3920 10 89
altri
6,5
—
3920 20
di polimeri di propilene:
di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm:
3920 20 21
biassialmente orientati
6,5
—
3920 20 29
altri
6,5
—
di spessore superiore a 0,10 mm:
Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm dei tipi utilizzati per l'imballaggio:
3920 20 71
Nastri decorativi
6,5
—
3920 20 79
altri
6,5
—
3920 20 90
altri
6,5
—
3920 30 00
di polimeri di stirene
6,5
—
di polimeri di cloruro di vinile:
3920 43
contenenti in peso 6 % o più di plastificanti:
3920 43 10
di spessore inferiore o uguale a 1 mm
6,5
—
3920 43 90
di spessore superiore a 1 mm
6,5
—
3920 49
altri:
3920 49 10
di spessore inferiore o uguale a 1 mm
6,5
—
3920 49 90
di spessore superiore a 1 mm
6,5
—
di polimeri acrilici:
3920 51 00
di poli(metacrilato di metile)
6,5
—
3920 59
altri:
3920 59 10
Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri
esenzione
—
3920 59 90
altri
6,5
—
di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:
3920 61 00
di policarbonati
6,5
—
3920 62
di poli(etilene tereftalato):
di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm:
3920 62 11
Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (131)
esenzione
—
3920 62 13
Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri (131)
esenzione
—
3920 62 19
altri
6,5
—
3920 62 90
di spessore superiore a 0,35 mm
6,5
—
3920 63 00
di poliesteri non saturi
6,5
—
3920 69 00
di altri poliesteri
6,5
—
di cellulosa e suoi derivati chimici:
3920 71
di cellulosa rigenerata:
3920 71 10
Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm
6,5
—
3920 71 90
altri
6,5
—
3920 72 00
di fibra vulcanizzata
5,7
—
3920 73
di acetato di cellulosa:
3920 73 10
Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia
6,3
—
3920 73 50
Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm
6,5
—
3920 73 90
altri
6,5
—
3920 79 00
di altri derivati della cellulosa
6,5
—
di altre materie plastiche:
3920 91 00
di poli(butirrale di vinile)
6,5
—
3920 92 00
di poliammidi
6,5
—
3920 93 00
di resine amminiche
6,5
—
3920 94 00
di resine fenoliche
6,5
—
3920 99
di altre materie plastiche:
di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:
3920 99 21
Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche
esenzione
—
3920 99 28
altri
6,5
—
di prodotti di polimerizzazione di addizione:
3920 99 51
Fogli di poli(fluoruro di vinile)
esenzione
—
3920 99 53
Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali (131)
esenzione
—
3920 99 55
Fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)
esenzione
—
3920 99 59
altri
6,5
—
3920 99 90
altri
6,5
—
3921
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:
Prodotti alveolari:
3921 11 00
di polimeri di stirene
6,5
—
3921 12 00
di polimeri di cloruro di vinile
6,5
—
3921 13
di poliuretani:
3921 13 10
flessibile
6,5
—
3921 13 90
altri
6,5
—
3921 14 00
di cellulosa rigenerata
6,5
—
3921 19 00
di altre materie plastiche
6,5
—
3921 90
altri:
di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:
di poliesteri:
3921 90 11
Fogli e lastre, ondulati
6,5
—
3921 90 19
altri
6,5
—
3921 90 30
di resine fenoliche
6,5
—
di resine amminiche:
stratificati:
3921 90 41
ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati
6,5
—
3921 90 43
altri
6,5
—
3921 90 49
altri
6,5
—
3921 90 55
altri
6,5
—
3921 90 60
di prodotti di polimerizzazione di addizione
6,5
—
3921 90 90
altri
6,5
—
3922
Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche:
3922 10 00
Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi
6,5
—
3922 20 00
Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti
6,5
—
3922 90 00
altri
6,5
—
3923
Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:
3923 10 00
Scatole, casse, casellari e oggetti simili
6,5
—
Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
3923 21 00
di polimeri di etilene
6,5
—
3923 29
di altre materie plastiche:
3923 29 10
di poli(cloruro di vinile)
6,5
—
3923 29 90
altri
6,5
—
3923 30
Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili:
3923 30 10
di capacità non superiore a 2 litri
6,5
p/st
3923 30 90
di capacità superiore a 2 litri
6,5
p/st
3923 40
Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili:
3923 40 10
Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nelle voci 8523 e 8524
5,3
—
3923 40 90
altri
6,5
—
3923 50
Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:
3923 50 10
Capsule otturanti o coprituraccioli
6,5
—
3923 50 90
altri
6,5
—
3923 90
altri:
3923 90 10
Filetti estrusi presentati in forma tubolare
6,5
—
3923 90 90
altri
6,5
—
3924
Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:
3924 10 00
Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina
6,5
—
3924 90
altri:
di cellulosa rigenerata:
3924 90 11
Spugne
6,5
—
3924 90 19
altri
6,5
—
3924 90 90
altri
6,5
—
3925
Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:
3925 10 00
Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri
6,5
—
3925 20 00
Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
6,5
p/st (133)
3925 30 00
Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti
6,5
—
3925 90
altri:
3925 90 10
Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni
6,5
—
3925 90 20
Profilati per canalizzazioni elettriche
6,5
—
3925 90 80
altri
6,5
—
3926
Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:
3926 10 00
Oggetti per l'ufficio e per la scuola
6,5
—
3926 20 00
Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole)
6,5
—
3926 30 00
Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili
6,5
—
3926 40 00
Statuette ed altri oggetti da ornamento
6,5
—
3926 90
altri:
3926 90 10
per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (132)
esenzione
—
altri:
3926 90 50
Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entratra dei tombini
6,5
—
altri:
3926 90 91
ottenuti da fogli
6,5
—
3926 90 99
altri
6,5 (134)
—
CAPITOLO 40
GOMMA E LAVORI DI GOMMA
Note
1.
Salvo disposizioni contrarie la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.
2.
Questo capitolo non comprende:
a)
i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);
b)
le calzature e parti di calzature del capitolo 64;
c)
i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;
d)
le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;
e)
gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;
f)
gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole, per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.
3.
Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti:
a)
liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato e altre dispersioni e soluzioni);
b)
blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.
4.
L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce:
a)
a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;
b)
ai tioplasti (TM);
c)
alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).
5.
a)
Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:
(i)
di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);
(ii)
di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;
(iii)
di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b).
b)
Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate, sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme, conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:
(i)
emulsionanti ed agenti antiadesivi;
ii)
piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;
iii)
agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere generalmente lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.
6.
Ai sensi della voce 4004 per «cascami, avanzi e ritagli», si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.
7.
I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.
8.
La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.
9.
Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008 si intendono per «lastre, fogli e nastri», unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).
Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.
Nota complementare
1.
Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:
—
con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o
—
con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,
sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
4001
Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:
4001 10 00
Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato
esenzione
—
Gomma naturale in altre forme:
4001 21 00
Fogli affumicati
esenzione
—
4001 22 00
Gomme tecnicamente specificate (TSNR)
esenzione
—
4001 29 00
altri
esenzione
—
4001 30 00
Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe
esenzione
—
4002
Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:
Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):
4002 11 00
Lattice
esenzione
—
4002 19 00
altre
esenzione
—
4002 20 00
Gomma butadiene (BR)
esenzione
—
Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR):
4002 31 00
Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)
esenzione
—
4002 39 00
altre
esenzione
—
Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR):
4002 41 00
Lattice
esenzione
—
4002 49 00
altre
esenzione
—
Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR):
4002 51 00
Lattice
esenzione
—
4002 59 00
altre
esenzione
—
4002 60 00
Gomma isoprene (IR)
esenzione
—
4002 70 00
Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)
esenzione
—
4002 80 00
Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce
esenzione
—
altre:
4002 91 00
Lattice
esenzione
—
4002 99
altri:
4002 99 10
Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche
2,9
—
4002 99 90
altri
esenzione
—
4003 00 00
Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
esenzione
—
4004 00 00
Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli
esenzione
—
4005
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:
4005 10 00
Gomma addizionata di nerofumo o di silice
esenzione
—
4005 20 00
Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10
esenzione
—
altre:
4005 91 00
Lastre, fogli e nastri
esenzione
—
4005 99 00
altre
esenzione
—
4006
Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata:
4006 10 00
Profilati per la ricostruzione di coperture
esenzione
—
4006 90 00
altri
esenzione
—
4007 00 00
Fili e corde di gomma vulcanizzata
3
—
4008
Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:
di gomma alveolare:
4008 11 00
Lastre, fogli e nastri
3
—
4008 19 00
altri
2,9
—
di gomma non alveolare:
4008 21
Lastre, fogli e nastri:
4008 21 10
Rivestimenti e tappeti da pavimento
3
m2
4008 21 90
altri
3
—
4008 29
altri:
4008 29 10
Profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili (135)
esenzione
—
4008 29 90
altri
2,9
—
4009
Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):
non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie:
4009 11 00
senza accessori
3
—
4009 12
con accessori:
4009 12 10
per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135)
esenzione
—
4009 12 90
altri
3
—
rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo:
4009 21 00
senza accessori
3
—
4009 22
con accessori:
4009 22 10
per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135)
esenzione
—
4009 22 90
altri
3
—
rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili:
4009 31 00
senza accessori
3
—
4009 32
con accessori:
4009 32 10
per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135)
esenzione
—
4009 32 90
altri
3
—
rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:
4009 41 00
senza accessori
3
—
4009 42
con accessori:
4009 42 10
per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135)
esenzione
—
4009 42 90
altri
3
—
4010
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:
Nastri trasportatori:
4010 11 00
rinforzati soltanto di metallo
6,5
—
4010 12 00
rinforzati soltanto di materie tessili
6,5
—
4010 13 00
rinforzati soltanto di materie plastiche
6,5
—
4010 19 00
altri
6,5
—
Cinghie di trasmissione:
4010 31 00
Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm
6,5
—
4010 32 00
Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm
6,5
—
4010 33 00
Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm
6,5
—
4010 34 00
Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm
6,5
—
4010 35 00
Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm
6,5
—
4010 36 00
Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm
6,5
—
4010 39 00
altre
6,5
—
4011
Pneumatici nuovi, di gomma:
4011 10 00
dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)
4,5
p/st
4011 20
dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:
4011 20 10
con un indice di carico inferiore o uguale a 121
4,5
p/st
4011 20 90
con un indice di carico superiore a 121
4,5
p/st
4011 30
dei tipi utilizzati per veicoli aerei:
4011 30 10
destinati ad aeromobili civili (135)
esenzione
p/st
4011 30 90
altri
4,5
p/st
4011 40
dei tipi utilizzati per motocicli:
4011 40 20
per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm
4,5
p/st
4011 40 80
altri
4,5
p/st
4011 50 00
dei tipi utilizzati per biciclette
4
p/st
altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:
4011 61 00
dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali
4
p/st
4011 62 00
dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm
4
p/st
4011 63 00
dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm
4
p/st
4011 69 00
altri
4
p/st
altri:
4011 92 00
dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali
4
p/st
4011 93 00
dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm
4
p/st
4011 94 00
dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm
4
p/st
4011 99 00
altri
4
p/st
4012
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:
Pneumatici rigenerati:
4012 11 00
dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)
4,5
p/st
4012 12 00
dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
4,5
p/st
4012 13
dei tipi utilizzati per veicoli aerei:
4012 13 10
destinati ad aeromobili civili (135)
esenzione
p/st
4012 13 90
altri
4,5
p/st
4012 19 00
altri
4,5
p/st
4012 20
Pneumatici usati:
4012 20 10
destinati ad aeromobili civili (135)
esenzione
p/st
4012 20 90
altri
4,5
p/st
4012 90
altri:
4012 90 20
Gomme piene o semipiene
2,5
—
4012 90 30
Battistrada per pneumatici
2,5
—
4012 90 90
Protettori («flaps»)
4
—
4013
Camere d'aria, di gomma:
4013 10
dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:
4013 10 10
dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)
4
p/st
4013 10 90
dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
4
p/st
4013 20 00
dei tipi utilizzati per biciclette
4
p/st
4013 90 00
altre
4
p/st
4014
Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita:
4014 10 00
Preservativi
esenzione
—
4014 90
altri:
4014 90 10
Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bébés)
esenzione
—
4014 90 90
altri
esenzione
—
4015
Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:
Guanti, mezzoguanti e muffole:
4015 11 00
per chirurgia
2
pa
4015 19
altri:
4015 19 10
per uso domestico
2,7
pa
4015 19 90
altri
2,7
pa
4015 90 00
altri
5
—
4016
Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:
4016 10
di gomma alveolare:
4016 10 10
per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (135)
esenzione
—
4016 10 90
altri
3,5
—
altri:
4016 91 00
Rivestimenti e tappeti da pavimento
2,5
—
4016 92 00
Gomme per cancellare
2,5
—
4016 93
Giunti:
4016 93 10
per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (135)
esenzione
—
4016 93 90
altri
2,5
—
4016 94 00
Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni
2,5
—
4016 95 00
altri oggetti gonfiabili
2,5
—
4016 99
altri:
4016 99 10
per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (135)
esenzione
—
altri:
4016 99 30
Manicotti di dilatazione
2,5
—
altri:
per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:
4016 99 52
Pezzi gomma-metallo
2,5
—
4016 99 58
altri
2,5
—
altri:
4016 99 82
Pezzi gomma-metallo
2,5
—
4016 99 88
altri
2,5
—
4017 00
Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi, lavori di gomma indurita:
4017 00 10
Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi
esenzione
—
4017 00 90
Lavori di gomma indurita
esenzione
—
SEZIONE VIII
PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA
CAPITOLO 41
PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);
b)
le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);
c)
i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.
2.
A)
Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso).
B)
Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione.
3.
Nella nomenclatura l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
4101
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate:
4101 20
Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:
4101 20 10
freschi
esenzione
p/st
4101 20 30
salati verdi
esenzione
p/st
4101 20 50
secchi o salati secchi
esenzione
p/st
4101 20 90
altri
esenzione
p/st
4101 50
Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg:
4101 50 10
freschi
esenzione
p/st
4101 50 30
salati verdi
esenzione
p/st
4101 50 50
secchi o salati secchi
esenzione
p/st
4101 50 90
altri
esenzione
p/st
4101 90 00
altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i flanchi
esenzione
—
4102
Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:
4102 10
col vello:
4102 10 10
di agnelli
esenzione
p/st
4102 10 90
di altri ovini
esenzione
p/st
depilate o senza vello:
4102 21 00
piclate
esenzione
p/st
4102 29 00
altre
esenzione
p/st
4103
Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:
4103 10
di caprini:
4103 10 20
freschi
esenzione
p/st
4103 10 50
salati o secchi
esenzione
p/st
4103 10 90
altri
esenzione
p/st
4103 20 00
di rettili
esenzione
—
4103 30 00
di suini
esenzione
—
4103 90 00
altri
esenzione
—
4104
Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:
allo stato umido (compresi i wet-blue):
4104 11
pieno fiore, non spaccati; lato fiore:
4104 11 10
Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)
esenzione
p/st
altri:
di bovini (compresi i bufali):
4104 11 51
Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)
esenzione
p/st
4104 11 59
altri
esenzione
p/st
4104 11 90
altri
5,5
p/st
4104 19
altri:
4104 19 10
Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)
esenzione
p/st
altri:
di bovini (compresi i bufali):
4104 19 51
Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)
esenzione
p/st
4104 19 59
altri
esenzione
p/st
4104 19 90
altri
5,5
p/st
allo stato secco (in crosta):
4104 41
pieno fiore, non spaccati; lato fiore:
Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2):
4104 41 11
di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio
esenzione
p/st
4104 41 19
altri
6,5
p/st
altri:
di bovini (compresi i bufali):
4104 41 51
Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)
6,5
p/st
4104 41 59
altri
6,5
p/st
4104 41 90
altri
5,5
p/st
4104 49
altri:
Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2):
4104 49 11
di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio
esenzione
p/st
4104 49 19
altri
6,5
p/st
altri:
di bovini (compresi i bufali):
4104 49 51
Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)
6,5
p/st
4104 49 59
altri
6,5
p/st
4104 49 90
altre
5,5
p/st
4105
Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate:
4105 10
allo stato umido (compresi i wet-blue):
4105 10 10
non spaccate
2
—
4105 10 90
spaccate
2
—
4105 30
allo stato secco (in crosta):
4105 30 10
di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio
esenzione
p/st
altre:
4105 30 91
non spaccate
2
p/st
4105 30 99
spaccate
2
p/st
4106
Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:
di caprini:
4106 21
allo stato umido (compresi i wet-blue):
4106 21 10
non spaccati
2
—
4106 21 90
spaccati
2
—
4106 22
allo stato secco (in crosta):
4106 22 10
di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio
esenzione
p/st
4106 22 90
altri
2
p/st
di suini:
4106 31
allo stato umido (compresi i wet-blue):
4106 31 10
non spaccati
2
—
4106 31 90
spaccati
2
—
4106 32
allo stato secco (in crosta):
4106 32 10
non spaccati
2
p/st
4106 32 90
spaccati
2
p/st
4106 40
di rettili:
4106 40 10
sottoposti a preconciatura vegetale
esenzione
p/st
4106 40 90
altri
2
p/st
altri:
4106 91 00
allo stato umido (compresi i wet-blue)
2
—
4106 92 00
allo stato secco (in crosta)
2
p/st
4107
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:
Cuoi e pelli intere:
4107 11
pieno fiore, non spaccate:
Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2):
4107 11 11
Box-calf
6,5
m2
4107 11 19
altri
6,5
m2
4107 11 90
altri
6,5
m2
4107 12
lato fiore:
Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2):
4107 12 11
Box-calf
6,5
m2
4107 12 19
altri
6,5
m2
altri:
4107 12 91
di bovini (compresi i bufali)
5,5
m2
4107 12 99
di equidi
6,5
m2
4107 19
altri:
4107 19 10
Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)
6,5
m2
4107 19 90
altri
6,5
m2
altri, comprese le strisce:
4107 91
pieno fiore, non spaccati:
4107 91 10
da suola
6,5
—
4107 91 90
altri
6,5
m2
4107 92
lato fiore:
4107 92 10
di bovini (compresi i bufali)
5,5
m2
4107 92 90
di equidi
6,5
m2
4107 99
altri:
4107 99 10
di bovini (compresi i bufali)
6,5
m2
4107 99 90
di equidi
6,5
m2
4108
4109
4110
4111
4112 00 00
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
3,5
m2
4113
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:
4113 10 00
di caprini
3,5
m2
4113 20 00
di suini
2
m2
4113 30 00
di rettili
2
m2
4113 90 00
altri
2
m2
4114
Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati:
4114 10
Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato):
4114 10 10
di ovini
2,5
p/st
4114 10 90
di altri animali
2,5
p/st
4114 20 00
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati
2,5
m2
4115
Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio:
4115 10 00
Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati
2,5
—
4115 20 00
Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio
esenzione
—
CAPITOLO 42
LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);
b)
gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);
c)
gli articoli di rete confezionati della voce 5608;
d)
gli oggetti del capitolo 64;
e)
i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
f)
le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;
g)
i gemelli, braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);
h)
gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);
ij)
le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);
k)
gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);
l)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
m)
i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 9606.
2.
A.
Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 4202 non comprende:
a)
le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);
b)
gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).
B.
Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.
3.
Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).
Nota complementare
1.
Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
4201 00 00
Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
2,7
—
4202
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:
4202 11
con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:
4202 11 10
Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili
3
p/st
4202 11 90
altri
3
—
4202 12
con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:
di fogli di materie plastiche:
4202 12 11
Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili
9,7
p/st
4202 12 19
altri
9,7
—
4202 12 50
di materie plastiche stampate
5,2
—
di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata:
4202 12 91
Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili
3,7
p/st
4202 12 99
altri
3,7
—
4202 19
altri:
4202 19 10
di alluminio
5,7
—
4202 19 90
di altre materie
3,7
—
Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:
4202 21 00
con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
3
p/st
4202 22
con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:
4202 22 10
di fogli di materie plastiche
9,7
p/st
4202 22 90
di materie tessili
3,7
p/st
4202 29 00
altre
3,7
p/st
Oggetti da tasca o da borsetta:
4202 31 00
con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
3
—
4202 32
con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:
4202 32 10
di fogli di materie plastiche
9,7
—
4202 32 90
di materie tessili
3,7
—
4202 39 00
altri
3,7
—
altri:
4202 91
con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:
4202 91 10
Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi
3
—
4202 91 80
altri
3
—
4202 92
con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:
di fogli di materie plastiche:
4202 92 11
Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi
9,7
—
4202 92 15
Contenitori per strumenti musicali
6,7
—
4202 92 19
altri
9,7
—
di materie tessili:
4202 92 91
Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi
2,7
—
4202 92 98
altri
2,7
—
4202 99 00
altri
3,7
—
4203
Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:
4203 10 00
Indumenti
4
—
Guanti, mezzoguanti e muffole:
4203 21 00
speciali per praticare gli sport
9
pa
4203 29
altri:
4203 29 10
di protezione per qualsiasi mestiere
9
pa
altri:
4203 29 91
per uomini e ragazzi
7
pa
4203 29 99
altri
7
pa
4203 30 00
Cinture, cinturoni e bandoliere
5
—
4203 40 00
altri accessori di abbigliamento
5
—
4204 00
Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici:
4204 00 10
Cinghie di trasmissione o di trasporto
2
—
4204 00 90
altri
3
—
4205 00 00
Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
2,5
—
4206
Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini:
4206 10 00
Corde di budella
1,7
—
4206 90 00
altri
1,7
—
CAPITOLO 43
PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI
Note
1.
Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l'espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.
2.
Questo capitolo non comprende:
a)
le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);
b)
i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;
c)
i guanti, mezzoguanti e muffole, misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);
d)
gli oggetti del capitolo 64;
e)
i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
f)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).
3.
Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.
4.
Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.
5.
Nella nomenclatura, si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
4301
Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:
4301 10 00
di visone, intere, anche senza teste, code o zampe
esenzione
p/st
4301 30 00
di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe
esenzione
p/st
4301 60 00
di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe
esenzione
p/st
4301 70
di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe:
4301 70 10
di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)
esenzione
p/st
4301 70 90
altre
esenzione
p/st
4301 80
altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:
4301 80 30
di murmel
esenzione
p/st
4301 80 50
di felidi selvatici
esenzione
p/st
4301 80 80
altre
esenzione
—
4301 90 00
Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria
esenzione
—
4302
Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303:
Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:
4302 11 00
di visone
esenzione
p/st
4302 13 00
di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet
esenzione
p/st
4302 19
altre:
4302 19 10
di castoro
esenzione
p/st
4302 19 20
di topo muschiato
esenzione
p/st
4302 19 30
di volpe
esenzione
p/st
4302 19 35
di coniglio o di lepre
esenzione
p/st
di foca o di otaria:
4302 19 41
di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)
2,2
p/st
4302 19 49
altre
2,2
p/st
4302 19 50
di lontra marina o di nutria
2,2
p/st
4302 19 60
di murmel
2,2
p/st
4302 19 70
di felidi selvatici
2,2
p/st
4302 19 80
di ovini
2,2
p/st
4302 19 95
altre
2,2
—
4302 20 00
Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti
esenzione
—
4302 30
Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:
4302 30 10
Pelli dette «allungate»
2,7
—
altre:
4302 30 21
di visone
2,2
p/st
4302 30 25
di coniglio o di lepre
2,2
p/st
4302 30 31
di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet
2,2
p/st
4302 30 41
di topo muschiato
2,2
p/st
4302 30 45
di volpe
2,2
p/st
di foca o di otaria:
4302 30 51
di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)
2,2
p/st
4302 30 55
altre
2,2
p/st
4302 30 61
di lontra marina o di nutria
2,2
p/st
4302 30 71
di felidi selvatici
2,2
p/st
4302 30 95
altre
2,2
—
4303
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:
4303 10
Indumenti ed accessori di abbigliamento:
4303 10 10
di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)
3,7
—
4303 10 90
altri
3,7
—
4303 90 00
altri
3,7
—
4304 00 00
Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali
3,2
—
SEZIONE IX
LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO;LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
CAPITOLO 44
LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);
b)
i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce 1401);
c)
il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);
d)
i carboni attivati (voce 3802);
e)
gli oggetti della voce 4202;
f)
i lavori del capitolo 46;
g)
le calzature e loro parti, del capitolo 64;
h)
gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);
ij)
i lavori della voce 6808;
k)
le minuterie di fantasia della voce 7117;
l)
gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);
m)
gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);
n)
le parti di armi (voce 9305);
o)
gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
p)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
q)
gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603;
r)
gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2.
Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.
3.
Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.
4.
I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.
5.
La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.
6.
Con riserva della precedente nota 1 e, salvo disposizioni contrarie, il termine «legno», in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.
Nota di sottovoci
1.
Ai sensi delle sottovoci da 4403 41 a 4403 49, da 4407 24 a 4407 29, da 4408 31 a 4408 39 e da 4412 13 a 4412 99, si intendono per «legni tropicali» i tipi di legno seguenti: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.
Note complementari
1.
Per «farina di legno», ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.
2.
Per l'applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 90 91 si intendono per «legni tropicali» i legni tropicali seguenti: Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
4401
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
4401 10 00
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
esenzione
—
Legno in piccole placche o in particelle:
4401 21 00
di conifere
esenzione
—
4401 22 00
diverso da quello di conifere
esenzione
—
4401 30
Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
4401 30 10
Segatura
esenzione
—
4401 30 90
altri
esenzione
—
4402 00 00
Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato
esenzione
—
4403
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
4403 10 00
trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
esenzione
m3
4403 20
altro, di conifere:
di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.):
4403 20 11
Tronchi per sega
esenzione
m3
4403 20 19
altro
esenzione
m3
di pino della specie «Pinus sylvestris L.»:
4403 20 31
Tronchi per sega
esenzione
m3
4403 20 39
altro
esenzione
m3
altro:
4403 20 91
Tronchi per sega
esenzione
m3
4403 20 99
altro
esenzione
m3
altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
4403 41 00
Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau
esenzione
m3
4403 49
altro:
4403 49 10
Sapelli, Acajou d'Afrique e Iroko
esenzione
m3
4403 49 20
Okoumé
esenzione
m3
4403 49 40
Sipo
esenzione
m3
4403 49 95
altro
esenzione
m3
altro:
4403 91
di quercia (Quercus spp.):
4403 91 10
Tronchi per sega
esenzione
m3
4403 91 90
altro
esenzione
m3
4403 92
di faggio (Fagus spp.):
4403 92 10
Tronchi per sega
esenzione
m3
4403 92 90
altro
esenzione
m3
4403 99
altro:
4403 99 10
di pioppo
esenzione
m3
4403 99 30
di eucalipto
esenzione
m3
di betulla:
4403 99 51
Tronchi per sega
esenzione
m3
4403 99 59
altre
esenzione
m3
4403 99 95
altro
esenzione
m3
4404
Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili:
4404 10 00
di conifere
esenzione
—
4404 20 00
diversi da quelli di conifere
esenzione
—
4405 00 00
Lana (paglia) di legno; farina di legno
esenzione
—
4406
Traversine di legno per strade ferrate o simili:
4406 10 00
non impregnate
esenzione
m3
4406 90 00
altre
esenzione
m3
4407
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:
4407 10
di conifere:
4407 10 15
levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato
esenzione
m3
altro:
piallato:
4407 10 31
di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.)
esenzione
m3
4407 10 33
di pino della specie «Pinus sylvestris L.»
esenzione
m3
4407 10 38
altro
esenzione
m3
altro:
4407 10 91
di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.)
esenzione
m3
4407 10 93
di pino della specie «Pinus sylvestris L.»
esenzione
m3
4407 10 98
altro
esenzione
m3
di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
4407 24
Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia e Balsa:
4407 24 15
levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato
4,9 (138)
—
altro:
4407 24 30
piallato
4 (139)
m3
4407 24 90
altro
esenzione
m3
4407 25
Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:
4407 25 10
incollato con giunture di testa anche piallato o levigato
4,9 (138)
—
altro:
4407 25 30
piallato
4 (139)
m3
4407 25 50
levigato
4,9 (138)
—
4407 25 90
altro
esenzione
m3
4407 26
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan:
4407 26 10
incollato con giunture di testa anche piallato o levigato
4,9 (138)
—
altro:
4407 26 30
piallato
4 (139)
m3
4407 26 50
levigato
4,9 (138)
—
4407 26 90
altro
esenzione
m3
4407 29
altro:
4407 29 05
incollato con giunture di testa anche piallato o levigato
4,9 (138)
—
altro:
Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa:
piallato:
4407 29 20
Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa
4,9 (139)
m3
4407 29 30
altro
4 (139)
m3
4407 29 50
levigato
4,9 (138)
—
altro:
4407 29 61
Azobé
esenzione
m3
4407 29 69
altro
esenzione
m3
altro:
4407 29 83
piallato
4 (139)
m3
4407 29 85
levigato
4,9 (138)
—
4407 29 95
altro
esenzione
m3
altro:
4407 91
di quercia (Quercus spp.):
4407 91 15
levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato
esenzione
—
altro:
piallato:
4407 91 31
Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite
esenzione
m2
4407 91 39
altro
esenzione
m3
4407 91 90
altro
esenzione
m3
4407 92 00
di faggio (Fagus spp.)
esenzione
m3
4407 99
altro:
4407 99 10
incollato con giunture di testa anche piallato o levigato
esenzione
—
altro:
4407 99 30
piallato
esenzione
m3
4407 99 50
levigato
2,5
—
altro:
4407 99 91
di pioppo
esenzione
m3
4407 99 96
di legno tropicale
esenzione
m3
4407 99 97
altro
esenzione
m3
4408
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:
4408 10
di conifere:
4408 10 15
piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato
3
—
altro:
4408 10 91
Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (136)
esenzione
—
altro:
4408 10 93
di spessore inferiore o uguale a 1 mm
4
m3
4408 10 99
di spessore superiore a 1 mm
4
m3
di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
4408 31
Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:
4408 31 11
incollato con giunture di testa anche piallato o levigato
4,9
—
altro:
4408 31 21
piallato
4
m3
4408 31 25
levigato
4,9
—
4408 31 30
altro
6
m3
4408 39
altri:
White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa:
4408 39 15
levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato
4,9
—
altro:
4408 39 21
piallato
4
m3
altro:
4408 39 31
di spessore inferiore o uguale a 1 mm
6
m3
4408 39 35
di spessore superiore a 1 mm
6
m3
altro:
4408 39 55
piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato
3
—
altro:
4408 39 70
Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (136)
esenzione
—
altro:
4408 39 85
di spessore inferiore o uguale a 1 mm
4
m3
4408 39 95
di spessore superiore a 1 mm
4
m3
4408 90
altro:
4408 90 15
piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato
3
—
altro:
4408 90 35
Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (136)
esenzione
—
altro:
4408 90 85
di spessore inferiore o uguale a 1 mm
4
m3
4408 90 95
di spessore superiore a 1 mm
4
m3
4409
Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:
4409 10
di conifere:
4409 10 11
Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
esenzione
m
4409 10 18
altro
esenzione
—
4409 20
diverso da quello di conifere:
4409 20 11
Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
esenzione
m
altro:
4409 20 91
Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite
esenzione
m2
4409 20 98
altro
esenzione
—
4410
Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:
Pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard», di legno:
4410 21 00
greggi o semplicemente levigati
7
m3
4410 29 00
altri
7
m3
altri, di legno:
4410 31 00
greggi o semplicemente levigati
7
m3
4410 32 00
rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina
7
m3
4410 33 00
rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica
7
m3
4410 39 00
altri
7
m3
4410 90 00
altri
7
m3
4411
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:
Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3:
4411 11
non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:
4411 11 10
Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)
7
m2
4411 11 90
altri
7
m2
4411 19
altri:
4411 19 10
Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)
7
m2
4411 19 90
altri
7
m2
Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3:
4411 21
non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:
4411 21 10
Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)
7
m2
4411 21 90
altri
7
m2
4411 29
altri:
4411 29 10
Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)
7
m2
4411 29 90
altri
7
m2
Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm3:
4411 31
non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:
4411 31 10
Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)
7
m2
4411 31 90
altri
7
m2
4411 39
altri:
4411 39 10
Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)
7
m2
4411 39 90
altri
7
m2
altri:
4411 91 00
non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie
7
m2
4411 99 00
altri
7
m2
4412
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:
Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:
4412 13
avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
4412 13 10
di Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Obéché, Okoumé, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa
10
m3
4412 13 90
altro
7
m3
4412 14 00
altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere
7
m3
4412 19 00
altro
7 (137)
m3
altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:
4412 22
avente uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
4412 22 10
contenente almeno un pannello di particelle
6
m3
altro:
4412 22 91
ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata
10
m3
4412 22 99
altro
10
m3
4412 23 00
altro, contenente almeno un pannello di particelle
6
m3
4412 29
altro:
4412 29 20
ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata
10
m3
4412 29 80
altro
10
m3
altri:
4412 92
aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
4412 92 10
contenente almeno un pannello di particelle
6
m3
altro:
4412 92 91
ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata
6
m3
4412 92 99
altro
10 (137)
m3
4412 93 00
altri, contenenti almeno un pannello di particelle
6
m3
4412 99
altri:
4412 99 20
ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata
6
m3
4412 99 80
altro
10 (137)
m3
4413 00 00
Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
esenzione
m3
4414 00
Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:
4414 00 10
di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo
5,1 (138)
—
4414 00 90
di altri legni
esenzione
—
4415
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno:
4415 10
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi:
4415 10 10
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili
4
—
4415 10 90
Tamburi (rocchetti) per cavi
3
—
4415 20
Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette:
4415 20 20
Palette di carico semplici; spalliere di palette
3
p/st
4415 20 90
altre
4
—
4416 00 00
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
esenzione
—
4417 00 00
Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
esenzione
—
4418
Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:
4418 10
Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti:
4418 10 10
di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo
3
p/st (140)
4418 10 50
di conifere
3
p/st (140)
4418 10 90
di altri legni
3
p/st (140)
4418 20
Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie:
4418 20 10
di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo
6 (141)
p/st (142)
4418 20 50
di conifere
esenzione
p/st (142)
4418 20 80
di altri legni
esenzione
p/st (142)
4418 30
Pannelli per pavimenti:
4418 30 10
per pavimenti a mosaici
3
m2
altri:
4418 30 91
composti di più strati di legno
esenzione
m2
4418 30 99
altri
esenzione
m2
4418 40 00
Casseforme per gettate di calcestruzzo
esenzione
—
4418 50 00
Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)
esenzione
—
4418 90
altri:
4418 90 10
di legni lamellari
esenzione
—
4418 90 90
altri
esenzione
—
4419 00
Articoli di legno per la tavola o per la cucina:
4419 00 10
di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo
3 (143)
—
4419 00 90
di altri legni
esenzione
—
4420
Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:
4420 10
Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno:
4420 10 11
di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo
6 (141)
—
4420 10 19
di altri legni
esenzione
—
4420 90
altri:
4420 90 10
Legno intarsiato e legno incrostato
4
m3
altri:
4420 90 91
di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo
6 (141)
—
4420 90 99
altri
esenzione
—
4421
Altri lavori di legno:
4421 10 00
Grucce per indumenti
esenzione
p/st
4421 90
altri:
4421 90 91
di pannelli di fibre
4
—
4421 90 98
altri
esenzione
—
CAPITOLO 45
SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO
Nota
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le calzature e le loro parti del capitolo 64;
b)
i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;
c)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport).
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
4501
Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:
4501 10 00
Sughero naturale greggio o semplicemente preparato
esenzione
—
4501 90 00
altri
esenzione
—
4502 00 00
Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)
esenzione
—
4503
Lavori di sughero naturale:
4503 10
Turaccioli:
4503 10 10
cilindrici
4,7
—
4503 10 90
altri
4,7
—
4503 90 00
altri
4,7
—
4504
Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:
4504 10
Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi:
Turaccioli:
4504 10 11
per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale
4,7
—
4504 10 19
altri
4,7
—
altri:
4504 10 91
con legante
4,7
—
4504 10 99
altri
4,7
—
4504 90
altri:
4504 90 10
Giunti destinati ad aeromobili civili (144)
esenzione
—
altri:
4504 90 91
Turaccioli
4,7
—
4504 90 99
altri
4,7
—
CAPITOLO 46
LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Note
1.
In questo capitolo l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono segnatamente considerati come tali, la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.
2.
Questo capitolo non comprende:
a)
i rivestimenti murali della voce 4814;
b)
lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);
c)
le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;
d)
i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);
e)
gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).
3.
Ai sensi della voce 4601, sono considerati «materiali da intreccio», trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati, gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
4601
Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci):
4601 20
Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali:
4601 20 10
confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio
3,7
—
4601 20 90
altri
2,2
—
altri:
4601 91
di materiali vegetali:
4601 91 05
Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce
esenzione
—
altri:
4601 91 10
confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio
3,7
—
4601 91 90
altri
2,2
—
4601 99
altri:
4601 99 05
Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce
1,7
—
altri:
4601 99 10
confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio
4,7
—
4601 99 90
altri
2,7
—
4602
Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:
4602 10
di materiali vegetali:
4602 10 10
Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione
1,7
—
altri:
4602 10 91
Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma
3,7
—
4602 10 99
altri
3,7
—
4602 90 00
altri
4,7
—
SEZIONE X
PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI
CAPITOLO 47
PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)
Nota
1.
Ai sensi della voce 4702, per «paste chimiche di legno per dissoluzione», si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica a 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è di 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare 0,15 %, in peso.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
4701 00
Paste meccaniche di legno:
4701 00 10
Paste termomeccaniche di legno
esenzione
kg 90 % sdt
4701 00 90
altre
esenzione
kg 90 % sdt
4702 00 00
Paste chimiche di legno, per dissoluzione
esenzione
kg 90 % sdt
4703
Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione:
gregge:
4703 11 00
di conifere
esenzione
kg 90 % sdt
4703 19 00
diverse da quelle di conifere
esenzione
kg 90 % sdt
semimbianchite o imbianchite:
4703 21 00
di conifere
esenzione
kg 90 % sdt
4703 29 00
diverse da quelle di conifere
esenzione
kg 90 % sdt
4704
Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione:
gregge:
4704 11 00
di conifere
esenzione
kg 90 % sdt
4704 19 00
diverse da quelle di conifere
esenzione
kg 90 % sdt
semimbianchite o imbianchite:
4704 21 00
di conifere
esenzione
kg 90 % sdt
4704 29 00
diverse da quelle di conifere
esenzione
kg 90 % sdt
4705 00 00
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
esenzione
kg 90 % sdt
4706
Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche:
4706 10 00
Paste di linters di cotone
esenzione
—
4706 20 00
Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)
esenzione
kg 90 % sdt
altre:
4706 91 00
meccaniche
esenzione
kg 90 % sdt
4706 92 00
chimiche
esenzione
kg 90 % sdt
4706 93 00
semichimiche
esenzione
kg 90 % sdt
4707
Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti):
4707 10 00
carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati
esenzione
—
4707 20 00
altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta
esenzione
—
4707 30
carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili):
4707 30 10
vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari
esenzione
—
4707 30 90
altri
esenzione
—
4707 90
altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati:
4707 90 10
non selezionati
esenzione
—
4707 90 90
selezionati
esenzione
—
CAPITOLO 48
CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE
Note
1.
Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m2.
2.
Questo capitolo non comprende:
a)
gli oggetti del capitolo 30;
b)
i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
c)
la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);
d)
la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);
e)
la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
f)
la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822);
g)
le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);
h)
gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio);
ij)
gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);
k)
i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
l)
gli oggetti dei capitoli 64 o 65;
m)
gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;
n)
i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);
o)
gli oggetti della voce 9209;
p)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio: bottoni).
3.
Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.
4.
In questo capitolo è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura, misurato con l'apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m2 compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso.
5.
Ai sensi della voce 4802, i termini «carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici e carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate» si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
—
per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g per m2:
a)
contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico e
1)
avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure
2)
essere colorati in pasta;
b)
contenere più di 8 % di ceneri, e
1)
avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure
2)
essere colorati in pasta;
c)
contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più;
d)
contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 kPa·m2/g;
e)
contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 W kPa·m2/g,
—
per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g per m2:
a)
essere colorati in pasta;
b)
avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e
1)
uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron); o
2)
uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;
c)
avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.
La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.
6.
In questo capitolo per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.
7.
Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.
8.
Rientrano nelle voci 4801 e da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:
a)
in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure
b)
in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.
9.
Per «carta da parati e rivestimenti murali simili», si intendono ai sensi della voce 4814:
a)
la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:
1)
granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;
2)
la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;
3)
spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure
4)
ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;
b)
gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;
c)
i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.
I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4815.
10.
La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.
11.
Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.
12.
Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.
Note di sottovoci
1.
Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19 sono considerati come «carta e cartone per copertine detti «Kraftliner»», la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente:
Grammatura g/m2
Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa
115
393
125
417
200
637
300
824
400
961
2.
Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità», la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni:
a)
avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa·m2/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;
b)
avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:
Grammatura g/m2
Resistenza minima alla lacerazione mN
Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m
Direzione della macchina
Direzione della macchina più di traverso
di traverso
Direzione della macchina più di traverso
60
700
1 510
1,9
6
70
830
1 790
2,3
7,2
80
965
2 070
2,8
8,3
100
1 230
2 635
3,7
10,6
115
1 425
3 060
4,4
12,3
3.
Ai sensi della sottovoce 4805 11, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico, e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento) è superiore a 1,8 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.
4.
La sottovoce 4805 12 comprende la carta, in rotoli, composta principalmente di pasta di paglia ottenuta con un procedimento semichimico, di un peso al metro quadrato uguale o superiore a 130 g la cui resistenza alla compressione misurata secondo il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento) è superiore a 1,4 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.
5.
Le sottovoci 4805 24 e 4805 25 comprendono la carta e il cartone, composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il testliner può ugualmente avere uno strato di carta in superficie che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 kPa·m2/g.
6.
Ai sensi della sottovoce 4805 30, per «carta al solfito per imballaggio», si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa·m2/g.
7.
Ai sensi della sottovoce 4810 22, per «carta patinata leggera detta «L.W.C.»», si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
4801 00 00
Carta da giornale, in rotoli o in fogli
esenzione
—
4802
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:
4802 10 00
Carta e cartone fabbricati a mano
esenzione
—
4802 20 00
Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità
esenzione
—
4802 30 00
Carta da supporto per carta carbone
esenzione
—
4802 40
Carta da supporto per carta da parati:
4802 40 10
senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre
esenzione
—
4802 40 90
altri
esenzione
—
altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:
4802 54 00
di peso inferiore a 40 g per m2
esenzione
—
4802 55
di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli
4802 55 10
di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m2
esenzione
—
4802 55 20
di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m2
esenzione
—
4802 55 30
di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m2
esenzione
—
4802 55 90
di peso uguale o superiore a 80 g per m2
esenzione
—
4802 56
di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato:
4802 56 10
di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)
esenzione
—
4802 56 90
altri
esenzione
—
4802 57 00
altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2
esenzione
—
4802 58
di peso superiore a 150 g per m2:
4802 58 10
in rotoli
esenzione
—
4802 58 90
altri
esenzione
—
altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:
4802 61
in rotoli:
4802 61 20
di peso inferiore a 72 g per m2 e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre con un procedimento meccanico
esenzione
—
4802 61 80
altri
esenzione
—
4802 62 00
in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato
esenzione
—
4802 69 00
altri
esenzione
—
4803 00
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli:
4803 00 10
Ovatta di cellulosa
esenzione
—
Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m2:
4803 00 31
non superiore a 25 g
esenzione
—
4803 00 39
superiore a 25 g
esenzione
—
4803 00 90
altri
esenzione
—
4804
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803:
Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»:
4804 11
greggi:
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:
4804 11 11
di peso inferiore a 150 g per m2
esenzione
—
4804 11 15
di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m2
esenzione
—
4804 11 19
di peso uguale o superiore a 175 g per m2
esenzione
—
4804 11 90
altri
esenzione
—
4804 19
altri:
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:
composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m2:
4804 19 11
inferiore a 150 g
esenzione
—
4804 19 15
compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi
esenzione
—
4804 19 19
uguale o superiore a 175 g
esenzione
—
altri, di peso per m2:
4804 19 31
inferiore a 150 g
esenzione
—
4804 19 38
uguale o superiore a 150 g
esenzione
—
4804 19 90
altri
esenzione
—
Carta Kraft per sacchi di grande capacità:
4804 21
greggia:
4804 21 10
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda
esenzione
—
4804 21 90
altra
esenzione
—
4804 29
altra:
4804 29 10
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda
esenzione
—
4804 29 90
altra
esenzione
—
altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2:
4804 31
greggi:
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:
4804 31 51
che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche
esenzione
—
4804 31 58
altri
esenzione
—
4804 31 80
altri
esenzione
—
4804 39
altri:
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:
4804 39 51
con imbianchimento uniforme in pasta
esenzione
—
4804 39 58
altri
esenzione
—
4804 39 80
altri
esenzione
—
altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m2:
4804 41
greggi:
4804 41 10
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda
esenzione
—
altri:
4804 41 91
Carta e cartone detti «saturating Kraft»
esenzione
—
4804 41 99
altri
esenzione
—
4804 42
con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico:
4804 42 10
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda
esenzione
—
4804 42 90
altri
esenzione
—
4804 49
altri:
4804 49 10
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda
esenzione
—
4804 49 90
altri
esenzione
—
altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m2:
4804 51
greggi:
4804 51 10
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda
esenzione
—
4804 51 90
altri
esenzione
—
4804 52
con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico:
4804 52 10
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda
esenzione
—
4804 52 90
altri
esenzione
—
4804 59
altri:
4804 59 10
la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda
esenzione
—
4804 59 90
altri
esenzione
—
4805
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:
Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:
4805 11 00
Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»
esenzione
—
4805 12 00
Carta paglia da ondulare
esenzione
—
4805 19
altri:
4805 19 10
Wellenstoff
esenzione
—
4805 19 90
altri
esenzione
—
Testliner:
4805 24 00
di peso non superiore a 150 g per m2
esenzione
—
4805 25 00
di peso superiore a 150 g per m2
esenzione
—
4805 30
Carta da imballaggio al solfito:
4805 30 10
di peso inferiore a 30 g per m2
esenzione
—
4805 30 90
di peso uguale o superiore a 30 g per m2
esenzione
—
4805 40 00
Carta da filtro e cartone da filtro
esenzione
—
4805 50 00
Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi
esenzione
—
altri:
4805 91 00
di peso non superiore a 150 g per m2
esenzione
—
4805 92 00
di peso non superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2
esenzione
—
4805 93
di peso uguale o superiore a 225 g per m2:
4805 93 20
a base di carta riciclata
esenzione
—
4805 93 80
altri
esenzione
—
4806
Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli:
4806 10 00
Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)
esenzione
—
4806 20 00
Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)
esenzione
—
4806 30 00
Carta da lucido
esenzione
—
4806 40
Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide:
4806 40 10
Carta detta «cristallo»
esenzione
—
4806 40 90
altri
esenzione
—
4807 00
Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli:
4807 00 30
a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta
esenzione
—
4807 00 80
altri
esenzione
—
4808
Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803:
4808 10 00
Carta e cartone ondulati, anche perforati
esenzione
—
4808 20 00
Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata
esenzione
—
4808 30 00
altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata
esenzione
—
4808 90 00
altri
esenzione
—
4809
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli:
4809 10 00
Carta carbone e carta simile
esenzione
—
4809 20
Carta detta «autocopiante»:
4809 20 10
in rotoli
esenzione
—
4809 20 90
in fogli
esenzione
—
4809 90 00
altra
esenzione
—
4810
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:
Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:
4810 13
in rotoli:
4810 13 20
Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'electtricità, di peso non superiore a 150 g per m2
esenzione
—
4810 13 80
altri
esenzione
—
4810 14
in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato:
4810 14 20
Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2
esenzione
—
4810 14 80
altri
esenzione
—
4810 19
altri:
4810 19 10
Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2
esenzione
—
4810 19 90
altri
esenzione
—
Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:
4810 22
Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»:
4810 22 10
in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato
esenzione
—
4810 22 90
altri
esenzione
—
4810 29
altri:
4810 29 30
in rotoli
esenzione
—
4810 29 80
altri
esenzione
—
Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:
4810 31 00
con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2
esenzione
—
4810 32
con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2:
4810 32 10
patinati o intonacati di caolino
esenzione
—
4810 32 90
altri
esenzione
—
4810 39 00
altri
esenzione
—
altra carta ed altro cartone:
4810 92
a più strati:
4810 92 10
con imbianchimento di ogni strato
esenzione
—
4810 92 30
con imbianchimento di un solo strato esterno
esenzione
—
4810 92 90
altri
esenzione
—
4810 99
altri:
4810 99 10
di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino
esenzione
—
4810 99 30
ricoperti di polvere di mica
esenzione
—
4810 99 90
altri
esenzione
—
4811
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810:
4811 10 00
Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto
esenzione
—
Carta e cartone gommati o adesivi:
4811 41
autoadesivi:
4811 41 20
di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata
esenzione
—
4811 41 90
altri
esenzione
—
4811 49 00
altri
esenzione
—
Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):
4811 51 00
con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2
esenzione
—
4811 59 00
altri
esenzione
—
4811 60 00
Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo
esenzione
—
4811 90 00
altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa
esenzione
—
4812 00 00
Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta
esenzione
—
4813
Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:
4813 10 00
in blocchetti o in tubetti
esenzione
—
4813 20 00
in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm
esenzione
—
4813 90 00
altra
esenzione
—
4814
Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:
4814 10 00
Carta detta «Ingrain»
esenzione
—
4814 20 00
Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata
esenzione
—
4814 30 00
Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente
esenzione
—
4814 90
altri:
4814 90 10
Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente
esenzione
—
4814 90 90
altri
esenzione
—
4815 00 00
Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati
esenzione
m2
4816
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:
4816 10 00
Carta carbone e carta simile
esenzione
—
4816 20 00
Carta detta «autocopiante»
esenzione
—
4816 30 00
Matrici complete per duplicatori
esenzione
—
4816 90 00
altra
esenzione
—
4817
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:
4817 10 00
Buste
esenzione
—
4817 20 00
Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza
esenzione
—
4817 30 00
Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
esenzione
—
4818
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
4818 10
Carta igienica:
4818 10 10
di peso non superiore a 25 g per strato e per m2
esenzione
—
4818 10 90
di peso superiore a 25 g per strato e per m2
esenzione
—
4818 20
Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani:
4818 20 10
Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco
esenzione
—
Asciugamani:
4818 20 91
in rotoli
esenzione
—
4818 20 99
altri
esenzione
—
4818 30 00
Tovaglie e tovaglioli da tavola
esenzione
—
4818 40
Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili:
Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili:
4818 40 11
Assorbenti igienici
esenzione
—
4818 40 13
Tamponi igienici
esenzione
—
4818 40 19
altri
esenzione
—
4818 40 90
Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili
esenzione
—
4818 50 00
Indumenti ed accessori di abbigliamento
esenzione
—
4818 90
altri:
4818 90 10
Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto
esenzione
—
4818 90 90
altri
esenzione
—
4819
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:
4819 10 00
Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato
esenzione
—
4819 20 00
Scatole e catonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato
esenzione
—
4819 30 00
Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più
esenzione
—
4819 40 00
altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci
esenzione
—
4819 50 00
altri imballaggi, comprese le buste per dischi
esenzione
—
4819 60 00
Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
esenzione
—
4820
Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:
4820 10
Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:
4820 10 10
Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze
esenzione
—
4820 10 30
Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni
esenzione
—
4820 10 50
Agende
esenzione
—
4820 10 90
altri
esenzione
—
4820 20 00
Quaderni
esenzione
—
4820 30 00
Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti
esenzione
—
4820 40
Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati:
4820 40 10
Formulari detti «continui»
esenzione
—
4820 40 90
altri
esenzione
—
4820 50 00
Album per campioni o per collezioni
esenzione
—
4820 90 00
altri
esenzione
—
4821
Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:
4821 10
stampate:
4821 10 10
autoadesive
esenzione
—
4821 10 90
altre
esenzione
—
4821 90
altre:
4821 90 10
autoadesive
esenzione
—
4821 90 90
altre
esenzione
—
4822
Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti:
4822 10 00
dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili
esenzione
—
4822 90 00
altri
esenzione
—
4823
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli:
4823 12 00
autoadesivi
esenzione
—
4823 19 00
altra
esenzione
—
4823 20 00
Carta da filtro e cartone da filtro
esenzione
—
4823 40 00
Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi
esenzione
—
4823 60
Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:
4823 60 10
Vassoi, piatti e scodelle
esenzione
—
4823 60 90
altri
esenzione
—
4823 70
Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:
4823 70 10
Imballaggi alveolari per uova
esenzione
—
4823 70 90
altri
esenzione
—
4823 90
altri:
4823 90 10
Giunti destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
altri:
4823 90 40
Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici
esenzione
—
4823 90 80
altri
esenzione
—
CAPITOLO 49
PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE;TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);
b)
le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);
c)
le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;
d)
le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.
2.
Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento comandato da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.
3.
I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.
4.
Rientrano ugualmente nella voce 4901:
a)
le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;
b)
le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;
c)
i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.
Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.
5.
Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.
6.
Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
4901
Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:
4901 10 00
in fogli sciolti, anche piegati
esenzione
—
altri:
4901 91 00
Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli
esenzione
—
4901 99 00
altri
esenzione
—
4902
Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità:
4902 10 00
con almeno quattro edizioni settimanali
esenzione
—
4902 90
altri:
4902 90 10
con una edizione settimanale
esenzione
—
4902 90 30
con una edizione mensile
esenzione
—
4902 90 90
altri
esenzione
—
4903 00 00
Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini
esenzione
—
4904 00 00
Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata
esenzione
—
4905
Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati:
4905 10 00
Globi
esenzione
—
altri:
4905 91 00
in forma di libri o di opuscoli
esenzione
—
4905 99 00
altri
esenzione
—
4906 00 00
Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra
esenzione
—
4907 00
Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:
4907 00 10
Francobolli, marche da bollo e simili
esenzione
—
4907 00 30
Biglietti di banca
esenzione
—
4907 00 90
altri
esenzione
—
4908
Decalcomanie di ogni genere:
4908 10 00
Decalcomanie vetrificabili
esenzione
—
4908 90 00
altre
esenzione
—
4909 00
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni:
4909 00 10
Cartoline postali stampate o illustrate
esenzione
—
4909 00 90
altre
esenzione
—
4910 00 00
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
esenzione
—
4911
Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:
4911 10
Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:
4911 10 10
Cataloghi commerciali
esenzione
—
4911 10 90
altri
esenzione
—
altri:
4911 91 00
Immagini, incisioni e fotografie
esenzione
—
4911 99 00
altri
esenzione
—
SEZIONE XI
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI
Note
1.
Questa sezione non comprende:
a)
i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0503);
b)
i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;
c)
i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;
d)
l'amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;
e)
i prodotti delle voci 3005 e 3006 (per esempio: ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche); i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306;
f)
i tessili sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
g)
i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);
h)
i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;
ij)
i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;
k)
le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;
l)
gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;
m)
i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l'ovatta di cellulosa);
n)
le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;
o)
le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;
p)
i prodotti del capitolo 67;
q)
i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;
r)
le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);
s)
gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l'illuminazione);
t)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);
u)
gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostratori per macchine da scrivere);
v)
gli oggetti del capitolo 97.
2.
A.
I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.
Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
B.
Per l'applicazione di questa regola:
a)
i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;
b)
la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;
c)
quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;
d)
quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.
C.
Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.
3.
A.
Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]:
a)
di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;
b)
di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;
c)
di canapa o di lino:
1)
lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;
2)
non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;
d)
di cocco, a tre capi o più;
e)
di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;
f)
armati di fili di metallo.
B.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
a)
ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;
b)
ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;
c)
al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;
d)
ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);
e)
ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606.
4.
A.
Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:
a)
su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:
1)
85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure
2)
125 g per gli altri filati;
b)
in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:
1)
85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure
2)
125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure
3)
500 g per gli altri filati;
c)
in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:
1)
85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o
2)
125 g per gli altri filati.
B.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
a)
ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:
1)
i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e
2)
i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;
b)
ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):
1)
di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure
2)
di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;
c)
ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;
d)
ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:
1)
in matasse ad aspatura incrociata; oppure
2)
su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].
5.
Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:
a)
essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;
b)
essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;
c)
avere torsione finale «Z».
6.
In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:
— filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri
60 cN/tex
— filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri
53 cN/tex
— filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa
27 cN/tex
7.
In questa sezione, per «confezionati» si intendono:
a)
i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;
b)
i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;
c)
i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;
d)
i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;
e)
i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);
f)
i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.
8.
Per l'applicazione dei capitoli da 50 a 60:
a)
non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;
b)
non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.
9.
Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.
10.
I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.
11.
In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.
12.
In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.
13.
Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l'applicazione di questa nota, con l'espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.
Note di sottovoci
1.
In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:
a)
«filati di elastomeri»:
i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale;
b)
«filati greggi»:
i filati:
1)
che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure
2)
senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.
Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche od artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio);
c)
«filati imbianchiti»:
i filati:
1)
che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure
2)
costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure
3)
ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;
d)
«filati a colori (tinti o stampati)»:
i filati:
1)
tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure
2)
costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure
3)
ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure
4)
ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.
Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54;
e)
«tessuti greggi»:
i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace;
f)
«tessuti imbianchiti»:
i tessuti:
1)
imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure
2)
costituiti da filati imbianchiti; oppure
3)
costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;
g)
«tessuti tinti»:
i tessuti:
1)
tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure
2)
costituiti da filati di un solo colore uniforme;
h)
«tessuti di filati di diversi colori»:
i tessuti (diversi da quelli stampati):
1)
costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure
2)
costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure
3)
costituiti da filati screziati o mischiati.
(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione);
ij)
«tessuti stampati»:
i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.
(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik);
La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.
Le definizioni delle lettere da e) a ij) si applicano, mutatis mutandis, alle stoffe in maglieria;
k)
«armatura a tela»:
una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.
2.
A.
I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie.
B.
Per l'applicazione di questa regola:
a)
se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;
b)
non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;
c)
si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.
CAPITOLO 50
SETA
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
5001 00 00
Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
esenzione
—
5002 00 00
Seta greggia (non torta)
esenzione
—
5003
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):
5003 10 00
non cardati né pettinati
esenzione
—
5003 90 00
altri
esenzione
—
5004 00
Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto:
5004 00 10
greggi, sgommati o imbianchiti
4
—
5004 00 90
altri
4
—
5005 00
Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto:
5005 00 10
greggi, sgommati o imbianchiti
2,9
—
5005 00 90
altri
2,9
—
5006 00
Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze):
5006 00 10
Filati di seta
5
—
5006 00 90
Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)
2,9
—
5007
Tessuti di seta o di cascami di seta:
5007 10 00
Tessuti di roccadino (bourrette)
3
m2
5007 20
altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette):
Crespi:
5007 20 11
greggi, sgommati o imbianchiti
6,9
m2
5007 20 19
altri
6,9
m2
Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili):
5007 20 21
ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati
5,3
m2
altri:
5007 20 31
ad armatura a tela
7,5
m2
5007 20 39
altri
7,5
m2
altri:
5007 20 41
Tessuti chiari (non serrati)
7,2
m2
altri:
5007 20 51
greggi, sgommati o imbianchiti
7,2
m2
5007 20 59
tinti
7,2
m2
a colori:
5007 20 61
di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm
7,2
m2
5007 20 69
altri
7,2
m2
5007 20 71
stampati
7,2
m2
5007 90
altri tessuti:
5007 90 10
greggi, sgommati o imbianchiti
6,9
m2
5007 90 30
tinti
6,9
m2
5007 90 50
a colori
6,9
m2
5007 90 90
stampati
6,9
m2
CAPITOLO 51
LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE
Nota
1.
Nella nomenclatura, si intendono per:
a)
lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;
b)
peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;
c)
peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0503).
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
5101
Lane, non cardate né pettinate:
sucide, comprese le lane lavate a dosso:
5101 11 00
Lane di tosatura
esenzione
—
5101 19 00
altre
esenzione
—
sgrassate, non carbonizzate:
5101 21 00
Lane di tosatura
esenzione
—
5101 29 00
altre
esenzione
—
5101 30 00
carbonizzate
esenzione
—
5102
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati:
Peli fini:
5102 11 00
di capra del Cachemir
esenzione
—
5102 19
altri:
5102 19 10
di coniglio d'angora
esenzione
—
5102 19 30
di alpaga, di lama e di vigogna
esenzione
—
5102 19 40
di cammello, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili
esenzione
—
5102 19 90
di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato
esenzione
—
5102 20 00
Peli grossolani
esenzione
—
5103
Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati:
5103 10
Pettinacce di lana o di peli fini:
5103 10 10
non carbonizzate
esenzione
—
5103 10 90
carbonizzate
esenzione
—
5103 20
altri cascami di lana o di peli fini:
5103 20 10
Cascami di filatura
esenzione
—
altri:
5103 20 91
non carbonizzati
esenzione
—
5103 20 99
carbonizzati
esenzione
—
5103 30 00
Cascami di peli grossolani
esenzione
—
5104 00 00
Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani
esenzione
—
5105
Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»):
5105 10 00
Lana cardata
2
—
Lana pettinata:
5105 21 00
«Lana pettinata alla rinfusa»
2
—
5105 29 00
altra
2
—
Peli fini, cardati o pettinati:
5105 31 00
di capra del Cachemir
2
—
5105 39
altri:
5105 39 10
cardati
2
—
5105 39 90
pettinati
2
—
5105 40 00
Peli grossolani, cardati o pettinati
2
—
5106
Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:
5106 10
contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:
5106 10 10
greggi
3,8
—
5106 10 90
altri
3,8
—
5106 20
contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:
5106 20 10
contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini
4 (145)
—
altri:
5106 20 91
greggi
4
—
5106 20 99
altri
4
—
5107
Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto:
5107 10
contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:
5107 10 10
greggi
3,8
—
5107 10 90
altri
3,8
—
5107 20
contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:
contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini:
5107 20 10
greggi
4
—
5107 20 30
altri
4
—
altri:
misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue:
5107 20 51
greggi
4
—
5107 20 59
altri
4
—
altrimenti misti:
5107 20 91
greggi
4
—
5107 20 99
altri
4
—
5108
Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto:
5108 10
cardati:
5108 10 10
greggi
3,2
—
5108 10 90
altri
3,2
—
5108 20
pettinati:
5108 20 10
greggi
3,2
—
5108 20 90
altri
3,2
—
5109
Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto:
5109 10
contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:
5109 10 10
in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g
3,8
—
5109 10 90
altri
5
—
5109 90
altri:
5109 90 10
in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g
5
—
5109 90 90
altri
5
—
5110 00 00
Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto
3,5
—
5111
Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:
contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:
5111 11 00
di peso non superiore a 300 g/m2
8
m2
5111 19
altri:
5111 19 10
di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2
8
m2
5111 19 90
di peso superiore a 450 g/m2
8
m2
5111 20 00
altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
8
m2
5111 30
altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:
5111 30 10
di peso non superiore a 300 g/m2
8
m2
5111 30 30
di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2
8
m2
5111 30 90
di peso superiore a 450 g/m2
8
m2
5111 90
altri:
5111 90 10
contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50
7,2
m2
altri:
5111 90 91
di peso non superiore a 300 g/m2
8
m2
5111 90 93
di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2
8
m2
5111 90 99
di peso superiore a 450 g/m2
8
m2
5112
Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:
contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:
5112 11 00
di peso non superiore a 200 g/m2
8
m2
5112 19
altri:
5112 19 10
di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2
8
m2
5112 19 90
di peso superiore a 375 g/m2
8
m2
5112 20 00
altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali
8
m2
5112 30
altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:
5112 30 10
di peso non superiore a 200 g/m2
8
m2
5112 30 30
di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2
8
m2
5112 30 90
di peso superiore a 375 g/m2
8
m2
5112 90
altri:
5112 90 10
contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50
7,2
m2
altri:
5112 90 91
di peso non superiore a 200 g/m2
8
m2
5112 90 93
di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2
8
m2
5112 90 99
di peso superiore a 375 g/m2
8
m2
5113 00 00
Tessuti di peli grossolani o di crine
5,3
m2
CAPITOLO 52
COTONE
Nota di sottovoci
1.
Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per «tessuti detti «denim»» si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito).
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
5201 00
Cotone, non cardato né pettinato:
5201 00 10
idrofilo o imbianchito
esenzione
—
5201 00 90
altri
esenzione
—
5202
Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):
5202 10 00
Cascami di filati
esenzione
—
altri:
5202 91 00
sfilacciati
esenzione
—
5202 99 00
altri
esenzione
—
5203 00 00
Cotone, cardato o pettinato
esenzione
—
5204
Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto:
non condizionati per la vendita al minuto:
5204 11 00
contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone
4
—
5204 19 00
altri
4
—
5204 20 00
condizionati per la vendita al minuto
5
—
5205
Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:
Filati semplici, di fibre non pettinate:
5205 11 00
aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)
4
—
5205 12 00
aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)
4
—
5205 13 00
aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)
4
—
5205 14 00
aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)
4
—
5205 15
aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm):
5205 15 10
aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)
4,4
—
5205 15 90
aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)
4
—
Filati semplici, di fibre pettinate:
5205 21 00
aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)
4
—
5205 22 00
aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)
4
—
5205 23 00
aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)
4
—
5205 24 00
aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)
4
—
5205 26 00
aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)
4
—
5205 27 00
aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)
4
—
5205 28 00
aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)
4
—
Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate:
5205 31 00
aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)
4
—
5205 32 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)
4
—
5205 33 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)
4
—
5205 34 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)
4
—
5205 35 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)
4
—
Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate:
5205 41 00
aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)
4
—
5205 42 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)
4
—
5205 43 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)
4
—
5205 44 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)
4
—
5205 46 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)
4
—
5205 47 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)
4
—
5205 48 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)
4
—
5206
Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:
Filati semplici, di fibre non pettinate:
5206 11 00
aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)
4
—
5206 12 00
aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)
4
—
5206 13 00
aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)
4
—
5206 14 00
aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)
4
—
5206 15 00
aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)
4
—
Filati semplici, di fibre pettinate:
5206 21 00
aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)
4
—
5206 22 00
aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)
4
—
5206 23 00
aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)
4
—
5206 24 00
aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)
4
—
5206 25 00
aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)
4
—
Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate:
5206 31 00
aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)
4
—
5206 32 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)
4
—
5206 33 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)
4
—
5206 34 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)
4
—
5206 35 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)
4
—
Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate:
5206 41 00
aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)
4
—
5206 42 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)
4
—
5206 43 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)
4
—
5206 44 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)
4
—
5206 45 00
aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)
4
—
5207
Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:
5207 10 00
contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone
5
—
5207 90 00
altri
5
—
5208
Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2:
greggi:
5208 11
ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2:
5208 11 10
Garza per fasciatura
8
m2
5208 11 90
altri
8
m2
5208 12
ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2:
ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza:
5208 12 16
inferiore o uguale a 165 cm
8
m2
5208 12 19
superiore a 165 cm
8
m2
ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza:
5208 12 96
inferiore o uguale a 165 cm
8
m2
5208 12 99
superiore a 165 cm
8
m2
5208 13 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5208 19 00
altri tessuti
8
m2
imbianchiti:
5208 21
ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2:
5208 21 10
Garza per fasciatura
8
m2
5208 21 90
altri
8
m2
5208 22
ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2:
ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza:
5208 22 16
inferiore o uguale a 165 cm
8
m2
5208 22 19
superiore a 165 cm
8
m2
ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza:
5208 22 96
inferiore o uguale a 165 cm
8
m2
5208 22 99
superiore a 165 cm
8
m2
5208 23 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5208 29 00
altri tessuti
8
m2
tinti:
5208 31 00
ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2
8
m2
5208 32
ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2:
ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza:
5208 32 16
inferiore o uguale a 165 cm
8
m2
5208 32 19
superiore a 165 cm
8
m2
ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza:
5208 32 96
inferiore o uguale a 165 cm
8
m2
5208 32 99
superiore a 165 cm
8
m2
5208 33 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5208 39 00
altri tessuti
8
m2
di filati di diversi colori:
5208 41 00
ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m2
8
m2
5208 42 00
ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2
8
m2
5208 43 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5208 49 00
altri tessuti
8
m2
stampati:
5208 51 00
ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2
8
m2
5208 52
ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2:
5208 52 10
ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2
8
m2
5208 52 90
ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2
8
m2
5208 53 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5208 59 00
altri tessuti
8
m2
5209
Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2:
greggi:
5209 11 00
ad armatura a tela
8
m2
5209 12 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5209 19 00
altri tessuti
8
m2
imbianchiti:
5209 21 00
ad armatura a tela
8
m2
5209 22 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5209 29 00
altri tessuti
8
m2
tinti:
5209 31 00
ad armatura a tela
8
m2
5209 32 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5209 39 00
altri tessuti
8
m2
di filati di diversi colori:
5209 41 00
ad armatura a tela
8
m2
5209 42 00
Tessuti detti «denim»
8
m2
5209 43 00
altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5209 49 00
altri tessuti
8
m2
stampati:
5209 51 00
ad armatura a tela
8
m2
5209 52 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5209 59 00
altri tessuti
8
m2
5210
Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2:
greggi:
5210 11 00
ad armatura a tela
8
m2
5210 12 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5210 19 00
altri tessuti
8
m2
imbianchiti:
5210 21 00
ad armatura a tela
8
m2
5210 22 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5210 29 00
altri tessuti
8
m2
tinti:
5210 31 00
ad armatura a tela
8
m2
5210 32 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5210 39 00
altri tessuti
8
m2
di filati di diversi colori:
5210 41 00
ad armatura a tela
8
m2
5210 42 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5210 49 00
altri tessuti
8
m2
stampati:
5210 51 00
ad armatura a tela
8
m2
5210 52 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5210 59 00
altri tessuti
8
m2
5211
Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2:
greggi:
5211 11 00
ad armatura a tela
8
m2
5211 12 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5211 19 00
altri tessuti
8
m2
imbianchiti:
5211 21 00
ad armatura a tela
8
m2
5211 22 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5211 29 00
altri tessuti
8
m2
tinti:
5211 31 00
ad armatura a tela
8
m2
5211 32 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5211 39 00
altri tessuti
8
m2
di filati di diversi colori:
5211 41 00
ad armatura a tela
8
m2
5211 42 00
Tessuti detti «denim»
8
m2
5211 43 00
altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5211 49
altri tessuti:
5211 49 10
Tessuti Jacquard
8
m2
5211 49 90
altri
8
m2
stampati:
5211 51 00
ad armatura a tela
8
m2
5211 52 00
ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
8
m2
5211 59 00
altri tessuti
8
m2
5212
Altri tessuti di cotone:
di peso inferiore o uguale a 200 g/m2:
5212 11
greggi:
5212 11 10
misti principalmente o unicamente con lino
8
m2
5212 11 90
altrimenti misti
8
m2
5212 12
imbianchiti:
5212 12 10
misti principalmente o unicamente con lino
8
m2
5212 12 90
altrimenti misti
8
m2
5212 13
tinti:
5212 13 10
misti principalmente o unicamente con lino
8
m2
5212 13 90
altrimenti misti
8
m2
5212 14
di filati di diversi colori:
5212 14 10
misti principalmente o unicamente con lino
8
m2
5212 14 90
altrimenti misti
8
m2
5212 15
stampati:
5212 15 10
misti principalmente o unicamente con lino
8
m2
5212 15 90
altrimenti misti
8
m2
di peso superiore a 200 g/m2:
5212 21
greggi:
5212 21 10
misti principalmente o unicamente con lino
8
m2
5212 21 90
altrimenti misti
8
m2
5212 22
imbianchiti:
5212 22 10
misti principalmente o unicamente con lino
8
m2
5212 22 90
altrimenti misti
8
m2
5212 23
tinti:
5212 23 10
misti principalmente o unicamente con lino
8
m2
5212 23 90
altrimenti misti
8
m2
5212 24
di filati di diversi colori:
5212 24 10
misti principalmente o unicamente con lino
8
m2
5212 24 90
altrimenti misti
8
m2
5212 25
stampati:
5212 25 10
misti principalmente o unicamente con lino
8
m2
5212 25 90
altrimenti misti
8
m2
CAPITOLO 53
ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA
Nota complementare
1.
A.
Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:
a)
su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;
b)
in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;
c)
in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.
B.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
a)
ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), in matasse;
b)
ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) presentati:
1.
in matasse ad aspatura incrociata;
2.
su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
5301
Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):
5301 10 00
Lino greggio o macerato
esenzione
—
Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato:
5301 21 00
maciullato o stigliato
esenzione
—
5301 29 00
altro
esenzione
—
5301 30
Stoppe e cascami di lino:
5301 30 10
Stoppe
esenzione
—
5301 30 90
Cascami di lino
esenzione
—
5302
Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):
5302 10 00
Canapa greggia o macerata
esenzione
—
5302 90 00
altri
esenzione
—
5303
Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):
5303 10 00
Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate
esenzione
—
5303 90 00
altri
esenzione
—
5304
Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):
5304 10 00
Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge
esenzione
—
5304 90 00
altri
esenzione
—
5305
Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):
di cocco (coir):
5305 11 00
greggi
esenzione
—
5305 19 00
altri
esenzione
—
di abaca:
5305 21 00
greggi
esenzione
—
5305 29 00
altri
esenzione
—
5305 90 00
altri
esenzione
—
5306
Filati di lino:
5306 10
semplici:
non condizionati per la vendita al minuto:
5306 10 10
aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)
4 (146)
—
5306 10 30
aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)
4 (146)
—
5306 10 50
aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)
3,8
—
5306 10 90
condizionati per la vendita al minuto
5
—
5306 20
ritorti o ritorti su ritorto (câblés):
5306 20 10
non condizionati per la vendita al minuto
4
—
5306 20 90
condizionati per la vendita al minuto
5
—
5307
Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:
5307 10
semplici:
5307 10 10
aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più)
esenzione
—
5307 10 90
aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm)
esenzione
—
5307 20 00
ritorti o ritorti su ritorto (câblés)
esenzione
—
5308
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:
5308 10 00
Filati di cocco
esenzione
—
5308 20
Filati di canapa:
5308 20 10
non condizionati per la vendita al minuto
3
—
5308 20 90
condizionati per la vendita al minuto
4,9
—
5308 90
altri:
Filati di ramiè:
5308 90 12
aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)
4
—
5308 90 19
aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)
3,8
—
5308 90 50
Filati di carta
4
—
5308 90 90
altri
3,8
—
5309
Tessuti di lino:
contenenti, in peso, almeno 85 % di lino:
5309 11
greggi o imbianchiti:
5309 11 10
greggi
8
m2
5309 11 90
imbianchiti
8
m2
5309 19 00
altri
8
m2
contenenti, in peso, meno di 85 % di lino:
5309 21
greggi o imbianchiti:
5309 21 10
greggi
8
m2
5309 21 90
imbianchiti
8
m2
5309 29 00
altri
8
m2
5310
Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:
5310 10
greggi:
5310 10 10
di larghezza inferiore o uguale a 150 cm
4
m2
5310 10 90
di larghezza superiore a 150 cm
4
m2
5310 90 00
altri
4
m2
5311 00
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:
5311 00 10
Tessuti di ramiè
8
m2
5311 00 90
altri
5,8
m2
CAPITOLO 54
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI
Note
1.
Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:
a)
per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;
b)
per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio: cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.
Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b).
I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione «materie tessili».
2.
Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
5401
Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto:
5401 10
di filamenti sintetici:
non condizionati per la vendita al minuto:
Filati ad anima cosiddetti «core yarn»:
5401 10 12
Filamenti di poliester e di fibre cotone
4
—
5401 10 14
altri
4
—
altri:
5401 10 16
Filati testurizzati
4
—
5401 10 18
altri
4
—
5401 10 90
condizionati per la vendita al minuto
5
—
5401 20
di filamenti artificiali:
5401 20 10
non condizionati per la vendita al minuto
4
—
5401 20 90
condizionati per la vendita al minuto
5
—
5402
Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex:
5402 10
Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi:
5402 10 10
di aramidi
4
—
5402 10 90
altri
4
—
5402 20 00
Filati ad alta tenacità di poliesteri
4
—
Filati testurizzati:
5402 31 00
di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex
4
—
5402 32 00
di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex
4
—
5402 33 00
di poliesteri
4
—
5402 39
altri:
5402 39 10
di polipropilene
4
—
5402 39 90
altri
4
—
altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro:
5402 41 00
di nylon o di altre poliammidi
4
—
5402 42 00
di poliesteri, parzialmente orientati
4
—
5402 43 00
di poliesteri, altri
4
—
5402 49
altri:
5402 49 10
di elastomeri
4
—
altri:
5402 49 91
di polipropilene
4
—
5402 49 99
altri
4
—
altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro:
5402 51 00
di nylon o di altre poliammidi
4
—
5402 52 00
di poliesteri
4
—
5402 59
altri:
5402 59 10
di polipropilene
4
—
5402 59 90
altri
4
—
altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):
5402 61 00
di nylon o di altre poliammidi
4
—
5402 62 00
di poliesteri
4
—
5402 69
altri:
5402 69 10
di polipropilene
4
—
5402 69 90
altri
4
—
5403
Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex:
5403 10 00
Filati ad alta tenacità di rayon viscosa
4
—
5403 20 00
Filati testurizzati
4
—
altri filati, semplici:
5403 31 00
di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro
4
—
5403 32 00
di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro
4
—
5403 33 00
di acetato di cellulosa
4
—
5403 39 00
altri
4
—
altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):
5403 41 00
di rayon viscosa
4
—
5403 42 00
di acetato di cellulosa
4
—
5403 49 00
altri
4
—
5404
Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm:
5404 10
Monofilamenti:
5404 10 10
di elastomeri
4
—
5404 10 90
altri
4
—
5404 90
altri:
di polipropilene:
5404 90 11
Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio
4
—
5404 90 19
altri
4
—
5404 90 90
altri
4
—
5405 00 00
Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm
3,8
—
5406
Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:
5406 10 00
Filati di filamenti sintetici
5
—
5406 20 00
Filati di filamenti artificiali
5
—
5407
Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404:
5407 10 00
Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri
8
m2
5407 20
Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili:
di polietilene o di polipropilene, di larghezza:
5407 20 11
inferiore a 3 m
8
m2
5407 20 19
uguale o superiore a 3 m
8
m2
5407 20 90
altri
8
m2
5407 30 00
«Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI
8
m2
altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi:
5407 41 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5407 42 00
tinti
8
m2
5407 43 00
di filati di diversi colori
8
m2
5407 44 00
stampati
8
m2
altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati:
5407 51 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5407 52 00
tinti
8
m2
5407 53 00
di filati di diversi colori
8
m2
5407 54 00
stampati
8
m2
altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri:
5407 61
contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati:
5407 61 10
greggi o imbianchiti
8
m2
5407 61 30
tinti
8
m2
5407 61 50
di filati di diversi colori
8
m2
5407 61 90
stampati
8
m2
5407 69
altri:
5407 69 10
greggi o imbianchiti
8
m2
5407 69 90
altri
8
m2
altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici:
5407 71 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5407 72 00
tinti
8
m2
5407 73 00
di filati di diversi colori
8
m2
5407 74 00
stampati
8
m2
altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone:
5407 81 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5407 82 00
tinti
8
m2
5407 83 00
di filati di diversi colori
8
m2
5407 84 00
stampati
8
m2
altri tessuti:
5407 91 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5407 92 00
tinti
8
m2
5407 93 00
di filati di diversi colori
8
m2
5407 94 00
stampati
8
m2
5408
Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405:
5408 10 00
Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa
8
m2
altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali:
5408 21 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5408 22
tinti:
5408 22 10
di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso
8
m2
5408 22 90
altri
8
m2
5408 23
di filati di diversi colori:
5408 23 10
Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m2
8
m2
5408 23 90
altri
8
m2
5408 24 00
stampati
8
m2
altri tessuti:
5408 31 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5408 32 00
tinti
8
m2
5408 33 00
di filati di diversi colori
8
m2
5408 34 00
stampati
8
m2
CAPITOLO 55
FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO
Nota
1.
Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:
a)
lunghezza del fascio superiore a 2 m;
b)
torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;
c)
titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;
d)
solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;
e)
titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.
I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
5501
Fasci di filamenti sintetici:
5501 10 00
di nylon o di altre poliammidi
4
—
5501 20 00
di poliesteri
4
—
5501 30 00
acrilici o modacrilici
4
—
5501 90
altri:
5501 90 10
di polipropilene
4
—
5501 90 90
altre
4
—
5502 00
Fasci di filamenti artificiali:
5502 00 10
di rayon viscosa
4
—
5502 00 40
di acetato
4
—
5502 00 80
altri
4
—
5503
Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:
5503 10
di nylon o di altre poliammidi:
5503 10 10
di aramidi
4
—
5503 10 90
altre
4
—
5503 20 00
di poliesteri
4
—
5503 30 00
acriliche o modacriliche
4
—
5503 40 00
di polipropilene
4
—
5503 90
altre:
5503 90 10
Clorofibre
4
—
5503 90 90
altre
4
—
5504
Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:
5504 10 00
di rayon viscosa
4
—
5504 90 00
altre
4
—
5505
Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati):
5505 10
di fibre sintetiche:
5505 10 10
di nylon o di altre poliammidi
4
—
5505 10 30
di poliesteri
4
—
5505 10 50
acrilici o modacrilici
4
—
5505 10 70
di polipropilene
4
—
5505 10 90
altri
4
—
5505 20 00
di fibre artificiali
4
—
5506
Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura:
5506 10 00
di nylon o di altre poliammidi
4
—
5506 20 00
di poliesteri
4
—
5506 30 00
acriliche o modacriliche
4
—
5506 90
altre:
5506 90 10
Clorofibre
4
—
5506 90 90
altre
4
—
5507 00 00
Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
4
—
5508
Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto:
5508 10
di fibre sintetiche in fiocco:
5508 10 10
non condizionati per la vendita al minuto
4
—
5508 10 90
condizionati per la vendita al minuto
5
—
5508 20
di fibre artificiali in fiocco:
5508 20 10
non condizionati per la vendita al minuto
4
—
5508 20 90
condizionati per la vendita al minuto
5
—
5509
Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:
contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi:
5509 11 00
semplici
4
—
5509 12 00
ritorti o ritorti su ritorto (câblés)
4
—
contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:
5509 21 00
semplici
4
—
5509 22 00
ritorti o ritorti su ritorto (câblés)
4
—
contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:
5509 31 00
semplici
4
—
5509 32 00
ritorti o ritorti su ritorto (câblés)
4
—
altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:
5509 41 00
semplici
4
—
5509 42 00
ritorti o ritorti su ritorto (câblés)
4
—
altri filati, di fibre in fiocco di poliestere:
5509 51 00
misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco
4
—
5509 52 00
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini
4
—
5509 53 00
misti principalmente o unicamente con cotone
4
—
5509 59 00
altri
4
—
altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:
5509 61 00
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini
4
—
5509 62 00
misti principalmente o unicamente con cotone
4
—
5509 69 00
altri
4
—
altri filati:
5509 91 00
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini
4
—
5509 92 00
misti principalmente o unicamente con cotone
4
—
5509 99 00
altri
4
—
5510
Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:
contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:
5510 11 00
semplici
4
—
5510 12 00
ritorti o ritorti su ritorto (câblés)
4
—
5510 20 00
altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini
4
—
5510 30 00
altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone
4
—
5510 90 00
altri filati
4
—
5511
Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:
5511 10 00
di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre
5
—
5511 20 00
di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre
5
—
5511 30 00
di fibre artificiali in fiocco
5
—
5512
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:
contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:
5512 11 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5512 19
altri:
5512 19 10
stampati
8
m2
5512 19 90
altri
8
m2
contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:
5512 21 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5512 29
altri:
5512 29 10
stampati
8
m2
5512 29 90
altri
8
m2
altri:
5512 91 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5512 99
altri:
5512 99 10
stampati
8
m2
5512 99 90
altri
8
m2
5513
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2:
greggi o imbianchiti:
5513 11
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela:
5513 11 20
di larghezza inferiore o uguale a 165 cm
8
m2
5513 11 90
di larghezza superiore a 165 cm
8
m2
5513 12 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4
8
m2
5513 13 00
altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
8
m2
5513 19 00
altri tessuti
8
m2
tinti:
5513 21
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela:
5513 21 10
di larghezza inferiore o uguale a 135 cm
8
m2
5513 21 30
di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm
8
m2
5513 21 90
di larghezza superiore a 165 cm
8
m2
5513 22 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4
8
m2
5513 23 00
altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
8
m2
5513 29 00
altri tessuti
8
m2
di filati di diversi colori:
5513 31 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
8
m2
5513 32 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4
8
m2
5513 33 00
altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
8
m2
5513 39 00
altri tessuti
8
m2
stampati:
5513 41 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
8
m2
5513 42 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4
8
m2
5513 43 00
altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
8
m2
5513 49 00
altri tessuti
8
m2
5514
Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2:
greggi o imbianchiti:
5514 11 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
8
m2
5514 12 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4
8
m2
5514 13 00
altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
8
m2
5514 19 00
altri tessuti
8
m2
tinti:
5514 21 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
8
m2
5514 22 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4
8
m2
5514 23 00
altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
8
m2
5514 29 00
altri tessuti
8
m2
di filati di diversi colori:
5514 31 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
8
m2
5514 32 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4
8
m2
5514 33 00
altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
8
m2
5514 39 00
altri tessuti
8
m2
stampati:
5514 41 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela
8
m2
5514 42 00
di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4
8
m2
5514 43 00
altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere
8
m2
5514 49 00
altri tessuti
8
m2
5515
Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco:
di fibre in fiocco di poliestere:
5515 11
misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa:
5515 11 10
greggi o imbianchiti
8
m2
5515 11 30
stampati
8
m2
5515 11 90
altri
8
m2
5515 12
misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:
5515 12 10
greggi o imbianchiti
8
m2
5515 12 30
stampati
8
m2
5515 12 90
altri
8
m2
5515 13
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:
5515 13 11
greggi o imbianchiti
8
m2
5515 13 19
altri
8
m2
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:
5515 13 91
greggi o imbianchiti
8
m2
5515 13 99
altri
8
m2
5515 19
altri:
5515 19 10
greggi o imbianchiti
8
m2
5515 19 30
stampati
8
m2
5515 19 90
altri
8
m2
di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:
5515 21
misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:
5515 21 10
greggi o imbianchiti
8
m2
5515 21 30
stampati
8
m2
5515 21 90
altri
8
m2
5515 22
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:
5515 22 11
greggi o imbianchiti
8
m2
5515 22 19
altri
8
m2
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:
5515 22 91
greggi o imbianchiti
8
m2
5515 22 99
altri
8
m2
5515 29 00
altri
8
m2
altri tessuti:
5515 91
misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:
5515 91 10
greggi o imbianchiti
8
m2
5515 91 30
stampati
8
m2
5515 91 90
altri
8
m2
5515 92
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:
5515 92 10
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati
8
m2
5515 92 90
misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati
8
m2
5515 99
altri:
5515 99 10
greggi o imbianchiti
8
m2
5515 99 30
stampati
8
m2
5515 99 90
altri
8
m2
5516
Tessuti di fibre artificiali in fiocco:
contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:
5516 11 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5516 12 00
tinti
8
m2
5516 13 00
di filati di diversi colori
8
m2
5516 14 00
stampati
8
m2
contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:
5516 21 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5516 22 00
tinti
8
m2
5516 23
di filati di diversi colori:
5516 23 10
Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)
8
m2
5516 23 90
altri
8
m2
5516 24 00
stampati
8
m2
contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:
5516 31 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5516 32 00
tinti
8
m2
5516 33 00
di filati di diversi colori
8
m2
5516 34 00
stampati
8
m2
contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone:
5516 41 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5516 42 00
tinti
8
m2
5516 43 00
di filati di diversi colori
8
m2
5516 44 00
stampati
8
m2
altri:
5516 91 00
greggi o imbianchiti
8
m2
5516 92 00
tinti
8
m2
5516 93 00
di filati di diversi colori
8
m2
5516 94 00
stampati
8
m2
CAPITOLO 56
OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;
b)
i prodotti tessili della voce 5811;
c)
gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);
d)
la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);
e)
i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).
2.
Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.
3.
Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).
La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.
Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:
a)
i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);
b)
le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);
c)
i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).
4.
La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
5601
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:
5601 10
Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta:
5601 10 10
di materie tessili sintetiche o artificiali
5
—
5601 10 90
di altre materie tessili
3,8
—
Ovatte; altri manufatti di ovatta:
5601 21
di cotone:
5601 21 10
idrofilo
3,8
—
5601 21 90
altro
3,8
—
5601 22
di fibre sintetiche o artificiali:
5601 22 10
Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm
3,8
—
altri:
5601 22 91
di fibre sintetiche
4
—
5601 22 99
di fibre artificiali
4
—
5601 29 00
altri
3,8
—
5601 30 00
Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
3,2
—
5602
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:
5602 10
Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia:
non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati:
Feltri all'ago:
5602 10 11
di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
6,7
—
5602 10 19
di altre materie tessili
6,7
—
Prodotti cuciti con punto a maglia:
5602 10 31
di lana o di peli fini
6,7
—
5602 10 35
di peli grossolani
6,7
—
5602 10 39
di altre materie tessili
6,7
—
5602 10 90
impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati
6,7
—
altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati:
5602 21 00
di lana o di peli fini
6,7
—
5602 29 00
di altre materie tessili
6,7
—
5602 90 00
altri
6,7
—
5603
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:
di filamenti sintetici o artificiali:
5603 11
di peso non superiore a 25 g/m2:
5603 11 10
spalmate o ricoperte
4,3
—
5603 11 90
altre
4,3
—
5603 12
di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2:
5603 12 10
spalmate o ricoperte
4,3
—
5603 12 90
altre
4,3
—
5603 13
di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2:
5603 13 10
spalmate o ricoperte
4,3
—
5603 13 90
altre
4,3
—
5603 14
di peso superiore a 150 g/m2:
5603 14 10
spalmate o ricoperte
4,3
—
5603 14 90
altre
4,3
—
altre:
5603 91
di peso non superiore a 25 g/m2:
5603 91 10
spalmate o ricoperte
4,3
—
5603 91 90
altre
4,3
—
5603 92
di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2:
5603 92 10
spalmate o ricoperte
4,3
—
5603 92 90
altre
4,3
—
5603 93
di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2:
5603 93 10
spalmate o ricoperte
4,3
—
5603 93 90
altre
4,3
—
5603 94
di peso superiore a 150 g/m2:
5603 94 10
spalmate o ricoperte
4,3
—
5603 94 90
altre
4,3
—
5604
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:
5604 10 00
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili
4
—
5604 20 00
Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati
4
—
5604 90 00
altri
4
—
5605 00 00
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo
4
—
5606 00
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»:
5606 00 10
Filati detti «a catenella»
8
—
altri:
5606 00 91
Filati spiralati (vergolinati)
5,3
—
5606 00 99
altri
5,3
—
5607
Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:
5607 10 00
di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
6
—
di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»:
5607 21 00
Spago per legare
12
—
5607 29
altri:
5607 29 10
aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g per metro)
12
—
5607 29 90
aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro)
12
—
di polietilene o di polipropilene:
5607 41 00
Spago per legare
8
—
5607 49
altri:
aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro):
5607 49 11
intrecciati
8
—
5607 49 19
altri
8
—
5607 49 90
aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)
8
—
5607 50
di altre fibre sintetiche:
di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri:
aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro):
5607 50 11
intrecciati
8
—
5607 50 19
altri
8
—
5607 50 30
aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)
8
—
5607 50 90
di altre fibre sintetiche
8
—
5607 90
altri:
5607 90 10
di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure
6
—
5607 90 90
altri
8
—
5608
Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili:
di materie tessili sintetiche o artificiali:
5608 11
Reti confezionate per la pesca:
di nylon o di altre poliammidi:
5608 11 11
ottenute con spago, corde o funi
8
—
5608 11 19
ottenute con filati
8
—
altre:
5608 11 91
ottenute con spago, corde o funi
8
—
5608 11 99
ottenute con filati
8
—
5608 19
altre:
Reti confezionate:
di nylon o di altre poliammidi:
5608 19 11
ottenute con spago, corde o funi
8
—
5608 19 19
altri
8
—
5608 19 30
altre
8
—
5608 19 90
altre
8
—
5608 90 00
altre
8
—
5609 00 00
Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove
5,8
—
CAPITOLO 57
TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI
Note
1.
In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.
2.
Questo capitolo non comprende i sottotappeti («thibaudes»).
Nota complementare
1.
Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce da 5701 10 90 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
5701
Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:
5701 10
di lana o di peli fini:
5701 10 10
contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)
8
m2
5701 10 90
altri
8 MAX 2,8 €/m2
m2
5701 90
di altre materie tessili:
5701 90 10
di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati
8
m2
5701 90 90
di altre materie tessili
3,5
m2
5702
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano:
5702 10 00
Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano
3
m2
5702 20 00
Rivestimenti del suolo di cocco
4
m2
altri, vellutati, non confezionati:
5702 31
di lana o di peli fini:
5702 31 10
Tappeti Axminster
8
m2
5702 31 80
altri
8
m2
5702 32
di materie tessili sintetiche o artificiali:
5702 32 10
Tappeti Axminster
8
m2
5702 32 90
altri
8
m2
5702 39 00
di altre materie tessili
8
m2
altri, vellutati, confezionati:
5702 41 00
di lana o di peli fini
8
m2
5702 42 00
di materie tessili sintetiche o artificiali
8
m2
5702 49 00
di altre materie tessili
8
m2
altri, non vellutati, né confezionati:
5702 51 00
di lana o di peli fini
8
m2
5702 52
di materie tessili sintetiche o artificiali:
5702 52 10
di polipropilene
8
m2
5702 52 90
altri
8
m2
5702 59 00
di altre materie tessili
8
m2
altri, non vellutati, confezionati:
5702 91 00
di lana o di peli fini
8
m2
5702 92
di materie tessili sintetiche o artificiali:
5702 92 10
di polipropilene
8
m2
5702 92 90
altri
8
m2
5702 99 00
di altre materie tessili
8
m2
5703
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati:
5703 10 00
di lana o di peli fini
8
m2
5703 20
di nylon o di altre poliammidi:
stampati:
5703 20 11
Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2
8
m2
5703 20 19
altri
8
m2
altri:
5703 20 91
Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2
8
m2
5703 20 99
altri
8
m2
5703 30
di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali:
di polipropilene:
5703 30 11
Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2
8
m2
5703 30 19
altri
8
m2
altri:
5703 30 81
Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2
8
m2
5703 30 89
altri
8
m2
5703 90
di altre materie tessili:
5703 90 10
Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2
8
m2
5703 90 90
altri
8
m2
5704
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati:
5704 10 00
Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2
6,7
m2
5704 90 00
altri
6,7
m2
5705 00
Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati:
5705 00 10
di lana o di peli fini
8
m2
5705 00 30
di materie tessili sintetiche o artificiali
8
m2
5705 00 90
di altre materie tessili
8
m2
CAPITOLO 58
TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI
Note
1.
Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.
2.
Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.
3.
Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.
4.
Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.
5.
Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono:
a)
i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;
b)
i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;
c)
le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.
I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.
6.
Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all'ago (voce 5805).
7.
Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
5801
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806:
5801 10 00
di lana o di peli fini
8
m2
di cotone:
5801 21 00
Velluti e felpe a trama, non tagliati
8
m2
5801 22 00
Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste
8
m2
5801 23 00
altri velluti e felpe a trama
8
m2
5801 24 00
Velluti e felpe a catena, rigati
8
m2
5801 25 00
Velluti e felpe a catena, tagliati
8
m2
5801 26 00
Tessuti di ciniglia
8
m2
di fibre sintetiche o artificiali:
5801 31 00
Velluti e felpe a trama, non tagliati
8
m2
5801 32 00
Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste
8
m2
5801 33 00
altri velluti e felpe a trama
8
m2
5801 34 00
Velluti e felpe a catena, rigati
8
m2
5801 35 00
Velluti e felpe a catena, tagliati
8
m2
5801 36 00
Tessuti di ciniglia
8
m2
5801 90
di altre materie tessili:
5801 90 10
di lino
8
m2
5801 90 90
altri
8
m2
5802
Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703:
Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone:
5802 11 00
greggi
8
m2
5802 19 00
altri
8
m2
5802 20 00
Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili
8
m2
5802 30 00
Superfici tessili «tufted»
8
m2
5803
Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806:
5803 10 00
di cotone
5,8
m2
5803 90
di altre materie tessili:
5803 90 10
di seta o di cascami di seta
7,2
m2
5803 90 40
di fibre sintetiche o artificiali
8
m2
5803 90 90
altri
8
m2
5804
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006:
5804 10
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate:
uniti:
5804 10 11
Tessuti a maglie annodate
6,5
—
5804 10 19
altri
6,5
—
5804 10 90
altri
8
—
Pizzi a macchina:
5804 21
di fibre sintetiche o artificiali:
5804 21 10
a fuselli (tombolo)
8
—
5804 21 90
altri
8
—
5804 29
di altre materie tessili:
5804 29 10
a fuselli (tombolo)
8
—
5804 29 90
altri
8
—
5804 30 00
Pizzi a mano
8
—
5805 00 00
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati
5,6
—
5806
Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs):
5806 10 00
Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna
6,3
—
5806 20 00
altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma
7,5
—
altri nastri, galloni e simili:
5806 31 00
di cotone
7,5
—
5806 32
di fibre sintetiche o artificiali:
5806 32 10
muniti di vere cimose
7,5
—
5806 32 90
altri
7,5
—
5806 39 00
di altre materie tessili
7,5
—
5806 40 00
Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)
6,2
—
5807
Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati:
5807 10
tessuti:
5807 10 10
con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura
6,2
—
5807 10 90
altri
6,2
—
5807 90
altri:
5807 90 10
di feltro o di stoffe non tessute
6,3
—
5807 90 90
altri
8
—
5808
Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:
5808 10 00
Trecce in pezza
5
—
5808 90 00
altri
5,3
—
5809 00 00
Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove
5,6
—
5810
Ricami in pezza, in strisce o in motivi:
5810 10
Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato:
5810 10 10
di valore superiore a 35 € per kg netto
5,8
—
5810 10 90
altri
8
—
altri ricami:
5810 91
di cotone:
5810 91 10
di valore superiore a 17,50 € per kg netto
5,8
—
5810 91 90
altri
7,2
—
5810 92
di fibre sintetiche o artificiali:
5810 92 10
di valore superiore a 17,50 € per kg netto
5,8
—
5810 92 90
altri
7,2
—
5810 99
di altre materie tessili:
5810 99 10
di valore superiore a 17,50 € per kg netto
5,8
—
5810 99 90
altri
7,2
—
5811 00 00
Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810
8
m2
CAPITOLO 59
TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI
Note
1.
Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.
2.
La voce 5903 comprende:
a)
i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:
1)
i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
2)
i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);
3)
i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);
4)
i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);
5)
i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);
6)
i prodotti tessili della voce 5811;
b)
i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.
3.
Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voce 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).
Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).
4.
Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:
a)
i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:
—
di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m2; oppure
—
di peso superiore a 1 500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;
b)
i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;
c)
le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.
Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.
5.
La voce 5907 non comprende:
a)
i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
b)
i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);
c)
i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;
d)
i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;
e)
i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);
f)
gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);
g)
la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);
h)
i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).
6.
La voce 5910 non comprende:
a)
le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
b)
le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).
7.
La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:
a)
i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):
—
i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi;
—
i veli e le tele per buratti;
—
i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;
—
i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;
—
i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;
—
i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;
b)
i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
5901
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria:
5901 10 00
Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili
6,5
m2
5901 90 00
altri
6,5
m2
5902
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:
5902 10
di nylon o di altre poliammidi:
5902 10 10
impregnati di gomma
5,6
m2
5902 10 90
altre
8
m2
5902 20
di poliesteri:
5902 20 10
impregnati di gomma
5,6
m2
5902 20 90
altri
8
m2
5902 90
altri:
5902 90 10
impregnati di gomma
5,6
m2
5902 90 90
altri
8
m2
5903
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902:
5903 10
con poli (cloruro di vinile):
5903 10 10
impregnati
8
m2
5903 10 90
spalmati, ricoperti o stratificati
8
m2
5903 20
con poliuretano:
5903 20 10
impregnati
8
m2
5903 20 90
spalmati, ricoperti o stratificati
8
m2
5903 90
altri:
5903 90 10
impregnati
8
m2
spalmati, ricoperti o stratificati:
5903 90 91
con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto
8
m2
5903 90 99
altri
8
m2
5904
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati:
5904 10 00
Linoleum
5,3
m2
5904 90 00
altri
5,3
m2
5905 00
Rivestimenti murali di materie tessili:
5905 00 10
consistenti in filati parallelizzati su supporto
5,8
—
altri:
5905 00 30
di lino
8
—
5905 00 50
di iuta
4
—
5905 00 70
di fibre sintetiche e artificiali
8
—
5905 00 90
altre
6
—
5906
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:
5906 10 00
Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm
4,6
—
altri:
5906 91 00
a maglia
6,5
—
5906 99
altri:
5906 99 10
Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo
8
—
5906 99 90
altri
5,6
—
5907 00
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:
5907 00 10
Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio
4,9
m2
5907 00 90
altri
4,9
m2
5908 00 00
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate
5,6
—
5909 00
Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:
5909 00 10
di fibre sintetiche
6,5
—
5909 00 90
di altre materie tessili
6,5
—
5910 00 00
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie
5,1
—
5911
Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:
5911 10 00
Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi
5,3
—
5911 20 00
Veli e tele da buratti, anche confezionati (147)
4,6
—
Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento):
5911 31
di peso inferiore a 650 g/m2:
di seta, di fibre sintetiche o artificiali:
5911 31 11
Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere
5,8
m2
5911 31 19
altri
5,8
—
5911 31 90
di altre materie tessili
4,4
—
5911 32
di peso uguale o superiore a 650 g/m2:
5911 32 10
di seta, di fibre sintetiche o artificiali
5,8
—
5911 32 90
di altre materie tessili
4,4
—
5911 40 00
Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli
6
—
5911 90
altri:
5911 90 10
di feltro
6
—
5911 90 90
altri
6
—
CAPITOLO 60
STOFFE A MAGLIA
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i pizzi all'uncinetto della voce 5804;
b)
le etichette, gli scudetti e manufatti simili, a maglia della voce 5807;
c)
le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.
2.
Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.
3.
Nella nomenclatura, l'espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
6001
Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia:
6001 10 00
Stoffe dette a peli lunghi
8
—
Stoffe a ricci:
6001 21 00
di cotone
8
—
6001 22 00
di fibre sintetiche o artificiali
8
—
6001 29 00
di altre materie tessili
8
—
altri:
6001 91 00
di cotone
8
—
6001 92 00
di fibre sintetiche o artificiali
8
—
6001 99 00
di altre materie tessili
8
—
6002
Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:
6002 40 00
contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma
8
—
6002 90 00
altre
6,5
—
6003
Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002:
6003 10 00
di lana o di peli fini
8
—
6003 20 00
di cotone
8
—
6003 30
di fibre sintetiche:
6003 30 10
Pizzi Raschel
8
—
6003 30 90
altre
8
—
6003 40 00
di fibre artificiali
8
—
6003 90 00
altre
8
—
6004
Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:
6004 10 00
contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma
8
—
6004 90 00
altre
6,5
—
6005
Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004:
6005 10 00
di lana o di peli fini
8
—
di cotone:
6005 21 00
gregge o imbianchite
8
—
6005 22 00
tinte
8
—
6005 23 00
di filati di diversi colori
8
—
6005 24 00
stampate
8
—
di fibre sintetiche:
6005 31
gregge o imbianchite:
6005 31 10
per tende e tendine
8
—
6005 31 50
Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine
8
—
6005 31 90
altre
8
—
6005 32
tinte:
6005 32 10
per tende e tendine
8
—
6005 32 50
Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine
8
—
6005 32 90
altre
8
—
6005 33
di filati di diversi colori:
6005 33 10
per tende e tendine
8
—
6005 33 50
Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine
8
—
6005 33 90
altre
8
—
6005 34
stampate:
6005 34 10
per tende e tendine
8
—
6005 34 50
Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine
8
—
6005 34 90
altre
8
—
di fibre artificiali:
6005 41 00
gregge o imbianchite
8
—
6005 42 00
tinte
8
—
6005 43 00
di filati di diversi colori
8
—
6005 44 00
stampate
8
—
6005 90 00
altre
8
—
6006
Altre stoffe a maglia:
6006 10 00
di lana o di peli fini
8
—
di cotone:
6006 21 00
gregge o imbianchite
8
—
6006 22 00
tinte
8
—
6006 23 00
di filati di diversi colori
8
—
6006 24 00
stampate
8
—
di fibre sintetiche:
6006 31
gregge o imbianchite:
6006 31 10
per tende e tendine
8
—
6006 31 90
altre
8
—
6006 32
tinte:
6006 32 10
per tende e tendine
8
—
6006 32 90
altre
8
—
6006 33
di filati di diversi colori:
6006 33 10
per tende e tendine
8
—
6006 33 90
altre
8
—
6006 34
stampate:
6006 34 10
per tende e tendine
8
—
6006 34 90
altre
8
—
di fibre artificiali:
6006 41 00
gregge o imbianchite
8
—
6006 42 00
tinte
8
—
6006 43 00
di filati di diversi colori
8
—
6006 44 00
stampate
8
—
6006 90 00
altre
8
—
CAPITOLO 61
INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA
Note
1.
Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.
2.
Questo capitolo non comprende:
a)
gli oggetti della voce 6212;
b)
gli oggetti da rigattiere della voce 6309;
c)
gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).
3.
Ai sensi delle voci 6103 e 6104:
a)
per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:
—
da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;
—
da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.
Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente.
Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni e uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.
L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:
—
i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
—
le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
—
gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.
b)
per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:
—
di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;
—
di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.
Tutti i componenti di un «insieme», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6112.
4.
Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.
5.
La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.
6.
Per l'interpretazione della voce 6111:
a)
l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;
b)
gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.
7.
Ai sensi della voce 6112, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:
a)
in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure
b)
in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:
—
di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;
—
di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.
Tutti gli elementi di un «insieme da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
8.
Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.
9.
Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso.
Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.
10.
I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.
Note complementari
1.
Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.
A tal fine:
—
la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,
—
è considerato come componente di un «insieme» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia.
Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.
Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.
2.
Ai sensi della voce 6109, l'espressione «canottiere (magliette)» comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.
Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni ai T-Shirts o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).
3.
La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:
—
con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o
—
con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.
I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
6101
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:
6101 10
di lana o di peli fini:
6101 10 10
Cappotti, giacconi, mantelli e simili
12
p/st
6101 10 90
Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili
12
p/st
6101 20
di cotone:
6101 20 10
Cappotti, giacconi, mantelli e simili
12
p/st
6101 20 90
Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili
12
p/st
6101 30
di fibre sintetiche o artificiali:
6101 30 10
Cappotti, giacconi, mantelli e simili
12
p/st
6101 30 90
Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili
12
p/st
6101 90
di altre materie tessili:
6101 90 10
Cappotti, giacconi, mantelli e simili
12
p/st
6101 90 90
Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili
12
p/st
6102
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104:
6102 10
di lana o di peli fini:
6102 10 10
Cappotti, giacconi, mantelli e simili
12
p/st
6102 10 90
Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili
12
p/st
6102 20
di cotone:
6102 20 10
Cappotti, giacconi, mantelli e simili
12
p/st
6102 20 90
Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili
12
p/st
6102 30
di fibre sintetiche o artificiali:
6102 30 10
Cappotti, giacconi, mantelli e simili
12
p/st
6102 30 90
Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili
12
p/st
6102 90
di altre materie tessili:
6102 90 10
Cappotti, giacconi, mantelli e simili
12
p/st
6102 90 90
Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili
12
p/st
6103
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo:
Vestiti o completi:
6103 11 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6103 12 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6103 19 00
di altre materie tessili
12
p/st
Insiemi:
6103 21 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6103 22 00
di cotone
12
p/st
6103 23 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6103 29 00
di altre materie tessili
12
p/st
Giacche:
6103 31 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6103 32 00
di cotone
12
p/st
6103 33 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6103 39 00
di altre materie tessili
12
p/st
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:
6103 41 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6103 42 00
di cotone
12
p/st
6103 43 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6103 49 00
di altre materie tessili
12
p/st
6104
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza:
Abiti a giacca (tailleurs):
6104 11 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6104 12 00
di cotone
12
p/st
6104 13 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6104 19 00
di altre materie tessili
12
p/st
Insiemi:
6104 21 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6104 22 00
di cotone
12
p/st
6104 23 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6104 29 00
di altre materie tessili
12
p/st
Giacche:
6104 31 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6104 32 00
di cotone
12
p/st
6104 33 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6104 39 00
di altre materie tessili
12
p/st
Abiti interi:
6104 41 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6104 42 00
di cotone
12
p/st
6104 43 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6104 44 00
di fibre artificiali
12
p/st
6104 49 00
di altre materie tessili
12
p/st
Gonne e gonne-pantaloni:
6104 51 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6104 52 00
di cotone
12
p/st
6104 53 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6104 59 00
di altre materie tessili
12
p/st
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:
6104 61 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6104 62 00
di cotone
12
p/st
6104 63 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6104 69 00
di altre materie tessili
12
p/st
6105
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo:
6105 10 00
di cotone
12
p/st
6105 20
di fibre sintetiche o artificiali:
6105 20 10
di fibre sintetiche
12
p/st
6105 20 90
di fibre artificiali
12
p/st
6105 90
di altre materie tessili:
6105 90 10
di lana o di peli fini
12
p/st
6105 90 90
altri
12
p/st
6106
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza:
6106 10 00
di cotone
12
p/st
6106 20 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6106 90
di altre materie tessili:
6106 90 10
di lana o di peli fini
12
p/st
6106 90 30
di seta o di cascami di seta
12
p/st
6106 90 50
di lino o di ramiè
12
p/st
6106 90 90
altre
12
p/st
6107
Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:
Slips e mutande:
6107 11 00
di cotone
12
p/st
6107 12 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6107 19 00
di altre materie tessili
12
p/st
Camicie da notte e pigiami:
6107 21 00
di cotone
12
p/st
6107 22 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6107 29 00
di altre materie tessili
12
p/st
altri:
6107 91 00
di cotone
12
p/st
6107 92 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6107 99 00
di altre materie tessili
12
p/st
6108
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:
Sottovesti o sottabiti e sottogonne:
6108 11 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6108 19 00
di altre materie tessili
12
p/st
Slips e mutandine:
6108 21 00
di cotone
12
p/st
6108 22 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6108 29 00
di altre materie tessili
12
p/st
Camicie da notte e pigiami:
6108 31 00
di cotone
12
p/st
6108 32 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6108 39 00
di altre materie tessili
12
p/st
altri:
6108 91 00
di cotone
12
p/st
6108 92 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6108 99 00
di altre materie tessili
12
p/st
6109
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia:
6109 10 00
di cotone
12
p/st
6109 90
di altre materie tessili:
6109 90 10
di lana o di peli fini
12
p/st
6109 90 30
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6109 90 90
altre
12
p/st
6110
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:
di lana o di peli fini:
6110 11
di lana:
6110 11 10
Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più
10,5
p/st
altri:
6110 11 30
per uomo o ragazzo
12
p/st
6110 11 90
per donna o ragazza
12
p/st
6110 12
di capra del Cachemir:
6110 12 10
per uomo o ragazzo
12
p/st
6110 12 90
per donna o ragazza
12
p/st
6110 19
altri:
6110 19 10
per uomo o ragazzo
12
p/st
6110 19 90
per donna o ragazza
12
p/st
6110 20
di cotone:
6110 20 10
Magliette a collo alto
12
p/st
altri:
6110 20 91
per uomo o ragazzo
12
p/st
6110 20 99
per donna o ragazza
12
p/st
6110 30
di fibre sintetiche o artificiali:
6110 30 10
Magliette a collo alto
12
p/st
altri:
6110 30 91
per uomo o ragazzo
12
p/st
6110 30 99
per donna o ragazza
12
p/st
6110 90
di altre materie tessili:
6110 90 10
di lino o di ramiè
12
p/st
6110 90 90
altri
12
p/st
6111
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés):
6111 10
di lana o di peli fini:
6111 10 10
Guanti
8,9
pa
6111 10 90
altri
12
—
6111 20
di cotone:
6111 20 10
Guanti
8,9
pa
6111 20 90
altri
12
—
6111 30
di fibre sintetiche:
6111 30 10
Guanti
8,9
pa
6111 30 90
altri
12
—
6111 90 00
di altre materie tessili
12
—
6112
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia:
Tute sportive (trainings):
6112 11 00
di cotone
12
p/st
6112 12 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6112 19 00
di altre materie tessili
12
p/st
6112 20 00
Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci
12
—
Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo:
6112 31
di fibre sintetiche:
6112 31 10
contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma
8
p/st
6112 31 90
altre
12
p/st
6112 39
di altre materie tessili:
6112 39 10
contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma
8
p/st
6112 39 90
altre
12
p/st
Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza:
6112 41
di fibre sintetiche:
6112 41 10
contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma
8
p/st
6112 41 90
altre
12
p/st
6112 49
di altre materie tessili:
6112 49 10
contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma
8
p/st
6112 49 90
altre
12
p/st
6113 00
Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907:
6113 00 10
di tessuti a maglia della voce 5906
8
—
6113 00 90
altri
12
—
6114
Altri indumenti, a maglia:
6114 10 00
di lana o di peli fini
12
—
6114 20 00
di cotone
12
—
6114 30 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
—
6114 90 00
di altre materie tessili
12
—
6115
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia:
Calzemaglie (collants):
6115 11 00
di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex
12
p/st
6115 12 00
di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex
12
p/st
6115 19 00
di altre materie tessili
12
p/st
6115 20
Calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex:
di fibre sintetiche:
6115 20 11
Calzettoni (gambaletti)
12
pa
6115 20 19
Calze
12
pa
6115 20 90
di altre materie tessili
12
pa
altri:
6115 91 00
di lana o di peli fini
12
pa
6115 92 00
di cotone
12
pa
6115 93
di fibre sintetiche:
6115 93 10
Calze per varici
8
pa
6115 93 30
Calzettoni (gambaletti) (diversi dalle calze per varici)
12
pa
altri:
6115 93 91
Calze da donna
12
pa
6115 93 99
altre
12
pa
6115 99 00
di altre materie tessili
12
pa
6116
Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia:
6116 10
impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma:
6116 10 20
Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma
8
pa
6116 10 80
altri
8,9
pa
altri:
6116 91 00
di lana o di peli fini
8,9
pa
6116 92 00
di cotone
8,9
pa
6116 93 00
di fibre sintetiche
8,9
pa
6116 99 00
di altre materie tessili
8,9
pa
6117
Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia:
6117 10 00
Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili
12
—
6117 20 00
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte
12
—
6117 80
altri accessori:
6117 80 10
a maglia elastica o a maglia gommata
8
—
6117 80 90
altri
12
—
6117 90 00
Parti
12
—
CAPITOLO 62
INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA
Note
1.
Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).
2.
Questo capitolo non comprende:
a)
gli oggetti da rigattiere della voce 6309;
b)
gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).
3.
Ai sensi delle voci 6203 e 6204:
a)
per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:
—
da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;
—
da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.
Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).
Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.
L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:
—
i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
—
le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
—
gli «smokings», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.
b)
per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:
—
di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo;
—
di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.
Tutti i componenti di un «insieme» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6211.
4.
Per l'interpretazione della voce 6209:
a)
l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;
b)
gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.
5.
Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.
6.
Ai sensi della voce 6211, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:
a)
sia in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;
b)
sia in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:
—
di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;
—
di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.
Tutti gli elementi di un «insieme da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
7.
Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.
8.
Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o per l'altro sesso.
Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.
9.
I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.
Nota complementare
1.
Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.
A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.
Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.
Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.
2.
Le voci 6209 e 6216 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati
—
con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o
—
con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.
I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché questi tessuti servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
6201
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203:
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:
6201 11 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6201 12
di cotone:
6201 12 10
di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg
12
p/st
6201 12 90
di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg
12
p/st
6201 13
di fibre sintetiche o artificiali:
6201 13 10
di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg
12
p/st
6201 13 90
di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg
12
p/st
6201 19 00
di altre materie tessili
12
p/st
altri:
6201 91 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6201 92 00
di cotone
12
p/st
6201 93 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6201 99 00
di altre materie tessili
12
p/st
6202
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204:
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:
6202 11 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6202 12
di cotone:
6202 12 10
di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg
12
p/st
6202 12 90
di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg
12
p/st
6202 13
di fibre sintetiche o artificiali:
6202 13 10
di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg
12
p/st
6202 13 90
di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg
12
p/st
6202 19 00
di altre materie tessili
12
p/st
altri:
6202 91 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6202 92 00
di cotone
12
p/st
6202 93 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6202 99 00
di altre materie tessili
12
p/st
6203
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:
Vestiti o completi:
6203 11 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6203 12 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6203 19
di altre materie tessili:
6203 19 10
di cotone
12
p/st
6203 19 30
di fibre artificiali
12
p/st
6203 19 90
altre
12
p/st
Insiemi:
6203 21 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6203 22
di cotone:
6203 22 10
da lavoro
12
p/st
6203 22 80
altri
12
p/st
6203 23
di fibre sintetiche:
6203 23 10
da lavoro
12
p/st
6203 23 80
altri
12
p/st
6203 29
di altre materie tessili:
di fibre artificiali:
6203 29 11
da lavoro
12
p/st
6203 29 18
altri
12
p/st
6203 29 90
altre
12
p/st
Giacche:
6203 31 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6203 32
di cotone:
6203 32 10
da lavoro
12
p/st
6203 32 90
altre
12
p/st
6203 33
di fibre sintetiche:
6203 33 10
da lavoro
12
p/st
6203 33 90
altre
12
p/st
6203 39
di altre materie tessili:
di fibre artificiali:
6203 39 11
da lavoro
12
p/st
6203 39 19
altre
12
p/st
6203 39 90
altre
12
p/st
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:
6203 41
di lana o di peli fini:
6203 41 10
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso
12
p/st
6203 41 30
Tute con bretelle (salopettes)
12
p/st
6203 41 90
altri
12
p/st
6203 42
di cotone:
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:
6203 42 11
da lavoro
12
p/st
altri:
6203 42 31
di tessuti detti «Denim»
12
p/st
6203 42 33
di velluti e felpe a trama, tagliati a coste
12
p/st
6203 42 35
altri
12
p/st
Tute con bretelle (salopettes):
6203 42 51
da lavoro
12
p/st
6203 42 59
altre
12
p/st
6203 42 90
altri
12
p/st
6203 43
di fibre sintetiche:
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:
6203 43 11
da lavoro
12
p/st
6203 43 19
altri
12
p/st
Tute con bretelle (salopettes):
6203 43 31
da lavoro
12
p/st
6203 43 39
altre
12
p/st
6203 43 90
altri
12
p/st
6203 49
di altre materie tessili:
di fibre artificiali:
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:
6203 49 11
da lavoro
12
p/st
6203 49 19
altri
12
p/st
Tute con bretelle (salopettes):
6203 49 31
da lavoro
12
p/st
6203 49 39
altre
12
p/st
6203 49 50
altri
12
p/st
6203 49 90
altri
12
p/st
6204
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:
Abiti a giacca (tailleurs):
6204 11 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6204 12 00
di cotone
12
p/st
6204 13 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6204 19
di altre materie tessili:
6204 19 10
di fibre artificiali
12
p/st
6204 19 90
altre
12
p/st
Insiemi:
6204 21 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6204 22
di cotone:
6204 22 10
da lavoro
12
p/st
6204 22 80
altri
12
p/st
6204 23
di fibre sintetiche:
6204 23 10
da lavoro
12
p/st
6204 23 80
altri
12
p/st
6204 29
di altre materie tessili:
di fibre artificiali:
6204 29 11
da lavoro
12
p/st
6204 29 18
altri
12
p/st
6204 29 90
altri
12
p/st
Giacche:
6204 31 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6204 32
di cotone:
6204 32 10
da lavoro
12
p/st
6204 32 90
altre
12
p/st
6204 33
di fibre sintetiche:
6204 33 10
da lavoro
12
p/st
6204 33 90
altre
12
p/st
6204 39
di altre materie tessili:
di fibre artificiali:
6204 39 11
da lavoro
12
p/st
6204 39 19
altre
12
p/st
6204 39 90
altre
12
p/st
Abiti interi:
6204 41 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6204 42 00
di cotone
12
p/st
6204 43 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6204 44 00
di fibre artificiali
12
p/st
6204 49
di altre materie tessili:
6204 49 10
di seta o di cascami di seta
12
p/st
6204 49 90
altri
12
p/st
Gonne e gonne-pantaloni:
6204 51 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6204 52 00
di cotone
12
p/st
6204 53 00
di fibre sintetiche
12
p/st
6204 59
di altre materie tessili:
6204 59 10
di fibre artificiali
12
p/st
6204 59 90
altre
12
p/st
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:
6204 61
di lana o di peli fini:
6204 61 10
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso
12
p/st
6204 61 85
altri
12
p/st
6204 62
di cotone:
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:
6204 62 11
da lavoro
12
p/st
altre:
6204 62 31
di tessuti detti «Denim»
12
p/st
6204 62 33
di velluti e felpe a trama, tagliati a coste
12
p/st
6204 62 39
altri
12
p/st
Tute con bretelle (salopettes):
6204 62 51
da lavoro
12
p/st
6204 62 59
altre
12
p/st
6204 62 90
altri
12
p/st
6204 63
di fibre sintetiche:
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:
6204 63 11
da lavoro
12
p/st
6204 63 18
altre
12
p/st
Tute con bretelle (salopettes):
6204 63 31
da lavoro
12
p/st
6204 63 39
altre
12
p/st
6204 63 90
altri
12
p/st
6204 69
di altre materie tessili:
di fibre artificiali:
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:
6204 69 11
da lavoro
12
p/st
6204 69 18
altri
12
p/st
Tute con bretelle (salopettes):
6204 69 31
da lavoro
12
p/st
6204 69 39
altre
12
p/st
6204 69 50
altri
12
p/st
6204 69 90
altri
12
p/st
6205
Camicie e camicette per uomo o ragazzo:
6205 10 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6205 20 00
di cotone
12
p/st
6205 30 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6205 90
di altre materie tessili:
6205 90 10
di lino o di ramiè
12
p/st
6205 90 90
altre
12
p/st
6206
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:
6206 10 00
di seta o di cascami di seta
12
p/st
6206 20 00
di lana o di peli fini
12
p/st
6206 30 00
di cotone
12
p/st
6206 40 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6206 90
di altre materie tessili:
6206 90 10
di lino o di ramiè
12
p/st
6206 90 90
altre
12
p/st
6207
Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:
Slips e mutande:
6207 11 00
di cotone
12
p/st
6207 19 00
di altre materie tessili
12
p/st
Camicie da notte e pigiami:
6207 21 00
di cotone
12
p/st
6207 22 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6207 29 00
di altre materie tessili
12
p/st
altri:
6207 91 00
di cotone
12
—
6207 92 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
—
6207 99 00
di altre materie tessili
12
—
6208
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:
Sottovesti o sottabiti e sottogonne:
6208 11 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6208 19 00
di altre materie tessili
12
p/st
Camicie da notte e pigiami:
6208 21 00
di cotone
12
p/st
6208 22 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
p/st
6208 29 00
di altre materie tessili
12
p/st
altri:
6208 91 00
di cotone
12
—
6208 92 00
di fibre sintetiche o artificiali
12
—
6208 99 00
di altre materie tessili
12
—
6209
Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):
6209 10 00
di lana o di peli fini
10,5
—
6209 20 00
di cotone
10,5
—
6209 30 00
di fibre sintetiche
10,5
—
6209 90 00
di altre materie tessili
10,5
—
6210
Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907:
6210 10
con prodotti delle voci 5602 o 5603:
6210 10 10
con prodotti della voce 5602
12
—
6210 10 90
con prodotti della voce 5603
12
—
6210 20 00
altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19
12
p/st
6210 30 00
altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19
12
p/st
6210 40 00
altri indumenti per uomo o ragazzo
12
—
6210 50 00
altri indumenti per donna o ragazza
12
—
6211
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti:
Costumi, mutandine e slips da bagno:
6211 11 00
per uomo o ragazzo
12
p/st
6211 12 00
per donna o ragazza
12
p/st
6211 20 00
Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci
12
p/st
altri indumenti per uomo o ragazzo:
6211 31 00
di lana o di peli fini
12
—
6211 32
di cotone:
6211 32 10
Indumenti da lavoro
12
—
Tute sportive (trainings), con fodera:
6211 32 31
di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa
12
p/st
altri:
6211 32 41
Parti superiori
12
p/st
6211 32 42
Parti inferiori
12
p/st
6211 32 90
altri
12
—
6211 33
di fibre sintetiche o artificiali:
6211 33 10
Indumenti da lavoro
12
—
Tute sportive (trainings), con fodera:
6211 33 31
di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa
12
p/st
altri:
6211 33 41
Parti superiori
12
p/st
6211 33 42
Parti inferiori
12
p/st
6211 33 90
altri
12
—
6211 39 00
di altre materie tessili
12
—
altri indumenti per donna o ragazza:
6211 41 00
di lana o di peli fini
12
—
6211 42
di cotone:
6211 42 10
Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro
12
—
Tute sportive (trainings), con fodera:
6211 42 31
di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa
12
p/st
altri:
6211 42 41
Parti superiori
12
p/st
6211 42 42
Parti inferiori
12
p/st
6211 42 90
altri
12
—
6211 43
di fibre sintetiche o artificiali:
6211 43 10
Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro
12
—
Tute sportive (trainings), con fodera:
6211 43 31
di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa
12
p/st
altri:
6211 43 41
Parti superiori
12
p/st
6211 43 42
Parti inferiori
12
p/st
6211 43 90
altri
12
—
6211 49 00
di altre materie tessili
12
—
6212
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:
6212 10
Reggiseno e bustini:
6212 10 10
presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip
6,5
p/st
6212 10 90
altri
6,5
p/st
6212 20 00
Guaine e guaine-mutandine
6,5
p/st
6212 30 00
Modellatori
6,5
p/st
6212 90 00
altri
6,5
—
6213
Fazzoletti da naso e da taschino:
6213 10 00
di seta o di cascami di seta
10
p/st
6213 20 00
di cotone
10
p/st
6213 90 00
di altre materie tessili
10
p/st
6214
Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:
6214 10 00
di seta o di cascami di seta
8
p/st
6214 20 00
di lana o di peli fini
8
p/st
6214 30 00
di fibre sintetiche
8
p/st
6214 40 00
di fibre artificiali
8
p/st
6214 90
di altre materie tessili:
6214 90 10
di cotone
8
p/st
6214 90 90
altri
8
p/st
6215
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte:
6215 10 00
di seta o di cascami di seta
6,3
p/st
6215 20 00
di fibre sintetiche o artificiali
6,3
p/st
6215 90 00
di altre materie tessili
6,3
p/st
6216 00 00
Guanti, mezzoguanti e muffole
7,6
pa
6217
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:
6217 10 00
Accessori
6,3
—
6217 90 00
Parti
12
—
CAPITOLO 63
ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI
Note
1.
Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.
2.
Il sottocapitolo I non comprende:
a)
i prodotti dei capitoli da 56 a 62;
b)
gli oggetti da rigattiere della voce 6309.
3.
La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:
a)
gli oggetti di materie tessili:
—
indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti,
—
coperte,
—
biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,
—
manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;
b)
calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.
Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:
—
presentare tracce apprezzabili di uso, e
—
essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
I.ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI
6301
Coperte:
6301 10 00
Coperte a riscaldamento elettrico
6,9
p/st
6301 20
Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:
6301 20 10
a maglia
12
p/st
6301 20 90
altre
12
p/st
6301 30
Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:
6301 30 10
a maglia
12
p/st
6301 30 90
altre
7,5
p/st
6301 40
Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche:
6301 40 10
a maglia
12
p/st
6301 40 90
altre
12
p/st
6301 90
altre coperte:
6301 90 10
a maglia
12
p/st
6301 90 90
altre
12
p/st
6302
Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:
6302 10 00
Biancheria da letto a maglia
12
—
altra biancheria da letto, stampata:
6302 21 00
di cotone
12
—
6302 22
di fibre sintetiche o artificiali:
6302 22 10
di stoffe non tessute
6,9
—
6302 22 90
altra
12
—
6302 29
di altre materie tessili:
6302 29 10
di lino o di ramiè
12
—
6302 29 90
altra
12
—
altra biancheria da letto:
6302 31 00
di cotone
12
—
6302 32
di fibre sintetiche o artificiali:
6302 32 10
di stoffe non tessute
6,9
—
6302 32 90
altra
12
—
6302 39
di altre materie tessili:
6302 39 20
di lino o di ramiè
12
—
6302 39 90
altra
12
—
6302 40 00
Biancheria da tavola a maglia
12
—
altra biancheria da tavola:
6302 51 00
di cotone
12
—
6302 52 00
di lino
12
—
6302 53
di fibre sintetiche o artificiali:
6302 53 10
di stoffe non tessute
6,9
—
6302 53 90
altra
12
—
6302 59 00
di altre materie tessili
12
—
6302 60 00
Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone
12
—
altra:
6302 91 00
di cotone
12
—
6302 92 00
di lino
12
—
6302 93
di fibre sintetiche o artificiali:
6302 93 10
di stoffe non tessute
6,9
—
6302 93 90
altra
12
—
6302 99 00
di altre materie tessili
12
—
6303
Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:
a maglia:
6303 11 00
di cotone
12
m2
6303 12 00
di fibre sintetiche
12
m2
6303 19 00
di altre materie tessili
12
m2
altri:
6303 91 00
di cotone
12
m2
6303 92
di fibre sintetiche:
6303 92 10
di stoffe non tessute
6,9
m2
6303 92 90
altri
12
m2
6303 99
di altre materie tessili:
6303 99 10
di stoffe non tessute
6,9
m2
6303 99 90
altri
12
m2
6304
Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:
Copriletto:
6304 11 00
a maglia
12
p/st
6304 19
altri:
6304 19 10
di cotone
12
p/st
6304 19 30
di lino o di ramiè
12
p/st
6304 19 90
di altre materie tessili
12
p/st
altri:
6304 91 00
a maglia
12
—
6304 92 00
di cotone, diversi da quelli a maglia
12
—
6304 93 00
diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche
12
—
6304 99 00
diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili
12
—
6305
Sacchi e sacchetti da imballaggio:
6305 10
di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:
6305 10 10
usati
2
—
6305 10 90
altri
4
—
6305 20 00
di cotone
7,2
—
di materie tessili sintetiche o artificiali:
6305 32
Contenitori flessibili per merci alla rinfusa:
ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:
6305 32 11
a maglia
12
—
altri:
6305 32 81
di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2
7,2
—
6305 32 89
di tessuti di peso superiore a 120 g per m2
7,2
—
6305 32 90
altri
7,2
—
6305 33
altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:
6305 33 10
a maglia
12
—
altri:
6305 33 91
di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2
7,2
—
6305 33 99
di tessuti di peso superiore a 120 g per m2
7,2
—
6305 39 00
altri
7,2
—
6305 90 00
di altre materie tessili
6,2
—
6306
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:
Copertoni e tende per l'esterno:
6306 11 00
di cotone
12
—
6306 12 00
di fibre sintetiche
12
—
6306 19 00
di altre materie tessili
12
—
Tende:
6306 21 00
di cotone
12
—
6306 22 00
di fibre sintetiche
12
—
6306 29 00
di altre materie tessili
12
—
Vele:
6306 31 00
di fibre sintetiche
12
—
6306 39 00
di altre materie tessili
12
—
Materassi pneumatici:
6306 41 00
di cotone
12
p/st
6306 49 00
di altre materie tessili
12
p/st
altri:
6306 91 00
di cotone
12
—
6306 99 00
di altre materie tessili
12
—
6307
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:
6307 10
Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:
6307 10 10
a maglia
12
—
6307 10 30
di stoffe non tessute
6,9
—
6307 10 90
altri
7,7
—
6307 20 00
Cinture e giubbotti di salvataggio
6,3
—
6307 90
altri:
6307 90 10
a maglia
12
—
altri:
6307 90 91
di feltro
6,3
—
6307 90 99
altri
6,3
—
II.ASSORTIMENTI
6308 00 00
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto
12
—
III.OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI
6309 00 00
Oggetti da rigattiere
5,3
—
6310
Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso:
6310 10
selezionati:
6310 10 10
di lana, di peli fini o grossolani
esenzione
—
6310 10 30
di lino o di cotone
esenzione
—
6310 10 90
di altre materie tessili
esenzione
—
6310 90 00
altri
esenzione
—
SEZIONE XII
CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
CAPITOLO 64
CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi suole riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva;
b)
le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);
c)
le calzature usate della voce 6309;
d)
gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812);
e)
le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);
f)
le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).
2.
Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).
3.
Ai sensi di questo capitolo:
a)
i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni;
b)
l'espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti della voce 4107 e delle voci da 4112 a 4114.
4.
Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:
a)
la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;
b)
la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.
Nota di sottovoci
1.
Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:
a)
le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b)
le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo.
Nota complementare
1.
Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come «rinforzi» tutti i pezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.
Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.
2.
Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (ad es. durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
6401
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:
6401 10
Calzature con puntale protettivo di metallo:
6401 10 10
con tomaie di gomma
17
pa
6401 10 90
con tomaie di materia plastica
17
pa
altre calzature:
6401 91 00
che ricoprono il ginocchio
17
pa
6401 92
che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:
6401 92 10
con tomaie di gomma
17
pa
6401 92 90
con tomaie di materia plastica
17
pa
6401 99 00
altre
17
pa
6402
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:
Calzature per lo sport:
6402 12
Calzature da sci e calzature per il surf da neve:
6402 12 10
Calzature da sci
17
pa
6402 12 90
Calzature per il surf da neve
17
pa
6402 19 00
altre
17
pa
6402 20 00
Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
17
pa
6402 30 00
altre calzature con puntale protettivo di metallo
17
pa
altre calzature:
6402 91 00
che ricoprono la caviglia
17
pa
6402 99
altre:
6402 99 10
con tomaie di gomma
17
pa
con tomaie di materia plastica:
Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:
6402 99 31
di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm
17
pa
6402 99 39
altre
17
pa
6402 99 50
Pantofole ed altre calzature da camera
17
pa
altre, con suole interne di lunghezza:
6402 99 91
inferiore a 24 cm
17
pa
uguale o superiore a 24 cm:
6402 99 93
Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna
17
pa
altre:
6402 99 96
per uomo
17
pa
6402 99 98
per donna
17
pa
6403
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:
Calzature per lo sport:
6403 12 00
Calzature da sci e calzature per il surf da neve
8
pa
6403 19 00
altre
8
pa
6403 20 00
Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
8
pa
6403 30 00
Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo
8
pa
6403 40 00
altre calzature, con puntale protettivo di metallo
8
pa
altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:
6403 51
che ricoprono la caviglia:
che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:
6403 51 11
inferiore a 24 cm
8
pa
uguale o superiore a 24 cm:
6403 51 15
per uomo
8
pa
6403 51 19
per donna
8
pa
altre, con suole interne di lunghezza:
6403 51 91
inferiore a 24 cm
8
pa
uguale o superiore a 24 cm:
6403 51 95
per uomo
8
pa
6403 51 99
per donna
8
pa
6403 59
altre:
Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:
6403 59 11
di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm
5
pa
altre, con suole interne di lunghezza:
6403 59 31
inferiore a 24 cm
8
pa
uguale o superiore a 24 cm:
6403 59 35
per uomo
8
pa
6403 59 39
per donna
8
pa
6403 59 50
Pantofole ed altre calzature da camera
8
pa
altre, con suole interne di lunghezza:
6403 59 91
inferiore a 24 cm
8
pa
uguale o superiore a 24 cm:
6403 59 95
per uomo
8
pa
6403 59 99
per donna
8
pa
altre calzature:
6403 91
che ricoprono la caviglia:
che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:
6403 91 11
inferiore a 24 cm
8
pa
uguale o superiore a 24 cm:
6403 91 13
Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna
8
pa
altre:
6403 91 16
per uomo
8
pa
6403 91 18
per donna
8
pa
altre, con suole interne di lunghezza:
6403 91 91
inferiore a 24 cm
8
pa
uguale o superiore a 24 cm:
6403 91 93
Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna
8
pa
altre:
6403 91 96
per uomo
8
pa
6403 91 98
per donna
5
pa
6403 99
altre:
Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:
6403 99 11
di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm
8
pa
altre, con suole interne di lunghezza:
6403 99 31
inferiore a 24 cm
8
pa
uguale o superiore a 24 cm:
6403 99 33
Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna
8
pa
altre:
6403 99 36
per uomo
8
pa
6403 99 38
per donna
5
pa
6403 99 50
Pantofole ed altre calzature da camera
8
pa
altre, con suole interne di lunghezza:
6403 99 91
inferiore a 24 cm
8
pa
uguale o superiore a 24 cm:
6403 99 93
Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna
8
pa
altre:
6403 99 96
per uomo
8
pa
6403 99 98
per donna
7
pa
6404
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:
Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica:
6404 11 00
Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
17
pa
6404 19
altre:
6404 19 10
Pantofole ed altre calzature da camera
17
pa
6404 19 90
altre
17
pa
6404 20
Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito:
6404 20 10
Pantofole ed altre calzature da camera
17
pa
6404 20 90
altre
17
pa
6405
Altre calzature:
6405 10 00
con tomaie di cuoio naturale o ricostituito
3,5
pa
6405 20
con tomaie di materie tessili:
6405 20 10
con suole esterne di legno o di sughero
3,5
pa
con suole esterne di altre materie:
6405 20 91
Pantofole ed altre calzature da camera
4
pa
6405 20 99
altre
4
pa
6405 90
altre:
6405 90 10
con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito
17
pa
6405 90 90
con suole esterne di altre materie
4
pa
6406
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:
6406 10
Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:
di cuoio naturale:
6406 10 11
Tomaie
3
—
6406 10 19
Parti di tomaie
3
—
6406 10 90
di altre materie
3
—
6406 20
Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica:
6406 20 10
di gomma
3
—
6406 20 90
di materia plastica
3
—
altri:
6406 91 00
di legno
3
—
6406 99
di altre materie:
6406 99 10
Ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti
3
—
6406 99 30
Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne
3
pa
6406 99 50
Suole interne ed altri accessori amovibili
3
—
6406 99 60
Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito
3
—
6406 99 80
altre
3
—
CAPITOLO 65
CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;
b)
i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812);
c)
i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).
2.
La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
6501 00 00
Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
2,7
p/st
6502 00 00
Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite
esenzione
p/st
6503 00
Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti:
6503 00 10
di feltro di peli o di lana e peli
5,7
p/st
6503 00 90
altri
2,7
p/st
6504 00 00
Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
esenzione
p/st
6505
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:
6505 10 00
Retine per capelli
2,7
—
6505 90
altri:
6505 90 10
Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo
2,7
p/st
6505 90 30
Berretti con visiera, chepì e simili copricapo
2,7
p/st
6505 90 90
altri
2,7
—
6506
Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:
6506 10
Copricapo di sicurezza:
6506 10 10
di materia plastica
2,7
p/st
6506 10 80
di altre materie
2,7
p/st
altri:
6506 91 00
di gomma o di materia plastica
2,7
p/st
6506 92 00
di pelli da pellicceria naturali
2,7
p/st
6506 99 00
di altre materie
2,7
p/st
6507 00 00
Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo
2,7
—
CAPITOLO 66
OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le canne metriche e simili (voce 9017);
b)
i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);
c)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).
2.
La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
6601
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili):
6601 10 00
Ombrelloni da giardino e simili
4,7
p/st
altri:
6601 91 00
con fusto o manico telescopico
4,7
p/st
6601 99
altri:
con spoglie di tessuti di materie tessili:
6601 99 11
di fibre sintetiche o artificiali
4,7
p/st
6601 99 19
di altre materie tessili
4,7
p/st
6601 99 90
altri
4,7
p/st
6602 00 00
Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
2,7
—
6603
Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:
6603 10 00
Impugnature e pomi
2,7
—
6603 20 00
Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni
5,2
—
6603 90 00
altri
5
—
CAPITOLO 67
PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);
b)
i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);
c)
le calzature (capitolo 64);
d)
le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);
e)
i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);
f)
i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).
2.
La voce 6701 non comprende:
a)
gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce 9404;
b)
gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
c)
i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.
3.
La voce 6702 non comprende:
a)
gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);
b)
le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
6701 00 00
Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce, e dai calami e dagli stelidi piume, lavorati
2,7
—
6702
Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali:
6702 10 00
di materie plastiche
4,7
—
6702 90 00
di altre materie
4,7
—
6703 00 00
Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili
1,7
—
6704
Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove:
di materie tessili sintetiche:
6704 11 00
Parrucche complete
2,2
—
6704 19 00
altri
2,2
—
6704 20 00
di capelli
2,2
—
6704 90 00
di altre materie
2,2
—
SEZIONE XIII
LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
CAPITOLO 68
LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i prodotti del capitolo 25;
b)
le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);
c)
i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
d)
gli oggetti del capitolo 71;
e)
gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;
f)
le pietre litografiche della voce 8442;
g)
gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;
h)
le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;
ij)
gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
k)
gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
l)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);
m)
gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio: bottoni), della voce 9609 (per esempio: matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);
n)
gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2.
Ai sensi della voce 6802 l'espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
6801 00 00
Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)
esenzione
—
6802
Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:
6802 10 00
Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente
esenzione
—
altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:
6802 21 00
Marmo, travertino e alabastro
1,7
—
6802 22 00
altre pietre calcaree
1,7
—
6802 23 00
Granito
1,7
—
6802 29 00
altre pietre
1,7
—
altri:
6802 91
Marmo, travertino e alabastro:
6802 91 10
Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito
1,7
—
6802 91 90
altro
1,7
—
6802 92
altre pietre calcaree:
6802 92 10
lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite
1,7
—
6802 92 90
altre
1,7
—
6802 93
Granito:
6802 93 10
lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg
esenzione
—
6802 93 90
altro
1,7
—
6802 99
altre pietre:
6802 99 10
lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg
esenzione
—
6802 99 90
altre
1,7
—
6803 00
Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:
6803 00 10
Ardesia per tetti o per facciate
1,7
—
6803 00 90
altri
1,7
—
6804
Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:
6804 10 00
Mole per macinare o per sfibrare
esenzione
—
altre mole ed oggetti simili:
6804 21 00
di diamante naturale o sintetico, agglomerato
1,7
—
6804 22
di altri abrasivi agglomerati o di ceramica:
di abrasivi artificiali, con agglomerante:
di resine sintetiche o artificiali:
6804 22 12
non rinforzati
esenzione
—
6804 22 18
rinforzati
esenzione
—
6804 22 30
di ceramica o di silicato
esenzione
—
6804 22 50
di altre materie
esenzione
—
6804 22 90
altri
esenzione
—
6804 23 00
di pietre naturali
esenzione
—
6804 30 00
Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano
esenzione
—
6805
Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:
6805 10 00
applicati solamente su tessuto di materie tessili
1,7
—
6805 20 00
applicati solamente su carta o cartone
1,7
—
6805 30
applicati su altre materie:
6805 30 10
applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone
1,7
—
6805 30 20
applicati su fibra vulcanizzata
1,7
—
6805 30 80
altri
1,7
—
6806
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69:
6806 10 00
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli
esenzione
—
6806 20
Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro:
6806 20 10
Argille espanse
esenzione
—
6806 20 90
altri
esenzione
—
6806 90 00
altri
esenzione
—
6807
Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile):
6807 10
in rotoli:
6807 10 10
Oggetti da rivestimento
esenzione
m2
6807 10 90
altri
esenzione
—
6807 90 00
altri
esenzione
—
6808 00 00
Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali
1,7
—
6809
Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:
Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:
6809 11 00
unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone
1,7
m2
6809 19 00
altri
1,7
m2
6809 90 00
altri lavori
1,7
—
6810
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:
Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:
6810 11
Blocchi e mattoni da costruzione:
6810 11 10
di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)
1,7
—
6810 11 90
altri
1,7
—
6810 19
altri:
6810 19 10
Tegole
1,7
—
Quadrelli o piastrelle:
6810 19 31
di calcestruzzo
1,7
m2
6810 19 39
altri
1,7
m2
6810 19 90
altri
1,7
—
altri lavori:
6810 91
Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:
6810 91 10
Elementi di pavimento
1,7
—
6810 91 90
altri
1,7
—
6810 99 00
altri
1,7
—
6811
Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:
6811 10 00
Lastre ondulate
1,7
—
6811 20
altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili:
6811 20 11
Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm
1,7
m2
6811 20 80
altri
1,7
—
6811 30 00
Tubi, guaine ed accessori per tubazioni
1,7
—
6811 90 00
altri lavori
1,7
—
6812
Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813:
6812 50 00
Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo
3,7
—
6812 60 00
Carta, cartoni e feltri
3,7
—
6812 70 00
Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli
3,7
—
6812 90
altri:
6812 90 10
destinati ad aeromobili civili (148)
esenzione
—
altri:
6812 90 30
Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio
1,7
—
6812 90 80
altri
3,7
—
6813
Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:
6813 10
Guarnizioni per freni:
6813 10 10
a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili (148)
esenzione
—
6813 10 90
altre
2,7
—
6813 90
altre:
6813 90 10
a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinati ad aeromobili civili (148)
esenzione
—
6813 90 90
altre
2,7
—
6814
Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie:
6814 10 00
Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto
1,7
—
6814 90 00
altri
1,7
—
6815
Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:
6815 10
Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici:
6815 10 10
Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio
esenzione
—
6815 10 90
altri
esenzione
—
6815 20 00
Lavori di torba
esenzione
—
altri lavori:
6815 91 00
contenenti magnesite, dolomite o cromite
esenzione
—
6815 99
altri:
6815 99 10
di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico
esenzione
—
6815 99 90
altri
esenzione
—
CAPITOLO 69
PRODOTTI CERAMICI
Note
1.
Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903.
2.
Questo capitolo non comprende:
a)
i prodotti della voce 2844;
b)
gli oggetti della voce 6804;
c)
gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
d)
i cermet della voce 8113;
e)
gli oggetti del capitolo 82;
f)
gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;
g)
i denti artificiali di ceramica della voce 9021;
h)
gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);
ij)
gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
k)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
l)
gli oggetti della voce 9606 (per esempio: bottoni) o della voce 9614 (per esempio: pipe);
m)
gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
I.PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI
6901 00 00
Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili
2
—
6902
Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:
6902 10 00
contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3)
2
—
6902 20
contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti:
6902 20 10
contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO2)
2
—
altri:
6902 20 91
contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al2O3)
2
—
6902 20 99
altri
2
—
6902 90 00
altri
2
—
6903
Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:
6903 10 00
contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti
5
—
6903 20
contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2):
6903 20 10
contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al2O3)
5
—
6903 20 90
contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al2O3)
5
—
6903 90
altri:
6903 90 10
contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti
5
—
6903 90 90
altri
5
—
II.ALTRI PRODOTTI
6904
Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:
6904 10 00
Mattoni da costruzione
2
p/st
6904 90 00
altri
2
—
6905
Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:
6905 10 00
Tegole
esenzione
p/st
6905 90 00
altre
esenzione
—
6906 00 00
Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica
esenzione
—
6907
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:
6907 10 00
Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm
5
m2
6907 90
altri:
6907 90 10
Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»
5
m2
altre:
6907 90 91
di grès
5
m2
6907 90 93
di maiolica o di terraglia
5
m2
6907 90 99
altre
5
m2
6908
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:
6908 10
Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm:
6908 10 10
di terracotta comune
7
m2
6908 10 90
altri
7
m2
6908 90
altri:
di terracotta comune:
6908 90 11
Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»
6
m2
altre, il cui più grande spessore è:
6908 90 21
inferiore o uguale a 15 mm
5
m2
6908 90 29
superiore a 15 mm
5
m2
altri:
6908 90 31
Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»
5
m2
altre:
6908 90 51
di superficie non superiore a 90 cm2
7
m2
altre:
6908 90 91
di grès
5
m2
6908 90 93
di maiolica o di terraglia
5
m2
6908 90 99
altre
5
m2
6909
Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:
Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:
6909 11 00
di porcellana
5
—
6909 12 00
Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs
5
—
6909 19 00
altri
5
—
6909 90 00
altri
5
—
6910
Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:
6910 10 00
di porcellana
7
—
6910 90 00
altri
7
—
6911
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana:
6911 10 00
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina
12
—
6911 90 00
altri
12
—
6912 00
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana:
6912 00 10
di terracotta comune
5
—
6912 00 30
di grès
5,5
—
6912 00 50
di maiolica o di terraglia
9
—
6912 00 90
altri
7
—
6913
Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:
6913 10 00
di porcellana
6
—
6913 90
altri:
6913 90 10
di terracotta comune
3,5
—
altri:
6913 90 91
di grès
6
—
6913 90 93
di maiolica o di terraglia
6
—
6913 90 99
altri
6
—
6914
Altri lavori di ceramica:
6914 10 00
di porcellana
5
—
6914 90
altri:
6914 90 10
di terracotta comune
3
—
6914 90 90
altri
3
—
CAPITOLO 70
VETRO E LAVORI DI VETRO
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);
b)
gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);
c)
i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;
d)
le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
e)
gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;
f)
giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;
g)
i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.
2.
Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:
a)
non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;
b)
il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
c)
per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.
3.
I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.
4.
Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:
a)
le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;
b)
le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %.
Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.
5.
Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».
Nota di sottovoci
1.
Ai sensi delle sottovoci 7013 21, 7013 31 e 7013 91 l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
7001 00
Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa:
7001 00 10
Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro
esenzione
—
Vetro in massa:
7001 00 91
Vetro da ottica
3
—
7001 00 99
altro
esenzione
—
7002
Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato:
7002 10 00
Biglie
3
—
7002 20
Barre e bacchette:
7002 20 10
di vetro da ottica
3
—
7002 20 90
altri
3
—
Tubi:
7002 31 00
di quarzo o di altra silice fusi
3
—
7002 32 00
di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C
3
—
7002 39 00
altri
3
—
7003
Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:
Lastre e fogli, non armati:
7003 12
colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:
7003 12 10
di vetro da ottica
3
m2
altri:
7003 12 91
con strato non riflettente
3
m2
7003 12 99
altri
3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br
m2
7003 19
altri:
7003 19 10
di vetro da ottica
3
m2
7003 19 90
altri
3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br
m2
7003 20 00
Lastre e fogli, armati
3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br
m2
7003 30 00
Profilati
3
—
7004
Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:
7004 20
Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente:
7004 20 10
Vetro da ottica
3
m2
altri:
7004 20 91
con strato non riflettente
3
m2
7004 20 99
altri
4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br
m2
7004 90
altro vetro:
7004 90 10
Vetro da ottica
3
m2
7004 90 70
Vetro detto di «orticoltura»
4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br
m2
altri, di spessore:
7004 90 92
inferiore o uguale a 2,5 mm
4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br
m2
7004 90 98
superiore a 2,5 mm
4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br
m2
7005
Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:
7005 10
Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente:
7005 10 05
con strato non riflettente
3
m2
altro, di spessore:
7005 10 25
inferiore o uguale a 3,5 mm
2
m2
7005 10 30
superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm
2
m2
7005 10 80
superiore a 4,5 mm
2
m2
altro vetro non armato:
7005 21
colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato:
7005 21 25
di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm
2
m2
7005 21 30
di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm
2
m2
7005 21 80
di spessore superiore a 4,5 mm
2
m2
7005 29
altro:
7005 29 25
di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm
2
m2
7005 29 35
di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm
2
m2
7005 29 80
di spessore superiore a 4,5 mm
2
m2
7005 30 00
Vetro armato
2
m2
7006 00
Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:
7006 00 10
Vetro da ottica
3
—
7006 00 90
altro
3
—
7007
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:
Vetri temperati:
7007 11
di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:
7007 11 10
di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori
3
—
7007 11 90
altri
3
—
7007 19
altri:
7007 19 10
smaltati
3
m2
7007 19 20
colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente
3
m2
7007 19 80
altri
3
m2
Vetri formati da fogli aderenti fra loro:
7007 21
di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:
7007 21 10
Parabrezza, non incorniciati, destinati agli aeromobili civili (149)
esenzione
—
altri:
7007 21 91
di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori
3
—
7007 21 99
altri
3
—
7007 29 00
altri
3
m2
7008 00
Vetri isolanti a pareti multiple:
7008 00 20
colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente
3
m2
altri:
7008 00 81
formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto
3
m2
7008 00 89
altri
3
m2
7009
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:
7009 10 00
Specchi retrovisivi per veicoli
4
p/st
altri:
7009 91 00
non incorniciati
4
—
7009 92 00
incorniciati
4
—
7010
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:
7010 10 00
Ampolle
3
p/st
7010 20 00
Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura
5
—
7010 90
altri:
7010 90 10
Barattoli per sterilizzare
5
p/st
altri:
7010 90 21
ottenuti a partire da un tubo di vetro
5
p/st
altri, di capacità nominale:
7010 90 31
di 2,5 l o più
5
p/st
di meno di 2,5 l:
per prodotti alimentari e bevande:
Bottiglie e boccette:
di vetro non colorato, di capacità nominale:
7010 90 41
di 1 l o più
5
p/st
7010 90 43
superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l
5
p/st
7010 90 45
0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l
5
p/st
7010 90 47
inferiore a 0,15 l
5
p/st
di vetro colorato, di capacità nominale:
7010 90 51
di 1 l o più
5
p/st
7010 90 53
superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l
5
p/st
7010 90 55
0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l
5
p/st
7010 90 57
inferiore a 0,15 l
5
p/st
altri, di capacità nominale:
7010 90 61
di 0,25 l o più
5
p/st
7010 90 67
inferiore a 0,25 litri
5
p/st
per prodotti farmaceutici, di capacità nominale:
7010 90 71
superiore a 0,055 l
5
p/st
7010 90 79
inferiore o uguale a 0,055 l
5
p/st
per altri prodotti:
7010 90 91
di vetro non colorato
5
p/st
7010 90 99
di vetro colorato
5
p/st
7011
Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:
7011 10 00
per l'illuminazione elettrica
4
—
7011 20 00
per tubi catodici
4
—
7011 90 00
altri
4
—
7012 00
Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto:
7012 00 10
non finite
3
—
7012 00 90
finite
6
—
7013
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018:
7013 10 00
Oggetti di vetroceramica
11
p/st
Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:
7013 21
di cristallo al piombo:
fabbricati a mano:
7013 21 11
incisi o altrimenti decorati
11
p/st
7013 21 19
altri
11
p/st
fabbricati meccanicamente:
7013 21 91
incisi o altrimenti decorati
11
p/st
7013 21 99
altri
11
p/st
7013 29
altri:
7013 29 10
di vetro temperato
11
p/st
altri:
fabbricati a mano:
7013 29 51
incisi o altrimenti decorati
11
p/st
7013 29 59
altri
11
p/st
fabbricati meccanicamente:
7013 29 91
incisi o altrimenti decorati
11
p/st
7013 29 99
altri
11
p/st
Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica:
7013 31
di cristallo al piombo:
7013 31 10
fabbricati a mano
11
p/st
7013 31 90
fabbricati meccanicamente
11
p/st
7013 32 00
di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C
11
p/st
7013 39
altri:
7013 39 10
di vetro temperato
11
p/st
altri:
7013 39 91
fabbricati a mano
11
p/st
7013 39 99
fabbricati meccanicamente
11
p/st
altri oggetti:
7013 91
di cristallo al piombo:
7013 91 10
fabbricati a mano
11
p/st
7013 91 90
fabbricati meccanicamente
11
p/st
7013 99 00
altri
11
p/st
7014 00 00
Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente
3
—
7015
Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:
7015 10 00
Vetri da occhialeria medica
3
—
7015 90 00
altri
3
—
7016
Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:
7016 10 00
Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili
8
—
7016 90
altri:
7016 90 10
Vetri riuniti in vetrate
3
m2
7016 90 80
altri
3 MIN 1,2 €/100 kg/br
—
7017
Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:
7017 10 00
di quarzo o di altra silice fusi
3
—
7017 20 00
di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C
3
—
7017 90 00
altre
3
—
7018
Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:
7018 10
Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:
Perle:
7018 10 11
tagliate e lucidate meccanicamente
esenzione
—
7018 10 19
altre
7
—
7018 10 30
Imitazioni di perle fini o coltivate
esenzione
—
Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini):
7018 10 51
tagliate e lucidate meccanicamente
esenzione
—
7018 10 59
altre
3
—
7018 10 90
altre
3 (150)
—
7018 20 00
Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm
3
—
7018 90
altri:
7018 90 10
Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro
3
—
7018 90 90
altri
6
—
7019
Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):
Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:
7019 11 00
Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm
7
—
7019 12 00
Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)
7
—
7019 19
altri:
7019 19 10
di filamenti
7
—
7019 19 90
di fibre in fiocco
7
—
Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:
7019 31 00
Feltri (mats)
7
—
7019 32 00
Veli
5
—
7019 39 00
altri
5
—
7019 40 00
Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)
7
—
altri tessuti:
7019 51 00
di larghezza non superiore a 30 cm
7
—
7019 52 00
di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex
7
—
7019 59 00
altri
7
—
7019 90
altri:
7019 90 10
Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi
7
—
7019 90 30
Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni
7
—
altri:
7019 90 91
di fibre tessili
7
—
7019 90 99
altri
7
—
7020 00
Altri lavori di vetro:
7020 00 05
Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori
esenzione
—
altri:
7020 00 10
di quarzo o di altra silice, fusi
3
—
7020 00 30
di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C
3
—
7020 00 80
altri
3
—
SEZIONE XIV
PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
CAPITOLO 71
PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
Note
1.
Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:
a)
da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
b)
da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2.
a)
Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
b)
La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3.
Questo capitolo non comprende:
a)
gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);
b)
le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
c)
i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);
d)
i catalizzatori su supporto (voce 3815);
e)
gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 2. B. del capitolo 42;
f)
gli oggetti delle voci 4303 e 4304;
g)
i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
h)
le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;
ij)
gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;
k)
gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);
l)
gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
m)
le armi e loro parti (capitolo 93);
n)
gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;
o)
gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;
p)
le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.
4.
a)
Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.
b)
Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.
c)
Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «le pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.
5.
Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:
a)
qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;
b)
qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;
c)
qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.
6.
Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.
7.
Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8.
Con riserva delle disposizioni della nota 1 a) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.
9.
Ai sensi della voce 7113, per «minuterie» si intendono:
a)
i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);
b)
gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).
Ai sensi della stessa voce, per «oggetti di gioielleria», si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.
10.
Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.
11.
Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.
Note di sottovoci
1.
Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.
2.
Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.
3.
Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
I.PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI
7101
Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:
7101 10 00
Perle fini
esenzione
g
Perle coltivate:
7101 21 00
gregge
esenzione
g
7101 22 00
lavorate
esenzione
g
7102
Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:
7102 10 00
non scelti
esenzione
c/k
industriali:
7102 21 00
greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
esenzione
c/k
7102 29 00
altri
esenzione
c/k
non industriali:
7102 31 00
greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
esenzione
c/k
7102 39 00
altri
esenzione
c/k
7103
Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:
7103 10 00
gregge o semplicemente segate o sgrossate
esenzione
—
altrimenti lavorate:
7103 91 00
Rubini, zaffiri e smeraldi
esenzione
g
7103 99 00
altre
esenzione
g
7104
Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:
7104 10 00
Quarzo piezoelettrico
esenzione
g
7104 20 00
altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate
esenzione
g
7104 90 00
altre
esenzione
g
7105
Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche:
7105 10 00
di diamanti
esenzione
g
7105 90 00
altri
esenzione
g
II.METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI
7106
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere:
7106 10 00
Polveri
esenzione
g
altro:
7106 91
greggio:
7106 91 10
con titolo uguale o superiore a 999 ‰
esenzione
g
7106 91 90
con titolo inferiore a 999 ‰
esenzione
g
7106 92
semilavorato:
7106 92 20
con titolo uguale o superiore a 750 ‰
esenzione
g
7106 92 80
con titolo inferiore a 750 ‰
esenzione
g
7107 00 00
Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
esenzione
—
7108
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere:
per usi non monetari:
7108 11 00
Polveri
esenzione
g
7108 12 00
greggio
esenzione
g
7108 13
semilavorato:
7108 13 10
Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm
esenzione
g
7108 13 80
altro
esenzione
g
7108 20 00
per uso monetario
esenzione
g
7109 00 00
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
esenzione
—
7110
Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:
Platino:
7110 11 00
greggio o in polvere
esenzione
g
7110 19
altro:
7110 19 10
Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm
esenzione
g
7110 19 80
altro
esenzione
g
Palladio:
7110 21 00
greggio o in polvere
esenzione
g
7110 29 00
altro
esenzione
g
Rodio:
7110 31 00
greggio o in polvere
esenzione
g
7110 39 00
altro
esenzione
g
Iridio, osmio e rutenio:
7110 41 00
greggi o in polvere
esenzione
g
7110 49 00
altri
esenzione
g
7111 00 00
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
esenzione
—
7112
Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi:
7112 30 00
Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria
esenzione
—
altri:
7112 91 00
di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
esenzione
—
7112 92 00
di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi
esenzione
—
7112 99 00
altri
esenzione
—
III.MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI
7113
Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:
7113 11 00
di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
2,5
g
7113 19 00
di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
2,5
g
7113 20 00
di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi
4
—
7114
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:
7114 11 00
di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
2
g
7114 19 00
di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
2
g
7114 20 00
di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
2
—
7115
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
7115 10 00
Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino
esenzione
—
7115 90
altri:
7115 90 10
di metalli preziosi
3
—
7115 90 90
di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
3
—
7116
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:
7116 10 00
di perle fini o coltivate
esenzione
g
7116 20
di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:
esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini):
7116 20 11
Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori
esenzione
g
7116 20 19
altri
2,5
g
7116 20 90
altri
2,5
g
7117
Minuterie di fantasia:
di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:
7117 11 00
gemelli e bottoni simili
4
—
7117 19
altre:
7117 19 10
con parti di vetro
4
—
senza parti di vetro:
7117 19 91
dorate, argentate o platinate
4
—
7117 19 99
altre
4
—
7117 90 00
altre
4
—
7118
Monete:
7118 10
Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro:
7118 10 10
di argento
esenzione
g
7118 10 90
altre
esenzione
—
7118 90 00
altre
esenzione
g
SEZIONE XV
METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Note
1.
Questa sezione non comprende:
a)
i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);
b)
il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);
c)
i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;
d)
le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;
e)
gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);
f)
gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
g)
le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);
h)
gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
ij)
i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
k)
gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
l)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
m)
gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);
n)
gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2.
Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono:
a)
gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
b)
le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);
c)
gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.
Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.
Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.
3.
Nella nomenclatura, per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalo, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.
4.
Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.
5.
Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):
a)
le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
b)
le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;
c)
i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.
6.
Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.
7.
Regola sui prodotti composti:
Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.
Per l'applicazione di questa regola, si considerano:
a)
la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
b)
le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;
c)
un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.
8.
In questa sezione, si intendono per:
a)
«Cascami ed avanzi»:
i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.
b)
«Polveri»:
i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.
CAPITOLO 72
GHISA, FERRO E ACCIAIO
Note
1.
In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:
a)
«Ghise gregge»:
le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:
—
10 % o meno di cromo,
—
6 % o meno di manganese,
—
3 % o meno di fosforo,
—
8 % o meno di silicio,
—
10 % o meno, in totale, di altri elementi.
b)
«Ghise specolari»:
le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).
c)
«Ferro-leghe»:
le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:
—
più di 10 % di cromo,
—
più di 30 % di manganese,
—
più di 3 % di fosforo,
—
più di 8 % di silicio,
—
più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.
d)
«Acciai»:
le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.
e)
«Acciai inossidabili»:
gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.
f)
«Altri acciai legati»:
gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:
—
0,3 % o più di alluminio,
—
0,0008 % o più di boro,
—
0,3 % o più di cromo,
—
0,3 % o più di cobalto,
—
0,4 % o più di rame,
—
0,4 % o più di piombo,
—
1,65 % o più di manganese,
—
0,08 % o più di molibdeno,
—
0,3 % o più di nichel,
—
0,06 % o più di niobio,
—
0,6 % o più di silicio,
—
0,05 % o più di titanio,
—
0,3 % o più di tungsteno (wolframio),
—
0,1 % o più di vanadio,
—
0,05 % o più di zirconio,
—
0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.
g)
«Cascami lingottati di ferro o di acciaio»:
i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe.
h)
«Graniglie»:
i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.
ij)
«Semiprodotti»:
i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.
Questi prodotti non sono presentati arrotolati.
k)
«Prodotti laminati piatti»:
i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),
—
arrotolati in spire sovrapposte, o
—
non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.
Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
l)
«Vergella o bordione»:
i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).
m)
«Barre»:
i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli).
Questi prodotti possono:
—
avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);
—
avere subito una torsione dopo la laminazione.
n)
«Profilati»:
i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.
Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.
o)
«Fili»:
i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.
p)
«Barre forate per la perforazione»:
le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.
2.
I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.
3.
I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.
Note di sottovoci
1.
In questo capitolo, si intendono per:
a)
«Ghise gregge legate»:
le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate:
—
più di 0,2 % di cromo,
—
più di 0,3 % di rame,
—
più di 0,3 % di nichel,
—
più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.
b)
«Acciai non legati automatici»:
gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:
—
0,08 % o più di zolfo,
—
0,1 % o più di piombo,
—
più di 0,05 % di selenio,
—
più di 0,01 % di tellurio,
—
più di 0,05 % di bismuto.
c)
«Acciai al silicio detti «magnetici»»:
gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che puo conferire loro il carattere di altri acciai legati.
d)
«Acciai rapidi»:
gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo.
e)
«Acciai silico manganese»:
gli acciai che contengono, in peso:
—
non più di 0,7 % di carbonio,
—
0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e
—
0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.
2.
La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente:
una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.
Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.
Nota complementare
1.
Si considerano come:
—
Prodotti laminati piatti «detti magnetici» e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:
—
inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;
—
inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;
—
inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.
—
«Latta» ai sensi delle sottovoci 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.
—
«Acciai per utensili» ai sensi delle sottovoci 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi:
—
meno di 0,6 % di carbonio
e
0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio
o
4 % o più di tungsteno;
—
0,8 % o più di carbonio
e
0,05 % o più di vanadio;
—
più di 1,2 % di carbonio
e
11 % o più e non più di 15 % di cromo;
—
0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio
e
3,8 % o più e non più di 4,3 % di nichel
e
1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo
e
0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno;
—
0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio
e
1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo
e
0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno
e
meno di 1,2 % di nichel;
—
0,3 % o più di carbonio
e
meno di 5,2 % di cromo
e
0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno;
—
0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio
e
1,25 % o più e non più di 1,8 % di nichel
e
0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo
e
0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
I.PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI
7201
Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie:
7201 10
Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo:
contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese:
7201 10 11
con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %
1,7
—
7201 10 19
con tenore di silicio superiore a 1 %
1,7
—
7201 10 30
contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese
1,7
—
7201 10 90
contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese
esenzione
—
7201 20 00
Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo
2,2
—
7201 50
Ghise gregge legate; ghise specolari:
7201 50 10
Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio
esenzione
—
7201 50 90
altre
1,7
—
7202
Ferro-leghe:
Ferromanganese:
7202 11
contenente, in peso, più di 2 % di carbonio:
7202 11 20
di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %
2,7
—
7202 11 80
altro
2,7
—
7202 19 00
altro
2,7
—
Ferrosilicio:
7202 21 00
contente, in peso, più di 55 % di sicilio
5,7 (151)
—
7202 29
altro:
7202 29 10
contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio
5,7 (151)
—
7202 29 90
altro
5,7 (151)
—
7202 30 00
Ferro-silico-manganese
3,7
—
Ferrocromo:
7202 41
contenente, in peso, più di 4 % di carbonio:
7202 41 10
contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio
4
—
7202 41 90
contenente, in peso, più di 6 % di carbonio
4
—
7202 49
altro:
7202 49 10
contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio
7
—
7202 49 50
contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio
7
—
7202 49 90
contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio
7
—
7202 50 00
Ferro-silico-cromo
2,7
—
7202 60 00
Ferro-nichel
esenzione
—
7202 70 00
Ferro-molibdeno
2,7
—
7202 80 00
Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno
esenzione
—
altre:
7202 91 00
Ferro-titanio e ferro-silico-titanio
2,7
—
7202 92 00
Ferro-vanadio
2,7
—
7202 93 00
Ferro-niobio
esenzione
—
7202 99
altre:
7202 99 10
Ferro-fosforo
esenzione
—
7202 99 30
Ferro-silico-magnesio
2,7
—
7202 99 80
altre
2,7
—
7203
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:
7203 10 00
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro
esenzione
—
7203 90 00
altri
esenzione
—
7204
Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:
7204 10 00
Cascami ed avanzi di ghisa
esenzione
—
Cascami ed avanzi di acciaio legati:
7204 21
di acciai inossidabili:
7204 21 10
contenenti, in peso, 8 % o più di nichel
esenzione
—
7204 21 90
altri
esenzione
—
7204 29 00
altri
esenzione
—
7204 30 00
Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati
esenzione
—
altri cascami ed avanzi:
7204 41
Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti:
7204 41 10
Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature
esenzione
—
Spuntature di stampaggio o di taglio:
7204 41 91
in pacchetti
esenzione
—
7204 41 99
altri
esenzione
—
7204 49
altri:
7204 49 10
spezzettati
esenzione
—
altri:
7204 49 30
in pacchetti
esenzione
—
7204 49 90
altri
esenzione
—
7204 50 00
Cascami lingottati
esenzione
—
7205
Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio:
7205 10 00
Graniglie
esenzione
—
Polveri:
7205 21 00
di acciai legati
esenzione
—
7205 29 00
altre
esenzione
—
II.FERRO ED ACCIAI NON LEGATI
7206
Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:
7206 10 00
Lingotti
esenzione
—
7206 90 00
altri
esenzione
—
7207
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:
contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7207 11
di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
laminati od ottenuti con colata continua:
7207 11 11
di acciai automatici
esenzione
—
altri:
7207 11 14
di spessore inferiore o uguale a 130 mm
esenzione
—
7207 11 16
di spessore superiore a 130 mm
esenzione
—
7207 11 90
fucinati
esenzione
—
7207 12
altri, di sezione trasversale rettangolare:
7207 12 10
laminati od ottenuti con colata continua
esenzione
—
7207 12 90
fucinati
esenzione
—
7207 19
altri:
di sezione trasversale circolare o poligonale:
7207 19 12
laminati od ottenuti con colata continua
esenzione
—
7207 19 19
fucinati
esenzione
—
7207 19 80
altri
esenzione
—
7207 20
contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:
di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
laminati od ottenuti con colata continua:
7207 20 11
di acciai automatici
esenzione
—
altri, contenenti, in peso:
7207 20 15
0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio
esenzione
—
7207 20 17
0,6 % o più di carbonio
esenzione
—
7207 20 19
fucinati
esenzione
—
altri, di sezione trasversale rettangolare:
7207 20 32
laminati od ottenuti con colata continua
esenzione
—
7207 20 39
fucinati
esenzione
—
di sezione trasversale circolare o poligonale:
7207 20 52
laminati od ottenuti con colata continua
esenzione
—
7207 20 59
fucinati
esenzione
—
7207 20 80
altri
esenzione
—
7208
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:
7208 10 00
arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo
esenzione
—
altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:
7208 25 00
di spessore di 4,75 mm o più
esenzione
—
7208 26 00
di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
esenzione
—
7208 27 00
di spessore inferiore a 3 mm
esenzione
—
altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
7208 36 00
di spessore superiore a 10 mm
esenzione
—
7208 37 00
di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
esenzione
—
7208 38 00
di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
esenzione
—
7208 39 00
di spessore inferiore a 3 mm
esenzione
—
7208 40 00
non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo
esenzione
—
altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
7208 51
di spessore superiore a 10 mm:
7208 51 20
di spessore superiore a 15 mm
esenzione
—
di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:
7208 51 91
di 2 050 mm o più
esenzione
—
7208 51 98
inferiore a 2 050 mm
esenzione
—
7208 52
di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:
7208 52 10
laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm
esenzione
—
altri, di larghezza:
7208 52 91
di 2 050 mm o più
esenzione
—
7208 52 99
inferiore a 2 050 mm
esenzione
—
7208 53
di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:
7208 53 10
laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più
esenzione
—
7208 53 90
altri
esenzione
—
7208 54 00
di spessore inferiore a 3 mm
esenzione
—
7208 90 00
altri
esenzione
—
7209
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:
arrotolati, semplicemente laminati a freddo:
7209 15 00
di spessore di 3 mm o più
esenzione
—
7209 16
di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:
7209 16 10
detti «magnetici»
esenzione
—
7209 16 90
altri
esenzione
—
7209 17
di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:
7209 17 10
detti «magnetici»
esenzione
—
7209 17 90
altri
esenzione
—
7209 18
di spessore inferiore a 0,5 mm:
7209 18 10
detti «magnetici»
esenzione
—
altri:
7209 18 91
di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm
esenzione
—
7209 18 99
di spessore inferiore a 0,35 mm
esenzione
—
non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:
7209 25 00
di spessore di 3 mm o più
esenzione
—
7209 26
di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:
7209 26 10
detti «magnetici»
esenzione
—
7209 26 90
altri
esenzione
—
7209 27
di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:
7209 27 10
detti «magnetici»
esenzione
—
7209 27 90
altri
esenzione
—
7209 28
di spessore inferiore a 0,5 mm:
7209 28 10
detti «magnetici»
esenzione
—
7209 28 90
altri
esenzione
—
7209 90 00
altri
esenzione
—
7210
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
stagnati:
7210 11 00
di spessore di 0,5 mm o più
esenzione
—
7210 12
di spessore inferiore a 0,5 mm:
7210 12 20
Latta
esenzione
—
7210 12 80
altri
esenzione
—
7210 20 00
piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno
esenzione
—
7210 30 00
zincati elettroliticamente
esenzione
—
zincati con altri procedimenti:
7210 41 00
ondulati
esenzione
—
7210 49 00
altri
esenzione
—
7210 50 00
rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo
esenzione
—
rivestiti di alluminio:
7210 61 00
rivestiti di leghe di alluminio-zinco
esenzione
—
7210 69 00
altri
esenzione
—
7210 70
dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:
7210 70 10
Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati
esenzione
—
7210 70 80
altri
esenzione
—
7210 90
altri:
7210 90 30
placcati
esenzione
—
7210 90 40
stagnati e stampati
esenzione
—
7210 90 80
altri
esenzione
—
7211
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:
semplicemente laminati a caldo:
7211 13 00
laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
esenzione
—
7211 14 00
altri, di spessore di 4,75 mm o più
esenzione
—
7211 19 00
altri
esenzione
—
semplicemente laminati a freddo:
7211 23
contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7211 23 20
detti «magnetici»
esenzione
—
altri:
7211 23 30
di spessore di 0,35 mm o più
esenzione
—
7211 23 80
di spessore inferiore a 0,35 mm
esenzione
—
7211 29 00
altri
esenzione
—
7211 90 00
altri
esenzione
—
7212
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
7212 10
stagnati:
7212 10 10
Latta semplicemente trattata in superficie
esenzione
—
7212 10 90
altri
esenzione
—
7212 20 00
zincati elettroliticamente
esenzione
—
7212 30 00
zincati con altri procedimenti
esenzione
—
7212 40
dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:
7212 40 20
Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati
esenzione
—
7212 40 80
altri
esenzione
—
7212 50
altrimenti rivestiti:
7212 50 20
rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo
esenzione
—
7212 50 30
cromati o nichelati
esenzione
—
7212 50 40
ramati
esenzione
—
rivestiti di alluminio:
7212 50 61
rivestiti di leghe di alluminio-zinco
esenzione
—
7212 50 69
altri
esenzione
—
7212 50 90
altri
esenzione
—
7212 60 00
placcati
esenzione
—
7213
Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:
7213 10 00
aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione
esenzione
—
7213 20 00
altri, di acciai automatici
esenzione
—
altri:
7213 91
di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:
7213 91 10
del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
esenzione
—
7213 91 20
del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici
esenzione
—
altri:
7213 91 41
contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio
esenzione
—
7213 91 49
contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio
esenzione
—
7213 91 70
contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio
esenzione
—
7213 91 90
contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio
esenzione
—
7213 99
altri:
7213 99 10
contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
esenzione
—
7213 99 90
contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio
esenzione
—
7214
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:
7214 10 00
fucinate
esenzione
—
7214 20 00
aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
esenzione
—
7214 30 00
altre, di acciai automatici
esenzione
—
altre:
7214 91
di sezione trasversale rettangolare:
7214 91 10
contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
esenzione
—
7214 91 90
contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio
esenzione
—
7214 99
altre:
contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7214 99 10
del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
esenzione
—
altre, di sezione circolare con diametro:
7214 99 31
uguale o superiore a 80 mm
esenzione
—
7214 99 39
inferiore a 80 mm
esenzione
—
7214 99 50
altre
esenzione
—
contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:
di sezione circolare con diametro:
7214 99 71
uguale o superiore a 80 mm
esenzione
—
7214 99 79
inferiore a 80 mm
esenzione
—
7214 99 95
altre
esenzione
—
7215
Altre barre di ferro o di acciai non legati:
7215 10 00
di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo
esenzione
—
7215 50
altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:
contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7215 50 11
di sezione rettangolare
esenzione
—
7215 50 19
altre
esenzione
—
7215 50 80
contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio
esenzione
—
7215 90 00
altre
esenzione
—
7216
Profilati di ferro o di acciai non legati:
7216 10 00
Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
esenzione
—
Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:
7216 21 00
Profilati a L
esenzione
—
7216 22 00
Profilati a T
esenzione
—
Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:
7216 31
Profilati ad U:
7216 31 10
di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm
esenzione
—
7216 31 90
di altezza superiore a 220 mm
esenzione
—
7216 32
Profilati ad I:
di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:
7216 32 11
ad ali a facce parallele
esenzione
—
7216 32 19
altri
esenzione
—
di altezza superiore a 220 mm:
7216 32 91
ad ali a facce parallele
esenzione
—
7216 32 99
altri
esenzione
—
7216 33
Profilati ad H:
7216 33 10
di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm
esenzione
—
7216 33 90
di altezza superiore a 180 mm
esenzione
—
7216 40
Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:
7216 40 10
Profilati a L
esenzione
—
7216 40 90
Profilati a T
esenzione
—
7216 50
altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo:
7216 50 10
di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm
esenzione
—
altri:
7216 50 91
Piatti a bulbo
esenzione
—
7216 50 99
altri
esenzione
—
Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:
7216 61
ottenuti da prodotti laminati piatti:
7216 61 10
Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti
esenzione
—
7216 61 90
altri
esenzione
—
7216 69 00
altri
esenzione
—
altri:
7216 91
ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti:
7216 91 10
Lamiere profilate (nervate)
esenzione
—
7216 91 80
altri
esenzione
—
7216 99 00
altri
esenzione
—
7217
Fili di ferro o di acciai non legati:
7217 10
non rivestiti, anche lucidati:
contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7217 10 10
la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm
esenzione
—
la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:
7217 10 31
aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione
esenzione
—
7217 10 39
altri
esenzione
—
7217 10 50
contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
esenzione
—
7217 10 90
contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
esenzione
—
7217 20
zincati:
contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7217 20 10
la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm
esenzione
—
7217 20 30
la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm
esenzione
—
7217 20 50
contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
esenzione
—
7217 20 90
contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
esenzione
—
7217 30
rivestiti di altri metalli comuni:
contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7217 30 41
ramati
esenzione
—
7217 30 49
altri
esenzione
—
7217 30 50
contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
esenzione
—
7217 30 90
contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
esenzione
—
7217 90
altri:
7217 90 20
contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
esenzione
—
7217 90 50
contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
esenzione
—
7217 90 90
contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
esenzione
—
III.ACCIAI INOSSIDABILI
7218
Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili:
7218 10 00
Lingotti e altre forme primarie
esenzione
—
altri:
7218 91
di sezione trasversale rettangolare:
7218 91 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7218 91 80
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7218 99
altri:
di sezione trasversale quadrata:
7218 99 11
laminati od ottenuti per colata continua
esenzione
—
7218 99 19
fucinati
esenzione
—
altri:
7218 99 20
laminati od ottenuti per colata continua
esenzione
—
7218 99 80
fucinati
esenzione
—
7219
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
semplicemente laminati a caldo, arrotolati:
7219 11 00
di spessore superiore a 10 mm
esenzione
—
7219 12
di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm:
7219 12 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7219 12 90
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7219 13
di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:
7219 13 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7219 13 90
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7219 14
di spessore inferiore a 3 mm:
7219 14 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7219 14 90
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:
7219 21
di spessore superiore a 10 mm:
7219 21 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7219 21 90
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7219 22
di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm:
7219 22 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7219 22 90
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7219 23 00
di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
esenzione
—
7219 24 00
di spessore inferiore a 3 mm
esenzione
—
semplicemente laminati a freddo:
7219 31 00
di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
esenzione
—
7219 32
di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:
7219 32 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7219 32 90
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7219 33
di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:
7219 33 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7219 33 90
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7219 34
di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm:
7219 34 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7219 34 90
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7219 35
di spessore inferiore a 0,5 mm:
7219 35 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7219 35 90
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7219 90 00
altri
esenzione
—
7220
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:
semplicemente laminati a caldo:
7220 11 00
di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
esenzione
—
7220 12 00
di spessore inferiore a 4,75 mm
esenzione
—
7220 20
semplicemente laminati a freddo:
di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso:
7220 20 21
2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7220 20 29
meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso:
7220 20 41
2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7220 20 49
meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso:
7220 20 81
2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7220 20 89
meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7220 90 00
altri
esenzione
—
7221 00
Vergella o bordione di acciai inossidabili:
7221 00 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7221 00 90
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7222
Barre e profilati di acciai inossidabili:
Barre semplicemente laminate o estruse a caldo:
7222 11
di sezione circolare:
di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:
7222 11 11
2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7222 11 19
meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:
7222 11 81
2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7222 11 89
meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7222 19
altre:
7222 19 10
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7222 19 90
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7222 20
Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo:
di sezione circolare:
di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:
7222 20 11
2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7222 20 19
meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:
7222 20 21
2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7222 20 29
meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso:
7222 20 31
2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7222 20 39
meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
altre, contenenti, in peso:
7222 20 81
2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7222 20 89
meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7222 30
altre barre:
fucinate, contenenti, in peso:
7222 30 51
2,5 % o più di nichel
esenzione
—
7222 30 91
meno di 2,5 % di nichel
esenzione
—
7222 30 97
altre
esenzione
—
7222 40
Profilati:
7222 40 10
semplicemente laminati o estrusi a caldo
esenzione
—
7222 40 50
semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo
esenzione
—
7222 40 90
altri
esenzione
—
7223 00
Fili di acciai inossidabili:
contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel:
7223 00 11
contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo
esenzione
—
7223 00 19
altri
esenzione
—
contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel:
7223 00 91
contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio
esenzione
—
7223 00 99
altri
esenzione
—
IV.ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI
7224
Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:
7224 10
Lingotti e altre forme primarie:
7224 10 10
di acciai per utensili
esenzione
—
7224 10 90
altri
esenzione
—
7224 90
altri:
7224 90 02
di acciai per utensili
esenzione
—
altri:
di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:
laminati a caldo od ottenuti per colata continua:
la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
7224 90 03
di acciai rapidi
esenzione
—
7224 90 05
contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo
esenzione
—
7224 90 07
altri
esenzione
—
7224 90 14
altri
esenzione
—
7224 90 18
fucinati
esenzione
—
altri:
laminati a caldo od ottenuti per colata continua:
7224 90 31
contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno
esenzione
—
7224 90 38
altri
esenzione
—
7224 90 90
fucinati
esenzione
—
7225
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
di acciai al silicio detti «magnetici»:
7225 11 00
a grani orientati
esenzione
—
7225 19
altri:
7225 19 10
laminati a caldo
esenzione
—
7225 19 90
laminati a freddo
esenzione
—
7225 20 00
di acciai rapidi
esenzione
—
7225 30
altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati:
7225 30 10
di acciai per utensili
esenzione
—
7225 30 90
altri
esenzione
—
7225 40
altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:
7225 40 12
di acciai per utensili
esenzione
—
altri:
7225 40 40
di spessore superiore a 10 mm
esenzione
—
7225 40 60
di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
esenzione
—
7225 40 90
di spessore inferiore a 4,75 mm
esenzione
—
7225 50 00
altri, semplicemente laminati a freddo
esenzione
—
altri:
7225 91 00
zincati elettroliticamente
esenzione
—
7225 92 00
zincati con altri procedimenti
esenzione
—
7225 99 00
altri
esenzione
—
7226
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:
di acciai al silicio detti «magnetici»:
7226 11 00
a grani orientati
esenzione
—
7226 19
altri:
7226 19 10
semplicemente laminati a caldo
esenzione
—
7226 19 80
altri
esenzione
—
7226 20 00
di acciai rapidi
esenzione
—
altri:
7226 91
semplicemente laminati a caldo:
7226 91 20
di acciai per utensili
esenzione
—
altri:
7226 91 91
di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
esenzione
—
7226 91 99
di spessore inferiore a 4,75 mm
esenzione
—
7226 92 00
semplicemente laminati a freddo
esenzione
—
7226 93 00
zincati elettroliticamente:
esenzione
—
7226 94 00
zincati con altri procedimenti
esenzione
—
7226 99 00
altri
esenzione
—
7227
Vergella o bordione di altri acciai legati:
7227 10 00
di acciai rapidi
esenzione
—
7227 20 00
di acciai silico-manganese
esenzione
—
7227 90
altri:
7227 90 10
contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo
esenzione
—
7227 90 50
contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno
esenzione
—
7227 90 95
altri
esenzione
—
7228
Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:
7228 10
Barre di acciai rapidi:
7228 10 20
semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
esenzione
—
7228 10 50
fucinate
esenzione
—
7228 10 90
altre
esenzione
—
7228 20
Barre di acciai silico-manganese:
7228 20 10
di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce
esenzione
—
altre:
7228 20 91
semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
esenzione
—
7228 20 99
altre
esenzione
—
7228 30
altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:
7228 30 20
di acciai per utensili
esenzione
—
contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:
7228 30 41
di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm
esenzione
—
7228 30 49
altre
esenzione
—
altre:
di sezione circolare, di diametro:
7228 30 61
uguale o superiore a 80 mm
esenzione
—
7228 30 69
inferiore a 80 mm
esenzione
—
7228 30 70
di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce
esenzione
—
7228 30 89
altre
esenzione
—
7228 40
altre barre, semplicemente fucinate:
7228 40 10
di acciai per utensili
esenzione
—
7228 40 90
altre
esenzione
—
7228 50
altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:
7228 50 20
di acciai per utensili
esenzione
—
7228 50 40
contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno
esenzione
—
altre:
di sezione circolare, di diametro:
7228 50 61
uguale o superiore a 80 mm
esenzione
—
7228 50 69
inferiore a 80 mm
esenzione
—
7228 50 80
altre
esenzione
—
7228 60
altre barre:
7228 60 20
di acciai per utensili
esenzione
—
7228 60 80
altre
esenzione
—
7228 70
Profilati:
7228 70 10
semplicemente laminati o estrusi a caldo
esenzione
—
7228 70 90
altri
esenzione
—
7228 80 00
Barre forate per la perforazione
esenzione
—
7229
Fili di altri acciai legati:
7229 10 00
di acciai rapidi
esenzione
—
7229 20 00
di acciai silico-manganese
esenzione
—
7229 90
altri:
7229 90 50
contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno
esenzione
—
7229 90 90
altri
esenzione
—
CAPITOLO 73
LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
Note
1.
In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.
2.
Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
7301
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:
7301 10 00
Palancole
esenzione
—
7301 20 00
Profilati
esenzione
—
7302
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:
7302 10
Rotaie:
7302 10 10
conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
esenzione
—
altre:
nuove:
Rotaie del tipo vignole:
7302 10 21
di un peso al metro superiore o uguale a 46 kg
esenzione
—
7302 10 23
di un peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg
esenzione
—
7302 10 29
di un peso al metro inferiore a 27 kg
esenzione
—
7302 10 40
Rotaie a guida
esenzione
—
7302 10 50
altre
esenzione
—
7302 10 90
usate
esenzione
—
7302 30 00
Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi
2,7
—
7302 40 00
Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
esenzione
—
7302 90 00
altri
esenzione
—
7303 00
Tubi e profilati cavi, di ghisa:
7303 00 10
Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione
3,2
—
7303 00 90
altri
3,2
—
7304
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:
7304 10
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:
7304 10 10
con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
esenzione
—
7304 10 30
con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
esenzione
—
7304 10 90
con diametro esterno superiore a 406,4 mm
esenzione
—
Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:
7304 21 00
Aste di perforazione
esenzione
—
7304 29
altri:
7304 29 11
con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
esenzione
—
7304 29 19
con diametro esterno superiore a 406,4 mm
esenzione
—
altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:
7304 31
trafilati o laminati a freddo:
7304 31 10
muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
altri:
7304 31 91
di precisione
esenzione
—
7304 31 99
altri
esenzione
—
7304 39
altri:
7304 39 10
greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete
esenzione
—
altri:
7304 39 20
muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
altri:
7304 39 30
con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm
esenzione
—
altri:
Tubi filettati o filettabili detti gas:
7304 39 51
zincati
esenzione
—
7304 39 59
altri
esenzione
—
altri, con diametro esterno:
7304 39 91
inferiore o uguale a 168,3 mm
esenzione
—
7304 39 93
superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
esenzione
—
7304 39 99
superiore a 406,4 mm
esenzione
—
altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:
7304 41
trafilati o laminati a freddo:
7304 41 10
muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
7304 41 90
altri
esenzione
—
7304 49
altri:
7304 49 10
greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete
esenzione
—
altri:
7304 49 30
muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
altri:
7304 49 91
con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
esenzione
—
7304 49 99
con diametro esterno superiore a 406,4 mm
esenzione
—
altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:
7304 51
trafilati o laminati a freddo:
diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:
7304 51 12
inferiore o uguale a 0,5 m
esenzione
—
7304 51 18
superiore a 0,5 m
esenzione
—
altri:
7304 51 30
muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
altri:
7304 51 91
di precisione
esenzione
—
7304 51 99
altri
esenzione
—
7304 59
altri:
7304 59 10
greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete
esenzione
—
altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:
7304 59 32
inferiore o uguale a 0,5 m
esenzione
—
7304 59 38
superiore a 0,5 m
esenzione
—
altri:
7304 59 50
muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
altri:
7304 59 91
con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
esenzione
—
7304 59 93
con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
esenzione
—
7304 59 99
con diametro esterno superiore a 406,4 mm
esenzione
—
7304 90
altri:
7304 90 10
muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
7304 90 90
altri
esenzione
—
7305
Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:
7305 11 00
saldati longitudinalmente ad arco sommerso
esenzione
—
7305 12 00
saldati longitudinalmente, altri
esenzione
—
7305 19 00
altri
esenzione
—
7305 20 00
Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
esenzione
—
altri, saldati:
7305 31 00
saldati longitudinalmente
esenzione
—
7305 39 00
altri
esenzione
—
7305 90 00
altri
esenzione
—
7306
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:
7306 10
Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:
saldati longitudinalmente, con diametro esterno:
7306 10 11
inferiore o uguale a 168,3 mm
esenzione
—
7306 10 19
superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
esenzione
—
7306 10 90
saldati elicoidalmente
esenzione
—
7306 20 00
Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
esenzione
—
7306 30
altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:
7306 30 10
muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
altri:
di precisione, aventi parete di spessore:
7306 30 21
inferiore o uguale a 2 mm
esenzione
—
7306 30 29
superiore a 2 mm
esenzione
—
altri:
Tubi gas, filettati o filettabili:
7306 30 51
zincati
esenzione
—
7306 30 59
altri
esenzione
—
altri, con diametro esterno:
inferiore o uguale a 168,3 mm:
7306 30 71
zincati
esenzione
—
7306 30 78
altri
esenzione
—
7306 30 90
superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
esenzione
—
7306 40
altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:
7306 40 10
muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
altri:
7306 40 91
trafilati o laminati a freddo
esenzione
—
7306 40 99
altri
esenzione
—
7306 50
altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:
7306 50 10
muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
altri:
7306 50 91
di precisione
esenzione
—
7306 50 99
altri
esenzione
—
7306 60
altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:
7306 60 10
muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
altri:
di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore:
inferiore o uguale a 2 mm:
7306 60 32
di acciai inossidabili
esenzione
—
7306 60 34
altri
esenzione
—
superiore a 2 mm:
7306 60 36
di acciai inossidabili
esenzione
—
7306 60 38
altri
esenzione
—
di altre sezioni:
7306 60 91
di acciai inossidabili
esenzione
—
7306 60 99
altri
esenzione
—
7306 90 00
altri
esenzione
—
7307
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:
fusi:
7307 11
di ghisa non malleabile:
7307 11 10
per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione
3,7
—
7307 11 90
altri
3,7
—
7307 19
altri:
7307 19 10
di ghisa malleabile
3,7
—
7307 19 90
altri
3,7
—
altri, di acciai inossidabili:
7307 21 00
Flange
3,7
—
7307 22
Gomiti, curve e manicotti, filettati:
7307 22 10
Manicotti
esenzione
—
7307 22 90
Gomiti e curve
3,7
—
7307 23
Accessori da saldare testa a testa:
7307 23 10
Gomiti e curve
3,7
—
7307 23 90
altri
3,7
—
7307 29
altri:
7307 29 10
filettati
3,7
—
7307 29 30
per saldare
3,7
—
7307 29 90
altri
3,7
—
altri:
7307 91 00
Flange
3,7
—
7307 92
Gomiti, curve e manicotti, filettati:
7307 92 10
Manicotti
esenzione
—
7307 92 90
Gomiti e curve
3,7
—
7307 93
Accessori da saldare testa a testa:
il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:
7307 93 11
Gomiti e curve
3,7
—
7307 93 19
altri
3,7
—
il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm:
7307 93 91
Gomiti e curve
3,7
—
7307 93 99
altri
3,7
—
7307 99
altri:
7307 99 10
filettati
3,7
—
7307 99 30
per saldare
3,7
—
7307 99 90
altri
3,7
—
7308
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
7308 10 00
Ponti ed elementi di ponti
esenzione
—
7308 20 00
Torri e piloni
esenzione
—
7308 30 00
Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie
esenzione
p/st (152)
7308 40
Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature:
7308 40 10
Materiale per armature di miniera
esenzione
—
7308 40 90
altro
esenzione
—
7308 90
altri:
7308 90 10
Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali
esenzione
—
altri:
unicamente o principalmente di lamiere:
7308 90 51
Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante
esenzione
—
7308 90 59
altri
esenzione
—
7308 90 99
altri
esenzione
—
7309 00
Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
7309 00 10
per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)
2,2
—
per materie liquide:
7309 00 30
con rivestimento interno o calorifugo
2,2
—
altri, di capacità:
7309 00 51
superiore a 100 000 litri
2,2
—
7309 00 59
inferiore o uguale a 100 000 litri
2,2
—
7309 00 90
per materie solide
2,2
—
7310
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
7310 10 00
di capacità uguale o superiore a 50 litri
2,7
—
di capacità inferiore a 50 litri:
7310 21
Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:
7310 21 11
Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari
2,7
—
7310 21 19
Scatole per l'imballaggio delle bevande
2,7
—
altre, aventi parete di spessore:
7310 21 91
inferiore a 0,5 mm
2,7
—
7310 21 99
uguale o superiore a 0,5 mm
2,7
—
7310 29
altri:
7310 29 10
aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm
2,7
—
7310 29 90
aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm
2,7
—
7311 00
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:
7311 00 10
senza saldatura
2,7
—
altri, di capacità:
7311 00 91
inferiore a 1 000 litri
2,7
—
7311 00 99
uguale o superiore a 1 000 litri
2,7
—
7312
Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:
7312 10
Trefoli e cavi:
7312 10 10
muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
altri:
7312 10 30
di acciaio inossidabile
esenzione
—
altri, la cui sezione trasversale massima è:
inferiore o uguale a 3 mm:
7312 10 51
rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)
esenzione
—
7312 10 59
altri
esenzione
—
superiore a 3 mm:
Trefoli:
7312 10 71
non rivestiti
esenzione
—
rivestiti:
7312 10 75
zincati
esenzione
—
7312 10 79
altri
esenzione
—
Cavi, compresi i cavi chiusi:
non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è:
7312 10 82
superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm
esenzione
—
7312 10 84
superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm
esenzione
—
7312 10 86
superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm
esenzione
—
7312 10 88
superiore a 48 mm
esenzione
—
7312 10 99
altri
esenzione
—
7312 90
altri:
7312 90 10
muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili
esenzione
—
7312 90 90
altri
esenzione
—
7313 00 00
Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
esenzione
—
7314
Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:
Prodotti tessuti (tele metalliche):
7314 12 00
Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile
esenzione
—
7314 13 00
altre tele metalliche continue o senza fine, per macchine
esenzione
—
7314 14 00
altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile
esenzione
—
7314 19 00
altri
esenzione
—
7314 20
Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2:
7314 20 10
di fili nervati
esenzione
—
7314 20 90
altre
esenzione
—
altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:
7314 31 00
zincate
esenzione
—
7314 39 00
altre
esenzione
—
altre tele metalliche, griglie e reti:
7314 41
zincate:
7314 41 10
a maglie esagonali
esenzione
—
7314 41 90
altre
esenzione
—
7314 42
ricoperte di materie plastiche:
7314 42 10
a maglie esagonali
esenzione
—
7314 42 90
altre
esenzione
—
7314 49 00
altre
esenzione
—
7314 50 00
Lamiere e lastre, incise e stirate
esenzione
—
7315
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
Catene a maglie articolate e loro parti:
7315 11
Catene a rulli:
7315 11 10
per biciclette e motociclette
2,7
—
7315 11 90
altre
2,7
—
7315 12 00
altre catene
2,7
—
7315 19 00
Parti
2,7
—
7315 20 00
Catene antisdrucciolevoli
2,7
—
altre catene e catenelle:
7315 81 00
Catene a maglie con traversino
2,7
—
7315 82
altre catene, a maglie saldate:
7315 82 10
di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm
2,7
—
7315 82 90
di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm
2,7
—
7315 89 00
altre
2,7
—
7315 90 00
altre parti
2,7
—
7316 00 00
Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
2,7
—
7317 00
Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:
7317 00 10
Puntine da disegno
esenzione
—
altri:
di trafileria:
7317 00 20
Chiodi in strisce o in rotoli
esenzione
—
7317 00 40
Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati
esenzione
—
altri:
7317 00 61
zincati
esenzione
—
7317 00 69
altri
esenzione
—
7317 00 90
altri
esenzione
—
7318
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:
Articoli filettati:
7318 11 00
Tirafondi
3,7
—
7318 12
altre viti per legno:
7318 12 10
di acciaio inossidabile
3,7
—
7318 12 90
altre
3,7
—
7318 13 00
Ganci a vite e viti ad occhio
3,7
—
7318 14
Viti autofilettanti:
7318 14 10
di acciaio inossidabile
3,7
—
altre:
7318 14 91
Viti filettatrici
3,7
—
7318 14 99
altre
3,7
—
7318 15
altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle:
7318 15 10
Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm
3,7
—
altri:
7318 15 20
per fissare gli elementi delle strade ferrate
3,7
—
altri:
senza capocchia:
7318 15 30
di acciaio inossidabile
3,7
—
di altri acciai, con resistenza alla trazione:
7318 15 41
inferiore a 800 MPa
3,7
—
7318 15 49
uguale o superiore a 800 MPa
3,7
—
con capocchia:
con intaglio od impronta a croce:
7318 15 51
di acciaio inossidabile
3,7
—
7318 15 59
altri
3,7
—
con esagono incassato:
7318 15 61
di acciaio inossidabile
3,7
—
7318 15 69
altri
3,7
—
con esagono sporgente:
7318 15 70
di acciaio inossidabile
3,7
—
di altri acciai, con resistenza alla trazione:
7318 15 81
inferiore a 800 MPa
3,7
—
7318 15 89
uguale o superiore a 800 MPa
3,7
—
7318 15 90
altri
3,7
—
7318 16
Dadi:
7318 16 10
ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm
3,7
—
altri:
7318 16 30
di acciaio inossidabile
3,7
—
altri:
7318 16 50
di sicurezza
3,7
—
altri, di diametro interno:
7318 16 91
inferiore o uguale a 12 mm
3,7
—
7318 16 99
superiore a 12 mm
3,7
—
7318 19 00
altri
3,7
—
Articoli non filettati:
7318 21 00
Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio
3,7
—
7318 22 00
altre rondelle
3,7
—
7318 23 00
Ribadini
3,7
—
7318 24 00
Copiglie, pernotti e chiavette
3,7
—
7318 29 00
altri
3,7
—
7319
Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:
7319 10 00
Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo
2,7
—
7319 20 00
Spilli di sicurezza
2,7
—
7319 30 00
altri spilli
2,7
—
7319 90 00
altri
2,7
—
7320
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:
7320 10
Molle a balestra e loro foglie:
formate a caldo:
7320 10 11
Molle paraboliche e loro foglie
2,7
—
7320 10 19
altre
2,7
—
7320 10 90
altre
2,7
—
7320 20
Molle ad elica:
7320 20 20
formate a caldo
2,7
—
altre:
7320 20 81
Molle di compressione
2,7
—
7320 20 85
Molle di trazione
2,7
—
7320 20 89
altre
2,7
—
7320 90
altre:
7320 90 10
Molle a spirali piatte
2,7
—
7320 90 30
Molle a forma di dischi
2,7
—
7320 90 90
altre
2,7
—
7321
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
Apparecchi di cottura e scaldapiatti:
7321 11
a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:
7321 11 10
con forno, compresi i forni separati
2,7
p/st
7321 11 90
altri
2,7
p/st
7321 12 00
a combustibili liquidi
2,7
p/st
7321 13 00
a combustibili solidi
2,7
p/st
altri apparecchi:
7321 81
a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:
7321 81 10
ad eliminazione dei gas combusti
2,7
p/st
7321 81 90
altri
2,7
p/st
7321 82
a combustibili liquidi:
7321 82 10
ad eliminazione dei gas combusti
2,7
p/st
7321 82 90
altri
2,7
p/st
7321 83 00
a combustibili solidi
2,7
p/st
7321 90 00
Parti
2,7
—
7322
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:
Radiatori e loro parti:
7322 11 00
di ghisa
3,2
—
7322 19 00
altri
3,2
—
7322 90
altri:
7322 90 10
Generatori e distributori di aria calda, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili (153)
esenzione
—
7322 90 90
altri
3,2
—
7323
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
7323 10 00
Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi
3,2
—
altri:
7323 91 00
di ghisa, non smaltati
3,2
—
7323 92 00
di ghisa smaltati
3,2
—
7323 93
di acciai inossidabili:
7323 93 10
Oggetti per il servizio della tavola
3,2
—
7323 93 90
altri
3,2
—
7323 94
di ferro o acciaio, smaltati:
7323 94 10
Oggetti per il servizio della tavola
3,2
—
7323 94 90
altri
3,2
—
7323 99
altri:
7323 99 10
Oggetti per il servizio della tavola
3,2
—
altri:
7323 99 91
dipinti o verniciati
3,2
—
7323 99 99
altri
3,2
—
7324
Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:
7324 10
Acquai e lavabi di acciai inossidabili:
7324 10 10
destinati ad aeromobili civili (153)
esenzione
—
7324 10 90
altri
2,7
—
Vasche da bagno:
7324 21 00
di ghisa, anche smaltate
3,2
p/st
7324 29 00
altri
3,2
p/st
7324 90
altri, comprese le loro parti:
7324 90 10
Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili (153)
esenzione
—
7324 90 90
altri
3,2
—
7325
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio:
7325 10
di ghisa non malleabile:
7325 10 50
Botole
1,7
p/st
altri:
7325 10 92
Oggetti per canalizzazioni
1,7
—
7325 10 99
altri
1,7
—
altri:
7325 91 00
Palle ed oggetti simili per mulini
2,7
—
7325 99
altri:
7325 99 10
di ghisa malleabile
2,7
—
7325 99 90
altri
2,7
—
7326
Altri lavori di ferro o acciaio:
Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:
7326 11 00
Palle ed oggetti simili per mulini
2,7
—
7326 19
altri:
7326 19 10
fucinati
2,7
—
7326 19 90
altri
2,7
—
7326 20
Lavori di fili di ferro o acciaio:
7326 20 10
destinati ad aeromobili civili (153)
esenzione
—
altri:
7326 20 30
Gabbie ed uccelliere
2,7
—
7326 20 50
Cestini
2,7
—
7326 20 90
altri
2,7
—
7326 90
altri:
7326 90 10
Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca
2,7
—
7326 90 30
Scale e sgabelli a gradini
2,7
—
7326 90 40
Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci
2,7
—
7326 90 50
Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.
2,7
—
7326 90 60
Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia
2,7
—
7326 90 70
Cestelli di lamiere ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini
2,7
—
altri lavori di ferro o di acciaio:
7326 90 91
fucinati
2,7
—
7326 90 93
stampati
2,7
—
7326 90 95
sinterizzati
2,7
—
7326 90 98
altri
2,7
—
CAPITOLO 74
RAME E LAVORI DI RAME
Nota
1.
In questo capitolo, si intendono per:
a)
«Rame raffinato»:
il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure
il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:
Altri elementi
Elemento
Tenore limite %, in peso
Ag
Argento
0,25
As
Arsenico
0,5
Cd
Cadmio
1,3
Cr
Cromo
1,4
Mg
Magnesio
0,8
Pb
Piombo
1,5
S
Zolfo
0,7
Sn
Stagno
0,8
Te
Tellurio
0,8
Zn
Zinco
1
Zr
Zirconio
0,3
Altri elementi (154), ciascuno
0,3
b)
«Leghe di rame»:
le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché:
1)
il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure
2)
il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.
c)
«Leghe madri di rame»:
le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848.
d)
«Barre»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi.
e)
«Profilati»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
f)
«Fili»:
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.
Tuttavia, per l'interpretazione della voce 7414 sono ammessi come «fili», unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.
g)
«Lamiere, nastri e fogli»:
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:
—
in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
—
in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
h)
«Tubi»:
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.
Nota di sottovoci
1.
In questo capitolo, si intende per:
a)
«Leghe a base di rame-zinco (ottone)»:
ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti:
—
lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;
—
l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)];
—
l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % [vedi leghe a base di rame-stagno (bronzo)].
b)
«Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»:
ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.
c)
«Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»:
ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]).
d)
«Leghe a base di rame-nichel»:
ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
7401
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame):
7401 10 00
Metalline cuprifere
esenzione
—
7401 20 00
Rame da cementazione (precipitato di rame)
esenzione
—
7402 00 00
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica
esenzione
—
7403
Rame raffinato e leghe di rame, greggio:
Rame raffinato:
7403 11 00
Catodi e sezioni di catodi
esenzione
—
7403 12 00
Barre da filo (Wire-bars)
esenzione
—
7403 13 00
Billette
esenzione
—
7403 19 00
altri
esenzione
—
Leghe di rame:
7403 21 00
a base di rame-zinco (ottone)
esenzione
—
7403 22 00
a base di rame-stagno (bronzo)
esenzione
—
7403 23 00
a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
esenzione
—
7403 29 00
altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)
esenzione
—
7404 00
Cascami ed avanzi di rame:
7404 00 10
di rame raffinato
esenzione
—
di leghe di rame:
7404 00 91
a base di rame-zinco (ottone)
esenzione
—
7404 00 99
altri
esenzione
—
7405 00 00
Leghe madri di rame
esenzione
—
7406
Polveri e pagliette di rame:
7406 10 00
Polveri a struttura non lamellare
esenzione
—
7406 20 00
Polveri a struttura lamellare; pagliette
esenzione
—
7407
Barre e profilati di rame:
7407 10 00
di rame raffinato
4,8
—
di leghe di rame:
7407 21
a base di rame-zinco (ottone):
7407 21 10
Barre
4,8
—
7407 21 90
Profilati
4,8
—
7407 22
a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone):
7407 22 10
a base di rame-nichel (cupronichel)
4,8
—
7407 22 90
a base di rame-nichel-zinco (argentone)
4,8
—
7407 29 00
altri
4,8
—
7408
Fili di rame:
di rame raffinato:
7408 11 00
di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm
4,8
—
7408 19
altri:
7408 19 10
di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm
4,8
—
7408 19 90
di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm
4,8
—
di leghe di rame:
7408 21 00
a base di rame-zinco (ottone)
4,8
—
7408 22 00
a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
4,8
—
7408 29 00
altri
4,8
—
7409
Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm:
di rame raffinato:
7409 11 00
arrotolati
4,8
—
7409 19 00
altri
4,8
—
di leghe a base di rame-zinco (ottone):
7409 21 00
arrotolati
4,8
—
7409 29 00
altri
4,8
—
di leghe a base di rame-stagno (bronzo):
7409 31 00
arrotolati
4,8
—
7409 39 00
altri
4,8
—
7409 40
di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone):
7409 40 10
a base di rame-nichel (cupronichel)
4,8
—
7409 40 90
a base di rame-nichel-zinco (argentone)
4,8
—
7409 90 00
di altre leghe di rame
4,8
—
7410
Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):
senza supporto:
7410 11 00
di rame raffinato
5,2
—
7410 12 00
di leghe di rame
5,2
—
su supporto:
7410 21 00
di rame raffinato
5,2
—
7410 22 00
di leghe di rame
5,2
—
7411
Tubi di rame:
7411 10
di rame raffinato:
diritti, con spessore della parete:
7411 10 11
superiore a 0,6 mm
4,8
—
7411 10 19
uguale o inferiore a 0,6 mm
4,8
—
7411 10 90
altri
4,8
—
di leghe di rame:
7411 21
a base di rame-zinco (ottone):
7411 21 10
diritti
4,8
—
7411 21 90
altri
4,8
—
7411 22 00
a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
4,8
—
7411 29 00
altri
4,8
—
7412
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame:
7412 10 00
di rame raffinato
5,2
—
7412 20 00
di leghe di rame
5,2
—
7413 00
Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità:
7413 00 10
muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (155)
esenzione
—
altri:
7413 00 91
di rame raffinato
5,2
—
7413 00 99
di leghe di rame
5,2
—
7414
Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame:
7414 20 00
Tele metalliche
4,3
—
7414 90 00
altre
4,3
—
7415
Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:
7415 10 00
Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili
4
—
altri articoli, non filettati:
7415 21 00
Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)
3
—
7415 29 00
altri
3
—
altri articoli, filettati:
7415 33 00
Viti; bulloni e dadi
3
—
7415 39 00
altri
3
—
7416 00 00
Molle di rame
4
—
7417 00 00
Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame
4
—
7418
Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:
Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:
7418 11 00
Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
3
—
7418 19 00
altri
3
—
7418 20 00
Oggetti di igiene o da toletta e loro parti
3
—
7419
Altri lavori di rame:
7419 10 00
Catene, catenelle e loro parti
3
—
altri:
7419 91 00
colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati
3
—
7419 99 00
altri
3
—
CAPITOLO 75
NICHEL E LAVORI DI NICHEL
Nota
1.
In questo capitolo, si intendono per:
a)
«Barre»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentato in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
b)
«Profilati»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
c)
«Fili»:
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.
d)
«Lamiere, nastri e fogli»:
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:
—
in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
—
in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
e)
«Tubi»:
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.
Note di sottovoci
1.
In questo capitolo, si intende per:
a)
«Nichel non legato»:
il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché:
1)
il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %; e
2)
il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:
Altri elementi
Elemento
Tenore limite %, in peso
Fe
Ferro
0,5
O
Ossigeno
0,4
Altri elementi, ciascuno
0,3
b)
«Leghe di nichel»:
le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:
1)
il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %;
2)
il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente; oppure
3)
il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.
2.
Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
7501
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel:
7501 10 00
Metalline di nichel
esenzione
—
7501 20 00
«Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel
esenzione
—
7502
Nichel greggio:
7502 10 00
Nichel non legato
esenzione
—
7502 20 00
Leghe di nichel
esenzione
—
7503 00
Cascami ed avanzi rottami di nichel:
7503 00 10
di nichel non legato
esenzione
—
7503 00 90
di leghe di nichel
esenzione
—
7504 00 00
Polveri e pagliette di nichel
esenzione
—
7505
Barre, profilati e fili, di nichel:
Barre e profilati:
7505 11 00
di nichel non legato
esenzione
—
7505 12 00
di leghe di nichel
2,9
—
Fili:
7505 21 00
di nichel non legato
esenzione
—
7505 22 00
di leghe di nichel
2,9
—
7506
Lamiere, nastri e fogli, di nichel:
7506 10 00
di nichel non legato
esenzione
—
7506 20 00
di leghe di nichel
3,3
—
7507
Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel:
Tubi:
7507 11 00
di nichel non legato
esenzione
—
7507 12 00
di leghe di nichel
esenzione
—
7507 20 00
Accessori per tubi
2,5
—
7508
Altri lavori di nichel:
7508 10 00
Tele metalliche e griglie, di fili di nichel
esenzione
—
7508 90 00
altri
esenzione
—
CAPITOLO 76
ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO
Nota
1.
In questo capitolo, si intendono per:
a)
«Barre»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
b)
«Profilati»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
c)
«Fili»:
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.
d)
«Lamiere, nastri e fogli»:
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati:
—
in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
—
in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
e)
«Tubi»:
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.
Note di sottovoci
1.
In questo capitolo, si intendono per:
a)
«Alluminio non legato»:
il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:
Altri elementi
Elemento
Tenore limite %, in peso
Fe + Si (totale ferro-silicio)
1
Altri elementi (156), ciascuno
0,1 (157)
b)
«Leghe di alluminio»:
le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:
1)
il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure
2)
il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.
2.
Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
7601
Alluminio greggio:
7601 10 00
Alluminio non legato
6
—
7601 20
Leghe di alluminio:
7601 20 10
primario
6
—
secondario:
7601 20 91
in lingotti o allo stato liquido
6
—
7601 20 99
altri
6
—
7602 00
Cascami ed avanzi di alluminio:
Cascami:
7602 00 11
Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)
esenzione
—
7602 00 19
altri (compresi gli scarti di fabbricazione)
esenzione
—
7602 00 90
Avanzi
esenzione
—
7603
Polveri e pagliette di alluminio:
7603 10 00
Polveri a struttura non lamellare
5
—
7603 20 00
Polveri a struttura lamellare; pagliette
5
—
7604
Barre e profilati di alluminio:
7604 10
di alluminio non legato:
7604 10 10
Barre
7,5
—
7604 10 90
Profilati
7,5
—
di leghe di alluminio:
7604 21 00
Profilati cavi
7,5
—
7604 29
altri:
7604 29 10
Barre
7,5
—
7604 29 90
Profilati
7,5
—
7605
Fili di alluminio:
di alluminio non legato:
7605 11 00
di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7,5
—
7605 19 00
altri
7,5
—
di leghe di alluminio:
7605 21 00
di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7,5
—
7605 29 00
altri
7,5
—
7606
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:
di forma quadrata o rettangolare:
7606 11
di alluminio non legato:
7606 11 10
dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7,5
—
altri, di spessore:
7606 11 91
inferiore a 3 mm
7,5
—
7606 11 93
uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm
7,5
—
7606 11 99
uguale o superiore a 6 mm
7,5
—
7606 12
di leghe di alluminio:
7606 12 10
Nastri di alluminio per tende veneziane
7,5
—
altri:
7606 12 50
dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7,5
—
altri, di spessore:
7606 12 91
inferiore a 3 mm
7,5
—
7606 12 93
uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm
7,5
—
7606 12 99
uguale o superiore a 6 mm
7,5
—
altri:
7606 91 00
di alluminio non legato
7,5
—
7606 92 00
di leghe di alluminio
7,5
—
7607
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):
senza supporto:
7607 11
semplicemente laminati:
7607 11 10
di spessore inferiore a 0,021 mm
7,5
—
7607 11 90
di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm
7,5
—
7607 19
altri:
7607 19 10
di spessore inferiore a 0,021 mm
7,5
—
di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:
7607 19 91
autoadesivi
7,5
—
7607 19 99
altri
7,5
—
7607 20
su supporto:
7607 20 10
di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm
10
—
di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:
7607 20 91
autoadesivi
7,5
—
7607 20 99
altri
7,5
—
7608
Tubi di alluminio:
7608 10
di alluminio non legato:
7608 10 10
muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (158)
esenzione
—
7608 10 90
altri
7,5
—
7608 20
di leghe di alluminio:
7608 20 10
muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (158)
esenzione
—
altri:
7608 20 30
saldati
7,5
—
altri:
7608 20 91
semplicemente estrusi a caldo
7,5
—
7608 20 99
altri
7,5
—
7609 00 00
Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7
—
7610
Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
7610 10 00
Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
6
p/st (159)
7610 90
altri:
7610 90 10
Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni
7
—
7610 90 90
altri
6
—
7611 00 00
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
6
—
7612
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:
7612 10 00
Astucci tubolari flessibili
6
—
7612 90
altri:
7612 90 10
Astucci tubolari rigidi
6
—
7612 90 20
Recipienti del tipo utilizzato per aerosol
6
p/st
altri, di capacità:
7612 90 91
uguale o superiore a 50 litri
6
—
7612 90 98
inferiore a 50 litri
6
—
7613 00 00
Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
6
—
7614
Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:
7614 10 00
con anima di acciaio
6
—
7614 90 00
altri
6
—
7615
Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio:
Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:
7615 11 00
Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
6
—
7615 19
altri:
7615 19 10
di getti di alluminio
6
—
7615 19 90
altri
6
—
7615 20 00
Oggetti di igiene o da toletta e loro parti
6
—
7616
Altri lavori di alluminio:
7616 10 00
Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili
6
—
altri:
7616 91 00
Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio
6
—
7616 99
altri:
7616 99 10
di getti di alluminio
6
—
7616 99 90
altri
6
—
CAPITOLO 78
PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO
Nota
1.
In questo capitolo, si intende per:
a)
«Barre»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
b)
«Profilati»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
c)
«Fili»:
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.
d)
«Lamiere nastri e fogli»:
i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:
—
in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
—
in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
e)
«Tubi»:
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.
Nota di sottovoci
1.
In questo capitolo, «per piombo raffinato» si intende:
il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:
Altri elementi
Elemento
Tenore limite %, in peso
Ag
Argento
0,02
As
Arsenico
0,005
Bi
Bismuto
0,05
Ca
Calcio
0,002
Cd
Cadmio
0,002
Cu
Rame
0,08
Fe
Ferro
0,002
S
Zolfo
0,002
Sb
Antimonio
0,005
Sn
Stagno
0,005
Zn
Zinco
0,002
Altri per esempio Te (tellurio); ciascuno
0,001
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
7801
Piombo greggio:
7801 10 00
Piombo raffinato
2,5
—
altro:
7801 91 00
contenente antimonio come altro elemento predominante in peso
2,5 (160)
—
7801 99
altro:
7801 99 10
contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (161)
esenzione
—
altro:
7801 99 91
Leghe di piombo
2,5
—
7801 99 99
altro
2,5
—
7802 00 00
Cascami ed avanzi di piombo
esenzione
—
7803 00 00
Barre, profilati e fili, di piombo
5
—
7804
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo:
Lamiere, fogli e nastri:
7804 11 00
Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)
5
—
7804 19 00
altri
5
—
7804 20 00
Polveri e pagliette
esenzione
—
7805 00 00
Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo
5
—
7806 00
Altri lavori di piombo:
7806 00 10
Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)
esenzione
—
7806 00 90
altri
5
—
CAPITOLO 79
ZINCO E LAVORI DI ZINCO
Nota
1.
In questo capitolo si intendono per:
a)
«Barre»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
b)
«Profilati»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
c)
«Fili»:
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.
d)
«Lamiere, nastri e fogli»:
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:
—
in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
—
in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
e)
«Tubi»:
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.
Nota di sottovoci
1.
In questo capitolo, si intendono per:
a)
«zinco non legato»:
il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;
b)
«leghe di zinco»:
le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;
c)
«zinco polverizzato»:
lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
7901
Zinco greggio:
Zinco non legato:
7901 11 00
contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco
2,5
—
7901 12
contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco:
7901 12 10
contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco
2,5
—
7901 12 30
contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco
2,5
—
7901 12 90
contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco
2,5
—
7901 20 00
Leghe di zinco
2,5
—
7902 00 00
Cascami ed avanzi di zinco
esenzione
—
7903
Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia):
7903 10 00
Zinco polverizzato
2,5
—
7903 90 00
altri
2,5
—
7904 00 00
Barre, profilati e fili, di zinco
5
—
7905 00 00
Lamiere, fogli e nastri, di zinco
5
—
7906 00 00
Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
5
—
7907 00 00
Altri lavori di zinco
5
—
CAPITOLO 80
STAGNO E LAVORI DI STAGNO
Nota
1.
In questo capitolo, si intendono per:
a)
«Barre»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
b)
«Profilati»:
i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
c)
«Fili»:
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.
d)
«Lamiere, nastri e fogli»:
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:
—
in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
—
in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nelle voci 8004 e 8005 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
e)
«Tubi»:
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.
Nota di sottovoci
1.
In questo capitolo, si intendono per:
a)
«Stagno non legato»:
il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:
Altri elementi
Elemento
Tenore limite %, in peso
Bi
Bismuto
0,1
Cu
Rame
0,4
b)
«Leghe di stagno»:
le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:
1)
il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure
2)
il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
8001
Stagno greggio:
8001 10 00
Stagno non legato
esenzione
—
8001 20 00
Leghe di stagno
esenzione
—
8002 00 00
Cascami ed avanzi di stagno
esenzione
—
8003 00 00
Barre, profilati e fili, di stagno
esenzione
—
8004 00 00
Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm
esenzione
—
8005 00 00
Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno
esenzione
—
8006 00 00
Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno
esenzione
—
8007 00 00
Altri lavori di stagno
esenzione
—
CAPITOLO 81
ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE
Nota di sottovoci
1.
La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
8101
Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi:
8101 10 00
Polveri
5
—
altri:
8101 94 00
Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
5
—
8101 95 00
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
6
—
8101 96 00
Fili
6
—
8101 97 00
Cascami e avanzi
esenzione
—
8101 99 00
altri
7
—
8102
Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi:
8102 10 00
Polveri
4
—
altri:
8102 94 00
Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
3
—
8102 95 00
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
5
—
8102 96 00
Fili
8
—
8102 97 00
Cascami e avanzi
esenzione
—
8102 99 00
altri
7
—
8103
Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi:
8103 20 00
Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri
esenzione
—
8103 30 00
Cascami e avanzi
esenzione
—
8103 90
altri:
8103 90 10
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli
3
—
8103 90 90
altri
4
—
8104
Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi:
Magnesio greggio:
8104 11 00
contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio
5,3
—
8104 19 00
altri
4
—
8104 20 00
Cascami e avanzi
esenzione
—
8104 30 00
Torniture e granelli calibrati; polveri
4
—
8104 90 00
altri
4
—
8105
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi:
8105 20 00
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri
esenzione
—
8105 30 00
Cascami e avanzi
esenzione
—
8105 90 00
altri
3
—
8106 00
Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi:
8106 00 10
Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri
esenzione
—
8106 00 90
altri
2
—
8107
Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi:
8107 20 00
Cadmio greggio; polveri
3
—
8107 30 00
Cascami e avanzi
esenzione
—
8107 90 00
altri
4
—
8108
Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi:
8108 20 00
Titanio greggio; polveri
5
—
8108 30 00
Cascami e avanzi
5
—
8108 90
altri:
8108 90 10
Tubi, muniti di accessori per la conduttura di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili (162)
esenzione
—
altri:
8108 90 30
Barre, profilati e fili
7
—
8108 90 50
Lamiere, nastri e fogli
7
—
8108 90 70
Tubi
7
—
8108 90 90
altri
7
—
8109
Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi:
8109 20 00
Zirconio greggio; polveri
5
—
8109 30 00
Cascami e avanzi
esenzione
—
8109 90 00
altri
9
—
8110
Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi:
8110 10 00
Antimonio greggio; polveri
7
—
8110 20 00
Cascami e avanzi
esenzione
—
8110 90 00
altri
7
—
8111 00
Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi:
Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri:
8111 00 11
Manganese greggio; polveri
esenzione
—
8111 00 19
Cascami e avanzi
esenzione
—
8111 00 90
altri
5
—
8112
Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi:
Berillio:
8112 12 00
greggio; polveri
esenzione
—
8112 13 00
Cascami e avanzi
esenzione
—
8112 19 00
altri
3
—
Cromo:
8112 21
greggio; polveri:
8112 21 10
Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel
esenzione
—
8112 21 90
altri
3
—
8112 22 00
Cascami e avanzi
esenzione
—
8112 29 00
altri
5
—
8112 30
Germanio:
8112 30 20
greggio; polveri
4,5
—
8112 30 40
Cascami e avanzi
esenzione
—
8112 30 90
altri
7
—
8112 40
Vanadio:
8112 40 10
greggio; cascami e avanzi; polveri
esenzione
—
8112 40 90
altri
3
—
Tallio:
8112 51 00
greggio; polveri
1,5
—
8112 52 00
Cascami e avanzi
esenzione
—
8112 59 00
altri
3
—
altri:
8112 92
greggi; cascami e avanzi; polveri:
8112 92 10
Afnio (celtio)
3
—
Niobio (colombio), renio:
8112 92 31
greggi; polveri
3
—
8112 92 39
Cascami e avanzi
esenzione
—
Gallio, indio:
8112 92 50
Cascami e avanzi
esenzione
—
altri:
8112 92 81
Indio
2
—
8112 92 89
Gallio
1,5
—
8112 99
altri:
8112 99 10
Afnio (celtio)
7
—
8112 99 30
Niobio (colombio), renio
9
—
8112 99 80
Gallio, indio
3
—
8113 00
Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi:
8113 00 20
greggio
4
—
8113 00 40
Cascami e avanzi
esenzione
—
8113 00 90
altri
5
—
CAPITOLO 82
UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI
Note
1.
Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:
a)
di metallo comune;
b)
di carburi metallici o di cermet;
c)
di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;
d)
di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.
2.
Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.
Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510).
3.
Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
8201
Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano:
8201 10 00
Vanghe e pale
1,7
p/st
8201 20 00
Forche
1,7
p/st
8201 30 00
Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi
1,7
—
8201 40 00
Asce, roncole e simili utensili taglienti
1,7
—
8201 50 00
Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano
1,7
p/st
8201 60 00
Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani
1,7
—
8201 90 00
altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano
1,7
—
8202
Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):
8202 10 00
Seghe a mano
1,7
—
8202 20 00
Lame di seghe a nastro
1,7
—
Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):
8202 31 00
con parte operante di acciaio
2,7
—
8202 39 00
altre, comprese le parti
2,7
—
8202 40 00
Catene di seghe dette «taglienti»
1,7
—
altre lame di seghe:
8202 91 00
Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli
2,7
—
8202 99
altre:
con parte operante di acciaio:
8202 99 11
per la lavorazione dei metalli
2,7
—
8202 99 19
per la lavorazione di altre materie
2,7
—
8202 99 90
con parte operante di altre materie
2,7
—
8203
Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:
8203 10 00
Lime, raspe ed utensili simili
1,7
—
8203 20
Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili:
8203 20 10
Pinzette e pinze per depilare
1,7
—
8203 20 90
altri
1,7
—
8203 30 00
Cesoie per metalli ed utensili simili
1,7
—
8203 40 00
Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili
1,7
—
8204
Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico:
Chiavi per dadi a mano:
8204 11 00
ad apertura fissa
1,7
—
8204 12 00
ad apertura variabile
1,7
—
8204 20 00
Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico
1,7
—
8205
Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:
8205 10 00
Utensili per forare, filettare o maschiare
1,7
—
8205 20 00
Martelli e mazze
3,7
—
8205 30 00
Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno
3,7
—
8205 40 00
cacciaviti
3,7
—
altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro):
8205 51 00
per uso domestico
3,7
—
8205 59
altri:
8205 59 10
Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori
3,7
—
8205 59 30
Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante
2,7
—
8205 59 90
altri
2,7
—
8205 60 00
Lampade per saldare e simili
2,7
—
8205 70 00
Morse, sergenti e simili
3,7
—
8205 80 00
Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale
2,7
—
8205 90 00
Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci
3,7
—
8206 00 00
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
3,7
—
8207
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:
Utensili di perforazione o di sondaggio:
8207 13 00
con parte operante di cermet
2,7
—
8207 19
altri, comprese le parti:
8207 19 10
con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero
2,7
—
8207 19 90
altri
2,7
—
8207 20
Filiere per trafilare o estrudere i metalli:
8207 20 10
con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero
2,7
—
8207 20 90
con parte operante di altre materie
2,7
—
8207 30
Utensili per imbutire, stampare o punzonare:
8207 30 10
per la lavorazione dei metalli
2,7
—
8207 30 90
altri
2,7
—
8207 40
Utensili per maschiare o filettare:
per la lavorazione dei metalli:
8207 40 10
Utensili per maschiare
2,7
—
8207 40 30
Utensili per filettare
2,7
—
8207 40 90
altri
2,7
—
8207 50
Utensili per forare:
8207 50 10
con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero
2,7
—
con parte operante di altre materie:
8207 50 30
Punte da trapano per muratura
2,7
—
altri:
per la lavorazione dei metalli, con parte operante:
8207 50 50
di cermet
2,7
—
8207 50 60
di acciaio rapido
2,7
—
8207 50 70
di altre materie
2,7
—
8207 50 90
altri
2,7
—
8207 60
Utensili per alesare o scanalare:
8207 60 10
con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero
2,7
—
con parte operante di altre materie:
Utensili per alesare:
8207 60 30
per la lavorazione dei metalli
2,7
—
8207 60 50
altri
2,7
—
Utensili per scanalare:
8207 60 70
per la lavorazione dei metalli
2,7
—
8207 60 90
altri
2,7
—
8207 70
Utensili per fresare:
per la lavorazione dei metalli, con parte operante:
8207 70 10
di cermet
2,7
—
di altre materie:
8207 70 31
Frese con codolo
2,7
—
8207 70 35
Frese-madri
2,7
—
8207 70 38
altre
2,7
—
8207 70 90
altri
2,7
—
8207 80
Utensili per tornire:
per la lavorazione dei metalli, con parte operante:
8207 80 11
di cermet
2,7
—
8207 80 19
di altre materie
2,7
—
8207 80 90
altri
2,7
—
8207 90
altri utensili intercambiabili:
8207 90 10
con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero
2,7
—
con parte operante di altre materie:
8207 90 30
Lame da cacciavite
2,7
—
8207 90 50
Utensili per tagliare ingranaggi
2,7
—
altri, con parte operante:
di cermet:
8207 90 71
per la lavorazione dei metalli
2,7
—
8207 90 78
altri
2,7
—
di altre materie:
8207 90 91
per la lavorazione dei metalli
2,7
—
8207 90 99
altri
2,7
—
8208
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici:
8208 10 00
per la lavorazione dei metalli
1,7
—
8208 20 00
per la lavorazione del legno
1,7
—
8208 30
per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare:
8208 30 10
Coltelli circolari
1,7
—
8208 30 90
altri
1,7
—
8208 40 00
per macchine agricole, orticole o forestali
1,7
—
8208 90 00
altri
1,7
—
8209 00
Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet:
8209 00 20
Placchette intercambiabili
2,7
—
8209 00 80
altri
2,7
—
8210 00 00
Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande
2,7
—
8211
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame:
8211 10 00
Assortimenti
8,5
—
altri:
8211 91
Coltelli da tavola a lama fissa:
8211 91 30
Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile
8,5
—
8211 91 80
altri
8,5
—
8211 92 00
altri coltelli a lama fissa
8,5
—
8211 93 00
Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
8,5
—
8211 94 00
Lame
6,7
—
8211 95 00
Manici di metalli comuni
2,7
—
8212
Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri):
8212 10
Rasoi:
8212 10 10
Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili
2,7
p/st
8212 10 90
altri
2,7
p/st
8212 20 00
Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri
2,7
1 000 p/st
8212 90 00
altre parti
2,7
—
8213 00 00
Forbici a due branche e loro lame
4,2
—
8214
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie):
8214 10 00
Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame
2,7
—
8214 20 00
Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
2,7
—
8214 90 00
altri
2,7
—
8215
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:
8215 10
Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato:
8215 10 20
contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati
4,7
—
altri:
8215 10 30
di acciai inossidabili
8,5
—
8215 10 80
altri
4,7
—
8215 20
altri assortimenti:
8215 20 10
di acciai inossidabili
8,5
—
8215 20 90
altri
4,7
—
altri:
8215 91 00
argentati, dorati o platinati
4,7
—
8215 99
altri:
8215 99 10
di acciai inossidabili
8,5
—
8215 99 90
altri
4,7
—
CAPITOLO 83
LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
Note
1.
Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).
2.
Ai sensi della voce 8302, «per rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
8301
Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:
8301 10 00
Lucchetti
2,7
—
8301 20 00
Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli
2,7
—
8301 30 00
Serrature del tipo utilizzato per mobili
2,7
—
8301 40
altre serrature; catenacci:
Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici:
8301 40 11
Serrature a cilindri
2,7
—
8301 40 19
altre
2,7
—
8301 40 90
altre serrature; catenacci
2,7
—
8301 50 00
Fermagli e montature a fermaglio con serratura
2,7
—
8301 60 00
Parti
2,7
—
8301 70 00
Chiavi presentate isolatamente
2,7
—
8302
Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:
8302 10
Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle):
8302 10 10
destinate ad aeromobili civili (163)
esenzione
—
8302 10 90
altre
2,7
—
8302 20
Rotelle:
8302 20 10
destinate ad aeromobili civili (163)
esenzione
—
8302 20 90
altre
2,7
—
8302 30 00
altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli
2,7
—
altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:
8302 41 00
per edifici
2,7
—
8302 42
altri, per mobili:
8302 42 10
destinati ad aeromobili civili (163)
esenzione
—
8302 42 90
altri
2,7
—
8302 49
altri:
8302 49 10
destinati ad aeromobili civili (163)
esenzione
—
8302 49 90
altri
2,7
—
8302 50 00
Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili
2,7
—
8302 60
Congegni di chiusura automatica per porte:
8302 60 10
destinati ad aeromobili civili (163)
esenzione
—
8302 60 90
altri
2,7
—
8303 00
Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:
8303 00 10
Casseforti
2,7
p/st
8303 00 30
Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza
2,7
—
8303 00 90
Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili
2,7
—
8304 00 00
Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403
2,7
—
8305
Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:
8305 10 00
Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori
2,7
—
8305 20 00
Punti metallici presentati in barrette
2,7
—
8305 90 00
altri, comprese le parti
2,7
—
8306
Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:
8306 10 00
Campane, campanelli, gong ed oggetti simili
esenzione
—
Statuette ed altri oggetti di ornamento:
8306 21 00
argentati, dorati o platinati
esenzione
—
8306 29
altri:
8306 29 10
di rame
esenzione
—
8306 29 90
di altri metalli comuni
esenzione
—
8306 30 00
Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi
2,7
—
8307
Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:
8307 10
di ferro o di acciaio:
8307 10 10
muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (163)
esenzione
—
8307 10 90
altri
2,7
—
8307 90
di altri metalli comuni:
8307 90 10
muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (163)
esenzione
—
8307 90 90
altri
2,7
—
8308
Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni:
8308 10 00
Graffette, ganci ed occhielli
2,7
—
8308 20 00
Rivetti tubolari o a gambo biforcuto
2,7
—
8308 90 00
altri, comprese le parti
2,7
—
8309
Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:
8309 10 00
Tappi a corona
2,7
—
8309 90
altri:
8309 90 10
Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm
3,7
—
8309 90 90
altri
2,7
—
8310 00 00
Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405
2,7
—
8311
Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:
8311 10
Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:
8311 10 10
Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie
2,7
—
8311 10 90
altri
2,7
—
8311 20 00
Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni
2,7
—
8311 30 00
Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni
2,7
—
8311 90 00
altri, comprese le parti
2,7
—
SEZIONE XVI
MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DIRIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLEIMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
Note
1.
Questa sezione non comprende:
a)
i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
b)
gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204) o di pelli da pellicceria (voce 4303);
c)
i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
d)
le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);
e)
le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);
f)
le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);
g)
le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
h)
le aste di perforazione (voce 7304);
ij)
le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);
k)
gli oggetti dei capitoli 82 o 83;
l)
gli oggetti della sezione XVII;
m)
gli oggetti del capitolo 90;
n)
gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
o)
gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);
p)
gli oggetti del capitolo 95;
q)
i nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte).
2.
Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:
a)
le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
b)
le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;
c)
le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8485 o 8548.
3.
Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
4.
Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
5.
Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.
Note complementari
1.
Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.
2.
Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.
3.
A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.
CAPITOLO 84
REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
b)
le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);
c)
le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);
d)
gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
e)
gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; gli apparecchi fotografici per uso domestico della voce 8525;
f)
le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).
2.
Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare nelle voci da 8401 a 8424.
Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:
a)
le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);
b)
gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);
c)
i diffusori per zuccherifici (voce 8438);
d)
le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);
e)
gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.
Non rientrano nella voce 8422:
a)
le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);
b)
le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472;
Non rientrano nella voce 8424: le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voci 8443 o 8471).
3.
Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464, o 8465, sono da classificare nella voce 8456.
4.
Rientrano, soltanto, nella voce 8457 le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:
a)
cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);
b)
utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure
c)
trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
5.
A.
Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono:
a)
le macchine numeriche atte a:
1)
registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
2)
essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
3)
eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;
4)
eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, che esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
b)
le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;
c)
le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.
B.
Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a)
essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;
b)
essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
c)
essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codici o segnali — utilizzabili dal sistema.
C.
Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
D.
Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.
E.
Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.
6.
Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.
Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.
7.
Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.
In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).
8.
Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.
Note di sottovoci
1.
Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 B) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (ad esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (ad esempio: mensola di visualizzazione o stampante).
2.
La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.
Note complementari
1.
Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.
2.
La sottovoce 8471 70 51 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
8401
Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica:
8401 10 00
Reattori nucleari (
Euratom
)
5,7
—
8401 20 00
Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (
Euratom
)
3,7
—
8401 30 00
Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (
Euratom
)
3,7
gi F/S
8401 40 00
Parti di reattori nucleari (
Euratom
)
3,7
—
8402
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:
Caldaie a vapore:
8402 11 00
Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t
2,7
—
8402 12 00
Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t
2,7
—
8402 19
altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:
8402 19 10
Caldaie a tubi da fumo
2,7
—
8402 19 90
altre
2,7
—
8402 20 00
Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
2,7
—
8402 90 00
Parti
2,7
—
8403
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402:
8403 10
Caldaie:
8403 10 10
di ghisa
2,7
—
8403 10 90
altre
2,7
—
8403 90
Parti:
8403 90 10
di ghisa
2,7
—
8403 90 90
altre
2,7
—
8404
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:
8404 10 00
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403
2,7
—
8404 20 00
Condensatori per macchine a vapore
2,7
—
8404 90 00
Parti
2,7
—
8405
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori:
8405 10 00
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori
1,7
—
8405 90 00
Parti
1,7
—
8406
Turbine a vapore:
8406 10 00
Turbine per la propulsione di navi
2,7
—
altre turbine:
8406 81
di potenza superiore a 40 MW:
8406 81 10
Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici
2,7
—
8406 81 90
altre
2,7
—
8406 82
di potenza inferiore o uguale a 40 MW:
Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza:
8406 82 11
inferiore o uguale a 10 MW
2,7
—
8406 82 19
superiore a 10 MW
2,7
—
8406 82 90
altre
2,7
—
8406 90
Parti:
8406 90 10
Pale, palette, alette e rotori
2,7
—
8406 90 90
altre
2,7
—
8407
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):
8407 10
Motori per l'aviazione:
8407 10 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8407 10 90
altri
1,7 (166)
p/st
Motori per la propulsione di navi:
8407 21
di tipo fuoribordo:
8407 21 10
di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3
6,2
p/st
di cilindrata superiore a 325 cm3:
8407 21 91
di potenza inferiore o uguale a 30 kW
4,2
p/st
8407 21 99
di potenza superiore a 30 kW
4,2
p/st
8407 29
altri:
8407 29 20
di potenza inferiore o uguale a 200 kW
4,2
p/st
8407 29 80
di potenza superiore a 200 kW
4,2
p/st
Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:
8407 31 00
di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3
2,7
p/st
8407 32
di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3:
8407 32 10
di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3
2,7
p/st
8407 32 90
di cilindrata superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3
2,7
p/st
8407 33
di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm3:
8407 33 10
destinati all'industria di montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705
2,7
p/st
8407 33 90
altri
2,7
p/st
8407 34
di cilindrata superiore a 1 000 cm3:
8407 34 10
destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (164)
2,7
p/st
altri:
8407 34 30
usati
4,2
p/st
nuovi, di cilindrata:
8407 34 91
inferiore o uguale a 1 500 cm3
4,2
p/st
8407 34 99
superiore a 1 500 cm3
4,2
p/st
8407 90
altri motori:
8407 90 10
di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3
2,7
p/st
di cilindrata superiore a 250 cm3:
8407 90 50
destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (164)
2,7
p/st
altri:
8407 90 80
di potenza inferiore o uguale a 10 kW
4,2
p/st
8407 90 90
di potenza superiore a 10 kW
4,2
p/st
8408
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):
8408 10
Motori per la propulsione di navi:
usati:
8408 10 11
destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)
esenzione
p/st
8408 10 19
altri
2,7
p/st
nuovi, di potenza:
inferiore o uguale a 15 kW:
8408 10 22
destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)
esenzione
p/st
8408 10 24
altri
2,7
p/st
superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 50 kW:
8408 10 26
destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)
esenzione
p/st
8408 10 28
altri
2,7
p/st
superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:
8408 10 31
destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)
esenzione
p/st
8408 10 39
altri
2,7
p/st
superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:
8408 10 41
destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)
esenzione
p/st
8408 10 49
altri
2,7
p/st
superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW:
8408 10 51
destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)
esenzione
p/st
8408 10 59
altri
2,7
p/st
superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW:
8408 10 61
destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)
esenzione
p/st
8408 10 69
altri
2,7
p/st
superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW:
8408 10 71
destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)
esenzione
p/st
8408 10 79
altri
2,7
p/st
superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW:
8408 10 81
destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)
esenzione
p/st
8408 10 89
altri
2,7
p/st
superiore a 5 000 kW:
8408 10 91
destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164)
esenzione
p/st
8408 10 99
altri
2,7
p/st
8408 20
Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:
8408 20 10
destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (164)
2,7
p/st
altri:
per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:
8408 20 31
inferiore o uguale a 50 kW
4,2
p/st
8408 20 35
superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW
4,2
p/st
8408 20 37
superiore a 100 kW
4,2
p/st
per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:
8408 20 51
inferiore o uguale a 50 kW
4,2
p/st
8408 20 55
superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW
4,2
p/st
8408 20 57
superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW
4,2
p/st
8408 20 99
superiore a 200 kW
4,2
p/st
8408 90
altri motori:
8408 90 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altri:
8408 90 21
di propulsione per veicoli ferroviari
4,2
p/st
altri:
8408 90 29
usati
4,2
p/st
nuovi, di potenza:
8408 90 31
inferiore o uguale a 15 kW
4,2
p/st
8408 90 33
superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW
4,2
p/st
8408 90 36
superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW
4,2
p/st
8408 90 37
superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW
4,2
p/st
8408 90 51
superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW
4,2
p/st
8408 90 55
superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW
4,2
p/st
8408 90 57
superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW
4,2
p/st
8408 90 71
superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW
4,2
p/st
8408 90 75
superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW
4,2
p/st
8408 90 99
superiore a 5 000 kW
4,2
p/st
8409
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:
8409 10
di motori per l'aviazione:
8409 10 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8409 10 90
altre
1,7 (166)
—
altre:
8409 91 00
riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla
2,7
—
8409 99 00
altre
2,7
—
8410
Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori:
Turbine e ruote, idrauliche:
8410 11 00
di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW
4,5
—
8410 12 00
di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW
4,5
—
8410 13 00
di potenza superiore a 10 000 kW
4,5
—
8410 90
Parti, compresi i regolatori:
8410 90 10
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
4,5
—
8410 90 90
altri
4,5
—
8411
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:
Turboreattori:
8411 11
di spinta inferiore o uguale a 25 kN:
8411 11 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8411 11 90
altri
3,2 (166)
p/st
8411 12
di spinta superiore a 25 kN:
destinati ad aeromobili civili (165):
8411 12 11
di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN
esenzione
p/st
8411 12 13
di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN
esenzione
p/st
8411 12 19
di spinta superiore a 132 kN
esenzione
p/st
8411 12 90
altri
2,7 (166)
p/st
Turbopropulsori:
8411 21
di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW:
8411 21 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8411 21 90
altri
3,6 (166)
p/st
8411 22
di potenza superiore a 1 100 kW:
destinati ad aeromobili civili (165):
8411 22 11
di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW
esenzione
p/st
8411 22 19
di potenza superiore a 3 730 kW
esenzione
p/st
8411 22 90
altri
2,7 (166)
p/st
altre turbine a gas:
8411 81
di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW:
8411 81 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8411 81 90
altre
4,1
p/st
8411 82
di potenza superiore a 5 000 kW:
8411 82 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altre:
8411 82 91
di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW
4,1
p/st
8411 82 93
di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW
4,1
p/st
8411 82 99
di potenza superiore a 50 000 kW
4,1
p/st
Parti:
8411 91
di turboreattori o di turbopropulsori:
8411 91 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8411 91 90
altre
2,7 (166)
—
8411 99
altre:
8411 99 10
di turbine a gas destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8411 99 90
altre
4,1
—
8412
Altri motori e macchine motrici:
8412 10
Propulsori a reazione diversi dai turboreattori:
8412 10 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8412 10 90
altri
2,2 (166)
p/st
Motori idraulici:
8412 21
a movimento rettilineo (cilindri):
8412 21 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8412 21 91
Sistemi idraulici
2,7
—
8412 21 99
altri
2,7
—
8412 29
altri:
8412 29 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8412 29 50
Sistemi idraulici
4,2
—
altri:
8412 29 91
Motori oleoidraulici
4,2
—
8412 29 99
altri
4,2
—
Motori pneumatici:
8412 31
a movimento rettilineo (cilindri):
8412 31 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8412 31 90
altri
4,2
—
8412 39
altri:
8412 39 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8412 39 90
altri
4,2
—
8412 80
altri:
8412 80 10
Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori
2,7
—
altri:
8412 80 91
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8412 80 99
altri
4,2
—
8412 90
Parti:
8412 90 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altre:
8412 90 30
di propulsori a reazione diversi dai turboreattori
1,7 (166)
—
8412 90 50
di motori idraulici
2,7
—
8412 90 90
altre
2,7
—
8413
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:
Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:
8413 11 00
Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse
1,7
p/st
8413 19
altre:
8413 19 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8413 19 90
altre
1,7
p/st
8413 20
Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19:
8413 20 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8413 20 90
altre
1,7
p/st
8413 30
Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:
8413 30 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altre:
8413 30 91
Pompe d'iniezione
1,7
p/st
8413 30 99
altre
1,7
p/st
8413 40 00
Pompe per calcestruzzo
1,7
p/st
8413 50
altre pompe volumetriche alternative:
8413 50 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altre:
8413 50 30
Aggregati idraulici
1,7
—
8413 50 50
Pompe dosatrici
1,7
p/st
altre:
Pompe a pistoni:
8413 50 71
Pompe oleoidrauliche
1,7
p/st
8413 50 79
altre
1,7
p/st
8413 50 90
altre
1,7
p/st
8413 60
altre pompe volumetriche rotative:
8413 60 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altre:
8413 60 30
Aggregati idraulici
1,7
—
altre:
Pompe ad ingranaggi:
8413 60 41
Pompe oleoidrauliche
1,7
p/st
8413 60 49
altre
1,7
p/st
Pompe a segmenti oscillanti:
8413 60 51
Pompe oleoidrauliche
1,7
p/st
8413 60 59
altri
1,7
p/st
8413 60 60
Pompe a vite elicoidali
1,7
p/st
8413 60 90
altre
1,7
p/st
8413 70
altre pompe centrifughe:
8413 70 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altre:
Pompe sommerse:
8413 70 21
monocellulari
1,7
p/st
8413 70 29
multicellulari
1,7
p/st
8413 70 30
Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda
1,7
p/st
altre, con bocca di mandata di diametro:
8413 70 40
inferiore o uguale a 15 mm
1,7
p/st
superiore a 15 mm:
8413 70 50
Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali
1,7
p/st
Pompe radiali:
monocellulari:
a flusso semplice:
8413 70 61
monoblocco
1,7
p/st
8413 70 69
altre
1,7
p/st
8413 70 70
a flussi multipli
1,7
p/st
8413 70 80
multicellulari
1,7
p/st
altre pompe centrifughe:
8413 70 91
monocellulari
1,7
p/st
8413 70 99
multicellulari
1,7
p/st
altre pompe; elevatori per liquidi:
8413 81
Pompe:
8413 81 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8413 81 90
altre
1,7
p/st
8413 82 00
Elevatori per liquidi
1,7
p/st
Parti:
8413 91
di pompe:
8413 91 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8413 91 90
altre
1,7
—
8413 92 00
di elevatori per liquidi
1,7
—
8414
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:
8414 10
Pompe per vuoto:
8414 10 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8414 10 20
destinate alla produzione di semiconduttori (164)
1,7 (167)
p/st
altre:
8414 10 30
Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots
1,7
p/st
altre:
8414 10 50
Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad adsorbimento
1,7
p/st
8414 10 80
altre
1,7
p/st
8414 20
Pompe per aria, a mano o a pedale:
8414 20 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altre:
8414 20 91
Pompe a mano per velocipedi
1,7
p/st
8414 20 99
altre
2,2
p/st
8414 30
Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:
8414 30 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altri:
8414 30 30
di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW
2,2
p/st
di potenza superiore a 0,4 kW:
8414 30 91
a chiusura ermetica o semiermetica
2,2
p/st
8414 30 99
altri
2,2
p/st
8414 40
Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili:
8414 40 10
di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m3
2,2
p/st
8414 40 90
di portata al minuto superiore a 2 m3
2,2
p/st
Ventilatori:
8414 51
Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W:
8414 51 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8414 51 90
altri
3,2
p/st
8414 59
altri:
8414 59 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altri:
8414 59 30
assiali
2,3
p/st
8414 59 50
centrifughi
2,3
p/st
8414 59 90
altri
2,3
p/st
8414 60 00
Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm
2,7
p/st
8414 80
altri:
8414 80 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altri:
Turbocompressori:
8414 80 21
monocellulari
2,2
p/st
8414 80 29
multicellulari
2,2
p/st
Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:
inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:
8414 80 31
inferiore o uguale a 60 m3
2,2
p/st
8414 80 39
superiore a 60 m3
2,2
p/st
superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:
8414 80 41
inferiore o uguale a 120 m3
2,2
p/st
8414 80 49
superiore a 120 m3
2,2
p/st
Compressori volumetrici rotativi:
8414 80 60
a un albero
2,2
p/st
a più alberi:
8414 80 71
a vite
2,2
p/st
8414 80 79
altri
2,2
p/st
8414 80 90
altri
2,2
p/st
8414 90
Parti:
8414 90 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8414 90 90
altre
2,2
—
8415
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:
8415 10
del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati):
8415 10 10
formanti un corpo unico
2,2
—
8415 10 90
Sistemi ad elementi separati («split-system»)
2,7
—
8415 20 00
del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli
2,7
—
altri:
8415 81
con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):
8415 81 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8415 81 90
altri
2,7
—
8415 82
altri, con attrezzatura frigorifera:
8415 82 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8415 82 80
altri
2,7
—
8415 83
senza attrezzatura frigorifera:
8415 83 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8415 83 90
altri
2,7
—
8415 90
Parti:
8415 90 10
di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83, destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8415 90 90
altri
2,7
—
8416
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:
8416 10
Bruciatori a combustibili liquidi:
8416 10 10
con dispositivo di controllo automatico montato
1,7
p/st
8416 10 90
altri
1,7
p/st
8416 20
altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:
8416 20 10
esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo
1,7
p/st
8416 20 90
altri
1,7
—
8416 30 00
Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
1,7
—
8416 90 00
Parti
1,7
—
8417
Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici:
8417 10 00
Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli
1,7
—
8417 20
Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria:
8417 20 10
Forni a tunnel
1,7
—
8417 20 90
altri
1,7
—
8417 80
altri:
8417 80 10
Forni per l'incenerimento delle immondizie
1,7
—
8417 80 20
Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici
1,7
—
8417 80 80
altri
1,7
—
8417 90 00
Parti
1,7
—
8418
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:
8418 10
Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:
8418 10 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altre:
8418 10 91
di capacità superiore a 340 l
1,9
p/st
8418 10 99
altre
1,9
p/st
Frigoriferi per uso domestico:
8418 21
a compressione:
8418 21 10
di capacità superiore a 340 l
1,5
p/st
altri:
8418 21 51
Tipo tavolo
2,5
p/st
8418 21 59
da incassare
1,9
p/st
altri, di capacità:
8418 21 91
inferiore o uguale a 250 l
2,5
p/st
8418 21 99
superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l
1,9
p/st
8418 22 00
ad assorbimento, elettrici
2,2
p/st
8418 29 00
altri
2,2
p/st
8418 30
Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:
8418 30 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8418 30 91
di capacità inferiore o uguale a 400 l
2,2
p/st
8418 30 99
di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l
2,2
p/st
8418 40
Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:
8418 40 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8418 40 91
di capicità inferiore o uguale a 250 l
2,2
p/st
8418 40 99
di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l
2,2
p/st
8418 50
altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo:
Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):
8418 50 11
per prodotti congelati
2,2
p/st
8418 50 19
altri
2,2
p/st
altri mobili frigoriferi:
8418 50 91
Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40
2,2
p/st
8418 50 99
altri
2,2
p/st
altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:
8418 61
Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore:
8418 61 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8418 61 90
altri
2,2
—
8418 69
altri:
8418 69 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8418 69 91
Pompe a calore assorbenti
2,2
—
8418 69 99
altri
2,2
—
Parti:
8418 91 00
Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo
2,2
—
8418 99
altre:
8418 99 10
Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico
2,2
—
8418 99 90
altre
2,2
—
8419
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:
Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:
8419 11 00
a riscaldamento immediato, a gas
2,6
—
8419 19 00
altri
2,6
—
8419 20 00
Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio
esenzione
—
Essiccatori:
8419 31 00
per prodotti agricoli
1,7
—
8419 32 00
per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni
1,7
—
8419 39
altri:
8419 39 10
per lavori di ceramica
1,7
—
8419 39 90
altri
1,7
—
8419 40 00
Apparecchi di distillazione o di rettificazione
1,7
—
8419 50
Scambiatori di calore:
8419 50 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8419 50 90
altri
1,7
—
8419 60 00
Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas
1,7
—
altri apparecchi e dispositivi:
8419 81
per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:
8419 81 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8419 81 91
Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde
2,7
—
8419 81 99
altri
1,7
—
8419 89
altri:
8419 89 10
Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete
1,7
—
8419 89 15
Apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido di dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
—
8419 89 20
Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
—
8419 89 25
Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore fisico mediante fascio elettronico o evaporazione su dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
—
8419 89 27
Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD
2,4 (167)
—
8419 89 30
Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto
2,4
—
8419 89 98
altri
2,4
—
8419 90
Parti:
8419 90 10
di scambiatori di calore, destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8419 90 25
di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00 e di apparecchi e dispositivi delle sottovoci 8419 89 15, 8419 89 20 o 8419 89 25
esenzione
—
8419 90 50
di apparecchi della sottovoce 8419 89 27
1,7 (167)
—
8419 90 80
altre
1,7
—
8420
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine:
8420 10
Calandre e laminatoi:
8420 10 10
dei tipi utilizzati nell'industria tessile
1,7
—
8420 10 30
dei tipi utilizzati nell'industria della carta
1,7
—
8420 10 50
dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche
1,7
—
8420 10 90
altri
1,7
—
Parti:
8420 91
Cilindri:
8420 91 10
di ghisa
1,7
—
8420 91 80
altri
2,2
—
8420 99 00
altri
2,2
—
8421
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:
8421 11 00
Scrematrici
2,2
—
8421 12 00
Idroestrattori per biancheria
2,7
p/st
8421 19
altri:
8421 19 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8421 19 91
Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori
1,5
—
8421 19 94
Centrifughe del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafer) a semiconduttore
esenzione
—
8421 19 99
altri
esenzione
—
Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:
8421 21
per filtrare o depurare l'acqua:
8421 21 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8421 21 90
altri
1,7
—
8421 22 00
per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua
1,7
—
8421 23
per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione:
8421 23 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8421 23 90
altri
1,7
—
8421 29
altri:
8421 29 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8421 29 90
altri
1,7
—
Apparecchi per filtrare o depurare i gas:
8421 31
Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:
8421 31 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8421 31 90
altri
1,7
—
8421 39
altri:
8421 39 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8421 39 30
Apparecchi per filtrare o depurare l'aria
1,7
—
Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:
8421 39 51
mediante processo umido
1,7
—
8421 39 71
mediante processo catalitico
1,7
—
8421 39 98
altri
1,7
—
Parti:
8421 91
di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:
8421 91 10
di apparecchi della sottovoce 8421 19 94
esenzione
—
8421 91 30
di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche della sottovoce 8421 19 99
1,7 (167)
—
8421 91 90
altre
1,7
—
8421 99 00
altre
1,7
—
8422
Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:
Lavastoviglie:
8422 11 00
di tipo familiare
2,7
p/st
8422 19 00
altre
1,7
p/st
8422 20 00
Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti
1,7
—
8422 30 00
Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande
1,7
—
8422 40 00
altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)
1,7
—
8422 90
Parti:
8422 90 10
di lavastoviglie
1,7
—
8422 90 90
altre
1,7
—
8423
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:
8423 10
Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:
8423 10 10
Bilance per uso casalingo
1,7
p/st
8423 10 90
altre
1,7
p/st
8423 20 00
Basculle per la pesatura continua su trasportatori
1,7
p/st
8423 30 00
Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici
1,7
p/st
altri apparecchi e strumenti per pesare:
8423 81
di portata inferiore o uguale a 30 kg:
8423 81 10
Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali
1,7
p/st
8423 81 30
Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati
1,7
p/st
8423 81 50
Bilance per magazzini
1,7
p/st
8423 81 90
altri
1,7
p/st
8423 82
di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:
8423 82 10
Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali
1,7
p/st
8423 82 90
altri
1,7
p/st
8423 89 00
altri
1,7
p/st
8423 90 00
Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare
1,7
—
8424
Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:
8424 10
Estintori, anche carichi:
8424 10 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8424 10 91
di peso inferiore o uguale a 21 kg
1,7
—
8424 10 99
altri
1,7
—
8424 20 00
Pistole a spruzzo ed apparecchi simili
1,7
—
8424 30
Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:
Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato:
8424 30 01
muniti di un dispositivo di riscaldamento
1,7
p/st
altri, di potenza del motore:
8424 30 05
inferiore o uguale a 7,5 kW
1,7
p/st
8424 30 09
superiore a 7,5 kW
1,7
p/st
altre macchine ed apparecchi:
8424 30 10
ad aria compressa
1,7
—
8424 30 90
altre
1,7
—
altri apparecchi:
8424 81
per l'agricoltura o l'orticoltura:
8424 81 10
Apparecchi per annaffiare
1,7
—
altri:
8424 81 30
Apparecchi portatili
1,7
p/st
altri:
8424 81 91
Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore
1,7
p/st
8424 81 99
altri
1,7
p/st
8424 89
altri:
8424 89 20
Apparecchi a spruzzo per l'attacco chimico, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
—
8424 89 30
Macchine sbavatrice per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica
esenzione
—
8424 89 95
altri
1,7
—
8424 90
Parti:
8424 90 10
di apparecchi della sottovoce 8424 89 20
esenzione
—
8424 90 30
di apparecchi della sottovoce 8424 89 30
1,7 (167)
—
8424 90 90
altre
1,7
—
8425
Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:
Paranchi:
8425 11
a motore elettrico:
8425 11 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8425 11 90
altri
esenzione
p/st
8425 19
altri:
8425 19 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altri:
8425 19 91
azionati a mano, a catena
esenzione
p/st
8425 19 99
altri
esenzione
p/st
8425 20 00
Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo
esenzione
p/st
altri verricelli; argani:
8425 31
a motore elettrico:
8425 31 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8425 31 90
altri
esenzione
p/st
8425 39
altri:
8425 39 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altri:
8425 39 91
a motore con accensione a scintilla o per compressione
esenzione
p/st
8425 39 99
altri
esenzione
p/st
Binde e martinetti:
8425 41 00
Sollevatori fissi di vetture per autorimesse
esenzione
p/st
8425 42
altre binde e martinetti, idraulici:
8425 42 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8425 42 90
altri
esenzione
p/st
8425 49
altri:
8425 49 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8425 49 90
altri
esenzione
p/st
8426
Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:
Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»:
8426 11 00
Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi
esenzione
—
8426 12 00
Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»
esenzione
—
8426 19 00
altri
esenzione
—
8426 20 00
Gru a torre
esenzione
—
8426 30 00
Gru a portale
esenzione
—
altre macchine ed apparecchi, semoventi:
8426 41 00
su pneumatici
esenzione
—
8426 49 00
altri
esenzione
—
altre macchine ed apparecchi:
8426 91
costruiti per essere montati su un veicolo stradale:
8426 91 10
Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo
esenzione
p/st
8426 91 90
altri
esenzione
—
8426 99
altri:
8426 99 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8426 99 90
altri
esenzione
—
8427
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:
8427 10
Carrelli semoventi a motore elettrico:
8427 10 10
che sollevano ad un'altezza di 1 m o più
4,5
p/st
8427 10 90
altri
4,5
p/st
8427 20
altri carrelli semoventi:
che sollevano ad un'altezza di 1 m o più:
8427 20 11
Carrelli-stivatori per ogni terreno
4,5
p/st
8427 20 19
altri
4,5
p/st
8427 20 90
altri
4,5
p/st
8427 90 00
altri carrelli
4
p/st
8428
Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):
8428 10
Ascensori e montacarichi:
8428 10 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8428 10 91
elettrici
esenzione
—
8428 10 99
altri
esenzione
—
8428 20
Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:
8428 20 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8428 20 30
appositamente costruiti per l'agricoltura
esenzione
—
altri:
8428 20 91
per prodotti alla rinfusa
esenzione
—
8428 20 99
altri
esenzione
—
altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:
8428 31 00
appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei
esenzione
—
8428 32 00
altri, a benna
esenzione
—
8428 33
altri, a nastro o a cinghia:
8428 33 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8428 33 90
altri
esenzione
—
8428 39
altri:
8428 39 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8428 39 91
Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli
esenzione
—
8428 39 93
Macchine automatizzate per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi e altro materiale per dispositivi a semiconduttore
esenzione
—
8428 39 98
altri
esenzione
—
8428 40 00
Scale meccaniche e marciapiedi mobili
esenzione
—
8428 50 00
Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie
esenzione
—
8428 60 00
Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
esenzione
—
8428 90
altre macchine ed apparecchi:
8428 90 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8428 90 30
Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre
esenzione
—
altri:
Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura:
8428 90 71
costruiti per essere portati su trattori agricoli
esenzione
—
8428 90 79
altri
esenzione
—
altri:
8428 90 91
Spalatrici e ammassatrici meccaniche
esenzione
—
8428 90 98
altri
esenzione
—
8429
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:
Apripista (bulldozers, angledozers):
8429 11 00
su cingoli
esenzione
p/st
8429 19 00
altri
esenzione
p/st
8429 20 00
Livellatrici
esenzione
p/st
8429 30 00
Ruspe spianatrici
esenzione
p/st
8429 40
Compattatori e rulli compressori:
Rulli compressori:
8429 40 10
Rulli a vibrazioni
esenzione
p/st
8429 40 30
altri
esenzione
p/st
8429 40 90
Compattatori
esenzione
p/st
Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:
8429 51
Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:
8429 51 10
Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei
esenzione
p/st
altri:
8429 51 91
Caricatori a cingoli
esenzione
p/st
8429 51 99
altri
esenzione
p/st
8429 52
Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o:
8429 52 10
Escavatori a cingoli
esenzione
p/st
8429 52 90
altri
esenzione
p/st
8429 59 00
altri
esenzione
p/st
8430
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve:
8430 10 00
Battipali e macchine per l'estrazione dei pali
esenzione
p/st
8430 20 00
Spazzaneve
esenzione
p/st
Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:
8430 31 00
semoventi
esenzione
—
8430 39 00
altre
esenzione
—
altre macchine di sondaggio o di perforazione:
8430 41 00
semoventi
esenzione
—
8430 49 00
altre
esenzione
—
8430 50 00
altre macchine ed apparecchi, semoventi
esenzione
—
altre macchine ed apparecchi, non semoventi:
8430 61 00
Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno
esenzione
p/st
8430 69 00
altri
esenzione
—
8431
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430:
8431 10 00
di macchine o apparecchi della voce 8425
esenzione
—
8431 20 00
di macchine o apparecchi della voce 8427
4
—
di macchine o apparecchi della voce n. 8428:
8431 31 00
di ascensori, montacarichi o scale meccaniche
esenzione
—
8431 39
altre:
8431 39 10
di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30
esenzione
—
8431 39 90
altre
esenzione
—
di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430:
8431 41 00
Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze
esenzione
—
8431 42 00
Lame di apripista
esenzione
—
8431 43 00
Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49
esenzione
—
8431 49
altre:
8431 49 20
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
esenzione
—
8431 49 80
altri
esenzione
—
8432
Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:
8432 10
Aratri:
8432 10 10
a vomeri
esenzione
p/st
8432 10 90
altri
esenzione
p/st
Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:
8432 21 00
Erpici a dischi (polverizzatori)
esenzione
p/st
8432 29
altri:
8432 29 10
Scarificatori e coltivatori
esenzione
p/st
8432 29 30
Erpici
esenzione
p/st
8432 29 50
Motozappatrici
esenzione
p/st
8432 29 90
altri
esenzione
p/st
8432 30
Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:
Seminatrici:
8432 30 11
di precisione, a comando centrale
esenzione
p/st
8432 30 19
altre
esenzione
p/st
8432 30 90
Piantatrici e trapiantatrici
esenzione
p/st
8432 40
Spanditori di letame e distributori di concimi:
8432 40 10
di concimi minerali o chimici
esenzione
p/st
8432 40 90
altri
esenzione
p/st
8432 80 00
altre macchine, apparecchi e congegni
esenzione
—
8432 90 00
Parti
esenzione
—
8433
Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437:
Tosatrici da prato:
8433 11
a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale:
8433 11 10
elettrici
esenzione
p/st
altre:
semoventi:
8433 11 51
munite d'un sedile
esenzione
p/st
8433 11 59
altre
esenzione
p/st
8433 11 90
altre
esenzione
p/st
8433 19
altre:
con motore:
8433 19 10
elettrico
esenzione
p/st
altre:
semoventi:
8433 19 51
munite di un sedile
esenzione
p/st
8433 19 59
altre
esenzione
p/st
8433 19 70
altre
esenzione
p/st
8433 19 90
senza motore
esenzione
p/st
8433 20
Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore:
8433 20 10
Motofalciatrici
esenzione
p/st
altre:
costruite per essere trainate o portate da trattori:
8433 20 51
con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale
esenzione
p/st
8433 20 59
altre
esenzione
p/st
8433 20 90
altre
esenzione
p/st
8433 30
altre macchine ed apparecchi da fienagione:
8433 30 10
Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno
esenzione
p/st
8433 30 90
altri
esenzione
p/st
8433 40
Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici:
8433 40 10
Presse raccoglitrici
esenzione
p/st
8433 40 90
altre
esenzione
p/st
altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:
8433 51 00
Mietitrici-trebbiatrici
esenzione
p/st
8433 52 00
altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura
esenzione
p/st
8433 53
Macchine per la raccolta di radici o tuberi:
8433 53 10
Macchine per la raccolta delle patate
esenzione
p/st
8433 53 30
Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole
esenzione
p/st
8433 53 90
altre
esenzione
p/st
8433 59
altre:
Falciatrinciacaricatrici:
8433 59 11
semoventi
esenzione
p/st
8433 59 19
altre
esenzione
p/st
8433 59 30
Vendemmiatrici
esenzione
p/st
8433 59 80
altre
esenzione
p/st
8433 60 00
Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli
esenzione
—
8433 90 00
Parti
esenzione
—
8434
Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte:
8434 10 00
Mungitrici
esenzione
—
8434 20 00
Macchine ed apparecchi per l'industria del latte
esenzione
—
8434 90 00
Parti
esenzione
—
8435
Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:
8435 10 00
Macchine ed apparecchi
1,7
—
8435 90 00
Parti
1,7
—
8436
Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura:
8436 10 00
Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali
1,7
—
Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici:
8436 21 00
Incubatrici ed allevatrici
1,7
—
8436 29 00
altri
1,7
—
8436 80
altre macchine ed apparecchi:
8436 80 10
per la silvicoltura
1,7
p/st
altri:
8436 80 91
Abbeveratoi automatici
1,7
p/st
8436 80 99
altri
1,7
—
Parti:
8436 91 00
di macchine o apparecchi per l'avicoltura
1,7
—
8436 99 00
altre
1,7
—
8437
Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:
8437 10 00
Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi
1,7
p/st
8437 80 00
altre macchine ed apparecchi
1,7
—
8437 90 00
Parti
1,7
—
8438
Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali:
8438 10
Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari:
8438 10 10
per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria
1,7
—
8438 10 90
per la fabbricazione di paste alimentari
1,7
—
8438 20 00
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata
1,7
—
8438 30 00
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero
1,7
—
8438 40 00
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra
1,7
—
8438 50 00
Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni
1,7
—
8438 60 00
Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi
1,7
—
8438 80
altre macchine ed apparecchi:
8438 80 10
per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè
1,7
—
altri:
8438 80 91
per la preparazione o la fabbricazione di bevande
1,7
—
8438 80 99
altri
1,7
—
8438 90 00
Parti
1,7
—
8439
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone:
8439 10 00
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche
1,7
—
8439 20 00
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone
1,7
—
8439 30 00
Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone
1,7
—
Parti:
8439 91
di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche:
8439 91 10
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,7
—
8439 91 90
altre
1,7
—
8439 99
altre:
8439 99 10
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,7
—
8439 99 90
altre
1,7
—
8440
Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:
8440 10
Macchine ed apparecchi:
8440 10 10
Piegatrici
1,7
—
8440 10 20
Raccoglitrici
1,7
—
8440 10 30
Cucitrici e graffatrici
1,7
—
8440 10 40
Macchine per rilegare con colla
1,7
—
8440 10 90
altre
1,7
—
8440 90 00
Parti
1,7
—
8441
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo:
8441 10
Tagliatrici:
8441 10 10
Tagliatrici-avvolgitrici
1,7
—
8441 10 20
Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale
1,7
—
8441 10 30
Taglierine-raffilatrici lineari
1,7
—
8441 10 40
Taglierine-raffilatrici trilame
1,7
—
8441 10 80
altre
1,7
—
8441 20 00
Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste
1,7
—
8441 30 00
Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo
1,7
—
8441 40 00
Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone
1,7
—
8441 80 00
altre macchine ed apparecchi
1,7
—
8441 90
Parti:
8441 90 10
di tagliatrici
1,7
—
8441 90 90
altre
1,7
—
8442
Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per fondere o comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):
8442 10 00
Macchine per comporre mediante procedimento fotografico
1,7
p/st
8442 20
Macchine, apparecchi e materiale per comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere:
8442 20 10
Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)
esenzione
p/st
8442 20 90
altri
1,7
p/st
8442 30 00
altre macchine, apparecchi e materiale
1,7
—
8442 40 00
Parti di macchine, apparecchi e materiale
1,7
—
8442 50
Caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):
con originale grafico:
8442 50 21
per la stampa con matrice a rilievo
1,7
—
8442 50 23
per la stampa con matrice piana
1,7
—
8442 50 29
altri
1,7
—
8442 50 80
altri
1,7
—
8443
Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa:
Macchine ed apparecchi per la stampa in offset:
8443 11 00
alimentati a bobine
1,7
p/st
8443 12 00
alimentate a foglio di formato 22 × 36 cm o meno (offset per ufficio)
1,7
p/st
8443 19
altri:
alimentati a foglio:
8443 19 10
usati
1,7
p/st
nuovi, per foglio di formato:
8443 19 31
52 × 74 cm o meno
1,7
p/st
8443 19 35
più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm
1,7
p/st
8443 19 39
più di 74 × 107 cm
1,7
p/st
8443 19 90
altri
1,7
p/st
Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, esclusi le macchine e gli apparecchi flessografici:
8443 21 00
alimentati a bobine
1,7
p/st
8443 29 00
altri
1,7
p/st
8443 30 00
Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici
1,7
p/st
8443 40 00
Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici
1,7
p/st
altre macchine ed apparecchi per la stampa:
8443 51 00
Macchine per la stampa a getto d'inchiosto
2,2
p/st
8443 59
altri:
8443 59 20
per la stampa delle materie tessili
1,7
p/st
altri:
8443 59 40
utilizzati nella produzione di semiconduttori (164)
1,7 (167)
p/st
8443 59 70
altri
1,7
p/st
8443 60 00
Macchine ausiliarie
1,7
—
8443 90
Parti:
8443 90 05
utilizzate nella produzione di semiconduttori (164)
1,7 (167)
—
altre:
8443 90 10
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,7
—
8443 90 80
altre
1,7
—
8444 00
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali:
8444 00 10
Macchine per la filatura
1,7
p/st
8444 00 90
altre
1,7
p/st
8445
Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447:
Macchine per la preparazione delle materie tessili:
8445 11 00
Carde
1,7
p/st
8445 12 00
Pettinatrici
1,7
p/st
8445 13 00
Banchi a fusi
1,7
p/st
8445 19 00
altre
1,7
p/st
8445 20 00
Macchine per la filatura delle materie tessili
1,7
p/st
8445 30
Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili:
8445 30 10
per l'accoppiamento delle materie tessili
1,7
p/st
8445 30 90
per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili
1,7
p/st
8445 40 00
Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili
1,7
p/st
8445 90 00
altre
1,7
p/st
8446
Telai per tessitura:
8446 10 00
per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm
1,7
p/st
per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta:
8446 21 00
a motore
1,7
p/st
8446 29 00
altri
1,7
p/st
8446 30 00
per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta
1,7
p/st
8447
Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted:
Telai per maglieria, circolari:
8447 11
con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm:
8447 11 10
funzionanti con aghi a linguetta
1,7
p/st
8447 11 90
altri
1,7
p/st
8447 12
con cilindro di diametro superiore a 165 mm:
8447 12 10
funzionanti con aghi a linguetta
1,7
p/st
8447 12 90
altri
1,7
p/st
8447 20
Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia:
8447 20 20
Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia
1,7
p/st
8447 20 80
altri
1,7
p/st
8447 90 00
altri
1,7
p/st
8448
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti):
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447:
8448 11 00
Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni
1,7
—
8448 19 00
altri
1,7
—
8448 20 00
Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari
1,7
—
Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:
8448 31 00
Guarniture per carde
1,7
—
8448 32 00
di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde
1,7
—
8448 33
Fusi e loro alette, anelli e cursori:
8448 33 10
Fusi e loro alette
1,7
—
8448 33 90
Anelli e cursori
1,7
—
8448 39 00
altri
1,7
—
Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari:
8448 41 00
Navette
1,7
—
8448 42 00
Pettini, licci e quadri di licci
1,7
—
8448 49 00
altri
1,7
—
Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:
8448 51
Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie:
8448 51 10
Platine
1,7
—
8448 51 90
altri
1,7
—
8448 59 00
altri
1,7
—
8449 00 00
Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli
1,7
—
8450
Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:
Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:
8450 11
Macchine completamente automatiche:
di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:
8450 11 11
a caricamento frontale
3
p/st
8450 11 19
a caricamento dall'alto
3
p/st
8450 11 90
di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg
2,6
p/st
8450 12 00
altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
2,7
p/st
8450 19 00
altre
2,7
p/st
8450 20 00
Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg
2,2
p/st
8450 90 00
Parti
2,7
—
8451
Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:
8451 10 00
Macchine per pulire a secco
2,2
—
Macchine per asciugare:
8451 21
di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:
8451 21 10
di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg
2,2
—
8451 21 90
di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg
2,2
—
8451 29 00
altre
2,2
—
8451 30
Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio:
a riscaldamento elettrico, di potenza:
8451 30 10
inferiore o uguale a 2 500 W
2,2
p/st
8451 30 30
superiore a 2 500 W
2,2
p/st
8451 30 80
altre
2,2
p/st
8451 40 00
Macchine per lavare, imbianchire o tingere
2,2
—
8451 50 00
Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti
2,2
—
8451 80
altre macchine ed apparecchi:
8451 80 10
Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.
2,2
—
8451 80 30
Macchine per apprettare o rifinire
2,2
—
8451 80 80
altri
2,2
—
8451 90 00
Parti
2,2
—
8452
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:
8452 10
Macchine per cucire di tipo domestico:
Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:
8452 10 11
Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 €
5,7
p/st
8452 10 19
altre
9,7
p/st
8452 10 90
altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire
3,7
p/st
altre macchine per cucire:
8452 21 00
Unità automatiche
3,7
p/st
8452 29 00
altre
3,7
p/st
8452 30
Aghi per macchine per cucire:
8452 30 10
con codolo piatto su un lato
2,7
1 000 p/st
8452 30 90
altri
2,7
1 000 p/st
8452 40 00
Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti
2,7
—
8452 90 00
altre parti di macchine per cucire
2,7
—
8453
Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire:
8453 10 00
Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli
1,7
—
8453 20 00
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature
1,7
—
8453 80 00
altre macchine ed apparecchi
1,7
—
8453 90 00
Parti
1,7
—
8454
Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie:
8454 10 00
Convertitori
1,7
—
8454 20 00
Lingottiere e secchie di colata
1,7
—
8454 30
Macchine per colare (gettare):
8454 30 10
Macchine per colare sotto pressione
1,7
—
8454 30 90
altre
1,7
—
8454 90 00
Parti
1,7
—
8455
Laminatoi per metalli e loro cilindri:
8455 10 00
Laminatoi per tubi
2,7
—
altri laminatoi:
8455 21 00
Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo
2,7
—
8455 22 00
Laminatoi a freddo
2,7
—
8455 30
Cilindri di laminatoi:
8455 30 10
di ghisa
2,7
—
di acciaio fucinato:
8455 30 31
Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo
2,7
—
8455 30 39
Cilindri di lavoro a freddo
2,7
—
8455 30 90
di getti di acciaio
2,7
—
8455 90 00
altre parti
2,7
—
8456
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma:
8456 10
operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni:
8456 10 10
del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafers) o dispositivi a semiconduttore
esenzione
p/st
8456 10 90
altre
4,5
p/st
8456 20 00
operanti con ultrasuoni
3,5
p/st
8456 30
operanti per elettroerosione:
a comando numerico:
8456 30 11
con filo
3,5
p/st
8456 30 19
altre
3,5
p/st
8456 30 90
altre
3,5
p/st
altre:
8456 91 00
per l'incisione a secco del tracciato su materiali semiconduttori
esenzione
p/st
8456 99
altre:
8456 99 10
Fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la produzione o la riparazione di maschere e reticoli per tracciati su dispositivi a semiconduttore
esenzione
p/st
8456 99 30
Macchine per l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
p/st
8456 99 50
Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD
3,5 (167)
p/st
8456 99 80
altre
3,5
p/st
8457
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:
8457 10
Centri di lavorazione:
8457 10 10
orizzontali
2,7
p/st
8457 10 90
altri
2,7
p/st
8457 20 00
Macchine a posto fisso
2,7
p/st
8457 30
Macchine a stazioni multiple:
8457 30 10
a comando numerico
2,7
p/st
8457 30 90
altre
2,7
p/st
8458
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:
Torni orizzontali:
8458 11
a comando numerico:
8458 11 20
Centri di tornitura
2,7
p/st
Torni automatici:
8458 11 41
mono mandrino
2,7
p/st
8458 11 49
multi mandrino
2,7
p/st
8458 11 80
altri
2,7
p/st
8458 19
altri:
8458 19 20
Torni paralleli
2,7
p/st
8458 19 40
Torni automatici
2,7
p/st
8458 19 80
altri
2,7
p/st
altri torni:
8458 91
a comando numerico:
8458 91 20
Centri di tornitura
2,7
p/st
8458 91 80
altri
2,7
p/st
8458 99 00
altri
2,7
p/st
8459
Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458:
8459 10 00
Unità di lavorazione con guida di scorrimento
2,7
p/st
altre foratrici:
8459 21 00
a comando numerico
2,7
p/st
8459 29 00
altre
2,7
p/st
altre alesatrici-fresatrici:
8459 31 00
a comando numerico
1,7
p/st
8459 39 00
altre
1,7
p/st
8459 40
altre alesatrici:
8459 40 10
a comando numerico
1,7
p/st
8459 40 90
altre
1,7
p/st
Fresatrici a mensola:
8459 51 00
a comando numerico
2,7
p/st
8459 59 00
altre
2,7
p/st
altre fresatrici:
8459 61
a comando numerico:
8459 61 10
Fresatrici per utensili
2,7
p/st
8459 61 90
altre
2,7
p/st
8459 69
altre:
8459 69 10
Fresatrici per utensili
2,7
p/st
8459 69 90
altre
2,7
p/st
8459 70 00
Filettatrici o maschiatrici
2,7
p/st
8460
Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461:
Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:
8460 11 00
a comando numerico
2,7
p/st
8460 19 00
altre
2,7
p/st
altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:
8460 21
a comando numerico:
per superfici cilindriche:
8460 21 11
Rettificatrici per interni
2,7
p/st
8460 21 15
Rettificatrici senza centro
2,7
p/st
8460 21 19
altre
2,7
p/st
8460 21 90
altre
2,7
p/st
8460 29
altre:
per superfici cilindriche:
8460 29 11
Rettificatrici per interni
2,7
p/st
8460 29 19
altre
2,7
p/st
8460 29 90
altre
2,7
p/st
Macchine per affilare:
8460 31 00
a comando numerico
1,7
p/st
8460 39 00
altre
1,7
p/st
8460 40
Macchine per levigare o smerigliare:
8460 40 10
a comando numerico
1,7
p/st
8460 40 90
altre
1,7
p/st
8460 90
altre:
8460 90 10
il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm
2,7
p/st
8460 90 90
altre
1,7
p/st
8461
Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:
8461 20 00
Macchine per limare e per sbozzare
1,7
p/st
8461 30
Macchine per brocciare:
8461 30 10
a comando numerico
1,7
p/st
8461 30 90
altre
1,7
p/st
8461 40
Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi:
Macchine per tagliare gli ingranaggi:
per tagliare ingranaggi cilindrici:
8461 40 11
a comando numerico
2,7
p/st
8461 40 19
altre
2,7
p/st
per tagliare altri ingranaggi:
8461 40 31
a comando numerico
1,7
p/st
8461 40 39
altre
1,7
p/st
Macchine per rifinire gli ingranaggi:
il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:
8461 40 71
a comando numerico
2,7
p/st
8461 40 79
altre
2,7
p/st
8461 40 90
altre
1,7
p/st
8461 50
Macchine per segare o troncare:
Segatrici:
8461 50 11
a sega circolare
1,7
p/st
8461 50 19
altre
1,7
p/st
8461 50 90
Troncatrici
1,7
p/st
8461 90 00
altre
2,7
p/st
8462
Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:
8462 10
Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli:
8462 10 10
a comando numerico
2,7
p/st
8462 10 90
altre
1,7
p/st
Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici:
8462 21
a comando numerico:
8462 21 05
del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore
esenzione
p/st
altre:
8462 21 10
per la lavorazione di prodotti piatti
2,7
p/st
8462 21 80
altre
2,7
p/st
8462 29
altre:
8462 29 05
del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore
esenzione
p/st
altre:
8462 29 10
per la lavorazione di prodotti piatti
1,7
p/st
altre:
8462 29 91
idrauliche
1,7
p/st
8462 29 98
altre
1,7
p/st
Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice:
8462 31 00
a comando numerico
2,7
p/st
8462 39
altre:
8462 39 10
per la lavorazione di prodotti piatti
1,7
p/st
altre:
8462 39 91
idrauliche
1,7
p/st
8462 39 99
altre
1,7
p/st
Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate:
8462 41
a comando numerico:
8462 41 10
per la lavorazione di prodotti piatti
2,7
p/st
8462 41 90
altre
2,7
p/st
8462 49
altre:
8462 49 10
per la lavorazione di prodotti piatti
1,7
p/st
8462 49 90
altre
1,7
p/st
altre:
8462 91
Presse idrauliche:
8462 91 10
Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impacchettare rottami di ferro
2,7
p/st
altre:
8462 91 50
a comando numerico
2,7
p/st
8462 91 90
altre
2,7
p/st
8462 99
altre:
8462 99 10
Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro
2,7
p/st
altre:
8462 99 50
a comando numerico
2,7
p/st
8462 99 90
altre
2,7
p/st
8463
Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:
8463 10
Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili:
8463 10 10
Trafilatrici per fili
2,7
p/st
8463 10 90
altre
2,7
p/st
8463 20 00
Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura
2,7
p/st
8463 30 00
Macchine per la lavorazione dei metalli in fili
2,7
p/st
8463 90 00
altre
2,7
p/st
8464
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro:
8464 10
Macchine per segare:
8464 10 10
per la tranciatura di lingotti monocristalli o di dischi (wafers) in microplacchette
esenzione
p/st
8464 10 90
altre
2,2
p/st
8464 20
Macchine per molare o levigare:
8464 20 05
per la lavorazione di dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
p/st
per la lavorazione del vetro:
8464 20 11
dei vetri d'ottica
2,2
p/st
8464 20 19
altre
2,2
—
8464 20 20
per la lavorazione di prodotti ceramici
2,2
p/st
8464 20 95
altre
2,2
—
8464 90
altre:
8464 90 10
per l'incisione di dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
p/st
8464 90 20
per la lavorazione di prodotti ceramici
2,2
p/st
8464 90 80
altri
2,2
—
8465
Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:
8465 10
Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni:
8465 10 10
con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)
2,7
p/st
8465 10 90
senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)
2,7
p/st
altre:
8465 91
Macchine per segare:
8465 91 10
a nastro
2,7
p/st
8465 91 20
Seghe circolari
2,7
p/st
8465 91 90
altre
2,7
p/st
8465 92 00
Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare
2,7
p/st
8465 93 00
Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare
2,7
p/st
8465 94 00
Macchine per curvare o montare
2,7
p/st
8465 95 00
Foratrici o mortasatrici
2,7
p/st
8465 96 00
Macchine per spaccare, tranciare o svolgere
2,7
p/st
8465 99
altre:
8465 99 10
Torni
2,7
p/st
8465 99 90
altre
2,7
p/st
8466
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:
8466 10
Portautensili e filiere a scatto automatico:
Portautensili:
8466 10 10
Mandrini, pinze e coni morse
1,2
—
altri:
8466 10 31
per torni
1,2
—
8466 10 39
altri
1,2
—
8466 10 90
Filiere a scatto automatico
1,2
—
8466 20
Portapezzi:
8466 20 10
Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio
1,2
—
altri:
8466 20 91
per torni
1,2
—
8466 20 99
altri
1,2
—
8466 30 00
Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili
1,2
—
altri:
8466 91
per macchine della voce 8464:
8466 91 15
per le macchine delle sottovoci 8464 10 10, 8464 20 05 o 8464 90 10
esenzione
—
altri:
8466 91 20
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,2
—
8466 91 95
altri
1,2
—
8466 92
per macchine della voce 8465:
8466 92 20
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,2
—
8466 92 80
altri
1,2
—
8466 93
per macchine delle voci da 8456 a 8461:
8466 93 15
per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 8456 10 10, 8456 91 00, 8456 99 10 o 8456 99 30
esenzione
—
8466 93 17
per apparecchi della sottovoce 8456 99 50
1,2 (167)
—
8466 93 95
altri
1,2
—
8466 94
per macchine delle voci 8462 o 8463:
8466 94 10
per le macchine delle sottovoci 8462 21 05 o 8462 29 05
esenzione
—
8466 94 90
altri
1,2
—
8467
Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano:
Pneumatici:
8467 11
rotativi (anche a percussione):
8467 11 10
per la lavorazione dei metalli
1,7
—
8467 11 90
altri
1,7
—
8467 19 00
altri
1,7
—
a motore elettrico incorporato:
8467 21
Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative:
8467 21 10
funzionanti senza una sorgente di energia esterna
2,7
p/st
altre:
8467 21 91
elettropneumatiche
2,7
p/st
8467 21 99
altre
2,7
p/st
8467 22
Seghe e troncatrici:
8467 22 10
Troncatrici
2,7
p/st
8467 22 30
Seghe circolari
2,7
p/st
8467 22 90
altre
2,7
p/st
8467 29
altri:
8467 29 10
del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili
2,7
—
altri:
8467 29 30
funzionanti senza una sorgente di energia esterna
2,7
p/st
altri:
Smerigliatrici e levigatrici:
8467 29 51
Smerigliatrici angolari
2,7
p/st
8467 29 53
Levigatrici a nastro
2,7
p/st
8467 29 59
altre
2,7
p/st
8467 29 70
Piallatrici
2,7
p/st
8467 29 80
Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici
2,7
p/st
8467 29 90
altri
2,7
p/st
altri utensili:
8467 81 00
Troncatrici a catena
1,7
p/st
8467 89 00
altri
1,7
—
Parti:
8467 91 00
di troncatrici a catena
1,7
—
8467 92 00
di utensili pneumatici
1,7
—
8467 99 00
altre
1,7
—
8468
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:
8468 10 00
Cannelli a mano
2,2
—
8468 20 00
altre macchine ed apparecchi a gas
2,2
—
8468 80 00
altre macchine ed apparecchi
2,2
—
8468 90 00
Parti
2,2
—
8469
Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8471; macchine per l'elaborazione di testi:
Macchine da scrivere automatiche e macchine per l'elaborazione di testi:
8469 11 00
Macchine per l'elaborazione di testi
esenzione
p/st
8469 12 00
Macchine da scrivere automatiche
2,3
p/st
8469 20 00
altre macchine da scrivere, elettriche
2,3
p/st
8469 30 00
altre macchine da scrivere, non elettriche
2,5
p/st
8470
Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:
8470 10 00
Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
esenzione
p/st
altre macchine calcolatrici, elettroniche:
8470 21 00
con dispositivo stampante
esenzione
p/st
8470 29 00
altre
esenzione
p/st
8470 30 00
altre macchine calcolatrici
esenzione
p/st
8470 40 00
Macchine contabili
esenzione
p/st
8470 50 00
Registratori di cassa
esenzione
p/st
8470 90 00
altre
esenzione
p/st
8471
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
8471 10
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, analogiche o ibride:
8471 10 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8471 10 90
altre
esenzione
p/st
8471 30 00
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo
esenzione
p/st
altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche:
8471 41
che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita:
8471 41 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8471 41 90
altre
esenzione
p/st
8471 49
altre, presentate in forma di sistemi:
8471 49 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8471 49 90
altre
esenzione
p/st
8471 50
Unità per l'elaborazione dell'informazione, numeriche diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita:
8471 50 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
8471 50 90
altre
esenzione
p/st
8471 60
Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
8471 60 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altre:
8471 60 40
Stampanti
esenzione
p/st
8471 60 50
Tastiere
esenzione
p/st
8471 60 90
altre
esenzione
p/st
8471 70
Unità di memoria:
8471 70 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
p/st
altre:
8471 70 40
Unità di memoria centrali
esenzione
p/st
altre:
Unità di memoria a dischi:
8471 70 51
ottiche, comprese le magneto-ottiche
esenzione
p/st
altre:
8471 70 53
Unità di memoria a dischi rigidi
esenzione
p/st
8471 70 59
altre
esenzione
p/st
8471 70 60
Unità di memoria a nastri
esenzione
p/st
8471 70 90
altre
esenzione
p/st
8471 80 00
altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione
esenzione
p/st
8471 90 00
altre
esenzione
p/st
8472
Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]:
8472 10 00
Duplicatori
2
p/st
8472 20 00
Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi
2,3
p/st
8472 30 00
Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli
2,2
p/st
8472 90
altre:
8472 90 10
Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete
2,2
p/st
8472 90 30
Sportelli automatici
esenzione
p/st
8472 90 80
altre
2,2
—
8473
Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:
8473 10
Parti ed accessori di macchine della voce 8469:
Assiemaggi elettronici:
8473 10 11
delle macchine della sottovoce 8469 11 00
esenzione
—
8473 10 19
altri
3
—
8473 10 90
altri
esenzione
—
Parti ed accessori di macchine della voce 8470:
8473 21
di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29:
8473 21 10
Assiemaggi elettronici
esenzione
—
8473 21 90
altri
esenzione
—
8473 29
altri:
8473 29 10
Assiemaggi elettronici
esenzione
—
8473 29 90
altri
esenzione
—
8473 30
Parti ed accessori di macchine della voce 8471:
8473 30 10
Assiemaggi elettronici
esenzione
—
8473 30 90
altri
esenzione
—
8473 40
Parti ed accessori di macchine della voce 8472:
Assiemaggi elettronici:
8473 40 11
delle macchine della sottovoce 8472 90 30
esenzione
—
8473 40 19
altri
3
—
8473 40 90
altri
esenzione
—
8473 50
Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472:
8473 50 10
Assiemaggi elettronici
esenzione
—
8473 50 90
altri
esenzione
—
8474
Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:
8474 10 00
Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare
esenzione
—
8474 20
Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare:
8474 20 10
le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica
esenzione
—
8474 20 90
altri
esenzione
—
Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:
8474 31 00
Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento
esenzione
—
8474 32 00
Macchine per mescolare le materie minerali al bitume
esenzione
—
8474 39
altri:
8474 39 10
Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica
esenzione
—
8474 39 90
altri
esenzione
—
8474 80
altre macchine ed apparecchi:
8474 80 10
Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche
esenzione
—
8474 80 90
altri
esenzione
—
8474 90
Parti:
8474 90 10
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
esenzione
—
8474 90 90
altre
esenzione
—
8475
Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:
8475 10 00
Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro
1,7
—
Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:
8475 21 00
Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati
1,7
—
8475 29 00
altre
1,7
—
8475 90 00
Parti
1,7
—
8476
Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:
Macchine automatiche per la vendita di bevande:
8476 21 00
con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione
1,7
p/st
8476 29 00
altre
1,7
p/st
altre macchine:
8476 81 00
con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione
1,7
p/st
8476 89 00
altre
1,7
p/st
8476 90 00
Parti
1,7
—
8477
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
8477 10
Formatrici ad iniezione:
8477 10 10
Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore
esenzione
—
8477 10 90
altre
1,7
—
8477 20 00
Estrusori
1,7
—
8477 30 00
Formatrici per soffiaggio
1,7
—
8477 40 00
Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici
1,7
—
altre macchine ed apparecchi per formare o modellare:
8477 51 00
per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria
1,7
—
8477 59
altre:
8477 59 05
Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore
esenzione
—
altre:
8477 59 10
Presse
1,7
—
8477 59 80
altre
1,7
—
8477 80
altre macchine ed apparecchi:
Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari:
8477 80 11
Macchine per la trasformazione delle resine di reazione
1,7
—
8477 80 19
altri
1,7
—
altri:
8477 80 91
Attrezzature per riduzione dimensionale
1,7
—
8477 80 93
Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici
1,7
—
8477 80 95
Macchine per taglio o pelatura
1,7
—
8477 80 99
altri
1,7
—
8477 90
Parti:
8477 90 05
per le macchine delle sottovoci 8477 10 10 e 8477 59 05
esenzione
—
altre:
8477 90 10
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,7
—
8477 90 80
altre
1,7
—
8478
Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
8478 10 00
Macchine ed apparecchi
1,7
—
8478 90 00
Parti
1,7
—
8479
Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
8479 10 00
Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi
esenzione
—
8479 20 00
Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali
1,7
—
8479 30
Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero:
8479 30 10
Presse
1,7
—
8479 30 90
altre
1,7
—
8479 40 00
Macchine per fabbricare corde e cavi
1,7
p/st
8479 50 00
Robot industriali, non nominati né compresi altrove
1,7
—
8479 60 00
Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria
1,7
—
altre macchine ed apparecchi:
8479 81 00
per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici
1,7
—
8479 82 00
per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare
1,7
—
8479 89
altri:
8479 89 10
Merci destinate ad aeromobili civili: Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; Servomotori meccanici per invertitori di spinta; Impianti igienici speciali; Umidificatori e disumidificatori dell'aria; Servomeccanismi non elettrici; Avviatori non elettrici; Avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; Tergicristalli non elettrici; Regolatori di eliche non elettrici (165)
esenzione
—
altri:
8479 89 30
Sostegno avanzante idraulico per miniere
1,7
—
8479 89 60
Apparecchiature di lubrificazione centralizzata
1,7
—
8479 89 65
Apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori
esenzione
—
8479 89 70
Apparecchi per la deposizione epitassiale su dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
—
8479 89 73
Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
esenzione
—
8479 89 77
Apparecchi per il fissaggio di piastrine e saldatori automatici di pellicola per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore
esenzione
—
8479 89 79
Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore
esenzione
—
8479 89 91
Macchine ed apparecchi per smaltare e decorare dei prodotti ceramici
1,7
—
8479 89 98
altri
1,7
—
8479 90
Parti:
8479 90 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altre:
8479 90 50
delle macchine delle sottovoci 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 73, 8479 89 77 o 8479 89 79
esenzione
—
altre:
8479 90 92
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,7
—
8479 90 97
altre
1,7
—
8480
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:
8480 10 00
Staffe per fonderia
1,7
—
8480 20 00
Piastre di fondo per forme
1,7
—
8480 30
Modelli per forme:
8480 30 10
di legno
1,7
—
8480 30 90
altri
2,7
—
Forme per metalli o carburi metallici:
8480 41 00
per formare ad iniezione o per compressione
1,7
—
8480 49 00
altre
1,7
—
8480 50 00
Forme per vetro
1,7
—
8480 60
Forme per materie minerali:
8480 60 10
per formare per compressione
1,7
—
8480 60 90
altre
1,7
—
Forme per gomma o materie plastiche:
8480 71
per formare ad iniezione o per compressione:
8480 71 10
del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore
esenzione
—
8480 71 90
altri
1,7
—
8480 79 00
altre
1,7
—
8481
Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:
8481 10
Riduttori di pressione:
8481 10 05
combinati con filtri o lubrificatori
2,2
—
altri:
8481 10 19
di ghisa o di acciaio
2,2
—
8481 10 99
altri
2,2
—
8481 20
Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche:
8481 20 10
Valvole per trasmissioni oleoidrauliche
2,2
—
8481 20 90
Valvole per trasmissioni pneumatiche
2,2
—
8481 30
Valvole di ritegno:
8481 30 91
di ghisa o di acciaio
2,2
—
8481 30 99
altre
2,2
—
8481 40
Valvole di troppo pieno o di sicurezza:
8481 40 10
di ghisa o di acciaio
2,2
—
8481 40 90
altre
2,2
—
8481 80
altri oggetti di rubinetteria e organi simili:
Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria:
8481 80 11
Mescolatori, mitigatori
2,2
—
8481 80 19
altra
2,2
—
Valvole per termosifoni di impianti centralizzati:
8481 80 31
Valvole termostatiche
2,2
—
8481 80 39
altre
2,2
—
8481 80 40
Valvole per pneumatici e camere d'aria
2,2
—
altri:
Valvole di regolazione:
8481 80 51
di temperatura
2,2
—
8481 80 59
altre
2,2
—
altri:
Valvole a saracinesca:
8481 80 61
di ghisa
2,2
—
8481 80 63
di acciaio
2,2
—
8481 80 69
altre
2,2
—
Valvole a globo:
8481 80 71
di ghisa
2,2
—
8481 80 73
di acciaio
2,2
—
8481 80 79
altre
2,2
—
8481 80 81
Rubinetti a sfera e a maschio
2,2
—
8481 80 85
Valvole a farfalla
2,2
—
8481 80 87
Valvole a membrana
2,2
—
8481 80 99
altre
2,2
—
8481 90 00
Parti
2,2
—
8482
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):
8482 10
Cuscinetti a sfere:
8482 10 10
il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm
8
—
8482 10 90
altri
8
—
8482 20 00
Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
8
—
8482 30 00
Cuscinetti a rulli a botte
8
—
8482 40 00
Cuscinetti ad aghi (a rullini)
8
—
8482 50 00
Cuscinetti a rulli cilindrici
8
—
8482 80 00
altri, compresi, i cuscinetti combinati
8
—
Parti:
8482 91
Sfere, cilindri, rulli ed aghi:
8482 91 10
Rulli conici
8
—
8482 91 90
altri
8
—
8482 99 00
altre
8
—
8483
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:
8483 10
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:
8483 10 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
Manovelle ed alberi a gomito:
8483 10 41
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
4
—
8483 10 51
di acciaio fucinato
4
—
8483 10 57
altri
4
—
8483 10 60
Alberi articolati
4
—
8483 10 80
altri
4
—
8483 20
Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati:
8483 20 10
del tipo utilizzato per veicoli aerei e veicoli spaziali
6
—
8483 20 90
altri
6
—
8483 30
Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:
8483 30 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
Supporti:
8483 30 31
per cuscinetti a rotolamento di ogni specie
5,7
—
8483 30 39
altri
3,4
—
8483 30 90
Cuscinetti
3,4
—
8483 40
Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:
8483 40 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
Ingranaggi:
8483 40 82
con ruote cilindriche
3,7
—
8483 40 83
con ruote coniche o cilindro-coniche
3,7
—
8483 40 84
con vite senza fine
3,7
—
8483 40 85
altri
3,7
—
8483 40 92
Alberi filettati a sfere o a rulli
3,7
—
Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità:
8483 40 94
Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità
3,7
—
8483 40 96
altri
3,7
—
8483 40 98
altri
3,7
—
8483 50
Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa:
8483 50 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8483 50 91
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
2,7
—
8483 50 99
altri
2,7
—
8483 60
Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:
8483 60 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8483 60 91
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
2,7
—
8483 60 99
altri
2,7
—
8483 90
Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti:
8483 90 10
destinati ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
altri:
8483 90 30
Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati
5,7
—
altre:
8483 90 92
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
2,7
—
8483 90 98
altre
2,7
—
8484
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:
8484 10
Guarnizioni metalloplastiche:
8484 10 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8484 10 90
altre
1,7
—
8484 20 00
Giunti di tenuta stagna meccanici
1,7
—
8484 90
altre:
8484 90 10
destinate ad aeromobili civili (165)
esenzione
—
8484 90 90
altre
1,7
—
8485
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:
8485 10
Eliche per navi e loro pale:
8485 10 10
di bronzo
1,7
p/st
8485 10 90
altre
1,7
p/st
8485 90
altre:
8485 90 10
di ghisa non malleabile
1,7
—
8485 90 30
di ghisa malleabile
1,7
—
di ferro o di acciaio:
8485 90 51
di getti di acciaio
1,7
—
8485 90 53
di ferro o di acciaio fucinati
1,7
—
8485 90 55
di ferro o di acciaio stampati
1,7
—
8485 90 59
altri
1,7
—
8485 90 80
altre
1,7
—
CAPITOLO 85
MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
Note
1.
Sono esclusi da questo capitolo:
a)
le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;
b)
i lavori di vetro della voce 7011;
c)
i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.
2.
Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.
Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.
3.
La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:
a)
gli aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche o liquide, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;
b)
gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).
4.
Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).
I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.
I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.
5.
Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:
A.
«Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico.
B.
«Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici»:
a)
i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;
b)
i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;
c)
i microassiemaggi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti e collegati tra loro.
Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.
6.
I dischi, nastri e altri supporti delle voci 8523 o 8524 restano classificati in queste voci, quando sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.
Questa nota non si applica a questi supporti quando sono presentati con articoli diversi dagli apparecchi ai quali sono destinati.
7.
Ai sensi della voce 8548, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non sono suscettibili di essere ricaricati.
Note di sottovoci
1.
Le sottovoci 8519 92 e 8527 12 comprendono unicamente i lettori di cassette e le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.
2.
Ai sensi della sottovoce 8542 10, l'espressione «schede intelligenti» indica le schede munite, immerso nella massa, di un circuito integrato elettronico (microprocessore) di qualunque tipo, sotto forma di micro-placchette, e munite o meno di una banda magnetica.
Note complementari
1.
Le sottovoci 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 e 8519 39 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser, che rientrano nelle sottovoci 8519 99 12 o 8519 99 18.
2.
La nota di sottovoci 1 è applicabile mutatis mutandisalle sottovoci 8520 32 30 e 8520 33 30.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
8501
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:
8501 10
Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W:
8501 10 10
Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W
4,7
p/st
altri:
8501 10 91
Motori universali
2,7
p/st
8501 10 93
Motori a corrente alternata
2,7
p/st
8501 10 99
Motori a corrente continua
2,7
p/st
8501 20
Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:
8501 20 10
di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8501 20 90
altri
2,7
p/st
altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:
8501 31
di potenza inferiore o uguale a 750 W:
8501 31 10
Motori di potenza superiore a 735 W e generatori, destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8501 31 90
altri
2,7
p/st
8501 32
di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:
8501 32 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8501 32 91
di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW
2,7
p/st
8501 32 99
di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW
2,7
p/st
8501 33
di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:
8501 33 10
Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori, destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8501 33 90
altri
2,7
p/st
8501 34
di potenza superiore a 375 kW:
8501 34 10
Generatori destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8501 34 50
Motori di trazione
2,7
p/st
altri, di potenza:
8501 34 91
superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW
2,7
p/st
8501 34 99
superiore a 750 kW
2,7
p/st
8501 40
altri motori a corrente alternata, monofase:
8501 40 10
di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8501 40 91
di potenza inferiore o uguale a 750 W
2,7
p/st
8501 40 99
di potenza superiore a 750 W
2,7
p/st
altri motori a corrente alternata, polifase:
8501 51
di potenza inferiore o uguale a 750 W:
8501 51 10
di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8501 51 90
altri
2,7
p/st
8501 52
di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:
8501 52 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8501 52 91
di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW
2,7
p/st
8501 52 93
di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW
2,7
p/st
8501 52 99
di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW
2,7
p/st
8501 53
di potenza superiore a 75 kW:
8501 53 10
di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8501 53 50
Motori di trazione
2,7
p/st
altri, di potenza:
8501 53 92
superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW
2,7
p/st
8501 53 94
superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW
2,7
p/st
8501 53 99
superiore a 750 kW
2,7
p/st
Generatori a corrente alternata (alternatori):
8501 61
di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:
8501 61 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8501 61 91
di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA
2,7
p/st
8501 61 99
di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA
2,7
p/st
8501 62
di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:
8501 62 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8501 62 90
altri
2,7
p/st
8501 63
di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:
8501 63 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8501 63 90
altri
2,7
p/st
8501 64 00
di potenza superiore a 750 kVA
2,7
p/st
8502
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:
Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):
8502 11
di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:
8502 11 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8502 11 91
di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA
2,7
p/st
8502 11 99
di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA
2,7
p/st
8502 12
di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:
8502 12 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8502 12 90
altri
2,7
p/st
8502 13
di potenza superiore a 375 kVA:
8502 13 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8502 13 91
di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA
2,7
p/st
8502 13 93
di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA
2,7
p/st
8502 13 98
di potenza superiore a 2 000 kVA
2,7
p/st
8502 20
Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):
8502 20 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8502 20 91
di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA
2,7
p/st
8502 20 92
di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA
2,7
p/st
8502 20 94
di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA
2,7
p/st
8502 20 98
di potenza superiore a 750 kVA
2,7
p/st
altri gruppi elettrogeni:
8502 31
ad energia eolica:
8502 31 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8502 31 90
altri
2,7
p/st
8502 39
altri:
8502 39 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8502 39 91
Turbogeneratori
2,7
p/st
8502 39 99
altri
2,7
p/st
8502 40
Convertitori rotanti elettrici:
8502 40 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8502 40 90
altri
2,7
p/st
8503 00
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502:
8503 00 10
Ghiere amagnetiche
2,7
—
altre:
8503 00 91
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
2,7
—
8503 00 99
altre
2,7
—
8504
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
8504 10
Ballast per lampade o tubi a scarica:
8504 10 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8504 10 91
Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore
3,7
p/st
8504 10 99
altri
3,7
p/st
Trasformatore con dielettrico liquido:
8504 21 00
di potenza inferiore o uguale a 650 kVA
3,7
p/st
8504 22
di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:
8504 22 10
di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA
3,7
p/st
8504 22 90
di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA
3,7
p/st
8504 23 00
di potenza superiore a 10 000 kVA
3,7
p/st
altri trasformatori:
8504 31
di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:
8504 31 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
Trasformatori di misura:
8504 31 31
per tensioni
3,7
p/st
8504 31 39
altri
3,7
p/st
8504 31 90
altri
3,7
p/st
8504 32
di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:
8504 32 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8504 32 30
Trasformatori di misura
3,7
p/st
8504 32 90
altri
3,7
p/st
8504 33
di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:
8504 33 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8504 33 90
altri
3,7
p/st
8504 34 00
di potenza superiore a 500 kVA
3,7
p/st
8504 40
Convertitori statici:
8504 40 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8504 40 20
del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità
esenzione
p/st
altri:
8504 40 50
Raddrizzatori con semiconduttore policristallino
3,3
p/st
altri:
8504 40 93
Caricatori di accumulatori
3,3
p/st
altri:
8504 40 94
Raddrizzatori
3,3
—
Ondulatori:
8504 40 96
di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA
3,3
—
8504 40 97
di potenza superiore a 7,5 kVA
3,3
—
8504 40 99
altri
3,3
—
8504 50
altre bobine di reattanza e di autoinduzione:
8504 50 10
destinate ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altre:
8504 50 30
del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità
esenzione
—
8504 50 80
altre
3,7
—
8504 90
Parti:
di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:
8504 90 05
Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 30
esenzione
—
altre:
8504 90 11
Nuclei di ferrite
2,2
—
8504 90 18
altre
2,2
—
di convertitori statici:
8504 90 91
Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 20
esenzione
—
8504 90 99
altre
2,2
—
8505
Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:
Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione:
8505 11 00
di metallo
2,2
—
8505 19
altri:
8505 19 10
Calamite permanenti di ferrite agglomerata
2,2
—
8505 19 90
altri
2,2
—
8505 20 00
Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici
2,2
—
8505 30 00
Teste di sollevamento elettromagnetiche
2,2
—
8505 90
altri, comprese le parti:
8505 90 10
Elettromagneti
1,8
—
8505 90 30
Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione
1,8
—
8505 90 90
Parti
1,8
—
8506
Pile e batterie di pile elettriche:
8506 10
al diossido di manganese:
alcaline:
8506 10 11
Pile cilindriche
4,7
p/st
8506 10 15
Pile a bottone
4,7
p/st
8506 10 19
altre
4,7
p/st
altre:
8506 10 91
Pile cilindriche
4,7
p/st
8506 10 95
Pile a bottone
4,7
p/st
8506 10 99
altre
4,7
p/st
8506 30
all'ossido di mercurio:
8506 30 10
Pile cilindriche
4,7
p/st
8506 30 30
Pile a bottone
4,7
p/st
8506 30 90
altre
4,7
p/st
8506 40
all'ossido di argento:
8506 40 10
Pile cilindriche
4,7
p/st
8506 40 30
Pile a bottone
4,7
p/st
8506 40 90
altre
4,7
p/st
8506 50
al litio:
8506 50 10
Pile cilindriche
4,7
p/st
8506 50 30
Pile a bottone
4,7
p/st
8506 50 90
altre
4,7
p/st
8506 60
a zinco-aria:
8506 60 10
Pile cilindriche
4,7
p/st
8506 60 30
Pile a bottone
4,7
p/st
8506 60 90
altre
4,7
p/st
8506 80
altre pile e batterie di pile:
8506 80 05
Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V
esenzione
p/st
altre:
8506 80 11
Pile cilindriche
4,7
p/st
8506 80 15
Pile a bottone
4,7
p/st
8506 80 90
altre
4,7
p/st
8506 90 00
Parti
4,7
—
8507
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:
8507 10
al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:
8507 10 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
di peso inferiore o uguale a 5 kg:
8507 10 31
funzionanti con elettrolite liquido
3,7
p/st
8507 10 39
altri
3,7
p/st
di peso superiore a 5 kg:
8507 10 81
funzionanti con elettrolite liquido
3,7
p/st
8507 10 89
altri
3,7
p/st
8507 20
altri accumulatori al piombo:
8507 20 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
Accumulatori di trazione:
8507 20 31
funzionanti con elettrolite liquido
3,7
ce/el
8507 20 39
altri
3,7
ce/el
altri:
8507 20 81
funzionanti con elettrolite liquido
3,7
ce/el
8507 20 89
altri
3,7
ce/el
8507 30
al nichel-cadmio:
8507 30 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8507 30 91
ermeticamente chiusi
2,6
p/st
altri:
8507 30 93
Accumulatori di trazione
2,6
ce/el
8507 30 98
altri
2,6
ce/el
8507 40
al nichel-ferro:
8507 40 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8507 40 90
altri
2,7
p/st
8507 80
altri accumulatori:
8507 80 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8507 80 91
Accumulatori a idruri di nichel
2,7
p/st
8507 80 94
Accumulatori al litio-ion
2,7
p/st
8507 80 98
altri
2,7
p/st
8507 90
Parti:
8507 90 10
destinate ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altre:
8507 90 91
Piastre di accumulatori
2,7
—
8507 90 93
Separatori
2,7
—
8507 90 98
altre
2,7
—
8508
8509
Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico:
8509 10
Aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche e materie liquide:
8509 10 10
per una tensione uguale o superiore a 110 V
2,2
p/st
8509 10 90
per una tensione inferiore a 110 V
2,2
p/st
8509 20 00
Lucidatrici per pavimenti
2,2
p/st
8509 30 00
Trituratori per rifiuti di cucina
2,2
p/st
8509 40 00
Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura
2,2
p/st
8509 80 00
altri apparecchi
2,2
—
8509 90
Parti:
8509 90 10
di apparecchi di cui alle sottovoci 8509 10 10, 8509 10 90 o 8509 20 00
2,2
—
8509 90 90
altre
2,2
—
8510
Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:
8510 10 00
Rasoi
2,2
p/st
8510 20 00
Tosatrici
2,2
p/st
8510 30 00
Apparecchi per la depilazione
2,2
p/st
8510 90 00
Parti
2,2
—
8511
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:
8511 10
Candele di accensione:
8511 10 10
destinate ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8511 10 90
altre
3,2
—
8511 20
Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti:
8511 20 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8511 20 90
altri
3,2
—
8511 30
Distributori; bobine di accensione:
8511 30 10
destinate ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8511 30 90
altri
3,2
—
8511 40
Avviatori, anche funzionanti come generatori:
8511 40 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8511 40 90
altri
3,2
—
8511 50
altri generatori:
8511 50 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8511 50 90
altri
3,2
—
8511 80
altri apparecchi e dispositivi:
8511 80 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8511 80 90
altri
3,2
—
8511 90 00
Parti
3,2
—
8512
Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:
8512 10 00
Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette
2,7
—
8512 20 00
altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
2,7
—
8512 30 00
Apparecchi di segnalazione acustica
2,7
—
8512 40 00
Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti
2,7
—
8512 90 00
Parti
2,7
—
8513
Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512:
8513 10 00
Lampade
5,7
—
8513 90 00
Parti
5,7
—
8514
Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:
8514 10
Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto):
8514 10 05
per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
—
altri:
8514 10 10
Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria
2,2
—
8514 10 80
altri
2,2
—
8514 20
Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche:
8514 20 05
per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
—
altri:
8514 20 10
funzionanti ad induzione
2,2
—
8514 20 80
funzionanti per perdite dielettriche
2,2
—
8514 30
altri forni:
a raggi infrarossi:
8514 30 11
per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
—
8514 30 19
altri
2,2
—
altri:
8514 30 91
per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
—
8514 30 99
altri
2,2
—
8514 40 00
altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
2,2
—
8514 90
Parti:
8514 90 20
di macchine delle sottovoci 8514 10 05, 8514 20 05, 8514 30 11 o 8514 30 91
esenzione
—
8514 90 80
altre
2,2
—
8515
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet:
Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera:
8515 11 00
Ferri e pistole per brasare
2,7
—
8515 19 00
altri
2,7
—
Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza:
8515 21 00
interamente o parzialmente automatici
2,7
—
8515 29
altri:
8515 29 10
per saldare di testa
2,7
—
8515 29 90
altri
2,7
—
Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma:
8515 31 00
interamente o parzialmente automatici
2,7
—
8515 39
altri:
a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e:
8515 39 13
di un trasformatore
2,7
—
8515 39 18
di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico
2,7
—
8515 39 90
altri
2,7
—
8515 80
altre macchine ed apparecchi:
8515 80 05
Saldatori di fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore
esenzione
p/st
altri:
per il trattamento dei metalli:
8515 80 11
per saldare
2,7
p/st
8515 80 19
altri
2,7
p/st
altri:
8515 80 91
per la saldatura delle materie plastiche a resistenza
2,7
p/st
8515 80 99
altri
2,7
p/st
8515 90
Parti:
8515 90 10
per le macchine o apparecchi della sottovoce 8515 80 05
esenzione
—
8515 90 90
altre
2,7
—
8516
Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:
8516 10
Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici:
Scaldacqua:
8516 10 11
istantanei
2,7
p/st
8516 10 19
altri
2,7
p/st
8516 10 90
Scaldatori ad immersione
2,7
p/st
Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:
8516 21 00
Radiatori ad accumulazione
2,7
p/st
8516 29
altri:
8516 29 10
Radiatori a circolazione di liquido
2,7
p/st
8516 29 50
Radiatori per convezione
2,7
p/st
altri:
8516 29 91
con ventilatore incorporato
2,7
p/st
8516 29 99
altri
2,7
p/st
Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:
8516 31
Asciugacapelli:
8516 31 10
Caschi asciugacapelli
2,7
p/st
8516 31 90
altri
2,7
p/st
8516 32 00
altri apparecchi per parrucchiere
2,7
—
8516 33 00
Apparecchi per asciugare le mani
2,7
p/st
8516 40
Ferri da stiro elettrici:
8516 40 10
a vapore
2,7
p/st
8516 40 90
altri
2,7
p/st
8516 50 00
Forni a microonde
5
p/st
8516 60
altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:
8516 60 10
Cucine
2,7
p/st
Fornelli (comprese le piastre di cottura):
8516 60 51
da fissare
2,7
p/st
8516 60 59
altri
2,7
p/st
8516 60 70
Griglie e girarrosti
2,7
p/st
8516 60 80
Forni da fissare
2,7
p/st
8516 60 90
altri
2,7
p/st
altri apparecchi elettrotermici:
8516 71 00
Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
2,7
p/st
8516 72 00
Tostapane
2,7
p/st
8516 79
altri:
8516 79 20
Friggitrici
2,7
p/st
8516 79 70
altri
2,7
p/st
8516 80
Resistenze scaldanti:
8516 80 10
accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altre:
8516 80 91
accoppiate ad un supporto di materia isolante
2,7
—
8516 80 99
altre
2,7
—
8516 90 00
Parti
2,7
—
8517
Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni:
Apparecchi telefonici per abbonati; videofoni:
8517 11 00
Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»
esenzione
p/st
8517 19
altri:
8517 19 10
Videofoni
esenzione
p/st
8517 19 90
altri
esenzione
—
Telecopiatrici (telefax) e telescriventi:
8517 21 00
Telecopiatrici (telefax)
esenzione
p/st
8517 22 00
Telescriventi
esenzione
—
8517 30 00
Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia
esenzione
—
8517 50
altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante o per telecomunicazione numerica:
8517 50 10
per la telecomunicazione a corrente portante
esenzione
—
8517 50 90
altri
esenzione
—
8517 80
altri apparecchi:
8517 80 10
Citofoni
esenzione
—
8517 80 90
altri
esenzione
—
8517 90
Parti:
per apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante della sottovoce 8517 50 10:
8517 90 11
Assiemaggi elettronici
esenzione
—
8517 90 19
altre
esenzione
—
altre:
8517 90 82
Assiemaggi elettronici
esenzione
—
8517 90 88
altre
esenzione
—
8518
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:
8518 10
Microfoni e loro supporti:
8518 10 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altri:
8518 10 20
Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni
esenzione
—
8518 10 80
altri
2,5
—
Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:
8518 21
Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica:
8518 21 10
destinato ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8518 21 90
altri
4,5
p/st
8518 22
Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica:
8518 22 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8518 22 90
altri
4,5
p/st
8518 29
altri:
8518 29 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altri:
8518 29 20
Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni
esenzione
p/st
8518 29 80
altri
3
p/st
8518 30
Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti:
8518 30 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altri:
8518 30 20
per apparecchi telefonici per abbonati, su filo
esenzione
—
8518 30 80
altri
2
—
8518 40
Amplificatori elettrici a bassa frequenza:
8518 40 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altri:
8518 40 30
utilizzati in telefonia o per la misura
3
—
altri:
8518 40 91
aventi un solo canale
4,5
p/st
8518 40 99
altri
4,5
p/st
8518 50
Apparecchi elettrici di amplificazione del suono:
8518 50 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8518 50 90
altri
2
p/st
8518 90 00
Parti
2
—
8519
Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:
8519 10 00
Elettrofoni a monete o a gettoni
6
p/st
altri elettrofoni:
8519 21 00
senza altoparlanti
2
p/st
8519 29 00
altri
2
p/st
Giradischi:
8519 31 00
con cambiadischi automatici
2
p/st
8519 39 00
altri
2
p/st
8519 40 00
Dittafoni
5
p/st
altri apparecchi per la riproduzione del suono:
8519 92 00
Lettori tascabili di cassette
esenzione
p/st
8519 93
altri lettori di cassette:
del tipo utilizzato negli autoveicoli:
8519 93 31
con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)
9
p/st
8519 93 39
altri
2
p/st
altri:
8519 93 81
con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)
9
p/st
8519 93 89
altri
2
p/st
8519 99
altri:
con sistema di lettura mediante fascio laser:
8519 99 12
del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm
9
p/st
8519 99 18
altri
9,5
p/st
8519 99 90
altri
4,5
p/st
8520
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono:
8520 10 00
Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna
4
p/st
8520 20 00
Apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche)
esenzione
p/st
altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:
8520 32
numerici:
a cassette:
con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:
8520 32 11
che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna
esenzione
p/st
8520 32 19
altri
2
p/st
8520 32 30
tascabili
esenzione
p/st
8520 32 50
altri
2
p/st
altri:
8520 32 91
che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori
2
p/st
8520 32 99
altri
7
p/st
8520 33
altri, a cassette:
con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:
8520 33 11
che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna
esenzione
p/st
8520 33 19
altri
2
p/st
8520 33 30
tascabili
esenzione
p/st
8520 33 90
altri
2
p/st
8520 39
altri:
8520 39 10
che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori
2
p/st
8520 39 90
altri
7
p/st
8520 90
altri:
8520 90 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8520 90 90
altri
2
p/st
8521
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:
8521 10
a nastri magnetici:
8521 10 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8521 10 30
che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s
14
p/st
8521 10 80
altri
8
p/st
8521 90 00
altri
14
p/st
8522
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521:
8522 10 00
Lettori fonografici
4
—
8522 90
altri:
8522 90 10
Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoce 8520 90 e destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altri:
8522 90 30
Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no
esenzione
—
altri:
Assiemaggi elettronici:
8522 90 51
Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8520 20 00
esenzione
—
8522 90 59
altri
4
—
8522 90 93
Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
esenzione
—
8522 90 98
altri
4
—
8523
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37:
Nastri magnetici:
8523 11 00
di larghezza inferiore o uguale a 4 mm
esenzione
p/st
8523 12 00
di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm
esenzione
p/st
8523 13 00
di larghezza superiore a 6,5 mm
esenzione
p/st
8523 20
Dischi magnetici:
8523 20 10
rigidi
esenzione
p/st
8523 20 90
altri
esenzione
p/st
8523 30 00
Schede munite di una pista magnetica
3,5
p/st
8523 90 00
altri
esenzione
—
8524
Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:
8524 10 00
Dischi per elettrofoni
3,5
p/st
Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser:
8524 31 00
per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine
esenzione
p/st
8524 32
unicamente per la riproduzione del suono:
8524 32 10
di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm
3,5
p/st
8524 32 90
di diametro superiore a 6,5 cm
3,5
p/st
8524 39
altri:
8524 39 10
per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
esenzione
p/st
altri:
8524 39 20
Dischi digitali versatili (DVD)
3,5
p/st
8524 39 80
altri
3,5
p/st
8524 40 00
Nastri magnetici per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine
esenzione
p/st
altri nastri magnetici:
8524 51 00
di larghezza inferiore o uguale a 4 mm
3,5
p/st
8524 52 00
di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm
2,6
p/st
8524 53 00
di larghezza superiore a 6,5 mm
3,5
p/st
8524 60 00
Schede munite di una pista magnetica
3,5
p/st
altri:
8524 91 00
per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine
esenzione
—
8524 99
altri:
8524 99 10
per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
esenzione
—
8524 99 90
altri
3,5
—
8525
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici:
8525 10
Apparecchi trasmittenti:
8525 10 10
per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8525 10 50
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia o la radiotelegrafia
esenzione
p/st
8525 10 80
altri
3,6
p/st
8525 20
Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente:
8525 20 10
per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8525 20 91
per radiotelefonia cellulare (telefonini cellulari)
esenzione
p/st
8525 20 99
altri
esenzione
p/st
8525 30
Telecamere:
8525 30 10
con almeno 3 tubi da ripresa
3
p/st
8525 30 90
altre
4,9
p/st
8525 40
Videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici:
Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; apparecchi fotografici numerici:
8525 40 11
digitali
esenzione
p/st
8525 40 19
altri
4,9
p/st
altri «camescopes»:
8525 40 91
che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera
4,9
p/st
8525 40 99
altri
14
p/st
8526
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando:
8526 10
Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar):
8526 10 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8526 10 90
altri
3,7
—
altri:
8526 91
Apparecchi di radionavigazione:
destinati ad aeromobili civili (168):
8526 91 11
Ricevitori di radionavigazione
esenzione
p/st
8526 91 19
altri
esenzione
—
8526 91 90
altri
3,7
—
8526 92
Apparecchi di radiotelecomando:
8526 92 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8526 92 90
altri
3,7
—
8527
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia:
8527 12
Radiocassette tascabili:
8527 12 10
con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)
14
p/st
8527 12 90
altri
10
p/st
8527 13
altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:
8527 13 10
con sistema di lettura mediante fascio laser
12
p/st
altri:
8527 13 91
a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)
14
p/st
8527 13 99
altri
10
p/st
8527 19 00
altri
esenzione
p/st
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia:
8527 21
combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:
capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDC (sistema di decodificazione di informazioni stradali):
8527 21 20
con sistema di lettura mediante fascio laser
14
p/st
altri:
8527 21 52
a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)
14
p/st
8527 21 59
altri
10
p/st
altri:
8527 21 70
con sistema di lettura mediante fascio laser
14
p/st
altri:
8527 21 92
a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)
14
p/st
8527 21 98
altri
10
p/st
8527 29 00
altri
12
p/st
altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia:
8527 31
combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:
con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro:
8527 31 11
a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)
14
p/st
8527 31 19
altri
10
p/st
altri:
8527 31 91
con sistema di lettura mediante fascio laser
12
p/st
altri:
8527 31 93
a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)
14
p/st
8527 31 98
altri
10
p/st
8527 32
non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria:
8527 32 10
Radiosveglie
esenzione
p/st
8527 32 90
altri
9
p/st
8527 39
altri:
8527 39 20
senza amplificatore incorporato
9
p/st
8527 39 80
con amplificatore incorporato
9
p/st
8527 90
altri apparecchi:
8527 90 10
per la radiotelefonia o la radiotelegrafia destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
altri:
8527 90 92
Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone
esenzione
p/st
8527 90 98
altri
9,3
p/st
8528
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori):
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:
8528 12
a colori:
8528 12 10
Teleproiettori
14
p/st
8528 12 20
Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica
14
p/st
altri:
con tubo immagini incorporato:
con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:
8528 12 52
inferiore o uguale a 42 cm
14
p/st
8528 12 54
superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm
14
p/st
8528 12 56
superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm
14
p/st
8528 12 58
superiore a 72 cm
14
p/st
altri:
con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo:
8528 12 62
inferiore o uguale a 75 cm
14
p/st
8528 12 66
superiore a 75 cm
14
p/st
8528 12 70
con parametri di scanning superiori a 625 righe
14
p/st
altri:
con schermo:
8528 12 81
con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5
14
p/st
8528 12 89
altri
14
p/st
senza schermo:
Videotuner:
8528 12 90
Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
esenzione
p/st
8528 12 91
Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione»)
esenzione
p/st
altri:
8528 12 94
numerici, compresi misti numerici/analogici
14
p/st
8528 12 95
altri
14
p/st
8528 12 98
altri
14
p/st
8528 13 00
in bianco e nero o in altre monocromie
2
p/st
Videomonitor:
8528 21
a colori:
con tubo catodico:
8528 21 14
con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5
14
p/st
altri:
8528 21 16
con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe
14
p/st
8528 21 18
con parametri di scanning superiori a 625 righe
14
p/st
8528 21 90
altri
14
p/st
8528 22 00
in bianco e nero o in altre monocromie
14
p/st
8528 30
Videoproiettori:
8528 30 05
che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
esenzione
p/st
altri:
8528 30 20
a colori
14
p/st
8528 30 90
in bianco e nero o in altre monocromie
2
p/st
8529
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
8529 10
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:
8529 10 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altri:
Antenne:
8529 10 15
destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia
esenzione
—
8529 10 20
Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli
5
—
Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:
8529 10 31
per ricezione via satellite
3,6
—
8529 10 39
altre
3,6
—
8529 10 40
Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate
4
—
8529 10 45
altre antenne
3,6
—
8529 10 70
Filtri e separatori di antenne
3,6
—
8529 10 90
altri
3,6
—
8529 90
altri:
8529 90 10
Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle sottovoci 8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 e 8526 92 10 e destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altri:
8529 90 40
Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 o 8527 90 92
esenzione
—
altri:
Mobili e cofanetti:
8529 90 51
di legno
2
—
8529 90 59
di altre materie
3
—
8529 90 72
Assiemaggi elettronici
3
—
altri:
8529 90 81
di telecamere della sottovoce 8525 30 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528
5
—
8529 90 88
altri
3
—
8530
Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608):
8530 10 00
Apparecchi per strade ferrate o simili
1,7
—
8530 80 00
altri apparecchi
1,7
—
8530 90 00
Parti
1,7
—
8531
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530:
8531 10
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili:
8531 10 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altri:
8531 10 20
del tipo utilizzato per autoveicoli
2,2
p/st
8531 10 30
del tipo utilizzato per edifici
2,2
p/st
8531 10 80
altri
2,2
p/st
8531 20
Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED):
8531 20 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altri:
8531 20 30
a diodi emettitori di luce (LED)
esenzione
—
che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD):
8531 20 50
che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva
esenzione
—
8531 20 80
altri
esenzione
—
8531 80
altri apparecchi:
8531 80 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altri:
8531 80 30
Visualizzatori a schermo piatto
esenzione
—
8531 80 80
altri
2,2
—
8531 90
Parti:
8531 90 20
di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 30
esenzione
—
8531 90 80
altri
2,2
—
8532
Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:
8532 10 00
Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)
esenzione
—
altri condensatori fissi:
8532 21 00
di tantalio
esenzione
—
8532 22 00
elettrolitici all'alluminio
esenzione
—
8532 23 00
a dielettrico di ceramica, ad un solo strato
esenzione
—
8532 24 00
a dielettrico di ceramica, a più strati
esenzione
—
8532 25 00
a dielettrico di carta o di materie plastiche
esenzione
—
8532 29 00
altri
esenzione
—
8532 30 00
Condensatori variabili o regolabili
esenzione
—
8532 90 00
Parti
esenzione
—
8533
Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri):
8533 10 00
Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati
esenzione
—
altre resistenze fisse:
8533 21 00
per una potenza inferiore o uguale a 20 W
esenzione
—
8533 29 00
altre
esenzione
—
Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate:
8533 31 00
per una potenza inferiore o uguale a 20 W
esenzione
—
8533 39 00
altre
esenzione
—
8533 40
altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri):
8533 40 10
per una potenza inferiore o uguale a 20 W
esenzione
—
8533 40 90
altre
esenzione
—
8533 90 00
Parti
esenzione
—
8534 00
Circuiti stampati:
solamente con elementi conduttori e di contatto:
8534 00 11
Circuiti a più strati
esenzione
—
8534 00 19
altri
esenzione
—
8534 00 90
con altri elementi passivi
esenzione
—
8535
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:
8535 10 00
Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili
2,7
—
Interruttori automatici:
8535 21 00
per una tensione inferiore a 72,5 kV
2,7
—
8535 29 00
altri
2,7
—
8535 30
Sezionatori ed interruttori:
8535 30 10
per una tensione inferiore a 72,5 kV
2,7
—
8535 30 90
altri
2,7
—
8535 40 00
Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente
2,7
—
8535 90 00
altri
2,7
—
8536
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:
8536 10
Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili:
8536 10 10
per una intensità inferiore o uguale a 10 A
2,3
—
8536 10 50
per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A
2,3
—
8536 10 90
per una intensità superiore a 63 A
2,3
—
8536 20
Interruttori automatici:
8536 20 10
per una intensità inferiore o uguale a 63 A
2,3
—
8536 20 90
per una intensità superiore a 63 A
2,3
—
8536 30
altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:
8536 30 10
per una intensità inferiore o uguale a 16 A
2,3
—
8536 30 30
per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A
2,3
—
8536 30 90
per una intensità superiore a 125 A
2,3
—
Relè:
8536 41
per una tensione inferiore o uguale a 60 V:
8536 41 10
per una intensità inferiore o uguale a 2 A
2,3
—
8536 41 90
per una intensità superiore a 2 A
2,3
—
8536 49 00
altri
2,3
—
8536 50
altri interruttori, sezionatori e commutatori:
8536 50 03
Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)
esenzione
—
8536 50 05
Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)
esenzione
—
8536 50 07
Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A
esenzione
—
altri:
per una tensione inferiore o uguale a 60 V:
8536 50 11
a tasto o pulsante
2,3
—
8536 50 15
rotanti
2,3
—
8536 50 19
altri
2,3
—
8536 50 80
altri
2,3
—
Portalampade, spine e prese di corrente:
8536 61
Portalampade:
8536 61 10
Portalampade Edison
2,3
—
8536 61 90
altre
2,3
—
8536 69
altre:
8536 69 10
per cavi coassiali
esenzione
—
8536 69 30
per circuiti stampati
esenzione
—
8536 69 90
altre
2,3
—
8536 90
altri apparecchi:
8536 90 01
Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche
2,3
—
8536 90 10
Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi
esenzione
—
8536 90 20
Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
—
8536 90 85
altri
2,3
—
8537
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517:
8537 10
per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:
8537 10 10
Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
2,1
—
altri:
8537 10 91
Apparecchi di comando a memoria programmabile
2,1
—
8537 10 99
altri
2,1
—
8537 20
per una tensione superiore a 1 000 V:
8537 20 91
superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV
2,1
—
8537 20 99
superiore a 72,5 kV
2,1
—
8538
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537:
8538 10 00
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi
2,2
—
8538 90
altri:
per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20:
8538 90 11
Assiemaggi elettronici
3,2 (169)
—
8538 90 19
altri
1,7 (169)
—
altri:
8538 90 91
Assiemaggi elettronici
3,2
—
8538 90 99
altri
1,7
—
8539
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:
8539 10
Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»:
8539 10 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
p/st
8539 10 90
altri
2,7
p/st
altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:
8539 21
alogeni, al tungsteno:
8539 21 30
dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli
2,7
p/st
altri, di tensione:
8539 21 92
superiore a 100 V
2,7
p/st
8539 21 98
uguale o inferiore a 100 V
2,7
p/st
8539 22
altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V:
8539 22 10
a riflettore
2,7
p/st
8539 22 90
altri
2,7
p/st
8539 29
altri:
8539 29 30
dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli
2,7
p/st
altri, di tensione:
8539 29 92
superiore a 100 V
2,7
p/st
8539 29 98
uguale o inferiore a 100 V
2,7
p/st
Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:
8539 31
fluorescenti, a catodo caldo:
8539 31 10
con due zoccoli
2,7
p/st
8539 31 90
altri
2,7
p/st
8539 32
Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:
8539 32 10
a vapore di mercurio
2,7
p/st
8539 32 50
a vapore di sodio
2,7
p/st
8539 32 90
ad alogenuro metallico
2,7
p/st
8539 39 00
altri
2,7
p/st
Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:
8539 41 00
Lampade ad arco
2,7
p/st
8539 49
altri:
8539 49 10
a raggi ultravioletti
2,7
p/st
8539 49 30
a raggi infrarossi
2,7
p/st
8539 90
Parti:
8539 90 10
Zoccoli
2,7
—
8539 90 90
altri
2,7
—
8540
Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539:
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor:
8540 11
a colori:
con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:
8540 11 11
inferiore o uguale a 42 cm
14
p/st
8540 11 13
superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm
14
p/st
8540 11 15
superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm
14
p/st
8540 11 19
superiore a 72 cm
14
p/st
altri, con la diagonale dello schermo:
8540 11 91
inferiore o uguale a 75 cm
14
p/st
8540 11 99
superiore a 75 cm
14
p/st
8540 12 00
in bianco e nero o in altre monocromie
7,5
p/st
8540 20
Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo:
8540 20 10
Tubi per telecamere
2,7
p/st
8540 20 80
altri
2,7
p/st
8540 40 00
Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm
2,6
p/st
8540 50 00
Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie
2,6
p/st
8540 60 00
altri tubi catodici
2,6
p/st
Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:
8540 71 00
Magnetron
2,7
p/st
8540 72 00
Clistron
2,7
p/st
8540 79 00
altri
2,7
p/st
altre lampade, tubi e valvole:
8540 81 00
Tubi per ricezione e tubi per amplificazione
2,7
p/st
8540 89 00
altri
2,7
p/st
Parti:
8540 91 00
di tubi catodici
2,7
—
8540 99 00
altri
2,7
—
8541
Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:
8541 10 00
Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce
esenzione
—
Transistori, diversi dai fototransistori:
8541 21 00
con potere di dissipazione inferiore a 1 W
esenzione
—
8541 29 00
altri
esenzione
—
8541 30 00
Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili
esenzione
—
8541 40
Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce:
8541 40 10
Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser
esenzione
—
8541 40 90
altri
esenzione
—
8541 50 00
altri dispositivi a semiconduttore
esenzione
—
8541 60 00
Cristalli piezoelettrici montati
esenzione
—
8541 90 00
Parti
esenzione
—
8542
Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:
8542 10 00
Schede munite di circuiti integrati elettronici («schede intelligenti»)
esenzione
—
Circuiti integrati monolitici:
8542 21
digitali:
Semiconduttore a ossido metallico (tecnologia MOS):
8542 21 01
Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette
esenzione
p/st
8542 21 05
Microplacchette (chips)
esenzione
p/st
altri:
Memorie:
Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM):
8542 21 11
con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit
esenzione
p/st
8542 21 13
con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit
esenzione
p/st
8542 21 15
con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 64 Mbit
esenzione
p/st
8542 21 17
con capacità di memorizzazione superiore a 64 Mbit
esenzione
p/st
8542 21 20
Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)
esenzione
p/st
8542 21 25
Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)
esenzione
p/st
Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E2 PROM), compresi i flash E2 PROM:
Flash E2 PROM:
8542 21 31
con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit
esenzione
p/st
8542 21 33
con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit
esenzione
p/st
8542 21 35
con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 32 Mbit
esenzione
p/st
8542 21 37
con capacità di memorizzazione superiore a 32 Mbit
esenzione
p/st
8542 21 39
altre
esenzione
p/st
8542 21 41
altre memorie
esenzione
—
8542 21 45
Microprocessori
esenzione
p/st
8542 21 50
Microcontrollori e microelaboratori
esenzione
p/st
altri:
8542 21 61
Microperiferici
esenzione
—
8542 21 69
altri
esenzione
p/st
altri:
8542 21 71
Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette
esenzione
p/st
8542 21 73
Microplacchette (chips)
esenzione
p/st
altri:
8542 21 81
Memorie
esenzione
p/st
8542 21 83
Microprocessori
esenzione
p/st
8542 21 85
Microcontrollori e microelaboratori
esenzione
p/st
altri:
8542 21 91
Microperiferici
esenzione
—
8542 21 99
altri
esenzione
p/st
8542 29
altri:
8542 29 10
Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette
esenzione
p/st
8542 29 20
Microplacchette (chips)
esenzione
p/st
altri:
8542 29 30
Amplificatori
esenzione
—
8542 29 50
Regolatori di potenza o di tensione
esenzione
—
8542 29 60
Circuiti di controllo e comando
esenzione
—
8542 29 70
Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando
esenzione
—
8542 29 90
altri
esenzione
p/st
8542 60 00
Circuiti integrati ibridi
esenzione
—
8542 70 00
Microassiemaggi elettronici
esenzione
—
8542 90 00
Parti
esenzione
—
8543
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
Acceleratori di particelle:
8543 11 00
Apparecchi d'istallazione ionica per drogare materiali a semiconduttore
esenzione
—
8543 19 00
altri
4
—
8543 20 00
Generatori di segnali
3,7
—
8543 30
Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi:
8543 30 20
Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
esenzione
—
8543 30 80
altri
3,7
—
8543 40 00
Elettrificatori di recinti
3,7
—
altre macchine ed apparecchi:
8543 81 00
Schede ed etichette a disinnesto per effetto di prossimità
esenzione
—
8543 89
altri:
8543 89 10
Registratori di volo, selsyn e trasduttori elettrici, sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici, destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
altri:
8543 89 15
Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario
esenzione
—
8543 89 20
Amplificatori d'antenne
3,7
—
Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura:
funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A:
8543 89 51
il cui tubo più lungo è inferiore o uguale a 100 cm
3,7
p/st
8543 89 55
altri
3,7
p/st
8543 89 59
altri
3,7
p/st
8543 89 65
Apparecchi per la deposizione fisica su dischi (wafers) a semiconduttore
esenzione
—
8543 89 73
Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di semiconduttori
esenzione
—
8543 89 75
Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD
3,7 (169)
—
8543 89 79
Kit di aggiornamento, per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, condizionati per la vendita al minuto, comprendenti almeno, altoparlanti e/o un microfono, e un assiemaggio elettronico che permette alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora)
esenzione
—
8543 89 95
altri
3,7
—
8543 90
Parti:
8543 90 10
Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8543 90 20
Assiemaggi elettronici destinati ad essere incorporati in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
esenzione
—
8543 90 30
di apparecchi delle sottovoci 8543 11 00, 8543 30 20, 8543 89 65 o 8543 89 73
esenzione
—
8543 90 40
di apparecchi della sottovoce 8543 89 75
3,7 (169)
—
8543 90 80
altre
3,7
—
8544
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:
Fili per avvolgimenti:
8544 11
di rame:
8544 11 10
smaltati o laccati
3,7
—
8544 11 90
altri
3,7
—
8544 19
altri:
8544 19 10
smaltati o laccati
3,7
—
8544 19 90
altri
3,7
—
8544 20 00
Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali
3,7
—
8544 30
Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto:
8544 30 10
destinati ad aeromobili civili (168)
esenzione
—
8544 30 90
altri
3,7
—
altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V:
8544 41
muniti di pezzi di congiunzione:
8544 41 10
dei tipi utilizzati per telecomunicazioni
esenzione
—
8544 41 90
altri
3,3
—
8544 49
altri:
8544 49 20
dei tipi utilizzati per telecomunicazioni
esenzione
—
8544 49 80
altri
3,7
—
altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V:
8544 51
muniti di pezzi di congiunzione:
8544 51 10
dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni
esenzione
—
8544 51 90
altri
3,3
—
8544 59
altri:
8544 59 10
Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
3,7
—
altri:
8544 59 20
per una tensione di 1 000 V
3,7
—
8544 59 80
per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V
3,7
—
8544 60
altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:
8544 60 10
con conduttori di rame
3,7
—
8544 60 90
con altri conduttori
3,7
—
8544 70 00
Cavi di fibre ottiche
esenzione
—
8545
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici:
Elettrodi:
8545 11 00
dei tipi utilizzati per forni
2,7
—
8545 19
altri:
8545 19 10
Elettrodi per impianti d'elettrolisi
2,7
—
8545 19 90
altri
2,7
—
8545 20 00
Spazzole
2,7
—
8545 90
altri:
8545 90 10
Resistenze riscaldanti
1,7
—
8545 90 90
altri
2,7
—
8546
Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia:
8546 10 00
di vetro
3,7
—
8546 20
di ceramica:
8546 20 10
senza parti metalliche
4,7
—
con parti metalliche:
8546 20 91
per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica
4,7
—
8546 20 99
altri
4,7
—
8546 90
altri:
8546 90 10
di materie plastiche
3,7
—
8546 90 90
altri
3,7
—
8547
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente:
8547 10
Pezzi isolanti di ceramica:
8547 10 10
contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici
4,7
—
8547 10 90
altri
4,7
—
8547 20 00
Pezzi isolanti di materie plastiche
3,7
—
8547 90 00
altri
3,7
—
8548
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:
8548 10
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso:
8548 10 10
Pile e batterie di pile elettriche fuori uso
4,7
p/st
Accumulatori elettrici fuori uso:
8548 10 21
Accumulatori al piombo
2,6
ce/el
8548 10 29
altri
2,6
ce/el
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici:
8548 10 91
contenenti piombo
esenzione
—
8548 10 99
altri
esenzione
—
8548 90
altri:
8548 90 10
Memorie in forma multicombinate, come ad esempio D-RAM stack e moduli
esenzione
—
8548 90 90
altri
2,7
—
SEZIONE XVII
MATERIALE DA TRASPORTO
Note
1.
Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9501, 9503 o 9508, né le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili (voce 9506).
2.
Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:
a)
i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
b)
le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
c)
gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
d)
gli oggetti della voce 8306;
e)
le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;
f)
le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
g)
gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;
h)
gli oggetti del capitolo 91;
ij)
le armi (capitolo 93);
k)
gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;
l)
le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).
3.
Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo usoprincipale.
4.
In questa sezione:
a)
i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;
b)
gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;
c)
i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.
5.
I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:
a)
del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
b)
del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
c)
del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.
Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.
Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.
Note complementari
1.
Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.
2.
A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate a riprese.
CAPITOLO 86
VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);
b)
gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;
c)
gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.
2.
Rientrano segnatamente nella voce 8607:
a)
gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;
b)
i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);
c)
le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;
d)
i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;
e)
gli articoli di carrozzeria.
3.
Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608:
a)
le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;
b)
i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
8601
Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:
8601 10 00
a presa di corrente elettrica esterna
1,7
p/st
8601 20 00
ad accumulatori elettrici
1,7
p/st
8602
Altre locomotive e locotrattori; tender:
8602 10 00
Locomotive diesel-elettriche
1,7
—
8602 90 00
altri
1,7
—
8603
Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604:
8603 10 00
a presa di corrente elettrica esterna
1,7
p/st
8603 90 00
altre
1,7
p/st
8604 00 00
Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)
1,7
p/st
8605 00 00
Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
1,7
p/st
8606
Carri per il trasporto di merci su rotaie:
8606 10 00
Carri cisterna e simili
1,7
p/st
8606 20 00
Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10
1,7
p/st
8606 30 00
Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20
1,7
p/st
altri:
8606 91
coperti e chiusi:
8606 91 10
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)
1,7
p/st
8606 91 90
altri
1,7
p/st
8606 92 00
aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)
1,7
p/st
8606 99 00
altri
1,7
p/st
8607
Parti di veicoli per strade ferrate o simili:
Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:
8607 11 00
Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione
1,7
—
8607 12 00
altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)
1,7
—
8607 19
altri, comprese le parti:
Assi, anche montati; ruote e loro parti:
8607 19 01
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
2,7
—
8607 19 11
di acciaio stampato
2,7
—
8607 19 18
altri
2,7
—
Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili:
8607 19 91
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,7
—
8607 19 99
altre
1,7
—
Freni e loro parti:
8607 21
Freni ad aria compressa e loro parti:
8607 21 10
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,7
—
8607 21 90
altri
1,7
—
8607 29
altri:
8607 29 10
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,7
—
8607 29 90
altri
1,7
—
8607 30
Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti:
8607 30 01
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,7
—
8607 30 99
altri
1,7
—
altre:
8607 91
di locomotive o di locotrattori:
8607 91 10
Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti
3,7
—
altre:
8607 91 91
di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
1,7
—
8607 91 99
altre
1,7
—
8607 99
altre:
8607 99 10
Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti
3,7
—
8607 99 30
Casse e loro parti
1,7
—
8607 99 50
Telai e loro parti
1,7
—
8607 99 90
altre
1,7
—
8608 00
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti:
8608 00 10
Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate
1,7
—
8608 00 30
altri apparecchi
1,7
—
8608 00 90
Parti
1,7
—
8609 00
Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto:
8609 00 10
Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)
esenzione
p/st
8609 00 90
altri
esenzione
p/st
CAPITOLO 87
VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI
Note
1.
Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.
2.
Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.
Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.
3.
I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.
4.
La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9501.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
8701
Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):
8701 10 00
Motocoltivatori
3
p/st
8701 20
Trattori stradali per semirimorchi:
8701 20 10
nuovi
16
p/st
8701 20 90
usati
16
p/st
8701 30
Trattori a cingoli:
8701 30 10
Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve («gatto delle nevi»)
esenzione
p/st
8701 30 90
altri
esenzione
p/st
8701 90
altri:
Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:
nuovi, di potenza del motore:
8701 90 11
inferiore o uguale a 18 kW
esenzione
p/st
8701 90 20
superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW
esenzione
p/st
8701 90 25
superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW
esenzione
p/st
8701 90 31
superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW
esenzione
p/st
8701 90 35
superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW
esenzione
p/st
8701 90 39
superiore a 90 kW
esenzione
p/st
8701 90 50
usati
esenzione
p/st
8701 90 90
altri
7
p/st
8702
Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:
8702 10
azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
di cilindrata superiore a 2 500 cm3:
8702 10 11
nuovi
16
p/st
8702 10 19
usati
16
p/st
di cilindrata non superiore a 2 500 cm3:
8702 10 91
nuovi
10
p/st
8702 10 99
usati
10
p/st
8702 90
altri:
azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:
di cilindrata superiore a 2 800 cm3:
8702 90 11
nuovi
16
p/st
8702 90 19
usati
16
p/st
di cilindrata non superiore a 2 800 cm3:
8702 90 31
nuovi
10
p/st
8702 90 39
usati
10
p/st
8702 90 90
altri
10
p/st
8703
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:
8703 10
Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili:
8703 10 11
Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla
5
p/st
8703 10 18
altri
10
p/st
altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:
8703 21
di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3:
8703 21 10
nuovi
10
p/st
8703 21 90
usati
10
p/st
8703 22
di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3:
8703 22 10
nuovi
10
p/st
8703 22 90
usati
10
p/st
8703 23
di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3:
nuovi:
8703 23 11
Campers e motorcaravans
10
p/st
8703 23 19
altri
10
p/st
8703 23 90
usati
10
p/st
8703 24
di cilindrata superiore a 3 000 cm3:
8703 24 10
nuovi
10
p/st
8703 24 90
usati
10
p/st
altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
8703 31
di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3:
8703 31 10
nuovi
10
p/st
8703 31 90
usati
10
p/st
8703 32
di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3:
nuovi:
8703 32 11
Campers e motorcaravans
10
p/st
8703 32 19
altri
10
p/st
8703 32 90
usati
10
p/st
8703 33
di cilindrata superiore a 2 500 cm3:
nuovi:
8703 33 11
Campers e motorcaravans
10
p/st
8703 33 19
altri
10
p/st
8703 33 90
usati
10
p/st
8703 90
altri:
8703 90 10
azionati da motore elettrico
10
p/st
8703 90 90
altri
10
p/st
8704
Autoveicoli per il trasporto di merci:
8704 10
Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rede stradale:
8704 10 10
azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla
esenzione
p/st
8704 10 90
altri
esenzione
p/st
altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
8704 21
di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:
8704 21 10
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)
3,5
p/st
altri:
azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm3:
8704 21 31
nuovi
22
p/st
8704 21 39
usati
22
p/st
azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm3:
8704 21 91
nuovi
10
p/st
8704 21 99
usati
10
p/st
8704 22
di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:
8704 22 10
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)
3,5
p/st
altri:
8704 22 91
nuovi
22
p/st
8704 22 99
usati
22
p/st
8704 23
di peso a pieno carico superiore a 20 t:
8704 23 10
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)
3,5
p/st
altri:
8704 23 91
nuovi
22
p/st
8704 23 99
usati
22
p/st
altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:
8704 31
di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:
8704 31 10
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)
3,5
p/st
altri:
azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm3:
8704 31 31
nuovi
22
p/st
8704 31 39
usati
22
p/st
azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm3:
8704 31 91
nuovi
10
p/st
8704 31 99
usati
10
p/st
8704 32
di peso a pieno carico superiore a 5 t:
8704 32 10
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)
3,5
p/st
altri:
8704 32 91
nuovi
22
p/st
8704 32 99
usati
22
p/st
8704 90 00
altri
10
p/st
8705
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):
8705 10 00
Gru-automobili
3,7
p/st
8705 20 00
Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
3,7
p/st
8705 30 00
Autopompe antincendio
3,7
p/st
8705 40 00
Autocarri betoniere
3,7
p/st
8705 90
altri:
8705 90 10
Carro-attrezzi
3,7
p/st
8705 90 30
Autoveicoli pompa per il cemento
3,7
p/st
8705 90 90
altri
3,7
p/st
8706 00
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore:
Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm3:
8706 00 11
degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704
19
p/st
8706 00 19
altri
6
p/st
altri:
8706 00 91
degli autoveicoli della voce 8703
4,5
p/st
8706 00 99
altri
10
p/st
8707
Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:
8707 10
degli autoveicoli della voce 8703:
8707 10 10
destinate all'industria del montaggio
4,5
p/st
8707 10 90
altre
4,5
p/st
8707 90
altre:
8707 90 10
– – destinate all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705
4,5
p/st
8707 90 90
altre
4,5
p/st
8708
Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:
8708 10
Paraurti e loro parti:
8708 10 10
– – destinati all'industria del montaggio:
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
8708 10 90
altri
4,5
—
altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine):
8708 21
Cinture di sicurezza:
8708 21 10
– – – destinate all'industria del montaggio:
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
p/st
8708 21 90
altre
4,5
p/st
8708 29
altri:
8708 29 10
– – – destinati all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
8708 29 90
altri
4,5
—
Freni e servofreni, e loro parti:
8708 31
Guarnizioni di freni montate:
8708 31 10
– – – destinate all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
altre:
8708 31 91
per freni a dischi
4,5
—
8708 31 99
altre
4,5
—
8708 39
altri:
8708 39 10
– – – destinati all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
8708 39 90
altri
4,5
—
8708 40
Cambi di velocità:
8708 40 10
– – destinati all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
8708 40 90
altri
4,5
—
8708 50
Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione:
8708 50 10
– – destinati all'industria del montaggio:
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
8708 50 90
altri
4,5
—
8708 60
Assi portanti e loro parti:
8708 60 10
– – destinati all'industria del montaggio:
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
altri:
8708 60 91
di acciaio stampato
4,5
—
8708 60 99
altri
4,5
—
8708 70
Ruote, loro parti ed accessori:
8708 70 10
– – destinati all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
altri:
8708 70 50
Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio
4,5
—
8708 70 91
Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio
3
—
8708 70 99
altri
4,5
—
8708 80
Ammortizzatori di sospensione:
8708 80 10
– – destinati all'industria del montaggio:
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
8708 80 90
altri
4,5
—
altre parti ed accessori:
8708 91
Radiatori:
8708 91 10
– – – destinati all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
8708 91 90
altri
4,5
—
8708 92
Silenziatori e tubi di scappamento:
8708 92 10
– – – destinati all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
8708 92 90
altri
4,5
—
8708 93
Frizioni e loro parti:
8708 93 10
– – – destinate all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
8708 93 90
altre
4,5
—
8708 94
Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo:
8708 94 10
– – – destinati all'industria del montaggio:
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170)
3
—
8708 94 90
altri
4,5
—
8708 99
altri:
– – – destinati all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,
degli autoveicoli della voce 8703,
degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,
degli autoveicoli della voce 8705 (170):
8708 99 11
Sacche gonfiabili con sistema di gonfiamento («airbags»)
3
p/st
8708 99 19
altri
3
—
altri:
8708 99 30
Barre stabilizzatrici
3,5
—
8708 99 50
Barre di torsione
3,5
—
altri:
8708 99 92
di acciaio stampato
4,5
—
8708 99 98
altri
3,5
—
8709
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti:
Carrelli:
8709 11
elettrici:
8709 11 10
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)
2
p/st
8709 11 90
altri
4
p/st
8709 19
altri:
8709 19 10
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)
2
p/st
8709 19 90
altri
4
p/st
8709 90 00
Parti
3,5
—
8710 00 00
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
1,7
—
8711
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»):
8711 10 00
con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3
8
p/st
8711 20
con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ed inferiore o uguale a 250 cm3:
8711 20 10
Moto «scooters»
8
p/st
altri, di cilindrata:
8711 20 91
superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 80 cm3
8
p/st
8711 20 93
superiore a 80 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3
8
p/st
8711 20 98
superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3
8
p/st
8711 30
con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3:
8711 30 10
di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 380 cm3
6
p/st
8711 30 90
di cilindrata superiore a 380 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3
6
p/st
8711 40 00
con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3
6
p/st
8711 50 00
con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm3
6
p/st
8711 90 00
altri
6
p/st
8712 00
Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:
8712 00 10
senza cuscinetti a sfere
15
p/st
altri:
8712 00 30
Biciclette
15
p/st
8712 00 80
altri
15
p/st
8713
Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione:
8713 10 00
senza meccanismo di propulsione
esenzione
p/st
8713 90 00
altri
esenzione
p/st
8714
Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713:
di motocicli (compresi i ciclomotori):
8714 11 00
Selle
3,7
p/st
8714 19 00
altri
3,7
—
8714 20 00
di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi
esenzione
—
altri:
8714 91
Telai e forcelle, e loro parti:
8714 91 10
Telai
4,7
p/st
8714 91 30
Forcelle
4,7
p/st
8714 91 90
Parti
4,7
—
8714 92
Cerchioni e raggi:
8714 92 10
Cerchioni
4,7
p/st
8714 92 90
Raggi
4,7
—
8714 93
Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:
8714 93 10
Mozzi
4,7
p/st
8714 93 90
Pignoni di ruote libere
4,7
—
8714 94
Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti:
8714 94 10
Mozzi-freno
4,7
p/st
8714 94 30
altri freni
4,7
—
8714 94 90
Parti
4,7
—
8714 95 00
Selle
4,7
—
8714 96
Pedali e pedaliere, e loro parti:
8714 96 10
Pedali
4,7
pa
8714 96 30
Pedaliere
4,7
—
8714 96 90
Parti
4,7
—
8714 99
altri:
8714 99 10
Manubri
4,7
p/st
8714 99 30
Portabagagli
4,7
p/st
8714 99 50
Cambi
4,7
—
8714 99 90
altri; parti
4,7
—
8715 00
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti:
8715 00 10
Carrozzine, passeggini e veicoli simili
2,7
p/st
8715 00 90
Parti
2,7
—
8716
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:
8716 10
Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte:
8716 10 10
Carrelli tenda e roulotte pieghevoli
2,7
p/st
altri, di peso:
8716 10 91
inferiore o uguale a 750 kg
2,7
p/st
8716 10 94
superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg
2,7
p/st
8716 10 96
superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg
2,7
p/st
8716 10 99
superiore a 3 500 kg
2,7
p/st
8716 20 00
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli
2,7
p/st
altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:
8716 31 00
Cisterne
2,7
p/st
8716 39
altri:
8716 39 10
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)
2,7
p/st
altri:
nuovi:
8716 39 30
Semirimorchi
2,7
p/st
altri:
8716 39 51
con un asse
2,7
p/st
8716 39 59
altri
2,7
p/st
8716 39 80
usati
2,7
p/st
8716 40 00
altri rimorchi e semirimorchi
2,7
—
8716 80 00
altri veicoli
1,7
—
8716 90
Parti:
8716 90 10
Telai
1,7
—
8716 90 30
Carrozzerie
1,7
—
8716 90 50
Assi
1,7
—
8716 90 90
altre
1,7
—
CAPITOLO 88
NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE
Nota di sottovoci
1.
Per l'applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
8801
Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore:
8801 10
Alianti e ali volanti:
8801 10 10
civili (171)
esenzione
p/st
8801 10 90
altri
3,7
p/st
8801 90
altri:
8801 90 10
civili (171)
esenzione
—
altri:
8801 90 91
Palloni e dirigibili
3,7
—
8801 90 99
altri
2,7
p/st
8802
Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:
Elicotteri:
8802 11
di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg:
8802 11 10
civili (171)
esenzione
p/st
8802 11 90
altri
7,5
p/st
8802 12
di peso a vuoto superiore a 2 000 kg:
8802 12 10
civili (171)
esenzione
p/st
8802 12 90
altri
2,7
p/st
8802 20
Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg:
8802 20 10
civili (171)
esenzione
p/st
8802 20 90
altri
7,7
p/st
8802 30
Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg:
8802 30 10
civili (171)
esenzione
p/st
8802 30 90
altri
2,7
p/st
8802 40
Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg:
8802 40 10
civili (171)
esenzione
p/st
8802 40 90
altri
2,7
p/st
8802 60
Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:
8802 60 10
Veicoli spaziali (compresi i satelliti)
4,2
p/st
8802 60 90
Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita
4,2
p/st
8803
Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802:
8803 10
Eliche e rotori, e loro parti:
8803 10 10
destinati ad aeromobili civili (171)
esenzione
—
8803 10 90
altri
2,7 (172)
—
8803 20
Carrelli di atterraggio e loro parti:
8803 20 10
destinati ad aeromobili civili (171)
esenzione
—
8803 20 90
altri
2,7 (172)
—
8803 30
altre parti di aeroplani o di elicotteri:
8803 30 10
destinate ad aeromobili civili (171)
esenzione
—
8803 30 90
altre
2,7 (172)
—
8803 90
altre:
8803 90 10
di cervi volanti
1,7
—
8803 90 20
di veicoli spaziali (compresi i satelliti)
1,7
—
8803 90 30
di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita
1,7
—
altre:
8803 90 91
destinate ad aeromobili civili (171)
esenzione
—
8803 90 98
altre
2,7 (172)
—
8804 00 00
Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori
2,7
—
8805
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti:
8805 10
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti:
8805 10 10
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aeri e loro parti
2,7
—
8805 10 90
altre
1,7
—
Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti:
8805 21 00
Simulatori di combattimento aereo e loro parti
1,7
—
8805 29
altri:
8805 29 10
destinati ad usi civili (171)
esenzione
—
8805 29 90
altri
1,7
—
CAPITOLO 89
NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE
Nota
1.
Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.
Note complementari
1.
Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 90 10 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.
2.
Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.
3.
Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:
—
pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi;
—
articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
8901
Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:
8901 10
Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:
8901 10 10
per la navigazione marittima
esenzione
GT
8901 10 90
altri
1,7
p/st
8901 20
Navi cisterna:
8901 20 10
per la navigazione marittima
esenzione
GT
8901 20 90
altre
1,7
ct/l
8901 30
Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20:
8901 30 10
per la navigazione marittima
esenzione
GT
8901 30 90
altre
1,7
ct/l
8901 90
altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:
8901 90 10
per la navigazione marittima
esenzione
GT
altre:
8901 90 91
senza propulsione meccanica
1,7
ct/l
8901 90 99
a propulsione meccanica
1,7
ct/l
8902 00
Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:
per la navigazione marittima:
8902 00 12
di stazza lorda superiore a 250
esenzione
GT
8902 00 18
di stazza lorda inferiore o uguale a 250
esenzione
p/st
8902 00 90
altre
1,7
p/st
8903
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:
8903 10
Imbarcazioni pneumatiche:
8903 10 10
di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg
2,7
p/st
8903 10 90
altre
1,7
p/st
Altri:
8903 91
Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:
8903 91 10
per la navigazione marittima
esenzione
p/st
altre:
8903 91 92
di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m
1,7
p/st
8903 91 99
di lunghezza superiore a 7,5 m
1,7
p/st
8903 92
Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:
8903 92 10
per la navigazione marittima
esenzione
p/st
altri:
8903 92 91
di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m
1,7
p/st
8903 92 99
di lunghezza superiore a 7,5 m
1,7
p/st
8903 99
altre:
8903 99 10
di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg
2,7
p/st
altre:
8903 99 91
di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m
1,7
p/st
8903 99 99
di lunghezza superiore a 7,5 m
1,7
p/st
8904 00
Rimorchiatori e spintori:
8904 00 10
Rimorchiatori
esenzione
—
Spintori:
8904 00 91
per la navigazione marittima
esenzione
—
8904 00 99
altri
1,7
—
8905
Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:
8905 10
Draghe:
8905 10 10
per la navigazione marittima
esenzione
p/st
8905 10 90
altre
1,7
p/st
8905 20 00
Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
esenzione
p/st
8905 90
altri:
8905 90 10
per la navigazione marittima
esenzione
p/st
8905 90 90
altre
1,7
p/st
8906
Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:
8906 10 00
Navi da guerra
esenzione
—
8906 90
altre:
8906 90 10
per la navigazione marittima
esenzione
p/st
altre:
8906 90 91
di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg
2,7
p/st
8906 90 99
altre
1,7
p/st
8907
Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli):
8907 10 00
Zattere gonfiabili
2,7
—
8907 90 00
altri
2,7
—
8908 00 00
Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione (173)
esenzione
—
SEZIONE XVIII
STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
CAPITOLO 90
STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204), di materie tessili (voce 5911);
b)
le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data dall'elasticità necessaria per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);
c)
i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;
d)
gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 8306 o capitolo 71);
e)
gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;
f)
le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
g)
le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce 8481);
h)
i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522), i video apparecchi per la ripresa delle immagini fisse ed altri apparecchi costituiti da una videocamera combinata con apparecchi di videoregistrazione o di videoriproduzione così come gli apparecchi fotografici digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;
ij)
i proiettori della voce 9405;
k)
gli oggetti del capitolo 95;
l)
le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;
m)
le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).
2.
Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:
a)
le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8485, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;
b)
le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;
c)
le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.
3.
Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.
4.
La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).
5.
Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.
6.
Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:
—
a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo;
—
a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.
Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche così pure le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1o) fabbricate su misura o 2o) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.
7.
La voce 9032 comprende unicamente:
a)
gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;
b)
i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali distrurbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.
Nota complementare
1.
Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 39 e 9032 10 30, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
9001
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:
9001 10
Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche:
9001 10 10
Cavi conduttori di immagini
2,9
—
9001 10 90
altri
2,9
—
9001 20 00
Materie polarizzanti in fogli o in lastre
2,9
—
9001 30 00
Lenti oftalmiche a contatto
2,9
p/st
9001 40
Lenti per occhiali, di vetro:
9001 40 20
non correttive
2,9
p/st
correttive:
completamente lavorate sulle due facce:
9001 40 41
unifocali
2,9
p/st
9001 40 49
altre
2,9
p/st
9001 40 80
altre
2,9
p/st
9001 50
Lenti per occhiali, di altre materie:
9001 50 20
non correttive
2,9
p/st
correttive:
completamente lavorate sulle due facce:
9001 50 41
unifocali
2,9
p/st
9001 50 49
altre
2,9
p/st
9001 50 80
altre
2,9
p/st
9001 90
altri:
9001 90 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9001 90 90
altri
2,9
—
9002
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:
Obiettivi:
9002 11 00
per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione
6,7
p/st
9002 19 00
altri
6,7
p/st
9002 20 00
Filtri
6,7
p/st
9002 90
altri:
9002 90 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9002 90 90
altri
6,7
—
9003
Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:
Montature:
9003 11 00
di materie plastiche
2,2
p/st
9003 19
di altre materie:
9003 19 10
di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
2,2
p/st
9003 19 30
di metalli comuni
2,2
p/st
9003 19 90
di altre materie
2,2
p/st
9003 90 00
Parti
2,2
—
9004
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:
9004 10
Occhiali da sole:
9004 10 10
con vetri lavorati otticamente
2,9
p/st
altri:
9004 10 91
con lenti di materie plastiche
2,9
p/st
9004 10 99
altri
2,9
p/st
9004 90
altri:
9004 90 10
con lenti di materie plastiche
2,9
—
9004 90 90
altri
2,9
—
9005
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia:
9005 10 00
Binocoli
4,2
p/st
9005 80 00
altri strumenti
4,2
—
9005 90 00
Parti ed accessori (compresi i sostegni)
4,2
—
9006
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539:
9006 10
Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa:
9006 10 10
Apparecchi che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente
esenzione
p/st
9006 10 90
altri
4,2
p/st
9006 20 00
Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati
4,2
p/st
9006 30 00
Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria
4,2
p/st
9006 40 00
Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei
3,2
p/st
altri apparecchi fotografici:
9006 51 00
con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm
4,2
p/st
9006 52 00
altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm
4,2
p/st
9006 53
altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm:
9006 53 10
Apparecchi fotografici non ricaricabili
4,2
p/st
9006 53 90
altri
4,2
p/st
9006 59 00
altri
4,2
p/st
Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia:
9006 61 00
Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flashes elettronici»)
3,2
p/st
9006 62 00
Lampade per la produzione di lampi di luce, cubi-lampo e simili
3,2
p/st
9006 69 00
altri
3,2
p/st
Parti ed accessori:
9006 91
di apparecchi fotografici:
9006 91 10
di apparecchi della sottovoce 9006 10 10
esenzione
—
9006 91 90
altri
3,7
—
9006 99 00
altri
3,2
—
9007
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono:
Cineprese:
9007 11 00
per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm
3,7
p/st
9007 19 00
altri
3,7
p/st
9007 20 00
Proiettori
3,7
p/st
Parti ed accessori:
9007 91 00
di cineprese
3,7
—
9007 92 00
di proiettori
3,7
—
9008
Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione:
9008 10 00
Proiettori di diapositive
3,7
p/st
9008 20 00
Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie
3,7
p/st
9008 30 00
altri proiettori di immagini fisse
3,7
p/st
9008 40 00
Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione
3,7
p/st
9008 90 00
Parti ed accessori
3,7
—
9009
Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia:
Apparecchi di fotocopia elettrostatici:
9009 11 00
riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto)
esenzione
p/st
9009 12 00
riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)
6
p/st
altri apparecchi di fotocopia:
9009 21 00
a sistema ottico
esenzione
p/st
9009 22 00
per contatto
3
p/st
9009 30 00
Apparecchi di termocopia
3
p/st
Parti ed accessori:
9009 91 00
Dispositivi automatici di alimentazione in documenti
esenzione
—
9009 92 00
Dispositivi di alimentazione in carta
esenzione
—
9009 93 00
Dispositivi di selezione
esenzione
—
9009 99 00
altri
esenzione
—
9010
Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni:
9010 10 00
Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica
2,7
—
Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori:
9010 41 00
Apparecchi per la scrittura diretta su dischi
esenzione
—
9010 42 00
Dispositivi di allineamento (fotoripetitori)
esenzione
—
9010 49 00
altri
esenzione
—
9010 50
altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi:
9010 50 10
Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di schermi di circuiti su substrati sensibilizzati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
esenzione
—
9010 50 90
altri
2,7
—
9010 60 00
Schermi per proiezioni
2,7
—
9010 90
Parti ed accessori:
9010 90 10
di apparecchi delle sottovoci 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00 o 9010 50 10
esenzione
—
9010 90 90
altri
2,7
—
9011
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:
9011 10
Microscopi stereoscopici:
9011 10 10
provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore
esenzione
p/st
9011 10 90
altri
6,7
p/st
9011 20
altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:
9011 20 10
Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore
esenzione
p/st
9011 20 90
altri
6,7
p/st
9011 80 00
altri microscopi
6,7
p/st
9011 90
Parti ed accessori:
9011 90 10
di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10
esenzione
—
9011 90 90
altri
6,7
—
9012
Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi:
9012 10
Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi:
9012 10 10
Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore
esenzione
—
9012 10 90
altri
3,7
—
9012 90
Parti ed accessori:
9012 90 10
di apparecchi della sottovoce 9012 10 10
esenzione
—
9012 90 90
altri
3,7
—
9013
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
9013 10 00
Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI
4,7
—
9013 20 00
Laser, diversi dai diodi laser
4,7
—
9013 80
altri dispositivi, apparecchi e strumenti:
Dispositivi a cristalli liquidi:
9013 80 20
Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva
esenzione
—
9013 80 30
altri
esenzione
—
9013 80 90
altri
4,7
—
9013 90
Parti ed accessori:
9013 90 10
per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)
esenzione
—
9013 90 90
altri
4,7
—
9014
Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione:
9014 10
Bussole, comprese quelle di navigazione:
9014 10 10
destinate ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9014 10 90
altre
2,7
—
9014 20
Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole):
destinati ad aeromobili civili (175):
9014 20 13
Centrali inerziali
esenzione
p/st
9014 20 18
altri
esenzione
—
9014 20 90
altri
3,7
—
9014 80 00
altri strumenti ed apparecchi
3,7
—
9014 90
Parti ed accessori:
9014 90 10
di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 e 9014 20 destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9014 90 90
altri
2,7
—
9015
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri:
9015 10
Telemetri:
9015 10 10
elettronici
3,7
—
9015 10 90
altri
2,7
—
9015 20
Teodoliti e tacheometri:
9015 20 10
elettronici
3,7
—
9015 20 90
altri
2,7
—
9015 30
Livelle:
9015 30 10
elettroniche
3,7
—
9015 30 90
altre
2,7
—
9015 40
Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria:
9015 40 10
elettronici
3,7
—
9015 40 90
altri
2,7
—
9015 80
altri strumenti ed apparecchi:
elettronici:
9015 80 11
di meteorologia, idrologia e geofisica
3,7
—
9015 80 19
altri
3,7
—
altri:
9015 80 91
di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia
2,7
—
9015 80 93
di meteorologia, idrologia e geofisica
2,7
—
9015 80 99
altri
2,7
—
9015 90 00
Parti ed accessori
2,7
—
9016 00
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi:
9016 00 10
Bilance
3,7
p/st
9016 00 90
Parti ed accessori
3,7
—
9017
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
9017 10
Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche:
9017 10 10
Tracciatori
esenzione
p/st
9017 10 90
altri
2,7
p/st
9017 20
altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo:
9017 20 05
Tracciatori
esenzione
p/st
altri strumenti da disegno:
9017 20 11
Scatole di compassi
2,7
p/st
9017 20 19
altri
2,7
—
altri strumenti da traccia:
9017 20 31
Strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente
esenzione
p/st
9017 20 39
altri
2,7
p/st
9017 20 90
altri strumenti da calcolo
2,7
p/st
9017 30
Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili:
9017 30 10
Micrometri, noni o calibri a corsoio
2,7
p/st
9017 30 90
altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031)
2,7
p/st
9017 80
altri strumenti:
9017 80 10
Metri e regoli graduati
2,7
—
9017 80 90
altri
2,7
—
9017 90
Parti ed accessori:
9017 90 10
per apparecchi della sottovoce 9017 20 31
esenzione
—
9017 90 90
altri
2,7
—
9018
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:
Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):
9018 11 00
Elettrocardiografi
esenzione
—
9018 12 00
Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica
esenzione
—
9018 13 00
Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica
esenzione
—
9018 14 00
Apparecchi per scintigrafia
esenzione
—
9018 19
altri:
9018 19 10
Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici
esenzione
—
9018 19 90
altri
esenzione
—
9018 20 00
Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi
esenzione
—
Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili:
9018 31
Siringhe, con o senza aghi:
9018 31 10
di materie plastiche
esenzione
—
9018 31 90
altri
esenzione
—
9018 32
Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture:
9018 32 10
Aghi tubolari di metallo
esenzione
—
9018 32 90
Aghi per suture
esenzione
—
9018 39 00
altri
esenzione
—
altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:
9018 41 00
Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti
esenzione
—
9018 49
altri:
9018 49 10
Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici
esenzione
—
9018 49 90
altri
esenzione
—
9018 50
altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia:
9018 50 10
non ottici
esenzione
—
9018 50 90
ottici
esenzione
—
9018 90
altri strumenti ed apparecchi:
9018 90 10
Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa
esenzione
—
9018 90 20
Endoscopi
esenzione
—
9018 90 30
Reni artificiali
esenzione
—
Apparecchi di diatermia:
9018 90 41
ad ultrasuoni
esenzione
—
9018 90 49
altri
esenzione
—
9018 90 50
Apparecchi per trasfusione
esenzione
—
9018 90 60
Strumenti ed apparecchi di anestesia
esenzione
—
9018 90 70
Litotritori ad ultrasuoni
esenzione
—
9018 90 75
Apparecchi per la stimolazione nervosa
esenzione
—
9018 90 85
altri
esenzione
—
9019
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:
9019 10
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica:
9019 10 10
Vibromassaggiatori elettrici
esenzione
—
9019 10 90
altri
esenzione
—
9019 20 00
Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria
esenzione
—
9020 00
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile:
9020 00 10
Apparecchi respiratori e maschere antigas (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9020 00 90
altri
1,7
—
9021
Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità:
9021 10
Apparecchi di ortopedia o per fratture:
9021 10 10
Oggetti e apparecchi di ortopedia
esenzione
—
9021 10 90
Oggetti e apparecchi per fratture
esenzione
—
Oggetti e apparecchi dentari:
9021 21
Denti artificiali:
9021 21 10
di materie plastiche
esenzione
100 p/st
9021 21 90
di altre materie
esenzione
100 p/st
9021 29 00
altri
esenzione
—
altri oggetti e apparecchi di protesi:
9021 31 00
Protesi articolari
esenzione
—
9021 39
altri:
9021 39 10
Protesi oculistica
esenzione
—
9021 39 90
altri
esenzione
—
9021 40 00
Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori
esenzione
p/st
9021 50 00
Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori
esenzione
p/st
9021 90
altri:
9021 90 10
Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi
esenzione
—
9021 90 90
altri
esenzione
—
9022
Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:
Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:
9022 12 00
Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione
esenzione
p/st
9022 13 00
Apparecchi per uso odontoiatrico
esenzione
p/st
9022 14 00
altri, per uso medico, chirurgico o veterinario
esenzione
p/st
9022 19 00
per altri usi
esenzione
p/st
Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:
9022 21 00
per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario
esenzione
p/st
9022 29 00
per altri usi
2,1
p/st
9022 30 00
Tubi a raggi X
2,1
p/st
9022 90
altri, comprese le parti ed accessori:
9022 90 10
Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori
2,1
—
9022 90 90
altri
2,1
—
9023 00
Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi:
9023 00 10
per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica
1,4
—
9023 00 80
altri
1,4 (174)
—
9024
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche):
9024 10
Macchine ed apparecchi per prove su metalli:
9024 10 10
elettronici
3,2
—
altri:
9024 10 91
universali e per prove di trazione
2,1
—
9024 10 93
per prove di durezza
2,1
—
9024 10 99
altri
2,1
—
9024 80
altre macchine ed apparecchi:
9024 80 10
elettronici
3,2
—
altri:
9024 80 91
per prove su tessili, carta e cartoni
2,1
—
9024 80 99
altri
2,1
—
9024 90 00
Parti ed accessori
2,1
—
9025
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro:
Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:
9025 11
a liquido, a lettura diretta:
9025 11 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
9025 11 91
per uso clinico
esenzione
p/st
9025 11 99
altri
2,8
p/st
9025 19
altri:
9025 19 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
9025 19 91
elettronici
3,2
p/st
9025 19 99
altri
2,1
p/st
9025 80
altri strumenti:
9025 80 15
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
9025 80 20
Barometri, non combinati con altri strumenti
2,1
p/st
altri:
9025 80 91
elettronici
3,2
—
9025 80 99
altri
2,1
—
9025 90
Parti ed accessori:
9025 90 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9025 90 90
altri
3,2
—
9026
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032:
9026 10
per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi:
9026 10 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
elettronici:
9026 10 51
Misuratori di portata
esenzione
p/st
9026 10 59
altri
esenzione
p/st
altri:
9026 10 91
Misuratori di portata
esenzione
p/st
9026 10 99
altri
esenzione
p/st
9026 20
per la misura o il controllo della pressione:
9026 20 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
9026 20 30
elettronici
esenzione
p/st
altri:
9026 20 50
Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica
esenzione
p/st
9026 20 90
altri
esenzione
p/st
9026 80
altri strumenti ed apparecchi:
9026 80 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
9026 80 91
elettronici
esenzione
—
9026 80 99
altri
esenzione
—
9026 90
Parti ed accessori:
9026 90 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9026 90 90
altri
esenzione
—
9027
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi:
9027 10
Analizzatori di gas o di fumi:
9027 10 10
elettronici
2,5
p/st
9027 10 90
altri
2,5
p/st
9027 20 00
Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi
esenzione
—
9027 30 00
Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)
esenzione
—
9027 40 00
Indicatori dei tempi di posa
2,5
—
9027 50 00
altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)
esenzione
—
9027 80
altri strumenti ed apparecchi:
elettronici:
9027 80 11
pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità
esenzione
—
9027 80 13
Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD
esenzione
—
9027 80 17
altri
esenzione
—
altri:
9027 80 91
Viscosimetri, porosimetri e dilatometri
esenzione
—
9027 80 93
Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD
esenzione
—
9027 80 97
altri
esenzione
—
9027 90
Microtomi; parti ed accessori:
9027 90 10
Microtomi
2,5
p/st
Parti ed accessori:
9027 90 50
di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80
esenzione
—
9027 90 80
di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi
2,5
—
9028
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:
9028 10 00
Contatori di gas
2,1
p/st
9028 20 00
Contatori di liquidi
2,1
p/st
9028 30
Contatori di elettricità:
per corrente alternata:
9028 30 11
monofase
2,1
p/st
9028 30 19
polifase
2,1
p/st
9028 30 90
altri
2,1
p/st
9028 90
Parti ed accessori:
9028 90 10
di contatori elettrici
2,1
—
9028 90 90
altri
2,1
—
9029
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi:
9029 10
Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili:
9029 10 10
Contagiri o elettronici, destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9029 10 90
altri
1,9
—
9029 20
Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi:
Indicatori di velocità e tachimetri:
9029 20 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
9029 20 31
Indicatori di velocità per veicoli terrestri
2,6
—
9029 20 39
altri
2,6
—
9029 20 90
Stroboscopi
2,6
—
9029 90
Parti ed accessori:
9029 90 10
di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri, destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9029 90 90
altri
2,2
—
9030
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:
9030 10
Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti:
9030 10 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9030 10 90
altri
4,2
—
9030 20
Oscilloscopi ed oscillografi catodici:
9030 20 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9030 20 90
altri
4,2
—
altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore:
9030 31
Multimetri:
9030 31 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9030 31 90
altri
4,2
—
9030 39
altri:
9030 39 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
9030 39 30
elettronici
4,2
—
altri:
9030 39 91
Voltametri
2,1
—
9030 39 99
altri
2,1
—
9030 40
altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri):
9030 40 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9030 40 90
altri
esenzione
—
altri strumenti ed apparecchi:
9030 82 00
per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore
esenzione
—
9030 83
altri, con dispositivo registratore:
9030 83 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9030 83 90
altri
esenzione
—
9030 89
altri:
9030 89 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
9030 89 92
elettronici
esenzione
—
9030 89 99
altri
2,1
—
9030 90
Parti ed accessori:
9030 90 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
9030 90 20
per apparecchi della sottovoce 9030 82 00
esenzione
—
9030 90 80
altri
2,5
—
9031
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili:
9031 10 00
Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche
2,8
—
9031 20 00
Banchi di prova
2,8
—
9031 30 00
Proiettori di profili
2,8
p/st
altri strumenti ed apparecchi ottici:
9031 41 00
per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore
esenzione
—
9031 49 00
altri
esenzione
—
9031 80
altri strumenti, apparecchi e macchine:
9031 80 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
elettronici:
per la misura o il controllo di grandezze geometriche:
9031 80 32
per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore
2,8 (176)
—
9031 80 34
altri
2,8
—
9031 80 39
altri
4
—
altri:
9031 80 91
per la misura o il controllo di grandezze geometriche
2,8
—
9031 80 99
altri
4
—
9031 90
Parti ed accessori:
9031 90 10
di strumenti, apparecchi e macchine della sottovoce 9031 80, destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
9031 90 20
per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 00
esenzione
—
9031 90 30
per apparecchi della sottovoce 9031 80 32
2,8 (176)
—
9031 90 80
altri
2,8
—
9032
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici:
9032 10
Termostati:
9032 10 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
altri:
9032 10 30
elettronici
2,8
p/st
altri:
9032 10 91
con dispositivo elettrico di scatto
2,1
p/st
9032 10 99
altri
2,1
p/st
9032 20
Manostati (pressostati):
9032 20 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9032 20 90
altri
2,8
p/st
altri strumenti ed apparecchi:
9032 81
idraulici o pneumatici:
9032 81 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9032 81 90
altri
2,8
—
9032 89
altri:
9032 89 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9032 89 90
altri
2,8
—
9032 90
Parti ed accessori:
9032 90 10
destinati ad aeromobili civili (175)
esenzione
—
9032 90 90
altri
2,8
—
9033 00 00
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90
3,7
—
CAPITOLO 91
OROLOGERIA
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);
b)
le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);
c)
le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;
d)
le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);
e)
gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;
f)
i cuscinetti a sfere (voce 8482);
g)
gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).
2.
Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.
3.
Per l'applicazione di questo capitolo si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.
4.
Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
9101
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:
9101 11 00
solamente con indicatore meccanico
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
9101 12 00
solamente con indicatore optoelettronico
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
9101 19 00
altri
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:
9101 21 00
a carica automatica
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
9101 29 00
altri
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
altri:
9101 91 00
a funzionamento elettrico
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
9101 99 00
altri
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
9102
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101:
Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:
9102 11 00
solamente con indicatore meccanico
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
9102 12 00
solamente con indicatore optoelettronico
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
9102 19 00
altri
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:
9102 21 00
a carica automatica
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
9102 29 00
altri
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
altri:
9102 91 00
a funzionamento elettrico
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
9102 99 00
altri
4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st
p/st
9103
Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili:
9103 10 00
a funzionamento elettrico
4,7
p/st
9103 90 00
altre
4,7
p/st
9104 00
Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:
9104 00 10
destinati ad aeromobili civili (177)
esenzione
p/st
9104 00 90
altri
3,7
p/st
9105
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:
Sveglie:
9105 11 00
a funzionamento elettrico
4,7
p/st
9105 19 00
altre
3,7
p/st
Pendole ed orologi, murali:
9105 21 00
a funzionamento elettrico
4,7
p/st
9105 29 00
altri
3,7
p/st
altri:
9105 91 00
a funzionamento elettrico
4,7
p/st
9105 99
altri:
9105 99 10
Orologi da tavolo o da caminetto
3,7
p/st
9105 99 90
altri
3,7
p/st
9106
Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore):
9106 10 00
Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore
4,7
p/st
9106 20 00
Parchimetri
4,7
p/st
9106 90
altri:
9106 90 10
Contatori per minuti e secondi
4,7
p/st
9106 90 90
altri
4,7
p/st
9107 00 00
Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono
4,7
p/st
9108
Movimenti di orologi tascabili, completi e montati:
a funzionamento elettrico:
9108 11 00
solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico
4,7
p/st
9108 12 00
solamente con indicatore optoelettronico
4,7
p/st
9108 19 00
altri
4,7
p/st
9108 20 00
a carica automatica
5 MIN 0,17 € p/st
p/st
9108 90 00
altri
5 MIN 0,17 € p/st
p/st
9109
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili:
a funzionamento elettrico:
9109 11 00
di sveglie
4,7
p/st
9109 19
altri:
9109 19 10
aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili (177)
esenzione
p/st
9109 19 90
altri
4,7
p/st
9109 90
altri:
9109 90 10
aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili (177)
esenzione
p/st
9109 90 90
altri
4,7
p/st
9110
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria:
Di orologi tascabili:
9110 11
Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»:
9110 11 10
a bilanciere con spirale
5 MIN 0,17 € p/st
p/st
9110 11 90
altri
4,7
p/st
9110 12 00
Movimenti incompleti, montati
3,7
—
9110 19 00
Sbozzi
4,7
—
9110 90 00
altri
3,7
—
9111
Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti:
9111 10 00
Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6
p/st
9111 20 00
Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate
0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6
p/st
9111 80 00
altre casse
0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6
p/st
9111 90 00
Parti
0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6
—
9112
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti:
9112 20 00
Casse e gabbie
2,7
p/st
9112 90 00
Parti
2,7
—
9113
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:
9113 10
Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:
9113 10 10
di metalli preziosi
2,7
—
9113 10 90
di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
3,7
—
9113 20 00
Di metalli comuni, anche dorati o argentati
6
—
9113 90
altri:
9113 90 10
di cuoio naturale, artificiale o ricostituito
6
—
9113 90 80
altri
6
—
9114
Altre forniture d'orologeria:
9114 10 00
Molle, comprese le spirali
3,7
—
9114 20 00
Pietre
2,7
—
9114 30 00
Quadranti
2,7
—
9114 40 00
Platine e ponti
2,7
—
9114 90 00
altri
2,7
—
CAPITOLO 92
STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
b)
i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);
c)
gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);
d)
gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603);
e)
gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706).
2.
Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.
Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
9201
Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera:
9201 10
Pianoforti verticali:
9201 10 10
nuovi
4
p/st
9201 10 90
usati
4
p/st
9201 20 00
Pianoforti a coda
4
p/st
9201 90 00
altri
4
—
9202
Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe):
9202 10
ad arco strofinato, a mezzo di un archetto:
9202 10 10
Violini
3,2
p/st
9202 10 90
altri
3,2
p/st
9202 90
altri:
9202 90 30
Chitarre
3,2
p/st
9202 90 80
altri
3,2
p/st
9203 00 00
Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere
3,2
—
9204
Fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca:
9204 10 00
Fisarmoniche e strumenti simili
3,7
p/st
9204 20 00
Armoniche a bocca
3,7
p/st
9205
Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse):
9205 10 00
Strumenti detti «ottoni»
3,2
p/st
9205 90 00
altri
3,2
—
9206 00 00
Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]
3,2
—
9207
Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche):
9207 10
Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche:
9207 10 10
Organi
3,2
p/st
9207 10 30
Pianoforti digitali
3,2
p/st
9207 10 50
Sintetizzatori
3,2
p/st
9207 10 80
altri
3,2
—
9207 90
altri:
9207 90 10
Chitarre
3,7
p/st
9207 90 90
altri
3,7
—
9208
Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca:
9208 10 00
Scatole musicali
2,7
—
9208 90 00
altri
3,2
—
9209
Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie:
9209 10 00
Metronomi e diapason
3,2
—
9209 20 00
Meccanismi per scatole musicali
1,7
—
9209 30 00
Corde armoniche
2,7
—
altri:
9209 91 00
Parti ed accessori di pianoforti
2,7
—
9209 92 00
Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202
2,7
—
9209 93 00
Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9203
2,7
—
9209 94 00
Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207
2,7
—
9209 99
altri:
9209 99 30
Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205
2,7
—
9209 99 70
altri
2,7
—
SEZIONE XIX
ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI
CAPITOLO 93
ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;
b)
le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
c)
i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);
d)
i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi, o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);
e)
le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);
f)
le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).
2.
Ai sensi della voce 9306 il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
9301
Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche:
Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai):
9301 11 00
semoventi
esenzione
—
9301 19 00
altri
esenzione
—
9301 20 00
Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili
esenzione
—
9301 90 00
altre
esenzione
—
9302 00 00
Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304
2,7
p/st
9303
Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene):
9303 10 00
Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna
3,2
p/st
9303 20
altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia:
9303 20 10
ad una canna liscia
3,2
p/st
9303 20 95
altri
3,2
p/st
9303 30 00
altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo
3,2
p/st
9303 90 00
altri
3,2
p/st
9304 00 00
Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307
3,2
—
9305
Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304:
9305 10 00
di rivoltelle o pistole
3,2
—
di fucili o carabine della voce 9303:
9305 21 00
Canne lisce
2,7
p/st
9305 29 00
altri
2,7
—
altri:
9305 91 00
di armi da guerra della voce 9301
esenzione
—
9305 99 00
altre
2,7
—
9306
Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:
9306 10 00
Cartucce per pistole per muratura o per pistole per mattatoi e loro parti
2,7
1 000 p/st
Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa:
9306 21 00
Cartucce
2,7
1 000 p/st
9306 29
altri:
9306 29 40
Bossoli
2,7
1 000 p/st
9306 29 70
altri
2,7
—
9306 30
altre cartucce e loro parti:
9306 30 10
per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301
2,7
—
altre:
9306 30 30
per armi da guerra
1,7
—
altre:
9306 30 91
Cartucce a percussione centrale
2,7
1 000 p/st
9306 30 93
Cartucce a percussione anulare
2,7
1 000 p/st
9306 30 98
altri
2,7
—
9306 90
altri:
9306 90 10
da guerra
1,7
—
9306 90 90
altri
2,7
—
9307 00 00
Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi
1,7
—
SEZIONE XX
MERCI E PRODOTTI DIVERSI
CAPITOLO 94
MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;
b)
gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009);
c)
gli oggetti del capitolo 71;
d)
le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;
e)
i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;
f)
gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;
g)
i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);
h)
gli oggetti della voce 8714;
ij)
le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);
k)
gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);
l)
i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).
2.
Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.
Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:
a)
gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;
b)
le sedie ed i letti.
3.
a)
Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.
b)
Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 94019402 a 9403.
4.
Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
9401
Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:
9401 10
Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:
9401 10 10
diversi da quelli foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili (178)
esenzione
—
9401 10 90
altri
esenzione
—
9401 20 00
Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
3,7
—
9401 30
Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:
9401 30 10
imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini
esenzione
—
9401 30 90
altri
esenzione
—
9401 40 00
Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti
esenzione
—
9401 50 00
Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili
5,6
—
altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:
9401 61 00
imbottiti
esenzione
—
9401 69 00
altri
esenzione
—
altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:
9401 71 00
imbottiti
esenzione
—
9401 79 00
altri
esenzione
—
9401 80 00
altri mobili per sedersi
esenzione
—
9401 90
Parti:
9401 90 10
di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
1,7
—
altri:
9401 90 30
di legno
2,7
—
9401 90 80
altri
2,7
—
9402
Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti:
9402 10 00
Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti
esenzione
—
9402 90 00
altri
esenzione
—
9403
Altri mobili e loro parti:
9403 10
Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:
9403 10 10
Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)
esenzione
—
altri, di altezza:
inferiore o uguale a 80 cm:
9403 10 51
Scrivanie
esenzione
—
9403 10 59
altri
esenzione
—
superiore a 80 cm:
9403 10 91
Armadi a porte, a sportelli o ad ante
esenzione
—
9403 10 93
Armadi a cassetti, classificatori e schedari
esenzione
—
9403 10 99
altri
esenzione
—
9403 20
altri mobili di metallo:
9403 20 10
destinati ad aeromobili civili (178)
esenzione
—
altri:
9403 20 91
Letti
esenzione
—
9403 20 99
altri
esenzione
—
9403 30
Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:
di altezza inferiore o uguale a 80 cm:
9403 30 11
Scrivanie
esenzione
—
9403 30 19
altri
esenzione
—
di altezza superiore a 80 cm:
9403 30 91
Armadi, classificatori e schedari
esenzione
—
9403 30 99
altri
esenzione
—
9403 40
Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:
9403 40 10
Elementi di cucine componibili
2,7
—
9403 40 90
altri
2,7
—
9403 50 00
Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
esenzione
—
9403 60
altri mobili di legno:
9403 60 10
Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno
esenzione
—
9403 60 30
Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini
esenzione
—
9403 60 90
altri mobili di legno
esenzione
—
9403 70
Mobili di materie plastiche:
9403 70 10
destinati ad aeromobili civili (178)
esenzione
—
9403 70 90
altri
esenzione
—
9403 80 00
Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili
5,6
—
9403 90
Parti:
9403 90 10
di metallo
2,7
—
9403 90 30
di legno
2,7
—
9403 90 90
di altre materie
2,7
—
9404
Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
9404 10 00
Sommier
3,7
—
Materassi:
9404 21
di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
9404 21 10
di gomma
3,7
—
9404 21 90
di materie plastiche
3,7
—
9404 29
di altre materie:
9404 29 10
con molle metalliche
3,7
—
9404 29 90
altre
3,7
—
9404 30 00
Sacchi a pelo
3,7
p/st
9404 90
altri:
9404 90 10
imbottiti di piume o di calugine
3,7
—
9404 90 90
altri
3,7
—
9405
Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove:
9405 10
Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:
9405 10 10
di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili (178)
esenzione
—
altri:
di materie plastiche:
9405 10 21
dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza
4,7
—
9405 10 29
altri
4,7
—
9405 10 30
di ceramica
4,7
—
9405 10 50
di vetro
3,7
—
di altre materie:
9405 10 91
dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza
2,7
—
9405 10 99
altri
2,7
—
9405 20
Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici:
di materie plastiche:
9405 20 11
dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza
4,7
—
9405 20 19
altri
4,7
—
9405 20 30
di ceramica
4,7
—
9405 20 50
di vetro
3,7
—
di altre materie:
9405 20 91
dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza
2,7
—
9405 20 99
altri
2,7
—
9405 30 00
Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale
3,7
—
9405 40
altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:
9405 40 10
Proiettori
3,7
—
altri:
di materie plastiche:
9405 40 31
dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza
4,7
—
9405 40 35
dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti
4,7
—
9405 40 39
altri
4,7
—
di altre materie:
9405 40 91
dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza
2,7
—
9405 40 95
dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti
2,7
—
9405 40 99
altri
2,7
—
9405 50 00
Apparecchi per l'illuminazione non elettrici
2,7
—
9405 60
Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:
9405 60 10
insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili (178)
esenzione
—
altri:
9405 60 91
di materie plastiche
4,7
—
9405 60 99
di altre materie
2,7
—
Parti:
9405 91
di vetro:
Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori):
9405 91 11
Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari
5,7
—
9405 91 19
altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)
5,7
—
9405 91 90
altri
3,7
—
9405 92
di materie plastiche:
9405 92 10
Parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, destinati ad aeromobili civili (178)
esenzione
—
9405 92 90
altri
4,7
—
9405 99
altre:
9405 99 10
Parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni destinati ad aeromobili civili (178)
esenzione
—
9405 99 90
altri
2,7
—
9406 00
Costruzioni prefabbricate:
9406 00 11
Case mobili su ruote
2,7
—
altre:
9406 00 20
di legno
2,7
—
di ferro o di acciaio:
9406 00 31
Serre
2,7
—
9406 00 38
altre
2,7
—
9406 00 80
di altre materie
2,7
—
CAPITOLO 95
GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le candele per alberi di Natale (voce 3406);
b)
gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;
c)
i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;
d)
le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;
e)
gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;
f)
i vessilli ed i granpavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;
g)
le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;
h)
i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);
ij)
gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;
k)
le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
l)
le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;
m)
le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526);
n)
i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili;
o)
le biciclette per ragazzi (voce 8712);
p)
le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);
q)
gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);
r)
i richiami ed i fischietti (voce 9208);
s)
le armi ed altri oggetti del capitolo 93;
t)
le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);
u)
le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti, mezzoguanti o muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).
2.
Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.
3.
Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.
4.
La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della loro materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio: i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio).
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi conventionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
9501 00
Giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi (per esempio: tricicli, monopattini, automobiline a pedali); carrozzelle e passeggini per bambole:
9501 00 10
Carrozzelle e passeggini per bambole
esenzione
—
9501 00 90
altri
esenzione
—
9502
Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani:
9502 10
Bambole, anche vestite:
9502 10 10
di materia plastica
4,7
—
9502 10 90
di altre materie
4,7
—
Parti ed accessori:
9502 91 00
Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli
esenzione
—
9502 99 00
altri
esenzione
—
9503
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:
9503 10
Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori:
9503 10 10
Modelli ridotti
esenzione
—
9503 10 90
altri
esenzione
—
9503 20
Modelli ridotti, anche animati, da montare, diversi da quelli della sottovoce 9503 10:
9503 20 10
di materia plastica
esenzione
—
9503 20 90
di altre materie
esenzione
—
9503 30
altri assortimenti e giocattoli da costruzione:
9503 30 10
di legno
esenzione
—
9503 30 30
di materia plastica
4,7
—
9503 30 90
di altre materie
esenzione
—
Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:
9503 41 00
imbottiti
4,7
—
9503 49
altri:
9503 49 10
di legno
esenzione
—
9503 49 30
di materia plastica
esenzione
—
9503 49 90
di altre materie
esenzione
—
9503 50 00
Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli
esenzione
—
9503 60
Puzzle:
9503 60 10
di legno
esenzione
—
9503 60 90
altri
4,7
—
9503 70 00
altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie
4,7
—
9503 80
altri giocattoli e modelli, a motore:
9503 80 10
di materia plastica
4,7
—
9503 80 90
di altre materie
esenzione
—
9503 90
altri:
9503 90 10
Armi giocattolo
esenzione
—
altri:
di materia plastica:
9503 90 32
senza meccanismo
4,7
—
9503 90 34
altri
4,7
—
9503 90 35
di gomma
esenzione
—
9503 90 37
di materie tessili
esenzione
—
di metallo:
9503 90 51
Modelli in miniatura, ottenuti per fusione
4,7
—
9503 90 55
altri
esenzione
—
9503 90 99
di altre materie
esenzione
—
9504
Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling):
9504 10 00
Videogiuochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisone
esenzione
—
9504 20
Bigliardi e loro accessori:
9504 20 10
Bigliardi
esenzione
—
9504 20 90
altri
esenzione
—
9504 30
altri giuochi a monete, a banconote, a gettoni o altri articoli simili, esclusi i giuochi di birilli automatici (bowlings):
9504 30 10
Giuochi con schermo
esenzione
p/st
altri giuochi:
9504 30 30
Flippers
esenzione
p/st
9504 30 50
altri
esenzione
p/st
9504 30 90
Parti
esenzione
—
9504 40 00
Carte da giuoco
2,7
—
9504 90
altri:
9504 90 10
Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giuochi da competizione
esenzione
—
9504 90 90
altri
esenzione
—
9505
Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese:
9505 10
Oggetti per feste di Natale:
9505 10 10
di vetro
esenzione
—
9505 10 90
di altre materie
2,7
—
9505 90 00
altri
2,7
—
9506
Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:
Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:
9506 11
Sci:
9506 11 10
Sci da fondo
3,7
pa
Sci alpini:
9506 11 21
Monosci e surf da neve
3,7
p/st
9506 11 29
altri
3,7
pa
9506 11 80
altri sci
3,7
pa
9506 12 00
Attacchi per sci
3,7
—
9506 19 00
altri
2,7
—
Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:
9506 21 00
Tavole a vela
2,7
—
9506 29 00
altri
2,7
—
Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:
9506 31 00
Bastoni completi
2,7
p/st
9506 32 00
Palle
2,7
p/st
9506 39
altri:
9506 39 10
Parti e pezzi staccati dei bastoni
2,7
—
9506 39 90
altri
2,7
—
9506 40
Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo:
9506 40 10
Racchette, palle e reti
2,7
—
9506 40 90
altri
2,7
—
Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:
9506 51 00
Racchette da tennis, anche senza corde
4,7
—
9506 59 00
altre
2,7
—
Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:
9506 61 00
Palle da tennis
2,7
—
9506 62
gonfiabili:
9506 62 10
di cuoio
2,7
—
9506 62 90
altri
2,7
—
9506 69
altri:
9506 69 10
Palle da crichet e da polo
esenzione
—
9506 69 90
altri
2,7
—
9506 70
Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini:
9506 70 10
Pattini da ghiaccio
esenzione
pa
9506 70 30
Pattini a rotelle
2,7
pa
9506 70 90
Parti ed accessori
2,7
—
altri:
9506 91
Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica:
9506 91 10
Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo
2,7
—
9506 91 90
altri
2,7
—
9506 99
altri:
9506 99 10
Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle
esenzione
—
9506 99 90
altri
2,7
—
9507
Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:
9507 10 00
Canne da pesca
3,7
—
9507 20
Ami, anche montati su alamatori:
9507 20 10
Ami non montati
1,7
—
9507 20 90
altri
3,7
—
9507 30 00
Mulinelli per la pesca
3,7
—
9507 90 00
altri
3,7
—
9508
Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti:
9508 10 00
Circhi ambulanti e serragli ambulanti
1,7
—
9508 90 00
altri
1,7
—
CAPITOLO 96
LAVORI DIVERSI
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);
b)
gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);
c)
le minuterie di fantasia (voce 7117);
d)
le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
e)
gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;
f)
gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)];
g)
gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
h)
gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);
ij)
gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);
k)
gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);
l)
gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
m)
gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).
2.
Ai sensi della voce 9602, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono:
a)
i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;
b)
l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.
3.
Ai sensi della voce 9603, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.
4.
Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
9601
Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura):
9601 10 00
Avorio lavorato e lavori di avorio
2,7
—
9601 90
altri:
9601 90 10
Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie
esenzione
—
9601 90 90
altri
esenzione
—
9602 00 00
Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita
2,2
—
9603
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:
9603 10 00
Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico
3,7
p/st
Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:
9603 21 00
Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere
3,7
p/st
9603 29
altri:
9603 29 30
Spazzole per capelli
3,7
p/st
9603 29 80
altri
3,7
—
9603 30
Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:
9603 30 10
Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere
3,7
p/st
9603 30 90
Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici
3,7
p/st
9603 40
Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere:
9603 40 10
Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili
3,7
p/st
9603 40 90
Tamponi e rulli per dipingere
3,7
p/st
9603 50 00
altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli
2,7
—
9603 90
altri:
9603 90 10
Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore
2,7
p/st
altri:
9603 90 91
Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali
3,7
—
9603 90 99
altri
3,7
—
9604 00 00
Stacci e crivelli, a mano
3,7
—
9605 00 00
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti
3,7
—
9606
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni:
9606 10 00
Bottoni a pressione e loro parti
3,7
—
Bottoni:
9606 21 00
di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili
3,7
—
9606 22 00
di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili
3,7
—
9606 29 00
altri
3,7
—
9606 30 00
Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni
2,7
—
9607
Chiusure lampo e loro parti:
Chiusure lampo:
9607 11 00
con dentini di metalli comuni
6,7
m
9607 19 00
altre
7,7
m
9607 20
Parti:
9607 20 10
di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)
6,7
—
9607 20 90
altre
7,7
—
9608
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609:
9608 10
Penne e matite a sfera:
9608 10 10
con inchiostro liquido
3,7
p/st
altre:
9608 10 30
con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
3,7
p/st
altre:
9608 10 91
con cartucce sostituibili
3,7
p/st
9608 10 99
altre
3,7
p/st
9608 20 00
Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose
3,7
p/st
Penne stilografiche ed altre penne:
9608 31 00
per disegnare ad inchiostro di China
3,7
p/st
9608 39
altre:
9608 39 10
con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
3,7
p/st
9608 39 90
altre
3,7
p/st
9608 40 00
Portamine
3,7
p/st
9608 50 00
Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti
3,7
—
9608 60
Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte:
9608 60 10
con inchiostro liquido
2,7
p/st
9608 60 90
altre
2,7
p/st
altri:
9608 91 00
Pennini da scrivere e punte per pennini
2,7
—
9608 99
altri:
9608 99 20
di metalli
2,7
—
9608 99 80
altri
2,7
—
9609
Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:
9609 10
Matite con guaina:
9609 10 10
con mina di grafite
2,7
—
9609 10 90
altri
2,7
—
9609 20 00
Mine per matite o per portamine
2,7
—
9609 90
altri:
9609 90 10
Pastelli e carboncini
2,7
—
9609 90 90
altri
1,7
—
9610 00 00
Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
2,7
—
9611 00 00
Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano
2,7
—
9612
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:
9612 10
Nastri inchiostratori:
9612 10 10
di materia plastica
2,7
—
9612 10 20
di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine
esenzione
—
9612 10 80
altri
2,7
—
9612 20 00
Cuscinetti per timbri
2,7
—
9613
Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:
9613 10 00
Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili
2,7
p/st
9613 20
Accendini tascabili, a gas, ricaricabili:
9613 20 10
con sistema elettrico di accensione
2,7
p/st
9613 20 90
con altri sistemi di accensione
2,7
p/st
9613 80 00
altri accendini ed accenditori
2,7
—
9613 90 00
Parti
2,7
—
9614
Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:
9614 20
Pipe e teste di pipe:
9614 20 20
Sbozzi di pipe, di legno o di radica
esenzione
—
9614 20 80
altri
2,7
p/st
9614 90 00
altri
2,7
—
9615
Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti:
Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili:
9615 11 00
di gomma indurita o di materie plastiche
2,7
—
9615 19 00
altri
2,7
—
9615 90 00
altri
2,7
—
9616
Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta:
9616 10
Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature:
9616 10 10
Spruzzatori da toletta
2,7
—
9616 10 90
Montature e teste di montature
2,7
—
9616 20 00
Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta
2,7
—
9617 00
Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro):
Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità:
9617 00 11
inferiore o uguale a 0,75 litri
6,7
—
9617 00 19
superiore a 0,75 litri
6,7
—
9617 00 90
Parti (escluse le ampolle di vetro)
6,7
—
9618 00 00
Manichini e simili; automi e scene animate per mostre
1,7
—
SEZIONE XXI
OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
CAPITOLO 97
OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Note
1.
Questo capitolo non comprende:
a)
i francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;
b)
le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;
c)
le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).
2.
Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
3.
Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.
4.
a)
Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura, debbono essere classificati in questo capitolo.
b)
Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.
5.
Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.
Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(1)
(2)
(3)
(4)
9701
Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»):
9701 10 00
Quadri, pitture e disegni
esenzione
—
9701 90 00
altri
esenzione
—
9702 00 00
Incisioni, stampe e litografie, originali
esenzione
—
9703 00 00
Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia
esenzione
—
9704 00 00
Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907
esenzione
—
9705 00 00
Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico
esenzione
—
9706 00 00
Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età
esenzione
—
CAPITOLO 98
IMPIANTI INDUSTRIALI
Nota
I regolamenti (CE) n. 1901/2000 (179) e (CE) n. 1917/2000 (180) della Commissione, del 7 Settembre 2000, prevedono che possa essere richiesta una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni e degli arrivi o spedizioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero e intra-comunitario della Comunità. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto:
Stato membro
Nome ed indirizzo del servizio competente
Belgio
Institut des comptes nationaux
p/a Banque nationale de Belgique
Boulevard de Berlaimont 14
B-1000 Bruxelles
Instituut voor de Nationale Rekeningen
p/a Nationale Bank van België
de Berlaimontlaan 14
B-1000 Brussel
Repubblica Ceca
Český statistický úřad
Na padesátém 81
10082 Praha 10
Danimarca
Skatteministeriet
Told-og Skattestyrelsen
Østbanegade 123
DK-2100 København Ø
Germania
Statistisches Bundesamt
Gruppe IV A-Koordinierung der Unternehmensstatistiken, Unternehmensregister, Klassifikationen
D-65180 Wiesbaden
Estonia
Maksu-ja Tolliamet
Narva mnt 9j
15176, Tallinn
Statistikaamet
Väliskaubandusstatistika talitus Endla 15
15174, Tallinn
Grecia
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ)
Οδός Λυκούργου 14-16
GR-101 66 Αθήνα
Spagna
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Avda. Llano Castellano, 17
E-28071 Madrid
Francia
Direction générale des douanes et droits indirects
Département des statistiques et des études économiques
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 ParisCedex 09
Italia
Agenzia delle Dogane
Area gestione tributi e rapporti con gli utenti
Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
Via Mario Carucci, 71
I-00143 Roma
Irlanda
Central Statistics Office
Ardee Rd.
Rathmines
Dublin 6, Ireland
Office of the Revenue Commissioners
Dublin Castle
Dublin 2, Ireland
Cipro
Τμήμα Τελωνείων
Υπουργείο Οικονομικών
Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη
Αυξεντίου
1096, Λευκωσία
Κύπρος
Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Τμήμα Τελωνείων
Υπουργείο Οικονομικών
Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρ. Αυξεντίου
1471, Λευκωσία
Κύπρος
Lettonia
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,
Lāčplēša ielā 1,
Rīga, LV-1301,
Latvija
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Galvenā muitas pārvalde,
Kr.Valdemāra ielā 1a,
Rīga, LV-1841,
Latvija
Lituania
Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos
A.Jakšto str.1/25
LT-01105 Vilnius
Lithuania
Lussemburgo
Service Central de la Statistique et des Études Économiques
Centre administratif Pierre Werner
13, rue Erasme
L-1468 Luxembourg-Kirchberg
Ungheria
Központi Statisztikai Hivatal
Külkereskedelem-statisztikai Foosztály
1024 Budapest, Petrezselyem u. 7-9.
Malta
Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika
Lascaris
II-Belt. CMR 02
Malta
Paesi Bassi
De inspecteur in wiens ambtsgebied
belanghebbende woont of is gevestigd
Austria
Hauptzollamt jener Finanzlandesdirektion, in deren Bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz hat
oder
Österreichisches Statistisches Zentralamt
Hintere Zollamtsstraße 2b
A-1033 Wien
Polonia
—
Portogallo
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira
Rua da Alfândega, 5, r/c
P-1149-006 Lisboa
Slovenia
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Generalni carinski urad
Šmartinska 55
SI-1523 Ljubljana
(za izvoz blaga)
Statistinčni urad Republike Slovenije
Vožarski pot 12
SI-1000 Ljubljana
(za odpreme in prejeme blaga)
Slovacchia
Štatistický úrad SR
Odbor štatistiky zahraničného obchodu
Miletičova 3
82467 Bratislava 26
Colné riaditel'stvo SR
Mierová 23
815 11 Bratislava
Finlandia
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Tullstyrelsen
PB 512
FIN-00101 Helsingfors
Svezia
Tullverket
Huvudkontoret
Box 12854
S-11298 Stockholm
Statistiska centralbyrån
Box 24300
S-10451 Stockholm
Regno Unito
Head of Tariff and Statistical Office
HM Customs and Excise
Information Management Division
5th floor, North Central
Alexander House
21 Victoria Avenue
Southend-on-SeaSS99 1AA
United Kingdom
Codice NC
Designazione delle merci
(1)
(2)
Componenti d'impianti industriali:
98806300 fino a 98896310
— rientranti nel capitolo 63
98806800 fino a 98896815
— rientranti nel capitolo 68
98806900 fino a 98896914
— rientranti nel capitolo 69
98807000 fino a 98897020
— rientranti nel capitolo 70
98807200 fino a 98897229
— rientranti nel capitolo 72
98807300 fino a 98897326
— rientranti nel capitolo 73
98807600 fino a 98897616
— rientranti nel capitolo 76
98808200 fino a 98898215
— rientranti nel capitolo 82
98808400 fino a 98898445
— rientranti nel capitolo 84
98808500 fino a 98898584
— rientranti nel capitolo 85
98808600 fino a 98898609
— rientranti nel capitolo 86
98808700 fino a 98898716
— rientranti nel capitolo 87
98809000 fino a 98899033
— rientranti nel capitolo 90
98809400 fino a 98899406
— rientranti nel capitolo 94
98809900 fino a 98899900
— non classificati nei capitoli da cui dipendono
PARTE TERZA
ALLEGATI TARIFFARI
SEZIONE I
ALLEGATI AGRICOLI
ALLEGATO 1
ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M)
Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l'elemento agricolo («EA»), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi («AD S/Z») o il dazio supplementare sulla farina («AD F/M») vengono determinati in base al tenore della merce interessata in:
—
materia grassa del latte,
—
proteine provenienti dal latte,
—
saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio,
—
amido-fecola/glucosio.
A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata. L'elemento agricolo (in Euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2.
I dazi supplementari sugli zuccheri diversi («AD S/Z») (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella terza colonna della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD S/Z»; i dazi supplementari sulla farina («AD F/M») (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella quarta colonna, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD F/M».
Tabella 1
Codice addizionale (secondo la composizione)
Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)
Proteine del latte (% in peso) (183)
Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (181)
≥ 0 < 5
≥ 5 < 25
≥ 25 < 50
≥ 50 < 75
≥ 75
Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (182)
≥ 0 < 5
≥ 5 < 30
≥ 30 < 50
≥ 50 < 70
≥ 70
≥ 0 < 5
≥ 5 < 30
≥ 30 < 50
≥ 50 < 70
≥ 70
≥ 0 < 5
≥ 5 < 30
≥ 30 < 50
≥ 50
≥ 0 < 5
≥ 5 < 30
≥ 30
≥ 0 < 5
≥ 5
≥ 0 < 1,5
≥ 0 < 2,5
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7015
7016
7017
7758
7759
≥ 2,5 < 6
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7035
7036
7037
7768
7769
≥ 6 < 18
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7055
7056
7057
7778
7779
≥ 18 < 30
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7075
7076
7077
7788
7789
≥ 30 < 60
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
×
7090
7091
7092
×
7095
7096
×
×
×
≥ 60
7800
7801
7802
×
×
7805
7806
7807
×
×
7810
7811
×
×
×
×
×
×
×
≥ 1,5 < 3
≥ 0 < 2,5
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7115
7116
7117
7798
7799
≥ 2,5 < 6
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7135
7136
7137
7808
7809
≥ 6 < 18
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7155
7156
7157
7818
7819
≥ 18 < 30
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7175
7176
7177
7828
7829
≥ 30 < 60
7180
7181
7182
7183
×
7185
7186
7187
7188
×
7190
7191
7192
×
7195
7196
×
×
×
≥ 60
7820
7821
7822
×
×
7825
7826
7827
×
×
7830
7831
×
×
×
×
×
×
×
≥ 3 < 6
≥ 0 < 2,5
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7855
7856
7857
7858
7859
≥ 2,5 < 12
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7215
7216
7217
7220
7221
≥ 12
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7275
7276
×
7838
×
≥ 6 < 9
≥ 0 < 4
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7875
7876
7877
7878
7879
≥ 4 < 15
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7315
7316
7317
7320
7321
≥ 15
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7375
7376
×
7378
×
≥ 9 < 12
≥ 0 < 6
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7915
7916
7917
7918
7919
≥ 6 < 18
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7415
7416
7417
7420
7421
≥ 18
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
×
7470
7471
7472
×
7475
7476
×
×
×
≥ 12 < 18
≥ 0 < 6
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7955
7956
7957
7958
7959
≥ 6 < 18
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7515
7516
7517
7520
7521
≥ 18
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
×
7570
7571
7572
×
7575
7576
×
×
×
≥ 18 < 26
≥ 0 < 6
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7975
7976
7977
7978
7979
≥ 6
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7615
7616
×
7620
×
≥ 26 < 40
≥ 0 < 6
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
×
7990
7991
7992
×
7995
7996
×
×
×
≥ 6
7700
7701
7702
7703
×
7705
7706
7707
7708
×
7710
7711
7712
×
7715
7716
×
×
×
≥ 40 < 55
7720
7721
7722
7723
×
7725
7726
7727
7728
×
7730
7731
7732
×
7735
7736
×
×
×
≥ 55 < 70
7740
7741
7742
×
×
7745
7746
7747
×
×
7750
7751
×
×
×
×
×
×
×
≥ 70 < 85
7760
7761
7762
×
×
7765
7766
×
×
×
7770
7771
×
×
×
×
×
×
×
≥ 85
7780
7781
×
×
×
7785
7786
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Tabella 2
Codice
Elemento agricolo
AD S/Z
AD F/M
1
2
3
4
7000
0
0
0
7001
10,06
10,06
7002
18,87
18,87
7003
27,25
27,25
7004
38,99
38,99
7005
4,16
4,16
7006
14,22
10,06
4,16
7007
23,03
18,87
4,16
7008
31,41
27,25
4,16
7009
43,15
38,99
4,16
7010
8,88
8,88
7011
18,95
10,06
8,88
7012
27,75
18,87
8,88
7013
36,14
27,25
8,88
7015
13,99
13,99
7016
24,05
10,06
13,99
7017
32,85
18,87
13,99
7020
16,63
7021
26,69
10,06
7022
35,50
18,87
7023
40,56
27,25
7024
52,30
38,99
7025
20,79
4,16
7026
30,85
10,06
4,16
7027
39,66
18,87
4,16
7028
44,72
27,25
4,16
7029
56,46
38,99
4,16
7030
25,51
8,88
7031
35,58
10,06
8,88
7032
44,38
18,87
8,88
7033
49,44
27,25
8,88
7035
27,29
13,99
7036
37,35
10,06
13,99
7037
46,16
18,87
13,99
7040
49,90
7041
59,96
10,06
7042
68,76
18,87
7043
67,17
27,25
7044
78,91
38,99
7045
54,05
4,16
7046
64,12
10,06
4,16
7047
72,92
18,87
4,16
7048
71,33
27,25
4,16
7049
83,07
38,99
4,16
7050
58,78
8,88
7051
68,84
10,06
8,88
7052
77,65
18,87
8,88
7053
76,05
27,25
8,88
7055
53,90
13,99
7056
63,96
10,06
13,99
7057
72,77
18,87
13,99
7060
89,10
7061
99,16
10,06
7062
107,97
18,87
7063
93,53
27,25
7064
110,27
38,99
7065
93,26
4,16
7066
103,32
10,06
4,16
7067
112,13
18,87
4,16
7068
102,69
27,25
4,16
7069
114,43
38,99
4,16
7070
97,98
8,88
7071
108,05
10,06
8,88
7072
116,85
18,87
8,88
7073
107,42
27,25
8,88
7075
85,27
13,99
7076
95,33
10,06
13,99
7077
104,13
18,87
13,99
7080
173,45
7081
183,51
10,06
7082
192,32
18,87
7083
166,01
27,25
7084
177,75
38,99
7085
177,61
4,16
7086
187,67
10,06
4,16
7087
196,47
18,87
4,16
7088
170,17
27,25
4,16
7090
182,33
8,88
7091
192,39
10,06
8,88
7092
201,20
18,87
8,88
7095
152,74
13,99
7096
162,81
10,06
13,99
7100
5,69
7101
15,75
10,06
7102
24,55
18,87
7103
32,94
27,25
7104
44,68
38,99
7105
9,84
4,16
7106
19,91
10,06
4,16
7107
28,71
18,87
4,16
7108
37,10
27,25
4,16
7109
48,84
38,99
4,16
7110
14,57
8,88
7111
24,63
10,06
8,88
7112
33,44
18,87
8,88
7113
41,82
27,25
8,88
7115
19,67
13,99
7116
29,73
10,06
13,99
7117
38,54
18,87
13,99
7120
22,32
7121
32,38
10,06
7122
41,19
18,87
7123
46,25
27,25
7124
57,99
38,99
7125
26,48
4,16
7126
36,54
10,06
4,16
7127
45,34
18,87
4,16
7128
50,40
27,25
4,16
7129
62,14
38,99
4,16
7130
31,20
8,88
7131
41,26
10,06
8,88
7132
50,07
18,87
8,88
7133
55,13
27,25
8,88
7135
32,98
13,99
7136
43,04
10,06
13,99
7137
51,85
18,87
13,99
7140
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8,88
7873
55,09
27,25
8,88
7875
32,94
13,99
7876
43,00
10,06
13,99
7877
51,81
18,87
13,99
7878
38,04
19,09
7879
48,11
10,06
19,09
7900
26,54
7901
36,60
10,06
7902
45,41
18,87
7903
53,79
27,25
7904
65,53
38,99
7905
30,70
4,16
7906
40,76
10,06
4,16
7907
49,56
18,87
4,16
7908
57,95
27,25
4,16
7909
69,69
38,99
4,16
7910
35,42
8,88
7911
45,48
10,06
8,88
7912
54,29
18,87
8,88
7913
62,67
27,25
8,88
7915
40,52
13,99
7916
50,59
10,06
13,99
7917
59,39
18,87
13,99
7918
45,63
19,09
7919
55,69
10,06
19,09
7940
37,91
7941
47,98
10,06
7942
56,78
18,87
7943
65,17
27,25
7944
76,91
38,99
7945
42,07
4,16
7946
52,13
10,06
4,16
7947
60,94
18,87
4,16
7948
69,32
27,25
4,16
7949
81,06
38,99
4,16
7950
46,79
8,88
7951
56,86
10,06
8,88
7952
65,66
18,87
8,88
7953
74,05
27,25
8,88
7955
51,90
13,99
7956
61,96
10,06
13,99
7957
70,77
27,25
13,99
7958
57,00
19,09
7959
67,06
10,06
19,09
7960
54,97
7961
65,04
10,06
7962
73,84
18,87
7963
82,23
27,25
7964
93,97
38,99
7965
59,13
4,16
7966
69,19
10,06
4,16
7967
78,00
18,87
4,16
7968
86,38
27,25
4,16
7969
98,12
38,99
4,16
7970
63,86
8,88
7971
73,92
10,06
8,88
7972
82,72
18,87
8,88
7973
91,11
27,25
8,88
7975
68,96
13,99
7976
79,02
10,06
13,99
7977
87,83
18,87
13,99
7978
74,06
19,09
7979
84,12
10,06
19,09
7980
85,30
7981
95,37
10,06
7982
104,17
18,87
7983
112,56
27,25
7984
124,30
38,99
7985
89,46
4,16
7986
99,52
10,06
4,16
7987
108,33
18,87
4,16
7988
116,71
27,25
4,16
7990
94,19
8,88
7991
104,25
10,06
8,88
7992
113,05
18,87
8,88
7995
99,29
13,99
7996
109,35
10,06
13,99
ALLEGATO 2
PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA (184)
Codice NC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
(1)
(2)
0702 00 00
Pomodori, freschi o refrigerati:
dal 1o gennaio al 31 marzo:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 84,6 €
uguale o superiore a 82,9 € ma inferiore a 84,6 €
uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 82,9 €
uguale o superiore a 79,5 € ma inferiore a 81,2 €
uguale o superiore a 77,8 € ma inferiore a 79,5 €
inferiore a 77,8 €
dal 1o aprile al 30 aprile:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 112,6 €
uguale o superiore a 110,3 € ma inferiore a 112,6 €
uguale o superiore a 108,1 € ma inferiore a 110,3 €
uguale o superiore a 105,8 € ma inferiore a 108,1 €
uguale o superiore a 103,6 € ma inferiore a 105,8 €
inferiore a 103,6 €
dal 1o maggio al 14 maggio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 72,6 €
uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €
uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €
uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €
uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €
inferiore a 66,8 €
dal 15 maggio al 31 maggio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 72,6 €
uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €
uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €
uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €
uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €
inferiore a 66,8 €
dal 1o giugno al 30 settembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 52,6 €
uguale o superiore a 51,5 € ma inferiore a 52,6 €
uguale o superiore a 50,5 € ma inferiore a 51,5 €
uguale o superiore a 49,4 € ma inferiore a 50,5 €
uguale o superiore a 48,4 € ma inferiore a 49,4 €
inferiore a 48,4 €
dal 1o ottobre al 31 ottobre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 62,6 €
uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €
uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €
uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €
uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €
inferiore a 57,6 €
dal 1o novembre al 20 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 62,6 €
uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €
uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €
uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €
uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €
inferiore a 57,6 €
dal 21 dicembre al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 67,6 €
uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,6 €
uguale o superiore a 64,9 € ma inferiore a 66,2 €
uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,9 €
uguale o superiore a 62,2 € ma inferiore a 63,5 €
inferiore a 62,2 €
0707 00
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
0707 00 05
Cetrioli:
dal 1o gennaio alla fine di febbraio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 67,5 €
uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,5 €
uguale o superiore a 64,8 € ma inferiore a 66,2 €
uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,8 €
uguale o superiore a 62,1 € ma inferiore a 63,5 €
inferiore a 62,1 €
dal 1o marzo al 30 aprile:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 110,5 €
uguale o superiore a 108,3 € ma inferiore a 110,5 €
uguale o superiore a 106,1 € ma inferiore a 108,3 €
uguale o superiore a 103,9 € ma inferiore a 106,1 €
uguale o superiore a 101,7 € ma inferiore a 103,9 €
inferiore a 101,7 €
dal 1o maggio al 15 maggio:
destinati alla trasformazione (185):
con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 48,1 €
uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €
uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €
uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €
uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €
uguale o superiore a 35 € (186) ma inferiore a 44,3 €
uguale o superiore a 34,3 € (186) ma inferiore a 35 € (186)
uguale o superiore a 33,6 € (186) ma inferiore a 34,3 € (186)
uguale o superiore a 32,9 € (186) ma inferiore a 33,6 € (186)
uguale o superiore a 32,2 € (186) ma inferiore a 32,9 € (186)
inferiore a 32,2 € (186)
altri:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 48,1 €
uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €
uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €
uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €
uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €
inferiore a 44,3 €
dal 16 maggio al 30 settembre:
destinati alla trasformazione (185):
con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 48,1 €
uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €
uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €
uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €
uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €
uguale o superiore a 35 € (186) ma inferiore a 44,3 €
uguale o superiore a 34,3 € (186) ma inferiore a 35 € (186)
uguale o superiore a 33,6 € (186) ma inferiore a 34,3 € (186)
uguale o superiore a 32,9 € (186) ma inferiore a 33,6 € (186)
uguale o superiore a 32,2 € (186) ma inferiore a 32,9 € (186)
inferiore a 32,2 € (186)
altri:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 48,1 €
uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €
uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €
uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €
uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €
inferiore a 44,3 €
dal 1o ottobre al 31 ottobre:
destinati alla trasformazione (185):
con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 68,3 €
uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €
uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €
uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €
uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €
uguale o superiore a 35 € (186) ma inferiore a 62,8 €
uguale o superiore a 34,3 € (186) ma inferiore a 35 € (186)
uguale o superiore a 33,6 € (186) ma inferiore a 34,3 € (186)
uguale o superiore a 32,9 € (186) ma inferiore a 33,6 € (186)
uguale o superiore a 32,2 € (186) ma inferiore a 32,9 € (186)
inferiore a 32,2 € (186)
altri:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 68,3 €
uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €
uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €
uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €
uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €
inferiore a 62,8 €
dal 1o novembre al 10 novembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 68,3 €
uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €
uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €
uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €
uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €
inferiore a 62,8 €
dall'11 novembre al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 60,5 €
uguale o superiore a 59,3 € ma inferiore a 60,5 €
uguale o superiore a 58,1 € ma inferiore a 59,3 €
uguale o superiore a 56,9 € ma inferiore a 58,1 €
uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,9 €
inferiore a 55,7 €
0709
Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
0709 10 00
Carciofi:
dal 1o gennaio al 31 maggio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 82,6 €
uguale o superiore a 80,9 € ma inferiore a 82,6 €
uguale o superiore a 79,3 € ma inferiore a 80,9 €
uguale o superiore a 77,6 € ma inferiore a 79,3 €
uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €
inferiore a 76 €
dal 1o giugno al 30 giugno:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 65,4 €
uguale o superiore a 64,1 € ma inferiore a 65,4 €
uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,1 €
uguale o superiore a 61,5 € ma inferiore a 62,8 €
uguale o superiore a 60,2 € ma inferiore a 61,5 €
inferiore a 60,2 €
dal 1o luglio al 31 ottobre
dal 1o novembre al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 94,3 €
uguale o superiore a 92,4 € ma inferiore a 94,3 €
uguale o superiore a 90,5 € ma inferiore a 92,4 €
uguale o superiore a 88,6 € ma inferiore a 90,5 €
uguale o superiore a 86,8 € ma inferiore a 88,6 €
inferiore a 86,8 €
0709 90
altri:
0709 90 70
Zucchine:
dal 1o gennaio al 31 gennaio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 48,8 €
uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €
uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €
uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €
uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €
inferiore a 44,9 €
dal 1o febbraio al 31 marzo:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 41,3 €
uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €
uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €
uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €
uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €
inferiore a 38 €
dal 1o aprile al 31 maggio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 69,2 €
uguale o superiore a 67,8 € ma inferiore a 69,2 €
uguale o superiore a 66,4 € ma inferiore a 67,8 €
uguale o superiore a 65 € ma inferiore a 66,4 €
uguale o superiore a 63,7 € ma inferiore a 65 €
inferiore a 63,7 €
dal 1o giugno al 31 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 41,3 €
uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €
uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €
uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €
uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €
inferiore a 38 €
dal 1o agosto al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 48,8 €
uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €
uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €
uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €
uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €
inferiore a 44,9 €
0805
Agrumi, freschi o secchi:
0805 10
Arance:
0805 10 20
Arance dolci, fresche:
dal 1o gennaio al 31 marzo:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 35,4 €
uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €
uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €
uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €
uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €
inferiore a 32,6 €
dal 1o aprile al 30 aprile:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 35,4 €
uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €
uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €
uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €
uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €
inferiore a 32,6 €
dal 1o maggio al 15 maggio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 35,4 €
uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €
uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €
uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €
uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €
inferiore a 32,6 €
dal 16 maggio al 31 maggio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 35,4 €
uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €
uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €
uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €
uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €
inferiore a 32,6 €
dal 1o giugno al 15 ottobre
dal 16 ottobre al 30 novembre
dal 1o dicembre al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 35,4 €
uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €
uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €
uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €
uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €
inferiore a 32,6 €
0805 20
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:
0805 20 10
Clementine:
dal 1o gennaio alla fine di febbraio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 64,9 €
uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €
uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €
uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €
uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €
inferiore a 59,7 €
dal 1o marzo al 31 ottobre
dal 1o novembre al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 64,9 €
uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €
uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €
uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €
uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €
inferiore a 59,7 €
0805 20 30
Monreal e satsuma:
dal 1o gennaio alle fine febbraio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 28,6 €
uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €
uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €
uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €
uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €
inferiore a 26,3 €
dal 1o marzo al 31 ottobre
dal 1o novembre al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 28,6 €
uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €
uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €
uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €
uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €
inferiore a 26,3 €
0805 20 50
Mandarini e wilkings:
dal 1o gennaio alle fine febbraio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 28,6 €
uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €
uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €
uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €
uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €
inferiore a 26,3 €
dal 1o marzo al 31 ottobre
dal 1o novembre al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 28,6 €
uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €
uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €
uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €
uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €
inferiore a 26,3 €
0805 20 70
Tangerini:
dal 1o gennaio alla fine febbraio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 28,6 €
uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €
uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €
uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €
uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €
inferiore a 26,3 €
dal 1o marzo al 31 ottobre
dal 1o novembre al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 28,6 €
uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €
uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €
uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €
uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €
inferiore a 26,3 €
0805 20 90
altri:
dal 1o gennaio alle fine febbraio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 28,6 €
uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €
uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €
uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €
uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €
inferiore a 26,3 €
dal 1o marzo al 31 ottobre
dal 1o novembre al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 28,6 €
uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €
uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €
uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €
uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €
inferiore a 26,3 €
0805 50
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
0805 50 10
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum):
dal 1o gennaio al 30 aprile:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 46,2 €
uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €
uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €
uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €
uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €
inferiore a 42,5 €
dal 1o maggio al 31 maggio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 46,2 €
uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €
uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €
uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €
uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €
uguale o superiore a 41,6 € ma inferiore a 42,5 €
uguale o superiore a 40,7 € ma inferiore a 41,6 €
uguale o superiore a 39,7 € ma inferiore a 40,7 €
uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,7 €
inferiore a 38,8 €
dal 1o giugno al 31 luglio:
con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 55,8 €
uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €
uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €
uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €
uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €
uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €
uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €
uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €
uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 48 €
inferiore a 46,9 €
dal 1o agosto al 15 agosto:
con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 55,8 €
uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €
uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €
uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €
uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €
uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €
uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €
uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €
inferiore a 48 €
dal 16 agosto al 31 ottobre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 55,8 €
uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €
uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €
uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €
uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €
inferiore a 51,3 €
dal 1o novembre al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 46,2 €
uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €
uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €
uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €
uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €
inferiore a 42,5 €
0806
Uve, fresche o secche:
0806 10
fresche:
0806 10 10
da tavola:
dal 1o gennaio al 14 luglio:
della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o gennaio al 31 gennaio (198)
altre
dal 15 luglio al 20 luglio
dal 21 luglio al 31 ottobre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 54,6 €
uguale o superiore a 53,5 € ma inferiore a 54,6 €
uguale o superiore a 52,4 € ma inferiore a 53,5 €
uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,4 €
uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €
inferiore a 50,2 €
dal 1o novembre al 20 novembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 47,6 €
uguale o superiore a 46,6 € ma inferiore a 47,6 €
uguale o superiore a 45,7 € ma inferiore a 46,6 €
uguale o superiore a 44,7 € ma inferiore a 45,7 €
uguale o superiore a 43,8 € ma inferiore a 44,7 €
inferiore a 43,8 €
dal 21 novembre al 31 dicembre:
della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o dicembre al 31 dicembre (198)
altre
0808
Mele, pere e cotogne, fresche:
0808 10
Mele:
0808 10 10
Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre
0808 10 80
altre:
dal 1o gennaio al 14 febbraio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 56,8 €
uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €
uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €
uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €
uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €
inferiore a 52,3 €
dal 15 febbraio al 31 marzo:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 56,8 €
uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €
uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €
uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €
uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €
uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €
uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €
inferiore a 50 €
dal 1o aprile al 30 giugno:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 56,8 €
uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €
uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €
uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €
uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €
uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €
uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €
uguale o superiore a 48,8 € ma inferiore a 50 €
inferiore a 48,8 €
dal 1o luglio al 15 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 45,7 €
uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €
uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €
uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €
uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €
uguale o superiore a 41,1 € ma inferiore a 42 €
uguale o superiore a 40,2 € ma inferiore a 41,1 €
uguale o superiore a 39,3 € ma inferiore a 40,2 €
inferiore a 39,3 €
dal 16 luglio al 31 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 45,7 €
uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €
uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €
uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €
uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €
inferiore a 42 €
dal 1o agosto al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 45,7 €
uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €
uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €
uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €
uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €
inferiore a 42 €
0808 20
Pere e cotogne:
Pere:
0808 20 10
Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre
0808 20 50
altre:
dal 1o gennaio al 31 gennaio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 51 €
uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €
uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €
uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €
uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €
inferiore a 46,9 €
dal 1o febbraio al 31 marzo:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 51 €
uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €
uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €
uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €
uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €
inferiore a 46,9 €
dal 1o aprile al 30 aprile:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 51 €
uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €
uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €
uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €
uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €
uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,9 €
uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €
uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,9 €
inferiore a 43,9 €
dal 1o maggio al 30 giugno
dal 1o luglio al 15 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 46,5 €
uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €
uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €
uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €
uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €
uguale o superiore a 41,9 € ma inferiore a 42,8 €
uguale o superiore a 40,9 € ma inferiore a 41,9 €
uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,9 €
inferiore a 40 €
dal 16 luglio al 31 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 46,5 €
uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €
uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €
uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €
uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €
inferiore a 42,8 €
dal 1o agosto al 31 ottobre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 38,8 €
uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €
uguale o superiore a 37,2 € ma inferiore a 38 €
uguale o superiore a 36,5 € ma inferiore a 37,2 €
uguale o superiore a 35,7 € ma inferiore a 36,5 €
inferiore a 35,7 €
dal 1o novembre al 31 dicembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 51 €
uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €
uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €
uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €
uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €
inferiore a 46,9 €
0809
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:
0809 10 00
Albicocche:
dal 1o gennaio al 31 maggio
dal 1o giugno al 20 giugno:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 107,1 €
uguale o superiore a 105 € ma inferiore a 107,1 €
uguale o superiore a 102,8 € ma inferiore a 105 €
uguale o superiore a 100,7 € ma inferiore a 102,8 €
uguale o superiore a 98,5 € ma inferiore a 100,7 €
inferiore a 98,5 €
dal 21 giugno al 30 giugno:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 87,3 €
uguale o superiore a 85,6 € ma inferiore a 87,3 €
uguale o superiore a 83,8 € ma inferiore a 85,6 €
uguale o superiore a 82,1 € ma inferiore a 83,8 €
uguale o superiore a 80,3 € ma inferiore a 82,1 €
inferiore a 80,3 €
dal 1o luglio al 31 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 77,1 €
uguale o superiore a 75,6 € ma inferiore a 77,1 €
uguale o superiore a 74 € ma inferiore a 75,6 €
uguale o superiore a 72,5 € ma inferiore a 74 €
uguale o superiore a 70,9 € ma inferiore a 72,5 €
inferiore a 70,9 €
dal 1o agosto al 31 dicembre
0809 20
Ciliege:
0809 20 05
Ciliege acide (Prunus cerasus):
dal 1o gennaio al 30 aprile
dal 1o maggio al 20 maggio
dal 21 maggio al 31 maggio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 149,4 €
uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €
uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €
uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €
uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €
uguale o superiore a 50,7 € (186) ma inferiore a 137,4 €
uguale o superiore a 49,7 € (186) ma inferiore a 50,7 € (186)
uguale o superiore a 48,7 € (186) ma inferiore a 49,7 € (186)
uguale o superiore a 47,7 € (186) ma inferiore a 48,7 € (186)
uguale o superiore a 46,6 € (186) ma inferiore a 47,7 € (186)
inferiore a 46,6 € (186)
dal 1o giugno al 15 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 125,4 €
uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €
uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €
uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €
uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €
uguale o superiore a 50,7 € (186) ma inferiore a 115,4 €
uguale o superiore a 49,7 € (186) ma inferiore a 50,7 € (186)
uguale o superiore a 48,7 € (186) ma inferiore a 49,7 € (186)
uguale o superiore a 47,7 € (186) ma inferiore a 48,7 € (186)
uguale o superiore a 46,6 € (186) ma inferiore a 47,7 € (186)
inferiore a 46,6 € (186)
dal 16 luglio al 31 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 125,4 €
uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €
uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €
uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €
uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €
uguale o superiore a 45,9 € (186) ma inferiore a 115,4 €
uguale o superiore a 45 € (186) ma inferiore a 45,9 € (186)
uguale o superiore a 44,1 € (186) ma inferiore a 45 € (186)
uguale o superiore a 43,1 € (186) ma inferiore a 44,1 € (186)
uguale o superiore a 42,2 € (186) ma inferiore a 43,1 € (186)
inferiore a 42,2 € (186)
dal 1o agosto al 10 agosto:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 91,6 €
uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €
uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €
uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €
uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €
uguale o superiore a 45,9 € (186) ma inferiore a 84,1 €
uguale o superiore a 45 € (186) ma inferiore a 45,9 € (186)
uguale o superiore a 44,1 € (186) ma inferiore a 45 € (186)
uguale o superiore a 43,1 € (186) ma inferiore a 44,1 € (186)
uguale o superiore a 42,2 € (186) ma inferiore a 43,1 € (186)
inferiore a 42,2 € (186)
dall'11 agosto al 31 dicembre
0809 20 95
altre:
dal 1o gennaio al 30 aprile
dal 1o maggio al 20 maggio
dal 21 maggio al 31 maggio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 149,4 €
uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €
uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €
uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €
uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €
inferiore a 137,4 €
dal 1o giugno al 15 guigno:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 125,4 €
uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €
uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €
uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €
uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €
inferiore a 115,4 €
dal 16 giugno al 15 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 125,4 €
uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €
uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €
uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €
uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €
inferiore a 115,4 €
dal 16 luglio al 31 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 125,4 €
uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €
uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €
uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €
uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €
inferiore a 115,4 €
dal 1o al 10 agosto:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 91,6 €
uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €
uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €
uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €
uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €
inferiore a 84,1 €
dall'11 agosto al 31 dicembre
0809 30
Pesche, comprese le pesche noci:
0809 30 10
Pesche noci:
dal 1o gennaio al 10 giugno
dall'11 al 20 giugno:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 88,3 €
uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €
uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €
uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €
uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €
inferiore a 81,2 €
dal 21 giugno al 31 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 77,6 €
uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €
uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €
uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €
uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €
inferiore a 71,4 €
dal 1o agosto al 30 settembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 60 €
uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €
uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €
uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €
uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €
inferiore a 55,2 €
dal 1o ottobre al 31 dicembre
0809 30 90
altre:
dal 1o gennaio al 10 giugno
dal'11 giugno al 20 giugno:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 88,3 €
uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €
uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €
uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €
uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €
inferiore a 81,2 €
dal 21 giugno al 31 luglio:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 77,6 €
uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €
uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €
uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €
uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €
inferiore a 71,4 €
dal 1o agosto al 30 settembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 60 €
uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €
uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €
uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €
uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €
inferiore a 55,2 €
dal 1o ottobre al 31 dicembre
0809 40
Prugne e prugnole:
0809 40 05
Prugne:
dal 1o gennaio al 10 giugno
dall'11 giugno al 30 giugno:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 69,6 €
uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €
uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €
uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €
uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €
inferiore a 64 €
dal 1o luglio al 30 settembre:
con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto:
uguale o superiore a 69,6 €
uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €
uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €
uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €
uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €
inferiore a 64 €
dal 1o ottobre al 31 dicembre
2009
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
Succhi di uva (compresi i mosti di uva):
2009 61
di un valore Brix uguale o inferiore a 30:
2009 61 10
di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:
con un prezzo d'entrata, per hl:
uguale o superiore a 42,5 €
uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €
uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €
uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €
uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €
inferiore a 39,1 €
2009 69
altri:
di un valore Brix superiore a 67:
2009 69 19
altri:
con un prezzo d'entrata, per hl:
uguale o superiore a 212,4 €
uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €
uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €
uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €
uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €
inferiore a 195,4 €
di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67:
di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:
2009 69 51
concentrati:
con un prezzo d'entrata, per hl:
uguale o superiore a 209,4 €
uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €
uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €
uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €
uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €
inferiore a 192,6 €
2009 69 59
altri:
con un prezzo d'entrata, per hl:
uguale o superiore a 42,5 €
uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €
uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €
uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €
uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €
inferiore a 39,1 €
2204
Vini di uve fesche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:
2204 30
altri mosti di uva:
altri:
con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:
2204 30 92
concentrati:
con un prezzo d'entrata, per hl:
uguale o superiore a 209,4 €
uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €
uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €
uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €
uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €
inferiore a 192,6 €
2204 30 94
altri:
con un prezzo d'entrata, per hl:
uguale o superiore a 42,5 €
uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €
uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €
uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €
uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €
inferiore a 39,1 €
altri:
2204 30 96
concentrati:
con un prezzo d'entrata, per hl:
uguale o superiore a 212,4 €
uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €
uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €
uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €
uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €
inferiore a 195,4 €
2204 30 98
altri:
con un prezzo d'entrata, per hl:
uguale o superiore a 42,5 €
uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €
uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €
uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €
uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €
inferiore a 39,1 €
SEZIONE II
ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER LE QUALI È PREVISTA L'ESENZIONE DEL DAZIO
ALLEGATO 3
ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO
Codice NC
CAS RN
Denominazione
2818 30 00
1330-44-5
algeldrato
2833 22 00
61115-28-4
alusolfo
2842 10 00
71205-22-6
almasilato
12408-47-8
simaldrato
2842 90 90
60239-66-9
almadrato solfato
66827-12-1
almagato
0-00-0
almagodrato
41342-54-5
carbaldrato
12304-65-3
idrotalcite
74978-16-8
magaldrato
2843 30 00
34031-32-8
auranofin
16925-51-2
aurotioglicanide
10210-36-3
aurotiosolfato di sodio
12244-57-4
sodio aurotiomalato
2843 90 90
41575-94-4
carboplatino
15663-27-1
cisplatino
96392-96-0
desormaplatino
111523-41-2
enloplatino
62928-11-4
iproplatino
135558-11-1
lobaplatino
103775-75-3
miboplatino
95734-82-0
nedaplatino
62816-98-2
ormaplatino
61825-94-3
oxaliplatino
110172-45-7
sebriplatino
74790-08-2
spiroplatino
111490-36-9
zeniplatino
2844 40 20
14932-42-4
xeno (133 Xe)
2844 40 30
74855-17-7
acido iocanlidico (123 I)
54510-20-2
acido iodocetilico (123 I)
15690-63-8
cesio (131 Cs) cloruro
13115-03-2
cianocobalamina (57 Co)
18195-32-9
cianocobalamina (58 Co)
13422-53-2
cianocobalamina (60 Co)
10375-56-1
clormerodrina (197 Hg)
10039-53-9
cromato sodico (51 Cr)
0-00-0
fibrinogeno (125 I)
105851-17-0
fludesossiglucosio (18 F)
92812-82-3
fluorodopa (18 F)
8027-28-9
fosfato sodico (32 P)
142481-95-6
furifosmina tecnezio (99m Tc)
41183-64-6
gallio (67 Ga) citrato
54063-42-2
iniettabile di citrato ferrico (59 Fe)
77679-27-7
iobenguano (131 I)
42220-21-3
iodocolesterolo (131 I)
881-17-4
iodoippurato sodico (131 I)
24359-64-6
ioduro sodico (125 I)
7790-26-3
ioduro sodico (131 I)
75917-92-9
iofetamina (123 I)
155798-07-5
ioflupano (123 I)
113716-48-6
iolopride (123 I)
127396-36-5
iomazenil (123 I)
17033-82-8
iometina (125 I)
17033-83-9
iometina (131 I)
136794-86-0
iometopano (123 I)
17692-74-9
iotalamato sodico (125 I)
15845-98-4
iotalamato sodico (131 I)
54182-63-7
macrosalb (131 I)
54277-47-3
macrosalb (99m Tc)
5579-94-2
merisoprolo (197 Hg)
94153-50-1
mespiperone (11 C)
8016-07-7
olio etiodato (131 I)
15251-14-6
rosa bengala sodico (131 I)
154427-83-5
samario (153 Sm) lexidronam
1187-56-0
selenometionina (75 Se)
9048-49-1
seroalbumina umana iodata (125 I)
9048-49-1
seroalbumina umana iodata (131 I)
178959-14-3
tecnetio (99m Tc) apcitide
121281-41-2
tecnezio (99m Tc) bicisato
165942-79-0
tecnezio (99m Tc) nofetumomab merpentano
157476-76-1
tecnezio (99m Tc) pintumomab
109581-73-9
tecnezio (99m Tc) sestamibi
106417-28-1
tecnezio (99m Tc) siboroxima
104716-22-5
tecnezio (99m Tc) teboroxima
54182-60-4
tolpovidone (131 I)
2844 40 80
10043-49-9
oro (198 Au) colloidale
2845 90 10
35523-45-6
fludalanina
122431-96-3
zilascorb (2 H)
2845 90 90
103831-41-0
borocaptato (10 B) sodico
2846 90 00
113662-23-0
acido gadobenico
80529-93-7
acido gadopentetico
72573-82-1
acido gadoterico
135326-11-3
acido gadoxetico
138071-82-6
gadobutrolo
131410-48-5
gadodiamide
117827-80-2
gadopenamide
120066-54-8
gadoteridolo
131069-91-5
gadoversetamide
138721-73-0
sprodiamide
2902 19 80
75-19-4
ciclopropano
2902 90 90
75078-91-0
temarotene
2903 44 10
76-14-2
criofluorano
2903 47 00
423-55-2
perflubrone
2903 49 30
124-72-1
teflurano
2903 49 80
151-67-7
alotano
2903 59 90
1715-40-8
bromociclene
306-94-5
perflunafene
2903 62 00
50-29-3
clofenotano
2903 69 90
479-68-5
broparestrolo
34106-48-4
feniodio cloruro
56917-29-4
fluretofene
53-19-0
mitotano
2904 10 00
14992-59-7
dibunato di sodio
99287-30-6
egualene
5560-69-0
etile dibunato
6223-35-4
gualenato sodico
2904 90 20
124-88-9
dimetiodal sodico
126-31-8
metiodal sodico
2905 29 90
77-75-8
metilpentinolo
2905 39 80
55-98-1
busulfano
35449-36-6
gemcadiolo
64218-02-6
plaunotolo
2905 49 80
7518-35-6
mannosolfano
299-75-2
treosolfano
2905 51 00
113-18-8
etclorvinolo
2905 59 10
57-15-8
clorobutanolo
24403-04-1
debropolo
2905 59 99
52-51-7
bronopolo
2209-86-1
loprodiolo
488-41-5
mitobronitolo
10318-26-0
mitolattolo
2906 11 00
15356-70-4
racementolo
2906 19 00
19793-20-5
bolandiolo
112828-00-9
calcipotriolo
29474-12-2
cimepanolo
67-96-9
diidrotachisterolo
23089-26-1
levomenolo
131918-61-1
paricalcitolo
134404-52-7
seocalcitolo
57333-96-7
tacalcitolo
2906 29 00
104561-36-6
doretinel
79-93-6
fenaglicodolo
583-03-9
fenipentolo
15687-18-0
fenpentadiolo
56430-99-0
flumecinolo
13980-94-4
metaglicodolo
14088-71-2
proclonolo
2907 19 00
1300-94-3
amilmetacresolo
5591-47-9
ciclomenolo
2078-54-8
propofol
13741-18-9
xibornolo
2907 29 00
85-95-0
benzestrolo
84-17-3
dienestrolo
56-53-1
dietilstilbestrolo
5635-50-7
exestrolo
10457-66-6
gerochinolo
27686-84-6
masoprocolo
130-73-4
metestrolo
2908 10 00
6915-57-7
bibrocatolo
15686-33-6
biclotimolo
34633-34-6
bifluranolo
10572-34-6
cicliomenolo
37693-01-9
clofoctolo
145-94-8
clorindanolo
59-50-7
clorocresolo
120-32-1
clorofene
88-04-0
clorossilenolo
97-23-4
diclorofene
133-53-9
dicloroxilenolo
127035-60-3
enofelast
70-30-4
esaclorofene
65634-39-1
pentafluranolo
64396-09-4
terfluranolo
2908 20 00
4444-23-9
acido persilico
57775-26-5
acido sultosilico
78480-14-5
dicresulene
20123-80-2
dobesilato di calcio
2908 90 00
10331-57-4
niclofolano
39224-48-1
nitroclofene
2909 19 00
57041-67-5
desflurano
13838-16-9
enflurano
406-90-6
flurossene
333-36-8
flurotile
26675-46-7
isoflurano
76-38-0
metossiflurano
679-90-3
roflurano
28523-86-6
sevoflurano
2909 20 00
56689-41-9
aliflurano
2909 30 90
777-11-7
aloprogin
569-57-3
clorotrianisene
55837-16-6
entsufone
80844-07-1
etofenprox
2909 49 19
544-62-7
batilolo
2216-77-5
dibuprolo
13021-53-9
terbuprolo
2909 49 90
104-29-0
clorfenesina
3102-00-9
febuprolo
3671-05-4
fenocinolo
27318-86-1
floverina
63834-83-3
guaietolina
93-14-1
guaifenesina
131875-08-6
lexacalcitolo
59-47-2
mefenesina
26159-36-4
naproxolo
2909 50 10
1321-14-8
sulfoguaiacolo
2909 50 90
2174-64-3
flamenolo
150-76-5
mechinolo
103-16-2
monobenzone
3380-34-5
triclosano
2910 90 00
60-57-1
dieldrin
1954-28-5
etoglucide
2911 00 00
3563-58-4
cloralodolo
78-12-6
petricloral
6055-48-7
tolossiclorinolo
2912 19 00
111-30-8
glutaral
2914 19 90
6809-52-5
teprenone
2914 29 00
2226-11-1
bornelone
2914 39 00
82-66-6
difenadione
83-12-5
fenindione
55845-78-8
xenipentone
2914 40 90
14107-37-0
alfadolone
23930-19-0
alfaxalone
85969-07-9
budotitano
465-53-2
ciclopregnolo
50673-97-7
colestolone
21208-26-4
dimepregnene
128-20-1
eltanolone
35100-44-8
endrisone
38398-32-2
ganaxolone
20098-14-0
idramantone
565-99-1
renanolone
2673-23-6
xeniglossal
2914 50 00
117-37-3
anisindione
70356-09-1
avobenzone
75464-11-8
butantrone
27762-78-3
chetossale
579-23-7
ciclovalone
114-43-2
desaspidina
131-53-3
dioxibenzone
480-22-8
ditranolo
52479-85-3
exifone
2295-58-1
flopropione
1641-17-4
mesenone
18493-30-6
metocalcone
42924-53-8
nabumetone
7114-11-6
naftonone
1843-05-6
octabenzone
131-57-7
oxibenzone
70-70-2
parossipropione
112018-00-5
tebufelone
2914 69 90
88426-33-9
buparvaquone
117-10-2
dantrone
80809-81-0
docebenone
58186-27-9
idebenone
863-61-6
menatetrenone
14561-42-3
menottone
4042-30-2
parvaquone
319-89-1
tetrochinone
303-98-0
ubidecarenone
2914 70 00
56219-57-9
arildone
95233-18-4
atovaquone
1146-98-1
bromindione
3030-53-3
clofenossido
1146-99-2
clorindione
1879-77-2
doxibetasolo
6723-40-6
fluindarol
957-56-2
fluindione
15687-21-5
flumedrossone
16469-74-2
idromadinone
1470-35-5
isobromindione
130-37-0
menadione sodio bisolfito
116313-94-1
nitecapone
49561-92-4
nivimedone
4065-45-6
sulisobenzone
134308-13-7
tolcapone
2915 39 30
102-76-1
triacetina
2915 39 90
514-50-1
acebrocolo
80595-73-9
acefluranolo
99107-52-5
bunaprolast
2624-43-3
ciclofenil
5984-83-8
fenabutene
91431-42-4
lonapalene
2915 70 20
555-44-2
tripalmitina
2915 90 80
124-07-2
acido ottanoico
99-66-1
acido valproico
7008-02-8
iodetrile
77372-61-3
valproato pivoxil
76584-70-8
valproato semisodico
2916 15 00
26266-58-0
sorbitano trioleato
2916 19 80
506-26-3
acido gamolenico
6217-54-5
doconexent
51-77-4
gefarnato
10417-94-4
icosapent
83689-23-0
molfarnato
2916 20 00
25229-42-9
acido cicrotoico
75867-00-4
fenflutrina
26002-80-2
fenotrina
69915-62-4
loxanast
52645-53-1
permetrina
2916 39 00
1085-91-2
acido nafcaproico
964-82-9
acido xeniesenico
55837-18-8
butibufene
36950-96-6
cicloprofene
34148-01-1
clidanac
51146-56-6
desibuprofene
33159-27-2
ecabet
24645-20-3
esaprofene
51543-39-6
esflurbiprofene
5728-52-9
felbinac
36616-52-1
fenclorac
15301-67-4
feneritrolo
7698-97-7
fenestrel
17692-38-5
fluprofene
5104-49-4
flurbiprofene
1553-60-2
ibufenac
99-79-6
iofendilato
57144-56-6
isoprofene
37529-08-1
mexoprofene
91587-01-8
pelretina
28168-10-7
tetriprofene
71109-09-6
vedaprofene
84392-17-6
xenalipina
959-10-4
xenbucina
2917 13 90
123-99-9
acido azelaico
2917 19 90
577-11-7
docusato sodico
53-10-1
idrossidione sodio succinato
2917 34 00
131-67-9
ftalofina
2918 11 00
15145-14-9
ciclattato
2918 16 00
1317-30-2
glucaldrato potassico
2918 19 80
26976-72-7
acido aceburico
474-25-9
acido chenodesossicolico
17692-20-5
acido ciclobutoico
57808-63-6
acido ciclossilico
7007-81-0
acido tretocanico
128-13-2
acido ursodesossicolico
17140-60-2
calcio glucoeptonato
5793-88-4
calcio saccarato
456-59-7
ciclandelato
512-16-3
ciclobutirrolo
68635-50-7
deloxolone
7009-49-6
esaciclonato sodico
5977-10-6
fencibutirrolo
34150-62-4
ferriclato calcico sodico
31221-85-9
ibuverina
93105-81-8
lodelabene
503-49-1
meglutolo
81093-37-0
pravastatina
2918 22 00
55482-89-8
guacetisal
64496-66-8
salafibrato
2918 23 90
118-56-9
omosalato
552-94-3
salsalato
58703-77-8
sulprosal
2918 29 80
153-43-5
acido clorindanico
490-79-9
acido gentisico
83-40-9
acido idrossitoluico
96-84-4
acido iofenoico
1884-24-8
cinarina
22494-42-4
diflunisal
486-79-3
dipirocetile
7009-60-1
feniodolo sodico
22494-27-5
flufenisal
4955-90-2
gentisato sodico
15534-92-6
terbuficina
322-79-2
triflusal
2918 30 00
32808-51-8
acido bucloxico
81-23-2
acido deidrocolico
145-41-5
deidrocolato di sodio
22161-81-5
desketoprofene
892-01-3
esaciprone
36330-85-5
fenbufene
519-95-9
florantirone
58182-63-1
itanoxone
22071-15-4
ketoprofene
41387-02-4
lexofenac
68767-14-6
lossoprofene
3562-99-0
menbutone
63472-04-8
metbufene
69956-77-0
pelubiprofene
2522-81-8
pibecarbo
112665-43-7
seratrodast
2918 90 90
2260-08-4
acetiromato
5711-40-0
acido bromebrico
4138-96-9
acido canrenoico
35703-32-3
acido cinametico
882-09-7
acido clofibrico
7706-67-4
acido dimecrotico
58-54-8
acido etacrinico
17243-33-3
acido fepentolico
68170-97-8
acido palmossirico
51-26-3
acido tiropropico
55079-83-9
acitretina
106685-40-9
adapaleno
22131-79-9
alclofenac
24818-79-9
alluminio clofibrato
5129-14-6
anisacrile
117819-25-7
bacheprofene
84386-11-8
baxitozina
55937-99-0
beclobrato
2181-04-6
canrenoato di potassio
5697-56-3
carbenoxolone
52247-86-6
cicloxolone
66984-59-6
cinfenoac
104-28-9
cinoxato
31581-02-9
cinoxolone
52214-84-3
ciprofibrato
30299-08-2
clinofibrato
22494-47-9
clobuzarit
637-07-0
clofibrato
39087-48-4
clofibrato calcico
14613-30-0
clofibrato magnesico
88431-47-4
clomossir
13739-02-1
diacereina
61887-16-9
dulofibrato
471-53-4
enoxolone
26281-69-6
esiprobene
124083-20-1
etomossir
54350-48-0
etretinato
34645-84-6
fenclofenac
54419-31-7
fenirofibrato
554-24-5
fenobutiodil
49562-28-9
fenofibrato
31879-05-7
fenoprofene
25812-30-0
gemfibrozil
12214-50-5
glucaspaldrato sodico
57296-63-6
indacrinone
2217-44-9
iodoftaleina sodica
96609-16-4
lifibrolo
41791-49-5
lonaprofene
74168-08-4
losmiprofene
579-94-2
menglitato
517-18-0
metallenestrile
40596-69-8
metoprene
3771-19-5
nafenopina
22204-53-1
naproxene
68548-99-2
oxindanac
76676-34-1
oxprenoato potassico
14929-11-4
simfibrato
55902-94-8
sitofibrato
64506-49-6
sofalcone
56488-59-6
terbufibrolo
51-24-1
tiratricolo
41826-92-0
trepibutone
84290-27-7
tucaresolo
77858-21-0
velaresolo
2919 00 90
83-86-3
acido fitico
28841-62-5
atrinositolo
21466-07-9
bromofenofos
470-90-6
clofenvinfos
62-73-7
diclorvos
65708-37-4
flufosal
522-40-7
fosfestrolo
6064-83-1
fosfosal
306-52-5
triclofos
17196-88-2
vincofos
2920 10 00
2104-96-3
bromofos
299-84-3
fenclofos
2920 90 10
88426-32-8
acido ursulcolico
5634-37-7
cloretato
1612-30-2
menadiolo sodio solfato
126-92-1
sodio etasolfato
139-88-8
tetradecil solfato sodico
2920 90 85
2612-33-1
clonitrato
7297-25-8
eritritile tetranitrato
15825-70-4
mannitolo esanitrato
78-11-5
pentaeritritile tetranitrato
1607-17-6
pentrinitrolo
2921-92-8
propatilnitrato
2921 12 00
2624-44-4
etamsilato
2921 19 80
3735-65-7
butinamina
51-75-2
clormetina
36505-83-6
dectaflur
124-28-7
dimantina
61822-36-4
diprobutina
3151-59-5
etaflur
13946-02-6
iproeptina
503-01-5
isometeptene
502-59-0
octamilamina
543-82-8
ottodrina
338-83-0
perfluamina
107-35-7
taurina
555-77-1
triclormetina
123-82-0
tuaminoeptano
2921 29 00
9011-04-5
esadimetrina bromuro
112-24-3
trientina
2921 30 99
768-94-5
amantadina
102-45-4
ciclopentamina
3570-07-8
dimecamina
6192-97-8
levopropilesedrina
60-40-2
mecamilamina
19982-08-2
memantina
3595-11-7
propilesedrina
13392-28-4
rimantadina
79594-24-4
somantadina
2921 45 00
494-03-1
clornafazina
79617-96-2
sertralina
52795-02-5
tametralina
2921 46 00
300-62-9
amfetamina
156-08-1
benzfetamina
51-64-9
desamfetamina
457-87-4
etilamfetamina
1209-98-9
fencamfamina
122-09-8
fentermina
7262-75-1
lefetamina
156-34-3
levamfetamina
17243-57-1
mefenorex
2921 49 80
4255-23-6
alfetamina
150-59-4
alverina
15686-27-8
amfepentorex
50-48-6
amitriptilina
17243-39-9
benzoctamina
101828-21-1
butenafina
19992-80-4
butisirato
35941-65-2
butriptilina
303-53-7
ciclobenzaprina
15301-54-9
cipenamina
13364-32-4
clobenzorex
461-78-9
clorfentermina
10389-73-8
clortermina
13977-33-8
demelverina
3239-44-9
dexfenfluramina
102-05-6
dibemetina
5966-41-6
diisopromina
5581-40-8
dimefadano
17279-39-9
dimetamfetamina
57653-27-7
droprenilamina
54063-48-8
eptaverina
2201-15-2
eticiclidina
341-00-4
etifelmina
13042-18-7
fendilina
458-24-2
fenfluramina
93-88-9
fenprometamina
35764-73-9
fluotracene
7273-99-6
gamfexina
140850-73-3
igmesina
86939-10-8
indatralina
7395-90-6
indrilina
27466-27-9
intriptilina
37577-24-5
levofenfluramina
5118-30-9
litracene
10262-69-8
maprotilina
100-92-5
mefentermina
5118-29-6
melitracene
119386-96-8
mofegilina
65472-88-0
naftifina
72-69-5
nortriptilina
47166-67-6
octriptilina
5580-32-5
ortetamina
555-57-7
pargilina
434-43-5
pentorex
14334-40-8
pramiverina
390-64-7
prenilamina
438-60-8
protriptilina
136236-51-6
rasagilina
14611-51-9
selegilina
106650-56-0
sibutramina
78628-80-5
terbinafina
15793-40-5
terodilina
5632-44-0
tolpropamina
155-09-9
tranilcipromina
58757-61-2
trimexilina
2921 59 90
77518-07-1
amiflamina
37640-71-4
aprindina
3572-43-8
bromexina
3590-16-7
feclemina
2922 11 00
2272-11-9
monoetanolammina oleato
2922 14 00
469-62-5
destropropoxifene
2922 19 80
509-74-0
acetilmetadol
82168-26-1
adafenoxato
101479-70-3
adaprololo
64-95-9
adifenina
17199-58-5
alfacetilmetadolo
17199-54-1
alfametadolo
52742-40-2
alimadol
69756-53-2
alofantrina
50583-06-7
alonamina
124316-02-5
alprafenone
13655-52-2
alprenololo
18683-91-5
ambroxolo
54063-24-0
amifloverina
54063-25-1
amiterolo
3563-01-7
aprofene
87129-71-3
arnololo
35607-20-6
avridina
302-40-9
benactizina
22487-42-9
benaprizina
2179-37-5
benciclano
23602-78-0
benfluorex
18965-97-4
berlafenone
17199-59-6
betacetilmetadolo
17199-55-2
betametadolo
63659-18-7
betaxololo
90293-01-9
bifemelano
66722-44-9
bisoprololo
20448-86-6
bornaprina
66451-06-7
bornaprololo
118-23-0
bromazina
604-74-0
bufenadrina
27591-01-1
bunololo
14556-46-8
bupranololo
18109-80-3
butamirato
14007-64-8
butetamato
7433-10-5
butidrina
55769-65-8
butobendina
64552-17-6
butofilololo
77-22-5
caramifene
112922-55-1
cericlamina
512-15-2
ciclopentolato
63659-12-1
cicloprololo
69429-84-1
cilobamina
39099-98-4
cinamololo
54141-87-6
cinfenina
1679-75-0
cinnamaverina
90-86-8
cinnamedrina
15585-86-1
ciprodenato
71827-56-0
clemeprolo
37148-27-9
clenbuterolo
14860-49-2
clobutinolo
791-35-5
clofedanolo
5632-52-0
clofenciclano
511-46-6
clofenetamina
911-45-5
clomifene
39563-28-5
cloranololo
77-38-3
clorfenossamina
17780-72-2
clorgilina
3811-25-4
clorprenalina
96389-68-3
crisnatolo
119356-77-3
dapoxetina
60812-35-3
decominolo
3579-62-2
denaverina
120444-71-5
deramciclano
5051-22-9
despropranolo
47419-52-3
desprossibutene
15687-08-8
destrofemina
23573-66-2
detanosal
77-19-0
dicicloverina
3686-78-0
dietifene
80387-96-8
difemerina
58-73-1
difenidramina
14587-50-9
difeterolo
545-90-4
dimefeptanolo
509-78-4
dimenoxadolo
53657-16-2
dimepranolo
81447-80-5
diprafenone
58473-73-7
drobulina
1679-76-1
drofenina
82413-20-5
drolossifene
64552-16-5
ecipramidile
102-60-3
edetolo
25314-87-8
elucaina
3565-72-8
embramina
15690-57-0
enclomifene
372-66-7
eptaminolo
85320-67-8
ericololo
15599-37-8
esapradol
55837-19-9
esaprololo
532-77-4
esilcaina
103598-03-4
esmololo
54-03-5
esobendina
90-54-0
etafenone
74-55-5
etambutolo
54063-36-4
etolorex
1157-87-5
etoloxamina
123618-00-8
fedotozina
34616-39-2
fenalcomina
92-12-6
feniltoloxamina
59-96-1
fenossibenzamina
63075-47-8
fepradinolo
82101-10-8
flerobuterolo
15221-81-5
fludorex
50366-32-0
flunamina
54910-89-3
fluoxetina
84057-96-5
flusoxololo
299-61-6
ganglefene
36199-78-7
guafecainolo
15687-23-7
guaiactamina
27581-02-8
idropranololo
13425-98-4
improsolfano
16112-96-2
indanorex
60607-68-3
indenololo
52403-19-7
iproxamina
13445-63-1
itramina tosilato
1092-46-2
ketocaina
7488-92-8
ketocainolo
7617-74-5
laurixamina
34433-66-4
levacetilmetadol
93221-48-8
levobetaxololo
47141-42-4
levobunololo
77164-20-6
levomoprololo
2338-37-6
levopropossifene
76496-68-9
levoprotilina
82186-77-4
lumefantrina
56341-08-3
mabuterolo
576-68-1
mannomustina
51-68-3
meclofenoxato
5668-06-4
meclossamina
524-99-2
medrilamina
6284-40-8
meglumina
23891-60-3
mepramidile
495-70-5
meprilcaina
22664-55-7
metipranololo
37350-58-6
metoprololo
31828-71-4
mexiletina
13877-99-1
minepentato
129612-87-9
miprossifene
15518-87-3
miralat
7712-50-7
mirtecaina
5741-22-0
moprololo
3572-74-5
mossastina
53076-26-9
moxaprindina
54-32-0
moxisilite
42200-33-9
nadololo
42050-23-7
nafetololo
1234-71-5
namossirato
53716-48-6
nexeridina
7413-36-7
nifenalolo
53179-07-0
nisoxetina
1477-39-0
noracimetadolo
6818-37-7
olaflur
83-98-7
orfenadrina
56433-44-4
oxaprotilina
468-61-1
oxeladina
5633-20-5
oxibutinina
6452-71-7
oxprenololo
77599-17-8
panomifene
94-23-5
paretossicaina
13479-13-5
pargeverina
47082-97-3
pargololo
38363-40-5
penbutololo
77-23-6
pentoxiverina
57526-81-5
prenalterolo
65236-29-5
prenoverina
302-33-0
proadifene
27325-36-6
procinololo
54-80-8
pronetalolo
54063-53-5
propafenone
493-76-5
propanocaina
525-66-6
propranololo
14089-84-0
prossibutene
22232-57-1
racefemina
96743-96-3
ramciclano
4148-16-7
ritrosolfano
53716-44-2
rociverina
15639-50-6
safingolo
125926-17-2
sarpogrelato
126924-38-7
seproxetina
56481-43-7
setazindolo
68567-30-6
solpecainolo
65429-87-0
spirendololo
6535-03-1
stevaladile
10540-29-1
tamoxifene
173324-94-2
temiverina
27591-97-5
tilorone
15301-96-9
tiromedano
5634-42-4
tocamfil
15301-93-6
tofenacina
2933-94-0
toliprololo
83015-26-3
tomoxetina
89778-26-7
toremifene
90845-56-0
trecadrina
58313-74-9
treptilamina
39133-31-8
trimebutina
78-41-1
triparanolo
7077-34-1
trolnitrato
77-86-1
trometamolo
41570-61-0
tulobuterolo
83480-29-9
voglibosio
3572-52-9
xenisalato
81584-06-7
xibenololo
1600-19-7
xilossemina
19179-78-3
xipranololo
68876-74-4
zocainone
15690-55-8
zuclomifene
2922 29 00
112891-97-1
alentemolo
5585-64-8
aminossitrifene
493-75-4
bialamicolo
64638-07-9
brolamfetamina
53648-55-8
dezocina
34368-04-2
dobutamina
51-61-6
dopamina
86197-47-9
dopexamina
370-14-9
foledrina
103878-96-2
fosopamina
18840-47-6
gepefrina
66195-31-1
ibopamina
1518-86-1
idrossiamfetamina
61661-06-1
levdobutamina
39951-65-0
lometralina
93-30-1
metoxifenamina
17692-54-5
mitoclomina
65415-42-1
oxabrexina
1199-18-4
oxidopamina
15599-45-8
simetina
124937-51-5
tolterodina
15686-23-4
trimoxamina
3735-45-3
vetrabutina
2922 31 00
90-84-6
amfepramone
76-99-3
metadone
467-85-6
normetadone
2922 39 00
34911-55-2
amfebutamone
34662-67-4
cotriptilina
92629-87-3
desnafenodone
53394-92-6
drinidene
466-40-0
isometadone
6740-88-1
ketamina
125-58-6
levometadone
15351-09-4
metamfepramone
92615-20-8
nafenodone
2922 44 00
20380-58-9
tilidina
2922 49 95
89796-99-6
aceclofenac
60-32-2
acido aminocaproico
56-84-8
acido aspartico
4295-55-0
acido clofenamico
60-00-4
acido edetico
23049-93-6
acido enfenamico
530-78-9
acido flufenamico
96-83-3
acido iopanoico
644-62-2
acido meclofenamico
61-68-7
acido mefenamico
67-43-6
acido pentetico
13710-19-5
acido tolfenamico
1197-18-8
acido tranexamico
56-41-7
alanina
60719-82-6
alaproclato
39718-89-3
alminoprofene
57574-09-1
amineptina
553-65-1
amossecaina
15250-13-2
araprofene
75219-46-4
atrimustina
1134-47-0
baclofene
94-09-7
benzocaina
149-16-6
butacaina
54-30-8
camilofina
55986-43-1
cetabene
34675-84-8
cetraxato
305-03-3
clorambucil
13930-34-2
clormecaina
133-16-4
cloroprocaina
6582-31-6
dapabutano
32447-90-8
destilidina
15307-86-5
diclofenac
36499-65-7
edetato dicobaltico
62-33-9
edetato sodico calcico
67037-37-0
eflornitina
30544-47-9
etofenamato
7424-00-2
fenclonina
63-91-2
fenilalanina
15708-41-5
feredetato sodico
60142-96-3
gabapentina
94-14-4
isobutambene
73-32-5
isoleucina
61-90-5
leucina
92-23-9
leucinocaina
136-44-7
lisadimato
63329-53-3
lobenzarit
148-82-3
melfalan
1088-80-8
metamelfalano
70-26-8
ornitina
21245-01-2
padimato
12111-24-9
pentetato calcico trisodico
57775-28-7
prefenamato
148553-50-8
pregabalina
59-46-1
procaina
94-12-2
risocaina
531-76-0
sarcolisina
29098-15-5
terofenamato
94-24-6
tetracaina
67330-25-0
ufenamato
72-18-4
valina
60643-86-9
vigabatrina
59209-97-1
zafuleptina
2922 50 00
67-42-5
acido egtazico
1174-11-4
acido xenazoico
99-45-6
adrenalone
124478-60-0
aglepristone
78756-61-3
alifedrina
50588-47-1
amafolone
119-29-9
ambucaina
64862-96-0
ametantrone
51579-82-9
amfenac
646-02-6
aminoetile nitrato
128470-16-6
arbutamina
3703-79-5
bametano
3818-62-0
betoxicaina
59170-23-9
bevantololo
30392-40-6
bitolterolo
91714-94-2
bromfenac
447-41-6
bufenina
22103-14-6
bufeniodo
2922-20-5
butaxamina
66734-12-1
butopamina
63269-31-8
ciramadol
109525-44-2
cliropamina
18866-78-9
colterolo
829-74-3
corbadrina
83200-09-3
dembrexina
71771-90-9
denopamina
90237-04-0
desecoverina
137-53-1
destrotiroxina sodica
3506-31-8
deterenolo
5714-08-9
detrotironina
407-41-0
dexfosfoserina
22950-29-4
dimetofrina
497-75-6
diossetedrina
10329-60-9
dioxifedrina
52365-63-6
dipivefrina
54592-27-7
divabuterolo
23651-95-8
drossidopa
141993-70-6
eldacimibe
3215-70-1
esoprenalina
93047-39-3
etanterolo
709-55-7
etilefrina
85750-39-6
etilefrina pivalato
17365-01-4
etiroxato
133-11-9
fenamisal
59-42-7
fenilefrina
13392-18-2
fenoterolo
72973-11-6
forfenimexa
53034-85-8
ibuterolo
487-53-6
idrossiprocaina
490-98-2
idrossitetracaina
530-08-5
isoetarina
7683-59-2
isoprenalina
395-28-8
isoxsuprina
51-31-0
levisoprenalina
59-92-7
levodopa
34391-04-3
levosalbutamolo
97747-88-1
lilopristone
3625-06-7
mebeverina
32359-34-5
medifoxamina
134865-33-1
meluadrina
89-57-6
mesalazina
3571-71-9
metaterolo
555-30-6
metildopa
1212-03-9
metiprenalina
672-87-7
metirosina
390-28-3
metoxamina
62571-87-3
minaxolone
65271-80-9
mitoxantrone
93047-40-6
naminterolo
60734-87-4
nisbuterolo
15686-81-4
norbudrina
536-21-0
norfenefrina
96346-61-1
onapristone
586-06-1
orciprenalina
32462-30-9
osfenicina
99-43-4
oxibuprocaina
15687-41-9
oxifedrina
67577-23-5
pivenfrina
86-43-1
propossicaina
499-67-2
prossimetacaina
620-30-4
racemetirosina
97825-25-7
ractopamina
92071-51-7
rotraxato
58882-17-0
roxadimato
18559-94-9
salbutamolo
18910-65-1
salmefamolo
89365-50-4
salmeterolo
57558-44-8
secoverina
56-45-1
serina
23031-25-6
terbutalina
60-18-4
tirosina
75626-99-2
tobuterolo
27203-92-5
tramadolo
93413-69-5
venlafaxina
2923 10 00
28319-77-9
colina alfoscerato
507-30-2
colina gluconato
2016-36-6
colina salicilato
1336-80-7
ferrocolinato
28038-04-2
salcolex
2923 20 00
63-89-8
colfosceril palmitato
2923 90 00
60-31-1
acetilcolina cloruro
55077-30-0
aclatonio napadisilato
7008-13-1
alopenio cloruro
58158-77-3
amantanio bromuro
306-53-6
azametonio bromuro
3818-50-6
befenio idrossinaftoato
121-54-0
benzetonio cloruro
139-07-1
benzododecinio cloruro
19379-90-9
benzoxonio cloruro
15585-70-3
bibenzonio bromuro
61-75-6
bretilio tosilato
51-83-2
carbacolo
461-06-3
carnitina
13254-33-6
carpronio cloruro
122-18-9
cetalconio cloruro
58703-78-9
cetexonio cloruro
57-09-0
cetrimonio bromuro
29546-59-6
ciclonio bromuro
68379-03-3
clofilio fosfato
2218-68-0
cloral betaina
7168-18-5
clorfenoctio amsonato
541-22-0
decametonio bromuro
2401-56-1
deditonio bromuro
2001-81-2
diponio bromuro
15687-13-5
dodeclonio bromuro
538-71-6
domifene bromuro
70641-51-9
edelfosina
116-38-1
edrofonio cloruro
3614-30-0
emepronio bromuro
30716-01-9
emilio tosilato
317-52-2
esafluronio bromuro
55-97-0
esametonio bromuro
65-29-2
gallamina trietioduro
19486-61-4
lauralconio cloruro
1794-75-8
laurcezio bromuro
541-15-1
levocarnitina
7681-78-9
mebezonio ioduro
3006-10-8
mecetronio etilsolfato
4858-60-0
mefenidramio metilsolfato
62-51-1
metacolina cloruro
3166-62-9
metilbenactizio bromuro
25155-18-4
metilbenzetonio cloruro
2424-71-7
metocinio ioduro
58066-85-6
miltefosina
139-08-2
miristalconio cloruro
7009-91-8
nitricolina perclorato
7002-65-5
ossibetaina
7174-23-4
ossidipentonio cloruro
15687-40-8
ottafonio cloruro
50-10-2
oxifenonio bromuro
17088-72-1
penoctonio bromuro
541-20-8
pentametonio bromuro
42879-47-0
pranolio cloruro
3690-61-7
prodeconio bromuro
123-47-7
prolonio ioduro
77257-42-2
stilonio ioduro
71-27-2
suxametonio cloruro
54063-57-9
suxetonio cloruro
1119-97-7
tetradonio bromuro
71-91-0
tetrilammonio bromuro
552-92-1
toloconio metilsolfato
79-90-3
triclobisonio cloruro
125-99-5
tridiesetile ioduro
391-70-8
trossonio tosilato
4304-01-2
truxicurio ioduro
2924 11 00
57-53-4
meprobamato
2924 19 00
77337-76-9
acamprosato
77-66-7
acecarbromal
2490-97-3
aceglutamide
99-15-0
acetilleucina
131-48-6
acido aceneuramico
57-08-9
acido acexamico
3106-85-2
acido isospaglumico
18679-90-8
acido opantenico
4910-46-7
acido spaglumico
1675-66-7
adelmidrolo
39825-23-5
bisorcico
4213-51-8
bromacrilide
496-67-3
bromisoval
32838-26-9
butoctamide
128326-81-8
caldiamide
5579-13-5
capuride
541-79-7
carbocloral
77-65-6
carbromal
78-44-4
carisoprodol
154-93-8
carmustina
35301-24-7
cedefingolo
633-47-6
cropropamide
6168-76-9
crotetamide
3342-61-8
deanolo aceglumato
116-52-9
dicloralurea
95-04-5
ectilurea
60784-46-5
elmustina
78-28-4
emilcamato
306-41-2
excarbacolina bromuro
56488-60-9
glutaurina
466-14-8
ibrotamide
56-85-9
levoglutamide
64-55-1
mebutamato
1954-79-6
mecloralurea
76990-56-2
milacemide
73105-03-0
neptamustina
25269-04-9
nisobamato
146919-78-0
opratonio ioduro
544-31-0
palmidrolo
32954-43-1
pendecamaina
5667-70-9
pentabamato
26305-03-3
pepstatina
78512-63-7
pimelautide
69542-93-4
pivagabina
138531-07-4
sinapultide
78088-46-7
tabilautide
4268-36-4
tibamato
62304-98-7
timalfasina
132787-19-0
tradecamide
51-79-6
uretano
512-48-1
valdetamide
52061-73-1
valdipromide
4171-13-5
valnoctamide
2430-27-5
valpromide
129009-83-2
versetamide
2924 21 90
369-77-7
alocarbano
34866-47-2
carbuterolo
56980-93-9
celiprololo
51213-99-1
clanfenur
159910-86-8
droxinavir
87721-62-8
flestololo
13010-47-4
lomustina
71475-35-9
lozilurea
103055-07-8
lufenurone
75949-61-0
pafenololo
74738-24-2
recainam
13909-09-6
semustina
57460-41-0
talinololo
101-20-2
triclocarban
2924 24 00
126-52-3
etinamato
2924 29 10
137-58-6
lidocaina
2924 29 95
37517-30-9
acebutololo
32795-44-1
acecainide
556-08-1
acedobene
118-57-0
acetaminosalolo
129-63-5
acetrizoato di sodio
86216-41-3
acido brossitalamico
21434-91-3
acido capobenico
6170-69-0
acido clamidoxico
27736-80-7
acido fenaftico
3115-05-7
acido iobenzamico
10397-75-8
acido iocarmico
16034-77-8
acido iocetamico
31127-82-9
acido iodoxamico
2618-25-9
acido ioglicamico
49755-67-1
acido ioglicico
22730-86-5
acido iolixanico
25827-76-3
acido iomeglamico
1456-52-6
acido ioprocemico
37723-78-7
acido iopronico
5591-33-3
acido iosefamico
51876-99-4
acido ioserico
37863-70-0
acido iosumetico
2276-90-6
acido iotalamico
60019-19-4
acido iotetrico
26887-04-7
acido iotranico
16024-67-2
acido iotrizoico
51022-74-3
acido iotroxico
96191-65-0
acido ioxabrolico
59017-64-0
acido ioxaglico
28179-44-4
acido ioxitalamico
19863-06-0
acido ioxotrizoico
31598-07-9
acido iozomico
18699-02-0
actarit
54785-02-3
adamexina
606-17-7
adipiodone
2901-75-9
afalanina
138112-76-2
agomelatina
3011-89-0
aklomide
26750-81-2
alibendolo
5486-77-1
alloclamide
26718-25-2
alofenato
88321-09-9
alossistatina
115-79-7
ambenonio cloruro
519-88-0
ambucetamide
787-93-9
ameltolide
737-31-5
amidotrizoato di sodio
5591-49-1
anilamato
87071-16-7
arclofenina
22839-47-0
aspartame
29122-68-7
atenololo
16231-75-7
atolide
65617-86-9
avizafone
81732-65-2
bambuterolo
102670-46-2
batanopride
501-68-8
beclamide
5003-48-5
benorilato
15686-76-7
bensalano
37106-97-1
bentiromide
148-07-2
benzmalecene
3440-28-6
betamiprone
41859-67-0
bezafibrato
70976-76-0
bifepramide
67579-24-2
bromadolina
332-69-4
bromamide
4093-35-0
bromopride
41113-86-4
bromoxanide
40912-73-0
brosotamide
54340-61-3
brovanexina
1083-57-4
bucetina
575-74-6
buclosamide
32421-46-8
bunaftina
1233-53-0
bunamiodil
4663-83-6
buramato
3785-21-5
butanilicaina
66292-52-2
butilfenina
528-96-1
calcio benzamidosalicilato
123122-54-3
candossatrilato
123122-55-4
candossatrile
63-25-2
carbarile
5749-67-7
carbasalato calcico
15687-16-8
carbifene
1042-42-8
carcainio cloruro
3567-38-2
carfimato
98815-38-4
casokefamide
34919-98-7
cetamololo
735-52-4
cetofenicolo
5779-54-4
ciclarbamato
7199-29-3
cieptamide
64379-93-7
cinflumide
58473-74-8
cinromide
5588-21-6
cintramide
75616-03-4
ciprazafone
10423-37-7
citenamide
30544-61-7
clanobutina
3576-64-5
clefamide
3207-50-9
clinolamide
14437-41-3
clioxanide
18966-32-0
clocanfamide
5626-25-5
clodacaina
1223-36-5
clofexamide
26717-47-5
clofibride
14261-75-7
cloforex
15301-50-5
cloponone
15687-05-5
cloracetadolo
97-27-8
clorbetamide
65569-29-1
clossacepride
30531-86-3
colfenamato
14008-60-7
cresotamide
483-63-6
crotamitone
14817-09-5
decimemide
891-60-1
declopramide
83435-66-9
delapril
56-94-0
demecario bromuro
3734-33-6
denatonio benzoato
119817-90-2
deslossiglumide
2623-33-8
diacetamato
28197-69-5
diacetololo
36141-82-9
diamfenetide
552-25-0
diampromide
87-12-7
dibromsalano
24353-45-5
dibusadol
15585-88-3
dicarfene
17243-49-1
diclometide
134-62-3
dietiltoluamide
101-71-3
difenano
75659-07-3
dilevalolo
579-38-4
diloxanide
60-46-8
dimevamide
58338-59-3
dinalina
71119-12-5
dinazafone
148-01-6
dinitolmide
129-57-7
diprotrizoato sodico
65717-97-7
disofenina
54063-35-3
dofamio cloruro
39907-68-1
dopamantina
75616-02-3
dulozafone
104775-36-2
ecabapide
71027-13-9
eclanamina
15687-14-6
embutramide
2521-01-9
enciprato
4582-18-7
endomide
10087-89-5
enpromato
358-52-1
esapropimato
304-84-7
etamivano
938-73-8
etenzamide
62992-61-4
etersalato
36637-18-0
etidocaina
63245-28-3
etifenina
5714-09-0
etile cartrizoato
25287-60-9
etofamide
15302-15-5
etosalamide
53370-90-4
exalamide
25451-15-4
felbamato
63-98-9
fenacemide
62-44-2
fenacetina
4665-04-7
fenacetinolo
306-20-7
fenaclone
4551-59-1
fenalamide
90-49-3
feneturide
54063-40-0
fenossedil
673-31-4
fenprobamato
65646-68-6
fenretinide
5107-49-3
flualamide
847-20-1
flubanilato
40256-99-3
flucetorex
30533-89-2
flurantel
4776-06-1
flusalano
13311-84-7
flutamide
15302-18-8
formetorex
73573-87-2
formoterolo
19368-18-4
ftaxilide
106719-74-8
galtifenina
6961-46-2
idrocilamide
74517-78-5
indecainide
136949-58-1
iobitridolo
440-58-4
iodamide
81045-33-2
iodecimolo
92339-11-2
iodixanolo
66108-95-0
ioexolo
141660-63-1
iofratolo
63941-73-1
ioglucolo
63941-74-2
ioglucomide
56562-79-9
ioglunide
78649-41-9
iomeprolo
62883-00-5
iopamidolo
89797-00-2
iopentolo
73334-07-3
iopromide
97702-82-4
iosarcolo
79211-10-2
iosimide
79211-34-0
iotriside
79770-24-4
iotrolan
87771-40-2
ioversolo
107793-72-6
ioxilano
71-81-8
isopropamide ioduro
122898-67-3
itopride
36894-69-6
labetalolo
175385-62-3
lasinavir
59160-29-1
lidofenina
24353-88-6
lorbamato
97964-56-2
lorglumide
59179-95-2
lorzafone
147362-57-0
loviride
107097-80-3
loxiglumide
82821-47-4
mabuprofene
78266-06-5
mebrofenina
1227-61-8
mefessamide
54870-28-9
meglitinide
14417-88-0
melinamide
2577-72-2
metabromsalano
621-42-1
metacetamolo
100-95-8
metalconio cloruro
532-03-6
metocarbamolo
364-62-5
metoclopramide
42794-76-3
midodrina
92623-85-3
milnaciprano
29619-86-1
moctamide
56281-36-8
motretinide
1505-95-9
naftipramide
105816-04-4
nateglinide
114-80-7
neostigmina bromuro
78281-72-8
nepafenac
50-65-7
niclosamide
2444-46-4
nonivamide
58493-49-5
olvanil
526-18-1
osalmide
29541-85-3
ossitriptilina
26095-59-0
otilonio bromuro
13912-77-1
ottacaina
70009-66-4
oxalinast
126-93-2
oxanamide
70541-17-2
oxazafone
126-27-2
oxetacaina
2277-92-1
oxiclozanide
50-19-1
oxifenamato
59110-35-9
pamatololo
1693-37-4
parapropamolo
30653-83-9
parsalmide
5579-05-5
passamato
5579-06-6
pentalamide
172820-23-4
pexiganano
6673-35-4
practololo
721-50-6
prilocaina
51-06-9
procainamide
13931-64-1
procimato
62666-20-0
progabide
6620-60-6
proglumide
66532-85-2
propacetamolo
1421-14-3
propanidide
730-07-4
propetamide
5579-08-8
propile docetrizoato
17692-45-4
quatacaina
22662-39-1
rafoxanide
128298-28-2
remacemide
20788-07-2
resorantel
150812-12-7
retigabina
123441-03-2
rivastigmina
90895-85-5
ronactololo
487-48-9
salacetamide
36093-47-7
salantel
46803-81-0
saletamide
587-49-5
salfluverina
65-45-2
salicilamide
6376-26-7
salverina
57227-17-5
sevopramide
7225-61-8
sodio metrizoato
7246-21-1
sodio tiropanoato
94-35-9
stiramato
129-46-4
suramina sodica
94497-51-5
tamibarotene
5560-78-1
teclozano
51012-32-9
tiapride
55837-29-1
tiropramide
41708-72-9
tocainide
38103-61-6
tolamololo
3686-58-6
tolicaina
97964-54-0
tomoglumide
53902-12-8
tranilast
87-10-5
tribromsalano
6340-87-0
triclacetamolo
76812-98-1
trigevololo
616-68-2
trimecaina
138-56-7
trimetobenzamide
53783-83-8
tromantadina
38647-79-9
urefibrato
2925 12 00
77-21-4
glutetimide
2925 19 95
2897-83-8
alonimide
51411-04-2
alrestatina
1673-06-9
amfotalide
125-84-8
aminoglutetimide
69408-81-7
amonafide
64-65-3
bemegride
144849-63-8
bisnafide
22855-57-8
brosuccimide
15518-76-0
ciproximide
162706-37-8
elinafide
77-67-8
etosuccimide
1156-05-4
fenglutarimide
60-45-7
fenimide
86-34-0
fensuccimide
77-41-8
metosuccimmide
129688-50-2
minalrestat
10403-51-7
mitindomide
54824-17-8
mitonafide
6319-06-8
noreximide
14166-26-8
taglutimide
50-35-1
talidomide
21925-88-2
tesicam
35423-09-7
tesimide
7696-12-0
tetrametrina
2925 20 00
22573-93-9
alexidina
5581-35-1
amfecloral
3459-96-9
amicarbalide
49745-00-8
amidantel
33089-61-1
amitraz
137159-92-3
aptiganel
74-79-3
arginina
81907-78-0
batebulast
78718-52-2
benexato
55-73-2
betanidina
85125-49-1
biclodil
692-13-7
buformina
3748-77-4
bunamidina
59721-28-7
camostat
22790-84-7
carbantel
55-56-1
clorexidina
537-21-3
clorproguanile
6903-79-3
creatinolfosfato
496-00-4
dibromopropamidina
3811-75-4
esamidina
45086-03-1
etoformina
101-93-9
fenacaina
114-86-3
fenformina
80018-06-0
fengabina
15339-50-1
ferrotrenina
39492-01-8
gabexato
55926-23-3
guanclofina
29110-47-2
guanfacina
3658-25-1
guanoctina
13050-83-4
guanossifene
104317-84-2
gusperimus
495-99-8
idrossistilbamidina
1221-56-3
iopodato di sodio
135-43-3
lauroguadina
66871-56-5
lidamidina
46464-11-3
meobentina
657-24-9
metformina
459-86-9
mitoguazone
146978-48-5
moxilubant
81525-10-2
nafamostat
76631-45-3
napactadina
886-08-8
norletimolo
5879-67-4
oletimolo
100-33-4
pentamidina
500-92-5
proguanile
104-32-5
propamidina
1729-61-9
renitolina
140-59-0
stilbamidina isetionato
17035-90-4
targinina
4210-97-3
tiformina
85465-82-3
timotrinano
86914-11-6
tolgabide
160677-67-8
tresperimus
149820-74-6
xemilofibano
6443-40-9
xilamidina tosilato
2926 30 00
15686-61-0
fenproporex
2926 90 95
123548-56-1
acreozast
65899-72-1
alozafone
17590-01-1
amfetaminil
83200-10-6
anipamil
137109-71-8
balazipone
1069-55-2
bucrilato
34915-68-9
bunitrololo
54239-37-1
cimaterolo
21702-93-2
cloguanamil
57808-65-8
closantel
85247-76-3
dagapamil
38321-02-7
desverapamil
92302-55-1
devapamil
78370-13-5
emopamil
6606-65-1
enbucrilato
130929-57-6
entacapone
86880-51-5
epanololo
15599-27-6
etaminil
5232-99-5
etocrilene
23023-91-8
flucrilato
16662-47-8
gallopamil
1113-10-6
guancidina
77-51-0
isoaminile
147076-36-6
laflunimus
101238-51-1
levemopamil
53882-12-5
lodossamide
137-05-3
mecrilato
136033-49-3
nexopamil
1689-89-0
nitroxinil
6701-17-3
ocrilato
6197-30-4
ottocrilene
65655-59-6
pacrinololo
58503-83-6
penirololo
85247-77-4
ronipamil
111753-73-2
satigrel
52-53-9
verapamil
2927 00 00
80573-04-2
balsalazide
502-98-7
clorazodina
536-71-0
diminazeno
94-10-0
etoxazene
80573-03-1
ipsalazide
2928 00 90
546-88-3
acido acetoidrossamico
5854-93-3
alanosina
34297-34-2
anidoxima
15256-58-3
belossamide
7654-03-7
benmoxina
322-35-0
benserazide
38274-54-3
benurestato
4267-81-6
bolazina
555-65-7
brocresina
2438-72-4
bufexamac
3583-64-0
bumadizone
53078-44-7
caproxamina
81424-67-1
caracemide
3240-20-8
carbenzide
28860-95-9
carbidopa
25394-78-9
cetoxima
140-87-4
ciacetacide
3788-16-7
cimemoxina
54739-19-4
clovoxamina
58832-68-1
cloximato
70-51-9
deferoxamina
24701-51-7
demexiptilina
511-41-1
difossazide
85750-38-5
erocainide
105613-48-7
exametazima
90581-63-8
falintololo
51-71-8
fenelzina
103-03-7
fenicarbazide
55-52-7
feniprazina
141579-54-6
fenleutone
3818-37-9
fenossipropazina
141184-34-1
filaminast
54739-18-3
fluvoxamina
14816-18-3
fossima
5051-62-7
guanabenz
5001-32-1
guanocloro
7473-70-3
guanossabenzo
53648-05-8
ibuproxam
127420-24-0
idrapril
127-07-1
idroxicarbamide
3544-35-2
iproclozide
60070-14-6
mariptilina
65-64-5
mebanazina
54063-51-3
nadoxololo
46263-35-8
nafomina
15687-37-3
naftazone
57925-64-1
naprodoxima
3362-45-6
nossiptilina
4684-87-1
octamoxina
671-16-9
procarbazina
25875-51-8
robenidina
20228-27-7
ruvazone
5579-27-1
simtrazene
78372-27-7
stirocainide
95268-62-5
upenazima
56187-89-4
ximoprofene
2929 90 00
4317-14-0
amitriptilinossido
15350-99-9
amossidramina camsilato
52658-53-4
benfosformina
52758-02-8
benzaprinosside
139-05-9
ciclamato di sodio
97642-74-5
clomifenossido
299-86-5
crufomato
3733-81-1
defosfamide
70788-28-2
flurofamide
1491-41-4
naftalofos
4075-88-1
oxifentorex
70788-29-3
tolfamide
2930 20 00
148-18-5
ditiocarbo sodico
3735-90-8
fencarbamide
50838-36-3
tolciclato
27877-51-6
tolindato
2930 30 00
97-77-8
disulfiram
95-05-6
sulfiram
137-26-8
tiram
2930 40 10
63-68-3
metionina
2930 90 13
52-90-4
cisteina
2930 90 16
616-91-1
acetilcisteina
42293-72-1
bencisteina
65002-17-7
bucillamina
638-23-3
carbocisteina
82009-34-5
cilastatina
89163-44-0
cinaproxene
86042-50-4
cistinexina
18725-37-6
dacisteina
13189-98-5
fudosteina
2485-62-3
mecisteina
52-67-5
penicillamina
5287-46-7
prenisteina
89767-59-9
salmisteina
87573-01-1
salnacedina
2930 90 70
77-46-3
acedapsone
127-60-6
acediasolfone sodico
89987-06-4
acido tiludronico
63547-13-7
adrafinil
144-75-2
aldesolfone sodico
109-57-9
alliltiourea
5965-40-2
allocupreide sodica
123955-10-2
almokalant
85754-59-2
ambamustina
539-21-9
ambazone
3569-77-5
amidapsone
20537-88-6
amifostina
26328-53-0
amoscanato
305-97-5
antiolimina
106854-46-0
argimesna
103725-47-9
betiatide
90357-06-5
bicalutamide
79467-22-4
bipenamolo
6385-58-6
bitionolato sodico
97-18-7
bitionolo
844-26-8
bitionolossido
4044-65-9
bitoscanato
23233-88-7
brotianide
108-02-1
captamina
486-17-9
captodiame
786-19-6
carbofenotion
159138-80-4
cariporide
473-32-5
caulmosulfone
1166-34-3
cinanserina
87556-66-9
cloticasone
4938-00-5
danosteina
80-08-0
dapsone
112573-72-5
desecadotrile
5964-62-5
diatimosolfone
59-52-9
dimercaprolo
16208-51-8
dimesna
67-68-5
dimetilsulfossido
5835-72-3
diprofene
82599-22-2
ditiomustina
584-69-0
ditofal
502-55-6
dixantogeno
74639-40-0
docarpamina
112573-73-6
ecadotrile
513-10-0
ecotiopato ioduro
3569-59-3
esasonio ioduro
87719-32-2
etarotene
1234-30-6
etocarlide
58306-30-2
febantel
97-24-5
fenticloro
113593-34-3
flosatidile
2924-67-6
fluoresone
90566-53-3
fluticasone
2507-91-7
glossazone
554-18-7
glucosolfone
83519-04-4
ilmofosina
66608-32-0
imcarbofos
23205-04-1
iosulamide
71767-13-0
iotasul
88041-40-1
lemidosul
127304-28-3
linarotene
790-69-2
loflucarbano
60-23-1
mercaptamina
20223-84-1
mercaptomerina
66516-09-4
mertiatide
19767-45-4
mesna
926-93-2
metallibura
66960-34-7
metchefamide
68693-11-8
modafinil
122575-28-4
naglivano
88255-01-0
netobimina
19881-18-6
nitroscanato
15599-39-0
noxitiolina
35727-72-1
ontianil
137109-78-5
orazipone
27450-21-1
osmadizone
3569-58-2
ossisonio ioduro
27025-41-8
oxiglutatione
114568-26-2
patamostat
81045-50-3
pivopril
107023-41-6
pobilukast
23288-49-5
probucolo
81110-73-8
racecadotrile
34914-39-1
ritiometano
54657-98-6
serfibrato
133-65-3
solasolfone
121-55-1
subatizone
304-55-2
succimero
5934-14-5
succisolfone
66264-77-5
sulfinalolo
42461-79-0
sulfonterolo
38194-50-2
sulindac
54063-56-8
suloctidil
25827-12-7
sulossifene
69217-67-0
sumacetamolo
105687-93-2
sumarotene
94055-76-2
suplatast tosilato
85053-46-9
suricainide
3383-96-8
temefos
14433-82-0
tiacetarsamide sodica
6964-20-1
tiadenolo
55837-28-0
tiafibrato
500-89-0
tiambutosina
10433-71-3
tiametonio ioduro
129731-11-9
tibeglisene
13402-51-2
tibenzato
82-99-5
tifenamil
53993-67-2
tiflorex
5964-24-9
timerfonato sodico
104-06-3
tioacetazone
910-86-1
tiocarlide
10489-23-3
tioctilato
54-64-8
tiomersal
1953-02-2
tiopronina
39516-21-7
tiopropamina
15686-78-9
tiosalano
26481-51-6
tiprenololo
70895-45-3
tipropidile
38452-29-8
tolmesossido
2398-96-1
tolnaftato
82964-04-3
tolrestat
7009-79-2
xentiorato
22012-72-2
zilantel
2931 00 95
97-44-9
acetarsolo
66376-36-1
acido alendronico
98-50-0
acido arsanilico
51395-42-7
acido butedronico
10596-23-3
acido clodronico
2809-21-4
acido etidronico
2398-95-0
acido foscolico
13237-70-2
acido fosmenico
114084-78-5
acido ibandronico
124351-85-5
acido incadronico
1984-15-2
acido medronico
79778-41-9
acido neridronico
63132-39-8
acido olpadronico
15468-10-7
acido ossidronico
40391-99-9
acido pamidronico
51321-79-0
acido sparfosico
75018-71-2
acido tauroselcolico
60668-24-8
alafosfalina
103486-79-9
belfosdil
8017-88-7
borato fenilmercurico
17316-67-5
butafosfano
126-22-7
butonato
121-59-5
carbarsone
62-37-3
clormerodrina
65606-61-3
diciferrone
455-83-4
diclorofenarsina
3639-19-8
difetarsone
68959-20-6
disiquonio cloruro
535-51-3
femarsone sulfossilato
73514-87-1
fosarilato
63585-09-1
foscarnet sodico
16543-10-5
fosenazide
54870-27-8
fosfoneto sodico
92118-27-9
fotemustina
116-49-4
glicobiarsolo
14235-86-0
idrargafene
525-30-4
mercuderamide
498-73-7
mercurobutolo
492-18-2
mersalile
52-68-6
metrifonato
76541-72-5
mifobato
457-60-3
neoarsfenamina
98-72-6
nitarsone
306-12-7
oxofenarsina
0-00-0
propagermanio
33204-76-1
quadrosilano
0-00-0
repagermanio
121-19-7
rossarsone
618-82-6
solfarsfenamina
5959-10-4
stibosamina
127502-06-1
tetrofosmina
2430-46-8
tolboxano
57808-64-7
toldimfos
19028-28-5
toliodio cloruro
554-72-3
triparsamide
132236-18-1
zifrosilone
2932 19 00
72420-38-3
acifrano
75748-50-4
ancarolol
28434-01-7
bioresmetrina
53684-49-4
bufetololo
64743-08-4
diclofurima
735-64-8
fenamifurile
3690-58-2
fubrogonio ioduro
3776-93-0
furfenorex
4662-17-3
furidarone
142996-66-5
furomina
549-40-6
furostilbestrolo
15686-77-8
fursalano
541-64-0
furtretonio ioduro
31329-57-4
naftidrofurile
405-22-1
nidrossizone
3270-71-1
nifuraldezone
19561-70-7
nifuratrone
5580-25-6
nifuretazone
5579-95-3
nifurmerone
965-52-6
nifuroxazide
6236-05-1
nifuroxima
5579-89-5
nifursemizone
16915-70-1
nifursolo
67-28-7
niidrazone
84845-75-0
niperotidina
64743-09-5
nitrafudam
59-87-0
nitrofural
60653-25-0
orpanossina
66357-35-5
ranitidina
6673-97-8
spirossasone
93064-63-2
venritidina
3563-92-6
zilofuramina
2932 29 10
77-09-8
fenolftaleina
2932 29 80
642-83-1
aceglatone
152-72-7
acenocumarolo
476-66-4
acido ellagico
67696-82-6
acriellina
65776-67-2
afurololo
321-55-1
alosson
76-65-3
amolanone
3447-95-8
benfurodil emisuccinato
58409-59-9
bucumololo
465-39-4
bufogenina
804-10-4
carbocromene
35838-63-2
clocumarol
60986-89-2
clofurac
68206-94-0
cloricromene
56-72-4
cumafos
4366-18-1
cumetarolo
132100-55-1
dalvastatina
1233-70-1
diarbarone
66-76-2
dicumarolo
2908-75-0
esculamina
91406-11-0
esuprone
548-00-5
etile biscumacetato
435-97-2
fenprocumone
87810-56-8
fostriecina
67268-43-3
giparmene
32449-92-6
glucurolattone
90-33-5
imecromone
81478-25-3
lomevactone
112856-44-7
losigamone
75330-75-5
lovastatina
52814-39-8
metesculetolo
73573-88-3
mevastatina
113507-06-5
mossidectina
75992-53-9
moxadolene
96829-58-2
orlistat
15301-80-1
oxamarina
57-57-8
propiolattone
79902-63-9
simvastatina
52-01-7
spironolattone
29334-07-4
sulmarina
42422-68-4
taleranolo
66898-60-0
talosalato
75139-06-9
tetronasina
3902-71-4
trioxisalene
3258-51-3
valofano
477-32-7
visnadina
81-81-2
warfarina
15301-97-0
xilocumarol
26538-44-3
zeranolo
2932 99 50
114977-28-5
docetaxel
33069-62-4
paclitaxel
2932 99 70
56180-94-0
acarbosio
25161-41-5
acevaltrato
18467-77-1
acido diprogulico
61136-12-7
almurtide
123072-45-7
aprosulato sodico
71963-77-4
artemetero
88495-63-0
artesunato
85443-48-7
bencianolo
58546-54-6
besigomsina
55102-44-8
bofumustina
34753-46-3
cieptolano
18296-45-2
didrovaltrato
3567-40-6
diossamato
61869-07-6
domiodolo
122312-55-4
dosmalfato
98383-18-7
ecomustina
90733-40-7
edifolone
135038-57-2
fasidotril
29041-71-2
fruttosio ferrico
105618-02-8
galamustina
12569-38-9
glubionato di calcio
3416-24-8
glucosamina
61914-43-0
glucuronamide
40580-59-4
guanadrel
116818-99-6
isalsteina
56290-94-9
medrossalolo
31112-62-6
metrizamide
1508-45-8
mitopodozide
74817-61-1
murabutide
53983-00-9
nibroxano
22693-65-8
olmidina
451-77-4
omarilamina
541-66-2
oxapropanio ioduro
5684-90-2
pentricloral
53341-49-4
ponfibrato
470-43-9
promossolano
136-70-9
protochilolo
58994-96-0
ranimustina
78113-36-7
romurtide
47254-05-7
spirossepina
1344-34-9
stibamina glucoside
49763-96-4
stiripentolo
66112-59-2
temurtide
51497-09-7
tenamfetamina
97240-79-4
topiramato
30910-27-1
trelossinato
2932 99 85
96566-25-5
ablukast
16110-51-3
acido cromoglicico
37470-13-6
acido flavodico
23580-33-8
acido furacrinico
33459-27-7
acido xanoxico
2455-84-7
ambenoxano
58805-38-2
ambicromil
4439-67-2
amikellina
1951-25-3
amiodarone
79130-64-6
ansoxetina
123407-36-3
arteflene
63968-64-9
artemisinina
39552-01-7
befunololo
81703-42-6
bendacalolo
1477-19-6
benzarone
3562-84-3
benzbromarone
13157-90-9
benzchercina
68-90-6
benziodarone
72619-34-2
bermoprofene
132017-01-7
bervastatina
78371-66-1
bucromarone
54340-62-4
bufuralolo
4442-60-8
butamoxano
55165-22-5
butocrololo
56689-43-1
canbisolo
521-35-7
cannabinolo
154-23-4
cianidanolo
3607-18-9
cidossepina
59729-33-8
citalopram
3611-72-1
cloridarol
66575-29-9
colforsina
4940-39-0
cromocarb
110816-79-0
cromoglicato lisetil
1165-48-6
dimeflina
6538-22-3
dimeprozano
80743-08-4
diossadilolo
78-34-2
diossation
61-74-5
domoxina
55286-56-1
doxaminolo
1668-19-5
doxepina
1972-08-3
dronabinolo
149494-37-1
ebalzotano
119-41-5
efloxato
15686-63-2
etabenzarone
16509-23-2
etomoxano
77416-65-0
exepanolo
34887-52-0
fenisorex
15686-60-9
flavamina
79619-31-1
flavodilolo
71316-84-2
fluradolina
67700-30-5
furaprofene
58012-63-8
furcloprofene
38873-55-1
furobufene
56983-13-2
furofenac
19889-45-3
guabensano
81674-79-5
guaimesal
2165-19-7
guanoxano
35212-22-7
ipriflavone
37855-80-4
iprocrololo
151581-24-7
iralukast
57009-15-1
isocromil
652-67-5
isosorbide
87-33-2
isosorbide dinitrato
16051-77-7
isosorbide mononitrato
55453-87-7
isossepac
82-02-0
kellina
480-17-1
leucocianidolo
65350-86-9
meciadanolo
26225-59-2
mecinarone
4386-35-0
meraleina sodica
129-16-8
merbromina
53-46-3
metantelinio bromuro
85-90-5
metilcromone
87626-55-9
mitoflaxone
51022-71-0
nabilone
74912-19-9
naboctato
52934-83-5
nanafrocina
99200-09-6
nebivololo
81486-22-8
nipradilolo
113806-05-6
olopatadina
55689-65-1
oxepinac
26020-55-3
oxetorone
87549-36-8
parcetasal
4730-07-8
pentamoxano
67102-87-8
pentomone
42408-79-7
pirandamina
68298-00-0
pirnabina
50-34-0
propantelina bromuro
60400-92-2
prossicromil
128232-14-4
raxofelast
169758-66-1
robalzotano
22888-70-6
silibinina
33889-69-9
silicristina
29782-68-1
silidianina
474-58-8
sitogluside
72492-12-7
spizofurone
58761-87-8
sudexanox
7182-51-6
talopram
37456-21-6
terbucromil
77005-28-8
texacromil
97483-17-5
tifurac
76301-19-4
timefurone
40691-50-7
tixanox
50465-39-9
tocofibrato
23915-73-3
trebenzomina
18296-44-1
valtrato
139110-80-8
zanamivir
2933 11 10
479-92-5
propifenazone
2933 11 90
58-15-1
aminofenazone
747-30-8
aminofenazone ciclamato
55837-24-6
bisfenazone
7077-30-7
butopirammonio ioduro
1046-17-9
dibupirone
22881-35-2
famprofazone
60-80-0
fenazone
68-89-3
metamizolo sodico
3615-24-5
ramifenazone
2933 19 10
50-33-9
fenilbutazone
2933 19 90
105-20-4
betazolo
50270-32-1
bufezolac
142155-43-9
cizolirtina
60104-29-2
clofezone
81528-80-5
dalbraminolo
70181-03-2
dazopride
20170-20-1
difenamizolo
23111-34-4
feclobuzone
30748-29-9
feprazone
80410-36-2
fezolamina
7554-65-6
fomepizolo
115436-73-2
ipazilide
50270-33-2
isofezolac
853-34-9
kebuzone
53808-88-1
lonazolac
119322-27-9
meribendano
7125-67-9
metochizina
2210-63-1
mofebutazone
55294-15-0
muzolimina
59040-30-1
nafazatrom
129-20-4
oxifenbutazone
71002-09-0
pirazolac
4023-00-1
praxadina
34427-79-7
prossifezone
57-96-5
sulfinpirazone
27470-51-5
suxibuzone
103475-41-8
tepossalina
13221-27-7
tribuzone
32710-91-1
trifezolac
2933 21 00
1317-25-5
alclossa
5579-81-7
aldiossa
40828-44-2
clazolimina
5588-20-5
clodantoina
86-35-1
etotoina
57-41-0
fenitoina
93390-81-9
fosfenitoina
89391-50-4
imirestat
50-12-4
mefenitoina
63612-50-0
nilutamide
56605-16-4
spiromustina
2933 29 10
50-60-2
fentolamina
2933 29 90
91017-58-2
abunidazolo
118072-93-8
acido zoledronico
830-89-7
albutoina
63824-12-4
aliconazolo
33178-86-8
alinidina
4474-91-3
angiotensina II
53-73-6
angiotensinamide
91-75-8
antazolina
66711-21-5
apraclonidina
60173-73-1
arfalasina
104054-27-5
atipamezolo
40077-57-4
aviptadil
40828-45-3
azolimina
31478-45-2
bamnidazolo
57647-79-7
benclonidina
63927-95-7
bentemazolo
22994-85-0
benznidazolo
60628-96-8
bifonazolo
78186-34-2
bisantrene
96153-56-9
bisfentidina
59803-98-4
brimonidina
108894-40-2
brolaconazolo
64872-76-0
butoconazolo
105920-77-2
camonagrel
177563-40-5
carafibano
22232-54-8
carbimazolo
42116-76-7
carnidazolo
53267-01-9
cibenzolina
120635-74-7
cilansetron
104902-08-1
cilutazolina
51481-61-9
cimetidina
59939-16-1
cirazolina
38083-17-9
climbazolo
17692-28-3
clonazolina
4205-90-7
clonidina
23593-75-1
clotrimazolo
77175-51-0
croconazolo
4342-03-4
dacarbazina
76894-77-4
dazmegrel
78218-09-4
dazossibene
70161-09-0
democonazolo
73931-96-1
denzimolo
122830-14-2
deriglidolo
81447-79-2
deslofexidina
113775-47-6
desmedetomidina
76631-46-4
detomidina
551-92-8
dimetridazolo
6043-01-2
domazolina
3254-93-1
doxenitoina
128326-82-9
eberconazolo
27220-47-9
econazolo
99500-54-6
efetozolo
158682-68-9
elisartano
113082-98-7
enalchirene
73790-28-0
enilconazolo
77671-31-9
enoximone
22668-01-5
etanidazolo
69539-53-3
etintidina
33125-97-2
etomidato
15037-44-2
etonam
501-62-2
fenamazolina
73445-46-2
fenflumizolo
41473-09-0
fenmetozolo
57653-26-6
fenobam
4846-91-7
fenossazolina
72479-26-6
fenticonazolo
59729-37-2
fexinidazolo
53597-28-7
fludazonio cloruro
36740-73-5
flumizolo
4548-15-6
flunidazolo
84962-75-4
flutomidato
28125-87-3
flutonidina
119006-77-8
flutrimazolo
5786-71-0
fosfocreatinina
116684-92-5
galdansetron
110883-46-0
giracodazolo
25859-76-1
glibutimina
95668-38-5
idralfidina
84243-58-3
imazodano
89371-37-9
imidapril
89371-44-8
imidaprilato
36364-49-5
imidazolo salicilato
27885-92-3
imidocarbo
7303-78-8
imidolina
55273-05-7
impromidina
40507-78-6
indanazolina
85392-79-6
indanidina
14885-29-1
ipronidazolo
138402-11-6
irbesartano
115574-30-6
irtemazolo
110605-64-6
isaglidolo
27523-40-6
isoconazolo
71-00-1
istidina
116795-97-2
ledazerolo
81447-78-1
levlofexidina
145858-51-1
liarozolo
107429-63-0
lintopride
65571-68-8
lofemizolo
31036-80-3
lofexidina
60628-98-0
lombazolo
114798-26-4
losartano
86347-14-0
medetomidina
58261-91-9
mefenidile
14058-90-3
metazamide
5696-06-0
metetoina
34839-70-8
metiamide
5377-20-8
metomidato
38349-38-1
metrafazolina
443-48-1
metronidazolo
22916-47-8
miconazolo
23757-42-8
midaflur
80614-27-3
midazogrel
83184-43-4
mifentidina
20406-60-4
mipimazolo
13551-87-6
misonidazolo
125472-02-8
mivazerolo
97901-21-8
nafagrel
835-31-4
nafazolina
64212-22-2
nafimidone
91524-14-0
napamezolo
130759-56-7
nemazolina
173997-05-2
nepicastat
130726-68-0
neticonazolo
17230-89-6
nimazone
21721-92-6
nitrefazolo
54533-85-6
nizofenone
89838-96-0
octimibato
137460-88-9
odalprofene
74512-12-2
omoconazolo
116002-70-1
ondansetrone
66778-37-8
orconazolo
16773-42-5
ornidazolo
64211-45-6
oxiconazolo
1491-59-4
oximetazolina
82571-53-7
ozagrel
130120-57-9
prezatide rame acetato
76448-31-2
propenidazolo
7036-58-0
propoxato
126222-34-2
remikirene
89781-55-5
rolafagrel
65896-16-4
romifidina
7681-76-7
ronidazolo
3366-95-8
secnidazolo
54143-54-3
sepazonio cloruro
103926-64-3
sepimostat
79313-75-0
sopromidina
30529-16-9
stirimazolo
61318-90-9
sulconazolo
51022-76-5
sulnidazolo
1082-56-0
tefazolina
1077-93-6
ternidazolo
84-22-0
tetrizolina
60-56-0
tiamazolo
62894-89-7
tiflamizolo
62882-99-9
tinazolina
19387-91-8
tinidazolo
59-98-3
tolazolina
4201-22-3
tolonidina
1082-57-1
tramazolina
56-28-0
triclodazolo
84203-09-8
trifenagrel
62087-96-1
triletide
56097-80-4
valconazolo
526-36-3
xilometazolina
51940-78-4
zetidolina
90697-56-6
zimidobene
71097-23-9
zoficonazolo
2933 33 00
71195-58-9
alfentanil
144-14-9
anileridina
15301-48-1
bezitramide
1812-30-2
bromazepam
469-79-4
chetobemidone
28782-42-5
difenoxina
915-30-0
difenoxilato
467-83-4
dipipanone
77-10-1
fenciclidina
562-26-5
fenoperidina
437-38-7
fentanil
113-45-1
metilfenidato
359-83-1
pentazocina
57-42-1
petidina
467-60-7
pipradrolo
302-41-0
piritramide
15686-91-6
propiram
64-39-1
trimeperidina
2933 39 10
54-92-2
iproniazide
101-26-8
piridostigmina bromuro
2933 39 99
827-61-2
aceclidina
807-31-8
aceperone
4394-00-7
acido niflumico
4394-05-2
acido nixilico
2398-81-4
acido ossiniacico
75755-07-6
acido piridronico
105462-24-6
acido risedronico
37087-94-8
acido tibrico
13410-86-1
aconiazide
87848-99-5
acrivastina
66564-15-6
alepride
468-51-9
alfameprodina
77-20-3
alfaprodina
154541-72-7
alinastina
25384-17-2
allilprodina
59831-65-1
alopemide
52-86-8
aloperidolo
93277-96-4
altapizone
83991-25-7
ambasilide
1580-71-8
amiperone
88150-42-9
amlodipina
15378-99-1
anazocina
98330-05-3
anpirtolina
86780-90-7
aranidipina
106669-71-0
arpromidina
68844-77-9
astemizolo
115-46-8
azaciclonolo
3964-81-6
azatadina
123524-52-7
azelnidipina
4945-47-5
bamipina
104713-75-9
barnidipina
105979-17-7
benidipina
2062-84-2
benperidolo
2156-27-6
benproperina
24671-26-9
benrixato
3691-78-9
benzetidina
119391-55-8
benzetimide
16571-59-8
benzindopirina
16852-81-6
benzoclidina
53-89-4
benzpiperilone
587-46-2
benzpirinio bromuro
125602-71-3
bepotastina
126825-36-3
bertosamil
155418-06-7
besilato di nolpitantio
119257-34-0
besipirdina
5638-76-6
betaistina
468-50-8
betameprodina
468-59-7
betaprodina
5205-82-3
bevonio metilsolfato
116078-65-0
bidisomide
479-81-2
bietamiverina
69047-39-8
binifibrato
514-65-8
biperidene
159997-94-1
biricodar
603-50-9
bisacodil
89194-77-4
bisaramil
13456-08-1
bitipazone
171655-91-7
brasofensina
71990-00-6
bremazocina
101345-71-5
brifentanil
71195-56-7
broclepride
86-22-6
bromfeniramina
10457-90-6
bromperidolo
33144-79-5
broperamolo
57982-78-2
budipina
22632-06-0
bupicomide
2180-92-9
bupivacaina
55285-35-3
butanixina
55837-14-4
butaverina
93821-75-1
butinazocina
55837-15-5
butopiprina
15302-05-3
butossilato
79449-98-2
cabastina
4876-45-3
camfotamide
70724-25-3
carbazerano
486-16-8
carbinoxamina
90729-42-3
carebastina
59708-52-0
carfentanil
98323-83-2
carmossirolo
7528-13-4
carperidina
20977-50-8
carperone
5942-95-0
carpipramina
107266-08-0
carvotrolina
145599-86-6
cerivastatina
123-03-5
cetilpiridinio cloruro
10447-39-9
chifenadina
64755-06-2
chinuclio bromuro
31721-17-2
chinupramina
75985-31-8
ciamexone
3572-80-3
ciclazocina
47128-12-1
cicliramina
139-62-8
ciclometicaina
53449-58-4
ciclonicato
85166-20-7
ciclotropio bromuro
77-39-4
cicrimina
132203-70-4
cilnidipina
66564-14-5
cinitapride
14796-24-8
cinperene
129-03-3
ciproeptadina
4904-00-1
ciprolidolo
81098-60-4
cisapride
55905-53-8
clebopride
166432-28-6
clevidipina
15302-10-0
clibucaina
3485-62-9
clidinio bromuro
47739-98-0
clocapramina
10457-91-7
clofluperolo
21829-22-1
clonixeril
17737-65-4
clonixina
3703-76-2
cloperastina
2971-90-6
clopidolo
53179-12-7
clopimozide
132-22-9
clorfenamina
61764-61-2
cloroperone
59-32-5
cloropiramina
57653-29-9
cogazocina
7007-96-7
crotoniazide
27115-86-2
dacuronio bromuro
120958-90-9
dalcotidina
31232-26-5
danitracene
47029-84-5
dazadrolo
63388-37-4
declenperone
30652-11-0
deferiprone
99518-29-3
derpanicato
132-21-8
desbromfeniramina
25523-97-1
desclorfeniramina
24358-84-7
desivacaina
120054-86-6
desniguldipina
21888-98-2
dexetimide
27112-37-4
diamocaina
586-60-7
diclonina
17737-68-7
diclonixina
382-82-1
dicolinio ioduro
561-77-3
diesiverina
62-97-5
difemanile metilsolfato
13862-07-2
difemetorex
972-02-1
difenidolo
147-20-6
difenilpiralina
47806-92-8
difenoximide
37398-31-5
dilmefone
3425-97-6
dimecolonio ioduro
5636-83-9
dimetindene
300-37-8
diodone
101-08-6
diperodone
117-30-6
dipiproverina
3696-28-4
dipiritione
68284-69-5
disobutamide
3737-09-5
disopiramide
15876-67-2
distigmina bromuro
99499-40-8
disuprazolo
103336-05-6
ditechirene
74517-42-3
ditercalinio cloruro
57808-66-9
domperidone
120014-06-4
donepezile
21228-13-7
dorastina
469-21-6
doxilamina
29125-56-2
droclidinio bromuro
34703-49-6
dropempina
548-73-2
droperidolo
78421-12-2
drossicainide
15599-26-5
drossipropina
90729-43-4
ebastina
119431-25-3
eliprodil
80879-63-6
emiglitato
37612-13-8
encainide
93181-85-2
endixaprina
67765-04-2
enefexina
60662-18-2
eniclobrato
66364-73-6
enpirolina
64840-90-0
eperisone
7237-81-2
epronicato
1096-72-6
epzidina
3626-67-3
esadilina
132829-83-5
espatropato
536-33-4
etionamide
31637-97-5
etofibrato
469-82-9
etoxeridina
100-91-4
eucatropina
86189-69-7
felodipina
59859-58-4
femoxetina
129-83-9
fenampromide
127-35-5
fenazocina
94-78-0
fenazopiridina
30817-43-7
fenclexonio metilsolfato
469-80-7
feneridina
553-69-5
feniramidolo
86-21-5
feniramina
69365-65-7
fenoctimina
55837-26-8
fenperato
77-01-0
fenpipramide
3540-95-2
fenpiprano
125-60-0
fenpiverinio bromuro
53415-46-6
fepitrizolo
138708-32-4
ferpifosato sodico
54063-45-5
fetossilato
83799-24-0
fexofenadina
21221-18-1
flazalone
54143-55-4
flecainide
86811-58-7
fluazurone
75444-64-3
flumeridone
38677-85-9
flunissina
53179-10-5
fluperamide
56995-20-1
flupirtina
21686-10-2
flupranone
54965-22-9
fluspiperone
1841-19-6
fluspirilene
118248-91-2
fodipir
145216-43-9
forasartano
5598-52-7
fospirato
149-17-7
ftivazide
1539-39-5
gapicomina
106686-40-2
gapromidina
54063-47-7
gemazocina
107266-06-8
gevotrolina
132553-86-7
glemanserina
852-42-6
guaiapato
1463-28-1
guanaclina
57653-28-8
ibazocina
79449-99-3
icospiramide
100927-13-7
idaverina
7008-17-5
idrossipiridina tartrato
468-56-4
idroxipetidina
23210-56-2
ifenprodil
66208-11-5
ifoxetina
63758-79-2
indalpina
3569-26-4
indopina
26844-12-2
indoramina
155415-08-0
inogatrano
6556-11-2
inositolo nicotinato
5579-92-0
iopidolo
5579-93-1
iopidone
22150-28-3
ipragratina
89667-40-3
isbogrel
54-85-3
isoniazide
57021-61-1
isonixina
121750-57-0
itamelina
36292-69-0
ketazocina
103890-78-4
lacidipina
144412-49-7
lamifibano
73278-54-3
lamtidina
170566-84-4
lanepitant
103577-45-3
lansoprazolo
6272-74-8
lapirio cloruro
76956-02-0
lavoltidina
103878-84-8
lazabemide
125729-29-5
lemildipina
24678-13-5
lenperone
5005-72-1
leptaclina
100427-26-7
lercanidipina
79516-68-0
levocabastina
24558-01-8
levofacetoperano
22204-91-7
lifibrato
159776-68-8
linetastina
88678-31-3
liranaftato
145414-12-6
lirexapride
86811-09-8
litoxetina
93181-81-8
lodaxaprina
61380-40-3
lofentanil
53179-11-6
loperamide
106900-12-3
loperamide ossido
79794-75-5
loratadina
59729-31-6
lorcainide
171049-14-2
lotrafibano
128075-79-6
lufironile
155319-91-8
mangafodipir
14745-50-7
meletimide
3575-80-2
melperone
76-90-4
mepenzolato bromuro
91-84-9
mepiramina
6968-72-5
mepiroxolo
22801-44-1
mepivacaina
62658-88-2
mesudipina
13447-95-5
metaniazide
4394-04-1
metanixina
1707-15-9
metazide
3734-52-9
metazocina
29342-02-7
metipirox
54-36-4
metirapone
114-91-0
metiridina
89613-77-4
mezacopride
39537-99-0
micinicato
66529-17-7
midaglizolo
4575-34-2
mifadol
72432-03-2
miglitolo
141725-10-2
milacainide
139886-32-1
milamelina
59831-64-0
milenperone
75437-14-8
milverina
70260-53-6
mindodilolo
52157-83-2
mindoperone
2748-88-1
miripirio cloruro
2856-74-8
modalina
81329-71-7
modecainide
122957-06-6
modipafant
1050-79-9
moperone
89419-40-9
mosapramina
58239-89-7
mossazocina
124858-35-1
nadifloxacina
504-03-0
nanofina
22443-11-4
nepinalone
51-12-7
nialamide
3099-52-3
nicametato
150443-71-3
nicanartina
79455-30-4
nicaravene
55985-32-5
nicardipina
5868-05-3
niceritrolo
59-26-7
nicetamide
13912-80-6
nicoboxil
10571-59-2
nicoclonato
31980-29-7
nicofibrato
80614-21-7
nicogrelato
27959-26-8
nicomolo
65141-46-0
nicorandil
5657-61-4
nicossamato
555-90-8
nicotiazone
29876-14-0
nicotredolo
36504-64-0
nictindolo
21829-25-4
nifedipina
2139-47-1
nifenazone
113165-32-5
niguldipina
22609-73-0
niludipina
75530-68-6
nilvadipina
66085-59-4
nimodipina
16426-83-8
niometacina
15387-10-7
niprofazone
63675-72-9
nisoldipina
39562-70-4
nitrendipina
60324-59-6
nomelidina
561-48-8
norpipanone
96487-37-5
nuvenzepina
114-90-9
obidoxima cloruro
101343-69-5
ocfentanil
71138-71-1
octapinolo
71251-02-0
octenidina
87784-12-1
ofornina
115972-78-6
olradipina
73590-58-6
omeprazolo
2779-55-7
opiniazide
160492-56-8
osanetant
100158-38-1
otenzepad
4354-45-4
oxiclipina
5322-53-2
oxiperomide
13958-40-2
oxiramide
27302-90-5
oxisurano
546-32-7
oxofeneridina
96515-73-0
palonidipina
121650-80-4
pancopride
15500-66-0
pancuronio bromuro
13752-33-5
panidazolo
96922-80-4
pantenicato
102625-70-7
pantoprazolo
80349-58-2
panuramina
5634-41-3
parapenzolato bromuro
7162-37-0
paridocaina
2066-89-9
pasiniazide
50432-78-5
pemeride
79-55-0
pempidina
26864-56-2
penfluridolo
7009-54-3
pentapiperide
7681-80-3
pentapiperio metilsolfato
96513-83-6
pentisomide
4960-10-5
perastina
6621-47-2
peresilina
92268-40-1
perfomedil
157716-52-4
perifosina
82227-39-2
pibaxizina
103922-33-4
pibutidina
57548-79-5
picafibrato
79201-85-7
picenadol
144035-83-6
piclamilast
51832-87-2
picobenzide
17692-43-2
picodralazina
36175-05-0
picofosfato sodico
3731-52-0
picolamina
586-98-1
piconolo
21755-66-8
picoperina
78090-11-6
picoprazolo
10040-45-6
picosulfato sodico
64063-57-6
picotrina
130641-36-0
picumeterolo
15686-87-0
pifenato
31224-92-7
pifoxima
60576-13-8
piketoprofene
534-84-9
pimeclone
79992-71-5
pimetacina
3565-03-5
pimetina
578-89-2
pimetremide
13495-09-5
piminodina
70132-50-2
pimonidazolo
2062-78-4
pimozide
60560-33-0
pinacidile
28240-18-8
pinolcaina
1893-33-0
pipamperone
125-51-9
pipenzolato bromuro
82-98-4
piperidolato
2531-04-6
piperilone
136-82-3
piperocaina
4546-39-8
pipetanato
18841-58-2
pipoctanone
55837-21-3
pipossizina
68797-29-5
pipradimadol
55313-67-2
pipramadol
3562-55-8
piprocurario ioduro
38677-81-5
pirbuterolo
35620-67-8
pirdonio bromuro
1882-26-4
piricarbato
87-21-8
piridocaina
24340-35-0
piridossilato
55285-45-5
pirifibrato
55432-15-0
pirinidazolo
1740-22-3
pirinolina
33605-94-6
pirisudanolo
1098-97-1
piritinolo
13463-41-7
piritione zincica
68252-19-7
pirmenolo
50650-76-5
piroctone
124436-59-5
pirodavir
84490-12-0
piroximone
54110-25-7
pirozadil
103923-27-9
pirtenidina
15301-88-9
pitamina
54063-52-4
pitofenone
39123-11-0
pituxato
94-63-3
pralidossima ioduro
99522-79-9
pranidipina
85966-89-8
preclamolo
55837-22-4
pribecaina
95374-52-0
prideperone
511-45-5
pridinolo
1219-35-8
primaperone
78997-40-7
prisotinolo
31314-38-2
prodipina
561-76-2
properidina
587-61-1
propiliodone
3811-53-8
propinetidina
3781-28-0
propiperone
3670-68-6
propipocaina
60569-19-9
propiverina
14222-60-7
protionamide
71276-43-2
quadazocina
117976-89-3
rabeprazolo
156137-99-4
rapacuronio bromuro
132875-61-7
remifentanil
112727-80-7
renzapride
135062-02-1
repaglinide
149926-91-0
revatropato
110140-89-1
ridogrel
104153-37-9
rilopirox
32953-89-2
rimiterolo
71653-63-9
riodipina
96449-05-7
rispenzepina
78092-65-6
ristianolo
162401-32-3
roflumilast
121840-95-7
rogletimide
42597-57-9
ronifibrato
56079-81-3
ropitoina
84057-95-4
ropivacaina
2804-00-4
rossoperone
5560-77-0
rotossamina
78273-80-0
roxatidina
112192-04-8
roxindolo
158876-82-5
rupatadina
159912-53-5
sabcomelina
134377-69-8
safironile
495-84-1
salinazide
143257-97-0
sameridina
115911-28-9
sampirtina
142001-63-6
saredutant
57734-69-7
sechifenadina
110347-85-8
selfotel
106516-24-9
sertindolo
122955-18-4
sibopirdina
172927-65-0
sibrafibano
140944-31-6
silperisone
6184-06-1
sorbinicato
749-02-0
spiperone
510-74-7
spiramide
144-45-6
spirgetina
357-66-4
spirilene
137795-35-8
spiroglumide
3784-99-4
stilbazio ioduro
80343-63-1
sufotidina
47662-15-7
suxemeride
147025-53-4
talsaclidina
59429-50-4
tamitinolo
90961-53-8
tedisamil
77342-26-8
tefenperato
108687-08-7
teludipina
72808-81-2
tepirindolo
149979-74-8
terbogrel
50679-08-8
terfenadina
31932-09-9
ticarbodina
154413-61-3
ticolubant
57648-21-2
timiperone
57237-97-5
timoprazolo
77502-27-3
tolpadol
728-88-1
tolperisone
97-57-4
tolpronina
71461-18-2
tonazocina
88296-62-2
transcainide
86365-92-6
trazolopride
120656-74-8
trefentanil
144-11-6
triesifenidile
13422-16-7
triflocina
749-13-3
trifluperidolo
56-97-3
trimedoxima bromuro
5789-72-0
trimetamide
7009-82-7
trimetidinio metosolfato
91-81-6
tripelennamina
486-12-4
triprolidina
1508-75-4
tropicamide
30751-05-4
trossipide
149488-17-5
trovirdina
35515-77-6
truxipicurio ioduro
73590-85-9
ufiprazolo
72005-58-4
vadocaina
132373-81-0
vamicamide
50700-72-6
vecuronio bromuro
93-47-0
verazide
15686-68-7
volazocina
135354-02-8
xaliprodene
83059-56-7
zabicipril
90103-92-7
zabiciprilato
90182-92-6
zacopride
56775-88-3
zimeldina
56383-05-2
zindotrina
2933 41 00
77-07-6
levorfanolo
2933 49 10
17230-85-2
amchinato
127294-70-6
balofloxacina
5486-03-3
buchinolato
141725-88-4
cetefloxacina
85-79-0
cincocaina
132-60-5
cincofene
19485-08-6
ciprochinato
105956-97-6
clinafloxacina
110013-21-3
merafloxacina
151096-09-2
moxifloxacina
13997-19-8
nechinato
485-34-7
neocincofene
485-89-2
oxicincofeno
154612-39-2
palinavir
143383-65-7
premafloxacina
1698-95-9
prochinolato
40034-42-2
rosoxacina
127779-20-8
sachinavir
127254-12-0
sitafloxacina
143224-34-4
telinavir
2933 49 30
125-71-3
destrometorfano
2933 49 90
90402-40-7
abanochile
42465-20-3
acechinolina
15301-40-3
actinochinolo
13425-92-8
amichinsina
10023-54-8
aminochinolo
3811-56-1
aminochinuride
86-42-0
amodiachina
550-81-2
amopirochina
64228-81-5
atracurio besilato
86-75-9
benzoxichina
108437-28-1
binfloxacina
22407-74-5
bisobrina
96187-53-0
brechinar
15599-52-7
brochinaldolo
3684-46-6
brossaldina
521-74-4
broxichinolina
42408-82-2
butorfanolo
15686-38-1
carbazocina
19056-26-9
chidecamina
139314-01-5
chilostigmina
86024-64-8
chinacainolo
2768-90-3
chinaldina cerulea
85441-60-7
chinaprilato
86-80-6
chinisocaina
525-61-1
chinocide
13757-97-6
chinprenalina
1776-83-6
chintiofos
54063-29-5
cicarperone
59889-36-0
ciprefadol
96946-42-8
cisatracurio besilato
2545-39-3
clamossichina
4298-15-1
cletochina
55150-67-9
climiqualina
130-26-7
cliochinolo
7270-12-4
clochinato
54340-63-5
clofeverina
72-80-0
clorchinaldolo
54-05-7
clorochina
130-16-5
clossichina
13007-93-7
cuproxolina
1131-64-2
debrisochina
18507-89-6
decochinato
522-51-0
dequalinio cloruro
125-73-5
destrorfano
67165-56-4
diclofensina
83-73-8
diiodoidrossichinolina
36309-01-0
dimemorfano
147-27-3
dimossilina
77086-21-6
dizocilpina
106819-53-8
dossacurio cloruro
14009-24-6
drotaverina
3176-03-2
drotebanolo
4310-89-8
edachinio cloruro
143664-11-3
elacridar
37517-33-2
esprochina
486-47-5
etaverina
18429-78-2
famotina
468-07-5
fenomorfano
23779-99-9
floctafenina
83863-79-0
florifenina
76568-02-0
flosechinano
3820-67-5
glafenina
154-73-4
guanisochina
55299-11-1
ichindamina
118-42-3
idroxiclorochina
91524-15-1
irloxacina
56717-18-1
isotichimide
90828-99-2
itrocainide
72714-75-1
ivoqualina
79798-39-3
ketorfanolo
3253-60-9
laudexio metilsolfato
146-37-2
laurolinio acetato
10351-50-5
lenichinsina
152-02-3
levallorfano
10061-32-2
levofenacilmorfano
125-70-2
levometorfano
23910-07-8
mebichina
53230-10-7
meflochina
18429-69-1
memotina
2154-02-1
metofolina
106861-44-3
mivacurio cloruro
103775-10-6
moexipril
103775-14-0
moexiprilato
158966-92-8
montelukast
10539-19-2
moxaverina
159989-64-7
nelfinavir
64039-88-9
nicafenina
76252-06-7
nicainoprolo
2545-24-6
niceverina
4008-48-4
nitroxolina
24526-64-5
nomifensina
1531-12-0
norlevorfanolo
549-68-8
octaverina
21738-42-1
oxamnichina
635-05-2
pamachina
574-77-6
papaverolina
86-78-2
pentachina
77472-98-1
pipequalina
548-84-5
pirvinio cloruro
90-34-6
primachina
136668-42-3
quiflapone
85441-61-8
quinapril
5714-76-1
quinetalato
510-53-2
racemetorfano
297-90-5
racemorfano
61563-18-6
sochinololo
74129-03-6
tebuchina
113079-82-6
terbechinil
53400-67-2
tichinamide
7175-09-9
tilbrochinolo
5541-67-3
tilichinolo
40692-37-3
tisoquone
1748-43-2
tretinio tosilato
30418-38-3
tretochinolo
79201-80-2
veradolina
120443-16-5
verlukast
72714-74-0
viqualina
2933 53 10
57-44-3
barbital
144-02-5
barbital sodico
50-06-6
fenobarbital
57-30-7
fenobarbital sodico
2933 53 90
52-43-7
allobarbital
57-43-2
amobarbital
77-26-9
butalbital
52-31-3
ciclobarbital
115-38-8
metilfenobarbital
76-74-4
pentobarbital
125-40-6
secbutabarbital
76-73-3
secobarbital
2430-49-1
vinilbital
2933 54 00
77-02-1
aprobarbital
4388-82-3
barbexaclone
744-80-9
benzobarbital
561-86-4
brallobarbital
841-73-6
bucolomo
960-05-4
carbubarbo
15687-09-9
difebarbamato
509-86-4
eptabarb
56-29-1
esobarbital
27511-99-5
eterobarbo
13246-02-1
febarbamato
357-67-5
fetarbitale
50-11-3
metarbital
467-43-6
metiturale
151-83-7
metoesital
561-83-1
nealbarbital
2409-26-9
prazitone
143-82-8
probarbitale sodico
2537-29-3
prossibarbal
115-44-6
talbutale
76-23-3
tetrabarbital
467-36-7
tialbarbitale
467-38-9
tiotetrabarbital
125-42-8
vinbarbital
2933 55 00
61197-73-7
loprazolam
340-57-8
mecloqualone
72-44-6
metaqualone
34758-83-3
zipeprolo
2933 59 10
333-41-5
dimpilato
2933 59 95
136470-78-5
abacavir
55485-20-6
acaprazina
299-89-8
acetiamina
59277-89-3
aciclovir
54063-23-9
acido cinepazico
65-86-1
acido orotico
51940-44-4
acido pipemidico
50892-23-4
acido pirinixico
19562-30-2
acido piromidico
101197-99-3
acitemato
96914-39-5
actisomide
127266-56-2
adatanserina
106941-25-7
adefovir
56066-19-4
aditerene
56066-63-8
aditoprim
56287-74-2
afloqualone
315-30-0
allopurinolo
55837-20-2
alofuginone
27076-46-6
alpertina
76330-71-7
altanserina
86393-37-5
amifloxacina
642-44-4
aminometradina
58602-66-7
aminopterina sodica
550-28-7
amisometradina
36590-19-9
amocarzina
75558-90-6
amperozide
5587-93-9
ampirimina
121-25-5
amprolio
68475-42-3
anagrelide
442-03-5
anisopirolo
55300-29-3
antrafenina
71576-40-4
aptazapina
86627-15-8
aronixile
55779-18-5
arprinocide
136816-75-6
atevirdina
89303-63-9
atiprosina
135637-46-6
atizoram
2856-81-7
azabuperone
5234-86-6
azachinzolo
62973-76-6
azanidazolo
1649-18-9
azaperone
448-34-0
azaprocina
446-86-6
azatioprina
102280-35-3
bachiloprim
95634-82-5
batelapina
156862-51-0
belaperidone
52395-99-0
belarizina
92210-43-0
bemarinone
88133-11-3
bemitradina
59752-23-7
benderizina
22457-89-2
benfotiamina
299-88-7
bentiamina
17692-23-8
bentipimina
108210-73-7
bifeprofene
86662-54-6
binizolast
41510-23-0
biriperone
2667-89-2
bisbentiamina
132810-10-7
blonanserina
55837-17-7
brindoxima
56518-41-3
brodimoprima
56741-95-8
bropirimina
51481-62-0
bucainide
86304-28-1
buciclovir
82-95-1
buclizina
62052-97-5
bumepidile
80755-51-7
bunazosina
59184-78-0
buquinerano
76536-74-8
buquiterina
36505-84-7
buspirone
510-90-7
butalital sodico
87051-46-5
butanserina
68741-18-4
buterizina
80433-71-2
calcio levofolinato
61422-45-5
carmofur
125363-87-3
carsatrina
83881-51-0
cetirizina
15793-38-1
chinazosina
4774-24-7
chipazina
53131-74-1
ciapilomo
37751-39-6
ciclazindolo
82-92-8
ciclizina
113852-37-2
cidofovir
80109-27-9
ciladopa
54063-30-8
ciltoprazina
23887-41-4
cinepazet
23887-46-9
cinepazide
298-57-7
cinnarizina
60763-49-7
cinnarizina clofibrato
51493-19-7
cinprazolo
23887-47-0
cinpropazide
82117-51-9
cinuperone
85721-33-1
ciprofloxacina
33453-23-5
ciproquazone
298-55-5
clocinizina
4052-13-5
cloperidone
522-18-9
clorbenzoxamina
82-93-9
clorciclizina
25509-07-3
cloroqualone
5786-21-0
clozapina
112398-08-0
danofloxacina
72822-12-9
dapiprazolo
3733-63-9
declossizina
117827-81-3
delfaprazina
84408-37-7
desciclovir
24584-09-6
dexrazoxano
5355-16-8
diaveridina
86641-76-1
dibrospidio cloruro
90-89-1
dietilcarbamazina
98106-17-3
difloxacina
5522-39-4
difluanazina
7008-00-6
dimetolizina
58-32-2
dipiridamolo
36518-02-2
diproqualone
90808-12-1
divaplone
64019-03-0
doqualast
120770-34-5
draflazina
17692-31-8
dropropizina
80576-83-6
edatrexato
150756-35-7
efletirizina
110629-41-9
elbanizina
95520-81-3
elziverina
110690-43-2
emitefur
107361-33-1
enazadrem
68576-86-3
enciprazina
59989-18-3
eniluracil
74011-58-8
enoxacina
31729-24-5
enpiprazolo
93106-60-6
enrofloxacina
18694-40-1
epirizolo
73090-70-7
epiroprim
10402-90-1
eprazinone
32665-36-4
eprozinolo
98123-83-2
epsiprantel
64204-55-3
esaprazolo
141-94-6
esetidina
7432-25-9
etaqualone
17692-34-1
etodrossizina
52942-31-1
etoperidone
115-63-9
exociclio metilsolfato
104227-87-4
famciclovir
164150-99-6
fandofloxacina
7077-33-0
febuverina
54063-38-6
fenaperone
54063-39-7
fenetradil
3607-24-7
feniripolo
75184-94-0
fenprinast
79660-72-3
fleroxacina
167933-07-5
flibanserina
82190-92-9
flotrenizina
1480-19-9
fluanisone
54340-64-6
fluciprazina
2022-85-7
flucitosina
52468-60-7
flunarizina
51-21-8
fluorouracile
67121-76-0
fluperlapina
76716-60-4
fluprazina
40507-23-1
fluproquazone
37554-40-8
fluquazone
86696-88-0
frabuprofene
82410-32-0
ganciclovir
160738-57-8
gatifloxacina
83928-76-1
gepirone
119914-60-2
grepafloxacina
108674-88-0
idenast
68-88-2
idroxizina
119687-33-1
iganidipina
75689-93-9
imanixil
7008-18-6
iminofenimide
41340-39-0
impacarzina
150378-17-9
indinavir
141549-75-9
indisetrone
5984-97-4
iodotiouracile
69017-89-6
ipexidina
55477-19-5
iprozilamina
96478-43-2
irindalone
4214-72-6
isaxonina
74050-98-9
ketanserina
52196-22-2
ketotrexato
143257-98-1
lerisetron
132449-46-8
lesopitrone
130018-77-8
levocetirizina
99291-25-5
levodropropizina
3416-26-0
lidoflazina
119514-66-8
lifarizina
94192-59-3
lixazinone
127759-89-1
lobucavir
98207-12-6
lobuprofene
86627-50-1
lodinixil
98079-51-7
lomefloxacina
101477-55-8
lomerizina
106400-81-1
lometrexolo
104719-71-3
lorcinadol
108785-69-9
lorpiprazolo
72141-57-2
losulazina
80428-29-1
mafoprazina
120092-68-4
manidipina
140945-32-0
mapinastina
134208-17-6
mazapertina
569-65-3
meclozina
1243-33-0
mefeclorazina
87611-28-7
melchinast
20326-12-9
mepiprazolo
50-44-2
mercaptopurina
56-04-2
metiltiouracile
68902-57-8
metioprim
59-05-2
metotrexato
54188-38-4
metralindolo
81043-56-3
metrenperone
50335-55-2
mezilamina
24219-97-4
mianserina
24360-55-2
milipertina
38304-91-5
minoxidil
79467-23-5
mioflazina
61337-67-5
mirtazapina
108612-45-9
mizolastina
65329-79-5
mobenzoxamina
56693-13-1
mociprazina
13665-88-8
mopidamolo
23790-08-1
mossiprachina
75438-57-2
mossonidina
5061-22-3
nafiverina
57149-07-2
naftopidile
83366-66-9
nefazodone
109713-79-3
neldazosina
27367-90-4
niaprazina
130636-43-0
nifekalant
60662-19-3
nilprazolo
42471-28-3
nimustina
56739-21-0
nitraquazone
147149-76-6
nolatrexed
5626-36-8
nonapirimina
70458-96-7
norfloxacina
100587-52-8
norfloxacina succinil
76600-30-1
nosantina
21560-59-8
ochizile
96604-21-6
ocinaplone
152939-42-9
opanixil
315-72-0
opipramolo
60104-30-5
orazamide
113617-63-3
orbifloxacina
6981-18-6
ormetoprim
2465-59-0
ossipurinolo
36531-26-7
oxantel
60607-34-3
oxatomide
125-53-1
oxifenciclimina
153-87-7
oxipertina
70458-92-3
pefloxacina
2208-51-7
pelanserina
133432-71-0
peldesina
94386-65-9
pelrinone
137281-23-3
pemetrexed
69372-19-6
pemirolast
39809-25-1
penciclovir
35265-50-0
perachinsina
96164-19-1
peraclopone
67254-81-3
peradoxima
72444-62-3
perafensina
1977-11-3
perlapina
10001-13-5
pesantel
39640-15-8
piberalina
21560-58-7
pichizile
55837-13-3
piclopastina
5636-92-0
piclossidina
27315-91-9
pipebuzone
52212-02-9
pipecuronio bromuro
299-48-9
piperamide
12002-30-1
piperazina calcio edetato
54-91-1
pipobromano
2608-24-4
piposulfano
15534-05-1
pipratecolo
65950-99-4
pirchinozolo
75444-65-4
pirenperone
28797-61-7
pirenzepina
69479-26-1
pirepololo
58-14-0
pirimetamina
5221-49-8
pirimitato
65089-17-0
pirinixil
1897-89-8
piriqualone
14222-46-9
piritidio bromuro
72732-56-0
piritrexima
60762-57-4
pirlindolo
55149-05-8
pirolato
39186-49-7
pirolazamide
55268-74-1
praziquantel
67227-55-8
primidololo
111786-07-3
prinossodano
57132-53-3
proglumetacina
51-52-5
propiltiouracile
22760-18-5
proquazone
23476-83-7
prospidio cloruro
42061-52-9
pumitepa
70018-51-8
quazinone
4015-32-1
quazodina
97466-90-5
quinelorano
77197-48-9
quinezamide
95635-55-5
ranolazina
21416-87-5
razoxano
85673-87-6
revenast
133718-29-3
revizinone
8063-28-3
ribaminolo
79781-95-6
rilapina
28610-84-6
rimazolio metilsolfato
75859-04-0
rimcazolo
37750-83-7
rimoprogin
148504-51-2
ripisartano
108436-80-2
rociclovir
76696-97-4
rofelodina
1866-43-9
rolodina
3601-19-2
ropizina
115762-17-9
ruzadolano
62989-33-7
sapropterina
98105-99-8
sarafloxacina
87729-89-3
seganserina
115313-22-9
serazapina
131635-06-8
sifaprazina
154-82-5
simetride
130800-90-7
sipatrigina
98631-95-9
sobuzoxano
110871-86-8
sparfloxacina
3286-46-2
sulbutiamina
85418-85-5
sunagrel
148408-65-5
sunepitrone
118420-47-6
tagorizina
66093-35-4
talmetoprim
128229-52-7
tamolarizina
87760-53-0
tandospirone
88579-39-9
tasuldina
80680-06-4
tefludazina
108319-06-8
temafloxacina
86181-42-2
temelastina
56693-15-3
terciprazina
14728-33-7
terossalene
53808-87-0
tetroxoprim
78299-53-3
tiacrilast
5581-52-2
tiamiprina
154-42-7
tioguanina
71-73-8
tiopental sodico
52618-67-4
tioperidone
110101-66-1
tirilazad
5334-23-6
tisopurina
41964-07-2
tolimidone
70312-00-4
tolnapersina
20326-13-0
tolpiprazolo
91-85-0
tonzilamina
553-08-2
tonzonio bromuro
54063-58-0
toprilidina
15421-84-8
trapidil
26070-23-5
trazitilina
19794-93-5
trazodone
79855-88-2
trechinsina
123205-52-7
trelnarizina
82190-93-0
trenizina
396-01-0
triamterene
5714-82-9
triclofenolo piperazina
35795-16-5
trimazosina
5011-34-7
trimetazidina
738-70-5
trimetoprim
52128-35-5
trimetrexato
107736-98-1
umespirone
66-75-1
uramustina
34661-75-1
urapidil
124832-26-4
valaciclovir
175865-60-8
valganciclovir
81523-49-1
vaneprim
67469-69-6
vanosserina
116308-55-5
vatanidipina
79644-90-9
vebufloxacina
66172-75-6
verofillina
26242-33-1
vintiamolo
137234-62-9
voriconazolo
151319-34-5
zaleplone
114298-18-9
zalospirone
37762-06-4
zaprinast
112733-06-9
zenarestat
78208-13-6
zolenzepina
4004-94-8
zolertina
2933 69 20
100-97-0
metenamina
2933 69 80
27469-53-0
almitrina
645-05-6
altretamina
537-17-7
amanozina
63119-27-7
anitrazafene
15585-71-4
brometenamina
609-78-9
cicloguanile embonato
66215-27-8
ciromazina
101831-36-1
clazurile
3378-93-6
clociguanile
500-42-5
clorazanil
101831-37-2
diclazurile
92257-40-4
dizatrifone
57381-26-7
irsogladina
84057-84-1
lamotrigina
103337-74-2
letrazurile
13957-36-3
meladrazina
128470-15-5
melarsomina
68289-14-5
metrazifone
5580-22-3
oxonazina
98410-36-7
palatrigina
87-90-1
simclosene
15599-44-7
spirazina
108258-89-5
sulazurile
35319-70-1
tiazurile
69004-03-1
toltrazuril
51-18-3
tretamina
2244-21-5
troclosene potassico
2933 72 00
22316-47-8
clobazam
125-64-4
metiprilone
2933 79 00
21766-53-0
acido iolidonico
98-79-3
acido pidolico
100510-33-6
adibendano
88124-26-9
adosopina
122852-42-0
alosetron
22136-26-1
amedalina
134-37-2
amfenidone
60719-84-8
amrinone
72432-10-1
aniracetam
129722-12-9
aripiprazolo
86541-75-5
benazepril
86541-78-8
benazeprilato
65008-93-7
bometololo
104051-20-9
brefonalolo
51781-06-7
carteololo
113957-09-8
cebaracetam
17650-98-5
ceruletide
101193-40-2
chinotolast
29342-05-0
ciclopirox
109859-78-1
cilobradina
68550-75-4
cilostamide
73963-72-1
cilostazolo
54063-34-2
cofisatina
120551-59-9
crilvastatina
67199-66-0
danichidone
84629-61-8
darenzepina
53086-13-8
dexindoprofene
41729-52-6
dezaguanina
126100-97-8
dimiracetam
84901-45-1
doliracetam
67793-71-9
drachinololo
59776-90-8
dupracetam
69-25-0
eledoisina
156001-18-2
embusartano
88124-27-0
etazepina
467-90-3
etipicone
33996-58-6
etiracetam
21590-92-1
etomidolina
129300-27-2
fabesetron
77862-92-1
falipamil
17692-37-4
fantridone
110958-19-5
fasoracetam
1980-49-0
felipirina
2261-94-1
flucarbrile
148396-36-5
fradafibano
74436-00-3
geclosporina
134143-28-5
glaspimod
67542-41-0
imuracetam
63610-08-2
indobufene
100643-96-7
indolidano
31842-01-0
indoprofene
155974-00-8
ivabradina
59227-89-3
laurocapram
149503-79-7
lefradafibano
102767-28-2
levetiracetam
97878-35-8
libenzapril
73725-85-6
lidanserina
105431-72-9
linopirdina
143943-73-1
lirequinil
128486-54-4
lurosetron
88296-61-1
medorinone
1910-68-5
metisazone
78415-72-2
milrinone
102791-47-9
nanterinone
116041-13-5
nebracetam
77191-36-7
nefiracetam
128326-80-7
nicoracetam
50516-43-3
nofecainide
63958-90-7
nonatimulina
106730-54-5
olprinone
21590-91-0
omidolina
163250-90-6
orbofibano
135548-15-1
oxeclosporina
125-13-3
oxifenisatina
62613-82-5
oxiracetam
133737-32-3
pagoclone
135729-56-5
palonosetron
138506-45-3
pidobenzone
114485-92-6
pidolacetamolo
7491-74-9
piracetam
82209-39-0
piraxelato
53179-13-8
pirfenidone
77-04-3
piritildione
108310-20-9
pirodomast
68497-62-1
pramiracetam
125-33-7
primidone
72332-33-3
procaterolo
78466-98-5
razobazam
111911-87-6
rebamipide
84088-42-6
rochinimex
61413-54-5
rolipram
18356-28-0
rolziracetam
91374-21-9
ropinirolo
102669-89-6
saterinone
81377-02-8
seglitide
103997-59-7
selprazina
54935-03-4
sulisatina
145733-36-4
tasosartano
35115-60-7
teprotide
85136-71-6
tilisololo
143343-83-3
toborinone
22365-40-8
triflubazam
26070-78-0
ubisindina
81840-15-5
vesnarinone
85175-67-3
zatebradina
78466-70-3
zomebazam
43200-80-2
zopiclone
2933 91 10
58-25-3
clordiazepossido
2933 91 90
23092-17-3
alazepam
28981-97-7
alprazolam
36104-80-0
camazepam
1622-61-3
clonazepam
2894-67-9
delorazepam
439-14-5
diazepam
29975-16-4
estazolam
29177-84-2
etile loflazepato
3900-31-0
fludiazepam
1622-62-4
flunitrazepam
17617-23-1
flurazepam
846-49-1
lorazepam
848-75-9
lormetazepam
22232-71-9
mazindolo
2898-12-6
medazepam
59467-70-8
midazolam
2011-67-8
nimetazepam
146-22-5
nitrazepam
1088-11-5
nordazepam
604-75-1
oxazepam
52463-83-9
pinazepam
3563-49-3
pirovalerone
2955-38-6
prazepam
846-50-4
temazepam
10379-14-3
tetrazepam
28911-01-5
triazolam
2933 99 20
82-88-2
fenindamina
2933 99 30
60575-32-8
amezepima
53716-46-4
anilopam
58581-89-8
azelastina
58503-82-5
azipramina
15351-05-0
buzepide metioduro
298-46-4
carbamazepina
66834-24-0
cianopramina
33545-56-1
ciclopramina
303-54-8
depramina
1232-85-5
elantrina
6196-08-3
elanzepina
47206-15-5
enprazepina
80012-43-7
epinastina
72522-13-5
eptazocina
96645-87-3
erizepina
77-15-6
etoeptazina
67227-56-9
fenoldopam
135381-77-0
flezelastina
6829-98-7
imipraminossido
796-29-2
ketimipramina
23047-25-8
lofepramina
54340-58-8
meptazinolo
21730-16-5
metapramina
469-78-3
meteptazina
509-84-2
metetoeptazina
27432-00-4
mezepina
69624-60-8
nelezaprina
28721-07-5
oscarbazepina
83471-41-4
pincainide
73-07-4
prazepina
3426-08-2
prozapina
64294-95-7
setastina
83275-56-3
tiracizina
56030-50-3
trepipam
739-71-9
trimipramina
68318-20-7
verilopam
117827-79-9
zilpaterolo
2933 99 40
37115-32-5
adinazolam
37669-57-1
arfendazam
26304-61-0
azepindolo
84379-13-5
bretazenil
59009-93-7
carburazepam
88768-40-5
cilazapril
90139-06-3
cilazaprilato
75696-02-5
cinolazepam
15687-07-7
ciprazepam
10171-69-4
clazolam
59467-77-5
climazolam
1159-93-9
clobenzepam
57109-90-7
clorazepato dipotassico
75991-50-3
dazepinil
963-39-3
demossepam
103420-77-5
devazepide
4498-32-2
dibenzepina
40762-15-0
doxefazepam
52042-01-0
elfazepam
87233-61-2
emedastina
65400-85-3
etile carfluzepato
23980-14-5
etile dirazepato
34482-99-0
fletazepam
78755-81-4
flumazenil
52391-89-6
flutemazepam
25967-29-7
flutoprazepam
35322-07-7
fosazepam
82230-53-3
girisopam
57916-70-8
iclazepam
87646-83-1
lodazecar
29176-29-2
lofendazam
42863-81-0
lopirazepam
58662-84-3
meclonazepam
28781-64-8
menitrazepam
65517-27-3
metaclazepam
29442-58-8
motrazepam
102771-12-0
nerisopam
129618-40-2
nevirapina
5571-84-6
nitrazepato potassico
10379-11-0
nortetrazepam
848-53-3
omoclorciclicina
35142-68-8
omopipramolo
55299-10-0
pivossazepam
150408-73-4
pranazepide
57435-86-6
premazepam
52829-30-8
proflazepam
10321-12-7
propizepina
36735-22-5
quazepam
26308-28-1
ripazepam
78771-13-8
sarmazenil
98374-54-0
siltenzepina
2898-13-7
sulazepam
83166-17-0
tampramina
141374-81-4
tarazepide
54663-47-7
tibezonio ioduro
137332-54-8
tivirapina
22345-47-7
tofisopam
86273-92-9
tolufazepam
51037-88-8
tuclazepam
28546-58-9
uldazepam
64098-32-4
zapizolam
31352-82-6
zolazepam
2933 99 90
111841-85-1
abecarnile
137882-98-5
abitesartano
53164-05-9
acemetacina
3551-18-6
acetriptina
15180-02-6
acido amfonelico
487-79-6
acido kainico
127657-42-5
acido minodronico
389-08-2
acido nalidixico
51037-30-0
acipimox
114607-46-4
acitazanolast
79152-85-5
acodazolo
47487-22-9
acridorex
7527-91-5
acrisorcina
78459-19-5
adimololo
86696-87-9
aganodina
74258-86-9
alacepril
157182-32-6
alatrofloxacina
54965-21-8
albendazolo
54029-12-8
albendazolo ossido
59338-93-1
alizapride
119610-26-3
aloracetam
82626-01-5
alpidem
93479-96-0
alteconazolo
30578-37-1
amezinio metilsolfato
23271-63-8
amicibone
2609-46-3
amiloride
31386-24-0
amindocato
90-45-9
aminoacridina
69635-63-8
amipizone
71675-85-9
amisulpride
24622-72-8
amixetrina
16870-37-4
amogastrina
5214-29-9
ampizina
87344-06-7
amtolmetina guacile
120511-73-1
anastrozolo
132640-22-3
andolast
66635-85-6
anirolac
19281-29-9
aptocaina
153205-46-0
asimadolina
77400-65-8
asocainolo
123018-47-3
atiprimod
134523-00-5
atorvastatina
76530-44-4
azamulina
13539-59-8
azapropazone
64118-86-1
azimexone
1830-32-6
azintamide
135779-82-7
bamachimast
87034-87-5
bamaluzolo
35135-01-4
benafentrina
16506-27-7
bendamustina
20187-55-7
bendazac
621-72-7
bendazolo
363-13-3
benepazone
61864-30-0
benolizima
63-12-7
benzchinamide
642-72-8
benzidamina
1050-48-2
benzilonio bromuro
1980-45-6
benzodepa
13696-15-6
benzopirronio bromuro
39544-74-6
benzotript
64706-54-3
bepridile
71195-57-8
bicifadina
54063-27-3
biclofibrato
130641-38-2
bindarit
60662-16-0
binedalina
32195-33-8
bisbendazolo
128270-60-0
bivalirudina
129655-21-6
bizelesina
62658-63-3
bopindololo
10355-14-3
bossidina
4774-53-2
botiacrina
89622-90-2
brinazarone
71119-11-4
bucindololo
316-15-4
bucricaina
36798-79-5
budralazina
55837-25-7
buflomedil
54867-56-0
bufrolina
30103-44-7
bumecaina
3896-11-5
bumetrizolo
36121-13-8
burodilina
51152-91-1
butaclamolo
968-63-8
butinolina
62228-20-0
butoprozina
64241-34-5
cadralazina
132722-73-7
calteridolo
54063-28-4
camiverina
139481-59-7
candesartano
54278-85-2
candocuronio ioduro
62571-86-2
captopril
57775-29-8
carazololo
6804-07-5
carbadox
69-81-8
carbazocromo
51460-26-5
carbazocromo solfonato sodico
24279-91-2
carboquone
38081-67-3
carmantadina
23465-76-1
caroverina
39731-05-0
carpindololo
53716-49-7
carprofene
34966-41-1
cartazolato
72956-09-3
carvedilolo
121104-96-9
celgosivir
159776-69-9
cemadotina
111223-26-8
ceronapril
7007-92-3
cetoesazina
15301-89-0
chillifolina
87056-78-8
chinagolide
130-81-4
chindonio bromuro
2423-66-7
chindossina
85760-74-3
chinpirolo
65884-46-0
ciadox
32211-97-5
ciclindolo
31431-43-3
ciclobendazolo
15599-22-1
ciclopirronio bromuro
20168-99-4
cinmetacina
2056-56-6
cinnopentazone
64557-97-7
cinochidox
28598-08-5
cinoctramide
35452-73-4
ciprafamide
15686-51-8
clemastina
442-52-4
clemizolo
27050-41-5
clenpirina
5220-68-8
clochinozina
4755-59-3
clodazon
2030-63-9
clofazimina
5310-55-4
clomacrano
25803-14-9
clometacina
303-49-1
clomipramina
3861-76-5
clonitazene
42779-82-8
clopirac
69-27-2
clorisondamina cloruro
3689-76-7
clormidazolo
47135-88-6
closiramina
28069-65-0
cuprimixina
22136-27-2
daledalina
71680-63-2
dametralast
153438-49-4
dapitant
75522-73-5
dazidamina
76002-75-0
dazochinast
34024-41-4
deboxamet
16401-80-2
delmetacina
140661-97-8
deltibant
42438-73-3
denpidazone
52340-25-7
desclamolo
51987-65-6
desglugastrina
60719-87-1
desimafene
50-47-5
desipramina
91077-32-6
dezinamide
57998-68-2
diaziquone
17411-19-7
dicarbina
21626-89-1
diftalone
484-23-1
diidralazina
35898-87-4
dilazep
4757-55-5
dimetacrina
51047-24-6
dimetipirio bromuro
115956-12-2
dolasetron
95355-10-5
domipizone
79700-61-1
dopropidile
90104-48-6
doreptide
76953-65-6
dramedilolo
27314-77-8
drazidox
63667-16-3
dribendazolo
2440-22-4
drometrizolo
25771-23-7
duometacina
162301-05-5
ecenofloxacina
105806-65-3
efegatrano
70977-46-7
eflumast
143322-58-1
eletriptano
62568-57-4
emideltide
75847-73-3
enalapril
76420-72-9
enalaprilato
39715-02-1
endralazina
80883-55-2
enviradene
66304-03-8
epicainide
83200-08-2
eprossindina
101246-68-8
eptastigmina
79286-77-4
esafloxacina
5980-31-4
esedina
3734-12-1
esopirronio bromuro
68788-56-7
etacepride
442-16-0
etacridina
51022-77-6
etazolato
84226-12-0
eticlopride
3478-15-7
etipirio ioduro
911-65-9
etonitazene
54063-37-5
etoprindolo
2235-90-7
etriptamina
102676-47-1
fadrozolo
108894-41-3
famiraprinio cloruro
84-12-8
fanchinone
114432-13-2
fantofarone
49564-56-9
fazadinio bromuro
5467-78-7
fenamolo
15301-68-5
fenarmano
43210-67-9
fenbendazolo
53597-27-6
fendosal
54063-41-1
fepromide
54063-46-6
fexicaina
53966-34-0
flossacrina
31430-15-6
flubendazolo
40594-09-0
flucindolo
86386-73-4
fluconazolo
42835-25-6
flumequina
70801-02-4
flutrolina
93957-54-1
fluvastatina
76263-13-3
fluzinamide
114517-02-1
foschidone
98048-97-6
fosinopril
95399-71-6
fosinoprilat
79700-63-3
fronepidile
158747-02-5
frovatriptano
153436-22-7
gavestinel
109623-97-4
gedocarnile
596-51-0
glicopirronio bromuro
52443-21-7
glucametacina
120081-14-3
goralatide
59252-59-4
guanazodina
55-65-2
guanetidina
91618-36-9
ibafloxacina
50847-11-5
ibudilast
116057-75-1
idossifene
3614-47-9
idracarbazina
86-54-4
idralazina
7008-14-2
idrossindasato
7008-15-3
idrossindasolo
142880-36-2
ilomastat
60719-86-0
imafene
59643-91-3
imessone
99011-02-6
imichimod
50-49-7
imipramina
88578-07-8
imossiterolo
99323-21-4
inaperisone
31386-25-1
indocato
80876-01-3
indolapril
53-86-1
indometacina
69907-17-1
indopanololo
73758-06-2
indorenato
5034-76-4
indossolo
436-40-8
inproquone
125974-72-3
intoplicina
15992-13-9
intrazolo
62732-44-9
ipidacrina
7248-21-7
iprazocromo
5560-72-5
iprindolo
64779-98-2
irolapride
55902-02-8
isamfazone
116861-00-8
isamoltano
86315-52-8
isomazolo
34301-55-8
isometamidio cloruro
56463-68-4
isoprazone
493-80-1
istapirrodina
74103-06-3
ketorolac
157476-77-2
lagatide
116287-14-0
lanperisone
5633-16-9
leiopirrolo
104340-86-5
leminoprazolo
112809-51-5
letrozolo
71048-87-8
levonantradol
141505-33-1
levosimendano
153504-81-5
licostinel
105102-20-3
liroldina
76547-98-3
lisinopril
6306-71-4
lobendazolo
50264-69-2
lonidamina
117857-45-1
loreclezolo
69175-77-5
losindolo
88303-60-0
losoxantrone
66535-86-2
lotrifene
52304-85-5
lotucaina
90509-02-7
luxabendazolo
31431-39-7
mebendazolo
524-81-2
mebidrolina
15574-49-9
mecarbinato
16915-79-0
mechidox
300-22-1
medazomide
159776-70-2
melagatrano
26921-72-2
melizamo
83-89-6
mepacrina
23694-81-7
mepindololo
54063-49-9
metamfazone
15687-33-9
metindizato
1661-29-6
meturedepa
116644-53-2
mibefradil
496-38-8
midamalina
3277-59-6
mimbano
136122-46-8
mipitrobano
55843-86-2
miroprofene
145375-43-5
mitiglinide
91753-07-0
mitochidone
85622-95-3
mitozolomide
122332-18-7
mivobulina
27737-38-8
mixidina
4757-49-7
monometacrina
85856-54-8
moveltipril
1845-11-0
nafossidina
65511-41-3
nantradol
70696-66-1
napirimus
73865-18-6
nardeterolo
55248-23-2
nebidrazina
103844-77-5
necopidem
93664-94-9
nemonapride
156601-79-5
nepaprazolo
86140-10-5
neraminolo
130610-93-4
niravolina
4533-39-5
nitracrina
10448-84-7
nitromifene
40759-33-9
nolinio bromuro
15997-76-9
nonaperone
114856-44-9
oberadilolo
59767-12-3
octastina
3147-75-9
octrizolo
23696-28-8
olachindox
1239-45-8
omidio bromuro
108391-88-4
orbutopril
17259-75-5
osdralazina
53716-50-0
osfendazolo
561-43-3
ossipirronio bromuro
33996-33-7
oxaceprolo
56611-65-5
oxagrelato
27035-30-9
oxametacina
99258-56-7
oxamisolo
35578-20-2
oxarbazolo
20559-55-1
oxibendazolo
64057-48-3
oxifungina
4350-09-8
oxitriptano
14255-87-9
parbendazolo
61484-38-6
pareptide
103238-56-8
parodilolo
65222-35-7
pazelliptina
5534-95-2
pentagastrina
54-95-5
pentetrazolo
62087-72-3
pentigetide
52-62-0
pentolonio tartrato
82924-03-6
pentopril
82834-16-0
perindopril
95153-31-4
perindoprilato
78541-97-6
pichindone
62510-56-9
picilorex
64000-73-3
pildralazina
88069-67-4
pilsicainide
74150-27-9
pimobendano
54824-20-3
pinafide
13523-86-9
pindololo
98-96-4
pirazinamide
85691-74-3
pirmagrel
16378-21-5
piroeptina
7009-69-0
pirofendano
62625-18-7
pirogliride
7009-68-9
piroxamina
91441-23-5
piroxantrone
31793-07-4
pirprofene
17243-65-1
pirralconio bromuro
2210-77-7
pirrocaina
15686-97-2
pirrolifene
545-80-2
poldina metilsolfato
144702-17-0
pomisartano
72702-95-5
ponalrestat
17716-89-1
pranosal
5370-41-2
pridefina
4630-95-9
prifinio bromuro
77639-66-8
prinomide
59010-44-5
prizidilolo
77-37-2
prociclidina
23249-97-0
procodazolo
3734-17-6
prodilidina
77-14-5
proeptazina
428-37-5
profadol
92-62-6
proflavina
147-85-3
prolina
493-92-5
prolintano
158364-59-1
pumaprazolo
84225-95-6
raclopride
87333-19-5
ramipril
87269-97-4
ramiprilato
132036-88-5
ramosetron
80125-14-0
remossipride
83395-21-5
ridazololo
99593-25-6
rilmazafone
79282-39-6
rilozarone
53808-86-9
ritropirronio bromuro
144034-80-0
rizatriptano
38821-80-6
rodocaina
10078-46-3
roletamide
66608-04-6
rolgamidina
2201-39-0
roliciclidina
2829-19-8
roliciprina
53862-80-9
roxolonio metilsolfato
106308-44-5
rufinamide
103844-86-6
saripidem
57645-05-3
sermetacina
57262-94-9
setiptilina
99591-83-0
siguazodano
131741-08-7
simendano
25126-32-3
sincalide
30033-10-4
stercuronio ioduro
39862-58-3
strinolina
73384-60-8
sulmazolo
53583-79-2
sultopride
98116-53-1
sulukast
110623-33-1
suritozolo
104675-35-6
suronacrina
34061-33-1
taclamina
321-64-2
tacrina
16188-61-7
talastina
115308-98-0
talimustina
17243-68-4
talossimina
169312-27-0
talviralina
94948-59-1
tasonermina
87936-75-2
tazadolene
82989-25-1
tazanolast
144701-48-4
telmisartano
91441-48-4
teloxantrone
34499-96-2
temodox
85622-93-1
temozolomide
58-46-8
tetrabenazina
95104-27-1
tetrazolast
17289-49-5
tetridamina
107489-37-2
timoctonano
52-24-4
tiotepa
27314-97-2
tirapazamina
14679-73-3
todralazina
40173-75-9
tofetridina
6187-50-4
tolchinzolo
26171-23-3
tolmetina
50454-68-7
tolnidamina
88107-10-2
tomelukast
76145-76-1
tomoxiprolo
108138-46-1
tosufloxacina
41094-88-6
tracazolato
87679-37-6
trandolapril
87679-71-8
trandolaprilato
104485-01-0
trapencaina
97110-59-3
trazio esilato
1018-34-4
trepirio ioduro
55242-77-8
triafungina
6503-95-3
triampizina
68-76-8
triaziquone
96258-13-8
tribendilolo
3818-88-0
triciclamolo cloruro
68786-66-3
triclabendazolo
7009-76-9
triclazato
63619-84-1
trioxifene
35710-57-7
trizoxima
14368-24-2
trocimina
3612-98-4
trossipirrolio tosilato
97546-74-2
trossolamide
147059-72-1
trovafloxacina
302-49-8
uredepa
137862-53-4
valsartano
112964-98-4
velnacrina
21363-18-8
viminolo
70704-03-9
vinconato
106498-99-1
vintoperolo
129731-10-8
vorozolo
50528-97-7
xilobam
50264-78-3
xinidamina
101975-10-4
zardaverina
62851-43-8
zidometacina
86111-26-4
zindossifene
81872-10-8
zofenopril
75176-37-3
zofenoprilato
1222-57-7
zolimidina
82626-48-0
zolpidem
33369-31-2
zomepirac
2934 10 00
17969-20-9
acido fenclozico
30709-69-4
acido tizoprolico
105292-70-4
alonacic
82114-19-0
amflutizolo
490-55-1
amifenazolo
140-40-9
aminitrozolo
96-50-4
aminotiazolo
25422-75-7
antazonite
68377-92-4
arotinololo
153242-02-5
aseripide
104777-03-9
asobamast
13471-78-8
beclotiamina
61990-92-9
benpenolisina
21817-73-2
bidimazio ioduro
17969-45-8
brofezile
26097-80-3
cambendazolo
149079-51-6
cartasteina
74772-77-3
ciglitazone
128312-51-6
cinalukast
533-45-9
clometiazolo
6469-36-9
cloprotiazolo
141200-24-0
darglitazone
51287-57-1
denotivir
77519-25-6
desetozolina
109229-58-5
englitazone
74604-76-5
enoxamast
82159-09-9
epalrestat
73-09-6
etozolina
76824-35-6
famotidina
79069-94-6
fanetizolo
18046-21-4
fentiazac
15387-18-5
fezatione
500-08-3
forminitrazolo
136468-36-5
foropafant
103181-72-2
guaisteina
138511-81-6
icodulina
70529-35-0
itazigrel
53943-88-7
letosteina
27826-45-5
libecillide
136381-85-6
lintitript
71119-10-3
lotifazolo
71125-38-7
melossicam
119637-67-1
moguisteina
84233-61-4
nesosteina
54657-96-4
nifuralide
3570-75-0
nifurtiazolo
61-57-4
niridazolo
55981-09-4
nitazoxanide
962-02-7
nitrodano
76963-41-2
nizatidina
56784-39-5
ozolinone
101001-34-7
pamicogrel
29952-13-4
peratizolo
121808-62-6
pidotimod
111025-46-8
pioglitazone
17243-64-0
piprozolina
13409-53-5
podilfene
24840-59-3
pretamazio ioduro
93738-40-0
ralitolina
80830-42-8
rentiapril
155213-67-5
ritonavir
122320-73-4
rosiglitazone
136433-51-7
tazofelone
39832-48-9
tazololo
54147-28-3
tebatizolo
122946-43-4
telmesteina
3810-35-3
tenonitrozolo
148-79-8
tiabendazolo
60084-10-8
tiazofurina
473-30-3
tiazosolfone
30097-06-4
tidiacico
71079-19-1
timegadina
100417-09-2
timirdina
64179-54-0
timofibrato
444-27-9
timonacic
74531-88-7
tiossamast
69014-14-8
tiotidina
105523-37-3
tiprotimod
97322-87-7
troglitazone
91257-14-6
tuvatidina
85604-00-8
zaltidina
138742-43-5
zankirene
553-13-9
zolamina
56355-17-0
zoliprofene
2934 20 80
15599-36-7
aletazolo
95-27-2
dimazolo
514-73-8
ditiazanina ioduro
70590-58-8
etrabamina
100035-75-4
evandamina
75889-62-2
fostedil
26130-02-9
frentizolo
95847-70-4
ipsapirone
144665-07-6
lubeluzolo
77528-67-7
manozodil
150915-41-6
perospirone
104632-26-0
pramipexolo
95847-87-3
revospirone
1744-22-5
riluzolo
104153-38-0
sabeluzolo
49785-74-2
supidimide
79071-15-1
tazasubrato
85702-89-2
tazeprofene
32527-55-2
tiaramide
61570-90-9
tioxidazolo
146939-27-7
ziprasidone
110703-94-1
zopolrestat
2934 30 10
1420-55-9
tietilperazina
50-52-2
tioridazina
2934 30 90
61-00-7
acepromazina
13461-01-3
aceprometazina
2751-68-0
acetofenazina
13993-65-2
acido metiazinico
13799-03-6
acido protizinico
84-96-8
alimemazina
58-37-7
aminopromazina
135003-30-4
apadolina
49864-70-2
azaclorzina
54063-26-2
azaftozina
653-03-2
butaperazina
2622-30-2
carfenazina
3546-03-0
ciamemazina
17692-26-1
ciclofenazina
800-22-6
cloracizina
84-01-5
clorproetazina
50-53-3
clorpromazina
518-61-6
dacemazina
60-91-3
dietazina
15302-12-2
dimelazina
477-93-0
dimetoxanato
62030-88-0
duoperone
523-54-6
etimemazina
522-24-7
fenetazina
92-84-2
fenotiazina
37561-27-6
fenoverina
30223-48-4
fluacizina
69-23-8
flufenazina
47682-41-7
flupimazina
7220-56-6
flutiazina
33414-30-1
ftormetazina
33414-36-7
ftorpropazina
28532-90-3
furomazina
7224-08-0
imiclopazina
60-99-1
levomepromazina
1759-09-7
levometiomeprazina
101396-42-3
mequitamio ioduro
29216-28-2
mequitazina
5588-33-0
mesoridazina
1982-37-2
metdilazina
61-73-4
metiltioninio cloruro
7009-43-0
metiomeprazina
388-51-2
metofenazato
14008-44-7
metopimazina
61-01-8
metopromazina
31883-05-3
moracizina
3833-99-6
omofenazina
16498-21-8
ossaflumazina
14759-04-7
oxiridazina
3689-50-7
oxomemazina
84-08-2
paratiazina
60-89-9
pecazina
58-39-9
perfenazina
2622-26-6
periciazina
13093-88-4
perimetazina
84-04-8
pipamazina
3819-00-9
piperacetazina
58-38-8
proclorperazina
522-00-9
profenamina
58-40-2
promazina
60-87-7
prometazina
362-29-8
propiomazina
145-54-0
propiromazina bromuro
14759-06-9
solforidazina
23492-69-5
sopitazina
24527-27-3
spiclomazina
58-34-4
tiazinamio metilsolfato
84-06-0
tiopropazato
2622-37-9
trifluomeprazina
117-89-5
trifluoperazina
146-54-3
triflupromazina
2934 91 00
59128-97-1
alossazolam
2207-50-3
aminorex
57801-81-7
brotizolam
33671-46-4
clotiazepam
24166-13-0
cloxazolam
357-56-2
destromoramide
634-03-7
fendimetrazina
134-49-6
fenmetrazina
27223-35-4
ketazolam
34262-84-5
mesocarbo
24143-17-7
oxazolam
2152-34-3
pemolina
56030-54-7
sufentanil
2934 99 10
113-59-7
clorprotixene
86-12-4
tenalidina
2934 99 20
67-45-8
furazolidone
2934 99 90
2627-69-2
acadesina
10072-48-7
acefurtiamina
33665-90-6
acesulfame
1219-77-8
acido bensuldazico
58001-44-8
acido clavulanico
13445-12-0
acido iobutoico
51934-76-0
acido iomorinico
14698-29-4
acido oxolinico
36505-82-5
acido prodolico
135459-90-4
acido ranelico
33005-95-7
acido tiaprofenico
40180-04-9
acido tienilico
42228-92-2
acivicina
39633-62-0
aclantato
748-44-7
acossatrina
17176-17-9
ademetionina
61-19-8
adenosina fosfato
110314-48-2
adozelesina
151356-08-0
afovirsene
81403-80-7
alfuzosina
526-35-2
allometadione
84145-89-1
almoxatone
138298-79-0
alnespirone
152317-89-0
alniditano
25526-93-6
alovudina
121029-11-6
altoqualina
111393-84-1
amitivir
68302-57-8
amlexanoxo
122384-88-7
amlintide
22661-76-3
amoproxano
78613-35-1
amorolfina
14028-44-5
amoxapina
99464-64-9
ampiroxicam
95896-08-5
anaritide
77658-97-0
anaxirone
31698-14-3
ancitabina
15301-45-8
antafenite
5029-05-0
antienite
105219-56-5
apafant
92569-65-8
aprikalim
9004-04-0
aprotinina
19885-51-9
aranotina
119-96-0
arstinolo
23964-58-1
articaina
153420-96-3
atibeprone
108912-17-0
atliprofene
90779-69-4
atosibano
154355-76-7
atreleutone
85076-06-8
axamozide
320-67-2
azacitidina
60207-31-0
azaconazolo
143393-27-5
azalanstat
72822-56-1
azaloxano
37855-92-8
azanator
2169-64-4
azaribina
123040-69-7
azasetron
34959-30-3
azaspirio cloruro
125-45-1
azatepa
36067-73-9
azepexolo
149908-53-2
azimilide
64748-79-4
azumolene
99156-66-8
barmastina
79784-22-8
barucainide
130370-60-4
batimastat
105685-11-8
batoprazina
94011-82-2
bazinaprina
15351-04-9
becantone
130782-54-6
beciparcile
112893-26-2
becliconazolo
100927-14-8
befiperide
134564-82-2
befloxatone
41717-30-0
befuralina
135928-30-2
belossepina
112018-01-6
bemoradano
16759-59-4
benossafos
51234-28-7
benoxaprofene
29462-18-8
bentazepam
114776-28-2
bepafant
86434-57-3
beperidio ioduro
10189-94-3
bepiastina
105567-83-7
berefrina
150490-85-0
berupipam
153507-46-1
bibapcitide
117545-11-6
bimakalim
102908-59-8
binospirone
17692-24-9
bisossatina
69304-47-8
brivudina
72481-99-3
brocrinato
63638-91-5
brofaromina
21440-97-1
brofossina
5579-85-1
bromclorenone
76596-57-1
brossaterolo
59-14-3
broxuridina
362-74-3
bucladesina
22131-35-7
butalamina
54400-59-8
butamisolo
127214-23-7
camiglibosio
154361-50-9
capecitabina
66203-00-7
carocainide
18464-39-6
carossazone
89213-87-6
carperitide
68020-77-9
carprazidile
2037-95-8
carsalam
119813-10-4
carzelesina
14176-10-4
cetiedil
107233-08-9
cevimelina
111974-69-7
chetiapina
54340-59-9
chincarbato
62265-68-3
chinfamide
55694-98-9
ciclafrina
14461-91-7
ciclazodone
15301-52-7
ciclesanone
89943-82-8
cicletanina
50-18-0
ciclofosfamide
66564-16-7
ciclosidomina
58765-21-2
ciclotizolam
633-90-9
cifostodina
73815-11-9
cimoxatone
62380-23-8
cinecromene
69118-25-8
cinepaxadil
477-80-5
cinnofuradione
88053-05-8
cinossopazide
28657-80-9
cinoxacina
143631-62-3
ciprokirene
104456-79-3
cisconazolo
147-94-4
citarabina
65509-66-2
citatepina
21512-15-2
citenazone
987-78-0
citicolina
1195-16-0
citiolone
4291-63-8
cladribina
16562-98-4
clantifene
96125-53-0
clentiazem
163252-36-6
clevudina
33588-20-4
clidafidina
51022-75-4
cliprofene
14796-28-2
clodanolene
71923-34-7
clodoxopone
3876-10-6
clominorex
982-24-1
clopentixolo
113665-84-2
clopidogrel
60085-78-1
clopipazano
494-14-4
clordimorina
80-77-3
clormezanone
148-65-2
cloropirilene
13448-22-1
clorotepina
132-89-8
clortenoxazina
95-25-0
clorzoxazone
15311-77-0
clossipendile
2058-52-8
clotiapina
1856-34-4
clotioxone
4177-58-6
clotixamide
94470-67-4
cromakalima
53736-51-9
cromitrile
113759-50-5
cronidipina
37681-00-8
cumazolina
118976-38-8
dabelotina
125372-33-0
dacopafant
112362-50-2
dalfopristina
1469-07-4
damotepina
7261-97-4
dantrolene
133099-04-4
darifenacina
72803-02-2
darodipina
137500-42-6
darsidomina
61477-97-2
dazolicina
2353-33-5
decitabina
79874-76-3
delmopinolo
106972-33-2
denipride
1767-88-0
desmetilmoramide
4741-41-7
desossadrolo
114030-44-3
despemedolac
14769-74-5
dexamisolo
143249-88-1
dexefaroxano
364-98-7
diazossido
5571-97-1
diclormezanone
69655-05-6
didanosina
702-54-5
dietadione
86-14-6
dietiltiambutene
5617-26-5
difencloxazina
42399-41-7
diltiazem
695-53-4
dimetadione
524-84-5
dimetiltiambutene
6495-46-1
diossadrolo
467-86-7
diossafetile butirrato
52042-24-7
diproxadol
87495-31-6
disossarile
18471-20-0
ditazolo
106707-51-1
dobupride
59831-63-9
doconazolo
99248-32-5
donetidina
62904-71-6
dospicomina
113-53-1
dosulepina
84625-59-2
dotarizina
26058-50-4
dotefonio bromuro
309-29-5
doxapram
74191-85-8
doxazosin
3094-09-5
doxifluridina
35067-47-1
droxacina
90101-16-9
droxicam
116539-59-4
duloxetina
60940-34-3
ebselene
77695-52-4
ecastololo
80263-73-6
eclazolast
15176-29-1
edossudina
89197-32-0
efaroxano
154598-52-4
efavirenz
111011-63-3
efonidipina
119413-55-7
elgodipina
103946-15-2
elnadipina
115464-77-2
elopiprazolo
72895-88-6
eltenac
98224-03-4
eltoprazina
129729-66-4
emakalim
38957-41-4
emorfazone
124378-77-4
enadolina
59798-73-1
enilospirone
55726-47-1
enocitabina
59755-82-7
enolicam
155773-59-4
ensaculina
165800-04-4
eperezolide
60136-25-6
epervudina
5696-17-3
epipropidina
87940-60-1
eprobemide
133040-01-4
eprosartano
101335-99-3
eprovafene
148031-34-9
eptifibatide
0-00-0
erbulozolo
84611-23-4
erdosteina
3056-17-5
estavudina
16781-39-8
etasulina
7247-57-6
eteronio bromuro
64420-40-2
etibendazolo
21715-46-8
etifossina
441-61-2
etilmetiltiambutene
7716-60-1
etisazolo
40054-69-1
etizolam
41340-25-4
etodolac
17692-35-2
etofuradina
82140-22-5
etolotifene
28189-85-7
etoxadrolo
127625-29-0
fananserina
106100-65-6
fasiplone
65886-71-7
fazarabina
23271-74-1
fedrilato
1008-65-7
fenadiazolo
467-84-5
fenadoxone
4378-36-3
fenbutrazato
115-55-9
fenitilone
5588-29-4
fenmetramide
15302-16-6
fenozolone
21820-82-6
fenpipalone
5053-06-5
fenspiride
22293-47-6
feprosidnina
69123-90-6
fiacitabina
69123-98-4
fialuridina
136087-85-9
fidarestat
78168-92-0
filenadol
34161-24-5
fipexide
15301-69-6
flavoxato
98205-89-1
flesinoxano
77590-96-6
flordipina
53731-36-5
floredil
50-91-9
flossuridina
21679-14-1
fludarabina
71923-29-0
fludoxopone
7125-73-7
flumetramide
30914-89-7
flumexadol
61325-80-2
flumezapina
720-76-3
fluminorex
66934-18-7
flunoxaprofene
105182-45-4
fluparoxano
2709-56-0
flupentixolo
27060-91-9
flutazolam
10202-40-1
flutizenolo
52867-77-3
fluzoperina
15687-22-6
folescutolo
18053-31-1
fominobene
144245-52-3
fomivirsene
17692-39-6
fomocaina
22514-23-4
fopirtolina
37132-72-2
fotretamina
141790-23-0
fozivudina tidoxil
60248-23-9
fuprazolo
556-12-7
furalazina
139-91-3
furaltadone
1239-29-8
furazabolo
5118-17-2
furazolio cloruro
85666-24-6
furegrelato
2385-81-1
furetidina
6281-26-1
furmetoxadone
138661-03-7
furnidipina
56119-96-1
furodazolo
804-30-8
fursultiamina
7761-75-3
furterene
64603-91-4
gaboxadol
68134-81-6
gaciclidina
124012-42-6
galocitabina
95058-81-4
gemcitabina
122254-45-9
glenvastatina
80763-86-6
glunicato
611-53-0
ibacitabina
3105-97-3
icantone
130308-48-4
icatibant
145508-78-7
icopezil
79944-58-4
idazoxano
54-42-2
idoxuridina
143443-90-7
ifetrobano
3778-73-2
ifosfamide
119719-11-8
ilatreotide
82857-82-7
ilepcimide
137214-72-3
iliparcile
135202-79-8
ilonidap
133454-47-4
iloperidone
81167-16-0
imiloxano
114686-12-3
imitrodast
318-23-0
imolamina
60929-23-9
indeloxazina
39178-37-5
inicarone
58-63-9
inosina
133107-64-9
insulina lispro
104454-71-9
ipenoxazone
83656-38-6
ipramidile
105118-13-6
iprotiazem
57067-46-6
isamoxolo
59-63-2
isocarboxazide
107320-86-5
isomolpano
482-15-5
isotipendile
75949-60-9
isoxaprololo
34552-84-6
isoxicam
75695-93-1
isradipina
117279-73-9
israpafant
84625-61-6
itraconazolo
53003-81-9
ivarimod
65277-42-1
ketoconazolo
34580-13-7
ketotifene
118288-08-7
lafutidina
134678-17-4
lamivudina
133242-30-5
landiololo
101530-10-3
lanoconazolo
108736-35-2
lanreotide
113457-05-9
ledoxantrone
75706-12-6
leflunomide
138068-37-8
lepirudina
26513-90-6
letimide
14769-73-4
levamisolo
339-72-0
levcicloserina
94535-50-9
levcromakalim
100986-85-4
levofloxacina
3795-88-8
levofuraltadone
5666-11-5
levomoramide
78994-23-7
levormelossifene
116476-16-5
levosemotiadil
4792-18-1
levoxadrolo
128620-82-6
limazocico
165800-03-3
linezolide
75358-37-1
linogliride
33876-97-0
linsidomina
110143-10-7
lodenosina
72444-63-4
lodiperone
70374-39-9
lornossicam
70384-91-7
lortalamina
121288-39-9
lossoribina
1977-10-2
loxapina
479-50-5
lucantone
76743-10-7
lucartamide
85118-42-9
lufuradom
83903-06-4
lupitidina
88859-04-5
mafosfamide
35846-53-8
maitansina
59937-28-9
malotilato
115550-35-1
marbofloxacina
65509-24-2
marossepina
42024-98-6
mazaticolo
164178-54-5
mazokalim
53-31-6
medibazina
70-07-5
mefenossalone
13355-00-5
melarsonilo potassico
494-79-1
melarsoprolo
83784-21-8
menabitano
17854-59-0
mepixanox
4295-63-0
meprotixolo
29053-27-8
meseclazone
135-58-0
mesulfen
493-78-7
metafenilene
91-80-5
metapirilene
1665-48-1
metassalone
721-19-7
metastiridone
5800-19-1
metiapina
42110-58-7
metioxato
20229-30-5
metitepina
4969-02-2
metixene
17692-22-7
metizolina
22013-23-6
metossepina
103980-45-6
metostilenolo
23707-33-7
metrifudil
31868-18-5
mexazolam
94149-41-4
midesteina
148564-47-0
milfasartano
37065-29-5
miloxacina
25905-77-5
minaprina
85118-44-1
minocromil
117523-47-4
mirfentanil
7696-00-6
mitotenamina
50924-49-7
mizoribina
15518-84-0
mobecarbo
19395-58-5
mochizone
71320-77-9
moclobemide
125533-88-2
mofarotene
78967-07-4
mofezolac
54063-50-2
mofloverina
29936-79-6
mofoxima
5581-46-4
molinazone
7416-34-4
molindone
94746-78-8
molracetam
25717-80-0
molsidomina
132019-54-6
monatepile
75841-82-6
mopidralazina
20574-50-9
morantel
6536-18-1
morazone
31848-01-8
morclofone
952-54-5
morfazinamide
469-81-8
morferidina
41152-17-4
morforex
65847-85-0
morniflumato
35843-07-3
morocromene
3731-59-7
moroxidina
3780-72-1
morsuccimide
112885-41-3
mosapride
52279-59-1
mosnidazolo
17692-56-7
mossicoumone
82239-52-9
mossiraprina
90697-57-7
motapizone
66203-94-9
murocainide
58019-65-1
nabazenil
66556-74-9
nabitano
53-84-9
nadid
84145-90-4
nafoxadol
28820-28-2
naftoxato
101506-83-6
namirotene
148152-63-0
napitano
22292-91-7
naranolo
120819-70-7
naroparcile
88058-88-2
naxagolide
69049-73-6
nedocromil
86636-93-3
neflumozide
13669-70-0
nefopam
99453-84-6
neltenexina
121032-29-9
nelzarabina
183747-35-5
nepadutant
99803-72-2
nerbacadol
90326-85-5
nesapidile
84558-93-0
netivudina
4397-91-5
nicofurato
95058-70-1
nictiazem
555-84-0
nifuradene
4936-47-4
nifuratel
5055-20-9
nifurchinazolo
5036-03-3
nifurdazile
3363-58-4
nifurfolina
15179-96-1
nifurimide
26350-39-0
nifurizone
18857-59-5
nifurmazolo
57474-29-0
nifurochina
24632-47-1
nifurpipone
13411-16-0
nifurpirinolo
1614-20-6
nifurprazina
23256-30-6
nifurtimox
1088-92-2
nifurtoinolo
1900-13-6
nifurvidina
39978-42-2
nifurzide
50435-25-1
nimidano
6506-37-2
nimorazolo
6363-02-6
nitramisolo
67-20-9
nitrofurantoina
110588-56-2
noberastina
31430-18-9
nocodazolo
16985-03-8
nonabina
75963-52-9
nuclomedone
36471-39-3
nuclotixene
57726-65-5
nufenoxolo
129029-23-8
ocaperidone
78410-57-8
ociltide
56391-55-0
octazamide
131796-63-9
odapipam
83380-47-6
ofloxacina
132539-06-1
olanzapina
39567-20-9
olpimedone
64224-21-1
oltipraz
167305-00-2
omapatrilato
176894-09-0
omiloxetina
60175-95-3
omonasteina
147432-77-7
ontazolast
78994-24-8
ormelossifene
72830-39-8
osmetidina
16485-05-5
ossadimedina
17692-63-6
ossitefonio bromuro
16509-11-8
otimerato sodico
26629-87-8
oxaflozano
56969-22-3
oxapadol
6577-41-9
oxapio ioduro
21256-18-8
oxaprozina
27591-42-0
oxazidione
25392-50-1
oxazorone
5585-93-3
oxipendile
90729-41-2
oxodipina
959-14-8
oxolamina
124423-84-3
panadiplone
139225-22-2
panamesina
115-67-3
parametadione
26513-79-1
paraxazone
61400-59-7
parconazolo
61869-08-7
paroxetina
103255-66-9
pazinaclone
127045-41-4
pazufloxacina
114716-16-4
pemedolac
77-12-3
pentacinio cloruro
138661-02-6
pentetreotide
81382-51-6
pentiapina
55694-83-2
pentizidone
53910-25-1
pentostatina
57083-89-3
peralopride
62435-42-1
perfosfamide
2055-44-9
perisossal
76732-75-7
picartamide
72467-44-8
piclonidina
39577-19-0
picumast
56208-01-6
pifarnina
27199-40-2
pifexolo
54341-02-5
piflutixolo
314-03-4
pimetixene
38955-22-5
pinadolina
53251-94-8
pinaverio bromuro
14008-66-3
pinossepina
2167-85-3
pipazetato
59-39-2
piperoxano
24886-52-0
pipofezina
23744-24-3
pipossolano
40680-87-3
piprofurolo
15686-83-6
pirantel
30868-30-5
pirazofurina
1043-21-6
pirenoxina
3605-01-4
piribedil
7035-04-3
piridarone
36322-90-4
piroxicam
132722-74-8
pirsidomina
59840-71-0
pitenodil
15574-96-6
pizotifene
63394-05-8
plafibride
153168-05-9
pleconaril
151126-32-8
pramlintide
140-65-8
pramocaina
103177-37-3
pranlukast
52549-17-4
pranoprofene
92623-83-1
pravadolina
19216-56-9
prazosin
47543-65-7
prenoxdiazina
30840-27-8
pretiadil
69425-13-4
prifelone
70833-07-7
prifurolina
34740-13-1
profexalone
3615-74-5
promolato
33743-96-3
proroxano
69815-38-9
prossorfano
58416-00-5
protiofato
303-69-5
protipendile
2622-24-4
protixene
5696-09-3
proxazolo
179474-81-8
prucalopride
123447-62-1
prulifloxacina
86048-40-0
quazolast
545-59-5
racemoramide
84449-90-1
ralossifene
112887-68-0
raltitrexed
84071-15-8
ramixotidina
30271-85-3
razinodil
71620-89-8
reboxetina
76053-16-2
reclazepam
73080-51-0
repirinast
36791-04-5
ribavirina
7724-76-7
riboprina
132014-21-2
rilmakalim
54187-04-1
rilmenidina
106266-06-2
risperidone
87051-43-2
ritanserina
91833-77-1
rocastina
132418-36-1
rocepafant
119302-91-9
rocuronio bromuro
109543-76-2
romazarite
38373-83-0
romifenone
170902-47-3
roxifibano
101363-10-4
rufloxacina
126294-30-2
sagandipina
5578-73-4
sanguinario cloruro
110588-57-3
saperconazolo
121617-11-6
saviprazolo
79262-46-7
savossepina
145574-90-9
scopinast
29050-11-1
seclazone
116476-13-2
semotiadil
99592-32-2
sertaconazolo
132418-35-0
setipafant
86487-64-1
setoperone
143248-63-9
sinitrodil
138778-28-6
siratiazem
53123-88-9
sirolimus
4448-96-8
solipertina
68367-52-2
sorbinil
130403-08-6
soretolide
77181-69-2
sorivudina
95105-77-4
sornidipina
90243-97-3
spiclamina
87151-85-7
spiradolina
83647-97-6
spirapril
83602-05-5
spiraprilato
41992-23-8
spirogermanio
1054-88-2
spirossatrina
72324-18-6
stepronina
3064-61-7
stibocaptato sodico
54340-66-8
subendazolo
34042-85-8
sudossicam
37753-10-9
sufosfamide
58095-31-1
sulbenox
350-12-9
sulbentina
77590-92-2
suproclone
40828-46-4
suprofene
53813-83-5
suriclone
104987-11-3
tacrolimus
101626-70-4
talipexolo
67489-39-8
talmetacina
66898-62-2
talniflumato
21489-20-3
talsupram
42408-80-0
tandamina
106073-01-2
taniplone
19388-87-5
taurolidina
124066-33-7
taurosteina
38668-01-8
taurultam
118292-40-3
tazarotene
79253-92-2
taziprinone
131987-54-7
tazomelina
55837-23-5
teflutixolo
17902-23-7
tegafur
80880-90-6
telenzepina
111902-57-9
temocapril
110221-53-9
temocaprilato
120210-48-2
tenidap
82650-83-7
tenilapina
91-79-2
tenildiamina
893-01-6
tenilidone
62473-79-4
teniloxazina
86696-86-8
tenilsetam
4304-40-9
tenio closilato
21500-98-1
tenociclidina
95232-68-1
tenosal
129336-81-8
tenosiprolo
59804-37-4
tenoxicam
63590-64-7
terazosina
67915-31-5
terconazolo
147650-57-5
tererstigmina
86433-40-1
terflavoxato
132338-79-5
terikalant
25683-71-0
terizidone
119625-78-4
terlakirene
59653-74-6
terossirone
34784-64-0
tertatololo
5036-02-2
tetramisolo
115103-54-3
tiagabina
31428-61-2
tiamenidina
51527-19-6
tianafac
66981-73-5
tianeptina
57010-31-8
tiapamil
14785-50-3
tiapirinolo
5845-26-1
tiazesima
63996-84-9
tibalosina
97852-72-7
tibenelast
15686-72-3
tibrofano
71731-58-3
tichizio bromuro
70-10-0
ticlatone
55142-85-3
ticlopidina
144-12-7
tiemonio ioduro
75458-65-0
tienocarbina
37967-98-9
tienopramina
90055-97-3
tienoxololo
7219-91-2
tiesinolo metilbromuro
39754-64-8
tifemoxone
81656-30-6
tifluadom
89875-86-5
tiflucarbina
14176-49-9
tiletamina
159098-79-0
tilnoprofene arbamel
58433-11-7
tilomisolo
42239-60-1
tilozepina
96306-34-2
timelotem
35035-05-3
timepidio bromuro
26839-75-8
timololo
50708-95-7
tinabinolo
66788-41-8
tinofedrina
24237-54-5
tinoridina
22619-35-8
tioclomarol
65899-73-2
tioconazolo
66969-81-1
tiodazosina
38070-41-6
tiodonio cloruro
2240-21-3
tiofuradene
61220-69-7
tiopinac
87691-91-6
tiospirone
34976-39-1
tioxacina
40198-53-6
tioxaprofene
4991-65-5
tioxolone
95588-08-2
tipentosina
5169-78-8
tipepidina
54376-91-9
tipetropio bromuro
7489-66-9
tipindolo
83153-39-3
tiprinast
35423-51-9
tisocromide
80680-05-3
tivanidazolo
2949-95-3
tixadil
83573-53-9
tizabrina
51322-75-9
tizanidina
29218-27-7
toloxatone
655-05-0
tozalinone
103624-59-5
trabossopina
131094-16-1
trafermina
4047-34-1
trantelinio bromuro
58712-69-9
traxanox
148998-94-1
trecovirsene
35943-35-2
triciribina
70-00-8
trifluridina
127-48-0
trimetadione
68-91-7
trimetafano camsilato
635-41-6
trimetozina
35619-65-9
tritiozina
14504-73-5
tritoqualina
47420-28-0
trixolano
108001-60-1
trochidazolo
22089-22-1
trofosfamide
27574-24-9
tropatepina
84697-22-3
tubulozolo
116289-53-3
tulopafant
118812-69-4
ularitide
109683-61-6
utibapril
109683-79-6
utibaprilat
64860-67-9
valperinolo
17692-71-6
vanitiolide
103222-11-3
vapreotide
141575-50-0
vedaclidina
5536-17-4
vidarabina
46817-91-8
viloxazina
89651-00-3
vossergolide
81801-12-9
xamoterolo
131986-45-3
xanomelina
14008-71-0
xantiolo
7361-61-7
xilazina
52832-91-4
xinomilina
7481-89-2
zalcitabina
109826-26-8
zaldaride
89482-00-8
zaltoprofene
127308-82-1
zamifenacina
28810-23-3
zepastina
107452-89-1
ziconotide
30516-87-1
zidovudina
111406-87-2
zileutone
84697-21-2
zinoconazolo
145781-32-4
zolasartano
139264-17-8
zolmitriptano
52867-74-0
zoloperone
121929-20-2
zoniclezolo
61-80-3
zossazolamina
26615-21-4
zotepina
53772-83-1
zuclopentixolo
2935 00 90
59-66-5
acetazolamide
968-81-0
acetoesamide
14376-16-0
acido solfaloxico
80-13-7
alazone
3184-59-6
alipamide
154323-57-6
almotriptano
81982-32-3
alpiropride
5588-16-9
altizide
3754-19-6
ambuside
1421-68-7
amidefrina mesilato
85320-68-9
amosulalolo
51264-14-3
amsacrina
74863-84-6
argatrobano
133267-19-3
artilide
151140-96-4
avitriptano
1150-20-5
azabon
27589-33-9
azosemide
1824-52-8
bemetizide
73-48-3
bendroflumetiazide
104-22-3
benzilsolfamide
91-33-8
benztiazide
90992-25-9
besulpamide
36148-38-6
besunide
147536-97-8
bosentano
138890-62-7
brinzolamide
28395-03-1
bumetanide
7007-88-7
butadiazamide
2043-38-1
butizide
339-43-5
carbutamide
42583-55-1
carmetizide
138-41-0
carzenide
64099-44-1
chisultazina
742-20-1
ciclopentiazide
2259-96-3
ciclotiazide
68475-40-1
cipropride
671-95-4
clofenamide
636-54-4
clopamide
2127-01-7
cloresolone
58-94-6
clorotiazide
94-20-2
clorpropamide
60200-06-8
clorsulone
77-36-1
clortalidone
79094-20-5
daltrobano
136817-59-9
delavirdina
119905-05-4
delequamina
3436-11-1
delfantrina
30236-32-9
dexsotalolo
120-97-8
diclofenamide
22736-85-2
diflumidone
7456-24-8
dimetotiazina
96-62-8
dinsedo
671-88-5
disulfamide
723-42-2
ditolamide
115256-11-6
dofetilide
112966-96-8
domitrobano
120279-96-1
dorzolamide
141626-36-0
dronedarone
100981-43-9
ebrotidina
72301-79-2
enviroxima
1764-85-8
epitizide
1034-82-8
eptolamide
125279-79-0
ersentilide
1213-06-5
etebenecid
1824-58-4
etiazide
103745-39-7
fasudil
20287-37-0
fenquizone
80937-31-1
flosulide
56488-61-0
flubepride
148-56-1
flumetiazide
485-24-5
ftalilsolfametiazolo
85-73-4
ftalilsulfatiazolo
54-31-9
furosemide
52157-91-2
galosemide
51876-98-3
gliamilide
10238-21-8
glibenclamide
26944-48-9
glibornuride
535-65-9
glibutiazolo
1492-02-0
glibuzolo
36980-34-4
glicaramide
24455-58-1
glicetanil
664-95-9
gliciclamide
21187-98-4
gliclazide
631-27-6
gliclopiramide
52994-25-9
glicondamide
3074-35-9
glidazamide
451-71-8
gliesamide
35273-88-2
gliflumide
93479-97-1
glimepiride
3459-20-9
glimidina sodica
1038-59-1
gliottamide
37598-94-0
glipalamide
1228-19-9
glipinamide
29094-61-9
glipizide
80-34-2
gliprotiazolo
33342-05-1
gliquidone
52430-65-6
glisamuride
32797-92-5
glisentide
71010-45-2
glisindamide
3567-08-6
glisobuzolo
24477-37-0
glisolamide
25046-79-1
glisoxepide
7007-76-3
glucosolfamide
159634-47-6
ibutamoren
122647-31-8
ibutilide
13957-38-5
idrobentizide
58-93-5
idroclorotiazide
135-09-1
idroflumetiazide
26807-65-8
indapamide
42792-26-7
isosulpride
23672-07-3
levosulpiride
139133-26-9
lexipafant
120824-08-0
linotrobano
68677-06-5
lorapride
138-39-6
mafenide
515-57-1
maleilsolfatiazolo
3568-00-1
mebutizide
7195-27-9
mefruside
122-89-4
mesolfamide
7541-30-2
mesuprina
565-33-3
metaesamide
554-57-4
metazolamide
138384-68-6
metesind
77989-60-7
metibride
135-07-9
meticlotiazide
1084-65-7
meticrano
17560-51-9
metolazone
61477-95-0
monalazone disodico
154397-77-0
napsagatrano
121679-13-8
naratriptano
51803-78-2
nimesulide
473-42-7
nitrosulfatiazolo
139133-27-0
nupafant
140695-21-2
osutidina
1580-83-2
paraflutizide
21132-59-2
pazossido
1766-91-2
penflutizide
39860-99-6
pipotiazina
55837-27-9
piretanide
346-18-9
politiazide
57-66-9
probenecid
98-75-9
propazolamide
68556-59-2
prosulpride
73-49-4
quinetazone
116649-85-5
ramatrobano
120688-08-6
risotilide
111974-60-8
ritolukast
22933-72-8
salazodina
2315-08-4
salazosolfadimidina
139-56-0
salazosolfamide
515-58-2
salazosulfatiazolo
133276-80-9
samixogrel
129981-36-8
sampatrilato
146623-69-0
saprisartano
56302-13-7
satranidazolo
101526-83-4
sematilide
123308-22-5
sezolamide
139755-83-2
sildenafile
108894-39-9
sitalidone
127373-66-4
sivelestat
127-77-5
solfabenzo
547-44-4
solfacarbamide
17784-12-2
solfacitina
4015-18-3
solfaclomide
128-12-1
solfadiasolfone sodico
547-32-0
solfadiazina sodica
57-68-1
solfadimidina
3772-76-7
solfametomidina
852-19-7
solfapirazolo
515-49-1
solfatiourea
1161-88-2
solfatolamide
94-19-9
solfetidolo
515-64-0
solfisomidina
3930-20-9
sotalolo
13642-52-9
soterenolo
498-78-2
stearilsolfamide
116-43-8
succinilsulfatiazolo
30279-49-3
suclofenide
2455-92-7
sulclamide
127-71-9
sulfabenzamide
21662-79-3
sulfacecolo
144-80-9
sulfacetamide
59-40-5
sulfachinossalina
54063-55-7
sulfaclorazolo
80-32-0
sulfaclorpiridazina
102-65-8
sulfaclozina
485-41-6
sulfacrisoidina
68-35-9
sulfadiazina
115-68-4
sulfadicramide
122-11-2
sulfadimetoxina
2447-57-6
sulfadoxina
526-08-9
sulfafenazolo
127-69-5
sulfafurazolo
57-67-0
sulfaguanidina
27031-08-9
sulfaguanolo
152-47-6
sulfalene
65761-24-2
sulfamazone
127-79-7
sulfamerazina
127-58-2
sulfamerazina sodica
144-82-1
sulfametizolo
723-46-6
sulfametoxazolo
651-06-9
sulfametoxidiazina
80-35-3
sulfametoxipiridazina
32909-92-5
sulfametrolo
1220-83-3
sulfamonometoxina
729-99-7
sulfamoxolo
63-74-1
sulfanilamide
122-16-7
sulfanitrano
599-88-2
sulfaperina
144-83-2
sulfapiridina
116-42-7
sulfaprossilina
599-79-1
sulfasalazina
1984-94-7
sulfasimazina
632-00-8
sulfasomizolo
3563-14-2
sulfasuccinamide
72-14-0
sulfatiazolo
23256-23-7
sulfatroxazolo
13369-07-8
sulfatrozolo
90207-12-8
sulicrinat
57479-88-6
sulmepride
121-64-2
sulocarbilato
110311-27-8
sulofenur
82666-62-4
sulosemide
72131-33-0
sulotrobano
15676-16-1
sulpiride
61-56-3
sultiame
73747-20-3
sulverapride
103628-46-2
sumatriptan
32059-27-1
sumetizide
149556-49-0
susalimod
81428-04-8
taltrimide
106133-20-4
tamsulosina
85977-49-7
tauromustina
4267-05-4
teclotiazide
3688-85-5
tiamizide
69387-87-7
tinisulpride
3692-44-2
tioesamide
316-81-4
tioproperazina
3313-26-6
tiotixene
144494-65-5
tirofibano
56488-58-5
tizolemide
139308-65-9
tolafentrina
1156-19-0
tolazamide
64-77-7
tolbutamide
1027-87-8
tolpentamide
5588-38-5
tolpirramide
56211-40-6
torasemide
32295-18-4
tosifene
127-65-1
tosilcloramide sodica
87051-13-6
tosulur
133-67-5
triclormetiazide
24243-89-8
triflumidato
73803-48-2
tripamide
52406-01-6
uredofos
119-85-7
vanildisolfamide
66644-81-3
veralipride
63198-97-0
viroxima
14293-44-8
xipamide
107753-78-6
zafirlukast
75820-08-5
zidapamide
37000-20-7
zinterolo
72301-78-1
zinviroxima
68291-97-4
zonisamide
2936 10 00
41294-56-8
alfacalcidolo
137-76-8
cetotiamina
6092-18-8
cicotiamina
137-86-0
octotiamina
2936 21 00
4759-48-2
isotretinoina
68-26-8
retinolo
302-79-4
tretinoina
2936 22 00
154-87-0
cocarbossilasi
59-58-5
prosultiamina
59-43-8
tiamina
532-40-1
tiamina monofosfato
2936 23 00
83-88-5
riboflavina
2936 24 00
137-08-6
calcio pantotenato
81-13-0
dexpantenolo
16485-10-2
pantenolo
2936 25 00
65-23-6
piridossina
2936 26 00
68-19-9
cianocobalamina
13870-90-1
cobamamide
13422-51-0
idroxocobalamina
13422-55-4
mecobalamina
2936 27 00
50-81-7
acido ascorbico
134-03-2
ascorbato di sodio
2936 28 00
61343-44-0
tocofenoxato
9002-96-4
tocofersolano
40516-48-1
tretinoina tocoferile
2936 29 10
59-30-3
acido folico
1492-18-8
folinato di calcio
2936 29 30
58-85-5
biotina
2936 29 90
59-67-6
acido nicotinico
19356-17-3
calcifediolo
32222-06-3
calcitriolo
67-97-0
colecalciferolo
50-14-6
ergocalciferolo
83805-11-2
falecalcitriolo
84-80-0
fitomenadione
5988-22-7
fitonadiolo sodio difosfato
492-85-3
nicofolina
98-92-0
nicotinamide
55721-11-4
secalciferolo
2937 11 00
96353-48-9
somagrebovo
106282-98-8
somalapor
123212-08-8
somatosalm
82030-87-3
somatrem
12629-01-5
somatropina
126752-39-4
somavubovo
119693-74-2
somenopor
102744-97-8
sometribovo
102733-72-2
sometripor
129566-95-6
somfasepor
89383-13-1
somidobovo
2937 12 00
11061-68-0
insulina, umana
2937 19 00
183552-38-7
abarelix
34765-96-3
alsactide
113-79-1
argipressina
113-80-4
argiprestocina
103451-84-9
avicatonina
140703-49-7
avorelina
182212-66-4
avotermina
95729-65-0
azetirelina
165101-51-9
becaplermina
57982-77-1
buserelina
9007-12-9
calcitonina
57014-02-5
calcitonina, anguille
26112-29-8
calcitonina, bovina
100016-62-4
calcitonina, pollo
11118-25-5
calcitonina, ratto
47931-85-1
calcitonina, salmone
12321-44-7
calcitonina, suina
21215-62-3
calcitonina, umana
37025-55-1
carbetocina
33605-67-3
cargutocina
157238-32-9
cetermina
120287-85-6
cetrorelix
22572-04-9
codactide
177073-44-8
coriogonadotropina alfa
0-00-0
corticorelina
9002-60-2
corticotropina
113-78-0
demoxitocina
57773-65-6
deslorelina
16679-58-6
desmopressina
89662-30-6
detirelix
105953-59-1
dumorelina
105250-86-0
ebiratide
60731-46-6
elcatonina
111212-85-2
ersofermina
140703-51-1
examorelina
56-59-7
felipressina
38234-21-8
fertirelina
150490-84-9
folitropina beta
9002-68-0
follitropina alfa
124904-93-4
ganirelix
24870-04-0
giractide
16941-32-5
glucagone
33515-09-2
gonadorelina
9002-61-3
gonadotropina corionica
9002-70-4
gonadotropina serica
65807-02-5
goserelin
68859-20-1
insulina argina
116094-23-6
insulina asparta
160337-95-1
insulina glargina
9004-12-0
insulina dalanato
0-00-0
insulina defalano
9002-79-3
intermedina
170851-70-4
ipamorelina
76712-82-8
istrelina
53714-56-0
leuprorelina
50-57-7
lipressina
66866-63-5
lutrelina
152923-57-4
lutropina alfa
68562-41-4
mecasermina
90243-66-6
montirelina
54017-73-1
murodermin
77727-10-7
nacartocina
76932-56-4
nafarelina
17692-62-5
norleusactide
83150-76-9
octreotide
3397-23-7
ornipressina
62305-86-6
orotirelina
50-56-6
oxitocina
78664-73-0
posatirelina
158861-67-7
pralmorelina
24305-27-9
protirelina
127932-90-5
ramorelix
146706-68-5
rismorelina
34273-10-4
saralasina
1393-25-5
secretina
12279-41-3
seractide
86168-78-7
sermorelina
83930-13-6
somatorelina
38916-34-6
somatostatina
144916-42-7
sonermina
103300-74-9
taltirelina
52232-67-4
teriparatide
14636-12-5
terlipressina
16960-16-0
tetracosactide
144743-92-0
teverelix
85466-18-8
timocartina
69558-55-0
timopentina
308079-72-3
timostimulina
9002-71-5
tirotropina
47931-80-6
tosactide
20282-58-0
tricosactide
57773-63-4
triptorelina
97048-13-0
urofollitropina
11000-17-2
vasopressina iniettabile
2937 21 00
53-06-5
cortisone
50-23-7
idrocortisone
50-24-8
prednisolone
53-03-2
prednisone
2937 22 00
28971-58-6
acrocinonide
3093-35-4
alcinonide
67452-97-5
alclometasone
24320-27-2
alocortolone
50629-82-8
alometasone
57781-15-4
alopredone
3924-70-7
amcinafal
7332-27-6
amcinafide
51022-69-6
amcinonide
123013-22-9
amelometasone
4419-39-0
beclometasone
378-44-9
betametasone
5534-05-4
betametasone acibutato
19705-61-4
cicortonide
58524-83-7
ciprocinonide
25122-41-2
clobetasolo
54063-32-0
clobetasone
4828-27-7
clocortolone
5251-34-3
cloprednolo
52080-57-6
cloroprednisone
35135-68-3
cormetasone
50-02-2
desametasone
83880-70-0
desametasone acefurato
595-52-8
descinolone
382-67-2
desossimetasone
7008-26-6
diclorisone
2557-49-5
diflorasone
2607-06-9
diflucortolone
23674-86-4
difluprednato
25092-07-3
dimesone
2355-59-1
drocinonide
3693-39-8
fluclorolone acetonide
127-31-1
fludrocortisone
1524-88-5
fludroxicortide
2135-17-3
flumetasone
60135-22-0
flumossonide
3385-03-3
flunisolide
67-73-2
fluocinolone acetonide
356-12-7
fluocinonide
33124-50-4
fluocortin
152-97-6
fluocortolone
426-13-1
fluorometolone
3841-11-0
fluperolone
2193-87-5
fluprednidene
53-34-9
fluprednisolone
2825-60-7
formocortal
103466-73-5
icometasone enbutato
338-95-4
isoflupredone
106033-96-9
itrocinonide
78467-68-2
locicortolone dicibato
4732-48-3
meclorisone
105102-22-5
mometasone
59497-39-1
naflocort
53-33-8
parametasone
58497-00-0
procinonide
74131-77-4
ticabesone
87116-72-1
timobesone
85197-77-9
tipredano
21365-49-1
tralonide
124-94-7
triamcinolone
31002-79-6
triamcinolone benetonide
5611-51-8
triamcinolone esacetonide
4989-94-0
triamcinolone furetonide
26849-57-0
triclonide
98651-66-2
ulobetasolo
2937 23 00
139402-18-9
alestramustina
432-60-0
allilestrenolo
10448-96-1
almestrone
3538-57-6
aloprogesterone
850-52-2
altrenogest
30781-27-2
amadinone
2740-52-5
anagestone
313-05-3
azacosterolo
16915-71-2
cingestolo
54063-31-9
cismadinone
20047-75-0
clogestone
5367-84-0
clomegestone
1961-77-9
clormadinone
54063-33-1
clossestradiolo
15262-77-8
delmadinone
10116-22-0
demegestone
54024-22-5
desogestrel
152-62-5
didrogesterone
65928-58-7
dienogest
79-64-1
dimetisterone
809-01-8
edogestrone
547-81-9
epiestriolo
7004-98-0
epimestrolo
2363-58-8
epitiostanolo
80471-63-2
epostano
50-28-2
estradiolo
50-50-0
estradiolo benzoato
3571-53-7
estradiolo undecilato
979-32-8
estradiolo valerato
2998-57-4
estramustina
4140-20-9
estrapronicato
5941-36-6
estrazinolo
514-68-1
estriolo succinato
10322-73-3
estrofurato
53-16-7
estrone
965-90-2
etilestrenolo
3124-93-4
etinerone
57-63-6
etinilestradiolo
1231-93-2
etinodiolo
434-03-7
etisterone
54048-10-1
etonogestrel
337-03-1
flugestone
566-48-3
formestano
129453-61-8
fulvestrant
19291-69-1
gestaclone
14340-01-3
gestadienolo
60282-87-3
gestodene
1253-28-7
gestonorone caproato
16320-04-0
gestrinone
68-96-2
idrossiprogesterone
630-56-8
idrossiprogesterone caproato
797-63-7
levonorgestrel
52-76-6
linestrenolo
977-79-7
medrogestone
520-85-4
medrossiprogesterone
3562-63-8
megestrolo
5633-18-1
melengestrolo
72-33-3
mestranolo
23163-42-0
metinodiolo
52279-58-0
metogest
34816-55-2
mossestrolo
39791-20-3
nilestriolo
58691-88-6
nomegestrolo
68-23-5
noretinodrel
68-22-4
noretisterone
13563-60-5
norgesterone
35189-28-7
norgestimato
25092-41-5
norgestomet
6533-00-2
norgestrel
848-21-5
norgestrienone
6795-60-4
norvinisterone
13885-31-9
orestrato
105149-04-0
osaterone
3643-00-3
ossogestone
7001-56-1
pentagestrone
28014-46-2
poliestradiolo fosfato
57-83-0
progesterone
23873-85-0
proligestone
34184-77-5
promegestone
39219-28-8
promestriene
1169-79-5
quinestradolo
152-43-2
quinestrolo
10592-65-1
quingestanolo
67-95-8
quingestrone
5630-53-5
tibolone
896-71-9
tigestolo
5192-84-7
trengestone
74513-62-5
trimegestone
2937 29 00
154229-19-3
abiraterone
52-39-1
aldosterone
595-77-7
algestone
83625-35-8
amebucort
521-18-6
androstanolone
96301-34-7
atamestano
3570-10-3
benorterone
1605-89-6
bolasterone
846-48-0
boldenone
16915-78-9
bolenolo
1491-81-2
bolmantalato
51333-22-3
budesonide
120815-74-9
butixocort
17021-26-0
calusterone
976-71-6
canrenone
141845-82-1
ciclesonide
89672-11-7
cioteronel
5591-27-5
clometerone
2098-66-0
ciproterone
53608-96-1
clossotestosterone
1093-58-9
clostebol
50801-44-0
cortisuzolo
1110-40-3
cortivasolo
152-58-9
cortodoxone
17230-88-5
danazolo
14484-47-0
deflazacort
63014-96-0
delanterone
20423-99-8
deprodone
638-94-8
desonide
64-85-7
desossicortone
41020-79-5
dicirenone
66877-67-6
domoprednato
67392-87-4
drospirenone
58-19-5
drostanolone
164656-23-9
dutasteride
2320-86-7
enestebolo
107724-20-9
eplerenone
119169-78-7
epristeride
107868-30-4
exemestano
98319-26-7
finasteride
19888-56-3
fluazacort
76-43-7
fluoximesterone
2454-11-7
formebolone
76-47-1
idrocortamato
74050-20-7
idrocortisone aceponato
19120-01-5
idrossistenozolo
17332-61-5
isoprednidene
129260-79-3
loteprednolo
13085-08-0
mazipredone
3625-07-8
mebolazina
2668-66-8
medrisone
21362-69-6
mepitiostano
1247-42-3
meprednisone
7483-09-2
mesabolone
87952-98-5
mespirenone
43169-54-6
mesrenoato potassico
521-11-9
mestanolone
1424-00-6
mesterolone
72-63-9
metandienone
521-10-8
metandriolo
153-00-4
metenolone
83-43-2
metilprednisolone
86401-95-8
metilprednisolone aceponato
90350-40-6
metilprednisolone suleptanato
58-18-4
metiltestosterone
965-93-5
metribolone
3704-09-4
mibolerone
84371-65-3
mifepristone
105051-87-4
minamestano
434-22-0
nandrolone
51354-32-6
nisterima
24358-76-7
nivacortolo
797-58-0
norboletone
13583-21-6
norclostebol
33122-60-0
nordinone
52-78-8
noretandrolone
65415-41-0
nicocortonide
145-12-0
ossimesterone
434-07-1
ossimetolone
1254-35-9
oxabolone cipionato
53-39-4
oxandrolone
33765-68-3
oxendolone
18118-80-4
oxisopred
67-81-2
penmesterolo
77016-85-4
plomestano
53-43-0
prasterone
5714-75-0
prednazato
6693-90-9
prednazolina
73771-04-7
prednicarbato
599-33-7
prednilidene
29069-24-7
prednimustina
5626-34-6
prednisolamato
5060-55-9
prednisolone steaglato
145-13-1
pregnenolone
3638-82-2
propetandrolo
49847-97-4
prorenoato potassico
2487-63-0
quinbolone
76675-97-3
resocortol
49697-38-3
rimexolone
144459-70-1
rofleponide
79243-67-7
rosterolone
60023-92-9
roxibolone
5055-42-5
silandrone
74220-07-8
spirorenone
10418-03-8
stanozololo
5197-58-0
stenbolone
968-93-4
testolattone
58-22-0
testosterone
5874-98-6
testosterone chetolaurato
2205-73-4
tiomesterone
60607-35-4
topterone
91935-26-1
toripristone
10161-33-8
trenbolone
3764-87-2
trestolone
13647-35-3
trilostano
61951-99-3
tixocortolo
137099-09-3
turosteride
107000-34-0
zanoterone
2937 31 00
51-43-4
epinefrina
2937 39 00
51-41-2
norepinefrina
329-65-7
racepinefrina
2937 40 00
55-03-8
levotiroxina sodica
6893-02-3
liotironina
3130-96-9
ratironina
9010-34-8
tiroglobulina
2937 50 00
74176-31-1
alfaprostolo
745-65-3
alprostadil
55028-70-1
arbaprostile
83997-19-7
ataprost
88430-50-6
beraprost
69648-38-0
butaprost
35700-23-3
carboprost
95722-07-9
cicaprost
81845-44-5
ciprostene
88931-51-5
clinprost
40665-92-7
cloprostenolo
62524-99-6
delprostenato
33813-84-2
deprostile
90243-98-4
dimoxaprost
551-11-1
dinoprost
363-24-6
dinoprostone
51953-95-8
doxaprost
81026-63-3
enisoprost
73121-56-9
enprostile
35121-78-9
epoprostenolo
90693-76-8
eptaloprost
59619-81-7
etiprostone
69381-94-8
fenprostalene
86348-98-3
flunoprost
40666-16-8
fluprostenolo
62559-74-4
frossiprost
64318-79-2
gemeprost
73873-87-7
iloprost
105674-77-9
lanprostone
130209-82-4
latanoprost
88852-12-4
limaprost
67110-79-6
luprostiolo
61263-35-2
meteneprost
88980-20-5
mexiprostil
59122-46-2
misoprostolo
87269-59-8
naxaprostene
71097-83-1
nileprost
79360-43-3
nocloprost
70667-26-4
ornoprostile
69648-40-4
oxoprostolo
61557-12-8
penprostene
139403-31-9
pimilprost
79672-88-1
piriprost
54120-61-5
prostalene
110845-89-1
remiprostolo
77287-05-9
rioprostil
56695-65-9
rosaprostolo
122946-42-3
spiriprostile
60325-46-4
sulprostone
108945-35-3
taprostene
71116-82-0
tiaprost
80225-28-1
tilsuprost
67040-53-3
tiprostanide
69900-72-7
trimoprostile
120373-36-6
unoprostone
85505-64-2
vapiprost
73647-73-1
viprostolo
2937 90 00
13074-00-5
azastene
83646-97-3
inocoterone
104-14-3
octopamina
2938 10 00
520-27-4
diosmina
30851-76-4
etoxazorutoside
23869-24-1
monosserutina
153-18-4
rutoside
7085-55-4
troxerutina
2938 90 10
1111-39-3
acetildigitossina
36983-69-4
actodigina
17598-65-1
deslanoside
71-63-6
digitossina
20830-75-5
digossina
1405-76-1
gitalina, amorfa
3261-53-8
gitalossina
10176-39-3
gitoformato
17575-22-3
lanatoside C
30685-43-9
metildigossina
7242-04-8
pengitossina
2938 90 90
14144-06-0
disogluside
33419-42-0
etoposide
17226-75-4
kelloside
18719-76-1
keracianina
33396-37-1
meproscillarina
131129-98-1
mipragoside
150332-35-7
pamacheside
8063-80-7
polisaponina
466-06-8
proscillaridina
33156-28-4
ramnodigina
100345-64-0
siagoside
29767-20-2
teniposide
99759-19-0
ticheside
2939 11 00
52485-79-7
buprenorfina
125-28-0
diidrocodeina
14521-96-1
etorfina
509-67-1
folcodina
125-29-1
idrocodone
466-99-9
idromorfone
639-48-5
nicomorfina
76-42-6
oxicodone
76-41-5
oximorfone
466-90-0
tebacone
2939 19 00
25333-77-1
acetorfina
23758-80-7
alletorfina
4406-22-8
ciprenorfina
7125-76-0
codoxima
72060-05-0
conorfone
427-00-9
desomorfina
14357-78-9
diprenorfina
69373-95-1
diproteverina
2183-56-4
idromorfinolo
16008-36-9
metildesorfina
509-56-8
metildiidromorfina
143-52-2
metopone
467-18-5
mirofina
20594-83-6
nalbufina
55096-26-9
nalmefene
16676-26-9
nalmessone
62-67-9
nalorfina
465-65-6
naloxone
16590-41-3
naltrexone
3688-66-2
nicocodina
808-24-2
nicodicodina
467-15-2
norcodeina
466-97-7
normorfina
128-62-1
noscapina
16549-56-7
omprenorfina
42281-59-4
oxilorfano
68616-83-1
pentamorfone
88939-40-6
semorfone
77287-89-9
xorfanolo
2939 29 00
1301-42-4
euprocina
84-55-9
viquidil
2939 41 00
90-81-3
racefedrina
2939 42 00
90-82-4
pseudoefedrina
2939 43 00
492-39-7
catina
2939 49 00
7681-79-0
etafedrina
14838-15-4
fenilpropanolamina
530-54-1
metoxifedrina
26652-09-5
ritodrina
2939 51 00
3736-08-1
fenetillina
2939 59 00
70788-27-1
acefillina clofibrolo
18428-63-2
acefillina piperazina
107767-55-5
albifillina
317-34-0
aminofillina
151581-23-6
apaxifillina
136145-07-8
arofilina
2016-63-9
bamifillina
30924-31-3
cafaminolo
58166-83-9
cafedrina
132210-43-6
cipamfillina
4499-40-5
colina teofillinato
57076-71-8
denbufillina
1703-48-6
dimabefillina
523-87-5
dimenidrinato
519-30-2
dimetazano
17692-30-7
diniprofillina
479-18-5
diprofillina
69975-86-6
doxofillina
41078-02-8
enprofillina
314-35-2
etamifillina
519-37-9
etofillina
54504-70-0
etofillina clofibrato
82190-91-8
flufillina
85118-43-0
fluprofillina
80288-49-9
furafillina
5634-38-8
guaifillina
90162-60-0
isbufillina
90749-32-9
laprafillina
100324-81-0
lisofillina
10226-54-7
lomifillina
15518-82-8
metescufillina
80294-25-3
mexafillina
116763-36-1
nestifillina
6493-05-6
pentoxifillina
110390-84-6
perbufillina
10001-43-1
pimefillina
606-90-6
piprinidrinato
53403-97-7
piridofillina
17693-51-5
prometazina teoclato
55242-55-2
propentofillina
603-00-9
proxifillina
54063-54-6
reproterolo
98204-48-9
spirofillina
98833-92-2
stacofillina
102144-78-5
tameridone
79712-55-3
tazifillina
13460-98-5
teodrenalina
15766-94-6
teofillina efedrina
81792-35-0
teopranitolo
65184-10-3
teoprololo
105102-21-4
torbafillina
17243-70-8
triclofillina
17243-56-0
visnafillina
36921-54-7
xantifibrato
437-74-1
xantinolo nicotinato
2939 61 00
60-79-7
ergometrina
2939 62 00
113-15-5
ergotamina
2939 69 00
3031-48-9
acetergamina
121588-75-8
amesergide
60019-20-7
brazergolina
83455-48-5
bromerguride
25614-03-3
bromocriptina
81409-90-7
cabergolina
74627-35-3
cianergolina
59091-65-5
delergotrile
66759-48-6
desocriptina
511-12-6
diidroergotamina
59032-40-5
disulergina
87178-42-5
dosergoside
88660-47-3
epicriptina
64795-23-9
etisulergina
36945-03-6
lergotrile
50-37-3
lisergide
18016-80-3
lisuride
81968-16-3
mergocriptina
64795-35-3
mesulergina
17692-51-2
metergolina
22336-84-1
metergotamina
113-42-8
metilergometrina
361-37-5
metisergide
27848-84-6
nicergolina
66104-22-1
pergolide
5793-04-4
propisergide
77650-95-4
proterguride
107052-56-2
romergolina
108674-86-8
sergolexolo
37686-84-3
terguride
57935-49-6
tiomergina
7125-71-5
tochizina
2939 91 90
537-46-2
metamfetamina
2939 99 00
522-87-2
acido yoimbico
7008-42-6
acronina
15180-03-7
alcuronio cloruro
4880-92-6
apovincamina
428-07-9
atromepina
52-88-0
atropina metonitrato
4438-22-6
atropina ossido
40796-97-2
bemesetron
86-13-5
benzatropina
53-18-9
bietaserpina
57475-17-9
brovincamina
29025-14-7
butropio bromuro
71031-15-7
catinone
602-40-4
cieptropina
51598-60-8
cimetropio bromuro
5627-46-3
clobenztropina
7008-24-4
cloroserpidina
546-06-5
conexina
486-56-6
cotinina
105118-14-7
datelliptio cloruro
1242-69-9
decitropina
4914-30-1
deidroemetina
477-30-5
demecolcina
604-51-3
deptropina
131-01-1
deserpidina
53862-81-0
detajmio bitartrato
33335-58-9
dimetiltubocurarinio cloruro
58337-35-2
elliptinio acetato
25573-43-7
eseridina
524-83-4
etibenzatropina
3784-89-2
fenactropinio cloruro
5868-06-4
fentonio bromuro
63516-07-4
flutropio bromuro
357-70-0
galantamina
17127-48-9
glaziovina
109889-09-0
granisetron
22254-24-6
ipratropio bromuro
97682-44-5
irinotecano
123258-84-4
itasetron
90-69-7
lobelina
47562-08-3
loraimina
149882-10-0
lurtotecano
3735-85-1
mefeserpina
54-49-9
metaraminolo
1178-28-5
metoserpato
865-04-3
metoserpidina
135905-89-4
mirisetron
80-50-2
octatropina metilbromuro
80-49-9
omatropina metilbromuro
30286-75-0
ossitropio bromuro
365-26-4
oxilofrina
1028-33-7
pentifillina
585-14-8
poschina
2589-47-1
prajmalio bitartrato
7009-65-6
prampina
50-39-5
proteobromina
520-52-5
psilocibina
73573-42-9
rescimetolo
24815-24-5
rescinnamina
50-55-5
reserpina
72238-02-9
retelliptina
117086-68-7
ricasetron
5610-40-2
securinina
88199-75-1
sevitropio mesilato
79467-19-9
sintropio bromuro
84-36-6
sirosingopina
90-39-1
sparteina
15130-91-3
sultroponio
113932-41-5
tematropio metilsolfato
495-83-0
tigloidina
602-41-5
tiocolchicoside
139404-48-1
tiotropio bromuro
123948-87-8
topotecano
64294-94-6
tropabazato
85181-40-4
tropanserina
76352-13-1
tropapride
143-92-0
tropenzilina bromuro
533-08-4
tropiglina
19410-02-7
tropirina
89565-68-4
tropisetron
15790-02-0
tropodifene
10405-02-4
trospio cloruro
57-94-3
tubocurarina cloruro
865-21-4
vinblastina
4880-88-0
vinburnina
1617-90-9
vincamina
19877-89-5
vincanolo
65285-58-7
vincantrile
57-22-7
vincristina
74709-54-9
vindeburnolo
53643-48-4
vindesina
68170-69-4
vinepidina
162652-95-1
vinflunina
54022-49-0
vinformide
123286-00-0
vinfosiltina
865-24-7
vinglicinato
81571-28-0
vinleucinolo
23360-92-1
vinleurosina
83482-77-3
vinmegallato
71486-22-1
vinorelbina
42971-09-5
vinpocetina
57694-27-6
vinpolina
15228-71-4
vinrosidina
81600-06-8
vintriptolo
67699-40-5
vinzolidina
511-55-7
xenitropio bromuro
123482-22-4
zatosetron
25775-90-0
zucapsaicina
2940 00 00
10016-20-3
alfadex
56824-20-5
amiprilosio
7585-39-9
betadex
29899-95-4
clobenoside
15879-93-3
cloralosio
132682-98-5
glufosfamide
96427-12-2
lattalfato
585-86-4
lattitolo
4618-18-2
lattulosio
55902-93-7
mebenoside
15351-13-0
nicofuranoso
33779-37-2
salprotoside
133692-55-4
seprilosio
54182-58-0
sucralfato
57680-56-5
sucrosofato
10310-32-4
tribenoside
2941 10 10
26787-78-0
amoxicillina
2941 10 20
69-53-4
ampicillina
6489-97-0
metampicillina
33817-20-8
pivampicillina
2941 10 90
525-94-0
adicillina
87-09-2
almecillina
10004-67-8
amantocillina
63469-19-2
apalcillina
63358-49-6
aspoxicillina
17243-38-8
azidocillina
37091-66-0
azlocillina
50972-17-3
bacampicillina
751-84-8
benetamina penicillina
61-33-6
benzilpenicillina
1538-09-6
benzilpenicillina benzatinica
4697-36-3
carbenicillina
27025-49-6
carfecillina
35531-88-5
carindacillina
1596-63-0
chinacillina
3485-14-1
ciclacillina
6011-39-8
clemizolo-penicillina
1926-49-4
clometocillina
61-72-3
cloxacillina
3116-76-5
dicloxacillina
26774-90-3
epicillina
3511-16-8
etacillina
1926-48-3
fenbenicillina
147-55-7
feneticillina
7009-88-3
feniracillina
87-08-1
fenossimetilpenicillina
51154-48-4
fibracillina
5250-39-5
flucloxacillina
98048-07-8
fomidacillina
78186-33-1
fumoxicillina
54340-65-7
furbucillina
66327-51-3
fuzlocillina
4780-24-9
isopropicillina
86273-18-9
lenampicillina
3736-12-7
levopropicillina
61-32-5
meticillina
51481-65-3
mezlocillina
147-52-4
nafcillina
66-79-5
oxacillina
53861-02-2
oxetacillina
983-85-7
penamecillina
61477-96-1
piperacillina
55975-92-3
pirbenicillina
69414-41-1
piridicillina
82509-56-6
piroxicillina
15949-72-1
prazocillina
551-27-9
propicillina
55530-41-1
rotamicillina
67337-44-4
sarmoxicillina
40966-79-8
sarpicillina
41744-40-5
sulbenicillina
76497-13-7
sultamicillina
22164-94-9
suncillina
47747-56-8
talampicillina
56211-43-9
tameticillina
66148-78-5
temocillina
34787-01-4
ticarcillina
26552-51-2
tifencillina
151287-22-8
tobicilina
2941 20 80
11011-72-6
bluensomicina
94554-99-1
paldimicina
57-92-1
streptomicina
4480-58-4
streptoniazide
2941 30 00
5874-95-3
amiciclina
15599-51-6
apiciclina
1181-54-0
clomociclina
57-62-5
clortetraciclina
58298-92-3
colimeciclina
987-02-0
demeciclina
127-33-3
demeclociclina
564-25-0
doxiciclina
15590-00-8
etamociclina
16545-11-2
guameciclina
992-21-2
limeciclina
2013-58-3
meclociclina
31770-79-3
megluciclina
914-00-1
metaciclina
10118-90-8
minociclina
5585-59-1
nitrociclina
79-57-2
oxitetraciclina
15301-82-3
pecociclina
4599-60-4
penimepiciclina
16259-34-0
penimociclina
1110-80-1
pipaciclina
751-97-3
rolitetraciclina
808-26-4
sanciclina
60-54-8
tetraciclina
2941 40 00
13838-08-9
azidamfenicolo
56-75-7
cloramfenicolo
76639-94-6
florfenicolo
31342-36-6
pantotenato di cloramfenicolo composto
847-25-6
racefenicolo
15318-45-3
tiamfenicolo
2941 50 00
527-75-3
beritromicina
81103-11-9
claritromicina
62013-04-1
diritromicina
114-07-8
eritromicina
96128-89-1
eritromicina acistrato
84252-03-9
eritromicina stinoprato
82664-20-8
fluritromicina
53066-26-5
lexitromicina
80214-83-1
roxitromicina
2941 90 00
129639-79-8
abafungina
65195-55-3
abamectina
6990-06-3
acido fusidico
24280-93-1
acido micofenolico
1394-02-1
acimicina
57576-44-0
aclarubicina
0-00-0
actagardina
37305-75-2
actaplanina
1402-81-9
ambomicina
58857-02-6
ambruticina
1402-82-0
amfomicina
1397-89-3
amfotericina B
1403-71-0
amicina
37517-28-5
amikacina
110267-81-7
amrubicina
1402-84-2
antelmicina
4803-27-4
antramicina
37321-09-8
apramicina
51025-85-5
arbekacina
0-00-0
ardacina
4117-65-1
aspartocina
55779-06-1
astromicina
11051-71-1
avilamicina
37332-99-3
avoparcina
54182-65-9
azalomicina
115-02-6
azaserina
83905-01-5
azitromicina
7644-67-9
azotomicina
78110-38-0
aztreonam
1405-87-4
bacitracina
50846-45-2
bacmecillinam
11015-37-5
bambermicina
127785-64-2
basifungina
4696-76-8
bekanamicina
27661-27-4
benassibina
36889-15-3
betamicina
120410-24-4
biapenem
38129-37-2
bicozamicina
11056-11-4
biniramicina
11056-06-7
bleomicina
26631-90-3
brobactam
59733-86-7
butikacina
12772-35-9
butirosina
8052-16-2
cactinomicina
1403-17-4
candicidina
11003-38-6
capreomicina
4564-87-8
carbomicina
50935-04-1
carubicina
87638-04-8
carumonam
10206-21-0
cefacetrile
53994-73-3
cefacloro
50370-12-2
cefadroxil
15686-71-2
cefalexina
3577-01-3
cefaloglicina
5575-21-3
cefalonio
859-07-4
cefaloram
50-59-9
cefaloridina
153-61-7
cefalotina
34444-01-4
cefamandolo
51627-20-4
cefaparolo
21593-23-7
cefapirina
51627-14-6
cefatrizina
58665-96-6
cefazaflur
56187-47-4
cefazedone
25953-19-9
cefazolina
76610-84-9
cefbuperazone
41952-52-7
cefcanel
97275-40-6
cefcanel daloxato
135889-00-8
cefcapene
84957-30-2
cefchinomo
105239-91-6
cefclidina
80195-36-4
cefdaloxima
91832-40-5
cefdinir
104145-95-1
cefditorene
57847-69-5
cefedrolor
103238-57-9
cefempidone
88040-23-7
cefepima
65052-63-3
cefetamet
117211-03-7
cefetecolo
65307-12-2
cefetrizolo
66474-36-0
cefivitril
79350-37-1
cefixima
116853-25-9
cefluprenam
65085-01-0
cefmenoxima
107452-79-9
cefmepidio cloruro
56796-20-4
cefmetazolo
75481-73-1
cefminox
69739-16-8
cefodizima
61270-58-4
cefonicid
62893-19-0
cefoperazone
60925-61-3
ceforanide
122841-10-5
cefoselis
63527-52-6
cefotaxima
69712-56-7
cefotetan
61622-34-2
cefotiam
36920-48-6
cefoxazolo
35607-66-0
cefoxitina
113359-04-9
cefozoprano
84880-03-5
cefpimizolo
70797-11-4
cefpiramide
84957-29-9
cefpiromo
80210-62-4
cefpodoxima
92665-29-7
cefprozile
38821-53-3
cefradina
52231-20-6
cefrotile
51762-05-1
cefroxadina
62587-73-9
cefsulodina
54818-11-0
cefsumide
72558-82-8
ceftazidima
82547-58-8
cefteram
26973-24-0
ceftezolo
97519-39-6
ceftibutene
80370-57-6
ceftiofur
77360-52-2
ceftiolene
71048-88-9
ceftiossido
68401-81-0
ceftizoxima
135821-54-4
ceftizoxima alapivoxil
73384-59-5
ceftriaxone
39685-31-9
cefuracetima
55268-75-2
cefuroxima
82219-78-1
cefuzonam
53228-00-5
cetociclina
120138-50-3
chinupristina
1392-21-8
chitasamicina
66-81-9
cicloesimide
68-41-7
cicloserina
59865-13-3
ciclosporina
79404-91-4
cilofungina
11056-12-5
cirolemicina
18323-44-9
clindamicina
30387-39-4
colistimetato di sodio
1066-17-7
colistina
4434-05-3
cumamicina
50-76-0
dactinomicina
103060-53-3
daptomicina
20830-81-3
daunorubicina
66211-92-5
detorubicina
34493-98-6
dibekacina
156131-91-8
dimadectina
14289-25-9
diproleandomicina
117704-25-3
doramectina
23214-92-8
doxorubicina
1403-47-0
duazomicina
56592-32-6
efrotomicina
11029-70-2
eliomicina
97068-30-9
elsamitrucina
1391-41-9
endomicina
11115-82-5
enramicina
33103-22-9
enviomicina
56420-45-2
epirubicina
123997-26-2
eprinomectina
63521-85-7
esorubicina
70639-48-4
etisomicina
106560-14-9
faropenem
480-49-9
filipina
99665-00-6
flomossefo
37717-21-8
flurocitabina
23155-02-4
fosfomicina
66508-53-0
fosmidomicina
119-04-0
framicetina
23110-15-8
fumagillina
1393-87-9
fusafungina
114451-30-8
ganefromicina
1403-66-3
gentamicina
90850-05-8
gloximonam
1405-97-6
gramicidina
113-73-5
gramicidina S
126-07-8
griseofulvina
58957-92-9
idarubicina
64221-86-9
imipenem
58152-03-7
isepamicina
70288-86-7
ivermectina
16846-24-5
josamicina
11048-15-0
kalafungina
59-01-8
kanamicina
56283-74-0
laidlomicina
25999-31-9
lasalocide
64952-97-2
latamoxef
149951-16-6
lenapenem
70774-25-3
leurubicina
11014-70-3
levorina
10118-85-1
lidimicina
154-21-2
lincomicina
36441-41-5
lividomicina
76470-66-1
loracarbef
13058-67-8
lucimicina
84878-61-5
maduramicina
35775-82-7
maridomicina
32887-01-7
mecillinam
64314-52-9
medorubicina
28022-11-9
megalomicina
71628-96-1
menogarile
11121-32-7
mepartricina
96036-03-2
meropenem
1407-05-2
metocidina
11006-76-1
micamicina
52093-21-7
micronomicina
35457-80-8
midecamicina
122173-74-4
mideplanina
31101-25-4
mirincamicina
73684-69-2
mirosamicina
11056-14-7
mitocarcina
1403-99-2
mitogillina
11043-99-5
mitomalcina
50-07-7
mitomicina
11056-15-8
mitospero
50935-71-2
mocimicina
17090-79-8
monensina
12650-69-0
mupirocina
55134-13-9
narasina
7681-93-8
natamicina
11048-13-8
nebramicina
102130-84-7
nemadectina
108852-90-0
nemorubicina
1404-04-2
neomicina
56391-56-1
netilmicina
1404-08-6
neutramicina
11056-16-9
nifungina
1400-61-9
nistatina
1404-15-5
nogalamicina
56377-79-8
nosieptide
303-81-1
novobiocina
3922-90-5
oleandomicina
11006-70-5
olivomicina
159445-62-2
orientiparcina
11006-76-1
ostreogricina
90898-90-1
oximonam
87726-17-8
panipenem
7542-37-2
paromomicina
11096-49-4
partricina
59794-18-2
paulomicina
19504-77-9
pecilocina
1404-20-2
peliomicina
55870-64-9
pentisomicina
68247-85-8
peplomicina
72496-41-4
pirarubicina
108319-07-9
pirazmonam
79548-73-5
pirlimicina
1018-71-9
pirrolnitrina
32886-97-8
pivmecillinam
62107-94-2
plauracina
125-65-5
pleuromulina
18378-89-7
plicamicina
1404-26-8
polimixina B
801-52-5
porfiromicina
47917-41-9
primicina
11006-76-1
pristinamicina
66887-96-5
propikacina
53-79-2
puromicina
76168-82-6
ramoplanina
11056-09-0
ranimicina
1404-48-4
relomicina
56689-42-0
repromicina
25546-65-0
ribostamicina
72559-06-9
rifabutina
129791-92-0
rifalazil
94168-98-6
rifametano
113102-19-5
rifamexile
6998-60-3
rifamicina
2750-76-7
rifamide
13292-46-1
rifampicina
61379-65-5
rifapentina
80621-81-4
rifaximina
1404-55-3
ristocetina
84845-57-8
ritipenem
96497-67-5
rodorubicina
74014-51-0
rokitamicina
35834-26-5
rosaramicina
3930-19-6
rufocromomicina
1404-59-7
rutamicina
53003-10-4
salinomicina
156769-21-0
sanfetrinem
23477-98-7
sedecamicina
113378-31-7
semduramicina
22733-60-4
siccanina
58944-73-3
sinefungina
32385-11-8
sisomicina
1405-52-3
solfomixina
1404-64-4
sparsomicina
1695-77-8
spectinomicina
8025-81-8
spiramicina
636-47-5
stallimicina
11033-34-4
steffimicina
1404-74-6
streptovaricina
18883-66-4
streptozocina
68373-14-8
sulbactam
120788-07-0
sulopenem
65057-90-1
talisomicina
89786-04-9
tazobactam
61036-62-2
teicoplanina
113167-61-6
terdecamicina
55297-95-5
tiamulina
102507-71-1
tigemonam
108050-54-0
tilmicosina
1401-69-0
tilosina
1404-88-2
tirotricina
32986-56-4
tobramicina
2751-09-9
troleandomicina
88669-04-9
trospectomicina
58970-76-6
ubenimex
101312-92-9
valnemulina
121584-18-7
valspodar
1404-90-6
vancomicina
32988-50-4
viomicina
11006-76-1
virginiamicina
1405-00-1
viridofulvina
54182-61-5
vistatolone
580-74-5
xantocillina
9014-02-2
zinostatina
54083-22-6
zorubicina
2942 00 00
16037-91-5
sodio stibogluconato
3001 20 10
135968-09-1
lenograstim
134088-74-7
nartograstim
123774-72-1
sargramostim
3001 20 90
83712-60-1
defibrotide
121181-53-1
filgrastim
121547-04-4
mirimostim
99283-10-0
molgramostim
127757-91-9
regramostim
3001 90 91
9005-49-6
eparina sodica
3001 90 99
120993-53-5
desirudina
54182-59-1
sulglicotide
3002 10
9008-11-1
interferone alfa
9008-11-1
interferone beta
9008-11-1
interferone gamma
118390-30-0
interferone alfacone-1
3002 10 10
137487-62-8
alvircept sudotox
3002 10 91
143653-53-6
abciximab
156227-98-4
afelimomab
156586-92-4
altumomab
9000-94-6
antitrombina III, umana
154361-48-5
arcitumomab
179045-86-4
basiliximab
158318-63-9
bectumomab
0-00-0
biciromab
151763-64-3
capromab
156586-90-2
cedelizumab
182912-58-9
clenoliximab
152923-56-3
daclizumab
145832-33-3
detumomab
0-00-0
dorlimomab aritox
141410-98-2
edobacomab
156586-89-9
edrecolomab
142864-19-5
enlimomab
169802-84-0
enlimomab pegolo
167816-91-3
faralimomab
167747-20-8
felvizumab
171656-50-1
igovomab
126132-83-0
imciromab
170277-31-3
infliximab
152981-31-2
inolimomab
174722-30-6
keliximab
166089-32-3
lintuzumab
127757-92-0
maslimomab
0-00-0
muromonab-CD3
150631-27-9
nacolomab tafenatox
138661-01-5
nebacumab
162774-06-3
nerelimomab
159445-64-4
odulimomab
147191-91-1
priliximab
153101-26-9
regavirumab
174722-31-7
rituximab
144058-40-2
satumomab
0-00-0
sevirumab
167747-19-5
sulesomab
117305-33-6
telimomab aritox
180288-69-1
trastuzumab
0-00-0
tuvirumab
148189-70-2
votumumab
141483-72-9
zolimomab aritox
3002 10 95
143090-92-0
anakinra
143631-61-2
atexakina alfa
148637-05-2
cilmostim
161753-30-6
daniplestim
142298-00-8
emoctakin
142261-03-8
emoglobina crosfumaril
154725-65-2
epoetina epsilon
148363-16-0
epoetina omega
102786-61-8
eptacog alfa (attivato)
0-00-0
fibrina, umana
154248-96-1
iroplact
156679-34-4
lenercept
137463-76-4
milodistim
124146-64-1
mobenakina
0-00-0
moroctocog alfa
148641-02-5
muplestim
166089-33-4
nagrestipen
113478-33-4
nonacog alfa
139076-62-3
octocog alfa
145941-26-0
oprelvekina
112721-39-8
pifonakina
148883-56-1
tifacogina
3002 10 99
0-00-0
fibrina, bovina
141752-91-2
pegaldesleukin
3002 90 90
0-00-0
tendamistat
3003 20 00
123760-07-6
zinostatina stimalamero
3003 31 00
8063-29-4
insulina iniettabile bifasica
8049-62-5
insulina-zinco sospensione (amorfa)
8049-62-5
insulina-zinco sospensione composta
8049-62-5
insulina-zinco sospensione (cristallina)
8052-74-2
isofano insulina
3003 39 00
8049-55-6
corticotropina-zinco idrossido
0-00-0
plusonermina
3003 40 00
8069-64-5
meralluride
60135-06-0
mercumatilina sodica
8012-34-8
mercurofillina
3003 90 10
8002-90-2
chiniofone
3003 90 90
5779-59-9
alazanina triclofenato
66813-51-2
alexitolo sodico
9014-67-9
alossiprina
13051-01-9
carbazocromo salicilato
0-00-0
fuladectina
12182-48-8
glucalox
8031-09-2
morruato sodico
8026-10-6
soluzione di cloruro di sodio composto
8026-79-7
soluzione di lattato sodico composto
12040-73-2
sucralox
3004 31
9004-10-8
insulina iniettabile neutra
9004-17-5
insulina-zinco protaminato iniettabile
9004-21-1
prep. iniettabile di insulina zinco globina
3203 00 10
547-17-1
xantofil palmitato
3204 12 00
3861-73-2
anazolene sodico
15722-48-2
olsalazina
3204 13 00
548-62-9
metilrosanilinio cloruro
7232-51-1
pararosanilina embonato
92-31-9
tolonio cloruro
3204 19 00
7235-40-7
betacarotene
3204 90 00
1461-15-0
oftasceina
3402 12 00
8001-54-5
benzalconio cloruro
3402 13 00
104-31-4
benzonatato
9004-95-9
cetomacrogolo 1000
9002-92-0
lauromacrogolo 400
57821-32-6
menfegolo
9016-45-9
nonoxinolo
9002-93-1
octoxinolo
9017-37-2
polisorbato 1
9009-51-2
polisorbato 8
9005-64-5
polisorbato 20
9005-64-5
polisorbato 21
9005-66-7
polisorbato 40
9005-67-8
polisorbato 60
9005-67-8
polisorbato 61
9005-65-6
polisorbato 80
9005-65-6
polisorbato 81
9005-70-3
polisorbato 85
154362-61-5
polisorbato 120
9003-11-6
polossalene
9003-11-6
polossamero
3507 90 90
143003-46-7
alglucerasi
105857-23-6
alteplasi
9046-56-4
ancrodo
81669-57-0
anistreplasi
9039-61-6
batroxobina
9000-99-1
brinasi
9001-00-7
bromelaina
9001-09-6
chimopapaina
9004-07-3
chimotripsina
143831-71-4
dornasi alfa
120608-46-0
duteplasi
9004-09-5
fibrinolisina (umana)
37326-33-3
ialosidasi
9001-54-1
ialuronidasi
154248-97-2
imiglucerasi
9001-01-8
kallidinogenasi
149394-67-2
ledismasi
156616-23-8
monteplasi
99821-44-0
nasaruplasi
159445-63-3
nateplasi
51899-01-5
ocrasi
9016-01-7
orgoteina
151912-42-4
pamiteplasi
130167-69-0
pegaspargasi
155773-57-2
pegorgoteina
9001-74-5
penicillinasi
9074-07-1
promelasi
133652-38-7
reteplasi
9001-62-1
rizolipasi
99149-95-8
saruplasi
37312-62-2
serrapeptasi
63551-77-9
sfericasi
131081-40-8
silteplasi
9002-01-1
streptochinasi
37340-82-2
streptodornasi
110294-55-8
sudismasi
12211-28-8
sutilaina
9031-11-2
tilattasi
9002-04-4
trombina, bovina
9039-53-6
urochinasi
99821-47-3
urokinasi alfa
3808 40 10
505-86-2
cetrimide
3824 90 64
8063-24-9
acriflavinio cloruro
87806-31-3
porfimer sodico
3824 90 99
107667-60-7
polaprezinc
1338-39-2
sorbitano laurato
1338-43-8
sorbitano oleato
26266-57-9
sorbitano palmitato
8007-43-0
sorbitano seschioleato
1338-41-6
sorbitano stearato
26658-19-5
sorbitano tristearato
3901 90 90
25053-27-4
apolato sodico
3902 90 90
71251-04-2
surfomero
3905 99 90
9003-39-8
crospovidone
9003-39-8
povidone
3906 90 90
9003-97-8
policarbofil
3907 10 00
54531-52-1
polibenzarsolo
3907 20
9005-71-4
polisorbato 65
3907 20 99
186638-10-8
pegmusirudina
3907 30 00
9003-23-0
polietadene
3907 99
26009-03-0
acido poliglicolico
3907 99 19
41706-81-4
poliglecaprone
3909 10 00
9011-05-6
polinossilina
3909 40 00
101418-00-2
policresulene
3911 90
75345-27-6
polidronio cloruro
3911 90 19
95522-45-5
colestilano
31512-74-0
polixetonio cloruro
3911 90 99
82230-03-3
carbetimero
182815-43-6
colesevelam
54063-44-4
ferropolimalero
56959-18-3
glusoferron
41385-14-2
leuciglumero
29535-27-1
maletamero
32289-58-0
poliesanide
90409-78-2
polifeprosano
52757-95-6
sevelamero
3912 31 00
9000-11-7
croscarmellosio
3912 39 80
0-00-0
celucloral
9004-67-5
metilcellulosa
3912 90 10
9004-36-8
cellaburato
9004-38-0
cellacefato
3913 90 00
110042-95-0
acemannano
9041-08-1
ardeparina sodica
39464-87-4
betasizofirano
0-00-0
certoparina sodica
64440-87-5
cideferrone
9015-73-0
colestrano
9041-08-1
dalteparina sodica
83513-48-8
danaparoide sodico
9004-54-0
destrano
56087-11-7
destranomero
8063-26-1
destriferrone
37209-31-7
detralfato
9041-08-1
enoxaparina sodica
57680-55-4
gleptoferrone
0-00-0
minolteparina sodica
0-00-0
nadroparina calcica
0-00-0
parnaparina sodica
0-00-0
pentosano polisolfato sodico
53973-98-1
poligeenano
9015-56-9
poligelina
9012-76-4
poliglusam
0-00-0
reviparina sodica
9050-67-3
sizofirano
57459-72-0
suleparoide sodico
57821-29-1
sulodexide
0-00-0
tinzaparina sodica
3914 00 00
50925-79-6
colestipolo
11041-12-6
colestiramina
54182-62-6
polacrina
56227-39-5
polidexide solfato
ALLEGATO 4
ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL'ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI
ACETATO
ACETATO DI t-BUTILE
ACETATO DI terz-BUTILE
ACETATO DI BUTILE terziario
N-ACETILGLICINATO
ACETILSALICILATO
ACETONIDE
1-ACETOSSIETIL
ACETURATO
ACISTRATO
ACOXIL
ADIPATO
ALLIL
ALLILBROMURO
ALLILIODURO
ALLUMINIO
AMMINOSALICILATO
AMMONIO
AMSONATO
ANTIPIRATO
ARGININA
ASCORBATO
AXETIL
BARBITURATO
BENZATINA
BENZENSOLFONATO
BENZIL
BENZILBROMURO
BENZILIODURO
BENZOACETATO
BENZOATO
BESILATO
BEZOMIL
BICHINATO
BIS(FOSFATO)
BIS(IDROGENOMALATO)
BIS(IDROGENOMALEATO)
BIS(IDROGENOMALONATO)
BISMUTO
BITARTRATO
BORATO
BROMIDRATO
BROMURO
BUCICLATO
BUNAPSILATO
BUTEPRATO
BUTIL
t-BUTIL
terz-BUTIL
terziario-BUTIL
t-BUTILAMMINA
terz-BUTILAMMINA
terziario-BUTILAMMINA
BUTILATO
BUTILBROMURO
BUTIRRATO
CALCIO
CALCIO, DIIDRATO
CAMSILATO
CANFORATO
CANFOSOLFONATO
CANFO-10-SOLFONATO
CAPROATO
CARBAMMATO
CARBESILATO
CARBONATO
CHlNATO
CICLOESANPROPIONATO
CICLOESILAMMONIO
CICLOESILPROPIONATO
N-CICLOESILSOLFAMMATO
CICLOPENTANPROPIONATO
CICLOTATO
CINNAMATO
CIPIONATO
CITRATO
CITRATO FERROSO
CLORIDRATO
CLORIDRATO, DIIDRATO
CLORIDRATO, EMIIDRATO
CLORIDRATO, MONOIDRATO
p-CLOROBENZENSOLFONATO
8-CLOROTEOFILLINATO
CLORURO
CLORURO CALCICO
CLORURO DI FERRO
CLOSILATO
COLINA
CROBEFATO
CROMACATO
CROMESILATO
DAPROPATO
DEANIL
DECANOATO
DECIL
DIACETATO
DIAMMONIO
DIBENZOATO
DIBROMIDRATO
DIBUDINATO
DIBUNATO
DIBUTIRRATO
DICICLOESILAMMONIO
DICLORIDRATO
DICOLINA
DIETANOLAMMINA
DIETILAMMINA
DIETILAMMONIO
DIFOSFATO
DIFUMARATO
DIFUROATO
DIGOLIL
DIIDRATO
DIIDROGENOCITRATO
DIIDROGENOFOSFATO
DIIDROSSIBENZOATO
DIMALATO
DIMALEATO
DIMALONATO
DIMESILATO
N, N-DIMETIL-beta-ALANINA
DINITRATO
DINITROBENZOATO
DIOLAMMINA
DIOSSIDO
DIPIVOXIL
DIPROPIONATO
DISODIO
DISOLFATO
DISOLFURO
DIUNDECANOATO
DOCOSIL
DOFOSFATO
EDAMMINA
EDISILATO
EMBONATO
EMIIDRATO
EMISOLFATO
ENANTATO
EPOLAMMINA
EPTANOATO
ERBUMINA
ESAACETATO
ESAIDRATO
ESANOATO
ESILATO
ESTERE BUTILICO
ESTERE t-BUTILICO
ESTERE terz-BUTILICO
ESTERE BUTILICO terziario
ESTERE ETILICO
ESTERE METILICO
ESTERE PROPILICO
ESTOLATO
ETABONATO
1,2-ETANDISOLFONATO
ETANOLAMMINA
ETANSOLFONATO
ETIL
ETILAMMINA
ETILAMMONIO
ETILENANTATO
ETILENDIAMMINA
ETILESANOATO
ETILIODURO
ETILSUCCINATO
ETOBROMURO
FARNESIL
FENDIZOATO
FENILPROPIONATO
FLUOROSOLFONATO
FLUORURO
FORMIATO
FORMIATO SODICO
FOSFATEX
FOSFATO
FOSFATO DEL CLORIDRATO
FOSFATO DEL DICLORIDRATO
FOSFATO DISODICO
FOSFATO SODICO
FOSFITO
FOSTEDATO
FTALATO
FUMARATO
FUROATO
FUSIDATO DI AMMONIO
GLICOLATO
GLIOSSILATO
GLUCARATO
GLUCEPTATO
GLUCOEPTONATO
GLUCONATO
GLUCOSIDE
IBENZATO
ICLATO
IDRATO
IDROGENOEDISILATO
IDROGENOFOSFATO DI TETRADECILE
IDROGENOFOSFATO SODICO
IDROGENOFUMARATO
IDROGENOMALATO
IDROGENOMALEATO
IDROGENOMALONATO
IDROGENOOSSALATO
IDROGENOSOLFATO
IDROGENOSOLFITO
IDROGENOSUCCINATO
IDROGENOTARTRATO
IDROSSIBENZOATO
o-(4-IDROSSIBENZOIL)BENZOATO
IDROSSIDO
2-IDROSSIETANSOLFONATO
IDROSSINAFTOATO
IODURO
IPPURATO
ISETIONATO
ISOBUTIRRATO
ISOCAPROATO
ISOFTALATO
ISONICOTINATO
ISOPROPIL
ISOPROPIONATO
LATTATO
LATTOBIONATO
LAURATO
LAURIL
LAURILSOLFATO
LAURILSOLFATO, SALE DI SODIO
LEVULINATO
LISINATO
LITIO
MAGNESIO
MALATO
MALEATO
MALONATO
MANDELATO
MEGALLATO
MEGLUMINA
MESILATO
METANSOLFONATO
METANSOLFONATO SODICO
METEMBONATO
4-METILBICICLO[2.2.2]OTT-2-EN-1-CARBOSSILATO
METILBROMURO
4,4'-METILENBIS(3-IDROSSI-2-NAFTOATO)
METILENDISALICILATO
N-METILGLUCAMMINA
METILIODURO
METILSOLFATO
MOFETIL
MONOBENZOATO
MONOCLORIDRATO
MONOIDRATO
MONONITRATO
NAFATO
1,5-NAFTALENDISOLFONATO
2-NAFTALENSOLFONATO
NAPADISILATO
NAPSILATO
NICOTINATO
NITRATO
NITROBENZOATO
OLAMMINA
OLEATO
ORO
OROTATO
ORTOFOSFATO
OSSALATO
OSSIDO
N-OSSIDO, CLORIDRATO
4-OSSOPENTANOATO
OTTIL
OXOGLURATO
PALMITATO
PALMITATO, CLORIDRATO
PAMOATO
PANTOTENATO
PENDETIDE
PENTAIDRATO
PERCLORATO
PICRATO
PIRIDILACETATO
1-PIRROLIDINETANOLO
PIVALATO
(PIVALOILOSSI)METIL
PIVOXETIL
PIVOXIL
PIVOXIL, CLORIDRATO
POTASSIO
PROPIONATO
PROXETIL
RESINATO
SACCARATO
SALICILATO
SALICILOILACETATO
SODIO
SODIO, IDRATO
SODIO, MONOIDRATO
SOLFATO
SOLFATO DEL PANTOTENATO
SOLFATO DI PROPIONATO E DODECILE
SOLFATO DI PROPIONATO E LAURILE PROPIL
SOLFATO POTASSICO
SOLFATO SODICO
SOLFINATOSOLFITO
SOLFOBENZOATO SODICO
3-SOLFOBENZOATO SODICO
SOLFOSALICILATO
STEAGLATO
STEARATO
SUCCINATO
SUCCINATO SODICO
SUCCINIL
TANNATO
TARTRATO
TEBUTATO
TENOATO
TEOCLATO
TEPROSILATO
TETRAIDRATO
TETRAIDROFTALATO
TETRAISOPROPIL
TETRASODIO
TIOCIANATO
TOFESILATO
p-TOLUENSOLFONATO
TOSILATO
TRICLOFENATO
TRIETANOLAMMINA
TRIFLUOROACETATO
TRIFLUTATO
TRIIDRATO
TRIIODURO
TRIMETILACETATO
TRINITRATO
TRIPALMITATO
TROLAMMINA
TROMETAMMINA
TROMETAMOLO
TROXUNDATO
UNDECANOATO
UNDEC-10-ENOATO
UNDECILENATO
VALERATO
XINAFOATO
ZINCO
ALLEGATO 5
SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO ESENTI DA DAZIO
Codice S. A.
DCI
Sale, ester o idrato della DCI
Codice S. A.
CAS RN
2925.20
arginina
2922.42
acido glutamico
L-glutammato di arginina
2925.20
4320-30-3
2918.90
carbenoxolone
carbenoxolone, sale di dicolina
2923.10
74203-92-2
2909.49
clorfenesina
carbammato di clorfenesina
2924.29
886-74-8
2907.29
dienestrolo
di(acetato) di dienestrolo
2915.39
84-19-5
2907.29
dietilstilbestrolo
dibutirrato di dietilstilbestrolo
2915.60
74664-03-2
dipropionato di dietilstilbestrolo
2915.50.00
130-80-3
2918.90
enoxolone
diidrogenofosfato di enoxolone
2919.00
18416-35-8
2905.51
etclorvinolo
carbammato di etclorvinolo
2924.19
74283-25-3
2907.29
exestrolo
dibutirrato di exestrolo
2915.60
36557-18-3
dipropionato di exestrolo
2915.50.00
59386-02-6
2934.91
fenmetrazina
teoclato di fenmetrazina
2939.59
13931-75-4
ALLEGATO 6
ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO
Codice NC
CAS RN
Denominazione
2843 30 00
12192-57-3
(alfa-D-glucopiranosiltio)oro
2844 40 30
82407-94-1
1-[4-(2-dimetilamminoetossi)[14C]fenil)]-1,2-difenilbutan-1-olo
2903 59 90
7051-34-5
bromometilciclopropano
2903 69 90
3312-04-7
1-cloro-4,4-bis(4-fluorofenil)butano
42074-68-0
1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benzene
76283-09-5
alfa,4-dibromo-2-fluorotoluene
620-20-2
alfa,3-diclorotoluene
2904 90 85
121-17-5
4-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3-nitrotoluene
4714-32-3
1-nitro-4-(1,2,2,2-tetracloroetil)benzene
2905 22 90
1113-21-9
(6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametilesadeca-1,6,10,14-tetraen-3-olo
505-32-8
3,7,11,15-tetrametilesadec-1-en-3-olo
7212-44-4
3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo
2905 29 90
2914-69-4
(S)-but-3-in-2-olo
2905 49 10
1947-62-2
(2R,3R)-1,4-bis(mesilossi)butan-2,3-diolo
2905 59 10
54322-20-2
4-cloro-1-idrossibutan-1-solfonato di sodio
920-66-1
1,1,1,3,3,3-esafluoropropan-2-olo
148043-73-6
4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-olo
75-89-8
2,2,2-trifluoroetanolo
2905 59 99
57090-45-6
(R)-3-cloropropan-1,2-diolo
2906 29 00
1570-95-2
2-fenilpropan-1,3-diolo
104265-58-9
p-toluensolfonato di 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-idrossi-1-isopropil-1,2,3,4-tetraidro-2-naftil]etile
2907 19 00
27673-48-9
5,8-diidro-1-naftolo
2907 29 00
700-13-0
2,3,5-trimetilidrochinone
2909 30 38
5111-65-9
ossido di 6-bromo-2-naftile e metile
2909 30 90
3383-72-0
ossido di 2-cloroetile e 4-nitrofenile
31264-51-4
ossido di 3-cloropropile e 2,5-xilile
2909 50 90
63659-16-5
4-[2-(ciclopropilmetossi)etil]fenolo
83682-27-3
2-idrossi-1-(4-idrossi-3-metossifenil)propan-2-solfonato di sodio
2910 30 00
51594-55-9
(R)-1-cloro-2,3-epossipropano
2910 90 00
56718-70-8
ossido di 2,3-epossipropile e 4-(2-metossietil)fenile
129940-50-7
(S)-[(tritilossi)metil]ossirano
2911 00 00
1132-95-2
1,1-diisopropossicicloesano
94158-44-8
1,1-dimetossi-2-(2-metossietossi)etano
20627-73-0
alfa,alfa-dimetossi-2-nitrotoluene
2912 29 00
38849-09-1
3-(9,10-diidro-9,10-etanoantracen-9-il)acrilaldeide
2912 49 00
1620-98-0
3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzaldeide
3453-33-6
6-metossi-2-naftaldeide
2144-08-3
2,3,4-triidrossibenzaldeide
2914 39 00
2222-33-5
5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one
1210-35-1
10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one
645-13-6
4-metilvalerofenone
2914 40 90
80-75-1
11-alfa-idrossipregn-4-en-3,20-dione
85700-75-0
11-alfa,17,21-triidrossi-16-beta-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
2914 50 00
2107-69-9
5,6-dimetossiindan-1-one
981-34-0
9-beta,11-beta-epossi-17-alfa,21-diidrossi-16-beta-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dione
24916-90-3
9-beta,11-beta-epossi-17,21-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
28315-93-7
5-idrossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone
104-20-1
4-(4-metossifenil)butan-2-one
1078-19-9
6-metossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone
2914 70 00
150587-07-8
21-benzilossi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
43076-61-5
4'-terz-butil-4-clorobutirrofenone
153977-22-1
trans-2-cloro-3-[4-(4-clorofenil)cicloesil]-1,4-naftochinone
83881-08-7
21-cloro-9-beta,11-beta-epossi-17-idrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
3874-54-2
4-cloro-4'-fluorobutirrofenone
151265-34-8
21-cloro-16-alfa-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dione
534-07-6
1,3-dicloroacetone
79836-44-5
4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one
4252-78-2
2,2',4'-tricloroacetofenone
2915 39 90
24085-06-1
acetato di 2-acetossi-5-acetilbenzile
131266-10-9
acetato di 2-(acetossimetil)-4-(benzilossi)butile
127047-77-2
acetato di 2-(acetossimetil)-4-iodobutile
37413-91-5
acetato di 3,20-diossopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ile
7753-60-8
acetato di 17-alfa-idrossi-3,20-diossopregna-4,9(11)-dien-21-ile
24510-54-1
acetato di 17-alfa-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile
24510-55-2
acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile
10106-41-9
acetato di 17-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile
910-99-6
acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile
979-02-2
acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-beta-ile
2915 90 20
638-41-5
cloroformiato di pentile
2915 90 80
18997-19-8
pivalato di clorometile
2916 20 00
3721-95-7
acido ciclobutancarbossilico
2916 31 00
132294-17-8
(1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanolo
132294-16-7
(2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanone
2916 39 00
141109-25-3
acido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acetico
37742-98-6
acido 4-bromo-2,2-difenilbutirrico
110877-64-0
acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico
49708-81-8
acido trans-4-(p-clorofenil)cicloesancarbossilico
119916-27-7
acido 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluico
55332-37-1
acido (S)-2-(4-fluorofenil)-3-metilbutirrico
4276-85-1
acido 2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetico
2417-72-3
4-(bromometil)benzoato di metile
2917 19 10
0-00-0
bis(malonato di 4-nitrobenzile) di magnesio, diidrato
2917 19 90
48059-97-8
acido (E)-ott-4-en-1,8-dioico
71170-82-6
3-bromopropan-1,1,1-tricarbossilato di trietile
28868-76-0
cloromalonato di dimetile
6065-63-0
dipropilmalonato di dietile
2917 39 80
21601-78-5
idrogenofenilmalonato di fenile
27932-00-9
idrogenofenilmalonato di indan-5-ile
2918 13 00
2743-38-6
acido dibenzoil-L-tartarico
2918 16 00
11116-97-5
gluconato lattato di calcio
2918 19 80
36394-75-9
acetato di (S)-alfa-cloroformiletile
56188-04-6
acido {(1R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(E)-(3S)-3-idrossiott-1-enil]ciclopentil}acetico
611-71-2
acido D-mandelico
4358-88-7
DL-mandelato di etile
139893-43-9
(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutirrilossi)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio
77550-67-5
(3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-8-[(2S)-2-metilbutirrilossi]-1-naftil}-3,5-diidrossieptanoato di ammonio
90315-82-5
(R)-4-fenil-2-idrossibutirrato di etile
29169-64-0
formiato di (R)-alfa-(clorocarbonil)benzile
3976-69-0
(R)-3-idrossibutirrato di metile
157604-22-3
(2S,3R)-2-idrossi-3-isobutilsuccinato di disodio
2918 29 80
167678-46-8
acetato di 3-cloroformil-o-tolile
168899-58-9
acido 3-acetossi-o-toluico
3943-89-3
3,4-diidrossibenzoato di etile
2918 30 00
56105-81-8
acido (R)-2-(3-benzoilfenil)propionico
22161-86-0
acido (RS)-2-(3-benzoilfenil)propionico
1944-63-4
acido 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-metil-1,5-diossoottaidro-1H-inden-4-il]propionico
302-97-6
acido 3-ossoandrost-4-en-17-beta-carbossilico
121873-00-5
3-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-3-idrossiacrilato di etile
78834-75-0
7-cloro-2-ossoeptanoato di etile
39562-17-9
2-(3-nitrobenziliden)-3-ossobutirrato di metile
64920-29-2
2-osso-4-fenilbutirrato di etile
2918 90 90
28416-82-2
acido 6-alfa,9-difluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metil-3-ossoandrosta-1,4-dien-17-beta-carbossilico
30131-16-9
acido 4-(4-fenilbutossi)benzoico
26159-31-9
acido (RS)-2-(6-metossi-2-naftil)propionico
70264-94-7
4-(bromometil)-m-anisato di metile
33924-48-0
5-cloro-o-anisato di metile
157283-68-6
(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-{(E)-(3R)-3-idrossi-4-[3-(trifluorometil)fenossi]but-1-enil}ciclopentil]ept-5-enoato di isopropile
111006-10-1
3,4-epossibutirrato di isobutile
105560-93-8
(2R,3S)-2,3-epossi-3-(4-metossifenil)propionato di metile
87-13-8
etossimetilenmalonato di dietile
29754-58-3
5-gliossiloilsalicilato di metile, idrato
40098-26-8
7-[(3RS)-3-idrossi-5-ossociclopent-1-enil]eptanoato di metile
2920 90 10
35180-01-9
carbonato di clorometile e isopropile
16606-55-6
carbonato di (R)-propilene
208338-09-4
2,2-diossido di (4R,5R)-4,5-bis(mesilossimetil)-1,3,2-diossatiolano
2920 90 85
55-91-4
fluorofosfato di diisopropile
2921 19 80
4261-68-1
(2-cloroetil)diisopropilammina, cloridrato
5407-04-5
cloruro di 3-cloropropildimetilammonio
2921 29 00
100-36-7
2-amminoetildietilammina
156886-85-0
N,N'-bis[3-(etilammino)propil]propan-1,3-diammina, tetracloridrato
2921 30 10
167944-94-7
1-[(S)-2-(terz-butossicarbonil)-3-(2-metossietossi)propil]ciclopentancarbossilato di cicloesilammonio
2921 42 10
671-89-6
dicloruro di 4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonile
2921 43 00
393-11-3
alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-nitro-m-toluidina
2921 49 10
328-93-8
alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-esafluoro-2,5-xilidina
54396-44-0
alfa',alfa',alfa'-trifluoro-2,3-xilidina
2921 49 80
103-67-3
benzil(metil)ammina
132173-07-0
(Z)-N-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]-N-etilcicloesilammina, cloridrato
1614-57-9
cloruro di 3-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-ilpropil)dimetilammonio
79617-99-5
cloruro di trans-(+-)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil(metil)ammonio
69385-30-4
2,6-difluorobenzilammina
129140-12-1
1-etil-1,4-difenilbut-3-enilammina
166943-39-1
metil(4'-nitrofenetil)ammina, cloridrato
81972-27-2
3-(triclorovinil)anilina, cloridrato
33881-72-0
trietilanilina
2921 59 90
122-75-8
di(acetato) di N,N'-dibenziletilendiammonio
2922 19 80
54527-65-0
acetoacetato di 2-[benzil(metil)ammino]etile
154598-58-0
(S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-in-2-olo
151851-75-1
(R)-2-ammino-2-etilesan-1-olo
126456-43-7
(1S,2R)-1-amminoindan-2-olo
534-03-2
2-amminopropan-1,3-diolo
151807-53-3
(1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutilammina
23323-37-7
1-desossi-1-(ottilammino)-D-glucitolo
68047-07-4
4'-[2-(dimetilammino)etossi]-2-fenilbutirrofenone
83647-29-4
3-{(Z)-1-[4-(2-dimetilamminoetossi)fenil]-2-fenilbut-1-enil}fenolo
38345-66-3
(2S,3R)-4-dimetilammino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo
1159-03-1
5-(3-dimetilamminopropil)-10,11-diidrodibenzo[a,d]cicloepten-5-olo
2922 29 00
120-20-7
3,4-dimetossifenetilammina
55174-61-3
beta-metil-3,4-dimetossifenetilammina
2922 39 00
784-38-3
2-ammino-5-cloro-2'-fluorobenzofenone
2011-66-7
2-ammino-2'-cloro-5-nitrobenzofenone
156732-13-7
(S)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difeniles-4-en-3-one
2958-36-3
2-ammino-2',5-diclorobenzofenone
2922 41 00
113403-10-4
desibuprofene lisina (DCIM)
2922 49 95
56-12-2
acido 4-amminobutirrico
128013-69-4
acido 3-(amminometil)-5-metilesanoico
35453-19-1
acido 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftalico
42854-62-6
L-alaninato di benzile--acido p-toluensolfonico (1:1)
54527-73-0
3-amminobut-2-enoato di 2-(N-metilbenzilammino)etile
14205-39-1
3-amminocrotonato di metile
119916-05-1
3-ammino-4,6-dibromo-o-toluato di metile
154772-45-9
(S)-3-amminopent-4-inoato di etile, cloridrato
20763-30-8
2-cicloesa-1,4-dienilglicina
39878-87-0
cloruro di (-)-alfa-(cloroformil)benzilammonio
37441-29-5
dicloruro di 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftaloile
82717-96-2
(S,S)-N-(1-etossicarbonil-3-fenilpropil)alanina
961-69-3
(R)-N-(3-etossi-1-metil-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicina di potassio
875-74-1
D-alfa-fenilglicina
1118-89-4
L-glutammato di dietile, cloridrato
34582-65-5
(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di potassio
13291-96-8
(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di sodio
949-99-5
3-(4-nitrofenil)-L-alanina
81677-60-3
(4-nitrofenil)-L-alaninato di metile
67299-45-0
tosilato di cis-4-(benzilossicarbonil)cicloesilammonio
2922 50 00
7206-70-4
acido 4-ammino-5-cloro-2-metossibenzoico
90005-55-3
3'-ammino-2'-idrossiacetofenone, cloridrato
79814-47-4
(2S,3R)-3-ammino-2-[(S)-(1-idrossietil)]idrogenoglutarato di metile
59338-84-0
4-ammino-5-nitro-o-anisato di metile
24085-03-8
2-[benzil(terz-butil)ammino]-1-(alfa,4-diidrossi-m-tolil)etanolo
35205-50-6
4'-benzilossi-2-[(1-metil-2-fenossietil)ammino]propiofenone, cloridrato
0-00-0
2-(2-cloro-4,5-difluorobenzoil)-3-(2,4-difluoroanilino)acrilato di etile
121524-09-2
((7S)-7-{[(2R)-2-(3-clorofenil)-2-idrossietil]ammino}-5,6,7,8-tetraidro-2-naftilossi)acetato di etile, cloridrato
24085-08-3
cloruro di benzil(terz-butil)(4-idrossi-3-idrossimetil-4-ossofenetil)ammonio
22818-40-2
D-2-(4-idrossifenil)glicina
69416-61-1
(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di potassio
26787-84-8
(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di sodio
16589-24-5
4-[1-idrossi-2-(metilammino)etil]fenolo--acido L-tartarico (2:1)
2924 19 00
125496-24-4
acido (S)-3-formammido-2-formilossipropionico
153758-31-7
(2S)-2-ammino-3-idrossi-N-pentilpropionammide--acido ossalico (1:1)
5794-13-8
L-asparagina, idrato
90303-36-9
N-[N-(terz-butossicarbonil)-L-alanil]-L-alanina, idrato
590-63-6
cloruro di 2-carbammoilossipropiltrimetilammonio
116833-20-6
2-(etilmetilammino)acetammide
5422-34-4
N-(2-idrossietil)lactammide
2924 29 95
112522-64-2
4-acetammido-2'-amminobenzanilide
4093-29-2
4-acetammido-o-anisato di metile
4093-31-6
4-acetammido-5-cloro-o-anisato di metile
27313-65-1
N-acetil-3-(3,4-dimetossifenil)-DL-alanina
40188-45-2
3'-acetil-4'-idrossibutirranilide
136450-06-1
3'-acetil-2'-idrossi-4-(4-fenilbutossi)benzanilide
40187-51-7
5-acetilsalicilammide
24201-13-6
acido 4-acetammido-5-cloro-o-anisico
116661-86-0
acido (2S,3S)-3-(terz-butossicarbonilammino)-4-fenil-2-idrossibutirrico
50978-11-5
acido 3,5-diacetammido-2,4,6-triiodobenzoico, diidrato
144163-85-9
[(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-5-fenil-3-idrossipentil]carbammato di terz-butile
148051-08-5
5-ammino-N,N'-bis[2-acetossi-1-(acetossimetil)etil]-2,4,6-triiodoisoftalammide
76801-93-9
5-ammino-N,N'-bis(2,3-diidrossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalammide
32981-85-4
(2R,3S)-3-benzammido-3-fenil-2-idrossipropionato di metile
176972-62-6
(1S,2S)-1-benzil-3-cloro-2-idrossipropilcarbammato di metile
149451-80-9
[(1S,2S)-1-benzil-2,3-diidrossipropil]carbammato di terz-butile
3588-63-4
N-benzilossicarbonil-DL-valina
1149-26-4
N-(benzilossicarbonil)-L-valina
41526-21-0
2'-benzoil-2-bromo-4'-cloroacetanilide
1584-62-9
2-bromo-4'-cloro-2'-(2-fluorobenzoil)acetanilide
91558-42-8
(1-carbammoil-2-idrossipropil)carbammato di benzile
0-00-0
2-cloro-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide
121-60-8
cloruro di N-acetilsolfanilile
30566-92-8
5-(N,N-dibenzilglicil)salicilammide
166518-60-1
N-[(2,6-diisopropilfenossi)solfonil]-2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetammide
75885-58-4
2,2-dimetilciclopropancarbossammide
137246-21-0
N-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciclopropancarbossammide
153441-77-1
N-(fenossicarbonil)-L-valinato di metile
125971-96-2
2-[alfa-(4-fluorobenzoil)benzil]-4-metil-3-ossovaleranilide
13255-50-0
4-formil-N-isopropilbenzammide
141862-47-7
5-gliossiloilsalicilammide, idrato
168960-18-7
(1R,4S)-4-(idrossimetil)ciclopent-2-enilcarbammato di terz-butile
52806-53-8
2-idrossi-2-metil-4'-nitro-3'-(trifluorometil)propionanilide
1939-27-1
2-metil-N-(alfa,alfa,alfa-trifluoro-m-tolil)propionammide
41844-71-7
N-(metossicarbonil)-L-fenilalaninato di metile
98737-29-2
{(S)-alfa-[(S)-ossiranil]fenetil}carbammato di terz-butile
2925 19 95
97338-03-9
(S)-3-(4-amminofenil)-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato
1075-89-4
8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dione
151860-15-0
meso-N-benzil-3-nitrociclopropan-1,2-dicarbossimmide
94213-26-0
(S)-3-{4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenil}-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato
84803-46-3
4-(4-clorofenil)piperidin-2,6-dione
88784-33-2
idrogeno-(S)-4-ftalimmidoglutarato di 1-benzile
2925 20 00
149177-92-4
acido 4'-ammidinosuccinanilico, cloridrato
2926 90 95
39186-58-8
4-bromo-2,2-difenilbutannitrile
151338-11-3
N-terz-butil 3-cianoandrosta-3,5-dien-17-carbossammide
133481-10-4
(1-cianocicloesil)acetato di etile
94-05-3
2-ciano-3-etossiacrilato di etile
186038-82-4
(1-ciano-3-metilbutil)malonato di dietile
14818-98-5
L-N-(1-ciano-1-vanilliletil)acetammide
32852-95-2
2-(3-fenossifenil)propiononitrile
56326-98-8
1-(4-fluorofenil)-4-ossocicloesancarbonitrile
114772-53-1
4'-metilbifenil-2-carbonitrile
20850-49-1
3-metil-2-(3,4-dimetossifenil)butirronitrile
15760-35-7
3-metilenciclobutancarbonitrile
36622-33-0
3-metil-2-(3,4,5-trimetossifenil)butirronitrile
123632-23-5
4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)cinnamonitrile
58311-73-2
p-toluensolfonato di (Z)-(2-cianovinil)trimetilammonio
13338-63-1
3,4,5-trimetossifenilacetonitrile
2928 00 90
84080-70-6
acido 4-cloro-2-[(Z)-(metossicarbonil)metossiimmino]-3-ossobutirrico
192802-28-1
(S)-O-benzillactaldeide-N-(terz-butossicarbonil)idrazone
94213-23-7
(Z)-[ciano(2,3-diclorofenil)metilen]carbazammidina
16390-07-1
4-cloro-1'-(4-metossifenil)benzoidrazide
89766-91-6
cloruro di 1-carbossi-1-metiletossiammonio
53016-31-2
13-etil-17-alfa-idrossi-18,19-dinorpregn-4-en-20-in-3-oneossima
130580-02-8
trans-2'-fluoro-4-idrossicalcone-O-[(Z)-2-(dimetilammino)etil]ossima--acido fumarico (2:1)
55819-71-1
(RS)-serinoidrazide, cloridrato
2929 90 00
139976-34-4
N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N-metil-N-metossi-N'-omega-nitro-L-argininammide
2188-18-3
N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N'-omega-nitro-L-arginina
92050-02-7
solfamato di 2,6-diisopropilfenile
2930 90 16
159453-24-4
N-(benzilossicarbonil)-S-fenil-L-cisteina
105996-54-1
N,N'-bis(trifluoroacetil)-DL-omocistina
2930 90 30
583-91-5
acido 2-idrossi-4-(metiltio)butirrico
2930 90 70
136511-43-8
N-{2-[(acetiltio)metil]-1-osso-3-(o-tolil)propil}-L-metionato di etile
157521-26-1
acido (S)-2-(acetiltio)-3-fenilpropionico--dicicloesilammina (1:1)
76497-39-7
acido D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico
49627-27-2
acido (Z)-5-fluoro-2-metil-1-(4-metiltiobenziliden)-1H-inden-3-ilacetico
162515-68-6
acido 2-[1-(mercaptometil)ciclopropil]acetico
51458-28-7
(1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo
56724-21-1
(1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo, cloridrato
10191-60-3
cianocarbonimmidoditioato di dimetile
159878-02-1
(1R,2S)-3-cloro-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile
6320-03-2
o-clorotiofenolo
10506-37-3
clorotioformiato di O-2-naftile
74345-73-6
cloruro di D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionile
4274-38-8
cloruro di 2-mercapto-5-(trifluorometil)anilinio
27366-72-9
2-(dimetilamminotio)acetammide, cloridrato
182149-25-3
N,N'-[ditiobis(o-fenilencarbonil)]bis-L-isoleucina
33174-74-2
2,2'-ditiodibenzonitrile
62140-67-4
5-(etilsolfonil)-o-anisato di metile
1134-94-7
2-(feniltio)anilina
87483-29-2
4-fluorobenzil-4-(metiltio)fenilchetone
67305-72-0
N-(2-mercaptoetil)propionammide
61832-41-5
metil(1-metiltio-2-nitrovinil)ammina
63484-12-8
2-metossi-5-metilsolfonilbenzoato di metile
148757-89-5
solfuro di 9-bromononile e 4,4,5,5,5-pentafluoropentile
2931 00 95
123599-78-0
acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico
128948-01-6
acido {(S)-[(R)-2-metil-1-propionilossipropossi](4-fenilbutil)fosfinoil}acetico
17814-85-6
bromuro di (4-carbossibutil)trifenilfosfonio
87460-09-1
idrossi(4-fenilbutil)fosfinoilacetato di benzile
1660-95-3
metilenedifosfonato di tetraisopropile
31618-90-3
(tosilossi)metilfosfonato di dietile
35000-38-5
trifenilfosforanilidenacetato di terz-butile
2932 19 00
66356-53-4
5-(2-amminoetiltiometil)furfurildimetilammina
37743-18-3
bromuro di 3,3-difeniltetraidrofuran-2-iliden(dimetil)ammonio
97148-39-5
(Z)-2-(2-furil)-2-metossiimminoacetato di ammonio
86087-23-2
(S)-tetraidrofuran-3-olo
2932 29 80
517-23-7
alfa-acetil-gamma-butirrolattone
23363-33-9
4'-(benzilossicarbonil)-4'-desmetilepipodofillotossina
39746-01-5
benzoato di (3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-ossoesaidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-ile
6559-91-7
4'-desmetilepipodofillotossina
39521-49-8
(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetil-1,3-diossolan-2-il)esaidrociclopropa[3,4]ciclopenta[1,2-b]furan-2(3H)-one
104872-06-2
(3S,4S)-3-esil-4-[(R)-2-(idrossitridecil)]ossetan-2-one
599-04-2
alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone
79-50-5
DL-alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone
192704-56-6
11-alfa-idrossi-7-alfa-(metossicarbonil)-3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone
73726-56-4
11-alfa-idrossi-3-ossopregna-4,6-dien-21,17-alfa-carbolattone
482-44-0
9-(3-metilbut-2-enilossi)-7H-furo[3,2-g]cromen-7-one
298-81-7
9-metossifuro[3,2-g]cromen-7-one
976-70-5
3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone
2932 99 50
32981-86-5
10-desacetilbaccatina III
2932 99 70
7512-17-6
2-acetammido-2-desossi-beta-D-glucopiranosio
170242-34-9
acido (S)-2-ammino-5-(1,3-diossolan-4-il)valerico
157518-70-2
acido (2R)-2-[(S)-2,2-dimetil-5-osso-1,3-diossolan-4-il]-4-metilvalerico
96-82-2
acido 4-O-beta-D-galattopiranosil-D-gluconico
79944-37-9
trans-6-ammino-2,2-dimetil-1,3-diossepan-5-olo
33659-28-8
bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio--bromuro di calcio (1:1)
110638-68-1
bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio, diidrato
57999-49-2
2-(3-bromofenossi)tetraidropirano
125971-94-0
[(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-diossolan-4-il]acetato di terz-butile
114870-03-0
O-2-desossi-6-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-beta-D-glucopiranouronosil-(1,4)-O-2-desossi-3,6-di-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-2-O-solfo-alfa-L-idopiranuronosil-(1,4)-2-deossi-2-(sulfoamino)-6-(idrogenosolfato)-alfa-D-glucopyranoside di metile, sale di decasodio
467-55-0
3-beta-idrossi-5-alfa-spirostan-12-one
533-31-3
3,4-(metilendiossi)fenolo
88128-61-4
(3aS,9aS,9bR)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-diossan-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-ottaidro-3aH-ciclopenta [a]naftalen-3,7-dione
2932 99 85
107188-37-4
acetato di 2-(4-amminofenossimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-ossocroman-6-ile
107188-34-1
acetato di 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenossimetil)-4-ossocroman-6-ile
130525-62-1
acido(4S,5R,6R)-5-acetammido-4-ammino-6-[(1R,2R)-1,2,3-triidrossipropil]-5,6-diidropiran-2-carbossilico
69999-16-2
acido (2,3-diidrobenzofuran-5-il)acetico
40591-65-9
carbamimmidotioato di 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosile, bromidrato
2933 11 90
6150-97-6
bis[(2-fenil-2,3-diidro-1,5-dimetil-3-osso-1H-pirazol-4-il)metilammino]metansolfonato di magnesio
2933 19 90
3736-92-3
1,2-difenil-4-(2-feniltioetil)pirazolidin-3,5-dione
27511-79-1
emisolfato di 3-amminopirazol-4-carbossammide
139756-01-7
1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammide
59194-35-3
N'1-metil-1H-pirazol-1-carbossammidina, cloridrato
4023-02-3
pirazol-1-carbossammidina, cloridrato
2933 29 90
152146-59-3
acido 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoico
151012-31-6
3-(4-bromobenzil)-2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-ilmetanolo
83857-96-9
2-butil-5-cloro-1H-imidazol-4-carbaldeide
133909-99-6
2-butil-4-cloro-1-[2'-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)bifenil-4-ilmetil]-1H-imidazol-5-ilmetanolo
151257-01-1
2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, cloridrato
68282-49-5
2-butilimidazol-5-carbaldeide
138401-24-8
4'-[(2-butil-4-osso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-carbonitrile
4897-25-0
5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo
24155-42-8
1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanolo
130804-35-2
1-[5-(4,5-difenilimidazol-2-iltio)pentil]-1-eptil-3-(2,4-difluorofenil)urea
822-36-6
4-metilimidazolo
696-23-1
2-metil-4-nitroimidazolo
150097-92-0
5-pentafluoroetil-2-propilimidazol-4-carbossilato di metile
99614-02-5
1,2,3,4-tetraidro-9-metil-3-(2-metil-1H-imidazol-1-ilmetil)carbazol-4-one
2933 39 99
176381-97-8
(S)-N-[4-(4-acetammido-4-fenil-1-piperidil)-2-(3,4-diclorofenil)butil]-N-metilbenzammide--acido fumarico (1:1)
157688-46-5
acido 2-[1-(terz-butossicarbonil)-4-piperidil]acetico
2942-59-8
acido 2-cloronicotinico
5326-23-8
acido 6-cloronicotinico
82671-06-5
acido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico
19395-41-6
acido 2-fenil-2-(2-piperidil)acetico
5006-66-6
acido 6-idrossinicotinico
6622-91-9
acido 4-piridilacetico, cloridrato
192329-80-9
acido 4-(4-piridilossi)benzensolfonico
53786-45-1
4-(2-ammino-4-cloroanilino)piperidin-1-carbossilato di etile
104860-73-3
4-ammino-5-cloro-N-{1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidil}-2-metossibenzammide
171764-07-1
(S)-2-ammino-3,3-dimetil-N-2-piridilbutirrammide
180250-77-5
(2S,3S)-3-ammino-2-etossi-N-nitropiperidin-1-carbossammidina, cloridrato
65326-33-2
2-ammino-3-piridilmetilchetone
142034-92-2
(1S,3S,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-olo
21472-89-9
(+-)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one
142034-97-7
(1R,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one
180050-34-4
(1S,4R)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one-O-[(Z)-(3-metossifenil)etinil]ossima--acido maleico (1:1)
61380-02-7
1-benzil-4-(metossimetil)-N-fenil-4-piperidilammina
188591-61-9
1-(4-benzilossifenil)-2-(4-fenil-4-idrossi-1-piperidil)propan-1-one
142057-79-2
(RS)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one
120014-07-5
2-[(1-benzil-4-piperidil)metilen]-5,6-dimetossiindan-1-one
22065-85-6
1-benzilpiperidin-4-carbaldeide
6935-27-9
benzil(2-piridil)ammina
173050-51-6
(R)-N-(1-{3-[1-benzoil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil}-4-fenil-4-piperidil)-N-metilacetammide, cloridrato
160588-45-4
10,10-bis[(2-fluoro-4-piridil)metil]antrone
139781-09-2
5,5-bis(4-piridilmetil)-5H-ciclopenta[2,1-b:3,4-b']dipiridina, idrato
57988-58-6
4-(4-bromofenil)piperidin-4-olo
87848-95-1
6-bromo-2-piridil-p-tolilchetone
43076-30-8
1-(4-terz-butilfenil)-4-[4-(alfa-idrossibenzidril)piperidino]butan-1-one
32998-95-1
N-(terz-butil)-3-metilpiridin-2-carbossammide
100-76-5
chinuclidina
1619-34-7
chinuclidin-3-olo
56488-00-7
3-(cianoimmino)-3-piperidinopropiononitrile
38092-89-6
8-cloro-6,11-diidro-11-(1-metil-4-piperidiliden)-5H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina
53786-46-2
4-(5-cloro-2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-2-il)piperidin-1-carbossilato di etile
168273-06-1
5-(4-clorofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-metil-N-piperidino-1H-pirazol-3-carbossammide
103094-30-0
(+-)-4-(2-clorofenil)-1,4-diidro-2-[2-(1,3-diossoisoindolin-2-il)etossimetil]piridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile
107256-31-5
3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilchetone, cloridrato
31255-57-9
3-[2-(3-clorofenil)etil]piridin-2-carbonitrile
39512-49-7
4-(4-clorofenil)piperidin-4-olo
5382-23-0
4-cloro-1-metilpiperidina, cloridrato
1452-94-4
2-cloronicotinato di etile
49608-01-7
6-cloronicotinato di etile
53786-28-0
5-cloro-1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one
100643-71-8
8-cloro-11-(4-piperidilidene)-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina
6298-19-7
2-cloro-3-piridilammina
77145-61-0
1-(6-cloro-2-piridil)-4-piperidilammina, cloridrato
7379-35-3
4-cloropiridina, cloridrato
84449-80-9
cloruro di 1-[2-(4-carbossifenossi)etil]piperidinio
2008-75-5
cloruro di 1-(2-cloroetil)piperidinio
83556-85-8
cloruro di 1-(3-cloropropil)-2,6-dimetilpiperidinio
153050-21-6
cloruro di (S)-1-{2-[3-(3,4-diclorofenil)-1-(3-isopropossifenacil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabiciclo[2.2.2] ottano
192330-49-7
cloruro di 4-(4-piridilossi)benzensolfonile, cloridrato
101904-56-7
4-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-il)piperidina
193275-84-2
4-{4-[(11R)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide
193275-85-3
4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide
875-35-4
2,6-dicloro-4-metilnicotinonitrile
5424-11-3
2,2-difenil-4-piperidinovaleronitrile
35794-11-7
3,5-dimetilpiperidina
5223-06-3
2-(5-etil-2-piridil)etanolo
189894-57-3
4-fenil-1-[(1S,2S)-2-idrossi-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]piperidin-4-olo, metansolfonato triidrato
179024-48-7
N-[(R)-1-fenil-9-metil-4-osso-3,4,6,7-tetraidro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-3-il]isonicotinammide
1609-66-1
N-fenil-N-(4-piperidil)propionammide
40807-61-2
4-fenilpiperidin-4-olo
5005-36-7
2-fenil-2-piridilacetonitrile
4783-86-2
4-fenossipiridina
84501-68-8
4-[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-ilammino]piperidin-1-carbossilato di etile
75970-99-9
[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-il](4-piperidil)ammina
104860-26-6
cis-1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidilammina
118175-10-3
[3-metil-4-(3-metossipropossi)-2-piridil]metanolo
4046-24-6
5-(1-metil-4-piperidil)-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-olo, cloridrato
139886-04-7
1-metil-1,2,5,6-tetraidropiridin-3-carbaldeide-(E)-O-metilossima, cloridrato
103577-66-8
3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridilmetanolo
86604-78-6
4-metossi-3,5-dimetil-2-piridilmetanolo
108555-25-5
1-[2-(4-metossifenil)etil]-4-piperidilammina, dicloridrato
84196-16-7
N-[4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropionammide, cloridrato
5435-54-1
3-nitro-4-piridone
29976-53-2
4-ossopiperidin-1-carbossilato di etile
20662-53-7
1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one
70708-28-0
1-(2-piridil)-3-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-olo
2147-83-3
1-(1,2,3,6-tetraidro-4-piridil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one
83949-32-0
p-toluensolfonato di 4-carbossi-4-fenilpiperidinio
0-00-0
p-toluensolfonato di 4-(4-fluorobenzoil)piridinio
2933 49 10
119916-34-6
acido 7-bromo-1-ciclopropil-6-fluoro-5-metil-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
105956-96-5
acido 7-[3-(terz-butossicarbonilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-8-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
86393-33-1
acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
93107-30-3
acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
112811-72-0
acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metossi-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
68077-26-9
acido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
98105-79-4
acido 7-cloro-6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
103995-01-3
acido 1-(2,4-difluorofenil)-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico
136465-98-0
N-(2-chinolilcarbonil)-L-asparagina
98349-25-8
1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile
100501-62-0
1-etil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilato di etile
170143-39-2
idrogeno-7-cloro-1,4-diidro-4-ossochinolin-2,3-dicarbossilato di 3-metile
2933 49 90
146362-70-1
acido 2-{[1-(7-cloro-4-chinolil)-5-(2,6-dimetossifenil)-1H-pirazol-3-il]carbonilammino}adamantan-2-carbossilico
74163-81-8
acido (S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossilico
136522-17-3
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-ammino-4-fenil-2-idrossibutil]-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide
178680-13-2
{(1S,2R)-1-benzil-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(terz-butilcarbammoil)decaidro-2-isochinolil]-2-idrossipropil}carbammato di metile
64228-78-0
bis{3-[1-(3,4-dimetossibenzil)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidro-2-isochinolil]propionato} di pentametilene--acido ossalico (1:2)
159878-04-3
(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-terz-butilcarbammoilperidro-2-isochinolil]-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile
136465-81-1
(3S,4aS,8aS)-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide
159989-65-8
(3S,4aS,8aS)-N-(terz-butil)-2-[(2S,3S)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammido) butil]peridroisochinolin-3-carbossammide--acido metansolfonico (1:1)
149182-72-9
(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide
149057-17-0
(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, cloridrato
186537-30-4
(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, solfato
136465-99-1
N-(2-chinolilcarbonilossi)succinimmide
120578-03-2
3-[(E)-2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]benzaldeide
142522-81-4
(R)-1-[(1-{3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propil)tiometil]ciclopropilacetato di sodio
181139-72-0
2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-idrossipropil]benzoato di metile
149968-11-6
2-(3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-ossopropil)benzoato di metile
4965-33-7
7-cloro-2-metilchinolina
1087-69-0
(9S,13S,14S)-3-metossimorfinano, cloridrato
22982-78-1
1,2,3,4-tetraidro-2-isopropilamminometil-6-metil-7-nitrochinolina, metansolfonato
77497-97-3
p-toluensolfonato di (S)-3-benzilossicarbonil-1,2,3,4-tetraidroisochinolinio
2933 59 95
75128-73-3
acetato di 2-[(2-acetammido-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-9-il)metossi]etile
97845-60-8
acetato di 2-(acetossimetil)-4-(2-ammino-6-cloropurin-9-il)butile
3056-33-5
N-(9-acetil-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-2-il)acetammide
13889-98-0
1-acetilpiperazina
67914-60-7
4-(4-acetilpiperazin-4-il)fenolo
147127-20-6
acido (R)-[2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonico
153537-73-6
acido (S)-2-(4-{[(2,7-dimetil-4-osso-1,4-diidrochinazolin-6-il)metil](prop-2-inil)ammino}-2-fluorobenzammido)-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrico
156126-53-3
(1R,2R,3S)-2-ammino-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-9H-purin-6-one
147149-89-1
2-ammino-5-bromo-6-metilchinazolin-4(1H)-one
23680-84-4
4-ammino-2-cloro-6,7-dimetossichinazolina
10310-21-1
2-ammino-6-cloropurina
172015-79-1
[(1S,4R)-4-(2-ammino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanolo, cloridrato
171887-03-9
N-(2-ammino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formammide
7597-60-6
6-ammino-5-formammido-1,3-dimetiluracile
707-99-3
6-ammino-9H-purin-9-iletanolo
14047-28-0
(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletanolo
202138-50-9
[(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonato di bis[(isopropilossicarbonilossi)metile--acido fumarico (1:1)
841-77-0
1-benzidrilpiperazina
149950-60-7
6-benzil-1-(etossimetil)-5-isopropilpirimidin-2,4(1H,3H)-dione
124832-31-1
N-(benzilossicarbonil)-L-valinato di 2-[(2-ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]etile
156126-83-9
(1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-6-iodo-9H-purin-2-ilammina
179688-29-0
6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4(1H)-one
112733-28-5
[3-(4-bromo-2-fluorobenzil)-7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il]acetato di etile
150323-35-6
(3S)-3-(terz-butilcarbammoil)-1-(terz-butossicarbonil)piperazina
106461-41-0
2-sec-butil-4-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one
71-30-7
citosina
112733-45-6
(7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il)acetato di etile
5081-87-8
3-(2-cloroetil)chinazolin-2,4(1H,3H)-dione
41078-70-0
3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one
93076-03-0
3-(2-cloroetil)-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one, cloridrato
52605-52-4
1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina, cloridrato
41202-32-8
1-(2-clorofenil)piperazina, cloridrato
13078-15-4
1-(3-clorofenil)piperazina, cloridrato
59703-00-3
cloruro di 4-etil-2,3-diossopiperazin-1-carbonile
2210-93-7
cloruro di 1-fenilpiperazinio
56-06-4
2,6-diamminopirimidin-4-olo
149062-75-9
1,3-dicloro-6,7,8,9,10,12-esaidroazepino[2,1-b]chinazolina, cloridrato
41202-77-1
1-(2,3-diclorofenil)piperazina, cloridrato
150728-13-5
4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidinil
27469-60-9
1-(4,4'-difluorobenzidril)piperazina
188416-34-4
(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo--acido (1R,4S)-2-ossobornan-10-solfonico (1:1)
132961-05-8
(Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alfa-idrossiimminobenzil)piperidino]etil}-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a] pirimidin-4-one
28888-44-0
6,7-dimetossichinazolin-2,4(1H,3H)-dione
5018-45-1
5,6-dimetossipirimidin-4-ilammina
7280-37-7
estropipato
137234-87-8
6-etil-5-fluoropirimidin-4(1H)-one
183319-69-9
(3-etinilfenil)[6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4-il]ammina, cloridrato
56177-80-1
2-etossi-5-fluoropirimidin-4(1H)-one
64090-19-3
1-(4-fluorofenil)piperazina, dicloridrato
184177-81-9
{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}carbammato di fenile
156126-48-6
(6-iodo-1H-purin-2-il)ammide di tetrabutilammonio
19690-23-4
6-iodo-1H-purin-2-ilammina
696-07-1
5-iodouracile
67914-97-0
4-(4-isopropilpiperazin-1-il)fenolo
147539-21-7
isopropil[2-(piperazin-1-il)-3-piridil]ammina
125224-62-6
(1S)-2-metil-2,5-diazabiciclo[2.2.1]eptano, dibromidrato
6928-85-4
4-metilpiperazin-1-ilammina
65-71-4
5-metiluracile
35386-24-4
1-(2-metossifenil)piperazina
5464-78-8
1-(2-metossifenil)piperazina, cloridrato
20535-83-5
6-metossi-1H-purin-2-ilammina
145012-50-6
(7RS,9aRS)-peridropirido[1,2-a]pirazin-7-ilmetanolo
111641-17-9
4-(piperazin-1-il)-2,6-bis(pirrolidin-1-il)pirimidina
20980-22-7
2-(piperazin-1-il)pirimidina
94021-22-4
2-piperazin-1-ilpirimidina, dicloridrato
68-94-0
purin-6(1H)-one
157810-81-6
solfato di (2R,4S)-2-benzil-5-[2-(terz-butilcarbammoil)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-N-[(1S,2R)-2-idrossiindan-1-il]valerammide
70849-60-4
1-(o-tolil)piperazina, cloridrato
66-22-8
uracile
2933 69 80
58909-39-0
tetraidro-2-metil-3-tiosso-1,2,4-triazin-5,6-dione
2933 79 00
76855-69-1
(3S,4R)-4-acetossi-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]azetidin-2-one
103335-55-3
acido 3-osso-4-aza-5-alfa-androstan-17-beta-carbossilico
103335-54-2
acido 3-osso-4-azaandrost-5-en-17-beta-carbossilico
175873-08-2
4-[(S)-3-ammino-2-ossopirrolidin-1-il)benzonitrile, cloridrato
61865-48-3
(+-)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one
79200-56-9
(1R,4S)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one
135297-22-2
(3S,4R)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-4-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]azetidin-2-one
159593-17-6
2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-2-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]-4-ossoazetidin-1-il}-2-ossoacetato di 4-terz-butilbenzile
118289-55-7
6-cloro-5-(2-cloroetil)indol-2(3H)-one
17630-75-0
5-cloroindolin-2-one
56341-37-8
6-cloroindol-2(3H)-one
15362-40-0
1-(2,6-diclorofenil)indolin-2-one
20096-03-1
3,3-dietil-5-(idrossimetil)piridin-2,4(1H,3H)-dione
90776-59-3
(4R,5R,6S)-3-(difenossifosforilossi)-6-[(R)-1-idrossietil]-4-metil-7-osso-1-azabiciclo[3.2.0]ept-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzile
132127-34-5
(3R,4S)-4-fenil-3-idrossiazetidin-2-one
139122-76-2
4-(2-fenil-2-metilidrazino)-5,6-diidro-2-piridone
175873-10-6
3-(3-{(S)-1-[4-(N'2-idrossiammidino)fenil]-2-ossopirrolidin-3-il}ureido)propionato di etile
75363-99-4
(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-idrossietil]-3,7-diosso-1-azabiciclo[3.2.0]eptan-2-carbossilato di p-nitrobenzile
141646-08-4
1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di 1-{[(cicloesilossi)carbonil]ossi}etile
141316-45-2
1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di potassio
122852-75-9
5-metil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one
103335-41-7
3-osso-4-aza-5-alfa-androst-1-en-17-beta-carbossilato di metile
61516-73-2
2-ossopirrolidin-2-ilacetato di etile
71107-19-2
2-osso-5-vinilpirrolidin-3-carbossammide
2933 99 30
179528-39-3
N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepin-6-il)carbonil]benzammide
139592-99-7
(Z)-1-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]esaidro-1H-azepina, cloridrato
256-96-2
5H-dibenzo[b,f]azepina
494-19-9
10,11-diidro-5H-dibenzo[b,f]azepina
2933 99 40
59468-44-9
acido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carbossilico
70890-50-5
3-ammino-5-fenil-7-metil-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one
188978-02-1
(4R,5S,6S,7R)-1-[(3-ammino-1H-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butil-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one
59469-29-3
bis(maleato) di [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ilmetil]ammonio
2886-65-9
7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one
59467-64-0
[7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]metilammina
59467-69-5
8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-diidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
59467-63-9
7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina
177932-89-7
(4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-amminobenzil)-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one, dimetansolfonato
106928-72-7
(1S,9S)-9-ftalimmido-6,10-diossoottaidropiridazo[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbossilato di terz-butile
59469-63-5
4-ossido di 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina
2933 99 90
64838-55-7
1-[(S)-3-(acetiltio)-2-metilpropionil]-L-prolina
130404-91-0
acido N-[(R)-2-({(R)-2-[(2-adamantilossicarbonil)ammino]-3-(1H-indol-3-il)-2-metil-1-ossopropil}ammino)-1-feniletil]succinammico--1-desossi-1-metilammino-D-glucitolo (1:1)
122536-48-5
acido 3-[(S)-3-(L-alanilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico, cloridrato
65632-62-4
acido (S)-1-(benzilossicarbonil)esaidropiridazin-3-carbossilico
122536-91-8
acido 7-{(S)-3-[(S)-2-(terz-butossicarbonilammino)-1-ossopropilammino]pirrolidin-1-il}-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico
100361-18-0
acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico
132026-12-1
acido 4-(2-metil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)benzoico
5521-55-1
acido 5-metilpirazin-2-carbossilico
114873-37-9
acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triiltriacetico
21732-17-2
acido 1H-tetrazol-1-ilacetico
4928-87-4
acido 1H-1,2,4-triazol-3-carbossilico
143722-25-2
acido 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilboronico
13485-59-1
L-alanil-L-prolina
1458-18-0
3-ammino-5,6-dicloropirazin-2-carbossilato di metile
127105-49-1
(S)-2-ammino-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrato di metile
134575-17-0
meso-3-azabiciclo[3.1.0]es-6-ilcarbammato di terz-butile
151860-16-1
meso-3-benzil-6-nitro-3-azabiciclo[3.1.0]esano
64137-52-6
[3-(1H-benzimidazol-2-il)propil]metilammina
120851-71-0
trans-1-benzoil-4-fenil-L-prolina
112193-77-8
bis(solfato) di 1,4,7,10-tetraazoniaciclododecano
143322-57-0
5-bromo-3-[(R)-1-metilpirrolidin-2-ilmetil]indolo
122665-86-5
[3-(cianometil)-4-osso-3,4-diidroftalazin-1-il]acetato di etile
90657-55-9
trans-4-cicloesil-2-prolina, cloridrato
71208-55-4
(6-cloro-9H-carbazol-2-il)metilmalonato di dietile
100491-29-0
7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossonaftiridin-3-carbossilato di etile
31251-41-9
8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-one
7250-67-1
N-(2-cloroetil)pirrolidina, cloridrato
38150-27-5
5-cloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone
170142-29-7
7-cloro-2-(2-metil-4-metossifenil)-2,3-diidro-5H-piridazino[4,5-b]chinolin-1,4,10-trione, sale di sodio
36916-19-5
5-cloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone
176161-55-0
(5,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-il)isopropilammina
178619-89-1
6,7-dicloro-2,3-dimetossichinossalin-5-ilammina
153435-96-2
4,6-dicloro-3-formilindol-2-carbossilato di etile
54196-62-2
2',5-dicloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone
54196-61-1
2',5-dicloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone
137733-33-6
N',N'-dietil-N-(6-fenil-5-propilpiridazin-3-il)-2-metilpropan-1,2-diammina--acido fumarico (2:3)
194602-27-2
difenil[(S)-pirrolidin-3-il]acetonitrile, bromidrato
123631-92-5
2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo
141113-28-2
(E)-(+)-2-(2,4-difluorofenil)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)stiril]-1H-1,2,4-triazol-1-il}-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo
141113-41-9
(R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1,2-diolo
86386-75-6
2,4'-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenone, cloridrato
66635-71-0
2,3-diidro-1H-pirrolizin-1-carbossilato di isopropile
66242-82-8
2,5-diidro-5-tioosso-1H-tetrazol-1-ilmetansolfonato di disodio
132659-89-3
3-dimetilamminometil-1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one
69048-98-2
1-etil-1,2-diidro-5H-tetrazol-5-one
95885-13-5
5-etil-4-(2-fenossietil)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-one
41340-36-7
2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanolo
26116-12-1
1-etilpirrolidin-2-ilmetilammina
185453-89-8
7-etil-3-[2-(trimetilsililossi)etil]indolo
103300-91-0
1-{N'2-[(S)-1-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N'6-trifluoroacetillisil}prolina
190791-29-8
(5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidinoetossi)fenil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftolo--acido (-)-tartarico (1:1)
83783-69-1
4-fluorobenzil-1H-benzimidazol-2-ilammina
194602-25-0
fosfato di dibenzile e 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etile
2380-94-1
4-idrossiindolo
96034-57-0
trans-4-idrossi-1-(4-nitrobenzilossicarbonil)-L-prolina
160194-26-3
2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina
52099-72-6
1-isopropenil-1H-benzimidazol-2(3H)-one
155322-92-2
(3R)-3-[(S)-1-(metilammino)etil]pirrolidina
124750-53-4
5-(4'-metilbifenil-2-il)-1-tritil-1H-tetrazolo
85440-79-5
2-metil-1-nitrosoindolina
122536-66-7
{(S)-1-metil-2-osso-2-[(S)-pirrolidin-3-ilammino]etil}carbammato di terz-butile
51856-79-2
1-metilpirrol-2-ilacetato di metile
13183-79-4
1-metiltetrazol-5-tiolo
37052-78-1
5-metossibenzimidazol-2-tiolo
182073-77-4
N'-[N-metossicarbonil-L-valil]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-ossopropil]-L-prolinammide
103831-11-4
pirrolidin-3-ilammina, dicloridrato
140629-77-2
[(RS)-pirrolidin-3-il]carbammato di terz-butile
0-00-0
solfato dell'acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triacetico
27387-31-1
1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one
55408-10-1
tetrazol-5-carbossilato di etile
96107-94-7
1H-tetrazol-5-carbossilato di etile, sale di sodio
3641-08-5
1H-1,2,4-triazol-3-carbossammide
4928-88-5
1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile
6969-71-7
1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-one
59032-27-8
1,2,3-triazol-5-tiolato di sodio
103300-89-6
N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina
105641-23-4
N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina, p-toluensolfonato
2934 10 00
171485-87-3
acetato di 2-[4-(2-ammino-4-osso-4,5-diidrotiazol-5-ilmetil)fenossimetil]-2,5,7,8-tetrametilcroman-6-ile
180144-61-0
acido 3-{[4-(4-ammidinofenil)tiazol-2-il][1-(carbossimetil)-4-piperidil]ammino}propionico
65872-41-5
acido (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico
64486-18-6
acido (Z)-2-[2-(cloroacetammido)tiazol-4-il]-2-(metossiimmino)acetico
64987-06-0
acido (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilico
65872-43-7
acido 2-(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico
66215-71-2
acido (Z)-2-metossiimmino-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetico
64485-82-1
2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-idrossiimminoacetato di etile
64485-88-7
(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(metossiimmino)acetato di etile
174761-17-2
7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-enilossicarbonil)but-2-enammido}-3-cefem-4-carbossilato di benzidrile
105889-80-3
7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]pent-2-enammido}-3-(carbammoilossimetil)-3-cefem-4-carbossilato di pivaloilossimetile
88046-01-9
carbamimmidotioato di 2-guanidinotiazol-4-ilmetile, dicloridrato
154212-59-6
carbonato di 4-nitrofenile e tiazol-5-ilmetile, cloridrato
76823-93-3
1-{4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il}guanidina
119154-86-8
cloruro di (Z)-2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetile, cloridrato
190841-79-3
3-({4-[4-(N-etossicarbonilammidino)fenil]tiazol-2-il}[1-(etossicarbonilmetil)-4-piperidil]ammino)propionato di etile
64987-03-7
(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilato di etile
66339-00-2
2-(idrossiimmino)-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetato di etile, cloridrato
556-90-1
2-immino-1,3-tiazol-4-one
154212-61-0
N-[2-isopropiltiazol-4-ilmetil(metil)carbammoil]-L-valina
139340-56-0
metansolfonato di {5-[(Z)-3,5-di(terz-butil)-4-idrossibenziliden]-4-osso-4,5-diidrotiazol-2-il}ammonio
2295-31-0
tiazolidin-2,4-dione
38585-74-9
tiazol-5-ilmetanolo
2934 20 80
177785-47-6
acido (2S,3S)-3-metil-2-(3-osso-2,3-diidro-1,2-benzisotiazol-2-il)valerico
89604-92-2
2-{[1-(2-amminotiazol-4-il)-2-(benzisotiazol-2-iltio)-2-ossoetiliden]amminoossi}-2-metilpropionato di terz-butile
80756-85-0
(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminotioacetato di S-(benzotiazol-2-ile)
87691-88-1
1-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, cloridrato
2934 30 90
6631-94-3
2-acetilfenotiazina
92-39-7
2-clorofenotiazina
32338-15-1
fenotiazin-2-ilammina
2934 99 30
957-68-6
acido 7-amminocefalosporanico
2934 99 90
22720-75-8
2-acetilbenzo[b]tiofene
186521-40-4
5-[(3S)-3-(acetiltio)-4-(terz-butossicarbonilammino)butil]tiofen-2-carbossilato di etile
87932-78-3
acido 3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetammido]-3-cefem-4-carbossilico
39754-02-4
acido 7-[(R)-ammino(fenil)acetammido]-3-metil-3-cefem-4-carbossilico--dimetilformammide (2:1)
80370-59-8
acido 7-ammino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefem-4-carbossilico
22252-43-3
acido 7-ammino-3-metil-3-cefem-4-carbossilico
24209-38-9
acido 7-ammino-3-(1-metiltetrazol-5-iltiometil)-3-cefem-4-carbossilico
30246-33-4
acido 7-ammino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiometil]-3-cefem-4-carbossilico
24701-69-7
acido 7-ammino-3-metossimetil-3-cefem-4-carbossilico
177575-17-6
acido (S)-N-{5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-1H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil}-2-tenoil]-L-glutammico
186521-45-9
acido (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilico
551-16-6
acido 6-amminopenicillanico
106447-44-3
acido 7-ammino-3-[(Z)-prop-1-enil]-3-cefem-4-carbossilico
71420-85-4
acido 7-ammino-3-[1-(solfometil)-1H-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefem-4-carbossilico, sale di sodio
116833-10-4
acido (Z)-2-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[(fluorometossi)immino]acetico
110314-42-6
acido 5-[(benzofuran-2-ilcarbonil)ammino]indol-2-carbossilico
84915-43-5
acido (3S)-2,2-dimetil-1,4-tiazinan-3-carbossilico
124492-04-2
acido (S)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbossilico
27255-72-7
acido 7-(fenilacetammido)-3-metil-3-cefem-4-carbossilico
112984-60-8
acido (+-)-6-fluoro-1-metil-4-osso-7-(piperazin-1-il)-4H-[1,3]tiazeto[3,2-a]chinolin-3-carbossilico
51818-85-0
acido 7-[(D)-mandelammido]cefalosporanico
21080-92-2
acido 3-tienilmalonico
58-61-7
adenosina
152305-23-2
(S)-4-(4-amminobenzil)ossazolidin-2-one
160115-08-2
{(E)-3-[(6R,7R)-7-ammino-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]allil}(carbammoilmetil) (etil) metilammonio
53994-83-5
7-ammino-3-cloro-3-cefem-4-carbossilato di 4-nitrobenzile
119221-49-7
5-[(2-amminoetil)ammino]-2-(2-dietilamminoetil)-2H-[1]benzotiopirano[4,3,2-cd]indazol-8-olo
143491-57-0
(2R,5S)-4-ammino-5-fluoro-1-[2-(idrossimetil)-1,3-ossatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-one
208337-84-2
5-[(3R)-4-ammino-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
115787-67-2
2-(2-ammino-5-nitro-6-osso-1,6-diidropirimidin-4-il)-3-(3-tienil)propiononitrile
147027-10-9
(2R,5S)-5-(4-ammino-2-osso-1,2-diidropirimidin-1-il)-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile
167304-98-5
(4S,7S,10aS)-4-ammino-5-ossoottaidro-7H-pirido[2,1-b][1,3]tiazepin-7-carbossilato di metile
177575-19-8
N-{5-[2-((6S)-2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammato di dietile
186521-44-8
(6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilato di etile
117829-20-6
2-ammino-7-tenil-1,7-diidro-4H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-one, cloridrato
38313-48-3
3',5'-anidrotimidina
3083-77-0
1-(beta-D-arabinofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-dione
29706-84-1
3'-azido-3'-desossi-5'-O-tritiltimidina
108895-45-0
3'-azido-2',3'-didesossi-5-metilcitidina, cloridrato
158512-24-4
(3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzil-4,5-epossivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8,8a-tetraidro-2H-indeno[1,2-d]ossazolo
157341-41-8
(2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)butil]-3,3-dietil-2-{4-[(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]fenossi}-4-ossoazetidin-1-carbossammide
122567-97-9
5'-benzoil-2',3'-dideidro-3'-desossitimidina
14282-76-9
2-bromo-3-metiltiofene
208337-82-0
5-(but-3-enil)tiofen-2-carbossilato di etile
186521-38-0
5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
186521-39-1
5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-(mesilossi)butil]tiofen-2-carbossilato di etile
186521-41-5
2-[(S)-1-(terz-butossicarbonilamminometil)-2-(5-etossicarbonil-2-tienil)propiltio]malonato di dimetile
25229-97-4
2-ciano-3-morfolinoacrilammide
175712-02-4
4-clorobenzensolfonato di [(3S,5S)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-il]metile
3158-91-6
2-clorodibenzo[b,f][1,4]ossazepin-11(10H)-one
4295-65-2
2-cloro-9-(3-dimetilamminopropil)-9H-tioxanten-9-olo
130209-90-4
2-(2-clorofenil)-2-(4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato di metile, cloridrato
184475-35-2
(3-cloro-4-fluorofenil)[7-metossi-6-(3-morfolinopropossi)chinazolin-4-il]ammina
104146-10-3
3-clorometil-7-(2-fenilacetammido)-3-cefem-4-carbossilato di 4-metossibenzile
131986-28-2
3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina
25629-50-9
cloruro di 3-(2-clorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile
69399-79-7
cloruro di 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile
4462-55-9
cloruro di 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile
16883-16-2
cloruro di 3-fenil-5-metilisossazol-4-carbonile
39098-97-0
cloruro di 2-tienilacetile
5271-67-0
cloruro di tiofen-2-carbonile
145514-04-1
(2R,4R)-4-(2,6-diammino-9H-purin-9-il)-1,3-diossolan-2-ilmetanolo
28092-62-8
(3aS,6aR)-1,3-dibenzil-2,3,3a,4,6,6a-esaidro-1H-furo[3,4-d]imidazol-2,4-dione
84682-23-5
2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo
67914-85-6
cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo
126429-09-2
2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo
126813-11-4
(4R,5R)-2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo
4097-22-7
2',3'-didesossiadenosina
181696-73-1
3,4-difenil-5-metil-4,5-diidroisossazol-5-olo
171228-49-2
4-[4-(4-{4-[(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-ilmetilossi]fenil}-1-il)fenil]-1-[(1S,2S)-1-etil-2-idrossipropil]-1,2,4-triazol-5(4H)-one
70918-74-0
1-(2,3-diidro-1,4-benzodiossin-2-ilcarbonil)piperazina, cloridrato
63-37-6
5'-diidrogenofosfato di citidina
208337-83-1
5-[(3R)-3,4-diidrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
161005-84-1
(S)-N,N-dimetil-[3-(1-naftilossi)-3-(2-tienil)propil]ammina--acido fosforico (1:1)
178357-37-4
(5aR,11bS)-9,10-dimetossi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-esaidrobenzo[f]tieno[2,3-c]chinolina, cloridrato
59804-25-0
1,1-diossido de 4-idrossi-2-metil-2H-tieno[2,3-e][1,2]tiazin-3-carbossilato di metile
147086-81-5
7,7-diossido di (4S,6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo
24683-26-9
1,1-diossido di 4-idrossi-2-metil-2H-1,2-benzotiazin-3-carbossilato di etile
76247-39-7
1,1-diossido di penicillanato di iodometile
3206-73-3
DL-5-(1,2-ditiolan-3-il)valerammide
28657-79-6
1-etil-1,4-diidro-4-osso-1,3-diossolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile
110351-94-5
(S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trione
186521-42-6
(S)-6-{2-[5-etossicarbonil)-2-tienil]etil}-3-osso-1,4-tiazinan-2-carbossilato di metile
51762-51-7
7-(fenilacetammido)-3-idrossicefam-4-carbossilato di benzidrile
0-00-0
(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-feniletil]-3,6-epossitetraidroftalimmide
125995-03-1
(4R,6R)-6-{2-[3-fenil-4-(fenilcarbammoil)-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]etil}-4-idrossitetraidro-2H-piran-2-one
63877-96-3
2-(4-fluorobenzil)tiofene
94732-98-6
1-(1-{3-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]propil}-4-piperidil)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-2-tione
140841-32-3
6-[3-fluoro-5-(4-metossitetraidropiran-4-il)fenossimetil]-1-metil-2-chinolone
168828-81-7
(3-fluoro-4-morfolinofenil)carbammato di benzile
40172-95-0
1-(2-furoil)piperazina
143468-96-6
idrogeno(2-tienilmetil)malonato di etile
42399-49-5
(2S,3S)-3-idrossi-2-(4-metossifenil)-2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4(5H)-one
147126-62-3
(2R,5R)-5-idrossi-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile
4691-65-0
inosina 5'-fosfato di disodio
131988-19-7
ioduro di 3-(4-esilossi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridinio
104795-66-6
3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide
104795-67-7
3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide--1H-imidazolo (1:1)
104795-68-8
3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide, sale di sodio
104218-44-2
3'-O-mesil-5'-O-tritiltimidina
147086-83-7
N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide
84793-24-8
(S)-2-[(S)-4-metil-2,5-diosso-1,3-ossazolidin-3-il]-4-fenilbutirrato di etile
138564-59-7
5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofen-3-carbonitrile
29490-19-5
5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiolo
78850-37-0
(3aR,4R,7aR)-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetossipropil]-3a,7a-diidro-4H-pirano[3,4-d]ossazol-6-carbossilato di metile
1463-10-1
5-metiluridina
25954-21-6
5-metiluridina, emiidrato
63675-74-1
6-metossi-2-(4-metossifenil)benzo[b]tiofene
13062-59-4
4-morfolin-2-ilpirocatecolo, cloridrato
0-00-0
4-nitrobenzensolfonato di (4S,5S)-5-benzil-2-osso-1,3-ossazolidin-4-ilmetile
77887-68-4
4-ossido de 6-(4-metilbenzammido)penicillanato di benzidrile
29707-62-8
1-ossido di 6-(2-fenossiacetammido)penicillanato di 4-nitrobenzile
63427-57-6
5-ossido di 3-metilen-7-(fenossiacetammido)cefam-4-carbossilato di 4-nitrobenzile
32231-06-4
1-piperonilpiperazina
63074-07-7
1-(tetraidro-2-furoil)piperazina
28783-41-7
4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridina, cloridrato
50-89-5
timidina
39925-10-5
1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile
55612-11-8
5'-O-tritiltimidina
2935 00 90
192329-83-2
acido (3S)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossilico
194602-23-8
acido 2-etossi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)solfonil]benzoico
100632-57-3
acido 4-[(4-mesilammino)fenil]-4-ossobutirrico
150975-95-4
acido 5-metansolfonammidoindol-2-carbossilico
66644-80-2
acido 3-metossi-5-solfammoil-o-anisico
88918-84-7
4-amminobenzil-N-metilmetansolfonammide, cloridrato
121-30-2
4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonammide
88919-22-6
3-(2-amminoetil)-N-metilindol-5-ilmetansolfonammide
161814-49-9
(1S,2R)-3-[(4-amminofenilsolfonil)(isobutil)ammino]-1-benzil-2-idrossipropilcarbammato di (3S)-tetraidrofuran-3-ile
151140-66-8
(4-ammino-3-iodofenil)-N-metilmetansolfonammide
112101-81-2
5-[(R)-(2-amminopropil)]-2-metossibenzensolfonammide
183556-68-5
(S)-N-{(1S,2R)-1-benzil-3-[(1,3-benzodiossol-5-ilsolfonil)(isobutil)ammino]-2-idrossipropil}-3,3-dimetil-2-(sarcosilammino)butirrammide
6292-59-7
4-terz-butilbenzensolfonammide
180200-68-4
4-(4-cicloesil-2-metilossazol-5-il)-2-fluorobenzensolfonammide
22663-37-2
1-(4-clorobenzensolfonil)urea
150375-75-0
N'-{(2R,3S)-5-cloro-3-(2-clorofenil)-1-[(3,4-dimetossifenil)solfonil]-3-idrossi-2,3-diidro-1H-indol-2-ilcarbonil}-L-prolinammide
105951-31-3
5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide
120298-38-6
7,7-diossido di N-(5,6-diidro-6-metil-2-solfammoil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il)acetammide
105951-35-7
7,7-diossido di 5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide
181695-72-7
4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)benzensolfonammide
198470-85-8
N-[4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)fenilsolfonil]propionammide, sale di sodio
179524-67-5
(S)-2-{3-[(2-fluorobenzil)solfonilammino]-2-osso-2,3-diidro-1-piridil}-N-(1-formil-4-guanidinobutil)acetammide
81880-96-8
N-(4-idrazinobenzil)metansolfonammide, cloridrato
17852-52-7
4-idrazonobenzensolfonammide, cloridrato
192329-42-3
(S)-N-idrossi-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossammide
147200-03-1
N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-2-solfammoil-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide
84522-34-9
4-[2-(5-metilpirazin-2-carbossammido)etil]benzensolfonammide di sodio
33288-71-0
5-metil-N-[4-(solfammoil)fenetil]pirazin-2-carbossammide
106820-63-7
3-[(metossicarbonilmetil)solfammoil]tiofen-2-carbossilato di metile
33045-52-2
5-solfammoil-o-anisato di metile
16673-34-0
N-(2-(4-solfammoil)fenil)etil-5-cloro-2-metossibenzammide
169590-42-5
4-[5-(p-tolil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benzensolfonammide
2938 90 10
5511-98-8
acetildigossina
2938 90 90
104443-57-4
1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide
196085-62-8
N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosilossimetil]-2-idrossi-3-formilpropil}stearammide
104443-62-1
1-O-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-[O-beta-D-galattopiranosil-(1,3)-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)]-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide
8024-48-4
casantranolo
81-27-6
sennoside A
52730-36-6
sennoside A, sale di calcio
128-57-4
sennoside B
52730-37-7
sennoside B, sale di calcio
2939 11 00
41444-62-6
fosfato di codeina, emiidrato
2939 19 00
66820-84-6
(RS)-tetraidropapaverina, cloridrato
54417-53-7
(R)-1,2,3,4-tetraidropapaverina, cloridrato
2939 29 00
123599-79-1
acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico--cinconidina (1:1)
2939 99 00
51-55-8
atropina
92-13-7
pilocarpina
2940 00 00
533-67-5
2-desossi-D-eritropentosio
182410-00-0
eteri solfobutilici del beta-ciclodextrina, sali di sodio
50-69-1
D-ribosio
24259-59-4
L-ribosio
13035-61-5
1,2,3,5-tetraacetil-beta-D-ribofuranosio
4132-28-9
2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucosio
80312-55-6
2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O-(trimetilsilil)-beta-D-glucosio
2941 90 00
13292-22-3
3-formilrifamicina
14487-05-9
rifamicina O
3002 10 95
116638-33-6
SC-59735
193700-51-5
SC-70935
3003 90
141256-04-4
acido 1-(28-{O-D-apio-beta-D-furanosil-(1,3)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,4)-O-6-deoxi-alfa-L-mannopiranosil)-(1,2)-4-O-[5-(5-alfa-L-arabinofuranosiloxi-3-idrossi-6-metilottanoiloxi)-3-idrossi-6-metilottanoil]-6-deoxi-beta-D-galattopiranosiloxi}-16-alfa-idrossi-23-beta,28-diossoolean-12-en-3-beta-il)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,2)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,3)-beta-D-glucopiranosiduronico
195993-11-4
emocyanine, megathura crenulata, prodotti di reazione con 1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosio
3006 30 00
155773-56-1
ferristene
3507 90 90
9003-98-9
desossiribonucleasi
0-00-0
fibrinucleasi, polvere
9001-63-2
lisozima
9002-12-4
urato-ossidasi
3824 90
0-00-0
4-(2-amminoetiltiometil)-1,3-tiazol-2-ilmetil(dimetil)ammina, sotto forma di soluzione in toluene
0-00-0
solfuro di alfa-(6-fluoro-2-metilinden-3-il)-p-tolile e metile, sotta forma di soluzione in toluene
3824 90 64
330-95-0
1,3-bis(4-nitrofenil)urea--4,6-dimetilpirimidin-2-olo (1:1)
0-00-0
clavulanato di potassio--cellulosa microcristallina (1:1)
0-00-0
clavulanato di potassio--diossido di silicio (1:1)
0-00-0
clavulanato di potassio--saccarosio (1:1)
0-00-0
Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora inyoensis usato nella produzione degli antibiotici sisomicina (DCI) e netilmicina (DCI)
0-00-0
Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora purpurea usato per la produzione degli antibiotici solfato di gentamicina (DCIM) e isepamicina (DCI)
0-00-0
Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente fattore stimulatore di colonie di macrofagi granulociti umani; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002
0-00-0
Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente interferone umano alfa-2b; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002
104832-01-1
(R)-2-metil-6,7-dimetossi-1-(3,4,5-trimetossibenzil)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina--acido dibenzoil-L-tartarico (1:1)
3824 90 99
0-00-0
7-cloro-2-ossoeptanoato di etile, sotto forma di soluzione in toluene
3911 90
162430-94-6
1,6-esandiammina, polimero con 1,10-dibromodecano
SEZIONE III
CONTINGENTI
ALLEGATO 7
CONTINGENTI TARIFFARI OMC CHE LE COMPETENTI AUTORITÀ COMUNITARIE DEVONO APRIRE
No d'ordine
Codice NC
Designazione delle merci
Contingenti (quantità)
Aliquota dei dazi (%)
Altre condizioni
1
2
3
4
5
6
1
0102 90 05
0102 90 29
0102 90 49
0102 90 59
0102 90 69
Giovenche e vacche (escluse quelle da macello) delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza chiazzata del Pinzgau
5 000 capi
6
2
0102 90 05
0102 90 29
0102 90 49
0102 90 59
0102 90 69
0102 90 79
Tori, vacche e giovenche (esclusi quelli da macello) della razza chiazzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo
5 000 capi
4
Gli animali devono essere scortati dai seguenti certificati:
—
i tori, dal certificato di ascendenza,
—
le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico («herdbook») attestante la purezza della razza
3
0102 90 05
0102 90 29
0102 90 49
Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso è inferiore o uguale a 300 kg
169 000 capi
16 + 582 €/1 000 kg net
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
4
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
Animali vivi delle specie ovina o caprina
39 310 t
10
Ripartizione tra i paesi fornitori:
—
Polonia
12 340 t
—
Romania
1 010 t
—
Ungheria
21 385 t
—
Bulgaria
4 255 t
—
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
215 t
—
Altri
105 t
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
5
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
Animali vivi delle specie ovina o caprina
800 t (peso della carcassa)
10
Paesi fornitori: Repubblica ceca e Repubblica slovacca
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
0204
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
6
0201 10 00
fino a
0201 30 00
0202 10 00
fino a
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
37 800 t (peso del prodotto)
20
Ripartizione tra i paesi fornitori:
— Argentina
17 000 t
— USA/Canada
11 500 t
— Australia
7 000 t
— Uruguay
2 300 t
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
7
0201 20 90
0201 30 00
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli selezionati di carne refrigerata o congelata ottenute da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato, ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura «high-quality beef».
300 t
20
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
8
0201 30 00
0206 10 95
Carni disossate di «alta qualità», fresche o refrigerate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone «Special boxed beef»; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts)
11 000 t
20
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
9
0201 30 00
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato di ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'ettichetta «s.c.» (special cuts), che sono di alta qualità sono imballati in scatole recante la dicitura: «carni di alta qualità»
5 000 t
20
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
10
0201 30 00
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati «tagli speciali di bovini». Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts)
4 000 t
20
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
11
0202 10 00
fino a
0202 30 90
Carni di animali della specie bovina, congelate
53 000 t
(peso senza ossa)
20
0206 29 91
Pezzi detti «onglets» e «hampes»
12
0202 30 90
Carni di bufalo disossate, congelate
2 250 t
20
Paese fornitore: Australia
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
13
0202 20 30
Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, congelati
50 700 t
(peso con ossa)
20 (*)
20 + 994,5 €/1 000 kg/net
(**)
Le carni importate devono essere destinate alla trasformazione
(*) Per carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina
(**) Per carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al punto precedente
La quantità in oggetto può, in conformità delle disposizioni comunitarie, essere convertita in una quantità equivalente di carni di alta qualità
L'ammissione al beneficio di tale contingente e la sua ripartizione sono subordinate alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
0202 30 10
Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
20 (*)
20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net
(**)
0202 30 50
Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»
20 (*)
20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net
(**)
0202 30 90
Altre
20 (*)
20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net
(**)
0206 29 91
Pezzi detti «onglets» e «hampes», congelati
20 (*)
20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net
(**)
14
0203 11 10
0203 21 10
Carcasse e mezzene di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
15 000 t
268 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
15
Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo
5 500 t
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
0203 12 11
389 €/1 000 kg/net
0203 12 19
300 €/1 000 kg/net
0203 19 11
300 €/1 000 kg/net
0203 19 13
434 €/1 000 kg/net
0203 19 15
233 €/1 000 kg/net
0203 19 55
434 €/1 000 kg/net
0203 19 59
434 €/1 000 kg/net
0203 22 11
389 €/1 000 kg/net
0203 22 19
300 €/1 000 kg/net
0203 29 11
300 €/1 000 kg/net
0203 29 13
434 €/1 000 kg/net
0203 29 15
233 €/1 000 kg/net
0203 29 55
434 €/1 000 kg/net
0203 29 59
434 €/1 000 kg/net
16
0203 19 13
Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati
7 000 t
0
0203 29 15
Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelati
17
0203 19 55
0203 29 55
Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati
34 000 t
250 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
18
0203 19 55
0203 29 55
Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati
5 000 t
300 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
19 (224)
0204
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
283 825 t
(peso della carcassa)
0
Ripartizione tra i paesi fornitori:
—
Argentina
23 000 t
—
Australia
18 650 t
—
Cile
3 000 t
—
Nuova-Zelanda
226 700 t
—
Uruguay
5 800 t
—
Islanda
600 t
—
Polonia
200 t
—
Romania
75 t
—
Ungheria
1 150 t
—
Bulgaria
1 250 t
—
Bosnia-Erzegovina
850 t
—
Croazia
450 t
—
Slovenia
50 t
—
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
1 750 t
—
Groenlandia
100 t
—
Altri
200 t
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
20 (225)
0206 29 91
Pezzi detti «hampes», interi, congelati
1 500 t
4
Ripartizione tra i paesi fornitori:
— Argentina
700 t
— Altri
800 t
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
21
Carcasse di galli e galline, fresche, refrigerate o congelate
6 200 t
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
0207 11 10
131 €/1 000 kg/net
0207 11 30
149 €/1 000 kg/net
0207 11 90
162 €/1 000 kg/net
0207 12 10
149 €/1 000 kg/net
0207 12 90
162 €/1 000 kg/net
22
Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati
4 000 t
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
0207 13 10
512 €/1 000 kg/net
0207 13 20
179 €/1 000 kg/net
0207 13 30
134 €/1 000 kg/net
0207 13 40
93 €/1 000 kg/net
0207 13 50
301 €/1 000 kg/net
0207 13 60
231 €/1 000 kg/net
0207 13 70
504 €/1 000 kg/net
0207 14 20
179 €/1 000 kg/net
0207 14 30
134 €/1 000 kg/net
0207 14 40
93 €/1 000 kg/net
0207 14 60
231 €/1 000 kg/net
23
0207 14 10
Pezzi di galli o di galline congelati, disossati
700 t
795 €/1 000 kg/net
24
Pezzi di galli o di galline congelati:
15 500 t
0
0207 14 10
Disossati
0207 14 50
Petti e loro pezzi
0207 14 70
Altri
25
Carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerato o congelate
1 000 t
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
0207 24 10
170 €/1 000 kg/net
0207 24 90
186 €/1 000 kg/net
0207 25 10
170 €/1 000 kg/net
0207 25 90
186 €/1 000 kg/net
0207 26 10
425 €/1 000 kg/net
0207 26 20
205 €/1 000 kg/net
0207 26 30
134 €/1 000 kg/net
0207 26 40
93 €/1 000 kg/net
0207 26 50
339 €/1 000 kg/net
0207 26 60
127 €/1 000 kg/net
0207 26 70
230 €/1 000 kg/net
0207 26 80
415 €/1 000 kg/net
0207 27 30
134 €/1 000 kg/net
0207 27 40
93 €/1 000 kg/net
0207 27 50
339 €/1 000 kg/net
0207 27 60
127 €/1 000 kg/net
0207 27 70
230 €/1 000 kg/net
26
Pezzi di tacchini o di tacchine, congelati:
2 500 t
0
0207 27 10
Disossati
0207 27 20
Metà o quarti
0207 27 80
Altri
27
0302 31 10
fino a
0302 39 90
0302 69 21
0302 69 25
0303 41 11
fino a
0303 49 80
0303 79 21
fino a
0303 79 31
Tonni (del genere Thunnus) e pesci del genere Euthynnus
17 250 t
0
I pesci devono essere destinati all'industria conserviera
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia nonché al rispetto dei prezzi di riferimento
28
0302 40 00
0303 50 00
0304 10 97
0304 10 98
0304 90 22
Aringhe
34 000 t
0
Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento
29
0302 69 68
0303 78 19
Naselli argentati (Merluccius bilinearis)
2 000 t
8
30
0303 29 00
Pesci del genere Coregonus
1 000 t
5,5
31
0304 20 94
Pesci del genere Allocyttus e delle specie Pseudocyttus maculatus
200 t
0
32
0305 51 10
0305 51 90
0305 62 00
Merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac
25 000 t
0
0305 59 11
0305 59 19
0305 69 10
Pesci della specie Boreogadus saida
33
0402 10 19
Latte scremato in polvere
68 000 t
475 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
34
0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 90 10
0405 90 90
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte
10 000 t
(equivalente in
burro)
948 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
35
0405 10 11
0405 10 19
Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto
76 667 t
86,88 €/100 kg/net
Burro di origine neozelandese
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
0405 10 30
Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)
36
0406 10 20
0406 10 80
Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %
5 300 t
130 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
37
0406 30 10
Emmental fuso
18 400 t
719 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
0406 90 13
Emmental
858 €/1 000 kg/net
38
0406 30 10
Gruyère fuso
5 200 t
719 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
0406 90 15
Gruyère, Sbrinz
858 €/1 000 kg/net
39
0406 90 01
Formaggi destinati alla trasformazione
20 000 t
835 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
40
0406 90 01
Formaggi destinati alla trasformazione
4 500 t
17,06 €/100 kg/net
Ripartizione tra i paesi fornitori:
— Nuova Zelanda
4 000 t
— Australia
500 t
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
41
0406 90 21
Cheddar
15 000 t
210 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
42
0406 90 21
Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi
10 250 t
17,06 €/100 kg/net
Ripartizione tra i paesi fornitori:
— Nuova Zelanda
7 000 t
— Australia
3 250 t
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
43
0406 90 21
Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera uguale o superiore per 100 kg di peso netto a:
—
334,20 € in forme intere standard
—
354,83 € per i formaggi di un peso netto uguale o superiore a 500 g
—
368,58 € per i formaggi di un peso netto inferiore a 500 g
Sono considerate «forme intere standard» le forme seguenti:
—
blocchi di forma cubica di peso netto compreso tra 33 e 44 kg
—
blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg
4 000 t
13,75 €/100 kg/net
Assegnate al Canada quale paese fornitore
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
44
0406 10 20
Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al n. d'ordine 36
19 500 t
926 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente
0406 10 80
1 064 €/1 000 kg/net
0406 20 90
Altri formaggi grattugiati o in polvere
941 €/1 000 kg/net
0406 30 31
Altri formaggi fusi
690 €/1 000 kg/net
0406 30 39
719 €/1 000 kg/net
0406 30 90
1 029 €/1 000 kg/net
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90
Formaggi a pasta erborinata
704 €/1 000 kg/net
0406 90 17
Bergkäse e appenzell
858 €/1 000 kg/net
0406 90 18
Fromage fribourgeois, vacherin Mont d'Or et Tête de Moine
755 €/1 000 kg/net
0406 90 23
Edam (Geheimratskäse)
755 €/1 000 kg/net
0406 90 25
Tilsit
0406 90 27
Butterkäse
0406 90 29
Kashkaval
0406 90 31
e
0406 90 33
Feta
0406 90 35
Kefalo-Tyri
0406 90 37
Finlandia
0406 90 39
Jarlsberg
0406 90 50
Formaggi di pecora o di bufala
0406 90 63
Pecorino
941 €/1 000 kg/net
0406 90 69
Altri
0406 90 73
Provolone
755 €/1 000 kg/net
0406 90 75
Caciocavallo
0406 90 76
Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø
0406 90 78
Gouda
0406 90 79
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin
0406 90 81
Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
755 €/1 000 kg/net
0406 90 82
Camembert
0406 90 84
Brie
0406 90 86
Superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %
0406 90 87
Superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %
0406 90 88
Superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %
0406 90 93
Superiore a 72 %
926 €/1 000 kg/net
0406 90 99
Altri
1 064 €/1 000 kg/net
45
0407 00 30
Uova di altri volatili da cortile
135 000 t
152 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente
46
0408 11 80
Tuorli
7 000 t
(equivalente
uova in guscio)
711 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente
0408 19 81
310 €/1 000 kg/net
0408 19 89
331 €/1 000 kg/net
0408 91 80
Uova di volatili sgusciate
687 €/1 000 kg/net
0408 99 80
176 €/1 000 kg/net
47
0701 90 50
Patate, dal 1o gennaio al 15 maggio
4 000 t
3
48
0703 20 00
Aglio
38 370 t
9,6
Ripartizione tra i paesi fornitori:
— Argentina
19 147 t
— Cina
13 200 t
— Altri paesi
6 023 t
49
0706 10 00
Carote e navoni
1 200 t
7
50
0707 00 05
Cetrioli, dal 1o novembre al 15 maggio
1 100 t
Il dazio ad valorem è ridotto a 2,5
51
0709 60 10
Peperoni
500 t
1,5
0711
Cfr. n. d'ordine 84
52
0712 20 00
Cipolle secche
12 000 t
10
53
0714 10 10
0714 10 91
0714 10 99
Manioca
5 500 000 t
6
Nel rispetto di un contingente massimo pari a 21 milioni di t per ciascun periodo di 4 anni
Assegnate alla Tailandia quale paese fornitore
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
54
0714 10 91
0714 10 99
Manioca
1 352 590 t
6
Ripartizione tra i paesi fornitori:
—
Indonesia
825 000 t
—
Altri paesi GATT esclusa la Tailandia
145 590 t
—
Cina
350 000 t
—
Altri paesi GATT
32 000 t
2 000 delle quali devono essere dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi
0714 90 11
0714 90 19
Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido
55
0714 20 90
Patate dolci, non destinate al consumo umano
600 000 t
0
Assegnate alla Cina
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
56
0714 20 90
Patate dolci, non destinate al consumo umano
5 000 t
0
Assegnate a paesi diversi dalla Cina
57
0802 11 90
0802 12 90
Mandorle
90 000 t
2
58
0803 00 19
Banane
2 200 000 t
75 €/1 000 kg/net
59
0805 10 20
Arance di alta qualità
20 000 t
10
Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
60
0805 20 90
Minneolas
15 000 t
2
Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
61
0805 50 10
Limoni
10 000 t
6
Durante il periodo dal 15 gennaio al 14 giugno
62
0806 10 10
Uve, da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre
1 500 t
Il dazio ad valorem è ridotto a 9
63
0808 10 80
Mele, fresche, dal 1 aprile al 31 luglio
600 t
Il dazio ad valorem è ridotto a 0
64
0808 20 50
Pere, fresche, dal 1o agosto al 31 dicembre
1 000 t
Il dazio ad valorem è ridotto a 5
65
0809 10 00
Albicocche, fresche, dal 1o agosto al 31 maggio
500 t
10
66
0809 10 00
Albicocche, fresche, dal 1o giugno al 31 luglio
2 500 t
Il dazio ad valorem è ridotto a 10
67
0809 20 95
Ciliege fresche (dolci), dal 21 maggio al 15 luglio
800 t
Il dazio ad valorem è ridotto a 4
68
1001 10 00
Frumento duro (con un contenuto minimo del 73 % di grano vetroso)
50 000 t
0
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
69
1001 10 00
1001 90 99
Frumento di qualità
300 000 t
0
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
70
1005 90 00
Granturco non destinato alla semina
500 000 t
MAX
50 €/1 000 kg/net (226)
Destinato all'importazione in Portogallo
71
1005 90 00
Granturco non destinato alla semina
2 000 000 t
(226)
Destinato all'importazione in Spagna.
Inoltre, il contingente fissato è ridotto in proporzione ai quantitativi di alimenti di glutine di granturco, di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna da paesi terzi
1007 00 90
Sorgo da granella non destinato alla semina
300 000 t
(226)
72
1006 20 11
a
1006 20 98
Riso semigreggio (riso «bruno»)
20 000 t
88 €/t
73
1006 30 21
a
1006 30 98
Riso semilavorato o lavorato
63 000 t
esenzione
74
1006 40 00
Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della voce 1901 10 00
1 000 t
0
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
75
1008 20 00
Miglio
1 300 t
7 €/1 000 kg/net
76
1104 22 92
1104 22 99
Altre avene trattate
10 000 t
0
77
1601 00 91
Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti
3 000 t
747 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
1601 00 99
altri
502 €/1 000 kg/net
78
Conserve di carni della specie suina
6 100 t
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente
1602 41 10
784 €/1 000 kg/net
1602 42 10
646 €/1 000 kg/net
1602 49 11
784 €/1 000 kg/net
1602 49 13
646 €/1 000 kg/net
1602 49 15
646 €/1 000 kg/net
1602 49 19
428 €/1 000 kg/net
1602 49 30
375 €/1 000 kg/net
1602 49 50
271 €/1 000 kg/net
79
1605 20 10
1605 20 91
1605 20 99
Gamberetti della specie Pandalus borealis, sgusciati, bolliti, surgelati, ma non ulteriormente preparati
500 t
0
80
1605 40 00
Gamberi, cotti nell'aneto, surgelati
3 000 t
0
81
1701 11 10
Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato
85 463 t
9,8 €/100 kg/net (*)
(*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %
Vedasi anche la nota complementare 2 del capitolo 17
82
1701 11 10
fino a
1701 99 90
Zuccheri di canna o di barbabietola
1 304 700 t
(equivalente in
zuccheri bianchi)
0
Ripartizione tra i paesi fornitori:
— India
10 000 t
— Paesi ACP
1 294 700 t
in conformità delle disposizioni della convenzione di Lomé
83
1702 50 00
Fruttosio chimicamente puro
4 504 t
16
84
Funghi del genere Agaricus:
62 660 t
Quantità espresse in peso sgocciolato
Ripartite tra i paesi fornitori:
— Polonia
33 880 t
— Altri paesi
28 780 t
2003 10 20
2003 10 30
preparati o conservati
23
0711 51 00
conservati temporaneamente
12
85
2009 11 99
Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne
1 500 t
13
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
86
– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):
14 000 t
I prodotti importati devono essere utilizzati per la produzione di succhi di uva o di altri prodotti del settore vinicolo, quali l'aceto e le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse.
L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizione previste dalle disposizioni comunitarie promulgate in materia.
2009 61
– – di un valore Brix uguale o inferiore a 30:
2009 61 90
– – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto
22,4
2009 69
– – altri:
– – – di un valore Brix superiore a 67:
2009 69 11
– – – – di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
40 + 20,6 €/100 kg/net
2009 69 19
– – – – altri
40
– – – di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67:
– – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:
2009 69 51
– – – – – concentrati
22,4
– – – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto:
2009 69 90
– – – – – altri
22,4
87
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:
475 000 t
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
2302 30 10
— di frumento
30,6 €/1 000 kg/net
2302 30 90
62,25 €/1 000 kg/net
2302 40 10
— di altri cereali
30,6 €/1 000 kg/net
2302 40 90
62,25 €/1 000 kg/net
88
2309 90 31
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %
20 000 t
0
2309 90 41
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %
89
2309 90 31
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %
100 000 t
0
2309 90 41
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %
90
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
– altri:
– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:
2 800 t
7
2309 90 31
– – – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %
2309 90 41
– – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %
2309 90 51
– – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %
91
3502 11 90
Altra ovoalbumina
15 500 t
(equivalente
uova in guscio)
617 €/1 000 kg/net
Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente
3502 19 90
83 €/1 000 kg/net
92
3201 90 90
Estratti tannici di eucalipto
250 t
3,2
93
4412 19 00
4412 92 99
4412 99 80
Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie:
—
le cui superfici sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm,
o
—
levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm
650 000 m3
0
94
5306 10 10
5306 10 30
Filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), aventi un titolo uguale o superiore a 333,3 decitex (inferiore o uguale a 30 numeri metrici)
400 t
1,8
I prodotti devono essere destinati alla fabbricazione di filati ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi
L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
95
7018 10 90
Perle di vetro, imitazioni di pietre preziose e semipreziose (fini), conterie simili
52 t
0
96
7202 21 00
7202 29 10
7202 29 90
Ferro-silicio
12 600 t
0
97
7202 30 00
Ferro-silico-manganese
18 550 t
0
98
7202 49 10
7202 49 50
Ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio o oltre 30 % fino a 90 % incluso di cromo
2 950 t
0
SEZIONE IV
TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI
ALLEGATO 8
MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE
ALLEGATO 8
MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE
(Elenco dei denaturanti)
La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.
N. d'ordine
Codice NC ex
Designazione delle merci
Denaturante
Nome
Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
0408
Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in aqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
Essenza di trementina
500
Essenza di lavanda
100
Olio di rosmarino
150
Olio di betulla
100
– Tuorli d'uova:
0408 11
– – essiccati:
Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:
—
il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)
—
il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)
5 000
0408 11 20
– – – inadatti al consumo umano
0408 19
– – altri:
0408 19 20
– – – nadatti al consumo umano
– altri:
0408 91
– – essiccati:
0408 91 20
– – – inadatti al consumo umano
0408 99
– – altri:
0408 99 20
– – – inadatti al consumo umano
2
1106
Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714, o dei prodotti del capitolo 8:
Olio di pesce o di fegato di pesce, non deodorato, non decolorato, senza aggiunta di additivi
1 000
1106 20
– di sago o di radici o tuberi della voce 0714:
Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:
5 000
1106 20 10
– – denaturati
—
il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)
—
il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)
N. d'ordine
Codice NC ex
Designazione delle merci
Denaturante
Denominazione
Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
Denominazione chimica o descrizione
Denominazione usuale
C 1 (227)
(1)
(2)
(3)
(4)
4
4
(5)
3
2501 00
Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:
Sale sodico del 4-solfobenzenazores orcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4-solfonico (colore: giallo)
Crisoina S
14270
6
– Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:
Sale disodico dell'acido 1-(4-solfo-1-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico (colore: giallo)
Giallo solido AB
13015
6
– – altri:
2501 00 51
– – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione e la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale
Sale tetrasodico dell'acido 1-(4-solfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)
Ponceau 6 R
16290
1
Tetrabromofluore sceina (colore: giallo fluorescente)
Eosina
45380
0,5
Naftalina
Naftalina
—
250
Sapone in polvere
Sapone in polvere
—
1 000
Dicromato di sodio o di potassio
Dicromato di sodio o di potassio
—
30
Ossido di ferro, contenente almeno il 50 % di Fe2O3 in peso, avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm
Ossido di ferro
—
250
Ipoclorito di sodio
Ipoclorito di sodio
3 000
N. d'ordine
Codice NC ex
Designazione delle merci
Denaturante
Denominazione
Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4
3502
Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:
Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)
150
Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)
2 000
Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)
2 000
Nitruro di sodio (per albumine liquide e solide)
100
Dietanolammina (unicamente per albumine solide)
6 000
– Ovoalbumina:
3502 11
– – essiccata
3502 11 10
– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3502 19
– – altra:
3502 19 10
– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3502 20
– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
3502 20 10
– – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3502 90
– altre:
– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:
3502 90 20
– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana
ALLEGATO 9
CERTIFICATI
ALLEGATO 9
CERTIFICATI
1. Disposizioni generali
Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti:
—
uva fresca da tavola del codice NC ex 0806
—
fondute del codice NC ex 2106
—
tabacchi del codice NC ex 2401
—
nitrati del codice NC ex 3102 o 3105
2. Disposizioni relative ai certificati
Presentazione dei certificati
I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.
Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.
I certificati misurano circa 210 × 297 millimetri.
—
Per le fondute (certificato 2), il certificato comprende un originale e due copie. Esso è di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità di detto organismo. Le copie devono recare lo stesso numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità competenti, la seconda copia del certificato deve essere inviata direttamente dall'organismo emittente alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione.
—
Nel caso delle altre merci, deve essere utilizzata una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 g per metro quadrato.
Visto e rilascio dei certificati
I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:
—
sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori;
—
si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
—
si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.
I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.
La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.
Validità dei certificati
Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.
Frazionamento di una spedizione
In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale competente. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per… chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.
Elenco degli organismi che possono avallare i certificati (228)
Codice NC
Paese di esportazione
Organismo emittente
Sede
0806
Stati Uniti d'America
United States Department of Agriculture o i suoi uffici autorizzati
Washington DC
2106
Svizzera
Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie/Association de l'Industrie Suisse de Fromage Fondu/SESK
Berna
2401
Stati Uniti d'America
Tobacco Association of the United States o i suoi uffici autorizzati
Raleigh, North Carolina
Canada
Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, o i suoi uffici autorizzati
Ottawa
Argentina
Cámara del Tabaco de Salta o i suoi uffici autorizzati
Salta
Cámara del Tabaco de Jujuy o i suoi uffici autorizzati
San Salvador de Jujuy
Cámara de Comercio Exterior de Misiones o i suoi uffici autorizzati
Posadas
Bangladesch
Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o i suoi uffici autorizzati
Dacca
Brasile
Secretariat do commercio exterior
Rio de Janeiro
Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
Porto Alegre
Federação das indústrias do Estado do Paraná
Curitiba
Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina o i loro uffici autorizzati
Florianópolis
Banco do Brasil SA e i suoi uffici autorizzati:
1690 — Agência Negócios Internacionais
Porto Alegre (RS)
2682 — Agência Negócios Internacionais
Caxias do Sul (RS)
0180 — Agência Negócios Internacionais
Santa Cruz do Sul (RS)
2309 — Agência Negócios Internacionais
Blumenau (SC)
2978-5 — Agência Negócios Internacionais
Salvador (BA)
Cina
Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati
Shanghai
Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati
Qingdao
Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati
Hankou
Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati
Guangzhou
Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati
Dalian
Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati
Kunming
Shenzhan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati
Shenzhan
Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati
Hainan
Columbia
Superintendencia de Industria y Comercio-División de Control de Normas y Calidades o i suoi uffici autorizzati
Bogotà
Cuba
Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» o i suoi uffici autorizzati
L'Avana
Guatemala
Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o i suoi uffici autorizzati
Città di Guatemala
India
Tobacco Board o i suoi uffici autorizzati
Guntur
Indonesia
Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya
Surabaya
Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember
Jember
Lembaga Tembakau Cabang Surakarta
Surakarta
Lembaga Tembakau Cabang Medan
Medan
Messico
Secretaría de Economia (Dirección General de Comercio Exterior) o i suoi uffici autorizzati
Città del Messico
Filippine
Republic of Philippines
Department of Agriculture
National Tobacco Administration
Quezon City
Corea del Sud
Korea Tobacco and Ginseng Corporation o i suoi uffici autorizzati
Taejon
Sri Lanka
Department of Commerce o i suoi uffici autorizzati
Colombo
Svizzera
Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung
Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière
Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra
Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section
Berna
Thailandia
Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, o i suoi uffici autorizzati
Bangkok
ex 3102
3105
Cile
Servicio Nacional de Geología y Minería
Santiago
Elenco dei certificati
Certificato 1:
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR»)
Certificato 2:
CERTIFICATO PER PREPARAZIONI DETTE «FONDUTE»
Certificato 3:
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI)
Certificato 4:
CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE)
(1) Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).
(2) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1).
(4)
Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti sottovoci: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 29, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92, 9405 99.
(5) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1671/2000 del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 11).
(6) Le sottovoci in questione sono le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.
(7) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
(8) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
(9) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
(10) Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.
(11) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(12) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)].
(13) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].
(14) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 77/504/CEE del Consiglio (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8); regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione (GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 12); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].
(15) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].
(16) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 89/361/CEE del Consiglio (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 del 15.5.1996, pag. 12); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].
(17) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].
(18) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(19) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione (GU L 95 del 4.4.2003, pag. 13).
(20) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].
(21) La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
(22) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(23)
—
Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
—
Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.
(24)
—
Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.
—
Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.
(25)
—
Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.
—
Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.
(26)
—
Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.
—
Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.
(27) Vedi allegato 1.
(28) La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati. Dal 1o luglio 1970 i limiti di valore sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 16,03 € del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1,15 € per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.
(29) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(30) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a)
l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b)
l'altro importo indicato.
(31) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.
(32) La Comunità si riserva il diritto di ridurre i dazi doganali autonomamente da 27,41 €/100 kg netti a 20,55 €/100 kg netti previo aumento dei limiti di valore di 6,86 € per 100 kg netti (per dazi doganali si intendono i dazi di base elencati nel calendario GATT).
(33) L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:
a)
l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto;
b)
l'altro importo indicato.
(34) L'aliquota del dazio è ridotta a 13,15 € per 100 kg netti.
(35) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche; articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche].
(36) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche].
(37) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100), e successive modifiche].
(38) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari.
(39) Paillette (corrisponde alla quantità necessaria per un'inseminazione).
(40)
—
Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8,5.
—
Dal 1o giugno al 31 ottobre: 12.
—
Dal 1o novembre al 31 dicembre: 8,5.
(41) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].
(42) Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
(43) Vedi allegato 2.
(44) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(45) L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.
(46)
—
Dal 1o gennaio al 15 maggio: 9,6. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
—
Dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4.
(47)
—
Dal 1o gennaio al 14 aprile: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
—
Dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
—
Dal 1o al 31 dicembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
(48)
—
Dal 1o gennaio al 31 marzo: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
—
Dal 1o aprile al 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.
—
Dal 1o al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
(49)
—
Dal 1o gennaio al 30 aprile: 13,6.
—
Dal 1o maggio al 30 settembre: 10,4.
—
Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 13,6.
(50)
—
Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8.
—
Dal 1o giugno al 31 agosto: 13,6.
—
Dal 1o settembre al 31 dicembre: 8.
(51)
—
Dal 1o gennaio al 31 giugno: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
—
Dal 1o luglio al 30 settembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
—
Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
(52) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.
(53) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14)].
(54) Vedi allegato 2.
(55) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(56)
—
Dal 1o gennaio al 31 maggio: 4.
—
Dal 1o giugno al 30 novembre: 5,1.
—
Dal 1o al 31 dicembre: 4.
(57)
—
Dal 1o gennaio al 31 marzo: 16.
—
Dal 1o aprile al 15 ottobre: 12.
—
Dal 16 ottobre al 31 dicembre: 16.
(58)
—
Dal 1o gennaio al 30 aprile: 1,5.
—
Dal 1o maggio al 31 ottobre: 2,4.
—
Dal 1o novembre al 31 dicembre: 1,5.
(59)
—
Dal 1o gennaio al 14 luglio: 14,4.
—
Dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6.
—
Dal 1o novembre al 31 dicembre: 14,4.
(60)
—
Dal 1o gennaio al 30 aprile: 11,2.
—
Dal 1o maggio al 31 luglio: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.
—
Dal 1o agosto al 31 dicembre: 11,2.
(61)
—
Dal 1o gennaio al 14 maggio: 8,8.
—
Dal 15 maggio al 15 novembre: 8.
—
Dal 16 novembre al 31 dicembre: 8,8.
(62) Aliquota del dazio autonomo: 2.
(63) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.
(64) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(65) Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:
—
ex 1001 frumento,
—
1002 segala,
—
ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,
—
ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,
la Comunità si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.
Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.
(66) Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, la Comunità si impegna ad applicare il dazio con un'aliquota e in modo tale che il prezzo all'importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato:
—
dell'88 % per il riso Japonica,
—
dell'80 % per il riso Indica.
Per quanto riguarda il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno aumentate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato.
Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.
(67) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(68) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.
(69) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.
(70) ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1509.
(71) ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1510.
(72) Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti (sottovoce 1509 10 10) e per gli oli di sansa d'oliva greggi (sottovoce 1510 00 10).
(73) Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.
(74) Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasistosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.
(75) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].
(76) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
(77) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].
(78) Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(79) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(80) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(81) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)].
(82) Vedi allegato 1.
(83) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(84) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %.
(85) Per 1 % in peso di saccarosio.
(86) Vedi allegato 1.
(87) Vedi allegato 1.
(88) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(89) Vedi allegato 1.
(90) Vedi allegato 2.
(91) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(92) L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.
(93) Aliquota del dazio autonomo: 17.
(94) Vedi allegato 1.
(95) Per 1 % in peso di saccarosio.
(96) La riscossione del dazio specifico è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
(97) Aliquota del dazio autonomo: 13 + 122,3 €/100 kg/net MAX 35 €/100 kg/net.
(98) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.
(99) Vedi allegato 2.
(100) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(101) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.
(102) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 del'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(103) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.
(104) Salvo indicazione contratria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.
(105) Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51 755 — März 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.
(106) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(107) Vedi nota complementare 5 (NC).
(108) Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
(109) Misurati alla temperatura di 15 °C.
(110) Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.
(111) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
(112) Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.
(113) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
(114) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(115) Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
(116) Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
(117) L'amissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.
(118) Il dazio ad valorem è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
(119) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(120) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
(121) Cfr. allegato 1.
(122) Aliquota del dazio autonomo: 2,3.
(123) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(124) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.
(125) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(126) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(127) Aliquota del dazio autonomo: 5 €/100 m.
(128) Aliquota del dazio autonomo: 3,5 €/100 m.
(129) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(130) Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
(131) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(132) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.
(133) Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.
(134) Il dazio doganale è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata, per i preservativi in poliuretano (sottovoce TARIC 3926909960).
(135) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.
(136) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(137) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(138) Aliquota del dazio autonomo: 2,5.
(139) Aliquota del dazio autonomo: 2.
(140) Una finestra o una porta-finestra con o senza la sua intelaiatura o stipite va considerata come un pezzo.
(141) Aliquota del dazio autonomo: 3.
(142) Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.
(143) Aliquota del dazio autonomo: esenzione.
(144) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.
(145) Aliquota del dazio autonomo: 3,8.
(146) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(147) L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.
(148) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.
(149) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.
(150) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(151) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(152) Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.
(153) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.
(154) Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.
(155) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.
(156) Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
(157) Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %.
(158) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.
(159) Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.
(160) Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)» (codice TARIC 7801910010). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(161) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(162) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.
(163) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.
(164) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(165) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.
(166) Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(167) La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
(168) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.
(169) La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
(170) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(171) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.
(172) Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(173) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(174) Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «simulatori di manutenzione di aeromobili a terra, per uso civile» (codice TARIC 9023008010).
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(175) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.
(176) La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.
(177) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.
(178) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.
(179) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 28.
(180) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.
(181) Amido-Fecola/Glucosio
Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).
Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.
(182) Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio
Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.
Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.
N. B.:
In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.
(183) Proteine del latte
Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.
Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.
(184) Le regole per l'applicazione del prezzo d'entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 3223/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66), modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).
(185) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].
(186) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.
(187) Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.
(188) Aliquota del dazio autonomo: 12,8.
(189) Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.
(190) Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.
(191) Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.
(192) Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.
(193) Aliquota del dazio autonomo: 16.
(194) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.
(195) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.
(196) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.
(197) Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.
(198) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari.
(199) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 1,1 €/100 kg/net.
(200) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 2,3 €/100 kg/net.
(201) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 3,4 €/100 kg/net.
(202) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 4,5 €/100 kg/net.
(203) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 5,7 €/100 kg/net.
(204) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 6,8 €/100 kg/net.
(205) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 8 €/100 kg/net.
(206) Aliquota del dazio autonomo: 3 + 23,8 €/100 kg/net.
(207) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 1 €/100 kg/net.
(208) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 2 €/100 kg/net.
(209) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.
(210) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.
(211) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.
(212) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.
(213) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.
(214) Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.
(215) Aliquota del dazio autonomo: 12.
(216) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net.
(217) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net.
(218) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net.
(219) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.
(220) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net.
(221) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1,8 €/100 kg/net.
(222) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2,8 €/100 kg/net.
(223) Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3,7 €/100 kg/net.
(224) Per un diverso contingente nell'ambito della voce 0204, cfr. numero d'ordine 5.
(225) Per contingenti diversi nell'ambito della voce 0206, cfr. numeri d'ordine da 6 a 11 e 13.
(226) L'aliquota sarà fissata dalle autorità comunitarie competenti, al fine di assicurare che il contingente sia completamente utilizzato.
(227) Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3a edizione 1971, Bradford, Inghilterra.
(228) Le modifiche apportate all'elenco nel corso dell'anno saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
ALLEGATO II
REGOLAMENTAZIONI COMUNITARIE SPECIFICHE PREVISTE ALL' DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/87
1.
Sospensioni tariffarie
2.
Contigenti e massimali tariffari
3.
Preferenze tariffarie (contigenti e massimali inclusi)
4.
Sistema delle preferenze generalizzate applicabile ai paesi in via di sviluppo
5.
Dazi antidumping e dazi compensatori
6.
Tasse compensatrici
7.
Elementi agricoli
8.
Valori unitari
9.
Prezzo di riferimento e prezzo minimale
10.
Proibizioni all'importazione
11.
Restrizioni all'importazione
12.
Sorveglianza all'importazione
13.
Meccanismo complementare agli scambi
14.
Proibizioni all'esportazione
15.
Restrizioni all'esportazione
16.
Sorveglianza all'esportazione
17.
Restituzioni all'esportazione
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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