Art. 2

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In vigore dal 7 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7). ALLEGATO I NOMENCLATURA COMBINATA SOMMARIO PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI Titolo I — Regole generali A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata B. Regole generali relative ai dazi C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi Titolo II — Disposizioni speciali A. Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili C. Prodotti farmaceutici D. Tassazione forfettaria E. Contenitori e imballaggi F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli Elenco delle unità supplementari PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI Sezione I Animali vivi e prodotti del regno animale Capitolo 1 Animali vivi 2 Carni e frattaglie commestibili 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove 5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove Sezione II Prodotti del regno vegetale 6 Piante vive e prodotti della floricoltura 7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni 9 Caffè, tè, matè e spezie 10 Cereali 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi 13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali 14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove Sezione III Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale 15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale Sezione IV Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati 16 Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 18 Cacao e sue preparazioni 19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante 21 Preparazioni alimentari diverse 22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati Sezione V Prodotti minerali 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi 26 Minerali, scorie e ceneri 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali Sezione VI Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi 29 Prodotti chimici organici 30 Prodotti farmaceutici 31 Concimi 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia 38 Prodotti vari delle industrie chimiche Sezione VII Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma 39 Materie plastiche e lavori di tali materie 40 Gomma e lavori di gomma Sezione VIII Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella 43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali Sezione IX Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio 44 Legno, carbone di legna e lavori di legno 45 Sughero e lavori di sughero 46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio Sezione X Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni 47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone 49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani Sezione XI Materie tessili e loro manufatti 50 Seta 51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine 52 Cotone 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta 54 Filamenti sintetici o artificiali 55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili 58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami 59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili 60 Stoffe a maglia 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci Sezione XII Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli 64 Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti 65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti 66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli Sezione XIII Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili 69 Prodotti ceramici 70 Vetro e lavori di vetro Sezione XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete Sezione XV Metalli comuni e loro lavori 72 Ghisa, ferro e acciaio 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio 74 Rame e lavori di rame 75 Nichel e lavori di nichel 76 Alluminio e lavori di alluminio 77 (Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato) 78 Piombo e lavori di piombo 79 Zinco e lavori di zinco 80 Stagno e lavori di stagno 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni 83 Lavori diversi di metalli comuni Sezione XVI Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi Sezione XVII Materiale da trasporto 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 88 Navigazione aerea o spaziale 89 Navigazione marittima o fluviale Sezione XVIII Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi 90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi 91 Orologeria 92 Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti Sezione XIX Armi, munizioni e loro parti ed accessori 93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori Sezione XX Merci e prodotti diversi 94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori 96 Lavori diversi Sezione XXI Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 98 Impianti industriali 99 (Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti) PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI Sezione I — Allegati agricoli Allegato 1 Elemento agricolo (EA), dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e dazio addizionale sulla farina (AD F/M) Allegato 2 Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata Sezione II — Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio Allegato 3 Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio Allegato 4 Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI Allegato 5 Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio Allegato 6 Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio Sezione III — Contingenti Allegato 7 Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci Allegato 8 Merci inadatte all'alimentazione (elenco dei denaturanti) Allegato 9 Certificati PARTE PRIMA DISPOSIZIONI PRELIMINARI TITOLO I REGOLE GENERALI A.   Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. 2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato. b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3. 3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa. b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. 4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. 5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito: a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale. b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte. 6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili. B.   Regole generali relative ai dazi 1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo. I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1o gennaio 2005. Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario. 4. Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem. 5. La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell'allegato 1. 6. La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato 1. 7. Il simbolo «€/ % vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo: — 1 €/ % vol/hl = 1 € × 40, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure — 1 €/ % vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 più 5 €, pari a un dazio di 45 € per ettolitro. Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), ad esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato. C.   Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi 1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci. 2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende: a) per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi; b) per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi. 3. Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (2) (qui di seguito denominati «Stati membri non participanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3). 4. Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare: Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce della nomenclatura combinata che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993). TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIALI A.   Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento 1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi. 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne: a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento: 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri, 2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme. Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento; b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente. Codice NC Designazione delle merci (1) (2) 8901 Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci: 8901 10 Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto: 8901 10 10 per la navigazione marittima 8901 20 Navi cisterna: 8901 20 10 per la navigazione marittima 8901 30 Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20: 8901 30 10 per la navigazione marittima 8901 90 altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci: 8901 90 10 per la navigazione marittima 8902 00 Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca: per la navigazione marittima: 8902 00 12 di stazza lorda superiore a 250 8902 00 18 di stazza lorda inferiore o uguale a 250 8903 Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe: altri: 8903 91 Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario: 8903 91 10 per la navigazione marittima 8903 92 Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo: 8903 92 10 per la navigazione marittima 8904 00 Rimorchiatori e spintori: 8904 00 10 Rimorchiatori Spintori: 8904 00 91 per la navigazione marittima 8905 Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili: 8905 10 Draghe: 8905 10 10 per la navigazione marittima 8905 90 altri: 8905 90 10 per la navigazione marittima 8906 Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi: 8906 10 00 Navi da guerra altre: 8906 90 10 per la navigazione marittima 3. Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti. B.   Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili 1. L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio: — degli aeromobili civili; — di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione e di trasformazione; — delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili. Detti prodotti sono ripresi in sottovoci (4) affiancate da un rinvio a piè di pagina, così redatto: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.» 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati. 3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione «destinati ad aeromobili civili» di cui alle sottovoci tariffarie in causa (4) comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili. C.   Prodotti farmaceutici 1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie: i) prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3; ii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI; iii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI; iv) prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni Comuni Internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6. 2. Casi particolari: i) Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria. ii) Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio. iii) I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI; esempio: estere metilico di alanina, cloridrato. iv) Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione; esempio: oxprenoato potassico (DCI): esente oxprenoato sodico: non esente. D.   Tassazione forfettaria 1. Un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem è applicabile alle merci: — contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o — contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale. Il dazio forfettario del 3,5 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 350 €. Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (5). 2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale: a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo: — presentano carattere occasionale, — contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale, — sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento; b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo: — presentano carattere occasionale, e — riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale. 3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83. Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. 4. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 350 € in moneta nazionale. 5. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 350 € qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore. E.   Contenitori e imballaggi Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono. 1. Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5 essi sono: a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce: — quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem, — oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce; b) ammessi in esenzione da dazio doganale: — quando la merce è esente da dazio doganale, — oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore, — oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce. 2. Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengono o sono presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile. F.   Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci 1. In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura: — merci inadatte all'alimentazione, — semi, — veli e tele da buratti, non confezionati, — alcuni tipi di uva da tavola, fondute, tabacchi e nitrati. Tali merci sono inserite in sottovoci (6) che rinviano alla seguente nota: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari». 2. Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida. 3. Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia: — granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio (7), — patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (8), — semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (9). Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina. 4. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abburattamento o a simili fini industriali. 5. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, fondute, tabacchi e nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati figurano nell'allegato 9. ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI ★ Indica i nuovi numeri di codice ■ Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso AD F/M Dazio addizionale farina AD S/Z Dazio addizionale zucchero b/f Bombola cm/s Centimetro(i) al secondo EA Elemento agricolo € Euro DCI Denominazione comune internazionale DCIM Denominazione comune internazionale modificata ISO Organizzazione internazionale di standardizzazione Kbit 1 024 bits kg/br Chilogrammo, peso lordo Kg/net Chilogrammo, peso netto kg/net eda Chilogrammo, peso netto sgocciolato 100 kg/net mas Cento chilogrammi netti della sostanza secca MAX Massimo Mbit 1 048 576 bits MIN Minimo ml/g Millilitro(i) per grammo mm/s Millimetro(i) al secondo RON Numero di ottano ricerca Nota: Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]). ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI c/k Numero dei carati (1 carato metrico = 2 × 10- 4 kg) ce/el Numero di elementi ct/l Capacità di carico utile in tonnellate (10) g Grammo gi F/S Grammo isotopi fissili GT Stazza lorda kg C5H14ClNO Chilogrammo di cloruro di colina kg H2O2 Chilogrammo di perossido di idrogeno kg K2O Chilogrammo di ossido di potassio kg KOH Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica) kg met.am. Chilogrammo di metilammina kg N Chilogrammo di azoto kg NaOH Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica) kg/net eda Chilogrammo, peso netto sgocciolato kg P2O5 Chilogrammo di pentaossido di difosforo kg 90 % sdt Chilogrammo di materia secca al 90 % kg U Chilogrammo di uranio 1 000 kWh Mille chilowattora l Litro 1 000 l Mille litri l alc. 100 % Litro di alcole puro (100 %) m Metro m2 Metro quadrato m3 Metro cubo 1 000 m3 Mille metri cubi pa Numero delle paia p/st Numero dei pezzi 100 p/st Cento pezzi 1 000 p/st Mille pezzi TJ Terajoule (potere calorifero superiore) PARTE SECONDA TABELLA DEI DAZI SEZIONE I ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE Note 1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie. 2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati. CAPITOLO 1 ANIMALI VIVI Nota 1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi: a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307; b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002; c) gli animali della voce 9508. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: 0101 10 riproduttori di razza pura: 0101 10 10 Cavalli (12) esenzione p/st 0101 10 90 altri 7,7 p/st 0101 90 altri: Cavalli: 0101 90 11 destinati alla macellazione (13) esenzione p/st 0101 90 19 altri 11,5 p/st 0101 90 30 Asini 7,7 p/st 0101 90 90 Muli e bardotti 10,9 p/st 0102 Animali vivi della specie bovina: 0102 10 riproduttori di razza pura (14): 0102 10 10 Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) esenzione p/st 0102 10 30 Vacche esenzione p/st 0102 10 90 altri esenzione p/st 0102 90 altri: delle specie domestiche: 0102 90 05 di peso inferiore o uguale a 80 kg 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11) p/st di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg: 0102 90 21 destinati alla macellazione 10,2 + 93,1 €/100 kg/net p/st 0102 90 29 altri 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11) p/st di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg: 0102 90 41 destinati alla macellazione 10,2 + 93,1 €/100 kg/net p/st 0102 90 49 altri 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11) p/st di peso superiore a 300 kg: Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): 0102 90 51 destinate alla macellazione 10,2 + 93,1 €/100 kg/net p/st 0102 90 59 altre 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11) p/st Vacche: 0102 90 61 destinate alla macellazione 10,2 + 93,1 €/100 kg/net p/st 0102 90 69 altre 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11) p/st altri: 0102 90 71 destinati alla macellazione 10,2 + 93,1 €/100 kg/net p/st 0102 90 79 altri 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11) p/st 0102 90 90 altri esenzione p/st 0103 Animali vivi della specie suina: 0103 10 00 riproduttori di razza pura (15) esenzione p/st altri: 0103 91 di peso inferiore a 50 kg: 0103 91 10 delle specie domestiche 41,2 €/100 kg/net p/st 0103 91 90 altri esenzione p/st 0103 92 di peso uguale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche: 0103 92 11 Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg 35,1 €/100 kg/net p/st 0103 92 19 altri 41,2 €/100 kg/net p/st 0103 92 90 altri esenzione p/st 0104 Animali vivi delle specie ovina o caprina: 0104 10 della specie ovina: 0104 10 10 riproduttori di razza pura (16) esenzione p/st altri: 0104 10 30 Agnelli (non ancora usciti dall'anno) 80,5 €/100 kg/net (11) p/st 0104 10 80 altri 80,5 €/100 kg/net (11) p/st 0104 20 della specie caprina: 0104 20 10 riproduttori di razza pura (16) 3,2 p/st 0104 20 90 altri 80,5 €/100 kg/net (11) p/st 0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: di peso inferiore o uguale a 185 g: 0105 11 Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione: 0105 11 11 Razze ovaiole 52 €/1 000 p/st p/st 0105 11 19 altri 52 €/1 000 p/st p/st altri: 0105 11 91 Razze ovaiole 52 €/1 000 p/st p/st 0105 11 99 altri 52 €/1 000 p/st p/st 0105 12 00 Tacchine e tacchini 152 €/1 000 p/st p/st 0105 19 altri: 0105 19 20 Oche 152 €/1 000 p/st p/st 0105 19 90 Anatre e faraone 52 €/1 000 p/st p/st altri: 0105 92 00 Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g 20,9 €/100 kg/net p/st 0105 93 00 Galli e galline di peso superiore a 2 000 g 20,9 €/100 kg/net p/st 0105 99 altri: 0105 99 10 Anatre 32,3 €/100 kg/net p/st 0105 99 20 Oche 31,6 €/100 kg/net p/st 0105 99 30 Tacchini e tacchine 23,8 €/100 kg/net p/st 0105 99 50 Faraone 34,5 €/100 kg/net p/st 0106 Altri animali vivi: Mammiferi: 0106 11 00 Primati esenzione p/st 0106 12 00 Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) esenzione p/st 0106 19 altri: 0106 19 10 Conigli domestici 3,8 p/st 0106 19 90 altri esenzione — 0106 20 00 Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) esenzione p/st Uccelli: 0106 31 00 Uccelli rapaci esenzione p/st 0106 32 00 Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua) esenzione p/st 0106 39 altri: 0106 39 10 Piccioni 6,4 p/st 0106 39 90 altri esenzione — 0106 90 00 altri esenzione — CAPITOLO 2 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI Nota 1. Questo capitolo non comprende: a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana; b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002); c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15). Note complementari 1. A. Sono considerati come: a) «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole; b) «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole; c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito: — dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole, — oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate. I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori); d) «busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia; e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia; f) «sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia; g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia; h) 11. «tagli di quarti anteriori detti «crop» e «chuck and blade»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola; 22. «tagli di punta di petto detti «brisket»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto. B. I prodotti di cui alla nota complementare 1. A punti da a) a g) possono essere presentati con o senza colonna vertebrale. C. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione. 2. A. Sono considerati come: a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle; b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo. Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare; c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo. La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale. La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale; d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo. La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola; e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo. La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale; f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo; g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma; h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata; ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata; k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata. La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere. B. I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2 A, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo. Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate sub 2 A, lettera g) sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite sub 2 A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa. C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 49 20 e 0210 99 49, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti. La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente: — con un taglio diritto parallelo al cranio, o — con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa. Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 o 0210 19 81. D. È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna. Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna. E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978. 3. A. Sono considerati come: a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; c) «busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate; d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate; e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate; f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate; g) «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica; h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica. B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. 4. Sono considerati come: a) «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 27 20 a 0207 27 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa. I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79, o 0207 36 79; b) «metà», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale; c) «quarti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà; d) «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni; e) «petti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre; f) «cosce», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni; g) «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni; h) «cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni; ij) «parti dette paltò di oca o di anatra», ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 0207 36 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri. 5. L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente: a) se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente; b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata. 6. a) Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto. b) I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210. 7. Si considerano come «salate o in salamoia», ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso,.purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: 0201 10 00 in carcasse o mezzene 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18) — 0201 20 altri pezzi non disossati: 0201 20 20 Quarti detti «compensati» 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18) — 0201 20 30 Busti e quarti anteriori 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18) — 0201 20 50 Selle e quarti posteriori 12,8 + 212,2 €/100 kg/net (18) — 0201 20 90 altri 12,8 + 265,2 €/100 kg/net (18) — 0201 30 00 disossate 12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18) — 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate: 0202 10 00 in carcasse o mezzene 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18) — 0202 20 altri pezzi non disossati: 0202 20 10 Quarti detti «compensati» 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18) — 0202 20 30 Busti e quarti anteriori 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18) — 0202 20 50 Selle e quarti posteriori 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18) — 0202 20 90 altri 12,8 + 265,3 €/100 kg/net (18) — 0202 30 disossate: 0202 30 10 Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18) — 0202 30 50 Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» (19) 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18) — 0202 30 90 altre 12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18) — 0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: fresche o refrigerate: 0203 11 in carcasse o mezzene: 0203 11 10 di animali della specie suina domestica 53,6 €/100 kg/net (18) — 0203 11 90 altre esenzione — 0203 12 Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: di animali della specie suina domestica: 0203 12 11 Prosciutti e loro pezzi 77,8 €/100 kg/net (18) — 0203 12 19 Spalle e loro pezzi 60,1 €/100 kg/net (18) — 0203 12 90 altri esenzione — 0203 19 altre: di animali della specie suina domestica: 0203 19 11 Parti anteriori e loro pezzi 60,1 €/100 kg/net (18) — 0203 19 13 Lombate e loro pezzi 86,9 €/100 kg/net (18) — 0203 19 15 Pancette (ventresche) e loro pezzi 46,7 €/100 kg/net (18) — altre: 0203 19 55 disossate 86,9 €/100 kg/net (18) — 0203 19 59 altre 86,9 €/100 kg/net (18) — 0203 19 90 altre esenzione — congelate: 0203 21 in carcasse o mezzene: 0203 21 10 di animali della specie suina domestica 53,6 €/100 kg/net (18) — 0203 21 90 altre esenzione — 0203 22 Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati: di animali della specie suina domestica: 0203 22 11 Prosciutti e loro pezzi 77,8 €/100 kg/net (18) — 0203 22 19 Spalle e loro pezzi 60,1 €/100 kg/net (18) — 0203 22 90 altri esenzione — 0203 29 altre: di animali della specie suina domestica: 0203 29 11 Parti anteriori e loro pezzi 60,1 €/100 kg/net (18) — 0203 29 13 Lombate e loro pezzi 86,9 €/100 kg/net (18) — 0203 29 15 Pancette (ventresche) e loro pezzi 46,7 €/100 kg/net (18) — altre: 0203 29 55 disossate 86,9 €/100 kg/net (18) — 0203 29 59 altre 86,9 €/100 kg/net (18) — 0203 29 90 altre esenzione — 0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate: 0204 10 00 Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18) — altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: 0204 21 00 in carcasse o mezzene 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18) — 0204 22 in altri pezzi non disossati: 0204 22 10 Busto o mezzo busto 12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18) — 0204 22 30 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18) — 0204 22 50 Coscia o mezza coscia 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18) — 0204 22 90 altri 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18) — 0204 23 00 disossate 12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18) — 0204 30 00 Carcasse e mezzene di agnello, congelate 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18) — altre carni di animali della specie ovina, congelate: 0204 41 00 in carcasse o mezzene 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18) — 0204 42 in altri pezzi, non disossate: 0204 42 10 Busto o mezzo busto 12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18) — 0204 42 30 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18) — 0204 42 50 Coscia o mezza coscia 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18) — 0204 42 90 altre 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18) — 0204 43 disossate: 0204 43 10 di agnello 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18) — 0204 43 90 altre 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18) — 0204 50 Carni di animali della specie caprina: fresche o refrigerate: 0204 50 11 Carcasse o mezzene 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18) — 0204 50 13 Busto o mezzo busto 12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18) — 0204 50 15 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18) — 0204 50 19 Coscia o mezza coscia 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18) — altre: 0204 50 31 Pezzi non disossati 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18) — 0204 50 39 Pezzi disossati 12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18) — congelate: 0204 50 51 Carcasse o mezzene 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18) — 0204 50 53 Busto o mezzo busto 12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18) — 0204 50 55 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18) — 0204 50 59 Coscia o mezza coscia 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18) — altre: 0204 50 71 Pezzi non disossati 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18) — 0204 50 79 Pezzi disossati 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18) — 0205 00 Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: 0205 00 20 fresche o refrigerate 5,1 — 0205 00 80 congelate 5,1 — 0206 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: 0206 10 della specie bovina, fresche o refrigerate: 0206 10 10 destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17) esenzione — altre: 0206 10 91 Fegati esenzione — 0206 10 95 Pezzi detti «onglets» e «hampes» 12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18) — 0206 10 99 altre esenzione — della specie bovina, congelate: 0206 21 00 Lingue esenzione — 0206 22 00 Fegati esenzione — 0206 29 altre: 0206 29 10 destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17) esenzione — altre: 0206 29 91 Pezzi detti «onglets» e «hampes» 12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18) — 0206 29 99 altre esenzione — 0206 30 00 della specie suina, fresche o refrigerate esenzione — della specie suina, congelate: 0206 41 00 Fegati esenzione — 0206 49 altre: 0206 49 20 della specie suina domestica esenzione — 0206 49 80 altre esenzione — 0206 80 altre, fresche o refrigerate: 0206 80 10 destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17) esenzione — altre: 0206 80 91 delle specie equina, asinina o mulesca 6,4 — 0206 80 99 delle specie ovina o caprina esenzione — 0206 90 altre, congelate: 0206 90 10 destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (17) esenzione — altri: 0206 90 91 delle specie equina, asinina o mulesca 6,4 — 0206 90 99 delle specie ovina o caprina esenzione — 0207 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: di galli e di galline: 0207 11 interi, freschi o refrigerati: 0207 11 10 presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %» 26,2 €/100 kg/net (18) — 0207 11 30 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %» 29,9 €/100 kg/net (18) — 0207 11 90 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati 32,5 €/100 kg/net (18) — 0207 12 interi, congelati: 0207 12 10 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %» 29,9 €/100 kg/net (18) — 0207 12 90 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati 32,5 €/100 kg/net (18) — 0207 13 Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati: Pezzi: 0207 13 10 disossati 102,4 €/100 kg/net (18) — non disossati: 0207 13 20 Metà o quarti 35,8 €/100 kg/net (18) — 0207 13 30 Ali intere, anche senza punta 26,9 €/100 kg/net (18) — 0207 13 40 Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 €/100 kg/net (18) — 0207 13 50 Petti e loro pezzi 60,2 €/100 kg/net (18) — 0207 13 60 Cosce e loro pezzi 46,3 €/100 kg/net (18) — 0207 13 70 altri 100,8 €/100 kg/net (18) — Frattaglie: 0207 13 91 Fegati 6,4 — 0207 13 99 altri 18,7 €/100 kg/net — 0207 14 Pezzi e frattaglie, congelati: Pezzi: 0207 14 10 disossati 102,4 €/100 kg/net (18) — non disossati: 0207 14 20 Metà o quarti 35,8 €/100 kg/net (18) — 0207 14 30 Ali intere, anche senza punta 26,9 €/100 kg/net (18) — 0207 14 40 Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 €/100 kg/net (18) — 0207 14 50 Petti e loro pezzi 60,2 €/100 kg/net (18) — 0207 14 60 Cosce e loro pezzi 46,3 €/100 kg/net (18) — 0207 14 70 altri 100,8 €/100 kg/net (18) — Frattaglie: 0207 14 91 Fegati 6,4 — 0207 14 99 altri 18,7 €/100 kg/net — di tacchine e di tacchini: 0207 24 interi, freschi o refrigerati: 0207 24 10 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %» 34 €/100 kg/net (18) — 0207 24 90 presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati 37,3 €/100 kg/net (18) — 0207 25 interi, congelati: 0207 25 10 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %» 34 €/100 kg/net (18) — 0207 25 90 presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati 37,3 €/100 kg/net (18) — 0207 26 Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati: Pezzi: 0207 26 10 disossati 85,1 €/100 kg/net (18) — non disossati: 0207 26 20 Metà o quarti 41 €/100 kg/net (18) — 0207 26 30 Ali intere, anche senza punta 26,9 €/100 kg/net (18) — 0207 26 40 Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 €/100 kg/net (18) — 0207 26 50 Petti e loro pezzi 67,9 €/100 kg/net (18) — Cosce e loro pezzi: 0207 26 60 Fusi (coscette) e loro pezzi 25,5 €/100 kg/net (18) — 0207 26 70 altri 46 €/100 kg/net (18) — 0207 26 80 altri 83 €/100 kg/net (18) — Frattaglie: 0207 26 91 Fegati 6,4 — 0207 26 99 altri 18,7 €/100 kg/net — 0207 27 Pezzi e frattaglie, congelati: Pezzi: 0207 27 10 disossati 85,1 €/100 kg/net (18) — non disossati: 0207 27 20 Metà o quarti 41 €/100 kg/net (18) — 0207 27 30 Ali intere, anche senza punta 26,9 €/100 kg/net (18) — 0207 27 40 Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 €/100 kg/net (18) — 0207 27 50 Petti e loro pezzi 67,9 €/100 kg/net (18) — Cosce e loro pezzi: 0207 27 60 Fusi (coscette) e loro pezzi 25,5 €/100 kg/net (18) — 0207 27 70 altri 46 €/100 kg/net (18) — 0207 27 80 altri 83 €/100 kg/net (18) — Frattaglie: 0207 27 91 Fegati 6,4 — 0207 27 99 altri 18,7 €/100 kg/net — di anatre, di oche o di faraone: 0207 32 interi, freschi o refrigerati: di anatre: 0207 32 11 presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %» 38 €/100 kg/net — 0207 32 15 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %» 46,2 €/100 kg/net — 0207 32 19 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate 51,3 €/100 kg/net — di oche: 0207 32 51 presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %» 45,1 €/100 kg/net — 0207 32 59 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate 48,1 €/100 kg/net — 0207 32 90 di faraone 49,3 €/100 kg/net — 0207 33 interi, congelati: di anatre: 0207 33 11 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %» 46,2 €/100 kg/net — 0207 33 19 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate 51,3 €/100 kg/net — di oche: 0207 33 51 presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %» 45,1 €/100 kg/net — 0207 33 59 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate 48,1 €/100 kg/net — 0207 33 90 di faraone 49,3 €/100 kg/net — 0207 34 Fegati grassi, freschi o refrigerati: 0207 34 10 di oche esenzione — 0207 34 90 di anatre esenzione — 0207 35 altri, freschi o refrigerati: Pezzi: disossati: 0207 35 11 di oche 110,5 €/100 kg/net — 0207 35 15 di anatre o di faraone 128,3 €/100 kg/net — non disossati: Metà o quarti: 0207 35 21 di anatre 56,4 €/100 kg/net — 0207 35 23 di oche 52,9 €/100 kg/net — 0207 35 25 di faraone 54,2 €/100 kg/net — 0207 35 31 Ali intere, anche senza punta 26,9 €/100 kg/net — 0207 35 41 Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 €/100 kg/net — Petti e loro pezzi: 0207 35 51 di oche 86,5 €/100 kg/net — 0207 35 53 di anatre o di faraone 115,5 €/100 kg/net — Cosce e loro pezzi: 0207 35 61 di oche 69,7 €/100 kg/net — 0207 35 63 di anatre o di faraone 46,3 €/100 kg/net — 0207 35 71 Parti dette «paltò di oca o di anatra» 66 €/100 kg/net — 0207 35 79 altri 123,2 €/100 kg/net — Frattaglie: 0207 35 91 Fegati, diversi dai fegati grassi 6,4 — 0207 35 99 altri 18,7 €/100 kg/net — 0207 36 altri, congelati: Pezzi: disossati: 0207 36 11 di oche 110,5 €/100 kg/net — 0207 36 15 di anatre o di faraone 128,3 €/100 kg/net — non disossati: Metà o quarti: 0207 36 21 di anatre 56,4 €/100 kg/net — 0207 36 23 di oche 52,9 €/100 kg/net — 0207 36 25 di faraone 54,2 €/100 kg/net — 0207 36 31 Ali intere, anche senza punta 26,9 €/100 kg/net — 0207 36 41 Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 €/100 kg/net — Petti e loro pezzi: 0207 36 51 di oche 86,5 €/100 kg/net — 0207 36 53 di anatre o di faraone 115,5 €/100 kg/net — Cosce e loro pezzi: 0207 36 61 di oche 69,7 €/100 kg/net — 0207 36 63 di anatre o di faraone 46,3 €/100 kg/net — 0207 36 71 Parti dette «paltò di oca o di anatra» 66 €/100 kg/net — 0207 36 79 altri 123,2 €/100 kg/net — Frattaglie: Fegati: 0207 36 81 Fegati grassi di oche esenzione — 0207 36 85 Fegati grassi di anatre esenzione — 0207 36 89 altri 6,4 — 0207 36 90 altri 18,7 €/100 kg/net — 0208 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: 0208 10 di conigli o di lepri: di conigli domestici: 0208 10 11 fresche o refrigerate 6,4 — 0208 10 19 congelate 6,4 — 0208 10 90 altre esenzione — 0208 20 00 Cosce di rane 6,4 — 0208 30 00 di primati 9 — 0208 40 di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni): 0208 40 10 Carne di balena 6,4 — 0208 40 90 altre 9 — 0208 50 00 di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) 9 — 0208 90 altre: 0208 90 10 di piccioni domestici 6,4 — di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri: 0208 90 20 di quaglie esenzione — 0208 90 40 altre esenzione — 0208 90 55 Carni di foca 6,4 — 0208 90 60 di renne 9 — 0208 90 95 altre 9 — 0209 00 Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati: Lardo: 0209 00 11 fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia 21,4 €/100 kg/net — 0209 00 19 secco o affumicato 23,6 €/100 kg/net — 0209 00 30 Grasso di maiale 12,9 €/100 kg/net — 0209 00 90 Grasso di volatili 41,5 €/100 kg/net — 0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: Carni della specie suina: 0210 11 Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati: della specie suina domestica: salati o in salamoia: 0210 11 11 Prosciutti e loro pezzi 77,8 €/100 kg/net — 0210 11 19 Spalle e loro pezzi 60,1 €/100 kg/net — secchi o affumicati: 0210 11 31 Prosciutti e loro pezzi 151,2 €/100 kg/net — 0210 11 39 Spalle e loro pezzi 119 €/100 kg/net — 0210 11 90 altre 15,4 — 0210 12 Pancette (ventresche) e loro pezzi: della specie suina domestica: 0210 12 11 salate o in salamoia 46,7 €/100 kg/net — 0210 12 19 secche o affumicate 77,8 €/100 kg/net — 0210 12 90 altre 15,4 — 0210 19 altre: della specie suina domestica: salate o in salamoia: 0210 19 10 Mezzene bacon o 3/4 anteriori 68,7 €/100 kg/net — 0210 19 20 3/4 posteriori o parti centrali 75,1 €/100 kg/net — 0210 19 30 Parti anteriori e loro pezzi 60,1 €/100 kg/net — 0210 19 40 Lombate e loro pezzi 86,9 €/100 kg/net — 0210 19 50 altre 86,9 €/100 kg/net — secche o affumicate: 0210 19 60 Parti anteriori e loro pezzi 119 €/100 kg/net — 0210 19 70 Lombate e loro pezzi 149,6 €/100 kg/net — altre: 0210 19 81 disossate 151,2 €/100 kg/net — 0210 19 89 altre 151,2 €/100 kg/net — 0210 19 90 altre 15,4 — 0210 20 Carni della specie bovina: 0210 20 10 non disossate 15,4 + 265,2 €/100 kg/net — 0210 20 90 disossate 15,4 + 303,4 €/100 kg/net — altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie: 0210 91 00 di primati 15,4 — 0210 92 00 di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) 15,4 — 0210 93 00 di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) 15,4 — 0210 99 altre: Carni: 0210 99 10 di cavallo, salate o in salamoia o anche secche 6,4 — delle specie ovina e caprina: 0210 99 21 non disossate 222,7 €/100 kg/net — 0210 99 29 disossate 311,8 €/100 kg/net — 0210 99 31 di renne 15,4 — 0210 99 39 altre 15,4 — Frattaglie: della specie suina domestica: 0210 99 41 Fegati 64,9 €/100 kg/net — 0210 99 49 altre 47,2 €/100 kg/net — della specie bovina: 0210 99 51 Pezzi detti «onglets» e «hampes» 15,4 + 303,4 €/100 kg/net — 0210 99 59 altre 12,8 — 0210 99 60 delle specie ovina e caprina 15,4 — altre: Fegati di volatili: 0210 99 71 Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia esenzione — 0210 99 79 altri 6,4 — 0210 99 80 altre 15,4 — 0210 99 90 Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie 15,4 + 303,4 €/100 kg/net — CAPITOLO 3 PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i mammiferi della voce 0106; b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210); c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301); d) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604). 2. In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 0301 Pesci vivi: 0301 10 Pesci ornamentali: 0301 10 10 di acqua dolce esenzione — 0301 10 90 di mare 7,5 — altri pesci vivi: 0301 91 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): 0301 91 10 delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster 8 — 0301 91 90 altri 12 — 0301 92 00 Anguille (Anguilla spp.) esenzione — 0301 93 00 Carpe 8 — 0301 99 altri: di acqua dolce: 0301 99 11 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 2 — 0301 99 19 altri 8 — 0301 99 90 di mare 16 — 0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0302 11 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): 0302 11 10 delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster 8 — 0302 11 20 della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo 12 — 0302 11 80 altri 12 — 0302 12 00 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 2 — 0302 19 00 altri 8 — Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0302 21 Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): 0302 21 10 Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) 8 — 0302 21 30 Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 8 — 0302 21 90 Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis) 15 — 0302 22 00 Passere di mare (Pleuronectes platessa) 7,5 — 0302 23 00 Sogliole (Solea spp.) 15 — 0302 29 altri: 0302 29 10 Rombi gialli (Lepidorhombus ssp.) 15 — 0302 29 90 altri 15 — Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0302 31 Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga): 0302 31 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20) 22 (21)  (22) — 0302 31 90 altri 22 (22) — 0302 32 Tonni albacora (Thunnus albacares): 0302 32 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20) 22 (21)  (22) — 0302 32 90 altri 22 (22) — 0302 33 Tonnetti striati: 0302 33 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20) 22 (21)  (22) — 0302 33 90 altri 22 (22) — 0302 34 Tonni obesi (Thunnus obesus): 0302 34 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20) 22 (21)  (22) — 0302 34 90 altri 22 (22) — 0302 35 Tonni rossi (Thunnus thynnus): 0302 35 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20) 22 (21)  (22) — 0302 35 90 altri 22 (22) — 0302 36 Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii): 0302 36 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20) 22 (21)  (22) — 0302 36 90 altri 22 (22) — 0302 39 altri: 0302 39 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20) 22 (21)  (22) — 0302 39 90 altri 22 (22) — 0302 40 00 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi  (23) — 0302 50 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0302 50 10 della specie Gadus morhua 12 — 0302 50 90 altri 12 — altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0302 61 Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus): 0302 61 10 Sardine della specie Sardina pilchardus 23 — 0302 61 30 Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.) 15 — 0302 61 80 Spratti (Sprattus sprattus)  (24) — 0302 62 00 Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 — 0302 63 00 Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 7,5 — 0302 64 00 Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)  (25) — 0302 65 Squali: 0302 65 20 Spinaroli (Squalus acanthias) 6 — 0302 65 50 Gattucci (Scyliorhinus spp.) 6 — 0302 65 90 altri 8 — 0302 66 00 Anguille (Anguilla spp.) esenzione — 0302 69 altri: di acqua dolce: 0302 69 11 Carpe 8 — 0302 69 19 altri 8 — di mare: Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33: 0302 69 21 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20) 22 (21)  (22) — 0302 69 25 altri 22 (22) — Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.): 0302 69 31 della specie Sebastes marinus 7,5 — 0302 69 33 altri 7,5 — 0302 69 35 Pesci della specie Boreogadus saida 12 — 0302 69 41 Merlani (Merlangius merlangus) 7,5 — 0302 69 45 Molve (Molva spp.) 7,5 — 0302 69 51 Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) 7,5 — 0302 69 55 Acciughe (Engraulis spp.) 15 — 0302 69 61 Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp. 15 — Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.): Naselli del genere Merluccius: 0302 69 66 Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus 15 — 0302 69 67 Naselli della specie Merluccius australis 15 — 0302 69 68 altri 15 (22) — 0302 69 69 Naselli del genere Urophycis 15 — 0302 69 75 Pesci castagna (Brama spp.) 15 — 0302 69 81 Rane pescatrici (Lophius spp.) 15 — 0302 69 85 Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) 7,5 — 0302 69 86 Melù australe (Micromesistius australis) 7,5 — 0302 69 87 Pesci spada (Xiphias gladius) 15 — 0302 69 88 Austromerluzzi (Dissostichus spp.) 15 — 0302 69 91 Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 — 0302 69 92 Abadeci (Genypterus blacodes) 7,5 — 0302 69 94 Spigole (Dicentrarchus labrax) 15 — 0302 69 95 Orate (Sparus aurata) 15 — 0302 69 99 altri 15 — 0302 70 00 Fegati, uova e lattimi 10 — 0303 Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0303 11 00 Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka) 2 — 0303 19 00 altri 2 — altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0303 21 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): 0303 21 10 delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster 9 — 0303 21 20 della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo 12 — 0303 21 80 altri 12 — 0303 22 00 Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 2 — 0303 29 00 altri 9 (22) — Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0303 31 Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): 0303 31 10 Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) 7,5 — 0303 31 30 Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 7,5 — 0303 31 90 Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis) 15 — 0303 32 00 Passere di mare (Pleuronectes platessa) 15 — 0303 33 00 Sogliole (Solea spp.) 7,5 — 0303 39 altri: 0303 39 10 Passere artiche (Platichthys flesus) 7,5 — 0303 39 30 Pesci del genere Rhombosolea 7,5 — 0303 39 70 altri 15 — Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0303 41 Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga): destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20): 0303 41 11 interi 22 (21)  (22) — 0303 41 13 senza visceri né branchie 22 (21)  (22) — 0303 41 19 altri (ad esempio decapitati) 22 (21)  (22) — 0303 41 90 altri 22 (22) — 0303 42 Tonni albacora (Thunnus albacares): destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20): interi: 0303 42 12 di peso superiore a 10 kg per pezzo 20 (21)  (22) — 0303 42 18 altri 20 (21)  (22) — senza visceri né branchie: 0303 42 32 di peso superiore a 10 kg per pezzo 22 (21)  (22) — 0303 42 38 altri 22 (21)  (22) — altri (ad esempio decapitati): 0303 42 52 di peso superiore a 10 kg per pezzo 22 (21)  (22) — 0303 42 58 altri 22 (21)  (22) — 0303 42 90 altri 22 (22) — 0303 43 Tonnetti striati: destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20): 0303 43 11 interi 22 (21)  (22) — 0303 43 13 senza visceri né branchie 22 (21)  (22) — 0303 43 19 altri (ad esempio decapitati) 22 (21)  (22) — 0303 43 90 altri 22 (22) — 0303 44 Tonni obesi (Thunnus obesus): destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20): 0303 44 11 interi 22 (21)  (22) — 0303 44 13 senza visceri né branchie 22 (21)  (22) — 0303 44 19 altri (ad esempio decapitati) 22 (21)  (22) — 0303 44 90 altri 22 (22) — 0303 45 Tonni rossi (Thunnus thynnus): destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20): 0303 45 11 interi 22 (21)  (22) — 0303 45 13 senza visceri né branchie 22 (21)  (22) — 0303 45 19 altri (ad esempio decapitati) 22 (21)  (22) — 0303 45 90 altri 22 (22) — 0303 46 Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii): destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20): 0303 46 11 interi 22 (21)  (22) — 0303 46 13 senza visceri né branchie 22 (21)  (22) — 0303 46 19 altri (ad esempio decapitati) 22 (21)  (22) — 0303 46 90 altri 22 (22) — 0303 49 altri: destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20): 0303 49 31 interi 22 (21)  (22) — 0303 49 33 senza visceri né branchie 22 (21)  (22) — 0303 49 39 altri (ad esempio decapitati) 22 (21)  (22) — 0303 49 80 altri 22 (22) — 0303 50 00 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi  (23) — 0303 60 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0303 60 11 della specie Gadus morhua 12 — 0303 60 19 della specie Gadus ogac 12 — 0303 60 90 della specie Gadus macrocephalus 12 — altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0303 71 Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus): 0303 71 10 Sardine della specie Sardina pilchardus 23 — 0303 71 30 Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.) 15 — 0303 71 80 Spratti (Sprattus sprattus)  (24) — 0303 72 00 Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 — 0303 73 00 Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 7,5 — 0303 74 Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): 0303 74 30 delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus  (25) — 0303 74 90 della specie Scomber australasicus 15 — 0303 75 Squali: 0303 75 20 Spinaroli (Squalus acanthias) 6 — 0303 75 50 Gattucci (Scyliorhinus spp.) 6 — 0303 75 90 altri 8 — 0303 76 00 Anguille (Anguilla spp.) esenzione — 0303 77 00 Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 15 — 0303 78 Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.): Naselli del genere Merluccius: 0303 78 11 Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus 15 — 0303 78 12 Naselli della specie Merluccius hubbsi 15 — 0303 78 13 Naselli della specie Merluccius australis 15 — 0303 78 19 altri 15 (22) — 0303 78 90 Naselli del genere Urophycis 15 — 0303 79 altri: di acqua dolce: 0303 79 11 Carpe 8 — 0303 79 19 altri 8 — di mare: Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43: destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (20): 0303 79 21 interi 22 (21)  (22) — 0303 79 23 senza visceri né branchie 22 (21)  (22) — 0303 79 29 altri (ad esempio decapitati) 22 (21)  (22) — 0303 79 31 altri 22 (22) — Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.): 0303 79 35 della specie Sebastes marinus 7,5 — 0303 79 37 altri 7,5 — 0303 79 41 Pesci della specie Boreogadus saida 12 — 0303 79 45 Merlani (Merlangius merlangus) 7,5 — 0303 79 51 Molve (Molva spp.) 7,5 — 0303 79 55 Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) 15 — 0303 79 58 Pesci della specie Orcynopsis unicolor  (26) — 0303 79 65 Acciughe (Engraulis spp.) 15 — 0303 79 71 Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp. 15 — 0303 79 75 Pesci castagna (Brama spp.) 15 — 0303 79 81 Rane pescatrici (Lophius spp.) 15 — 0303 79 83 Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) 7,5 — 0303 79 85 Melù australe (Micromesistius australis) 7,5 — 0303 79 87 Pesci spada (Xiphias gladius) 7,5 — 0303 79 88 Austromerluzzi (Dissostichus spp.) 15 — 0303 79 91 Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 — 0303 79 92 Merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae) 7,5 — 0303 79 93 Abadeci (Genypterus blacodes) 7,5 — 0303 79 94 Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezealandiae 7,5 — 0303 79 98 altri 15 — 0303 80 Fegati, uova e lattimi: 0303 80 10 Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina (20) esenzione — 0303 80 90 altri 10 — 0304 Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati: 0304 10 freschi o refrigerati: Filetti: di pesci di acqua dolce: 0304 10 13 di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 2 — di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae: 0304 10 15 della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo 12 — 0304 10 17 altri 12 — 0304 10 19 di altri pesci di acqua dolce 9 — altri: 0304 10 31 di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida 18 — 0304 10 33 di merluzzi carbonari (Pollachius virens) 18 — 0304 10 35 di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.) 18 — 0304 10 38 altri 18 — altra carne di pesci (anche tritata): 0304 10 91 di pesci di acqua dolce 8 — altri: 0304 10 97 Lati di aringhe  (23) — 0304 10 98 altri 15 (22) — 0304 20 Filetti congelati: di pesci di acqua dolce: 0304 20 13 di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 2 — di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae: 0304 20 15 della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo 12 — 0304 20 17 altri 12 — 0304 20 19 di altri pesci di acqua dolce 9 — altri: di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida: 0304 20 21 della specie Gadus macrocephalus 7,5 — 0304 20 29 altri 7,5 — 0304 20 31 di merluzzi carbonari (Pollachius virens) 7,5 — 0304 20 33 di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 — di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.): 0304 20 35 della specie Sebastes marinus 7,5 — 0304 20 37 altri 7,5 — 0304 20 41 di merlani (Merlangius merlangus) 7,5 — 0304 20 43 di molve (Molva spp.) 7,5 — 0304 20 45 di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus 18 — di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor: 0304 20 51 della specie Scomber australasicus 15 — 0304 20 53 altri 15 — di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.): di naselli del genere Merluccius: 0304 20 55 di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus 7,5 — 0304 20 56 di naselli della specie Merluccius hubbsi 7,5 — 0304 20 58 altri 7,5 — 0304 20 59 di naselli del genere Urophycis 7,5 — di squali: 0304 20 61 di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.) 7,5 — 0304 20 69 di altri squali 7,5 — 0304 20 71 di passere di mare (Pleuronectes platessa) 7,5 — 0304 20 73 di passere artiche (Platichthys flesus) 7,5 — 0304 20 75 di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 — 0304 20 79 di rombi gialli (Lepidorhombus spp.) 15 — 0304 20 83 di rane pescatrici (Lophius spp.) 15 — 0304 20 85 di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) 15 — 0304 20 87 di pesci spada (Xiphias gladius) 7,5 — 0304 20 88 di austromerluzzi (Dissostichus spp.) 15 — 0304 20 91 di merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae) 7,5 — 0304 20 94 altri 15 (22) — 0304 90 altri: 0304 90 05 Surimi 15 — altri: 0304 90 10 di pesci di acqua dolce 8 — altri: 0304 90 22 di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)  (23) — 0304 90 31 di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.) 8 — di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida: 0304 90 35 della specie Gadus macrocephalus 7,5 — 0304 90 38 di merluzzi della specie Gadus morhua 7,5 — 0304 90 39 altri 7,5 — 0304 90 41 di merluzzi carbonari (Pollachius virens) 7,5 — 0304 90 45 di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 — 0304 90 48 di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) 7,5 — 0304 90 51 di rombi gialli (Lepidorhombus spp.) 15 — 0304 90 55 di pesci castagna (Brama spp.) 15 — 0304 90 57 di rane pescatrici (Lophius spp.) 7,5 — 0304 90 59 di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) 7,5 — 0304 90 61 di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) 7,5 — 0304 90 65 di pesci spada (Xiphias gladius) 7,5 — 0304 90 97 altri 7,5 — 0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana: 0305 10 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana 13 — 0305 20 00 Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia 11 — 0305 30 Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati: di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida: 0305 30 11 di merluzzi della specie Gadus macrocephalus 16 — 0305 30 19 altri 20 — 0305 30 30 di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia 15 — 0305 30 50 di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia 15 — 0305 30 90 altri 16 — Pesci affumicati, compresi i filetti: 0305 41 00 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 13 — 0305 42 00 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 — 0305 49 altri: 0305 49 10 Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) 15 — 0305 49 20 Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 16 — 0305 49 30 Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 14 — 0305 49 45 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 14 — 0305 49 50 Anguille (Anguilla spp.) 14 — 0305 49 80 altri 14 — Pesci secchi, anche salati ma non affumicati: 0305 51 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): 0305 51 10 secchi, non salati 13 (22) — 0305 51 90 secchi e salati 13 (22) — 0305 59 altri: Pesci della specie Boreogadus saida: 0305 59 11 secchi, non salati 13 (22) — 0305 59 19 secchi e salati 13 (22) — 0305 59 30 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 — 0305 59 50 Acciughe (Engraulis spp.) 10 — 0305 59 70 Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 15 — 0305 59 80 altri 12 — Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia: 0305 61 00 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 — 0305 62 00 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 13 (22) — 0305 63 00 Acciughe (Engraulis spp.) 10 — 0305 69 altri: 0305 69 10 Pesci della specie Boreogadus saida 13 (22) — 0305 69 30 Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 15 — 0305 69 50 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 11 — 0305 69 80 altri 12 — 0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana: congelati: 0306 11 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): 0306 11 10 Code di aragoste 12,5 — 0306 11 90 altre 12,5 — 0306 12 Astici (Homarus spp.): 0306 12 10 interi 6 — 0306 12 90 altri 16 — 0306 13 Gamberetti: 0306 13 10 Gamberetti della famiglia Pandalidae 12 — 0306 13 30 Gamberetti grigi del genere Crangon 18 — 0306 13 40 Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) 12 — 0306 13 50 Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus 12 — 0306 13 80 altri 12 — 0306 14 Granchi: 0306 14 10 Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus 7,5 — 0306 14 30 Granchi porri (Cancer pagurus) 7,5 — 0306 14 90 altri 7,5 — 0306 19 altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana: 0306 19 10 Gamberi 7,5 — 0306 19 30 Scampi (Nephrops norvegicus) 12 — 0306 19 90 altri 12 — non congelati: 0306 21 00 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 12,5 — 0306 22 Astici (Homarus spp.): 0306 22 10 vivi 8 — altri: 0306 22 91 interi 8 — 0306 22 99 altri 10 — 0306 23 Gamberetti: 0306 23 10 Gamberetti della famiglia Pandalidae 12 — Gamberetti grigi del genere Crangon: 0306 23 31 freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore 18 — 0306 23 39 altri 18 — 0306 23 90 altri 12 — 0306 24 Granchi: 0306 24 30 Granchi porri (Cancer pagurus) 7,5 — 0306 24 80 altri 7,5 — 0306 29 altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana: 0306 29 10 Gamberi 7,5 — 0306 29 30 Scampi (Nephrops norvegicus) 12 — 0306 29 90 altri 12 — 0307 Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana: 0307 10 Ostriche: 0307 10 10 Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo esenzione — 0307 10 90 altre 9 — Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten: 0307 21 00 vivi, freschi o refrigerati 8 — 0307 29 altri: 0307 29 10 Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati 8 — 0307 29 90 altri 8 — Mitili (Mytilus spp., Perna spp.): 0307 31 vivi, freschi o refrigerati: 0307 31 10 Mytilus spp. 10 — 0307 31 90 Perna spp. 8 — 0307 39 altri: 0307 39 10 Mytilus spp. 10 — 0307 39 90 Perna spp. 8 — Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 0307 41 vivi, freschi o refrigerati: 0307 41 10 Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.) 8 — Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 0307 41 91 Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 6 — 0307 41 99 altri 8 — 0307 49 altri: congelati: Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.): del genere Sepiola: 0307 49 01 Sepiola rondeleti 6 — 0307 49 11 altre 8 — 0307 49 18 altre 8 — Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): Loligo spp.: 0307 49 31 Loligo vulgaris 6 — 0307 49 33 Loligo pealei 6 — 0307 49 35 Loligo patagonica 6 — 0307 49 38 altri 6 — 0307 49 51 Ommastrephes sagittatus 6 — 0307 49 59 altri 8 — altri: 0307 49 71 Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.) 8 — Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 0307 49 91 Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 6 — 0307 49 99 altri 8 — Polpi o piovre (Octopus spp.): 0307 51 00 vivi, freschi o refrigerati 8 — 0307 59 altri: 0307 59 10 congelati 8 — 0307 59 90 altri 8 — 0307 60 00 Lumache, diverse da quelle di mare esenzione — altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana: 0307 91 00 vivi, freschi o refrigerati 11 — 0307 99 altri: congelati: 0307 99 11 Totani (Illex spp.) 8 — 0307 99 13 Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae 8 — 0307 99 15 Meduse (Rhopilema spp.) esenzione — 0307 99 18 altri 11 — 0307 99 90 altri 11 — CAPITOLO 4 LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE Note 1. Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato. 2. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come: a) «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici; b) «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso. 3. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti: a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %; b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %; c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo. 4. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702); b) le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504). Note di sottovoci 1. Ai fini della sottovoce 0404 10 l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte. 2. Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90). Note complementari 1. L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è: a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente; b) per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato. 2. Sono considerate come «forme standard», ai sensi delle sottovoci 0406 90 02 e 0406 90 03, le forme aventi i seguenti pesi netti: — Emmental: da 60 kg o più ma non più di 130 kg; — Gruyère e Sbrinz: da 20 kg o più ma non più di 45 kg; — Bergkäse: da 20 kg o più ma non più di 60 kg; — Appenzell: da 6 kg o più ma non più di 8 kg. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 0401 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 0401 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %: 0401 10 10 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 13,8 €/100 kg/net — 0401 10 90 altri 12,9 €/100 kg/net — 0401 20 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %: inferiore o uguale a 3 %: 0401 20 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 18,8 €/100 kg/net — 0401 20 19 altri 17,9 €/100 kg/net — superiore a 3 %: 0401 20 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 22,7 €/100 kg/net — 0401 20 99 altri 21,8 €/100 kg/net — 0401 30 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %: inferiore o uguale a 21 %: 0401 30 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 57,5 €/100 kg/net — 0401 30 19 altri 56,6 €/100 kg/net — superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %: 0401 30 31 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 110 €/100 kg/net — 0401 30 39 altri 109,1 €/100 kg/net — superiore a 45 %: 0401 30 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 183,7 €/100 kg/net — 0401 30 99 altri 182,8 €/100 kg/net — 0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 0402 10 in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 0402 10 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 125,4 €/100 kg/net — 0402 10 19 altri 118,8 €/100 kg/net (29) — altri: 0402 10 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (30) — 0402 10 99 altri 1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (30) — in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %: 0402 21 senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %: 0402 21 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 135,7 €/100 kg/net — altri: 0402 21 17 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % 130,4 €/100 kg/net — 0402 21 19 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 % 130,4 €/100 kg/net — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %: 0402 21 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 167,2 €/100 kg/net — 0402 21 99 altri 161,9 €/100 kg/net — 0402 29 altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %: 0402 29 11 Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30) — altri: 0402 29 15 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30) — 0402 29 19 altri 1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (30) — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %: 0402 29 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (30) — 0402 29 99 altri 1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (30) — altri: 0402 91 senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %: 0402 91 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 34,7 €/100 kg/net — 0402 91 19 altri 34,7 €/100 kg/net — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %: 0402 91 31 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 43,4 €/100 kg/net — 0402 91 39 altri 43,4 €/100 kg/net — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %: 0402 91 51 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 110 €/100 kg/net — 0402 91 59 altri 109,1 €/100 kg/net — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %: 0402 91 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 183,7 €/100 kg/net — 0402 91 99 altri 182,8 €/100 kg/net — 0402 99 altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %: 0402 99 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 57,2 €/100 kg/net — 0402 99 19 altri 57,2 €/100 kg/net — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %: 0402 99 31 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (30) — 0402 99 39 altri 1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (30) — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %: 0402 99 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (30) — 0402 99 99 altri 1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (30) — 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: 0403 10 Iogurt: non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 10 11 inferiore o uguale a 3 % 20,5 €/100 kg/net — 0403 10 13 superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % 24,4 €/100 kg/net — 0403 10 19 superiore a 6 % 59,2 €/100 kg/net — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 10 31 inferiore o uguale a 3 % 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30) — 0403 10 33 superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30) — 0403 10 39 superiore a 6 % 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30) — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 0403 10 51 inferiore o uguale a 1,5 % 8,3 + 95 €/100 kg/net — 0403 10 53 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 8,3 + 130,4 €/100 kg/net — 0403 10 59 superiore a 27 % 8,3 + 168,8 €/100 kg/net — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 10 91 inferiore o uguale a 3 % 8,3 + 12,4 €/100 kg/net — 0403 10 93 superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % 8,3 + 17,1 €/100 kg/net — 0403 10 99 superiore a 6 % 8,3 + 26,6 €/100 kg/net — 0403 90 altri: non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: in polvere, in granuli o in altre forme solide: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 90 11 inferiore o uguale a 1,5 % 100,4 €/100 kg/net — 0403 90 13 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 135,7 €/100 kg/net — 0403 90 19 superiore a 27 % 167,2 €/100 kg/net — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 90 31 inferiore o uguale a 1,5 % 0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (30) — 0403 90 33 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30) — 0403 90 39 superiore a 27 % 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (30) — altri: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 90 51 inferiore o uguale a 3 % 20,5 €/100 kg/net — 0403 90 53 superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % 24,4 €/100 kg/net — 0403 90 59 superiore a 6 % 59,2 €/100 kg/net — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0403 90 61 inferiore o uguale a 3 % 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30) — 0403 90 63 superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30) — 0403 90 69 superiore a 6 % 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30) — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 0403 90 71 inferiore o uguale a 1,5 % 8,3 + 95 €/100 kg/net — 0403 90 73 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 8,3 + 130,4 €/100 kg/net — 0403 90 79 superiore a 27 % 8,3 + 168,8 €/100 kg/net — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 0403 90 91 inferiore o uguale a 3 % 8,3 + 12,4 €/100 kg/net — 0403 90 93 superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % 8,3 + 17,1 €/100 kg/net — 0403 90 99 superiore a 6 % 8,3 + 26,6 €/100 kg/net — 0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove: 0404 10 Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: in polvere, in granuli o in altre forme solide: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 10 02 inferiore o uguale a 1,5 % 7 €/100 kg/net — 0404 10 04 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 135,7 €/100 kg/net — 0404 10 06 superiore a 27 % 167,2 €/100 kg/net — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 10 12 inferiore o uguale a 1,5 % 100,4 €/100 kg/net — 0404 10 14 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 135,7 €/100 kg/net — 0404 10 16 superiore a 27 % 167,2 €/100 kg/net — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 10 26 inferiore o uguale a 1,5 % 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (30) — 0404 10 28 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — 0404 10 32 superiore a 27 % 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 10 34 inferiore o uguale a 1,5 % 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — 0404 10 36 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — 0404 10 38 superiore a 27 % 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — altri: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 10 48 inferiore o uguale a 1,5 % 0,07 €/kg/net (31) — 0404 10 52 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 135,7 €/100 kg/net — 0404 10 54 superiore a 27 % 167,2 €/100 kg/net — superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 10 56 inferiore o uguale a 1,5 % 100,4 €/100 kg/net — 0404 10 58 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 135,7 €/100 kg/net — 0404 10 62 superiore a 27 % 167,2 €/100 kg/net — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 10 72 inferiore o uguale a 1,5 % 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (33) — 0404 10 74 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — 0404 10 76 superiore a 27 % 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 10 78 inferiore o uguale a 1,5 % 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — 0404 10 82 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — 0404 10 84 superiore a 27 % 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — 0404 90 altri: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 21 inferiore o uguale a 1,5 % 100,4 €/100 kg/net — 0404 90 23 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 135,7 €/100 kg/net — 0404 90 29 superiore a 27 % 167,2 €/100 kg/net — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 81 inferiore o uguale a 1,5 % 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — 0404 90 83 superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — 0404 90 89 superiore a 27 % 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30) — 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: 0405 10 Burro: avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %: Burro naturale: 0405 10 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 189,6 €/100 kg/net (29) — 0405 10 19 altro 189,6 €/100 kg/net (29) — 0405 10 30 Burro ricombinato 189,6 €/100 kg/net (29) — 0405 10 50 Burro di siero di latte 189,6 €/100 kg/net (29) — 0405 10 90 altro 231,3 €/100 kg/net (29) — 0405 20 Paste da spalmare lattiere: 0405 20 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % 9 + EA (27) — 0405 20 30 aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % 9 + EA (27) — 0405 20 90 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % 189,6 €/100 kg/net — 0405 90 altri: 0405 90 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 % 231,3 €/100 kg/net (29) — 0405 90 90 altri 231,3 €/100 kg/net (29) — 0406 Formaggi e latticini: 0406 10 Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini: 0406 10 20 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % 185,2 €/100 kg/net (29) — 0406 10 80 altri 221,2 €/100 kg/net (29) — 0406 20 Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi: 0406 20 10 Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (36) 7,7 — 0406 20 90 altri 188,2 €/100 kg/net (29) — 0406 30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere: 0406 30 10 ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca 144,9 €/100 kg/net (29) — altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca: 0406 30 31 inferiore o uguale a 48 % 139,1 €/100 kg/net (29) — 0406 30 39 superiore a 48 % 144,9 €/100 kg/net (29) — 0406 30 90 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 % 215 €/100 kg/net (29) — 0406 40 Formaggi a pasta erborinata: 0406 40 10 Roquefort 140,9 €/100 kg/net (29) — 0406 40 50 Gorgonzola 140,9 €/100 kg/net (29) — 0406 40 90 altri 140,9 €/100 kg/net (29) — 0406 90 altri formaggi: 0406 90 01 destinati alla trasformazione (35) 167,1 €/100 kg/net (29) — altri: Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell: 0406 90 02 in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto superiore a 401,85 € ed inferiore o uguale a 430,62 € e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)  (28) 17,54 €/100 kg/net (32)  (34) — 0406 90 03 in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto superiore a 430,62 € e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)  (28) 6,58 €/100 kg/net — 0406 90 04 in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera superiore a 430,62 € ed inferiore o uguale a 459,39 € per 100 kg di peso netto e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)  (28) 17,54 €/100 kg/net (32)  (34) — 0406 90 05 in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera superiore a 459,39 € per 100 kg di peso netto e aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi (36)  (28) 6,58 €/100 kg/net — 0406 90 06 in pezzi senza crosta, di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera superiore a 499,67 € per 100 kg di peso netto, aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi, condizionati sotto vuoto o gas inerte, riportante sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, il nome dell'imballatore responsabile e il paese di fabbricazione (36)  (28) 6,58 €/100 kg/net — altri: 0406 90 13 Emmental 171,7 €/100 kg/net (29) — 0406 90 15 Gruyère, Sbrinz 171,7 €/100 kg/net (29) — 0406 90 17 Bergkäse, Appenzell 171,7 €/100 kg/net (29) — 0406 90 18 Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine 171,7 €/100 kg/net (29) — 0406 90 19 Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (36) 7,7 — 0406 90 21 Cheddar 167,1 €/100 kg/net (29) — 0406 90 23 Edam (Geheimratskäse) 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 25 Tilsit 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 27 Butterkäse 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 29 Kashkaval 151 €/100 kg/net (29) — Feta: 0406 90 31 di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 33 altri 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 35 Kefalotyri 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 37 Finlandia 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 39 Jarlsberg 151 €/100 kg/net (29) — altri: 0406 90 50 Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra 151 €/100 kg/net (29) — altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa: inferiore o uguale a 47 %: 0406 90 61 Grana padano, Parmigiano reggiano 188,2 €/100 kg/net — 0406 90 63 Fiore sardo, Pecorino 188,2 €/100 kg/net (29) — 0406 90 69 altri 188,2 €/100 kg/net (29) — superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %: 0406 90 73 Provolone 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 75 Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 76 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 78 Gouda 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 79 Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 81 Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 82 Camembert 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 84 Brie 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 85 Kefalograviera, Kasseri 151 €/100 kg/net — altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa: 0406 90 86 superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 87 superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 88 superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 % 151 €/100 kg/net (29) — 0406 90 93 superiore a 72 % 185,2 €/100 kg/net (29) — 0406 90 99 altri 221,2 €/100 kg/net (29) — 0407 00 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: di volatili da cortile: da cova (37): 0407 00 11 di tacchine o di oche 105 €/1 000 p/st p/st 0407 00 19 altri 35 €/1 000 p/st p/st 0407 00 30 altri 30,4 €/100 kg/net (29) 1 000 p/st 0407 00 90 altri 7,7 p/st 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: Tuorli: 0408 11 essiccati: 0408 11 20 inadatti ad uso alimentare (38) esenzione — 0408 11 80 altri 142,3 €/100 kg/net (29) — 0408 19 altri: 0408 19 20 inadatti ad uso alimentare (38) esenzione — altri: 0408 19 81 liquidi 62 €/100 kg/net (29) — 0408 19 89 altri, compresi congelati 66,3 €/100 kg/net (29) — altri: 0408 91 essiccati: 0408 91 20 inadatti ad uso alimentare (38) esenzione — 0408 91 80 altri 137,4 €/100 kg/net (29) — 0408 99 altri: 0408 99 20 inadatti ad uso alimentare (38) esenzione — 0408 99 80 altri 35,3 €/100 kg/net (29) — 0409 00 00 Miele naturale 17,3 — 0410 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove 7,7 — CAPITOLO 5 ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato); b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43); c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI); d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603). 2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501). 3. Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali. 4. Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 0501 00 00 Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli esenzione — 0502 Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli: 0502 10 00 Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole esenzione — 0502 90 00 altri esenzione — 0503 00 00 Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto esenzione — 0504 00 00 Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati esenzione — 0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: 0505 10 Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine: 0505 10 10 gregge esenzione — 0505 10 90 altre esenzione — 0505 90 00 altri esenzione — 0506 Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: 0506 10 00 Osseina e ossa acidulate esenzione — 0506 90 00 altre esenzione — 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: 0507 10 00 Avorio; polveri e cascami d'avorio esenzione — 0507 90 00 altri esenzione — 0508 00 00 Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami esenzione — 0509 00 Spugne naturali di origine animale: 0509 00 10 gregge esenzione — 0509 00 90 altre 5,1 — 0510 00 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio esenzione — 0511 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: 0511 10 00 Sperma di tori esenzione p/st (39) altri: 0511 91 Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: 0511 91 10 Cascami di pesci esenzione — 0511 91 90 altri esenzione — 0511 99 altri: 0511 99 10 Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge esenzione — 0511 99 90 altri esenzione — SEZIONE II PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE Nota 1. In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso. CAPITOLO 6 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA Note 1. Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7. 2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 9701. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementari (1) (2) (3) (4) 0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: 0601 10 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: 0601 10 10 Giacinti 5,1 p/st 0601 10 20 Narcisi 5,1 p/st 0601 10 30 Tulipani 5,1 p/st 0601 10 40 Gladioli 5,1 p/st 0601 10 90 altri 5,1 — 0601 20 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: 0601 20 10 Piantimi, piante e radici di cicoria esenzione — 0601 20 30 Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani 9,6 — 0601 20 90 altri 6,4 — 0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio): 0602 10 Talee senza radici e marze: 0602 10 10 di viti esenzione — 0602 10 90 altre 4 — 0602 20 Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati: 0602 20 10 Talee innestate e barbatelle, di viti esenzione — 0602 20 90 altri 8,3 — 0602 30 00 Rododendri e azalee, anche innestati 8,3 — 0602 40 Rosai, anche innestati: 0602 40 10 non innestati 8,3 p/st 0602 40 90 innestati 8,3 p/st 0602 90 altri: 0602 90 10 Bianco di funghi (micelio) 8,3 — 0602 90 20 Barbatelle di ananassi esenzione — 0602 90 30 Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole 8,3 — altri: Piante da pien'aria: Alberi, arbusti e arboscelli: 0602 90 41 da bosco 8,3 — altri: 0602 90 45 Talee radicate e giovani piante 6,5 — 0602 90 49 altri 8,3 — altre piante da pien'aria: 0602 90 51 Piante vivaci 8,3 — 0602 90 59 altre 8,3 — Piante d'appartamento: 0602 90 70 Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee 6,5 — altre: 0602 90 91 Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee 6,5 — 0602 90 99 altre 6,5 — 0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: 0603 10 freschi: 0603 10 10 Rose  (40) p/st 0603 10 20 Garofani  (40) p/st 0603 10 30 Orchidee  (40) p/st 0603 10 40 Gladioli  (40) p/st 0603 10 50 Crisantemi  (40) p/st 0603 10 80 altri  (40) — 0603 90 00 altri 10 — 0604 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: 0604 10 Muschi e licheni: 0604 10 10 Licheni delle renne esenzione — 0604 10 90 altri 5 — altri: 0604 91 freschi: 0604 91 20 Alberi di Natale 2,5 p/st 0604 91 40 Rami di conifere 2,5 — 0604 91 90 altri 2 — 0604 99 altri: 0604 99 10 semplicemente essiccati esenzione — 0604 99 90 altri 10,9 — CAPITOLO 7 ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI Note 1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214. 2. Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana). 3. La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi: a) i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713); b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104; c) la farina, il semolino, la polvere, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105); d) le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106). 4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904). Nota complementare 1. Sono considerati «pellets ottenuti a partire da farine e semolini» ai sensi della sottovoce 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 0701 Patate, fresche o refrigerate: 0701 10 00 da semina (52) 4,5 — 0701 90 altre: 0701 90 10 destinate alla fabbricazione della fecola (41) 5,8 — altre: 0701 90 50 di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno  (46) — 0701 90 90 altre 11,5 — 0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati  (43) — 0703 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: 0703 10 Cipolle e scalogni: Cipolle: 0703 10 11 da semina 9,6 — 0703 10 19 altre 9,6 — 0703 10 90 Scalogni 9,6 — 0703 20 00 Agli 9,6 + 120 €/100 kg/net (44) — 0703 90 00 Porri ed altri ortaggi agliacei 10,4 — 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati: 0704 10 00 Cavolfiori e cavoli broccoli  (47) — 0704 20 00 Cavoletti di Bruxelles 12 — 0704 90 altri: 0704 90 10 Cavoli bianchi e cavoli rossi 12 MIN 0,4 €/100 kg/net — 0704 90 90 altri 12 — 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate: Lattughe: 0705 11 00 a cappuccio  (48) — 0705 19 00 altre 10,4 — Cicorie: 0705 21 00 Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 10,4 — 0705 29 00 altre 10,4 — 0706 Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: 0706 10 00 Carote e navoni 13,6 (44) — 0706 90 altri: 0706 90 10 Sedani-rapa  (49) — 0706 90 30 Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia) 12 — 0706 90 90 altri 13,6 — 0707 00 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: 0707 00 05 Cetrioli  (43) — 0707 00 90 Cetriolini 12,8 — 0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati: 0708 10 00 Piselli (Pisum sativum)  (50) — 0708 20 00 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)  (51) — 0708 90 00 altri legumi 11,2 — 0709 Altri ortaggi, freschi o refrigerati: 0709 10 00 Carciofi  (43) — 0709 20 00 Asparagi 10,2 — 0709 30 00 Melanzane 12,8 — 0709 40 00 Sedani, esclusi i sedani-rapa 12,8 — Funghi e tartufi: 0709 51 00 Funghi del genere Agaricus 12,8 — 0709 52 00 Tartufi 6,4 — 0709 59 altri: 0709 59 10 Funghi galletti o gallinacci 3,2 — 0709 59 30 Funghi porcini 5,6 — 0709 59 90 altri 6,4 — 0709 60 Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: 0709 60 10 Peperoni 7,2 (44) — altri: 0709 60 91 del genere «Capsicum» destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di «Capsicum» (41) esenzione — 0709 60 95 destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (41) esenzione — 0709 60 99 altri 6,4 — 0709 70 00 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) 10,4 — 0709 90 altri: 0709 90 10 Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) 10,4 — 0709 90 20 Bietole da costa e cardi 10,4 — Olive: 0709 90 31 destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (41) 4,5 — 0709 90 39 altre 13,1 €/100 kg/net — 0709 90 40 Capperi 5,6 — 0709 90 50 Finocchi 8 — 0709 90 60 Granturco dolce 9,4 €/100 kg/net — 0709 90 70 Zucchine  (43) — 0709 90 90 altri 12,8 — 0710 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: 0710 10 00 Patate 14,4 — Legumi da granella, anche sgranati: 0710 21 00 Piselli (Pisum sativum) 14,4 — 0710 22 00 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 14,4 — 0710 29 00 altri 14,4 — 0710 30 00 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) 14,4 — 0710 40 00 Granturco dolce 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (45) — 0710 80 altri ortaggi o legumi: 0710 80 10 Olive 15,2 — Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: 0710 80 51 Peperoni 14,4 — 0710 80 59 altri 6,4 — Funghi: 0710 80 61 del genere Agaricus 14,4 — 0710 80 69 altri 14,4 — 0710 80 70 Pomodori 14,4 — 0710 80 80 Carciofi 14,4 — 0710 80 85 Asparagi 14,4 — 0710 80 95 altri 14,4 — 0710 90 00 Miscele di ortaggi o di legumi 14,4 — 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: 0711 20 Olive: 0711 20 10 destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (41) 6,4 — 0711 20 90 altre 13,1 €/100 kg/net — 0711 30 00 Capperi 4,8 — 0711 40 00 Cetrioli e cetriolini 12 — Funghi e tartufi: 0711 51 00 Funghi del genere Agaricus 9,6 + 191 €/100 kg/net eda (44) kg/net eda 0711 59 00 altri 9,6 — 0711 90 altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: Ortaggi o legumi: 0711 90 10 Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», esclusi i peperoni 6,4 — 0711 90 30 Granturco dolce 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (45) — 0711 90 50 Cipolle 7,2 — 0711 90 80 altri 9,6 — 0711 90 90 Miscele di ortaggi o legumi 12 — 0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: 0712 20 00 Cipolle 12,8 (44) — Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi: 0712 31 00 Funghi del genere Agaricus 12,8 — 0712 32 00 Orecchie di Giuda (Auricularia spp.) 12,8 — 0712 33 00 Tremelle (Tremella spp.) 12,8 — 0712 39 00 altri 12,8 — 0712 90 altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: 0712 90 05 Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate 10,2 — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata): 0712 90 11 ibrido, destinato alla semina (52) esenzione — 0712 90 19 altro 9,4 €/100 kg/net — 0712 90 30 Pomodori 12,8 — 0712 90 50 Carote 12,8 — 0712 90 90 altri 12,8 — 0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: 0713 10 Piselli (Pisum sativum): 0713 10 10 destinati alla semina esenzione — 0713 10 90 altri esenzione — 0713 20 00 Ceci esenzione — Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0713 31 00 Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek esenzione — 0713 32 00 Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) esenzione — 0713 33 Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): 0713 33 10 destinati alla semina esenzione — 0713 33 90 altri esenzione — 0713 39 00 altri esenzione — 0713 40 00 Lenticchie esenzione — 0713 50 00 Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) 3,2 — 0713 90 00 altre 3,2 — 0714 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: 0714 10 Radici di manioca: 0714 10 10 Pellets ottenuti a partire da farine e semolini 9,5 €/100 kg/net (44) — altri: 0714 10 91 dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi 9,5 €/100 kg/net (44) — 0714 10 99 altri 9,5 €/100 kg/net (44) — 0714 20 Patate dolci: 0714 20 10 fresche, intere, destinate al consumo umano (53) 3,8 (42) — 0714 20 90 altre 6,4 €/100 kg/net (44) — 0714 90 altri: Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: 0714 90 11 dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi 9,5 €/100 kg/net (44) — 0714 90 19 altri 9,5 €/100 kg/net (44) — 0714 90 90 altri 3,8 (42) — CAPITOLO 8 FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI Note 1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili. 2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti. 3. Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di: a) migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio); b) migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio); purché mantengano il carattere di frutta secche. Note complementari 1. Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio («tenore in zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore 0,95. 2. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicali» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya. 3. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 0801 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: Noci di cocco: 0801 11 00 disseccate esenzione — 0801 19 00 altre esenzione — Noci del Brasile: 0801 21 00 con guscio esenzione — 0801 22 00 sgusciate esenzione — Noci di acagiù: 0801 31 00 con guscio esenzione — 0801 32 00 sgusciate esenzione — 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: Mandorle: 0802 11 con guscio: 0802 11 10 amare esenzione — 0802 11 90 altre 5,6 (55) — 0802 12 sgusciate: 0802 12 10 amare esenzione — 0802 12 90 altre 3,5 (55) — Nocciole (Corylus spp.): 0802 21 00 con guscio 3,2 — 0802 22 00 sgusciate 3,2 — Noci comuni: 0802 31 00 con guscio 4 — 0802 32 00 sgusciate 5,1 — 0802 40 00 Castagne e marroni (Castanea spp.) 5,6 — 0802 50 00 Pistacchi 1,6 — 0802 90 altre: 0802 90 20 Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn esenzione — 0802 90 50 Pinoli o semi del pino domestico 3,2 (62) — 0802 90 60 Noci macadamia 2 — 0802 90 85 altre 3,2 (62) — 0803 00 Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate: fresche: 0803 00 11 Banane da cuocere 16 — 0803 00 19 altre 680 €/1 000 kg/net (55) — 0803 00 90 essiccate 16 — 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: 0804 10 00 Datteri 7,7 — 0804 20 Fichi: 0804 20 10 freschi 5,6 — 0804 20 90 secchi 8 — 0804 30 00 Ananassi 5,8 — 0804 40 00 Avocadi  (56) — 0804 50 00 Guaiave, manghi e mangostani esenzione — 0805 Agrumi, freschi o secchi: 0805 10 Arance: 0805 10 20 Arance dolci, fresche  (54) — 0805 10 80 altre  (57) — 0805 20 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi: 0805 20 10 Clementine  (54) — 0805 20 30 Monreal e satsuma  (54) — 0805 20 50 Mandarini e wilkings  (54) — 0805 20 70 Tangerini  (54) — 0805 20 90 altri  (54) — 0805 40 00 Pompelmi e pomeli  (58) — 0805 50 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): 0805 50 10 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)  (54) — 0805 50 90 Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,8 — 0805 90 00 altri 12,8 — 0806 Uve, fresche o secche: 0806 10 fresche: 0806 10 10 da tavola  (54) — 0806 10 90 altre  (59) — 0806 20 secche: 0806 20 10 Uve di Corinto 2,4 — 0806 20 30 Uva sultanina 2,4 — 0806 20 90 altre 2,4 — 0807 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: Meloni (compresi i cocomeri): 0807 11 00 Cocomeri 8,8 — 0807 19 00 altri 8,8 — 0807 20 00 Papaie esenzione — 0808 Mele, pere e cotogne, fresche: 0808 10 Mele: 0808 10 10 Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre  (54) — 0808 10 80 altre  (54) — 0808 20 Pere e cotogne: Pere: 0808 20 10 Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre  (54) — 0808 20 50 altre  (54) — 0808 20 90 Cotogne 7,2 — 0809 Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche: 0809 10 00 Albicocche  (54) — 0809 20 Ciliege: 0809 20 05 Ciliege acide (Prunus cerasus)  (54) — 0809 20 95 altre  (54) — 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci: 0809 30 10 Pesche noci  (54) — 0809 30 90 altre  (54) — 0809 40 Prugne e prugnole: 0809 40 05 Prugne  (54) — 0809 40 90 Prugnole 12 — 0810 Altre frutta fresche: 0810 10 00 Fragole  (60) — 0810 20 Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi: 0810 20 10 Lamponi 8,8 — 0810 20 90 altri 9,6 — 0810 30 Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina: 0810 30 10 Ribes nero (cassis) 8,8 — 0810 30 30 Ribes rosso 8,8 — 0810 30 90 altri 9,6 — 0810 40 Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»: 0810 40 10 Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea») esenzione — 0810 40 30 Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 3,2 — 0810 40 50 Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum» 3,2 — 0810 40 90 altri 9,6 — 0810 50 00 Kiwi  (61) — 0810 60 00 Durian 8,8 — 0810 90 altri: 0810 90 30 Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie esenzione — 0810 90 40 Frutti della passione, carambole e pitahaya esenzione — 0810 90 95 altre 8,8 — 0811 Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 0811 10 Fragole: con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 0811 10 11 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 20,8 + 8,4 €/100 kg/net — 0811 10 19 altre 20,8 — 0811 10 90 altre 14,4 — 0811 20 Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina: con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 0811 20 11 con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 20,8 + 8,4 €/100 kg/net — 0811 20 19 altri 20,8 — altri: 0811 20 31 Lamponi 14,4 — 0811 20 39 Ribes nero (cassis) 14,4 — 0811 20 51 Ribes rosso 12 — 0811 20 59 More di rovo o di gelso e more-lamponi 12 — 0811 20 90 altri 14,4 — 0811 90 altre: con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 0811 90 11 Frutta tropicali e noci tropicali 13 + 5,3 €/100 kg/net — 0811 90 19 altri 20,8 + 8,4 €/100 kg/net — altre: 0811 90 31 Frutta tropicali e noci tropicali 13 — 0811 90 39 altri 20,8 — altre: 0811 90 50 Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 12 — 0811 90 70 Mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium» 3,2 — Ciliege: 0811 90 75 Ciliege acide (Prunus cerasus) 14,4 — 0811 90 80 altre 14,4 — 0811 90 85 Frutta tropicali e noci tropicali 9 — 0811 90 95 altre 14,4 — 0812 Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate: 0812 10 00 Ciliege 8,8 — 0812 90 altre: 0812 90 10 Albicocche 12,8 — 0812 90 20 Arance 12,8 — 0812 90 30 Papaie 2,3 — 0812 90 40 Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 6,4 — 0812 90 70 Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali 5,5 — 0812 90 98 altre 8,8 — 0813 Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: 0813 10 00 Albicocche 5,6 — 0813 20 00 Prugne 9,6 — 0813 30 00 Mele 3,2 — 0813 40 altre frutta: 0813 40 10 Pesche, comprese le pesche noci 5,6 — 0813 40 30 Pere 6,4 — 0813 40 50 Papaie 2 — 0813 40 60 Tamarindi esenzione — 0813 40 70 Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya esenzione — 0813 40 95 altre 2,4 — 0813 50 Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806: senza prugne: 0813 50 12 di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya 4 — 0813 50 15 altre 6,4 — 0813 50 19 con prugne 9,6 — Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802: 0813 50 31 di noci tropicali 4 — 0813 50 39 altri 6,4 — altri miscugli: 0813 50 91 non contenenti prugne e fichi 8 — 0813 50 99 altri 9,6 — 0814 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche 1,6 — CAPITOLO 9 CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE Note 1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue: a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce; b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910. L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti. 2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211. Nota complementare 1. Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a) è quello applicabile alla componente che ha il dazio più elevato. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: Caffè non torrefatto: 0901 11 00 non decaffeinizzato esenzione — 0901 12 00 decaffeinizzato 8,3 — Caffè torrefatto: 0901 21 00 non decaffeinizzato 7,5 — 0901 22 00 decaffeinizzato 9 — 0901 90 altri: 0901 90 10 Bucce e pellicole di caffè esenzione — 0901 90 90 Succedanei del caffè contenenti caffè 11,5 — 0902 Tè, anche aromatizzato: 0902 10 00 Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg 3,2 — 0902 20 00 Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato esenzione — 0902 30 00 Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg esenzione — 0902 40 00 Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati esenzione — 0903 00 00 Mate esenzione — 0904 Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati: Pepe: 0904 11 00 non tritato né polverizzato: esenzione — 0904 12 00 tritato o polverizzato 4 — 0904 20 Pimenti essiccati, tritati o polverizzati: non tritati né polverizzati: 0904 20 10 Peperoni 9,6 — 0904 20 30 altri esenzione — 0904 20 90 tritati o polverizzati 5 — 0905 00 00 Vaniglia 6 — 0906 Cannella e fiori di cinnamomo: 0906 10 00 non tritati né polverizzati esenzione — 0906 20 00 tritati o polverizzati esenzione — 0907 00 00 Garofani (antofilli, chiodi e steli) 8 — 0908 Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: 0908 10 00 Noci moscate esenzione — 0908 20 00 Macis esenzione — 0908 30 00 Amomi e cardamomi esenzione — 0909 Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro: 0909 10 00 Semi di anice o di badiana esenzione — 0909 20 00 Semi di coriandolo esenzione — 0909 30 00 Semi di cumino esenzione — 0909 40 00 Semi di carvi esenzione — 0909 50 00 Semi di finocchio; bacche di ginepro esenzione — 0910 Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie: 0910 10 00 Zenzero esenzione — 0910 20 Zafferano: 0910 20 10 non tritato né polverizzato esenzione — 0910 20 90 tritato o polverizzato 8,5 — 0910 30 00 Curcuma esenzione — 0910 40 Timo; foglie di alloro: Timo: non tritato né polverizzato: 0910 40 11 Serpillo (Thymus serpyllum) esenzione — 0910 40 13 altro 7 — 0910 40 19 tritato o polverizzato 8,5 — 0910 40 90 Foglie di alloro 7 — 0910 50 00 Curry esenzione — altre spezie: 0910 91 Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo: 0910 91 10 non tritati né polverizzati esenzione — 0910 91 90 tritati o polverizzati 12,5 — 0910 99 altre: 0910 99 10 Semi di fieno greco esenzione — altre: 0910 99 91 non tritate né polverizzate esenzione — 0910 99 99 tritate o polverizzate 12,5 — CAPITOLO 10 CEREALI Note 1. a) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo. b) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006. 2. La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7). Nota di sottovoci 1. Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo. Note complementari 1. Sono considerati: a) «riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2; b) «riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3; c) «riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm; d) «risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura; e) «riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»; f) «riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni; g) «riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani; h) «rotture», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero. 2. Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è: a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente; b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 1001 Frumento (grano) e frumento segalato: 1001 10 00 Frumento (grano) duro 148 €/t (64)  (65) — 1001 90 altro: 1001 90 10 Spelta, destinata alla semina (63) 12,8 — altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato: 1001 90 91 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina 95 €/t (65) — 1001 90 99 altri 95 €/t (64)  (65) — 1002 00 00 Segala 93 €/t (65) — 1003 00 Orzo: 1003 00 10 destinato alla semina 93 €/t — 1003 00 90 altro 93 €/t — 1004 00 00 Avena 89 €/t — 1005 Granturco: 1005 10 destinato alla semina: ibrido (63): 1005 10 11 ibrido doppio e ibrido top-cross esenzione — 1005 10 13 ibrido a tre vie esenzione — 1005 10 15 ibrido semplice esenzione — 1005 10 19 altro esenzione — 1005 10 90 altro 94 €/t (65) — 1005 90 00 altro 94 €/t (64)  (65) — 1006 Riso: 1006 10 Risone (riso «paddy»): 1006 10 10 destinato alla semina (63) 7,7 — altro: surriscaldato (parboiled): 1006 10 21 a grani tondi 211 €/t — 1006 10 23 a grani medi 211 €/t — a grani lunghi: 1006 10 25 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 211 €/t — 1006 10 27 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 211 €/t — altro: 1006 10 92 a grani tondi 211 €/t — 1006 10 94 a grani medi 211 €/t — a grani lunghi: 1006 10 96 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 211 €/t — 1006 10 98 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 211 €/t — 1006 20 Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»): surriscaldato (parboiled): 1006 20 11 a grani tondi 264 €/t (66)  (64) — 1006 20 13 a grani medi 264 €/t (66)  (64) — a grani lunghi: 1006 20 15 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 264 €/t (66)  (64) — 1006 20 17 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 264 €/t (66)  (64) — altro: 1006 20 92 a grani tondi 264 €/t (66)  (64) — 1006 20 94 a grani medi 264 €/t (66)  (64) — a grani lunghi: 1006 20 96 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 264 €/t (66)  (64) — 1006 20 98 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 264 €/t (66)  (64) — 1006 30 Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato: Riso semilavorato: surriscaldato (parboiled): 1006 30 21 a grani tondi 416 €/t (66)  (64) — 1006 30 23 a grani medi 416 €/t (66)  (64) — a grani lunghi: 1006 30 25 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 416 €/t (66)  (64) — 1006 30 27 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 416 €/t (66)  (64) — altro: 1006 30 42 a grani tondi 416 €/t (66)  (64) — 1006 30 44 a grani medi 416 €/t (66)  (64) — a grani lunghi: 1006 30 46 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3 416 €/t (66)  (64) — 1006 30 48 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 416 €/t (66)  (64) — Riso lavorato: surriscaldato (parboiled): 1006 30 61 a grani tondi 416 €/t (66)  (64) — 1006 30 63 a grani medi 416 €/t (66)  (64) — a grani lunghi: 1006 30 65 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 416 €/t (66)  (64) — 1006 30 67 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 416 €/t (66)  (64) — altro: 1006 30 92 a grani tondi 416 €/t (66)  (64) — 1006 30 94 a grani medi 416 €/t (66)  (64) — a grani lunghi: 1006 30 96 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 416 €/t (66)  (64) — 1006 30 98 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 416 €/t (66)  (64) — 1006 40 00 Rotture di riso 128 €/t (64) — 1007 00 Sorgo da granella: 1007 00 10 ibrido destinato alla semina (63) 6,4 — 1007 00 90 altro 94 €/t (64)  (65) — 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali: 1008 10 00 Grano saraceno 37 €/t — 1008 20 00 Miglio 56 €/t (64) — 1008 30 00 Scagliola esenzione — 1008 90 altri cereali: 1008 90 10 Triticale 93 €/t — 1008 90 90 altri 37 €/t — CAPITOLO 11 PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO Note 1. Questo capitolo non comprende: a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso); b) le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901; c) i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904; d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005; e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30); f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33). 2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco: a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2; b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3. I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104. B. I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale. In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104. Natura del cereale Tenore di amido Tenore di ceneri Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 315 micrometri (micron) 500 micrometri (micron) (1) (2) (3) (4) (5) Frumento e segala 45 % 2,5 % 80 % — Orzo 45 % 3 % 80 % — Avena 45 % 5 % 80 % — Granturco e sorgo a grani 45 % 2 % — 90 % Riso 45 % 1,6 % 80 % — Grano saraceno 45 % 4 % 80 % — Altri cereali 45 % 2 % 50 % — 3. Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni: a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso; b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso. Note complementari 1. Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è: a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente; b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata. 2. Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essicata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti: a) gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %; b) i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 1101 00 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato: di frumento (grano): 1101 00 11 di frumento (grano) duro 172 €/t — 1101 00 15 di frumento (grano) tenero e di spelta 172 €/t — 1101 00 90 di frumento segalato 172 €/t — 1102 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: 1102 10 00 Farina di segala 168 €/t — 1102 20 Farina di granturco: 1102 20 10 avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % 173 €/t — 1102 20 90 altra 98 €/t — 1102 30 00 Farina di riso 138 €/t — 1102 90 altre: 1102 90 10 di orzo 171 €/t — 1102 90 30 di avena 164 €/t — 1102 90 90 altre 98 €/t — 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali: Semole e semolini: 1103 11 di frumento (grano): 1103 11 10 di frumento (grano) duro 267 €/t — 1103 11 90 di frumento (grano) tenero e di spelta 186 €/t — 1103 13 di granturco: 1103 13 10 aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % 173 €/t — 1103 13 90 altri 98 €/t — 1103 19 di altri cereali: 1103 19 10 di segala 171 €/t — 1103 19 30 di orzo 171 €/t — 1103 19 40 di avena 164 €/t — 1103 19 50 di riso 138 €/t — 1103 19 90 altri 98 €/t — 1103 20 Agglomerati in forma di pellets: 1103 20 10 di segala 171 €/t — 1103 20 20 di orzo 171 €/t — 1103 20 30 di avena 164 €/t — 1103 20 40 di granturco 173 €/t — 1103 20 50 di riso 138 €/t — 1103 20 60 di frumento (grano) 175 €/t — 1103 20 90 altri 98 €/t — 1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: Cereali schiacciati o in fiocchi: 1104 12 di avena: 1104 12 10 Cereali schiacciati 93 €/t — 1104 12 90 Fiocchi 182 €/t — 1104 19 di altri cereali: 1104 19 10 di frumento (grano) 175 €/t — 1104 19 30 di segala 171 €/t — 1104 19 50 di granturco 173 €/t — di orzo: 1104 19 61 Cereali schiacciati 97 €/t — 1104 19 69 Fiocchi 189 €/t — altri: 1104 19 91 Fiocchi di riso 234 €/t — 1104 19 99 altri 173 €/t — altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati): 1104 22 di avena: 1104 22 20 mondati (decorticati o pilati) 162 €/t — 1104 22 30 mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten») 162 €/t — 1104 22 50 perlati 145 €/t — 1104 22 90 soltanto spezzati 93 €/t — 1104 22 98 altri 93 €/t (67) — 1104 23 di granturco: 1104 23 10 mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati 152 €/t — 1104 23 30 perlati 152 €/t — 1104 23 90 soltanto spezzati 98 €/t — 1104 23 99 altri 98 €/t — 1104 29 di altri cereali: di orzo: 1104 29 01 mondati (decorticati o pilati) 150 €/t — 1104 29 03 mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten») 150 €/t — 1104 29 05 perlati 236 €/t — 1104 29 07 soltanto spezzati 97 €/t — 1104 29 09 altri 97 €/t — altri: mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati: 1104 29 11 di frumento (grano) 129 €/t — 1104 29 15 di segala 129 €/t — 1104 29 19 altri 129 €/t — perlati: 1104 29 31 di frumento (grano) 154 €/t — 1104 29 35 di segala 154 €/t — 1104 29 39 altri 154 €/t — soltanto spezzati: 1104 29 51 di frumento (grano) 99 €/t — 1104 29 55 di segala 97 €/t — 1104 29 59 altri 98 €/t — altri: 1104 29 81 di frumento (grano) 99 €/t — 1104 29 85 di segala 97 €/t — 1104 29 89 altri 98 €/t — 1104 30 Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: 1104 30 10 di frumento (grano) 76 €/t — 1104 30 90 altri 75 €/t — 1105 Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate: 1105 10 00 Farina, semolino e polvere 12,2 — 1105 20 00 Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets 12,2 — 1106 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: 1106 10 00 di legumi da granella secchi della voce 0713 7,7 — 1106 20 di sago, di radici o tuberi della voce 0714: 1106 20 10 denaturati (68) 95 €/t — 1106 20 90 altri 166 €/t — 1106 30 dei prodotti del capitolo 8: 1106 30 10 di banane 10,9 — 1106 30 90 altri 8,3 — 1107 Malto, anche torrefatto: 1107 10 non torrefatto: di frumento (grano): 1107 10 11 presentato in forma di farina 177 €/t — 1107 10 19 altro 134 €/t — altro: 1107 10 91 presentato in forma di farina 173 €/t — 1107 10 99 altro 131 €/t — 1107 20 00 torrefatto 152 €/t — 1108 Amidi e fecole; inulina: Amidi e fecole: 1108 11 00 Amido di frumento (grano) 224 €/t — 1108 12 00 Amido di granturco 166 €/t — 1108 13 00 Fecola di patate 166 €/t — 1108 14 00 Fecola di manioca 166 €/t — 1108 19 altri amidi e fecole: 1108 19 10 Amido di riso 216 €/t — 1108 19 90 altri 166 €/t — 1108 20 00 Inulina 19,2 — 1109 00 00 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco 512 €/t — CAPITOLO 12 SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI Note 1. Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20). 2. La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306. 3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209. Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa: a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7); b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9; c) i cereali (capitolo 10); d) i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211. 4. La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio. Ne sono invece esclusi: a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30; b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33; c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808. 5. Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende: a) i microrganismi monocellulari morti della voce 2102; b) le colture di microrganismi della voce 3002; c) i concimi delle voci 3101 o 3105. Nota di sottovoce 1. Ai sensi della sottovoce 1205 10, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi di ravizzone o di colza che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % in peso e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 1201 00 Fave di soia, anche frantumate: 1201 00 10 destinate alla semina (69) esenzione — 1201 00 90 altre esenzione — 1202 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: 1202 10 con guscio: 1202 10 10 destinate alla semina (69) esenzione — 1202 10 90 altre esenzione — 1202 20 00 sgusciate, anche frantumate esenzione — 1203 00 00 Copra esenzione — 1204 00 Semi di lino, anche frantumati: 1204 00 10 destinati alla semina (69) esenzione — 1204 00 90 altri esenzione — 1205 Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: 1205 10 Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: 1205 10 10 destinati alla semina (69) esenzione — 1205 10 90 altri esenzione — 1205 90 00 altri esenzione — 1206 00 Semi di girasole, anche frantumati: 1206 00 10 destinati alla semina (69) esenzione — altri: 1206 00 91 sgusciati; con guscio striato grigio e bianco esenzione — 1206 00 99 altri esenzione — 1207 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: 1207 10 Noci e mandorle di palmisti: 1207 10 10 destinati alla semina (69) esenzione — 1207 10 90 altri esenzione — 1207 20 Semi di cotone: 1207 20 10 destinati alla semina (69) esenzione — 1207 20 90 altri esenzione — 1207 30 Semi di ricino: 1207 30 10 destinati alla semina (69) esenzione — 1207 30 90 altri esenzione — 1207 40 Semi di sesamo: 1207 40 10 destinati alla semina (69) esenzione — 1207 40 90 altri esenzione — 1207 50 Semi di senapa: 1207 50 10 destinati alla semina (69) esenzione — 1207 50 90 altri esenzione — 1207 60 Semi di cartamo: 1207 60 10 destinati alla semina (69) esenzione — 1207 60 90 altri esenzione — altri: 1207 91 Semi di papavero nero o bianco: 1207 91 10 destinati alla semina (69) esenzione — 1207 91 90 altri esenzione — 1207 99 altri: 1207 99 20 destinati alla semina (69) esenzione — altri: 1207 99 91 Semi di canapa esenzione — 1207 99 98 altri esenzione — 1208 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa: 1208 10 00 di fave di soia 4,5 — 1208 90 00 altre esenzione — 1209 Semi, frutti e spore da sementa: 1209 10 00 Semi di barbabietole da zucchero 8,3 — Semi da foraggio: 1209 21 00 di erba medica 2,5 — 1209 22 di trifoglio (Trifolium spp.): 1209 22 10 Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.) esenzione — 1209 22 80 altri esenzione — 1209 23 di festuca: 1209 23 11 Paleo (Festuca pratensis Huds.) esenzione — 1209 23 15 Festuca rossa (Festuca rubra L.) esenzione — 1209 23 80 altri 2,5 — 1209 24 00 di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.) esenzione — 1209 25 di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.): 1209 25 10 Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.) esenzione — 1209 25 90 Loglio inglese (Lolium perenne L.) esenzione — 1209 26 00 di fleolo (coda di topo) esenzione — 1209 29 altri: 1209 29 10 Vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides) esenzione — 1209 29 50 Semi di lupini 2,5 — 1209 29 60 Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba) 8,3 — 1209 29 80 altri 2,5 — 1209 30 00 Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori 3 — altri: 1209 91 Semi di ortaggi: 1209 91 10 Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.) 3 — 1209 91 30 Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (Beta vulgaris var. conditiva) 8,3 — 1209 91 90 altri 3 — 1209 99 altri: 1209 99 10 Semi da bosco esenzione — altri: 1209 99 91 Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 3 — 1209 99 99 altri 4 — 1210 Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina: 1210 10 00 Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets 5,8 — 1210 20 Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina: 1210 20 10 Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina 5,8 — 1210 20 90 altri 5,8 — 1211 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: 1211 10 00 Radici di liquirizia esenzione — 1211 20 00 Radici di ginseng esenzione — 1211 30 00 Coca (foglie di) esenzione — 1211 40 00 Paglia di papavero esenzione — 1211 90 altri: 1211 90 30 Fave tonka 3 — 1211 90 97 altri esenzione — 1212 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: 1212 10 Carrube, compresi i semi di carrube: 1212 10 10 Carrube 5,1 — Semi di carrube: 1212 10 91 non sgusciati, né frantumati, né macinati esenzione — 1212 10 99 altri 5,8 — 1212 20 00 Alghe esenzione — 1212 30 00 Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne esenzione — altri: 1212 91 Barbabietole da zucchero: 1212 91 20 secche, anche polverizzate 23 €/100 kg/net — 1212 91 80 altre 6,7 €/100 kg/net — 1212 99 altri: 1212 99 20 Canne da zucchero 4,6 €/100 kg/net — 1212 99 80 altri esenzione — 1213 00 00 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets esenzione — 1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: 1214 10 00 Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica esenzione — 1214 90 altri: 1214 90 10 Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio 5,8 — 1214 90 90 altri esenzione — CAPITOLO 13 GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI Nota 1. La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio; Ne sono, invece, esclusi: a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704); b) gli estratti di malto (voce 1901); c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101); d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22); e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938; f) i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939); g) i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006); h) gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203); ij) gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33); k) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001). Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 1301 Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali: 1301 10 00 Gomma lacca esenzione — 1301 20 00 Gomma arabica esenzione — 1301 90 00 altri esenzione — 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: Succhi ed estratti vegetali: 1302 11 00 Oppio esenzione — 1302 12 00 di liquirizia 3,2 — 1302 13 00 di luppolo 3,2 — 1302 14 00 di piretro o di radici delle piante da rotenone esenzione — 1302 19 altri: 1302 19 05 Oleoresina di vaniglia 3 — 1302 19 90 altri esenzione — 1302 20 Sostanze pectiche, pectinati e pectati: 1302 20 10 allo stato secco 19,2 — 1302 20 90 altri 11,2 — Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: 1302 31 00 Agar-agar esenzione — 1302 32 Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: 1302 32 10 di carrube o di semi di carrube esenzione — 1302 32 90 di semi di guar esenzione — 1302 39 00 altri esenzione — CAPITOLO 14 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE Note 1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili. 2. La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404). 3. Non rientra nella voce 1402 la lana di legno (voce 4405). 4. Non rientrano nella voce 1403 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603). Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 1401 Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): 1401 10 00 Bambù esenzione — 1401 20 00 Canne d'India esenzione — 1401 90 00 altre esenzione — 1402 00 00 Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie esenzione — 1403 00 00 Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci esenzione — 1404 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: 1404 10 00 Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia esenzione — 1404 20 00 Linters di cotone esenzione — 1404 90 00 altri esenzione — SEZIONE III GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE CAPITOLO 15 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE Note 1. Questo capitolo non comprende: a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209; b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804); c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21); d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306; e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI; f) il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002). 2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510). 3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti. 4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522. Nota di sottovoci 1. Ai sensi delle sottovoci 1514 11 e 1514 19, «per olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende un determinato olio con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso. Note complementari 1. Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31: a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti: — decantazione entro i termini normali; — centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico; b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute; c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo. 2. A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate: Tabella I Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali Acidi Percentuali Acido miristico ≤ 0,05 Acido palmitico 7,5 – 20,0 Acido palmitoleico 0,3 – 3,5 Acido eptadecanoico ≤ 0,3 Acido eptadecenoico ≤ 0,3 Acido stearico 0,5 – 5,0 Acido oleico 55,0 – 83,0 Acido linoleico 3,5 – 21,0 Acido linolenico ≤ 1,0 Acido arachico ≤ 0,6 Acido eicosenoico ≤ 0,4 Acido beenico (70) ≤ 0,3 Acido lignocerico ≤ 0,2 Tabella II Tenore in steroli in % degli steroli totali Steroli Percentuali Colesterolo ≤ 0,5 Brassicasterolo (71) ≤ 0,1 Campesterolo ≤ 4,0 Stigmasterolo (72) < Campesterolo Betasitosterolo (73) ≥ 93,0 Delta-7-stigmastenolo ≤ 0,5 Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante il metodo descritto nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91. B. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce. I. È considerato «olio di oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti: a) tenore in cere non superiore a 300 mg/kg; b) tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %; c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %; d) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %; e) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg; f) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3 e g) una o più delle seguenti caratteristiche: 1) tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg; 2) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91; II. È considerato «altro olio d'oliva vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche: a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g; b) numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg; c) tenore in cere non superiore a 250 mg/kg; d) tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg; e) coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25; f) variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01; g) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91; h) tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %; ij) contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %; k) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %; l) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg; m) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2. C. Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche: a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g; b) tenore in cere non superiore a 350 mg/kg; c) coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,90; d) variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15; e) tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %; f) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %; g) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %; h) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3. D. Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche: a) tenore in eritrodiolo e uvaolo superiore a 4,5 %; b) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %; c) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %; d) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6. E. Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questa sottovoce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5. 3. Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39: a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100; b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo (74), determinata conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli. 4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto regolamento. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 1501 00 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: Grassi di maiale (compreso lo strutto): 1501 00 11 destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) esenzione — 1501 00 19 altri 17,2 €/100 kg/net — 1501 00 90 Grassi di volatili 11,5 — 1502 00 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: 1502 00 10 destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) esenzione — 1502 00 90 altri 3,2 — 1503 00 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati: Stearina solare e oleostearina: 1503 00 11 destinate ad usi industriali (75) esenzione — 1503 00 19 altre 5,1 — 1503 00 30 Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) esenzione — 1503 00 90 altri 6,4 — 1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1504 10 Oli di fegato di pesci e loro frazioni: 1504 10 10 aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo 3,8 — altri: 1504 10 91 di ippoglossi esenzione — 1504 10 99 altri 3,8 (76) — 1504 20 Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato: 1504 20 10 Frazioni solide 10,9 — 1504 20 90 altri esenzione — 1504 30 Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni: 1504 30 10 Frazioni solide 10,9 — 1504 30 90 altri esenzione — 1505 00 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: 1505 00 10 Grasso di lana greggio 3,2 — 1505 00 90 altri esenzione — 1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente esenzione — 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1507 10 Olio greggio, anche depurato delle mucillagini: 1507 10 10 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 3,2 — 1507 10 90 altro 6,4 — 1507 90 altri: 1507 90 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — 1507 90 90 altri 9,6 — 1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1508 10 Olio greggio: 1508 10 10 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) esenzione — 1508 10 90 altro 6,4 — 1508 90 altri: 1508 90 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — 1508 90 90 altri 9,6 — 1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1509 10 vergini: 1509 10 10 Olio d'oliva lampante 122,6 €/100 kg/net — 1509 10 90 altri 124,5 €/100 kg/net — 1509 90 00 altri 134,6 €/100 kg/net — 1510 00 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509: 1510 00 10 Oli greggi 110,2 €/100 kg/net — 1510 00 90 altri 160,3 €/100 kg/net — 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1511 10 Olio greggio: 1511 10 10 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) esenzione — 1511 10 90 altro 3,8 — 1511 90 altri: Frazioni solide: 1511 90 11 presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 — 1511 90 19 altrimenti presentate 10,9 — altri: 1511 90 91 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — 1511 90 99 altri 9 — 1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni: 1512 11 Oli greggi: 1512 11 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 3,2 — altri: 1512 11 91 di girasole 6,4 — 1512 11 99 di cartamo 6,4 — 1512 19 altri: 1512 19 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — 1512 19 90 altri 9,6 — Olio di cotone e sue frazioni: 1512 21 Olio greggio, anche depurato del gossipolo: 1512 21 10 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 3,2 — 1512 21 90 altro 6,4 — 1512 29 altri: 1512 29 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — 1512 29 90 altri 9,6 — 1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni: 1513 11 Olio greggio: 1513 11 10 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 2,5 — altro: 1513 11 91 presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 — 1513 11 99 altrimenti presentato 6,4 — 1513 19 altri: Frazioni solide: 1513 19 11 presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 — 1513 19 19 altrimenti presentate 10,9 — altri: 1513 19 30 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — altri: 1513 19 91 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 — 1513 19 99 altrimenti presentati 9,6 — Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni: 1513 21 Oli greggi: 1513 21 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 3,2 — altri: 1513 21 30 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 — 1513 21 90 altrimenti presentati 6,4 — 1513 29 altri: Frazioni solide: 1513 29 11 presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 — 1513 29 19 altrimenti presentate 10,9 — altri: 1513 29 30 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — altri: 1513 29 50 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 — 1513 29 90 altrimenti presentati 9,6 — 1514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni: 1514 11 Oli greggi: 1514 11 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 3,2 — 1514 11 90 altri 6,4 — 1514 19 altri: 1514 19 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — 1514 19 90 altri 9,6 — altri: 1514 91 Oli greggi: 1514 91 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 3,2 — 1514 91 90 altri 6,4 — 1514 99 altri: 1514 99 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — 1514 99 90 altri 9,6 — 1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: Olio di lino e sue frazioni: 1515 11 00 Olio greggio 3,2 — 1515 19 altri: 1515 19 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — 1515 19 90 altri 9,6 — Olio di granturco e sue frazioni: 1515 21 Olio greggio: 1515 21 10 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 3,2 — 1515 21 90 altro 6,4 — 1515 29 altri: 1515 29 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — 1515 29 90 altri 9,6 — 1515 30 Olio di ricino e sue frazioni: 1515 30 10 destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (75) esenzione — 1515 30 90 altri 5,1 — 1515 40 00 Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni esenzione — 1515 50 Olio di sesamo e sue frazioni: Olio greggio: 1515 50 11 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 3,2 — 1515 50 19 altro 6,4 — altri: 1515 50 91 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — 1515 50 99 altri 9,6 — 1515 90 altri: 1515 90 15 Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni esenzione — Olio di semi di tabacco e sue frazioni: Olio greggio: 1515 90 21 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) esenzione — 1515 90 29 altro 6,4 — altri: 1515 90 31 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) esenzione — 1515 90 39 altri 9,6 — altri oli e loro frazioni: Oli greggi: 1515 90 40 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 3,2 — altri: 1515 90 51 concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 — 1515 90 59 concreti, altrimenti presentati; fluidi 6,4 — altri: 1515 90 60 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — altri: 1515 90 91 concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 12,8 — 1515 90 99 concreti, altrimenti presentati; fluidi 9,6 — 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: 1516 10 Grassi e oli animali e loro frazioni: 1516 10 10 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 12,8 — 1516 10 90 altrimenti presentati 10,9 — 1516 20 Grassi e oli vegetali e loro frazioni: 1516 20 10 Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» 3,4 — altri: 1516 20 91 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 — altrimenti presentati: 1516 20 95 Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75) 5,1 — altri: 1516 20 96 Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba 9,6 — 1516 20 98 altri 10,9 — 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: 1517 10 Margarina, esclusa la margarina liquida: 1517 10 10 avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % 8,3 + 28,4 €/100 kg/net — 1517 10 90 altra 16 — 1517 90 altre: 1517 90 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % 8,3 + 28,4 €/100 kg/net — altre: 1517 90 91 Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati 9,6 — 1517 90 93 Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura 2,9 — 1517 90 99 altre 16 — 1518 00 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: 1518 00 10 Linossina 7,7 — Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (75): 1518 00 31 greggi 3,2 — 1518 00 39 altri 5,1 — altri: 1518 00 91 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 7,7 — altri: 1518 00 95 Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni 2 — 1518 00 99 altri 7,7 — 1519 1520 00 00 Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose esenzione — 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: 1521 10 00 Cere vegetali esenzione — 1521 90 altri: 1521 90 10 Spermaceti, anche raffinati o colorati esenzione — Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate: 1521 90 91 gregge esenzione — 1521 90 99 altre 2,5 — 1522 00 Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: 1522 00 10 Degras 3,8 — Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva: 1522 00 31 Paste di saponificazione (soapstocks) 29,9 €/100 kg/net — 1522 00 39 altri 47,8 €/100 kg/net — altri: 1522 00 91 Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks) 3,2 — 1522 00 99 altri esenzione — SEZIONE IV PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI Nota 1. In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso. CAPITOLO 16 PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI Note 1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504. 2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104. Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602. Note di sottovoci 1. Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602. 2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni. Note complementari 1. Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa. 2. Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: 1601 00 10 di fegato 15,4 — altri (80): 1601 00 91 Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti 149,4 €/100 kg/net (79) — 1601 00 99 altri 100,5 €/100 kg/net (79) — 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: 1602 10 00 Preparazioni omogeneizzate 16,6 — 1602 20 di fegato di qualsiasi animale: di oca o di anatra: 1602 20 11 contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso 10,2 — 1602 20 19 altre 10,2 — 1602 20 90 altre 16 — di volatili della voce 0105: 1602 31 di tacchino: contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (78): 1602 31 11 contenenti unicamente carne di tacchino non cotta 8,5 — 1602 31 19 altre 8,5 — 1602 31 30 contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (78) 8,5 — 1602 31 90 altre 8,5 — 1602 32 di galli e di galline: contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (78): 1602 32 11 non cotte 86,7 €/100 kg/net — 1602 32 19 altre 10,9 — 1602 32 30 contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (78) 10,9 — 1602 32 90 altre 10,9 — 1602 39 altre: contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (78): 1602 39 21 non cotte 86,7 €/100 kg/net — 1602 39 29 altre 10,9 — 1602 39 40 contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (78) 10,9 — 1602 39 80 altre 10,9 — della specie suina: 1602 41 Prosciutti e loro pezzi: 1602 41 10 della specie suina domestica 156,8 €/100 kg/net (79) — 1602 41 90 altri 10,9 — 1602 42 Spalle e loro pezzi: 1602 42 10 della specie suina domestica 129,3 €/100 kg/net (79) — 1602 42 90 altre 10,9 — 1602 49 altre, compresi i miscugli: della specie suina domestica: contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine: 1602 49 11 Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti 156,8 €/100 kg/net (79) — 1602 49 13 Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle 129,3 €/100 kg/net (79) — 1602 49 15 altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi 129,3 €/100 kg/net (79) — 1602 49 19 altre 85,7 €/100 kg/net (79) — 1602 49 30 contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 75 €/100 kg/net (79) — 1602 49 50 contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 54,3 €/100 kg/net (79) — 1602 49 90 altre 10,9 — 1602 50 della specie bovina: 1602 50 10 non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte 303,4 €/100 kg/net — altre: in recipienti ermeticamente chiusi: 1602 50 31 «Corned beef» 16,6 — 1602 50 39 altre 16,6 — 1602 50 80 altre 16,6 — 1602 90 altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale: 1602 90 10 Preparazioni di sangue di qualsiasi animale 16,6 — altre: 1602 90 31 di selvaggina o di coniglio 10,9 — 1602 90 41 di renne 16,6 — altre: 1602 90 51 contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica 85,7 €/100 kg/net — altre: contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina: 1602 90 61 non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte 303,4 €/100 kg/net — 1602 90 69 altre 16,6 — altre: di ovini e di caprini: non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte: 1602 90 72 di ovini 12,8 — 1602 90 74 di caprini 16,6 — altre: 1602 90 76 di ovini 12,8 — 1602 90 78 di caprini 16,6 — 1602 90 98 altre 16,6 — 1603 00 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici: 1603 00 10 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 12,8 — 1603 00 80 altri esenzione — 1604 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: 1604 11 00 Salmoni 5,5 — 1604 12 Aringhe: 1604 12 10 Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati 15 — altri: 1604 12 91 in recipienti ermeticamente chiusi 20 — 1604 12 99 altri 20 — 1604 13 Sardine, alacce e spratti: Sardine: 1604 13 11 sotto olio d'oliva 12,5 — 1604 13 19 altri 12,5 — 1604 13 90 altri 12,5 — 1604 14 Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.): Tonni e palamite: 1604 14 11 sotto olio vegetale 24 — altri: 1604 14 16 Filetti detti «loins» 24 — 1604 14 18 altri 24 — 1604 14 90 Boniti (Sarda spp.) 25 — 1604 15 Sgombri: delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus: 1604 15 11 Filetti 25 — 1604 15 19 altri 25 — 1604 15 90 della specie Scomber australasicus 20 — 1604 16 00 Acciughe 25 — 1604 19 altri: 1604 19 10 Salmonidi, diversi dai salmoni 7 — Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]: 1604 19 31 Filetti detti «loins» 24 — 1604 19 39 altri 24 — 1604 19 50 Pesci della specie Orcynopsis unicolor 12,5 — altri: 1604 19 91 Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati 7,5 — altri: 1604 19 92 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20 — 1604 19 93 Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 20 — 1604 19 94 Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) 20 — 1604 19 95 Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) 20 — 1604 19 98 altri 20 — 1604 20 altre preparazioni e conserve di pesci: 1604 20 05 Preparazioni di surimi 20 — altri: 1604 20 10 di salmoni 5,5 — 1604 20 30 di salmonidi, diversi dai salmoni 7 — 1604 20 40 di acciughe 25 — 1604 20 50 di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor 25 — 1604 20 70 di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus 24 — 1604 20 90 di altri pesci 14 — 1604 30 Caviale e suoi succedanei: 1604 30 10 Caviale (uova di storioni) 20 — 1604 30 90 Succedanei del caviale 20 — 1605 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati: 1605 10 00 Granchi 8 — 1605 20 Gamberetti: 1605 20 10 in recipienti ermeticamente chiusi 20 (79) — altri: 1605 20 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg 20 (79) — 1605 20 99 altri 20 (79) — 1605 30 Astici: 1605 30 10 Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse (77) esenzione — 1605 30 90 altri 20 — 1605 40 00 altri crostacei 20 (79) — 1605 90 altri: Molluschi: Mitili (Mytilus spp., Perna spp.): 1605 90 11 in recipienti ermeticamente chiusi 20 — 1605 90 19 altri 20 — 1605 90 30 altri 20 — 1605 90 90 altri invertebrati acquatici 26 — CAPITOLO 17 ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI Nota 1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806); b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940; c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30. Nota di sottovoci 1. Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi. Note complementari 1. Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico. 2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato I, punto II del regolamento (CE) n. 1260/2001 non è del 92 %, è calcolato come segue: il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato conformemente alla disposizione precitata. 3. Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico. 4. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 99, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1423/95. 5. È considerato «isoglucosio», ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95. 6. È considerato come «sciroppo di inulina»: a) ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio; b) ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio. 7. Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido: Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti: 1701 11 di canna: 1701 11 10 destinati ad essere raffinati (81) 33,9 €/100 kg/net (84)  (83) — 1701 11 90 altri 41,9 €/100 kg/net (83) — 1701 12 di barbabietola: 1701 12 10 destinati ad essere raffinati (81) 33,9 €/100 kg/net (84)  (83) — 1701 12 90 altri 41,9 €/100 kg/net (83) — altri: 1701 91 00 con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 41,9 €/100 kg/net (83) — 1701 99 altri: 1701 99 10 Zuccheri bianchi 41,9 €/100 kg/net (83) — 1701 99 90 altri 41,9 €/100 kg/net (83) — 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: Lattosio e sciroppo di lattosio: 1702 11 00 contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca 14 €/100 kg/net — 1702 19 00 altri 14 €/100 kg/net — 1702 20 Zucchero e sciroppo d'acero: 1702 20 10 Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 0,4 €/100 kg/net (85) — 1702 20 90 altri 8 — 1702 30 Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio: 1702 30 10 Isoglucosio 50,7 €/100 kg/net mas — altri: contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio: 1702 30 51 in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 26,8 €/100 kg/net — 1702 30 59 altri 20 €/100 kg/net — altri: 1702 30 91 in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 26,8 €/100 kg/net — 1702 30 99 altri 20 €/100 kg/net — 1702 40 Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: 1702 40 10 Isoglucosio 50,7 €/100 kg/net mas — 1702 40 90 altri 20 €/100 kg/net — 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 16 + 50,7 €/100 kg/net mas (83) — 1702 60 altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: 1702 60 10 Isoglucosio 50,7 €/100 kg/net mas — 1702 60 80 Sciroppo di inulina 0,4 €/100 kg/net (85) — 1702 60 95 altri 0,4 €/100 kg/net (85) — 1702 90 altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: 1702 90 10 Maltosio chimicamente puro 12,8 — 1702 90 30 Isoglucosio 50,7 €/100 kg/net mas — 1702 90 50 Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina 20 €/100 kg/net — 1702 90 60 Succedanei del miele, anche misti con miele naturale 0,4 €/100 kg/net (85) — Zuccheri e melassi, caramellati: 1702 90 71 contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio 0,4 €/100 kg/net (85) — altri: 1702 90 75 in polvere, anche agglomerati 27,7 €/100 kg/net — 1702 90 79 altri 19,2 €/100 kg/net — 1702 90 80 Sciroppo di inulina 0,4 €/100 kg/net (85) — 1702 90 99 altri 0,4 €/100 kg/net (85) — 1703 Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero: 1703 10 00 Melassi di canna 0,35 €/100 kg/net — 1703 90 00 altri 0,35 €/100 kg/net — 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): 1704 10 Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1704 10 11 sotto forma di strisce 6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9 — 1704 10 19 altre 6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9 — aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1704 10 91 sotto forma di strisce 6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2 — 1704 10 99 altre 6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2 — 1704 90 altri: 1704 90 10 Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie 13,4 — 1704 90 30 Preparazione detta «cioccolato bianco» 9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net — altri: 1704 90 51 Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82) — 1704 90 55 Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82) — 1704 90 61 Confetti e prodotti simili confettati 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82) — altri: 1704 90 65 Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82) — 1704 90 71 Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82) — 1704 90 75 Caramelle 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82) — altri: 1704 90 81 ottenuti per compressione 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82) — 1704 90 99 altri 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82) — CAPITOLO 18 CACAO E SUE PREPARAZIONI Note 1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004. 2. La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao. Note complementari 1. Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento. 2. Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 1801 00 00 Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto esenzione — 1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao esenzione — 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata: 1803 10 00 non sgrassata 9,6 — 1803 20 00 completamente o parzialmente sgrassata 9,6 — 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao 7,7 — 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 8 — 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: 1806 10 Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 1806 10 15 non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio 8 — 1806 10 20 avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 % 8 + 25,2 €/100 kg/net — 1806 10 30 avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % 8 + 31,4 €/100 kg/net — 1806 10 90 avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucherro invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % 8 + 41,9 €/100 kg/net — 1806 20 altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: 1806 20 10 aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 % 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 20 30 aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — altre: 1806 20 50 aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 % 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 20 70 Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» 15,4 + EA (86) — 1806 20 80 Glassatura al cacao 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 20 95 altre 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: 1806 31 00 ripiene 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 32 non ripiene: 1806 32 10 con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 32 90 altre 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 90 altre: Cioccolata e prodotti di cioccolata: Cioccolatini (praline), anche ripieni: 1806 90 11 contenenti alcole 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 90 19 altri 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — altri: 1806 90 31 ripieni 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 90 39 non ripieni 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 90 50 Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 90 60 Pasta da spalmare contenente cacao 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 90 70 Preparazioni per bevande, contenenti cacao 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — 1806 90 90 altre 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (86) — CAPITOLO 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA Note 1. Questo capitolo non comprende: a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16); b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309); c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30. 2. Ai sensi della voce 1901, si intendono per: a) «semole», le semole dei cereali del capitolo 11; b) «farine» e «semolini»: 1) le farine e i semolini di cereali del capitolo 11; 2) le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106). 3. La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806. 4. Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11. Note complementari 1. Le merci delle sottovoci 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento. 2. Ai sensi della sottovoce 1905 31, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 % (le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori). Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: 1901 10 00 Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto 7,6 + EA (87) — 1901 20 00 Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 7,6 + EA (87) — 1901 90 altri: Estratti di malto: 1901 90 11 aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % 5,1 + 18 €/100 kg/net — 1901 90 19 altri 5,1 + 14,7 €/100 kg/net — altri: 1901 90 91 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 12,8 — 1901 90 99 altri 7,6 + EA (87) — 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: 1902 11 00 contenenti uova 7,7 + 24,6 €/100 kg/net — 1902 19 altre: 1902 19 10 non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero 7,7 + 24,6 €/100 kg/net — 1902 19 90 altre 7,7 + 21,1 €/100 kg/net — 1902 20 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): 1902 20 10 contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici 8,5 — 1902 20 30 contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 54,3 €/100 kg/net — altre: 1902 20 91 cotte 8,3 + 6,1 €/100 kg/net — 1902 20 99 altre 8,3 + 17,1 €/100 kg/net — 1902 30 altre paste alimentari: 1902 30 10 secche 6,4 + 24,6 €/100 kg/net — 1902 30 90 altre 6,4 + 9,7 €/100 kg/net — 1902 40 Cuscus: 1902 40 10 non preparato 7,7 + 24,6 €/100 kg/net — 1902 40 90 altro 6,4 + 9,7 €/100 kg/net — 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 6,4 + 15,1 €/100 kg/net — 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: 1904 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: 1904 10 10 a base di granturco 3,8 + 20 €/100 kg/net — 1904 10 30 a base di riso 5,1 + 46 €/100 kg/net — 1904 10 90 altri 5,1 + 33,6 €/100 kg/net — 1904 20 Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: 1904 20 10 Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati 9 + EA (87) — altri: 1904 20 91 a base di granturco 3,8 + 20 €/100 kg/net — 1904 20 95 a base di riso 5,1 + 46 €/100 kg/net — 1904 20 99 altri 5,1 + 33,6 €/100 kg/net — 1904 30 00 Bulgur di grano 8,3 + 25,7 €/100 kg/net — 1904 90 altri: 1904 90 10 Riso 8,3 + 46 €/100 kg/net — 1904 90 80 altri 8,3 + 25,7 €/100 kg/net — 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: 1905 10 00 Pane croccante detto «Knäckebrot» 5,8 + 13 €/100 kg/net — 1905 20 Pane con spezie (panpepato): 1905 20 10 avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 9,4 + 18,3 €/100 kg/net — 1905 20 30 avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 9,8 + 24,6 €/100 kg/net — 1905 20 90 avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 10,1 + 31,4 €/100 kg/net — Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini: 1905 31 Biscotti con aggiunta di dolcificanti: interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: 1905 31 11 in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87) — 1905 31 19 altri 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87) — altri: 1905 31 30 aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 % 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87) — altri: 1905 31 91 doppio biscotto con ripieno 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87) — 1905 31 99 altri 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87) — 1905 32 Cialde e cialdine: 1905 32 05 aventi tenore di umidità superiore a 10 % 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87) — altre: interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: 1905 32 11 in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87) — 1905 32 19 altre 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87) — altre: 1905 32 91 salate, anche ripiene 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87) — 1905 32 99 altre 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87) — 1905 40 Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: 1905 40 10 Fette biscottate 9,7 + EA (87) — 1905 40 90 altri 9,7 + EA (87) — 1905 90 altri: 1905 90 10 Pane azimo (mazoth) 3,8 + 15,9 €/100 kg/net — 1905 90 20 Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 4,5 + 60,5 €/100 kg/net — altri: 1905 90 30 Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca 9,7 + EA (87) — 1905 90 45 Biscotti 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87) — 1905 90 55 Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87) — altri: 1905 90 60 con aggiunta di dolcificanti 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (87) — 1905 90 90 altri 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (87) — CAPITOLO 20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE Note 1. Questo capitolo non comprende: a) gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11; b) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16); c) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104. 2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806). 3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1[lot3@gotlieb 355342A]$ a). 4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002. 5. Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti. 6. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol. Note di sottovoci 1. Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005. 2. Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007. 3. Ai sensi delle sottovoci 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente. Note complementari 1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %. 2. a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore: — 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99, — 0,95 per i prodotti delle altre voci. b) L'espressione «valore Brix» utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93. 3. I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante: — ananassi, uve: 13 %, — altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %. 4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per: — «titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto, — «% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico. 5. a) Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi: — succo di limone o di pomodoro: 3, — succo di uva: 15, — succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13. b) I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009. 6. Per «succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato» (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %. 7. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicali» guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya. 8. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: 2001 10 00 Cetrioli e cetriolini 17,6 kg/net eda 2001 90 altri: 2001 90 10 «Chutney» di manghi esenzione — 2001 90 20 Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni 5 — 2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var.saccharata) 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92) — 2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % 8,3 + 3,8 €/100 kg/net (92) — 2001 90 50 Funghi 16 — 2001 90 60 Cuori di palma 10 — 2001 90 65 Olive 16 — 2001 90 70 Peperoni 16 — 2001 90 91 Frutta tropicali e noci tropicali 10 — 2001 90 93 Cipolle 16 — 2001 90 99 altri 16 — 2002 Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: 2002 10 Pomodori, interi o in pezzi: 2002 10 10 pelati 14,4 — 2002 10 90 altri 14,4 — 2002 90 altri: aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %: 2002 90 11 in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg 14,4 — 2002 90 19 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 14,4 — aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %: 2002 90 31 in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg 14,4 — 2002 90 39 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 14,4 — aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %: 2002 90 91 in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg 14,4 — 2002 90 99 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 14,4 — 2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: 2003 10 Funghi del genere Agaricus: 2003 10 20 conservati temporaneamente, completamente cotti 18,4 + 191 €/100 kg/net eda (91) kg/net eda 2003 10 30 altri 18,4 + 222 €/100 kg/net eda (91) kg/net eda 2003 20 00 Tartufi 14,4 — 2003 90 00 altri 18,4 — 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: 2004 10 Patate: 2004 10 10 semplicemente cotte 14,4 — altre: 2004 10 91 sotto forma di farina, semolino o fiocchi 7,6 + EA (89) — 2004 10 99 altri 17,6 — 2004 90 altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: 2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var.saccharata) 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92) — 2004 90 30 Crauti, capperi e olive 16 — 2004 90 50 Piselli (Pisum sativum) e fagiolini 19,2 — altri, compresi i miscugli: 2004 90 91 Cipolle, semplicemente cotte 14,4 — 2004 90 98 altri 17,6 — 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: 2005 10 00 Ortaggi e legumi omogeneizzati 17,6 — 2005 20 Patate: 2005 20 10 sotto forma di farina, semolino o fiocchi 8,8 + EA (89) — altre: 2005 20 20 a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate 14,1 — 2005 20 80 altre 14,1 — 2005 40 00 Piselli (Pisum sativum) 19,2 — Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): 2005 51 00 Fagioli in grani 17,6 — 2005 59 00 altri 19,2 — 2005 60 00 Asparagi 17,6 — 2005 70 Olive: 2005 70 10 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg 12,8 kg/net eda 2005 70 90 altre 12,8 kg/net eda 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92) — 2005 90 altri ortaggi e miscugli di ortaggi: 2005 90 10 Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni 6,4 — 2005 90 30 Capperi 16 — 2005 90 50 Carciofi 17,6 — 2005 90 60 Carote 17,6 — 2005 90 70 Miscugli di ortaggi 17,6 — 2005 90 75 Crauti 16 — 2005 90 80 altri 17,6 — 2006 00 Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate): 2006 00 10 Zenzero esenzione — altre: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: 2006 00 31 Ciliege 20 + 23,9 €/100 kg/net — 2006 00 35 Frutta tropicali e noci tropicali 12,5 + 15 €/100 kg/net — 2006 00 38 altre 20 + 23,9 €/100 kg/net — altre: 2006 00 91 Frutta tropicali e noci tropicali 12,5 — 2006 00 99 altre 20 — 2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2007 10 Preparazioni omogeneizzate: 2007 10 10 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 24 + 4,2 €/100 kg/net — altre: 2007 10 91 di frutta tropicali 15 — 2007 10 99 altre 24 — altre: 2007 91 di agrumi: 2007 91 10 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % 20 + 23 €/100 kg/net — 2007 91 30 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % 20 + 4,2 €/100 kg/net — 2007 91 90 altre 21,6 — 2007 99 altre: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %: 2007 99 10 Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (88) 22,4 — 2007 99 20 Puree e paste di marroni 24 + 19,7 €/100 kg/net — altre: 2007 99 31 di ciliege 24 + 23 €/100 kg/net — 2007 99 33 di fragole 24 + 23 €/100 kg/net — 2007 99 35 di lamponi 24 + 23 €/100 kg/net — 2007 99 39 altre 24 + 23 €/100 kg/net — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %: 2007 99 55 Puree di mele 24 + 4,2 €/100 kg/net — 2007 99 57 altre 24 + 4,2 €/100 kg/net — altre: 2007 99 91 Puree di mele 24 — 2007 99 93 di frutta tropicali e noci tropicali 15 — 2007 99 98 altre 24 — 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: 2008 11 Arachidi: 2008 11 10 Burro di arachidi 12,8 — altre, in imballaggi immediati di contenuto netto: superiore ad 1 kg: 2008 11 92 tostate 11,2 — 2008 11 94 altre 11,2 — uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 11 96 tostate 12 — 2008 11 98 altre 12,8 — 2008 19 altre, compresi i miscugli: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 19 11 Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali 7 — altre: 2008 19 13 Mandorle e pistacchi, tostati 9 — 2008 19 19 altre 11,2 — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 19 91 Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali 8 — altre: Frutta a guscio tostate: 2008 19 93 Mandorle e pistacchi 10,2 — 2008 19 95 altre 12 — 2008 19 99 altre 12,8 — 2008 20 Ananassi: con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 20 11 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % 25,6 + 2,5 €/100 kg/net — 2008 20 19 altri 25,6 — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 20 31 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % 25,6 + 2,5 €/100 kg/net — 2008 20 39 altri 25,6 — senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 20 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % 19,2 — 2008 20 59 altri 17,6 — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 20 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % 20,8 — 2008 20 79 altri 19,2 — 2008 20 90 senza aggiunta di zuccheri 18,4 — 2008 30 Agrumi: con aggiunta di alcole: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %: 2008 30 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 — 2008 30 19 altri 25,6 + 4,2 €/100 kg/net — altri: 2008 30 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 — 2008 30 39 altri 25,6 — senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 30 51 Segmenti di pompelmi e di pomeli 15,2 — 2008 30 55 Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi 18,4 — 2008 30 59 altri 17,6 — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 30 71 Segmenti di pompelmi e di pomeli 15,2 — 2008 30 75 Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi 17,6 — 2008 30 79 altri 20,8 — 2008 30 90 senza aggiunta di zuccheri 18,4 — 2008 40 Pere: con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: 2008 40 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 — 2008 40 19 altre 25,6 + 4,2 €/100 kg/net — altre: 2008 40 21 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 — 2008 40 29 altre 25,6 — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 40 31 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 25,6 + 4,2 €/100 kg/net — 2008 40 39 altre 25,6 — senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 40 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 17,6 — 2008 40 59 altre 16 — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 40 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 19,2 — 2008 40 79 altre 17,6 — 2008 40 90 senza aggiunta di zuccheri 16,8 — 2008 50 Albicocche: con aggiunta d'alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 — 2008 50 19 altre 25,6 + 4,2 €/100 kg/net — altre: 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 — 2008 50 39 altre 25,6 — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 25,6 + 4,2 €/100 kg/net — 2008 50 59 altre 25,6 — senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 19,2 — 2008 50 69 altre 17,6 — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 50 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 20,8 — 2008 50 79 altre 19,2 — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: 2008 50 92 superiore o uguale a 5 kg 13,6 — 2008 50 94 uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg 18,4 (93) — 2008 50 99 inferiore a 4,5 kg 18,4 — 2008 60 Ciliege: con aggiunta di alcole: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %: 2008 60 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 — 2008 60 19 altre 25,6 + 4,2 €/100 kg/net — altre: 2008 60 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 — 2008 60 39 altre 25,6 — senza aggiunta di alcole: 2008 60 50 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 17,6 — 2008 60 60 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 20,8 — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: 2008 60 70 superiore o uguale a 4,5 kg 18,4 — 2008 60 90 inferiore a 4,5 kg 18,4 — 2008 70 Pesche, comprese le pesche noci: con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: 2008 70 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 — 2008 70 19 altre 25,6 + 4,2 €/100 kg/net — altre: 2008 70 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 — 2008 70 39 altre 25,6 — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 70 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 25,6 + 4,2 €/100 kg/net — 2008 70 59 altre 25,6 — senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 70 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 19,2 — 2008 70 69 altre 17,6 — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 70 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 19,2 — 2008 70 79 altre 17,6 — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: 2008 70 92 superiore o uguale a 5 kg 15,2 — 2008 70 98 inferiore a 5 kg 18,4 — 2008 80 Fragole: con aggiunta di alcole: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %: 2008 80 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 — 2008 80 19 altre 25,6 + 4,2 €/100 kg/net — altre: 2008 80 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 — 2008 80 39 altre 25,6 — senza aggiunta di alcole: 2008 80 50 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 17,6 — 2008 80 70 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 20,8 — 2008 80 90 senza aggiunta di zuccheri 18,4 — altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19: 2008 91 00 Cuori di palma 10 — 2008 92 Miscugli: con aggiunta di alcole: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %: con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas: 2008 92 12 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) 16 — 2008 92 14 altri 25,6 — altri: 2008 92 16 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) 16 + 2,6 €/100 kg/net — 2008 92 18 altri 25,6 + 4,2 €/100 kg/net — altri: con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas: 2008 92 32 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) 15 — 2008 92 34 altri 24 — altri: 2008 92 36 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) 16 — 2008 92 38 altri 25,6 — senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 92 51 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) 11 — 2008 92 59 altri 17,6 — altri: Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti: 2008 92 72 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) 8,5 — 2008 92 74 altri 13,6 — altri: 2008 92 76 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) 12 — 2008 92 78 altri 19,2 — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: superiore o uguale a 5 kg: 2008 92 92 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) 11,5 — 2008 92 93 altri 18,4 — uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg: 2008 92 94 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) 11,5 — 2008 92 96 altri 18,4 — inferiore a 4,5 kg: 2008 92 97 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) 11,5 — 2008 92 98 altri 18,4 — 2008 99 altri: con aggiunta di alcole: Zenzero: 2008 99 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 10 — 2008 99 19 altri 16 — Uva: 2008 99 21 avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 25,6 + 3,8 €/100 kg/net — 2008 99 23 altra 25,6 — altri: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %: con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas: 2008 99 25 Frutti della passione e guaiave 16 — 2008 99 26 Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya 16 — 2008 99 28 altri 25,6 — altri: 2008 99 32 Frutti della passione e guaiave 16 + 2,6 €/100 kg/net — 2008 99 33 Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya 16 + 2,6 €/100 kg/net — 2008 99 34 altri 25,6 + 4,2 €/100 kg/net — altri: con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas: 2008 99 36 Frutta tropicali 15 — 2008 99 37 altre 24 — altri: 2008 99 38 Frutta tropicali 16 — 2008 99 40 altre 25,6 — senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 99 41 Zenzero esenzione — 2008 99 43 Uva 19,2 — 2008 99 45 Prugne 17,6 — 2008 99 46 Frutti della passione, guaiave e tamarindi 11 — 2008 99 47 Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya 11 — 2008 99 49 altri 17,6 — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 99 51 Zenzero esenzione — 2008 99 61 Frutti della passione e guaiave 13 — 2008 99 62 Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya 13 — 2008 99 67 altri 20,8 — senza aggiunta di zuccheri: Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto: 2008 99 72 superiore o uguale a 5 kg 15,2 — 2008 99 78 inferiore a 5 kg 18,4 — 2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (92) — 2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % 8,3 + 3,8 €/100 kg/net (92) — 2008 99 99 altri 18,4 — 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti: Succhi di arancia: 2009 11 congelati: di un valore Brix superiore a 67: 2009 11 11 di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 11 19 altri 33,6 — di un valore Brix inferiore o uguale a 67: 2009 11 91 di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 15,2 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 11 99 altri 15,2 (91) — 2009 12 00 non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20 12,2 — 2009 19 altri: di un valore Brix superiore a 67: 2009 19 11 di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 19 19 altri 33,6 — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: 2009 19 91 di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 15,2 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 19 98 altri 12,2 — Succhi di pompelmo o di pomelo: 2009 21 00 di un valore Brix inferiore o uguale a 20 12 — 2009 29 altri: di un valore Brix superiore a 67: 2009 29 11 di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 29 19 altri 33,6 — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: 2009 29 91 di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 12 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 29 99 altri 12 — Succhi di altri agrumi: 2009 31 di un valore Brix inferiore o uguale a 20: di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto: 2009 31 11 contenenti zuccheri addizionati 14,4 — 2009 31 19 senza zuccheri addizionati 15,2 — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto: di limoni: 2009 31 51 contenenti zuccheri addizionati 14,4 — 2009 31 59 senza zuccheri addizionati 15,2 — di altri agrumi: 2009 31 91 contenenti zuccheri addizionati 14,4 — 2009 31 99 senza zuccheri addizionati 15,2 — 2009 39 altri: di un valore Brix superiore a 67: 2009 39 11 di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 39 19 altri 33,6 — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto: 2009 39 31 contenenti zuccheri addizionati 14,4 — 2009 39 39 senza zuccheri addizionati 15,2 — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto: di limoni: 2009 39 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 14,4 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 39 55 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 14,4 — 2009 39 59 senza zuccheri addizionati 15,2 — di altri agrumi: 2009 39 91 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 14,4 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 39 95 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 14,4 — 2009 39 99 senza zuccheri addizionati 15,2 — Succhi di ananasso: 2009 41 di un valore Brix inferiore o uguale a 20: 2009 41 10 di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati 15,2 — altri: 2009 41 91 contenenti zuccheri addizionati 15,2 — 2009 41 99 senza zuccheri addizionati 16 — 2009 49 altri: di un valore Brix superiore a 67: 2009 49 11 di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 49 19 altri 33,6 — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: 2009 49 30 di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati 15,2 — altri: 2009 49 91 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 15,2 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 49 93 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 15,2 — 2009 49 99 senza zuccheri addizionati 16 — 2009 50 Succhi di pomodoro: 2009 50 10 con zuccheri addizionati 16 — 2009 50 90 altri 16,8 — Succhi di uva (compresi i mosti di uva): 2009 61 di un valore Brix inferiore o uguale a 30: 2009 61 10 di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto  (90) — 2009 61 90 di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto 22,4 + 27 €/hl (91) — 2009 69 altri: di un valore Brix superiore a 67: 2009 69 11 di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto 40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (91) — 2009 69 19 altri  (90) — di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67: di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto: 2009 69 51 concentrati  (90) — 2009 69 59 altri  (90) — di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto: aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %: 2009 69 71 concentrati 22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net — 2009 69 79 altri 22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net — 2009 69 90 altri 22,4 + 27 €/hl (91) — Succhi di mela: 2009 71 di un valore Brix inferiore o uguale a 20: 2009 71 10 di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati 18 — altri: 2009 71 91 contenenti zuccheri addizionati 18 — 2009 71 99 senza zuccheri addizionati 18 — 2009 79 altri: di un valore Brix superiore a 67: 2009 79 11 di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto 30 + 18,4 €/100 kg/net — 2009 79 19 altri 30 — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: 2009 79 30 di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati 18 — altri: 2009 79 91 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 18 + 19,3 €/100 kg/net — 2009 79 93 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 18 — 2009 79 99 senza zuccheri addizionati 18 — 2009 80 Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi: di un valore Brix superiore a 67: Succhi di pera: 2009 80 11 di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 80 19 altri 33,6 — altri: di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto: 2009 80 32 Succhi di frutti della passione e guaiave 21 + 12,9 €/100 kg/net — 2009 80 33 Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya 21 + 12,9 €/100 kg/net — 2009 80 35 altri 33,6 + 20,6 €/100 kg/net — altri: 2009 80 36 Succhi di frutta tropicali 21 — 2009 80 38 altri 33,6 — di un valore Brix inferiore o uguale a 67: Succhi di pera: 2009 80 50 di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati 19,2 — altri: 2009 80 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 19,2 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 80 63 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 19,2 — 2009 80 69 senza zuccheri addizionati 20 — altri: di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati: 2009 80 71 Succhi di ciliege 16,8 — 2009 80 73 Succhi di frutta tropicali 10,5 — 2009 80 79 altri 16,8 — altri: aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %: 2009 80 83 Succhi di frutti della passione e guaiave 10,5 + 12,9 €/100 kg/net — 2009 80 84 Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya 10,5 + 12,9 €/100 kg/net — 2009 80 86 altri 16,8 + 20,6 €/100 kg/net — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati o inferiore o uguale a 30 %: 2009 80 88 Succhi di frutta tropicali 10,5 — 2009 80 89 altri 16,8 — senza zuccheri addizionati: 2009 80 95 Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon 14 — 2009 80 96 Succhi di ciliege 17,6 — 2009 80 97 Succhi di frutta tropicali 11 — 2009 80 99 altri 17,6 — 2009 90 Miscugli di succhi: di un valore Brix superiore a 67: Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera: 2009 90 11 di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 90 19 altri 33,6 — altri: 2009 90 21 di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 90 29 altri 33,6 — di un valore Brix inferiore o uguale a 67: Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera: 2009 90 31 di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 20 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 90 39 altri 20 — altri: di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto: Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso: 2009 90 41 con zuccheri addizionati 15,2 — 2009 90 49 altri 16 — altri: 2009 90 51 con zuccheri addizionati 16,8 — 2009 90 59 altri 17,6 — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto: Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso: 2009 90 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 15,2 + 20,6 €/100 kg/net — 2009 90 73 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 15,2 — 2009 90 79 senza zuccheri addizionati 16 — altri: aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %: 2009 90 92 Miscugli di succhi di frutta tropicali 10,5 + 12,9 €/100 kg/net — 2009 90 94 altri 16,8 + 20,6 €/100 kg/net — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %: 2009 90 95 Miscugli di succhi di frutta tropicali 10,5 — 2009 90 96 altri 16,8 — senza zuccheri addizionati: 2009 90 97 Miscugli di succhi di frutta tropicali 11 — 2009 90 98 altri 17,6 — CAPITOLO 21 PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712; b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901); c) il tè aromatizzato (voce 0902); d) le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910; e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16); f) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004; g) gli enzimi preparati della voce 3507. 2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101. 3. Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili. Note complementari 1. Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola. 2. Ai sensi della sottovoce 2106 90 10, per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % ed inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni comunitarie in materia. 3. Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol. 4. Per «isoglucosio», ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95. 5. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1423/95. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: 2101 11 Estratti, essenze e concentrati: 2101 11 11 con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 % 9 — 2101 11 19 altri 9 — 2101 12 Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: 2101 12 92 Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè 11,5 — 2101 12 98 altri 9 + EA (94) — 2101 20 Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: 2101 20 20 Estratti, essenze e concentrati 6 — Preparazioni: 2101 20 92 a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate 6 — 2101 20 98 altri 6,5 + EA (94) — 2101 30 Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: 2101 30 11 Cicoria torrefatta 11,5 — 2101 30 19 altri 5,1 + 12,7 €/100 kg/net — Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: 2101 30 91 di cicoria torrefatta 14,1 — 2101 30 99 altri 10,8 + 22,7 €/100 kg/net — 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: 2102 10 Lieviti vivi: 2102 10 10 Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) 10,9 — Lieviti di panificazione: 2102 10 31 secchi 12 + 49,2 €/100 kg/net (96) — 2102 10 39 altri 12 + 14,5 €/100 kg/net (96) — 2102 10 90 altri 14,7 — 2102 20 Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: Lieviti morti: 2102 20 11 in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno 8,3 — 2102 20 19 altri 5,1 — 2102 20 90 altri esenzione — 2102 30 00 Lieviti in polvere preparati 6,1 — 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: 2103 10 00 Salsa di soia 7,7 — 2103 20 00 Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro 10,2 — 2103 30 Farina di senapa e senapa preparata: 2103 30 10 Farina di senapa esenzione — 2103 30 90 Senapa preparata 9 — 2103 90 altri: 2103 90 10 «Chutney» di mango liquido esenzione — 2103 90 30 Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri esenzione l alc. 100 % 2103 90 90 altri 7,7 — 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: 2104 10 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: 2104 10 10 secchi o disseccati 11,5 — 2104 10 90 altri 11,5 — 2104 20 00 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate 14,1 — 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao: 2105 00 10 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte 8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 2105 00 91 uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % 8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net — 2105 00 99 uguale o superiore a 7 % 7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net — 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: 2106 10 Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: 2106 10 20 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 12,8 — 2106 10 80 altri 9 + EA (94) — 2106 90 altre: 2106 90 10 Preparazioni dette «fondute» (98) 8,3 + 78,3 €/100 kg/net (97) — 2106 90 20 Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande 17,3 MIN 1 €/% vol/hl l alc. 100 % Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: 2106 90 30 di isoglucosio 42,7 €/100 kg/net mas — altri: 2106 90 51 di lattosio 14 €/100 kg/net — 2106 90 55 di glucosio o di maltodestrina 20 €/100 kg/net — 2106 90 59 altri 0,4 €/100 kg/net (95) — altre: 2106 90 92 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 12,8 — 2106 90 98 altre 9 + EA (94) — CAPITOLO 22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103); b) l'acqua di mare (voce 2501); c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2851); d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915); e) i medicamenti delle voci 3003 o 3004; f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33). 2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C. 3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208. Nota di sottovoci 1. Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar. Note complementari 1. La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda. 2. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per: a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura; b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura; c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali; d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento; e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico. 3. Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale. 4. Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29: A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate. La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico. B. a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV: I. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro; II. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro; III. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro; IV. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro. I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 99 e 2204 29 99; b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23, 2204 21 81, 2204 29 11 e 2204 29 77. 5. Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare: a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto: — avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e — ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol; b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto: — avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol, — ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e — avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l; c) il vino liquoroso, cioè il prodotto: — avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e — ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol: — mediante concentrazione a freddo, o — mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione: — di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o — di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o — di una miscela di tali prodotti. Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol. 6. Per l'applicazione delle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 78, 2204 21 81 a 2204 21 83, da 2204 29 11 a 2204 29 58, 2204 29 77 a 2204 29 82, si considerano come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)» i vini originari della Comunità europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali. 7. Per «mosto di uva concentrato» (sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96) si intende il mosto di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, è uguale o superiore a 50,9 %. 8. Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol. 9. Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate. 10. Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti: — le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci, — le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C. 11. Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: 2201 10 Acque minerali e acque gassate: Acque minerali naturali: 2201 10 11 senza diossido di carbonio esenzione l 2201 10 19 altre esenzione l 2201 10 90 altre esenzione l 2201 90 00 altre esenzione — 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: 2202 10 00 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 9,6 l 2202 90 altre: 2202 90 10 non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 9,6 l altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: 2202 90 91 inferiore a 0,2 % 6,4 + 13,7 €/100 kg/net l 2202 90 95 uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % 5,5 + 12,1 €/100 kg/net l 2202 90 99 uguale o superiore a 2 % 5,4 + 21,2 €/100 kg/net l 2203 00 Birra di malto: in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri: 2203 00 01 presentata in bottiglie esenzione l 2203 00 09 altra esenzione l 2203 00 10 in recipienti di capacità superiore a 10 litri esenzione l 2204 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: 2204 10 Vini spumanti: con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol: 2204 10 11 Champagne 32 €/hl l 2204 10 19 altri 32 €/hl l altri: 2204 10 91 Asti spumante 32 €/hl l 2204 10 99 altri 32 €/hl l altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle): 2204 21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: 2204 21 10 Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar 32 €/hl l altri: con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.): Vini bianchi: 2204 21 11 Alsace 13,1 €/hl l 2204 21 12 Bordeaux 13,1 €/hl l 2204 21 13 Bourgogne 13,1 €/hl l 2204 21 17 Val de Loire (Valle della Loira) 13,1 €/hl l 2204 21 18 Mosel-Saar-Ruwer 13,1 €/hl l 2204 21 19 Pfalz 13,1 €/hl l 2204 21 22 Rheinhessen 13,1 €/hl l 2204 21 23 Tokaj 14,8 €/hl l 2204 21 24 Lazio 13,1 €/hl l 2204 21 26 Toscana 13,1 €/hl l 2204 21 27 Trentino-Alto Adige e Friuli 13,1 €/hl l 2204 21 28 Veneto 13,1 €/hl l 2204 21 32 Vinho Verde 13,1 €/hl l 2204 21 34 Penedés 13,1 €/hl l 2204 21 36 Rioja 13,1 €/hl l 2204 21 37 Valencia 13,1 €/hl l 2204 21 38 altri 13,1 €/hl l altri: 2204 21 42 Bordeaux 13,1 €/hl l 2204 21 43 Bourgogne 13,1 €/hl l 2204 21 44 Beaujolais 13,1 €/hl l 2204 21 46 Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano) 13,1 €/hl l 2204 21 47 Languedoc-Roussillon 13,1 €/hl l 2204 21 48 Val de Loire (Valle della Loira) 13,1 €/hl l 2204 21 62 Piemonte 13,1 €/hl l 2204 21 66 Toscana 13,1 €/hl l 2204 21 67 Trentino e Alto Adige 13,1 €/hl l 2204 21 68 Veneto 13,1 €/hl l 2204 21 69 Dão, Bairrada e Douro 13,1 €/hl l 2204 21 71 Navarra 13,1 €/hl l 2204 21 74 Penedés 13,1 €/hl l 2204 21 76 Rioja 13,1 €/hl l 2204 21 77 Valdepeñas 13,1 €/hl l 2204 21 78 altri 13,1 €/hl l altri: 2204 21 79 Vini bianchi 13,1 €/hl l 2204 21 80 altri 13,1 €/hl l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.): Vini bianchi: 2204 21 81 Tokaj 15,8 €/hl l 2204 21 82 altri 15,4 €/hl l 2204 21 83 altri 15,4 €/hl l altri: 2204 21 84 Vini bianchi 15,4 €/hl l 2204 21 85 altri 15,4 €/hl l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 2204 21 87 Vino di Marsala 18,6 €/hl l 2204 21 88 Vino di Samos e moscato di Lemnos 18,6 €/hl l 2204 21 89 Vino di Porto 14,8 €/hl l 2204 21 91 Vino di Madera e moscatello di Setúbal 14,8 €/hl l 2204 21 92 Vino di Xeres 14,8 €/hl l 2204 21 94 altri 18,6 €/hl l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 2204 21 95 Vino di Porto 15,8 €/hl l 2204 21 96 Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal 15,8 €/hl l 2204 21 98 altri 20,9 €/hl l 2204 21 99 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol 1,75 €/% vol/hl l 2204 29 altri: 2204 29 10 Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar 32 €/hl l altri: con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.): Vini bianchi: 2204 29 11 Tokaj 13,1 €/hl l 2204 29 12 Bordeaux 9,9 €/hl l 2204 29 13 Bourgogne 9,9 €/hl l 2204 29 17 Val de Loire (Valle della Loira) 9,9 €/hl l 2204 29 18 altri 9,9 €/hl l altri: 2204 29 42 Bordeaux 9,9 €/hl l 2204 29 43 Bourgogne 9,9 €/hl l 2204 29 44 Beaujolais 9,9 €/hl l 2204 29 46 Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano) 9,9 €/hl l 2204 29 47 Languedoc-Roussillon 9,9 €/hl l 2204 29 48 Val de Loire (Valle della Loira) 9,9 €/hl l 2204 29 58 altri 9,9 €/hl l altri: Vini bianchi: 2204 29 62 Sicilia 9,9 €/hl l 2204 29 64 Veneto 9,9 €/hl l 2204 29 65 altri 9,9 €/hl l altri: 2204 29 71 Puglia 9,9 €/hl l 2204 29 72 Sicilia 9,9 €/hl l 2204 29 75 altri 9,9 €/hl l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.): Vini bianchi: 2204 29 77 Tokaj 14,2 €/hl l 2204 29 78 altri 12,1 €/hl l 2204 29 82 altri 12,1 €/hl l altri: 2204 29 83 Vini bianchi 12,1 €/hl l 2204 29 84 altri 12,1 €/hl l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 2204 29 87 Vino di Marsala 15,4 €/hl l 2204 29 88 Vino di Samos e moscato di Lemnos 15,4 €/hl l 2204 29 89 Vino di Porto 12,1 €/hl l 2204 29 91 Vino di Madera e moscatello di Setúbal 12,1 €/hl l 2204 29 92 Vino di Xeres 12,1 €/hl l 2204 29 94 altri 15,4 €/hl l con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 2204 29 95 Vino di Porto 13,1 €/hl l 2204 29 96 Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal 13,1 €/hl l 2204 29 98 altri 20,9 €/hl l 2204 29 99 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol 1,75 €/% vol/hl l 2204 30 altri mosti di uva: 2204 30 10 parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole 32 l altri: con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol: 2204 30 92 concentrati  (99) l 2204 30 94 altri  (99) l altri: 2204 30 96 concentrati  (99) l 2204 30 98 altri  (99) l 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: 2205 10 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: 2205 10 10 con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol 10,9 €/hl l 2205 10 90 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol 0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl l 2205 90 altri: 2205 90 10 con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol 9 €/hl l 2205 90 90 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol 0,9 €/% vol/hl l 2206 00 Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove: 2206 00 10 Vinello 1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl l altri: spumanti: 2206 00 31 Sidro e sidro di pere 19,2 €/hl l 2206 00 39 altri 19,2 €/hl l non spumanti, presentati in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri: 2206 00 51 Sidro e sidro di pere 7,7 €/hl l 2206 00 59 altri 7,7 €/hl l superiore a 2 litri: 2206 00 81 Sidro e sidro di pere 5,76 €/hl l 2206 00 89 altri 5,76 €/hl l 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: 2207 10 00 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol 19,2 €/hl l 2207 20 00 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo 10,2 €/hl l 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: 2208 20 Acquaviti di vino o di vinacce: presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: 2208 20 12 Cognac esenzione l alc. 100 % 2208 20 14 Armagnac esenzione l alc. 100 % 2208 20 26 Grappa esenzione l alc. 100 % 2208 20 27 Brandy de Jerez esenzione l alc. 100 % 2208 20 29 altri esenzione l alc. 100 % presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri: 2208 20 40 Distillato greggio esenzione l alc. 100 % altri: 2208 20 62 Cognac esenzione l alc. 100 % 2208 20 64 Armagnac esenzione l alc. 100 % 2208 20 86 Grappa esenzione l alc. 100 % 2208 20 87 Brandy de Jerez esenzione l alc. 100 % 2208 20 89 altri esenzione l alc. 100 % 2208 30 Whisky: Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità: 2208 30 11 inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 30 19 superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Whisky detto «Scotch»: Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità: 2208 30 32 inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 30 38 superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità: 2208 30 52 inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 30 58 superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % altri, presentati in recipienti di capacità: 2208 30 72 inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 30 78 superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % altri, presentati in recipienti di capacità: 2208 30 82 inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 30 88 superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 40 Rum e tafia: presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: 2208 40 11 Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) 0,6 €/ % vol/hl + 3,2 €/hl l alc. 100 % altri: 2208 40 31 di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro esenzione l alc. 100 % 2208 40 39 altri 0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl l alc. 100 % presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri: 2208 40 51 Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) 0,6 €/% vol/hl l alc. 100 % altri: 2208 40 91 di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro esenzione l alc. 100 % 2208 40 99 altri 0,6 €/% vol/hl l alc. 100 % 2208 50 Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): Gin, presentato in recipienti di capacità: 2208 50 11 inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 50 19 superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità: 2208 50 91 inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 50 99 superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 60 Vodka: con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità: 2208 60 11 inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 60 19 superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità: 2208 60 91 inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 60 99 superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 70 Liquori: 2208 70 10 presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 70 90 presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 90 altri: Arak, presentato in recipienti di capacità: 2208 90 11 inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 90 19 superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità: 2208 90 33 inferiore o uguale a 2 litri esenzione l alc. 100 % 2208 90 38 superiore a 2 litri esenzione l alc. 100 % altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: inferiore o uguale a 2 litri: 2208 90 41 Ouzo esenzione l alc. 100 % altri: Acquaviti: di frutta: 2208 90 45 Calvados esenzione l alc. 100 % 2208 90 48 altre esenzione l alc. 100 % altre: 2208 90 52 Korn esenzione l alc. 100 % 2208 90 54 Tequila esenzione l alc. 100 % 2208 90 56 altre esenzione l alc. 100 % 2208 90 69 altre bevande contenenti alcole di distillazione esenzione l alc. 100 % superiore a 2 litri: Acquaviti: 2208 90 71 di frutta esenzione l alc. 100 % 2208 90 75 Tequila esenzione l alc. 100 % 2208 90 77 altre esenzione l alc. 100 % 2208 90 78 altre bevande contenenti alcole di distillazione esenzione l alc. 100 % Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità: 2208 90 91 inferiore o uguale a 2 litri 1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl l alc. 100 % 2208 90 99 superiore a 2 litri 1 € % /vol/hl l alc. 100 % 2209 00 Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico: Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità: 2209 00 11 inferiore o uguale a 2 litri 6,4 €/hl l 2209 00 19 superiore a 2 litri 4,8 €/hl l altri, presentati in recipienti di capacità: 2209 00 91 inferiore o uguale a 2 litri 5,12 €/hl l 2209 00 99 superiore a 2 litri 3,84 €/hl l CAPITOLO 23 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI Nota 1. Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento. Nota di sottovoci 1. Ai sensi della sottovoce 2306 41, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12. Note complementari 1. Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida. Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione. 2. Sono classificati nella sottovoce 2306 70 00 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca: a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %: — tenore in amido: inferiore a 45 % — tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %; b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %: — tenore in amido: inferiore a 45 % — tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %. Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco. Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2. Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 (metodo A) e paragrafo 1. Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo. 3. Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, si intende per: — «titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto; — «titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto; — «titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali; — «% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico. 4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51. 5. Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti: — residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso e/o — residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido. Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida. Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva 72/199/CEE della Commissione. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 2301 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: 2301 10 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli esenzione — 2301 20 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esenzione — 2302 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: 2302 10 di granturco: 2302 10 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % 44 €/t — 2302 10 90 altri 89 €/t — 2302 20 di riso: 2302 20 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % 44 €/t — 2302 20 90 altri 89 €/t — 2302 30 di frumento: 2302 30 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % 44 €/t (100) — 2302 30 90 altri 89 €/t (100) — 2302 40 di altri cereali: 2302 40 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % 44 €/t (100) — 2302 40 90 altri 89 €/t (100) — 2302 50 00 di legumi 5,1 — 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: 2303 10 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: 2303 10 11 superiore a 40 % in peso 320 €/t — 2303 10 19 uguale o inferiore a 40 % in peso esenzione — 2303 10 90 altri esenzione — 2303 20 Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero: 2303 20 10 Polpe di barbabietole esenzione — 2303 20 90 altri esenzione — 2303 30 00 Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli esenzione — 2304 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia esenzione — 2305 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide esenzione — 2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: 2306 10 00 di semi di cotone esenzione — 2306 20 00 di semi di lino esenzione — 2306 30 00 di semi di girasole esenzione — di semi di ravizzone o di colza: 2306 41 00 di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico esenzione — 2306 49 00 altri esenzione — 2306 50 00 di noce di cocco o di copra esenzione — 2306 60 00 di noci o di mandorle di palmisti esenzione — 2306 70 00 di germi di granturco esenzione — 2306 90 altri: Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva: 2306 90 11 aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 % esenzione — 2306 90 19 aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 % 48 €/t — 2306 90 90 altri esenzione — 2307 00 Fecce di vino; tartaro greggio: Fecce di vino: 2307 00 11 aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 % esenzione — 2307 00 19 altre 1,62 €/kg/tot. alc. — 2307 00 90 Tartaro greggio esenzione — 2308 00 Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: Vinaccia: 2308 00 11 aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 % esenzione — 2308 00 19 altri 1,62 €/kg/tot. alc. — 2308 00 40 Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva esenzione — 2308 00 90 altri 1,6 — 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: 2309 10 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %: 2309 10 11 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % esenzione — 2309 10 13 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 498 €/t — 2309 10 15 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % 730 €/t — 2309 10 19 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % 948 €/t — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: 2309 10 31 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % esenzione — 2309 10 33 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 530 €/t — 2309 10 39 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % 888 €/t — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: 2309 10 51 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 102 €/t — 2309 10 53 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 577 €/t — 2309 10 59 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % 730 €/t — 2309 10 70 non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari 948 €/t — 2309 10 90 altri 9,6 — 2309 90 altri: 2309 90 10 Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini 3,8 — 2309 90 20 Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo esenzione — altri, comprese le premiscele: contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %: 2309 90 31 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 23 €/t (100) — 2309 90 33 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 498 €/t — 2309 90 35 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % 730 €/t — 2309 90 39 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % 948 €/t — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: 2309 90 41 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 55 €/t (100) — 2309 90 43 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 530 €/t — 2309 90 49 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 % 888 €/t — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: 2309 90 51 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 102 €/t (100) — 2309 90 53 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 577 €/t — 2309 90 59 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % 730 €/t — 2309 90 70 non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari 948 €/t — altri: 2309 90 91 Polpe di barbabietole melassate 12 — altre: 2309 90 95 aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico 9,6 kg C5H14ClNO 2309 90 99 altre 9,6 — CAPITOLO 24 TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI Nota 1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30). Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 2401 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: 2401 10 Tabacchi non scostolati: Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (101): 2401 10 10 Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net — 2401 10 20 Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net — 2401 10 30 Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net — Tabacchi «fire cured»: 2401 10 41 del tipo Kentucky 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net — 2401 10 49 altri 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net — altri: 2401 10 50 Tabacchi «light air cured» 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net — 2401 10 60 Tabacchi «sun cured» del tipo orientale 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net — 2401 10 70 Tabacchi «dark air cured» 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net — 2401 10 80 Tabacchi «flue cured» 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net — 2401 10 90 altri tabacchi 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net — 2401 20 Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (101): 2401 20 10 Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net — 2401 20 20 Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net — 2401 20 30 Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net — Tabacchi «fire cured»: 2401 20 41 del tipo Kentucky 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net — 2401 20 49 altri 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net — altri: 2401 20 50 Tabacchi «light air cured» 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net — 2401 20 60 Tabacchi «sun cured» del tipo orientale 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net — 2401 20 70 Tabacchi «dark air cured» 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net — 2401 20 80 Tabacchi «flue cured» 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net — 2401 20 90 altri tabacchi 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net — 2401 30 00 Cascami di tabacco 11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net — 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: 2402 10 00 Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco 26 1 000 p/st 2402 20 Sigarette contenenti tabacco: 2402 20 10 contenenti garofano 10 1 000 p/st 2402 20 90 altre 57,6 1 000 p/st 2402 90 00 altri 57,6 — 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco: 2403 10 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione: 2403 10 10 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 74,9 — 2403 10 90 altro 74,9 — altri: 2403 91 00 Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» 16,6 — 2403 99 altri: 2403 99 10 Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 41,6 — 2403 99 90 altri 16,6 — SEZIONE V PRODOTTI MINERALI CAPITOLO 25 SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI Note 1. Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce. I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale. 2. Questo capitolo non comprende: a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802); b) le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 (voce 2821); c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30; d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 6803); f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103); g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001); h) i gessi per bigliardi (voce 9504); ij) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609). 3. Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517. 4. La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 2501 00 Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare: 2501 00 10 Acqua di mare e acque madri di saline esenzione — Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità: 2501 00 31 destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (102) esenzione — altri: 2501 00 51 denaturati (103) o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale (102) 1,7 €/1 000 kg/net — altri: 2501 00 91 Sale per l'alimentazione umana 2,6 €/1 000 kg/net — 2501 00 99 altri 2,6 €/1 000 kg/net — 2502 00 00 Piriti di ferro non arrostite esenzione — 2503 00 Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale: 2503 00 10 Zolfi greggi e zolfi non raffinati esenzione — 2503 00 90 altri 1,7 — 2504 Grafite naturale: 2504 10 00 in polvere o in scaglie esenzione — 2504 90 00 altra esenzione — 2505 Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26: 2505 10 00 Sabbie silicee e sabbie quarzose esenzione — 2505 90 00 altre sabbie esenzione — 2506 Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare: 2506 10 00 Quarzi esenzione — Quarziti: 2506 21 00 gregge o sgrossate esenzione — 2506 29 00 altre esenzione — 2507 00 Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati: 2507 00 20 Caolino esenzione — 2507 00 80 altre argille caoliniche esenzione — 2508 Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas: 2508 10 00 Bentonite esenzione — 2508 20 00 Terre decoloranti e terre da follone esenzione — 2508 30 00 Argille refrattarie esenzione — 2508 40 00 altre argille esenzione — 2508 50 00 Andalusite, cianite e sillimanite esenzione — 2508 60 00 Mullite esenzione — 2508 70 00 Terre di chamotte o di dinas esenzione — 2509 00 00 Creta esenzione — 2510 Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche: 2510 10 00 non macinati esenzione — 2510 20 00 macinati esenzione — 2511 Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816: 2511 10 00 Solfato di bario naturale (baritina) esenzione — 2511 20 00 Carbonato di bario naturale (witherite) esenzione — 2512 00 00 Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate esenzione — 2513 Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente: Pietra pomice: 2513 11 00 greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o «bimskies») esenzione — 2513 19 00 altra esenzione — 2513 20 00 Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali esenzione — 2514 00 00 Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare esenzione — 2515 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare: Marmi e travertini: 2515 11 00 greggi o sgrossati esenzione — 2515 12 semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare: 2515 12 20 di spessore inferiore o uguale a 4 cm esenzione — 2515 12 50 di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm esenzione — 2515 12 90 altri esenzione — 2515 20 00 Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro esenzione — 2516 Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare: Granito: 2516 11 00 greggio o sgrossato esenzione — 2516 12 semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare: 2516 12 10 di spessore inferiore o uguale a 25 cm esenzione — 2516 12 90 altro esenzione — Arenaria: 2516 21 00 greggia o sgrossata esenzione — 2516 22 00 semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare esenzione — 2516 90 00 altre pietre da taglio o da costruzione esenzione — 2517 Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente: 2517 10 Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente: 2517 10 10 Sassi, ghiaia, selci e ciottoli esenzione — 2517 10 20 Dolomite e pietre da calce, frantumate esenzione — 2517 10 80 altri esenzione — 2517 20 00 Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10 esenzione — 2517 30 00 Tarmacadam esenzione — Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente: 2517 41 00 di marmo esenzione — 2517 49 00 altri esenzione — 2518 Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite: 2518 10 00 Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda» esenzione — 2518 20 00 Dolomite calcinata o sinterizzata esenzione — 2518 30 00 Pigiata di dolomite esenzione — 2519 Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri: 2519 10 00 Carbonato di magnesio naturale (magnesite) esenzione — 2519 90 altri: 2519 90 10 Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato 1,7 — 2519 90 30 Magnesia calcinata a morte (sinterizzata) esenzione — 2519 90 90 altri esenzione — 2520 Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti: 2520 10 00 Pietra da gesso; anidrite esenzione — 2520 20 Gessi: 2520 20 10 da costruzione esenzione — 2520 20 90 altri esenzione — 2521 00 00 Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento esenzione — 2522 Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825: 2522 10 00 Calce viva 1,7 — 2522 20 00 Calce spenta 1,7 — 2522 30 00 Calce idraulica 1,7 — 2523 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati: 2523 10 00 Cementi non polverizzati detti «clinkers» 1,7 — Cementi Portland: 2523 21 00 Cementi bianchi, anche colorati artificialmente 1,7 — 2523 29 00 altri 1,7 — 2523 30 00 Cementi alluminosi 1,7 — 2523 90 altri cementi idraulici: 2523 90 10 Cementi di altiforni 1,7 — 2523 90 80 altri 1,7 — 2524 00 00 Amianto (asbesto) esenzione — 2525 Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica: 2525 10 00 Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari esenzione — 2525 20 00 Mica in polvere esenzione — 2525 30 00 Cascami di mica esenzione — 2526 Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco: 2526 10 00 non frantumati né polverizzati esenzione — 2526 20 00 frantumati o polverizzati esenzione — 2527 2528 Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco: 2528 10 00 Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati) esenzione — 2528 90 00 altri esenzione — 2529 Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore: 2529 10 00 Feldspato esenzione — Spatofluore: 2529 21 00 contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio esenzione — 2529 22 00 contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio esenzione — 2529 30 00 Leucite; nefelina e sienite-nefelinica esenzione — 2530 Materie minerali non nominate né comprese altrove: 2530 10 Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi: 2530 10 10 Perlite esenzione — 2530 10 90 Vermiculite e cloriti esenzione — 2530 20 00 Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali) esenzione — 2530 90 altre: 2530 90 20 Sepiolite esenzione — 2530 90 98 altre esenzione — CAPITOLO 26 MINERALI, SCORIE E CENERI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517); b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519); c) i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710); d) le scorie di defosforazione del capitolo 31; e) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806); f) i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112); g) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV). 2. Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica. 3. La voce 2620 comprende unicamente: a) le ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e b) le ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici. Note di sottovoci 1. Ai sensi della sottovoce 2620 21, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro. 2. Le ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 2620 60. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 2601 Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): 2601 11 00 non agglomerati esenzione — 2601 12 00 agglomerati esenzione — 2601 20 00 Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) esenzione — 2602 00 00 Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco esenzione — 2603 00 00 Minerali di rame e loro concentrati esenzione — 2604 00 00 Minerali di nichel e loro concentrati esenzione — 2605 00 00 Minerali di cobalto e loro concentrati esenzione — 2606 00 00 Minerali di alluminio e loro concentrati esenzione — 2607 00 00 Minerali di piombo e loro concentrati esenzione — 2608 00 00 Minerali di zinco e loro concentrati esenzione — 2609 00 00 Minerali di stagno e loro concentrati esenzione — 2610 00 00 Minerali di cromo e loro concentrati esenzione — 2611 00 00 Minerali di tungsteno e loro concentrati esenzione — 2612 Minerali di uranio o di torio e loro concentrati: 2612 10 Minerali di uranio e loro concentrati: 2612 10 10 Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom) esenzione — 2612 10 90 altri esenzione — 2612 20 Minerali di torio e loro concentrati: 2612 20 10 Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom) esenzione — 2612 20 90 altri esenzione — 2613 Minerali di molibdeno e loro concentrati: 2613 10 00 arrostiti esenzione — 2613 90 00 altri esenzione — 2614 00 Minerali di titanio e loro concentrati: 2614 00 10 Ilmenite e suoi concentrati esenzione — 2614 00 90 altri esenzione — 2615 Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati: 2615 10 00 Minerali di zirconio e loro concentrati esenzione — 2615 90 altri: 2615 90 10 Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati esenzione — 2615 90 90 Minerali di vanadio e loro concentrati esenzione — 2616 Minerali di metalli preziosi e loro concentrati: 2616 10 00 Minerali di argento e loro concentrati esenzione — 2616 90 00 altri esenzione — 2617 Altri minerali e loro concentrati: 2617 10 00 Minerali di antimonio e loro concentrati esenzione — 2617 90 00 altri esenzione — 2618 00 00 Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio esenzione — 2619 00 Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio: 2619 00 20 Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese esenzione — 2619 00 40 Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio esenzione — 2619 00 80 altri esenzione — 2620 Ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti arsenico, metalli o composti di metalli: contenenti principalmente zinco: 2620 11 00 metalline di galvanizzazione esenzione — 2620 19 00 altri esenzione — contenenti principalmente piombo: 2620 21 00 Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo esenzione — 2620 29 00 altri esenzione — 2620 30 00 contenenti principalmente rame esenzione — 2620 40 00 contenenti principalmente alluminio esenzione — 2620 60 00 contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici esenzione — altri: 2620 91 00 contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli esenzione — 2620 99 altri: 2620 99 10 contenenti principalmente nichel esenzione — 2620 99 20 contenenti principalmente niobio o tantalio esenzione — 2620 99 40 contenenti principalmente stagno esenzione — 2620 99 60 contenenti principalmente titanio esenzione — 2620 99 95 altri esenzione — 2621 Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani: 2621 10 00 Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani esenzione — 2621 90 00 altri esenzione — CAPITOLO 27 COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711; b) i medicamenti delle voci 3003 o 3004; c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805. 2. I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli. Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39). 3. Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano: a) gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati); b) i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari; c) gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica. Note di sottovoci 1. Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %. 2. Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg. 3. Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 e 2707 60, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene), naftalene e fenoli» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni, naftalene e fenoli. 4. Ai sensi della sottovoce 2710 11, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Note complementari (104) 1. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come: a) benzine speciali (sottovoci 2710 11 21 e 2710 11 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C; b) acqua ragia minerale (sottovoce 2710 11 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (105); c) oli medi (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86; d) oli pesanti (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99) gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo; e) oli da gas (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 49), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86; f) oli combustibili (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e) e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V: — inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54; — superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97; — oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2. Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V) Colore (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 e più Viscosità (V) I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650 Per «viscosità» V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445. Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto. Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69 deve essere naturale. Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare: — la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86, o — la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445, o — il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500. Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99. 2. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500. 3. Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano: a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445; b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445. 4. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni: a) la distillazione sotto vuoto; b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) il cracking; d) il reforming; e) l'estrazione mediante solventi selettivi; f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite; g) la polimerizzazione; h) l'alchilazione; ij) l'isomerizzazione; k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710; m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione); n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 11 11 a 2710 11 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 19 61 a 2710 19 69 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti; o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99; p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31. Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio. 5. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 2701 Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili: Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati: 2701 11 Antracite: 2701 11 10 con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 % esenzione — 2701 11 90 altre esenzione — 2701 12 Carbon fossile bituminoso: 2701 12 10 Carboni da coke esenzione — 2701 12 90 altro esenzione — 2701 19 00 altri carboni fossili esenzione — 2701 20 00 Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili esenzione — 2702 Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo: 2702 10 00 Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate esenzione — 2702 20 00 Ligniti agglomerate esenzione — 2703 00 00 Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata esenzione — 2704 00 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta: Coke e semi-coke di carboni fossili: 2704 00 11 per la fabbricazione di elettrodi esenzione — 2704 00 19 altri esenzione — 2704 00 30 Coke e semi-coke di lignite esenzione — 2704 00 90 altri esenzione — 2705 00 00 Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi esenzione 1 000 m3 2706 00 00 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti esenzione — 2707 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici: 2707 10 Benzolo (benzene): 2707 10 10 destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili 3 — 2707 10 90 destinati ad altri usi (106) esenzione — 2707 20 Toluolo (toluene): 2707 20 10 destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili 3 — 2707 20 90 destinati ad altri usi (106) esenzione — 2707 30 Xilolo (xileni): 2707 30 10 destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili 3 — 2707 30 90 destinati ad altri usi (106) esenzione — 2707 40 00 Naftalene esenzione — 2707 50 altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86: 2707 50 10 destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili 3 — 2707 50 90 destinati ad altri usi (106) esenzione — 2707 60 00 Fenoli 1,2 — altri: 2707 91 00 Oli di creosoto 1,7 — 2707 99 altri: Oli greggi: 2707 99 11 Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C 1,7 — 2707 99 19 altri esenzione — 2707 99 30 Teste solforate esenzione — 2707 99 50 Prodotti basici 1,7 — 2707 99 70 Antracene esenzione — altri: 2707 99 91 destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 (106) esenzione — 2707 99 99 altri 1,7 — 2708 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali: 2708 10 00 Pece esenzione — 2708 20 00 Coke di pece esenzione — 2709 00 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi: 2709 00 10 Condensati di gas naturale esenzione — 2709 00 90 altri esenzione — 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli: Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli: 2710 11 Oli leggeri e preparazioni: 2710 11 11 destinati a subire un trattamento definito (106) 4,7 (108) — 2710 11 15 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11 (106) 4,7 (108)  (107) — destinati ad altri usi: Benzine speciali: 2710 11 21 Acqua ragia minerale 4,7 — 2710 11 25 altre 4,7 — altri: Benzine per motori: 2710 11 31 Benzine avio 4,7 — altre, aventi tenore di piombo: inferiore o uguale a 0,013 g per 1: 2710 11 41 aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95 4,7 1 000 l (109) 2710 11 45 aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98 4,7 1 000 l (109) 2710 11 49 aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98 4,7 1 000 l (109) superiore a 0,013 g per l: 2710 11 51 aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98 4,7 1 000 l (109) 2710 11 59 aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98 4,7 1 000 l (109) 2710 11 70 Carboturbi tipo benzina 4,7 — 2710 11 90 altri oli leggeri 4,7 — 2710 19 altre: Oli medi: 2710 19 11 destinati a subire un trattamento definito (106) 4,7 (108) — 2710 19 15 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 (106) 4,7 (108)  (107) — destinati ad altri usi: Petrolio lampante: 2710 19 21 Carboturbi 4,7 — 2710 19 25 altro 4,7 — 2710 19 29 altri 4,7 — Oli pesanti: Oli da gas: 2710 19 31 destinati a subire un trattamento definito (106) 3,5 (108) — 2710 19 35 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 (106) 3,5 (108)  (107) — destinati ad altri usi: 2710 19 41 aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 % 3,5 (110) — 2710 19 45 aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 % 3,5 (110) — 2710 19 49 aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 % 3,5 — Oli combustibili: 2710 19 51 destinati a subire un trattamento definito (106) 3,5 (108) — 2710 19 55 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 (106) 3,5 (108)  (107) — destinati ad altri usi: 2710 19 61 aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 % 3,5 — 2710 19 63 aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 % 3,5 — 2710 19 65 aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 % 3,5 — 2710 19 69 aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 % 3,5 — Oli lubrificanti ed altri: 2710 19 71 destinati a subire un trattamento definito (106) 3,7 (108) — 2710 19 75 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 (106) 3,7 (108)  (107) — destinati ad altri usi: 2710 19 81 Oli per motore, per compressori o per turbine 3,7 — 2710 19 83 Liquidi per trasmissioni idrauliche 3,7 — 2710 19 85 Oli bianchi; paraffina liquida 3,7 — 2710 19 87 Oli per cambi 3,7 — 2710 19 91 Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva 3,7 — 2710 19 93 Oli per isolamenti elettrici 3,7 — 2710 19 99 altri oli lubrificanti ed altri 3,7 — Residui di oli: 2710 91 00 contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB) 3,5 — 2710 99 00 altre 3,5 — 2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: liquefatti: 2711 11 00 Gas naturale 0,7 (108) TJ 2711 12 Propano: Propano di purezza uguale o superiore a 99 %: 2711 12 11 destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile 8 — 2711 12 19 destinato ad altri usi (106) esenzione — altro: 2711 12 91 destinato a subire un trattamento definito (106) 0,7 (108) — 2711 12 93 destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 (106) 0,7 (108)  (107) — destinato ad altri usi: 2711 12 94 di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 % 0,7 — 2711 12 97 altro 0,7 — 2711 13 Butani: 2711 13 10 destinati a subire un trattamento definito (106) 0,7 (108) — 2711 13 30 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 (106) 0,7 (108)  (107) — destinati ad altri usi: 2711 13 91 di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 % 0,7 — 2711 13 97 altri 0,7 — 2711 14 00 Etilene, propilene, butilene e butadiene 0,7 (108) — 2711 19 00 altri 0,7 (108) — allo stato gassoso: 2711 21 00 Gas naturale 0,7 (108) TJ 2711 29 00 altri 0,7 (108) — 2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati: 2712 10 Vaselina: 2712 10 10 greggia 0,7 (108) — 2712 10 90 altra 2,2 — 2712 20 Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio: 2712 20 10 Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560 esenzione — 2712 20 90 altra 2,2 — 2712 90 altri: Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali): 2712 90 11 greggi 0,7 — 2712 90 19 altri 2,2 — altri: greggi: 2712 90 31 destinati a subire un trattamento definito (106) 0,7 (108) — 2712 90 33 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 (106) 0,7 (108)  (107) — 2712 90 39 destinati ad altri usi 0,7 — altri: 2712 90 91 Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio esenzione — 2712 90 99 altri 2,2 — 2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: Coke di petrolio: 2713 11 00 non calcinato esenzione — 2713 12 00 calcinato esenzione — 2713 20 00 Bitume di petrolio esenzione — 2713 90 altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: 2713 90 10 destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 (106) 0,7 (111) — 2713 90 90 altri 0,7 — 2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche: 2714 10 00 Scisti e sabbie bituminosi esenzione — 2714 90 00 altri esenzione — 2715 00 00 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») esenzione — 2716 00 00 Energia elettrica esenzione 1 000 kWh SEZIONE VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE Note 1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura. b) Con riserva delle disposizioni della precedente lettera a) ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843 o 2846 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione. 2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura. 3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano: a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati; b) presentati nello stesso tempo; c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri. CAPITOLO 28 PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI Note 1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto: a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze; b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a); c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale; d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto; e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale. 2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2838), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito: a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811); b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812); c) il disolfuro di carbonio (voce 2813); d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842); e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2851), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31). 3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende: a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V; b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2; c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31; d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207; e) la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71; g) i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV; h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001). 4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811. 5. Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio. Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842. 6. La voce 2844 comprende soltanto: a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84; b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro; c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro; d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g); e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari; f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no. Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» s'intendono: — i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico; — le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente. 7. Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo. 8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818. Nota complementare 1. Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) I.ELEMENTI CHIMICI 2801 Fluoro, cloro, bromo e iodio: 2801 10 00 Cloro 5,5 — 2801 20 00 Iodio esenzione — 2801 30 Fluoro; bromo: 2801 30 10 Fluoro 5 — 2801 30 90 Bromo 5,5 — 2802 00 00 Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale 4,6 — 2803 00 Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove): 2803 00 10 Nero di gas di petrolio esenzione — 2803 00 80 altro esenzione — 2804 Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici: 2804 10 00 Idrogeno 3,7 m3  (112) Gas rari: 2804 21 00 Argo 5 m3  (112) 2804 29 altri: 2804 29 10 Elio esenzione m3  (112) 2804 29 90 altri 5 m3  (112) 2804 30 00 Azoto 5,5 m3  (112) 2804 40 00 Ossigeno 5 m3  (112) 2804 50 Boro; tellurio: 2804 50 10 Boro 5,5 — 2804 50 90 Tellurio 2,1 — Silicio: 2804 61 00 contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio esenzione — 2804 69 00 altro 5,5 — 2804 70 00 Fosforo 5,5 — 2804 80 00 Arsenico 2,1 — 2804 90 00 Selenio esenzione — 2805 Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio: Metalli alcalini o alcalino-terrosi: 2805 11 00 Sodio 5 — 2805 12 00 Calcio 5,5 — 2805 19 altri: 2805 19 10 Stronzio e bario 5,5 — 2805 19 90 altri 4,1 — 2805 30 Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro: 2805 30 10 miscelati o in lega fra loro 5,5 — 2805 30 90 altri 2,7 — 2805 40 Mercurio: 2805 40 10 presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 € 3 — 2805 40 90 altro esenzione — II.ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI 2806 Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico: 2806 10 00 Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) 5,5 — 2806 20 00 Acido clorosolforico 5,5 — 2807 00 Acido solforico; oleum: 2807 00 10 Acido solforico 3 — 2807 00 90 Oleum 3 — 2808 00 00 Acido nitrico; acidi solfonitrici 5,5 — 2809 Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no: 2809 10 00 Pentaossido di difosforo 5,5 kg P2O5 2809 20 00 Acido fosforico e acidi polifosforici 5,5 kg P2O5 2810 00 Ossidi di boro; acidi borici: 2810 00 10 Triossido di diboro esenzione — 2810 00 90 altri 3,7 — 2811 Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici: altri acidi inorganici: 2811 11 00 Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico) 5,5 — 2811 19 altri: 2811 19 10 Bromuro di idrogeno (acido bromidrico) esenzione — 2811 19 20 Cianuro di idrogeno (acido cianidrico) 5,3 — 2811 19 80 altri 5,3 — altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici: 2811 21 00 Diossido di carbonio 5,5 — 2811 22 00 Diossido di silicio 4,6 — 2811 23 00 Diossido di zolfo 5,5 — 2811 29 altri: 2811 29 10 Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa) 4,6 — 2811 29 30 Ossidi di azoto 5 — 2811 29 90 altri 5,3 — III.DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI 2812 Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici: 2812 10 Cloruri e ossicloruri: di fosforo: 2812 10 11 Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile) 5,5 — 2812 10 15 Tricloruro di fosforo 5,5 — 2812 10 16 Pentacloruro di fosforo 5,5 — 2812 10 18 altri 5,5 — altri: 2812 10 91 Dicloruro di dizolfo 5,5 — 2812 10 93 Dicloruro di zolfo 5,5 — 2812 10 94 Fosgene (cloruro di carbonile) 5,5 — 2812 10 95 Dicloruro di tionile (cloruro di tionile) 5,5 — 2812 10 99 altri 5,5 — 2812 90 00 altri 5,5 — 2813 Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio: 2813 10 00 Disolfuro di carbonio 5,5 — 2813 90 altri: 2813 90 10 Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio 5,3 — 2813 90 90 altri 3,7 — IV.BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI 2814 Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca): 2814 10 00 Ammoniaca anidra 5,5 — 2814 20 00 Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) 5,5 — 2815 Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio: Idrossido di sodio (soda caustica): 2815 11 00 solido 5,5 — 2815 12 00 in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica) 5,5 kg NaOH 2815 20 Idrossido di potassio (potassa caustica): 2815 20 10 solido 5,5 — 2815 20 90 in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica) 5,5 kg KOH 2815 30 00 Perossidi di sodio o di potassio 5,5 — 2816 Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario: 2816 10 00 Idrossido e perossido di magnesio 4,1 — 2816 40 00 Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario 5,5 — 2817 00 00 Ossido di zinco; perossido di zinco 5,5 — 2818 Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio: 2818 10 Corindone artificiale, anche definito chimicamente: 2818 10 10 bianco, rosa, rubino, con tenore di ossido di alluminio superiore a 97,5 %, in peso 5,2 — 2818 10 90 altro 5,2 — 2818 20 00 Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale 4 — 2818 30 00 Idrossido di alluminio 5,5 — 2819 Ossidi e idrossidi di cromo: 2819 10 00 Triossido di cromo 5,5 — 2819 90 altri: 2819 90 10 Diossido di cromo 3,7 — 2819 90 90 altri 5,5 — 2820 Ossidi di manganese: 2820 10 00 Diossido di manganese 5,3 — 2820 90 altri: 2820 90 10 Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese esenzione — 2820 90 90 altri 5,5 — 2821 Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3: 2821 10 00 Ossidi e idrossidi di ferro 4,6 — 2821 20 00 Terre coloranti 4,6 — 2822 00 00 Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio 4,6 — 2823 00 00 Ossidi di titanio 5,5 — 2824 Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione: 2824 10 00 Monossido di piombo (litargirio, massicot) 5,5 — 2824 20 00 Minio rosso e minio arancione 5,5 — 2824 90 00 altri 5,5 — 2825 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli: 2825 10 00 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici 5,5 — 2825 20 00 Ossido e idrossido di litio 5,3 — 2825 30 00 Ossidi e idrossidi di vanadio 5,5 — 2825 40 00 Ossidi e idrossidi di nichel esenzione — 2825 50 00 Ossidi e idrossidi di rame 3,2 — 2825 60 00 Ossidi di germanio e diossido di zirconio 5,5 — 2825 70 00 Ossidi e idrossidi di molibdeno 5,3 — 2825 80 00 Ossidi di antimonio 5,5 — 2825 90 altri: Ossido, idrossido e perossido di calcio: 2825 90 11 – – –  Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui: — non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri e — non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri esenzione — 2825 90 19 altri 4,6 — 2825 90 20 Ossido e idrossido di berillio 5,3 — 2825 90 30 Ossidi di stagno 5,5 — 2825 90 40 Ossidi e idrossidi di tungsteno 4,6 — 2825 90 50 Ossidi di mercurio 4,1 — 2825 90 60 Ossido di cadmio esenzione — 2825 90 80 altri 5,5 — V.SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI 2826 Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro: Fluoruri: 2826 11 00 di ammonio o di sodio 5,5 — 2826 12 00 di alluminio 5,3 — 2826 19 00 altri 5,3 — 2826 20 00 Fluorosilicati di sodio o di potassio 5,5 — 2826 30 00 Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica) 5,5 — 2826 90 altri: 2826 90 10 Esafluorozirconato di dipotassio 5 — 2826 90 90 altri 5,5 — 2827 Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri: 2827 10 00 Cloruro di ammonio 5,5 — 2827 20 00 Cloruro di calcio 4,6 — altri cloruri: 2827 31 00 di magnesio 4,6 — 2827 32 00 di alluminio 5,5 — 2827 33 00 di ferro 2,1 — 2827 34 00 di cobalto 5,5 — 2827 35 00 di nichel 5,5 — 2827 36 00 di zinco 5,5 — 2827 39 altri: 2827 39 10 di stagno 4,1 — 2827 39 80 altri 5,5 — Ossicloruri e idrossicloruri: 2827 41 00 di rame 3,2 — 2827 49 altri: 2827 49 10 di piombo 3,2 — 2827 49 90 altri 5,3 — Bromuri e ossibromuri: 2827 51 00 Bromuri di sodio o di potassio 5,5 — 2827 59 00 altri 5,5 — 2827 60 00 Ioduri e ossiioduri 5,5 — 2828 Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti: 2828 10 00 Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio 5,5 — 2828 90 00 altri 5,5 — 2829 Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati: Clorati: 2829 11 00 di sodio 5,5 — 2829 19 00 altri 5,5 — 2829 90 altri: 2829 90 10 Perclorati 4,8 — 2829 90 40 Bromato di potassio o di sodio esenzione — 2829 90 80 altri 5,5 — 2830 Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no: 2830 10 00 Solfuri di sodio 5,5 — 2830 20 00 Solfuro di zinco 5,5 — 2830 30 00 Solfuro di cadmio 5,5 — 2830 90 altri: 2830 90 11 Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro 4,6 — 2830 90 80 altri 5,5 — 2831 Ditioniti e solfossilati: 2831 10 00 di sodio 5,5 — 2831 90 00 altri 5,5 — 2832 Solfiti; tiosolfati: 2832 10 00 Solfiti di sodio 5,5 — 2832 20 00 altri solfiti 5,5 — 2832 30 00 Tiosolfati 5,5 — 2833 Solfati; allumi; perossolfati (persolfati): Solfati di sodio: 2833 11 00 Solfato di disodio 5,5 — 2833 19 00 altri 5,5 — altri solfati: 2833 21 00 di magnesio 5,5 — 2833 22 00 di alluminio 5,5 — 2833 23 00 di cromo 5,5 — 2833 24 00 di nichel 5 — 2833 25 00 di rame 3,2 — 2833 26 00 di zinco 5,5 — 2833 27 00 di bario 5,5 — 2833 29 altri: 2833 29 10 di cadmio 5,5 — 2833 29 30 di cobalto, di titanio 5,3 — 2833 29 50 di ferro 5 — 2833 29 70 di mercurio, di piombo 4,6 — 2833 29 90 altri 5 — 2833 30 00 Allumi 5,5 — 2833 40 00 Perossolfati (persolfati) 5,5 — 2834 Nitriti; nitrati: 2834 10 00 Nitriti 5,5 — Nitrati: 2834 21 00 di potassio 5,5 — 2834 29 altri: 2834 29 20 di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo 5,5 — 2834 29 30 di rame, di mercurio 4,6 — 2834 29 80 altri 3 — 2835 Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no: 2835 10 00 Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti) 5,5 — Fosfati: 2835 22 00 di mono o di disodio 5,5 — 2835 23 00 di trisodio 5,5 — 2835 24 00 di potassio 5,5 — 2835 25 Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico): 2835 25 10 aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco 5,5 — 2835 25 90 aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco 5,5 — 2835 26 altri fosfati di calcio: 2835 26 10 aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco 5,5 — 2835 26 90 aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco 5,5 — 2835 29 altri: 2835 29 10 di triammonio 5,3 — 2835 29 90 altri 5,5 — Polifosfati: 2835 31 00 Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio) 5,5 — 2835 39 00 altri 5,5 — 2836 Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio: 2836 10 00 Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio 5,5 — 2836 20 00 Carbonato di disodio 5,5 — 2836 30 00 Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio 5,5 — 2836 40 00 Carbonati di potassio 5,5 — 2836 50 00 Carbonato di calcio 5 — 2836 60 00 Carbonato di bario 5,5 — 2836 70 00 Carbonati di piombo 5,5 — altri: 2836 91 00 Carbonati di litio 5,5 — 2836 92 00 Carbonato di stronzio 5,5 — 2836 99 altri: Carbonati: 2836 99 11 di magnesio, di rame 3,7 — 2836 99 18 altri 5,5 — 2836 99 90 Perossocarbonati (percarbonati) 5,5 — 2837 Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi: Cianuri e ossicianuri: 2837 11 00 di sodio 5,5 — 2837 19 00 altri 5,5 — 2837 20 00 Cianuri complessi 5,5 — 2838 00 00 Fulminati, cianati e tiocianati 5,5 — 2839 Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio: di sodio: 2839 11 00 Metasilicati 5 — 2839 19 00 altri 5 — 2839 20 00 di potassio 5 — 2839 90 00 altri 5 — 2840 Borati; perossoborati (perborati): Tetraborato di disodio (borace raffinato): 2840 11 00 anidro esenzione — 2840 19 altro: 2840 19 10 Tetraborato di disodio pentaidrato esenzione — 2840 19 90 altro 5,3 — 2840 20 altri borati: 2840 20 10 Borati di sodio, anidri esenzione — 2840 20 90 altri 5,3 — 2840 30 00 Perossoborati (perborati) 5,5 — 2841 Sali degli acidi ossometallici o perossometallici: 2841 10 00 Alluminati 5,5 — 2841 20 00 Cromati di zinco o di piombo 5,5 — 2841 30 00 Dicromato di sodio 5,5 — 2841 50 00 altri cromati e dicromati; perossocromati 5,5 — Manganiti, manganati e permanganati: 2841 61 00 Permanganato di potassio 5,5 — 2841 69 00 altri 5,5 — 2841 70 00 Molibdati 5,5 — 2841 80 00 Tungstati (volframati) 5,5 — 2841 90 altri: 2841 90 30 Zincati, vanadati 4,6 — 2841 90 80 altri 5,5 — 2842 Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi: 2842 10 00 Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no 5,5 — 2842 90 altri: 2842 90 10 Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio 5,3 — 2842 90 90 altri 5,5 — VI.PRODOTTI VARI 2843 Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi: 2843 10 Metalli preziosi allo stato colloidale: 2843 10 10 Argento 5,3 — 2843 10 90 altri 3,7 — Composti dell'argento: 2843 21 00 Nitrato d'argento 5,5 — 2843 29 00 altri 5,5 — 2843 30 00 Composti d'oro 3 g 2843 90 altri composti; amalgami: 2843 90 10 Amalgami 5,3 — 2843 90 90 altri 3 g 2844 Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti: 2844 10 Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale: Uranio naturale: 2844 10 10 greggio; cascami e avanzi (Euratom) esenzione kg U 2844 10 30 lavorato (Euratom) esenzione kg U 2844 10 50 Ferro-uranio esenzione kg U 2844 10 90 altri (Euratom) esenzione kg U 2844 20 Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti: Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti: 2844 20 25 Ferro-uranio esenzione gi F/S 2844 20 35 altri (Euratom) esenzione gi F/S Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti: Miscele d'uranio e di plutonio: 2844 20 51 Ferro-uranio esenzione gi F/S 2844 20 59 altri (Euratom) esenzione gi F/S 2844 20 99 altri esenzione gi F/S 2844 30 Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti: Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto: 2844 30 11 Cermet 5,5 — 2844 30 19 altri 2,9 — Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto: 2844 30 51 Cermet 5,5 — altri: 2844 30 55 greggio; cascami e avanzi (Euratom) esenzione — lavorato: 2844 30 61 Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom) esenzione — 2844 30 69 altri (Euratom) 1,5 (113) — Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro: 2844 30 91 dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio esenzione — 2844 30 99 altri esenzione — 2844 40 Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi: 2844 40 10 Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti esenzione — altri: 2844 40 20 Isotopi radioattivi artificiali (Euratom) esenzione — 2844 40 30 Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom) esenzione — 2844 40 80 altri esenzione — 2844 50 00 Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari ( ) esenzione gi F/S 2845 Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no: 2845 10 00 Acqua pesante (ossido di deuterio) ( ) 5,5 — 2845 90 altri: 2845 90 10 Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom) 5,5 — 2845 90 90 altri 5,5 — 2846 Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli: 2846 10 00 Composti del cerio 3,2 — 2846 90 00 altri 3,2 — 2847 00 00 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea 5,5 kg H2O2 2848 00 00 Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori 5,5 — 2849 Carburi, di costituzione chimica definita o no: 2849 10 00 di calcio 5,5 — 2849 20 00 di silicio 5,5 — 2849 90 altri: 2849 90 10 di boro 4,1 — 2849 90 30 di tungsteno 5,5 — 2849 90 50 di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio 5,5 — 2849 90 90 altri 5,3 — 2850 00 Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849: 2850 00 20 Idruri, nitruri 4,6 — 2850 00 50 Azoturi 5,5 — 2850 00 70 Siliciuri 5,5 — 2850 00 90 Boruri 5,3 — 2851 00 Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi: 2851 00 10 Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza 2,7 — 2851 00 30 Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa 4,1 — 2851 00 50 Cloruro di cianogeno 5,5 — 2851 00 80 altri 5,5 — CAPITOLO 29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI Note 1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto: a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze; b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27); c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no; d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c); e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale; f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto; g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale; h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali. 2. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520; b) l'alcole etilico (voci 2207 o 2208); c) il metano e il propano (voce 2711); d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28; e) l'urea (voci 3102 o 3105); f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212); g) gli enzimi (voce 3507); h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606); ij) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; k) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001). 3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima. 4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati. Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate». Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per «funzioni ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920. 5. a) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione; b) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti; c) Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28: 1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente; 2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo. d) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905); e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli gli acidi corrispondenti. 6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio. Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti). 7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici. Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate. 8. Per l'applicazione della voce 2937: a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni); b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce. Nota di sottovoci 1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri». Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) I.IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2901 Idrocarburi aciclici: 2901 10 00 saturi esenzione — non saturi: 2901 21 00 Etilene esenzione — 2901 22 00 Propene (propilene) esenzione — 2901 23 Butene (butilene) e suoi isomeri 2901 23 10 But-1-ene e but-2-ene esenzione — 2901 23 90 altri esenzione — 2901 24 Buta-1,3-diene e isoprene 2901 24 10 Buta-1,3-diene esenzione — 2901 24 90 Isoprene esenzione — 2901 29 00 altri esenzione — 2902 Idrocarburi ciclici: cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici: 2902 11 00 Cicloesano esenzione — 2902 19 altri: 2902 19 10 cicloterpenici esenzione — 2902 19 80 altri esenzione — 2902 20 00 Benzene esenzione — 2902 30 00 Toluene esenzione — Xileni: 2902 41 00 o-Xilene esenzione — 2902 42 00 m-Xilene esenzione — 2902 43 00 p-Xilene esenzione — 2902 44 00 Miscele di isomeri dello xilene esenzione — 2902 50 00 Stirene esenzione — 2902 60 00 Etilbenzene esenzione — 2902 70 00 Cumene esenzione — 2902 90 altri: 2902 90 10 Naftalene, antracene esenzione — 2902 90 30 Bifenile, terfenili esenzione — 2902 90 90 altri esenzione — 2903 Derivati alogenati degli idrocarburi: Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici: 2903 11 00 Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile) 5,5 — 2903 12 00 Diclorometano (cloruro di metilene) 5,5 — 2903 13 00 Cloroformio (triclorometano) 5,5 — 2903 14 00 Tetracloruro di carbonio 5,5 — 2903 15 00 1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene) 5,5 — 2903 19 altri: 2903 19 10 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio) 5,5 — 2903 19 80 altri 5,5 — Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici: 2903 21 00 Cloruro di vinile (cloroetilene) 5,5 — 2903 22 00 Tricloroetilene 5,5 — 2903 23 00 Tetracloroetilene (percloroetilene) 5,5 — 2903 29 00 altri 5,5 — 2903 30 Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici: Bromuri: 2903 30 33 Bromometano (bromuro di metile) 5,5 — 2903 30 35 Dibromometano esenzione — 2903 30 36 altri 5,5 — 2903 30 80 Fluoruri e ioduri 5,5 — Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi: 2903 41 00 Triclorofluorometano 5,5 — 2903 42 00 Diclorodifluorometano 5,5 — 2903 43 00 Triclorotrifluoroetani 5,5 — 2903 44 Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano: 2903 44 10 Diclorotetrafluoroetani 5,5 — 2903 44 90 Cloropentafluoroetano 5,5 — 2903 45 altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro: 2903 45 10 Clorotrifluorometano 5,5 — 2903 45 15 Pentaclorofluoroetano 5,5 — 2903 45 20 Tetraclorodifluoroetani 5,5 — 2903 45 25 Eptaclorofluoropropani 5,5 — 2903 45 30 Esaclorodifluoropropani 5,5 — 2903 45 35 Pentaclorotrifluoropropani 5,5 — 2903 45 40 Tetraclorotetrafluoropropani 5,5 — 2903 45 45 Tricloropentafluoropropani 5,5 — 2903 45 50 Dicloroesafluoropropani 5,5 — 2903 45 55 Cloroeptafluoropropani 5,5 — 2903 45 90 altri 5,5 — 2903 46 Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani: 2903 46 10 Bromoclorodifluorometano 5,5 — 2903 46 20 Bromotrifluorometano 5,5 — 2903 46 90 Dibromotetrafluoroetani 5,5 — 2903 47 00 altri derivati peralogenati 5,5 — 2903 49 altri: alogenati unicamente con fluoro e cloro: 2903 49 10 Del metano, etano o propano 5,5 — 2903 49 20 altri 5,5 — alogenati unicamente con fluoro e bromo: 2903 49 30 Del metano, etano o propano 5,5 — 2903 49 40 altri 5,5 — 2903 49 80 altri 5,5 — Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici: 2903 51 00 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano 5,5 — 2903 59 altri: 2903 59 10 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano esenzione — 2903 59 30 Tetrabromocicloottani esenzione — 2903 59 90 altri 5,5 — Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici: 2903 61 00 Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene 5,5 — 2903 62 00 Esaclorobenzene e DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano] 5,5 — 2903 69 altri: 2903 69 10 2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene esenzione — 2903 69 90 altri 5,5 — 2904 Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati: 2904 10 00 Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici 5,5 — 2904 20 00 Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi 5,5 — 2904 90 altri: 2904 90 20 Derivati solfoalogenati 5,5 — 2904 90 40 Tricloronitrometano (cloropicrina) 5,5 — 2904 90 85 altri 5,5 — II.ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: Monoalcoli saturi: 2905 11 00 Metanolo (alcole metilico) 5,5 — 2905 12 00 Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) 5,5 — 2905 13 00 Butan-1-olo (alcole n-butilico) 5,5 — 2905 14 altri butanoli: 2905 14 10 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico) 4,6 — 2905 14 90 altri 5,5 — 2905 15 00 Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri 5,5 — 2905 16 Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri: 2905 16 10 2-Etilesan-1-olo 5,5 — 2905 16 20 Ottan-2-olo esenzione — 2905 16 80 altri 5,5 — 2905 17 00 Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico) 5,5 — 2905 19 00 altri 5,5 — Monoalcoli non saturi: 2905 22 Alcoli terpenici aciclici: 2905 22 10 Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo 5,5 — 2905 22 90 altri 5,5 — 2905 29 altri: 2905 29 10 Alcole allilico 5,5 — 2905 29 90 altri 5,5 — Dioli: 2905 31 00 Glicole etilenico (etandiolo) 5,5 — 2905 32 00 Glicole propilenico (propan-1,2-diolo) 5,5 — 2905 39 altri: 2905 39 10 2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole) 5,5 — 2905 39 20 Butan-1,3-diolo esenzione — 2905 39 30 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo esenzione — 2905 39 80 altri 5,5 — altri polialcoli: 2905 41 00 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano) 5,5 — 2905 42 00 Pentaeritritolo (pentaeritrite) 5,5 — 2905 43 00 Mannitolo 9,6 + 125,8 €/100 kg/net — 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo): in soluzione acquosa: 2905 44 11 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 7,7 + 16,1 €/100 kg/net — 2905 44 19 altro 9,6 + 37,8 €/100 kg/net (115) — altro: 2905 44 91 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 7,7 + 23 €/100 kg/net — 2905 44 99 altro 9,6 + 53,7 €/100 kg/net (115) — 2905 45 00 Glicerolo (glicerina) 3,8 — 2905 49 altri: 2905 49 10 Trioli; tetroli 5,5 — 2905 49 80 altri 5,5 — Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici: 2905 51 00 Etclorvinolo (DCI) esenzione — 2905 59 altri: 2905 59 10 di monoalcoli 5,5 — di polialcoli: 2905 59 91 2,2-Bis(bromometil)propandiolo esenzione — 2905 59 99 altri 5,5 — 2906 Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici: 2906 11 00 Mentolo 5,5 — 2906 12 00 Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli 5,5 — 2906 13 Steroli e inositoli: 2906 13 10 Steroli 5,5 — 2906 13 90 Inositoli esenzione — 2906 14 00 Terpineoli 5,5 — 2906 19 00 altri 5,5 — aromatici: 2906 21 00 Alcole benzilico 5,5 — 2906 29 00 altri 5,5 — III.FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2907 Fenoli; fenoli-alcoli: Monofenoli: 2907 11 00 Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali 3 — 2907 12 00 Cresoli e loro sali 2,1 — 2907 13 00 Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti 5,5 — 2907 14 00 Xilenoli e loro sali 2,1 — 2907 15 Naftoli e loro sali: 2907 15 10 1-Naftolo esenzione — 2907 15 90 altri 5,5 — 2907 19 00 altri 5,5 — Polifenoli; fenoli-alcoli: 2907 21 00 Resorcinolo e suoi sali 5,5 — 2907 22 00 Idrochinone e suoi sali 5,5 — 2907 23 00 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali 5,5 — 2907 29 00 altri 5,5 — 2908 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli: 2908 10 00 Derivati unicamente alogenati e loro sali 5,5 — 2908 20 00 Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri 5,5 — 2908 90 00 altri 5,5 — IV.ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2909 Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 2909 11 00 Etere dietilico (ossido di dietile) 5,5 — 2909 19 00 altri 5,5 — 2909 20 00 Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 5,5 — 2909 30 Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 2909 30 10 Eteri difenilici (ossido di difenile) esenzione — Derivati bromurati: 2909 30 31 Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene esenzione — 2909 30 35 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) (114) esenzione — 2909 30 38 altri 5,5 — 2909 30 90 altri 5,5 — Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 2909 41 00 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole) 5,5 — 2909 42 00 Eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole 5,5 — 2909 43 00 Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole 5,5 — 2909 44 00 altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole 5,5 — 2909 49 altri: aciclici: 2909 49 11 2-(2-Cloroetossi)etanolo esenzione — 2909 49 19 altri 5,5 — 2909 49 90 ciclici 5,5 — 2909 50 Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 2909 50 10 Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio 5,5 — 2909 50 90 altri 5,5 — 2909 60 00 Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 5,5 — 2910 Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 2910 10 00 Ossirano (ossido di etilene) 5,5 — 2910 20 00 Metilossirano (ossido di propilene) 5,5 — 2910 30 00 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina) 5,5 — 2910 90 00 altri 5,5 — 2911 00 00 Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 5 — V.COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE 2912 Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide: Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate: 2912 11 00 Metanale (formaldeide) 5,5 — 2912 12 00 Etanale (acetaldeide) 5,5 — 2912 13 00 Butanale (butirraldeide, isomero normale) 5,5 — 2912 19 00 altre 5,5 — Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate: 2912 21 00 Benzaldeide (aldeide benzoica) 5,5 — 2912 29 00 altre 5,5 — 2912 30 00 Aldeidi-alcoli 5,5 — Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate: 2912 41 00 Vanillina (aldeide metilprotocatechica) 5,5 — 2912 42 00 Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica) 5,5 — 2912 49 00 altre 5,5 — 2912 50 00 Polimeri ciclici delle aldeidi 5,5 — 2912 60 00 Paraformaldeide 5,5 — 2913 00 00 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 5,5 — VI.COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE 2914 Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate: 2914 11 00 Acetone 5,5 — 2914 12 00 Butanone (metiletilchetone) 5,5 — 2914 13 00 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone) 5,5 — 2914 19 altri: 2914 19 10 5-Metilesan-2-one esenzione — 2914 19 90 altri 5,5 — Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate: 2914 21 00 Canfora 5,5 — 2914 22 00 Cicloesanone e metilcicloesanoni 5,5 — 2914 23 00 Iononi e metiliononi 5,5 — 2914 29 00 altri 5,5 — Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate: 2914 31 00 Fenilacetone (fenilpropano-2-one) 5,5 — 2914 39 00 altri 5,5 — 2914 40 Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi: 2914 40 10 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole) 5,5 — 2914 40 90 altri 3 — 2914 50 00 Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate 5,5 — Chinoni: 2914 61 00 Antrachinone 5,5 — 2914 69 altri: 2914 69 10 1,4-Naftochinone esenzione — 2914 69 90 altri 5,5 — 2914 70 00 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 5,5 — VII.ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2915 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: Acido formico, suoi sali e suoi esteri: 2915 11 00 Acido formico 5,5 — 2915 12 00 Sali dell'acido formico 5,5 — 2915 13 00 Esteri dell'acido formico 5,5 — Acido acetico e suoi sali; anidride acetica: 2915 21 00 Acido acetico 5,5 — 2915 22 00 Acetato di sodio 5,5 — 2915 23 00 Acetati di cobalto 5,5 — 2915 24 00 Anidride acetica 5,5 — 2915 29 00 altri 5,5 — Esteri dell'acido acetico: 2915 31 00 Acetato di etile 5,5 — 2915 32 00 Acetato di vinile 5,5 — 2915 33 00 Acetato di n-butile 5,5 — 2915 34 00 Acetato di isobutile 5,5 — 2915 35 00 Acetato di 2-etossietile 5,5 — 2915 39 altri: 2915 39 10 Acetato di propile, acetato di isopropile 5,5 — 2915 39 30 Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo 5,5 — 2915 39 50 Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo 5,5 — 2915 39 90 altri 5,5 — 2915 40 00 Acidi mono-, di-o tricloroacetici, loro sali e loro esteri 5,5 — 2915 50 00 Acido propionico, suoi sali e suoi esteri 4,2 — 2915 60 Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri: Acidi butanoici, loro sali e loro esteri: 2915 60 11 Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene esenzione — 2915 60 19 altri 5,5 — 2915 60 90 Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri 5,5 — 2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri: 2915 70 15 Acido palmitico 5,5 — 2915 70 20 Sali e esteri dell'acido palmitico 5,5 — 2915 70 25 Acido stearico 5,5 — 2915 70 30 Sali dell'acido stearico 5,5 — 2915 70 80 Esteri dell'acido stearico 5,5 — 2915 90 altri: 2915 90 10 Acido laurico 5,5 — 2915 90 20 Cloroformiati 5,5 — 2915 90 80 altri 5,5 — 2916 Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: 2916 11 00 Acido acrilico e suoi sali 6,5 — 2916 12 Esteri dell'acido acrilico: 2916 12 10 Acrilato di metile 6,5 — 2916 12 20 Acrilato di etile 6,5 — 2916 12 90 altri 6,5 — 2916 13 00 Acido metacrilico e suoi sali 6,5 — 2916 14 Esteri dell'acido metacrilico: 2916 14 10 Metacrilato di metile 6,5 — 2916 14 90 altri 6,5 — 2916 15 00 Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri 6,5 — 2916 19 altri: 2916 19 10 Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri 5,9 — 2916 19 30 Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico) 6,5 — 2916 19 40 Acido crotonico esenzione — 2916 19 80 altri 6,5 — 2916 20 00 Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 6,5 — Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: 2916 31 00 Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri 6,5 — 2916 32 Perossido di benzoile e cloruro di benzoile: 2916 32 10 Perossido di benzoile 6,5 — 2916 32 90 Cloruro di benzoile 6,5 — 2916 34 00 Acido fenilacetico e suoi sali esenzione — 2916 35 00 Esteri dell'acido fenilacetico esenzione — 2916 39 00 altri 6,5 — 2917 Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati: 2917 11 00 Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri 6,5 — 2917 12 Acido adipico, suoi sali e suoi esteri: 2917 12 10 Acido adipico e suoi sali 6,5 — 2917 12 90 Esteri dell'acido adipico 6,5 — 2917 13 Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri: 2917 13 10 Acido sebacico esenzione — 2917 13 90 altri 6 — 2917 14 00 Anidride maleica 6,5 — 2917 19 altri: 2917 19 10 Acido malonico, suoi sali e suoi esteri 6,5 — 2917 19 90 altri 6,3 — 2917 20 00 Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 6 — Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: 2917 31 00 Ortoftalati di dibutile 6,5 — 2917 32 00 Ortoftalati di diottile 6,5 — 2917 33 00 Ortoftalati di dinonile o di didecile 6,5 — 2917 34 00 altri esteri dell'acido ortoftalico 6,5 — 2917 35 00 Anidride ftalica 6,5 — 2917 36 00 Acido tereftalico e suoi sali 6,5 — 2917 37 00 Tereftalato di dimetile 6,5 — 2917 39 altri: Derivati bromurati: 2917 39 11 Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico esenzione — 2917 39 19 altri 6,5 — altri: 2917 39 30 Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico esenzione — 2917 39 40 Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile esenzione — 2917 39 50 Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico esenzione — 2917 39 60 Anidride tetracloroftalica esenzione — 2917 39 70 3,5-Bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio esenzione — 2917 39 80 altri 6,5 — 2918 Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: 2918 11 00 Acido lattico, suoi sali e suoi esteri 6,5 — 2918 12 00 Acido tartarico 6,5 — 2918 13 00 Sali ed esteri dell'acido tartarico 6,5 — 2918 14 00 Acido citrico 6,5 — 2918 15 00 Sali ed esteri dell'acido citrico 6,5 — 2918 16 00 Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri 6,5 — 2918 19 altri: 2918 19 30 Acido colico, acido 3-α,12-α-diidrossi-5-β-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri 6,3 — 2918 19 40 Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico esenzione — 2918 19 80 altri 6,5 — Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: 2918 21 00 Acido salicilico e suoi sali 6,5 — 2918 22 00 Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri 6,5 — 2918 23 altri esteri dell'acido salicilico e loro sali: 2918 23 10 Salicilati di metile, di fenile (salolo) 6,5 — 2918 23 90 altri 6,5 — 2918 29 altri: 2918 29 10 Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri 6,5 — 2918 29 30 Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri 6,5 — 2918 29 80 altri 6,5 — 2918 30 00 Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 6,5 — 2918 90 altri: 2918 90 10 Acido 2,6-dimetossibenzoico esenzione — 2918 90 20 Dicamba (ISO) esenzione — 2918 90 30 Fenossiacetato di sodio esenzione — 2918 90 90 altri 6,5 — VIII.ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2919 00 Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 2919 00 10 Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile) 6,5 — 2919 00 90 altri 6,5 — 2920 Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 2920 10 00 Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 6,5 — 2920 90 altri: 2920 90 10 Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 6,5 — 2920 90 20 Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile) 6,5 — 2920 90 30 Fosfito di trimetile (trimetossifosfina) 6,5 — 2920 90 40 Fosfito di trietile 6,5 — 2920 90 50 Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile) 6,5 — 2920 90 85 altri prodotti 6,5 — IX.COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE 2921 Composti a funzione ammina: Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti: 2921 11 Mono-, di- o trimetilammina e loro sali: 2921 11 10 Mono-, di- o trimetilammina 6,5 kg met.am. 2921 11 90 Sali 6,5 — 2921 12 00 Dietilammina e suoi sali 5,7 — 2921 19 altri: 2921 19 10 Trietilammina e suoi sali 6,5 — 2921 19 30 Isopropilammina e suoi sali 6,5 — 2921 19 40 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina esenzione — 2921 19 80 altri 6,5 — Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti: 2921 21 00 Etilendiammina e suoi sali 6 — 2921 22 00 Esametilendiammina e suoi sali 6,5 — 2921 29 00 altri 6 — 2921 30 Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti: 2921 30 10 Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali 6,3 — 2921 30 91 Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano) esenzione — 2921 30 99 altri 6,5 — Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti: 2921 41 00 Anilina e suoi sali 6,5 — 2921 42 Derivati dell'anilina e loro sali: 2921 42 10 Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali 6,5 — 2921 42 90 altri 6,5 — 2921 43 00 Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti 6,5 — 2921 44 00 Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti 6,5 — 2921 45 00 1-Naftilammina (α-naftilammina),2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti 6,5 — 2921 46 00 Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti esenzione — 2921 49 altri: 2921 49 10 Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti 6,5 — 2921 49 80 altri 6,5 — Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti: 2921 51 o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti: o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti: 2921 51 11 – – – –  m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: — 1 % o meno, in peso, di acqua — 200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e — 450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina esenzione — 2921 51 19 altri 6,5 — 2921 51 90 altri 6,5 — 2921 59 altri: 2921 59 10 m-Fenilenbis(metilammina) esenzione — 2921 59 20 2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina esenzione — 2921 59 30 4,4'-Bi-o-toluidina esenzione — 2921 59 40 1,8-Naftilendiammina esenzione — 2921 59 90 altri 6,5 — 2922 Composti amminici a funzioni ossigenate: Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti: 2922 11 00 Monoetanolammina e suoi sali 6,5 — 2922 12 00 Dietanolammina e suoi sali 6,5 — 2922 13 Trietanolammina e suoi sali: 2922 13 10 Trietanolammina 6,5 — 2922 13 90 Sali di trietanolammina 6,5 — 2922 14 00 Destropropoxifene (DCI) e suoi sali esenzione — 2922 19 altri: 2922 19 10 N-Etildietanolammina 6,5 — 2922 19 20 2,2'-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina) 6,5 — 2922 19 80 altri 6,5 — Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti: 2922 21 00 Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali 6,5 — 2922 22 00 Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali 6,5 — 2922 29 00 altri 6,5 — Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti: 2922 31 00 Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti esenzione — 2922 39 00 altri 6,5 — Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti: 2922 41 00 Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti 6,3 — 2922 42 00 Acido glutammico e suoi sali 6,5 — 2922 43 00 Acido antranilico e suoi sali 6,5 — 2922 44 00 Tilidina (DCI) e suoi sali esenzione — 2922 49 altri: 2922 49 10 Glicina 6,5 — 2922 49 20 beta-Alanina esenzione — 2922 49 95 altri 6,5 — 2922 50 00 Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate 6,5 — 2923 Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no: 2923 10 00 Colina e suoi sali 6,5 — 2923 20 00 Lecitine ed altri fosfoamminolipidi 5,7 — 2923 90 00 altri 6,5 — 2924 Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico: Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti: 2924 11 00 Meprobamato (DCI) esenzione — 2924 19 00 altri 6,5 — Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti: 2924 21 Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti: 2924 21 10 Isoproturon (ISO) 6,5 — 2924 21 90 altri 6,5 — 2924 23 00 Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali 6,5 — 2924 24 00 Etinamato (DCI) esenzione — 2924 29 altri: 2924 29 10 Lidocaina (DCI) esenzione — 2924 29 30 Paracetamolo (DCI) 6,5 — 2924 29 95 altri 6,5 — 2925 Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina: Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti: 2925 11 00 Saccarina e suoi sali 6,5 — 2925 12 00 Glutetimide (DCI) esenzione — 2925 19 altri: 2925 19 10 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide esenzione — 2925 19 30 N,N'-Etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide) esenzione — 2925 19 95 altri 6,5 — 2925 20 00 Immine e loro derivati; sali di tali prodotti 6,5 — 2926 Composti a funzione nitrile: 2926 10 00 Acrilonitrile 6,5 — 2926 20 00 1-Cianoguanidina (diciandiammide) 6,5 — 2926 30 00 Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano) 6,5 — 2926 90 altri: 2926 90 20 Isoftalonitrile 6 — 2926 90 95 altri 6,5 — 2927 00 00 Composti a funzione diazo, azo o azossi 6,5 — 2928 00 Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina: 2928 00 10 N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina esenzione — 2928 00 90 altri 6,5 — 2929 Composti ad altre funzioni azotate: 2929 10 Isocianati: 2929 10 10 Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene) 6,5 — 2929 10 90 altri 6,5 — 2929 90 00 altri 6,5 — X.COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI 2930 Tiocomposti organici: 2930 10 00 Ditiocarbonati (xantati, xantogenati) 6,5 — 2930 20 00 Tiocarbammati e ditiocarbammati 6,5 — 2930 30 00 Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame 6,5 — 2930 40 Metionina: 2930 40 10 Metionina (DCI) esenzione — 2930 40 90 altri 6,5 — 2930 90 altri: 2930 90 13 Cisteina e cistina 6,5 — 2930 90 16 Derivati di cisteina o cistina 6,5 — 2930 90 20 Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo) 6,5 — 2930 90 30 Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico esenzione — 2930 90 40 Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile esenzione — 2930 90 50 Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6,-bis(metiltio)-m-fenilendiammina esenzione — 2930 90 70 altri 6,5 — 2931 00 Altri composti organo-inorganici: 2931 00 10 Metilfosfonato di dimetile 6,5 — 2931 00 20 Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico) 6,5 — 2931 00 30 Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico) 6,5 — 2931 00 95 altri 6,5 — 2932 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno: Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato: 2932 11 00 Tetraidrofurano 6,5 — 2932 12 00 2-Furaldeide (furfurale) 6,5 — 2932 13 00 Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico 6,5 — 2932 19 00 altri 6,5 — Lattoni: 2932 21 00 Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine 6,5 — 2932 29 altri lattoni: 2932 29 10 Fenolftaleina esenzione — 2932 29 20 Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico esenzione — 2932 29 30 3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one esenzione — 2932 29 40 6'-(N-Etil -p-toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one esenzione — 2932 29 50 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile esenzione — 2932 29 80 altri 6,5 — altri: 2932 91 00 Isosafrolo 6,5 — 2932 92 00 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one 6,5 — 2932 93 00 Piperonale 6,5 — 2932 94 00 Safrolo 6,5 — 2932 95 00 Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri) 6,5 — 2932 99 altri: 2932 99 50 Epossidi con anello tetraatomico 6,5 — 2932 99 70 altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 6,5 — 2932 99 85 altri 6,5 — 2933 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto: Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato: 2933 11 Fenazone (antipirina) e suoi derivati: 2933 11 10 Propifenazone (DCI) esenzione — 2933 11 90 altri 6,5 — 2933 19 altri: 2933 19 10 Fenilbutazone (DCI) esenzione — 2933 19 90 altri 6,5 — Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato: 2933 21 00 Idantoina e suoi derivati 6,5 — 2933 29 altri: 2933 29 10 Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM) esenzione — 2933 29 90 altri 6,5 — Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato: 2933 31 00 Piridina e suoi sali 5,3 — 2933 32 00 Piperidina e suoi sali 6,5 — 2933 33 00 Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti 6,5 — 2933 39 altri: 2933 39 10 Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI) esenzione — 2933 39 20 2,3,5,6-Tetracloropiridina esenzione — 2933 39 25 Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico esenzione — 2933 39 35 3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio esenzione — 2933 39 40 3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile esenzione — 2933 39 45 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina esenzione — 2933 39 50 Estere metilico di flurossipir (ISO) 4 — 2933 39 55 4-Metilpiridina esenzione — 2933 39 99 altri 6,5 — Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni: 2933 41 00 Levorfanolo (DCI) e suoi sali esenzione — 2933 49 altri: 2933 49 10 Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici 5,5 — 2933 49 30 Dextrometorfano (DCI) e suoi sali esenzione — 2933 49 90 altri 6,5 — Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico: 2933 52 00 Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali 6,5 — 2933 53 Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti: 2933 53 10 Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e loro sali esenzione — 2933 53 90 altri 6,5 — 2933 54 00 altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti 6,5 — 2933 55 00 Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti esenzione — 2933 59 altri: 2933 59 10 Diazinon (ISO) esenzione — 2933 59 20 1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina) esenzione — 2933 59 95 altri 6,5 — Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati: 2933 61 00 Melamina 6,5 — 2933 69 altri: 2933 69 10 Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina) 5,5 — 2933 69 20 Metenamina (DCI) (esametilentetrammina) esenzione — 2933 69 30 2,6-Di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo esenzione — 2933 69 80 altri 6,5 — Lattami: 2933 71 00 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) 6,5 — 2933 72 00 Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI) esenzione — 2933 79 00 altri lattami 6,5 — altri: 2933 91 Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti: 2933 91 10 Clordiazepossido (DCI) esenzione — 2933 91 90 altri 6,5 — 2933 99 altri: 2933 99 10 Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo) 6,5 — 2933 99 20 Indolo,3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM) 5,5 — 2933 99 30 Monoazepine 6,5 — 2933 99 40 Diazepine 6,5 — 2933 99 50 2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo esenzione — 2933 99 90 altri 6,5 — 2934 Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici: 2934 10 00 Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato 6,5 — 2934 20 Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni: 2934 20 20 Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali 6,5 — 2934 20 80 altri 6,5 — 2934 30 Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni: 2934 30 10 Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali esenzione — 2934 30 90 altri 6,5 — altri: 2934 91 00 Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti esenzione — 2934 99 altri: 2934 99 10 Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati esenzione — 2934 99 20 Furazolidone (DCI) esenzione — 2934 99 30 Acido 7-amminocefalosporanico esenzione — 2934 99 40 Sali ed esteri dell'acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico esenzione — 2934 99 50 Bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio esenzione — 2934 99 90 altri 6,5 — 2935 00 Solfonammidi: 2935 00 10 3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide esenzione — 2935 00 20 Metosulam (ISO) esenzione — 2935 00 90 altri 6,5 — XI.PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI 2936 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione: 2936 10 00 Provitamine, non miscelate esenzione — Vitamine e loro derivati, non miscelati: 2936 21 00 Vitamine A e loro derivati esenzione — 2936 22 00 Vitamina B1 e suoi derivati esenzione — 2936 23 00 Vitamina B2 e suoi derivati esenzione — 2936 24 00 Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati esenzione — 2936 25 00 Vitamina B6 e suoi derivati esenzione — 2936 26 00 Vitamina B12 e suoi derivati esenzione — 2936 27 00 Vitamina C e suoi derivati esenzione — 2936 28 00 Vitamina E e suoi derivati esenzione — 2936 29 altre vitamine e loro derivati: 2936 29 10 Vitamina B9 e suoi derivati esenzione — 2936 29 30 Vitamina H e suoi derivati esenzione — 2936 29 90 altre esenzione — 2936 90 altre, compresi i concentrati naturali: Concentrati naturali di vitamine: 2936 90 11 Concentrati naturali di vitamine A+D esenzione — 2936 90 19 altri esenzione — 2936 90 90 Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente esenzione — 2937 Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni: Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali: 2937 11 00 Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali esenzione g 2937 12 00 Insulina e suoi sali esenzione g 2937 19 00 altri esenzione g Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali: 2937 21 00 Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone) esenzione g 2937 22 00 Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei esenzione g 2937 23 00 Estrogeni e progestogeni esenzione g 2937 29 00 altri esenzione g Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali: 2937 31 00 Epinefrina esenzione g 2937 39 00 altri esenzione g 2937 40 00 Derivati degli ammino-acidi esenzione g 2937 50 00 Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali esenzione g 2937 90 00 altri esenzione g XII.ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI 2938 Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati: 2938 10 00 Rutoside (rutina) e suoi derivati 6,5 — 2938 90 altri: 2938 90 10 Eterosidi delle digitali 6 — 2938 90 30 Glicirrizina e glicirrizati 5,7 — 2938 90 90 altri 6,5 — 2939 Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati: Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti: 2939 11 00 Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti esenzione — 2939 19 00 altri esenzione — Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti: 2939 21 00 Chinina e suoi sali esenzione — 2939 29 00 altri esenzione — 2939 30 00 Caffeina e suoi sali esenzione — Efedrine e loro sali: 2939 41 00 Efedrina e suoi sali esenzione — 2939 42 00 Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali esenzione — 2939 43 00 Catina (DCI) e suoi sali esenzione — 2939 49 00 altri esenzione — Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti: 2939 51 00 Fenetillina (DCI) e suoi sali esenzione — 2939 59 00 altri esenzione — Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti: 2939 61 00 Ergometrina (DCI) e suoi sali esenzione — 2939 62 00 Ergotamina (DCI) e suoi sali esenzione — 2939 63 00 Acido lisergico e suoi sali esenzione — 2939 69 00 altri esenzione — altri: 2939 91 Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti: Cocaina e suoi sali: 2939 91 11 Cocaina greggia esenzione g 2939 91 19 altre esenzione g 2939 91 90 altre esenzione — 2939 99 00 altri esenzione — XIII.ALTRI COMPOSTI ORGANICI 2940 00 00 Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulsio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939 6,5 — 2941 Antibiotici: 2941 10 Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti: 2941 10 10 Amossicillina (DCI) e suoi sali esenzione — 2941 10 20 Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali esenzione — 2941 10 90 altri esenzione — 2941 20 Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti: 2941 20 30 Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati 5,3 — 2941 20 80 altre esenzione — 2941 30 00 Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti esenzione — 2941 40 00 Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti esenzione — 2941 50 00 Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti esenzione — 2941 90 00 altri esenzione — 2942 00 00 Altri composti organici 6,5 — CAPITOLO 30 PRODOTTI FARMACEUTICI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV); b) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520); c) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301); d) le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche; e) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose; f) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407); g) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502). 2. Ai sensi della voce 3002 per prodotti «immunologici modificati» si intendono unicamente gli anticorpi monoclonali (MAK, MAB), i frammenti di anticorpi nonché i coniugati di anticorpi e di frammenti di anticorpi. 3. Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo sono considerati: a) come «prodotti non miscelati»: 1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati; 2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29; 3) gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi; b) come «prodotti miscelati»: 1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale); 2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali; 3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali. 4. Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura: a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; b) le laminarie sterili; c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi; e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni; f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea; g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso; h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi; ij) le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici; k) i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza. Nota complementare 1. La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso una dichiarazione concernente: a) le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato; b) la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione; c) il dosaggio; e d) le modalità di assunzione. Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d). Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull'etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 3001 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove: 3001 10 Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati: 3001 10 10 polverizzati esenzione — 3001 10 90 altri esenzione — 3001 20 Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni: 3001 20 10 di origine umana esenzione — 3001 20 90 altri esenzione — 3001 90 altri: 3001 90 10 di origine umana esenzione — altri: 3001 90 91 Eparina e suoi sali esenzione — 3001 90 99 altri esenzione — 3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: 3002 10 Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici: 3002 10 10 Sieri specifici esenzione — altri: 3002 10 91 Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline esenzione — altri: 3002 10 95 di origine umana esenzione — 3002 10 99 altri esenzione — 3002 20 00 Vaccini per la medicina umana esenzione — 3002 30 00 Vaccini per la medicina veterinaria esenzione — 3002 90 altri: 3002 90 10 Sangue umano esenzione — 3002 90 30 Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici esenzione — 3002 90 50 Colture di microrganismi esenzione — 3002 90 90 altri esenzione — 3003 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto: 3003 10 00 contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati esenzione — 3003 20 00 contenenti altri antibiotici esenzione — contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici: 3003 31 00 contenenti insulina esenzione — 3003 39 00 altri esenzione — 3003 40 00 contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici esenzione — 3003 90 altri: 3003 90 10 contenenti iodio o suoi composti esenzione — 3003 90 90 altri esenzione — 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto: 3004 10 contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati: 3004 10 10 contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico esenzione — 3004 10 90 altri esenzione — 3004 20 contenenti altri antibiotici: 3004 20 10 condizionati per la vendita al minuto esenzione — 3004 20 90 altri esenzione — contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici: 3004 31 contenenti insulina: 3004 31 10 condizionati per la vendita al minuto esenzione — 3004 31 90 altri esenzione — 3004 32 contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati e analoghi strutturali: 3004 32 10 condizionati per la vendita al minuto esenzione — 3004 32 90 altri esenzione — 3004 39 altri: 3004 39 10 condizionati per la vendita al minuto esenzione — 3004 39 90 altri esenzione — 3004 40 contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici: 3004 40 10 condizionati per la vendita al minuto esenzione — 3004 40 90 altri esenzione — 3004 50 altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936: 3004 50 10 condizionati per la vendita al minuto esenzione — 3004 50 90 altri esenzione — 3004 90 altri: condizionati per la vendita al minuto: 3004 90 11 contenenti iodio o suoi composti esenzione — 3004 90 19 altri esenzione — altri: 3004 90 91 contenenti iodio o suoi composti esenzione — 3004 90 99 altri esenzione — 3005 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari: 3005 10 00 Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo esenzione — 3005 90 altri: 3005 90 10 Ovatte e prodotti di ovatta esenzione — altri: di materie tessili: 3005 90 31 Garze e prodotti di garza esenzione — altri: 3005 90 51 di «stoffe non tessute» esenzione — 3005 90 55 altri esenzione — 3005 90 99 altri esenzione — 3006 Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo: 3006 10 Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria: 3006 10 10 Catgut sterili esenzione — 3006 10 90 altri esenzione — 3006 20 00 Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni esenzione — 3006 30 00 Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente esenzione — 3006 40 00 Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea esenzione — 3006 50 00 Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso esenzione — 3006 60 Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi: a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937: 3006 60 11 condizionate per la vendita al minuto esenzione — 3006 60 19 altre esenzione — 3006 60 90 a base di spermicidi esenzione — 3006 70 00 Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici 6,5 (116) — 3006 80 00 Rifiuti farmaceutici esenzione — CAPITOLO 31 CONCIMI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) il sangue animale della voce 0511; b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5; c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001). 2. La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105: A. I seguenti prodotti: 1) il nitrato di sodio, anche puro; 2) il nitrato di ammonio, anche puro; 3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio; 4) il solfato di ammonio, anche puro; 5) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio; 6) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio; 7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio; 8) l'urea, anche pura. B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A. C. I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante. D. I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti. 3. La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105: A. I seguenti prodotti: 1) le scorie di defosforazione; 2) i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze; 3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli); 4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco. B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro. C. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante. 4. La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105: A. I seguenti prodotti: 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri); 2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c); 3) il solfato di potassio, anche puro; 4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro. B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A. 5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105. 6. Ai sensi della voce 3105 l'espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 3101 00 00 Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale esenzione — 3102 Concimi minerali o chimici azotati: 3102 10 Urea, anche in soluzione acquosa: 3102 10 10 Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 6,5 kg N 3102 10 90 altra 6,5 kg N Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio: 3102 21 00 Solfato di ammonio 6,5 kg N 3102 29 00 altri 6,5 kg N 3102 30 Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa: 3102 30 10 in soluzione acquosa 6,5 kg N 3102 30 90 altro 6,5 kg N 3102 40 Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante: 3102 40 10 con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso 6,5 kg N 3102 40 90 contenore di azoto superiore a 28 %, in peso 6,5 kg N 3102 50 Nitrato di sodio: 3102 50 10 Nitrato di sodio naturale (117) esenzione — 3102 50 90 altro 6,5 kg N 3102 60 00 Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio 6,5 kg N 3102 70 00 Calciocianammide 6,5 kg N 3102 80 00 Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali 6,5 kg N 3102 90 00 altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti 6,5 kg N 3103 Concimi minerali o chimici fosfatici: 3103 10 Perfosfati: 3103 10 10 con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso 4,8 kg P2O5 3103 10 90 altri 4,8 kg P2O5 3103 20 00 Scorie di defosforazione esenzione kg P2O5 3103 90 00 altri esenzione kg P2O5 3104 Concimi minerali o chimici potassici: 3104 10 00 Carnallite, silvinite e altri sali di potassio naturali greggi esenzione kg K2O 3104 20 Cloruro di potassio: 3104 20 10 con tenore in potassio calcolato come K2O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco esenzione kg K2O 3104 20 50 con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco esenzione kg K2O 3104 20 90 con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco esenzione kg K2O 3104 30 00 Solfato di potassio esenzione kg K2O 3104 90 00 altri esenzione kg K2O 3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg: 3105 10 00 Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 6,5 — 3105 20 Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio: 3105 20 10 con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 6,5 — 3105 20 90 altri 6,5 — 3105 30 00 Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) 6,5 — 3105 40 00 Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico) 6,5 — altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo: 3105 51 00 contenenti nitrati e fosfati 6,5 — 3105 59 00 altri 6,5 — 3105 60 Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio: 3105 60 10 Perfosfati potassici 3,2 — 3105 60 90 altri 3,2 — 3105 90 altri: 3105 90 10 Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (117) esenzione — altri: 3105 90 91 con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 6,5 — 3105 90 99 altri 3,2 — CAPITOLO 32 ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212; b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504; c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715). 2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204. 3. Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215. 4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione. 5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua. 6. Ai sensi della voce 3212, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio: per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti: a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti; b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 3201 Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati: 3201 10 00 Estratto di quebracho esenzione — 3201 20 00 Estratto di mimosa 6,5 (118) — 3201 90 altri: 3201 90 20 Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno 5,8 — 3201 90 90 altri 5,3 (119) — 3202 Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia: 3202 10 00 Prodotti per concia organici sintetici 5,3 — 3202 90 00 altri 5,3 — 3203 00 Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo: 3203 00 10 Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze esenzione — 3203 00 90 Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze 2,5 — 3204 Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita: Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo: 3204 11 00 Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 — 3204 12 00 Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 — 3204 13 00 Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 — 3204 14 00 Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 — 3204 15 00 Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 — 3204 16 00 Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 — 3204 17 00 Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 — 3204 19 00 altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19 6,5 — 3204 20 00 Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» 6 — 3204 90 00 altri 6,5 — 3205 00 00 Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo 6,5 — 3206 Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita: Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio: 3206 11 00 contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca 6 — 3206 19 00 altri 6,5 — 3206 20 00 Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo 6,5 — 3206 30 00 Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio 6,5 — altre sostanze coloranti e altre preparazioni: 3206 41 00 Oltremare e sue preparazioni 6,5 — 3206 42 00 Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco 6,5 — 3206 43 00 Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri) 6,5 — 3206 49 altre: 3206 49 10 Magnetite 4,9 (120) — 3206 49 90 altre 6,5 — 3206 50 00 Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» 5,3 — 3207 Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi: 3207 10 00 Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili 6,5 — 3207 20 Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili: 3207 20 10 Ingobbi 5,3 — 3207 20 90 altri 6,3 — 3207 30 00 Lustri liquidi e preparazioni simili 5,3 — 3207 40 Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi: 3207 40 10 Vetro detto «smalto» 3,7 — 3207 40 20 Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri esenzione — 3207 40 30 Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio esenzione — 3207 40 80 altri 3,7 — 3208 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo: 3208 10 a base di poliesteri: 3208 10 10 Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 6,5 — 3208 10 90 altre 6,5 — 3208 20 a base di polimeri acrilici o vinilici: 3208 20 10 Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 6,5 — 3208 20 90 altre 6,5 — 3208 90 altre: Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo: 3208 90 11 Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero esenzione — 3208 90 13 Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero esenzione — 3208 90 19 altri 6,5 — altre: 3208 90 91 a base di polimeri sintetici 6,5 — 3208 90 99 a base di polimeri naturali modificati 6,5 — 3209 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso: 3209 10 00 a base di polimeri acrilici o vinilici 6,5 — 3209 90 00 altre 6,5 — 3210 00 Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio: 3210 00 10 Pitture e vernici all'olio 6,5 — 3210 00 90 altri 6,5 — 3211 00 00 Siccativi preparati 6,5 — 3212 Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto: 3212 10 Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello): 3212 10 10 a base di metalli comuni 6,5 — 3212 10 90 altri 6,5 — 3212 90 altri: Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture: 3212 90 31 a base di polvere di alluminio 6,5 — 3212 90 38 altri 6,5 — 3212 90 90 Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto 6,5 — 3213 Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili: 3213 10 00 Colori in assortimenti 6,5 — 3213 90 00 altri 6,5 — 3214 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura: 3214 10 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura: 3214 10 10 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici 5 — 3214 10 90 Stucchi utilizzati nella pittura 5 — 3214 90 00 altri 5 — 3215 Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide: Inchiostri da stampa: 3215 11 00 neri 6,5 — 3215 19 00 altri 6,5 — 3215 90 altri: 3215 90 10 Inchiostri per scrivere o da disegno 6,5 — 3215 90 80 altri 6,5 — CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302; b) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401; c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805. 2. Ai sensi della voce 3302, l'espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi. 3. Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi. 4. Ai sensi della voce 3307, per «prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: Oli essenziali di agrumi: 3301 11 di bergamotto: 3301 11 10 non deterpenati 7 — 3301 11 90 deterpenati 4,4 — 3301 12 di arancio: 3301 12 10 non deterpenati 7 — 3301 12 90 deterpenati 4,4 — 3301 13 di limone: 3301 13 10 non deterpenati 7 — 3301 13 90 deterpenati 4,4 — 3301 14 di lima o limetta: 3301 14 10 non deterpenati 7 — 3301 14 90 deterpenati 4,4 — 3301 19 altri: 3301 19 10 non deterpenati 7 — 3301 19 90 deterpenati 4,4 — Oli essenziali diversi da quelli di agrumi: 3301 21 di geranio: 3301 21 10 non deterpenati esenzione — 3301 21 90 deterpenati 2,3 — 3301 22 di gelsomino: 3301 22 10 non deterpenati esenzione — 3301 22 90 deterpenati 2,3 — 3301 23 di lavanda o di lavandina: 3301 23 10 non deterpenati esenzione — 3301 23 90 deterpenati 2,9 — 3301 24 di menta piperita (Mentha piperita): 3301 24 10 non deterpenati esenzione — 3301 24 90 deterpenati 2,9 — 3301 25 di altra menta: 3301 25 10 non deterpenati esenzione — 3301 25 90 deterpenati 2,9 — 3301 26 di vetiver: 3301 26 10 non deterpenati esenzione — 3301 26 90 deterpenati 2,3 — 3301 29 altri: di garofano, di niauli, di ylang-ylang: 3301 29 11 non deterpenati esenzione — 3301 29 31 deterpenati 2,9 (122) — altri: 3301 29 61 non deterpenati esenzione — 3301 29 91 deterpenati 2,9 (122) — 3301 30 00 Resinoidi 2 — 3301 90 altri: 3301 90 10 Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali 2,3 — Oleoresine d'estrazione: 3301 90 21 di liquirizia e di luppolo 3,2 — 3301 90 30 altre esenzione — 3301 90 90 altri 3 — 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: 3302 10 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: 3302 10 10 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol 17,3 MIN 1 €/% vol/hl — altre: 3302 10 21 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 12,8 — 3302 10 29 altre 9 + EA (121) — 3302 10 40 altri esenzione — 3302 10 90 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari esenzione — 3302 90 altri: 3302 90 10 Soluzioni alcoliche esenzione — 3302 90 90 altri esenzione — 3303 00 Profumi ed acque da toletta: 3303 00 10 Profumi esenzione — 3303 00 90 Acque da toletta esenzione — 3304 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure: 3304 10 00 Prodotti per il trucco delle labbra esenzione — 3304 20 00 Prodotti per il trucco degli occhi esenzione — 3304 30 00 Preparazioni per manicure o pedicure esenzione — altri: 3304 91 00 Ciprie, comprese le polveri compatte esenzione — 3304 99 00 altri esenzione — 3305 Preparazioni per capelli: 3305 10 00 Shampooings esenzione — 3305 20 00 Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti esenzione — 3305 30 00 Lacche per capelli esenzione — 3305 90 altre: 3305 90 10 Lozioni per capelli esenzione — 3305 90 90 altre esenzione — 3306 Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto: 3306 10 00 Dentifrici esenzione — 3306 20 00 Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari) 4 — 3306 90 00 altre esenzione — 3307 Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti: 3307 10 00 Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba 6,5 — 3307 20 00 Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore 6,5 — 3307 30 00 Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno 6,5 — Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose: 3307 41 00 Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione 6,5 — 3307 49 00 altre 6,5 — 3307 90 00 altri 6,5 — CAPITOLO 34 SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517); b) i composti isolati di costituzione chimica definita; c) gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307). 2. Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili. 3. Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura: a) danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a 4,5 × 10- 2 N/m (45 dine/cm) o meno. 4. L'espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27. 5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto: A. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua; B. ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo; C. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze. Tuttavia la voce 3404 non comprende: a) i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere; b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521; c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati; d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.). Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 3401 Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti: Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: 3401 11 00 da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) esenzione — 3401 19 00 altri esenzione — 3401 20 Saponi presentati in altre forme: 3401 20 10 Fiocchi, scaglie, granuli o polveri esenzione — 3401 20 90 altri esenzione — 3401 30 00 Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone 4 — 3402 Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401: Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto: 3402 11 anionici: 3402 11 10 Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio esenzione — 3402 11 90 altri 4 — 3402 12 00 cationici 4 — 3402 13 00 non ionici 4 — 3402 19 00 altri 4 — 3402 20 Preparazioni condizionate per la vendita al minuto: 3402 20 20 Preparazioni tensioattive 4 — 3402 20 90 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire 4 — 3402 90 altri: 3402 90 10 Preparazioni tensioattive 4 — 3402 90 90 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire 4 — 3403 Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: 3403 11 00 Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie 4,6 — 3403 19 altre: 3403 19 10 contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base 6,5 — altre: 3403 19 91 Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli 4,6 — 3403 19 99 altre 4,6 — altre: 3403 91 00 Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie 4,6 — 3403 99 altre: 3403 99 10 Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli 4,6 — 3403 99 90 altre 4,6 — 3404 Cere artificiali e cere preparate: 3404 10 00 di lignite, modificata chimicamente esenzione — 3404 20 00 di poli(ossietilene) (polietilenglicole) esenzione — 3404 90 altre: 3404 90 10 Cere preparate, compresa la ceralacca esenzione — 3404 90 90 altre esenzione — 3405 Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404: 3405 10 00 Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio esenzione — 3405 20 00 Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno esenzione — 3405 30 00 Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli esenzione — 3405 40 00 Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare esenzione — 3405 90 altri: 3405 90 10 Lucidi per metalli esenzione — 3405 90 90 altri esenzione — 3406 00 Candele, ceri ed articoli simili: Candele e ceri: 3406 00 11 lisci, non profumati esenzione — 3406 00 19 altri esenzione — 3406 00 90 altri esenzione — 3407 00 00 Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso. esenzione — CAPITOLO 35 SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i lieviti (voce 2102); b) le frazioni del sangue (diverse dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30; c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202); d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34; e) le proteine indurite (voce 3913); f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49). 2. Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %. I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702. Nota complementare 1. Rientrano nella voce 3504 i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: 3501 10 Caseine: 3501 10 10 destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (123) esenzione — 3501 10 50 destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (123) 3,2 — 3501 10 90 altre 9 — 3501 90 altri: 3501 90 10 Colle di caseina 8,3 — 3501 90 90 altri 6,4 — 3502 Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: Ovoalbumina: 3502 11 essiccata: 3502 11 10 inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (124) esenzione — 3502 11 90 altra 123,5 €/100 kg/net (125) — 3502 19 altra: 3502 19 10 inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (124) esenzione — 3502 19 90 altra 16,7 €/100 kg/net (125) — 3502 20 Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: 3502 20 10 inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (124) esenzione — altra: 3502 20 91 essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) 123,5 €/100 kg/net — 3502 20 99 altra 16,7 €/100 kg/net — 3502 90 altri: Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina: 3502 90 20 inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana (124) esenzione — 3502 90 70 altre 6,4 — 3502 90 90 Albuminati ed altri derivati delle albumine 7,7 — 3503 00 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501: 3503 00 10 Gelatine e loro derivati 7,7 — 3503 00 80 altre 7,7 — 3504 00 00 Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo 3,4 — 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati: 3505 10 10 Destrina 9 + 17,7 €/100 kg/net — altri amidi e fecole modificati: 3505 10 50 Amidi e fecole esterificati o eterificati 7,7 — 3505 10 90 altri 9 + 17,7 €/100 kg/net — 3505 20 Colle: 3505 20 10 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % 8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5 — 3505 20 30 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 % 8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5 — 3505 20 50 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % 8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5 — 3505 20 90 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 % 8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5 — 3506 Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg: 3506 10 00 Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg 6,5 — altri: 3506 91 00 Adesivi a base di polimeri delle voci 3901 a 3913 o di gomma 6,5 — 3506 99 00 altri 6,5 — 3507 Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove: 3507 10 00 Presame e suoi concentrati 6,3 — 3507 90 altri: 3507 90 10 Lipoproteina lipasi esenzione — 3507 90 20 Proteasi alcalina da aspergillus esenzione — 3507 90 90 altri 6,3 — CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI Note 1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b). 2. Ai sensi della voce 3606 per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente: a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso; b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm3; c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 3601 00 00 Polveri propellenti 5,7 — 3602 00 00 Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti 6,5 — 3603 00 Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici: 3603 00 10 Micce di sicurezza; cordoni detonanti 6 — 3603 00 90 altri 6,5 — 3604 Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici: 3604 10 00 Articoli per fuochi d'artificio 6,5 — 3604 90 00 altri 6,5 — 3605 00 00 Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604 6,5 — 3606 Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo: 3606 10 00 Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm3 6,5 — 3606 90 altri: 3606 90 10 Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma 6 — 3606 90 90 altri 6,5 — CAPITOLO 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA Note 1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti. 2. In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili. Note complementari 1. Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l'altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento. 2. Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 3701 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: 3701 10 per raggi X: 3701 10 10 per uso medico, odontoiatrico o veterinario 6,5 m2 3701 10 90 altre 6,5 m2 3701 20 00 Pellicole a sviluppo e stampa istantanei 6,5 p/st 3701 30 00 altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm 6,5 m2 altre: 3701 91 00 per la fotografia a colori (policromia) 6,5 — 3701 99 00 altre 6,5 — 3702 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate: 3702 10 00 per raggi X 6,5 m2 3702 20 00 Pellicole a sviluppo e stampa istantanei 6,5 p/st altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm: 3702 31 per la fotografia a colori (policromia): 3702 31 10 di lunghezza inferiore o uguale a 30 m 6,5 p/st di lunghezza superiore a 30 m: 3702 31 91 – – – –  Pellicole negative a colori: — di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e — di lunghezza di 100 m o più destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (126) esenzione m 3702 31 99 altri 6,5 m 3702 32 altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento: di larghezza inferiore o uguale a 35 mm: 3702 32 11 Microfilm; pellicole per arti grafiche 6,5 — 3702 32 19 altre 5,3 — di larghezza superiore a 35 mm: 3702 32 31 Microfilm 6,5 — 3702 32 51 Pellicole per arti grafiche 6,5 — 3702 32 90 altre 6,5 — 3702 39 00 altre 6,5 — altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm: 3702 41 00 di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia) 6,5 m2 3702 42 00 di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori 6,5 m2 3702 43 00 di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m 6,5 m2 3702 44 00 di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm 6,5 m2 altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia): 3702 51 00 di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m 5,3 p/st 3702 52 00 di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m 5,3 — 3702 53 00 di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive 5,3 p/st 3702 54 di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive: 3702 54 10 di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 24 mm 5 p/st 3702 54 90 di larghezza superiore a 24 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm 5 p/st 3702 55 00 di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m 5,3 m 3702 56 00 di larghezza superiore a 35 mm 6,5 — altre: 3702 91 di larghezza inferiore o uguale a 16 mm 3702 91 20 Pellicole per arti grafiche 6,5 — 3702 91 80 altre 5,3 — 3702 93 di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m: 3702 93 10 Microfilm; pellicole per arti grafiche 6,5 — 3702 93 90 altre 5,3 p/st 3702 94 di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m: 3702 94 10 Microfilm; pellicole per arti grafiche 6,5 — 3702 94 90 altre 5,3 m 3702 95 00 di larghezza superiore a 35 mm 6,5 — 3703 Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati: 3703 10 00 in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm 6,5 — 3703 20 altri, per la fotografia a colori (policromia): 3703 20 10 per immagini ottenute da pellicole invertibili 6,5 — 3703 20 90 altri 6,5 — 3703 90 altri: 3703 90 10 sensibilizzati con sali d'argento o di platino 6,5 — 3703 90 90 altri 6,5 — 3704 00 Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati: 3704 00 10 Lastre e pellicole esenzione — 3704 00 90 altre 6,5 — 3705 Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche: 3705 10 00 per la stampa in offset 5,3 — 3705 20 00 Microfilm 3,2 — 3705 90 00 altre 5,3 — 3706 Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono: 3706 10 di larghezza uguale o superiore a 35 mm: 3706 10 10 portanti soltanto la registrazione del suono esenzione m altre: 3706 10 91 negative; positive intermedie di lavoro esenzione m 3706 10 99 altre positive 6,5 (127) m 3706 90 altre: 3706 90 10 portanti soltanto la registrazione del suono esenzione m altre: 3706 90 31 negative; positive intermedie di lavoro esenzione m altre positive: 3706 90 51 Pellicole di attualità esenzione m altre, di larghezza: 3706 90 91 inferiore a 10 mm esenzione m 3706 90 99 uguale o superiore a 10 mm 5,4 (128) m 3707 Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego: 3707 10 00 Emulsioni per sensibilizzare le superfici 6 — 3707 90 altri: Rivelatori e fissatori: per la fotografia a colori (policromia): 3707 90 11 per pellicole e lastre fotografiche 6 — 3707 90 19 altri 6 — 3707 90 30 altri 6 — 3707 90 90 altri 6 — CAPITOLO 38 PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti: 1) la grafite artificiale (voce 3801); 2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808; 3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813); 4) i materiali di riferimento certificati, specificati nella seguente nota 2; 5) i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c); b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106); c) le ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620); d) i medicamenti (voci 3003 o 3004); e) i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano ad esempio sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica. 2. A) Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento. B) Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura. 3. Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura: a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g; b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel; c) le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto; d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto; e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger). 4. Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L'espressione «rifiuti urbani» non comprende: a) le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come ad esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo e le batterie usate che sono classificati secondo il regime proprio; b) i rifiuti industriali; c) rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30; d) rifiuti clinici definiti alla nota 6 a). 5. Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31). 6. Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende: a) i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate); b) i residui di solventi organici; c) i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo; d) gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse. Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710). Nota di sottovoci 1. Ai sensi delle voci 3825 41 e 3925 49, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 3801 Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti: 3801 10 00 Grafite artificiale 3,6 — 3801 20 Grafite colloidale o semicolloidale: 3801 20 10 Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale 6,5 — 3801 20 90 altra 4,1 — 3801 30 00 Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni 5,3 — 3801 90 00 altre 3,7 — 3802 Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito: 3802 10 00 Carboni attivati 3,2 — 3802 90 00 altri 5,7 — 3803 00 Tallol, anche raffinato: 3803 00 10 greggio esenzione — 3803 00 90 altro 4,1 — 3804 00 Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803: 3804 00 10 Lignosolfonati 5 — 3804 00 90 altri 5 — 3805 Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo: 3805 10 Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato: 3805 10 10 Essenza di trementina 4 — 3805 10 30 Essenza di legno di pino 3,7 — 3805 10 90 Essenza di cellulosa al solfato 3,2 — 3805 20 00 Olio di pino 3,7 — 3805 90 00 altri 3,4 — 3806 Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse: 3806 10 Colofonie ed acidi resinici: 3806 10 10 di gemma 5 — 3806 10 90 altre 5 — 3806 20 00 Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie 4,2 — 3806 30 00 «Gomme-esteri» 6,5 — 3806 90 00 altri 4,2 — 3807 00 Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali: 3807 00 10 Catrami di legno 2,1 — 3807 00 90 altri 4,6 — 3808 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: 3808 10 Insetticidi: 3808 10 10 a base di piretrinoidi 6 — 3808 10 20 a base di idrocarburi clorati 6 — 3808 10 30 a base di carbammati 6 — 3808 10 40 a base di composti organofosforici 6 — 3808 10 90 altri 6 — 3808 20 Fungicidi: inorganici: 3808 20 10 Preparazioni cupriche 4,6 — 3808 20 15 altri 6 — altri: 3808 20 30 a base di ditiocarbammati 6 — 3808 20 40 a base di benzimidazoli 6 — 3808 20 50 a base di diazoli o di triazoli 6 — 3808 20 60 a base di diazine o di morfoline 6 — 3808 20 80 altri 6 — 3808 30 Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante: Erbicidi: 3808 30 11 a base di fenossifitoormoni 6 — 3808 30 13 a base di triazine 6 — 3808 30 15 a base di ammidi 6 — 3808 30 17 a base di carbammati 6 — 3808 30 21 a base di derivati di dinitroaniline 6 — 3808 30 23 a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati 6 — 3808 30 27 altri 6 — 3808 30 30 Inibitori di germinazione 6 — 3808 30 90 Regolatori di crescita per piante 6,5 — 3808 40 Disinfettanti: 3808 40 10 a base di sali di ammonio quaternario 6 — 3808 40 20 a base di composti alogenati 6 — 3808 40 90 altri 6 — 3808 90 altri: 3808 90 10 Rodenticidi 6 — 3808 90 90 altri 6 — 3809 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: 3809 10 a base di sostanze amidacee: 3809 10 10 aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % 8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8 — 3809 10 30 aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % 8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8 — 3809 10 50 aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % 8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8 — 3809 10 90 aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 % 8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8 — altri: 3809 91 00 dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili 6,3 — 3809 92 00 dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili 6,3 — 3809 93 00 dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili 6,3 — 3810 Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura: 3810 10 00 Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti 6,5 — 3810 90 altre: 3810 90 10 Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura 4,1 — 3810 90 90 altre 5 — 3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: Preparazioni antidetonanti: 3811 11 a base di composti del piombo: 3811 11 10 a base di piombo tetraetile 6,5 — 3811 11 90 altre 5,8 — 3811 19 00 altre 5,8 — Additivi per oli lubrificanti: 3811 21 00 contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi 5,3 — 3811 29 00 altri 5,8 — 3811 90 00 altri 5,8 — 3812 Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche: 3812 10 00 Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione» 6,3 — 3812 20 Plastificanti composti per gomma o materie plastiche: 3812 20 10 Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil esenzione — 3812 20 90 altri 6,5 — 3812 30 Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche: 3812 30 20 Preparazioni antiossidanti 6,5 — 3812 30 80 altri 6,5 — 3813 00 00 Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici 6,5 — 3814 00 Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici: 3814 00 10 a base di acetato di butile 6,5 — 3814 00 90 altri 6,5 — 3815 Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove: Catalizzatori su supporti: 3815 11 00 aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel 6,5 — 3815 12 00 aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso 6,5 — 3815 19 altri: 3815 19 10 – – –  Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 35 % di rame, e — 2 % o più e non più di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0 esenzione — 3815 19 90 altri 6,5 — 3815 90 altri: 3815 90 10 Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo esenzione — 3815 90 90 altri 6,5 — 3816 00 00 Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801 2,7 — 3817 00 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902: 3817 00 50 Alchilbenzene lineare 6,3 — 3817 00 80 altri 6,3 — 3818 00 Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica: 3818 00 10 Silicio drogato esenzione — 3818 00 90 altri esenzione — 3819 00 00 Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi 6,5 — 3820 00 00 Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento 6,5 — 3821 00 00 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi 5 — 3822 00 00 Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati esenzione — 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: 3823 11 00 Acido stearico 5,1 — 3823 12 00 Acido oleico 4,5 — 3823 13 00 Acidi grassi del tallolio 2,9 — 3823 19 altri: 3823 19 10 Acidi grassi distillati 2,9 — 3823 19 30 Distillato d'acidi grassi 2,9 — 3823 19 90 altri 2,9 — 3823 70 00 Alcoli grassi industriali 3,8 — 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: 3824 10 00 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia 6,5 — 3824 20 00 Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri 3,2 — 3824 30 00 Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici 5,3 — 3824 40 00 Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo 6,5 — 3824 50 Malte e calcestruzzo, non refrattari: 3824 50 10 Calcestruzzo pronto per la gettata 6,5 — 3824 50 90 altri 6,5 — 3824 60 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: in soluzione acquosa: 3824 60 11 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 7,7 + 16,1 €/100 kg/net — 3824 60 19 altro 9,6 + 37,8 €/100 kg/net (130) — altro: 3824 60 91 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 7,7 + 23 €/100 kg/net — 3824 60 99 altro 9,6 + 53,7 €/100 kg/net (130) — Miscugli contenenti derivati peralogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due diversi alogeni: 3824 71 00 contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro 6,5 — 3824 79 00 altri 6,5 — 3824 90 altri: 3824 90 10 Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali 5,7 — 3824 90 15 Scambiatori di ioni 6,5 — 3824 90 20 Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche 6 — 3824 90 25 Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio 5,1 — 3824 90 35 Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi 6,5 — 3824 90 40 Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili 6,5 — altri: 3824 90 45 Preparazioni disincrostanti e simili 6,5 — 3824 90 50 Preparazioni per la galvanoplastica 6,5 — 3824 90 55 Miscugli di mono-, di-e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse) 6,5 — Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici: 3824 90 61 Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 (129) esenzione — 3824 90 62 Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina esenzione — 3824 90 64 altri 6,5 — 3824 90 65 Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00) 6,5 — 3824 90 70 Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni 6,5 — altri: 3824 90 75 Placchette di niobato di litio non drogato esenzione — 3824 90 80 Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550 esenzione — 3824 90 85 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene esenzione — 3824 90 99 altri 6,5 — 3825 Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo: 3825 10 00 Rifiuti urbani 6,5 — 3825 20 00 Fanghi di depurazione 6,5 — 3825 30 00 Rifiuti clinici 6,5 — Residui di solventi organici: 3825 41 00 alogenati 6,5 — 3825 49 00 altri 6,5 — 3825 50 00 Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo 6,5 — altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse: 3825 61 00 contenenti principalmente costituenti organici 6,5 — 3825 69 00 altri 6,5 — 3825 90 altri: 3825 90 10 Ossidi di fero alcalinizzati per la depurazione dei gas 5 — 3825 90 90 altri 6,5 — SEZIONE VII MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Note 1. I prodotti presentati in assortimenti composti da pìu elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano: a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati; b) presentati nello stesso tempo; c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri. 2. Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale. CAPITOLO 39 MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE Note 1. Nella nomenclatura per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione. Nella nomenclatura l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI. 2. Questo capitolo non comprende: a) le cere delle voci 2712 o 3404; b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29); c) l'eparina e suoi sali (voce 3001); d) le soluzioni (diverse dai collodii) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212; e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402; f) le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806); g) i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822); h) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica; ij) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202; k) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46; l) i rivestimenti murali della voce 4814; m) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti); n) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti); o) le minuterie di fantasia della voce 7117; p) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico); q) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII; r) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno); s) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria); t) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti); u) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate); v) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport); w) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite). 3. Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie: a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di e 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902); b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911); c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche; d) i siliconi (voce 3910); e) i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri. 4. Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero. Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme. Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. 5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto. 6. Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme: a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni; b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili. 7. La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914). 8. Ai sensi della voce 3917 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati. 9. Ai sensi della voce 3918 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato. 10. Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso). 11. La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II: a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri; b) elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti; c) grondaie e loro accessori; d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie; e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili; f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori; g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi); h) motivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupole, colombaie; ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente, pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione. Note di sottovoci 1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni: a) quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi: 1) Il prefisso poli che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (ad esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero. 2) I copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscono per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero. 3) I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce. 4) I polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere presi insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati; b) quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie: 1) I polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere presi insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati. 2) I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato. I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni. 2. Ai sensi della sottovoce 3920 43 il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari. Nota complementare 1. Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati: — con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o — con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59]. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) I.FORME PRIMARIE 3901 Polimeri di etilene, in forme primarie: 3901 10 Polietilene di densità inferiore a 0,94: 3901 10 10 Polietilene lineare 6,5 — 3901 10 90 altro 6,5 — 3901 20 Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94: 3901 20 10 – –  Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente: — 50 mg/kg o meno di alluminio, — 2 mg/kg o meno di calcio, — 2 mg/kg o meno di cromo, — 2 mg/kg o meno di ferro, — 2 mg/kg o meno di nichel, — 2 mg/kg o meno di titanio, — 8 mg/kg o meno di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (131) esenzione — 3901 20 90 altri 6,5 — 3901 30 00 Copolimeri di etilene e di acetato di vinile 6,5 — 3901 90 altri: 3901 90 10 Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico esenzione — 3901 90 20 Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo esenzione — 3901 90 90 altri 6,5 — 3902 Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie: 3902 10 00 Polipropilene 6,5 — 3902 20 00 Poliisobutilene 6,5 — 3902 30 00 Copolimeri di propilene 6,5 — 3902 90 altri: 3902 90 10 Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo esenzione — 3902 90 20 Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo esenzione — 3902 90 90 altri 6,5 — 3903 Polimeri di stirene, in forme primarie: Polistirene: 3903 11 00 espansibile 6,5 — 3903 19 00 altro 6,5 — 3903 20 00 Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN) 6,5 — 3903 30 00 Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) 6,5 — 3903 90 altri: 3903 90 10 Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più esenzione — 3903 90 20 Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo esenzione — 3903 90 90 altri 6,5 — 3904 Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie: 3904 10 00 Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze 6,5 — altro poli(cloruro di vinile): 3904 21 00 non plastificato 6,5 — 3904 22 00 plastificato 6,5 — 3904 30 00 Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile 6,5 — 3904 40 00 altri copolimeri di cloruro di vinile 6,5 — 3904 50 Polimeri di cloruro di vinilidene: 3904 50 10 Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri esenzione — 3904 50 90 altri 6,5 — Polimeri fluorurati: 3904 61 00 Politetrafluoroetilene 6,5 — 3904 69 altri: 3904 69 10 Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo esenzione — 3904 69 90 altri 6,5 — 3904 90 00 altri 6,5 — 3905 Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie: Poli(acetato di vinile): 3905 12 00 in dispersione acquosa 6,5 — 3905 19 00 altro 6,5 — Copolimeri di acetato di vinile: 3905 21 00 in dispersione acquosa 6,5 — 3905 29 00 altri 6,5 — 3905 30 00 Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato 6,5 — altri: 3905 91 00 Copolimeri 6,5 — 3905 99 altri: 3905 99 10 – – –  Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico esenzione — 3905 99 90 altri 6,5 — 3906 Polimeri acrilici, in forme primarie: 3906 10 00 Poli(metacrilato di metile) 6,5 — 3906 90 altri: 3906 90 10 Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide] esenzione — 3906 90 20 Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero esenzione — 3906 90 30 Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile esenzione — 3906 90 40 Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR) esenzione — 3906 90 50 Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili (131) esenzione — 3906 90 60 Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice 5 — 3906 90 90 altri 6,5 — 3907 Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie: 3907 10 00 Poliacetali 6,5 — 3907 20 altri polieteri: Polieteralcoli: 3907 20 11 Polietilenglicoli 6,5 — altri: 3907 20 21 con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100 6,5 — 3907 20 29 altri 6,5 — altri: 3907 20 91 Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene esenzione — 3907 20 99 altri 6,5 — 3907 30 00 Resine epossidiche 6,5 — 3907 40 00 Policarbonati 6,5 — 3907 50 00 Resine alchidiche 6,5 — 3907 60 Poli(etilene tereftalato): 3907 60 20 con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g 6,5 — 3907 60 80 altro 6,5 — altri poliesteri: 3907 91 non saturi: 3907 91 10 liquidi 6,5 — 3907 91 90 altri 6,5 — 3907 99 altri: con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100: 3907 99 11 Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato) esenzione — 3907 99 19 altri 6,5 — altri: 3907 99 91 Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato) esenzione — 3907 99 99 altri 6,5 — 3908 Poliammidi in forme primarie: 3908 10 00 Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12 6,5 — 3908 90 00 altre 6,5 — 3909 Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie: 3909 10 00 Resine ureiche; resine di tiourea 6,5 — 3909 20 00 Resine melamminiche 6,5 — 3909 30 00 altre resine amminiche 6,5 — 3909 40 00 Resine fenoliche 6,5 — 3909 50 Poliuretani: 3909 50 10 Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero esenzione — 3909 50 90 altri 6,5 — 3910 00 00 Siliconi, in forme primarie 6,5 — 3911 Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie: 3911 10 00 Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni 6,5 — 3911 90 altri: Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente: 3911 90 11 Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo 3,5 — 3911 90 13 Poli(tio-1,4-fenilene) esenzione — 3911 90 19 altri 6,5 — altri: 3911 90 91 Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri esenzione — 3911 90 93 Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati esenzione — 3911 90 99 altri 6,5 — 3912 Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie: Acetati di cellulosa: 3912 11 00 non plastificati 6,5 — 3912 12 00 plastificati 6,5 — 3912 20 Nitrati di cellulosa (compresi i collodi): non plastificati: 3912 20 11 Collodi e celloidina 6,5 — 3912 20 19 altri 6 — 3912 20 90 plastificati 6,5 — Eteri di cellulosa: 3912 31 00 Carbossimetilcellulosa e suoi sali 6,5 — 3912 39 altri: 3912 39 10 Etilcellulosa 6,5 — 3912 39 20 Idrossipropilcellulosa esenzione — 3912 39 80 altri 6,5 — 3912 90 altri: 3912 90 10 Esteri di cellulosa 6,4 — 3912 90 90 altri 6,5 — 3913 Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie: 3913 10 00 Acido alginico, suoi sali e suoi esteri 5 — 3913 90 00 altri 6,5 — 3914 00 00 Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie 6,5 — II.CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI 3915 Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche: 3915 10 00 di polimeri di etilene 6,5 — 3915 20 00 di polimeri di stirene 6,5 — 3915 30 00 di polimeri di cloruro di vinile 6,5 — 3915 90 di altre materie plastiche: di prodotti di polimerizzazione di addizione: 3915 90 11 di polimeri di propilene 6,5 — 3915 90 18 altri 6,5 — 3915 90 90 altri 6,5 — 3916 Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche: 3916 10 00 di polimeri di etilene 6,5 — 3916 20 di polimeri di cloruro di vinile: 3916 20 10 di poli(cloruro di vinile) 6,5 — 3916 20 90 altri 6,5 — 3916 90 di altre materie plastiche: di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente: 3916 90 11 di poliesteri 6,5 — 3916 90 13 di poliammidi 6,5 — 3916 90 15 di resine epossidiche 6,5 — 3916 90 19 altri 6,5 — di prodotti di polimerizzazione di addizione: 3916 90 51 di polimeri di propilene 6,5 — 3916 90 59 altri 6,5 — 3916 90 90 altri 6,5 — 3917 Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche: 3917 10 Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche: 3917 10 10 di proteine indurite 5,3 — 3917 10 90 di materie plastiche cellulosiche 6,5 — Tubi rigidi: 3917 21 di polimeri di etilene: 3917 21 10 senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 6,5 — altri: 3917 21 91 muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132) esenzione — 3917 21 99 altri 6,5 — 3917 22 di polimeri di propilene: 3917 22 10 senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 6,5 — altri: 3917 22 91 muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132) esenzione — 3917 22 99 altri 6,5 — 3917 23 di polimeri di cloruro di vinile: 3917 23 10 senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 6,5 — altri: 3917 23 91 muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132) esenzione — 3917 23 99 altri 6,5 — 3917 29 di altre materie plastiche: senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati: 3917 29 12 di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente 6,5 — 3917 29 15 di prodotti di polimerizzazione di addizione 6,5 — 3917 29 19 altri 6,5 — altri: 3917 29 91 muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132) esenzione — 3917 29 99 altri 6,5 — altri tubi: 3917 31 Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa: 3917 31 10 muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132) esenzione — 3917 31 90 altri 6,5 — 3917 32 altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori: senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati: 3917 32 10 di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente 6,5 — di prodotti di polimerizzazione di addizione: 3917 32 31 di polimeri di etilene 6,5 — 3917 32 35 di polimeri di cloruro di vinile 6,5 — 3917 32 39 altri 6,5 — 3917 32 51 altri 6,5 — altri: 3917 32 91 Budella artificiali 6,5 — 3917 32 99 altri 6,5 — 3917 33 altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori: 3917 33 10 muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132) esenzione — 3917 33 90 altri 6,5 — 3917 39 altri: senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati: 3917 39 12 di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente 6,5 — 3917 39 15 di prodotti di polimerizzazione di addizione 6,5 — 3917 39 19 altri 6,5 — altri: 3917 39 91 muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (132) esenzione — 3917 39 99 altri 6,5 — 3917 40 Accessori: 3917 40 10 destinati ad aeromobili civili (132) esenzione — 3917 40 90 altri 6,5 — 3918 Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo: 3918 10 di polimeri di cloruro di vinile: 3918 10 10 costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile) 6,5 m2 3918 10 90 altri 6,5 m2 3918 90 00 di altre materie plastiche 6,5 m2 3919 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli: 3919 10 in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm: Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata: 3919 10 11 di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene 6,3 — 3919 10 13 di poli(cloruro di vinile) non plastificato 6,3 — 3919 10 15 di polipropilene 6,3 — 3919 10 19 altri 6,3 — altri: di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente: 3919 10 31 di poliesteri 6,5 — 3919 10 38 altri 6,5 — di prodotti di polimerizzazione di addizione: 3919 10 61 di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene 6,5 — 3919 10 69 altri 6,5 — 3919 10 90 altri 6,5 — 3919 90 altri: 3919 90 10 non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare 6,5 — altri: di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente: 3919 90 31 di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri 6,5 — 3919 90 38 altri 6,5 — di prodotti di polimerizzazione di addizione: 3919 90 61 di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene 6,5 — 3919 90 69 altri 6,5 — 3919 90 90 altri 6,5 — 3920 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie: 3920 10 di polimeri di etilene: di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm: di polietilene di densità: inferiore a 0,94: 3920 10 23 Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (131) esenzione — altri: non stampati: 3920 10 24 Fogli estensibili 6,5 — 3920 10 26 altri 6,5 — 3920 10 27 stampati 6,5 — 3920 10 28 uguale o superiore a 0,94 6,5 — 3920 10 40 altri 6,5 — di spessore superiore a 0,125 mm: 3920 10 81 Pasta sintetica per carta, sotta forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico) esenzione — 3920 10 89 altri 6,5 — 3920 20 di polimeri di propilene: di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm: 3920 20 21 biassialmente orientati 6,5 — 3920 20 29 altri 6,5 — di spessore superiore a 0,10 mm: Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm dei tipi utilizzati per l'imballaggio: 3920 20 71 Nastri decorativi 6,5 — 3920 20 79 altri 6,5 — 3920 20 90 altri 6,5 — 3920 30 00 di polimeri di stirene 6,5 — di polimeri di cloruro di vinile: 3920 43 contenenti in peso 6 % o più di plastificanti: 3920 43 10 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 6,5 — 3920 43 90 di spessore superiore a 1 mm 6,5 — 3920 49 altri: 3920 49 10 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 6,5 — 3920 49 90 di spessore superiore a 1 mm 6,5 — di polimeri acrilici: 3920 51 00 di poli(metacrilato di metile) 6,5 — 3920 59 altri: 3920 59 10 Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri esenzione — 3920 59 90 altri 6,5 — di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri: 3920 61 00 di policarbonati 6,5 — 3920 62 di poli(etilene tereftalato): di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm: 3920 62 11 Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (131) esenzione — 3920 62 13 Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri (131) esenzione — 3920 62 19 altri 6,5 — 3920 62 90 di spessore superiore a 0,35 mm 6,5 — 3920 63 00 di poliesteri non saturi 6,5 — 3920 69 00 di altri poliesteri 6,5 — di cellulosa e suoi derivati chimici: 3920 71 di cellulosa rigenerata: 3920 71 10 Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm 6,5 — 3920 71 90 altri 6,5 — 3920 72 00 di fibra vulcanizzata 5,7 — 3920 73 di acetato di cellulosa: 3920 73 10 Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia 6,3 — 3920 73 50 Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm 6,5 — 3920 73 90 altri 6,5 — 3920 79 00 di altri derivati della cellulosa 6,5 — di altre materie plastiche: 3920 91 00 di poli(butirrale di vinile) 6,5 — 3920 92 00 di poliammidi 6,5 — 3920 93 00 di resine amminiche 6,5 — 3920 94 00 di resine fenoliche 6,5 — 3920 99 di altre materie plastiche: di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente: 3920 99 21 Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche esenzione — 3920 99 28 altri 6,5 — di prodotti di polimerizzazione di addizione: 3920 99 51 Fogli di poli(fluoruro di vinile) esenzione — 3920 99 53 Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali (131) esenzione — 3920 99 55 Fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico) esenzione — 3920 99 59 altri 6,5 — 3920 99 90 altri 6,5 — 3921 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche: Prodotti alveolari: 3921 11 00 di polimeri di stirene 6,5 — 3921 12 00 di polimeri di cloruro di vinile 6,5 — 3921 13 di poliuretani: 3921 13 10 flessibile 6,5 — 3921 13 90 altri 6,5 — 3921 14 00 di cellulosa rigenerata 6,5 — 3921 19 00 di altre materie plastiche 6,5 — 3921 90 altri: di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente: di poliesteri: 3921 90 11 Fogli e lastre, ondulati 6,5 — 3921 90 19 altri 6,5 — 3921 90 30 di resine fenoliche 6,5 — di resine amminiche: stratificati: 3921 90 41 ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati 6,5 — 3921 90 43 altri 6,5 — 3921 90 49 altri 6,5 — 3921 90 55 altri 6,5 — 3921 90 60 di prodotti di polimerizzazione di addizione 6,5 — 3921 90 90 altri 6,5 — 3922 Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche: 3922 10 00 Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi 6,5 — 3922 20 00 Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti 6,5 — 3922 90 00 altri 6,5 — 3923 Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche: 3923 10 00 Scatole, casse, casellari e oggetti simili 6,5 — Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci: 3923 21 00 di polimeri di etilene 6,5 — 3923 29 di altre materie plastiche: 3923 29 10 di poli(cloruro di vinile) 6,5 — 3923 29 90 altri 6,5 — 3923 30 Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili: 3923 30 10 di capacità non superiore a 2 litri 6,5 p/st 3923 30 90 di capacità superiore a 2 litri 6,5 p/st 3923 40 Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili: 3923 40 10 Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nelle voci 8523 e 8524 5,3 — 3923 40 90 altri 6,5 — 3923 50 Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura: 3923 50 10 Capsule otturanti o coprituraccioli 6,5 — 3923 50 90 altri 6,5 — 3923 90 altri: 3923 90 10 Filetti estrusi presentati in forma tubolare 6,5 — 3923 90 90 altri 6,5 — 3924 Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche: 3924 10 00 Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina 6,5 — 3924 90 altri: di cellulosa rigenerata: 3924 90 11 Spugne 6,5 — 3924 90 19 altri 6,5 — 3924 90 90 altri 6,5 — 3925 Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove: 3925 10 00 Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri 6,5 — 3925 20 00 Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie 6,5 p/st (133) 3925 30 00 Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti 6,5 — 3925 90 altri: 3925 90 10 Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni 6,5 — 3925 90 20 Profilati per canalizzazioni elettriche 6,5 — 3925 90 80 altri 6,5 — 3926 Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914: 3926 10 00 Oggetti per l'ufficio e per la scuola 6,5 — 3926 20 00 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole) 6,5 — 3926 30 00 Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili 6,5 — 3926 40 00 Statuette ed altri oggetti da ornamento 6,5 — 3926 90 altri: 3926 90 10 per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (132) esenzione — altri: 3926 90 50 Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entratra dei tombini 6,5 — altri: 3926 90 91 ottenuti da fogli 6,5 — 3926 90 99 altri 6,5 (134) — CAPITOLO 40 GOMMA E LAVORI DI GOMMA Note 1. Salvo disposizioni contrarie la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti. 2. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie); b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64; c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65; d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI; e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96; f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole, per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013. 3. Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti: a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato e altre dispersioni e soluzioni); b) blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti. 4. L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce: a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica; b) ai tioplasti (TM); c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a). 5. a) Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione: (i) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato); (ii) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione; (iii) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b). b) Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate, sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme, conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi: (i) emulsionanti ed agenti antiadesivi; ii) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti; iii) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere generalmente lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità. 6. Ai sensi della voce 4004 per «cascami, avanzi e ritagli», si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi. 7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008. 8. La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma. 9. Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008 si intendono per «lastre, fogli e nastri», unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro). Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie. Nota complementare 1. Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati: — con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o — con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59]. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri: 4001 10 00 Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato esenzione — Gomma naturale in altre forme: 4001 21 00 Fogli affumicati esenzione — 4001 22 00 Gomme tecnicamente specificate (TSNR) esenzione — 4001 29 00 altri esenzione — 4001 30 00 Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe esenzione — 4002 Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri: Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR): 4002 11 00 Lattice esenzione — 4002 19 00 altre esenzione — 4002 20 00 Gomma butadiene (BR) esenzione — Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR): 4002 31 00 Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR) esenzione — 4002 39 00 altre esenzione — Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR): 4002 41 00 Lattice esenzione — 4002 49 00 altre esenzione — Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR): 4002 51 00 Lattice esenzione — 4002 59 00 altre esenzione — 4002 60 00 Gomma isoprene (IR) esenzione — 4002 70 00 Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM) esenzione — 4002 80 00 Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce esenzione — altre: 4002 91 00 Lattice esenzione — 4002 99 altri: 4002 99 10 Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche 2,9 — 4002 99 90 altri esenzione — 4003 00 00 Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri esenzione — 4004 00 00 Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli esenzione — 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri: 4005 10 00 Gomma addizionata di nerofumo o di silice esenzione — 4005 20 00 Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10 esenzione — altre: 4005 91 00 Lastre, fogli e nastri esenzione — 4005 99 00 altre esenzione — 4006 Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata: 4006 10 00 Profilati per la ricostruzione di coperture esenzione — 4006 90 00 altri esenzione — 4007 00 00 Fili e corde di gomma vulcanizzata 3 — 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita: di gomma alveolare: 4008 11 00 Lastre, fogli e nastri 3 — 4008 19 00 altri 2,9 — di gomma non alveolare: 4008 21 Lastre, fogli e nastri: 4008 21 10 Rivestimenti e tappeti da pavimento 3 m2 4008 21 90 altri 3 — 4008 29 altri: 4008 29 10 Profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili (135) esenzione — 4008 29 90 altri 2,9 — 4009 Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi): non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie: 4009 11 00 senza accessori 3 — 4009 12 con accessori: 4009 12 10 per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135) esenzione — 4009 12 90 altri 3 — rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo: 4009 21 00 senza accessori 3 — 4009 22 con accessori: 4009 22 10 per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135) esenzione — 4009 22 90 altri 3 — rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili: 4009 31 00 senza accessori 3 — 4009 32 con accessori: 4009 32 10 per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135) esenzione — 4009 32 90 altri 3 — rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie: 4009 41 00 senza accessori 3 — 4009 42 con accessori: 4009 42 10 per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (135) esenzione — 4009 42 90 altri 3 — 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata: Nastri trasportatori: 4010 11 00 rinforzati soltanto di metallo 6,5 — 4010 12 00 rinforzati soltanto di materie tessili 6,5 — 4010 13 00 rinforzati soltanto di materie plastiche 6,5 — 4010 19 00 altri 6,5 — Cinghie di trasmissione: 4010 31 00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm 6,5 — 4010 32 00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm 6,5 — 4010 33 00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm 6,5 — 4010 34 00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm 6,5 — 4010 35 00 Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm 6,5 — 4010 36 00 Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm 6,5 — 4010 39 00 altre 6,5 — 4011 Pneumatici nuovi, di gomma: 4011 10 00 dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa) 4,5 p/st 4011 20 dei tipi utilizzati per autobus o autocarri: 4011 20 10 con un indice di carico inferiore o uguale a 121 4,5 p/st 4011 20 90 con un indice di carico superiore a 121 4,5 p/st 4011 30 dei tipi utilizzati per veicoli aerei: 4011 30 10 destinati ad aeromobili civili (135) esenzione p/st 4011 30 90 altri 4,5 p/st 4011 40 dei tipi utilizzati per motocicli: 4011 40 20 per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm 4,5 p/st 4011 40 80 altri 4,5 p/st 4011 50 00 dei tipi utilizzati per biciclette 4 p/st altri, a ramponi, a spina di pesce o simili: 4011 61 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali 4 p/st 4011 62 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm 4 p/st 4011 63 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm 4 p/st 4011 69 00 altri 4 p/st altri: 4011 92 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali 4 p/st 4011 93 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm 4 p/st 4011 94 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm 4 p/st 4011 99 00 altri 4 p/st 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: Pneumatici rigenerati: 4012 11 00 dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa) 4,5 p/st 4012 12 00 dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 4,5 p/st 4012 13 dei tipi utilizzati per veicoli aerei: 4012 13 10 destinati ad aeromobili civili (135) esenzione p/st 4012 13 90 altri 4,5 p/st 4012 19 00 altri 4,5 p/st 4012 20 Pneumatici usati: 4012 20 10 destinati ad aeromobili civili (135) esenzione p/st 4012 20 90 altri 4,5 p/st 4012 90 altri: 4012 90 20 Gomme piene o semipiene 2,5 — 4012 90 30 Battistrada per pneumatici 2,5 — 4012 90 90 Protettori («flaps») 4 — 4013 Camere d'aria, di gomma: 4013 10 dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri: 4013 10 10 dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa) 4 p/st 4013 10 90 dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 4 p/st 4013 20 00 dei tipi utilizzati per biciclette 4 p/st 4013 90 00 altre 4 p/st 4014 Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita: 4014 10 00 Preservativi esenzione — 4014 90 altri: 4014 90 10 Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bébés) esenzione — 4014 90 90 altri esenzione — 4015 Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso: Guanti, mezzoguanti e muffole: 4015 11 00 per chirurgia 2 pa 4015 19 altri: 4015 19 10 per uso domestico 2,7 pa 4015 19 90 altri 2,7 pa 4015 90 00 altri 5 — 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita: 4016 10 di gomma alveolare: 4016 10 10 per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (135) esenzione — 4016 10 90 altri 3,5 — altri: 4016 91 00 Rivestimenti e tappeti da pavimento 2,5 — 4016 92 00 Gomme per cancellare 2,5 — 4016 93 Giunti: 4016 93 10 per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (135) esenzione — 4016 93 90 altri 2,5 — 4016 94 00 Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni 2,5 — 4016 95 00 altri oggetti gonfiabili 2,5 — 4016 99 altri: 4016 99 10 per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili (135) esenzione — altri: 4016 99 30 Manicotti di dilatazione 2,5 — altri: per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705: 4016 99 52 Pezzi gomma-metallo 2,5 — 4016 99 58 altri 2,5 — altri: 4016 99 82 Pezzi gomma-metallo 2,5 — 4016 99 88 altri 2,5 — 4017 00 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi, lavori di gomma indurita: 4017 00 10 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi esenzione — 4017 00 90 Lavori di gomma indurita esenzione — SEZIONE VIII PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA CAPITOLO 41 PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511); b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi); c) i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane. 2. A) Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso). B) Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione. 3. Nella nomenclatura l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate: 4101 20 Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati: 4101 20 10 freschi esenzione p/st 4101 20 30 salati verdi esenzione p/st 4101 20 50 secchi o salati secchi esenzione p/st 4101 20 90 altri esenzione p/st 4101 50 Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg: 4101 50 10 freschi esenzione p/st 4101 50 30 salati verdi esenzione p/st 4101 50 50 secchi o salati secchi esenzione p/st 4101 50 90 altri esenzione p/st 4101 90 00 altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i flanchi esenzione — 4102 Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo: 4102 10 col vello: 4102 10 10 di agnelli esenzione p/st 4102 10 90 di altri ovini esenzione p/st depilate o senza vello: 4102 21 00 piclate esenzione p/st 4102 29 00 altre esenzione p/st 4103 Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo: 4103 10 di caprini: 4103 10 20 freschi esenzione p/st 4103 10 50 salati o secchi esenzione p/st 4103 10 90 altri esenzione p/st 4103 20 00 di rettili esenzione — 4103 30 00 di suini esenzione — 4103 90 00 altri esenzione — 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati: allo stato umido (compresi i wet-blue): 4104 11 pieno fiore, non spaccati; lato fiore: 4104 11 10 Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2) esenzione p/st altri: di bovini (compresi i bufali): 4104 11 51 Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2) esenzione p/st 4104 11 59 altri esenzione p/st 4104 11 90 altri 5,5 p/st 4104 19 altri: 4104 19 10 Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2) esenzione p/st altri: di bovini (compresi i bufali): 4104 19 51 Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2) esenzione p/st 4104 19 59 altri esenzione p/st 4104 19 90 altri 5,5 p/st allo stato secco (in crosta): 4104 41 pieno fiore, non spaccati; lato fiore: Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2): 4104 41 11 di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio esenzione p/st 4104 41 19 altri 6,5 p/st altri: di bovini (compresi i bufali): 4104 41 51 Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2) 6,5 p/st 4104 41 59 altri 6,5 p/st 4104 41 90 altri 5,5 p/st 4104 49 altri: Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2): 4104 49 11 di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio esenzione p/st 4104 49 19 altri 6,5 p/st altri: di bovini (compresi i bufali): 4104 49 51 Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2) 6,5 p/st 4104 49 59 altri 6,5 p/st 4104 49 90 altre 5,5 p/st 4105 Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate: 4105 10 allo stato umido (compresi i wet-blue): 4105 10 10 non spaccate 2 — 4105 10 90 spaccate 2 — 4105 30 allo stato secco (in crosta): 4105 30 10 di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio esenzione p/st altre: 4105 30 91 non spaccate 2 p/st 4105 30 99 spaccate 2 p/st 4106 Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati: di caprini: 4106 21 allo stato umido (compresi i wet-blue): 4106 21 10 non spaccati 2 — 4106 21 90 spaccati 2 — 4106 22 allo stato secco (in crosta): 4106 22 10 di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio esenzione p/st 4106 22 90 altri 2 p/st di suini: 4106 31 allo stato umido (compresi i wet-blue): 4106 31 10 non spaccati 2 — 4106 31 90 spaccati 2 — 4106 32 allo stato secco (in crosta): 4106 32 10 non spaccati 2 p/st 4106 32 90 spaccati 2 p/st 4106 40 di rettili: 4106 40 10 sottoposti a preconciatura vegetale esenzione p/st 4106 40 90 altri 2 p/st altri: 4106 91 00 allo stato umido (compresi i wet-blue) 2 — 4106 92 00 allo stato secco (in crosta) 2 p/st 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114: Cuoi e pelli intere: 4107 11 pieno fiore, non spaccate: Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2): 4107 11 11 Box-calf 6,5 m2 4107 11 19 altri 6,5 m2 4107 11 90 altri 6,5 m2 4107 12 lato fiore: Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2): 4107 12 11 Box-calf 6,5 m2 4107 12 19 altri 6,5 m2 altri: 4107 12 91 di bovini (compresi i bufali) 5,5 m2 4107 12 99 di equidi 6,5 m2 4107 19 altri: 4107 19 10 Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2) 6,5 m2 4107 19 90 altri 6,5 m2 altri, comprese le strisce: 4107 91 pieno fiore, non spaccati: 4107 91 10 da suola 6,5 — 4107 91 90 altri 6,5 m2 4107 92 lato fiore: 4107 92 10 di bovini (compresi i bufali) 5,5 m2 4107 92 90 di equidi 6,5 m2 4107 99 altri: 4107 99 10 di bovini (compresi i bufali) 6,5 m2 4107 99 90 di equidi 6,5 m2 4108 4109 4110 4111 4112 00 00 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 3,5 m2 4113 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114: 4113 10 00 di caprini 3,5 m2 4113 20 00 di suini 2 m2 4113 30 00 di rettili 2 m2 4113 90 00 altri 2 m2 4114 Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati: 4114 10 Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato): 4114 10 10 di ovini 2,5 p/st 4114 10 90 di altri animali 2,5 p/st 4114 20 00 Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati 2,5 m2 4115 Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio: 4115 10 00 Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati 2,5 — 4115 20 00 Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio esenzione — CAPITOLO 42 LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006); b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso); c) gli articoli di rete confezionati della voce 5608; d) gli oggetti del capitolo 64; e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65; f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602; g) i gemelli, braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117); h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV); ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209); k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione); l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport); m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 9606. 2. A. Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 4202 non comprende: a) le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923); b) gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602). B. Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71. 3. Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113). Nota complementare 1. Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 4201 00 00 Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia 2,7 — 4202 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta: Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili: 4202 11 con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati: 4202 11 10 Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili 3 p/st 4202 11 90 altri 3 — 4202 12 con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili: di fogli di materie plastiche: 4202 12 11 Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili 9,7 p/st 4202 12 19 altri 9,7 — 4202 12 50 di materie plastiche stampate 5,2 — di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata: 4202 12 91 Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili 3,7 p/st 4202 12 99 altri 3,7 — 4202 19 altri: 4202 19 10 di alluminio 5,7 — 4202 19 90 di altre materie 3,7 — Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura: 4202 21 00 con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 3 p/st 4202 22 con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili: 4202 22 10 di fogli di materie plastiche 9,7 p/st 4202 22 90 di materie tessili 3,7 p/st 4202 29 00 altre 3,7 p/st Oggetti da tasca o da borsetta: 4202 31 00 con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 3 — 4202 32 con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili: 4202 32 10 di fogli di materie plastiche 9,7 — 4202 32 90 di materie tessili 3,7 — 4202 39 00 altri 3,7 — altri: 4202 91 con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati: 4202 91 10 Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi 3 — 4202 91 80 altri 3 — 4202 92 con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili: di fogli di materie plastiche: 4202 92 11 Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi 9,7 — 4202 92 15 Contenitori per strumenti musicali 6,7 — 4202 92 19 altri 9,7 — di materie tessili: 4202 92 91 Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi 2,7 — 4202 92 98 altri 2,7 — 4202 99 00 altri 3,7 — 4203 Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti: 4203 10 00 Indumenti 4 — Guanti, mezzoguanti e muffole: 4203 21 00 speciali per praticare gli sport 9 pa 4203 29 altri: 4203 29 10 di protezione per qualsiasi mestiere 9 pa altri: 4203 29 91 per uomini e ragazzi 7 pa 4203 29 99 altri 7 pa 4203 30 00 Cinture, cinturoni e bandoliere 5 — 4203 40 00 altri accessori di abbigliamento 5 — 4204 00 Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici: 4204 00 10 Cinghie di trasmissione o di trasporto 2 — 4204 00 90 altri 3 — 4205 00 00 Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti 2,5 — 4206 Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini: 4206 10 00 Corde di budella 1,7 — 4206 90 00 altri 1,7 — CAPITOLO 43 PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI Note 1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l'espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale. 2. Questo capitolo non comprende: a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso); b) i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo; c) i guanti, mezzoguanti e muffole, misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203); d) gli oggetti del capitolo 64; e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65; f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport). 3. Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli. 4. Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni. 5. Nella nomenclatura, si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001). Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 4301 Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103: 4301 10 00 di visone, intere, anche senza teste, code o zampe esenzione p/st 4301 30 00 di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe esenzione p/st 4301 60 00 di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe esenzione p/st 4301 70 di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe: 4301 70 10 di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu») esenzione p/st 4301 70 90 altre esenzione p/st 4301 80 altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe: 4301 80 30 di murmel esenzione p/st 4301 80 50 di felidi selvatici esenzione p/st 4301 80 80 altre esenzione — 4301 90 00 Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria esenzione — 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303: Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite: 4302 11 00 di visone esenzione p/st 4302 13 00 di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet esenzione p/st 4302 19 altre: 4302 19 10 di castoro esenzione p/st 4302 19 20 di topo muschiato esenzione p/st 4302 19 30 di volpe esenzione p/st 4302 19 35 di coniglio o di lepre esenzione p/st di foca o di otaria: 4302 19 41 di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu») 2,2 p/st 4302 19 49 altre 2,2 p/st 4302 19 50 di lontra marina o di nutria 2,2 p/st 4302 19 60 di murmel 2,2 p/st 4302 19 70 di felidi selvatici 2,2 p/st 4302 19 80 di ovini 2,2 p/st 4302 19 95 altre 2,2 — 4302 20 00 Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti esenzione — 4302 30 Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti: 4302 30 10 Pelli dette «allungate» 2,7 — altre: 4302 30 21 di visone 2,2 p/st 4302 30 25 di coniglio o di lepre 2,2 p/st 4302 30 31 di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet 2,2 p/st 4302 30 41 di topo muschiato 2,2 p/st 4302 30 45 di volpe 2,2 p/st di foca o di otaria: 4302 30 51 di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu») 2,2 p/st 4302 30 55 altre 2,2 p/st 4302 30 61 di lontra marina o di nutria 2,2 p/st 4302 30 71 di felidi selvatici 2,2 p/st 4302 30 95 altre 2,2 — 4303 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria: 4303 10 Indumenti ed accessori di abbigliamento: 4303 10 10 di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu») 3,7 — 4303 10 90 altri 3,7 — 4303 90 00 altri 3,7 — 4304 00 00 Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali 3,2 — SEZIONE IX LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO;LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO CAPITOLO 44 LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO Note 1. Questo capitolo non comprende: a) il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211); b) i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce 1401); c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404); d) i carboni attivati (voce 3802); e) gli oggetti della voce 4202; f) i lavori del capitolo 46; g) le calzature e loro parti, del capitolo 64; h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti); ij) i lavori della voce 6808; k) le minuterie di fantasia della voce 7117; l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore); m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti); n) le parti di armi (voce 9305); o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate); p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport); q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603; r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte). 2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici. 3. Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno. 4. I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci. 5. La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82. 6. Con riserva della precedente nota 1 e, salvo disposizioni contrarie, il termine «legno», in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa. Nota di sottovoci 1. Ai sensi delle sottovoci da 4403 41 a 4403 49, da 4407 24 a 4407 29, da 4408 31 a 4408 39 e da 4412 13 a 4412 99, si intendono per «legni tropicali» i tipi di legno seguenti: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti. Note complementari 1. Per «farina di legno», ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui. 2. Per l'applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 90 91 si intendono per «legni tropicali» i legni tropicali seguenti: Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili: 4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili esenzione — Legno in piccole placche o in particelle: 4401 21 00 di conifere esenzione — 4401 22 00 diverso da quello di conifere esenzione — 4401 30 Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili: 4401 30 10 Segatura esenzione — 4401 30 90 altri esenzione — 4402 00 00 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato esenzione — 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: 4403 10 00 trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione esenzione m3 4403 20 altro, di conifere: di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.): 4403 20 11 Tronchi per sega esenzione m3 4403 20 19 altro esenzione m3 di pino della specie «Pinus sylvestris L.»: 4403 20 31 Tronchi per sega esenzione m3 4403 20 39 altro esenzione m3 altro: 4403 20 91 Tronchi per sega esenzione m3 4403 20 99 altro esenzione m3 altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo: 4403 41 00 Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau esenzione m3 4403 49 altro: 4403 49 10 Sapelli, Acajou d'Afrique e Iroko esenzione m3 4403 49 20 Okoumé esenzione m3 4403 49 40 Sipo esenzione m3 4403 49 95 altro esenzione m3 altro: 4403 91 di quercia (Quercus spp.): 4403 91 10 Tronchi per sega esenzione m3 4403 91 90 altro esenzione m3 4403 92 di faggio (Fagus spp.): 4403 92 10 Tronchi per sega esenzione m3 4403 92 90 altro esenzione m3 4403 99 altro: 4403 99 10 di pioppo esenzione m3 4403 99 30 di eucalipto esenzione m3 di betulla: 4403 99 51 Tronchi per sega esenzione m3 4403 99 59 altre esenzione m3 4403 99 95 altro esenzione m3 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili: 4404 10 00 di conifere esenzione — 4404 20 00 diversi da quelli di conifere esenzione — 4405 00 00 Lana (paglia) di legno; farina di legno esenzione — 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili: 4406 10 00 non impregnate esenzione m3 4406 90 00 altre esenzione m3 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: 4407 10 di conifere: 4407 10 15 levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato esenzione m3 altro: piallato: 4407 10 31 di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.) esenzione m3 4407 10 33 di pino della specie «Pinus sylvestris L.» esenzione m3 4407 10 38 altro esenzione m3 altro: 4407 10 91 di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.) esenzione m3 4407 10 93 di pino della specie «Pinus sylvestris L.» esenzione m3 4407 10 98 altro esenzione m3 di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo: 4407 24 Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia e Balsa: 4407 24 15 levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 4,9 (138) — altro: 4407 24 30 piallato 4 (139) m3 4407 24 90 altro esenzione m3 4407 25 Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau: 4407 25 10 incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 4,9 (138) — altro: 4407 25 30 piallato 4 (139) m3 4407 25 50 levigato 4,9 (138) — 4407 25 90 altro esenzione m3 4407 26 White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan: 4407 26 10 incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 4,9 (138) — altro: 4407 26 30 piallato 4 (139) m3 4407 26 50 levigato 4,9 (138) — 4407 26 90 altro esenzione m3 4407 29 altro: 4407 29 05 incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 4,9 (138) — altro: Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa: piallato: 4407 29 20 Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa 4,9 (139) m3 4407 29 30 altro 4 (139) m3 4407 29 50 levigato 4,9 (138) — altro: 4407 29 61 Azobé esenzione m3 4407 29 69 altro esenzione m3 altro: 4407 29 83 piallato 4 (139) m3 4407 29 85 levigato 4,9 (138) — 4407 29 95 altro esenzione m3 altro: 4407 91 di quercia (Quercus spp.): 4407 91 15 levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato esenzione — altro: piallato: 4407 91 31 Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite esenzione m2 4407 91 39 altro esenzione m3 4407 91 90 altro esenzione m3 4407 92 00 di faggio (Fagus spp.) esenzione m3 4407 99 altro: 4407 99 10 incollato con giunture di testa anche piallato o levigato esenzione — altro: 4407 99 30 piallato esenzione m3 4407 99 50 levigato 2,5 — altro: 4407 99 91 di pioppo esenzione m3 4407 99 96 di legno tropicale esenzione m3 4407 99 97 altro esenzione m3 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: 4408 10 di conifere: 4408 10 15 piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 3 — altro: 4408 10 91 Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (136) esenzione — altro: 4408 10 93 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 4 m3 4408 10 99 di spessore superiore a 1 mm 4 m3 di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo: 4408 31 Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau: 4408 31 11 incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 4,9 — altro: 4408 31 21 piallato 4 m3 4408 31 25 levigato 4,9 — 4408 31 30 altro 6 m3 4408 39 altri: White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa: 4408 39 15 levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 4,9 — altro: 4408 39 21 piallato 4 m3 altro: 4408 39 31 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 6 m3 4408 39 35 di spessore superiore a 1 mm 6 m3 altro: 4408 39 55 piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 3 — altro: 4408 39 70 Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (136) esenzione — altro: 4408 39 85 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 4 m3 4408 39 95 di spessore superiore a 1 mm 4 m3 4408 90 altro: 4408 90 15 piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato 3 — altro: 4408 90 35 Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (136) esenzione — altro: 4408 90 85 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 4 m3 4408 90 95 di spessore superiore a 1 mm 4 m3 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: 4409 10 di conifere: 4409 10 11 Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili esenzione m 4409 10 18 altro esenzione — 4409 20 diverso da quello di conifere: 4409 20 11 Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili esenzione m altro: 4409 20 91 Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite esenzione m2 4409 20 98 altro esenzione — 4410 Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici: Pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard», di legno: 4410 21 00 greggi o semplicemente levigati 7 m3 4410 29 00 altri 7 m3 altri, di legno: 4410 31 00 greggi o semplicemente levigati 7 m3 4410 32 00 rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina 7 m3 4410 33 00 rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica 7 m3 4410 39 00 altri 7 m3 4410 90 00 altri 7 m3 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici: Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3: 4411 11 non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie: 4411 11 10 Pannelli di fibre di tipo medio (MDF) 7 m2 4411 11 90 altri 7 m2 4411 19 altri: 4411 19 10 Pannelli di fibre di tipo medio (MDF) 7 m2 4411 19 90 altri 7 m2 Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3: 4411 21 non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie: 4411 21 10 Pannelli di fibre di tipo medio (MDF) 7 m2 4411 21 90 altri 7 m2 4411 29 altri: 4411 29 10 Pannelli di fibre di tipo medio (MDF) 7 m2 4411 29 90 altri 7 m2 Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm3: 4411 31 non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie: 4411 31 10 Pannelli di fibre di tipo medio (MDF) 7 m2 4411 31 90 altri 7 m2 4411 39 altri: 4411 39 10 Pannelli di fibre di tipo medio (MDF) 7 m2 4411 39 90 altri 7 m2 altri: 4411 91 00 non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie 7 m2 4411 99 00 altri 7 m2 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato: Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm: 4412 13 avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo: 4412 13 10 di Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Obéché, Okoumé, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa 10 m3 4412 13 90 altro 7 m3 4412 14 00 altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere 7 m3 4412 19 00 altro 7 (137) m3 altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere: 4412 22 avente uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo: 4412 22 10 contenente almeno un pannello di particelle 6 m3 altro: 4412 22 91 ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata 10 m3 4412 22 99 altro 10 m3 4412 23 00 altro, contenente almeno un pannello di particelle 6 m3 4412 29 altro: 4412 29 20 ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata 10 m3 4412 29 80 altro 10 m3 altri: 4412 92 aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo: 4412 92 10 contenente almeno un pannello di particelle 6 m3 altro: 4412 92 91 ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata 6 m3 4412 92 99 altro 10 (137) m3 4412 93 00 altri, contenenti almeno un pannello di particelle 6 m3 4412 99 altri: 4412 99 20 ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata 6 m3 4412 99 80 altro 10 (137) m3 4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati esenzione m3 4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili: 4414 00 10 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 5,1 (138) — 4414 00 90 di altri legni esenzione — 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno: 4415 10 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi: 4415 10 10 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili 4 — 4415 10 90 Tamburi (rocchetti) per cavi 3 — 4415 20 Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette: 4415 20 20 Palette di carico semplici; spalliere di palette 3 p/st 4415 20 90 altre 4 — 4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio esenzione — 4417 00 00 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno esenzione — 4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno: 4418 10 Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti: 4418 10 10 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 3 p/st (140) 4418 10 50 di conifere 3 p/st (140) 4418 10 90 di altri legni 3 p/st (140) 4418 20 Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie: 4418 20 10 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 6 (141) p/st (142) 4418 20 50 di conifere esenzione p/st (142) 4418 20 80 di altri legni esenzione p/st (142) 4418 30 Pannelli per pavimenti: 4418 30 10 per pavimenti a mosaici 3 m2 altri: 4418 30 91 composti di più strati di legno esenzione m2 4418 30 99 altri esenzione m2 4418 40 00 Casseforme per gettate di calcestruzzo esenzione — 4418 50 00 Tavole di copertura («shingles» e «shakes») esenzione — 4418 90 altri: 4418 90 10 di legni lamellari esenzione — 4418 90 90 altri esenzione — 4419 00 Articoli di legno per la tavola o per la cucina: 4419 00 10 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 3 (143) — 4419 00 90 di altri legni esenzione — 4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94: 4420 10 Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno: 4420 10 11 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 6 (141) — 4420 10 19 di altri legni esenzione — 4420 90 altri: 4420 90 10 Legno intarsiato e legno incrostato 4 m3 altri: 4420 90 91 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 6 (141) — 4420 90 99 altri esenzione — 4421 Altri lavori di legno: 4421 10 00 Grucce per indumenti esenzione p/st 4421 90 altri: 4421 90 91 di pannelli di fibre 4 — 4421 90 98 altri esenzione — CAPITOLO 45 SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO Nota 1. Questo capitolo non comprende: a) le calzature e le loro parti del capitolo 64; b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65; c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport). Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 4501 Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato: 4501 10 00 Sughero naturale greggio o semplicemente preparato esenzione — 4501 90 00 altri esenzione — 4502 00 00 Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli) esenzione — 4503 Lavori di sughero naturale: 4503 10 Turaccioli: 4503 10 10 cilindrici 4,7 — 4503 10 90 altri 4,7 — 4503 90 00 altri 4,7 — 4504 Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato: 4504 10 Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi: Turaccioli: 4504 10 11 per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale 4,7 — 4504 10 19 altri 4,7 — altri: 4504 10 91 con legante 4,7 — 4504 10 99 altri 4,7 — 4504 90 altri: 4504 90 10 Giunti destinati ad aeromobili civili (144) esenzione — altri: 4504 90 91 Turaccioli 4,7 — 4504 90 99 altri 4,7 — CAPITOLO 46 LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO Note 1. In questo capitolo l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono segnatamente considerati come tali, la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54. 2. Questo capitolo non comprende: a) i rivestimenti murali della voce 4814; b) lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607); c) le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65; d) i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87); e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione). 3. Ai sensi della voce 4601, sono considerati «materiali da intreccio», trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati, gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 4601 Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci): 4601 20 Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali: 4601 20 10 confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 — 4601 20 90 altri 2,2 — altri: 4601 91 di materiali vegetali: 4601 91 05 Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce esenzione — altri: 4601 91 10 confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 — 4601 91 90 altri 2,2 — 4601 99 altri: 4601 99 05 Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce 1,7 — altri: 4601 99 10 confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 4,7 — 4601 99 90 altri 2,7 — 4602 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa: 4602 10 di materiali vegetali: 4602 10 10 Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione 1,7 — altri: 4602 10 91 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma 3,7 — 4602 10 99 altri 3,7 — 4602 90 00 altri 4,7 — SEZIONE X PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI CAPITOLO 47 PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI) Nota 1. Ai sensi della voce 4702, per «paste chimiche di legno per dissoluzione», si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica a 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è di 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare 0,15 %, in peso. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 4701 00 Paste meccaniche di legno: 4701 00 10 Paste termomeccaniche di legno esenzione kg 90 % sdt 4701 00 90 altre esenzione kg 90 % sdt 4702 00 00 Paste chimiche di legno, per dissoluzione esenzione kg 90 % sdt 4703 Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione: gregge: 4703 11 00 di conifere esenzione kg 90 % sdt 4703 19 00 diverse da quelle di conifere esenzione kg 90 % sdt semimbianchite o imbianchite: 4703 21 00 di conifere esenzione kg 90 % sdt 4703 29 00 diverse da quelle di conifere esenzione kg 90 % sdt 4704 Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione: gregge: 4704 11 00 di conifere esenzione kg 90 % sdt 4704 19 00 diverse da quelle di conifere esenzione kg 90 % sdt semimbianchite o imbianchite: 4704 21 00 di conifere esenzione kg 90 % sdt 4704 29 00 diverse da quelle di conifere esenzione kg 90 % sdt 4705 00 00 Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico esenzione kg 90 % sdt 4706 Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche: 4706 10 00 Paste di linters di cotone esenzione — 4706 20 00 Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) esenzione kg 90 % sdt altre: 4706 91 00 meccaniche esenzione kg 90 % sdt 4706 92 00 chimiche esenzione kg 90 % sdt 4706 93 00 semichimiche esenzione kg 90 % sdt 4707 Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti): 4707 10 00 carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati esenzione — 4707 20 00 altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta esenzione — 4707 30 carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili): 4707 30 10 vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari esenzione — 4707 30 90 altri esenzione — 4707 90 altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati: 4707 90 10 non selezionati esenzione — 4707 90 90 selezionati esenzione — CAPITOLO 48 CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE Note 1. Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m2. 2. Questo capitolo non comprende: a) gli oggetti del capitolo 30; b) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212; c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33); d) la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405); e) la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704; f) la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822); g) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39); h) gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio); ij) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio); k) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI); l) gli oggetti dei capitoli 64 o 65; m) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo; n) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV); o) gli oggetti della voce 9209; p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio: bottoni). 3. Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso. 4. In questo capitolo è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura, misurato con l'apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m2 compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso. 5. Ai sensi della voce 4802, i termini «carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici e carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate» si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni: — per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g per m2: a) contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico e 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure 2) essere colorati in pasta; b) contenere più di 8 % di ceneri, e 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure 2) essere colorati in pasta; c) contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più; d) contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 kPa·m2/g; e) contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 W kPa·m2/g, — per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g per m2: a) essere colorati in pasta; b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e 1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron); o 2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %; c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %. La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro. 6. In questo capitolo per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda. 7. Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura. 8. Rientrano nelle voci 4801 e da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme: a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato. 9. Per «carta da parati e rivestimenti murali simili», si intendono ai sensi della voce 4814: a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti: 1) granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione; 2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.; 3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure 4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente; b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti; c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo. I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4815. 10. La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati. 11. Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo. 12. Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49. Note di sottovoci 1. Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19 sono considerati come «carta e cartone per copertine detti «Kraftliner»», la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente: Grammatura g/m2 Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa 115 393 125 417 200 637 300 824 400 961 2. Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità», la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni: a) avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa·m2/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina; b) avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente: Grammatura g/m2 Resistenza minima alla lacerazione mN Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m Direzione della macchina Direzione della macchina più di traverso di traverso Direzione della macchina più di traverso 60 700 1 510 1,9 6 70 830 1 790 2,3 7,2 80 965 2 070 2,8 8,3 100 1 230 2 635 3,7 10,6 115 1 425 3 060 4,4 12,3 3. Ai sensi della sottovoce 4805 11, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico, e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento) è superiore a 1,8 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C. 4. La sottovoce 4805 12 comprende la carta, in rotoli, composta principalmente di pasta di paglia ottenuta con un procedimento semichimico, di un peso al metro quadrato uguale o superiore a 130 g la cui resistenza alla compressione misurata secondo il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento) è superiore a 1,4 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C. 5. Le sottovoci 4805 24 e 4805 25 comprendono la carta e il cartone, composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il testliner può ugualmente avere uno strato di carta in superficie che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 kPa·m2/g. 6. Ai sensi della sottovoce 4805 30, per «carta al solfito per imballaggio», si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa·m2/g. 7. Ai sensi della sottovoce 4810 22, per «carta patinata leggera detta «L.W.C.»», si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 4801 00 00 Carta da giornale, in rotoli o in fogli esenzione — 4802 Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano: 4802 10 00 Carta e cartone fabbricati a mano esenzione — 4802 20 00 Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità esenzione — 4802 30 00 Carta da supporto per carta carbone esenzione — 4802 40 Carta da supporto per carta da parati: 4802 40 10 senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre esenzione — 4802 40 90 altri esenzione — altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre: 4802 54 00 di peso inferiore a 40 g per m2 esenzione — 4802 55 di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli 4802 55 10 di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m2 esenzione — 4802 55 20 di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m2 esenzione — 4802 55 30 di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m2 esenzione — 4802 55 90 di peso uguale o superiore a 80 g per m2 esenzione — 4802 56 di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato: 4802 56 10 di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4) esenzione — 4802 56 90 altri esenzione — 4802 57 00 altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2 esenzione — 4802 58 di peso superiore a 150 g per m2: 4802 58 10 in rotoli esenzione — 4802 58 90 altri esenzione — altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico: 4802 61 in rotoli: 4802 61 20 di peso inferiore a 72 g per m2 e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre con un procedimento meccanico esenzione — 4802 61 80 altri esenzione — 4802 62 00 in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato esenzione — 4802 69 00 altri esenzione — 4803 00 Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli: 4803 00 10 Ovatta di cellulosa esenzione — Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m2: 4803 00 31 non superiore a 25 g esenzione — 4803 00 39 superiore a 25 g esenzione — 4803 00 90 altri esenzione — 4804 Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803: Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»: 4804 11 greggi: la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda: 4804 11 11 di peso inferiore a 150 g per m2 esenzione — 4804 11 15 di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m2 esenzione — 4804 11 19 di peso uguale o superiore a 175 g per m2 esenzione — 4804 11 90 altri esenzione — 4804 19 altri: la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda: composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m2: 4804 19 11 inferiore a 150 g esenzione — 4804 19 15 compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi esenzione — 4804 19 19 uguale o superiore a 175 g esenzione — altri, di peso per m2: 4804 19 31 inferiore a 150 g esenzione — 4804 19 38 uguale o superiore a 150 g esenzione — 4804 19 90 altri esenzione — Carta Kraft per sacchi di grande capacità: 4804 21 greggia: 4804 21 10 la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione — 4804 21 90 altra esenzione — 4804 29 altra: 4804 29 10 la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione — 4804 29 90 altra esenzione — altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2: 4804 31 greggi: la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda: 4804 31 51 che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche esenzione — 4804 31 58 altri esenzione — 4804 31 80 altri esenzione — 4804 39 altri: la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda: 4804 39 51 con imbianchimento uniforme in pasta esenzione — 4804 39 58 altri esenzione — 4804 39 80 altri esenzione — altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m2: 4804 41 greggi: 4804 41 10 la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione — altri: 4804 41 91 Carta e cartone detti «saturating Kraft» esenzione — 4804 41 99 altri esenzione — 4804 42 con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico: 4804 42 10 la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione — 4804 42 90 altri esenzione — 4804 49 altri: 4804 49 10 la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione — 4804 49 90 altri esenzione — altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m2: 4804 51 greggi: 4804 51 10 la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione — 4804 51 90 altri esenzione — 4804 52 con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico: 4804 52 10 la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione — 4804 52 90 altri esenzione — 4804 59 altri: 4804 59 10 la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione — 4804 59 90 altri esenzione — 4805 Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo: Carta di pasta da ondulare detta «fluting»: 4805 11 00 Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting» esenzione — 4805 12 00 Carta paglia da ondulare esenzione — 4805 19 altri: 4805 19 10 Wellenstoff esenzione — 4805 19 90 altri esenzione — Testliner: 4805 24 00 di peso non superiore a 150 g per m2 esenzione — 4805 25 00 di peso superiore a 150 g per m2 esenzione — 4805 30 Carta da imballaggio al solfito: 4805 30 10 di peso inferiore a 30 g per m2 esenzione — 4805 30 90 di peso uguale o superiore a 30 g per m2 esenzione — 4805 40 00 Carta da filtro e cartone da filtro esenzione — 4805 50 00 Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi esenzione — altri: 4805 91 00 di peso non superiore a 150 g per m2 esenzione — 4805 92 00 di peso non superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2 esenzione — 4805 93 di peso uguale o superiore a 225 g per m2: 4805 93 20 a base di carta riciclata esenzione — 4805 93 80 altri esenzione — 4806 Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli: 4806 10 00 Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale) esenzione — 4806 20 00 Carta impermeabile ai grassi (greaseproof) esenzione — 4806 30 00 Carta da lucido esenzione — 4806 40 Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide: 4806 40 10 Carta detta «cristallo» esenzione — 4806 40 90 altri esenzione — 4807 00 Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli: 4807 00 30 a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta esenzione — 4807 00 80 altri esenzione — 4808 Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803: 4808 10 00 Carta e cartone ondulati, anche perforati esenzione — 4808 20 00 Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata esenzione — 4808 30 00 altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata esenzione — 4808 90 00 altri esenzione — 4809 Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli: 4809 10 00 Carta carbone e carta simile esenzione — 4809 20 Carta detta «autocopiante»: 4809 20 10 in rotoli esenzione — 4809 20 90 in fogli esenzione — 4809 90 00 altra esenzione — 4810 Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato: Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre: 4810 13 in rotoli: 4810 13 20 Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'electtricità, di peso non superiore a 150 g per m2 esenzione — 4810 13 80 altri esenzione — 4810 14 in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato: 4810 14 20 Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2 esenzione — 4810 14 80 altri esenzione — 4810 19 altri: 4810 19 10 Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2 esenzione — 4810 19 90 altri esenzione — Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico: 4810 22 Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»: 4810 22 10 in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato esenzione — 4810 22 90 altri esenzione — 4810 29 altri: 4810 29 30 in rotoli esenzione — 4810 29 80 altri esenzione — Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici: 4810 31 00 con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2 esenzione — 4810 32 con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2: 4810 32 10 patinati o intonacati di caolino esenzione — 4810 32 90 altri esenzione — 4810 39 00 altri esenzione — altra carta ed altro cartone: 4810 92 a più strati: 4810 92 10 con imbianchimento di ogni strato esenzione — 4810 92 30 con imbianchimento di un solo strato esterno esenzione — 4810 92 90 altri esenzione — 4810 99 altri: 4810 99 10 di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino esenzione — 4810 99 30 ricoperti di polvere di mica esenzione — 4810 99 90 altri esenzione — 4811 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810: 4811 10 00 Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto esenzione — Carta e cartone gommati o adesivi: 4811 41 autoadesivi: 4811 41 20 di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata esenzione — 4811 41 90 altri esenzione — 4811 49 00 altri esenzione — Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi): 4811 51 00 con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2 esenzione — 4811 59 00 altri esenzione — 4811 60 00 Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo esenzione — 4811 90 00 altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa esenzione — 4812 00 00 Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta esenzione — 4813 Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti: 4813 10 00 in blocchetti o in tubetti esenzione — 4813 20 00 in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm esenzione — 4813 90 00 altra esenzione — 4814 Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie: 4814 10 00 Carta detta «Ingrain» esenzione — 4814 20 00 Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata esenzione — 4814 30 00 Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente esenzione — 4814 90 altri: 4814 90 10 Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente esenzione — 4814 90 90 altri esenzione — 4815 00 00 Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati esenzione m2 4816 Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole: 4816 10 00 Carta carbone e carta simile esenzione — 4816 20 00 Carta detta «autocopiante» esenzione — 4816 30 00 Matrici complete per duplicatori esenzione — 4816 90 00 altra esenzione — 4817 Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza: 4817 10 00 Buste esenzione — 4817 20 00 Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza esenzione — 4817 30 00 Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza esenzione — 4818 Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa: 4818 10 Carta igienica: 4818 10 10 di peso non superiore a 25 g per strato e per m2 esenzione — 4818 10 90 di peso superiore a 25 g per strato e per m2 esenzione — 4818 20 Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani: 4818 20 10 Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco esenzione — Asciugamani: 4818 20 91 in rotoli esenzione — 4818 20 99 altri esenzione — 4818 30 00 Tovaglie e tovaglioli da tavola esenzione — 4818 40 Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili: Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili: 4818 40 11 Assorbenti igienici esenzione — 4818 40 13 Tamponi igienici esenzione — 4818 40 19 altri esenzione — 4818 40 90 Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili esenzione — 4818 50 00 Indumenti ed accessori di abbigliamento esenzione — 4818 90 altri: 4818 90 10 Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto esenzione — 4818 90 90 altri esenzione — 4819 Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili: 4819 10 00 Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato esenzione — 4819 20 00 Scatole e catonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato esenzione — 4819 30 00 Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più esenzione — 4819 40 00 altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci esenzione — 4819 50 00 altri imballaggi, comprese le buste per dischi esenzione — 4819 60 00 Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili esenzione — 4820 Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone: 4820 10 Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili: 4820 10 10 Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze esenzione — 4820 10 30 Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni esenzione — 4820 10 50 Agende esenzione — 4820 10 90 altri esenzione — 4820 20 00 Quaderni esenzione — 4820 30 00 Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti esenzione — 4820 40 Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati: 4820 40 10 Formulari detti «continui» esenzione — 4820 40 90 altri esenzione — 4820 50 00 Album per campioni o per collezioni esenzione — 4820 90 00 altri esenzione — 4821 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non: 4821 10 stampate: 4821 10 10 autoadesive esenzione — 4821 10 90 altre esenzione — 4821 90 altre: 4821 90 10 autoadesive esenzione — 4821 90 90 altre esenzione — 4822 Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti: 4822 10 00 dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili esenzione — 4822 90 00 altri esenzione — 4823 Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa: Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli: 4823 12 00 autoadesivi esenzione — 4823 19 00 altra esenzione — 4823 20 00 Carta da filtro e cartone da filtro esenzione — 4823 40 00 Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi esenzione — 4823 60 Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone: 4823 60 10 Vassoi, piatti e scodelle esenzione — 4823 60 90 altri esenzione — 4823 70 Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta: 4823 70 10 Imballaggi alveolari per uova esenzione — 4823 70 90 altri esenzione — 4823 90 altri: 4823 90 10 Giunti destinati ad aeromobili civili esenzione — altri: 4823 90 40 Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici esenzione — 4823 90 80 altri esenzione — CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE;TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37); b) le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023); c) le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95; d) le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97. 2. Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento comandato da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia. 3. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità. 4. Rientrano ugualmente nella voce 4901: a) le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori; b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento; c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati. Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911. 5. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911. 6. Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 4901 Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti: 4901 10 00 in fogli sciolti, anche piegati esenzione — altri: 4901 91 00 Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli esenzione — 4901 99 00 altri esenzione — 4902 Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità: 4902 10 00 con almeno quattro edizioni settimanali esenzione — 4902 90 altri: 4902 90 10 con una edizione settimanale esenzione — 4902 90 30 con una edizione mensile esenzione — 4902 90 90 altri esenzione — 4903 00 00 Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini esenzione — 4904 00 00 Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata esenzione — 4905 Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati: 4905 10 00 Globi esenzione — altri: 4905 91 00 in forma di libri o di opuscoli esenzione — 4905 99 00 altri esenzione — 4906 00 00 Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra esenzione — 4907 00 Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili: 4907 00 10 Francobolli, marche da bollo e simili esenzione — 4907 00 30 Biglietti di banca esenzione — 4907 00 90 altri esenzione — 4908 Decalcomanie di ogni genere: 4908 10 00 Decalcomanie vetrificabili esenzione — 4908 90 00 altre esenzione — 4909 00 Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni: 4909 00 10 Cartoline postali stampate o illustrate esenzione — 4909 00 90 altre esenzione — 4910 00 00 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare esenzione — 4911 Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie: 4911 10 Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili: 4911 10 10 Cataloghi commerciali esenzione — 4911 10 90 altri esenzione — altri: 4911 91 00 Immagini, incisioni e fotografie esenzione — 4911 99 00 altri esenzione — SEZIONE XI MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Note 1. Questa sezione non comprende: a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0503); b) i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911; c) i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14; d) l'amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813; e) i prodotti delle voci 3005 e 3006 (per esempio: ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche); i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306; f) i tessili sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704; g) i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46); h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39; ij) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40; k) le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304; l) gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202; m) i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l'ovatta di cellulosa); n) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64; o) le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65; p) i prodotti del capitolo 67; q) i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815; r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70); s) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l'illuminazione); t) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive); u) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostratori per macchine da scrivere); v) gli oggetti del capitolo 97. 2. A. I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili. Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. B. Per l'applicazione di questa regola: a) i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati; b) la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo; c) quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo; d) quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile. C. Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6. 3. A. Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]: a) di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex; b) di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex; c) di canapa o di lino: 1) lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più; 2) non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex; d) di cocco, a tre capi o più; e) di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex; f) armati di fili di metallo. B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano: a) ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo; b) ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54; c) al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54; d) ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f); e) ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606. 4. A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti: a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di: 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure 2) 125 g per gli altri filati; b) in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di: 1) 85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure 2) 125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure 3) 500 g per gli altri filati; c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a: 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o 2) 125 g per gli altri filati. B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano: a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi: 1) i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e 2) i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex; b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés): 1) di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure 2) di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse; c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex; d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati: 1) in matasse ad aspatura incrociata; oppure 2) su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo]. 5. Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni: a) essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g; b) essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire; c) avere torsione finale «Z». 6. In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti: — filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri 60 cN/tex — filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri 53 cN/tex — filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa 27 cN/tex 7. In questa sezione, per «confezionati» si intendono: a) i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; b) i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte; c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate; d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili; e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura); f) i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli. 8. Per l'applicazione dei capitoli da 50 a 60: a) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione; b) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59. 9. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura. 10. I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione. 11. In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati. 12. In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi. 13. Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l'applicazione di questa nota, con l'espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211. Note di sottovoci 1. In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per: a) «filati di elastomeri»: i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale; b) «filati greggi»: i filati: 1) che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure 2) senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati. Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche od artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio); c) «filati imbianchiti»: i filati: 1) che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure 2) costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure 3) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti; d) «filati a colori (tinti o stampati)»: i filati: 1) tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure 2) costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure 3) ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure 4) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori. Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54; e) «tessuti greggi»: i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace; f) «tessuti imbianchiti»: i tessuti: 1) imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure 2) costituiti da filati imbianchiti; oppure 3) costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti; g) «tessuti tinti»: i tessuti: 1) tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure 2) costituiti da filati di un solo colore uniforme; h) «tessuti di filati di diversi colori»: i tessuti (diversi da quelli stampati): 1) costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure 2) costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure 3) costituiti da filati screziati o mischiati. (In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione); ij) «tessuti stampati»: i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori. (Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik); La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti. Le definizioni delle lettere da e) a ij) si applicano, mutatis mutandis, alle stoffe in maglieria; k) «armatura a tela»: una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama. 2. A. I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie. B. Per l'applicazione di questa regola: a) se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3; b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia; c) si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo. CAPITOLO 50 SETA Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 5001 00 00 Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura esenzione — 5002 00 00 Seta greggia (non torta) esenzione — 5003 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati): 5003 10 00 non cardati né pettinati esenzione — 5003 90 00 altri esenzione — 5004 00 Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto: 5004 00 10 greggi, sgommati o imbianchiti 4 — 5004 00 90 altri 4 — 5005 00 Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto: 5005 00 10 greggi, sgommati o imbianchiti 2,9 — 5005 00 90 altri 2,9 — 5006 00 Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze): 5006 00 10 Filati di seta 5 — 5006 00 90 Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze) 2,9 — 5007 Tessuti di seta o di cascami di seta: 5007 10 00 Tessuti di roccadino (bourrette) 3 m2 5007 20 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette): Crespi: 5007 20 11 greggi, sgommati o imbianchiti 6,9 m2 5007 20 19 altri 6,9 m2 Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili): 5007 20 21 ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati 5,3 m2 altri: 5007 20 31 ad armatura a tela 7,5 m2 5007 20 39 altri 7,5 m2 altri: 5007 20 41 Tessuti chiari (non serrati) 7,2 m2 altri: 5007 20 51 greggi, sgommati o imbianchiti 7,2 m2 5007 20 59 tinti 7,2 m2 a colori: 5007 20 61 di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm 7,2 m2 5007 20 69 altri 7,2 m2 5007 20 71 stampati 7,2 m2 5007 90 altri tessuti: 5007 90 10 greggi, sgommati o imbianchiti 6,9 m2 5007 90 30 tinti 6,9 m2 5007 90 50 a colori 6,9 m2 5007 90 90 stampati 6,9 m2 CAPITOLO 51 LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE Nota 1. Nella nomenclatura, si intendono per: a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini; b) peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato; c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0503). Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 5101 Lane, non cardate né pettinate: sucide, comprese le lane lavate a dosso: 5101 11 00 Lane di tosatura esenzione — 5101 19 00 altre esenzione — sgrassate, non carbonizzate: 5101 21 00 Lane di tosatura esenzione — 5101 29 00 altre esenzione — 5101 30 00 carbonizzate esenzione — 5102 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati: Peli fini: 5102 11 00 di capra del Cachemir esenzione — 5102 19 altri: 5102 19 10 di coniglio d'angora esenzione — 5102 19 30 di alpaga, di lama e di vigogna esenzione — 5102 19 40 di cammello, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili esenzione — 5102 19 90 di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato esenzione — 5102 20 00 Peli grossolani esenzione — 5103 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati: 5103 10 Pettinacce di lana o di peli fini: 5103 10 10 non carbonizzate esenzione — 5103 10 90 carbonizzate esenzione — 5103 20 altri cascami di lana o di peli fini: 5103 20 10 Cascami di filatura esenzione — altri: 5103 20 91 non carbonizzati esenzione — 5103 20 99 carbonizzati esenzione — 5103 30 00 Cascami di peli grossolani esenzione — 5104 00 00 Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani esenzione — 5105 Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»): 5105 10 00 Lana cardata 2 — Lana pettinata: 5105 21 00 «Lana pettinata alla rinfusa» 2 — 5105 29 00 altra 2 — Peli fini, cardati o pettinati: 5105 31 00 di capra del Cachemir 2 — 5105 39 altri: 5105 39 10 cardati 2 — 5105 39 90 pettinati 2 — 5105 40 00 Peli grossolani, cardati o pettinati 2 — 5106 Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto: 5106 10 contenenti almeno 85 %, in peso, di lana: 5106 10 10 greggi 3,8 — 5106 10 90 altri 3,8 — 5106 20 contenenti meno di 85 %, in peso, di lana: 5106 20 10 contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini 4 (145) — altri: 5106 20 91 greggi 4 — 5106 20 99 altri 4 — 5107 Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto: 5107 10 contenenti almeno 85 %, in peso, di lana: 5107 10 10 greggi 3,8 — 5107 10 90 altri 3,8 — 5107 20 contenenti meno di 85 %, in peso, di lana: contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini: 5107 20 10 greggi 4 — 5107 20 30 altri 4 — altri: misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue: 5107 20 51 greggi 4 — 5107 20 59 altri 4 — altrimenti misti: 5107 20 91 greggi 4 — 5107 20 99 altri 4 — 5108 Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto: 5108 10 cardati: 5108 10 10 greggi 3,2 — 5108 10 90 altri 3,2 — 5108 20 pettinati: 5108 20 10 greggi 3,2 — 5108 20 90 altri 3,2 — 5109 Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto: 5109 10 contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini: 5109 10 10 in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g 3,8 — 5109 10 90 altri 5 — 5109 90 altri: 5109 90 10 in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g 5 — 5109 90 90 altri 5 — 5110 00 00 Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto 3,5 — 5111 Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati: contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini: 5111 11 00 di peso non superiore a 300 g/m2 8 m2 5111 19 altri: 5111 19 10 di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2 8 m2 5111 19 90 di peso superiore a 450 g/m2 8 m2 5111 20 00 altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 8 m2 5111 30 altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue: 5111 30 10 di peso non superiore a 300 g/m2 8 m2 5111 30 30 di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2 8 m2 5111 30 90 di peso superiore a 450 g/m2 8 m2 5111 90 altri: 5111 90 10 contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50 7,2 m2 altri: 5111 90 91 di peso non superiore a 300 g/m2 8 m2 5111 90 93 di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2 8 m2 5111 90 99 di peso superiore a 450 g/m2 8 m2 5112 Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati: contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini: 5112 11 00 di peso non superiore a 200 g/m2 8 m2 5112 19 altri: 5112 19 10 di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2 8 m2 5112 19 90 di peso superiore a 375 g/m2 8 m2 5112 20 00 altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 8 m2 5112 30 altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue: 5112 30 10 di peso non superiore a 200 g/m2 8 m2 5112 30 30 di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2 8 m2 5112 30 90 di peso superiore a 375 g/m2 8 m2 5112 90 altri: 5112 90 10 contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50 7,2 m2 altri: 5112 90 91 di peso non superiore a 200 g/m2 8 m2 5112 90 93 di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2 8 m2 5112 90 99 di peso superiore a 375 g/m2 8 m2 5113 00 00 Tessuti di peli grossolani o di crine 5,3 m2 CAPITOLO 52 COTONE Nota di sottovoci 1. Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per «tessuti detti «denim»» si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito). Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 5201 00 Cotone, non cardato né pettinato: 5201 00 10 idrofilo o imbianchito esenzione — 5201 00 90 altri esenzione — 5202 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati): 5202 10 00 Cascami di filati esenzione — altri: 5202 91 00 sfilacciati esenzione — 5202 99 00 altri esenzione — 5203 00 00 Cotone, cardato o pettinato esenzione — 5204 Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto: non condizionati per la vendita al minuto: 5204 11 00 contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone 4 — 5204 19 00 altri 4 — 5204 20 00 condizionati per la vendita al minuto 5 — 5205 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto: Filati semplici, di fibre non pettinate: 5205 11 00 aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) 4 — 5205 12 00 aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) 4 — 5205 13 00 aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) 4 — 5205 14 00 aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) 4 — 5205 15 aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm): 5205 15 10 aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm) 4,4 — 5205 15 90 aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) 4 — Filati semplici, di fibre pettinate: 5205 21 00 aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) 4 — 5205 22 00 aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) 4 — 5205 23 00 aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) 4 — 5205 24 00 aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) 4 — 5205 26 00 aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm) 4 — 5205 27 00 aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm) 4 — 5205 28 00 aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) 4 — Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate: 5205 31 00 aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) 4 — 5205 32 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) 4 — 5205 33 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) 4 — 5205 34 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) 4 — 5205 35 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) 4 — Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate: 5205 41 00 aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) 4 — 5205 42 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) 4 — 5205 43 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) 4 — 5205 44 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) 4 — 5205 46 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici) 4 — 5205 47 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici) 4 — 5205 48 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici) 4 — 5206 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto: Filati semplici, di fibre non pettinate: 5206 11 00 aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) 4 — 5206 12 00 aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) 4 — 5206 13 00 aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) 4 — 5206 14 00 aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) 4 — 5206 15 00 aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) 4 — Filati semplici, di fibre pettinate: 5206 21 00 aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) 4 — 5206 22 00 aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) 4 — 5206 23 00 aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) 4 — 5206 24 00 aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) 4 — 5206 25 00 aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) 4 — Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate: 5206 31 00 aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) 4 — 5206 32 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) 4 — 5206 33 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) 4 — 5206 34 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) 4 — 5206 35 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) 4 — Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate: 5206 41 00 aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) 4 — 5206 42 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) 4 — 5206 43 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) 4 — 5206 44 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) 4 — 5206 45 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) 4 — 5207 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto: 5207 10 00 contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone 5 — 5207 90 00 altri 5 — 5208 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2: greggi: 5208 11 ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2: 5208 11 10 Garza per fasciatura 8 m2 5208 11 90 altri 8 m2 5208 12 ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2: ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza: 5208 12 16 inferiore o uguale a 165 cm 8 m2 5208 12 19 superiore a 165 cm 8 m2 ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza: 5208 12 96 inferiore o uguale a 165 cm 8 m2 5208 12 99 superiore a 165 cm 8 m2 5208 13 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5208 19 00 altri tessuti 8 m2 imbianchiti: 5208 21 ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2: 5208 21 10 Garza per fasciatura 8 m2 5208 21 90 altri 8 m2 5208 22 ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2: ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza: 5208 22 16 inferiore o uguale a 165 cm 8 m2 5208 22 19 superiore a 165 cm 8 m2 ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza: 5208 22 96 inferiore o uguale a 165 cm 8 m2 5208 22 99 superiore a 165 cm 8 m2 5208 23 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5208 29 00 altri tessuti 8 m2 tinti: 5208 31 00 ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2 8 m2 5208 32 ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2: ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza: 5208 32 16 inferiore o uguale a 165 cm 8 m2 5208 32 19 superiore a 165 cm 8 m2 ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza: 5208 32 96 inferiore o uguale a 165 cm 8 m2 5208 32 99 superiore a 165 cm 8 m2 5208 33 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5208 39 00 altri tessuti 8 m2 di filati di diversi colori: 5208 41 00 ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m2 8 m2 5208 42 00 ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 8 m2 5208 43 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5208 49 00 altri tessuti 8 m2 stampati: 5208 51 00 ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2 8 m2 5208 52 ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2: 5208 52 10 ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2 8 m2 5208 52 90 ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2 8 m2 5208 53 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5208 59 00 altri tessuti 8 m2 5209 Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2: greggi: 5209 11 00 ad armatura a tela 8 m2 5209 12 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5209 19 00 altri tessuti 8 m2 imbianchiti: 5209 21 00 ad armatura a tela 8 m2 5209 22 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5209 29 00 altri tessuti 8 m2 tinti: 5209 31 00 ad armatura a tela 8 m2 5209 32 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5209 39 00 altri tessuti 8 m2 di filati di diversi colori: 5209 41 00 ad armatura a tela 8 m2 5209 42 00 Tessuti detti «denim» 8 m2 5209 43 00 altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5209 49 00 altri tessuti 8 m2 stampati: 5209 51 00 ad armatura a tela 8 m2 5209 52 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5209 59 00 altri tessuti 8 m2 5210 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2: greggi: 5210 11 00 ad armatura a tela 8 m2 5210 12 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5210 19 00 altri tessuti 8 m2 imbianchiti: 5210 21 00 ad armatura a tela 8 m2 5210 22 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5210 29 00 altri tessuti 8 m2 tinti: 5210 31 00 ad armatura a tela 8 m2 5210 32 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5210 39 00 altri tessuti 8 m2 di filati di diversi colori: 5210 41 00 ad armatura a tela 8 m2 5210 42 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5210 49 00 altri tessuti 8 m2 stampati: 5210 51 00 ad armatura a tela 8 m2 5210 52 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5210 59 00 altri tessuti 8 m2 5211 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2: greggi: 5211 11 00 ad armatura a tela 8 m2 5211 12 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5211 19 00 altri tessuti 8 m2 imbianchiti: 5211 21 00 ad armatura a tela 8 m2 5211 22 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5211 29 00 altri tessuti 8 m2 tinti: 5211 31 00 ad armatura a tela 8 m2 5211 32 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5211 39 00 altri tessuti 8 m2 di filati di diversi colori: 5211 41 00 ad armatura a tela 8 m2 5211 42 00 Tessuti detti «denim» 8 m2 5211 43 00 altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5211 49 altri tessuti: 5211 49 10 Tessuti Jacquard 8 m2 5211 49 90 altri 8 m2 stampati: 5211 51 00 ad armatura a tela 8 m2 5211 52 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 m2 5211 59 00 altri tessuti 8 m2 5212 Altri tessuti di cotone: di peso inferiore o uguale a 200 g/m2: 5212 11 greggi: 5212 11 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 m2 5212 11 90 altrimenti misti 8 m2 5212 12 imbianchiti: 5212 12 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 m2 5212 12 90 altrimenti misti 8 m2 5212 13 tinti: 5212 13 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 m2 5212 13 90 altrimenti misti 8 m2 5212 14 di filati di diversi colori: 5212 14 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 m2 5212 14 90 altrimenti misti 8 m2 5212 15 stampati: 5212 15 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 m2 5212 15 90 altrimenti misti 8 m2 di peso superiore a 200 g/m2: 5212 21 greggi: 5212 21 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 m2 5212 21 90 altrimenti misti 8 m2 5212 22 imbianchiti: 5212 22 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 m2 5212 22 90 altrimenti misti 8 m2 5212 23 tinti: 5212 23 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 m2 5212 23 90 altrimenti misti 8 m2 5212 24 di filati di diversi colori: 5212 24 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 m2 5212 24 90 altrimenti misti 8 m2 5212 25 stampati: 5212 25 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 m2 5212 25 90 altrimenti misti 8 m2 CAPITOLO 53 ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA Nota complementare 1. A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti: a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g; b) in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g; c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g. B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano: a) ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), in matasse; b) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) presentati: 1. in matasse ad aspatura incrociata; 2. su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo]. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 5301 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati): 5301 10 00 Lino greggio o macerato esenzione — Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato: 5301 21 00 maciullato o stigliato esenzione — 5301 29 00 altro esenzione — 5301 30 Stoppe e cascami di lino: 5301 30 10 Stoppe esenzione — 5301 30 90 Cascami di lino esenzione — 5302 Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati): 5302 10 00 Canapa greggia o macerata esenzione — 5302 90 00 altri esenzione — 5303 Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati): 5303 10 00 Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate esenzione — 5303 90 00 altri esenzione — 5304 Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati): 5304 10 00 Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge esenzione — 5304 90 00 altri esenzione — 5305 Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati): di cocco (coir): 5305 11 00 greggi esenzione — 5305 19 00 altri esenzione — di abaca: 5305 21 00 greggi esenzione — 5305 29 00 altri esenzione — 5305 90 00 altri esenzione — 5306 Filati di lino: 5306 10 semplici: non condizionati per la vendita al minuto: 5306 10 10 aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm) 4 (146) — 5306 10 30 aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm) 4 (146) — 5306 10 50 aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm) 3,8 — 5306 10 90 condizionati per la vendita al minuto 5 — 5306 20 ritorti o ritorti su ritorto (câblés): 5306 20 10 non condizionati per la vendita al minuto 4 — 5306 20 90 condizionati per la vendita al minuto 5 — 5307 Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303: 5307 10 semplici: 5307 10 10 aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più) esenzione — 5307 10 90 aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm) esenzione — 5307 20 00 ritorti o ritorti su ritorto (câblés) esenzione — 5308 Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta: 5308 10 00 Filati di cocco esenzione — 5308 20 Filati di canapa: 5308 20 10 non condizionati per la vendita al minuto 3 — 5308 20 90 condizionati per la vendita al minuto 4,9 — 5308 90 altri: Filati di ramiè: 5308 90 12 aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm) 4 — 5308 90 19 aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm) 3,8 — 5308 90 50 Filati di carta 4 — 5308 90 90 altri 3,8 — 5309 Tessuti di lino: contenenti, in peso, almeno 85 % di lino: 5309 11 greggi o imbianchiti: 5309 11 10 greggi 8 m2 5309 11 90 imbianchiti 8 m2 5309 19 00 altri 8 m2 contenenti, in peso, meno di 85 % di lino: 5309 21 greggi o imbianchiti: 5309 21 10 greggi 8 m2 5309 21 90 imbianchiti 8 m2 5309 29 00 altri 8 m2 5310 Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303: 5310 10 greggi: 5310 10 10 di larghezza inferiore o uguale a 150 cm 4 m2 5310 10 90 di larghezza superiore a 150 cm 4 m2 5310 90 00 altri 4 m2 5311 00 Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: 5311 00 10 Tessuti di ramiè 8 m2 5311 00 90 altri 5,8 m2 CAPITOLO 54 FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI Note 1. Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente: a) per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici; b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio: cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato. Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b). I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione «materie tessili». 2. Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 5401 Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto: 5401 10 di filamenti sintetici: non condizionati per la vendita al minuto: Filati ad anima cosiddetti «core yarn»: 5401 10 12 Filamenti di poliester e di fibre cotone 4 — 5401 10 14 altri 4 — altri: 5401 10 16 Filati testurizzati 4 — 5401 10 18 altri 4 — 5401 10 90 condizionati per la vendita al minuto 5 — 5401 20 di filamenti artificiali: 5401 20 10 non condizionati per la vendita al minuto 4 — 5401 20 90 condizionati per la vendita al minuto 5 — 5402 Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex: 5402 10 Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi: 5402 10 10 di aramidi 4 — 5402 10 90 altri 4 — 5402 20 00 Filati ad alta tenacità di poliesteri 4 — Filati testurizzati: 5402 31 00 di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex 4 — 5402 32 00 di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex 4 — 5402 33 00 di poliesteri 4 — 5402 39 altri: 5402 39 10 di polipropilene 4 — 5402 39 90 altri 4 — altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro: 5402 41 00 di nylon o di altre poliammidi 4 — 5402 42 00 di poliesteri, parzialmente orientati 4 — 5402 43 00 di poliesteri, altri 4 — 5402 49 altri: 5402 49 10 di elastomeri 4 — altri: 5402 49 91 di polipropilene 4 — 5402 49 99 altri 4 — altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro: 5402 51 00 di nylon o di altre poliammidi 4 — 5402 52 00 di poliesteri 4 — 5402 59 altri: 5402 59 10 di polipropilene 4 — 5402 59 90 altri 4 — altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés): 5402 61 00 di nylon o di altre poliammidi 4 — 5402 62 00 di poliesteri 4 — 5402 69 altri: 5402 69 10 di polipropilene 4 — 5402 69 90 altri 4 — 5403 Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex: 5403 10 00 Filati ad alta tenacità di rayon viscosa 4 — 5403 20 00 Filati testurizzati 4 — altri filati, semplici: 5403 31 00 di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro 4 — 5403 32 00 di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro 4 — 5403 33 00 di acetato di cellulosa 4 — 5403 39 00 altri 4 — altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés): 5403 41 00 di rayon viscosa 4 — 5403 42 00 di acetato di cellulosa 4 — 5403 49 00 altri 4 — 5404 Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm: 5404 10 Monofilamenti: 5404 10 10 di elastomeri 4 — 5404 10 90 altri 4 — 5404 90 altri: di polipropilene: 5404 90 11 Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio 4 — 5404 90 19 altri 4 — 5404 90 90 altri 4 — 5405 00 00 Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm 3,8 — 5406 Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto: 5406 10 00 Filati di filamenti sintetici 5 — 5406 20 00 Filati di filamenti artificiali 5 — 5407 Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404: 5407 10 00 Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri 8 m2 5407 20 Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili: di polietilene o di polipropilene, di larghezza: 5407 20 11 inferiore a 3 m 8 m2 5407 20 19 uguale o superiore a 3 m 8 m2 5407 20 90 altri 8 m2 5407 30 00 «Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI 8 m2 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi: 5407 41 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5407 42 00 tinti 8 m2 5407 43 00 di filati di diversi colori 8 m2 5407 44 00 stampati 8 m2 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati: 5407 51 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5407 52 00 tinti 8 m2 5407 53 00 di filati di diversi colori 8 m2 5407 54 00 stampati 8 m2 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri: 5407 61 contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati: 5407 61 10 greggi o imbianchiti 8 m2 5407 61 30 tinti 8 m2 5407 61 50 di filati di diversi colori 8 m2 5407 61 90 stampati 8 m2 5407 69 altri: 5407 69 10 greggi o imbianchiti 8 m2 5407 69 90 altri 8 m2 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici: 5407 71 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5407 72 00 tinti 8 m2 5407 73 00 di filati di diversi colori 8 m2 5407 74 00 stampati 8 m2 altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone: 5407 81 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5407 82 00 tinti 8 m2 5407 83 00 di filati di diversi colori 8 m2 5407 84 00 stampati 8 m2 altri tessuti: 5407 91 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5407 92 00 tinti 8 m2 5407 93 00 di filati di diversi colori 8 m2 5407 94 00 stampati 8 m2 5408 Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405: 5408 10 00 Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa 8 m2 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali: 5408 21 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5408 22 tinti: 5408 22 10 di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso 8 m2 5408 22 90 altri 8 m2 5408 23 di filati di diversi colori: 5408 23 10 Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m2 8 m2 5408 23 90 altri 8 m2 5408 24 00 stampati 8 m2 altri tessuti: 5408 31 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5408 32 00 tinti 8 m2 5408 33 00 di filati di diversi colori 8 m2 5408 34 00 stampati 8 m2 CAPITOLO 55 FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO Nota 1. Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche: a) lunghezza del fascio superiore a 2 m; b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro; c) titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex; d) solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza; e) titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex. I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 5501 Fasci di filamenti sintetici: 5501 10 00 di nylon o di altre poliammidi 4 — 5501 20 00 di poliesteri 4 — 5501 30 00 acrilici o modacrilici 4 — 5501 90 altri: 5501 90 10 di polipropilene 4 — 5501 90 90 altre 4 — 5502 00 Fasci di filamenti artificiali: 5502 00 10 di rayon viscosa 4 — 5502 00 40 di acetato 4 — 5502 00 80 altri 4 — 5503 Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura: 5503 10 di nylon o di altre poliammidi: 5503 10 10 di aramidi 4 — 5503 10 90 altre 4 — 5503 20 00 di poliesteri 4 — 5503 30 00 acriliche o modacriliche 4 — 5503 40 00 di polipropilene 4 — 5503 90 altre: 5503 90 10 Clorofibre 4 — 5503 90 90 altre 4 — 5504 Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura: 5504 10 00 di rayon viscosa 4 — 5504 90 00 altre 4 — 5505 Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati): 5505 10 di fibre sintetiche: 5505 10 10 di nylon o di altre poliammidi 4 — 5505 10 30 di poliesteri 4 — 5505 10 50 acrilici o modacrilici 4 — 5505 10 70 di polipropilene 4 — 5505 10 90 altri 4 — 5505 20 00 di fibre artificiali 4 — 5506 Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura: 5506 10 00 di nylon o di altre poliammidi 4 — 5506 20 00 di poliesteri 4 — 5506 30 00 acriliche o modacriliche 4 — 5506 90 altre: 5506 90 10 Clorofibre 4 — 5506 90 90 altre 4 — 5507 00 00 Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura 4 — 5508 Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto: 5508 10 di fibre sintetiche in fiocco: 5508 10 10 non condizionati per la vendita al minuto 4 — 5508 10 90 condizionati per la vendita al minuto 5 — 5508 20 di fibre artificiali in fiocco: 5508 20 10 non condizionati per la vendita al minuto 4 — 5508 20 90 condizionati per la vendita al minuto 5 — 5509 Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto: contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi: 5509 11 00 semplici 4 — 5509 12 00 ritorti o ritorti su ritorto (câblés) 4 — contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere: 5509 21 00 semplici 4 — 5509 22 00 ritorti o ritorti su ritorto (câblés) 4 — contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche: 5509 31 00 semplici 4 — 5509 32 00 ritorti o ritorti su ritorto (câblés) 4 — altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco: 5509 41 00 semplici 4 — 5509 42 00 ritorti o ritorti su ritorto (câblés) 4 — altri filati, di fibre in fiocco di poliestere: 5509 51 00 misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco 4 — 5509 52 00 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 4 — 5509 53 00 misti principalmente o unicamente con cotone 4 — 5509 59 00 altri 4 — altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche: 5509 61 00 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 4 — 5509 62 00 misti principalmente o unicamente con cotone 4 — 5509 69 00 altri 4 — altri filati: 5509 91 00 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 4 — 5509 92 00 misti principalmente o unicamente con cotone 4 — 5509 99 00 altri 4 — 5510 Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto: contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco: 5510 11 00 semplici 4 — 5510 12 00 ritorti o ritorti su ritorto (câblés) 4 — 5510 20 00 altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 4 — 5510 30 00 altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone 4 — 5510 90 00 altri filati 4 — 5511 Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto: 5511 10 00 di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre 5 — 5511 20 00 di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre 5 — 5511 30 00 di fibre artificiali in fiocco 5 — 5512 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco: contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere: 5512 11 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5512 19 altri: 5512 19 10 stampati 8 m2 5512 19 90 altri 8 m2 contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche: 5512 21 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5512 29 altri: 5512 29 10 stampati 8 m2 5512 29 90 altri 8 m2 altri: 5512 91 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5512 99 altri: 5512 99 10 stampati 8 m2 5512 99 90 altri 8 m2 5513 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2: greggi o imbianchiti: 5513 11 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela: 5513 11 20 di larghezza inferiore o uguale a 165 cm 8 m2 5513 11 90 di larghezza superiore a 165 cm 8 m2 5513 12 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 m2 5513 13 00 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 m2 5513 19 00 altri tessuti 8 m2 tinti: 5513 21 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela: 5513 21 10 di larghezza inferiore o uguale a 135 cm 8 m2 5513 21 30 di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm 8 m2 5513 21 90 di larghezza superiore a 165 cm 8 m2 5513 22 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 m2 5513 23 00 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 m2 5513 29 00 altri tessuti 8 m2 di filati di diversi colori: 5513 31 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 m2 5513 32 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 m2 5513 33 00 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 m2 5513 39 00 altri tessuti 8 m2 stampati: 5513 41 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 m2 5513 42 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 m2 5513 43 00 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 m2 5513 49 00 altri tessuti 8 m2 5514 Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2: greggi o imbianchiti: 5514 11 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 m2 5514 12 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 m2 5514 13 00 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 m2 5514 19 00 altri tessuti 8 m2 tinti: 5514 21 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 m2 5514 22 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 m2 5514 23 00 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 m2 5514 29 00 altri tessuti 8 m2 di filati di diversi colori: 5514 31 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 m2 5514 32 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 m2 5514 33 00 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 m2 5514 39 00 altri tessuti 8 m2 stampati: 5514 41 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 m2 5514 42 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 m2 5514 43 00 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 m2 5514 49 00 altri tessuti 8 m2 5515 Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco: di fibre in fiocco di poliestere: 5515 11 misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa: 5515 11 10 greggi o imbianchiti 8 m2 5515 11 30 stampati 8 m2 5515 11 90 altri 8 m2 5515 12 misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali: 5515 12 10 greggi o imbianchiti 8 m2 5515 12 30 stampati 8 m2 5515 12 90 altri 8 m2 5515 13 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini: misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati: 5515 13 11 greggi o imbianchiti 8 m2 5515 13 19 altri 8 m2 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati: 5515 13 91 greggi o imbianchiti 8 m2 5515 13 99 altri 8 m2 5515 19 altri: 5515 19 10 greggi o imbianchiti 8 m2 5515 19 30 stampati 8 m2 5515 19 90 altri 8 m2 di fibre in fiocco acriliche o modacriliche: 5515 21 misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali: 5515 21 10 greggi o imbianchiti 8 m2 5515 21 30 stampati 8 m2 5515 21 90 altri 8 m2 5515 22 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini: misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati: 5515 22 11 greggi o imbianchiti 8 m2 5515 22 19 altri 8 m2 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati: 5515 22 91 greggi o imbianchiti 8 m2 5515 22 99 altri 8 m2 5515 29 00 altri 8 m2 altri tessuti: 5515 91 misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali: 5515 91 10 greggi o imbianchiti 8 m2 5515 91 30 stampati 8 m2 5515 91 90 altri 8 m2 5515 92 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini: 5515 92 10 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati 8 m2 5515 92 90 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati 8 m2 5515 99 altri: 5515 99 10 greggi o imbianchiti 8 m2 5515 99 30 stampati 8 m2 5515 99 90 altri 8 m2 5516 Tessuti di fibre artificiali in fiocco: contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco: 5516 11 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5516 12 00 tinti 8 m2 5516 13 00 di filati di diversi colori 8 m2 5516 14 00 stampati 8 m2 contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali: 5516 21 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5516 22 00 tinti 8 m2 5516 23 di filati di diversi colori: 5516 23 10 Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi) 8 m2 5516 23 90 altri 8 m2 5516 24 00 stampati 8 m2 contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini: 5516 31 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5516 32 00 tinti 8 m2 5516 33 00 di filati di diversi colori 8 m2 5516 34 00 stampati 8 m2 contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone: 5516 41 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5516 42 00 tinti 8 m2 5516 43 00 di filati di diversi colori 8 m2 5516 44 00 stampati 8 m2 altri: 5516 91 00 greggi o imbianchiti 8 m2 5516 92 00 tinti 8 m2 5516 93 00 di filati di diversi colori 8 m2 5516 94 00 stampati 8 m2 CAPITOLO 56 OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto; b) i prodotti tessili della voce 5811; c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805); d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814); e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV). 2. Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa. 3. Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare). La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma. Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia: a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40); b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40); c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40). 4. La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 5601 Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili: 5601 10 Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta: 5601 10 10 di materie tessili sintetiche o artificiali 5 — 5601 10 90 di altre materie tessili 3,8 — Ovatte; altri manufatti di ovatta: 5601 21 di cotone: 5601 21 10 idrofilo 3,8 — 5601 21 90 altro 3,8 — 5601 22 di fibre sintetiche o artificiali: 5601 22 10 Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm 3,8 — altri: 5601 22 91 di fibre sintetiche 4 — 5601 22 99 di fibre artificiali 4 — 5601 29 00 altri 3,8 — 5601 30 00 Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 3,2 — 5602 Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: 5602 10 Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia: non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati: Feltri all'ago: 5602 10 11 di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 6,7 — 5602 10 19 di altre materie tessili 6,7 — Prodotti cuciti con punto a maglia: 5602 10 31 di lana o di peli fini 6,7 — 5602 10 35 di peli grossolani 6,7 — 5602 10 39 di altre materie tessili 6,7 — 5602 10 90 impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati 6,7 — altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati: 5602 21 00 di lana o di peli fini 6,7 — 5602 29 00 di altre materie tessili 6,7 — 5602 90 00 altri 6,7 — 5603 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate: di filamenti sintetici o artificiali: 5603 11 di peso non superiore a 25 g/m2: 5603 11 10 spalmate o ricoperte 4,3 — 5603 11 90 altre 4,3 — 5603 12 di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2: 5603 12 10 spalmate o ricoperte 4,3 — 5603 12 90 altre 4,3 — 5603 13 di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2: 5603 13 10 spalmate o ricoperte 4,3 — 5603 13 90 altre 4,3 — 5603 14 di peso superiore a 150 g/m2: 5603 14 10 spalmate o ricoperte 4,3 — 5603 14 90 altre 4,3 — altre: 5603 91 di peso non superiore a 25 g/m2: 5603 91 10 spalmate o ricoperte 4,3 — 5603 91 90 altre 4,3 — 5603 92 di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2: 5603 92 10 spalmate o ricoperte 4,3 — 5603 92 90 altre 4,3 — 5603 93 di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2: 5603 93 10 spalmate o ricoperte 4,3 — 5603 93 90 altre 4,3 — 5603 94 di peso superiore a 150 g/m2: 5603 94 10 spalmate o ricoperte 4,3 — 5603 94 90 altre 4,3 — 5604 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: 5604 10 00 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili 4 — 5604 20 00 Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati 4 — 5604 90 00 altri 4 — 5605 00 00 Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo 4 — 5606 00 Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»: 5606 00 10 Filati detti «a catenella» 8 — altri: 5606 00 91 Filati spiralati (vergolinati) 5,3 — 5606 00 99 altri 5,3 — 5607 Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: 5607 10 00 di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 6 — di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»: 5607 21 00 Spago per legare 12 — 5607 29 altri: 5607 29 10 aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g per metro) 12 — 5607 29 90 aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro) 12 — di polietilene o di polipropilene: 5607 41 00 Spago per legare 8 — 5607 49 altri: aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro): 5607 49 11 intrecciati 8 — 5607 49 19 altri 8 — 5607 49 90 aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro) 8 — 5607 50 di altre fibre sintetiche: di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri: aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro): 5607 50 11 intrecciati 8 — 5607 50 19 altri 8 — 5607 50 30 aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro) 8 — 5607 50 90 di altre fibre sintetiche 8 — 5607 90 altri: 5607 90 10 di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure 6 — 5607 90 90 altri 8 — 5608 Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili: di materie tessili sintetiche o artificiali: 5608 11 Reti confezionate per la pesca: di nylon o di altre poliammidi: 5608 11 11 ottenute con spago, corde o funi 8 — 5608 11 19 ottenute con filati 8 — altre: 5608 11 91 ottenute con spago, corde o funi 8 — 5608 11 99 ottenute con filati 8 — 5608 19 altre: Reti confezionate: di nylon o di altre poliammidi: 5608 19 11 ottenute con spago, corde o funi 8 — 5608 19 19 altri 8 — 5608 19 30 altre 8 — 5608 19 90 altre 8 — 5608 90 00 altre 8 — 5609 00 00 Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove 5,8 — CAPITOLO 57 TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI Note 1. In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini. 2. Questo capitolo non comprende i sottotappeti («thibaudes»). Nota complementare 1. Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce da 5701 10 90 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 5701 Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati: 5701 10 di lana o di peli fini: 5701 10 10 contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe) 8 m2 5701 10 90 altri 8 MAX 2,8 €/m2 m2 5701 90 di altre materie tessili: 5701 90 10 di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati 8 m2 5701 90 90 di altre materie tessili 3,5 m2 5702 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano: 5702 10 00 Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano 3 m2 5702 20 00 Rivestimenti del suolo di cocco 4 m2 altri, vellutati, non confezionati: 5702 31 di lana o di peli fini: 5702 31 10 Tappeti Axminster 8 m2 5702 31 80 altri 8 m2 5702 32 di materie tessili sintetiche o artificiali: 5702 32 10 Tappeti Axminster 8 m2 5702 32 90 altri 8 m2 5702 39 00 di altre materie tessili 8 m2 altri, vellutati, confezionati: 5702 41 00 di lana o di peli fini 8 m2 5702 42 00 di materie tessili sintetiche o artificiali 8 m2 5702 49 00 di altre materie tessili 8 m2 altri, non vellutati, né confezionati: 5702 51 00 di lana o di peli fini 8 m2 5702 52 di materie tessili sintetiche o artificiali: 5702 52 10 di polipropilene 8 m2 5702 52 90 altri 8 m2 5702 59 00 di altre materie tessili 8 m2 altri, non vellutati, confezionati: 5702 91 00 di lana o di peli fini 8 m2 5702 92 di materie tessili sintetiche o artificiali: 5702 92 10 di polipropilene 8 m2 5702 92 90 altri 8 m2 5702 99 00 di altre materie tessili 8 m2 5703 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati: 5703 10 00 di lana o di peli fini 8 m2 5703 20 di nylon o di altre poliammidi: stampati: 5703 20 11 Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2 8 m2 5703 20 19 altri 8 m2 altri: 5703 20 91 Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2 8 m2 5703 20 99 altri 8 m2 5703 30 di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali: di polipropilene: 5703 30 11 Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2 8 m2 5703 30 19 altri 8 m2 altri: 5703 30 81 Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2 8 m2 5703 30 89 altri 8 m2 5703 90 di altre materie tessili: 5703 90 10 Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2 8 m2 5703 90 90 altri 8 m2 5704 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati: 5704 10 00 Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2 6,7 m2 5704 90 00 altri 6,7 m2 5705 00 Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati: 5705 00 10 di lana o di peli fini 8 m2 5705 00 30 di materie tessili sintetiche o artificiali 8 m2 5705 00 90 di altre materie tessili 8 m2 CAPITOLO 58 TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI Note 1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59. 2. Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie. 3. Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama. 4. Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608. 5. Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono: a) i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute; b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm; c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm. I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808. 6. Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all'ago (voce 5805). 7. Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 5801 Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806: 5801 10 00 di lana o di peli fini 8 m2 di cotone: 5801 21 00 Velluti e felpe a trama, non tagliati 8 m2 5801 22 00 Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste 8 m2 5801 23 00 altri velluti e felpe a trama 8 m2 5801 24 00 Velluti e felpe a catena, rigati 8 m2 5801 25 00 Velluti e felpe a catena, tagliati 8 m2 5801 26 00 Tessuti di ciniglia 8 m2 di fibre sintetiche o artificiali: 5801 31 00 Velluti e felpe a trama, non tagliati 8 m2 5801 32 00 Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste 8 m2 5801 33 00 altri velluti e felpe a trama 8 m2 5801 34 00 Velluti e felpe a catena, rigati 8 m2 5801 35 00 Velluti e felpe a catena, tagliati 8 m2 5801 36 00 Tessuti di ciniglia 8 m2 5801 90 di altre materie tessili: 5801 90 10 di lino 8 m2 5801 90 90 altri 8 m2 5802 Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703: Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone: 5802 11 00 greggi 8 m2 5802 19 00 altri 8 m2 5802 20 00 Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili 8 m2 5802 30 00 Superfici tessili «tufted» 8 m2 5803 Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806: 5803 10 00 di cotone 5,8 m2 5803 90 di altre materie tessili: 5803 90 10 di seta o di cascami di seta 7,2 m2 5803 90 40 di fibre sintetiche o artificiali 8 m2 5803 90 90 altri 8 m2 5804 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006: 5804 10 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate: uniti: 5804 10 11 Tessuti a maglie annodate 6,5 — 5804 10 19 altri 6,5 — 5804 10 90 altri 8 — Pizzi a macchina: 5804 21 di fibre sintetiche o artificiali: 5804 21 10 a fuselli (tombolo) 8 — 5804 21 90 altri 8 — 5804 29 di altre materie tessili: 5804 29 10 a fuselli (tombolo) 8 — 5804 29 90 altri 8 — 5804 30 00 Pizzi a mano 8 — 5805 00 00 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati 5,6 — 5806 Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs): 5806 10 00 Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna 6,3 — 5806 20 00 altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma 7,5 — altri nastri, galloni e simili: 5806 31 00 di cotone 7,5 — 5806 32 di fibre sintetiche o artificiali: 5806 32 10 muniti di vere cimose 7,5 — 5806 32 90 altri 7,5 — 5806 39 00 di altre materie tessili 7,5 — 5806 40 00 Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) 6,2 — 5807 Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati: 5807 10 tessuti: 5807 10 10 con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura 6,2 — 5807 10 90 altri 6,2 — 5807 90 altri: 5807 90 10 di feltro o di stoffe non tessute 6,3 — 5807 90 90 altri 8 — 5808 Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili: 5808 10 00 Trecce in pezza 5 — 5808 90 00 altri 5,3 — 5809 00 00 Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove 5,6 — 5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi: 5810 10 Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato: 5810 10 10 di valore superiore a 35 € per kg netto 5,8 — 5810 10 90 altri 8 — altri ricami: 5810 91 di cotone: 5810 91 10 di valore superiore a 17,50 € per kg netto 5,8 — 5810 91 90 altri 7,2 — 5810 92 di fibre sintetiche o artificiali: 5810 92 10 di valore superiore a 17,50 € per kg netto 5,8 — 5810 92 90 altri 7,2 — 5810 99 di altre materie tessili: 5810 99 10 di valore superiore a 17,50 € per kg netto 5,8 — 5810 99 90 altri 7,2 — 5811 00 00 Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810 8 m2 CAPITOLO 59 TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI Note 1. Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006. 2. La voce 5903 comprende: a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi: 1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni; 2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39); 3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39); 4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); 5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39); 6) i prodotti tessili della voce 5811; b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604. 3. Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voce 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura). Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907). 4. Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono: a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia: — di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m2; oppure — di peso superiore a 1 500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili; b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604; c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma. Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811. 5. La voce 5907 non comprende: a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni; b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi); c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce; d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili; e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408); f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805); g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814); h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV). 6. La voce 5910 non comprende: a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura; b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010). 7. La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI: a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910): — i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi; — i veli e le tele per buratti; — i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli; — i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple; — i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici; — i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati; b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi]. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 5901 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria: 5901 10 00 Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili 6,5 m2 5901 90 00 altri 6,5 m2 5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: 5902 10 di nylon o di altre poliammidi: 5902 10 10 impregnati di gomma 5,6 m2 5902 10 90 altre 8 m2 5902 20 di poliesteri: 5902 20 10 impregnati di gomma 5,6 m2 5902 20 90 altri 8 m2 5902 90 altri: 5902 90 10 impregnati di gomma 5,6 m2 5902 90 90 altri 8 m2 5903 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902: 5903 10 con poli (cloruro di vinile): 5903 10 10 impregnati 8 m2 5903 10 90 spalmati, ricoperti o stratificati 8 m2 5903 20 con poliuretano: 5903 20 10 impregnati 8 m2 5903 20 90 spalmati, ricoperti o stratificati 8 m2 5903 90 altri: 5903 90 10 impregnati 8 m2 spalmati, ricoperti o stratificati: 5903 90 91 con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto 8 m2 5903 90 99 altri 8 m2 5904 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati: 5904 10 00 Linoleum 5,3 m2 5904 90 00 altri 5,3 m2 5905 00 Rivestimenti murali di materie tessili: 5905 00 10 consistenti in filati parallelizzati su supporto 5,8 — altri: 5905 00 30 di lino 8 — 5905 00 50 di iuta 4 — 5905 00 70 di fibre sintetiche e artificiali 8 — 5905 00 90 altre 6 — 5906 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: 5906 10 00 Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm 4,6 — altri: 5906 91 00 a maglia 6,5 — 5906 99 altri: 5906 99 10 Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo 8 — 5906 99 90 altri 5,6 — 5907 00 Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: 5907 00 10 Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio 4,9 m2 5907 00 90 altri 4,9 m2 5908 00 00 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate 5,6 — 5909 00 Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie: 5909 00 10 di fibre sintetiche 6,5 — 5909 00 90 di altre materie tessili 6,5 — 5910 00 00 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie 5,1 — 5911 Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo: 5911 10 00 Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi 5,3 — 5911 20 00 Veli e tele da buratti, anche confezionati (147) 4,6 — Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento): 5911 31 di peso inferiore a 650 g/m2: di seta, di fibre sintetiche o artificiali: 5911 31 11 Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere 5,8 m2 5911 31 19 altri 5,8 — 5911 31 90 di altre materie tessili 4,4 — 5911 32 di peso uguale o superiore a 650 g/m2: 5911 32 10 di seta, di fibre sintetiche o artificiali 5,8 — 5911 32 90 di altre materie tessili 4,4 — 5911 40 00 Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli 6 — 5911 90 altri: 5911 90 10 di feltro 6 — 5911 90 90 altri 6 — CAPITOLO 60 STOFFE A MAGLIA Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i pizzi all'uncinetto della voce 5804; b) le etichette, gli scudetti e manufatti simili, a maglia della voce 5807; c) le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001. 2. Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili. 3. Nella nomenclatura, l'espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 6001 Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia: 6001 10 00 Stoffe dette a peli lunghi 8 — Stoffe a ricci: 6001 21 00 di cotone 8 — 6001 22 00 di fibre sintetiche o artificiali 8 — 6001 29 00 di altre materie tessili 8 — altri: 6001 91 00 di cotone 8 — 6001 92 00 di fibre sintetiche o artificiali 8 — 6001 99 00 di altre materie tessili 8 — 6002 Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001: 6002 40 00 contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma 8 — 6002 90 00 altre 6,5 — 6003 Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002: 6003 10 00 di lana o di peli fini 8 — 6003 20 00 di cotone 8 — 6003 30 di fibre sintetiche: 6003 30 10 Pizzi Raschel 8 — 6003 30 90 altre 8 — 6003 40 00 di fibre artificiali 8 — 6003 90 00 altre 8 — 6004 Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001: 6004 10 00 contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma 8 — 6004 90 00 altre 6,5 — 6005 Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004: 6005 10 00 di lana o di peli fini 8 — di cotone: 6005 21 00 gregge o imbianchite 8 — 6005 22 00 tinte 8 — 6005 23 00 di filati di diversi colori 8 — 6005 24 00 stampate 8 — di fibre sintetiche: 6005 31 gregge o imbianchite: 6005 31 10 per tende e tendine 8 — 6005 31 50 Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine 8 — 6005 31 90 altre 8 — 6005 32 tinte: 6005 32 10 per tende e tendine 8 — 6005 32 50 Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine 8 — 6005 32 90 altre 8 — 6005 33 di filati di diversi colori: 6005 33 10 per tende e tendine 8 — 6005 33 50 Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine 8 — 6005 33 90 altre 8 — 6005 34 stampate: 6005 34 10 per tende e tendine 8 — 6005 34 50 Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine 8 — 6005 34 90 altre 8 — di fibre artificiali: 6005 41 00 gregge o imbianchite 8 — 6005 42 00 tinte 8 — 6005 43 00 di filati di diversi colori 8 — 6005 44 00 stampate 8 — 6005 90 00 altre 8 — 6006 Altre stoffe a maglia: 6006 10 00 di lana o di peli fini 8 — di cotone: 6006 21 00 gregge o imbianchite 8 — 6006 22 00 tinte 8 — 6006 23 00 di filati di diversi colori 8 — 6006 24 00 stampate 8 — di fibre sintetiche: 6006 31 gregge o imbianchite: 6006 31 10 per tende e tendine 8 — 6006 31 90 altre 8 — 6006 32 tinte: 6006 32 10 per tende e tendine 8 — 6006 32 90 altre 8 — 6006 33 di filati di diversi colori: 6006 33 10 per tende e tendine 8 — 6006 33 90 altre 8 — 6006 34 stampate: 6006 34 10 per tende e tendine 8 — 6006 34 90 altre 8 — di fibre artificiali: 6006 41 00 gregge o imbianchite 8 — 6006 42 00 tinte 8 — 6006 43 00 di filati di diversi colori 8 — 6006 44 00 stampate 8 — 6006 90 00 altre 8 — CAPITOLO 61 INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA Note 1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia. 2. Questo capitolo non comprende: a) gli oggetti della voce 6212; b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309; c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021). 3. Ai sensi delle voci 6103 e 6104: a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto: — da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca; — da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine. Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente. Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni e uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente. L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte: — i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali; — le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro; — gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta. b) per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto: — di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi; — di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone. Tutti i componenti di un «insieme», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6112. 4. Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche. 5. La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base. 6. Per l'interpretazione della voce 6111: a) l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce; b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111. 7. Ai sensi della voce 6112, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono: a) in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure b) in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto: — di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè; — di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette). L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione. Tutti gli elementi di un «insieme da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. 8. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113. 9. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso. Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi. 10. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo. Note complementari 1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota. A tal fine: — la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata, — è considerato come componente di un «insieme» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia. Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori. Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme. 2. Ai sensi della voce 6109, l'espressione «canottiere (magliette)» comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle. Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni ai T-Shirts o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette). 3. La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati: — con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o — con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma. I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59]. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 6101 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103: 6101 10 di lana o di peli fini: 6101 10 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 p/st 6101 10 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 p/st 6101 20 di cotone: 6101 20 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 p/st 6101 20 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 p/st 6101 30 di fibre sintetiche o artificiali: 6101 30 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 p/st 6101 30 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 p/st 6101 90 di altre materie tessili: 6101 90 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 p/st 6101 90 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 p/st 6102 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104: 6102 10 di lana o di peli fini: 6102 10 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 p/st 6102 10 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 p/st 6102 20 di cotone: 6102 20 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 p/st 6102 20 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 p/st 6102 30 di fibre sintetiche o artificiali: 6102 30 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 p/st 6102 30 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 p/st 6102 90 di altre materie tessili: 6102 90 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 p/st 6102 90 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 p/st 6103 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo: Vestiti o completi: 6103 11 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6103 12 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6103 19 00 di altre materie tessili 12 p/st Insiemi: 6103 21 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6103 22 00 di cotone 12 p/st 6103 23 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6103 29 00 di altre materie tessili 12 p/st Giacche: 6103 31 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6103 32 00 di cotone 12 p/st 6103 33 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6103 39 00 di altre materie tessili 12 p/st Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»: 6103 41 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6103 42 00 di cotone 12 p/st 6103 43 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6103 49 00 di altre materie tessili 12 p/st 6104 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza: Abiti a giacca (tailleurs): 6104 11 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6104 12 00 di cotone 12 p/st 6104 13 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6104 19 00 di altre materie tessili 12 p/st Insiemi: 6104 21 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6104 22 00 di cotone 12 p/st 6104 23 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6104 29 00 di altre materie tessili 12 p/st Giacche: 6104 31 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6104 32 00 di cotone 12 p/st 6104 33 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6104 39 00 di altre materie tessili 12 p/st Abiti interi: 6104 41 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6104 42 00 di cotone 12 p/st 6104 43 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6104 44 00 di fibre artificiali 12 p/st 6104 49 00 di altre materie tessili 12 p/st Gonne e gonne-pantaloni: 6104 51 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6104 52 00 di cotone 12 p/st 6104 53 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6104 59 00 di altre materie tessili 12 p/st Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»: 6104 61 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6104 62 00 di cotone 12 p/st 6104 63 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6104 69 00 di altre materie tessili 12 p/st 6105 Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo: 6105 10 00 di cotone 12 p/st 6105 20 di fibre sintetiche o artificiali: 6105 20 10 di fibre sintetiche 12 p/st 6105 20 90 di fibre artificiali 12 p/st 6105 90 di altre materie tessili: 6105 90 10 di lana o di peli fini 12 p/st 6105 90 90 altri 12 p/st 6106 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza: 6106 10 00 di cotone 12 p/st 6106 20 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6106 90 di altre materie tessili: 6106 90 10 di lana o di peli fini 12 p/st 6106 90 30 di seta o di cascami di seta 12 p/st 6106 90 50 di lino o di ramiè 12 p/st 6106 90 90 altre 12 p/st 6107 Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo: Slips e mutande: 6107 11 00 di cotone 12 p/st 6107 12 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6107 19 00 di altre materie tessili 12 p/st Camicie da notte e pigiami: 6107 21 00 di cotone 12 p/st 6107 22 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6107 29 00 di altre materie tessili 12 p/st altri: 6107 91 00 di cotone 12 p/st 6107 92 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6107 99 00 di altre materie tessili 12 p/st 6108 Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza: Sottovesti o sottabiti e sottogonne: 6108 11 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6108 19 00 di altre materie tessili 12 p/st Slips e mutandine: 6108 21 00 di cotone 12 p/st 6108 22 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6108 29 00 di altre materie tessili 12 p/st Camicie da notte e pigiami: 6108 31 00 di cotone 12 p/st 6108 32 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6108 39 00 di altre materie tessili 12 p/st altri: 6108 91 00 di cotone 12 p/st 6108 92 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6108 99 00 di altre materie tessili 12 p/st 6109 T-shirts e canottiere (magliette), a maglia: 6109 10 00 di cotone 12 p/st 6109 90 di altre materie tessili: 6109 90 10 di lana o di peli fini 12 p/st 6109 90 30 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6109 90 90 altre 12 p/st 6110 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia: di lana o di peli fini: 6110 11 di lana: 6110 11 10 Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più 10,5 p/st altri: 6110 11 30 per uomo o ragazzo 12 p/st 6110 11 90 per donna o ragazza 12 p/st 6110 12 di capra del Cachemir: 6110 12 10 per uomo o ragazzo 12 p/st 6110 12 90 per donna o ragazza 12 p/st 6110 19 altri: 6110 19 10 per uomo o ragazzo 12 p/st 6110 19 90 per donna o ragazza 12 p/st 6110 20 di cotone: 6110 20 10 Magliette a collo alto 12 p/st altri: 6110 20 91 per uomo o ragazzo 12 p/st 6110 20 99 per donna o ragazza 12 p/st 6110 30 di fibre sintetiche o artificiali: 6110 30 10 Magliette a collo alto 12 p/st altri: 6110 30 91 per uomo o ragazzo 12 p/st 6110 30 99 per donna o ragazza 12 p/st 6110 90 di altre materie tessili: 6110 90 10 di lino o di ramiè 12 p/st 6110 90 90 altri 12 p/st 6111 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés): 6111 10 di lana o di peli fini: 6111 10 10 Guanti 8,9 pa 6111 10 90 altri 12 — 6111 20 di cotone: 6111 20 10 Guanti 8,9 pa 6111 20 90 altri 12 — 6111 30 di fibre sintetiche: 6111 30 10 Guanti 8,9 pa 6111 30 90 altri 12 — 6111 90 00 di altre materie tessili 12 — 6112 Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia: Tute sportive (trainings): 6112 11 00 di cotone 12 p/st 6112 12 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6112 19 00 di altre materie tessili 12 p/st 6112 20 00 Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci 12 — Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo: 6112 31 di fibre sintetiche: 6112 31 10 contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma 8 p/st 6112 31 90 altre 12 p/st 6112 39 di altre materie tessili: 6112 39 10 contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma 8 p/st 6112 39 90 altre 12 p/st Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza: 6112 41 di fibre sintetiche: 6112 41 10 contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma 8 p/st 6112 41 90 altre 12 p/st 6112 49 di altre materie tessili: 6112 49 10 contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma 8 p/st 6112 49 90 altre 12 p/st 6113 00 Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907: 6113 00 10 di tessuti a maglia della voce 5906 8 — 6113 00 90 altri 12 — 6114 Altri indumenti, a maglia: 6114 10 00 di lana o di peli fini 12 — 6114 20 00 di cotone 12 — 6114 30 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 — 6114 90 00 di altre materie tessili 12 — 6115 Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia: Calzemaglie (collants): 6115 11 00 di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex 12 p/st 6115 12 00 di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex 12 p/st 6115 19 00 di altre materie tessili 12 p/st 6115 20 Calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex: di fibre sintetiche: 6115 20 11 Calzettoni (gambaletti) 12 pa 6115 20 19 Calze 12 pa 6115 20 90 di altre materie tessili 12 pa altri: 6115 91 00 di lana o di peli fini 12 pa 6115 92 00 di cotone 12 pa 6115 93 di fibre sintetiche: 6115 93 10 Calze per varici 8 pa 6115 93 30 Calzettoni (gambaletti) (diversi dalle calze per varici) 12 pa altri: 6115 93 91 Calze da donna 12 pa 6115 93 99 altre 12 pa 6115 99 00 di altre materie tessili 12 pa 6116 Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia: 6116 10 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma: 6116 10 20 Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma 8 pa 6116 10 80 altri 8,9 pa altri: 6116 91 00 di lana o di peli fini 8,9 pa 6116 92 00 di cotone 8,9 pa 6116 93 00 di fibre sintetiche 8,9 pa 6116 99 00 di altre materie tessili 8,9 pa 6117 Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia: 6117 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili 12 — 6117 20 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte 12 — 6117 80 altri accessori: 6117 80 10 a maglia elastica o a maglia gommata 8 — 6117 80 90 altri 12 — 6117 90 00 Parti 12 — CAPITOLO 62 INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA Note 1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212). 2. Questo capitolo non comprende: a) gli oggetti da rigattiere della voce 6309; b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021). 3. Ai sensi delle voci 6203 e 6204: a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto: — da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca; — da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine. Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente). Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente. L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte: — i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali; — le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro; — gli «smokings», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta. b) per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto: — di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo; — di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone. Tutti i componenti di un «insieme» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6211. 4. Per l'interpretazione della voce 6209: a) l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce; b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209. 5. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210. 6. Ai sensi della voce 6211, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono: a) sia in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi; b) sia in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto: — di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè; — di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette). L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione. Tutti gli elementi di un «insieme da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. 7. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214. 8. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o per l'altro sesso. Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi. 9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo. Nota complementare 1. Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota. A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata. Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori. Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme. 2. Le voci 6209 e 6216 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati — con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o — con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma. I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché questi tessuti servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59]. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 6201 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203: Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili: 6201 11 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6201 12 di cotone: 6201 12 10 di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg 12 p/st 6201 12 90 di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg 12 p/st 6201 13 di fibre sintetiche o artificiali: 6201 13 10 di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg 12 p/st 6201 13 90 di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg 12 p/st 6201 19 00 di altre materie tessili 12 p/st altri: 6201 91 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6201 92 00 di cotone 12 p/st 6201 93 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6201 99 00 di altre materie tessili 12 p/st 6202 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204: Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili: 6202 11 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6202 12 di cotone: 6202 12 10 di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg 12 p/st 6202 12 90 di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg 12 p/st 6202 13 di fibre sintetiche o artificiali: 6202 13 10 di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg 12 p/st 6202 13 90 di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg 12 p/st 6202 19 00 di altre materie tessili 12 p/st altri: 6202 91 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6202 92 00 di cotone 12 p/st 6202 93 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6202 99 00 di altre materie tessili 12 p/st 6203 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo: Vestiti o completi: 6203 11 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6203 12 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6203 19 di altre materie tessili: 6203 19 10 di cotone 12 p/st 6203 19 30 di fibre artificiali 12 p/st 6203 19 90 altre 12 p/st Insiemi: 6203 21 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6203 22 di cotone: 6203 22 10 da lavoro 12 p/st 6203 22 80 altri 12 p/st 6203 23 di fibre sintetiche: 6203 23 10 da lavoro 12 p/st 6203 23 80 altri 12 p/st 6203 29 di altre materie tessili: di fibre artificiali: 6203 29 11 da lavoro 12 p/st 6203 29 18 altri 12 p/st 6203 29 90 altre 12 p/st Giacche: 6203 31 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6203 32 di cotone: 6203 32 10 da lavoro 12 p/st 6203 32 90 altre 12 p/st 6203 33 di fibre sintetiche: 6203 33 10 da lavoro 12 p/st 6203 33 90 altre 12 p/st 6203 39 di altre materie tessili: di fibre artificiali: 6203 39 11 da lavoro 12 p/st 6203 39 19 altre 12 p/st 6203 39 90 altre 12 p/st Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»: 6203 41 di lana o di peli fini: 6203 41 10 Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso 12 p/st 6203 41 30 Tute con bretelle (salopettes) 12 p/st 6203 41 90 altri 12 p/st 6203 42 di cotone: Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso: 6203 42 11 da lavoro 12 p/st altri: 6203 42 31 di tessuti detti «Denim» 12 p/st 6203 42 33 di velluti e felpe a trama, tagliati a coste 12 p/st 6203 42 35 altri 12 p/st Tute con bretelle (salopettes): 6203 42 51 da lavoro 12 p/st 6203 42 59 altre 12 p/st 6203 42 90 altri 12 p/st 6203 43 di fibre sintetiche: Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso: 6203 43 11 da lavoro 12 p/st 6203 43 19 altri 12 p/st Tute con bretelle (salopettes): 6203 43 31 da lavoro 12 p/st 6203 43 39 altre 12 p/st 6203 43 90 altri 12 p/st 6203 49 di altre materie tessili: di fibre artificiali: Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso: 6203 49 11 da lavoro 12 p/st 6203 49 19 altri 12 p/st Tute con bretelle (salopettes): 6203 49 31 da lavoro 12 p/st 6203 49 39 altre 12 p/st 6203 49 50 altri 12 p/st 6203 49 90 altri 12 p/st 6204 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza: Abiti a giacca (tailleurs): 6204 11 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6204 12 00 di cotone 12 p/st 6204 13 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6204 19 di altre materie tessili: 6204 19 10 di fibre artificiali 12 p/st 6204 19 90 altre 12 p/st Insiemi: 6204 21 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6204 22 di cotone: 6204 22 10 da lavoro 12 p/st 6204 22 80 altri 12 p/st 6204 23 di fibre sintetiche: 6204 23 10 da lavoro 12 p/st 6204 23 80 altri 12 p/st 6204 29 di altre materie tessili: di fibre artificiali: 6204 29 11 da lavoro 12 p/st 6204 29 18 altri 12 p/st 6204 29 90 altri 12 p/st Giacche: 6204 31 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6204 32 di cotone: 6204 32 10 da lavoro 12 p/st 6204 32 90 altre 12 p/st 6204 33 di fibre sintetiche: 6204 33 10 da lavoro 12 p/st 6204 33 90 altre 12 p/st 6204 39 di altre materie tessili: di fibre artificiali: 6204 39 11 da lavoro 12 p/st 6204 39 19 altre 12 p/st 6204 39 90 altre 12 p/st Abiti interi: 6204 41 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6204 42 00 di cotone 12 p/st 6204 43 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6204 44 00 di fibre artificiali 12 p/st 6204 49 di altre materie tessili: 6204 49 10 di seta o di cascami di seta 12 p/st 6204 49 90 altri 12 p/st Gonne e gonne-pantaloni: 6204 51 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6204 52 00 di cotone 12 p/st 6204 53 00 di fibre sintetiche 12 p/st 6204 59 di altre materie tessili: 6204 59 10 di fibre artificiali 12 p/st 6204 59 90 altre 12 p/st Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»: 6204 61 di lana o di peli fini: 6204 61 10 Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso 12 p/st 6204 61 85 altri 12 p/st 6204 62 di cotone: Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso: 6204 62 11 da lavoro 12 p/st altre: 6204 62 31 di tessuti detti «Denim» 12 p/st 6204 62 33 di velluti e felpe a trama, tagliati a coste 12 p/st 6204 62 39 altri 12 p/st Tute con bretelle (salopettes): 6204 62 51 da lavoro 12 p/st 6204 62 59 altre 12 p/st 6204 62 90 altri 12 p/st 6204 63 di fibre sintetiche: Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso: 6204 63 11 da lavoro 12 p/st 6204 63 18 altre 12 p/st Tute con bretelle (salopettes): 6204 63 31 da lavoro 12 p/st 6204 63 39 altre 12 p/st 6204 63 90 altri 12 p/st 6204 69 di altre materie tessili: di fibre artificiali: Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso: 6204 69 11 da lavoro 12 p/st 6204 69 18 altri 12 p/st Tute con bretelle (salopettes): 6204 69 31 da lavoro 12 p/st 6204 69 39 altre 12 p/st 6204 69 50 altri 12 p/st 6204 69 90 altri 12 p/st 6205 Camicie e camicette per uomo o ragazzo: 6205 10 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6205 20 00 di cotone 12 p/st 6205 30 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6205 90 di altre materie tessili: 6205 90 10 di lino o di ramiè 12 p/st 6205 90 90 altre 12 p/st 6206 Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza: 6206 10 00 di seta o di cascami di seta 12 p/st 6206 20 00 di lana o di peli fini 12 p/st 6206 30 00 di cotone 12 p/st 6206 40 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6206 90 di altre materie tessili: 6206 90 10 di lino o di ramiè 12 p/st 6206 90 90 altre 12 p/st 6207 Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo: Slips e mutande: 6207 11 00 di cotone 12 p/st 6207 19 00 di altre materie tessili 12 p/st Camicie da notte e pigiami: 6207 21 00 di cotone 12 p/st 6207 22 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6207 29 00 di altre materie tessili 12 p/st altri: 6207 91 00 di cotone 12 — 6207 92 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 — 6207 99 00 di altre materie tessili 12 — 6208 Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza: Sottovesti o sottabiti e sottogonne: 6208 11 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6208 19 00 di altre materie tessili 12 p/st Camicie da notte e pigiami: 6208 21 00 di cotone 12 p/st 6208 22 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 p/st 6208 29 00 di altre materie tessili 12 p/st altri: 6208 91 00 di cotone 12 — 6208 92 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 — 6208 99 00 di altre materie tessili 12 — 6209 Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés): 6209 10 00 di lana o di peli fini 10,5 — 6209 20 00 di cotone 10,5 — 6209 30 00 di fibre sintetiche 10,5 — 6209 90 00 di altre materie tessili 10,5 — 6210 Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907: 6210 10 con prodotti delle voci 5602 o 5603: 6210 10 10 con prodotti della voce 5602 12 — 6210 10 90 con prodotti della voce 5603 12 — 6210 20 00 altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19 12 p/st 6210 30 00 altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19 12 p/st 6210 40 00 altri indumenti per uomo o ragazzo 12 — 6210 50 00 altri indumenti per donna o ragazza 12 — 6211 Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti: Costumi, mutandine e slips da bagno: 6211 11 00 per uomo o ragazzo 12 p/st 6211 12 00 per donna o ragazza 12 p/st 6211 20 00 Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci 12 p/st altri indumenti per uomo o ragazzo: 6211 31 00 di lana o di peli fini 12 — 6211 32 di cotone: 6211 32 10 Indumenti da lavoro 12 — Tute sportive (trainings), con fodera: 6211 32 31 di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa 12 p/st altri: 6211 32 41 Parti superiori 12 p/st 6211 32 42 Parti inferiori 12 p/st 6211 32 90 altri 12 — 6211 33 di fibre sintetiche o artificiali: 6211 33 10 Indumenti da lavoro 12 — Tute sportive (trainings), con fodera: 6211 33 31 di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa 12 p/st altri: 6211 33 41 Parti superiori 12 p/st 6211 33 42 Parti inferiori 12 p/st 6211 33 90 altri 12 — 6211 39 00 di altre materie tessili 12 — altri indumenti per donna o ragazza: 6211 41 00 di lana o di peli fini 12 — 6211 42 di cotone: 6211 42 10 Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro 12 — Tute sportive (trainings), con fodera: 6211 42 31 di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa 12 p/st altri: 6211 42 41 Parti superiori 12 p/st 6211 42 42 Parti inferiori 12 p/st 6211 42 90 altri 12 — 6211 43 di fibre sintetiche o artificiali: 6211 43 10 Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro 12 — Tute sportive (trainings), con fodera: 6211 43 31 di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa 12 p/st altri: 6211 43 41 Parti superiori 12 p/st 6211 43 42 Parti inferiori 12 p/st 6211 43 90 altri 12 — 6211 49 00 di altre materie tessili 12 — 6212 Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia: 6212 10 Reggiseno e bustini: 6212 10 10 presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip 6,5 p/st 6212 10 90 altri 6,5 p/st 6212 20 00 Guaine e guaine-mutandine 6,5 p/st 6212 30 00 Modellatori 6,5 p/st 6212 90 00 altri 6,5 — 6213 Fazzoletti da naso e da taschino: 6213 10 00 di seta o di cascami di seta 10 p/st 6213 20 00 di cotone 10 p/st 6213 90 00 di altre materie tessili 10 p/st 6214 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: 6214 10 00 di seta o di cascami di seta 8 p/st 6214 20 00 di lana o di peli fini 8 p/st 6214 30 00 di fibre sintetiche 8 p/st 6214 40 00 di fibre artificiali 8 p/st 6214 90 di altre materie tessili: 6214 90 10 di cotone 8 p/st 6214 90 90 altri 8 p/st 6215 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte: 6215 10 00 di seta o di cascami di seta 6,3 p/st 6215 20 00 di fibre sintetiche o artificiali 6,3 p/st 6215 90 00 di altre materie tessili 6,3 p/st 6216 00 00 Guanti, mezzoguanti e muffole 7,6 pa 6217 Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: 6217 10 00 Accessori 6,3 — 6217 90 00 Parti 12 — CAPITOLO 63 ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI Note 1. Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati. 2. Il sottocapitolo I non comprende: a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62; b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309. 3. La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito: a) gli oggetti di materie tessili: — indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti, — coperte, — biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina, — manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805; b) calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto. Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti: — presentare tracce apprezzabili di uso, e — essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) I.ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI 6301 Coperte: 6301 10 00 Coperte a riscaldamento elettrico 6,9 p/st 6301 20 Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini: 6301 20 10 a maglia 12 p/st 6301 20 90 altre 12 p/st 6301 30 Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone: 6301 30 10 a maglia 12 p/st 6301 30 90 altre 7,5 p/st 6301 40 Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche: 6301 40 10 a maglia 12 p/st 6301 40 90 altre 12 p/st 6301 90 altre coperte: 6301 90 10 a maglia 12 p/st 6301 90 90 altre 12 p/st 6302 Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina: 6302 10 00 Biancheria da letto a maglia 12 — altra biancheria da letto, stampata: 6302 21 00 di cotone 12 — 6302 22 di fibre sintetiche o artificiali: 6302 22 10 di stoffe non tessute 6,9 — 6302 22 90 altra 12 — 6302 29 di altre materie tessili: 6302 29 10 di lino o di ramiè 12 — 6302 29 90 altra 12 — altra biancheria da letto: 6302 31 00 di cotone 12 — 6302 32 di fibre sintetiche o artificiali: 6302 32 10 di stoffe non tessute 6,9 — 6302 32 90 altra 12 — 6302 39 di altre materie tessili: 6302 39 20 di lino o di ramiè 12 — 6302 39 90 altra 12 — 6302 40 00 Biancheria da tavola a maglia 12 — altra biancheria da tavola: 6302 51 00 di cotone 12 — 6302 52 00 di lino 12 — 6302 53 di fibre sintetiche o artificiali: 6302 53 10 di stoffe non tessute 6,9 — 6302 53 90 altra 12 — 6302 59 00 di altre materie tessili 12 — 6302 60 00 Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone 12 — altra: 6302 91 00 di cotone 12 — 6302 92 00 di lino 12 — 6302 93 di fibre sintetiche o artificiali: 6302 93 10 di stoffe non tessute 6,9 — 6302 93 90 altra 12 — 6302 99 00 di altre materie tessili 12 — 6303 Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto: a maglia: 6303 11 00 di cotone 12 m2 6303 12 00 di fibre sintetiche 12 m2 6303 19 00 di altre materie tessili 12 m2 altri: 6303 91 00 di cotone 12 m2 6303 92 di fibre sintetiche: 6303 92 10 di stoffe non tessute 6,9 m2 6303 92 90 altri 12 m2 6303 99 di altre materie tessili: 6303 99 10 di stoffe non tessute 6,9 m2 6303 99 90 altri 12 m2 6304 Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404: Copriletto: 6304 11 00 a maglia 12 p/st 6304 19 altri: 6304 19 10 di cotone 12 p/st 6304 19 30 di lino o di ramiè 12 p/st 6304 19 90 di altre materie tessili 12 p/st altri: 6304 91 00 a maglia 12 — 6304 92 00 di cotone, diversi da quelli a maglia 12 — 6304 93 00 diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche 12 — 6304 99 00 diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili 12 — 6305 Sacchi e sacchetti da imballaggio: 6305 10 di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303: 6305 10 10 usati 2 — 6305 10 90 altri 4 — 6305 20 00 di cotone 7,2 — di materie tessili sintetiche o artificiali: 6305 32 Contenitori flessibili per merci alla rinfusa: ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene: 6305 32 11 a maglia 12 — altri: 6305 32 81 di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2 7,2 — 6305 32 89 di tessuti di peso superiore a 120 g per m2 7,2 — 6305 32 90 altri 7,2 — 6305 33 altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene: 6305 33 10 a maglia 12 — altri: 6305 33 91 di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2 7,2 — 6305 33 99 di tessuti di peso superiore a 120 g per m2 7,2 — 6305 39 00 altri 7,2 — 6305 90 00 di altre materie tessili 6,2 — 6306 Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: Copertoni e tende per l'esterno: 6306 11 00 di cotone 12 — 6306 12 00 di fibre sintetiche 12 — 6306 19 00 di altre materie tessili 12 — Tende: 6306 21 00 di cotone 12 — 6306 22 00 di fibre sintetiche 12 — 6306 29 00 di altre materie tessili 12 — Vele: 6306 31 00 di fibre sintetiche 12 — 6306 39 00 di altre materie tessili 12 — Materassi pneumatici: 6306 41 00 di cotone 12 p/st 6306 49 00 di altre materie tessili 12 p/st altri: 6306 91 00 di cotone 12 — 6306 99 00 di altre materie tessili 12 — 6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti: 6307 10 Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie: 6307 10 10 a maglia 12 — 6307 10 30 di stoffe non tessute 6,9 — 6307 10 90 altri 7,7 — 6307 20 00 Cinture e giubbotti di salvataggio 6,3 — 6307 90 altri: 6307 90 10 a maglia 12 — altri: 6307 90 91 di feltro 6,3 — 6307 90 99 altri 6,3 — II.ASSORTIMENTI 6308 00 00 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto 12 — III.OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI 6309 00 00 Oggetti da rigattiere 5,3 — 6310 Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso: 6310 10 selezionati: 6310 10 10 di lana, di peli fini o grossolani esenzione — 6310 10 30 di lino o di cotone esenzione — 6310 10 90 di altre materie tessili esenzione — 6310 90 00 altri esenzione — SEZIONE XII CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI CAPITOLO 64 CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi suole riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva; b) le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI); c) le calzature usate della voce 6309; d) gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812); e) le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021); f) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95). 2. Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606). 3. Ai sensi di questo capitolo: a) i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni; b) l'espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti della voce 4107 e delle voci da 4112 a 4114. 4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo: a) la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili; b) la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili. Nota di sottovoci 1. Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente: a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili; b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Nota complementare 1. Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come «rinforzi» tutti i pezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera. Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi. 2. Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (ad es. durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 6401 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti: 6401 10 Calzature con puntale protettivo di metallo: 6401 10 10 con tomaie di gomma 17 pa 6401 10 90 con tomaie di materia plastica 17 pa altre calzature: 6401 91 00 che ricoprono il ginocchio 17 pa 6401 92 che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio: 6401 92 10 con tomaie di gomma 17 pa 6401 92 90 con tomaie di materia plastica 17 pa 6401 99 00 altre 17 pa 6402 Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica: Calzature per lo sport: 6402 12 Calzature da sci e calzature per il surf da neve: 6402 12 10 Calzature da sci 17 pa 6402 12 90 Calzature per il surf da neve 17 pa 6402 19 00 altre 17 pa 6402 20 00 Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli 17 pa 6402 30 00 altre calzature con puntale protettivo di metallo 17 pa altre calzature: 6402 91 00 che ricoprono la caviglia 17 pa 6402 99 altre: 6402 99 10 con tomaie di gomma 17 pa con tomaie di materia plastica: Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli: 6402 99 31 di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm 17 pa 6402 99 39 altre 17 pa 6402 99 50 Pantofole ed altre calzature da camera 17 pa altre, con suole interne di lunghezza: 6402 99 91 inferiore a 24 cm 17 pa uguale o superiore a 24 cm: 6402 99 93 Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna 17 pa altre: 6402 99 96 per uomo 17 pa 6402 99 98 per donna 17 pa 6403 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale: Calzature per lo sport: 6403 12 00 Calzature da sci e calzature per il surf da neve 8 pa 6403 19 00 altre 8 pa 6403 20 00 Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce 8 pa 6403 30 00 Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo 8 pa 6403 40 00 altre calzature, con puntale protettivo di metallo 8 pa altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale: 6403 51 che ricoprono la caviglia: che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza: 6403 51 11 inferiore a 24 cm 8 pa uguale o superiore a 24 cm: 6403 51 15 per uomo 8 pa 6403 51 19 per donna 8 pa altre, con suole interne di lunghezza: 6403 51 91 inferiore a 24 cm 8 pa uguale o superiore a 24 cm: 6403 51 95 per uomo 8 pa 6403 51 99 per donna 8 pa 6403 59 altre: Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli: 6403 59 11 di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm 5 pa altre, con suole interne di lunghezza: 6403 59 31 inferiore a 24 cm 8 pa uguale o superiore a 24 cm: 6403 59 35 per uomo 8 pa 6403 59 39 per donna 8 pa 6403 59 50 Pantofole ed altre calzature da camera 8 pa altre, con suole interne di lunghezza: 6403 59 91 inferiore a 24 cm 8 pa uguale o superiore a 24 cm: 6403 59 95 per uomo 8 pa 6403 59 99 per donna 8 pa altre calzature: 6403 91 che ricoprono la caviglia: che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza: 6403 91 11 inferiore a 24 cm 8 pa uguale o superiore a 24 cm: 6403 91 13 Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna 8 pa altre: 6403 91 16 per uomo 8 pa 6403 91 18 per donna 8 pa altre, con suole interne di lunghezza: 6403 91 91 inferiore a 24 cm 8 pa uguale o superiore a 24 cm: 6403 91 93 Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna 8 pa altre: 6403 91 96 per uomo 8 pa 6403 91 98 per donna 5 pa 6403 99 altre: Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli: 6403 99 11 di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm 8 pa altre, con suole interne di lunghezza: 6403 99 31 inferiore a 24 cm 8 pa uguale o superiore a 24 cm: 6403 99 33 Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna 8 pa altre: 6403 99 36 per uomo 8 pa 6403 99 38 per donna 5 pa 6403 99 50 Pantofole ed altre calzature da camera 8 pa altre, con suole interne di lunghezza: 6403 99 91 inferiore a 24 cm 8 pa uguale o superiore a 24 cm: 6403 99 93 Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna 8 pa altre: 6403 99 96 per uomo 8 pa 6403 99 98 per donna 7 pa 6404 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili: Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica: 6404 11 00 Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili 17 pa 6404 19 altre: 6404 19 10 Pantofole ed altre calzature da camera 17 pa 6404 19 90 altre 17 pa 6404 20 Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito: 6404 20 10 Pantofole ed altre calzature da camera 17 pa 6404 20 90 altre 17 pa 6405 Altre calzature: 6405 10 00 con tomaie di cuoio naturale o ricostituito 3,5 pa 6405 20 con tomaie di materie tessili: 6405 20 10 con suole esterne di legno o di sughero 3,5 pa con suole esterne di altre materie: 6405 20 91 Pantofole ed altre calzature da camera 4 pa 6405 20 99 altre 4 pa 6405 90 altre: 6405 90 10 con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito 17 pa 6405 90 90 con suole esterne di altre materie 4 pa 6406 Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti: 6406 10 Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide: di cuoio naturale: 6406 10 11 Tomaie 3 — 6406 10 19 Parti di tomaie 3 — 6406 10 90 di altre materie 3 — 6406 20 Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica: 6406 20 10 di gomma 3 — 6406 20 90 di materia plastica 3 — altri: 6406 91 00 di legno 3 — 6406 99 di altre materie: 6406 99 10 Ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti 3 — 6406 99 30 Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne 3 pa 6406 99 50 Suole interne ed altri accessori amovibili 3 — 6406 99 60 Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito 3 — 6406 99 80 altre 3 — CAPITOLO 65 CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309; b) i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812); c) i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95). 2. La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 6501 00 00 Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli 2,7 p/st 6502 00 00 Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite esenzione p/st 6503 00 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti: 6503 00 10 di feltro di peli o di lana e peli 5,7 p/st 6503 00 90 altri 2,7 p/st 6504 00 00 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti esenzione p/st 6505 Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite: 6505 10 00 Retine per capelli 2,7 — 6505 90 altri: 6505 90 10 Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo 2,7 p/st 6505 90 30 Berretti con visiera, chepì e simili copricapo 2,7 p/st 6505 90 90 altri 2,7 — 6506 Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti: 6506 10 Copricapo di sicurezza: 6506 10 10 di materia plastica 2,7 p/st 6506 10 80 di altre materie 2,7 p/st altri: 6506 91 00 di gomma o di materia plastica 2,7 p/st 6506 92 00 di pelli da pellicceria naturali 2,7 p/st 6506 99 00 di altre materie 2,7 p/st 6507 00 00 Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo 2,7 — CAPITOLO 66 OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le canne metriche e simili (voce 9017); b) i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93); c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini). 2. La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 6601 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili): 6601 10 00 Ombrelloni da giardino e simili 4,7 p/st altri: 6601 91 00 con fusto o manico telescopico 4,7 p/st 6601 99 altri: con spoglie di tessuti di materie tessili: 6601 99 11 di fibre sintetiche o artificiali 4,7 p/st 6601 99 19 di altre materie tessili 4,7 p/st 6601 99 90 altri 4,7 p/st 6602 00 00 Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili 2,7 — 6603 Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602: 6603 10 00 Impugnature e pomi 2,7 — 6603 20 00 Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni 5,2 — 6603 90 00 altri 5 — CAPITOLO 67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911); b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI); c) le calzature (capitolo 64); d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65); e) i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95); f) i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96). 2. La voce 6701 non comprende: a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce 9404; b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura; c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702. 3. La voce 6702 non comprende: a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70); b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 6701 00 00 Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce, e dai calami e dagli stelidi piume, lavorati 2,7 — 6702 Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali: 6702 10 00 di materie plastiche 4,7 — 6702 90 00 di altre materie 4,7 — 6703 00 00 Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili 1,7 — 6704 Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove: di materie tessili sintetiche: 6704 11 00 Parrucche complete 2,2 — 6704 19 00 altri 2,2 — 6704 20 00 di capelli 2,2 — 6704 90 00 di altre materie 2,2 — SEZIONE XIII LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti del capitolo 25; b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati); c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto); d) gli oggetti del capitolo 71; e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82; f) le pietre litografiche della voce 8442; g) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547; h) le piccole mole per trapani dentari della voce 9018; ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria); k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate); l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport); m) gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio: bottoni), della voce 9609 (per esempio: matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare); n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte). 2. Ai sensi della voce 6802 l'espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 6801 00 00 Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia) esenzione — 6802 Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente: 6802 10 00 Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente esenzione — altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia: 6802 21 00 Marmo, travertino e alabastro 1,7 — 6802 22 00 altre pietre calcaree 1,7 — 6802 23 00 Granito 1,7 — 6802 29 00 altre pietre 1,7 — altri: 6802 91 Marmo, travertino e alabastro: 6802 91 10 Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito 1,7 — 6802 91 90 altro 1,7 — 6802 92 altre pietre calcaree: 6802 92 10 lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite 1,7 — 6802 92 90 altre 1,7 — 6802 93 Granito: 6802 93 10 lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg esenzione — 6802 93 90 altro 1,7 — 6802 99 altre pietre: 6802 99 10 lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg esenzione — 6802 99 90 altre 1,7 — 6803 00 Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata: 6803 00 10 Ardesia per tetti o per facciate 1,7 — 6803 00 90 altri 1,7 — 6804 Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie: 6804 10 00 Mole per macinare o per sfibrare esenzione — altre mole ed oggetti simili: 6804 21 00 di diamante naturale o sintetico, agglomerato 1,7 — 6804 22 di altri abrasivi agglomerati o di ceramica: di abrasivi artificiali, con agglomerante: di resine sintetiche o artificiali: 6804 22 12 non rinforzati esenzione — 6804 22 18 rinforzati esenzione — 6804 22 30 di ceramica o di silicato esenzione — 6804 22 50 di altre materie esenzione — 6804 22 90 altri esenzione — 6804 23 00 di pietre naturali esenzione — 6804 30 00 Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano esenzione — 6805 Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti: 6805 10 00 applicati solamente su tessuto di materie tessili 1,7 — 6805 20 00 applicati solamente su carta o cartone 1,7 — 6805 30 applicati su altre materie: 6805 30 10 applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone 1,7 — 6805 30 20 applicati su fibra vulcanizzata 1,7 — 6805 30 80 altri 1,7 — 6806 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69: 6806 10 00 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli esenzione — 6806 20 Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro: 6806 20 10 Argille espanse esenzione — 6806 20 90 altri esenzione — 6806 90 00 altri esenzione — 6807 Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile): 6807 10 in rotoli: 6807 10 10 Oggetti da rivestimento esenzione m2 6807 10 90 altri esenzione — 6807 90 00 altri esenzione — 6808 00 00 Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali 1,7 — 6809 Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso: Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati: 6809 11 00 unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone 1,7 m2 6809 19 00 altri 1,7 m2 6809 90 00 altri lavori 1,7 — 6810 Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati: Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili: 6810 11 Blocchi e mattoni da costruzione: 6810 11 10 di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.) 1,7 — 6810 11 90 altri 1,7 — 6810 19 altri: 6810 19 10 Tegole 1,7 — Quadrelli o piastrelle: 6810 19 31 di calcestruzzo 1,7 m2 6810 19 39 altri 1,7 m2 6810 19 90 altri 1,7 — altri lavori: 6810 91 Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile: 6810 91 10 Elementi di pavimento 1,7 — 6810 91 90 altri 1,7 — 6810 99 00 altri 1,7 — 6811 Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili: 6811 10 00 Lastre ondulate 1,7 — 6811 20 altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili: 6811 20 11 Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm 1,7 m2 6811 20 80 altri 1,7 — 6811 30 00 Tubi, guaine ed accessori per tubazioni 1,7 — 6811 90 00 altri lavori 1,7 — 6812 Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813: 6812 50 00 Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo 3,7 — 6812 60 00 Carta, cartoni e feltri 3,7 — 6812 70 00 Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli 3,7 — 6812 90 altri: 6812 90 10 destinati ad aeromobili civili (148) esenzione — altri: 6812 90 30 Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio 1,7 — 6812 90 80 altri 3,7 — 6813 Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie: 6813 10 Guarnizioni per freni: 6813 10 10 a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili (148) esenzione — 6813 10 90 altre 2,7 — 6813 90 altre: 6813 90 10 a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinati ad aeromobili civili (148) esenzione — 6813 90 90 altre 2,7 — 6814 Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie: 6814 10 00 Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto 1,7 — 6814 90 00 altri 1,7 — 6815 Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove: 6815 10 Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici: 6815 10 10 Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio esenzione — 6815 10 90 altri esenzione — 6815 20 00 Lavori di torba esenzione — altri lavori: 6815 91 00 contenenti magnesite, dolomite o cromite esenzione — 6815 99 altri: 6815 99 10 di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico esenzione — 6815 99 90 altri esenzione — CAPITOLO 69 PRODOTTI CERAMICI Note 1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903. 2. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti della voce 2844; b) gli oggetti della voce 6804; c) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia; d) i cermet della voce 8113; e) gli oggetti del capitolo 82; f) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547; g) i denti artificiali di ceramica della voce 9021; h) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria); ij) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate); k) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport); l) gli oggetti della voce 9606 (per esempio: bottoni) o della voce 9614 (per esempio: pipe); m) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte). Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) I.PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI 6901 00 00 Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili 2 — 6902 Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili: 6902 10 00 contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3) 2 — 6902 20 contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti: 6902 20 10 contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO2) 2 — altri: 6902 20 91 contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al2O3) 2 — 6902 20 99 altri 2 — 6902 90 00 altri 2 — 6903 Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili: 6903 10 00 contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti 5 — 6903 20 contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2): 6903 20 10 contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al2O3) 5 — 6903 20 90 contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al2O3) 5 — 6903 90 altri: 6903 90 10 contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti 5 — 6903 90 90 altri 5 — II.ALTRI PRODOTTI 6904 Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica: 6904 10 00 Mattoni da costruzione 2 p/st 6904 90 00 altri 2 — 6905 Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia: 6905 10 00 Tegole esenzione p/st 6905 90 00 altre esenzione — 6906 00 00 Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica esenzione — 6907 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto: 6907 10 00 Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm 5 m2 6907 90 altri: 6907 90 10 Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» 5 m2 altre: 6907 90 91 di grès 5 m2 6907 90 93 di maiolica o di terraglia 5 m2 6907 90 99 altre 5 m2 6908 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto: 6908 10 Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm: 6908 10 10 di terracotta comune 7 m2 6908 10 90 altri 7 m2 6908 90 altri: di terracotta comune: 6908 90 11 Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» 6 m2 altre, il cui più grande spessore è: 6908 90 21 inferiore o uguale a 15 mm 5 m2 6908 90 29 superiore a 15 mm 5 m2 altri: 6908 90 31 Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» 5 m2 altre: 6908 90 51 di superficie non superiore a 90 cm2 7 m2 altre: 6908 90 91 di grès 5 m2 6908 90 93 di maiolica o di terraglia 5 m2 6908 90 99 altre 5 m2 6909 Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica: Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici: 6909 11 00 di porcellana 5 — 6909 12 00 Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs 5 — 6909 19 00 altri 5 — 6909 90 00 altri 5 — 6910 Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica: 6910 10 00 di porcellana 7 — 6910 90 00 altri 7 — 6911 Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana: 6911 10 00 Oggetti per il servizio da tavola o da cucina 12 — 6911 90 00 altri 12 — 6912 00 Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana: 6912 00 10 di terracotta comune 5 — 6912 00 30 di grès 5,5 — 6912 00 50 di maiolica o di terraglia 9 — 6912 00 90 altri 7 — 6913 Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica: 6913 10 00 di porcellana 6 — 6913 90 altri: 6913 90 10 di terracotta comune 3,5 — altri: 6913 90 91 di grès 6 — 6913 90 93 di maiolica o di terraglia 6 — 6913 90 99 altri 6 — 6914 Altri lavori di ceramica: 6914 10 00 di porcellana 5 — 6914 90 altri: 6914 90 10 di terracotta comune 3 — 6914 90 90 altri 3 — CAPITOLO 70 VETRO E LAVORI DI VETRO Note 1. Questo capitolo non comprende: a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi); b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia); c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547; d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90; e) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405; f) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95; g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96. 2. Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005: a) non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura; b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli; c) per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce. 3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori. 4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»: a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %; b) le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %. Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806. 5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro». Nota di sottovoci 1. Ai sensi delle sottovoci 7013 21, 7013 31 e 7013 91 l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 7001 00 Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa: 7001 00 10 Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro esenzione — Vetro in massa: 7001 00 91 Vetro da ottica 3 — 7001 00 99 altro esenzione — 7002 Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato: 7002 10 00 Biglie 3 — 7002 20 Barre e bacchette: 7002 20 10 di vetro da ottica 3 — 7002 20 90 altri 3 — Tubi: 7002 31 00 di quarzo o di altra silice fusi 3 — 7002 32 00 di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 3 — 7002 39 00 altri 3 — 7003 Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato: Lastre e fogli, non armati: 7003 12 colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente: 7003 12 10 di vetro da ottica 3 m2 altri: 7003 12 91 con strato non riflettente 3 m2 7003 12 99 altri 3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br m2 7003 19 altri: 7003 19 10 di vetro da ottica 3 m2 7003 19 90 altri 3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br m2 7003 20 00 Lastre e fogli, armati 3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br m2 7003 30 00 Profilati 3 — 7004 Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato: 7004 20 Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente: 7004 20 10 Vetro da ottica 3 m2 altri: 7004 20 91 con strato non riflettente 3 m2 7004 20 99 altri 4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br m2 7004 90 altro vetro: 7004 90 10 Vetro da ottica 3 m2 7004 90 70 Vetro detto di «orticoltura» 4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br m2 altri, di spessore: 7004 90 92 inferiore o uguale a 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br m2 7004 90 98 superiore a 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br m2 7005 Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato: 7005 10 Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente: 7005 10 05 con strato non riflettente 3 m2 altro, di spessore: 7005 10 25 inferiore o uguale a 3,5 mm 2 m2 7005 10 30 superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm 2 m2 7005 10 80 superiore a 4,5 mm 2 m2 altro vetro non armato: 7005 21 colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato: 7005 21 25 di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm 2 m2 7005 21 30 di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm 2 m2 7005 21 80 di spessore superiore a 4,5 mm 2 m2 7005 29 altro: 7005 29 25 di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm 2 m2 7005 29 35 di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm 2 m2 7005 29 80 di spessore superiore a 4,5 mm 2 m2 7005 30 00 Vetro armato 2 m2 7006 00 Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: 7006 00 10 Vetro da ottica 3 — 7006 00 90 altro 3 — 7007 Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro: Vetri temperati: 7007 11 di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli: 7007 11 10 di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori 3 — 7007 11 90 altri 3 — 7007 19 altri: 7007 19 10 smaltati 3 m2 7007 19 20 colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente 3 m2 7007 19 80 altri 3 m2 Vetri formati da fogli aderenti fra loro: 7007 21 di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli: 7007 21 10 Parabrezza, non incorniciati, destinati agli aeromobili civili (149) esenzione — altri: 7007 21 91 di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori 3 — 7007 21 99 altri 3 — 7007 29 00 altri 3 m2 7008 00 Vetri isolanti a pareti multiple: 7008 00 20 colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente 3 m2 altri: 7008 00 81 formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto 3 m2 7008 00 89 altri 3 m2 7009 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi: 7009 10 00 Specchi retrovisivi per veicoli 4 p/st altri: 7009 91 00 non incorniciati 4 — 7009 92 00 incorniciati 4 — 7010 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro: 7010 10 00 Ampolle 3 p/st 7010 20 00 Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura 5 — 7010 90 altri: 7010 90 10 Barattoli per sterilizzare 5 p/st altri: 7010 90 21 ottenuti a partire da un tubo di vetro 5 p/st altri, di capacità nominale: 7010 90 31 di 2,5 l o più 5 p/st di meno di 2,5 l: per prodotti alimentari e bevande: Bottiglie e boccette: di vetro non colorato, di capacità nominale: 7010 90 41 di 1 l o più 5 p/st 7010 90 43 superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l 5 p/st 7010 90 45 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l 5 p/st 7010 90 47 inferiore a 0,15 l 5 p/st di vetro colorato, di capacità nominale: 7010 90 51 di 1 l o più 5 p/st 7010 90 53 superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l 5 p/st 7010 90 55 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l 5 p/st 7010 90 57 inferiore a 0,15 l 5 p/st altri, di capacità nominale: 7010 90 61 di 0,25 l o più 5 p/st 7010 90 67 inferiore a 0,25 litri 5 p/st per prodotti farmaceutici, di capacità nominale: 7010 90 71 superiore a 0,055 l 5 p/st 7010 90 79 inferiore o uguale a 0,055 l 5 p/st per altri prodotti: 7010 90 91 di vetro non colorato 5 p/st 7010 90 99 di vetro colorato 5 p/st 7011 Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili: 7011 10 00 per l'illuminazione elettrica 4 — 7011 20 00 per tubi catodici 4 — 7011 90 00 altri 4 — 7012 00 Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto: 7012 00 10 non finite 3 — 7012 00 90 finite 6 — 7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018: 7013 10 00 Oggetti di vetroceramica 11 p/st Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica: 7013 21 di cristallo al piombo: fabbricati a mano: 7013 21 11 incisi o altrimenti decorati 11 p/st 7013 21 19 altri 11 p/st fabbricati meccanicamente: 7013 21 91 incisi o altrimenti decorati 11 p/st 7013 21 99 altri 11 p/st 7013 29 altri: 7013 29 10 di vetro temperato 11 p/st altri: fabbricati a mano: 7013 29 51 incisi o altrimenti decorati 11 p/st 7013 29 59 altri 11 p/st fabbricati meccanicamente: 7013 29 91 incisi o altrimenti decorati 11 p/st 7013 29 99 altri 11 p/st Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica: 7013 31 di cristallo al piombo: 7013 31 10 fabbricati a mano 11 p/st 7013 31 90 fabbricati meccanicamente 11 p/st 7013 32 00 di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 11 p/st 7013 39 altri: 7013 39 10 di vetro temperato 11 p/st altri: 7013 39 91 fabbricati a mano 11 p/st 7013 39 99 fabbricati meccanicamente 11 p/st altri oggetti: 7013 91 di cristallo al piombo: 7013 91 10 fabbricati a mano 11 p/st 7013 91 90 fabbricati meccanicamente 11 p/st 7013 99 00 altri 11 p/st 7014 00 00 Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente 3 — 7015 Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri: 7015 10 00 Vetri da occhialeria medica 3 — 7015 90 00 altri 3 — 7016 Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili: 7016 10 00 Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili 8 — 7016 90 altri: 7016 90 10 Vetri riuniti in vetrate 3 m2 7016 90 80 altri 3 MIN 1,2 €/100 kg/br — 7017 Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate: 7017 10 00 di quarzo o di altra silice fusi 3 — 7017 20 00 di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 3 — 7017 90 00 altre 3 — 7018 Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm: 7018 10 Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili: Perle: 7018 10 11 tagliate e lucidate meccanicamente esenzione — 7018 10 19 altre 7 — 7018 10 30 Imitazioni di perle fini o coltivate esenzione — Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini): 7018 10 51 tagliate e lucidate meccanicamente esenzione — 7018 10 59 altre 3 — 7018 10 90 altre 3 (150) — 7018 20 00 Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm 3 — 7018 90 altri: 7018 90 10 Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro 3 — 7018 90 90 altri 6 — 7019 Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti): Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati: 7019 11 00 Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm 7 — 7019 12 00 Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) 7 — 7019 19 altri: 7019 19 10 di filamenti 7 — 7019 19 90 di fibre in fiocco 7 — Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti: 7019 31 00 Feltri (mats) 7 — 7019 32 00 Veli 5 — 7019 39 00 altri 5 — 7019 40 00 Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) 7 — altri tessuti: 7019 51 00 di larghezza non superiore a 30 cm 7 — 7019 52 00 di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex 7 — 7019 59 00 altri 7 — 7019 90 altri: 7019 90 10 Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi 7 — 7019 90 30 Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni 7 — altri: 7019 90 91 di fibre tessili 7 — 7019 90 99 altri 7 — 7020 00 Altri lavori di vetro: 7020 00 05 Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori esenzione — altri: 7020 00 10 di quarzo o di altra silice, fusi 3 — 7020 00 30 di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 3 — 7020 00 80 altri 3 — SEZIONE XIV PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE CAPITOLO 71 PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE Note 1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte: a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi. 2. a) Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie. b) La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza. 3. Questo capitolo non comprende: a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843); b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30; c) i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi); d) i catalizzatori su supporto (voce 3815); e) gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 2. B. del capitolo 42; f) gli oggetti delle voci 4303 e 4304; g) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie); h) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65; ij) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66; k) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522); l) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali); m) le armi e loro parti (capitolo 93); n) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95; o) gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo; p) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo. 4. a) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino. b) Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio. c) Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «le pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96. 5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue: a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino; b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro; c) qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento. 6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati. 7. Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti. 8. Con riserva delle disposizioni della nota 1 a) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura. 9. Ai sensi della voce 7113, per «minuterie» si intendono: a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri); b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari). Ai sensi della stessa voce, per «oggetti di gioielleria», si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo. 10. Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto. 11. Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza. Note di sottovoci 1. Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %. 2. Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio. 3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) I.PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI 7101 Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto: 7101 10 00 Perle fini esenzione g Perle coltivate: 7101 21 00 gregge esenzione g 7101 22 00 lavorate esenzione g 7102 Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati: 7102 10 00 non scelti esenzione c/k industriali: 7102 21 00 greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati esenzione c/k 7102 29 00 altri esenzione c/k non industriali: 7102 31 00 greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati esenzione c/k 7102 39 00 altri esenzione c/k 7103 Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto: 7103 10 00 gregge o semplicemente segate o sgrossate esenzione — altrimenti lavorate: 7103 91 00 Rubini, zaffiri e smeraldi esenzione g 7103 99 00 altre esenzione g 7104 Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto: 7104 10 00 Quarzo piezoelettrico esenzione g 7104 20 00 altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate esenzione g 7104 90 00 altre esenzione g 7105 Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche: 7105 10 00 di diamanti esenzione g 7105 90 00 altri esenzione g II.METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI 7106 Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere: 7106 10 00 Polveri esenzione g altro: 7106 91 greggio: 7106 91 10 con titolo uguale o superiore a 999 ‰ esenzione g 7106 91 90 con titolo inferiore a 999 ‰ esenzione g 7106 92 semilavorato: 7106 92 20 con titolo uguale o superiore a 750 ‰ esenzione g 7106 92 80 con titolo inferiore a 750 ‰ esenzione g 7107 00 00 Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati esenzione — 7108 Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere: per usi non monetari: 7108 11 00 Polveri esenzione g 7108 12 00 greggio esenzione g 7108 13 semilavorato: 7108 13 10 Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm esenzione g 7108 13 80 altro esenzione g 7108 20 00 per uso monetario esenzione g 7109 00 00 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati esenzione — 7110 Platino, greggio o semilavorato, o in polvere: Platino: 7110 11 00 greggio o in polvere esenzione g 7110 19 altro: 7110 19 10 Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm esenzione g 7110 19 80 altro esenzione g Palladio: 7110 21 00 greggio o in polvere esenzione g 7110 29 00 altro esenzione g Rodio: 7110 31 00 greggio o in polvere esenzione g 7110 39 00 altro esenzione g Iridio, osmio e rutenio: 7110 41 00 greggi o in polvere esenzione g 7110 49 00 altri esenzione g 7111 00 00 Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati esenzione — 7112 Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi: 7112 30 00 Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria esenzione — altri: 7112 91 00 di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi esenzione — 7112 92 00 di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi esenzione — 7112 99 00 altri esenzione — III.MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI 7113 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi: di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi: 7113 11 00 di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi 2,5 g 7113 19 00 di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi 2,5 g 7113 20 00 di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi 4 — 7114 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi: di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi: 7114 11 00 di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi 2 g 7114 19 00 di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi 2 g 7114 20 00 di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi 2 — 7115 Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi: 7115 10 00 Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino esenzione — 7115 90 altri: 7115 90 10 di metalli preziosi 3 — 7115 90 90 di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 3 — 7116 Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite: 7116 10 00 di perle fini o coltivate esenzione g 7116 20 di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite: esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini): 7116 20 11 Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori esenzione g 7116 20 19 altri 2,5 g 7116 20 90 altri 2,5 g 7117 Minuterie di fantasia: di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati: 7117 11 00 gemelli e bottoni simili 4 — 7117 19 altre: 7117 19 10 con parti di vetro 4 — senza parti di vetro: 7117 19 91 dorate, argentate o platinate 4 — 7117 19 99 altre 4 — 7117 90 00 altre 4 — 7118 Monete: 7118 10 Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro: 7118 10 10 di argento esenzione g 7118 10 90 altre esenzione — 7118 90 00 altre esenzione g SEZIONE XV METALLI COMUNI E LORO LAVORI Note 1. Questa sezione non comprende: a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215); b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606); c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507; d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603; e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia); f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico); g) le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei); h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria; ij) i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni); k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate); l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport); m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi); n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte). 2. Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono: a) gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni; b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114); c) gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306. Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite. Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81. 3. Nella nomenclatura, per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalo, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio. 4. Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo. 5. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74): a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti; b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi; c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe. 6. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso. 7. Regola sui prodotti composti: Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli. Per l'applicazione di questa regola, si considerano: a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo; b) le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5; c) un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune. 8. In questa sezione, si intendono per: a) «Cascami ed avanzi»: i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi. b) «Polveri»: i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso. CAPITOLO 72 GHISA, FERRO E ACCIAIO Note 1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come: a) «Ghise gregge»: le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni: — 10 % o meno di cromo, — 6 % o meno di manganese, — 3 % o meno di fosforo, — 8 % o meno di silicio, — 10 % o meno, in totale, di altri elementi. b) «Ghise specolari»: le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a). c) «Ferro-leghe»: le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti: — più di 10 % di cromo, — più di 30 % di manganese, — più di 3 % di fosforo, — più di 8 % di silicio, — più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %. d) «Acciai»: le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato. e) «Acciai inossidabili»: gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi. f) «Altri acciai legati»: gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti: — 0,3 % o più di alluminio, — 0,0008 % o più di boro, — 0,3 % o più di cromo, — 0,3 % o più di cobalto, — 0,4 % o più di rame, — 0,4 % o più di piombo, — 1,65 % o più di manganese, — 0,08 % o più di molibdeno, — 0,3 % o più di nichel, — 0,06 % o più di niobio, — 0,6 % o più di silicio, — 0,05 % o più di titanio, — 0,3 % o più di tungsteno (wolframio), — 0,1 % o più di vanadio, — 0,05 % o più di zirconio, — 0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente. g) «Cascami lingottati di ferro o di acciaio»: i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe. h) «Graniglie»: i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %. ij) «Semiprodotti»: i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati. Questi prodotti non sono presentati arrotolati. k) «Prodotti laminati piatti»: i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij), — arrotolati in spire sovrapposte, o — non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza. Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. l) «Vergella o bordione»: i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo). m) «Barre»: i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono: — avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo); — avere subito una torsione dopo la laminazione. n) «Profilati»: i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili. Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302. o) «Fili»: i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti. p) «Barre forate per la perforazione»: le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304. 2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso. 3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo. Note di sottovoci 1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Ghise gregge legate»: le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate: — più di 0,2 % di cromo, — più di 0,3 % di rame, — più di 0,3 % di nichel, — più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio. b) «Acciai non legati automatici»: gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti: — 0,08 % o più di zolfo, — 0,1 % o più di piombo, — più di 0,05 % di selenio, — più di 0,01 % di tellurio, — più di 0,05 % di bismuto. c) «Acciai al silicio detti «magnetici»»: gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che puo conferire loro il carattere di altri acciai legati. d) «Acciai rapidi»: gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo. e) «Acciai silico manganese»: gli acciai che contengono, in peso: — non più di 0,7 % di carbonio, — 0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e — 0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati. 2. La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente: una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota. Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %. Nota complementare 1. Si considerano come: — Prodotti laminati piatti «detti magnetici» e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla: — inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm; — inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm; — inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi. — «Latta» ai sensi delle sottovoci 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso. — «Acciai per utensili» ai sensi delle sottovoci 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi: — meno di 0,6 % di carbonio e 0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio o 4 % o più di tungsteno; — 0,8 % o più di carbonio e 0,05 % o più di vanadio; — più di 1,2 % di carbonio e 11 % o più e non più di 15 % di cromo; — 0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio e 3,8 % o più e non più di 4,3 % di nichel e 1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo e 0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno; — 0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio e 1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo e 0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno e meno di 1,2 % di nichel; — 0,3 % o più di carbonio e meno di 5,2 % di cromo e 0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno; — 0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio e 1,25 % o più e non più di 1,8 % di nichel e 0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo e 0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) I.PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI 7201 Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie: 7201 10 Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo: contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese: 7201 10 11 con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 % 1,7 — 7201 10 19 con tenore di silicio superiore a 1 % 1,7 — 7201 10 30 contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese 1,7 — 7201 10 90 contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese esenzione — 7201 20 00 Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo 2,2 — 7201 50 Ghise gregge legate; ghise specolari: 7201 50 10 Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio esenzione — 7201 50 90 altre 1,7 — 7202 Ferro-leghe: Ferromanganese: 7202 11 contenente, in peso, più di 2 % di carbonio: 7202 11 20 di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 % 2,7 — 7202 11 80 altro 2,7 — 7202 19 00 altro 2,7 — Ferrosilicio: 7202 21 00 contente, in peso, più di 55 % di sicilio 5,7 (151) — 7202 29 altro: 7202 29 10 contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio 5,7 (151) — 7202 29 90 altro 5,7 (151) — 7202 30 00 Ferro-silico-manganese 3,7 — Ferrocromo: 7202 41 contenente, in peso, più di 4 % di carbonio: 7202 41 10 contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio 4 — 7202 41 90 contenente, in peso, più di 6 % di carbonio 4 — 7202 49 altro: 7202 49 10 contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio 7 — 7202 49 50 contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio 7 — 7202 49 90 contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio 7 — 7202 50 00 Ferro-silico-cromo 2,7 — 7202 60 00 Ferro-nichel esenzione — 7202 70 00 Ferro-molibdeno 2,7 — 7202 80 00 Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno esenzione — altre: 7202 91 00 Ferro-titanio e ferro-silico-titanio 2,7 — 7202 92 00 Ferro-vanadio 2,7 — 7202 93 00 Ferro-niobio esenzione — 7202 99 altre: 7202 99 10 Ferro-fosforo esenzione — 7202 99 30 Ferro-silico-magnesio 2,7 — 7202 99 80 altre 2,7 — 7203 Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili: 7203 10 00 Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro esenzione — 7203 90 00 altri esenzione — 7204 Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio: 7204 10 00 Cascami ed avanzi di ghisa esenzione — Cascami ed avanzi di acciaio legati: 7204 21 di acciai inossidabili: 7204 21 10 contenenti, in peso, 8 % o più di nichel esenzione — 7204 21 90 altri esenzione — 7204 29 00 altri esenzione — 7204 30 00 Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati esenzione — altri cascami ed avanzi: 7204 41 Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti: 7204 41 10 Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature esenzione — Spuntature di stampaggio o di taglio: 7204 41 91 in pacchetti esenzione — 7204 41 99 altri esenzione — 7204 49 altri: 7204 49 10 spezzettati esenzione — altri: 7204 49 30 in pacchetti esenzione — 7204 49 90 altri esenzione — 7204 50 00 Cascami lingottati esenzione — 7205 Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio: 7205 10 00 Graniglie esenzione — Polveri: 7205 21 00 di acciai legati esenzione — 7205 29 00 altre esenzione — II.FERRO ED ACCIAI NON LEGATI 7206 Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203: 7206 10 00 Lingotti esenzione — 7206 90 00 altri esenzione — 7207 Semiprodotti di ferro o di acciai non legati: contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: 7207 11 di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore: laminati od ottenuti con colata continua: 7207 11 11 di acciai automatici esenzione — altri: 7207 11 14 di spessore inferiore o uguale a 130 mm esenzione — 7207 11 16 di spessore superiore a 130 mm esenzione — 7207 11 90 fucinati esenzione — 7207 12 altri, di sezione trasversale rettangolare: 7207 12 10 laminati od ottenuti con colata continua esenzione — 7207 12 90 fucinati esenzione — 7207 19 altri: di sezione trasversale circolare o poligonale: 7207 19 12 laminati od ottenuti con colata continua esenzione — 7207 19 19 fucinati esenzione — 7207 19 80 altri esenzione — 7207 20 contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio: di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore: laminati od ottenuti con colata continua: 7207 20 11 di acciai automatici esenzione — altri, contenenti, in peso: 7207 20 15 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio esenzione — 7207 20 17 0,6 % o più di carbonio esenzione — 7207 20 19 fucinati esenzione — altri, di sezione trasversale rettangolare: 7207 20 32 laminati od ottenuti con colata continua esenzione — 7207 20 39 fucinati esenzione — di sezione trasversale circolare o poligonale: 7207 20 52 laminati od ottenuti con colata continua esenzione — 7207 20 59 fucinati esenzione — 7207 20 80 altri esenzione — 7208 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti: 7208 10 00 arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo esenzione — altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati: 7208 25 00 di spessore di 4,75 mm o più esenzione — 7208 26 00 di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm esenzione — 7208 27 00 di spessore inferiore a 3 mm esenzione — altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo: 7208 36 00 di spessore superiore a 10 mm esenzione — 7208 37 00 di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm esenzione — 7208 38 00 di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm esenzione — 7208 39 00 di spessore inferiore a 3 mm esenzione — 7208 40 00 non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo esenzione — altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo: 7208 51 di spessore superiore a 10 mm: 7208 51 20 di spessore superiore a 15 mm esenzione — di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza: 7208 51 91 di 2 050 mm o più esenzione — 7208 51 98 inferiore a 2 050 mm esenzione — 7208 52 di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm: 7208 52 10 laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm esenzione — altri, di larghezza: 7208 52 91 di 2 050 mm o più esenzione — 7208 52 99 inferiore a 2 050 mm esenzione — 7208 53 di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm: 7208 53 10 laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più esenzione — 7208 53 90 altri esenzione — 7208 54 00 di spessore inferiore a 3 mm esenzione — 7208 90 00 altri esenzione — 7209 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti: arrotolati, semplicemente laminati a freddo: 7209 15 00 di spessore di 3 mm o più esenzione — 7209 16 di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm: 7209 16 10 detti «magnetici» esenzione — 7209 16 90 altri esenzione — 7209 17 di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm: 7209 17 10 detti «magnetici» esenzione — 7209 17 90 altri esenzione — 7209 18 di spessore inferiore a 0,5 mm: 7209 18 10 detti «magnetici» esenzione — altri: 7209 18 91 di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm esenzione — 7209 18 99 di spessore inferiore a 0,35 mm esenzione — non arrotolati, semplicemente laminati a freddo: 7209 25 00 di spessore di 3 mm o più esenzione — 7209 26 di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm: 7209 26 10 detti «magnetici» esenzione — 7209 26 90 altri esenzione — 7209 27 di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm: 7209 27 10 detti «magnetici» esenzione — 7209 27 90 altri esenzione — 7209 28 di spessore inferiore a 0,5 mm: 7209 28 10 detti «magnetici» esenzione — 7209 28 90 altri esenzione — 7209 90 00 altri esenzione — 7210 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti: stagnati: 7210 11 00 di spessore di 0,5 mm o più esenzione — 7210 12 di spessore inferiore a 0,5 mm: 7210 12 20 Latta esenzione — 7210 12 80 altri esenzione — 7210 20 00 piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno esenzione — 7210 30 00 zincati elettroliticamente esenzione — zincati con altri procedimenti: 7210 41 00 ondulati esenzione — 7210 49 00 altri esenzione — 7210 50 00 rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo esenzione — rivestiti di alluminio: 7210 61 00 rivestiti di leghe di alluminio-zinco esenzione — 7210 69 00 altri esenzione — 7210 70 dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche: 7210 70 10 Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati esenzione — 7210 70 80 altri esenzione — 7210 90 altri: 7210 90 30 placcati esenzione — 7210 90 40 stagnati e stampati esenzione — 7210 90 80 altri esenzione — 7211 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti: semplicemente laminati a caldo: 7211 13 00 laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo esenzione — 7211 14 00 altri, di spessore di 4,75 mm o più esenzione — 7211 19 00 altri esenzione — semplicemente laminati a freddo: 7211 23 contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: 7211 23 20 detti «magnetici» esenzione — altri: 7211 23 30 di spessore di 0,35 mm o più esenzione — 7211 23 80 di spessore inferiore a 0,35 mm esenzione — 7211 29 00 altri esenzione — 7211 90 00 altri esenzione — 7212 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti: 7212 10 stagnati: 7212 10 10 Latta semplicemente trattata in superficie esenzione — 7212 10 90 altri esenzione — 7212 20 00 zincati elettroliticamente esenzione — 7212 30 00 zincati con altri procedimenti esenzione — 7212 40 dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche: 7212 40 20 Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati esenzione — 7212 40 80 altri esenzione — 7212 50 altrimenti rivestiti: 7212 50 20 rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo esenzione — 7212 50 30 cromati o nichelati esenzione — 7212 50 40 ramati esenzione — rivestiti di alluminio: 7212 50 61 rivestiti di leghe di alluminio-zinco esenzione — 7212 50 69 altri esenzione — 7212 50 90 altri esenzione — 7212 60 00 placcati esenzione — 7213 Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati: 7213 10 00 aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione esenzione — 7213 20 00 altri, di acciai automatici esenzione — altri: 7213 91 di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm: 7213 91 10 del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo esenzione — 7213 91 20 del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici esenzione — altri: 7213 91 41 contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio esenzione — 7213 91 49 contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio esenzione — 7213 91 70 contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio esenzione — 7213 91 90 contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio esenzione — 7213 99 altri: 7213 99 10 contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio esenzione — 7213 99 90 contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio esenzione — 7214 Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione: 7214 10 00 fucinate esenzione — 7214 20 00 aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione esenzione — 7214 30 00 altre, di acciai automatici esenzione — altre: 7214 91 di sezione trasversale rettangolare: 7214 91 10 contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio esenzione — 7214 91 90 contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio esenzione — 7214 99 altre: contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: 7214 99 10 del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo esenzione — altre, di sezione circolare con diametro: 7214 99 31 uguale o superiore a 80 mm esenzione — 7214 99 39 inferiore a 80 mm esenzione — 7214 99 50 altre esenzione — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio: di sezione circolare con diametro: 7214 99 71 uguale o superiore a 80 mm esenzione — 7214 99 79 inferiore a 80 mm esenzione — 7214 99 95 altre esenzione — 7215 Altre barre di ferro o di acciai non legati: 7215 10 00 di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo esenzione — 7215 50 altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo: contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: 7215 50 11 di sezione rettangolare esenzione — 7215 50 19 altre esenzione — 7215 50 80 contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio esenzione — 7215 90 00 altre esenzione — 7216 Profilati di ferro o di acciai non legati: 7216 10 00 Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm esenzione — Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm: 7216 21 00 Profilati a L esenzione — 7216 22 00 Profilati a T esenzione — Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm: 7216 31 Profilati ad U: 7216 31 10 di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm esenzione — 7216 31 90 di altezza superiore a 220 mm esenzione — 7216 32 Profilati ad I: di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm: 7216 32 11 ad ali a facce parallele esenzione — 7216 32 19 altri esenzione — di altezza superiore a 220 mm: 7216 32 91 ad ali a facce parallele esenzione — 7216 32 99 altri esenzione — 7216 33 Profilati ad H: 7216 33 10 di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm esenzione — 7216 33 90 di altezza superiore a 180 mm esenzione — 7216 40 Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm: 7216 40 10 Profilati a L esenzione — 7216 40 90 Profilati a T esenzione — 7216 50 altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo: 7216 50 10 di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm esenzione — altri: 7216 50 91 Piatti a bulbo esenzione — 7216 50 99 altri esenzione — Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: 7216 61 ottenuti da prodotti laminati piatti: 7216 61 10 Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti esenzione — 7216 61 90 altri esenzione — 7216 69 00 altri esenzione — altri: 7216 91 ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti: 7216 91 10 Lamiere profilate (nervate) esenzione — 7216 91 80 altri esenzione — 7216 99 00 altri esenzione — 7217 Fili di ferro o di acciai non legati: 7217 10 non rivestiti, anche lucidati: contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: 7217 10 10 la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm esenzione — la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm: 7217 10 31 aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione esenzione — 7217 10 39 altri esenzione — 7217 10 50 contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio esenzione — 7217 10 90 contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio esenzione — 7217 20 zincati: contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: 7217 20 10 la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm esenzione — 7217 20 30 la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm esenzione — 7217 20 50 contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio esenzione — 7217 20 90 contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio esenzione — 7217 30 rivestiti di altri metalli comuni: contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: 7217 30 41 ramati esenzione — 7217 30 49 altri esenzione — 7217 30 50 contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio esenzione — 7217 30 90 contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio esenzione — 7217 90 altri: 7217 90 20 contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio esenzione — 7217 90 50 contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio esenzione — 7217 90 90 contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio esenzione — III.ACCIAI INOSSIDABILI 7218 Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili: 7218 10 00 Lingotti e altre forme primarie esenzione — altri: 7218 91 di sezione trasversale rettangolare: 7218 91 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7218 91 80 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7218 99 altri: di sezione trasversale quadrata: 7218 99 11 laminati od ottenuti per colata continua esenzione — 7218 99 19 fucinati esenzione — altri: 7218 99 20 laminati od ottenuti per colata continua esenzione — 7218 99 80 fucinati esenzione — 7219 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm: semplicemente laminati a caldo, arrotolati: 7219 11 00 di spessore superiore a 10 mm esenzione — 7219 12 di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm: 7219 12 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7219 12 90 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7219 13 di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm: 7219 13 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7219 13 90 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7219 14 di spessore inferiore a 3 mm: 7219 14 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7219 14 90 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — semplicemente laminati a caldo, non arrotolati: 7219 21 di spessore superiore a 10 mm: 7219 21 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7219 21 90 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7219 22 di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm: 7219 22 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7219 22 90 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7219 23 00 di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm esenzione — 7219 24 00 di spessore inferiore a 3 mm esenzione — semplicemente laminati a freddo: 7219 31 00 di spessore uguale o superiore a 4,75 mm esenzione — 7219 32 di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm: 7219 32 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7219 32 90 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7219 33 di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm: 7219 33 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7219 33 90 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7219 34 di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm: 7219 34 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7219 34 90 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7219 35 di spessore inferiore a 0,5 mm: 7219 35 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7219 35 90 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7219 90 00 altri esenzione — 7220 Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm: semplicemente laminati a caldo: 7220 11 00 di spessore uguale o superiore a 4,75 mm esenzione — 7220 12 00 di spessore inferiore a 4,75 mm esenzione — 7220 20 semplicemente laminati a freddo: di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso: 7220 20 21 2,5 % o più di nichel esenzione — 7220 20 29 meno di 2,5 % di nichel esenzione — di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso: 7220 20 41 2,5 % o più di nichel esenzione — 7220 20 49 meno di 2,5 % di nichel esenzione — di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso: 7220 20 81 2,5 % o più di nichel esenzione — 7220 20 89 meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7220 90 00 altri esenzione — 7221 00 Vergella o bordione di acciai inossidabili: 7221 00 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7221 00 90 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7222 Barre e profilati di acciai inossidabili: Barre semplicemente laminate o estruse a caldo: 7222 11 di sezione circolare: di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso: 7222 11 11 2,5 % o più di nichel esenzione — 7222 11 19 meno di 2,5 % di nichel esenzione — di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso: 7222 11 81 2,5 % o più di nichel esenzione — 7222 11 89 meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7222 19 altre: 7222 19 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel esenzione — 7222 19 90 contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7222 20 Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo: di sezione circolare: di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso: 7222 20 11 2,5 % o più di nichel esenzione — 7222 20 19 meno di 2,5 % di nichel esenzione — di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso: 7222 20 21 2,5 % o più di nichel esenzione — 7222 20 29 meno di 2,5 % di nichel esenzione — di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso: 7222 20 31 2,5 % o più di nichel esenzione — 7222 20 39 meno di 2,5 % di nichel esenzione — altre, contenenti, in peso: 7222 20 81 2,5 % o più di nichel esenzione — 7222 20 89 meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7222 30 altre barre: fucinate, contenenti, in peso: 7222 30 51 2,5 % o più di nichel esenzione — 7222 30 91 meno di 2,5 % di nichel esenzione — 7222 30 97 altre esenzione — 7222 40 Profilati: 7222 40 10 semplicemente laminati o estrusi a caldo esenzione — 7222 40 50 semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo esenzione — 7222 40 90 altri esenzione — 7223 00 Fili di acciai inossidabili: contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel: 7223 00 11 contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo esenzione — 7223 00 19 altri esenzione — contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel: 7223 00 91 contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio esenzione — 7223 00 99 altri esenzione — IV.ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI 7224 Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati: 7224 10 Lingotti e altre forme primarie: 7224 10 10 di acciai per utensili esenzione — 7224 10 90 altri esenzione — 7224 90 altri: 7224 90 02 di acciai per utensili esenzione — altri: di sezione trasversale, quadrata o rettangolare: laminati a caldo od ottenuti per colata continua: la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore: 7224 90 03 di acciai rapidi esenzione — 7224 90 05 contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo esenzione — 7224 90 07 altri esenzione — 7224 90 14 altri esenzione — 7224 90 18 fucinati esenzione — altri: laminati a caldo od ottenuti per colata continua: 7224 90 31 contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno esenzione — 7224 90 38 altri esenzione — 7224 90 90 fucinati esenzione — 7225 Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm: di acciai al silicio detti «magnetici»: 7225 11 00 a grani orientati esenzione — 7225 19 altri: 7225 19 10 laminati a caldo esenzione — 7225 19 90 laminati a freddo esenzione — 7225 20 00 di acciai rapidi esenzione — 7225 30 altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati: 7225 30 10 di acciai per utensili esenzione — 7225 30 90 altri esenzione — 7225 40 altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati: 7225 40 12 di acciai per utensili esenzione — altri: 7225 40 40 di spessore superiore a 10 mm esenzione — 7225 40 60 di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm esenzione — 7225 40 90 di spessore inferiore a 4,75 mm esenzione — 7225 50 00 altri, semplicemente laminati a freddo esenzione — altri: 7225 91 00 zincati elettroliticamente esenzione — 7225 92 00 zincati con altri procedimenti esenzione — 7225 99 00 altri esenzione — 7226 Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm: di acciai al silicio detti «magnetici»: 7226 11 00 a grani orientati esenzione — 7226 19 altri: 7226 19 10 semplicemente laminati a caldo esenzione — 7226 19 80 altri esenzione — 7226 20 00 di acciai rapidi esenzione — altri: 7226 91 semplicemente laminati a caldo: 7226 91 20 di acciai per utensili esenzione — altri: 7226 91 91 di spessore uguale o superiore a 4,75 mm esenzione — 7226 91 99 di spessore inferiore a 4,75 mm esenzione — 7226 92 00 semplicemente laminati a freddo esenzione — 7226 93 00 zincati elettroliticamente: esenzione — 7226 94 00 zincati con altri procedimenti esenzione — 7226 99 00 altri esenzione — 7227 Vergella o bordione di altri acciai legati: 7227 10 00 di acciai rapidi esenzione — 7227 20 00 di acciai silico-manganese esenzione — 7227 90 altri: 7227 90 10 contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo esenzione — 7227 90 50 contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno esenzione — 7227 90 95 altri esenzione — 7228 Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati: 7228 10 Barre di acciai rapidi: 7228 10 20 semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate esenzione — 7228 10 50 fucinate esenzione — 7228 10 90 altre esenzione — 7228 20 Barre di acciai silico-manganese: 7228 20 10 di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce esenzione — altre: 7228 20 91 semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate esenzione — 7228 20 99 altre esenzione — 7228 30 altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo: 7228 30 20 di acciai per utensili esenzione — contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno: 7228 30 41 di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm esenzione — 7228 30 49 altre esenzione — altre: di sezione circolare, di diametro: 7228 30 61 uguale o superiore a 80 mm esenzione — 7228 30 69 inferiore a 80 mm esenzione — 7228 30 70 di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce esenzione — 7228 30 89 altre esenzione — 7228 40 altre barre, semplicemente fucinate: 7228 40 10 di acciai per utensili esenzione — 7228 40 90 altre esenzione — 7228 50 altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo: 7228 50 20 di acciai per utensili esenzione — 7228 50 40 contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno esenzione — altre: di sezione circolare, di diametro: 7228 50 61 uguale o superiore a 80 mm esenzione — 7228 50 69 inferiore a 80 mm esenzione — 7228 50 80 altre esenzione — 7228 60 altre barre: 7228 60 20 di acciai per utensili esenzione — 7228 60 80 altre esenzione — 7228 70 Profilati: 7228 70 10 semplicemente laminati o estrusi a caldo esenzione — 7228 70 90 altri esenzione — 7228 80 00 Barre forate per la perforazione esenzione — 7229 Fili di altri acciai legati: 7229 10 00 di acciai rapidi esenzione — 7229 20 00 di acciai silico-manganese esenzione — 7229 90 altri: 7229 90 50 contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno esenzione — 7229 90 90 altri esenzione — CAPITOLO 73 LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO Note 1. In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72. 2. Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 7301 Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio: 7301 10 00 Palancole esenzione — 7301 20 00 Profilati esenzione — 7302 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: 7302 10 Rotaie: 7302 10 10 conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso esenzione — altre: nuove: Rotaie del tipo vignole: 7302 10 21 di un peso al metro superiore o uguale a 46 kg esenzione — 7302 10 23 di un peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg esenzione — 7302 10 29 di un peso al metro inferiore a 27 kg esenzione — 7302 10 40 Rotaie a guida esenzione — 7302 10 50 altre esenzione — 7302 10 90 usate esenzione — 7302 30 00 Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi 2,7 — 7302 40 00 Stecche (ganasce) e piastre di appoggio esenzione — 7302 90 00 altri esenzione — 7303 00 Tubi e profilati cavi, di ghisa: 7303 00 10 Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione 3,2 — 7303 00 90 altri 3,2 — 7304 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio: 7304 10 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti: 7304 10 10 con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm esenzione — 7304 10 30 con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione — 7304 10 90 con diametro esterno superiore a 406,4 mm esenzione — Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas: 7304 21 00 Aste di perforazione esenzione — 7304 29 altri: 7304 29 11 con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione — 7304 29 19 con diametro esterno superiore a 406,4 mm esenzione — altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati: 7304 31 trafilati o laminati a freddo: 7304 31 10 muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili esenzione — altri: 7304 31 91 di precisione esenzione — 7304 31 99 altri esenzione — 7304 39 altri: 7304 39 10 greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete esenzione — altri: 7304 39 20 muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili esenzione — altri: 7304 39 30 con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm esenzione — altri: Tubi filettati o filettabili detti gas: 7304 39 51 zincati esenzione — 7304 39 59 altri esenzione — altri, con diametro esterno: 7304 39 91 inferiore o uguale a 168,3 mm esenzione — 7304 39 93 superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione — 7304 39 99 superiore a 406,4 mm esenzione — altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili: 7304 41 trafilati o laminati a freddo: 7304 41 10 muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili esenzione — 7304 41 90 altri esenzione — 7304 49 altri: 7304 49 10 greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete esenzione — altri: 7304 49 30 muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili esenzione — altri: 7304 49 91 con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione — 7304 49 99 con diametro esterno superiore a 406,4 mm esenzione — altri, di sezione circolare, di altri acciai legati: 7304 51 trafilati o laminati a freddo: diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza: 7304 51 12 inferiore o uguale a 0,5 m esenzione — 7304 51 18 superiore a 0,5 m esenzione — altri: 7304 51 30 muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili esenzione — altri: 7304 51 91 di precisione esenzione — 7304 51 99 altri esenzione — 7304 59 altri: 7304 59 10 greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete esenzione — altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza: 7304 59 32 inferiore o uguale a 0,5 m esenzione — 7304 59 38 superiore a 0,5 m esenzione — altri: 7304 59 50 muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili esenzione — altri: 7304 59 91 con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm esenzione — 7304 59 93 con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione — 7304 59 99 con diametro esterno superiore a 406,4 mm esenzione — 7304 90 altri: 7304 90 10 muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili esenzione — 7304 90 90 altri esenzione — 7305 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio: Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti: 7305 11 00 saldati longitudinalmente ad arco sommerso esenzione — 7305 12 00 saldati longitudinalmente, altri esenzione — 7305 19 00 altri esenzione — 7305 20 00 Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas esenzione — altri, saldati: 7305 31 00 saldati longitudinalmente esenzione — 7305 39 00 altri esenzione — 7305 90 00 altri esenzione — 7306 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio: 7306 10 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti: saldati longitudinalmente, con diametro esterno: 7306 10 11 inferiore o uguale a 168,3 mm esenzione — 7306 10 19 superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione — 7306 10 90 saldati elicoidalmente esenzione — 7306 20 00 Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas esenzione — 7306 30 altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati: 7306 30 10 muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili esenzione — altri: di precisione, aventi parete di spessore: 7306 30 21 inferiore o uguale a 2 mm esenzione — 7306 30 29 superiore a 2 mm esenzione — altri: Tubi gas, filettati o filettabili: 7306 30 51 zincati esenzione — 7306 30 59 altri esenzione — altri, con diametro esterno: inferiore o uguale a 168,3 mm: 7306 30 71 zincati esenzione — 7306 30 78 altri esenzione — 7306 30 90 superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm esenzione — 7306 40 altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili: 7306 40 10 muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili esenzione — altri: 7306 40 91 trafilati o laminati a freddo esenzione — 7306 40 99 altri esenzione — 7306 50 altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati: 7306 50 10 muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili esenzione — altri: 7306 50 91 di precisione esenzione — 7306 50 99 altri esenzione — 7306 60 altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare: 7306 60 10 muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili esenzione — altri: di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore: inferiore o uguale a 2 mm: 7306 60 32 di acciai inossidabili esenzione — 7306 60 34 altri esenzione — superiore a 2 mm: 7306 60 36 di acciai inossidabili esenzione — 7306 60 38 altri esenzione — di altre sezioni: 7306 60 91 di acciai inossidabili esenzione — 7306 60 99 altri esenzione — 7306 90 00 altri esenzione — 7307 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio: fusi: 7307 11 di ghisa non malleabile: 7307 11 10 per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione 3,7 — 7307 11 90 altri 3,7 — 7307 19 altri: 7307 19 10 di ghisa malleabile 3,7 — 7307 19 90 altri 3,7 — altri, di acciai inossidabili: 7307 21 00 Flange 3,7 — 7307 22 Gomiti, curve e manicotti, filettati: 7307 22 10 Manicotti esenzione — 7307 22 90 Gomiti e curve 3,7 — 7307 23 Accessori da saldare testa a testa: 7307 23 10 Gomiti e curve 3,7 — 7307 23 90 altri 3,7 — 7307 29 altri: 7307 29 10 filettati 3,7 — 7307 29 30 per saldare 3,7 — 7307 29 90 altri 3,7 — altri: 7307 91 00 Flange 3,7 — 7307 92 Gomiti, curve e manicotti, filettati: 7307 92 10 Manicotti esenzione — 7307 92 90 Gomiti e curve 3,7 — 7307 93 Accessori da saldare testa a testa: il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm: 7307 93 11 Gomiti e curve 3,7 — 7307 93 19 altri 3,7 — il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm: 7307 93 91 Gomiti e curve 3,7 — 7307 93 99 altri 3,7 — 7307 99 altri: 7307 99 10 filettati 3,7 — 7307 99 30 per saldare 3,7 — 7307 99 90 altri 3,7 — 7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni: 7308 10 00 Ponti ed elementi di ponti esenzione — 7308 20 00 Torri e piloni esenzione — 7308 30 00 Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie esenzione p/st (152) 7308 40 Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature: 7308 40 10 Materiale per armature di miniera esenzione — 7308 40 90 altro esenzione — 7308 90 altri: 7308 90 10 Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali esenzione — altri: unicamente o principalmente di lamiere: 7308 90 51 Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante esenzione — 7308 90 59 altri esenzione — 7308 90 99 altri esenzione — 7309 00 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo: 7309 00 10 per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti) 2,2 — per materie liquide: 7309 00 30 con rivestimento interno o calorifugo 2,2 — altri, di capacità: 7309 00 51 superiore a 100 000 litri 2,2 — 7309 00 59 inferiore o uguale a 100 000 litri 2,2 — 7309 00 90 per materie solide 2,2 — 7310 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo: 7310 10 00 di capacità uguale o superiore a 50 litri 2,7 — di capacità inferiore a 50 litri: 7310 21 Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura: 7310 21 11 Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari 2,7 — 7310 21 19 Scatole per l'imballaggio delle bevande 2,7 — altre, aventi parete di spessore: 7310 21 91 inferiore a 0,5 mm 2,7 — 7310 21 99 uguale o superiore a 0,5 mm 2,7 — 7310 29 altri: 7310 29 10 aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm 2,7 — 7310 29 90 aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm 2,7 — 7311 00 Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio: 7311 00 10 senza saldatura 2,7 — altri, di capacità: 7311 00 91 inferiore a 1 000 litri 2,7 — 7311 00 99 uguale o superiore a 1 000 litri 2,7 — 7312 Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità: 7312 10 Trefoli e cavi: 7312 10 10 muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili esenzione — altri: 7312 10 30 di acciaio inossidabile esenzione — altri, la cui sezione trasversale massima è: inferiore o uguale a 3 mm: 7312 10 51 rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone) esenzione — 7312 10 59 altri esenzione — superiore a 3 mm: Trefoli: 7312 10 71 non rivestiti esenzione — rivestiti: 7312 10 75 zincati esenzione — 7312 10 79 altri esenzione — Cavi, compresi i cavi chiusi: non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è: 7312 10 82 superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm esenzione — 7312 10 84 superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm esenzione — 7312 10 86 superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm esenzione — 7312 10 88 superiore a 48 mm esenzione — 7312 10 99 altri esenzione — 7312 90 altri: 7312 90 10 muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili esenzione — 7312 90 90 altri esenzione — 7313 00 00 Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti esenzione — 7314 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio: Prodotti tessuti (tele metalliche): 7314 12 00 Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile esenzione — 7314 13 00 altre tele metalliche continue o senza fine, per macchine esenzione — 7314 14 00 altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile esenzione — 7314 19 00 altri esenzione — 7314 20 Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2: 7314 20 10 di fili nervati esenzione — 7314 20 90 altre esenzione — altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro: 7314 31 00 zincate esenzione — 7314 39 00 altre esenzione — altre tele metalliche, griglie e reti: 7314 41 zincate: 7314 41 10 a maglie esagonali esenzione — 7314 41 90 altre esenzione — 7314 42 ricoperte di materie plastiche: 7314 42 10 a maglie esagonali esenzione — 7314 42 90 altre esenzione — 7314 49 00 altre esenzione — 7314 50 00 Lamiere e lastre, incise e stirate esenzione — 7315 Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio: Catene a maglie articolate e loro parti: 7315 11 Catene a rulli: 7315 11 10 per biciclette e motociclette 2,7 — 7315 11 90 altre 2,7 — 7315 12 00 altre catene 2,7 — 7315 19 00 Parti 2,7 — 7315 20 00 Catene antisdrucciolevoli 2,7 — altre catene e catenelle: 7315 81 00 Catene a maglie con traversino 2,7 — 7315 82 altre catene, a maglie saldate: 7315 82 10 di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm 2,7 — 7315 82 90 di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm 2,7 — 7315 89 00 altre 2,7 — 7315 90 00 altre parti 2,7 — 7316 00 00 Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio 2,7 — 7317 00 Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame: 7317 00 10 Puntine da disegno esenzione — altri: di trafileria: 7317 00 20 Chiodi in strisce o in rotoli esenzione — 7317 00 40 Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati esenzione — altri: 7317 00 61 zincati esenzione — 7317 00 69 altri esenzione — 7317 00 90 altri esenzione — 7318 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio: Articoli filettati: 7318 11 00 Tirafondi 3,7 — 7318 12 altre viti per legno: 7318 12 10 di acciaio inossidabile 3,7 — 7318 12 90 altre 3,7 — 7318 13 00 Ganci a vite e viti ad occhio 3,7 — 7318 14 Viti autofilettanti: 7318 14 10 di acciaio inossidabile 3,7 — altre: 7318 14 91 Viti filettatrici 3,7 — 7318 14 99 altre 3,7 — 7318 15 altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle: 7318 15 10 Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm 3,7 — altri: 7318 15 20 per fissare gli elementi delle strade ferrate 3,7 — altri: senza capocchia: 7318 15 30 di acciaio inossidabile 3,7 — di altri acciai, con resistenza alla trazione: 7318 15 41 inferiore a 800 MPa 3,7 — 7318 15 49 uguale o superiore a 800 MPa 3,7 — con capocchia: con intaglio od impronta a croce: 7318 15 51 di acciaio inossidabile 3,7 — 7318 15 59 altri 3,7 — con esagono incassato: 7318 15 61 di acciaio inossidabile 3,7 — 7318 15 69 altri 3,7 — con esagono sporgente: 7318 15 70 di acciaio inossidabile 3,7 — di altri acciai, con resistenza alla trazione: 7318 15 81 inferiore a 800 MPa 3,7 — 7318 15 89 uguale o superiore a 800 MPa 3,7 — 7318 15 90 altri 3,7 — 7318 16 Dadi: 7318 16 10 ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm 3,7 — altri: 7318 16 30 di acciaio inossidabile 3,7 — altri: 7318 16 50 di sicurezza 3,7 — altri, di diametro interno: 7318 16 91 inferiore o uguale a 12 mm 3,7 — 7318 16 99 superiore a 12 mm 3,7 — 7318 19 00 altri 3,7 — Articoli non filettati: 7318 21 00 Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio 3,7 — 7318 22 00 altre rondelle 3,7 — 7318 23 00 Ribadini 3,7 — 7318 24 00 Copiglie, pernotti e chiavette 3,7 — 7318 29 00 altri 3,7 — 7319 Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove: 7319 10 00 Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo 2,7 — 7319 20 00 Spilli di sicurezza 2,7 — 7319 30 00 altri spilli 2,7 — 7319 90 00 altri 2,7 — 7320 Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio: 7320 10 Molle a balestra e loro foglie: formate a caldo: 7320 10 11 Molle paraboliche e loro foglie 2,7 — 7320 10 19 altre 2,7 — 7320 10 90 altre 2,7 — 7320 20 Molle ad elica: 7320 20 20 formate a caldo 2,7 — altre: 7320 20 81 Molle di compressione 2,7 — 7320 20 85 Molle di trazione 2,7 — 7320 20 89 altre 2,7 — 7320 90 altre: 7320 90 10 Molle a spirali piatte 2,7 — 7320 90 30 Molle a forma di dischi 2,7 — 7320 90 90 altre 2,7 — 7321 Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio: Apparecchi di cottura e scaldapiatti: 7321 11 a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili: 7321 11 10 con forno, compresi i forni separati 2,7 p/st 7321 11 90 altri 2,7 p/st 7321 12 00 a combustibili liquidi 2,7 p/st 7321 13 00 a combustibili solidi 2,7 p/st altri apparecchi: 7321 81 a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili: 7321 81 10 ad eliminazione dei gas combusti 2,7 p/st 7321 81 90 altri 2,7 p/st 7321 82 a combustibili liquidi: 7321 82 10 ad eliminazione dei gas combusti 2,7 p/st 7321 82 90 altri 2,7 p/st 7321 83 00 a combustibili solidi 2,7 p/st 7321 90 00 Parti 2,7 — 7322 Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio: Radiatori e loro parti: 7322 11 00 di ghisa 3,2 — 7322 19 00 altri 3,2 — 7322 90 altri: 7322 90 10 Generatori e distributori di aria calda, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili (153) esenzione — 7322 90 90 altri 3,2 — 7323 Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: 7323 10 00 Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi 3,2 — altri: 7323 91 00 di ghisa, non smaltati 3,2 — 7323 92 00 di ghisa smaltati 3,2 — 7323 93 di acciai inossidabili: 7323 93 10 Oggetti per il servizio della tavola 3,2 — 7323 93 90 altri 3,2 — 7323 94 di ferro o acciaio, smaltati: 7323 94 10 Oggetti per il servizio della tavola 3,2 — 7323 94 90 altri 3,2 — 7323 99 altri: 7323 99 10 Oggetti per il servizio della tavola 3,2 — altri: 7323 99 91 dipinti o verniciati 3,2 — 7323 99 99 altri 3,2 — 7324 Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio: 7324 10 Acquai e lavabi di acciai inossidabili: 7324 10 10 destinati ad aeromobili civili (153) esenzione — 7324 10 90 altri 2,7 — Vasche da bagno: 7324 21 00 di ghisa, anche smaltate 3,2 p/st 7324 29 00 altri 3,2 p/st 7324 90 altri, comprese le loro parti: 7324 90 10 Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili (153) esenzione — 7324 90 90 altri 3,2 — 7325 Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio: 7325 10 di ghisa non malleabile: 7325 10 50 Botole 1,7 p/st altri: 7325 10 92 Oggetti per canalizzazioni 1,7 — 7325 10 99 altri 1,7 — altri: 7325 91 00 Palle ed oggetti simili per mulini 2,7 — 7325 99 altri: 7325 99 10 di ghisa malleabile 2,7 — 7325 99 90 altri 2,7 — 7326 Altri lavori di ferro o acciaio: Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati: 7326 11 00 Palle ed oggetti simili per mulini 2,7 — 7326 19 altri: 7326 19 10 fucinati 2,7 — 7326 19 90 altri 2,7 — 7326 20 Lavori di fili di ferro o acciaio: 7326 20 10 destinati ad aeromobili civili (153) esenzione — altri: 7326 20 30 Gabbie ed uccelliere 2,7 — 7326 20 50 Cestini 2,7 — 7326 20 90 altri 2,7 — 7326 90 altri: 7326 90 10 Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca 2,7 — 7326 90 30 Scale e sgabelli a gradini 2,7 — 7326 90 40 Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci 2,7 — 7326 90 50 Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc. 2,7 — 7326 90 60 Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia 2,7 — 7326 90 70 Cestelli di lamiere ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini 2,7 — altri lavori di ferro o di acciaio: 7326 90 91 fucinati 2,7 — 7326 90 93 stampati 2,7 — 7326 90 95 sinterizzati 2,7 — 7326 90 98 altri 2,7 — CAPITOLO 74 RAME E LAVORI DI RAME Nota 1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Rame raffinato»: il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente: Altri elementi Elemento Tenore limite %, in peso Ag Argento 0,25 As Arsenico 0,5 Cd Cadmio 1,3 Cr Cromo 1,4 Mg Magnesio 0,8 Pb Piombo 1,5 S Zolfo 0,7 Sn Stagno 0,8 Te Tellurio 0,8 Zn Zinco 1 Zr Zirconio 0,3 Altri elementi (154), ciascuno 0,3 b) «Leghe di rame»: le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché: 1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %. c) «Leghe madri di rame»: le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848. d) «Barre»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi. e) «Profilati»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. f) «Fili»: i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Tuttavia, per l'interpretazione della voce 7414 sono ammessi come «fili», unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione. g) «Lamiere, nastri e fogli»: i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati: — in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza, — in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. h) «Tubi»: i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli. Nota di sottovoci 1. In questo capitolo, si intende per: a) «Leghe a base di rame-zinco (ottone)»: ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti: — lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi; — l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)]; — l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % [vedi leghe a base di rame-stagno (bronzo)]. b) «Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»: ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %. c) «Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»: ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]). d) «Leghe a base di rame-nichel»: ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 7401 Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame): 7401 10 00 Metalline cuprifere esenzione — 7401 20 00 Rame da cementazione (precipitato di rame) esenzione — 7402 00 00 Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica esenzione — 7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio: Rame raffinato: 7403 11 00 Catodi e sezioni di catodi esenzione — 7403 12 00 Barre da filo (Wire-bars) esenzione — 7403 13 00 Billette esenzione — 7403 19 00 altri esenzione — Leghe di rame: 7403 21 00 a base di rame-zinco (ottone) esenzione — 7403 22 00 a base di rame-stagno (bronzo) esenzione — 7403 23 00 a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) esenzione — 7403 29 00 altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405) esenzione — 7404 00 Cascami ed avanzi di rame: 7404 00 10 di rame raffinato esenzione — di leghe di rame: 7404 00 91 a base di rame-zinco (ottone) esenzione — 7404 00 99 altri esenzione — 7405 00 00 Leghe madri di rame esenzione — 7406 Polveri e pagliette di rame: 7406 10 00 Polveri a struttura non lamellare esenzione — 7406 20 00 Polveri a struttura lamellare; pagliette esenzione — 7407 Barre e profilati di rame: 7407 10 00 di rame raffinato 4,8 — di leghe di rame: 7407 21 a base di rame-zinco (ottone): 7407 21 10 Barre 4,8 — 7407 21 90 Profilati 4,8 — 7407 22 a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone): 7407 22 10 a base di rame-nichel (cupronichel) 4,8 — 7407 22 90 a base di rame-nichel-zinco (argentone) 4,8 — 7407 29 00 altri 4,8 — 7408 Fili di rame: di rame raffinato: 7408 11 00 di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm 4,8 — 7408 19 altri: 7408 19 10 di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm 4,8 — 7408 19 90 di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm 4,8 — di leghe di rame: 7408 21 00 a base di rame-zinco (ottone) 4,8 — 7408 22 00 a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) 4,8 — 7408 29 00 altri 4,8 — 7409 Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm: di rame raffinato: 7409 11 00 arrotolati 4,8 — 7409 19 00 altri 4,8 — di leghe a base di rame-zinco (ottone): 7409 21 00 arrotolati 4,8 — 7409 29 00 altri 4,8 — di leghe a base di rame-stagno (bronzo): 7409 31 00 arrotolati 4,8 — 7409 39 00 altri 4,8 — 7409 40 di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone): 7409 40 10 a base di rame-nichel (cupronichel) 4,8 — 7409 40 90 a base di rame-nichel-zinco (argentone) 4,8 — 7409 90 00 di altre leghe di rame 4,8 — 7410 Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto): senza supporto: 7410 11 00 di rame raffinato 5,2 — 7410 12 00 di leghe di rame 5,2 — su supporto: 7410 21 00 di rame raffinato 5,2 — 7410 22 00 di leghe di rame 5,2 — 7411 Tubi di rame: 7411 10 di rame raffinato: diritti, con spessore della parete: 7411 10 11 superiore a 0,6 mm 4,8 — 7411 10 19 uguale o inferiore a 0,6 mm 4,8 — 7411 10 90 altri 4,8 — di leghe di rame: 7411 21 a base di rame-zinco (ottone): 7411 21 10 diritti 4,8 — 7411 21 90 altri 4,8 — 7411 22 00 a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) 4,8 — 7411 29 00 altri 4,8 — 7412 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame: 7412 10 00 di rame raffinato 5,2 — 7412 20 00 di leghe di rame 5,2 — 7413 00 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità: 7413 00 10 muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (155) esenzione — altri: 7413 00 91 di rame raffinato 5,2 — 7413 00 99 di leghe di rame 5,2 — 7414 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame: 7414 20 00 Tele metalliche 4,3 — 7414 90 00 altre 4,3 — 7415 Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame: 7415 10 00 Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili 4 — altri articoli, non filettati: 7415 21 00 Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) 3 — 7415 29 00 altri 3 — altri articoli, filettati: 7415 33 00 Viti; bulloni e dadi 3 — 7415 39 00 altri 3 — 7416 00 00 Molle di rame 4 — 7417 00 00 Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame 4 — 7418 Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame: Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi: 7418 11 00 Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi 3 — 7418 19 00 altri 3 — 7418 20 00 Oggetti di igiene o da toletta e loro parti 3 — 7419 Altri lavori di rame: 7419 10 00 Catene, catenelle e loro parti 3 — altri: 7419 91 00 colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati 3 — 7419 99 00 altri 3 — CAPITOLO 75 NICHEL E LAVORI DI NICHEL Nota 1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Barre»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentato in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. b) «Profilati»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. c) «Fili»: i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. d) «Lamiere, nastri e fogli»: i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati: — in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza, — in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. e) «Tubi»: i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli. Note di sottovoci 1. In questo capitolo, si intende per: a) «Nichel non legato»: il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché: 1) il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %; e 2) il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente: Altri elementi Elemento Tenore limite %, in peso Fe Ferro 0,5 O Ossigeno 0,4 Altri elementi, ciascuno 0,3 b) «Leghe di nichel»: le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché: 1) il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %; 2) il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente; oppure 3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %. 2. Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 7501 Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel: 7501 10 00 Metalline di nichel esenzione — 7501 20 00 «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel esenzione — 7502 Nichel greggio: 7502 10 00 Nichel non legato esenzione — 7502 20 00 Leghe di nichel esenzione — 7503 00 Cascami ed avanzi rottami di nichel: 7503 00 10 di nichel non legato esenzione — 7503 00 90 di leghe di nichel esenzione — 7504 00 00 Polveri e pagliette di nichel esenzione — 7505 Barre, profilati e fili, di nichel: Barre e profilati: 7505 11 00 di nichel non legato esenzione — 7505 12 00 di leghe di nichel 2,9 — Fili: 7505 21 00 di nichel non legato esenzione — 7505 22 00 di leghe di nichel 2,9 — 7506 Lamiere, nastri e fogli, di nichel: 7506 10 00 di nichel non legato esenzione — 7506 20 00 di leghe di nichel 3,3 — 7507 Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel: Tubi: 7507 11 00 di nichel non legato esenzione — 7507 12 00 di leghe di nichel esenzione — 7507 20 00 Accessori per tubi 2,5 — 7508 Altri lavori di nichel: 7508 10 00 Tele metalliche e griglie, di fili di nichel esenzione — 7508 90 00 altri esenzione — CAPITOLO 76 ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO Nota 1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Barre»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. b) «Profilati»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. c) «Fili»: i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. d) «Lamiere, nastri e fogli»: i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati: — in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza, — in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. e) «Tubi»: i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli. Note di sottovoci 1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Alluminio non legato»: il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente: Altri elementi Elemento Tenore limite %, in peso Fe + Si (totale ferro-silicio) 1 Altri elementi (156), ciascuno 0,1 (157) b) «Leghe di alluminio»: le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché: 1) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %. 2. Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 7601 Alluminio greggio: 7601 10 00 Alluminio non legato 6 — 7601 20 Leghe di alluminio: 7601 20 10 primario 6 — secondario: 7601 20 91 in lingotti o allo stato liquido 6 — 7601 20 99 altri 6 — 7602 00 Cascami ed avanzi di alluminio: Cascami: 7602 00 11 Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto) esenzione — 7602 00 19 altri (compresi gli scarti di fabbricazione) esenzione — 7602 00 90 Avanzi esenzione — 7603 Polveri e pagliette di alluminio: 7603 10 00 Polveri a struttura non lamellare 5 — 7603 20 00 Polveri a struttura lamellare; pagliette 5 — 7604 Barre e profilati di alluminio: 7604 10 di alluminio non legato: 7604 10 10 Barre 7,5 — 7604 10 90 Profilati 7,5 — di leghe di alluminio: 7604 21 00 Profilati cavi 7,5 — 7604 29 altri: 7604 29 10 Barre 7,5 — 7604 29 90 Profilati 7,5 — 7605 Fili di alluminio: di alluminio non legato: 7605 11 00 di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm 7,5 — 7605 19 00 altri 7,5 — di leghe di alluminio: 7605 21 00 di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm 7,5 — 7605 29 00 altri 7,5 — 7606 Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm: di forma quadrata o rettangolare: 7606 11 di alluminio non legato: 7606 11 10 dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche 7,5 — altri, di spessore: 7606 11 91 inferiore a 3 mm 7,5 — 7606 11 93 uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm 7,5 — 7606 11 99 uguale o superiore a 6 mm 7,5 — 7606 12 di leghe di alluminio: 7606 12 10 Nastri di alluminio per tende veneziane 7,5 — altri: 7606 12 50 dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche 7,5 — altri, di spessore: 7606 12 91 inferiore a 3 mm 7,5 — 7606 12 93 uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm 7,5 — 7606 12 99 uguale o superiore a 6 mm 7,5 — altri: 7606 91 00 di alluminio non legato 7,5 — 7606 92 00 di leghe di alluminio 7,5 — 7607 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto): senza supporto: 7607 11 semplicemente laminati: 7607 11 10 di spessore inferiore a 0,021 mm 7,5 — 7607 11 90 di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm 7,5 — 7607 19 altri: 7607 19 10 di spessore inferiore a 0,021 mm 7,5 — di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm: 7607 19 91 autoadesivi 7,5 — 7607 19 99 altri 7,5 — 7607 20 su supporto: 7607 20 10 di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm 10 — di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm: 7607 20 91 autoadesivi 7,5 — 7607 20 99 altri 7,5 — 7608 Tubi di alluminio: 7608 10 di alluminio non legato: 7608 10 10 muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (158) esenzione — 7608 10 90 altri 7,5 — 7608 20 di leghe di alluminio: 7608 20 10 muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (158) esenzione — altri: 7608 20 30 saldati 7,5 — altri: 7608 20 91 semplicemente estrusi a caldo 7,5 — 7608 20 99 altri 7,5 — 7609 00 00 Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) 7 — 7610 Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni: 7610 10 00 Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie 6 p/st (159) 7610 90 altri: 7610 90 10 Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni 7 — 7610 90 90 altri 6 — 7611 00 00 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 6 — 7612 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo: 7612 10 00 Astucci tubolari flessibili 6 — 7612 90 altri: 7612 90 10 Astucci tubolari rigidi 6 — 7612 90 20 Recipienti del tipo utilizzato per aerosol 6 p/st altri, di capacità: 7612 90 91 uguale o superiore a 50 litri 6 — 7612 90 98 inferiore a 50 litri 6 — 7613 00 00 Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti 6 — 7614 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità: 7614 10 00 con anima di acciaio 6 — 7614 90 00 altri 6 — 7615 Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio: Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi: 7615 11 00 Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi 6 — 7615 19 altri: 7615 19 10 di getti di alluminio 6 — 7615 19 90 altri 6 — 7615 20 00 Oggetti di igiene o da toletta e loro parti 6 — 7616 Altri lavori di alluminio: 7616 10 00 Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili 6 — altri: 7616 91 00 Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio 6 — 7616 99 altri: 7616 99 10 di getti di alluminio 6 — 7616 99 90 altri 6 — CAPITOLO 78 PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO Nota 1. In questo capitolo, si intende per: a) «Barre»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. b) «Profilati»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. c) «Fili»: i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. d) «Lamiere nastri e fogli»: i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati: — in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza, — in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. e) «Tubi»: i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli. Nota di sottovoci 1. In questo capitolo, «per piombo raffinato» si intende: il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente: Altri elementi Elemento Tenore limite %, in peso Ag Argento 0,02 As Arsenico 0,005 Bi Bismuto 0,05 Ca Calcio 0,002 Cd Cadmio 0,002 Cu Rame 0,08 Fe Ferro 0,002 S Zolfo 0,002 Sb Antimonio 0,005 Sn Stagno 0,005 Zn Zinco 0,002 Altri per esempio Te (tellurio); ciascuno 0,001 Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 7801 Piombo greggio: 7801 10 00 Piombo raffinato 2,5 — altro: 7801 91 00 contenente antimonio come altro elemento predominante in peso 2,5 (160) — 7801 99 altro: 7801 99 10 contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (161) esenzione — altro: 7801 99 91 Leghe di piombo 2,5 — 7801 99 99 altro 2,5 — 7802 00 00 Cascami ed avanzi di piombo esenzione — 7803 00 00 Barre, profilati e fili, di piombo 5 — 7804 Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo: Lamiere, fogli e nastri: 7804 11 00 Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto) 5 — 7804 19 00 altri 5 — 7804 20 00 Polveri e pagliette esenzione — 7805 00 00 Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo 5 — 7806 00 Altri lavori di piombo: 7806 00 10 Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom) esenzione — 7806 00 90 altri 5 — CAPITOLO 79 ZINCO E LAVORI DI ZINCO Nota 1. In questo capitolo si intendono per: a) «Barre»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. b) «Profilati»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. c) «Fili»: i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. d) «Lamiere, nastri e fogli»: i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati: — in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza, — in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. e) «Tubi»: i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli. Nota di sottovoci 1. In questo capitolo, si intendono per: a) «zinco non legato»: il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco; b) «leghe di zinco»: le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %; c) «zinco polverizzato»: lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 7901 Zinco greggio: Zinco non legato: 7901 11 00 contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco 2,5 — 7901 12 contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco: 7901 12 10 contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco 2,5 — 7901 12 30 contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco 2,5 — 7901 12 90 contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco 2,5 — 7901 20 00 Leghe di zinco 2,5 — 7902 00 00 Cascami ed avanzi di zinco esenzione — 7903 Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia): 7903 10 00 Zinco polverizzato 2,5 — 7903 90 00 altri 2,5 — 7904 00 00 Barre, profilati e fili, di zinco 5 — 7905 00 00 Lamiere, fogli e nastri, di zinco 5 — 7906 00 00 Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) 5 — 7907 00 00 Altri lavori di zinco 5 — CAPITOLO 80 STAGNO E LAVORI DI STAGNO Nota 1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Barre»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. b) «Profilati»: i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. c) «Fili»: i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. d) «Lamiere, nastri e fogli»: i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati: — in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza, — in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. Sono in particolare compresi nelle voci 8004 e 8005 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove; e) «Tubi»: i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli. Nota di sottovoci 1. In questo capitolo, si intendono per: a) «Stagno non legato»: il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella: Altri elementi Elemento Tenore limite %, in peso Bi Bismuto 0,1 Cu Rame 0,4 b) «Leghe di stagno»: le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché: 1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure 2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 8001 Stagno greggio: 8001 10 00 Stagno non legato esenzione — 8001 20 00 Leghe di stagno esenzione — 8002 00 00 Cascami ed avanzi di stagno esenzione — 8003 00 00 Barre, profilati e fili, di stagno esenzione — 8004 00 00 Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm esenzione — 8005 00 00 Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno esenzione — 8006 00 00 Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno esenzione — 8007 00 00 Altri lavori di stagno esenzione — CAPITOLO 81 ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE Nota di sottovoci 1. La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 8101 Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi: 8101 10 00 Polveri 5 — altri: 8101 94 00 Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione 5 — 8101 95 00 Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli 6 — 8101 96 00 Fili 6 — 8101 97 00 Cascami e avanzi esenzione — 8101 99 00 altri 7 — 8102 Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi: 8102 10 00 Polveri 4 — altri: 8102 94 00 Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione 3 — 8102 95 00 Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli 5 — 8102 96 00 Fili 8 — 8102 97 00 Cascami e avanzi esenzione — 8102 99 00 altri 7 — 8103 Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi: 8103 20 00 Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri esenzione — 8103 30 00 Cascami e avanzi esenzione — 8103 90 altri: 8103 90 10 Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli 3 — 8103 90 90 altri 4 — 8104 Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi: Magnesio greggio: 8104 11 00 contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio 5,3 — 8104 19 00 altri 4 — 8104 20 00 Cascami e avanzi esenzione — 8104 30 00 Torniture e granelli calibrati; polveri 4 — 8104 90 00 altri 4 — 8105 Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi: 8105 20 00 Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri esenzione — 8105 30 00 Cascami e avanzi esenzione — 8105 90 00 altri 3 — 8106 00 Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi: 8106 00 10 Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri esenzione — 8106 00 90 altri 2 — 8107 Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi: 8107 20 00 Cadmio greggio; polveri 3 — 8107 30 00 Cascami e avanzi esenzione — 8107 90 00 altri 4 — 8108 Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi: 8108 20 00 Titanio greggio; polveri 5 — 8108 30 00 Cascami e avanzi 5 — 8108 90 altri: 8108 90 10 Tubi, muniti di accessori per la conduttura di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili (162) esenzione — altri: 8108 90 30 Barre, profilati e fili 7 — 8108 90 50 Lamiere, nastri e fogli 7 — 8108 90 70 Tubi 7 — 8108 90 90 altri 7 — 8109 Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi: 8109 20 00 Zirconio greggio; polveri 5 — 8109 30 00 Cascami e avanzi esenzione — 8109 90 00 altri 9 — 8110 Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi: 8110 10 00 Antimonio greggio; polveri 7 — 8110 20 00 Cascami e avanzi esenzione — 8110 90 00 altri 7 — 8111 00 Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi: Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri: 8111 00 11 Manganese greggio; polveri esenzione — 8111 00 19 Cascami e avanzi esenzione — 8111 00 90 altri 5 — 8112 Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi: Berillio: 8112 12 00 greggio; polveri esenzione — 8112 13 00 Cascami e avanzi esenzione — 8112 19 00 altri 3 — Cromo: 8112 21 greggio; polveri: 8112 21 10 Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel esenzione — 8112 21 90 altri 3 — 8112 22 00 Cascami e avanzi esenzione — 8112 29 00 altri 5 — 8112 30 Germanio: 8112 30 20 greggio; polveri 4,5 — 8112 30 40 Cascami e avanzi esenzione — 8112 30 90 altri 7 — 8112 40 Vanadio: 8112 40 10 greggio; cascami e avanzi; polveri esenzione — 8112 40 90 altri 3 — Tallio: 8112 51 00 greggio; polveri 1,5 — 8112 52 00 Cascami e avanzi esenzione — 8112 59 00 altri 3 — altri: 8112 92 greggi; cascami e avanzi; polveri: 8112 92 10 Afnio (celtio) 3 — Niobio (colombio), renio: 8112 92 31 greggi; polveri 3 — 8112 92 39 Cascami e avanzi esenzione — Gallio, indio: 8112 92 50 Cascami e avanzi esenzione — altri: 8112 92 81 Indio 2 — 8112 92 89 Gallio 1,5 — 8112 99 altri: 8112 99 10 Afnio (celtio) 7 — 8112 99 30 Niobio (colombio), renio 9 — 8112 99 80 Gallio, indio 3 — 8113 00 Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi: 8113 00 20 greggio 4 — 8113 00 40 Cascami e avanzi esenzione — 8113 00 90 altri 5 — CAPITOLO 82 UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI Note 1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante: a) di metallo comune; b) di carburi metallici o di cermet; c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet; d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive. 2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione. Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510). 3. Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 8201 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano: 8201 10 00 Vanghe e pale 1,7 p/st 8201 20 00 Forche 1,7 p/st 8201 30 00 Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi 1,7 — 8201 40 00 Asce, roncole e simili utensili taglienti 1,7 — 8201 50 00 Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano 1,7 p/st 8201 60 00 Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani 1,7 — 8201 90 00 altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano 1,7 — 8202 Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare): 8202 10 00 Seghe a mano 1,7 — 8202 20 00 Lame di seghe a nastro 1,7 — Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe): 8202 31 00 con parte operante di acciaio 2,7 — 8202 39 00 altre, comprese le parti 2,7 — 8202 40 00 Catene di seghe dette «taglienti» 1,7 — altre lame di seghe: 8202 91 00 Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli 2,7 — 8202 99 altre: con parte operante di acciaio: 8202 99 11 per la lavorazione dei metalli 2,7 — 8202 99 19 per la lavorazione di altre materie 2,7 — 8202 99 90 con parte operante di altre materie 2,7 — 8203 Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano: 8203 10 00 Lime, raspe ed utensili simili 1,7 — 8203 20 Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili: 8203 20 10 Pinzette e pinze per depilare 1,7 — 8203 20 90 altri 1,7 — 8203 30 00 Cesoie per metalli ed utensili simili 1,7 — 8203 40 00 Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili 1,7 — 8204 Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico: Chiavi per dadi a mano: 8204 11 00 ad apertura fissa 1,7 — 8204 12 00 ad apertura variabile 1,7 — 8204 20 00 Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico 1,7 — 8205 Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale: 8205 10 00 Utensili per forare, filettare o maschiare 1,7 — 8205 20 00 Martelli e mazze 3,7 — 8205 30 00 Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno 3,7 — 8205 40 00 cacciaviti 3,7 — altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro): 8205 51 00 per uso domestico 3,7 — 8205 59 altri: 8205 59 10 Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori 3,7 — 8205 59 30 Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante 2,7 — 8205 59 90 altri 2,7 — 8205 60 00 Lampade per saldare e simili 2,7 — 8205 70 00 Morse, sergenti e simili 3,7 — 8205 80 00 Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale 2,7 — 8205 90 00 Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci 3,7 — 8206 00 00 Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto 3,7 — 8207 Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio: Utensili di perforazione o di sondaggio: 8207 13 00 con parte operante di cermet 2,7 — 8207 19 altri, comprese le parti: 8207 19 10 con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero 2,7 — 8207 19 90 altri 2,7 — 8207 20 Filiere per trafilare o estrudere i metalli: 8207 20 10 con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero 2,7 — 8207 20 90 con parte operante di altre materie 2,7 — 8207 30 Utensili per imbutire, stampare o punzonare: 8207 30 10 per la lavorazione dei metalli 2,7 — 8207 30 90 altri 2,7 — 8207 40 Utensili per maschiare o filettare: per la lavorazione dei metalli: 8207 40 10 Utensili per maschiare 2,7 — 8207 40 30 Utensili per filettare 2,7 — 8207 40 90 altri 2,7 — 8207 50 Utensili per forare: 8207 50 10 con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero 2,7 — con parte operante di altre materie: 8207 50 30 Punte da trapano per muratura 2,7 — altri: per la lavorazione dei metalli, con parte operante: 8207 50 50 di cermet 2,7 — 8207 50 60 di acciaio rapido 2,7 — 8207 50 70 di altre materie 2,7 — 8207 50 90 altri 2,7 — 8207 60 Utensili per alesare o scanalare: 8207 60 10 con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero 2,7 — con parte operante di altre materie: Utensili per alesare: 8207 60 30 per la lavorazione dei metalli 2,7 — 8207 60 50 altri 2,7 — Utensili per scanalare: 8207 60 70 per la lavorazione dei metalli 2,7 — 8207 60 90 altri 2,7 — 8207 70 Utensili per fresare: per la lavorazione dei metalli, con parte operante: 8207 70 10 di cermet 2,7 — di altre materie: 8207 70 31 Frese con codolo 2,7 — 8207 70 35 Frese-madri 2,7 — 8207 70 38 altre 2,7 — 8207 70 90 altri 2,7 — 8207 80 Utensili per tornire: per la lavorazione dei metalli, con parte operante: 8207 80 11 di cermet 2,7 — 8207 80 19 di altre materie 2,7 — 8207 80 90 altri 2,7 — 8207 90 altri utensili intercambiabili: 8207 90 10 con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero 2,7 — con parte operante di altre materie: 8207 90 30 Lame da cacciavite 2,7 — 8207 90 50 Utensili per tagliare ingranaggi 2,7 — altri, con parte operante: di cermet: 8207 90 71 per la lavorazione dei metalli 2,7 — 8207 90 78 altri 2,7 — di altre materie: 8207 90 91 per la lavorazione dei metalli 2,7 — 8207 90 99 altri 2,7 — 8208 Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici: 8208 10 00 per la lavorazione dei metalli 1,7 — 8208 20 00 per la lavorazione del legno 1,7 — 8208 30 per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare: 8208 30 10 Coltelli circolari 1,7 — 8208 30 90 altri 1,7 — 8208 40 00 per macchine agricole, orticole o forestali 1,7 — 8208 90 00 altri 1,7 — 8209 00 Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet: 8209 00 20 Placchette intercambiabili 2,7 — 8209 00 80 altri 2,7 — 8210 00 00 Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande 2,7 — 8211 Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame: 8211 10 00 Assortimenti 8,5 — altri: 8211 91 Coltelli da tavola a lama fissa: 8211 91 30 Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile 8,5 — 8211 91 80 altri 8,5 — 8211 92 00 altri coltelli a lama fissa 8,5 — 8211 93 00 Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili 8,5 — 8211 94 00 Lame 6,7 — 8211 95 00 Manici di metalli comuni 2,7 — 8212 Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri): 8212 10 Rasoi: 8212 10 10 Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili 2,7 p/st 8212 10 90 altri 2,7 p/st 8212 20 00 Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri 2,7 1 000 p/st 8212 90 00 altre parti 2,7 — 8213 00 00 Forbici a due branche e loro lame 4,2 — 8214 Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie): 8214 10 00 Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame 2,7 — 8214 20 00 Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) 2,7 — 8214 90 00 altri 2,7 — 8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili: 8215 10 Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato: 8215 10 20 contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati 4,7 — altri: 8215 10 30 di acciai inossidabili 8,5 — 8215 10 80 altri 4,7 — 8215 20 altri assortimenti: 8215 20 10 di acciai inossidabili 8,5 — 8215 20 90 altri 4,7 — altri: 8215 91 00 argentati, dorati o platinati 4,7 — 8215 99 altri: 8215 99 10 di acciai inossidabili 8,5 — 8215 99 90 altri 4,7 — CAPITOLO 83 LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI Note 1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81). 2. Ai sensi della voce 8302, «per rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 8301 Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni: 8301 10 00 Lucchetti 2,7 — 8301 20 00 Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli 2,7 — 8301 30 00 Serrature del tipo utilizzato per mobili 2,7 — 8301 40 altre serrature; catenacci: Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici: 8301 40 11 Serrature a cilindri 2,7 — 8301 40 19 altre 2,7 — 8301 40 90 altre serrature; catenacci 2,7 — 8301 50 00 Fermagli e montature a fermaglio con serratura 2,7 — 8301 60 00 Parti 2,7 — 8301 70 00 Chiavi presentate isolatamente 2,7 — 8302 Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni: 8302 10 Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle): 8302 10 10 destinate ad aeromobili civili (163) esenzione — 8302 10 90 altre 2,7 — 8302 20 Rotelle: 8302 20 10 destinate ad aeromobili civili (163) esenzione — 8302 20 90 altre 2,7 — 8302 30 00 altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli 2,7 — altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili: 8302 41 00 per edifici 2,7 — 8302 42 altri, per mobili: 8302 42 10 destinati ad aeromobili civili (163) esenzione — 8302 42 90 altri 2,7 — 8302 49 altri: 8302 49 10 destinati ad aeromobili civili (163) esenzione — 8302 49 90 altri 2,7 — 8302 50 00 Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili 2,7 — 8302 60 Congegni di chiusura automatica per porte: 8302 60 10 destinati ad aeromobili civili (163) esenzione — 8302 60 90 altri 2,7 — 8303 00 Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni: 8303 00 10 Casseforti 2,7 p/st 8303 00 30 Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza 2,7 — 8303 00 90 Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili 2,7 — 8304 00 00 Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403 2,7 — 8305 Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni: 8305 10 00 Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori 2,7 — 8305 20 00 Punti metallici presentati in barrette 2,7 — 8305 90 00 altri, comprese le parti 2,7 — 8306 Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni: 8306 10 00 Campane, campanelli, gong ed oggetti simili esenzione — Statuette ed altri oggetti di ornamento: 8306 21 00 argentati, dorati o platinati esenzione — 8306 29 altri: 8306 29 10 di rame esenzione — 8306 29 90 di altri metalli comuni esenzione — 8306 30 00 Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi 2,7 — 8307 Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori: 8307 10 di ferro o di acciaio: 8307 10 10 muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (163) esenzione — 8307 10 90 altri 2,7 — 8307 90 di altri metalli comuni: 8307 90 10 muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (163) esenzione — 8307 90 90 altri 2,7 — 8308 Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni: 8308 10 00 Graffette, ganci ed occhielli 2,7 — 8308 20 00 Rivetti tubolari o a gambo biforcuto 2,7 — 8308 90 00 altri, comprese le parti 2,7 — 8309 Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni: 8309 10 00 Tappi a corona 2,7 — 8309 90 altri: 8309 90 10 Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm 3,7 — 8309 90 90 altri 2,7 — 8310 00 00 Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405 2,7 — 8311 Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione: 8311 10 Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni: 8311 10 10 Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie 2,7 — 8311 10 90 altri 2,7 — 8311 20 00 Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni 2,7 — 8311 30 00 Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni 2,7 — 8311 90 00 altri, comprese le parti 2,7 — SEZIONE XVI MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DIRIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLEIMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI Note 1. Questa sezione non comprende: a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016); b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204) o di pelli da pellicceria (voce 4303); c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV); d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV); e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911); f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522); g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); h) le aste di perforazione (voce 7304); ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV); k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83; l) gli oggetti della sezione XVII; m) gli oggetti del capitolo 90; n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91); o) gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909); p) gli oggetti del capitolo 95; q) i nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte). 2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti: a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate; b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517; c) le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8485 o 8548. 3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso. 4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura. 5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85. Note complementari 1. Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle. 2. Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli. 3. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese. CAPITOLO 84 REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68; b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69); c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020); d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81); e) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; gli apparecchi fotografici per uso domestico della voce 8525; f) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603). 2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare nelle voci da 8401 a 8424. Tuttavia, non rientrano nella voce 8419: a) le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436); b) gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437); c) i diffusori per zuccherifici (voce 8438); d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451); e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria. Non rientrano nella voce 8422: a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452); b) le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472; Non rientrano nella voce 8424: le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voci 8443 o 8471). 3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464, o 8465, sono da classificare nella voce 8456. 4. Rientrano, soltanto, nella voce 8457 le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per: a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione); b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple). 5. A. Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono: a) le macchine numeriche atte a: 1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi; 2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore; 3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore; 4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, che esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione; b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione; c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici. B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti: a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione; b) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codici o segnali — utilizzabili dal sistema. C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471. D. Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471. E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua. 6. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm. Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326. 7. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479. In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.). 8. Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm. Note di sottovoci 1. Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 B) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (ad esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (ad esempio: mensola di visualizzazione o stampante). 2. La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità. Note complementari 1. Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore. 2. La sottovoce 8471 70 51 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 8401 Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica: 8401 10 00 Reattori nucleari ( Euratom ) 5,7 — 8401 20 00 Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti ( Euratom ) 3,7 — 8401 30 00 Elementi combustibili (cartucce) non irradiati ( Euratom ) 3,7 gi F/S 8401 40 00 Parti di reattori nucleari ( Euratom ) 3,7 — 8402 Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: Caldaie a vapore: 8402 11 00 Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t 2,7 — 8402 12 00 Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t 2,7 — 8402 19 altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste: 8402 19 10 Caldaie a tubi da fumo 2,7 — 8402 19 90 altre 2,7 — 8402 20 00 Caldaie dette «ad acqua surriscaldata» 2,7 — 8402 90 00 Parti 2,7 — 8403 Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402: 8403 10 Caldaie: 8403 10 10 di ghisa 2,7 — 8403 10 90 altre 2,7 — 8403 90 Parti: 8403 90 10 di ghisa 2,7 — 8403 90 90 altre 2,7 — 8404 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore: 8404 10 00 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 2,7 — 8404 20 00 Condensatori per macchine a vapore 2,7 — 8404 90 00 Parti 2,7 — 8405 Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori: 8405 10 00 Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori 1,7 — 8405 90 00 Parti 1,7 — 8406 Turbine a vapore: 8406 10 00 Turbine per la propulsione di navi 2,7 — altre turbine: 8406 81 di potenza superiore a 40 MW: 8406 81 10 Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici 2,7 — 8406 81 90 altre 2,7 — 8406 82 di potenza inferiore o uguale a 40 MW: Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza: 8406 82 11 inferiore o uguale a 10 MW 2,7 — 8406 82 19 superiore a 10 MW 2,7 — 8406 82 90 altre 2,7 — 8406 90 Parti: 8406 90 10 Pale, palette, alette e rotori 2,7 — 8406 90 90 altre 2,7 — 8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio): 8407 10 Motori per l'aviazione: 8407 10 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8407 10 90 altri 1,7 (166) p/st Motori per la propulsione di navi: 8407 21 di tipo fuoribordo: 8407 21 10 di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3 6,2 p/st di cilindrata superiore a 325 cm3: 8407 21 91 di potenza inferiore o uguale a 30 kW 4,2 p/st 8407 21 99 di potenza superiore a 30 kW 4,2 p/st 8407 29 altri: 8407 29 20 di potenza inferiore o uguale a 200 kW 4,2 p/st 8407 29 80 di potenza superiore a 200 kW 4,2 p/st Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87: 8407 31 00 di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 2,7 p/st 8407 32 di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3: 8407 32 10 di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3 2,7 p/st 8407 32 90 di cilindrata superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3 2,7 p/st 8407 33 di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm3: 8407 33 10 destinati all'industria di montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705 2,7 p/st 8407 33 90 altri 2,7 p/st 8407 34 di cilindrata superiore a 1 000 cm3: 8407 34 10 destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (164) 2,7 p/st altri: 8407 34 30 usati 4,2 p/st nuovi, di cilindrata: 8407 34 91 inferiore o uguale a 1 500 cm3 4,2 p/st 8407 34 99 superiore a 1 500 cm3 4,2 p/st 8407 90 altri motori: 8407 90 10 di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3 2,7 p/st di cilindrata superiore a 250 cm3: 8407 90 50 destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (164) 2,7 p/st altri: 8407 90 80 di potenza inferiore o uguale a 10 kW 4,2 p/st 8407 90 90 di potenza superiore a 10 kW 4,2 p/st 8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel): 8408 10 Motori per la propulsione di navi: usati: 8408 10 11 destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164) esenzione p/st 8408 10 19 altri 2,7 p/st nuovi, di potenza: inferiore o uguale a 15 kW: 8408 10 22 destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164) esenzione p/st 8408 10 24 altri 2,7 p/st superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 50 kW: 8408 10 26 destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164) esenzione p/st 8408 10 28 altri 2,7 p/st superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW: 8408 10 31 destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164) esenzione p/st 8408 10 39 altri 2,7 p/st superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW: 8408 10 41 destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164) esenzione p/st 8408 10 49 altri 2,7 p/st superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW: 8408 10 51 destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164) esenzione p/st 8408 10 59 altri 2,7 p/st superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW: 8408 10 61 destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164) esenzione p/st 8408 10 69 altri 2,7 p/st superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW: 8408 10 71 destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164) esenzione p/st 8408 10 79 altri 2,7 p/st superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW: 8408 10 81 destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164) esenzione p/st 8408 10 89 altri 2,7 p/st superiore a 5 000 kW: 8408 10 91 destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (164) esenzione p/st 8408 10 99 altri 2,7 p/st 8408 20 Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87: 8408 20 10 destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (164) 2,7 p/st altri: per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza: 8408 20 31 inferiore o uguale a 50 kW 4,2 p/st 8408 20 35 superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW 4,2 p/st 8408 20 37 superiore a 100 kW 4,2 p/st per altri veicoli del capitolo 87, di potenza: 8408 20 51 inferiore o uguale a 50 kW 4,2 p/st 8408 20 55 superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW 4,2 p/st 8408 20 57 superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW 4,2 p/st 8408 20 99 superiore a 200 kW 4,2 p/st 8408 90 altri motori: 8408 90 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altri: 8408 90 21 di propulsione per veicoli ferroviari 4,2 p/st altri: 8408 90 29 usati 4,2 p/st nuovi, di potenza: 8408 90 31 inferiore o uguale a 15 kW 4,2 p/st 8408 90 33 superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW 4,2 p/st 8408 90 36 superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW 4,2 p/st 8408 90 37 superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW 4,2 p/st 8408 90 51 superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW 4,2 p/st 8408 90 55 superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW 4,2 p/st 8408 90 57 superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW 4,2 p/st 8408 90 71 superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW 4,2 p/st 8408 90 75 superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW 4,2 p/st 8408 90 99 superiore a 5 000 kW 4,2 p/st 8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408: 8409 10 di motori per l'aviazione: 8409 10 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — 8409 10 90 altre 1,7 (166) — altre: 8409 91 00 riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla 2,7 — 8409 99 00 altre 2,7 — 8410 Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori: Turbine e ruote, idrauliche: 8410 11 00 di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW 4,5 — 8410 12 00 di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW 4,5 — 8410 13 00 di potenza superiore a 10 000 kW 4,5 — 8410 90 Parti, compresi i regolatori: 8410 90 10 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 4,5 — 8410 90 90 altri 4,5 — 8411 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas: Turboreattori: 8411 11 di spinta inferiore o uguale a 25 kN: 8411 11 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8411 11 90 altri 3,2 (166) p/st 8411 12 di spinta superiore a 25 kN: destinati ad aeromobili civili (165): 8411 12 11 di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN esenzione p/st 8411 12 13 di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN esenzione p/st 8411 12 19 di spinta superiore a 132 kN esenzione p/st 8411 12 90 altri 2,7 (166) p/st Turbopropulsori: 8411 21 di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW: 8411 21 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8411 21 90 altri 3,6 (166) p/st 8411 22 di potenza superiore a 1 100 kW: destinati ad aeromobili civili (165): 8411 22 11 di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW esenzione p/st 8411 22 19 di potenza superiore a 3 730 kW esenzione p/st 8411 22 90 altri 2,7 (166) p/st altre turbine a gas: 8411 81 di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW: 8411 81 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8411 81 90 altre 4,1 p/st 8411 82 di potenza superiore a 5 000 kW: 8411 82 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altre: 8411 82 91 di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW 4,1 p/st 8411 82 93 di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW 4,1 p/st 8411 82 99 di potenza superiore a 50 000 kW 4,1 p/st Parti: 8411 91 di turboreattori o di turbopropulsori: 8411 91 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — 8411 91 90 altre 2,7 (166) — 8411 99 altre: 8411 99 10 di turbine a gas destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — 8411 99 90 altre 4,1 — 8412 Altri motori e macchine motrici: 8412 10 Propulsori a reazione diversi dai turboreattori: 8412 10 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8412 10 90 altri 2,2 (166) p/st Motori idraulici: 8412 21 a movimento rettilineo (cilindri): 8412 21 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8412 21 91 Sistemi idraulici 2,7 — 8412 21 99 altri 2,7 — 8412 29 altri: 8412 29 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8412 29 50 Sistemi idraulici 4,2 — altri: 8412 29 91 Motori oleoidraulici 4,2 — 8412 29 99 altri 4,2 — Motori pneumatici: 8412 31 a movimento rettilineo (cilindri): 8412 31 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8412 31 90 altri 4,2 — 8412 39 altri: 8412 39 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8412 39 90 altri 4,2 — 8412 80 altri: 8412 80 10 Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori 2,7 — altri: 8412 80 91 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8412 80 99 altri 4,2 — 8412 90 Parti: 8412 90 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — altre: 8412 90 30 di propulsori a reazione diversi dai turboreattori 1,7 (166) — 8412 90 50 di motori idraulici 2,7 — 8412 90 90 altre 2,7 — 8413 Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi: Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo: 8413 11 00 Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse 1,7 p/st 8413 19 altre: 8413 19 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8413 19 90 altre 1,7 p/st 8413 20 Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19: 8413 20 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8413 20 90 altre 1,7 p/st 8413 30 Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione: 8413 30 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altre: 8413 30 91 Pompe d'iniezione 1,7 p/st 8413 30 99 altre 1,7 p/st 8413 40 00 Pompe per calcestruzzo 1,7 p/st 8413 50 altre pompe volumetriche alternative: 8413 50 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altre: 8413 50 30 Aggregati idraulici 1,7 — 8413 50 50 Pompe dosatrici 1,7 p/st altre: Pompe a pistoni: 8413 50 71 Pompe oleoidrauliche 1,7 p/st 8413 50 79 altre 1,7 p/st 8413 50 90 altre 1,7 p/st 8413 60 altre pompe volumetriche rotative: 8413 60 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altre: 8413 60 30 Aggregati idraulici 1,7 — altre: Pompe ad ingranaggi: 8413 60 41 Pompe oleoidrauliche 1,7 p/st 8413 60 49 altre 1,7 p/st Pompe a segmenti oscillanti: 8413 60 51 Pompe oleoidrauliche 1,7 p/st 8413 60 59 altri 1,7 p/st 8413 60 60 Pompe a vite elicoidali 1,7 p/st 8413 60 90 altre 1,7 p/st 8413 70 altre pompe centrifughe: 8413 70 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altre: Pompe sommerse: 8413 70 21 monocellulari 1,7 p/st 8413 70 29 multicellulari 1,7 p/st 8413 70 30 Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda 1,7 p/st altre, con bocca di mandata di diametro: 8413 70 40 inferiore o uguale a 15 mm 1,7 p/st superiore a 15 mm: 8413 70 50 Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali 1,7 p/st Pompe radiali: monocellulari: a flusso semplice: 8413 70 61 monoblocco 1,7 p/st 8413 70 69 altre 1,7 p/st 8413 70 70 a flussi multipli 1,7 p/st 8413 70 80 multicellulari 1,7 p/st altre pompe centrifughe: 8413 70 91 monocellulari 1,7 p/st 8413 70 99 multicellulari 1,7 p/st altre pompe; elevatori per liquidi: 8413 81 Pompe: 8413 81 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8413 81 90 altre 1,7 p/st 8413 82 00 Elevatori per liquidi 1,7 p/st Parti: 8413 91 di pompe: 8413 91 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — 8413 91 90 altre 1,7 — 8413 92 00 di elevatori per liquidi 1,7 — 8414 Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti: 8414 10 Pompe per vuoto: 8414 10 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8414 10 20 destinate alla produzione di semiconduttori (164) 1,7 (167) p/st altre: 8414 10 30 Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots 1,7 p/st altre: 8414 10 50 Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad adsorbimento 1,7 p/st 8414 10 80 altre 1,7 p/st 8414 20 Pompe per aria, a mano o a pedale: 8414 20 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altre: 8414 20 91 Pompe a mano per velocipedi 1,7 p/st 8414 20 99 altre 2,2 p/st 8414 30 Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi: 8414 30 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altri: 8414 30 30 di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW 2,2 p/st di potenza superiore a 0,4 kW: 8414 30 91 a chiusura ermetica o semiermetica 2,2 p/st 8414 30 99 altri 2,2 p/st 8414 40 Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili: 8414 40 10 di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m3 2,2 p/st 8414 40 90 di portata al minuto superiore a 2 m3 2,2 p/st Ventilatori: 8414 51 Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W: 8414 51 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8414 51 90 altri 3,2 p/st 8414 59 altri: 8414 59 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altri: 8414 59 30 assiali 2,3 p/st 8414 59 50 centrifughi 2,3 p/st 8414 59 90 altri 2,3 p/st 8414 60 00 Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm 2,7 p/st 8414 80 altri: 8414 80 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altri: Turbocompressori: 8414 80 21 monocellulari 2,2 p/st 8414 80 29 multicellulari 2,2 p/st Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione: inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora: 8414 80 31 inferiore o uguale a 60 m3 2,2 p/st 8414 80 39 superiore a 60 m3 2,2 p/st superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora: 8414 80 41 inferiore o uguale a 120 m3 2,2 p/st 8414 80 49 superiore a 120 m3 2,2 p/st Compressori volumetrici rotativi: 8414 80 60 a un albero 2,2 p/st a più alberi: 8414 80 71 a vite 2,2 p/st 8414 80 79 altri 2,2 p/st 8414 80 90 altri 2,2 p/st 8414 90 Parti: 8414 90 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — 8414 90 90 altre 2,2 — 8415 Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente: 8415 10 del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati): 8415 10 10 formanti un corpo unico 2,2 — 8415 10 90 Sistemi ad elementi separati («split-system») 2,7 — 8415 20 00 del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli 2,7 — altri: 8415 81 con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili): 8415 81 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8415 81 90 altri 2,7 — 8415 82 altri, con attrezzatura frigorifera: 8415 82 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8415 82 80 altri 2,7 — 8415 83 senza attrezzatura frigorifera: 8415 83 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8415 83 90 altri 2,7 — 8415 90 Parti: 8415 90 10 di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83, destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — 8415 90 90 altri 2,7 — 8416 Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili: 8416 10 Bruciatori a combustibili liquidi: 8416 10 10 con dispositivo di controllo automatico montato 1,7 p/st 8416 10 90 altri 1,7 p/st 8416 20 altri bruciatori, compresi i bruciatori misti: 8416 20 10 esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo 1,7 p/st 8416 20 90 altri 1,7 — 8416 30 00 Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili 1,7 — 8416 90 00 Parti 1,7 — 8417 Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici: 8417 10 00 Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli 1,7 — 8417 20 Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria: 8417 20 10 Forni a tunnel 1,7 — 8417 20 90 altri 1,7 — 8417 80 altri: 8417 80 10 Forni per l'incenerimento delle immondizie 1,7 — 8417 80 20 Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici 1,7 — 8417 80 80 altri 1,7 — 8417 90 00 Parti 1,7 — 8418 Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415: 8418 10 Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati: 8418 10 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — altre: 8418 10 91 di capacità superiore a 340 l 1,9 p/st 8418 10 99 altre 1,9 p/st Frigoriferi per uso domestico: 8418 21 a compressione: 8418 21 10 di capacità superiore a 340 l 1,5 p/st altri: 8418 21 51 Tipo tavolo 2,5 p/st 8418 21 59 da incassare 1,9 p/st altri, di capacità: 8418 21 91 inferiore o uguale a 250 l 2,5 p/st 8418 21 99 superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l 1,9 p/st 8418 22 00 ad assorbimento, elettrici 2,2 p/st 8418 29 00 altri 2,2 p/st 8418 30 Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l: 8418 30 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8418 30 91 di capacità inferiore o uguale a 400 l 2,2 p/st 8418 30 99 di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l 2,2 p/st 8418 40 Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l: 8418 40 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8418 40 91 di capicità inferiore o uguale a 250 l 2,2 p/st 8418 40 99 di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l 2,2 p/st 8418 50 altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo: Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati): 8418 50 11 per prodotti congelati 2,2 p/st 8418 50 19 altri 2,2 p/st altri mobili frigoriferi: 8418 50 91 Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40 2,2 p/st 8418 50 99 altri 2,2 p/st altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore: 8418 61 Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore: 8418 61 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8418 61 90 altri 2,2 — 8418 69 altri: 8418 69 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8418 69 91 Pompe a calore assorbenti 2,2 — 8418 69 99 altri 2,2 — Parti: 8418 91 00 Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo 2,2 — 8418 99 altre: 8418 99 10 Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico 2,2 — 8418 99 90 altre 2,2 — 8419 Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione: Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione: 8419 11 00 a riscaldamento immediato, a gas 2,6 — 8419 19 00 altri 2,6 — 8419 20 00 Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio esenzione — Essiccatori: 8419 31 00 per prodotti agricoli 1,7 — 8419 32 00 per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni 1,7 — 8419 39 altri: 8419 39 10 per lavori di ceramica 1,7 — 8419 39 90 altri 1,7 — 8419 40 00 Apparecchi di distillazione o di rettificazione 1,7 — 8419 50 Scambiatori di calore: 8419 50 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8419 50 90 altri 1,7 — 8419 60 00 Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas 1,7 — altri apparecchi e dispositivi: 8419 81 per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti: 8419 81 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8419 81 91 Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde 2,7 — 8419 81 99 altri 1,7 — 8419 89 altri: 8419 89 10 Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete 1,7 — 8419 89 15 Apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido di dischi (wafers) a semiconduttore esenzione — 8419 89 20 Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su dischi (wafers) a semiconduttore esenzione — 8419 89 25 Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore fisico mediante fascio elettronico o evaporazione su dischi (wafers) a semiconduttore esenzione — 8419 89 27 Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD 2,4 (167) — 8419 89 30 Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto 2,4 — 8419 89 98 altri 2,4 — 8419 90 Parti: 8419 90 10 di scambiatori di calore, destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — 8419 90 25 di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00 e di apparecchi e dispositivi delle sottovoci 8419 89 15, 8419 89 20 o 8419 89 25 esenzione — 8419 90 50 di apparecchi della sottovoce 8419 89 27 1,7 (167) — 8419 90 80 altre 1,7 — 8420 Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine: 8420 10 Calandre e laminatoi: 8420 10 10 dei tipi utilizzati nell'industria tessile 1,7 — 8420 10 30 dei tipi utilizzati nell'industria della carta 1,7 — 8420 10 50 dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche 1,7 — 8420 10 90 altri 1,7 — Parti: 8420 91 Cilindri: 8420 91 10 di ghisa 1,7 — 8420 91 80 altri 2,2 — 8420 99 00 altri 2,2 — 8421 Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas: Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi: 8421 11 00 Scrematrici 2,2 — 8421 12 00 Idroestrattori per biancheria 2,7 p/st 8421 19 altri: 8421 19 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8421 19 91 Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori 1,5 — 8421 19 94 Centrifughe del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafer) a semiconduttore esenzione — 8421 19 99 altri esenzione — Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi: 8421 21 per filtrare o depurare l'acqua: 8421 21 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8421 21 90 altri 1,7 — 8421 22 00 per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua 1,7 — 8421 23 per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione: 8421 23 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8421 23 90 altri 1,7 — 8421 29 altri: 8421 29 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8421 29 90 altri 1,7 — Apparecchi per filtrare o depurare i gas: 8421 31 Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione: 8421 31 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8421 31 90 altri 1,7 — 8421 39 altri: 8421 39 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8421 39 30 Apparecchi per filtrare o depurare l'aria 1,7 — Apparecchi per filtrare o depurare altri gas: 8421 39 51 mediante processo umido 1,7 — 8421 39 71 mediante processo catalitico 1,7 — 8421 39 98 altri 1,7 — Parti: 8421 91 di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi: 8421 91 10 di apparecchi della sottovoce 8421 19 94 esenzione — 8421 91 30 di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche della sottovoce 8421 19 99 1,7 (167) — 8421 91 90 altre 1,7 — 8421 99 00 altre 1,7 — 8422 Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande: Lavastoviglie: 8422 11 00 di tipo familiare 2,7 p/st 8422 19 00 altre 1,7 p/st 8422 20 00 Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti 1,7 — 8422 30 00 Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande 1,7 — 8422 40 00 altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile) 1,7 — 8422 90 Parti: 8422 90 10 di lavastoviglie 1,7 — 8422 90 90 altre 1,7 — 8423 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: 8423 10 Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo: 8423 10 10 Bilance per uso casalingo 1,7 p/st 8423 10 90 altre 1,7 p/st 8423 20 00 Basculle per la pesatura continua su trasportatori 1,7 p/st 8423 30 00 Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici 1,7 p/st altri apparecchi e strumenti per pesare: 8423 81 di portata inferiore o uguale a 30 kg: 8423 81 10 Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali 1,7 p/st 8423 81 30 Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati 1,7 p/st 8423 81 50 Bilance per magazzini 1,7 p/st 8423 81 90 altri 1,7 p/st 8423 82 di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg: 8423 82 10 Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali 1,7 p/st 8423 82 90 altri 1,7 p/st 8423 89 00 altri 1,7 p/st 8423 90 00 Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare 1,7 — 8424 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto: 8424 10 Estintori, anche carichi: 8424 10 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8424 10 91 di peso inferiore o uguale a 21 kg 1,7 — 8424 10 99 altri 1,7 — 8424 20 00 Pistole a spruzzo ed apparecchi simili 1,7 — 8424 30 Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto: Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato: 8424 30 01 muniti di un dispositivo di riscaldamento 1,7 p/st altri, di potenza del motore: 8424 30 05 inferiore o uguale a 7,5 kW 1,7 p/st 8424 30 09 superiore a 7,5 kW 1,7 p/st altre macchine ed apparecchi: 8424 30 10 ad aria compressa 1,7 — 8424 30 90 altre 1,7 — altri apparecchi: 8424 81 per l'agricoltura o l'orticoltura: 8424 81 10 Apparecchi per annaffiare 1,7 — altri: 8424 81 30 Apparecchi portatili 1,7 p/st altri: 8424 81 91 Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore 1,7 p/st 8424 81 99 altri 1,7 p/st 8424 89 altri: 8424 89 20 Apparecchi a spruzzo per l'attacco chimico, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore esenzione — 8424 89 30 Macchine sbavatrice per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica esenzione — 8424 89 95 altri 1,7 — 8424 90 Parti: 8424 90 10 di apparecchi della sottovoce 8424 89 20 esenzione — 8424 90 30 di apparecchi della sottovoce 8424 89 30 1,7 (167) — 8424 90 90 altre 1,7 — 8425 Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti: Paranchi: 8425 11 a motore elettrico: 8425 11 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8425 11 90 altri esenzione p/st 8425 19 altri: 8425 19 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altri: 8425 19 91 azionati a mano, a catena esenzione p/st 8425 19 99 altri esenzione p/st 8425 20 00 Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo esenzione p/st altri verricelli; argani: 8425 31 a motore elettrico: 8425 31 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8425 31 90 altri esenzione p/st 8425 39 altri: 8425 39 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altri: 8425 39 91 a motore con accensione a scintilla o per compressione esenzione p/st 8425 39 99 altri esenzione p/st Binde e martinetti: 8425 41 00 Sollevatori fissi di vetture per autorimesse esenzione p/st 8425 42 altre binde e martinetti, idraulici: 8425 42 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8425 42 90 altri esenzione p/st 8425 49 altri: 8425 49 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8425 49 90 altri esenzione p/st 8426 Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru: Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»: 8426 11 00 Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi esenzione — 8426 12 00 Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers» esenzione — 8426 19 00 altri esenzione — 8426 20 00 Gru a torre esenzione — 8426 30 00 Gru a portale esenzione — altre macchine ed apparecchi, semoventi: 8426 41 00 su pneumatici esenzione — 8426 49 00 altri esenzione — altre macchine ed apparecchi: 8426 91 costruiti per essere montati su un veicolo stradale: 8426 91 10 Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo esenzione p/st 8426 91 90 altri esenzione — 8426 99 altri: 8426 99 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8426 99 90 altri esenzione — 8427 Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento: 8427 10 Carrelli semoventi a motore elettrico: 8427 10 10 che sollevano ad un'altezza di 1 m o più 4,5 p/st 8427 10 90 altri 4,5 p/st 8427 20 altri carrelli semoventi: che sollevano ad un'altezza di 1 m o più: 8427 20 11 Carrelli-stivatori per ogni terreno 4,5 p/st 8427 20 19 altri 4,5 p/st 8427 20 90 altri 4,5 p/st 8427 90 00 altri carrelli 4 p/st 8428 Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche): 8428 10 Ascensori e montacarichi: 8428 10 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8428 10 91 elettrici esenzione — 8428 10 99 altri esenzione — 8428 20 Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici: 8428 20 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8428 20 30 appositamente costruiti per l'agricoltura esenzione — altri: 8428 20 91 per prodotti alla rinfusa esenzione — 8428 20 99 altri esenzione — altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci: 8428 31 00 appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei esenzione — 8428 32 00 altri, a benna esenzione — 8428 33 altri, a nastro o a cinghia: 8428 33 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — 8428 33 90 altri esenzione — 8428 39 altri: 8428 39 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8428 39 91 Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli esenzione — 8428 39 93 Macchine automatizzate per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi e altro materiale per dispositivi a semiconduttore esenzione — 8428 39 98 altri esenzione — 8428 40 00 Scale meccaniche e marciapiedi mobili esenzione — 8428 50 00 Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie esenzione — 8428 60 00 Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari esenzione — 8428 90 altre macchine ed apparecchi: 8428 90 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8428 90 30 Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre esenzione — altri: Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura: 8428 90 71 costruiti per essere portati su trattori agricoli esenzione — 8428 90 79 altri esenzione — altri: 8428 90 91 Spalatrici e ammassatrici meccaniche esenzione — 8428 90 98 altri esenzione — 8429 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: Apripista (bulldozers, angledozers): 8429 11 00 su cingoli esenzione p/st 8429 19 00 altri esenzione p/st 8429 20 00 Livellatrici esenzione p/st 8429 30 00 Ruspe spianatrici esenzione p/st 8429 40 Compattatori e rulli compressori: Rulli compressori: 8429 40 10 Rulli a vibrazioni esenzione p/st 8429 40 30 altri esenzione p/st 8429 40 90 Compattatori esenzione p/st Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici: 8429 51 Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale: 8429 51 10 Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei esenzione p/st altri: 8429 51 91 Caricatori a cingoli esenzione p/st 8429 51 99 altri esenzione p/st 8429 52 Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o: 8429 52 10 Escavatori a cingoli esenzione p/st 8429 52 90 altri esenzione p/st 8429 59 00 altri esenzione p/st 8430 Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve: 8430 10 00 Battipali e macchine per l'estrazione dei pali esenzione p/st 8430 20 00 Spazzaneve esenzione p/st Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie: 8430 31 00 semoventi esenzione — 8430 39 00 altre esenzione — altre macchine di sondaggio o di perforazione: 8430 41 00 semoventi esenzione — 8430 49 00 altre esenzione — 8430 50 00 altre macchine ed apparecchi, semoventi esenzione — altre macchine ed apparecchi, non semoventi: 8430 61 00 Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno esenzione p/st 8430 69 00 altri esenzione — 8431 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430: 8431 10 00 di macchine o apparecchi della voce 8425 esenzione — 8431 20 00 di macchine o apparecchi della voce 8427 4 — di macchine o apparecchi della voce n. 8428: 8431 31 00 di ascensori, montacarichi o scale meccaniche esenzione — 8431 39 altre: 8431 39 10 di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30 esenzione — 8431 39 90 altre esenzione — di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430: 8431 41 00 Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze esenzione — 8431 42 00 Lame di apripista esenzione — 8431 43 00 Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49 esenzione — 8431 49 altre: 8431 49 20 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio esenzione — 8431 49 80 altri esenzione — 8432 Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi: 8432 10 Aratri: 8432 10 10 a vomeri esenzione p/st 8432 10 90 altri esenzione p/st Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici: 8432 21 00 Erpici a dischi (polverizzatori) esenzione p/st 8432 29 altri: 8432 29 10 Scarificatori e coltivatori esenzione p/st 8432 29 30 Erpici esenzione p/st 8432 29 50 Motozappatrici esenzione p/st 8432 29 90 altri esenzione p/st 8432 30 Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici: Seminatrici: 8432 30 11 di precisione, a comando centrale esenzione p/st 8432 30 19 altre esenzione p/st 8432 30 90 Piantatrici e trapiantatrici esenzione p/st 8432 40 Spanditori di letame e distributori di concimi: 8432 40 10 di concimi minerali o chimici esenzione p/st 8432 40 90 altri esenzione p/st 8432 80 00 altre macchine, apparecchi e congegni esenzione — 8432 90 00 Parti esenzione — 8433 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437: Tosatrici da prato: 8433 11 a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale: 8433 11 10 elettrici esenzione p/st altre: semoventi: 8433 11 51 munite d'un sedile esenzione p/st 8433 11 59 altre esenzione p/st 8433 11 90 altre esenzione p/st 8433 19 altre: con motore: 8433 19 10 elettrico esenzione p/st altre: semoventi: 8433 19 51 munite di un sedile esenzione p/st 8433 19 59 altre esenzione p/st 8433 19 70 altre esenzione p/st 8433 19 90 senza motore esenzione p/st 8433 20 Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore: 8433 20 10 Motofalciatrici esenzione p/st altre: costruite per essere trainate o portate da trattori: 8433 20 51 con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale esenzione p/st 8433 20 59 altre esenzione p/st 8433 20 90 altre esenzione p/st 8433 30 altre macchine ed apparecchi da fienagione: 8433 30 10 Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno esenzione p/st 8433 30 90 altri esenzione p/st 8433 40 Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici: 8433 40 10 Presse raccoglitrici esenzione p/st 8433 40 90 altre esenzione p/st altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura: 8433 51 00 Mietitrici-trebbiatrici esenzione p/st 8433 52 00 altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura esenzione p/st 8433 53 Macchine per la raccolta di radici o tuberi: 8433 53 10 Macchine per la raccolta delle patate esenzione p/st 8433 53 30 Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole esenzione p/st 8433 53 90 altre esenzione p/st 8433 59 altre: Falciatrinciacaricatrici: 8433 59 11 semoventi esenzione p/st 8433 59 19 altre esenzione p/st 8433 59 30 Vendemmiatrici esenzione p/st 8433 59 80 altre esenzione p/st 8433 60 00 Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli esenzione — 8433 90 00 Parti esenzione — 8434 Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte: 8434 10 00 Mungitrici esenzione — 8434 20 00 Macchine ed apparecchi per l'industria del latte esenzione — 8434 90 00 Parti esenzione — 8435 Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili: 8435 10 00 Macchine ed apparecchi 1,7 — 8435 90 00 Parti 1,7 — 8436 Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura: 8436 10 00 Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali 1,7 — Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici: 8436 21 00 Incubatrici ed allevatrici 1,7 — 8436 29 00 altri 1,7 — 8436 80 altre macchine ed apparecchi: 8436 80 10 per la silvicoltura 1,7 p/st altri: 8436 80 91 Abbeveratoi automatici 1,7 p/st 8436 80 99 altri 1,7 — Parti: 8436 91 00 di macchine o apparecchi per l'avicoltura 1,7 — 8436 99 00 altre 1,7 — 8437 Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria: 8437 10 00 Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi 1,7 p/st 8437 80 00 altre macchine ed apparecchi 1,7 — 8437 90 00 Parti 1,7 — 8438 Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali: 8438 10 Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari: 8438 10 10 per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria 1,7 — 8438 10 90 per la fabbricazione di paste alimentari 1,7 — 8438 20 00 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata 1,7 — 8438 30 00 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero 1,7 — 8438 40 00 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra 1,7 — 8438 50 00 Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni 1,7 — 8438 60 00 Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi 1,7 — 8438 80 altre macchine ed apparecchi: 8438 80 10 per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè 1,7 — altri: 8438 80 91 per la preparazione o la fabbricazione di bevande 1,7 — 8438 80 99 altri 1,7 — 8438 90 00 Parti 1,7 — 8439 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone: 8439 10 00 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche 1,7 — 8439 20 00 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone 1,7 — 8439 30 00 Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone 1,7 — Parti: 8439 91 di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche: 8439 91 10 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 — 8439 91 90 altre 1,7 — 8439 99 altre: 8439 99 10 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 — 8439 99 90 altre 1,7 — 8440 Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli: 8440 10 Macchine ed apparecchi: 8440 10 10 Piegatrici 1,7 — 8440 10 20 Raccoglitrici 1,7 — 8440 10 30 Cucitrici e graffatrici 1,7 — 8440 10 40 Macchine per rilegare con colla 1,7 — 8440 10 90 altre 1,7 — 8440 90 00 Parti 1,7 — 8441 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo: 8441 10 Tagliatrici: 8441 10 10 Tagliatrici-avvolgitrici 1,7 — 8441 10 20 Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale 1,7 — 8441 10 30 Taglierine-raffilatrici lineari 1,7 — 8441 10 40 Taglierine-raffilatrici trilame 1,7 — 8441 10 80 altre 1,7 — 8441 20 00 Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste 1,7 — 8441 30 00 Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo 1,7 — 8441 40 00 Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone 1,7 — 8441 80 00 altre macchine ed apparecchi 1,7 — 8441 90 Parti: 8441 90 10 di tagliatrici 1,7 — 8441 90 90 altre 1,7 — 8442 Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per fondere o comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati): 8442 10 00 Macchine per comporre mediante procedimento fotografico 1,7 p/st 8442 20 Macchine, apparecchi e materiale per comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere: 8442 20 10 Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.) esenzione p/st 8442 20 90 altri 1,7 p/st 8442 30 00 altre macchine, apparecchi e materiale 1,7 — 8442 40 00 Parti di macchine, apparecchi e materiale 1,7 — 8442 50 Caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati): con originale grafico: 8442 50 21 per la stampa con matrice a rilievo 1,7 — 8442 50 23 per la stampa con matrice piana 1,7 — 8442 50 29 altri 1,7 — 8442 50 80 altri 1,7 — 8443 Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa: Macchine ed apparecchi per la stampa in offset: 8443 11 00 alimentati a bobine 1,7 p/st 8443 12 00 alimentate a foglio di formato 22 × 36 cm o meno (offset per ufficio) 1,7 p/st 8443 19 altri: alimentati a foglio: 8443 19 10 usati 1,7 p/st nuovi, per foglio di formato: 8443 19 31 52 × 74 cm o meno 1,7 p/st 8443 19 35 più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm 1,7 p/st 8443 19 39 più di 74 × 107 cm 1,7 p/st 8443 19 90 altri 1,7 p/st Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, esclusi le macchine e gli apparecchi flessografici: 8443 21 00 alimentati a bobine 1,7 p/st 8443 29 00 altri 1,7 p/st 8443 30 00 Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici 1,7 p/st 8443 40 00 Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici 1,7 p/st altre macchine ed apparecchi per la stampa: 8443 51 00 Macchine per la stampa a getto d'inchiosto 2,2 p/st 8443 59 altri: 8443 59 20 per la stampa delle materie tessili 1,7 p/st altri: 8443 59 40 utilizzati nella produzione di semiconduttori (164) 1,7 (167) p/st 8443 59 70 altri 1,7 p/st 8443 60 00 Macchine ausiliarie 1,7 — 8443 90 Parti: 8443 90 05 utilizzate nella produzione di semiconduttori (164) 1,7 (167) — altre: 8443 90 10 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 — 8443 90 80 altre 1,7 — 8444 00 Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali: 8444 00 10 Macchine per la filatura 1,7 p/st 8444 00 90 altre 1,7 p/st 8445 Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447: Macchine per la preparazione delle materie tessili: 8445 11 00 Carde 1,7 p/st 8445 12 00 Pettinatrici 1,7 p/st 8445 13 00 Banchi a fusi 1,7 p/st 8445 19 00 altre 1,7 p/st 8445 20 00 Macchine per la filatura delle materie tessili 1,7 p/st 8445 30 Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili: 8445 30 10 per l'accoppiamento delle materie tessili 1,7 p/st 8445 30 90 per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili 1,7 p/st 8445 40 00 Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili 1,7 p/st 8445 90 00 altre 1,7 p/st 8446 Telai per tessitura: 8446 10 00 per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm 1,7 p/st per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta: 8446 21 00 a motore 1,7 p/st 8446 29 00 altri 1,7 p/st 8446 30 00 per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta 1,7 p/st 8447 Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted: Telai per maglieria, circolari: 8447 11 con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm: 8447 11 10 funzionanti con aghi a linguetta 1,7 p/st 8447 11 90 altri 1,7 p/st 8447 12 con cilindro di diametro superiore a 165 mm: 8447 12 10 funzionanti con aghi a linguetta 1,7 p/st 8447 12 90 altri 1,7 p/st 8447 20 Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia: 8447 20 20 Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia 1,7 p/st 8447 20 80 altri 1,7 p/st 8447 90 00 altri 1,7 p/st 8448 Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti): Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447: 8448 11 00 Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni 1,7 — 8448 19 00 altri 1,7 — 8448 20 00 Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari 1,7 — Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari: 8448 31 00 Guarniture per carde 1,7 — 8448 32 00 di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde 1,7 — 8448 33 Fusi e loro alette, anelli e cursori: 8448 33 10 Fusi e loro alette 1,7 — 8448 33 90 Anelli e cursori 1,7 — 8448 39 00 altri 1,7 — Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari: 8448 41 00 Navette 1,7 — 8448 42 00 Pettini, licci e quadri di licci 1,7 — 8448 49 00 altri 1,7 — Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari: 8448 51 Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie: 8448 51 10 Platine 1,7 — 8448 51 90 altri 1,7 — 8448 59 00 altri 1,7 — 8449 00 00 Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli 1,7 — 8450 Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare: Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg: 8450 11 Macchine completamente automatiche: di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg: 8450 11 11 a caricamento frontale 3 p/st 8450 11 19 a caricamento dall'alto 3 p/st 8450 11 90 di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg 2,6 p/st 8450 12 00 altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato 2,7 p/st 8450 19 00 altre 2,7 p/st 8450 20 00 Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg 2,2 p/st 8450 90 00 Parti 2,7 — 8451 Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti: 8451 10 00 Macchine per pulire a secco 2,2 — Macchine per asciugare: 8451 21 di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg: 8451 21 10 di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg 2,2 — 8451 21 90 di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg 2,2 — 8451 29 00 altre 2,2 — 8451 30 Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio: a riscaldamento elettrico, di potenza: 8451 30 10 inferiore o uguale a 2 500 W 2,2 p/st 8451 30 30 superiore a 2 500 W 2,2 p/st 8451 30 80 altre 2,2 p/st 8451 40 00 Macchine per lavare, imbianchire o tingere 2,2 — 8451 50 00 Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti 2,2 — 8451 80 altre macchine ed apparecchi: 8451 80 10 Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc. 2,2 — 8451 80 30 Macchine per apprettare o rifinire 2,2 — 8451 80 80 altri 2,2 — 8451 90 00 Parti 2,2 — 8452 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: 8452 10 Macchine per cucire di tipo domestico: Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: 8452 10 11 Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 € 5,7 p/st 8452 10 19 altre 9,7 p/st 8452 10 90 altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire 3,7 p/st altre macchine per cucire: 8452 21 00 Unità automatiche 3,7 p/st 8452 29 00 altre 3,7 p/st 8452 30 Aghi per macchine per cucire: 8452 30 10 con codolo piatto su un lato 2,7 1 000 p/st 8452 30 90 altri 2,7 1 000 p/st 8452 40 00 Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti 2,7 — 8452 90 00 altre parti di macchine per cucire 2,7 — 8453 Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire: 8453 10 00 Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli 1,7 — 8453 20 00 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature 1,7 — 8453 80 00 altre macchine ed apparecchi 1,7 — 8453 90 00 Parti 1,7 — 8454 Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie: 8454 10 00 Convertitori 1,7 — 8454 20 00 Lingottiere e secchie di colata 1,7 — 8454 30 Macchine per colare (gettare): 8454 30 10 Macchine per colare sotto pressione 1,7 — 8454 30 90 altre 1,7 — 8454 90 00 Parti 1,7 — 8455 Laminatoi per metalli e loro cilindri: 8455 10 00 Laminatoi per tubi 2,7 — altri laminatoi: 8455 21 00 Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo 2,7 — 8455 22 00 Laminatoi a freddo 2,7 — 8455 30 Cilindri di laminatoi: 8455 30 10 di ghisa 2,7 — di acciaio fucinato: 8455 30 31 Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo 2,7 — 8455 30 39 Cilindri di lavoro a freddo 2,7 — 8455 30 90 di getti di acciaio 2,7 — 8455 90 00 altre parti 2,7 — 8456 Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma: 8456 10 operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni: 8456 10 10 del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafers) o dispositivi a semiconduttore esenzione p/st 8456 10 90 altre 4,5 p/st 8456 20 00 operanti con ultrasuoni 3,5 p/st 8456 30 operanti per elettroerosione: a comando numerico: 8456 30 11 con filo 3,5 p/st 8456 30 19 altre 3,5 p/st 8456 30 90 altre 3,5 p/st altre: 8456 91 00 per l'incisione a secco del tracciato su materiali semiconduttori esenzione p/st 8456 99 altre: 8456 99 10 Fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la produzione o la riparazione di maschere e reticoli per tracciati su dispositivi a semiconduttore esenzione p/st 8456 99 30 Macchine per l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore esenzione p/st 8456 99 50 Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD 3,5 (167) p/st 8456 99 80 altre 3,5 p/st 8457 Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli: 8457 10 Centri di lavorazione: 8457 10 10 orizzontali 2,7 p/st 8457 10 90 altri 2,7 p/st 8457 20 00 Macchine a posto fisso 2,7 p/st 8457 30 Macchine a stazioni multiple: 8457 30 10 a comando numerico 2,7 p/st 8457 30 90 altre 2,7 p/st 8458 Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo: Torni orizzontali: 8458 11 a comando numerico: 8458 11 20 Centri di tornitura 2,7 p/st Torni automatici: 8458 11 41 mono mandrino 2,7 p/st 8458 11 49 multi mandrino 2,7 p/st 8458 11 80 altri 2,7 p/st 8458 19 altri: 8458 19 20 Torni paralleli 2,7 p/st 8458 19 40 Torni automatici 2,7 p/st 8458 19 80 altri 2,7 p/st altri torni: 8458 91 a comando numerico: 8458 91 20 Centri di tornitura 2,7 p/st 8458 91 80 altri 2,7 p/st 8458 99 00 altri 2,7 p/st 8459 Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458: 8459 10 00 Unità di lavorazione con guida di scorrimento 2,7 p/st altre foratrici: 8459 21 00 a comando numerico 2,7 p/st 8459 29 00 altre 2,7 p/st altre alesatrici-fresatrici: 8459 31 00 a comando numerico 1,7 p/st 8459 39 00 altre 1,7 p/st 8459 40 altre alesatrici: 8459 40 10 a comando numerico 1,7 p/st 8459 40 90 altre 1,7 p/st Fresatrici a mensola: 8459 51 00 a comando numerico 2,7 p/st 8459 59 00 altre 2,7 p/st altre fresatrici: 8459 61 a comando numerico: 8459 61 10 Fresatrici per utensili 2,7 p/st 8459 61 90 altre 2,7 p/st 8459 69 altre: 8459 69 10 Fresatrici per utensili 2,7 p/st 8459 69 90 altre 2,7 p/st 8459 70 00 Filettatrici o maschiatrici 2,7 p/st 8460 Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461: Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm: 8460 11 00 a comando numerico 2,7 p/st 8460 19 00 altre 2,7 p/st altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm: 8460 21 a comando numerico: per superfici cilindriche: 8460 21 11 Rettificatrici per interni 2,7 p/st 8460 21 15 Rettificatrici senza centro 2,7 p/st 8460 21 19 altre 2,7 p/st 8460 21 90 altre 2,7 p/st 8460 29 altre: per superfici cilindriche: 8460 29 11 Rettificatrici per interni 2,7 p/st 8460 29 19 altre 2,7 p/st 8460 29 90 altre 2,7 p/st Macchine per affilare: 8460 31 00 a comando numerico 1,7 p/st 8460 39 00 altre 1,7 p/st 8460 40 Macchine per levigare o smerigliare: 8460 40 10 a comando numerico 1,7 p/st 8460 40 90 altre 1,7 p/st 8460 90 altre: 8460 90 10 il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm 2,7 p/st 8460 90 90 altre 1,7 p/st 8461 Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove: 8461 20 00 Macchine per limare e per sbozzare 1,7 p/st 8461 30 Macchine per brocciare: 8461 30 10 a comando numerico 1,7 p/st 8461 30 90 altre 1,7 p/st 8461 40 Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi: Macchine per tagliare gli ingranaggi: per tagliare ingranaggi cilindrici: 8461 40 11 a comando numerico 2,7 p/st 8461 40 19 altre 2,7 p/st per tagliare altri ingranaggi: 8461 40 31 a comando numerico 1,7 p/st 8461 40 39 altre 1,7 p/st Macchine per rifinire gli ingranaggi: il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm: 8461 40 71 a comando numerico 2,7 p/st 8461 40 79 altre 2,7 p/st 8461 40 90 altre 1,7 p/st 8461 50 Macchine per segare o troncare: Segatrici: 8461 50 11 a sega circolare 1,7 p/st 8461 50 19 altre 1,7 p/st 8461 50 90 Troncatrici 1,7 p/st 8461 90 00 altre 2,7 p/st 8462 Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate: 8462 10 Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli: 8462 10 10 a comando numerico 2,7 p/st 8462 10 90 altre 1,7 p/st Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici: 8462 21 a comando numerico: 8462 21 05 del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore esenzione p/st altre: 8462 21 10 per la lavorazione di prodotti piatti 2,7 p/st 8462 21 80 altre 2,7 p/st 8462 29 altre: 8462 29 05 del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore esenzione p/st altre: 8462 29 10 per la lavorazione di prodotti piatti 1,7 p/st altre: 8462 29 91 idrauliche 1,7 p/st 8462 29 98 altre 1,7 p/st Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice: 8462 31 00 a comando numerico 2,7 p/st 8462 39 altre: 8462 39 10 per la lavorazione di prodotti piatti 1,7 p/st altre: 8462 39 91 idrauliche 1,7 p/st 8462 39 99 altre 1,7 p/st Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate: 8462 41 a comando numerico: 8462 41 10 per la lavorazione di prodotti piatti 2,7 p/st 8462 41 90 altre 2,7 p/st 8462 49 altre: 8462 49 10 per la lavorazione di prodotti piatti 1,7 p/st 8462 49 90 altre 1,7 p/st altre: 8462 91 Presse idrauliche: 8462 91 10 Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impacchettare rottami di ferro 2,7 p/st altre: 8462 91 50 a comando numerico 2,7 p/st 8462 91 90 altre 2,7 p/st 8462 99 altre: 8462 99 10 Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro 2,7 p/st altre: 8462 99 50 a comando numerico 2,7 p/st 8462 99 90 altre 2,7 p/st 8463 Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia: 8463 10 Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili: 8463 10 10 Trafilatrici per fili 2,7 p/st 8463 10 90 altre 2,7 p/st 8463 20 00 Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura 2,7 p/st 8463 30 00 Macchine per la lavorazione dei metalli in fili 2,7 p/st 8463 90 00 altre 2,7 p/st 8464 Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro: 8464 10 Macchine per segare: 8464 10 10 per la tranciatura di lingotti monocristalli o di dischi (wafers) in microplacchette esenzione p/st 8464 10 90 altre 2,2 p/st 8464 20 Macchine per molare o levigare: 8464 20 05 per la lavorazione di dischi (wafers) a semiconduttore esenzione p/st per la lavorazione del vetro: 8464 20 11 dei vetri d'ottica 2,2 p/st 8464 20 19 altre 2,2 — 8464 20 20 per la lavorazione di prodotti ceramici 2,2 p/st 8464 20 95 altre 2,2 — 8464 90 altre: 8464 90 10 per l'incisione di dischi (wafers) a semiconduttore esenzione p/st 8464 90 20 per la lavorazione di prodotti ceramici 2,2 p/st 8464 90 80 altri 2,2 — 8465 Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili: 8465 10 Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni: 8465 10 10 con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate) 2,7 p/st 8465 10 90 senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple) 2,7 p/st altre: 8465 91 Macchine per segare: 8465 91 10 a nastro 2,7 p/st 8465 91 20 Seghe circolari 2,7 p/st 8465 91 90 altre 2,7 p/st 8465 92 00 Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare 2,7 p/st 8465 93 00 Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare 2,7 p/st 8465 94 00 Macchine per curvare o montare 2,7 p/st 8465 95 00 Foratrici o mortasatrici 2,7 p/st 8465 96 00 Macchine per spaccare, tranciare o svolgere 2,7 p/st 8465 99 altre: 8465 99 10 Torni 2,7 p/st 8465 99 90 altre 2,7 p/st 8466 Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie: 8466 10 Portautensili e filiere a scatto automatico: Portautensili: 8466 10 10 Mandrini, pinze e coni morse 1,2 — altri: 8466 10 31 per torni 1,2 — 8466 10 39 altri 1,2 — 8466 10 90 Filiere a scatto automatico 1,2 — 8466 20 Portapezzi: 8466 20 10 Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio 1,2 — altri: 8466 20 91 per torni 1,2 — 8466 20 99 altri 1,2 — 8466 30 00 Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili 1,2 — altri: 8466 91 per macchine della voce 8464: 8466 91 15 per le macchine delle sottovoci 8464 10 10, 8464 20 05 o 8464 90 10 esenzione — altri: 8466 91 20 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,2 — 8466 91 95 altri 1,2 — 8466 92 per macchine della voce 8465: 8466 92 20 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,2 — 8466 92 80 altri 1,2 — 8466 93 per macchine delle voci da 8456 a 8461: 8466 93 15 per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 8456 10 10, 8456 91 00, 8456 99 10 o 8456 99 30 esenzione — 8466 93 17 per apparecchi della sottovoce 8456 99 50 1,2 (167) — 8466 93 95 altri 1,2 — 8466 94 per macchine delle voci 8462 o 8463: 8466 94 10 per le macchine delle sottovoci 8462 21 05 o 8462 29 05 esenzione — 8466 94 90 altri 1,2 — 8467 Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano: Pneumatici: 8467 11 rotativi (anche a percussione): 8467 11 10 per la lavorazione dei metalli 1,7 — 8467 11 90 altri 1,7 — 8467 19 00 altri 1,7 — a motore elettrico incorporato: 8467 21 Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative: 8467 21 10 funzionanti senza una sorgente di energia esterna 2,7 p/st altre: 8467 21 91 elettropneumatiche 2,7 p/st 8467 21 99 altre 2,7 p/st 8467 22 Seghe e troncatrici: 8467 22 10 Troncatrici 2,7 p/st 8467 22 30 Seghe circolari 2,7 p/st 8467 22 90 altre 2,7 p/st 8467 29 altri: 8467 29 10 del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili 2,7 — altri: 8467 29 30 funzionanti senza una sorgente di energia esterna 2,7 p/st altri: Smerigliatrici e levigatrici: 8467 29 51 Smerigliatrici angolari 2,7 p/st 8467 29 53 Levigatrici a nastro 2,7 p/st 8467 29 59 altre 2,7 p/st 8467 29 70 Piallatrici 2,7 p/st 8467 29 80 Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici 2,7 p/st 8467 29 90 altri 2,7 p/st altri utensili: 8467 81 00 Troncatrici a catena 1,7 p/st 8467 89 00 altri 1,7 — Parti: 8467 91 00 di troncatrici a catena 1,7 — 8467 92 00 di utensili pneumatici 1,7 — 8467 99 00 altre 1,7 — 8468 Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale: 8468 10 00 Cannelli a mano 2,2 — 8468 20 00 altre macchine ed apparecchi a gas 2,2 — 8468 80 00 altre macchine ed apparecchi 2,2 — 8468 90 00 Parti 2,2 — 8469 Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8471; macchine per l'elaborazione di testi: Macchine da scrivere automatiche e macchine per l'elaborazione di testi: 8469 11 00 Macchine per l'elaborazione di testi esenzione p/st 8469 12 00 Macchine da scrivere automatiche 2,3 p/st 8469 20 00 altre macchine da scrivere, elettriche 2,3 p/st 8469 30 00 altre macchine da scrivere, non elettriche 2,5 p/st 8470 Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa: 8470 10 00 Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni esenzione p/st altre macchine calcolatrici, elettroniche: 8470 21 00 con dispositivo stampante esenzione p/st 8470 29 00 altre esenzione p/st 8470 30 00 altre macchine calcolatrici esenzione p/st 8470 40 00 Macchine contabili esenzione p/st 8470 50 00 Registratori di cassa esenzione p/st 8470 90 00 altre esenzione p/st 8471 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: 8471 10 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, analogiche o ibride: 8471 10 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8471 10 90 altre esenzione p/st 8471 30 00 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo esenzione p/st altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche: 8471 41 che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita: 8471 41 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8471 41 90 altre esenzione p/st 8471 49 altre, presentate in forma di sistemi: 8471 49 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8471 49 90 altre esenzione p/st 8471 50 Unità per l'elaborazione dell'informazione, numeriche diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita: 8471 50 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st 8471 50 90 altre esenzione p/st 8471 60 Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria: 8471 60 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altre: 8471 60 40 Stampanti esenzione p/st 8471 60 50 Tastiere esenzione p/st 8471 60 90 altre esenzione p/st 8471 70 Unità di memoria: 8471 70 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione p/st altre: 8471 70 40 Unità di memoria centrali esenzione p/st altre: Unità di memoria a dischi: 8471 70 51 ottiche, comprese le magneto-ottiche esenzione p/st altre: 8471 70 53 Unità di memoria a dischi rigidi esenzione p/st 8471 70 59 altre esenzione p/st 8471 70 60 Unità di memoria a nastri esenzione p/st 8471 70 90 altre esenzione p/st 8471 80 00 altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione esenzione p/st 8471 90 00 altre esenzione p/st 8472 Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]: 8472 10 00 Duplicatori 2 p/st 8472 20 00 Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi 2,3 p/st 8472 30 00 Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli 2,2 p/st 8472 90 altre: 8472 90 10 Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete 2,2 p/st 8472 90 30 Sportelli automatici esenzione p/st 8472 90 80 altre 2,2 — 8473 Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472: 8473 10 Parti ed accessori di macchine della voce 8469: Assiemaggi elettronici: 8473 10 11 delle macchine della sottovoce 8469 11 00 esenzione — 8473 10 19 altri 3 — 8473 10 90 altri esenzione — Parti ed accessori di macchine della voce 8470: 8473 21 di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29: 8473 21 10 Assiemaggi elettronici esenzione — 8473 21 90 altri esenzione — 8473 29 altri: 8473 29 10 Assiemaggi elettronici esenzione — 8473 29 90 altri esenzione — 8473 30 Parti ed accessori di macchine della voce 8471: 8473 30 10 Assiemaggi elettronici esenzione — 8473 30 90 altri esenzione — 8473 40 Parti ed accessori di macchine della voce 8472: Assiemaggi elettronici: 8473 40 11 delle macchine della sottovoce 8472 90 30 esenzione — 8473 40 19 altri 3 — 8473 40 90 altri esenzione — 8473 50 Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472: 8473 50 10 Assiemaggi elettronici esenzione — 8473 50 90 altri esenzione — 8474 Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia: 8474 10 00 Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare esenzione — 8474 20 Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare: 8474 20 10 le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica esenzione — 8474 20 90 altri esenzione — Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare: 8474 31 00 Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento esenzione — 8474 32 00 Macchine per mescolare le materie minerali al bitume esenzione — 8474 39 altri: 8474 39 10 Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica esenzione — 8474 39 90 altri esenzione — 8474 80 altre macchine ed apparecchi: 8474 80 10 Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche esenzione — 8474 80 90 altri esenzione — 8474 90 Parti: 8474 90 10 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio esenzione — 8474 90 90 altre esenzione — 8475 Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro: 8475 10 00 Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro 1,7 — Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro: 8475 21 00 Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati 1,7 — 8475 29 00 altre 1,7 — 8475 90 00 Parti 1,7 — 8476 Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola: Macchine automatiche per la vendita di bevande: 8476 21 00 con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione 1,7 p/st 8476 29 00 altre 1,7 p/st altre macchine: 8476 81 00 con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione 1,7 p/st 8476 89 00 altre 1,7 p/st 8476 90 00 Parti 1,7 — 8477 Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo: 8477 10 Formatrici ad iniezione: 8477 10 10 Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore esenzione — 8477 10 90 altre 1,7 — 8477 20 00 Estrusori 1,7 — 8477 30 00 Formatrici per soffiaggio 1,7 — 8477 40 00 Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici 1,7 — altre macchine ed apparecchi per formare o modellare: 8477 51 00 per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria 1,7 — 8477 59 altre: 8477 59 05 Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore esenzione — altre: 8477 59 10 Presse 1,7 — 8477 59 80 altre 1,7 — 8477 80 altre macchine ed apparecchi: Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari: 8477 80 11 Macchine per la trasformazione delle resine di reazione 1,7 — 8477 80 19 altri 1,7 — altri: 8477 80 91 Attrezzature per riduzione dimensionale 1,7 — 8477 80 93 Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici 1,7 — 8477 80 95 Macchine per taglio o pelatura 1,7 — 8477 80 99 altri 1,7 — 8477 90 Parti: 8477 90 05 per le macchine delle sottovoci 8477 10 10 e 8477 59 05 esenzione — altre: 8477 90 10 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 — 8477 90 80 altre 1,7 — 8478 Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo: 8478 10 00 Macchine ed apparecchi 1,7 — 8478 90 00 Parti 1,7 — 8479 Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo: 8479 10 00 Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi esenzione — 8479 20 00 Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali 1,7 — 8479 30 Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero: 8479 30 10 Presse 1,7 — 8479 30 90 altre 1,7 — 8479 40 00 Macchine per fabbricare corde e cavi 1,7 p/st 8479 50 00 Robot industriali, non nominati né compresi altrove 1,7 — 8479 60 00 Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria 1,7 — altre macchine ed apparecchi: 8479 81 00 per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici 1,7 — 8479 82 00 per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare 1,7 — 8479 89 altri: 8479 89 10 Merci destinate ad aeromobili civili: Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; Servomotori meccanici per invertitori di spinta; Impianti igienici speciali; Umidificatori e disumidificatori dell'aria; Servomeccanismi non elettrici; Avviatori non elettrici; Avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; Tergicristalli non elettrici; Regolatori di eliche non elettrici (165) esenzione — altri: 8479 89 30 Sostegno avanzante idraulico per miniere 1,7 — 8479 89 60 Apparecchiature di lubrificazione centralizzata 1,7 — 8479 89 65 Apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori esenzione — 8479 89 70 Apparecchi per la deposizione epitassiale su dischi (wafers) a semiconduttore esenzione — 8479 89 73 Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto esenzione — 8479 89 77 Apparecchi per il fissaggio di piastrine e saldatori automatici di pellicola per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore esenzione — 8479 89 79 Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore esenzione — 8479 89 91 Macchine ed apparecchi per smaltare e decorare dei prodotti ceramici 1,7 — 8479 89 98 altri 1,7 — 8479 90 Parti: 8479 90 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — altre: 8479 90 50 delle macchine delle sottovoci 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 73, 8479 89 77 o 8479 89 79 esenzione — altre: 8479 90 92 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 — 8479 90 97 altre 1,7 — 8480 Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche: 8480 10 00 Staffe per fonderia 1,7 — 8480 20 00 Piastre di fondo per forme 1,7 — 8480 30 Modelli per forme: 8480 30 10 di legno 1,7 — 8480 30 90 altri 2,7 — Forme per metalli o carburi metallici: 8480 41 00 per formare ad iniezione o per compressione 1,7 — 8480 49 00 altre 1,7 — 8480 50 00 Forme per vetro 1,7 — 8480 60 Forme per materie minerali: 8480 60 10 per formare per compressione 1,7 — 8480 60 90 altre 1,7 — Forme per gomma o materie plastiche: 8480 71 per formare ad iniezione o per compressione: 8480 71 10 del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore esenzione — 8480 71 90 altri 1,7 — 8480 79 00 altre 1,7 — 8481 Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche: 8481 10 Riduttori di pressione: 8481 10 05 combinati con filtri o lubrificatori 2,2 — altri: 8481 10 19 di ghisa o di acciaio 2,2 — 8481 10 99 altri 2,2 — 8481 20 Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche: 8481 20 10 Valvole per trasmissioni oleoidrauliche 2,2 — 8481 20 90 Valvole per trasmissioni pneumatiche 2,2 — 8481 30 Valvole di ritegno: 8481 30 91 di ghisa o di acciaio 2,2 — 8481 30 99 altre 2,2 — 8481 40 Valvole di troppo pieno o di sicurezza: 8481 40 10 di ghisa o di acciaio 2,2 — 8481 40 90 altre 2,2 — 8481 80 altri oggetti di rubinetteria e organi simili: Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria: 8481 80 11 Mescolatori, mitigatori 2,2 — 8481 80 19 altra 2,2 — Valvole per termosifoni di impianti centralizzati: 8481 80 31 Valvole termostatiche 2,2 — 8481 80 39 altre 2,2 — 8481 80 40 Valvole per pneumatici e camere d'aria 2,2 — altri: Valvole di regolazione: 8481 80 51 di temperatura 2,2 — 8481 80 59 altre 2,2 — altri: Valvole a saracinesca: 8481 80 61 di ghisa 2,2 — 8481 80 63 di acciaio 2,2 — 8481 80 69 altre 2,2 — Valvole a globo: 8481 80 71 di ghisa 2,2 — 8481 80 73 di acciaio 2,2 — 8481 80 79 altre 2,2 — 8481 80 81 Rubinetti a sfera e a maschio 2,2 — 8481 80 85 Valvole a farfalla 2,2 — 8481 80 87 Valvole a membrana 2,2 — 8481 80 99 altre 2,2 — 8481 90 00 Parti 2,2 — 8482 Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini): 8482 10 Cuscinetti a sfere: 8482 10 10 il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm 8 — 8482 10 90 altri 8 — 8482 20 00 Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici 8 — 8482 30 00 Cuscinetti a rulli a botte 8 — 8482 40 00 Cuscinetti ad aghi (a rullini) 8 — 8482 50 00 Cuscinetti a rulli cilindrici 8 — 8482 80 00 altri, compresi, i cuscinetti combinati 8 — Parti: 8482 91 Sfere, cilindri, rulli ed aghi: 8482 91 10 Rulli conici 8 — 8482 91 90 altri 8 — 8482 99 00 altre 8 — 8483 Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione: 8483 10 Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle: 8483 10 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: Manovelle ed alberi a gomito: 8483 10 41 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 4 — 8483 10 51 di acciaio fucinato 4 — 8483 10 57 altri 4 — 8483 10 60 Alberi articolati 4 — 8483 10 80 altri 4 — 8483 20 Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati: 8483 20 10 del tipo utilizzato per veicoli aerei e veicoli spaziali 6 — 8483 20 90 altri 6 — 8483 30 Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti: 8483 30 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: Supporti: 8483 30 31 per cuscinetti a rotolamento di ogni specie 5,7 — 8483 30 39 altri 3,4 — 8483 30 90 Cuscinetti 3,4 — 8483 40 Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia: 8483 40 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: Ingranaggi: 8483 40 82 con ruote cilindriche 3,7 — 8483 40 83 con ruote coniche o cilindro-coniche 3,7 — 8483 40 84 con vite senza fine 3,7 — 8483 40 85 altri 3,7 — 8483 40 92 Alberi filettati a sfere o a rulli 3,7 — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità: 8483 40 94 Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità 3,7 — 8483 40 96 altri 3,7 — 8483 40 98 altri 3,7 — 8483 50 Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa: 8483 50 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8483 50 91 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 2,7 — 8483 50 99 altri 2,7 — 8483 60 Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione: 8483 60 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8483 60 91 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 2,7 — 8483 60 99 altri 2,7 — 8483 90 Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti: 8483 90 10 destinati ad aeromobili civili (165) esenzione — altri: 8483 90 30 Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati 5,7 — altre: 8483 90 92 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 2,7 — 8483 90 98 altre 2,7 — 8484 Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici: 8484 10 Guarnizioni metalloplastiche: 8484 10 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — 8484 10 90 altre 1,7 — 8484 20 00 Giunti di tenuta stagna meccanici 1,7 — 8484 90 altre: 8484 90 10 destinate ad aeromobili civili (165) esenzione — 8484 90 90 altre 1,7 — 8485 Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche: 8485 10 Eliche per navi e loro pale: 8485 10 10 di bronzo 1,7 p/st 8485 10 90 altre 1,7 p/st 8485 90 altre: 8485 90 10 di ghisa non malleabile 1,7 — 8485 90 30 di ghisa malleabile 1,7 — di ferro o di acciaio: 8485 90 51 di getti di acciaio 1,7 — 8485 90 53 di ferro o di acciaio fucinati 1,7 — 8485 90 55 di ferro o di acciaio stampati 1,7 — 8485 90 59 altri 1,7 — 8485 90 80 altre 1,7 — CAPITOLO 85 MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI Note 1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente; b) i lavori di vetro della voce 7011; c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94. 2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci. Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504. 3. La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici: a) gli aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche o liquide, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso; b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516). 4. Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore). I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati. I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542. 5. Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come: A. «Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico. B. «Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici»: a) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile; b) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti; c) i microassiemaggi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti e collegati tra loro. Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione. 6. I dischi, nastri e altri supporti delle voci 8523 o 8524 restano classificati in queste voci, quando sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati. Questa nota non si applica a questi supporti quando sono presentati con articoli diversi dagli apparecchi ai quali sono destinati. 7. Ai sensi della voce 8548, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non sono suscettibili di essere ricaricati. Note di sottovoci 1. Le sottovoci 8519 92 e 8527 12 comprendono unicamente i lettori di cassette e le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm. 2. Ai sensi della sottovoce 8542 10, l'espressione «schede intelligenti» indica le schede munite, immerso nella massa, di un circuito integrato elettronico (microprocessore) di qualunque tipo, sotto forma di micro-placchette, e munite o meno di una banda magnetica. Note complementari 1. Le sottovoci 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 e 8519 39 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser, che rientrano nelle sottovoci 8519 99 12 o 8519 99 18. 2. La nota di sottovoci 1 è applicabile mutatis mutandisalle sottovoci 8520 32 30 e 8520 33 30. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 8501 Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni: 8501 10 Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W: 8501 10 10 Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W 4,7 p/st altri: 8501 10 91 Motori universali 2,7 p/st 8501 10 93 Motori a corrente alternata 2,7 p/st 8501 10 99 Motori a corrente continua 2,7 p/st 8501 20 Motori universali di potenza superiore a 37,5 W: 8501 20 10 di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8501 20 90 altri 2,7 p/st altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua: 8501 31 di potenza inferiore o uguale a 750 W: 8501 31 10 Motori di potenza superiore a 735 W e generatori, destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8501 31 90 altri 2,7 p/st 8501 32 di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW: 8501 32 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8501 32 91 di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW 2,7 p/st 8501 32 99 di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW 2,7 p/st 8501 33 di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW: 8501 33 10 Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori, destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8501 33 90 altri 2,7 p/st 8501 34 di potenza superiore a 375 kW: 8501 34 10 Generatori destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8501 34 50 Motori di trazione 2,7 p/st altri, di potenza: 8501 34 91 superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW 2,7 p/st 8501 34 99 superiore a 750 kW 2,7 p/st 8501 40 altri motori a corrente alternata, monofase: 8501 40 10 di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8501 40 91 di potenza inferiore o uguale a 750 W 2,7 p/st 8501 40 99 di potenza superiore a 750 W 2,7 p/st altri motori a corrente alternata, polifase: 8501 51 di potenza inferiore o uguale a 750 W: 8501 51 10 di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8501 51 90 altri 2,7 p/st 8501 52 di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW: 8501 52 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8501 52 91 di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW 2,7 p/st 8501 52 93 di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW 2,7 p/st 8501 52 99 di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW 2,7 p/st 8501 53 di potenza superiore a 75 kW: 8501 53 10 di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8501 53 50 Motori di trazione 2,7 p/st altri, di potenza: 8501 53 92 superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW 2,7 p/st 8501 53 94 superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW 2,7 p/st 8501 53 99 superiore a 750 kW 2,7 p/st Generatori a corrente alternata (alternatori): 8501 61 di potenza inferiore o uguale a 75 kVA: 8501 61 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8501 61 91 di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA 2,7 p/st 8501 61 99 di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA 2,7 p/st 8501 62 di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA: 8501 62 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8501 62 90 altri 2,7 p/st 8501 63 di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA: 8501 63 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8501 63 90 altri 2,7 p/st 8501 64 00 di potenza superiore a 750 kVA 2,7 p/st 8502 Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici: Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel): 8502 11 di potenza inferiore o uguale a 75 kVA: 8502 11 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8502 11 91 di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA 2,7 p/st 8502 11 99 di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA 2,7 p/st 8502 12 di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA: 8502 12 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8502 12 90 altri 2,7 p/st 8502 13 di potenza superiore a 375 kVA: 8502 13 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8502 13 91 di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA 2,7 p/st 8502 13 93 di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA 2,7 p/st 8502 13 98 di potenza superiore a 2 000 kVA 2,7 p/st 8502 20 Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio): 8502 20 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8502 20 91 di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA 2,7 p/st 8502 20 92 di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA 2,7 p/st 8502 20 94 di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA 2,7 p/st 8502 20 98 di potenza superiore a 750 kVA 2,7 p/st altri gruppi elettrogeni: 8502 31 ad energia eolica: 8502 31 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8502 31 90 altri 2,7 p/st 8502 39 altri: 8502 39 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8502 39 91 Turbogeneratori 2,7 p/st 8502 39 99 altri 2,7 p/st 8502 40 Convertitori rotanti elettrici: 8502 40 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8502 40 90 altri 2,7 p/st 8503 00 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502: 8503 00 10 Ghiere amagnetiche 2,7 — altre: 8503 00 91 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 2,7 — 8503 00 99 altre 2,7 — 8504 Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: 8504 10 Ballast per lampade o tubi a scarica: 8504 10 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8504 10 91 Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore 3,7 p/st 8504 10 99 altri 3,7 p/st Trasformatore con dielettrico liquido: 8504 21 00 di potenza inferiore o uguale a 650 kVA 3,7 p/st 8504 22 di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA: 8504 22 10 di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA 3,7 p/st 8504 22 90 di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA 3,7 p/st 8504 23 00 di potenza superiore a 10 000 kVA 3,7 p/st altri trasformatori: 8504 31 di potenza inferiore o uguale a 1 kVA: 8504 31 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: Trasformatori di misura: 8504 31 31 per tensioni 3,7 p/st 8504 31 39 altri 3,7 p/st 8504 31 90 altri 3,7 p/st 8504 32 di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA: 8504 32 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8504 32 30 Trasformatori di misura 3,7 p/st 8504 32 90 altri 3,7 p/st 8504 33 di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA: 8504 33 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8504 33 90 altri 3,7 p/st 8504 34 00 di potenza superiore a 500 kVA 3,7 p/st 8504 40 Convertitori statici: 8504 40 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8504 40 20 del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità esenzione p/st altri: 8504 40 50 Raddrizzatori con semiconduttore policristallino 3,3 p/st altri: 8504 40 93 Caricatori di accumulatori 3,3 p/st altri: 8504 40 94 Raddrizzatori 3,3 — Ondulatori: 8504 40 96 di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA 3,3 — 8504 40 97 di potenza superiore a 7,5 kVA 3,3 — 8504 40 99 altri 3,3 — 8504 50 altre bobine di reattanza e di autoinduzione: 8504 50 10 destinate ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altre: 8504 50 30 del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità esenzione — 8504 50 80 altre 3,7 — 8504 90 Parti: di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione: 8504 90 05 Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 30 esenzione — altre: 8504 90 11 Nuclei di ferrite 2,2 — 8504 90 18 altre 2,2 — di convertitori statici: 8504 90 91 Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 20 esenzione — 8504 90 99 altre 2,2 — 8505 Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche: Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione: 8505 11 00 di metallo 2,2 — 8505 19 altri: 8505 19 10 Calamite permanenti di ferrite agglomerata 2,2 — 8505 19 90 altri 2,2 — 8505 20 00 Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici 2,2 — 8505 30 00 Teste di sollevamento elettromagnetiche 2,2 — 8505 90 altri, comprese le parti: 8505 90 10 Elettromagneti 1,8 — 8505 90 30 Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione 1,8 — 8505 90 90 Parti 1,8 — 8506 Pile e batterie di pile elettriche: 8506 10 al diossido di manganese: alcaline: 8506 10 11 Pile cilindriche 4,7 p/st 8506 10 15 Pile a bottone 4,7 p/st 8506 10 19 altre 4,7 p/st altre: 8506 10 91 Pile cilindriche 4,7 p/st 8506 10 95 Pile a bottone 4,7 p/st 8506 10 99 altre 4,7 p/st 8506 30 all'ossido di mercurio: 8506 30 10 Pile cilindriche 4,7 p/st 8506 30 30 Pile a bottone 4,7 p/st 8506 30 90 altre 4,7 p/st 8506 40 all'ossido di argento: 8506 40 10 Pile cilindriche 4,7 p/st 8506 40 30 Pile a bottone 4,7 p/st 8506 40 90 altre 4,7 p/st 8506 50 al litio: 8506 50 10 Pile cilindriche 4,7 p/st 8506 50 30 Pile a bottone 4,7 p/st 8506 50 90 altre 4,7 p/st 8506 60 a zinco-aria: 8506 60 10 Pile cilindriche 4,7 p/st 8506 60 30 Pile a bottone 4,7 p/st 8506 60 90 altre 4,7 p/st 8506 80 altre pile e batterie di pile: 8506 80 05 Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V esenzione p/st altre: 8506 80 11 Pile cilindriche 4,7 p/st 8506 80 15 Pile a bottone 4,7 p/st 8506 80 90 altre 4,7 p/st 8506 90 00 Parti 4,7 — 8507 Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare: 8507 10 al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone: 8507 10 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: di peso inferiore o uguale a 5 kg: 8507 10 31 funzionanti con elettrolite liquido 3,7 p/st 8507 10 39 altri 3,7 p/st di peso superiore a 5 kg: 8507 10 81 funzionanti con elettrolite liquido 3,7 p/st 8507 10 89 altri 3,7 p/st 8507 20 altri accumulatori al piombo: 8507 20 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: Accumulatori di trazione: 8507 20 31 funzionanti con elettrolite liquido 3,7 ce/el 8507 20 39 altri 3,7 ce/el altri: 8507 20 81 funzionanti con elettrolite liquido 3,7 ce/el 8507 20 89 altri 3,7 ce/el 8507 30 al nichel-cadmio: 8507 30 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8507 30 91 ermeticamente chiusi 2,6 p/st altri: 8507 30 93 Accumulatori di trazione 2,6 ce/el 8507 30 98 altri 2,6 ce/el 8507 40 al nichel-ferro: 8507 40 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8507 40 90 altri 2,7 p/st 8507 80 altri accumulatori: 8507 80 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8507 80 91 Accumulatori a idruri di nichel 2,7 p/st 8507 80 94 Accumulatori al litio-ion 2,7 p/st 8507 80 98 altri 2,7 p/st 8507 90 Parti: 8507 90 10 destinate ad aeromobili civili (168) esenzione — altre: 8507 90 91 Piastre di accumulatori 2,7 — 8507 90 93 Separatori 2,7 — 8507 90 98 altre 2,7 — 8508 8509 Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico: 8509 10 Aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche e materie liquide: 8509 10 10 per una tensione uguale o superiore a 110 V 2,2 p/st 8509 10 90 per una tensione inferiore a 110 V 2,2 p/st 8509 20 00 Lucidatrici per pavimenti 2,2 p/st 8509 30 00 Trituratori per rifiuti di cucina 2,2 p/st 8509 40 00 Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura 2,2 p/st 8509 80 00 altri apparecchi 2,2 — 8509 90 Parti: 8509 90 10 di apparecchi di cui alle sottovoci 8509 10 10, 8509 10 90 o 8509 20 00 2,2 — 8509 90 90 altre 2,2 — 8510 Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato: 8510 10 00 Rasoi 2,2 p/st 8510 20 00 Tosatrici 2,2 p/st 8510 30 00 Apparecchi per la depilazione 2,2 p/st 8510 90 00 Parti 2,2 — 8511 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori: 8511 10 Candele di accensione: 8511 10 10 destinate ad aeromobili civili (168) esenzione — 8511 10 90 altre 3,2 — 8511 20 Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti: 8511 20 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — 8511 20 90 altri 3,2 — 8511 30 Distributori; bobine di accensione: 8511 30 10 destinate ad aeromobili civili (168) esenzione — 8511 30 90 altri 3,2 — 8511 40 Avviatori, anche funzionanti come generatori: 8511 40 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — 8511 40 90 altri 3,2 — 8511 50 altri generatori: 8511 50 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — 8511 50 90 altri 3,2 — 8511 80 altri apparecchi e dispositivi: 8511 80 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — 8511 80 90 altri 3,2 — 8511 90 00 Parti 3,2 — 8512 Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli: 8512 10 00 Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette 2,7 — 8512 20 00 altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva 2,7 — 8512 30 00 Apparecchi di segnalazione acustica 2,7 — 8512 40 00 Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti 2,7 — 8512 90 00 Parti 2,7 — 8513 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512: 8513 10 00 Lampade 5,7 — 8513 90 00 Parti 5,7 — 8514 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche: 8514 10 Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto): 8514 10 05 per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore esenzione — altri: 8514 10 10 Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria 2,2 — 8514 10 80 altri 2,2 — 8514 20 Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche: 8514 20 05 per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore esenzione — altri: 8514 20 10 funzionanti ad induzione 2,2 — 8514 20 80 funzionanti per perdite dielettriche 2,2 — 8514 30 altri forni: a raggi infrarossi: 8514 30 11 per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore esenzione — 8514 30 19 altri 2,2 — altri: 8514 30 91 per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore esenzione — 8514 30 99 altri 2,2 — 8514 40 00 altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche 2,2 — 8514 90 Parti: 8514 90 20 di macchine delle sottovoci 8514 10 05, 8514 20 05, 8514 30 11 o 8514 30 91 esenzione — 8514 90 80 altre 2,2 — 8515 Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet: Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera: 8515 11 00 Ferri e pistole per brasare 2,7 — 8515 19 00 altri 2,7 — Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza: 8515 21 00 interamente o parzialmente automatici 2,7 — 8515 29 altri: 8515 29 10 per saldare di testa 2,7 — 8515 29 90 altri 2,7 — Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma: 8515 31 00 interamente o parzialmente automatici 2,7 — 8515 39 altri: a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e: 8515 39 13 di un trasformatore 2,7 — 8515 39 18 di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico 2,7 — 8515 39 90 altri 2,7 — 8515 80 altre macchine ed apparecchi: 8515 80 05 Saldatori di fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore esenzione p/st altri: per il trattamento dei metalli: 8515 80 11 per saldare 2,7 p/st 8515 80 19 altri 2,7 p/st altri: 8515 80 91 per la saldatura delle materie plastiche a resistenza 2,7 p/st 8515 80 99 altri 2,7 p/st 8515 90 Parti: 8515 90 10 per le macchine o apparecchi della sottovoce 8515 80 05 esenzione — 8515 90 90 altre 2,7 — 8516 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545: 8516 10 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici: Scaldacqua: 8516 10 11 istantanei 2,7 p/st 8516 10 19 altri 2,7 p/st 8516 10 90 Scaldatori ad immersione 2,7 p/st Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili: 8516 21 00 Radiatori ad accumulazione 2,7 p/st 8516 29 altri: 8516 29 10 Radiatori a circolazione di liquido 2,7 p/st 8516 29 50 Radiatori per convezione 2,7 p/st altri: 8516 29 91 con ventilatore incorporato 2,7 p/st 8516 29 99 altri 2,7 p/st Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani: 8516 31 Asciugacapelli: 8516 31 10 Caschi asciugacapelli 2,7 p/st 8516 31 90 altri 2,7 p/st 8516 32 00 altri apparecchi per parrucchiere 2,7 — 8516 33 00 Apparecchi per asciugare le mani 2,7 p/st 8516 40 Ferri da stiro elettrici: 8516 40 10 a vapore 2,7 p/st 8516 40 90 altri 2,7 p/st 8516 50 00 Forni a microonde 5 p/st 8516 60 altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti: 8516 60 10 Cucine 2,7 p/st Fornelli (comprese le piastre di cottura): 8516 60 51 da fissare 2,7 p/st 8516 60 59 altri 2,7 p/st 8516 60 70 Griglie e girarrosti 2,7 p/st 8516 60 80 Forni da fissare 2,7 p/st 8516 60 90 altri 2,7 p/st altri apparecchi elettrotermici: 8516 71 00 Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè 2,7 p/st 8516 72 00 Tostapane 2,7 p/st 8516 79 altri: 8516 79 20 Friggitrici 2,7 p/st 8516 79 70 altri 2,7 p/st 8516 80 Resistenze scaldanti: 8516 80 10 accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili (168) esenzione — altre: 8516 80 91 accoppiate ad un supporto di materia isolante 2,7 — 8516 80 99 altre 2,7 — 8516 90 00 Parti 2,7 — 8517 Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni: Apparecchi telefonici per abbonati; videofoni: 8517 11 00 Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» esenzione p/st 8517 19 altri: 8517 19 10 Videofoni esenzione p/st 8517 19 90 altri esenzione — Telecopiatrici (telefax) e telescriventi: 8517 21 00 Telecopiatrici (telefax) esenzione p/st 8517 22 00 Telescriventi esenzione — 8517 30 00 Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia esenzione — 8517 50 altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante o per telecomunicazione numerica: 8517 50 10 per la telecomunicazione a corrente portante esenzione — 8517 50 90 altri esenzione — 8517 80 altri apparecchi: 8517 80 10 Citofoni esenzione — 8517 80 90 altri esenzione — 8517 90 Parti: per apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante della sottovoce 8517 50 10: 8517 90 11 Assiemaggi elettronici esenzione — 8517 90 19 altre esenzione — altre: 8517 90 82 Assiemaggi elettronici esenzione — 8517 90 88 altre esenzione — 8518 Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono: 8518 10 Microfoni e loro supporti: 8518 10 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — altri: 8518 10 20 Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni esenzione — 8518 10 80 altri 2,5 — Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche: 8518 21 Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica: 8518 21 10 destinato ad aeromobili civili (168) esenzione — 8518 21 90 altri 4,5 p/st 8518 22 Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica: 8518 22 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — 8518 22 90 altri 4,5 p/st 8518 29 altri: 8518 29 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — altri: 8518 29 20 Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni esenzione p/st 8518 29 80 altri 3 p/st 8518 30 Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti: 8518 30 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — altri: 8518 30 20 per apparecchi telefonici per abbonati, su filo esenzione — 8518 30 80 altri 2 — 8518 40 Amplificatori elettrici a bassa frequenza: 8518 40 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — altri: 8518 40 30 utilizzati in telefonia o per la misura 3 — altri: 8518 40 91 aventi un solo canale 4,5 p/st 8518 40 99 altri 4,5 p/st 8518 50 Apparecchi elettrici di amplificazione del suono: 8518 50 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — 8518 50 90 altri 2 p/st 8518 90 00 Parti 2 — 8519 Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono: 8519 10 00 Elettrofoni a monete o a gettoni 6 p/st altri elettrofoni: 8519 21 00 senza altoparlanti 2 p/st 8519 29 00 altri 2 p/st Giradischi: 8519 31 00 con cambiadischi automatici 2 p/st 8519 39 00 altri 2 p/st 8519 40 00 Dittafoni 5 p/st altri apparecchi per la riproduzione del suono: 8519 92 00 Lettori tascabili di cassette esenzione p/st 8519 93 altri lettori di cassette: del tipo utilizzato negli autoveicoli: 8519 93 31 con sistema di lettura analogico e numerico (digitale) 9 p/st 8519 93 39 altri 2 p/st altri: 8519 93 81 con sistema di lettura analogico e numerico (digitale) 9 p/st 8519 93 89 altri 2 p/st 8519 99 altri: con sistema di lettura mediante fascio laser: 8519 99 12 del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm 9 p/st 8519 99 18 altri 9,5 p/st 8519 99 90 altri 4,5 p/st 8520 Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono: 8520 10 00 Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna 4 p/st 8520 20 00 Apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche) esenzione p/st altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici: 8520 32 numerici: a cassette: con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati: 8520 32 11 che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna esenzione p/st 8520 32 19 altri 2 p/st 8520 32 30 tascabili esenzione p/st 8520 32 50 altri 2 p/st altri: 8520 32 91 che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori 2 p/st 8520 32 99 altri 7 p/st 8520 33 altri, a cassette: con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati: 8520 33 11 che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna esenzione p/st 8520 33 19 altri 2 p/st 8520 33 30 tascabili esenzione p/st 8520 33 90 altri 2 p/st 8520 39 altri: 8520 39 10 che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori 2 p/st 8520 39 90 altri 7 p/st 8520 90 altri: 8520 90 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8520 90 90 altri 2 p/st 8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici: 8521 10 a nastri magnetici: 8521 10 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8521 10 30 che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s 14 p/st 8521 10 80 altri 8 p/st 8521 90 00 altri 14 p/st 8522 Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521: 8522 10 00 Lettori fonografici 4 — 8522 90 altri: 8522 90 10 Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoce 8520 90 e destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — altri: 8522 90 30 Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no esenzione — altri: Assiemaggi elettronici: 8522 90 51 Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8520 20 00 esenzione — 8522 90 59 altri 4 — 8522 90 93 Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono esenzione — 8522 90 98 altri 4 — 8523 Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37: Nastri magnetici: 8523 11 00 di larghezza inferiore o uguale a 4 mm esenzione p/st 8523 12 00 di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm esenzione p/st 8523 13 00 di larghezza superiore a 6,5 mm esenzione p/st 8523 20 Dischi magnetici: 8523 20 10 rigidi esenzione p/st 8523 20 90 altri esenzione p/st 8523 30 00 Schede munite di una pista magnetica 3,5 p/st 8523 90 00 altri esenzione — 8524 Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: 8524 10 00 Dischi per elettrofoni 3,5 p/st Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser: 8524 31 00 per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine esenzione p/st 8524 32 unicamente per la riproduzione del suono: 8524 32 10 di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm 3,5 p/st 8524 32 90 di diametro superiore a 6,5 cm 3,5 p/st 8524 39 altri: 8524 39 10 per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione esenzione p/st altri: 8524 39 20 Dischi digitali versatili (DVD) 3,5 p/st 8524 39 80 altri 3,5 p/st 8524 40 00 Nastri magnetici per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine esenzione p/st altri nastri magnetici: 8524 51 00 di larghezza inferiore o uguale a 4 mm 3,5 p/st 8524 52 00 di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm 2,6 p/st 8524 53 00 di larghezza superiore a 6,5 mm 3,5 p/st 8524 60 00 Schede munite di una pista magnetica 3,5 p/st altri: 8524 91 00 per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine esenzione — 8524 99 altri: 8524 99 10 per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione esenzione — 8524 99 90 altri 3,5 — 8525 Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici: 8525 10 Apparecchi trasmittenti: 8525 10 10 per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8525 10 50 Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia o la radiotelegrafia esenzione p/st 8525 10 80 altri 3,6 p/st 8525 20 Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente: 8525 20 10 per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8525 20 91 per radiotelefonia cellulare (telefonini cellulari) esenzione p/st 8525 20 99 altri esenzione p/st 8525 30 Telecamere: 8525 30 10 con almeno 3 tubi da ripresa 3 p/st 8525 30 90 altre 4,9 p/st 8525 40 Videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici: Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; apparecchi fotografici numerici: 8525 40 11 digitali esenzione p/st 8525 40 19 altri 4,9 p/st altri «camescopes»: 8525 40 91 che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera 4,9 p/st 8525 40 99 altri 14 p/st 8526 Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando: 8526 10 Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar): 8526 10 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — 8526 10 90 altri 3,7 — altri: 8526 91 Apparecchi di radionavigazione: destinati ad aeromobili civili (168): 8526 91 11 Ricevitori di radionavigazione esenzione p/st 8526 91 19 altri esenzione — 8526 91 90 altri 3,7 — 8526 92 Apparecchi di radiotelecomando: 8526 92 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — 8526 92 90 altri 3,7 — 8527 Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria: Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia: 8527 12 Radiocassette tascabili: 8527 12 10 con sistema di lettura analogico e numerico (digitale) 14 p/st 8527 12 90 altri 10 p/st 8527 13 altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono: 8527 13 10 con sistema di lettura mediante fascio laser 12 p/st altri: 8527 13 91 a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale) 14 p/st 8527 13 99 altri 10 p/st 8527 19 00 altri esenzione p/st Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia: 8527 21 combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono: capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDC (sistema di decodificazione di informazioni stradali): 8527 21 20 con sistema di lettura mediante fascio laser 14 p/st altri: 8527 21 52 a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale) 14 p/st 8527 21 59 altri 10 p/st altri: 8527 21 70 con sistema di lettura mediante fascio laser 14 p/st altri: 8527 21 92 a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale) 14 p/st 8527 21 98 altri 10 p/st 8527 29 00 altri 12 p/st altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia: 8527 31 combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono: con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro: 8527 31 11 a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale) 14 p/st 8527 31 19 altri 10 p/st altri: 8527 31 91 con sistema di lettura mediante fascio laser 12 p/st altri: 8527 31 93 a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale) 14 p/st 8527 31 98 altri 10 p/st 8527 32 non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria: 8527 32 10 Radiosveglie esenzione p/st 8527 32 90 altri 9 p/st 8527 39 altri: 8527 39 20 senza amplificatore incorporato 9 p/st 8527 39 80 con amplificatore incorporato 9 p/st 8527 90 altri apparecchi: 8527 90 10 per la radiotelefonia o la radiotelegrafia destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st altri: 8527 90 92 Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone esenzione p/st 8527 90 98 altri 9,3 p/st 8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori): Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini: 8528 12 a colori: 8528 12 10 Teleproiettori 14 p/st 8528 12 20 Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica 14 p/st altri: con tubo immagini incorporato: con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo: 8528 12 52 inferiore o uguale a 42 cm 14 p/st 8528 12 54 superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm 14 p/st 8528 12 56 superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm 14 p/st 8528 12 58 superiore a 72 cm 14 p/st altri: con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo: 8528 12 62 inferiore o uguale a 75 cm 14 p/st 8528 12 66 superiore a 75 cm 14 p/st 8528 12 70 con parametri di scanning superiori a 625 righe 14 p/st altri: con schermo: 8528 12 81 con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 14 p/st 8528 12 89 altri 14 p/st senza schermo: Videotuner: 8528 12 90 Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione esenzione p/st 8528 12 91 Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione») esenzione p/st altri: 8528 12 94 numerici, compresi misti numerici/analogici 14 p/st 8528 12 95 altri 14 p/st 8528 12 98 altri 14 p/st 8528 13 00 in bianco e nero o in altre monocromie 2 p/st Videomonitor: 8528 21 a colori: con tubo catodico: 8528 21 14 con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 14 p/st altri: 8528 21 16 con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe 14 p/st 8528 21 18 con parametri di scanning superiori a 625 righe 14 p/st 8528 21 90 altri 14 p/st 8528 22 00 in bianco e nero o in altre monocromie 14 p/st 8528 30 Videoproiettori: 8528 30 05 che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione esenzione p/st altri: 8528 30 20 a colori 14 p/st 8528 30 90 in bianco e nero o in altre monocromie 2 p/st 8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: 8529 10 Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti: 8529 10 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — altri: Antenne: 8529 10 15 destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia esenzione — 8529 10 20 Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli 5 — Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione: 8529 10 31 per ricezione via satellite 3,6 — 8529 10 39 altre 3,6 — 8529 10 40 Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate 4 — 8529 10 45 altre antenne 3,6 — 8529 10 70 Filtri e separatori di antenne 3,6 — 8529 10 90 altri 3,6 — 8529 90 altri: 8529 90 10 Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle sottovoci 8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 e 8526 92 10 e destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — altri: 8529 90 40 Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 o 8527 90 92 esenzione — altri: Mobili e cofanetti: 8529 90 51 di legno 2 — 8529 90 59 di altre materie 3 — 8529 90 72 Assiemaggi elettronici 3 — altri: 8529 90 81 di telecamere della sottovoce 8525 30 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528 5 — 8529 90 88 altri 3 — 8530 Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608): 8530 10 00 Apparecchi per strade ferrate o simili 1,7 — 8530 80 00 altri apparecchi 1,7 — 8530 90 00 Parti 1,7 — 8531 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530: 8531 10 Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili: 8531 10 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — altri: 8531 10 20 del tipo utilizzato per autoveicoli 2,2 p/st 8531 10 30 del tipo utilizzato per edifici 2,2 p/st 8531 10 80 altri 2,2 p/st 8531 20 Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED): 8531 20 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — altri: 8531 20 30 a diodi emettitori di luce (LED) esenzione — che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD): 8531 20 50 che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva esenzione — 8531 20 80 altri esenzione — 8531 80 altri apparecchi: 8531 80 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — altri: 8531 80 30 Visualizzatori a schermo piatto esenzione — 8531 80 80 altri 2,2 — 8531 90 Parti: 8531 90 20 di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 30 esenzione — 8531 90 80 altri 2,2 — 8532 Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili: 8532 10 00 Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza) esenzione — altri condensatori fissi: 8532 21 00 di tantalio esenzione — 8532 22 00 elettrolitici all'alluminio esenzione — 8532 23 00 a dielettrico di ceramica, ad un solo strato esenzione — 8532 24 00 a dielettrico di ceramica, a più strati esenzione — 8532 25 00 a dielettrico di carta o di materie plastiche esenzione — 8532 29 00 altri esenzione — 8532 30 00 Condensatori variabili o regolabili esenzione — 8532 90 00 Parti esenzione — 8533 Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri): 8533 10 00 Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati esenzione — altre resistenze fisse: 8533 21 00 per una potenza inferiore o uguale a 20 W esenzione — 8533 29 00 altre esenzione — Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate: 8533 31 00 per una potenza inferiore o uguale a 20 W esenzione — 8533 39 00 altre esenzione — 8533 40 altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri): 8533 40 10 per una potenza inferiore o uguale a 20 W esenzione — 8533 40 90 altre esenzione — 8533 90 00 Parti esenzione — 8534 00 Circuiti stampati: solamente con elementi conduttori e di contatto: 8534 00 11 Circuiti a più strati esenzione — 8534 00 19 altri esenzione — 8534 00 90 con altri elementi passivi esenzione — 8535 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V: 8535 10 00 Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili 2,7 — Interruttori automatici: 8535 21 00 per una tensione inferiore a 72,5 kV 2,7 — 8535 29 00 altri 2,7 — 8535 30 Sezionatori ed interruttori: 8535 30 10 per una tensione inferiore a 72,5 kV 2,7 — 8535 30 90 altri 2,7 — 8535 40 00 Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente 2,7 — 8535 90 00 altri 2,7 — 8536 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V: 8536 10 Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili: 8536 10 10 per una intensità inferiore o uguale a 10 A 2,3 — 8536 10 50 per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A 2,3 — 8536 10 90 per una intensità superiore a 63 A 2,3 — 8536 20 Interruttori automatici: 8536 20 10 per una intensità inferiore o uguale a 63 A 2,3 — 8536 20 90 per una intensità superiore a 63 A 2,3 — 8536 30 altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici: 8536 30 10 per una intensità inferiore o uguale a 16 A 2,3 — 8536 30 30 per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A 2,3 — 8536 30 90 per una intensità superiore a 125 A 2,3 — Relè: 8536 41 per una tensione inferiore o uguale a 60 V: 8536 41 10 per una intensità inferiore o uguale a 2 A 2,3 — 8536 41 90 per una intensità superiore a 2 A 2,3 — 8536 49 00 altri 2,3 — 8536 50 altri interruttori, sezionatori e commutatori: 8536 50 03 Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato) esenzione — 8536 50 05 Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip) esenzione — 8536 50 07 Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A esenzione — altri: per una tensione inferiore o uguale a 60 V: 8536 50 11 a tasto o pulsante 2,3 — 8536 50 15 rotanti 2,3 — 8536 50 19 altri 2,3 — 8536 50 80 altri 2,3 — Portalampade, spine e prese di corrente: 8536 61 Portalampade: 8536 61 10 Portalampade Edison 2,3 — 8536 61 90 altre 2,3 — 8536 69 altre: 8536 69 10 per cavi coassiali esenzione — 8536 69 30 per circuiti stampati esenzione — 8536 69 90 altre 2,3 — 8536 90 altri apparecchi: 8536 90 01 Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche 2,3 — 8536 90 10 Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi esenzione — 8536 90 20 Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore esenzione — 8536 90 85 altri 2,3 — 8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517: 8537 10 per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V: 8537 10 10 Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione 2,1 — altri: 8537 10 91 Apparecchi di comando a memoria programmabile 2,1 — 8537 10 99 altri 2,1 — 8537 20 per una tensione superiore a 1 000 V: 8537 20 91 superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV 2,1 — 8537 20 99 superiore a 72,5 kV 2,1 — 8538 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537: 8538 10 00 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi 2,2 — 8538 90 altri: per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20: 8538 90 11 Assiemaggi elettronici 3,2 (169) — 8538 90 19 altri 1,7 (169) — altri: 8538 90 91 Assiemaggi elettronici 3,2 — 8538 90 99 altri 1,7 — 8539 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco: 8539 10 Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»: 8539 10 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione p/st 8539 10 90 altri 2,7 p/st altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi: 8539 21 alogeni, al tungsteno: 8539 21 30 dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli 2,7 p/st altri, di tensione: 8539 21 92 superiore a 100 V 2,7 p/st 8539 21 98 uguale o inferiore a 100 V 2,7 p/st 8539 22 altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V: 8539 22 10 a riflettore 2,7 p/st 8539 22 90 altri 2,7 p/st 8539 29 altri: 8539 29 30 dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli 2,7 p/st altri, di tensione: 8539 29 92 superiore a 100 V 2,7 p/st 8539 29 98 uguale o inferiore a 100 V 2,7 p/st Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti: 8539 31 fluorescenti, a catodo caldo: 8539 31 10 con due zoccoli 2,7 p/st 8539 31 90 altri 2,7 p/st 8539 32 Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico: 8539 32 10 a vapore di mercurio 2,7 p/st 8539 32 50 a vapore di sodio 2,7 p/st 8539 32 90 ad alogenuro metallico 2,7 p/st 8539 39 00 altri 2,7 p/st Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco: 8539 41 00 Lampade ad arco 2,7 p/st 8539 49 altri: 8539 49 10 a raggi ultravioletti 2,7 p/st 8539 49 30 a raggi infrarossi 2,7 p/st 8539 90 Parti: 8539 90 10 Zoccoli 2,7 — 8539 90 90 altri 2,7 — 8540 Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539: Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor: 8540 11 a colori: con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo: 8540 11 11 inferiore o uguale a 42 cm 14 p/st 8540 11 13 superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm 14 p/st 8540 11 15 superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm 14 p/st 8540 11 19 superiore a 72 cm 14 p/st altri, con la diagonale dello schermo: 8540 11 91 inferiore o uguale a 75 cm 14 p/st 8540 11 99 superiore a 75 cm 14 p/st 8540 12 00 in bianco e nero o in altre monocromie 7,5 p/st 8540 20 Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo: 8540 20 10 Tubi per telecamere 2,7 p/st 8540 20 80 altri 2,7 p/st 8540 40 00 Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm 2,6 p/st 8540 50 00 Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie 2,6 p/st 8540 60 00 altri tubi catodici 2,6 p/st Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia: 8540 71 00 Magnetron 2,7 p/st 8540 72 00 Clistron 2,7 p/st 8540 79 00 altri 2,7 p/st altre lampade, tubi e valvole: 8540 81 00 Tubi per ricezione e tubi per amplificazione 2,7 p/st 8540 89 00 altri 2,7 p/st Parti: 8540 91 00 di tubi catodici 2,7 — 8540 99 00 altri 2,7 — 8541 Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati: 8541 10 00 Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce esenzione — Transistori, diversi dai fototransistori: 8541 21 00 con potere di dissipazione inferiore a 1 W esenzione — 8541 29 00 altri esenzione — 8541 30 00 Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili esenzione — 8541 40 Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce: 8541 40 10 Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser esenzione — 8541 40 90 altri esenzione — 8541 50 00 altri dispositivi a semiconduttore esenzione — 8541 60 00 Cristalli piezoelettrici montati esenzione — 8541 90 00 Parti esenzione — 8542 Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici: 8542 10 00 Schede munite di circuiti integrati elettronici («schede intelligenti») esenzione — Circuiti integrati monolitici: 8542 21 digitali: Semiconduttore a ossido metallico (tecnologia MOS): 8542 21 01 Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette esenzione p/st 8542 21 05 Microplacchette (chips) esenzione p/st altri: Memorie: Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM): 8542 21 11 con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit esenzione p/st 8542 21 13 con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit esenzione p/st 8542 21 15 con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 64 Mbit esenzione p/st 8542 21 17 con capacità di memorizzazione superiore a 64 Mbit esenzione p/st 8542 21 20 Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM) esenzione p/st 8542 21 25 Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) esenzione p/st Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E2 PROM), compresi i flash E2 PROM: Flash E2 PROM: 8542 21 31 con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit esenzione p/st 8542 21 33 con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit esenzione p/st 8542 21 35 con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 32 Mbit esenzione p/st 8542 21 37 con capacità di memorizzazione superiore a 32 Mbit esenzione p/st 8542 21 39 altre esenzione p/st 8542 21 41 altre memorie esenzione — 8542 21 45 Microprocessori esenzione p/st 8542 21 50 Microcontrollori e microelaboratori esenzione p/st altri: 8542 21 61 Microperiferici esenzione — 8542 21 69 altri esenzione p/st altri: 8542 21 71 Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette esenzione p/st 8542 21 73 Microplacchette (chips) esenzione p/st altri: 8542 21 81 Memorie esenzione p/st 8542 21 83 Microprocessori esenzione p/st 8542 21 85 Microcontrollori e microelaboratori esenzione p/st altri: 8542 21 91 Microperiferici esenzione — 8542 21 99 altri esenzione p/st 8542 29 altri: 8542 29 10 Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette esenzione p/st 8542 29 20 Microplacchette (chips) esenzione p/st altri: 8542 29 30 Amplificatori esenzione — 8542 29 50 Regolatori di potenza o di tensione esenzione — 8542 29 60 Circuiti di controllo e comando esenzione — 8542 29 70 Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando esenzione — 8542 29 90 altri esenzione p/st 8542 60 00 Circuiti integrati ibridi esenzione — 8542 70 00 Microassiemaggi elettronici esenzione — 8542 90 00 Parti esenzione — 8543 Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo: Acceleratori di particelle: 8543 11 00 Apparecchi d'istallazione ionica per drogare materiali a semiconduttore esenzione — 8543 19 00 altri 4 — 8543 20 00 Generatori di segnali 3,7 — 8543 30 Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi: 8543 30 20 Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto esenzione — 8543 30 80 altri 3,7 — 8543 40 00 Elettrificatori di recinti 3,7 — altre macchine ed apparecchi: 8543 81 00 Schede ed etichette a disinnesto per effetto di prossimità esenzione — 8543 89 altri: 8543 89 10 Registratori di volo, selsyn e trasduttori elettrici, sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici, destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — altri: 8543 89 15 Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario esenzione — 8543 89 20 Amplificatori d'antenne 3,7 — Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura: funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A: 8543 89 51 il cui tubo più lungo è inferiore o uguale a 100 cm 3,7 p/st 8543 89 55 altri 3,7 p/st 8543 89 59 altri 3,7 p/st 8543 89 65 Apparecchi per la deposizione fisica su dischi (wafers) a semiconduttore esenzione — 8543 89 73 Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di semiconduttori esenzione — 8543 89 75 Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD 3,7 (169) — 8543 89 79 Kit di aggiornamento, per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, condizionati per la vendita al minuto, comprendenti almeno, altoparlanti e/o un microfono, e un assiemaggio elettronico che permette alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora) esenzione — 8543 89 95 altri 3,7 — 8543 90 Parti: 8543 90 10 Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — 8543 90 20 Assiemaggi elettronici destinati ad essere incorporati in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione esenzione — 8543 90 30 di apparecchi delle sottovoci 8543 11 00, 8543 30 20, 8543 89 65 o 8543 89 73 esenzione — 8543 90 40 di apparecchi della sottovoce 8543 89 75 3,7 (169) — 8543 90 80 altre 3,7 — 8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione: Fili per avvolgimenti: 8544 11 di rame: 8544 11 10 smaltati o laccati 3,7 — 8544 11 90 altri 3,7 — 8544 19 altri: 8544 19 10 smaltati o laccati 3,7 — 8544 19 90 altri 3,7 — 8544 20 00 Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali 3,7 — 8544 30 Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto: 8544 30 10 destinati ad aeromobili civili (168) esenzione — 8544 30 90 altri 3,7 — altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V: 8544 41 muniti di pezzi di congiunzione: 8544 41 10 dei tipi utilizzati per telecomunicazioni esenzione — 8544 41 90 altri 3,3 — 8544 49 altri: 8544 49 20 dei tipi utilizzati per telecomunicazioni esenzione — 8544 49 80 altri 3,7 — altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V: 8544 51 muniti di pezzi di congiunzione: 8544 51 10 dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni esenzione — 8544 51 90 altri 3,3 — 8544 59 altri: 8544 59 10 Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm 3,7 — altri: 8544 59 20 per una tensione di 1 000 V 3,7 — 8544 59 80 per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V 3,7 — 8544 60 altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V: 8544 60 10 con conduttori di rame 3,7 — 8544 60 90 con altri conduttori 3,7 — 8544 70 00 Cavi di fibre ottiche esenzione — 8545 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici: Elettrodi: 8545 11 00 dei tipi utilizzati per forni 2,7 — 8545 19 altri: 8545 19 10 Elettrodi per impianti d'elettrolisi 2,7 — 8545 19 90 altri 2,7 — 8545 20 00 Spazzole 2,7 — 8545 90 altri: 8545 90 10 Resistenze riscaldanti 1,7 — 8545 90 90 altri 2,7 — 8546 Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia: 8546 10 00 di vetro 3,7 — 8546 20 di ceramica: 8546 20 10 senza parti metalliche 4,7 — con parti metalliche: 8546 20 91 per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica 4,7 — 8546 20 99 altri 4,7 — 8546 90 altri: 8546 90 10 di materie plastiche 3,7 — 8546 90 90 altri 3,7 — 8547 Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente: 8547 10 Pezzi isolanti di ceramica: 8547 10 10 contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici 4,7 — 8547 10 90 altri 4,7 — 8547 20 00 Pezzi isolanti di materie plastiche 3,7 — 8547 90 00 altri 3,7 — 8548 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo: 8548 10 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso: 8548 10 10 Pile e batterie di pile elettriche fuori uso 4,7 p/st Accumulatori elettrici fuori uso: 8548 10 21 Accumulatori al piombo 2,6 ce/el 8548 10 29 altri 2,6 ce/el Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici: 8548 10 91 contenenti piombo esenzione — 8548 10 99 altri esenzione — 8548 90 altri: 8548 90 10 Memorie in forma multicombinate, come ad esempio D-RAM stack e moduli esenzione — 8548 90 90 altri 2,7 — SEZIONE XVII MATERIALE DA TRASPORTO Note 1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9501, 9503 o 9508, né le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili (voce 9506). 2. Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto: a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016); b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili); d) gli oggetti della voce 8306; e) le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483; f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85); g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90; h) gli oggetti del capitolo 91; ij) le armi (capitolo 93); k) gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405; l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603). 3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo usoprincipale. 4. In questa sezione: a) i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87; b) gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli; c) i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88. 5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie: a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni); b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua; c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate. Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni. Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate. Note complementari 1. Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi. 2. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate a riprese. CAPITOLO 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810); b) gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302; c) gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530. 2. Rientrano segnatamente nella voce 8607: a) gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote; b) i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels); c) le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo; d) i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti; e) gli articoli di carrozzeria. 3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608: a) le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome; b) i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 8601 Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici: 8601 10 00 a presa di corrente elettrica esterna 1,7 p/st 8601 20 00 ad accumulatori elettrici 1,7 p/st 8602 Altre locomotive e locotrattori; tender: 8602 10 00 Locomotive diesel-elettriche 1,7 — 8602 90 00 altri 1,7 — 8603 Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604: 8603 10 00 a presa di corrente elettrica esterna 1,7 p/st 8603 90 00 altre 1,7 p/st 8604 00 00 Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine) 1,7 p/st 8605 00 00 Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604) 1,7 p/st 8606 Carri per il trasporto di merci su rotaie: 8606 10 00 Carri cisterna e simili 1,7 p/st 8606 20 00 Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10 1,7 p/st 8606 30 00 Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20 1,7 p/st altri: 8606 91 coperti e chiusi: 8606 91 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 1,7 p/st 8606 91 90 altri 1,7 p/st 8606 92 00 aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) 1,7 p/st 8606 99 00 altri 1,7 p/st 8607 Parti di veicoli per strade ferrate o simili: Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti: 8607 11 00 Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione 1,7 — 8607 12 00 altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) 1,7 — 8607 19 altri, comprese le parti: Assi, anche montati; ruote e loro parti: 8607 19 01 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 2,7 — 8607 19 11 di acciaio stampato 2,7 — 8607 19 18 altri 2,7 — Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili: 8607 19 91 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 — 8607 19 99 altre 1,7 — Freni e loro parti: 8607 21 Freni ad aria compressa e loro parti: 8607 21 10 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 — 8607 21 90 altri 1,7 — 8607 29 altri: 8607 29 10 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 — 8607 29 90 altri 1,7 — 8607 30 Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti: 8607 30 01 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 — 8607 30 99 altri 1,7 — altre: 8607 91 di locomotive o di locotrattori: 8607 91 10 Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti 3,7 — altre: 8607 91 91 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 1,7 — 8607 91 99 altre 1,7 — 8607 99 altre: 8607 99 10 Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti 3,7 — 8607 99 30 Casse e loro parti 1,7 — 8607 99 50 Telai e loro parti 1,7 — 8607 99 90 altre 1,7 — 8608 00 Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti: 8608 00 10 Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate 1,7 — 8608 00 30 altri apparecchi 1,7 — 8608 00 90 Parti 1,7 — 8609 00 Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto: 8609 00 10 Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom) esenzione p/st 8609 00 90 altri esenzione p/st CAPITOLO 87 VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI Note 1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie. 2. Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc. Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo. 3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706. 4. La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9501. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 8701 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709): 8701 10 00 Motocoltivatori 3 p/st 8701 20 Trattori stradali per semirimorchi: 8701 20 10 nuovi 16 p/st 8701 20 90 usati 16 p/st 8701 30 Trattori a cingoli: 8701 30 10 Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve («gatto delle nevi») esenzione p/st 8701 30 90 altri esenzione p/st 8701 90 altri: Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote: nuovi, di potenza del motore: 8701 90 11 inferiore o uguale a 18 kW esenzione p/st 8701 90 20 superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW esenzione p/st 8701 90 25 superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW esenzione p/st 8701 90 31 superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW esenzione p/st 8701 90 35 superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW esenzione p/st 8701 90 39 superiore a 90 kW esenzione p/st 8701 90 50 usati esenzione p/st 8701 90 90 altri 7 p/st 8702 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente: 8702 10 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata superiore a 2 500 cm3: 8702 10 11 nuovi 16 p/st 8702 10 19 usati 16 p/st di cilindrata non superiore a 2 500 cm3: 8702 10 91 nuovi 10 p/st 8702 10 99 usati 10 p/st 8702 90 altri: azionati da motore a pistone con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 2 800 cm3: 8702 90 11 nuovi 16 p/st 8702 90 19 usati 16 p/st di cilindrata non superiore a 2 800 cm3: 8702 90 31 nuovi 10 p/st 8702 90 39 usati 10 p/st 8702 90 90 altri 10 p/st 8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa: 8703 10 Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili: 8703 10 11 Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla 5 p/st 8703 10 18 altri 10 p/st altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: 8703 21 di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3: 8703 21 10 nuovi 10 p/st 8703 21 90 usati 10 p/st 8703 22 di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3: 8703 22 10 nuovi 10 p/st 8703 22 90 usati 10 p/st 8703 23 di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3: nuovi: 8703 23 11 Campers e motorcaravans 10 p/st 8703 23 19 altri 10 p/st 8703 23 90 usati 10 p/st 8703 24 di cilindrata superiore a 3 000 cm3: 8703 24 10 nuovi 10 p/st 8703 24 90 usati 10 p/st altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): 8703 31 di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3: 8703 31 10 nuovi 10 p/st 8703 31 90 usati 10 p/st 8703 32 di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3: nuovi: 8703 32 11 Campers e motorcaravans 10 p/st 8703 32 19 altri 10 p/st 8703 32 90 usati 10 p/st 8703 33 di cilindrata superiore a 2 500 cm3: nuovi: 8703 33 11 Campers e motorcaravans 10 p/st 8703 33 19 altri 10 p/st 8703 33 90 usati 10 p/st 8703 90 altri: 8703 90 10 azionati da motore elettrico 10 p/st 8703 90 90 altri 10 p/st 8704 Autoveicoli per il trasporto di merci: 8704 10 Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rede stradale: 8704 10 10 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla esenzione p/st 8704 10 90 altri esenzione p/st altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): 8704 21 di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t: 8704 21 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 3,5 p/st altri: azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm3: 8704 21 31 nuovi 22 p/st 8704 21 39 usati 22 p/st azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm3: 8704 21 91 nuovi 10 p/st 8704 21 99 usati 10 p/st 8704 22 di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t: 8704 22 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 3,5 p/st altri: 8704 22 91 nuovi 22 p/st 8704 22 99 usati 22 p/st 8704 23 di peso a pieno carico superiore a 20 t: 8704 23 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 3,5 p/st altri: 8704 23 91 nuovi 22 p/st 8704 23 99 usati 22 p/st altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla: 8704 31 di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t: 8704 31 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 3,5 p/st altri: azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm3: 8704 31 31 nuovi 22 p/st 8704 31 39 usati 22 p/st azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm3: 8704 31 91 nuovi 10 p/st 8704 31 99 usati 10 p/st 8704 32 di peso a pieno carico superiore a 5 t: 8704 32 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 3,5 p/st altri: 8704 32 91 nuovi 22 p/st 8704 32 99 usati 22 p/st 8704 90 00 altri 10 p/st 8705 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche): 8705 10 00 Gru-automobili 3,7 p/st 8705 20 00 Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione 3,7 p/st 8705 30 00 Autopompe antincendio 3,7 p/st 8705 40 00 Autocarri betoniere 3,7 p/st 8705 90 altri: 8705 90 10 Carro-attrezzi 3,7 p/st 8705 90 30 Autoveicoli pompa per il cemento 3,7 p/st 8705 90 90 altri 3,7 p/st 8706 00 Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore: Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm3: 8706 00 11 degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704 19 p/st 8706 00 19 altri 6 p/st altri: 8706 00 91 degli autoveicoli della voce 8703 4,5 p/st 8706 00 99 altri 10 p/st 8707 Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine: 8707 10 degli autoveicoli della voce 8703: 8707 10 10 destinate all'industria del montaggio 4,5 p/st 8707 10 90 altre 4,5 p/st 8707 90 altre: 8707 90 10 – –  destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 4,5 p/st 8707 90 90 altre 4,5 p/st 8708 Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705: 8708 10 Paraurti e loro parti: 8708 10 10 – –  destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — 8708 10 90 altri 4,5 — altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine): 8708 21 Cinture di sicurezza: 8708 21 10 – – –  destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 p/st 8708 21 90 altre 4,5 p/st 8708 29 altri: 8708 29 10 – – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — 8708 29 90 altri 4,5 — Freni e servofreni, e loro parti: 8708 31 Guarnizioni di freni montate: 8708 31 10 – – –  destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — altre: 8708 31 91 per freni a dischi 4,5 — 8708 31 99 altre 4,5 — 8708 39 altri: 8708 39 10 – – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — 8708 39 90 altri 4,5 — 8708 40 Cambi di velocità: 8708 40 10 – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3 degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — 8708 40 90 altri 4,5 — 8708 50 Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione: 8708 50 10 – –  destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — 8708 50 90 altri 4,5 — 8708 60 Assi portanti e loro parti: 8708 60 10 – –  destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — altri: 8708 60 91 di acciaio stampato 4,5 — 8708 60 99 altri 4,5 — 8708 70 Ruote, loro parti ed accessori: 8708 70 10 – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — altri: 8708 70 50 Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio 4,5 — 8708 70 91 Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio 3 — 8708 70 99 altri 4,5 — 8708 80 Ammortizzatori di sospensione: 8708 80 10 – –  destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — 8708 80 90 altri 4,5 — altre parti ed accessori: 8708 91 Radiatori: 8708 91 10 – – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — 8708 91 90 altri 4,5 — 8708 92 Silenziatori e tubi di scappamento: 8708 92 10 – – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — 8708 92 90 altri 4,5 — 8708 93 Frizioni e loro parti: 8708 93 10 – – –  destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — 8708 93 90 altre 4,5 — 8708 94 Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo: 8708 94 10 – – –  destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170) 3 — 8708 94 90 altri 4,5 — 8708 99 altri: – – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (170): 8708 99 11 Sacche gonfiabili con sistema di gonfiamento («airbags») 3 p/st 8708 99 19 altri 3 — altri: 8708 99 30 Barre stabilizzatrici 3,5 — 8708 99 50 Barre di torsione 3,5 — altri: 8708 99 92 di acciaio stampato 4,5 — 8708 99 98 altri 3,5 — 8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti: Carrelli: 8709 11 elettrici: 8709 11 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 2 p/st 8709 11 90 altri 4 p/st 8709 19 altri: 8709 19 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 2 p/st 8709 19 90 altri 4 p/st 8709 90 00 Parti 3,5 — 8710 00 00 Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti 1,7 — 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»): 8711 10 00 con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 8 p/st 8711 20 con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ed inferiore o uguale a 250 cm3: 8711 20 10 Moto «scooters» 8 p/st altri, di cilindrata: 8711 20 91 superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 80 cm3 8 p/st 8711 20 93 superiore a 80 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3 8 p/st 8711 20 98 superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3 8 p/st 8711 30 con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3: 8711 30 10 di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 380 cm3 6 p/st 8711 30 90 di cilindrata superiore a 380 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3 6 p/st 8711 40 00 con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3 6 p/st 8711 50 00 con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm3 6 p/st 8711 90 00 altri 6 p/st 8712 00 Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore: 8712 00 10 senza cuscinetti a sfere 15 p/st altri: 8712 00 30 Biciclette 15 p/st 8712 00 80 altri 15 p/st 8713 Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione: 8713 10 00 senza meccanismo di propulsione esenzione p/st 8713 90 00 altri esenzione p/st 8714 Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713: di motocicli (compresi i ciclomotori): 8714 11 00 Selle 3,7 p/st 8714 19 00 altri 3,7 — 8714 20 00 di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi esenzione — altri: 8714 91 Telai e forcelle, e loro parti: 8714 91 10 Telai 4,7 p/st 8714 91 30 Forcelle 4,7 p/st 8714 91 90 Parti 4,7 — 8714 92 Cerchioni e raggi: 8714 92 10 Cerchioni 4,7 p/st 8714 92 90 Raggi 4,7 — 8714 93 Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere: 8714 93 10 Mozzi 4,7 p/st 8714 93 90 Pignoni di ruote libere 4,7 — 8714 94 Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti: 8714 94 10 Mozzi-freno 4,7 p/st 8714 94 30 altri freni 4,7 — 8714 94 90 Parti 4,7 — 8714 95 00 Selle 4,7 — 8714 96 Pedali e pedaliere, e loro parti: 8714 96 10 Pedali 4,7 pa 8714 96 30 Pedaliere 4,7 — 8714 96 90 Parti 4,7 — 8714 99 altri: 8714 99 10 Manubri 4,7 p/st 8714 99 30 Portabagagli 4,7 p/st 8714 99 50 Cambi 4,7 — 8714 99 90 altri; parti 4,7 — 8715 00 Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti: 8715 00 10 Carrozzine, passeggini e veicoli simili 2,7 p/st 8715 00 90 Parti 2,7 — 8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti: 8716 10 Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte: 8716 10 10 Carrelli tenda e roulotte pieghevoli 2,7 p/st altri, di peso: 8716 10 91 inferiore o uguale a 750 kg 2,7 p/st 8716 10 94 superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg 2,7 p/st 8716 10 96 superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg 2,7 p/st 8716 10 99 superiore a 3 500 kg 2,7 p/st 8716 20 00 Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli 2,7 p/st altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci: 8716 31 00 Cisterne 2,7 p/st 8716 39 altri: 8716 39 10 appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) 2,7 p/st altri: nuovi: 8716 39 30 Semirimorchi 2,7 p/st altri: 8716 39 51 con un asse 2,7 p/st 8716 39 59 altri 2,7 p/st 8716 39 80 usati 2,7 p/st 8716 40 00 altri rimorchi e semirimorchi 2,7 — 8716 80 00 altri veicoli 1,7 — 8716 90 Parti: 8716 90 10 Telai 1,7 — 8716 90 30 Carrozzerie 1,7 — 8716 90 50 Assi 1,7 — 8716 90 90 altre 1,7 — CAPITOLO 88 NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE Nota di sottovoci 1. Per l'applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 8801 Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore: 8801 10 Alianti e ali volanti: 8801 10 10 civili (171) esenzione p/st 8801 10 90 altri 3,7 p/st 8801 90 altri: 8801 90 10 civili (171) esenzione — altri: 8801 90 91 Palloni e dirigibili 3,7 — 8801 90 99 altri 2,7 p/st 8802 Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita: Elicotteri: 8802 11 di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg: 8802 11 10 civili (171) esenzione p/st 8802 11 90 altri 7,5 p/st 8802 12 di peso a vuoto superiore a 2 000 kg: 8802 12 10 civili (171) esenzione p/st 8802 12 90 altri 2,7 p/st 8802 20 Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg: 8802 20 10 civili (171) esenzione p/st 8802 20 90 altri 7,7 p/st 8802 30 Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg: 8802 30 10 civili (171) esenzione p/st 8802 30 90 altri 2,7 p/st 8802 40 Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg: 8802 40 10 civili (171) esenzione p/st 8802 40 90 altri 2,7 p/st 8802 60 Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita: 8802 60 10 Veicoli spaziali (compresi i satelliti) 4,2 p/st 8802 60 90 Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita 4,2 p/st 8803 Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802: 8803 10 Eliche e rotori, e loro parti: 8803 10 10 destinati ad aeromobili civili (171) esenzione — 8803 10 90 altri 2,7 (172) — 8803 20 Carrelli di atterraggio e loro parti: 8803 20 10 destinati ad aeromobili civili (171) esenzione — 8803 20 90 altri 2,7 (172) — 8803 30 altre parti di aeroplani o di elicotteri: 8803 30 10 destinate ad aeromobili civili (171) esenzione — 8803 30 90 altre 2,7 (172) — 8803 90 altre: 8803 90 10 di cervi volanti 1,7 — 8803 90 20 di veicoli spaziali (compresi i satelliti) 1,7 — 8803 90 30 di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita 1,7 — altre: 8803 90 91 destinate ad aeromobili civili (171) esenzione — 8803 90 98 altre 2,7 (172) — 8804 00 00 Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori 2,7 — 8805 Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti: 8805 10 Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti: 8805 10 10 Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aeri e loro parti 2,7 — 8805 10 90 altre 1,7 — Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti: 8805 21 00 Simulatori di combattimento aereo e loro parti 1,7 — 8805 29 altri: 8805 29 10 destinati ad usi civili (171) esenzione — 8805 29 90 altri 1,7 — CAPITOLO 89 NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE Nota 1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906. Note complementari 1. Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 90 10 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza. 2. Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare. 3. Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale: — pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi; — articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 8901 Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci: 8901 10 Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto: 8901 10 10 per la navigazione marittima esenzione GT 8901 10 90 altri 1,7 p/st 8901 20 Navi cisterna: 8901 20 10 per la navigazione marittima esenzione GT 8901 20 90 altre 1,7 ct/l 8901 30 Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20: 8901 30 10 per la navigazione marittima esenzione GT 8901 30 90 altre 1,7 ct/l 8901 90 altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci: 8901 90 10 per la navigazione marittima esenzione GT altre: 8901 90 91 senza propulsione meccanica 1,7 ct/l 8901 90 99 a propulsione meccanica 1,7 ct/l 8902 00 Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca: per la navigazione marittima: 8902 00 12 di stazza lorda superiore a 250 esenzione GT 8902 00 18 di stazza lorda inferiore o uguale a 250 esenzione p/st 8902 00 90 altre 1,7 p/st 8903 Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe: 8903 10 Imbarcazioni pneumatiche: 8903 10 10 di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg 2,7 p/st 8903 10 90 altre 1,7 p/st Altri: 8903 91 Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario: 8903 91 10 per la navigazione marittima esenzione p/st altre: 8903 91 92 di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m 1,7 p/st 8903 91 99 di lunghezza superiore a 7,5 m 1,7 p/st 8903 92 Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo: 8903 92 10 per la navigazione marittima esenzione p/st altri: 8903 92 91 di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m 1,7 p/st 8903 92 99 di lunghezza superiore a 7,5 m 1,7 p/st 8903 99 altre: 8903 99 10 di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg 2,7 p/st altre: 8903 99 91 di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m 1,7 p/st 8903 99 99 di lunghezza superiore a 7,5 m 1,7 p/st 8904 00 Rimorchiatori e spintori: 8904 00 10 Rimorchiatori esenzione — Spintori: 8904 00 91 per la navigazione marittima esenzione — 8904 00 99 altri 1,7 — 8905 Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili: 8905 10 Draghe: 8905 10 10 per la navigazione marittima esenzione p/st 8905 10 90 altre 1,7 p/st 8905 20 00 Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili esenzione p/st 8905 90 altri: 8905 90 10 per la navigazione marittima esenzione p/st 8905 90 90 altre 1,7 p/st 8906 Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi: 8906 10 00 Navi da guerra esenzione — 8906 90 altre: 8906 90 10 per la navigazione marittima esenzione p/st altre: 8906 90 91 di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg 2,7 p/st 8906 90 99 altre 1,7 p/st 8907 Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli): 8907 10 00 Zattere gonfiabili 2,7 — 8907 90 00 altri 2,7 — 8908 00 00 Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione (173) esenzione — SEZIONE XVIII STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI CAPITOLO 90 STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204), di materie tessili (voce 5911); b) le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data dall'elasticità necessaria per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI); c) i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909; d) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 8306 o capitolo 71); e) gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017; f) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); g) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce 8481); h) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522), i video apparecchi per la ripresa delle immagini fisse ed altri apparecchi costituiti da una videocamera combinata con apparecchi di videoregistrazione o di videoriproduzione così come gli apparecchi fotografici digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544; ij) i proiettori della voce 9405; k) gli oggetti del capitolo 95; l) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite; m) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV). 2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole: a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8485, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati; b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi; c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033. 3. Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo. 4. La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013). 5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce. 6. Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono: — a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo; — a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione. Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche così pure le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1o) fabbricate su misura o 2o) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente. 7. La voce 9032 comprende unicamente: a) gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale; b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali distrurbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale. Nota complementare 1. Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 39 e 9032 10 30, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 9001 Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente: 9001 10 Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche: 9001 10 10 Cavi conduttori di immagini 2,9 — 9001 10 90 altri 2,9 — 9001 20 00 Materie polarizzanti in fogli o in lastre 2,9 — 9001 30 00 Lenti oftalmiche a contatto 2,9 p/st 9001 40 Lenti per occhiali, di vetro: 9001 40 20 non correttive 2,9 p/st correttive: completamente lavorate sulle due facce: 9001 40 41 unifocali 2,9 p/st 9001 40 49 altre 2,9 p/st 9001 40 80 altre 2,9 p/st 9001 50 Lenti per occhiali, di altre materie: 9001 50 20 non correttive 2,9 p/st correttive: completamente lavorate sulle due facce: 9001 50 41 unifocali 2,9 p/st 9001 50 49 altre 2,9 p/st 9001 50 80 altre 2,9 p/st 9001 90 altri: 9001 90 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9001 90 90 altri 2,9 — 9002 Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente: Obiettivi: 9002 11 00 per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione 6,7 p/st 9002 19 00 altri 6,7 p/st 9002 20 00 Filtri 6,7 p/st 9002 90 altri: 9002 90 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9002 90 90 altri 6,7 — 9003 Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti: Montature: 9003 11 00 di materie plastiche 2,2 p/st 9003 19 di altre materie: 9003 19 10 di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 2,2 p/st 9003 19 30 di metalli comuni 2,2 p/st 9003 19 90 di altre materie 2,2 p/st 9003 90 00 Parti 2,2 — 9004 Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili: 9004 10 Occhiali da sole: 9004 10 10 con vetri lavorati otticamente 2,9 p/st altri: 9004 10 91 con lenti di materie plastiche 2,9 p/st 9004 10 99 altri 2,9 p/st 9004 90 altri: 9004 90 10 con lenti di materie plastiche 2,9 — 9004 90 90 altri 2,9 — 9005 Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia: 9005 10 00 Binocoli 4,2 p/st 9005 80 00 altri strumenti 4,2 — 9005 90 00 Parti ed accessori (compresi i sostegni) 4,2 — 9006 Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539: 9006 10 Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa: 9006 10 10 Apparecchi che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente esenzione p/st 9006 10 90 altri 4,2 p/st 9006 20 00 Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati 4,2 p/st 9006 30 00 Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria 4,2 p/st 9006 40 00 Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei 3,2 p/st altri apparecchi fotografici: 9006 51 00 con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm 4,2 p/st 9006 52 00 altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm 4,2 p/st 9006 53 altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm: 9006 53 10 Apparecchi fotografici non ricaricabili 4,2 p/st 9006 53 90 altri 4,2 p/st 9006 59 00 altri 4,2 p/st Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia: 9006 61 00 Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flashes elettronici») 3,2 p/st 9006 62 00 Lampade per la produzione di lampi di luce, cubi-lampo e simili 3,2 p/st 9006 69 00 altri 3,2 p/st Parti ed accessori: 9006 91 di apparecchi fotografici: 9006 91 10 di apparecchi della sottovoce 9006 10 10 esenzione — 9006 91 90 altri 3,7 — 9006 99 00 altri 3,2 — 9007 Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono: Cineprese: 9007 11 00 per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm 3,7 p/st 9007 19 00 altri 3,7 p/st 9007 20 00 Proiettori 3,7 p/st Parti ed accessori: 9007 91 00 di cineprese 3,7 — 9007 92 00 di proiettori 3,7 — 9008 Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione: 9008 10 00 Proiettori di diapositive 3,7 p/st 9008 20 00 Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie 3,7 p/st 9008 30 00 altri proiettori di immagini fisse 3,7 p/st 9008 40 00 Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione 3,7 p/st 9008 90 00 Parti ed accessori 3,7 — 9009 Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia: Apparecchi di fotocopia elettrostatici: 9009 11 00 riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto) esenzione p/st 9009 12 00 riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto) 6 p/st altri apparecchi di fotocopia: 9009 21 00 a sistema ottico esenzione p/st 9009 22 00 per contatto 3 p/st 9009 30 00 Apparecchi di termocopia 3 p/st Parti ed accessori: 9009 91 00 Dispositivi automatici di alimentazione in documenti esenzione — 9009 92 00 Dispositivi di alimentazione in carta esenzione — 9009 93 00 Dispositivi di selezione esenzione — 9009 99 00 altri esenzione — 9010 Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni: 9010 10 00 Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica 2,7 — Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori: 9010 41 00 Apparecchi per la scrittura diretta su dischi esenzione — 9010 42 00 Dispositivi di allineamento (fotoripetitori) esenzione — 9010 49 00 altri esenzione — 9010 50 altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi: 9010 50 10 Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di schermi di circuiti su substrati sensibilizzati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto esenzione — 9010 50 90 altri 2,7 — 9010 60 00 Schermi per proiezioni 2,7 — 9010 90 Parti ed accessori: 9010 90 10 di apparecchi delle sottovoci 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00 o 9010 50 10 esenzione — 9010 90 90 altri 2,7 — 9011 Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione: 9011 10 Microscopi stereoscopici: 9011 10 10 provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore esenzione p/st 9011 10 90 altri 6,7 p/st 9011 20 altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione: 9011 20 10 Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore esenzione p/st 9011 20 90 altri 6,7 p/st 9011 80 00 altri microscopi 6,7 p/st 9011 90 Parti ed accessori: 9011 90 10 di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10 esenzione — 9011 90 90 altri 6,7 — 9012 Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi: 9012 10 Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi: 9012 10 10 Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore esenzione — 9012 10 90 altri 3,7 — 9012 90 Parti ed accessori: 9012 90 10 di apparecchi della sottovoce 9012 10 10 esenzione — 9012 90 90 altri 3,7 — 9013 Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo: 9013 10 00 Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI 4,7 — 9013 20 00 Laser, diversi dai diodi laser 4,7 — 9013 80 altri dispositivi, apparecchi e strumenti: Dispositivi a cristalli liquidi: 9013 80 20 Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva esenzione — 9013 80 30 altri esenzione — 9013 80 90 altri 4,7 — 9013 90 Parti ed accessori: 9013 90 10 per dispositivi a cristalli liquidi (LCD) esenzione — 9013 90 90 altri 4,7 — 9014 Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione: 9014 10 Bussole, comprese quelle di navigazione: 9014 10 10 destinate ad aeromobili civili (175) esenzione — 9014 10 90 altre 2,7 — 9014 20 Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole): destinati ad aeromobili civili (175): 9014 20 13 Centrali inerziali esenzione p/st 9014 20 18 altri esenzione — 9014 20 90 altri 3,7 — 9014 80 00 altri strumenti ed apparecchi 3,7 — 9014 90 Parti ed accessori: 9014 90 10 di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 e 9014 20 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9014 90 90 altri 2,7 — 9015 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri: 9015 10 Telemetri: 9015 10 10 elettronici 3,7 — 9015 10 90 altri 2,7 — 9015 20 Teodoliti e tacheometri: 9015 20 10 elettronici 3,7 — 9015 20 90 altri 2,7 — 9015 30 Livelle: 9015 30 10 elettroniche 3,7 — 9015 30 90 altre 2,7 — 9015 40 Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria: 9015 40 10 elettronici 3,7 — 9015 40 90 altri 2,7 — 9015 80 altri strumenti ed apparecchi: elettronici: 9015 80 11 di meteorologia, idrologia e geofisica 3,7 — 9015 80 19 altri 3,7 — altri: 9015 80 91 di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia 2,7 — 9015 80 93 di meteorologia, idrologia e geofisica 2,7 — 9015 80 99 altri 2,7 — 9015 90 00 Parti ed accessori 2,7 — 9016 00 Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi: 9016 00 10 Bilance 3,7 p/st 9016 00 90 Parti ed accessori 3,7 — 9017 Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo: 9017 10 Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche: 9017 10 10 Tracciatori esenzione p/st 9017 10 90 altri 2,7 p/st 9017 20 altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo: 9017 20 05 Tracciatori esenzione p/st altri strumenti da disegno: 9017 20 11 Scatole di compassi 2,7 p/st 9017 20 19 altri 2,7 — altri strumenti da traccia: 9017 20 31 Strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente esenzione p/st 9017 20 39 altri 2,7 p/st 9017 20 90 altri strumenti da calcolo 2,7 p/st 9017 30 Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili: 9017 30 10 Micrometri, noni o calibri a corsoio 2,7 p/st 9017 30 90 altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031) 2,7 p/st 9017 80 altri strumenti: 9017 80 10 Metri e regoli graduati 2,7 — 9017 80 90 altri 2,7 — 9017 90 Parti ed accessori: 9017 90 10 per apparecchi della sottovoce 9017 20 31 esenzione — 9017 90 90 altri 2,7 — 9018 Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici): 9018 11 00 Elettrocardiografi esenzione — 9018 12 00 Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica esenzione — 9018 13 00 Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica esenzione — 9018 14 00 Apparecchi per scintigrafia esenzione — 9018 19 altri: 9018 19 10 Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici esenzione — 9018 19 90 altri esenzione — 9018 20 00 Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi esenzione — Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili: 9018 31 Siringhe, con o senza aghi: 9018 31 10 di materie plastiche esenzione — 9018 31 90 altri esenzione — 9018 32 Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture: 9018 32 10 Aghi tubolari di metallo esenzione — 9018 32 90 Aghi per suture esenzione — 9018 39 00 altri esenzione — altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria: 9018 41 00 Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti esenzione — 9018 49 altri: 9018 49 10 Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici esenzione — 9018 49 90 altri esenzione — 9018 50 altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia: 9018 50 10 non ottici esenzione — 9018 50 90 ottici esenzione — 9018 90 altri strumenti ed apparecchi: 9018 90 10 Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa esenzione — 9018 90 20 Endoscopi esenzione — 9018 90 30 Reni artificiali esenzione — Apparecchi di diatermia: 9018 90 41 ad ultrasuoni esenzione — 9018 90 49 altri esenzione — 9018 90 50 Apparecchi per trasfusione esenzione — 9018 90 60 Strumenti ed apparecchi di anestesia esenzione — 9018 90 70 Litotritori ad ultrasuoni esenzione — 9018 90 75 Apparecchi per la stimolazione nervosa esenzione — 9018 90 85 altri esenzione — 9019 Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria: 9019 10 Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica: 9019 10 10 Vibromassaggiatori elettrici esenzione — 9019 10 90 altri esenzione — 9019 20 00 Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria esenzione — 9020 00 Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile: 9020 00 10 Apparecchi respiratori e maschere antigas (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9020 00 90 altri 1,7 — 9021 Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità: 9021 10 Apparecchi di ortopedia o per fratture: 9021 10 10 Oggetti e apparecchi di ortopedia esenzione — 9021 10 90 Oggetti e apparecchi per fratture esenzione — Oggetti e apparecchi dentari: 9021 21 Denti artificiali: 9021 21 10 di materie plastiche esenzione 100 p/st 9021 21 90 di altre materie esenzione 100 p/st 9021 29 00 altri esenzione — altri oggetti e apparecchi di protesi: 9021 31 00 Protesi articolari esenzione — 9021 39 altri: 9021 39 10 Protesi oculistica esenzione — 9021 39 90 altri esenzione — 9021 40 00 Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori esenzione p/st 9021 50 00 Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori esenzione p/st 9021 90 altri: 9021 90 10 Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi esenzione — 9021 90 90 altri esenzione — 9022 Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento: Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia: 9022 12 00 Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione esenzione p/st 9022 13 00 Apparecchi per uso odontoiatrico esenzione p/st 9022 14 00 altri, per uso medico, chirurgico o veterinario esenzione p/st 9022 19 00 per altri usi esenzione p/st Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia: 9022 21 00 per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario esenzione p/st 9022 29 00 per altri usi 2,1 p/st 9022 30 00 Tubi a raggi X 2,1 p/st 9022 90 altri, comprese le parti ed accessori: 9022 90 10 Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori 2,1 — 9022 90 90 altri 2,1 — 9023 00 Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi: 9023 00 10 per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica 1,4 — 9023 00 80 altri 1,4 (174) — 9024 Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche): 9024 10 Macchine ed apparecchi per prove su metalli: 9024 10 10 elettronici 3,2 — altri: 9024 10 91 universali e per prove di trazione 2,1 — 9024 10 93 per prove di durezza 2,1 — 9024 10 99 altri 2,1 — 9024 80 altre macchine ed apparecchi: 9024 80 10 elettronici 3,2 — altri: 9024 80 91 per prove su tessili, carta e cartoni 2,1 — 9024 80 99 altri 2,1 — 9024 90 00 Parti ed accessori 2,1 — 9025 Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro: Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti: 9025 11 a liquido, a lettura diretta: 9025 11 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: 9025 11 91 per uso clinico esenzione p/st 9025 11 99 altri 2,8 p/st 9025 19 altri: 9025 19 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: 9025 19 91 elettronici 3,2 p/st 9025 19 99 altri 2,1 p/st 9025 80 altri strumenti: 9025 80 15 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: 9025 80 20 Barometri, non combinati con altri strumenti 2,1 p/st altri: 9025 80 91 elettronici 3,2 — 9025 80 99 altri 2,1 — 9025 90 Parti ed accessori: 9025 90 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9025 90 90 altri 3,2 — 9026 Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032: 9026 10 per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi: 9026 10 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: elettronici: 9026 10 51 Misuratori di portata esenzione p/st 9026 10 59 altri esenzione p/st altri: 9026 10 91 Misuratori di portata esenzione p/st 9026 10 99 altri esenzione p/st 9026 20 per la misura o il controllo della pressione: 9026 20 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: 9026 20 30 elettronici esenzione p/st altri: 9026 20 50 Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica esenzione p/st 9026 20 90 altri esenzione p/st 9026 80 altri strumenti ed apparecchi: 9026 80 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: 9026 80 91 elettronici esenzione — 9026 80 99 altri esenzione — 9026 90 Parti ed accessori: 9026 90 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9026 90 90 altri esenzione — 9027 Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi: 9027 10 Analizzatori di gas o di fumi: 9027 10 10 elettronici 2,5 p/st 9027 10 90 altri 2,5 p/st 9027 20 00 Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi esenzione — 9027 30 00 Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) esenzione — 9027 40 00 Indicatori dei tempi di posa 2,5 — 9027 50 00 altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) esenzione — 9027 80 altri strumenti ed apparecchi: elettronici: 9027 80 11 pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità esenzione — 9027 80 13 Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD esenzione — 9027 80 17 altri esenzione — altri: 9027 80 91 Viscosimetri, porosimetri e dilatometri esenzione — 9027 80 93 Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD esenzione — 9027 80 97 altri esenzione — 9027 90 Microtomi; parti ed accessori: 9027 90 10 Microtomi 2,5 p/st Parti ed accessori: 9027 90 50 di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80 esenzione — 9027 90 80 di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi 2,5 — 9028 Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: 9028 10 00 Contatori di gas 2,1 p/st 9028 20 00 Contatori di liquidi 2,1 p/st 9028 30 Contatori di elettricità: per corrente alternata: 9028 30 11 monofase 2,1 p/st 9028 30 19 polifase 2,1 p/st 9028 30 90 altri 2,1 p/st 9028 90 Parti ed accessori: 9028 90 10 di contatori elettrici 2,1 — 9028 90 90 altri 2,1 — 9029 Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi: 9029 10 Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili: 9029 10 10 Contagiri o elettronici, destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9029 10 90 altri 1,9 — 9029 20 Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi: Indicatori di velocità e tachimetri: 9029 20 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: 9029 20 31 Indicatori di velocità per veicoli terrestri 2,6 — 9029 20 39 altri 2,6 — 9029 20 90 Stroboscopi 2,6 — 9029 90 Parti ed accessori: 9029 90 10 di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri, destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9029 90 90 altri 2,2 — 9030 Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti: 9030 10 Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti: 9030 10 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9030 10 90 altri 4,2 — 9030 20 Oscilloscopi ed oscillografi catodici: 9030 20 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9030 20 90 altri 4,2 — altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore: 9030 31 Multimetri: 9030 31 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9030 31 90 altri 4,2 — 9030 39 altri: 9030 39 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: 9030 39 30 elettronici 4,2 — altri: 9030 39 91 Voltametri 2,1 — 9030 39 99 altri 2,1 — 9030 40 altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri): 9030 40 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9030 40 90 altri esenzione — altri strumenti ed apparecchi: 9030 82 00 per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore esenzione — 9030 83 altri, con dispositivo registratore: 9030 83 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9030 83 90 altri esenzione — 9030 89 altri: 9030 89 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: 9030 89 92 elettronici esenzione — 9030 89 99 altri 2,1 — 9030 90 Parti ed accessori: 9030 90 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: 9030 90 20 per apparecchi della sottovoce 9030 82 00 esenzione — 9030 90 80 altri 2,5 — 9031 Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili: 9031 10 00 Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche 2,8 — 9031 20 00 Banchi di prova 2,8 — 9031 30 00 Proiettori di profili 2,8 p/st altri strumenti ed apparecchi ottici: 9031 41 00 per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore esenzione — 9031 49 00 altri esenzione — 9031 80 altri strumenti, apparecchi e macchine: 9031 80 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: elettronici: per la misura o il controllo di grandezze geometriche: 9031 80 32 per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore 2,8 (176) — 9031 80 34 altri 2,8 — 9031 80 39 altri 4 — altri: 9031 80 91 per la misura o il controllo di grandezze geometriche 2,8 — 9031 80 99 altri 4 — 9031 90 Parti ed accessori: 9031 90 10 di strumenti, apparecchi e macchine della sottovoce 9031 80, destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: 9031 90 20 per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 00 esenzione — 9031 90 30 per apparecchi della sottovoce 9031 80 32 2,8 (176) — 9031 90 80 altri 2,8 — 9032 Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici: 9032 10 Termostati: 9032 10 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — altri: 9032 10 30 elettronici 2,8 p/st altri: 9032 10 91 con dispositivo elettrico di scatto 2,1 p/st 9032 10 99 altri 2,1 p/st 9032 20 Manostati (pressostati): 9032 20 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9032 20 90 altri 2,8 p/st altri strumenti ed apparecchi: 9032 81 idraulici o pneumatici: 9032 81 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9032 81 90 altri 2,8 — 9032 89 altri: 9032 89 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9032 89 90 altri 2,8 — 9032 90 Parti ed accessori: 9032 90 10 destinati ad aeromobili civili (175) esenzione — 9032 90 90 altri 2,8 — 9033 00 00 Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 3,7 — CAPITOLO 91 OROLOGERIA Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva); b) le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso); c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114; d) le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso); e) gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento; f) i cuscinetti a sfere (voce 8482); g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85). 2. Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102. 3. Per l'applicazione di questo capitolo si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm. 4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 9101 Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi: Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato: 9101 11 00 solamente con indicatore meccanico 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st 9101 12 00 solamente con indicatore optoelettronico 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st 9101 19 00 altri 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato: 9101 21 00 a carica automatica 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st 9101 29 00 altri 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st altri: 9101 91 00 a funzionamento elettrico 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st 9101 99 00 altri 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st 9102 Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101: Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato: 9102 11 00 solamente con indicatore meccanico 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st 9102 12 00 solamente con indicatore optoelettronico 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st 9102 19 00 altri 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato: 9102 21 00 a carica automatica 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st 9102 29 00 altri 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st altri: 9102 91 00 a funzionamento elettrico 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st 9102 99 00 altri 4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st p/st 9103 Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili: 9103 10 00 a funzionamento elettrico 4,7 p/st 9103 90 00 altre 4,7 p/st 9104 00 Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli: 9104 00 10 destinati ad aeromobili civili (177) esenzione p/st 9104 00 90 altri 3,7 p/st 9105 Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili: Sveglie: 9105 11 00 a funzionamento elettrico 4,7 p/st 9105 19 00 altre 3,7 p/st Pendole ed orologi, murali: 9105 21 00 a funzionamento elettrico 4,7 p/st 9105 29 00 altri 3,7 p/st altri: 9105 91 00 a funzionamento elettrico 4,7 p/st 9105 99 altri: 9105 99 10 Orologi da tavolo o da caminetto 3,7 p/st 9105 99 90 altri 3,7 p/st 9106 Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore): 9106 10 00 Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore 4,7 p/st 9106 20 00 Parchimetri 4,7 p/st 9106 90 altri: 9106 90 10 Contatori per minuti e secondi 4,7 p/st 9106 90 90 altri 4,7 p/st 9107 00 00 Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono 4,7 p/st 9108 Movimenti di orologi tascabili, completi e montati: a funzionamento elettrico: 9108 11 00 solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico 4,7 p/st 9108 12 00 solamente con indicatore optoelettronico 4,7 p/st 9108 19 00 altri 4,7 p/st 9108 20 00 a carica automatica 5 MIN 0,17 € p/st p/st 9108 90 00 altri 5 MIN 0,17 € p/st p/st 9109 Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili: a funzionamento elettrico: 9109 11 00 di sveglie 4,7 p/st 9109 19 altri: 9109 19 10 aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili (177) esenzione p/st 9109 19 90 altri 4,7 p/st 9109 90 altri: 9109 90 10 aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili (177) esenzione p/st 9109 90 90 altri 4,7 p/st 9110 Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria: Di orologi tascabili: 9110 11 Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»: 9110 11 10 a bilanciere con spirale 5 MIN 0,17 € p/st p/st 9110 11 90 altri 4,7 p/st 9110 12 00 Movimenti incompleti, montati 3,7 — 9110 19 00 Sbozzi 4,7 — 9110 90 00 altri 3,7 — 9111 Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti: 9111 10 00 Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6 p/st 9111 20 00 Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate 0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6 p/st 9111 80 00 altre casse 0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6 p/st 9111 90 00 Parti 0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6 — 9112 Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti: 9112 20 00 Casse e gabbie 2,7 p/st 9112 90 00 Parti 2,7 — 9113 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: 9113 10 Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi: 9113 10 10 di metalli preziosi 2,7 — 9113 10 90 di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 3,7 — 9113 20 00 Di metalli comuni, anche dorati o argentati 6 — 9113 90 altri: 9113 90 10 di cuoio naturale, artificiale o ricostituito 6 — 9113 90 80 altri 6 — 9114 Altre forniture d'orologeria: 9114 10 00 Molle, comprese le spirali 3,7 — 9114 20 00 Pietre 2,7 — 9114 30 00 Quadranti 2,7 — 9114 40 00 Platine e ponti 2,7 — 9114 90 00 altri 2,7 — CAPITOLO 92 STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); b) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90); c) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503); d) gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603); e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706). 2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi. Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 9201 Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera: 9201 10 Pianoforti verticali: 9201 10 10 nuovi 4 p/st 9201 10 90 usati 4 p/st 9201 20 00 Pianoforti a coda 4 p/st 9201 90 00 altri 4 — 9202 Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe): 9202 10 ad arco strofinato, a mezzo di un archetto: 9202 10 10 Violini 3,2 p/st 9202 10 90 altri 3,2 p/st 9202 90 altri: 9202 90 30 Chitarre 3,2 p/st 9202 90 80 altri 3,2 p/st 9203 00 00 Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere 3,2 — 9204 Fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca: 9204 10 00 Fisarmoniche e strumenti simili 3,7 p/st 9204 20 00 Armoniche a bocca 3,7 p/st 9205 Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse): 9205 10 00 Strumenti detti «ottoni» 3,2 p/st 9205 90 00 altri 3,2 — 9206 00 00 Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas] 3,2 — 9207 Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche): 9207 10 Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche: 9207 10 10 Organi 3,2 p/st 9207 10 30 Pianoforti digitali 3,2 p/st 9207 10 50 Sintetizzatori 3,2 p/st 9207 10 80 altri 3,2 — 9207 90 altri: 9207 90 10 Chitarre 3,7 p/st 9207 90 90 altri 3,7 — 9208 Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca: 9208 10 00 Scatole musicali 2,7 — 9208 90 00 altri 3,2 — 9209 Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie: 9209 10 00 Metronomi e diapason 3,2 — 9209 20 00 Meccanismi per scatole musicali 1,7 — 9209 30 00 Corde armoniche 2,7 — altri: 9209 91 00 Parti ed accessori di pianoforti 2,7 — 9209 92 00 Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202 2,7 — 9209 93 00 Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9203 2,7 — 9209 94 00 Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207 2,7 — 9209 99 altri: 9209 99 30 Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205 2,7 — 9209 99 70 altri 2,7 — SEZIONE XIX ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI CAPITOLO 93 ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36; b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); c) i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710); d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi, o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90); e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95); f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706). 2. Ai sensi della voce 9306 il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 9301 Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche: Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai): 9301 11 00 semoventi esenzione — 9301 19 00 altri esenzione — 9301 20 00 Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili esenzione — 9301 90 00 altre esenzione — 9302 00 00 Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304 2,7 p/st 9303 Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene): 9303 10 00 Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna 3,2 p/st 9303 20 altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia: 9303 20 10 ad una canna liscia 3,2 p/st 9303 20 95 altri 3,2 p/st 9303 30 00 altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo 3,2 p/st 9303 90 00 altri 3,2 p/st 9304 00 00 Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307 3,2 — 9305 Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304: 9305 10 00 di rivoltelle o pistole 3,2 — di fucili o carabine della voce 9303: 9305 21 00 Canne lisce 2,7 p/st 9305 29 00 altri 2,7 — altri: 9305 91 00 di armi da guerra della voce 9301 esenzione — 9305 99 00 altre 2,7 — 9306 Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce: 9306 10 00 Cartucce per pistole per muratura o per pistole per mattatoi e loro parti 2,7 1 000 p/st Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa: 9306 21 00 Cartucce 2,7 1 000 p/st 9306 29 altri: 9306 29 40 Bossoli 2,7 1 000 p/st 9306 29 70 altri 2,7 — 9306 30 altre cartucce e loro parti: 9306 30 10 per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301 2,7 — altre: 9306 30 30 per armi da guerra 1,7 — altre: 9306 30 91 Cartucce a percussione centrale 2,7 1 000 p/st 9306 30 93 Cartucce a percussione anulare 2,7 1 000 p/st 9306 30 98 altri 2,7 — 9306 90 altri: 9306 90 10 da guerra 1,7 — 9306 90 90 altri 2,7 — 9307 00 00 Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi 1,7 — SEZIONE XX MERCI E PRODOTTI DIVERSI CAPITOLO 94 MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63; b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009); c) gli oggetti del capitolo 71; d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303; e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452; f) gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85; g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529); h) gli oggetti della voce 8714; ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018); k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria); l) i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505). 2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra. Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri: a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari; b) le sedie ed i letti. 3. a) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi. b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 94019402 a 9403. 4. Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti: 9401 10 Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei: 9401 10 10 diversi da quelli foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili (178) esenzione — 9401 10 90 altri esenzione — 9401 20 00 Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli 3,7 — 9401 30 Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza: 9401 30 10 imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini esenzione — 9401 30 90 altri esenzione — 9401 40 00 Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti esenzione — 9401 50 00 Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili 5,6 — altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno: 9401 61 00 imbottiti esenzione — 9401 69 00 altri esenzione — altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo: 9401 71 00 imbottiti esenzione — 9401 79 00 altri esenzione — 9401 80 00 altri mobili per sedersi esenzione — 9401 90 Parti: 9401 90 10 di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei 1,7 — altri: 9401 90 30 di legno 2,7 — 9401 90 80 altri 2,7 — 9402 Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti: 9402 10 00 Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti esenzione — 9402 90 00 altri esenzione — 9403 Altri mobili e loro parti: 9403 10 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici: 9403 10 10 Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017) esenzione — altri, di altezza: inferiore o uguale a 80 cm: 9403 10 51 Scrivanie esenzione — 9403 10 59 altri esenzione — superiore a 80 cm: 9403 10 91 Armadi a porte, a sportelli o ad ante esenzione — 9403 10 93 Armadi a cassetti, classificatori e schedari esenzione — 9403 10 99 altri esenzione — 9403 20 altri mobili di metallo: 9403 20 10 destinati ad aeromobili civili (178) esenzione — altri: 9403 20 91 Letti esenzione — 9403 20 99 altri esenzione — 9403 30 Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici: di altezza inferiore o uguale a 80 cm: 9403 30 11 Scrivanie esenzione — 9403 30 19 altri esenzione — di altezza superiore a 80 cm: 9403 30 91 Armadi, classificatori e schedari esenzione — 9403 30 99 altri esenzione — 9403 40 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine: 9403 40 10 Elementi di cucine componibili 2,7 — 9403 40 90 altri 2,7 — 9403 50 00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto esenzione — 9403 60 altri mobili di legno: 9403 60 10 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno esenzione — 9403 60 30 Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini esenzione — 9403 60 90 altri mobili di legno esenzione — 9403 70 Mobili di materie plastiche: 9403 70 10 destinati ad aeromobili civili (178) esenzione — 9403 70 90 altri esenzione — 9403 80 00 Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili 5,6 — 9403 90 Parti: 9403 90 10 di metallo 2,7 — 9403 90 30 di legno 2,7 — 9403 90 90 di altre materie 2,7 — 9404 Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti: 9404 10 00 Sommier 3,7 — Materassi: 9404 21 di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti: 9404 21 10 di gomma 3,7 — 9404 21 90 di materie plastiche 3,7 — 9404 29 di altre materie: 9404 29 10 con molle metalliche 3,7 — 9404 29 90 altre 3,7 — 9404 30 00 Sacchi a pelo 3,7 p/st 9404 90 altri: 9404 90 10 imbottiti di piume o di calugine 3,7 — 9404 90 90 altri 3,7 — 9405 Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove: 9405 10 Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche: 9405 10 10 di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili (178) esenzione — altri: di materie plastiche: 9405 10 21 dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 4,7 — 9405 10 29 altri 4,7 — 9405 10 30 di ceramica 4,7 — 9405 10 50 di vetro 3,7 — di altre materie: 9405 10 91 dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 2,7 — 9405 10 99 altri 2,7 — 9405 20 Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici: di materie plastiche: 9405 20 11 dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 4,7 — 9405 20 19 altri 4,7 — 9405 20 30 di ceramica 4,7 — 9405 20 50 di vetro 3,7 — di altre materie: 9405 20 91 dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 2,7 — 9405 20 99 altri 2,7 — 9405 30 00 Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale 3,7 — 9405 40 altri apparecchi elettrici per l'illuminazione: 9405 40 10 Proiettori 3,7 — altri: di materie plastiche: 9405 40 31 dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 4,7 — 9405 40 35 dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti 4,7 — 9405 40 39 altri 4,7 — di altre materie: 9405 40 91 dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza 2,7 — 9405 40 95 dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti 2,7 — 9405 40 99 altri 2,7 — 9405 50 00 Apparecchi per l'illuminazione non elettrici 2,7 — 9405 60 Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili: 9405 60 10 insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili (178) esenzione — altri: 9405 60 91 di materie plastiche 4,7 — 9405 60 99 di altre materie 2,7 — Parti: 9405 91 di vetro: Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori): 9405 91 11 Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari 5,7 — 9405 91 19 altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.) 5,7 — 9405 91 90 altri 3,7 — 9405 92 di materie plastiche: 9405 92 10 Parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, destinati ad aeromobili civili (178) esenzione — 9405 92 90 altri 4,7 — 9405 99 altre: 9405 99 10 Parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni destinati ad aeromobili civili (178) esenzione — 9405 99 90 altri 2,7 — 9406 00 Costruzioni prefabbricate: 9406 00 11 Case mobili su ruote 2,7 — altre: 9406 00 20 di legno 2,7 — di ferro o di acciaio: 9406 00 31 Serre 2,7 — 9406 00 38 altre 2,7 — 9406 00 80 di altre materie 2,7 — CAPITOLO 95 GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le candele per alberi di Natale (voce 3406); b) gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604; c) i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI; d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304; e) gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62; f) i vessilli ed i granpavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63; g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65; h) i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603); ij) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018; k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); l) le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306; m) le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili; o) le biciclette per ragazzi (voce 8712); p) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno); q) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004); r) i richiami ed i fischietti (voce 9208); s) le armi ed altri oggetti del capitolo 93; t) le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405); u) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti, mezzoguanti o muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva). 2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite. 3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi. 4. La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della loro materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio: i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio). Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi conventionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 9501 00 Giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi (per esempio: tricicli, monopattini, automobiline a pedali); carrozzelle e passeggini per bambole: 9501 00 10 Carrozzelle e passeggini per bambole esenzione — 9501 00 90 altri esenzione — 9502 Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani: 9502 10 Bambole, anche vestite: 9502 10 10 di materia plastica 4,7 — 9502 10 90 di altre materie 4,7 — Parti ed accessori: 9502 91 00 Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli esenzione — 9502 99 00 altri esenzione — 9503 Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie: 9503 10 Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori: 9503 10 10 Modelli ridotti esenzione — 9503 10 90 altri esenzione — 9503 20 Modelli ridotti, anche animati, da montare, diversi da quelli della sottovoce 9503 10: 9503 20 10 di materia plastica esenzione — 9503 20 90 di altre materie esenzione — 9503 30 altri assortimenti e giocattoli da costruzione: 9503 30 10 di legno esenzione — 9503 30 30 di materia plastica 4,7 — 9503 30 90 di altre materie esenzione — Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani: 9503 41 00 imbottiti 4,7 — 9503 49 altri: 9503 49 10 di legno esenzione — 9503 49 30 di materia plastica esenzione — 9503 49 90 di altre materie esenzione — 9503 50 00 Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli esenzione — 9503 60 Puzzle: 9503 60 10 di legno esenzione — 9503 60 90 altri 4,7 — 9503 70 00 altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie 4,7 — 9503 80 altri giocattoli e modelli, a motore: 9503 80 10 di materia plastica 4,7 — 9503 80 90 di altre materie esenzione — 9503 90 altri: 9503 90 10 Armi giocattolo esenzione — altri: di materia plastica: 9503 90 32 senza meccanismo 4,7 — 9503 90 34 altri 4,7 — 9503 90 35 di gomma esenzione — 9503 90 37 di materie tessili esenzione — di metallo: 9503 90 51 Modelli in miniatura, ottenuti per fusione 4,7 — 9503 90 55 altri esenzione — 9503 90 99 di altre materie esenzione — 9504 Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling): 9504 10 00 Videogiuochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisone esenzione — 9504 20 Bigliardi e loro accessori: 9504 20 10 Bigliardi esenzione — 9504 20 90 altri esenzione — 9504 30 altri giuochi a monete, a banconote, a gettoni o altri articoli simili, esclusi i giuochi di birilli automatici (bowlings): 9504 30 10 Giuochi con schermo esenzione p/st altri giuochi: 9504 30 30 Flippers esenzione p/st 9504 30 50 altri esenzione p/st 9504 30 90 Parti esenzione — 9504 40 00 Carte da giuoco 2,7 — 9504 90 altri: 9504 90 10 Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giuochi da competizione esenzione — 9504 90 90 altri esenzione — 9505 Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese: 9505 10 Oggetti per feste di Natale: 9505 10 10 di vetro esenzione — 9505 10 90 di altre materie 2,7 — 9505 90 00 altri 2,7 — 9506 Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare: Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve: 9506 11 Sci: 9506 11 10 Sci da fondo 3,7 pa Sci alpini: 9506 11 21 Monosci e surf da neve 3,7 p/st 9506 11 29 altri 3,7 pa 9506 11 80 altri sci 3,7 pa 9506 12 00 Attacchi per sci 3,7 — 9506 19 00 altri 2,7 — Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici: 9506 21 00 Tavole a vela 2,7 — 9506 29 00 altri 2,7 — Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf: 9506 31 00 Bastoni completi 2,7 p/st 9506 32 00 Palle 2,7 p/st 9506 39 altri: 9506 39 10 Parti e pezzi staccati dei bastoni 2,7 — 9506 39 90 altri 2,7 — 9506 40 Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo: 9506 40 10 Racchette, palle e reti 2,7 — 9506 40 90 altri 2,7 — Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde: 9506 51 00 Racchette da tennis, anche senza corde 4,7 — 9506 59 00 altre 2,7 — Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo: 9506 61 00 Palle da tennis 2,7 — 9506 62 gonfiabili: 9506 62 10 di cuoio 2,7 — 9506 62 90 altri 2,7 — 9506 69 altri: 9506 69 10 Palle da crichet e da polo esenzione — 9506 69 90 altri 2,7 — 9506 70 Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini: 9506 70 10 Pattini da ghiaccio esenzione pa 9506 70 30 Pattini a rotelle 2,7 pa 9506 70 90 Parti ed accessori 2,7 — altri: 9506 91 Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica: 9506 91 10 Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo 2,7 — 9506 91 90 altri 2,7 — 9506 99 altri: 9506 99 10 Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle esenzione — 9506 99 90 altri 2,7 — 9507 Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia: 9507 10 00 Canne da pesca 3,7 — 9507 20 Ami, anche montati su alamatori: 9507 20 10 Ami non montati 1,7 — 9507 20 90 altri 3,7 — 9507 30 00 Mulinelli per la pesca 3,7 — 9507 90 00 altri 3,7 — 9508 Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti: 9508 10 00 Circhi ambulanti e serragli ambulanti 1,7 — 9508 90 00 altri 1,7 — CAPITOLO 96 LAVORI DIVERSI Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33); b) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni); c) le minuterie di fantasia (voce 7117); d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); e) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602; f) gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)]; g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria); h) gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92); ij) gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi); k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione); l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport); m) gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità). 2. Ai sensi della voce 9602, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono: a) i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio; b) l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo. 3. Ai sensi della voce 9603, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità. 4. Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 9601 Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura): 9601 10 00 Avorio lavorato e lavori di avorio 2,7 — 9601 90 altri: 9601 90 10 Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie esenzione — 9601 90 90 altri esenzione — 9602 00 00 Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita 2,2 — 9603 Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili: 9603 10 00 Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico 3,7 p/st Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi: 9603 21 00 Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere 3,7 p/st 9603 29 altri: 9603 29 30 Spazzole per capelli 3,7 p/st 9603 29 80 altri 3,7 — 9603 30 Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici: 9603 30 10 Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere 3,7 p/st 9603 30 90 Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici 3,7 p/st 9603 40 Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere: 9603 40 10 Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili 3,7 p/st 9603 40 90 Tamponi e rulli per dipingere 3,7 p/st 9603 50 00 altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli 2,7 — 9603 90 altri: 9603 90 10 Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore 2,7 p/st altri: 9603 90 91 Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali 3,7 — 9603 90 99 altri 3,7 — 9604 00 00 Stacci e crivelli, a mano 3,7 — 9605 00 00 Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti 3,7 — 9606 Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni: 9606 10 00 Bottoni a pressione e loro parti 3,7 — Bottoni: 9606 21 00 di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili 3,7 — 9606 22 00 di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili 3,7 — 9606 29 00 altri 3,7 — 9606 30 00 Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni 2,7 — 9607 Chiusure lampo e loro parti: Chiusure lampo: 9607 11 00 con dentini di metalli comuni 6,7 m 9607 19 00 altre 7,7 m 9607 20 Parti: 9607 20 10 di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni) 6,7 — 9607 20 90 altre 7,7 — 9608 Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609: 9608 10 Penne e matite a sfera: 9608 10 10 con inchiostro liquido 3,7 p/st altre: 9608 10 30 con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 3,7 p/st altre: 9608 10 91 con cartucce sostituibili 3,7 p/st 9608 10 99 altre 3,7 p/st 9608 20 00 Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose 3,7 p/st Penne stilografiche ed altre penne: 9608 31 00 per disegnare ad inchiostro di China 3,7 p/st 9608 39 altre: 9608 39 10 con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 3,7 p/st 9608 39 90 altre 3,7 p/st 9608 40 00 Portamine 3,7 p/st 9608 50 00 Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti 3,7 — 9608 60 Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte: 9608 60 10 con inchiostro liquido 2,7 p/st 9608 60 90 altre 2,7 p/st altri: 9608 91 00 Pennini da scrivere e punte per pennini 2,7 — 9608 99 altri: 9608 99 20 di metalli 2,7 — 9608 99 80 altri 2,7 — 9609 Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti: 9609 10 Matite con guaina: 9609 10 10 con mina di grafite 2,7 — 9609 10 90 altri 2,7 — 9609 20 00 Mine per matite o per portamine 2,7 — 9609 90 altri: 9609 90 10 Pastelli e carboncini 2,7 — 9609 90 90 altri 1,7 — 9610 00 00 Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate 2,7 — 9611 00 00 Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano 2,7 — 9612 Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola: 9612 10 Nastri inchiostratori: 9612 10 10 di materia plastica 2,7 — 9612 10 20 di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine esenzione — 9612 10 80 altri 2,7 — 9612 20 00 Cuscinetti per timbri 2,7 — 9613 Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini: 9613 10 00 Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili 2,7 p/st 9613 20 Accendini tascabili, a gas, ricaricabili: 9613 20 10 con sistema elettrico di accensione 2,7 p/st 9613 20 90 con altri sistemi di accensione 2,7 p/st 9613 80 00 altri accendini ed accenditori 2,7 — 9613 90 00 Parti 2,7 — 9614 Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti: 9614 20 Pipe e teste di pipe: 9614 20 20 Sbozzi di pipe, di legno o di radica esenzione — 9614 20 80 altri 2,7 p/st 9614 90 00 altri 2,7 — 9615 Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti: Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili: 9615 11 00 di gomma indurita o di materie plastiche 2,7 — 9615 19 00 altri 2,7 — 9615 90 00 altri 2,7 — 9616 Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta: 9616 10 Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature: 9616 10 10 Spruzzatori da toletta 2,7 — 9616 10 90 Montature e teste di montature 2,7 — 9616 20 00 Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta 2,7 — 9617 00 Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro): Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità: 9617 00 11 inferiore o uguale a 0,75 litri 6,7 — 9617 00 19 superiore a 0,75 litri 6,7 — 9617 00 90 Parti (escluse le ampolle di vetro) 6,7 — 9618 00 00 Manichini e simili; automi e scene animate per mostre 1,7 — SEZIONE XXI OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ CAPITOLO 97 OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907; b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706; c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103). 2. Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico. 3. Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti. 4. a) Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura, debbono essere classificati in questo capitolo. b) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705. 5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi. Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio. Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare (1) (2) (3) (4) 9701 Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»): 9701 10 00 Quadri, pitture e disegni esenzione — 9701 90 00 altri esenzione — 9702 00 00 Incisioni, stampe e litografie, originali esenzione — 9703 00 00 Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia esenzione — 9704 00 00 Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907 esenzione — 9705 00 00 Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico esenzione — 9706 00 00 Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età esenzione — CAPITOLO 98 IMPIANTI INDUSTRIALI Nota I regolamenti (CE) n. 1901/2000 (179) e (CE) n. 1917/2000 (180) della Commissione, del 7 Settembre 2000, prevedono che possa essere richiesta una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni e degli arrivi o spedizioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero e intra-comunitario della Comunità. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto: Stato membro Nome ed indirizzo del servizio competente Belgio Institut des comptes nationaux p/a Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14 B-1000 Bruxelles Instituut voor de Nationale Rekeningen p/a Nationale Bank van België de Berlaimontlaan 14 B-1000 Brussel Repubblica Ceca Český statistický úřad Na padesátém 81 10082 Praha 10 Danimarca Skatteministeriet Told-og Skattestyrelsen Østbanegade 123 DK-2100 København Ø Germania Statistisches Bundesamt Gruppe IV A-Koordinierung der Unternehmensstatistiken, Unternehmensregister, Klassifikationen D-65180 Wiesbaden Estonia Maksu-ja Tolliamet Narva mnt 9j 15176, Tallinn Statistikaamet Väliskaubandusstatistika talitus Endla 15 15174, Tallinn Grecia Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) Οδός Λυκούργου 14-16 GR-101 66 Αθήνα Spagna Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Avda. Llano Castellano, 17 E-28071 Madrid Francia Direction générale des douanes et droits indirects Département des statistiques et des études économiques 8, rue de la Tour-des-Dames F-75436 ParisCedex 09 Italia Agenzia delle Dogane Area gestione tributi e rapporti con gli utenti Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli Via Mario Carucci, 71 I-00143 Roma Irlanda Central Statistics Office Ardee Rd. Rathmines Dublin 6, Ireland Office of the Revenue Commissioners Dublin Castle Dublin 2, Ireland Cipro Τμήμα Τελωνείων Υπουργείο Οικονομικών Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου 1096, Λευκωσία Κύπρος Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Τμήμα Τελωνείων Υπουργείο Οικονομικών Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρ. Αυξεντίου 1471, Λευκωσία Κύπρος Lettonia Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1301, Latvija Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde, Kr.Valdemāra ielā 1a, Rīga, LV-1841, Latvija Lituania Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos A.Jakšto str.1/25 LT-01105 Vilnius Lithuania Lussemburgo Service Central de la Statistique et des Études Économiques Centre administratif Pierre Werner 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg-Kirchberg Ungheria Központi Statisztikai Hivatal Külkereskedelem-statisztikai Foosztály 1024 Budapest, Petrezselyem u. 7-9. Malta Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika Lascaris II-Belt. CMR 02 Malta Paesi Bassi De inspecteur in wiens ambtsgebied belanghebbende woont of is gevestigd Austria Hauptzollamt jener Finanzlandesdirektion, in deren Bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz hat oder Österreichisches Statistisches Zentralamt Hintere Zollamtsstraße 2b A-1033 Wien Polonia — Portogallo Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira Rua da Alfândega, 5, r/c P-1149-006 Lisboa Slovenia Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Generalni carinski urad Šmartinska 55 SI-1523 Ljubljana (za izvoz blaga) Statistinčni urad Republike Slovenije Vožarski pot 12 SI-1000 Ljubljana (za odpreme in prejeme blaga) Slovacchia Štatistický úrad SR Odbor štatistiky zahraničného obchodu Miletičova 3 82467 Bratislava 26 Colné riaditel'stvo SR Mierová 23 815 11 Bratislava Finlandia Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Tullstyrelsen PB 512 FIN-00101 Helsingfors Svezia Tullverket Huvudkontoret Box 12854 S-11298 Stockholm Statistiska centralbyrån Box 24300 S-10451 Stockholm Regno Unito Head of Tariff and Statistical Office HM Customs and Excise Information Management Division 5th floor, North Central Alexander House 21 Victoria Avenue Southend-on-SeaSS99 1AA United Kingdom Codice NC Designazione delle merci (1) (2) Componenti d'impianti industriali: 98806300 fino a 98896310 — rientranti nel capitolo 63 98806800 fino a 98896815 — rientranti nel capitolo 68 98806900 fino a 98896914 — rientranti nel capitolo 69 98807000 fino a 98897020 — rientranti nel capitolo 70 98807200 fino a 98897229 — rientranti nel capitolo 72 98807300 fino a 98897326 — rientranti nel capitolo 73 98807600 fino a 98897616 — rientranti nel capitolo 76 98808200 fino a 98898215 — rientranti nel capitolo 82 98808400 fino a 98898445 — rientranti nel capitolo 84 98808500 fino a 98898584 — rientranti nel capitolo 85 98808600 fino a 98898609 — rientranti nel capitolo 86 98808700 fino a 98898716 — rientranti nel capitolo 87 98809000 fino a 98899033 — rientranti nel capitolo 90 98809400 fino a 98899406 — rientranti nel capitolo 94 98809900 fino a 98899900 — non classificati nei capitoli da cui dipendono PARTE TERZA ALLEGATI TARIFFARI SEZIONE I ALLEGATI AGRICOLI ALLEGATO 1 ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M) Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l'elemento agricolo («EA»), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi («AD S/Z») o il dazio supplementare sulla farina («AD F/M») vengono determinati in base al tenore della merce interessata in: — materia grassa del latte, — proteine provenienti dal latte, — saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio, — amido-fecola/glucosio. A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata. L'elemento agricolo (in Euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2. I dazi supplementari sugli zuccheri diversi («AD S/Z») (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella terza colonna della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD S/Z»; i dazi supplementari sulla farina («AD F/M») (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella quarta colonna, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD F/M». Tabella 1 Codice addizionale (secondo la composizione) Materie grasse provenienti dal latte (% in peso) Proteine del latte (% in peso) (183) Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (181) ≥ 0 < 5 ≥ 5 < 25 ≥ 25 < 50 ≥ 50 < 75 ≥ 75 Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (182) ≥ 0 < 5 ≥ 5 < 30 ≥ 30 < 50 ≥ 50 < 70 ≥ 70 ≥ 0 < 5 ≥ 5 < 30 ≥ 30 < 50 ≥ 50 < 70 ≥ 70 ≥ 0 < 5 ≥ 5 < 30 ≥ 30 < 50 ≥ 50 ≥ 0 < 5 ≥ 5 < 30 ≥ 30 ≥ 0 < 5 ≥ 5 ≥ 0 < 1,5 ≥ 0 < 2,5 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7017 7758 7759 ≥ 2,5 < 6 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7035 7036 7037 7768 7769 ≥ 6 < 18 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 7053 7055 7056 7057 7778 7779 ≥ 18 < 30 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073 7075 7076 7077 7788 7789 ≥ 30 < 60 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 × 7090 7091 7092 × 7095 7096 × × × ≥ 60 7800 7801 7802 × × 7805 7806 7807 × × 7810 7811 × × × × × × × ≥ 1,5 < 3 ≥ 0 < 2,5 7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7115 7116 7117 7798 7799 ≥ 2,5 < 6 7120 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7135 7136 7137 7808 7809 ≥ 6 < 18 7140 7141 7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 7151 7152 7153 7155 7156 7157 7818 7819 ≥ 18 < 30 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7175 7176 7177 7828 7829 ≥ 30 < 60 7180 7181 7182 7183 × 7185 7186 7187 7188 × 7190 7191 7192 × 7195 7196 × × × ≥ 60 7820 7821 7822 × × 7825 7826 7827 × × 7830 7831 × × × × × × × ≥ 3 < 6 ≥ 0 < 2,5 7840 7841 7842 7843 7844 7845 7846 7847 7848 7849 7850 7851 7852 7853 7855 7856 7857 7858 7859 ≥ 2,5 < 12 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7215 7216 7217 7220 7221 ≥ 12 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7275 7276 × 7838 × ≥ 6 < 9 ≥ 0 < 4 7860 7861 7862 7863 7864 7865 7866 7867 7868 7869 7870 7871 7872 7873 7875 7876 7877 7878 7879 ≥ 4 < 15 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7315 7316 7317 7320 7321 ≥ 15 7360 7361 7362 7363 7364 7365 7366 7367 7368 7369 7370 7371 7372 7373 7375 7376 × 7378 × ≥ 9 < 12 ≥ 0 < 6 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910 7911 7912 7913 7915 7916 7917 7918 7919 ≥ 6 < 18 7400 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7415 7416 7417 7420 7421 ≥ 18 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 × 7470 7471 7472 × 7475 7476 × × × ≥ 12 < 18 ≥ 0 < 6 7940 7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950 7951 7952 7953 7955 7956 7957 7958 7959 ≥ 6 < 18 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7515 7516 7517 7520 7521 ≥ 18 7560 7561 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 × 7570 7571 7572 × 7575 7576 × × × ≥ 18 < 26 ≥ 0 < 6 7960 7961 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971 7972 7973 7975 7976 7977 7978 7979 ≥ 6 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7615 7616 × 7620 × ≥ 26 < 40 ≥ 0 < 6 7980 7981 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 × 7990 7991 7992 × 7995 7996 × × × ≥ 6 7700 7701 7702 7703 × 7705 7706 7707 7708 × 7710 7711 7712 × 7715 7716 × × × ≥ 40 < 55 7720 7721 7722 7723 × 7725 7726 7727 7728 × 7730 7731 7732 × 7735 7736 × × × ≥ 55 < 70 7740 7741 7742 × × 7745 7746 7747 × × 7750 7751 × × × × × × × ≥ 70 < 85 7760 7761 7762 × × 7765 7766 × × × 7770 7771 × × × × × × × ≥ 85 7780 7781 × × × 7785 7786 × × × × × × × × × × × × Tabella 2 Codice Elemento agricolo AD S/Z AD F/M 1 2 3 4 7000 0 0 0 7001 10,06 10,06 7002 18,87 18,87 7003 27,25 27,25 7004 38,99 38,99 7005 4,16 4,16 7006 14,22 10,06 4,16 7007 23,03 18,87 4,16 7008 31,41 27,25 4,16 7009 43,15 38,99 4,16 7010 8,88 8,88 7011 18,95 10,06 8,88 7012 27,75 18,87 8,88 7013 36,14 27,25 8,88 7015 13,99 13,99 7016 24,05 10,06 13,99 7017 32,85 18,87 13,99 7020 16,63 7021 26,69 10,06 7022 35,50 18,87 7023 40,56 27,25 7024 52,30 38,99 7025 20,79 4,16 7026 30,85 10,06 4,16 7027 39,66 18,87 4,16 7028 44,72 27,25 4,16 7029 56,46 38,99 4,16 7030 25,51 8,88 7031 35,58 10,06 8,88 7032 44,38 18,87 8,88 7033 49,44 27,25 8,88 7035 27,29 13,99 7036 37,35 10,06 13,99 7037 46,16 18,87 13,99 7040 49,90 7041 59,96 10,06 7042 68,76 18,87 7043 67,17 27,25 7044 78,91 38,99 7045 54,05 4,16 7046 64,12 10,06 4,16 7047 72,92 18,87 4,16 7048 71,33 27,25 4,16 7049 83,07 38,99 4,16 7050 58,78 8,88 7051 68,84 10,06 8,88 7052 77,65 18,87 8,88 7053 76,05 27,25 8,88 7055 53,90 13,99 7056 63,96 10,06 13,99 7057 72,77 18,87 13,99 7060 89,10 7061 99,16 10,06 7062 107,97 18,87 7063 93,53 27,25 7064 110,27 38,99 7065 93,26 4,16 7066 103,32 10,06 4,16 7067 112,13 18,87 4,16 7068 102,69 27,25 4,16 7069 114,43 38,99 4,16 7070 97,98 8,88 7071 108,05 10,06 8,88 7072 116,85 18,87 8,88 7073 107,42 27,25 8,88 7075 85,27 13,99 7076 95,33 10,06 13,99 7077 104,13 18,87 13,99 7080 173,45 7081 183,51 10,06 7082 192,32 18,87 7083 166,01 27,25 7084 177,75 38,99 7085 177,61 4,16 7086 187,67 10,06 4,16 7087 196,47 18,87 4,16 7088 170,17 27,25 4,16 7090 182,33 8,88 7091 192,39 10,06 8,88 7092 201,20 18,87 8,88 7095 152,74 13,99 7096 162,81 10,06 13,99 7100 5,69 7101 15,75 10,06 7102 24,55 18,87 7103 32,94 27,25 7104 44,68 38,99 7105 9,84 4,16 7106 19,91 10,06 4,16 7107 28,71 18,87 4,16 7108 37,10 27,25 4,16 7109 48,84 38,99 4,16 7110 14,57 8,88 7111 24,63 10,06 8,88 7112 33,44 18,87 8,88 7113 41,82 27,25 8,88 7115 19,67 13,99 7116 29,73 10,06 13,99 7117 38,54 18,87 13,99 7120 22,32 7121 32,38 10,06 7122 41,19 18,87 7123 46,25 27,25 7124 57,99 38,99 7125 26,48 4,16 7126 36,54 10,06 4,16 7127 45,34 18,87 4,16 7128 50,40 27,25 4,16 7129 62,14 38,99 4,16 7130 31,20 8,88 7131 41,26 10,06 8,88 7132 50,07 18,87 8,88 7133 55,13 27,25 8,88 7135 32,98 13,99 7136 43,04 10,06 13,99 7137 51,85 18,87 13,99 7140 55,58 7141 65,65 10,06 7142 74,45 18,87 7143 72,86 27,25 7144 84,60 38,99 7145 59,74 4,16 7146 69,80 10,06 4,16 7147 78,61 18,87 4,16 7148 77,01 27,25 4,16 7149 88,75 38,99 4,16 7150 64,47 8,88 7151 74,53 10,06 8,88 7152 88,33 18,87 8,88 7153 81,74 27,25 8,88 7155 59,59 13,99 7156 69,65 10,06 13,99 7157 78,46 18,87 13,99 7160 94,79 7161 104,85 10,06 7162 113,65 18,87 7163 104,22 27,25 7164 115,96 38,99 7165 98,94 4,16 7166 109,10 10,06 4,16 7167 117,81 18,87 4,16 7168 108,38 27,25 4,16 7169 120,12 38,99 4,16 7170 103,67 8,88 7171 113,73 10,06 8,88 7172 122,54 18,87 8,88 7173 113,10 27,25 8,88 7175 90,95 13,99 7176 101,01 10,06 13,99 7177 109,82 18,87 13,99 7180 179,13 7181 189,20 10,06 7182 198,00 18,87 7183 171,70 27,25 7185 183,29 4,16 7186 193,36 10,06 4,16 7187 202,16 18,87 4,16 7188 175,86 27,25 4,16 7190 188,02 8,88 7191 198,08 10,06 8,88 7192 206,89 18,87 8,88 7195 158,43 13,99 7196 168,49 10,06 13,99 7200 37,49 7201 47,55 10,06 7202 56,36 18,87 7203 64,74 27,25 7204 76,48 38,99 7205 41,65 4,16 7206 51,71 10,06 4,16 7207 60,52 18,87 4,16 7208 68,90 27,25 4,16 7209 80,64 38,99 4,16 7210 46,37 8,88 7211 56,44 10,06 8,88 7212 65,24 18,87 8,88 7213 73,63 27,25 8,88 7215 51,48 13,99 7216 61,54 10,06 13,99 7217 70,34 18,87 13,99 7220 56,58 19,09 7221 66,64 10,06 19,09 7260 78,85 7261 88,91 10,06 7262 97,72 18,87 7263 106,11 27,25 7264 117,85 38,99 7265 83,01 4,16 7266 93,07 10,06 4,16 7267 101,88 18,87 4,16 7268 110,26 27,25 4,16 7269 122,00 38,99 4,16 7270 87,73 8,88 7271 97,80 10,06 8,88 7272 106,60 18,87 8,88 7273 114,99 27,25 8,88 7275 92,84 13,99 7276 102,90 10,06 13,99 7300 51,24 7301 61,30 10,06 7302 70,11 18,87 7303 78,50 27,25 7304 90,24 38,99 7305 55,40 4,16 7306 65,46 10,06 4,16 7307 74,27 18,87 4,16 7308 82,65 27,25 4,16 7309 94,39 38,99 4,16 7310 60,12 8,88 7311 70,19 10,06 8,88 7312 78,99 18,87 8,88 7313 87,38 27,25 8,88 7315 65,23 13,99 7316 75,29 10,06 13,99 7317 84,10 18,87 13,99 7320 70,33 19,09 7321 80,39 10,06 19,09 7360 86,43 7361 96,50 10,06 7362 105,30 18,87 7363 113,69 27,25 7364 125,43 38,99 7365 90,59 4,16 7366 100,66 10,06 4,16 7367 109,46 18,87 4,16 7368 117,85 27,25 4,16 7369 129,59 38,99 4,16 7370 95,32 8,88 7371 105,38 10,06 8,88 7372 114,18 18,87 8,88 7373 122,57 27,25 8,88 7375 100,42 13,99 7376 110,48 10,06 13,99 7378 105,52 19,09 7400 64,64 7401 74,70 10,06 7402 83,51 18,87 7403 91,89 27,25 7404 103,63 38,99 7405 68,80 4,16 7406 78,86 10,06 4,16 7407 87,66 18,87 4,16 7408 96,05 27,25 4,16 7409 107,79 38,99 4,16 7410 73,52 8,88 7411 83,58 10,06 8,88 7412 92,39 18,87 8,88 7413 100,78 27,25 8,88 7415 78,62 13,99 7416 88,69 10,06 13,99 7417 97,49 27,25 13,99 7420 83,73 19,09 7421 93,79 10,06 19,09 7460 93,07 7461 103,13 10,06 7462 111,93 18,87 7463 120,32 27,25 7464 132,06 38,99 7465 97,22 4,16 7466 107,29 10,06 4,16 7467 116,09 18,87 4,16 7468 124,48 27,25 4,16 7470 101,95 8,88 7471 112,01 10,06 8,88 7472 120,82 18,87 8,88 7475 107,05 13,99 7476 117,11 10,06 13,99 7500 76,83 7501 86,90 10,06 7502 95,70 18,87 7503 104,09 27,25 7504 115,83 38,99 7505 80,99 4,16 7506 91,05 10,06 4,16 7507 99,88 18,87 4,16 7508 108,24 27,25 4,16 7509 119,98 38,99 4,16 7510 85,72 8,88 7511 95,78 10,06 8,88 7512 104,58 18,87 8,88 7513 112,97 27,25 8,88 7515 90,82 13,99 7516 100,88 10,06 13,99 7517 109,69 18,87 13,99 7520 95,92 19,09 7521 105,98 10,06 19,09 7560 99,69 7561 109,75 10,06 7562 118,56 18,87 7563 126,94 27,25 7564 138,68 38,99 7565 103,85 4,16 7566 113,91 10,06 4,16 7567 122,71 18,87 4,16 7568 131,10 27,25 4,16 7570 108,57 8,88 7571 118,63 10,06 8,88 7572 127,44 18,87 8,88 7575 113,67 13,99 7576 123,74 10,06 13,99 7600 102,49 7601 112,56 10,06 7602 121,36 18,87 7603 129,75 27,25 7604 141,49 38,99 7605 106,65 4,16 7606 116,71 10,06 4,16 7607 125,52 18,87 4,16 7608 133,90 27,25 4,16 7609 145,64 38,99 4,16 7610 111,38 8,88 7611 121,44 10,06 8,88 7612 130,24 18,87 8,88 7613 138,63 27,25 8,88 7615 116,48 13,99 7616 126,54 10,06 13,99 7620 121,58 7700 121,42 7701 131,48 10,06 7702 140,29 18,87 7703 148,67 27,25 7705 125,58 4,16 7706 135,64 10,06 4,16 7707 144,44 18,87 4,16 7708 152,83 27,25 4,16 7710 130,30 8,88 7711 140,36 10,06 8,88 7712 149,17 18,87 8,88 7715 135,40 13,99 7716 145,47 10,06 13,99 7720 119,42 7721 129,49 10,06 7722 138,29 18,87 7723 146,68 27,25 7725 123,58 4,16 7726 133,64 10,06 4,16 7727 142,45 18,87 4,16 7728 150,83 27,25 4,16 7730 128,31 8,88 7731 138,37 10,06 8,88 7732 147,17 18,87 8,88 7735 133,41 13,99 7736 143,47 10,06 13,99 7740 153,54 7741 163,61 10,06 7742 172,41 18,87 7745 157,70 4,16 7746 167,77 10,06 4,16 7747 176,57 18,87 4,16 7750 162,43 8,88 7751 172,49 10,06 8,88 7758 19,09 19,09 7759 29,15 10,06 19,09 7760 187,67 7761 197,73 10,06 7762 206,53 18,87 7765 191,82 4,16 7766 201,89 10,06 4,16 7768 32,39 19,09 7769 42,46 10,06 19,09 7770 196,55 8,88 7771 206,61 10,06 8,88 7778 59,00 19,09 7779 69,07 10,06 19,09 7780 221,79 7781 231,85 10,06 7785 225,94 4,16 7786 236,01 10,06 4,16 7788 90,37 19,09 7789 100,43 10,06 19,09 7798 24,78 19,09 7799 34,84 10,06 19,09 7800 247,10 7801 257,17 10,06 7802 265,97 18,87 7805 251,26 4,16 7806 261,32 10,06 4,16 7807 270,13 18,87 4,16 7808 38,08 19,09 7809 48,14 10,06 19,09 7810 255,99 8,88 7811 266,05 10,06 8,88 7818 64,69 19,09 7819 74,75 10,06 19,09 7820 252,79 7821 262,85 10,06 7822 271,66 18,87 7825 256,95 4,16 7826 267,01 10,06 4,16 7827 275,82 18,87 4,16 7828 96,06 19,09 7829 106,12 10,06 19,09 7830 261,67 8,88 7831 271,74 10,06 8,88 7838 97,94 19,09 7840 11,37 7841 21,44 10,06 7842 30,24 18,87 7843 38,63 27,25 7844 50,37 38,99 7845 15,53 4,16 7846 25,59 10,06 4,16 7847 34,40 18,87 4,16 7848 42,78 27,25 4,16 7849 54,52 38,99 4,16 7850 20,26 8,88 7851 30,32 10,06 8,88 7852 39,12 18,87 8,88 7853 47,51 27,25 8,88 7855 25,36 13,99 7856 35,42 10,06 13,99 7857 44,23 18,87 13,99 7858 30,46 19,09 7859 40,52 10,06 19,09 7860 18,96 7861 29,02 10,06 7862 37,82 18,87 7863 46,21 27,25 7864 57,95 38,99 7865 23,11 4,16 7866 33,18 10,06 4,16 7867 41,98 18,87 4,16 7868 50,37 27,25 4,16 7869 62,11 38,99 4,16 7870 27,84 8,88 7871 37,90 10,06 8,88 7872 46,71 18,87 8,88 7873 55,09 27,25 8,88 7875 32,94 13,99 7876 43,00 10,06 13,99 7877 51,81 18,87 13,99 7878 38,04 19,09 7879 48,11 10,06 19,09 7900 26,54 7901 36,60 10,06 7902 45,41 18,87 7903 53,79 27,25 7904 65,53 38,99 7905 30,70 4,16 7906 40,76 10,06 4,16 7907 49,56 18,87 4,16 7908 57,95 27,25 4,16 7909 69,69 38,99 4,16 7910 35,42 8,88 7911 45,48 10,06 8,88 7912 54,29 18,87 8,88 7913 62,67 27,25 8,88 7915 40,52 13,99 7916 50,59 10,06 13,99 7917 59,39 18,87 13,99 7918 45,63 19,09 7919 55,69 10,06 19,09 7940 37,91 7941 47,98 10,06 7942 56,78 18,87 7943 65,17 27,25 7944 76,91 38,99 7945 42,07 4,16 7946 52,13 10,06 4,16 7947 60,94 18,87 4,16 7948 69,32 27,25 4,16 7949 81,06 38,99 4,16 7950 46,79 8,88 7951 56,86 10,06 8,88 7952 65,66 18,87 8,88 7953 74,05 27,25 8,88 7955 51,90 13,99 7956 61,96 10,06 13,99 7957 70,77 27,25 13,99 7958 57,00 19,09 7959 67,06 10,06 19,09 7960 54,97 7961 65,04 10,06 7962 73,84 18,87 7963 82,23 27,25 7964 93,97 38,99 7965 59,13 4,16 7966 69,19 10,06 4,16 7967 78,00 18,87 4,16 7968 86,38 27,25 4,16 7969 98,12 38,99 4,16 7970 63,86 8,88 7971 73,92 10,06 8,88 7972 82,72 18,87 8,88 7973 91,11 27,25 8,88 7975 68,96 13,99 7976 79,02 10,06 13,99 7977 87,83 18,87 13,99 7978 74,06 19,09 7979 84,12 10,06 19,09 7980 85,30 7981 95,37 10,06 7982 104,17 18,87 7983 112,56 27,25 7984 124,30 38,99 7985 89,46 4,16 7986 99,52 10,06 4,16 7987 108,33 18,87 4,16 7988 116,71 27,25 4,16 7990 94,19 8,88 7991 104,25 10,06 8,88 7992 113,05 18,87 8,88 7995 99,29 13,99 7996 109,35 10,06 13,99 ALLEGATO 2 PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA (184) Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) (1) (2) 0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati: dal 1o gennaio al 31 marzo: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 84,6 € uguale o superiore a 82,9 € ma inferiore a 84,6 € uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 82,9 € uguale o superiore a 79,5 € ma inferiore a 81,2 € uguale o superiore a 77,8 € ma inferiore a 79,5 € inferiore a 77,8 € dal 1o aprile al 30 aprile: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 112,6 € uguale o superiore a 110,3 € ma inferiore a 112,6 € uguale o superiore a 108,1 € ma inferiore a 110,3 € uguale o superiore a 105,8 € ma inferiore a 108,1 € uguale o superiore a 103,6 € ma inferiore a 105,8 € inferiore a 103,6 € dal 1o maggio al 14 maggio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 72,6 € uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 € uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 € uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 € uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 € inferiore a 66,8 € dal 15 maggio al 31 maggio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 72,6 € uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 € uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 € uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 € uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 € inferiore a 66,8 € dal 1o giugno al 30 settembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 52,6 € uguale o superiore a 51,5 € ma inferiore a 52,6 € uguale o superiore a 50,5 € ma inferiore a 51,5 € uguale o superiore a 49,4 € ma inferiore a 50,5 € uguale o superiore a 48,4 € ma inferiore a 49,4 € inferiore a 48,4 € dal 1o ottobre al 31 ottobre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 62,6 € uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 € uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 € uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 € uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 € inferiore a 57,6 € dal 1o novembre al 20 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 62,6 € uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 € uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 € uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 € uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 € inferiore a 57,6 € dal 21 dicembre al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 67,6 € uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,6 € uguale o superiore a 64,9 € ma inferiore a 66,2 € uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,9 € uguale o superiore a 62,2 € ma inferiore a 63,5 € inferiore a 62,2 € 0707 00 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: 0707 00 05 Cetrioli: dal 1o gennaio alla fine di febbraio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 67,5 € uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,5 € uguale o superiore a 64,8 € ma inferiore a 66,2 € uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,8 € uguale o superiore a 62,1 € ma inferiore a 63,5 € inferiore a 62,1 € dal 1o marzo al 30 aprile: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 110,5 € uguale o superiore a 108,3 € ma inferiore a 110,5 € uguale o superiore a 106,1 € ma inferiore a 108,3 € uguale o superiore a 103,9 € ma inferiore a 106,1 € uguale o superiore a 101,7 € ma inferiore a 103,9 € inferiore a 101,7 € dal 1o maggio al 15 maggio: destinati alla trasformazione (185): con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 48,1 € uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 € uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 € uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 € uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 € uguale o superiore a 35 € (186) ma inferiore a 44,3 € uguale o superiore a 34,3 € (186) ma inferiore a 35 € (186) uguale o superiore a 33,6 € (186) ma inferiore a 34,3 € (186) uguale o superiore a 32,9 € (186) ma inferiore a 33,6 € (186) uguale o superiore a 32,2 € (186) ma inferiore a 32,9 € (186) inferiore a 32,2 € (186) altri: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 48,1 € uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 € uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 € uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 € uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 € inferiore a 44,3 € dal 16 maggio al 30 settembre: destinati alla trasformazione (185): con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 48,1 € uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 € uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 € uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 € uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 € uguale o superiore a 35 € (186) ma inferiore a 44,3 € uguale o superiore a 34,3 € (186) ma inferiore a 35 € (186) uguale o superiore a 33,6 € (186) ma inferiore a 34,3 € (186) uguale o superiore a 32,9 € (186) ma inferiore a 33,6 € (186) uguale o superiore a 32,2 € (186) ma inferiore a 32,9 € (186) inferiore a 32,2 € (186) altri: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 48,1 € uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 € uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 € uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 € uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 € inferiore a 44,3 € dal 1o ottobre al 31 ottobre: destinati alla trasformazione (185): con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 68,3 € uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 € uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 € uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 € uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 € uguale o superiore a 35 € (186) ma inferiore a 62,8 € uguale o superiore a 34,3 € (186) ma inferiore a 35 € (186) uguale o superiore a 33,6 € (186) ma inferiore a 34,3 € (186) uguale o superiore a 32,9 € (186) ma inferiore a 33,6 € (186) uguale o superiore a 32,2 € (186) ma inferiore a 32,9 € (186) inferiore a 32,2 € (186) altri: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 68,3 € uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 € uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 € uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 € uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 € inferiore a 62,8 € dal 1o novembre al 10 novembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 68,3 € uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 € uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 € uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 € uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 € inferiore a 62,8 € dall'11 novembre al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 60,5 € uguale o superiore a 59,3 € ma inferiore a 60,5 € uguale o superiore a 58,1 € ma inferiore a 59,3 € uguale o superiore a 56,9 € ma inferiore a 58,1 € uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,9 € inferiore a 55,7 € 0709 Altri ortaggi, freschi o refrigerati: 0709 10 00 Carciofi: dal 1o gennaio al 31 maggio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 82,6 € uguale o superiore a 80,9 € ma inferiore a 82,6 € uguale o superiore a 79,3 € ma inferiore a 80,9 € uguale o superiore a 77,6 € ma inferiore a 79,3 € uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 € inferiore a 76 € dal 1o giugno al 30 giugno: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 65,4 € uguale o superiore a 64,1 € ma inferiore a 65,4 € uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,1 € uguale o superiore a 61,5 € ma inferiore a 62,8 € uguale o superiore a 60,2 € ma inferiore a 61,5 € inferiore a 60,2 € dal 1o luglio al 31 ottobre dal 1o novembre al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 94,3 € uguale o superiore a 92,4 € ma inferiore a 94,3 € uguale o superiore a 90,5 € ma inferiore a 92,4 € uguale o superiore a 88,6 € ma inferiore a 90,5 € uguale o superiore a 86,8 € ma inferiore a 88,6 € inferiore a 86,8 € 0709 90 altri: 0709 90 70 Zucchine: dal 1o gennaio al 31 gennaio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 48,8 € uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 € uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 € uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 € uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 € inferiore a 44,9 € dal 1o febbraio al 31 marzo: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 41,3 € uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 € uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 € uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 € uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 € inferiore a 38 € dal 1o aprile al 31 maggio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 69,2 € uguale o superiore a 67,8 € ma inferiore a 69,2 € uguale o superiore a 66,4 € ma inferiore a 67,8 € uguale o superiore a 65 € ma inferiore a 66,4 € uguale o superiore a 63,7 € ma inferiore a 65 € inferiore a 63,7 € dal 1o giugno al 31 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 41,3 € uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 € uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 € uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 € uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 € inferiore a 38 € dal 1o agosto al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 48,8 € uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 € uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 € uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 € uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 € inferiore a 44,9 € 0805 Agrumi, freschi o secchi: 0805 10 Arance: 0805 10 20 Arance dolci, fresche: dal 1o gennaio al 31 marzo: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 35,4 € uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 € uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 € uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 € uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 € inferiore a 32,6 € dal 1o aprile al 30 aprile: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 35,4 € uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 € uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 € uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 € uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 € inferiore a 32,6 € dal 1o maggio al 15 maggio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 35,4 € uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 € uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 € uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 € uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 € inferiore a 32,6 € dal 16 maggio al 31 maggio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 35,4 € uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 € uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 € uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 € uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 € inferiore a 32,6 € dal 1o giugno al 15 ottobre dal 16 ottobre al 30 novembre dal 1o dicembre al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 35,4 € uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 € uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 € uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 € uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 € inferiore a 32,6 € 0805 20 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi: 0805 20 10 Clementine: dal 1o gennaio alla fine di febbraio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 64,9 € uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 € uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 € uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 € uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 € inferiore a 59,7 € dal 1o marzo al 31 ottobre dal 1o novembre al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 64,9 € uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 € uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 € uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 € uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 € inferiore a 59,7 € 0805 20 30 Monreal e satsuma: dal 1o gennaio alle fine febbraio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 28,6 € uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 € uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 € uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 € uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 € inferiore a 26,3 € dal 1o marzo al 31 ottobre dal 1o novembre al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 28,6 € uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 € uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 € uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 € uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 € inferiore a 26,3 € 0805 20 50 Mandarini e wilkings: dal 1o gennaio alle fine febbraio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 28,6 € uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 € uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 € uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 € uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 € inferiore a 26,3 € dal 1o marzo al 31 ottobre dal 1o novembre al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 28,6 € uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 € uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 € uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 € uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 € inferiore a 26,3 € 0805 20 70 Tangerini: dal 1o gennaio alla fine febbraio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 28,6 € uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 € uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 € uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 € uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 € inferiore a 26,3 € dal 1o marzo al 31 ottobre dal 1o novembre al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 28,6 € uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 € uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 € uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 € uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 € inferiore a 26,3 € 0805 20 90 altri: dal 1o gennaio alle fine febbraio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 28,6 € uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 € uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 € uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 € uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 € inferiore a 26,3 € dal 1o marzo al 31 ottobre dal 1o novembre al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 28,6 € uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 € uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 € uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 € uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 € inferiore a 26,3 € 0805 50 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): 0805 50 10 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum): dal 1o gennaio al 30 aprile: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 46,2 € uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 € uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 € uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 € uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 € inferiore a 42,5 € dal 1o maggio al 31 maggio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 46,2 € uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 € uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 € uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 € uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 € uguale o superiore a 41,6 € ma inferiore a 42,5 € uguale o superiore a 40,7 € ma inferiore a 41,6 € uguale o superiore a 39,7 € ma inferiore a 40,7 € uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,7 € inferiore a 38,8 € dal 1o giugno al 31 luglio: con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 55,8 € uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 € uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 € uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 € uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 € uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 € uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 € uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 € uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 48 € inferiore a 46,9 € dal 1o agosto al 15 agosto: con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 55,8 € uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 € uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 € uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 € uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 € uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 € uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 € uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 € inferiore a 48 € dal 16 agosto al 31 ottobre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 55,8 € uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 € uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 € uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 € uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 € inferiore a 51,3 € dal 1o novembre al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 46,2 € uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 € uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 € uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 € uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 € inferiore a 42,5 € 0806 Uve, fresche o secche: 0806 10 fresche: 0806 10 10 da tavola: dal 1o gennaio al 14 luglio: della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o gennaio al 31 gennaio (198) altre dal 15 luglio al 20 luglio dal 21 luglio al 31 ottobre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 54,6 € uguale o superiore a 53,5 € ma inferiore a 54,6 € uguale o superiore a 52,4 € ma inferiore a 53,5 € uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,4 € uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 € inferiore a 50,2 € dal 1o novembre al 20 novembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 47,6 € uguale o superiore a 46,6 € ma inferiore a 47,6 € uguale o superiore a 45,7 € ma inferiore a 46,6 € uguale o superiore a 44,7 € ma inferiore a 45,7 € uguale o superiore a 43,8 € ma inferiore a 44,7 € inferiore a 43,8 € dal 21 novembre al 31 dicembre: della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o dicembre al 31 dicembre (198) altre 0808 Mele, pere e cotogne, fresche: 0808 10 Mele: 0808 10 10 Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre 0808 10 80 altre: dal 1o gennaio al 14 febbraio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 56,8 € uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 € uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 € uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 € uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 € inferiore a 52,3 € dal 15 febbraio al 31 marzo: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 56,8 € uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 € uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 € uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 € uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 € uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 € uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 € inferiore a 50 € dal 1o aprile al 30 giugno: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 56,8 € uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 € uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 € uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 € uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 € uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 € uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 € uguale o superiore a 48,8 € ma inferiore a 50 € inferiore a 48,8 € dal 1o luglio al 15 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 45,7 € uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 € uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 € uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 € uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 € uguale o superiore a 41,1 € ma inferiore a 42 € uguale o superiore a 40,2 € ma inferiore a 41,1 € uguale o superiore a 39,3 € ma inferiore a 40,2 € inferiore a 39,3 € dal 16 luglio al 31 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 45,7 € uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 € uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 € uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 € uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 € inferiore a 42 € dal 1o agosto al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 45,7 € uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 € uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 € uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 € uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 € inferiore a 42 € 0808 20 Pere e cotogne: Pere: 0808 20 10 Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre 0808 20 50 altre: dal 1o gennaio al 31 gennaio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 51 € uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 € uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 € uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 € uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 € inferiore a 46,9 € dal 1o febbraio al 31 marzo: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 51 € uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 € uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 € uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 € uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 € inferiore a 46,9 € dal 1o aprile al 30 aprile: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 51 € uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 € uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 € uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 € uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 € uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,9 € uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 € uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,9 € inferiore a 43,9 € dal 1o maggio al 30 giugno dal 1o luglio al 15 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 46,5 € uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 € uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 € uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 € uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 € uguale o superiore a 41,9 € ma inferiore a 42,8 € uguale o superiore a 40,9 € ma inferiore a 41,9 € uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,9 € inferiore a 40 € dal 16 luglio al 31 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 46,5 € uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 € uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 € uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 € uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 € inferiore a 42,8 € dal 1o agosto al 31 ottobre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 38,8 € uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 € uguale o superiore a 37,2 € ma inferiore a 38 € uguale o superiore a 36,5 € ma inferiore a 37,2 € uguale o superiore a 35,7 € ma inferiore a 36,5 € inferiore a 35,7 € dal 1o novembre al 31 dicembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 51 € uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 € uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 € uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 € uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 € inferiore a 46,9 € 0809 Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche: 0809 10 00 Albicocche: dal 1o gennaio al 31 maggio dal 1o giugno al 20 giugno: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 107,1 € uguale o superiore a 105 € ma inferiore a 107,1 € uguale o superiore a 102,8 € ma inferiore a 105 € uguale o superiore a 100,7 € ma inferiore a 102,8 € uguale o superiore a 98,5 € ma inferiore a 100,7 € inferiore a 98,5 € dal 21 giugno al 30 giugno: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 87,3 € uguale o superiore a 85,6 € ma inferiore a 87,3 € uguale o superiore a 83,8 € ma inferiore a 85,6 € uguale o superiore a 82,1 € ma inferiore a 83,8 € uguale o superiore a 80,3 € ma inferiore a 82,1 € inferiore a 80,3 € dal 1o luglio al 31 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 77,1 € uguale o superiore a 75,6 € ma inferiore a 77,1 € uguale o superiore a 74 € ma inferiore a 75,6 € uguale o superiore a 72,5 € ma inferiore a 74 € uguale o superiore a 70,9 € ma inferiore a 72,5 € inferiore a 70,9 € dal 1o agosto al 31 dicembre 0809 20 Ciliege: 0809 20 05 Ciliege acide (Prunus cerasus): dal 1o gennaio al 30 aprile dal 1o maggio al 20 maggio dal 21 maggio al 31 maggio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 149,4 € uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 € uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 € uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 € uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 € uguale o superiore a 50,7 € (186) ma inferiore a 137,4 € uguale o superiore a 49,7 € (186) ma inferiore a 50,7 € (186) uguale o superiore a 48,7 € (186) ma inferiore a 49,7 € (186) uguale o superiore a 47,7 € (186) ma inferiore a 48,7 € (186) uguale o superiore a 46,6 € (186) ma inferiore a 47,7 € (186) inferiore a 46,6 € (186) dal 1o giugno al 15 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 125,4 € uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 € uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 € uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 € uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 € uguale o superiore a 50,7 € (186) ma inferiore a 115,4 € uguale o superiore a 49,7 € (186) ma inferiore a 50,7 € (186) uguale o superiore a 48,7 € (186) ma inferiore a 49,7 € (186) uguale o superiore a 47,7 € (186) ma inferiore a 48,7 € (186) uguale o superiore a 46,6 € (186) ma inferiore a 47,7 € (186) inferiore a 46,6 € (186) dal 16 luglio al 31 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 125,4 € uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 € uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 € uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 € uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 € uguale o superiore a 45,9 € (186) ma inferiore a 115,4 € uguale o superiore a 45 € (186) ma inferiore a 45,9 € (186) uguale o superiore a 44,1 € (186) ma inferiore a 45 € (186) uguale o superiore a 43,1 € (186) ma inferiore a 44,1 € (186) uguale o superiore a 42,2 € (186) ma inferiore a 43,1 € (186) inferiore a 42,2 € (186) dal 1o agosto al 10 agosto: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 91,6 € uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 € uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 € uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 € uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 € uguale o superiore a 45,9 € (186) ma inferiore a 84,1 € uguale o superiore a 45 € (186) ma inferiore a 45,9 € (186) uguale o superiore a 44,1 € (186) ma inferiore a 45 € (186) uguale o superiore a 43,1 € (186) ma inferiore a 44,1 € (186) uguale o superiore a 42,2 € (186) ma inferiore a 43,1 € (186) inferiore a 42,2 € (186) dall'11 agosto al 31 dicembre 0809 20 95 altre: dal 1o gennaio al 30 aprile dal 1o maggio al 20 maggio dal 21 maggio al 31 maggio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 149,4 € uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 € uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 € uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 € uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 € inferiore a 137,4 € dal 1o giugno al 15 guigno: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 125,4 € uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 € uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 € uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 € uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 € inferiore a 115,4 € dal 16 giugno al 15 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 125,4 € uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 € uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 € uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 € uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 € inferiore a 115,4 € dal 16 luglio al 31 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 125,4 € uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 € uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 € uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 € uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 € inferiore a 115,4 € dal 1o al 10 agosto: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 91,6 € uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 € uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 € uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 € uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 € inferiore a 84,1 € dall'11 agosto al 31 dicembre 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci: 0809 30 10 Pesche noci: dal 1o gennaio al 10 giugno dall'11 al 20 giugno: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 88,3 € uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 € uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 € uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 € uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 € inferiore a 81,2 € dal 21 giugno al 31 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 77,6 € uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 € uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 € uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 € uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 € inferiore a 71,4 € dal 1o agosto al 30 settembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 60 € uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 € uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 € uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 € uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 € inferiore a 55,2 € dal 1o ottobre al 31 dicembre 0809 30 90 altre: dal 1o gennaio al 10 giugno dal'11 giugno al 20 giugno: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 88,3 € uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 € uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 € uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 € uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 € inferiore a 81,2 € dal 21 giugno al 31 luglio: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 77,6 € uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 € uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 € uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 € uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 € inferiore a 71,4 € dal 1o agosto al 30 settembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 60 € uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 € uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 € uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 € uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 € inferiore a 55,2 € dal 1o ottobre al 31 dicembre 0809 40 Prugne e prugnole: 0809 40 05 Prugne: dal 1o gennaio al 10 giugno dall'11 giugno al 30 giugno: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 69,6 € uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 € uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 € uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 € uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 € inferiore a 64 € dal 1o luglio al 30 settembre: con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto: uguale o superiore a 69,6 € uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 € uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 € uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 € uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 € inferiore a 64 € dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti: Succhi di uva (compresi i mosti di uva): 2009 61 di un valore Brix uguale o inferiore a 30: 2009 61 10 di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto: con un prezzo d'entrata, per hl: uguale o superiore a 42,5 € uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 € uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 € uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 € uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 € inferiore a 39,1 € 2009 69 altri: di un valore Brix superiore a 67: 2009 69 19 altri: con un prezzo d'entrata, per hl: uguale o superiore a 212,4 € uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 € uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 € uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 € uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 € inferiore a 195,4 € di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67: di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto: 2009 69 51 concentrati: con un prezzo d'entrata, per hl: uguale o superiore a 209,4 € uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 € uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 € uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 € uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 € inferiore a 192,6 € 2009 69 59 altri: con un prezzo d'entrata, per hl: uguale o superiore a 42,5 € uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 € uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 € uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 € uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 € inferiore a 39,1 € 2204 Vini di uve fesche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: 2204 30 altri mosti di uva: altri: con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol: 2204 30 92 concentrati: con un prezzo d'entrata, per hl: uguale o superiore a 209,4 € uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 € uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 € uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 € uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 € inferiore a 192,6 € 2204 30 94 altri: con un prezzo d'entrata, per hl: uguale o superiore a 42,5 € uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 € uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 € uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 € uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 € inferiore a 39,1 € altri: 2204 30 96 concentrati: con un prezzo d'entrata, per hl: uguale o superiore a 212,4 € uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 € uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 € uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 € uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 € inferiore a 195,4 € 2204 30 98 altri: con un prezzo d'entrata, per hl: uguale o superiore a 42,5 € uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 € uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 € uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 € uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 € inferiore a 39,1 € SEZIONE II ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER LE QUALI È PREVISTA L'ESENZIONE DEL DAZIO ALLEGATO 3 ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO Codice NC CAS RN Denominazione 2818 30 00 1330-44-5 algeldrato 2833 22 00 61115-28-4 alusolfo 2842 10 00 71205-22-6 almasilato 12408-47-8 simaldrato 2842 90 90 60239-66-9 almadrato solfato 66827-12-1 almagato 0-00-0 almagodrato 41342-54-5 carbaldrato 12304-65-3 idrotalcite 74978-16-8 magaldrato 2843 30 00 34031-32-8 auranofin 16925-51-2 aurotioglicanide 10210-36-3 aurotiosolfato di sodio 12244-57-4 sodio aurotiomalato 2843 90 90 41575-94-4 carboplatino 15663-27-1 cisplatino 96392-96-0 desormaplatino 111523-41-2 enloplatino 62928-11-4 iproplatino 135558-11-1 lobaplatino 103775-75-3 miboplatino 95734-82-0 nedaplatino 62816-98-2 ormaplatino 61825-94-3 oxaliplatino 110172-45-7 sebriplatino 74790-08-2 spiroplatino 111490-36-9 zeniplatino 2844 40 20 14932-42-4 xeno (133 Xe) 2844 40 30 74855-17-7 acido iocanlidico (123 I) 54510-20-2 acido iodocetilico (123 I) 15690-63-8 cesio (131 Cs) cloruro 13115-03-2 cianocobalamina (57 Co) 18195-32-9 cianocobalamina (58 Co) 13422-53-2 cianocobalamina (60 Co) 10375-56-1 clormerodrina (197 Hg) 10039-53-9 cromato sodico (51 Cr) 0-00-0 fibrinogeno (125 I) 105851-17-0 fludesossiglucosio (18 F) 92812-82-3 fluorodopa (18 F) 8027-28-9 fosfato sodico (32 P) 142481-95-6 furifosmina tecnezio (99m Tc) 41183-64-6 gallio (67 Ga) citrato 54063-42-2 iniettabile di citrato ferrico (59 Fe) 77679-27-7 iobenguano (131 I) 42220-21-3 iodocolesterolo (131 I) 881-17-4 iodoippurato sodico (131 I) 24359-64-6 ioduro sodico (125 I) 7790-26-3 ioduro sodico (131 I) 75917-92-9 iofetamina (123 I) 155798-07-5 ioflupano (123 I) 113716-48-6 iolopride (123 I) 127396-36-5 iomazenil (123 I) 17033-82-8 iometina (125 I) 17033-83-9 iometina (131 I) 136794-86-0 iometopano (123 I) 17692-74-9 iotalamato sodico (125 I) 15845-98-4 iotalamato sodico (131 I) 54182-63-7 macrosalb (131 I) 54277-47-3 macrosalb (99m Tc) 5579-94-2 merisoprolo (197 Hg) 94153-50-1 mespiperone (11 C) 8016-07-7 olio etiodato (131 I) 15251-14-6 rosa bengala sodico (131 I) 154427-83-5 samario (153 Sm) lexidronam 1187-56-0 selenometionina (75 Se) 9048-49-1 seroalbumina umana iodata (125 I) 9048-49-1 seroalbumina umana iodata (131 I) 178959-14-3 tecnetio (99m Tc) apcitide 121281-41-2 tecnezio (99m Tc) bicisato 165942-79-0 tecnezio (99m Tc) nofetumomab merpentano 157476-76-1 tecnezio (99m Tc) pintumomab 109581-73-9 tecnezio (99m Tc) sestamibi 106417-28-1 tecnezio (99m Tc) siboroxima 104716-22-5 tecnezio (99m Tc) teboroxima 54182-60-4 tolpovidone (131 I) 2844 40 80 10043-49-9 oro (198 Au) colloidale 2845 90 10 35523-45-6 fludalanina 122431-96-3 zilascorb (2 H) 2845 90 90 103831-41-0 borocaptato (10 B) sodico 2846 90 00 113662-23-0 acido gadobenico 80529-93-7 acido gadopentetico 72573-82-1 acido gadoterico 135326-11-3 acido gadoxetico 138071-82-6 gadobutrolo 131410-48-5 gadodiamide 117827-80-2 gadopenamide 120066-54-8 gadoteridolo 131069-91-5 gadoversetamide 138721-73-0 sprodiamide 2902 19 80 75-19-4 ciclopropano 2902 90 90 75078-91-0 temarotene 2903 44 10 76-14-2 criofluorano 2903 47 00 423-55-2 perflubrone 2903 49 30 124-72-1 teflurano 2903 49 80 151-67-7 alotano 2903 59 90 1715-40-8 bromociclene 306-94-5 perflunafene 2903 62 00 50-29-3 clofenotano 2903 69 90 479-68-5 broparestrolo 34106-48-4 feniodio cloruro 56917-29-4 fluretofene 53-19-0 mitotano 2904 10 00 14992-59-7 dibunato di sodio 99287-30-6 egualene 5560-69-0 etile dibunato 6223-35-4 gualenato sodico 2904 90 20 124-88-9 dimetiodal sodico 126-31-8 metiodal sodico 2905 29 90 77-75-8 metilpentinolo 2905 39 80 55-98-1 busulfano 35449-36-6 gemcadiolo 64218-02-6 plaunotolo 2905 49 80 7518-35-6 mannosolfano 299-75-2 treosolfano 2905 51 00 113-18-8 etclorvinolo 2905 59 10 57-15-8 clorobutanolo 24403-04-1 debropolo 2905 59 99 52-51-7 bronopolo 2209-86-1 loprodiolo 488-41-5 mitobronitolo 10318-26-0 mitolattolo 2906 11 00 15356-70-4 racementolo 2906 19 00 19793-20-5 bolandiolo 112828-00-9 calcipotriolo 29474-12-2 cimepanolo 67-96-9 diidrotachisterolo 23089-26-1 levomenolo 131918-61-1 paricalcitolo 134404-52-7 seocalcitolo 57333-96-7 tacalcitolo 2906 29 00 104561-36-6 doretinel 79-93-6 fenaglicodolo 583-03-9 fenipentolo 15687-18-0 fenpentadiolo 56430-99-0 flumecinolo 13980-94-4 metaglicodolo 14088-71-2 proclonolo 2907 19 00 1300-94-3 amilmetacresolo 5591-47-9 ciclomenolo 2078-54-8 propofol 13741-18-9 xibornolo 2907 29 00 85-95-0 benzestrolo 84-17-3 dienestrolo 56-53-1 dietilstilbestrolo 5635-50-7 exestrolo 10457-66-6 gerochinolo 27686-84-6 masoprocolo 130-73-4 metestrolo 2908 10 00 6915-57-7 bibrocatolo 15686-33-6 biclotimolo 34633-34-6 bifluranolo 10572-34-6 cicliomenolo 37693-01-9 clofoctolo 145-94-8 clorindanolo 59-50-7 clorocresolo 120-32-1 clorofene 88-04-0 clorossilenolo 97-23-4 diclorofene 133-53-9 dicloroxilenolo 127035-60-3 enofelast 70-30-4 esaclorofene 65634-39-1 pentafluranolo 64396-09-4 terfluranolo 2908 20 00 4444-23-9 acido persilico 57775-26-5 acido sultosilico 78480-14-5 dicresulene 20123-80-2 dobesilato di calcio 2908 90 00 10331-57-4 niclofolano 39224-48-1 nitroclofene 2909 19 00 57041-67-5 desflurano 13838-16-9 enflurano 406-90-6 flurossene 333-36-8 flurotile 26675-46-7 isoflurano 76-38-0 metossiflurano 679-90-3 roflurano 28523-86-6 sevoflurano 2909 20 00 56689-41-9 aliflurano 2909 30 90 777-11-7 aloprogin 569-57-3 clorotrianisene 55837-16-6 entsufone 80844-07-1 etofenprox 2909 49 19 544-62-7 batilolo 2216-77-5 dibuprolo 13021-53-9 terbuprolo 2909 49 90 104-29-0 clorfenesina 3102-00-9 febuprolo 3671-05-4 fenocinolo 27318-86-1 floverina 63834-83-3 guaietolina 93-14-1 guaifenesina 131875-08-6 lexacalcitolo 59-47-2 mefenesina 26159-36-4 naproxolo 2909 50 10 1321-14-8 sulfoguaiacolo 2909 50 90 2174-64-3 flamenolo 150-76-5 mechinolo 103-16-2 monobenzone 3380-34-5 triclosano 2910 90 00 60-57-1 dieldrin 1954-28-5 etoglucide 2911 00 00 3563-58-4 cloralodolo 78-12-6 petricloral 6055-48-7 tolossiclorinolo 2912 19 00 111-30-8 glutaral 2914 19 90 6809-52-5 teprenone 2914 29 00 2226-11-1 bornelone 2914 39 00 82-66-6 difenadione 83-12-5 fenindione 55845-78-8 xenipentone 2914 40 90 14107-37-0 alfadolone 23930-19-0 alfaxalone 85969-07-9 budotitano 465-53-2 ciclopregnolo 50673-97-7 colestolone 21208-26-4 dimepregnene 128-20-1 eltanolone 35100-44-8 endrisone 38398-32-2 ganaxolone 20098-14-0 idramantone 565-99-1 renanolone 2673-23-6 xeniglossal 2914 50 00 117-37-3 anisindione 70356-09-1 avobenzone 75464-11-8 butantrone 27762-78-3 chetossale 579-23-7 ciclovalone 114-43-2 desaspidina 131-53-3 dioxibenzone 480-22-8 ditranolo 52479-85-3 exifone 2295-58-1 flopropione 1641-17-4 mesenone 18493-30-6 metocalcone 42924-53-8 nabumetone 7114-11-6 naftonone 1843-05-6 octabenzone 131-57-7 oxibenzone 70-70-2 parossipropione 112018-00-5 tebufelone 2914 69 90 88426-33-9 buparvaquone 117-10-2 dantrone 80809-81-0 docebenone 58186-27-9 idebenone 863-61-6 menatetrenone 14561-42-3 menottone 4042-30-2 parvaquone 319-89-1 tetrochinone 303-98-0 ubidecarenone 2914 70 00 56219-57-9 arildone 95233-18-4 atovaquone 1146-98-1 bromindione 3030-53-3 clofenossido 1146-99-2 clorindione 1879-77-2 doxibetasolo 6723-40-6 fluindarol 957-56-2 fluindione 15687-21-5 flumedrossone 16469-74-2 idromadinone 1470-35-5 isobromindione 130-37-0 menadione sodio bisolfito 116313-94-1 nitecapone 49561-92-4 nivimedone 4065-45-6 sulisobenzone 134308-13-7 tolcapone 2915 39 30 102-76-1 triacetina 2915 39 90 514-50-1 acebrocolo 80595-73-9 acefluranolo 99107-52-5 bunaprolast 2624-43-3 ciclofenil 5984-83-8 fenabutene 91431-42-4 lonapalene 2915 70 20 555-44-2 tripalmitina 2915 90 80 124-07-2 acido ottanoico 99-66-1 acido valproico 7008-02-8 iodetrile 77372-61-3 valproato pivoxil 76584-70-8 valproato semisodico 2916 15 00 26266-58-0 sorbitano trioleato 2916 19 80 506-26-3 acido gamolenico 6217-54-5 doconexent 51-77-4 gefarnato 10417-94-4 icosapent 83689-23-0 molfarnato 2916 20 00 25229-42-9 acido cicrotoico 75867-00-4 fenflutrina 26002-80-2 fenotrina 69915-62-4 loxanast 52645-53-1 permetrina 2916 39 00 1085-91-2 acido nafcaproico 964-82-9 acido xeniesenico 55837-18-8 butibufene 36950-96-6 cicloprofene 34148-01-1 clidanac 51146-56-6 desibuprofene 33159-27-2 ecabet 24645-20-3 esaprofene 51543-39-6 esflurbiprofene 5728-52-9 felbinac 36616-52-1 fenclorac 15301-67-4 feneritrolo 7698-97-7 fenestrel 17692-38-5 fluprofene 5104-49-4 flurbiprofene 1553-60-2 ibufenac 99-79-6 iofendilato 57144-56-6 isoprofene 37529-08-1 mexoprofene 91587-01-8 pelretina 28168-10-7 tetriprofene 71109-09-6 vedaprofene 84392-17-6 xenalipina 959-10-4 xenbucina 2917 13 90 123-99-9 acido azelaico 2917 19 90 577-11-7 docusato sodico 53-10-1 idrossidione sodio succinato 2917 34 00 131-67-9 ftalofina 2918 11 00 15145-14-9 ciclattato 2918 16 00 1317-30-2 glucaldrato potassico 2918 19 80 26976-72-7 acido aceburico 474-25-9 acido chenodesossicolico 17692-20-5 acido ciclobutoico 57808-63-6 acido ciclossilico 7007-81-0 acido tretocanico 128-13-2 acido ursodesossicolico 17140-60-2 calcio glucoeptonato 5793-88-4 calcio saccarato 456-59-7 ciclandelato 512-16-3 ciclobutirrolo 68635-50-7 deloxolone 7009-49-6 esaciclonato sodico 5977-10-6 fencibutirrolo 34150-62-4 ferriclato calcico sodico 31221-85-9 ibuverina 93105-81-8 lodelabene 503-49-1 meglutolo 81093-37-0 pravastatina 2918 22 00 55482-89-8 guacetisal 64496-66-8 salafibrato 2918 23 90 118-56-9 omosalato 552-94-3 salsalato 58703-77-8 sulprosal 2918 29 80 153-43-5 acido clorindanico 490-79-9 acido gentisico 83-40-9 acido idrossitoluico 96-84-4 acido iofenoico 1884-24-8 cinarina 22494-42-4 diflunisal 486-79-3 dipirocetile 7009-60-1 feniodolo sodico 22494-27-5 flufenisal 4955-90-2 gentisato sodico 15534-92-6 terbuficina 322-79-2 triflusal 2918 30 00 32808-51-8 acido bucloxico 81-23-2 acido deidrocolico 145-41-5 deidrocolato di sodio 22161-81-5 desketoprofene 892-01-3 esaciprone 36330-85-5 fenbufene 519-95-9 florantirone 58182-63-1 itanoxone 22071-15-4 ketoprofene 41387-02-4 lexofenac 68767-14-6 lossoprofene 3562-99-0 menbutone 63472-04-8 metbufene 69956-77-0 pelubiprofene 2522-81-8 pibecarbo 112665-43-7 seratrodast 2918 90 90 2260-08-4 acetiromato 5711-40-0 acido bromebrico 4138-96-9 acido canrenoico 35703-32-3 acido cinametico 882-09-7 acido clofibrico 7706-67-4 acido dimecrotico 58-54-8 acido etacrinico 17243-33-3 acido fepentolico 68170-97-8 acido palmossirico 51-26-3 acido tiropropico 55079-83-9 acitretina 106685-40-9 adapaleno 22131-79-9 alclofenac 24818-79-9 alluminio clofibrato 5129-14-6 anisacrile 117819-25-7 bacheprofene 84386-11-8 baxitozina 55937-99-0 beclobrato 2181-04-6 canrenoato di potassio 5697-56-3 carbenoxolone 52247-86-6 cicloxolone 66984-59-6 cinfenoac 104-28-9 cinoxato 31581-02-9 cinoxolone 52214-84-3 ciprofibrato 30299-08-2 clinofibrato 22494-47-9 clobuzarit 637-07-0 clofibrato 39087-48-4 clofibrato calcico 14613-30-0 clofibrato magnesico 88431-47-4 clomossir 13739-02-1 diacereina 61887-16-9 dulofibrato 471-53-4 enoxolone 26281-69-6 esiprobene 124083-20-1 etomossir 54350-48-0 etretinato 34645-84-6 fenclofenac 54419-31-7 fenirofibrato 554-24-5 fenobutiodil 49562-28-9 fenofibrato 31879-05-7 fenoprofene 25812-30-0 gemfibrozil 12214-50-5 glucaspaldrato sodico 57296-63-6 indacrinone 2217-44-9 iodoftaleina sodica 96609-16-4 lifibrolo 41791-49-5 lonaprofene 74168-08-4 losmiprofene 579-94-2 menglitato 517-18-0 metallenestrile 40596-69-8 metoprene 3771-19-5 nafenopina 22204-53-1 naproxene 68548-99-2 oxindanac 76676-34-1 oxprenoato potassico 14929-11-4 simfibrato 55902-94-8 sitofibrato 64506-49-6 sofalcone 56488-59-6 terbufibrolo 51-24-1 tiratricolo 41826-92-0 trepibutone 84290-27-7 tucaresolo 77858-21-0 velaresolo 2919 00 90 83-86-3 acido fitico 28841-62-5 atrinositolo 21466-07-9 bromofenofos 470-90-6 clofenvinfos 62-73-7 diclorvos 65708-37-4 flufosal 522-40-7 fosfestrolo 6064-83-1 fosfosal 306-52-5 triclofos 17196-88-2 vincofos 2920 10 00 2104-96-3 bromofos 299-84-3 fenclofos 2920 90 10 88426-32-8 acido ursulcolico 5634-37-7 cloretato 1612-30-2 menadiolo sodio solfato 126-92-1 sodio etasolfato 139-88-8 tetradecil solfato sodico 2920 90 85 2612-33-1 clonitrato 7297-25-8 eritritile tetranitrato 15825-70-4 mannitolo esanitrato 78-11-5 pentaeritritile tetranitrato 1607-17-6 pentrinitrolo 2921-92-8 propatilnitrato 2921 12 00 2624-44-4 etamsilato 2921 19 80 3735-65-7 butinamina 51-75-2 clormetina 36505-83-6 dectaflur 124-28-7 dimantina 61822-36-4 diprobutina 3151-59-5 etaflur 13946-02-6 iproeptina 503-01-5 isometeptene 502-59-0 octamilamina 543-82-8 ottodrina 338-83-0 perfluamina 107-35-7 taurina 555-77-1 triclormetina 123-82-0 tuaminoeptano 2921 29 00 9011-04-5 esadimetrina bromuro 112-24-3 trientina 2921 30 99 768-94-5 amantadina 102-45-4 ciclopentamina 3570-07-8 dimecamina 6192-97-8 levopropilesedrina 60-40-2 mecamilamina 19982-08-2 memantina 3595-11-7 propilesedrina 13392-28-4 rimantadina 79594-24-4 somantadina 2921 45 00 494-03-1 clornafazina 79617-96-2 sertralina 52795-02-5 tametralina 2921 46 00 300-62-9 amfetamina 156-08-1 benzfetamina 51-64-9 desamfetamina 457-87-4 etilamfetamina 1209-98-9 fencamfamina 122-09-8 fentermina 7262-75-1 lefetamina 156-34-3 levamfetamina 17243-57-1 mefenorex 2921 49 80 4255-23-6 alfetamina 150-59-4 alverina 15686-27-8 amfepentorex 50-48-6 amitriptilina 17243-39-9 benzoctamina 101828-21-1 butenafina 19992-80-4 butisirato 35941-65-2 butriptilina 303-53-7 ciclobenzaprina 15301-54-9 cipenamina 13364-32-4 clobenzorex 461-78-9 clorfentermina 10389-73-8 clortermina 13977-33-8 demelverina 3239-44-9 dexfenfluramina 102-05-6 dibemetina 5966-41-6 diisopromina 5581-40-8 dimefadano 17279-39-9 dimetamfetamina 57653-27-7 droprenilamina 54063-48-8 eptaverina 2201-15-2 eticiclidina 341-00-4 etifelmina 13042-18-7 fendilina 458-24-2 fenfluramina 93-88-9 fenprometamina 35764-73-9 fluotracene 7273-99-6 gamfexina 140850-73-3 igmesina 86939-10-8 indatralina 7395-90-6 indrilina 27466-27-9 intriptilina 37577-24-5 levofenfluramina 5118-30-9 litracene 10262-69-8 maprotilina 100-92-5 mefentermina 5118-29-6 melitracene 119386-96-8 mofegilina 65472-88-0 naftifina 72-69-5 nortriptilina 47166-67-6 octriptilina 5580-32-5 ortetamina 555-57-7 pargilina 434-43-5 pentorex 14334-40-8 pramiverina 390-64-7 prenilamina 438-60-8 protriptilina 136236-51-6 rasagilina 14611-51-9 selegilina 106650-56-0 sibutramina 78628-80-5 terbinafina 15793-40-5 terodilina 5632-44-0 tolpropamina 155-09-9 tranilcipromina 58757-61-2 trimexilina 2921 59 90 77518-07-1 amiflamina 37640-71-4 aprindina 3572-43-8 bromexina 3590-16-7 feclemina 2922 11 00 2272-11-9 monoetanolammina oleato 2922 14 00 469-62-5 destropropoxifene 2922 19 80 509-74-0 acetilmetadol 82168-26-1 adafenoxato 101479-70-3 adaprololo 64-95-9 adifenina 17199-58-5 alfacetilmetadolo 17199-54-1 alfametadolo 52742-40-2 alimadol 69756-53-2 alofantrina 50583-06-7 alonamina 124316-02-5 alprafenone 13655-52-2 alprenololo 18683-91-5 ambroxolo 54063-24-0 amifloverina 54063-25-1 amiterolo 3563-01-7 aprofene 87129-71-3 arnololo 35607-20-6 avridina 302-40-9 benactizina 22487-42-9 benaprizina 2179-37-5 benciclano 23602-78-0 benfluorex 18965-97-4 berlafenone 17199-59-6 betacetilmetadolo 17199-55-2 betametadolo 63659-18-7 betaxololo 90293-01-9 bifemelano 66722-44-9 bisoprololo 20448-86-6 bornaprina 66451-06-7 bornaprololo 118-23-0 bromazina 604-74-0 bufenadrina 27591-01-1 bunololo 14556-46-8 bupranololo 18109-80-3 butamirato 14007-64-8 butetamato 7433-10-5 butidrina 55769-65-8 butobendina 64552-17-6 butofilololo 77-22-5 caramifene 112922-55-1 cericlamina 512-15-2 ciclopentolato 63659-12-1 cicloprololo 69429-84-1 cilobamina 39099-98-4 cinamololo 54141-87-6 cinfenina 1679-75-0 cinnamaverina 90-86-8 cinnamedrina 15585-86-1 ciprodenato 71827-56-0 clemeprolo 37148-27-9 clenbuterolo 14860-49-2 clobutinolo 791-35-5 clofedanolo 5632-52-0 clofenciclano 511-46-6 clofenetamina 911-45-5 clomifene 39563-28-5 cloranololo 77-38-3 clorfenossamina 17780-72-2 clorgilina 3811-25-4 clorprenalina 96389-68-3 crisnatolo 119356-77-3 dapoxetina 60812-35-3 decominolo 3579-62-2 denaverina 120444-71-5 deramciclano 5051-22-9 despropranolo 47419-52-3 desprossibutene 15687-08-8 destrofemina 23573-66-2 detanosal 77-19-0 dicicloverina 3686-78-0 dietifene 80387-96-8 difemerina 58-73-1 difenidramina 14587-50-9 difeterolo 545-90-4 dimefeptanolo 509-78-4 dimenoxadolo 53657-16-2 dimepranolo 81447-80-5 diprafenone 58473-73-7 drobulina 1679-76-1 drofenina 82413-20-5 drolossifene 64552-16-5 ecipramidile 102-60-3 edetolo 25314-87-8 elucaina 3565-72-8 embramina 15690-57-0 enclomifene 372-66-7 eptaminolo 85320-67-8 ericololo 15599-37-8 esapradol 55837-19-9 esaprololo 532-77-4 esilcaina 103598-03-4 esmololo 54-03-5 esobendina 90-54-0 etafenone 74-55-5 etambutolo 54063-36-4 etolorex 1157-87-5 etoloxamina 123618-00-8 fedotozina 34616-39-2 fenalcomina 92-12-6 feniltoloxamina 59-96-1 fenossibenzamina 63075-47-8 fepradinolo 82101-10-8 flerobuterolo 15221-81-5 fludorex 50366-32-0 flunamina 54910-89-3 fluoxetina 84057-96-5 flusoxololo 299-61-6 ganglefene 36199-78-7 guafecainolo 15687-23-7 guaiactamina 27581-02-8 idropranololo 13425-98-4 improsolfano 16112-96-2 indanorex 60607-68-3 indenololo 52403-19-7 iproxamina 13445-63-1 itramina tosilato 1092-46-2 ketocaina 7488-92-8 ketocainolo 7617-74-5 laurixamina 34433-66-4 levacetilmetadol 93221-48-8 levobetaxololo 47141-42-4 levobunololo 77164-20-6 levomoprololo 2338-37-6 levopropossifene 76496-68-9 levoprotilina 82186-77-4 lumefantrina 56341-08-3 mabuterolo 576-68-1 mannomustina 51-68-3 meclofenoxato 5668-06-4 meclossamina 524-99-2 medrilamina 6284-40-8 meglumina 23891-60-3 mepramidile 495-70-5 meprilcaina 22664-55-7 metipranololo 37350-58-6 metoprololo 31828-71-4 mexiletina 13877-99-1 minepentato 129612-87-9 miprossifene 15518-87-3 miralat 7712-50-7 mirtecaina 5741-22-0 moprololo 3572-74-5 mossastina 53076-26-9 moxaprindina 54-32-0 moxisilite 42200-33-9 nadololo 42050-23-7 nafetololo 1234-71-5 namossirato 53716-48-6 nexeridina 7413-36-7 nifenalolo 53179-07-0 nisoxetina 1477-39-0 noracimetadolo 6818-37-7 olaflur 83-98-7 orfenadrina 56433-44-4 oxaprotilina 468-61-1 oxeladina 5633-20-5 oxibutinina 6452-71-7 oxprenololo 77599-17-8 panomifene 94-23-5 paretossicaina 13479-13-5 pargeverina 47082-97-3 pargololo 38363-40-5 penbutololo 77-23-6 pentoxiverina 57526-81-5 prenalterolo 65236-29-5 prenoverina 302-33-0 proadifene 27325-36-6 procinololo 54-80-8 pronetalolo 54063-53-5 propafenone 493-76-5 propanocaina 525-66-6 propranololo 14089-84-0 prossibutene 22232-57-1 racefemina 96743-96-3 ramciclano 4148-16-7 ritrosolfano 53716-44-2 rociverina 15639-50-6 safingolo 125926-17-2 sarpogrelato 126924-38-7 seproxetina 56481-43-7 setazindolo 68567-30-6 solpecainolo 65429-87-0 spirendololo 6535-03-1 stevaladile 10540-29-1 tamoxifene 173324-94-2 temiverina 27591-97-5 tilorone 15301-96-9 tiromedano 5634-42-4 tocamfil 15301-93-6 tofenacina 2933-94-0 toliprololo 83015-26-3 tomoxetina 89778-26-7 toremifene 90845-56-0 trecadrina 58313-74-9 treptilamina 39133-31-8 trimebutina 78-41-1 triparanolo 7077-34-1 trolnitrato 77-86-1 trometamolo 41570-61-0 tulobuterolo 83480-29-9 voglibosio 3572-52-9 xenisalato 81584-06-7 xibenololo 1600-19-7 xilossemina 19179-78-3 xipranololo 68876-74-4 zocainone 15690-55-8 zuclomifene 2922 29 00 112891-97-1 alentemolo 5585-64-8 aminossitrifene 493-75-4 bialamicolo 64638-07-9 brolamfetamina 53648-55-8 dezocina 34368-04-2 dobutamina 51-61-6 dopamina 86197-47-9 dopexamina 370-14-9 foledrina 103878-96-2 fosopamina 18840-47-6 gepefrina 66195-31-1 ibopamina 1518-86-1 idrossiamfetamina 61661-06-1 levdobutamina 39951-65-0 lometralina 93-30-1 metoxifenamina 17692-54-5 mitoclomina 65415-42-1 oxabrexina 1199-18-4 oxidopamina 15599-45-8 simetina 124937-51-5 tolterodina 15686-23-4 trimoxamina 3735-45-3 vetrabutina 2922 31 00 90-84-6 amfepramone 76-99-3 metadone 467-85-6 normetadone 2922 39 00 34911-55-2 amfebutamone 34662-67-4 cotriptilina 92629-87-3 desnafenodone 53394-92-6 drinidene 466-40-0 isometadone 6740-88-1 ketamina 125-58-6 levometadone 15351-09-4 metamfepramone 92615-20-8 nafenodone 2922 44 00 20380-58-9 tilidina 2922 49 95 89796-99-6 aceclofenac 60-32-2 acido aminocaproico 56-84-8 acido aspartico 4295-55-0 acido clofenamico 60-00-4 acido edetico 23049-93-6 acido enfenamico 530-78-9 acido flufenamico 96-83-3 acido iopanoico 644-62-2 acido meclofenamico 61-68-7 acido mefenamico 67-43-6 acido pentetico 13710-19-5 acido tolfenamico 1197-18-8 acido tranexamico 56-41-7 alanina 60719-82-6 alaproclato 39718-89-3 alminoprofene 57574-09-1 amineptina 553-65-1 amossecaina 15250-13-2 araprofene 75219-46-4 atrimustina 1134-47-0 baclofene 94-09-7 benzocaina 149-16-6 butacaina 54-30-8 camilofina 55986-43-1 cetabene 34675-84-8 cetraxato 305-03-3 clorambucil 13930-34-2 clormecaina 133-16-4 cloroprocaina 6582-31-6 dapabutano 32447-90-8 destilidina 15307-86-5 diclofenac 36499-65-7 edetato dicobaltico 62-33-9 edetato sodico calcico 67037-37-0 eflornitina 30544-47-9 etofenamato 7424-00-2 fenclonina 63-91-2 fenilalanina 15708-41-5 feredetato sodico 60142-96-3 gabapentina 94-14-4 isobutambene 73-32-5 isoleucina 61-90-5 leucina 92-23-9 leucinocaina 136-44-7 lisadimato 63329-53-3 lobenzarit 148-82-3 melfalan 1088-80-8 metamelfalano 70-26-8 ornitina 21245-01-2 padimato 12111-24-9 pentetato calcico trisodico 57775-28-7 prefenamato 148553-50-8 pregabalina 59-46-1 procaina 94-12-2 risocaina 531-76-0 sarcolisina 29098-15-5 terofenamato 94-24-6 tetracaina 67330-25-0 ufenamato 72-18-4 valina 60643-86-9 vigabatrina 59209-97-1 zafuleptina 2922 50 00 67-42-5 acido egtazico 1174-11-4 acido xenazoico 99-45-6 adrenalone 124478-60-0 aglepristone 78756-61-3 alifedrina 50588-47-1 amafolone 119-29-9 ambucaina 64862-96-0 ametantrone 51579-82-9 amfenac 646-02-6 aminoetile nitrato 128470-16-6 arbutamina 3703-79-5 bametano 3818-62-0 betoxicaina 59170-23-9 bevantololo 30392-40-6 bitolterolo 91714-94-2 bromfenac 447-41-6 bufenina 22103-14-6 bufeniodo 2922-20-5 butaxamina 66734-12-1 butopamina 63269-31-8 ciramadol 109525-44-2 cliropamina 18866-78-9 colterolo 829-74-3 corbadrina 83200-09-3 dembrexina 71771-90-9 denopamina 90237-04-0 desecoverina 137-53-1 destrotiroxina sodica 3506-31-8 deterenolo 5714-08-9 detrotironina 407-41-0 dexfosfoserina 22950-29-4 dimetofrina 497-75-6 diossetedrina 10329-60-9 dioxifedrina 52365-63-6 dipivefrina 54592-27-7 divabuterolo 23651-95-8 drossidopa 141993-70-6 eldacimibe 3215-70-1 esoprenalina 93047-39-3 etanterolo 709-55-7 etilefrina 85750-39-6 etilefrina pivalato 17365-01-4 etiroxato 133-11-9 fenamisal 59-42-7 fenilefrina 13392-18-2 fenoterolo 72973-11-6 forfenimexa 53034-85-8 ibuterolo 487-53-6 idrossiprocaina 490-98-2 idrossitetracaina 530-08-5 isoetarina 7683-59-2 isoprenalina 395-28-8 isoxsuprina 51-31-0 levisoprenalina 59-92-7 levodopa 34391-04-3 levosalbutamolo 97747-88-1 lilopristone 3625-06-7 mebeverina 32359-34-5 medifoxamina 134865-33-1 meluadrina 89-57-6 mesalazina 3571-71-9 metaterolo 555-30-6 metildopa 1212-03-9 metiprenalina 672-87-7 metirosina 390-28-3 metoxamina 62571-87-3 minaxolone 65271-80-9 mitoxantrone 93047-40-6 naminterolo 60734-87-4 nisbuterolo 15686-81-4 norbudrina 536-21-0 norfenefrina 96346-61-1 onapristone 586-06-1 orciprenalina 32462-30-9 osfenicina 99-43-4 oxibuprocaina 15687-41-9 oxifedrina 67577-23-5 pivenfrina 86-43-1 propossicaina 499-67-2 prossimetacaina 620-30-4 racemetirosina 97825-25-7 ractopamina 92071-51-7 rotraxato 58882-17-0 roxadimato 18559-94-9 salbutamolo 18910-65-1 salmefamolo 89365-50-4 salmeterolo 57558-44-8 secoverina 56-45-1 serina 23031-25-6 terbutalina 60-18-4 tirosina 75626-99-2 tobuterolo 27203-92-5 tramadolo 93413-69-5 venlafaxina 2923 10 00 28319-77-9 colina alfoscerato 507-30-2 colina gluconato 2016-36-6 colina salicilato 1336-80-7 ferrocolinato 28038-04-2 salcolex 2923 20 00 63-89-8 colfosceril palmitato 2923 90 00 60-31-1 acetilcolina cloruro 55077-30-0 aclatonio napadisilato 7008-13-1 alopenio cloruro 58158-77-3 amantanio bromuro 306-53-6 azametonio bromuro 3818-50-6 befenio idrossinaftoato 121-54-0 benzetonio cloruro 139-07-1 benzododecinio cloruro 19379-90-9 benzoxonio cloruro 15585-70-3 bibenzonio bromuro 61-75-6 bretilio tosilato 51-83-2 carbacolo 461-06-3 carnitina 13254-33-6 carpronio cloruro 122-18-9 cetalconio cloruro 58703-78-9 cetexonio cloruro 57-09-0 cetrimonio bromuro 29546-59-6 ciclonio bromuro 68379-03-3 clofilio fosfato 2218-68-0 cloral betaina 7168-18-5 clorfenoctio amsonato 541-22-0 decametonio bromuro 2401-56-1 deditonio bromuro 2001-81-2 diponio bromuro 15687-13-5 dodeclonio bromuro 538-71-6 domifene bromuro 70641-51-9 edelfosina 116-38-1 edrofonio cloruro 3614-30-0 emepronio bromuro 30716-01-9 emilio tosilato 317-52-2 esafluronio bromuro 55-97-0 esametonio bromuro 65-29-2 gallamina trietioduro 19486-61-4 lauralconio cloruro 1794-75-8 laurcezio bromuro 541-15-1 levocarnitina 7681-78-9 mebezonio ioduro 3006-10-8 mecetronio etilsolfato 4858-60-0 mefenidramio metilsolfato 62-51-1 metacolina cloruro 3166-62-9 metilbenactizio bromuro 25155-18-4 metilbenzetonio cloruro 2424-71-7 metocinio ioduro 58066-85-6 miltefosina 139-08-2 miristalconio cloruro 7009-91-8 nitricolina perclorato 7002-65-5 ossibetaina 7174-23-4 ossidipentonio cloruro 15687-40-8 ottafonio cloruro 50-10-2 oxifenonio bromuro 17088-72-1 penoctonio bromuro 541-20-8 pentametonio bromuro 42879-47-0 pranolio cloruro 3690-61-7 prodeconio bromuro 123-47-7 prolonio ioduro 77257-42-2 stilonio ioduro 71-27-2 suxametonio cloruro 54063-57-9 suxetonio cloruro 1119-97-7 tetradonio bromuro 71-91-0 tetrilammonio bromuro 552-92-1 toloconio metilsolfato 79-90-3 triclobisonio cloruro 125-99-5 tridiesetile ioduro 391-70-8 trossonio tosilato 4304-01-2 truxicurio ioduro 2924 11 00 57-53-4 meprobamato 2924 19 00 77337-76-9 acamprosato 77-66-7 acecarbromal 2490-97-3 aceglutamide 99-15-0 acetilleucina 131-48-6 acido aceneuramico 57-08-9 acido acexamico 3106-85-2 acido isospaglumico 18679-90-8 acido opantenico 4910-46-7 acido spaglumico 1675-66-7 adelmidrolo 39825-23-5 bisorcico 4213-51-8 bromacrilide 496-67-3 bromisoval 32838-26-9 butoctamide 128326-81-8 caldiamide 5579-13-5 capuride 541-79-7 carbocloral 77-65-6 carbromal 78-44-4 carisoprodol 154-93-8 carmustina 35301-24-7 cedefingolo 633-47-6 cropropamide 6168-76-9 crotetamide 3342-61-8 deanolo aceglumato 116-52-9 dicloralurea 95-04-5 ectilurea 60784-46-5 elmustina 78-28-4 emilcamato 306-41-2 excarbacolina bromuro 56488-60-9 glutaurina 466-14-8 ibrotamide 56-85-9 levoglutamide 64-55-1 mebutamato 1954-79-6 mecloralurea 76990-56-2 milacemide 73105-03-0 neptamustina 25269-04-9 nisobamato 146919-78-0 opratonio ioduro 544-31-0 palmidrolo 32954-43-1 pendecamaina 5667-70-9 pentabamato 26305-03-3 pepstatina 78512-63-7 pimelautide 69542-93-4 pivagabina 138531-07-4 sinapultide 78088-46-7 tabilautide 4268-36-4 tibamato 62304-98-7 timalfasina 132787-19-0 tradecamide 51-79-6 uretano 512-48-1 valdetamide 52061-73-1 valdipromide 4171-13-5 valnoctamide 2430-27-5 valpromide 129009-83-2 versetamide 2924 21 90 369-77-7 alocarbano 34866-47-2 carbuterolo 56980-93-9 celiprololo 51213-99-1 clanfenur 159910-86-8 droxinavir 87721-62-8 flestololo 13010-47-4 lomustina 71475-35-9 lozilurea 103055-07-8 lufenurone 75949-61-0 pafenololo 74738-24-2 recainam 13909-09-6 semustina 57460-41-0 talinololo 101-20-2 triclocarban 2924 24 00 126-52-3 etinamato 2924 29 10 137-58-6 lidocaina 2924 29 95 37517-30-9 acebutololo 32795-44-1 acecainide 556-08-1 acedobene 118-57-0 acetaminosalolo 129-63-5 acetrizoato di sodio 86216-41-3 acido brossitalamico 21434-91-3 acido capobenico 6170-69-0 acido clamidoxico 27736-80-7 acido fenaftico 3115-05-7 acido iobenzamico 10397-75-8 acido iocarmico 16034-77-8 acido iocetamico 31127-82-9 acido iodoxamico 2618-25-9 acido ioglicamico 49755-67-1 acido ioglicico 22730-86-5 acido iolixanico 25827-76-3 acido iomeglamico 1456-52-6 acido ioprocemico 37723-78-7 acido iopronico 5591-33-3 acido iosefamico 51876-99-4 acido ioserico 37863-70-0 acido iosumetico 2276-90-6 acido iotalamico 60019-19-4 acido iotetrico 26887-04-7 acido iotranico 16024-67-2 acido iotrizoico 51022-74-3 acido iotroxico 96191-65-0 acido ioxabrolico 59017-64-0 acido ioxaglico 28179-44-4 acido ioxitalamico 19863-06-0 acido ioxotrizoico 31598-07-9 acido iozomico 18699-02-0 actarit 54785-02-3 adamexina 606-17-7 adipiodone 2901-75-9 afalanina 138112-76-2 agomelatina 3011-89-0 aklomide 26750-81-2 alibendolo 5486-77-1 alloclamide 26718-25-2 alofenato 88321-09-9 alossistatina 115-79-7 ambenonio cloruro 519-88-0 ambucetamide 787-93-9 ameltolide 737-31-5 amidotrizoato di sodio 5591-49-1 anilamato 87071-16-7 arclofenina 22839-47-0 aspartame 29122-68-7 atenololo 16231-75-7 atolide 65617-86-9 avizafone 81732-65-2 bambuterolo 102670-46-2 batanopride 501-68-8 beclamide 5003-48-5 benorilato 15686-76-7 bensalano 37106-97-1 bentiromide 148-07-2 benzmalecene 3440-28-6 betamiprone 41859-67-0 bezafibrato 70976-76-0 bifepramide 67579-24-2 bromadolina 332-69-4 bromamide 4093-35-0 bromopride 41113-86-4 bromoxanide 40912-73-0 brosotamide 54340-61-3 brovanexina 1083-57-4 bucetina 575-74-6 buclosamide 32421-46-8 bunaftina 1233-53-0 bunamiodil 4663-83-6 buramato 3785-21-5 butanilicaina 66292-52-2 butilfenina 528-96-1 calcio benzamidosalicilato 123122-54-3 candossatrilato 123122-55-4 candossatrile 63-25-2 carbarile 5749-67-7 carbasalato calcico 15687-16-8 carbifene 1042-42-8 carcainio cloruro 3567-38-2 carfimato 98815-38-4 casokefamide 34919-98-7 cetamololo 735-52-4 cetofenicolo 5779-54-4 ciclarbamato 7199-29-3 cieptamide 64379-93-7 cinflumide 58473-74-8 cinromide 5588-21-6 cintramide 75616-03-4 ciprazafone 10423-37-7 citenamide 30544-61-7 clanobutina 3576-64-5 clefamide 3207-50-9 clinolamide 14437-41-3 clioxanide 18966-32-0 clocanfamide 5626-25-5 clodacaina 1223-36-5 clofexamide 26717-47-5 clofibride 14261-75-7 cloforex 15301-50-5 cloponone 15687-05-5 cloracetadolo 97-27-8 clorbetamide 65569-29-1 clossacepride 30531-86-3 colfenamato 14008-60-7 cresotamide 483-63-6 crotamitone 14817-09-5 decimemide 891-60-1 declopramide 83435-66-9 delapril 56-94-0 demecario bromuro 3734-33-6 denatonio benzoato 119817-90-2 deslossiglumide 2623-33-8 diacetamato 28197-69-5 diacetololo 36141-82-9 diamfenetide 552-25-0 diampromide 87-12-7 dibromsalano 24353-45-5 dibusadol 15585-88-3 dicarfene 17243-49-1 diclometide 134-62-3 dietiltoluamide 101-71-3 difenano 75659-07-3 dilevalolo 579-38-4 diloxanide 60-46-8 dimevamide 58338-59-3 dinalina 71119-12-5 dinazafone 148-01-6 dinitolmide 129-57-7 diprotrizoato sodico 65717-97-7 disofenina 54063-35-3 dofamio cloruro 39907-68-1 dopamantina 75616-02-3 dulozafone 104775-36-2 ecabapide 71027-13-9 eclanamina 15687-14-6 embutramide 2521-01-9 enciprato 4582-18-7 endomide 10087-89-5 enpromato 358-52-1 esapropimato 304-84-7 etamivano 938-73-8 etenzamide 62992-61-4 etersalato 36637-18-0 etidocaina 63245-28-3 etifenina 5714-09-0 etile cartrizoato 25287-60-9 etofamide 15302-15-5 etosalamide 53370-90-4 exalamide 25451-15-4 felbamato 63-98-9 fenacemide 62-44-2 fenacetina 4665-04-7 fenacetinolo 306-20-7 fenaclone 4551-59-1 fenalamide 90-49-3 feneturide 54063-40-0 fenossedil 673-31-4 fenprobamato 65646-68-6 fenretinide 5107-49-3 flualamide 847-20-1 flubanilato 40256-99-3 flucetorex 30533-89-2 flurantel 4776-06-1 flusalano 13311-84-7 flutamide 15302-18-8 formetorex 73573-87-2 formoterolo 19368-18-4 ftaxilide 106719-74-8 galtifenina 6961-46-2 idrocilamide 74517-78-5 indecainide 136949-58-1 iobitridolo 440-58-4 iodamide 81045-33-2 iodecimolo 92339-11-2 iodixanolo 66108-95-0 ioexolo 141660-63-1 iofratolo 63941-73-1 ioglucolo 63941-74-2 ioglucomide 56562-79-9 ioglunide 78649-41-9 iomeprolo 62883-00-5 iopamidolo 89797-00-2 iopentolo 73334-07-3 iopromide 97702-82-4 iosarcolo 79211-10-2 iosimide 79211-34-0 iotriside 79770-24-4 iotrolan 87771-40-2 ioversolo 107793-72-6 ioxilano 71-81-8 isopropamide ioduro 122898-67-3 itopride 36894-69-6 labetalolo 175385-62-3 lasinavir 59160-29-1 lidofenina 24353-88-6 lorbamato 97964-56-2 lorglumide 59179-95-2 lorzafone 147362-57-0 loviride 107097-80-3 loxiglumide 82821-47-4 mabuprofene 78266-06-5 mebrofenina 1227-61-8 mefessamide 54870-28-9 meglitinide 14417-88-0 melinamide 2577-72-2 metabromsalano 621-42-1 metacetamolo 100-95-8 metalconio cloruro 532-03-6 metocarbamolo 364-62-5 metoclopramide 42794-76-3 midodrina 92623-85-3 milnaciprano 29619-86-1 moctamide 56281-36-8 motretinide 1505-95-9 naftipramide 105816-04-4 nateglinide 114-80-7 neostigmina bromuro 78281-72-8 nepafenac 50-65-7 niclosamide 2444-46-4 nonivamide 58493-49-5 olvanil 526-18-1 osalmide 29541-85-3 ossitriptilina 26095-59-0 otilonio bromuro 13912-77-1 ottacaina 70009-66-4 oxalinast 126-93-2 oxanamide 70541-17-2 oxazafone 126-27-2 oxetacaina 2277-92-1 oxiclozanide 50-19-1 oxifenamato 59110-35-9 pamatololo 1693-37-4 parapropamolo 30653-83-9 parsalmide 5579-05-5 passamato 5579-06-6 pentalamide 172820-23-4 pexiganano 6673-35-4 practololo 721-50-6 prilocaina 51-06-9 procainamide 13931-64-1 procimato 62666-20-0 progabide 6620-60-6 proglumide 66532-85-2 propacetamolo 1421-14-3 propanidide 730-07-4 propetamide 5579-08-8 propile docetrizoato 17692-45-4 quatacaina 22662-39-1 rafoxanide 128298-28-2 remacemide 20788-07-2 resorantel 150812-12-7 retigabina 123441-03-2 rivastigmina 90895-85-5 ronactololo 487-48-9 salacetamide 36093-47-7 salantel 46803-81-0 saletamide 587-49-5 salfluverina 65-45-2 salicilamide 6376-26-7 salverina 57227-17-5 sevopramide 7225-61-8 sodio metrizoato 7246-21-1 sodio tiropanoato 94-35-9 stiramato 129-46-4 suramina sodica 94497-51-5 tamibarotene 5560-78-1 teclozano 51012-32-9 tiapride 55837-29-1 tiropramide 41708-72-9 tocainide 38103-61-6 tolamololo 3686-58-6 tolicaina 97964-54-0 tomoglumide 53902-12-8 tranilast 87-10-5 tribromsalano 6340-87-0 triclacetamolo 76812-98-1 trigevololo 616-68-2 trimecaina 138-56-7 trimetobenzamide 53783-83-8 tromantadina 38647-79-9 urefibrato 2925 12 00 77-21-4 glutetimide 2925 19 95 2897-83-8 alonimide 51411-04-2 alrestatina 1673-06-9 amfotalide 125-84-8 aminoglutetimide 69408-81-7 amonafide 64-65-3 bemegride 144849-63-8 bisnafide 22855-57-8 brosuccimide 15518-76-0 ciproximide 162706-37-8 elinafide 77-67-8 etosuccimide 1156-05-4 fenglutarimide 60-45-7 fenimide 86-34-0 fensuccimide 77-41-8 metosuccimmide 129688-50-2 minalrestat 10403-51-7 mitindomide 54824-17-8 mitonafide 6319-06-8 noreximide 14166-26-8 taglutimide 50-35-1 talidomide 21925-88-2 tesicam 35423-09-7 tesimide 7696-12-0 tetrametrina 2925 20 00 22573-93-9 alexidina 5581-35-1 amfecloral 3459-96-9 amicarbalide 49745-00-8 amidantel 33089-61-1 amitraz 137159-92-3 aptiganel 74-79-3 arginina 81907-78-0 batebulast 78718-52-2 benexato 55-73-2 betanidina 85125-49-1 biclodil 692-13-7 buformina 3748-77-4 bunamidina 59721-28-7 camostat 22790-84-7 carbantel 55-56-1 clorexidina 537-21-3 clorproguanile 6903-79-3 creatinolfosfato 496-00-4 dibromopropamidina 3811-75-4 esamidina 45086-03-1 etoformina 101-93-9 fenacaina 114-86-3 fenformina 80018-06-0 fengabina 15339-50-1 ferrotrenina 39492-01-8 gabexato 55926-23-3 guanclofina 29110-47-2 guanfacina 3658-25-1 guanoctina 13050-83-4 guanossifene 104317-84-2 gusperimus 495-99-8 idrossistilbamidina 1221-56-3 iopodato di sodio 135-43-3 lauroguadina 66871-56-5 lidamidina 46464-11-3 meobentina 657-24-9 metformina 459-86-9 mitoguazone 146978-48-5 moxilubant 81525-10-2 nafamostat 76631-45-3 napactadina 886-08-8 norletimolo 5879-67-4 oletimolo 100-33-4 pentamidina 500-92-5 proguanile 104-32-5 propamidina 1729-61-9 renitolina 140-59-0 stilbamidina isetionato 17035-90-4 targinina 4210-97-3 tiformina 85465-82-3 timotrinano 86914-11-6 tolgabide 160677-67-8 tresperimus 149820-74-6 xemilofibano 6443-40-9 xilamidina tosilato 2926 30 00 15686-61-0 fenproporex 2926 90 95 123548-56-1 acreozast 65899-72-1 alozafone 17590-01-1 amfetaminil 83200-10-6 anipamil 137109-71-8 balazipone 1069-55-2 bucrilato 34915-68-9 bunitrololo 54239-37-1 cimaterolo 21702-93-2 cloguanamil 57808-65-8 closantel 85247-76-3 dagapamil 38321-02-7 desverapamil 92302-55-1 devapamil 78370-13-5 emopamil 6606-65-1 enbucrilato 130929-57-6 entacapone 86880-51-5 epanololo 15599-27-6 etaminil 5232-99-5 etocrilene 23023-91-8 flucrilato 16662-47-8 gallopamil 1113-10-6 guancidina 77-51-0 isoaminile 147076-36-6 laflunimus 101238-51-1 levemopamil 53882-12-5 lodossamide 137-05-3 mecrilato 136033-49-3 nexopamil 1689-89-0 nitroxinil 6701-17-3 ocrilato 6197-30-4 ottocrilene 65655-59-6 pacrinololo 58503-83-6 penirololo 85247-77-4 ronipamil 111753-73-2 satigrel 52-53-9 verapamil 2927 00 00 80573-04-2 balsalazide 502-98-7 clorazodina 536-71-0 diminazeno 94-10-0 etoxazene 80573-03-1 ipsalazide 2928 00 90 546-88-3 acido acetoidrossamico 5854-93-3 alanosina 34297-34-2 anidoxima 15256-58-3 belossamide 7654-03-7 benmoxina 322-35-0 benserazide 38274-54-3 benurestato 4267-81-6 bolazina 555-65-7 brocresina 2438-72-4 bufexamac 3583-64-0 bumadizone 53078-44-7 caproxamina 81424-67-1 caracemide 3240-20-8 carbenzide 28860-95-9 carbidopa 25394-78-9 cetoxima 140-87-4 ciacetacide 3788-16-7 cimemoxina 54739-19-4 clovoxamina 58832-68-1 cloximato 70-51-9 deferoxamina 24701-51-7 demexiptilina 511-41-1 difossazide 85750-38-5 erocainide 105613-48-7 exametazima 90581-63-8 falintololo 51-71-8 fenelzina 103-03-7 fenicarbazide 55-52-7 feniprazina 141579-54-6 fenleutone 3818-37-9 fenossipropazina 141184-34-1 filaminast 54739-18-3 fluvoxamina 14816-18-3 fossima 5051-62-7 guanabenz 5001-32-1 guanocloro 7473-70-3 guanossabenzo 53648-05-8 ibuproxam 127420-24-0 idrapril 127-07-1 idroxicarbamide 3544-35-2 iproclozide 60070-14-6 mariptilina 65-64-5 mebanazina 54063-51-3 nadoxololo 46263-35-8 nafomina 15687-37-3 naftazone 57925-64-1 naprodoxima 3362-45-6 nossiptilina 4684-87-1 octamoxina 671-16-9 procarbazina 25875-51-8 robenidina 20228-27-7 ruvazone 5579-27-1 simtrazene 78372-27-7 stirocainide 95268-62-5 upenazima 56187-89-4 ximoprofene 2929 90 00 4317-14-0 amitriptilinossido 15350-99-9 amossidramina camsilato 52658-53-4 benfosformina 52758-02-8 benzaprinosside 139-05-9 ciclamato di sodio 97642-74-5 clomifenossido 299-86-5 crufomato 3733-81-1 defosfamide 70788-28-2 flurofamide 1491-41-4 naftalofos 4075-88-1 oxifentorex 70788-29-3 tolfamide 2930 20 00 148-18-5 ditiocarbo sodico 3735-90-8 fencarbamide 50838-36-3 tolciclato 27877-51-6 tolindato 2930 30 00 97-77-8 disulfiram 95-05-6 sulfiram 137-26-8 tiram 2930 40 10 63-68-3 metionina 2930 90 13 52-90-4 cisteina 2930 90 16 616-91-1 acetilcisteina 42293-72-1 bencisteina 65002-17-7 bucillamina 638-23-3 carbocisteina 82009-34-5 cilastatina 89163-44-0 cinaproxene 86042-50-4 cistinexina 18725-37-6 dacisteina 13189-98-5 fudosteina 2485-62-3 mecisteina 52-67-5 penicillamina 5287-46-7 prenisteina 89767-59-9 salmisteina 87573-01-1 salnacedina 2930 90 70 77-46-3 acedapsone 127-60-6 acediasolfone sodico 89987-06-4 acido tiludronico 63547-13-7 adrafinil 144-75-2 aldesolfone sodico 109-57-9 alliltiourea 5965-40-2 allocupreide sodica 123955-10-2 almokalant 85754-59-2 ambamustina 539-21-9 ambazone 3569-77-5 amidapsone 20537-88-6 amifostina 26328-53-0 amoscanato 305-97-5 antiolimina 106854-46-0 argimesna 103725-47-9 betiatide 90357-06-5 bicalutamide 79467-22-4 bipenamolo 6385-58-6 bitionolato sodico 97-18-7 bitionolo 844-26-8 bitionolossido 4044-65-9 bitoscanato 23233-88-7 brotianide 108-02-1 captamina 486-17-9 captodiame 786-19-6 carbofenotion 159138-80-4 cariporide 473-32-5 caulmosulfone 1166-34-3 cinanserina 87556-66-9 cloticasone 4938-00-5 danosteina 80-08-0 dapsone 112573-72-5 desecadotrile 5964-62-5 diatimosolfone 59-52-9 dimercaprolo 16208-51-8 dimesna 67-68-5 dimetilsulfossido 5835-72-3 diprofene 82599-22-2 ditiomustina 584-69-0 ditofal 502-55-6 dixantogeno 74639-40-0 docarpamina 112573-73-6 ecadotrile 513-10-0 ecotiopato ioduro 3569-59-3 esasonio ioduro 87719-32-2 etarotene 1234-30-6 etocarlide 58306-30-2 febantel 97-24-5 fenticloro 113593-34-3 flosatidile 2924-67-6 fluoresone 90566-53-3 fluticasone 2507-91-7 glossazone 554-18-7 glucosolfone 83519-04-4 ilmofosina 66608-32-0 imcarbofos 23205-04-1 iosulamide 71767-13-0 iotasul 88041-40-1 lemidosul 127304-28-3 linarotene 790-69-2 loflucarbano 60-23-1 mercaptamina 20223-84-1 mercaptomerina 66516-09-4 mertiatide 19767-45-4 mesna 926-93-2 metallibura 66960-34-7 metchefamide 68693-11-8 modafinil 122575-28-4 naglivano 88255-01-0 netobimina 19881-18-6 nitroscanato 15599-39-0 noxitiolina 35727-72-1 ontianil 137109-78-5 orazipone 27450-21-1 osmadizone 3569-58-2 ossisonio ioduro 27025-41-8 oxiglutatione 114568-26-2 patamostat 81045-50-3 pivopril 107023-41-6 pobilukast 23288-49-5 probucolo 81110-73-8 racecadotrile 34914-39-1 ritiometano 54657-98-6 serfibrato 133-65-3 solasolfone 121-55-1 subatizone 304-55-2 succimero 5934-14-5 succisolfone 66264-77-5 sulfinalolo 42461-79-0 sulfonterolo 38194-50-2 sulindac 54063-56-8 suloctidil 25827-12-7 sulossifene 69217-67-0 sumacetamolo 105687-93-2 sumarotene 94055-76-2 suplatast tosilato 85053-46-9 suricainide 3383-96-8 temefos 14433-82-0 tiacetarsamide sodica 6964-20-1 tiadenolo 55837-28-0 tiafibrato 500-89-0 tiambutosina 10433-71-3 tiametonio ioduro 129731-11-9 tibeglisene 13402-51-2 tibenzato 82-99-5 tifenamil 53993-67-2 tiflorex 5964-24-9 timerfonato sodico 104-06-3 tioacetazone 910-86-1 tiocarlide 10489-23-3 tioctilato 54-64-8 tiomersal 1953-02-2 tiopronina 39516-21-7 tiopropamina 15686-78-9 tiosalano 26481-51-6 tiprenololo 70895-45-3 tipropidile 38452-29-8 tolmesossido 2398-96-1 tolnaftato 82964-04-3 tolrestat 7009-79-2 xentiorato 22012-72-2 zilantel 2931 00 95 97-44-9 acetarsolo 66376-36-1 acido alendronico 98-50-0 acido arsanilico 51395-42-7 acido butedronico 10596-23-3 acido clodronico 2809-21-4 acido etidronico 2398-95-0 acido foscolico 13237-70-2 acido fosmenico 114084-78-5 acido ibandronico 124351-85-5 acido incadronico 1984-15-2 acido medronico 79778-41-9 acido neridronico 63132-39-8 acido olpadronico 15468-10-7 acido ossidronico 40391-99-9 acido pamidronico 51321-79-0 acido sparfosico 75018-71-2 acido tauroselcolico 60668-24-8 alafosfalina 103486-79-9 belfosdil 8017-88-7 borato fenilmercurico 17316-67-5 butafosfano 126-22-7 butonato 121-59-5 carbarsone 62-37-3 clormerodrina 65606-61-3 diciferrone 455-83-4 diclorofenarsina 3639-19-8 difetarsone 68959-20-6 disiquonio cloruro 535-51-3 femarsone sulfossilato 73514-87-1 fosarilato 63585-09-1 foscarnet sodico 16543-10-5 fosenazide 54870-27-8 fosfoneto sodico 92118-27-9 fotemustina 116-49-4 glicobiarsolo 14235-86-0 idrargafene 525-30-4 mercuderamide 498-73-7 mercurobutolo 492-18-2 mersalile 52-68-6 metrifonato 76541-72-5 mifobato 457-60-3 neoarsfenamina 98-72-6 nitarsone 306-12-7 oxofenarsina 0-00-0 propagermanio 33204-76-1 quadrosilano 0-00-0 repagermanio 121-19-7 rossarsone 618-82-6 solfarsfenamina 5959-10-4 stibosamina 127502-06-1 tetrofosmina 2430-46-8 tolboxano 57808-64-7 toldimfos 19028-28-5 toliodio cloruro 554-72-3 triparsamide 132236-18-1 zifrosilone 2932 19 00 72420-38-3 acifrano 75748-50-4 ancarolol 28434-01-7 bioresmetrina 53684-49-4 bufetololo 64743-08-4 diclofurima 735-64-8 fenamifurile 3690-58-2 fubrogonio ioduro 3776-93-0 furfenorex 4662-17-3 furidarone 142996-66-5 furomina 549-40-6 furostilbestrolo 15686-77-8 fursalano 541-64-0 furtretonio ioduro 31329-57-4 naftidrofurile 405-22-1 nidrossizone 3270-71-1 nifuraldezone 19561-70-7 nifuratrone 5580-25-6 nifuretazone 5579-95-3 nifurmerone 965-52-6 nifuroxazide 6236-05-1 nifuroxima 5579-89-5 nifursemizone 16915-70-1 nifursolo 67-28-7 niidrazone 84845-75-0 niperotidina 64743-09-5 nitrafudam 59-87-0 nitrofural 60653-25-0 orpanossina 66357-35-5 ranitidina 6673-97-8 spirossasone 93064-63-2 venritidina 3563-92-6 zilofuramina 2932 29 10 77-09-8 fenolftaleina 2932 29 80 642-83-1 aceglatone 152-72-7 acenocumarolo 476-66-4 acido ellagico 67696-82-6 acriellina 65776-67-2 afurololo 321-55-1 alosson 76-65-3 amolanone 3447-95-8 benfurodil emisuccinato 58409-59-9 bucumololo 465-39-4 bufogenina 804-10-4 carbocromene 35838-63-2 clocumarol 60986-89-2 clofurac 68206-94-0 cloricromene 56-72-4 cumafos 4366-18-1 cumetarolo 132100-55-1 dalvastatina 1233-70-1 diarbarone 66-76-2 dicumarolo 2908-75-0 esculamina 91406-11-0 esuprone 548-00-5 etile biscumacetato 435-97-2 fenprocumone 87810-56-8 fostriecina 67268-43-3 giparmene 32449-92-6 glucurolattone 90-33-5 imecromone 81478-25-3 lomevactone 112856-44-7 losigamone 75330-75-5 lovastatina 52814-39-8 metesculetolo 73573-88-3 mevastatina 113507-06-5 mossidectina 75992-53-9 moxadolene 96829-58-2 orlistat 15301-80-1 oxamarina 57-57-8 propiolattone 79902-63-9 simvastatina 52-01-7 spironolattone 29334-07-4 sulmarina 42422-68-4 taleranolo 66898-60-0 talosalato 75139-06-9 tetronasina 3902-71-4 trioxisalene 3258-51-3 valofano 477-32-7 visnadina 81-81-2 warfarina 15301-97-0 xilocumarol 26538-44-3 zeranolo 2932 99 50 114977-28-5 docetaxel 33069-62-4 paclitaxel 2932 99 70 56180-94-0 acarbosio 25161-41-5 acevaltrato 18467-77-1 acido diprogulico 61136-12-7 almurtide 123072-45-7 aprosulato sodico 71963-77-4 artemetero 88495-63-0 artesunato 85443-48-7 bencianolo 58546-54-6 besigomsina 55102-44-8 bofumustina 34753-46-3 cieptolano 18296-45-2 didrovaltrato 3567-40-6 diossamato 61869-07-6 domiodolo 122312-55-4 dosmalfato 98383-18-7 ecomustina 90733-40-7 edifolone 135038-57-2 fasidotril 29041-71-2 fruttosio ferrico 105618-02-8 galamustina 12569-38-9 glubionato di calcio 3416-24-8 glucosamina 61914-43-0 glucuronamide 40580-59-4 guanadrel 116818-99-6 isalsteina 56290-94-9 medrossalolo 31112-62-6 metrizamide 1508-45-8 mitopodozide 74817-61-1 murabutide 53983-00-9 nibroxano 22693-65-8 olmidina 451-77-4 omarilamina 541-66-2 oxapropanio ioduro 5684-90-2 pentricloral 53341-49-4 ponfibrato 470-43-9 promossolano 136-70-9 protochilolo 58994-96-0 ranimustina 78113-36-7 romurtide 47254-05-7 spirossepina 1344-34-9 stibamina glucoside 49763-96-4 stiripentolo 66112-59-2 temurtide 51497-09-7 tenamfetamina 97240-79-4 topiramato 30910-27-1 trelossinato 2932 99 85 96566-25-5 ablukast 16110-51-3 acido cromoglicico 37470-13-6 acido flavodico 23580-33-8 acido furacrinico 33459-27-7 acido xanoxico 2455-84-7 ambenoxano 58805-38-2 ambicromil 4439-67-2 amikellina 1951-25-3 amiodarone 79130-64-6 ansoxetina 123407-36-3 arteflene 63968-64-9 artemisinina 39552-01-7 befunololo 81703-42-6 bendacalolo 1477-19-6 benzarone 3562-84-3 benzbromarone 13157-90-9 benzchercina 68-90-6 benziodarone 72619-34-2 bermoprofene 132017-01-7 bervastatina 78371-66-1 bucromarone 54340-62-4 bufuralolo 4442-60-8 butamoxano 55165-22-5 butocrololo 56689-43-1 canbisolo 521-35-7 cannabinolo 154-23-4 cianidanolo 3607-18-9 cidossepina 59729-33-8 citalopram 3611-72-1 cloridarol 66575-29-9 colforsina 4940-39-0 cromocarb 110816-79-0 cromoglicato lisetil 1165-48-6 dimeflina 6538-22-3 dimeprozano 80743-08-4 diossadilolo 78-34-2 diossation 61-74-5 domoxina 55286-56-1 doxaminolo 1668-19-5 doxepina 1972-08-3 dronabinolo 149494-37-1 ebalzotano 119-41-5 efloxato 15686-63-2 etabenzarone 16509-23-2 etomoxano 77416-65-0 exepanolo 34887-52-0 fenisorex 15686-60-9 flavamina 79619-31-1 flavodilolo 71316-84-2 fluradolina 67700-30-5 furaprofene 58012-63-8 furcloprofene 38873-55-1 furobufene 56983-13-2 furofenac 19889-45-3 guabensano 81674-79-5 guaimesal 2165-19-7 guanoxano 35212-22-7 ipriflavone 37855-80-4 iprocrololo 151581-24-7 iralukast 57009-15-1 isocromil 652-67-5 isosorbide 87-33-2 isosorbide dinitrato 16051-77-7 isosorbide mononitrato 55453-87-7 isossepac 82-02-0 kellina 480-17-1 leucocianidolo 65350-86-9 meciadanolo 26225-59-2 mecinarone 4386-35-0 meraleina sodica 129-16-8 merbromina 53-46-3 metantelinio bromuro 85-90-5 metilcromone 87626-55-9 mitoflaxone 51022-71-0 nabilone 74912-19-9 naboctato 52934-83-5 nanafrocina 99200-09-6 nebivololo 81486-22-8 nipradilolo 113806-05-6 olopatadina 55689-65-1 oxepinac 26020-55-3 oxetorone 87549-36-8 parcetasal 4730-07-8 pentamoxano 67102-87-8 pentomone 42408-79-7 pirandamina 68298-00-0 pirnabina 50-34-0 propantelina bromuro 60400-92-2 prossicromil 128232-14-4 raxofelast 169758-66-1 robalzotano 22888-70-6 silibinina 33889-69-9 silicristina 29782-68-1 silidianina 474-58-8 sitogluside 72492-12-7 spizofurone 58761-87-8 sudexanox 7182-51-6 talopram 37456-21-6 terbucromil 77005-28-8 texacromil 97483-17-5 tifurac 76301-19-4 timefurone 40691-50-7 tixanox 50465-39-9 tocofibrato 23915-73-3 trebenzomina 18296-44-1 valtrato 139110-80-8 zanamivir 2933 11 10 479-92-5 propifenazone 2933 11 90 58-15-1 aminofenazone 747-30-8 aminofenazone ciclamato 55837-24-6 bisfenazone 7077-30-7 butopirammonio ioduro 1046-17-9 dibupirone 22881-35-2 famprofazone 60-80-0 fenazone 68-89-3 metamizolo sodico 3615-24-5 ramifenazone 2933 19 10 50-33-9 fenilbutazone 2933 19 90 105-20-4 betazolo 50270-32-1 bufezolac 142155-43-9 cizolirtina 60104-29-2 clofezone 81528-80-5 dalbraminolo 70181-03-2 dazopride 20170-20-1 difenamizolo 23111-34-4 feclobuzone 30748-29-9 feprazone 80410-36-2 fezolamina 7554-65-6 fomepizolo 115436-73-2 ipazilide 50270-33-2 isofezolac 853-34-9 kebuzone 53808-88-1 lonazolac 119322-27-9 meribendano 7125-67-9 metochizina 2210-63-1 mofebutazone 55294-15-0 muzolimina 59040-30-1 nafazatrom 129-20-4 oxifenbutazone 71002-09-0 pirazolac 4023-00-1 praxadina 34427-79-7 prossifezone 57-96-5 sulfinpirazone 27470-51-5 suxibuzone 103475-41-8 tepossalina 13221-27-7 tribuzone 32710-91-1 trifezolac 2933 21 00 1317-25-5 alclossa 5579-81-7 aldiossa 40828-44-2 clazolimina 5588-20-5 clodantoina 86-35-1 etotoina 57-41-0 fenitoina 93390-81-9 fosfenitoina 89391-50-4 imirestat 50-12-4 mefenitoina 63612-50-0 nilutamide 56605-16-4 spiromustina 2933 29 10 50-60-2 fentolamina 2933 29 90 91017-58-2 abunidazolo 118072-93-8 acido zoledronico 830-89-7 albutoina 63824-12-4 aliconazolo 33178-86-8 alinidina 4474-91-3 angiotensina II 53-73-6 angiotensinamide 91-75-8 antazolina 66711-21-5 apraclonidina 60173-73-1 arfalasina 104054-27-5 atipamezolo 40077-57-4 aviptadil 40828-45-3 azolimina 31478-45-2 bamnidazolo 57647-79-7 benclonidina 63927-95-7 bentemazolo 22994-85-0 benznidazolo 60628-96-8 bifonazolo 78186-34-2 bisantrene 96153-56-9 bisfentidina 59803-98-4 brimonidina 108894-40-2 brolaconazolo 64872-76-0 butoconazolo 105920-77-2 camonagrel 177563-40-5 carafibano 22232-54-8 carbimazolo 42116-76-7 carnidazolo 53267-01-9 cibenzolina 120635-74-7 cilansetron 104902-08-1 cilutazolina 51481-61-9 cimetidina 59939-16-1 cirazolina 38083-17-9 climbazolo 17692-28-3 clonazolina 4205-90-7 clonidina 23593-75-1 clotrimazolo 77175-51-0 croconazolo 4342-03-4 dacarbazina 76894-77-4 dazmegrel 78218-09-4 dazossibene 70161-09-0 democonazolo 73931-96-1 denzimolo 122830-14-2 deriglidolo 81447-79-2 deslofexidina 113775-47-6 desmedetomidina 76631-46-4 detomidina 551-92-8 dimetridazolo 6043-01-2 domazolina 3254-93-1 doxenitoina 128326-82-9 eberconazolo 27220-47-9 econazolo 99500-54-6 efetozolo 158682-68-9 elisartano 113082-98-7 enalchirene 73790-28-0 enilconazolo 77671-31-9 enoximone 22668-01-5 etanidazolo 69539-53-3 etintidina 33125-97-2 etomidato 15037-44-2 etonam 501-62-2 fenamazolina 73445-46-2 fenflumizolo 41473-09-0 fenmetozolo 57653-26-6 fenobam 4846-91-7 fenossazolina 72479-26-6 fenticonazolo 59729-37-2 fexinidazolo 53597-28-7 fludazonio cloruro 36740-73-5 flumizolo 4548-15-6 flunidazolo 84962-75-4 flutomidato 28125-87-3 flutonidina 119006-77-8 flutrimazolo 5786-71-0 fosfocreatinina 116684-92-5 galdansetron 110883-46-0 giracodazolo 25859-76-1 glibutimina 95668-38-5 idralfidina 84243-58-3 imazodano 89371-37-9 imidapril 89371-44-8 imidaprilato 36364-49-5 imidazolo salicilato 27885-92-3 imidocarbo 7303-78-8 imidolina 55273-05-7 impromidina 40507-78-6 indanazolina 85392-79-6 indanidina 14885-29-1 ipronidazolo 138402-11-6 irbesartano 115574-30-6 irtemazolo 110605-64-6 isaglidolo 27523-40-6 isoconazolo 71-00-1 istidina 116795-97-2 ledazerolo 81447-78-1 levlofexidina 145858-51-1 liarozolo 107429-63-0 lintopride 65571-68-8 lofemizolo 31036-80-3 lofexidina 60628-98-0 lombazolo 114798-26-4 losartano 86347-14-0 medetomidina 58261-91-9 mefenidile 14058-90-3 metazamide 5696-06-0 metetoina 34839-70-8 metiamide 5377-20-8 metomidato 38349-38-1 metrafazolina 443-48-1 metronidazolo 22916-47-8 miconazolo 23757-42-8 midaflur 80614-27-3 midazogrel 83184-43-4 mifentidina 20406-60-4 mipimazolo 13551-87-6 misonidazolo 125472-02-8 mivazerolo 97901-21-8 nafagrel 835-31-4 nafazolina 64212-22-2 nafimidone 91524-14-0 napamezolo 130759-56-7 nemazolina 173997-05-2 nepicastat 130726-68-0 neticonazolo 17230-89-6 nimazone 21721-92-6 nitrefazolo 54533-85-6 nizofenone 89838-96-0 octimibato 137460-88-9 odalprofene 74512-12-2 omoconazolo 116002-70-1 ondansetrone 66778-37-8 orconazolo 16773-42-5 ornidazolo 64211-45-6 oxiconazolo 1491-59-4 oximetazolina 82571-53-7 ozagrel 130120-57-9 prezatide rame acetato 76448-31-2 propenidazolo 7036-58-0 propoxato 126222-34-2 remikirene 89781-55-5 rolafagrel 65896-16-4 romifidina 7681-76-7 ronidazolo 3366-95-8 secnidazolo 54143-54-3 sepazonio cloruro 103926-64-3 sepimostat 79313-75-0 sopromidina 30529-16-9 stirimazolo 61318-90-9 sulconazolo 51022-76-5 sulnidazolo 1082-56-0 tefazolina 1077-93-6 ternidazolo 84-22-0 tetrizolina 60-56-0 tiamazolo 62894-89-7 tiflamizolo 62882-99-9 tinazolina 19387-91-8 tinidazolo 59-98-3 tolazolina 4201-22-3 tolonidina 1082-57-1 tramazolina 56-28-0 triclodazolo 84203-09-8 trifenagrel 62087-96-1 triletide 56097-80-4 valconazolo 526-36-3 xilometazolina 51940-78-4 zetidolina 90697-56-6 zimidobene 71097-23-9 zoficonazolo 2933 33 00 71195-58-9 alfentanil 144-14-9 anileridina 15301-48-1 bezitramide 1812-30-2 bromazepam 469-79-4 chetobemidone 28782-42-5 difenoxina 915-30-0 difenoxilato 467-83-4 dipipanone 77-10-1 fenciclidina 562-26-5 fenoperidina 437-38-7 fentanil 113-45-1 metilfenidato 359-83-1 pentazocina 57-42-1 petidina 467-60-7 pipradrolo 302-41-0 piritramide 15686-91-6 propiram 64-39-1 trimeperidina 2933 39 10 54-92-2 iproniazide 101-26-8 piridostigmina bromuro 2933 39 99 827-61-2 aceclidina 807-31-8 aceperone 4394-00-7 acido niflumico 4394-05-2 acido nixilico 2398-81-4 acido ossiniacico 75755-07-6 acido piridronico 105462-24-6 acido risedronico 37087-94-8 acido tibrico 13410-86-1 aconiazide 87848-99-5 acrivastina 66564-15-6 alepride 468-51-9 alfameprodina 77-20-3 alfaprodina 154541-72-7 alinastina 25384-17-2 allilprodina 59831-65-1 alopemide 52-86-8 aloperidolo 93277-96-4 altapizone 83991-25-7 ambasilide 1580-71-8 amiperone 88150-42-9 amlodipina 15378-99-1 anazocina 98330-05-3 anpirtolina 86780-90-7 aranidipina 106669-71-0 arpromidina 68844-77-9 astemizolo 115-46-8 azaciclonolo 3964-81-6 azatadina 123524-52-7 azelnidipina 4945-47-5 bamipina 104713-75-9 barnidipina 105979-17-7 benidipina 2062-84-2 benperidolo 2156-27-6 benproperina 24671-26-9 benrixato 3691-78-9 benzetidina 119391-55-8 benzetimide 16571-59-8 benzindopirina 16852-81-6 benzoclidina 53-89-4 benzpiperilone 587-46-2 benzpirinio bromuro 125602-71-3 bepotastina 126825-36-3 bertosamil 155418-06-7 besilato di nolpitantio 119257-34-0 besipirdina 5638-76-6 betaistina 468-50-8 betameprodina 468-59-7 betaprodina 5205-82-3 bevonio metilsolfato 116078-65-0 bidisomide 479-81-2 bietamiverina 69047-39-8 binifibrato 514-65-8 biperidene 159997-94-1 biricodar 603-50-9 bisacodil 89194-77-4 bisaramil 13456-08-1 bitipazone 171655-91-7 brasofensina 71990-00-6 bremazocina 101345-71-5 brifentanil 71195-56-7 broclepride 86-22-6 bromfeniramina 10457-90-6 bromperidolo 33144-79-5 broperamolo 57982-78-2 budipina 22632-06-0 bupicomide 2180-92-9 bupivacaina 55285-35-3 butanixina 55837-14-4 butaverina 93821-75-1 butinazocina 55837-15-5 butopiprina 15302-05-3 butossilato 79449-98-2 cabastina 4876-45-3 camfotamide 70724-25-3 carbazerano 486-16-8 carbinoxamina 90729-42-3 carebastina 59708-52-0 carfentanil 98323-83-2 carmossirolo 7528-13-4 carperidina 20977-50-8 carperone 5942-95-0 carpipramina 107266-08-0 carvotrolina 145599-86-6 cerivastatina 123-03-5 cetilpiridinio cloruro 10447-39-9 chifenadina 64755-06-2 chinuclio bromuro 31721-17-2 chinupramina 75985-31-8 ciamexone 3572-80-3 ciclazocina 47128-12-1 cicliramina 139-62-8 ciclometicaina 53449-58-4 ciclonicato 85166-20-7 ciclotropio bromuro 77-39-4 cicrimina 132203-70-4 cilnidipina 66564-14-5 cinitapride 14796-24-8 cinperene 129-03-3 ciproeptadina 4904-00-1 ciprolidolo 81098-60-4 cisapride 55905-53-8 clebopride 166432-28-6 clevidipina 15302-10-0 clibucaina 3485-62-9 clidinio bromuro 47739-98-0 clocapramina 10457-91-7 clofluperolo 21829-22-1 clonixeril 17737-65-4 clonixina 3703-76-2 cloperastina 2971-90-6 clopidolo 53179-12-7 clopimozide 132-22-9 clorfenamina 61764-61-2 cloroperone 59-32-5 cloropiramina 57653-29-9 cogazocina 7007-96-7 crotoniazide 27115-86-2 dacuronio bromuro 120958-90-9 dalcotidina 31232-26-5 danitracene 47029-84-5 dazadrolo 63388-37-4 declenperone 30652-11-0 deferiprone 99518-29-3 derpanicato 132-21-8 desbromfeniramina 25523-97-1 desclorfeniramina 24358-84-7 desivacaina 120054-86-6 desniguldipina 21888-98-2 dexetimide 27112-37-4 diamocaina 586-60-7 diclonina 17737-68-7 diclonixina 382-82-1 dicolinio ioduro 561-77-3 diesiverina 62-97-5 difemanile metilsolfato 13862-07-2 difemetorex 972-02-1 difenidolo 147-20-6 difenilpiralina 47806-92-8 difenoximide 37398-31-5 dilmefone 3425-97-6 dimecolonio ioduro 5636-83-9 dimetindene 300-37-8 diodone 101-08-6 diperodone 117-30-6 dipiproverina 3696-28-4 dipiritione 68284-69-5 disobutamide 3737-09-5 disopiramide 15876-67-2 distigmina bromuro 99499-40-8 disuprazolo 103336-05-6 ditechirene 74517-42-3 ditercalinio cloruro 57808-66-9 domperidone 120014-06-4 donepezile 21228-13-7 dorastina 469-21-6 doxilamina 29125-56-2 droclidinio bromuro 34703-49-6 dropempina 548-73-2 droperidolo 78421-12-2 drossicainide 15599-26-5 drossipropina 90729-43-4 ebastina 119431-25-3 eliprodil 80879-63-6 emiglitato 37612-13-8 encainide 93181-85-2 endixaprina 67765-04-2 enefexina 60662-18-2 eniclobrato 66364-73-6 enpirolina 64840-90-0 eperisone 7237-81-2 epronicato 1096-72-6 epzidina 3626-67-3 esadilina 132829-83-5 espatropato 536-33-4 etionamide 31637-97-5 etofibrato 469-82-9 etoxeridina 100-91-4 eucatropina 86189-69-7 felodipina 59859-58-4 femoxetina 129-83-9 fenampromide 127-35-5 fenazocina 94-78-0 fenazopiridina 30817-43-7 fenclexonio metilsolfato 469-80-7 feneridina 553-69-5 feniramidolo 86-21-5 feniramina 69365-65-7 fenoctimina 55837-26-8 fenperato 77-01-0 fenpipramide 3540-95-2 fenpiprano 125-60-0 fenpiverinio bromuro 53415-46-6 fepitrizolo 138708-32-4 ferpifosato sodico 54063-45-5 fetossilato 83799-24-0 fexofenadina 21221-18-1 flazalone 54143-55-4 flecainide 86811-58-7 fluazurone 75444-64-3 flumeridone 38677-85-9 flunissina 53179-10-5 fluperamide 56995-20-1 flupirtina 21686-10-2 flupranone 54965-22-9 fluspiperone 1841-19-6 fluspirilene 118248-91-2 fodipir 145216-43-9 forasartano 5598-52-7 fospirato 149-17-7 ftivazide 1539-39-5 gapicomina 106686-40-2 gapromidina 54063-47-7 gemazocina 107266-06-8 gevotrolina 132553-86-7 glemanserina 852-42-6 guaiapato 1463-28-1 guanaclina 57653-28-8 ibazocina 79449-99-3 icospiramide 100927-13-7 idaverina 7008-17-5 idrossipiridina tartrato 468-56-4 idroxipetidina 23210-56-2 ifenprodil 66208-11-5 ifoxetina 63758-79-2 indalpina 3569-26-4 indopina 26844-12-2 indoramina 155415-08-0 inogatrano 6556-11-2 inositolo nicotinato 5579-92-0 iopidolo 5579-93-1 iopidone 22150-28-3 ipragratina 89667-40-3 isbogrel 54-85-3 isoniazide 57021-61-1 isonixina 121750-57-0 itamelina 36292-69-0 ketazocina 103890-78-4 lacidipina 144412-49-7 lamifibano 73278-54-3 lamtidina 170566-84-4 lanepitant 103577-45-3 lansoprazolo 6272-74-8 lapirio cloruro 76956-02-0 lavoltidina 103878-84-8 lazabemide 125729-29-5 lemildipina 24678-13-5 lenperone 5005-72-1 leptaclina 100427-26-7 lercanidipina 79516-68-0 levocabastina 24558-01-8 levofacetoperano 22204-91-7 lifibrato 159776-68-8 linetastina 88678-31-3 liranaftato 145414-12-6 lirexapride 86811-09-8 litoxetina 93181-81-8 lodaxaprina 61380-40-3 lofentanil 53179-11-6 loperamide 106900-12-3 loperamide ossido 79794-75-5 loratadina 59729-31-6 lorcainide 171049-14-2 lotrafibano 128075-79-6 lufironile 155319-91-8 mangafodipir 14745-50-7 meletimide 3575-80-2 melperone 76-90-4 mepenzolato bromuro 91-84-9 mepiramina 6968-72-5 mepiroxolo 22801-44-1 mepivacaina 62658-88-2 mesudipina 13447-95-5 metaniazide 4394-04-1 metanixina 1707-15-9 metazide 3734-52-9 metazocina 29342-02-7 metipirox 54-36-4 metirapone 114-91-0 metiridina 89613-77-4 mezacopride 39537-99-0 micinicato 66529-17-7 midaglizolo 4575-34-2 mifadol 72432-03-2 miglitolo 141725-10-2 milacainide 139886-32-1 milamelina 59831-64-0 milenperone 75437-14-8 milverina 70260-53-6 mindodilolo 52157-83-2 mindoperone 2748-88-1 miripirio cloruro 2856-74-8 modalina 81329-71-7 modecainide 122957-06-6 modipafant 1050-79-9 moperone 89419-40-9 mosapramina 58239-89-7 mossazocina 124858-35-1 nadifloxacina 504-03-0 nanofina 22443-11-4 nepinalone 51-12-7 nialamide 3099-52-3 nicametato 150443-71-3 nicanartina 79455-30-4 nicaravene 55985-32-5 nicardipina 5868-05-3 niceritrolo 59-26-7 nicetamide 13912-80-6 nicoboxil 10571-59-2 nicoclonato 31980-29-7 nicofibrato 80614-21-7 nicogrelato 27959-26-8 nicomolo 65141-46-0 nicorandil 5657-61-4 nicossamato 555-90-8 nicotiazone 29876-14-0 nicotredolo 36504-64-0 nictindolo 21829-25-4 nifedipina 2139-47-1 nifenazone 113165-32-5 niguldipina 22609-73-0 niludipina 75530-68-6 nilvadipina 66085-59-4 nimodipina 16426-83-8 niometacina 15387-10-7 niprofazone 63675-72-9 nisoldipina 39562-70-4 nitrendipina 60324-59-6 nomelidina 561-48-8 norpipanone 96487-37-5 nuvenzepina 114-90-9 obidoxima cloruro 101343-69-5 ocfentanil 71138-71-1 octapinolo 71251-02-0 octenidina 87784-12-1 ofornina 115972-78-6 olradipina 73590-58-6 omeprazolo 2779-55-7 opiniazide 160492-56-8 osanetant 100158-38-1 otenzepad 4354-45-4 oxiclipina 5322-53-2 oxiperomide 13958-40-2 oxiramide 27302-90-5 oxisurano 546-32-7 oxofeneridina 96515-73-0 palonidipina 121650-80-4 pancopride 15500-66-0 pancuronio bromuro 13752-33-5 panidazolo 96922-80-4 pantenicato 102625-70-7 pantoprazolo 80349-58-2 panuramina 5634-41-3 parapenzolato bromuro 7162-37-0 paridocaina 2066-89-9 pasiniazide 50432-78-5 pemeride 79-55-0 pempidina 26864-56-2 penfluridolo 7009-54-3 pentapiperide 7681-80-3 pentapiperio metilsolfato 96513-83-6 pentisomide 4960-10-5 perastina 6621-47-2 peresilina 92268-40-1 perfomedil 157716-52-4 perifosina 82227-39-2 pibaxizina 103922-33-4 pibutidina 57548-79-5 picafibrato 79201-85-7 picenadol 144035-83-6 piclamilast 51832-87-2 picobenzide 17692-43-2 picodralazina 36175-05-0 picofosfato sodico 3731-52-0 picolamina 586-98-1 piconolo 21755-66-8 picoperina 78090-11-6 picoprazolo 10040-45-6 picosulfato sodico 64063-57-6 picotrina 130641-36-0 picumeterolo 15686-87-0 pifenato 31224-92-7 pifoxima 60576-13-8 piketoprofene 534-84-9 pimeclone 79992-71-5 pimetacina 3565-03-5 pimetina 578-89-2 pimetremide 13495-09-5 piminodina 70132-50-2 pimonidazolo 2062-78-4 pimozide 60560-33-0 pinacidile 28240-18-8 pinolcaina 1893-33-0 pipamperone 125-51-9 pipenzolato bromuro 82-98-4 piperidolato 2531-04-6 piperilone 136-82-3 piperocaina 4546-39-8 pipetanato 18841-58-2 pipoctanone 55837-21-3 pipossizina 68797-29-5 pipradimadol 55313-67-2 pipramadol 3562-55-8 piprocurario ioduro 38677-81-5 pirbuterolo 35620-67-8 pirdonio bromuro 1882-26-4 piricarbato 87-21-8 piridocaina 24340-35-0 piridossilato 55285-45-5 pirifibrato 55432-15-0 pirinidazolo 1740-22-3 pirinolina 33605-94-6 pirisudanolo 1098-97-1 piritinolo 13463-41-7 piritione zincica 68252-19-7 pirmenolo 50650-76-5 piroctone 124436-59-5 pirodavir 84490-12-0 piroximone 54110-25-7 pirozadil 103923-27-9 pirtenidina 15301-88-9 pitamina 54063-52-4 pitofenone 39123-11-0 pituxato 94-63-3 pralidossima ioduro 99522-79-9 pranidipina 85966-89-8 preclamolo 55837-22-4 pribecaina 95374-52-0 prideperone 511-45-5 pridinolo 1219-35-8 primaperone 78997-40-7 prisotinolo 31314-38-2 prodipina 561-76-2 properidina 587-61-1 propiliodone 3811-53-8 propinetidina 3781-28-0 propiperone 3670-68-6 propipocaina 60569-19-9 propiverina 14222-60-7 protionamide 71276-43-2 quadazocina 117976-89-3 rabeprazolo 156137-99-4 rapacuronio bromuro 132875-61-7 remifentanil 112727-80-7 renzapride 135062-02-1 repaglinide 149926-91-0 revatropato 110140-89-1 ridogrel 104153-37-9 rilopirox 32953-89-2 rimiterolo 71653-63-9 riodipina 96449-05-7 rispenzepina 78092-65-6 ristianolo 162401-32-3 roflumilast 121840-95-7 rogletimide 42597-57-9 ronifibrato 56079-81-3 ropitoina 84057-95-4 ropivacaina 2804-00-4 rossoperone 5560-77-0 rotossamina 78273-80-0 roxatidina 112192-04-8 roxindolo 158876-82-5 rupatadina 159912-53-5 sabcomelina 134377-69-8 safironile 495-84-1 salinazide 143257-97-0 sameridina 115911-28-9 sampirtina 142001-63-6 saredutant 57734-69-7 sechifenadina 110347-85-8 selfotel 106516-24-9 sertindolo 122955-18-4 sibopirdina 172927-65-0 sibrafibano 140944-31-6 silperisone 6184-06-1 sorbinicato 749-02-0 spiperone 510-74-7 spiramide 144-45-6 spirgetina 357-66-4 spirilene 137795-35-8 spiroglumide 3784-99-4 stilbazio ioduro 80343-63-1 sufotidina 47662-15-7 suxemeride 147025-53-4 talsaclidina 59429-50-4 tamitinolo 90961-53-8 tedisamil 77342-26-8 tefenperato 108687-08-7 teludipina 72808-81-2 tepirindolo 149979-74-8 terbogrel 50679-08-8 terfenadina 31932-09-9 ticarbodina 154413-61-3 ticolubant 57648-21-2 timiperone 57237-97-5 timoprazolo 77502-27-3 tolpadol 728-88-1 tolperisone 97-57-4 tolpronina 71461-18-2 tonazocina 88296-62-2 transcainide 86365-92-6 trazolopride 120656-74-8 trefentanil 144-11-6 triesifenidile 13422-16-7 triflocina 749-13-3 trifluperidolo 56-97-3 trimedoxima bromuro 5789-72-0 trimetamide 7009-82-7 trimetidinio metosolfato 91-81-6 tripelennamina 486-12-4 triprolidina 1508-75-4 tropicamide 30751-05-4 trossipide 149488-17-5 trovirdina 35515-77-6 truxipicurio ioduro 73590-85-9 ufiprazolo 72005-58-4 vadocaina 132373-81-0 vamicamide 50700-72-6 vecuronio bromuro 93-47-0 verazide 15686-68-7 volazocina 135354-02-8 xaliprodene 83059-56-7 zabicipril 90103-92-7 zabiciprilato 90182-92-6 zacopride 56775-88-3 zimeldina 56383-05-2 zindotrina 2933 41 00 77-07-6 levorfanolo 2933 49 10 17230-85-2 amchinato 127294-70-6 balofloxacina 5486-03-3 buchinolato 141725-88-4 cetefloxacina 85-79-0 cincocaina 132-60-5 cincofene 19485-08-6 ciprochinato 105956-97-6 clinafloxacina 110013-21-3 merafloxacina 151096-09-2 moxifloxacina 13997-19-8 nechinato 485-34-7 neocincofene 485-89-2 oxicincofeno 154612-39-2 palinavir 143383-65-7 premafloxacina 1698-95-9 prochinolato 40034-42-2 rosoxacina 127779-20-8 sachinavir 127254-12-0 sitafloxacina 143224-34-4 telinavir 2933 49 30 125-71-3 destrometorfano 2933 49 90 90402-40-7 abanochile 42465-20-3 acechinolina 15301-40-3 actinochinolo 13425-92-8 amichinsina 10023-54-8 aminochinolo 3811-56-1 aminochinuride 86-42-0 amodiachina 550-81-2 amopirochina 64228-81-5 atracurio besilato 86-75-9 benzoxichina 108437-28-1 binfloxacina 22407-74-5 bisobrina 96187-53-0 brechinar 15599-52-7 brochinaldolo 3684-46-6 brossaldina 521-74-4 broxichinolina 42408-82-2 butorfanolo 15686-38-1 carbazocina 19056-26-9 chidecamina 139314-01-5 chilostigmina 86024-64-8 chinacainolo 2768-90-3 chinaldina cerulea 85441-60-7 chinaprilato 86-80-6 chinisocaina 525-61-1 chinocide 13757-97-6 chinprenalina 1776-83-6 chintiofos 54063-29-5 cicarperone 59889-36-0 ciprefadol 96946-42-8 cisatracurio besilato 2545-39-3 clamossichina 4298-15-1 cletochina 55150-67-9 climiqualina 130-26-7 cliochinolo 7270-12-4 clochinato 54340-63-5 clofeverina 72-80-0 clorchinaldolo 54-05-7 clorochina 130-16-5 clossichina 13007-93-7 cuproxolina 1131-64-2 debrisochina 18507-89-6 decochinato 522-51-0 dequalinio cloruro 125-73-5 destrorfano 67165-56-4 diclofensina 83-73-8 diiodoidrossichinolina 36309-01-0 dimemorfano 147-27-3 dimossilina 77086-21-6 dizocilpina 106819-53-8 dossacurio cloruro 14009-24-6 drotaverina 3176-03-2 drotebanolo 4310-89-8 edachinio cloruro 143664-11-3 elacridar 37517-33-2 esprochina 486-47-5 etaverina 18429-78-2 famotina 468-07-5 fenomorfano 23779-99-9 floctafenina 83863-79-0 florifenina 76568-02-0 flosechinano 3820-67-5 glafenina 154-73-4 guanisochina 55299-11-1 ichindamina 118-42-3 idroxiclorochina 91524-15-1 irloxacina 56717-18-1 isotichimide 90828-99-2 itrocainide 72714-75-1 ivoqualina 79798-39-3 ketorfanolo 3253-60-9 laudexio metilsolfato 146-37-2 laurolinio acetato 10351-50-5 lenichinsina 152-02-3 levallorfano 10061-32-2 levofenacilmorfano 125-70-2 levometorfano 23910-07-8 mebichina 53230-10-7 meflochina 18429-69-1 memotina 2154-02-1 metofolina 106861-44-3 mivacurio cloruro 103775-10-6 moexipril 103775-14-0 moexiprilato 158966-92-8 montelukast 10539-19-2 moxaverina 159989-64-7 nelfinavir 64039-88-9 nicafenina 76252-06-7 nicainoprolo 2545-24-6 niceverina 4008-48-4 nitroxolina 24526-64-5 nomifensina 1531-12-0 norlevorfanolo 549-68-8 octaverina 21738-42-1 oxamnichina 635-05-2 pamachina 574-77-6 papaverolina 86-78-2 pentachina 77472-98-1 pipequalina 548-84-5 pirvinio cloruro 90-34-6 primachina 136668-42-3 quiflapone 85441-61-8 quinapril 5714-76-1 quinetalato 510-53-2 racemetorfano 297-90-5 racemorfano 61563-18-6 sochinololo 74129-03-6 tebuchina 113079-82-6 terbechinil 53400-67-2 tichinamide 7175-09-9 tilbrochinolo 5541-67-3 tilichinolo 40692-37-3 tisoquone 1748-43-2 tretinio tosilato 30418-38-3 tretochinolo 79201-80-2 veradolina 120443-16-5 verlukast 72714-74-0 viqualina 2933 53 10 57-44-3 barbital 144-02-5 barbital sodico 50-06-6 fenobarbital 57-30-7 fenobarbital sodico 2933 53 90 52-43-7 allobarbital 57-43-2 amobarbital 77-26-9 butalbital 52-31-3 ciclobarbital 115-38-8 metilfenobarbital 76-74-4 pentobarbital 125-40-6 secbutabarbital 76-73-3 secobarbital 2430-49-1 vinilbital 2933 54 00 77-02-1 aprobarbital 4388-82-3 barbexaclone 744-80-9 benzobarbital 561-86-4 brallobarbital 841-73-6 bucolomo 960-05-4 carbubarbo 15687-09-9 difebarbamato 509-86-4 eptabarb 56-29-1 esobarbital 27511-99-5 eterobarbo 13246-02-1 febarbamato 357-67-5 fetarbitale 50-11-3 metarbital 467-43-6 metiturale 151-83-7 metoesital 561-83-1 nealbarbital 2409-26-9 prazitone 143-82-8 probarbitale sodico 2537-29-3 prossibarbal 115-44-6 talbutale 76-23-3 tetrabarbital 467-36-7 tialbarbitale 467-38-9 tiotetrabarbital 125-42-8 vinbarbital 2933 55 00 61197-73-7 loprazolam 340-57-8 mecloqualone 72-44-6 metaqualone 34758-83-3 zipeprolo 2933 59 10 333-41-5 dimpilato 2933 59 95 136470-78-5 abacavir 55485-20-6 acaprazina 299-89-8 acetiamina 59277-89-3 aciclovir 54063-23-9 acido cinepazico 65-86-1 acido orotico 51940-44-4 acido pipemidico 50892-23-4 acido pirinixico 19562-30-2 acido piromidico 101197-99-3 acitemato 96914-39-5 actisomide 127266-56-2 adatanserina 106941-25-7 adefovir 56066-19-4 aditerene 56066-63-8 aditoprim 56287-74-2 afloqualone 315-30-0 allopurinolo 55837-20-2 alofuginone 27076-46-6 alpertina 76330-71-7 altanserina 86393-37-5 amifloxacina 642-44-4 aminometradina 58602-66-7 aminopterina sodica 550-28-7 amisometradina 36590-19-9 amocarzina 75558-90-6 amperozide 5587-93-9 ampirimina 121-25-5 amprolio 68475-42-3 anagrelide 442-03-5 anisopirolo 55300-29-3 antrafenina 71576-40-4 aptazapina 86627-15-8 aronixile 55779-18-5 arprinocide 136816-75-6 atevirdina 89303-63-9 atiprosina 135637-46-6 atizoram 2856-81-7 azabuperone 5234-86-6 azachinzolo 62973-76-6 azanidazolo 1649-18-9 azaperone 448-34-0 azaprocina 446-86-6 azatioprina 102280-35-3 bachiloprim 95634-82-5 batelapina 156862-51-0 belaperidone 52395-99-0 belarizina 92210-43-0 bemarinone 88133-11-3 bemitradina 59752-23-7 benderizina 22457-89-2 benfotiamina 299-88-7 bentiamina 17692-23-8 bentipimina 108210-73-7 bifeprofene 86662-54-6 binizolast 41510-23-0 biriperone 2667-89-2 bisbentiamina 132810-10-7 blonanserina 55837-17-7 brindoxima 56518-41-3 brodimoprima 56741-95-8 bropirimina 51481-62-0 bucainide 86304-28-1 buciclovir 82-95-1 buclizina 62052-97-5 bumepidile 80755-51-7 bunazosina 59184-78-0 buquinerano 76536-74-8 buquiterina 36505-84-7 buspirone 510-90-7 butalital sodico 87051-46-5 butanserina 68741-18-4 buterizina 80433-71-2 calcio levofolinato 61422-45-5 carmofur 125363-87-3 carsatrina 83881-51-0 cetirizina 15793-38-1 chinazosina 4774-24-7 chipazina 53131-74-1 ciapilomo 37751-39-6 ciclazindolo 82-92-8 ciclizina 113852-37-2 cidofovir 80109-27-9 ciladopa 54063-30-8 ciltoprazina 23887-41-4 cinepazet 23887-46-9 cinepazide 298-57-7 cinnarizina 60763-49-7 cinnarizina clofibrato 51493-19-7 cinprazolo 23887-47-0 cinpropazide 82117-51-9 cinuperone 85721-33-1 ciprofloxacina 33453-23-5 ciproquazone 298-55-5 clocinizina 4052-13-5 cloperidone 522-18-9 clorbenzoxamina 82-93-9 clorciclizina 25509-07-3 cloroqualone 5786-21-0 clozapina 112398-08-0 danofloxacina 72822-12-9 dapiprazolo 3733-63-9 declossizina 117827-81-3 delfaprazina 84408-37-7 desciclovir 24584-09-6 dexrazoxano 5355-16-8 diaveridina 86641-76-1 dibrospidio cloruro 90-89-1 dietilcarbamazina 98106-17-3 difloxacina 5522-39-4 difluanazina 7008-00-6 dimetolizina 58-32-2 dipiridamolo 36518-02-2 diproqualone 90808-12-1 divaplone 64019-03-0 doqualast 120770-34-5 draflazina 17692-31-8 dropropizina 80576-83-6 edatrexato 150756-35-7 efletirizina 110629-41-9 elbanizina 95520-81-3 elziverina 110690-43-2 emitefur 107361-33-1 enazadrem 68576-86-3 enciprazina 59989-18-3 eniluracil 74011-58-8 enoxacina 31729-24-5 enpiprazolo 93106-60-6 enrofloxacina 18694-40-1 epirizolo 73090-70-7 epiroprim 10402-90-1 eprazinone 32665-36-4 eprozinolo 98123-83-2 epsiprantel 64204-55-3 esaprazolo 141-94-6 esetidina 7432-25-9 etaqualone 17692-34-1 etodrossizina 52942-31-1 etoperidone 115-63-9 exociclio metilsolfato 104227-87-4 famciclovir 164150-99-6 fandofloxacina 7077-33-0 febuverina 54063-38-6 fenaperone 54063-39-7 fenetradil 3607-24-7 feniripolo 75184-94-0 fenprinast 79660-72-3 fleroxacina 167933-07-5 flibanserina 82190-92-9 flotrenizina 1480-19-9 fluanisone 54340-64-6 fluciprazina 2022-85-7 flucitosina 52468-60-7 flunarizina 51-21-8 fluorouracile 67121-76-0 fluperlapina 76716-60-4 fluprazina 40507-23-1 fluproquazone 37554-40-8 fluquazone 86696-88-0 frabuprofene 82410-32-0 ganciclovir 160738-57-8 gatifloxacina 83928-76-1 gepirone 119914-60-2 grepafloxacina 108674-88-0 idenast 68-88-2 idroxizina 119687-33-1 iganidipina 75689-93-9 imanixil 7008-18-6 iminofenimide 41340-39-0 impacarzina 150378-17-9 indinavir 141549-75-9 indisetrone 5984-97-4 iodotiouracile 69017-89-6 ipexidina 55477-19-5 iprozilamina 96478-43-2 irindalone 4214-72-6 isaxonina 74050-98-9 ketanserina 52196-22-2 ketotrexato 143257-98-1 lerisetron 132449-46-8 lesopitrone 130018-77-8 levocetirizina 99291-25-5 levodropropizina 3416-26-0 lidoflazina 119514-66-8 lifarizina 94192-59-3 lixazinone 127759-89-1 lobucavir 98207-12-6 lobuprofene 86627-50-1 lodinixil 98079-51-7 lomefloxacina 101477-55-8 lomerizina 106400-81-1 lometrexolo 104719-71-3 lorcinadol 108785-69-9 lorpiprazolo 72141-57-2 losulazina 80428-29-1 mafoprazina 120092-68-4 manidipina 140945-32-0 mapinastina 134208-17-6 mazapertina 569-65-3 meclozina 1243-33-0 mefeclorazina 87611-28-7 melchinast 20326-12-9 mepiprazolo 50-44-2 mercaptopurina 56-04-2 metiltiouracile 68902-57-8 metioprim 59-05-2 metotrexato 54188-38-4 metralindolo 81043-56-3 metrenperone 50335-55-2 mezilamina 24219-97-4 mianserina 24360-55-2 milipertina 38304-91-5 minoxidil 79467-23-5 mioflazina 61337-67-5 mirtazapina 108612-45-9 mizolastina 65329-79-5 mobenzoxamina 56693-13-1 mociprazina 13665-88-8 mopidamolo 23790-08-1 mossiprachina 75438-57-2 mossonidina 5061-22-3 nafiverina 57149-07-2 naftopidile 83366-66-9 nefazodone 109713-79-3 neldazosina 27367-90-4 niaprazina 130636-43-0 nifekalant 60662-19-3 nilprazolo 42471-28-3 nimustina 56739-21-0 nitraquazone 147149-76-6 nolatrexed 5626-36-8 nonapirimina 70458-96-7 norfloxacina 100587-52-8 norfloxacina succinil 76600-30-1 nosantina 21560-59-8 ochizile 96604-21-6 ocinaplone 152939-42-9 opanixil 315-72-0 opipramolo 60104-30-5 orazamide 113617-63-3 orbifloxacina 6981-18-6 ormetoprim 2465-59-0 ossipurinolo 36531-26-7 oxantel 60607-34-3 oxatomide 125-53-1 oxifenciclimina 153-87-7 oxipertina 70458-92-3 pefloxacina 2208-51-7 pelanserina 133432-71-0 peldesina 94386-65-9 pelrinone 137281-23-3 pemetrexed 69372-19-6 pemirolast 39809-25-1 penciclovir 35265-50-0 perachinsina 96164-19-1 peraclopone 67254-81-3 peradoxima 72444-62-3 perafensina 1977-11-3 perlapina 10001-13-5 pesantel 39640-15-8 piberalina 21560-58-7 pichizile 55837-13-3 piclopastina 5636-92-0 piclossidina 27315-91-9 pipebuzone 52212-02-9 pipecuronio bromuro 299-48-9 piperamide 12002-30-1 piperazina calcio edetato 54-91-1 pipobromano 2608-24-4 piposulfano 15534-05-1 pipratecolo 65950-99-4 pirchinozolo 75444-65-4 pirenperone 28797-61-7 pirenzepina 69479-26-1 pirepololo 58-14-0 pirimetamina 5221-49-8 pirimitato 65089-17-0 pirinixil 1897-89-8 piriqualone 14222-46-9 piritidio bromuro 72732-56-0 piritrexima 60762-57-4 pirlindolo 55149-05-8 pirolato 39186-49-7 pirolazamide 55268-74-1 praziquantel 67227-55-8 primidololo 111786-07-3 prinossodano 57132-53-3 proglumetacina 51-52-5 propiltiouracile 22760-18-5 proquazone 23476-83-7 prospidio cloruro 42061-52-9 pumitepa 70018-51-8 quazinone 4015-32-1 quazodina 97466-90-5 quinelorano 77197-48-9 quinezamide 95635-55-5 ranolazina 21416-87-5 razoxano 85673-87-6 revenast 133718-29-3 revizinone 8063-28-3 ribaminolo 79781-95-6 rilapina 28610-84-6 rimazolio metilsolfato 75859-04-0 rimcazolo 37750-83-7 rimoprogin 148504-51-2 ripisartano 108436-80-2 rociclovir 76696-97-4 rofelodina 1866-43-9 rolodina 3601-19-2 ropizina 115762-17-9 ruzadolano 62989-33-7 sapropterina 98105-99-8 sarafloxacina 87729-89-3 seganserina 115313-22-9 serazapina 131635-06-8 sifaprazina 154-82-5 simetride 130800-90-7 sipatrigina 98631-95-9 sobuzoxano 110871-86-8 sparfloxacina 3286-46-2 sulbutiamina 85418-85-5 sunagrel 148408-65-5 sunepitrone 118420-47-6 tagorizina 66093-35-4 talmetoprim 128229-52-7 tamolarizina 87760-53-0 tandospirone 88579-39-9 tasuldina 80680-06-4 tefludazina 108319-06-8 temafloxacina 86181-42-2 temelastina 56693-15-3 terciprazina 14728-33-7 terossalene 53808-87-0 tetroxoprim 78299-53-3 tiacrilast 5581-52-2 tiamiprina 154-42-7 tioguanina 71-73-8 tiopental sodico 52618-67-4 tioperidone 110101-66-1 tirilazad 5334-23-6 tisopurina 41964-07-2 tolimidone 70312-00-4 tolnapersina 20326-13-0 tolpiprazolo 91-85-0 tonzilamina 553-08-2 tonzonio bromuro 54063-58-0 toprilidina 15421-84-8 trapidil 26070-23-5 trazitilina 19794-93-5 trazodone 79855-88-2 trechinsina 123205-52-7 trelnarizina 82190-93-0 trenizina 396-01-0 triamterene 5714-82-9 triclofenolo piperazina 35795-16-5 trimazosina 5011-34-7 trimetazidina 738-70-5 trimetoprim 52128-35-5 trimetrexato 107736-98-1 umespirone 66-75-1 uramustina 34661-75-1 urapidil 124832-26-4 valaciclovir 175865-60-8 valganciclovir 81523-49-1 vaneprim 67469-69-6 vanosserina 116308-55-5 vatanidipina 79644-90-9 vebufloxacina 66172-75-6 verofillina 26242-33-1 vintiamolo 137234-62-9 voriconazolo 151319-34-5 zaleplone 114298-18-9 zalospirone 37762-06-4 zaprinast 112733-06-9 zenarestat 78208-13-6 zolenzepina 4004-94-8 zolertina 2933 69 20 100-97-0 metenamina 2933 69 80 27469-53-0 almitrina 645-05-6 altretamina 537-17-7 amanozina 63119-27-7 anitrazafene 15585-71-4 brometenamina 609-78-9 cicloguanile embonato 66215-27-8 ciromazina 101831-36-1 clazurile 3378-93-6 clociguanile 500-42-5 clorazanil 101831-37-2 diclazurile 92257-40-4 dizatrifone 57381-26-7 irsogladina 84057-84-1 lamotrigina 103337-74-2 letrazurile 13957-36-3 meladrazina 128470-15-5 melarsomina 68289-14-5 metrazifone 5580-22-3 oxonazina 98410-36-7 palatrigina 87-90-1 simclosene 15599-44-7 spirazina 108258-89-5 sulazurile 35319-70-1 tiazurile 69004-03-1 toltrazuril 51-18-3 tretamina 2244-21-5 troclosene potassico 2933 72 00 22316-47-8 clobazam 125-64-4 metiprilone 2933 79 00 21766-53-0 acido iolidonico 98-79-3 acido pidolico 100510-33-6 adibendano 88124-26-9 adosopina 122852-42-0 alosetron 22136-26-1 amedalina 134-37-2 amfenidone 60719-84-8 amrinone 72432-10-1 aniracetam 129722-12-9 aripiprazolo 86541-75-5 benazepril 86541-78-8 benazeprilato 65008-93-7 bometololo 104051-20-9 brefonalolo 51781-06-7 carteololo 113957-09-8 cebaracetam 17650-98-5 ceruletide 101193-40-2 chinotolast 29342-05-0 ciclopirox 109859-78-1 cilobradina 68550-75-4 cilostamide 73963-72-1 cilostazolo 54063-34-2 cofisatina 120551-59-9 crilvastatina 67199-66-0 danichidone 84629-61-8 darenzepina 53086-13-8 dexindoprofene 41729-52-6 dezaguanina 126100-97-8 dimiracetam 84901-45-1 doliracetam 67793-71-9 drachinololo 59776-90-8 dupracetam 69-25-0 eledoisina 156001-18-2 embusartano 88124-27-0 etazepina 467-90-3 etipicone 33996-58-6 etiracetam 21590-92-1 etomidolina 129300-27-2 fabesetron 77862-92-1 falipamil 17692-37-4 fantridone 110958-19-5 fasoracetam 1980-49-0 felipirina 2261-94-1 flucarbrile 148396-36-5 fradafibano 74436-00-3 geclosporina 134143-28-5 glaspimod 67542-41-0 imuracetam 63610-08-2 indobufene 100643-96-7 indolidano 31842-01-0 indoprofene 155974-00-8 ivabradina 59227-89-3 laurocapram 149503-79-7 lefradafibano 102767-28-2 levetiracetam 97878-35-8 libenzapril 73725-85-6 lidanserina 105431-72-9 linopirdina 143943-73-1 lirequinil 128486-54-4 lurosetron 88296-61-1 medorinone 1910-68-5 metisazone 78415-72-2 milrinone 102791-47-9 nanterinone 116041-13-5 nebracetam 77191-36-7 nefiracetam 128326-80-7 nicoracetam 50516-43-3 nofecainide 63958-90-7 nonatimulina 106730-54-5 olprinone 21590-91-0 omidolina 163250-90-6 orbofibano 135548-15-1 oxeclosporina 125-13-3 oxifenisatina 62613-82-5 oxiracetam 133737-32-3 pagoclone 135729-56-5 palonosetron 138506-45-3 pidobenzone 114485-92-6 pidolacetamolo 7491-74-9 piracetam 82209-39-0 piraxelato 53179-13-8 pirfenidone 77-04-3 piritildione 108310-20-9 pirodomast 68497-62-1 pramiracetam 125-33-7 primidone 72332-33-3 procaterolo 78466-98-5 razobazam 111911-87-6 rebamipide 84088-42-6 rochinimex 61413-54-5 rolipram 18356-28-0 rolziracetam 91374-21-9 ropinirolo 102669-89-6 saterinone 81377-02-8 seglitide 103997-59-7 selprazina 54935-03-4 sulisatina 145733-36-4 tasosartano 35115-60-7 teprotide 85136-71-6 tilisololo 143343-83-3 toborinone 22365-40-8 triflubazam 26070-78-0 ubisindina 81840-15-5 vesnarinone 85175-67-3 zatebradina 78466-70-3 zomebazam 43200-80-2 zopiclone 2933 91 10 58-25-3 clordiazepossido 2933 91 90 23092-17-3 alazepam 28981-97-7 alprazolam 36104-80-0 camazepam 1622-61-3 clonazepam 2894-67-9 delorazepam 439-14-5 diazepam 29975-16-4 estazolam 29177-84-2 etile loflazepato 3900-31-0 fludiazepam 1622-62-4 flunitrazepam 17617-23-1 flurazepam 846-49-1 lorazepam 848-75-9 lormetazepam 22232-71-9 mazindolo 2898-12-6 medazepam 59467-70-8 midazolam 2011-67-8 nimetazepam 146-22-5 nitrazepam 1088-11-5 nordazepam 604-75-1 oxazepam 52463-83-9 pinazepam 3563-49-3 pirovalerone 2955-38-6 prazepam 846-50-4 temazepam 10379-14-3 tetrazepam 28911-01-5 triazolam 2933 99 20 82-88-2 fenindamina 2933 99 30 60575-32-8 amezepima 53716-46-4 anilopam 58581-89-8 azelastina 58503-82-5 azipramina 15351-05-0 buzepide metioduro 298-46-4 carbamazepina 66834-24-0 cianopramina 33545-56-1 ciclopramina 303-54-8 depramina 1232-85-5 elantrina 6196-08-3 elanzepina 47206-15-5 enprazepina 80012-43-7 epinastina 72522-13-5 eptazocina 96645-87-3 erizepina 77-15-6 etoeptazina 67227-56-9 fenoldopam 135381-77-0 flezelastina 6829-98-7 imipraminossido 796-29-2 ketimipramina 23047-25-8 lofepramina 54340-58-8 meptazinolo 21730-16-5 metapramina 469-78-3 meteptazina 509-84-2 metetoeptazina 27432-00-4 mezepina 69624-60-8 nelezaprina 28721-07-5 oscarbazepina 83471-41-4 pincainide 73-07-4 prazepina 3426-08-2 prozapina 64294-95-7 setastina 83275-56-3 tiracizina 56030-50-3 trepipam 739-71-9 trimipramina 68318-20-7 verilopam 117827-79-9 zilpaterolo 2933 99 40 37115-32-5 adinazolam 37669-57-1 arfendazam 26304-61-0 azepindolo 84379-13-5 bretazenil 59009-93-7 carburazepam 88768-40-5 cilazapril 90139-06-3 cilazaprilato 75696-02-5 cinolazepam 15687-07-7 ciprazepam 10171-69-4 clazolam 59467-77-5 climazolam 1159-93-9 clobenzepam 57109-90-7 clorazepato dipotassico 75991-50-3 dazepinil 963-39-3 demossepam 103420-77-5 devazepide 4498-32-2 dibenzepina 40762-15-0 doxefazepam 52042-01-0 elfazepam 87233-61-2 emedastina 65400-85-3 etile carfluzepato 23980-14-5 etile dirazepato 34482-99-0 fletazepam 78755-81-4 flumazenil 52391-89-6 flutemazepam 25967-29-7 flutoprazepam 35322-07-7 fosazepam 82230-53-3 girisopam 57916-70-8 iclazepam 87646-83-1 lodazecar 29176-29-2 lofendazam 42863-81-0 lopirazepam 58662-84-3 meclonazepam 28781-64-8 menitrazepam 65517-27-3 metaclazepam 29442-58-8 motrazepam 102771-12-0 nerisopam 129618-40-2 nevirapina 5571-84-6 nitrazepato potassico 10379-11-0 nortetrazepam 848-53-3 omoclorciclicina 35142-68-8 omopipramolo 55299-10-0 pivossazepam 150408-73-4 pranazepide 57435-86-6 premazepam 52829-30-8 proflazepam 10321-12-7 propizepina 36735-22-5 quazepam 26308-28-1 ripazepam 78771-13-8 sarmazenil 98374-54-0 siltenzepina 2898-13-7 sulazepam 83166-17-0 tampramina 141374-81-4 tarazepide 54663-47-7 tibezonio ioduro 137332-54-8 tivirapina 22345-47-7 tofisopam 86273-92-9 tolufazepam 51037-88-8 tuclazepam 28546-58-9 uldazepam 64098-32-4 zapizolam 31352-82-6 zolazepam 2933 99 90 111841-85-1 abecarnile 137882-98-5 abitesartano 53164-05-9 acemetacina 3551-18-6 acetriptina 15180-02-6 acido amfonelico 487-79-6 acido kainico 127657-42-5 acido minodronico 389-08-2 acido nalidixico 51037-30-0 acipimox 114607-46-4 acitazanolast 79152-85-5 acodazolo 47487-22-9 acridorex 7527-91-5 acrisorcina 78459-19-5 adimololo 86696-87-9 aganodina 74258-86-9 alacepril 157182-32-6 alatrofloxacina 54965-21-8 albendazolo 54029-12-8 albendazolo ossido 59338-93-1 alizapride 119610-26-3 aloracetam 82626-01-5 alpidem 93479-96-0 alteconazolo 30578-37-1 amezinio metilsolfato 23271-63-8 amicibone 2609-46-3 amiloride 31386-24-0 amindocato 90-45-9 aminoacridina 69635-63-8 amipizone 71675-85-9 amisulpride 24622-72-8 amixetrina 16870-37-4 amogastrina 5214-29-9 ampizina 87344-06-7 amtolmetina guacile 120511-73-1 anastrozolo 132640-22-3 andolast 66635-85-6 anirolac 19281-29-9 aptocaina 153205-46-0 asimadolina 77400-65-8 asocainolo 123018-47-3 atiprimod 134523-00-5 atorvastatina 76530-44-4 azamulina 13539-59-8 azapropazone 64118-86-1 azimexone 1830-32-6 azintamide 135779-82-7 bamachimast 87034-87-5 bamaluzolo 35135-01-4 benafentrina 16506-27-7 bendamustina 20187-55-7 bendazac 621-72-7 bendazolo 363-13-3 benepazone 61864-30-0 benolizima 63-12-7 benzchinamide 642-72-8 benzidamina 1050-48-2 benzilonio bromuro 1980-45-6 benzodepa 13696-15-6 benzopirronio bromuro 39544-74-6 benzotript 64706-54-3 bepridile 71195-57-8 bicifadina 54063-27-3 biclofibrato 130641-38-2 bindarit 60662-16-0 binedalina 32195-33-8 bisbendazolo 128270-60-0 bivalirudina 129655-21-6 bizelesina 62658-63-3 bopindololo 10355-14-3 bossidina 4774-53-2 botiacrina 89622-90-2 brinazarone 71119-11-4 bucindololo 316-15-4 bucricaina 36798-79-5 budralazina 55837-25-7 buflomedil 54867-56-0 bufrolina 30103-44-7 bumecaina 3896-11-5 bumetrizolo 36121-13-8 burodilina 51152-91-1 butaclamolo 968-63-8 butinolina 62228-20-0 butoprozina 64241-34-5 cadralazina 132722-73-7 calteridolo 54063-28-4 camiverina 139481-59-7 candesartano 54278-85-2 candocuronio ioduro 62571-86-2 captopril 57775-29-8 carazololo 6804-07-5 carbadox 69-81-8 carbazocromo 51460-26-5 carbazocromo solfonato sodico 24279-91-2 carboquone 38081-67-3 carmantadina 23465-76-1 caroverina 39731-05-0 carpindololo 53716-49-7 carprofene 34966-41-1 cartazolato 72956-09-3 carvedilolo 121104-96-9 celgosivir 159776-69-9 cemadotina 111223-26-8 ceronapril 7007-92-3 cetoesazina 15301-89-0 chillifolina 87056-78-8 chinagolide 130-81-4 chindonio bromuro 2423-66-7 chindossina 85760-74-3 chinpirolo 65884-46-0 ciadox 32211-97-5 ciclindolo 31431-43-3 ciclobendazolo 15599-22-1 ciclopirronio bromuro 20168-99-4 cinmetacina 2056-56-6 cinnopentazone 64557-97-7 cinochidox 28598-08-5 cinoctramide 35452-73-4 ciprafamide 15686-51-8 clemastina 442-52-4 clemizolo 27050-41-5 clenpirina 5220-68-8 clochinozina 4755-59-3 clodazon 2030-63-9 clofazimina 5310-55-4 clomacrano 25803-14-9 clometacina 303-49-1 clomipramina 3861-76-5 clonitazene 42779-82-8 clopirac 69-27-2 clorisondamina cloruro 3689-76-7 clormidazolo 47135-88-6 closiramina 28069-65-0 cuprimixina 22136-27-2 daledalina 71680-63-2 dametralast 153438-49-4 dapitant 75522-73-5 dazidamina 76002-75-0 dazochinast 34024-41-4 deboxamet 16401-80-2 delmetacina 140661-97-8 deltibant 42438-73-3 denpidazone 52340-25-7 desclamolo 51987-65-6 desglugastrina 60719-87-1 desimafene 50-47-5 desipramina 91077-32-6 dezinamide 57998-68-2 diaziquone 17411-19-7 dicarbina 21626-89-1 diftalone 484-23-1 diidralazina 35898-87-4 dilazep 4757-55-5 dimetacrina 51047-24-6 dimetipirio bromuro 115956-12-2 dolasetron 95355-10-5 domipizone 79700-61-1 dopropidile 90104-48-6 doreptide 76953-65-6 dramedilolo 27314-77-8 drazidox 63667-16-3 dribendazolo 2440-22-4 drometrizolo 25771-23-7 duometacina 162301-05-5 ecenofloxacina 105806-65-3 efegatrano 70977-46-7 eflumast 143322-58-1 eletriptano 62568-57-4 emideltide 75847-73-3 enalapril 76420-72-9 enalaprilato 39715-02-1 endralazina 80883-55-2 enviradene 66304-03-8 epicainide 83200-08-2 eprossindina 101246-68-8 eptastigmina 79286-77-4 esafloxacina 5980-31-4 esedina 3734-12-1 esopirronio bromuro 68788-56-7 etacepride 442-16-0 etacridina 51022-77-6 etazolato 84226-12-0 eticlopride 3478-15-7 etipirio ioduro 911-65-9 etonitazene 54063-37-5 etoprindolo 2235-90-7 etriptamina 102676-47-1 fadrozolo 108894-41-3 famiraprinio cloruro 84-12-8 fanchinone 114432-13-2 fantofarone 49564-56-9 fazadinio bromuro 5467-78-7 fenamolo 15301-68-5 fenarmano 43210-67-9 fenbendazolo 53597-27-6 fendosal 54063-41-1 fepromide 54063-46-6 fexicaina 53966-34-0 flossacrina 31430-15-6 flubendazolo 40594-09-0 flucindolo 86386-73-4 fluconazolo 42835-25-6 flumequina 70801-02-4 flutrolina 93957-54-1 fluvastatina 76263-13-3 fluzinamide 114517-02-1 foschidone 98048-97-6 fosinopril 95399-71-6 fosinoprilat 79700-63-3 fronepidile 158747-02-5 frovatriptano 153436-22-7 gavestinel 109623-97-4 gedocarnile 596-51-0 glicopirronio bromuro 52443-21-7 glucametacina 120081-14-3 goralatide 59252-59-4 guanazodina 55-65-2 guanetidina 91618-36-9 ibafloxacina 50847-11-5 ibudilast 116057-75-1 idossifene 3614-47-9 idracarbazina 86-54-4 idralazina 7008-14-2 idrossindasato 7008-15-3 idrossindasolo 142880-36-2 ilomastat 60719-86-0 imafene 59643-91-3 imessone 99011-02-6 imichimod 50-49-7 imipramina 88578-07-8 imossiterolo 99323-21-4 inaperisone 31386-25-1 indocato 80876-01-3 indolapril 53-86-1 indometacina 69907-17-1 indopanololo 73758-06-2 indorenato 5034-76-4 indossolo 436-40-8 inproquone 125974-72-3 intoplicina 15992-13-9 intrazolo 62732-44-9 ipidacrina 7248-21-7 iprazocromo 5560-72-5 iprindolo 64779-98-2 irolapride 55902-02-8 isamfazone 116861-00-8 isamoltano 86315-52-8 isomazolo 34301-55-8 isometamidio cloruro 56463-68-4 isoprazone 493-80-1 istapirrodina 74103-06-3 ketorolac 157476-77-2 lagatide 116287-14-0 lanperisone 5633-16-9 leiopirrolo 104340-86-5 leminoprazolo 112809-51-5 letrozolo 71048-87-8 levonantradol 141505-33-1 levosimendano 153504-81-5 licostinel 105102-20-3 liroldina 76547-98-3 lisinopril 6306-71-4 lobendazolo 50264-69-2 lonidamina 117857-45-1 loreclezolo 69175-77-5 losindolo 88303-60-0 losoxantrone 66535-86-2 lotrifene 52304-85-5 lotucaina 90509-02-7 luxabendazolo 31431-39-7 mebendazolo 524-81-2 mebidrolina 15574-49-9 mecarbinato 16915-79-0 mechidox 300-22-1 medazomide 159776-70-2 melagatrano 26921-72-2 melizamo 83-89-6 mepacrina 23694-81-7 mepindololo 54063-49-9 metamfazone 15687-33-9 metindizato 1661-29-6 meturedepa 116644-53-2 mibefradil 496-38-8 midamalina 3277-59-6 mimbano 136122-46-8 mipitrobano 55843-86-2 miroprofene 145375-43-5 mitiglinide 91753-07-0 mitochidone 85622-95-3 mitozolomide 122332-18-7 mivobulina 27737-38-8 mixidina 4757-49-7 monometacrina 85856-54-8 moveltipril 1845-11-0 nafossidina 65511-41-3 nantradol 70696-66-1 napirimus 73865-18-6 nardeterolo 55248-23-2 nebidrazina 103844-77-5 necopidem 93664-94-9 nemonapride 156601-79-5 nepaprazolo 86140-10-5 neraminolo 130610-93-4 niravolina 4533-39-5 nitracrina 10448-84-7 nitromifene 40759-33-9 nolinio bromuro 15997-76-9 nonaperone 114856-44-9 oberadilolo 59767-12-3 octastina 3147-75-9 octrizolo 23696-28-8 olachindox 1239-45-8 omidio bromuro 108391-88-4 orbutopril 17259-75-5 osdralazina 53716-50-0 osfendazolo 561-43-3 ossipirronio bromuro 33996-33-7 oxaceprolo 56611-65-5 oxagrelato 27035-30-9 oxametacina 99258-56-7 oxamisolo 35578-20-2 oxarbazolo 20559-55-1 oxibendazolo 64057-48-3 oxifungina 4350-09-8 oxitriptano 14255-87-9 parbendazolo 61484-38-6 pareptide 103238-56-8 parodilolo 65222-35-7 pazelliptina 5534-95-2 pentagastrina 54-95-5 pentetrazolo 62087-72-3 pentigetide 52-62-0 pentolonio tartrato 82924-03-6 pentopril 82834-16-0 perindopril 95153-31-4 perindoprilato 78541-97-6 pichindone 62510-56-9 picilorex 64000-73-3 pildralazina 88069-67-4 pilsicainide 74150-27-9 pimobendano 54824-20-3 pinafide 13523-86-9 pindololo 98-96-4 pirazinamide 85691-74-3 pirmagrel 16378-21-5 piroeptina 7009-69-0 pirofendano 62625-18-7 pirogliride 7009-68-9 piroxamina 91441-23-5 piroxantrone 31793-07-4 pirprofene 17243-65-1 pirralconio bromuro 2210-77-7 pirrocaina 15686-97-2 pirrolifene 545-80-2 poldina metilsolfato 144702-17-0 pomisartano 72702-95-5 ponalrestat 17716-89-1 pranosal 5370-41-2 pridefina 4630-95-9 prifinio bromuro 77639-66-8 prinomide 59010-44-5 prizidilolo 77-37-2 prociclidina 23249-97-0 procodazolo 3734-17-6 prodilidina 77-14-5 proeptazina 428-37-5 profadol 92-62-6 proflavina 147-85-3 prolina 493-92-5 prolintano 158364-59-1 pumaprazolo 84225-95-6 raclopride 87333-19-5 ramipril 87269-97-4 ramiprilato 132036-88-5 ramosetron 80125-14-0 remossipride 83395-21-5 ridazololo 99593-25-6 rilmazafone 79282-39-6 rilozarone 53808-86-9 ritropirronio bromuro 144034-80-0 rizatriptano 38821-80-6 rodocaina 10078-46-3 roletamide 66608-04-6 rolgamidina 2201-39-0 roliciclidina 2829-19-8 roliciprina 53862-80-9 roxolonio metilsolfato 106308-44-5 rufinamide 103844-86-6 saripidem 57645-05-3 sermetacina 57262-94-9 setiptilina 99591-83-0 siguazodano 131741-08-7 simendano 25126-32-3 sincalide 30033-10-4 stercuronio ioduro 39862-58-3 strinolina 73384-60-8 sulmazolo 53583-79-2 sultopride 98116-53-1 sulukast 110623-33-1 suritozolo 104675-35-6 suronacrina 34061-33-1 taclamina 321-64-2 tacrina 16188-61-7 talastina 115308-98-0 talimustina 17243-68-4 talossimina 169312-27-0 talviralina 94948-59-1 tasonermina 87936-75-2 tazadolene 82989-25-1 tazanolast 144701-48-4 telmisartano 91441-48-4 teloxantrone 34499-96-2 temodox 85622-93-1 temozolomide 58-46-8 tetrabenazina 95104-27-1 tetrazolast 17289-49-5 tetridamina 107489-37-2 timoctonano 52-24-4 tiotepa 27314-97-2 tirapazamina 14679-73-3 todralazina 40173-75-9 tofetridina 6187-50-4 tolchinzolo 26171-23-3 tolmetina 50454-68-7 tolnidamina 88107-10-2 tomelukast 76145-76-1 tomoxiprolo 108138-46-1 tosufloxacina 41094-88-6 tracazolato 87679-37-6 trandolapril 87679-71-8 trandolaprilato 104485-01-0 trapencaina 97110-59-3 trazio esilato 1018-34-4 trepirio ioduro 55242-77-8 triafungina 6503-95-3 triampizina 68-76-8 triaziquone 96258-13-8 tribendilolo 3818-88-0 triciclamolo cloruro 68786-66-3 triclabendazolo 7009-76-9 triclazato 63619-84-1 trioxifene 35710-57-7 trizoxima 14368-24-2 trocimina 3612-98-4 trossipirrolio tosilato 97546-74-2 trossolamide 147059-72-1 trovafloxacina 302-49-8 uredepa 137862-53-4 valsartano 112964-98-4 velnacrina 21363-18-8 viminolo 70704-03-9 vinconato 106498-99-1 vintoperolo 129731-10-8 vorozolo 50528-97-7 xilobam 50264-78-3 xinidamina 101975-10-4 zardaverina 62851-43-8 zidometacina 86111-26-4 zindossifene 81872-10-8 zofenopril 75176-37-3 zofenoprilato 1222-57-7 zolimidina 82626-48-0 zolpidem 33369-31-2 zomepirac 2934 10 00 17969-20-9 acido fenclozico 30709-69-4 acido tizoprolico 105292-70-4 alonacic 82114-19-0 amflutizolo 490-55-1 amifenazolo 140-40-9 aminitrozolo 96-50-4 aminotiazolo 25422-75-7 antazonite 68377-92-4 arotinololo 153242-02-5 aseripide 104777-03-9 asobamast 13471-78-8 beclotiamina 61990-92-9 benpenolisina 21817-73-2 bidimazio ioduro 17969-45-8 brofezile 26097-80-3 cambendazolo 149079-51-6 cartasteina 74772-77-3 ciglitazone 128312-51-6 cinalukast 533-45-9 clometiazolo 6469-36-9 cloprotiazolo 141200-24-0 darglitazone 51287-57-1 denotivir 77519-25-6 desetozolina 109229-58-5 englitazone 74604-76-5 enoxamast 82159-09-9 epalrestat 73-09-6 etozolina 76824-35-6 famotidina 79069-94-6 fanetizolo 18046-21-4 fentiazac 15387-18-5 fezatione 500-08-3 forminitrazolo 136468-36-5 foropafant 103181-72-2 guaisteina 138511-81-6 icodulina 70529-35-0 itazigrel 53943-88-7 letosteina 27826-45-5 libecillide 136381-85-6 lintitript 71119-10-3 lotifazolo 71125-38-7 melossicam 119637-67-1 moguisteina 84233-61-4 nesosteina 54657-96-4 nifuralide 3570-75-0 nifurtiazolo 61-57-4 niridazolo 55981-09-4 nitazoxanide 962-02-7 nitrodano 76963-41-2 nizatidina 56784-39-5 ozolinone 101001-34-7 pamicogrel 29952-13-4 peratizolo 121808-62-6 pidotimod 111025-46-8 pioglitazone 17243-64-0 piprozolina 13409-53-5 podilfene 24840-59-3 pretamazio ioduro 93738-40-0 ralitolina 80830-42-8 rentiapril 155213-67-5 ritonavir 122320-73-4 rosiglitazone 136433-51-7 tazofelone 39832-48-9 tazololo 54147-28-3 tebatizolo 122946-43-4 telmesteina 3810-35-3 tenonitrozolo 148-79-8 tiabendazolo 60084-10-8 tiazofurina 473-30-3 tiazosolfone 30097-06-4 tidiacico 71079-19-1 timegadina 100417-09-2 timirdina 64179-54-0 timofibrato 444-27-9 timonacic 74531-88-7 tiossamast 69014-14-8 tiotidina 105523-37-3 tiprotimod 97322-87-7 troglitazone 91257-14-6 tuvatidina 85604-00-8 zaltidina 138742-43-5 zankirene 553-13-9 zolamina 56355-17-0 zoliprofene 2934 20 80 15599-36-7 aletazolo 95-27-2 dimazolo 514-73-8 ditiazanina ioduro 70590-58-8 etrabamina 100035-75-4 evandamina 75889-62-2 fostedil 26130-02-9 frentizolo 95847-70-4 ipsapirone 144665-07-6 lubeluzolo 77528-67-7 manozodil 150915-41-6 perospirone 104632-26-0 pramipexolo 95847-87-3 revospirone 1744-22-5 riluzolo 104153-38-0 sabeluzolo 49785-74-2 supidimide 79071-15-1 tazasubrato 85702-89-2 tazeprofene 32527-55-2 tiaramide 61570-90-9 tioxidazolo 146939-27-7 ziprasidone 110703-94-1 zopolrestat 2934 30 10 1420-55-9 tietilperazina 50-52-2 tioridazina 2934 30 90 61-00-7 acepromazina 13461-01-3 aceprometazina 2751-68-0 acetofenazina 13993-65-2 acido metiazinico 13799-03-6 acido protizinico 84-96-8 alimemazina 58-37-7 aminopromazina 135003-30-4 apadolina 49864-70-2 azaclorzina 54063-26-2 azaftozina 653-03-2 butaperazina 2622-30-2 carfenazina 3546-03-0 ciamemazina 17692-26-1 ciclofenazina 800-22-6 cloracizina 84-01-5 clorproetazina 50-53-3 clorpromazina 518-61-6 dacemazina 60-91-3 dietazina 15302-12-2 dimelazina 477-93-0 dimetoxanato 62030-88-0 duoperone 523-54-6 etimemazina 522-24-7 fenetazina 92-84-2 fenotiazina 37561-27-6 fenoverina 30223-48-4 fluacizina 69-23-8 flufenazina 47682-41-7 flupimazina 7220-56-6 flutiazina 33414-30-1 ftormetazina 33414-36-7 ftorpropazina 28532-90-3 furomazina 7224-08-0 imiclopazina 60-99-1 levomepromazina 1759-09-7 levometiomeprazina 101396-42-3 mequitamio ioduro 29216-28-2 mequitazina 5588-33-0 mesoridazina 1982-37-2 metdilazina 61-73-4 metiltioninio cloruro 7009-43-0 metiomeprazina 388-51-2 metofenazato 14008-44-7 metopimazina 61-01-8 metopromazina 31883-05-3 moracizina 3833-99-6 omofenazina 16498-21-8 ossaflumazina 14759-04-7 oxiridazina 3689-50-7 oxomemazina 84-08-2 paratiazina 60-89-9 pecazina 58-39-9 perfenazina 2622-26-6 periciazina 13093-88-4 perimetazina 84-04-8 pipamazina 3819-00-9 piperacetazina 58-38-8 proclorperazina 522-00-9 profenamina 58-40-2 promazina 60-87-7 prometazina 362-29-8 propiomazina 145-54-0 propiromazina bromuro 14759-06-9 solforidazina 23492-69-5 sopitazina 24527-27-3 spiclomazina 58-34-4 tiazinamio metilsolfato 84-06-0 tiopropazato 2622-37-9 trifluomeprazina 117-89-5 trifluoperazina 146-54-3 triflupromazina 2934 91 00 59128-97-1 alossazolam 2207-50-3 aminorex 57801-81-7 brotizolam 33671-46-4 clotiazepam 24166-13-0 cloxazolam 357-56-2 destromoramide 634-03-7 fendimetrazina 134-49-6 fenmetrazina 27223-35-4 ketazolam 34262-84-5 mesocarbo 24143-17-7 oxazolam 2152-34-3 pemolina 56030-54-7 sufentanil 2934 99 10 113-59-7 clorprotixene 86-12-4 tenalidina 2934 99 20 67-45-8 furazolidone 2934 99 90 2627-69-2 acadesina 10072-48-7 acefurtiamina 33665-90-6 acesulfame 1219-77-8 acido bensuldazico 58001-44-8 acido clavulanico 13445-12-0 acido iobutoico 51934-76-0 acido iomorinico 14698-29-4 acido oxolinico 36505-82-5 acido prodolico 135459-90-4 acido ranelico 33005-95-7 acido tiaprofenico 40180-04-9 acido tienilico 42228-92-2 acivicina 39633-62-0 aclantato 748-44-7 acossatrina 17176-17-9 ademetionina 61-19-8 adenosina fosfato 110314-48-2 adozelesina 151356-08-0 afovirsene 81403-80-7 alfuzosina 526-35-2 allometadione 84145-89-1 almoxatone 138298-79-0 alnespirone 152317-89-0 alniditano 25526-93-6 alovudina 121029-11-6 altoqualina 111393-84-1 amitivir 68302-57-8 amlexanoxo 122384-88-7 amlintide 22661-76-3 amoproxano 78613-35-1 amorolfina 14028-44-5 amoxapina 99464-64-9 ampiroxicam 95896-08-5 anaritide 77658-97-0 anaxirone 31698-14-3 ancitabina 15301-45-8 antafenite 5029-05-0 antienite 105219-56-5 apafant 92569-65-8 aprikalim 9004-04-0 aprotinina 19885-51-9 aranotina 119-96-0 arstinolo 23964-58-1 articaina 153420-96-3 atibeprone 108912-17-0 atliprofene 90779-69-4 atosibano 154355-76-7 atreleutone 85076-06-8 axamozide 320-67-2 azacitidina 60207-31-0 azaconazolo 143393-27-5 azalanstat 72822-56-1 azaloxano 37855-92-8 azanator 2169-64-4 azaribina 123040-69-7 azasetron 34959-30-3 azaspirio cloruro 125-45-1 azatepa 36067-73-9 azepexolo 149908-53-2 azimilide 64748-79-4 azumolene 99156-66-8 barmastina 79784-22-8 barucainide 130370-60-4 batimastat 105685-11-8 batoprazina 94011-82-2 bazinaprina 15351-04-9 becantone 130782-54-6 beciparcile 112893-26-2 becliconazolo 100927-14-8 befiperide 134564-82-2 befloxatone 41717-30-0 befuralina 135928-30-2 belossepina 112018-01-6 bemoradano 16759-59-4 benossafos 51234-28-7 benoxaprofene 29462-18-8 bentazepam 114776-28-2 bepafant 86434-57-3 beperidio ioduro 10189-94-3 bepiastina 105567-83-7 berefrina 150490-85-0 berupipam 153507-46-1 bibapcitide 117545-11-6 bimakalim 102908-59-8 binospirone 17692-24-9 bisossatina 69304-47-8 brivudina 72481-99-3 brocrinato 63638-91-5 brofaromina 21440-97-1 brofossina 5579-85-1 bromclorenone 76596-57-1 brossaterolo 59-14-3 broxuridina 362-74-3 bucladesina 22131-35-7 butalamina 54400-59-8 butamisolo 127214-23-7 camiglibosio 154361-50-9 capecitabina 66203-00-7 carocainide 18464-39-6 carossazone 89213-87-6 carperitide 68020-77-9 carprazidile 2037-95-8 carsalam 119813-10-4 carzelesina 14176-10-4 cetiedil 107233-08-9 cevimelina 111974-69-7 chetiapina 54340-59-9 chincarbato 62265-68-3 chinfamide 55694-98-9 ciclafrina 14461-91-7 ciclazodone 15301-52-7 ciclesanone 89943-82-8 cicletanina 50-18-0 ciclofosfamide 66564-16-7 ciclosidomina 58765-21-2 ciclotizolam 633-90-9 cifostodina 73815-11-9 cimoxatone 62380-23-8 cinecromene 69118-25-8 cinepaxadil 477-80-5 cinnofuradione 88053-05-8 cinossopazide 28657-80-9 cinoxacina 143631-62-3 ciprokirene 104456-79-3 cisconazolo 147-94-4 citarabina 65509-66-2 citatepina 21512-15-2 citenazone 987-78-0 citicolina 1195-16-0 citiolone 4291-63-8 cladribina 16562-98-4 clantifene 96125-53-0 clentiazem 163252-36-6 clevudina 33588-20-4 clidafidina 51022-75-4 cliprofene 14796-28-2 clodanolene 71923-34-7 clodoxopone 3876-10-6 clominorex 982-24-1 clopentixolo 113665-84-2 clopidogrel 60085-78-1 clopipazano 494-14-4 clordimorina 80-77-3 clormezanone 148-65-2 cloropirilene 13448-22-1 clorotepina 132-89-8 clortenoxazina 95-25-0 clorzoxazone 15311-77-0 clossipendile 2058-52-8 clotiapina 1856-34-4 clotioxone 4177-58-6 clotixamide 94470-67-4 cromakalima 53736-51-9 cromitrile 113759-50-5 cronidipina 37681-00-8 cumazolina 118976-38-8 dabelotina 125372-33-0 dacopafant 112362-50-2 dalfopristina 1469-07-4 damotepina 7261-97-4 dantrolene 133099-04-4 darifenacina 72803-02-2 darodipina 137500-42-6 darsidomina 61477-97-2 dazolicina 2353-33-5 decitabina 79874-76-3 delmopinolo 106972-33-2 denipride 1767-88-0 desmetilmoramide 4741-41-7 desossadrolo 114030-44-3 despemedolac 14769-74-5 dexamisolo 143249-88-1 dexefaroxano 364-98-7 diazossido 5571-97-1 diclormezanone 69655-05-6 didanosina 702-54-5 dietadione 86-14-6 dietiltiambutene 5617-26-5 difencloxazina 42399-41-7 diltiazem 695-53-4 dimetadione 524-84-5 dimetiltiambutene 6495-46-1 diossadrolo 467-86-7 diossafetile butirrato 52042-24-7 diproxadol 87495-31-6 disossarile 18471-20-0 ditazolo 106707-51-1 dobupride 59831-63-9 doconazolo 99248-32-5 donetidina 62904-71-6 dospicomina 113-53-1 dosulepina 84625-59-2 dotarizina 26058-50-4 dotefonio bromuro 309-29-5 doxapram 74191-85-8 doxazosin 3094-09-5 doxifluridina 35067-47-1 droxacina 90101-16-9 droxicam 116539-59-4 duloxetina 60940-34-3 ebselene 77695-52-4 ecastololo 80263-73-6 eclazolast 15176-29-1 edossudina 89197-32-0 efaroxano 154598-52-4 efavirenz 111011-63-3 efonidipina 119413-55-7 elgodipina 103946-15-2 elnadipina 115464-77-2 elopiprazolo 72895-88-6 eltenac 98224-03-4 eltoprazina 129729-66-4 emakalim 38957-41-4 emorfazone 124378-77-4 enadolina 59798-73-1 enilospirone 55726-47-1 enocitabina 59755-82-7 enolicam 155773-59-4 ensaculina 165800-04-4 eperezolide 60136-25-6 epervudina 5696-17-3 epipropidina 87940-60-1 eprobemide 133040-01-4 eprosartano 101335-99-3 eprovafene 148031-34-9 eptifibatide 0-00-0 erbulozolo 84611-23-4 erdosteina 3056-17-5 estavudina 16781-39-8 etasulina 7247-57-6 eteronio bromuro 64420-40-2 etibendazolo 21715-46-8 etifossina 441-61-2 etilmetiltiambutene 7716-60-1 etisazolo 40054-69-1 etizolam 41340-25-4 etodolac 17692-35-2 etofuradina 82140-22-5 etolotifene 28189-85-7 etoxadrolo 127625-29-0 fananserina 106100-65-6 fasiplone 65886-71-7 fazarabina 23271-74-1 fedrilato 1008-65-7 fenadiazolo 467-84-5 fenadoxone 4378-36-3 fenbutrazato 115-55-9 fenitilone 5588-29-4 fenmetramide 15302-16-6 fenozolone 21820-82-6 fenpipalone 5053-06-5 fenspiride 22293-47-6 feprosidnina 69123-90-6 fiacitabina 69123-98-4 fialuridina 136087-85-9 fidarestat 78168-92-0 filenadol 34161-24-5 fipexide 15301-69-6 flavoxato 98205-89-1 flesinoxano 77590-96-6 flordipina 53731-36-5 floredil 50-91-9 flossuridina 21679-14-1 fludarabina 71923-29-0 fludoxopone 7125-73-7 flumetramide 30914-89-7 flumexadol 61325-80-2 flumezapina 720-76-3 fluminorex 66934-18-7 flunoxaprofene 105182-45-4 fluparoxano 2709-56-0 flupentixolo 27060-91-9 flutazolam 10202-40-1 flutizenolo 52867-77-3 fluzoperina 15687-22-6 folescutolo 18053-31-1 fominobene 144245-52-3 fomivirsene 17692-39-6 fomocaina 22514-23-4 fopirtolina 37132-72-2 fotretamina 141790-23-0 fozivudina tidoxil 60248-23-9 fuprazolo 556-12-7 furalazina 139-91-3 furaltadone 1239-29-8 furazabolo 5118-17-2 furazolio cloruro 85666-24-6 furegrelato 2385-81-1 furetidina 6281-26-1 furmetoxadone 138661-03-7 furnidipina 56119-96-1 furodazolo 804-30-8 fursultiamina 7761-75-3 furterene 64603-91-4 gaboxadol 68134-81-6 gaciclidina 124012-42-6 galocitabina 95058-81-4 gemcitabina 122254-45-9 glenvastatina 80763-86-6 glunicato 611-53-0 ibacitabina 3105-97-3 icantone 130308-48-4 icatibant 145508-78-7 icopezil 79944-58-4 idazoxano 54-42-2 idoxuridina 143443-90-7 ifetrobano 3778-73-2 ifosfamide 119719-11-8 ilatreotide 82857-82-7 ilepcimide 137214-72-3 iliparcile 135202-79-8 ilonidap 133454-47-4 iloperidone 81167-16-0 imiloxano 114686-12-3 imitrodast 318-23-0 imolamina 60929-23-9 indeloxazina 39178-37-5 inicarone 58-63-9 inosina 133107-64-9 insulina lispro 104454-71-9 ipenoxazone 83656-38-6 ipramidile 105118-13-6 iprotiazem 57067-46-6 isamoxolo 59-63-2 isocarboxazide 107320-86-5 isomolpano 482-15-5 isotipendile 75949-60-9 isoxaprololo 34552-84-6 isoxicam 75695-93-1 isradipina 117279-73-9 israpafant 84625-61-6 itraconazolo 53003-81-9 ivarimod 65277-42-1 ketoconazolo 34580-13-7 ketotifene 118288-08-7 lafutidina 134678-17-4 lamivudina 133242-30-5 landiololo 101530-10-3 lanoconazolo 108736-35-2 lanreotide 113457-05-9 ledoxantrone 75706-12-6 leflunomide 138068-37-8 lepirudina 26513-90-6 letimide 14769-73-4 levamisolo 339-72-0 levcicloserina 94535-50-9 levcromakalim 100986-85-4 levofloxacina 3795-88-8 levofuraltadone 5666-11-5 levomoramide 78994-23-7 levormelossifene 116476-16-5 levosemotiadil 4792-18-1 levoxadrolo 128620-82-6 limazocico 165800-03-3 linezolide 75358-37-1 linogliride 33876-97-0 linsidomina 110143-10-7 lodenosina 72444-63-4 lodiperone 70374-39-9 lornossicam 70384-91-7 lortalamina 121288-39-9 lossoribina 1977-10-2 loxapina 479-50-5 lucantone 76743-10-7 lucartamide 85118-42-9 lufuradom 83903-06-4 lupitidina 88859-04-5 mafosfamide 35846-53-8 maitansina 59937-28-9 malotilato 115550-35-1 marbofloxacina 65509-24-2 marossepina 42024-98-6 mazaticolo 164178-54-5 mazokalim 53-31-6 medibazina 70-07-5 mefenossalone 13355-00-5 melarsonilo potassico 494-79-1 melarsoprolo 83784-21-8 menabitano 17854-59-0 mepixanox 4295-63-0 meprotixolo 29053-27-8 meseclazone 135-58-0 mesulfen 493-78-7 metafenilene 91-80-5 metapirilene 1665-48-1 metassalone 721-19-7 metastiridone 5800-19-1 metiapina 42110-58-7 metioxato 20229-30-5 metitepina 4969-02-2 metixene 17692-22-7 metizolina 22013-23-6 metossepina 103980-45-6 metostilenolo 23707-33-7 metrifudil 31868-18-5 mexazolam 94149-41-4 midesteina 148564-47-0 milfasartano 37065-29-5 miloxacina 25905-77-5 minaprina 85118-44-1 minocromil 117523-47-4 mirfentanil 7696-00-6 mitotenamina 50924-49-7 mizoribina 15518-84-0 mobecarbo 19395-58-5 mochizone 71320-77-9 moclobemide 125533-88-2 mofarotene 78967-07-4 mofezolac 54063-50-2 mofloverina 29936-79-6 mofoxima 5581-46-4 molinazone 7416-34-4 molindone 94746-78-8 molracetam 25717-80-0 molsidomina 132019-54-6 monatepile 75841-82-6 mopidralazina 20574-50-9 morantel 6536-18-1 morazone 31848-01-8 morclofone 952-54-5 morfazinamide 469-81-8 morferidina 41152-17-4 morforex 65847-85-0 morniflumato 35843-07-3 morocromene 3731-59-7 moroxidina 3780-72-1 morsuccimide 112885-41-3 mosapride 52279-59-1 mosnidazolo 17692-56-7 mossicoumone 82239-52-9 mossiraprina 90697-57-7 motapizone 66203-94-9 murocainide 58019-65-1 nabazenil 66556-74-9 nabitano 53-84-9 nadid 84145-90-4 nafoxadol 28820-28-2 naftoxato 101506-83-6 namirotene 148152-63-0 napitano 22292-91-7 naranolo 120819-70-7 naroparcile 88058-88-2 naxagolide 69049-73-6 nedocromil 86636-93-3 neflumozide 13669-70-0 nefopam 99453-84-6 neltenexina 121032-29-9 nelzarabina 183747-35-5 nepadutant 99803-72-2 nerbacadol 90326-85-5 nesapidile 84558-93-0 netivudina 4397-91-5 nicofurato 95058-70-1 nictiazem 555-84-0 nifuradene 4936-47-4 nifuratel 5055-20-9 nifurchinazolo 5036-03-3 nifurdazile 3363-58-4 nifurfolina 15179-96-1 nifurimide 26350-39-0 nifurizone 18857-59-5 nifurmazolo 57474-29-0 nifurochina 24632-47-1 nifurpipone 13411-16-0 nifurpirinolo 1614-20-6 nifurprazina 23256-30-6 nifurtimox 1088-92-2 nifurtoinolo 1900-13-6 nifurvidina 39978-42-2 nifurzide 50435-25-1 nimidano 6506-37-2 nimorazolo 6363-02-6 nitramisolo 67-20-9 nitrofurantoina 110588-56-2 noberastina 31430-18-9 nocodazolo 16985-03-8 nonabina 75963-52-9 nuclomedone 36471-39-3 nuclotixene 57726-65-5 nufenoxolo 129029-23-8 ocaperidone 78410-57-8 ociltide 56391-55-0 octazamide 131796-63-9 odapipam 83380-47-6 ofloxacina 132539-06-1 olanzapina 39567-20-9 olpimedone 64224-21-1 oltipraz 167305-00-2 omapatrilato 176894-09-0 omiloxetina 60175-95-3 omonasteina 147432-77-7 ontazolast 78994-24-8 ormelossifene 72830-39-8 osmetidina 16485-05-5 ossadimedina 17692-63-6 ossitefonio bromuro 16509-11-8 otimerato sodico 26629-87-8 oxaflozano 56969-22-3 oxapadol 6577-41-9 oxapio ioduro 21256-18-8 oxaprozina 27591-42-0 oxazidione 25392-50-1 oxazorone 5585-93-3 oxipendile 90729-41-2 oxodipina 959-14-8 oxolamina 124423-84-3 panadiplone 139225-22-2 panamesina 115-67-3 parametadione 26513-79-1 paraxazone 61400-59-7 parconazolo 61869-08-7 paroxetina 103255-66-9 pazinaclone 127045-41-4 pazufloxacina 114716-16-4 pemedolac 77-12-3 pentacinio cloruro 138661-02-6 pentetreotide 81382-51-6 pentiapina 55694-83-2 pentizidone 53910-25-1 pentostatina 57083-89-3 peralopride 62435-42-1 perfosfamide 2055-44-9 perisossal 76732-75-7 picartamide 72467-44-8 piclonidina 39577-19-0 picumast 56208-01-6 pifarnina 27199-40-2 pifexolo 54341-02-5 piflutixolo 314-03-4 pimetixene 38955-22-5 pinadolina 53251-94-8 pinaverio bromuro 14008-66-3 pinossepina 2167-85-3 pipazetato 59-39-2 piperoxano 24886-52-0 pipofezina 23744-24-3 pipossolano 40680-87-3 piprofurolo 15686-83-6 pirantel 30868-30-5 pirazofurina 1043-21-6 pirenoxina 3605-01-4 piribedil 7035-04-3 piridarone 36322-90-4 piroxicam 132722-74-8 pirsidomina 59840-71-0 pitenodil 15574-96-6 pizotifene 63394-05-8 plafibride 153168-05-9 pleconaril 151126-32-8 pramlintide 140-65-8 pramocaina 103177-37-3 pranlukast 52549-17-4 pranoprofene 92623-83-1 pravadolina 19216-56-9 prazosin 47543-65-7 prenoxdiazina 30840-27-8 pretiadil 69425-13-4 prifelone 70833-07-7 prifurolina 34740-13-1 profexalone 3615-74-5 promolato 33743-96-3 proroxano 69815-38-9 prossorfano 58416-00-5 protiofato 303-69-5 protipendile 2622-24-4 protixene 5696-09-3 proxazolo 179474-81-8 prucalopride 123447-62-1 prulifloxacina 86048-40-0 quazolast 545-59-5 racemoramide 84449-90-1 ralossifene 112887-68-0 raltitrexed 84071-15-8 ramixotidina 30271-85-3 razinodil 71620-89-8 reboxetina 76053-16-2 reclazepam 73080-51-0 repirinast 36791-04-5 ribavirina 7724-76-7 riboprina 132014-21-2 rilmakalim 54187-04-1 rilmenidina 106266-06-2 risperidone 87051-43-2 ritanserina 91833-77-1 rocastina 132418-36-1 rocepafant 119302-91-9 rocuronio bromuro 109543-76-2 romazarite 38373-83-0 romifenone 170902-47-3 roxifibano 101363-10-4 rufloxacina 126294-30-2 sagandipina 5578-73-4 sanguinario cloruro 110588-57-3 saperconazolo 121617-11-6 saviprazolo 79262-46-7 savossepina 145574-90-9 scopinast 29050-11-1 seclazone 116476-13-2 semotiadil 99592-32-2 sertaconazolo 132418-35-0 setipafant 86487-64-1 setoperone 143248-63-9 sinitrodil 138778-28-6 siratiazem 53123-88-9 sirolimus 4448-96-8 solipertina 68367-52-2 sorbinil 130403-08-6 soretolide 77181-69-2 sorivudina 95105-77-4 sornidipina 90243-97-3 spiclamina 87151-85-7 spiradolina 83647-97-6 spirapril 83602-05-5 spiraprilato 41992-23-8 spirogermanio 1054-88-2 spirossatrina 72324-18-6 stepronina 3064-61-7 stibocaptato sodico 54340-66-8 subendazolo 34042-85-8 sudossicam 37753-10-9 sufosfamide 58095-31-1 sulbenox 350-12-9 sulbentina 77590-92-2 suproclone 40828-46-4 suprofene 53813-83-5 suriclone 104987-11-3 tacrolimus 101626-70-4 talipexolo 67489-39-8 talmetacina 66898-62-2 talniflumato 21489-20-3 talsupram 42408-80-0 tandamina 106073-01-2 taniplone 19388-87-5 taurolidina 124066-33-7 taurosteina 38668-01-8 taurultam 118292-40-3 tazarotene 79253-92-2 taziprinone 131987-54-7 tazomelina 55837-23-5 teflutixolo 17902-23-7 tegafur 80880-90-6 telenzepina 111902-57-9 temocapril 110221-53-9 temocaprilato 120210-48-2 tenidap 82650-83-7 tenilapina 91-79-2 tenildiamina 893-01-6 tenilidone 62473-79-4 teniloxazina 86696-86-8 tenilsetam 4304-40-9 tenio closilato 21500-98-1 tenociclidina 95232-68-1 tenosal 129336-81-8 tenosiprolo 59804-37-4 tenoxicam 63590-64-7 terazosina 67915-31-5 terconazolo 147650-57-5 tererstigmina 86433-40-1 terflavoxato 132338-79-5 terikalant 25683-71-0 terizidone 119625-78-4 terlakirene 59653-74-6 terossirone 34784-64-0 tertatololo 5036-02-2 tetramisolo 115103-54-3 tiagabina 31428-61-2 tiamenidina 51527-19-6 tianafac 66981-73-5 tianeptina 57010-31-8 tiapamil 14785-50-3 tiapirinolo 5845-26-1 tiazesima 63996-84-9 tibalosina 97852-72-7 tibenelast 15686-72-3 tibrofano 71731-58-3 tichizio bromuro 70-10-0 ticlatone 55142-85-3 ticlopidina 144-12-7 tiemonio ioduro 75458-65-0 tienocarbina 37967-98-9 tienopramina 90055-97-3 tienoxololo 7219-91-2 tiesinolo metilbromuro 39754-64-8 tifemoxone 81656-30-6 tifluadom 89875-86-5 tiflucarbina 14176-49-9 tiletamina 159098-79-0 tilnoprofene arbamel 58433-11-7 tilomisolo 42239-60-1 tilozepina 96306-34-2 timelotem 35035-05-3 timepidio bromuro 26839-75-8 timololo 50708-95-7 tinabinolo 66788-41-8 tinofedrina 24237-54-5 tinoridina 22619-35-8 tioclomarol 65899-73-2 tioconazolo 66969-81-1 tiodazosina 38070-41-6 tiodonio cloruro 2240-21-3 tiofuradene 61220-69-7 tiopinac 87691-91-6 tiospirone 34976-39-1 tioxacina 40198-53-6 tioxaprofene 4991-65-5 tioxolone 95588-08-2 tipentosina 5169-78-8 tipepidina 54376-91-9 tipetropio bromuro 7489-66-9 tipindolo 83153-39-3 tiprinast 35423-51-9 tisocromide 80680-05-3 tivanidazolo 2949-95-3 tixadil 83573-53-9 tizabrina 51322-75-9 tizanidina 29218-27-7 toloxatone 655-05-0 tozalinone 103624-59-5 trabossopina 131094-16-1 trafermina 4047-34-1 trantelinio bromuro 58712-69-9 traxanox 148998-94-1 trecovirsene 35943-35-2 triciribina 70-00-8 trifluridina 127-48-0 trimetadione 68-91-7 trimetafano camsilato 635-41-6 trimetozina 35619-65-9 tritiozina 14504-73-5 tritoqualina 47420-28-0 trixolano 108001-60-1 trochidazolo 22089-22-1 trofosfamide 27574-24-9 tropatepina 84697-22-3 tubulozolo 116289-53-3 tulopafant 118812-69-4 ularitide 109683-61-6 utibapril 109683-79-6 utibaprilat 64860-67-9 valperinolo 17692-71-6 vanitiolide 103222-11-3 vapreotide 141575-50-0 vedaclidina 5536-17-4 vidarabina 46817-91-8 viloxazina 89651-00-3 vossergolide 81801-12-9 xamoterolo 131986-45-3 xanomelina 14008-71-0 xantiolo 7361-61-7 xilazina 52832-91-4 xinomilina 7481-89-2 zalcitabina 109826-26-8 zaldaride 89482-00-8 zaltoprofene 127308-82-1 zamifenacina 28810-23-3 zepastina 107452-89-1 ziconotide 30516-87-1 zidovudina 111406-87-2 zileutone 84697-21-2 zinoconazolo 145781-32-4 zolasartano 139264-17-8 zolmitriptano 52867-74-0 zoloperone 121929-20-2 zoniclezolo 61-80-3 zossazolamina 26615-21-4 zotepina 53772-83-1 zuclopentixolo 2935 00 90 59-66-5 acetazolamide 968-81-0 acetoesamide 14376-16-0 acido solfaloxico 80-13-7 alazone 3184-59-6 alipamide 154323-57-6 almotriptano 81982-32-3 alpiropride 5588-16-9 altizide 3754-19-6 ambuside 1421-68-7 amidefrina mesilato 85320-68-9 amosulalolo 51264-14-3 amsacrina 74863-84-6 argatrobano 133267-19-3 artilide 151140-96-4 avitriptano 1150-20-5 azabon 27589-33-9 azosemide 1824-52-8 bemetizide 73-48-3 bendroflumetiazide 104-22-3 benzilsolfamide 91-33-8 benztiazide 90992-25-9 besulpamide 36148-38-6 besunide 147536-97-8 bosentano 138890-62-7 brinzolamide 28395-03-1 bumetanide 7007-88-7 butadiazamide 2043-38-1 butizide 339-43-5 carbutamide 42583-55-1 carmetizide 138-41-0 carzenide 64099-44-1 chisultazina 742-20-1 ciclopentiazide 2259-96-3 ciclotiazide 68475-40-1 cipropride 671-95-4 clofenamide 636-54-4 clopamide 2127-01-7 cloresolone 58-94-6 clorotiazide 94-20-2 clorpropamide 60200-06-8 clorsulone 77-36-1 clortalidone 79094-20-5 daltrobano 136817-59-9 delavirdina 119905-05-4 delequamina 3436-11-1 delfantrina 30236-32-9 dexsotalolo 120-97-8 diclofenamide 22736-85-2 diflumidone 7456-24-8 dimetotiazina 96-62-8 dinsedo 671-88-5 disulfamide 723-42-2 ditolamide 115256-11-6 dofetilide 112966-96-8 domitrobano 120279-96-1 dorzolamide 141626-36-0 dronedarone 100981-43-9 ebrotidina 72301-79-2 enviroxima 1764-85-8 epitizide 1034-82-8 eptolamide 125279-79-0 ersentilide 1213-06-5 etebenecid 1824-58-4 etiazide 103745-39-7 fasudil 20287-37-0 fenquizone 80937-31-1 flosulide 56488-61-0 flubepride 148-56-1 flumetiazide 485-24-5 ftalilsolfametiazolo 85-73-4 ftalilsulfatiazolo 54-31-9 furosemide 52157-91-2 galosemide 51876-98-3 gliamilide 10238-21-8 glibenclamide 26944-48-9 glibornuride 535-65-9 glibutiazolo 1492-02-0 glibuzolo 36980-34-4 glicaramide 24455-58-1 glicetanil 664-95-9 gliciclamide 21187-98-4 gliclazide 631-27-6 gliclopiramide 52994-25-9 glicondamide 3074-35-9 glidazamide 451-71-8 gliesamide 35273-88-2 gliflumide 93479-97-1 glimepiride 3459-20-9 glimidina sodica 1038-59-1 gliottamide 37598-94-0 glipalamide 1228-19-9 glipinamide 29094-61-9 glipizide 80-34-2 gliprotiazolo 33342-05-1 gliquidone 52430-65-6 glisamuride 32797-92-5 glisentide 71010-45-2 glisindamide 3567-08-6 glisobuzolo 24477-37-0 glisolamide 25046-79-1 glisoxepide 7007-76-3 glucosolfamide 159634-47-6 ibutamoren 122647-31-8 ibutilide 13957-38-5 idrobentizide 58-93-5 idroclorotiazide 135-09-1 idroflumetiazide 26807-65-8 indapamide 42792-26-7 isosulpride 23672-07-3 levosulpiride 139133-26-9 lexipafant 120824-08-0 linotrobano 68677-06-5 lorapride 138-39-6 mafenide 515-57-1 maleilsolfatiazolo 3568-00-1 mebutizide 7195-27-9 mefruside 122-89-4 mesolfamide 7541-30-2 mesuprina 565-33-3 metaesamide 554-57-4 metazolamide 138384-68-6 metesind 77989-60-7 metibride 135-07-9 meticlotiazide 1084-65-7 meticrano 17560-51-9 metolazone 61477-95-0 monalazone disodico 154397-77-0 napsagatrano 121679-13-8 naratriptano 51803-78-2 nimesulide 473-42-7 nitrosulfatiazolo 139133-27-0 nupafant 140695-21-2 osutidina 1580-83-2 paraflutizide 21132-59-2 pazossido 1766-91-2 penflutizide 39860-99-6 pipotiazina 55837-27-9 piretanide 346-18-9 politiazide 57-66-9 probenecid 98-75-9 propazolamide 68556-59-2 prosulpride 73-49-4 quinetazone 116649-85-5 ramatrobano 120688-08-6 risotilide 111974-60-8 ritolukast 22933-72-8 salazodina 2315-08-4 salazosolfadimidina 139-56-0 salazosolfamide 515-58-2 salazosulfatiazolo 133276-80-9 samixogrel 129981-36-8 sampatrilato 146623-69-0 saprisartano 56302-13-7 satranidazolo 101526-83-4 sematilide 123308-22-5 sezolamide 139755-83-2 sildenafile 108894-39-9 sitalidone 127373-66-4 sivelestat 127-77-5 solfabenzo 547-44-4 solfacarbamide 17784-12-2 solfacitina 4015-18-3 solfaclomide 128-12-1 solfadiasolfone sodico 547-32-0 solfadiazina sodica 57-68-1 solfadimidina 3772-76-7 solfametomidina 852-19-7 solfapirazolo 515-49-1 solfatiourea 1161-88-2 solfatolamide 94-19-9 solfetidolo 515-64-0 solfisomidina 3930-20-9 sotalolo 13642-52-9 soterenolo 498-78-2 stearilsolfamide 116-43-8 succinilsulfatiazolo 30279-49-3 suclofenide 2455-92-7 sulclamide 127-71-9 sulfabenzamide 21662-79-3 sulfacecolo 144-80-9 sulfacetamide 59-40-5 sulfachinossalina 54063-55-7 sulfaclorazolo 80-32-0 sulfaclorpiridazina 102-65-8 sulfaclozina 485-41-6 sulfacrisoidina 68-35-9 sulfadiazina 115-68-4 sulfadicramide 122-11-2 sulfadimetoxina 2447-57-6 sulfadoxina 526-08-9 sulfafenazolo 127-69-5 sulfafurazolo 57-67-0 sulfaguanidina 27031-08-9 sulfaguanolo 152-47-6 sulfalene 65761-24-2 sulfamazone 127-79-7 sulfamerazina 127-58-2 sulfamerazina sodica 144-82-1 sulfametizolo 723-46-6 sulfametoxazolo 651-06-9 sulfametoxidiazina 80-35-3 sulfametoxipiridazina 32909-92-5 sulfametrolo 1220-83-3 sulfamonometoxina 729-99-7 sulfamoxolo 63-74-1 sulfanilamide 122-16-7 sulfanitrano 599-88-2 sulfaperina 144-83-2 sulfapiridina 116-42-7 sulfaprossilina 599-79-1 sulfasalazina 1984-94-7 sulfasimazina 632-00-8 sulfasomizolo 3563-14-2 sulfasuccinamide 72-14-0 sulfatiazolo 23256-23-7 sulfatroxazolo 13369-07-8 sulfatrozolo 90207-12-8 sulicrinat 57479-88-6 sulmepride 121-64-2 sulocarbilato 110311-27-8 sulofenur 82666-62-4 sulosemide 72131-33-0 sulotrobano 15676-16-1 sulpiride 61-56-3 sultiame 73747-20-3 sulverapride 103628-46-2 sumatriptan 32059-27-1 sumetizide 149556-49-0 susalimod 81428-04-8 taltrimide 106133-20-4 tamsulosina 85977-49-7 tauromustina 4267-05-4 teclotiazide 3688-85-5 tiamizide 69387-87-7 tinisulpride 3692-44-2 tioesamide 316-81-4 tioproperazina 3313-26-6 tiotixene 144494-65-5 tirofibano 56488-58-5 tizolemide 139308-65-9 tolafentrina 1156-19-0 tolazamide 64-77-7 tolbutamide 1027-87-8 tolpentamide 5588-38-5 tolpirramide 56211-40-6 torasemide 32295-18-4 tosifene 127-65-1 tosilcloramide sodica 87051-13-6 tosulur 133-67-5 triclormetiazide 24243-89-8 triflumidato 73803-48-2 tripamide 52406-01-6 uredofos 119-85-7 vanildisolfamide 66644-81-3 veralipride 63198-97-0 viroxima 14293-44-8 xipamide 107753-78-6 zafirlukast 75820-08-5 zidapamide 37000-20-7 zinterolo 72301-78-1 zinviroxima 68291-97-4 zonisamide 2936 10 00 41294-56-8 alfacalcidolo 137-76-8 cetotiamina 6092-18-8 cicotiamina 137-86-0 octotiamina 2936 21 00 4759-48-2 isotretinoina 68-26-8 retinolo 302-79-4 tretinoina 2936 22 00 154-87-0 cocarbossilasi 59-58-5 prosultiamina 59-43-8 tiamina 532-40-1 tiamina monofosfato 2936 23 00 83-88-5 riboflavina 2936 24 00 137-08-6 calcio pantotenato 81-13-0 dexpantenolo 16485-10-2 pantenolo 2936 25 00 65-23-6 piridossina 2936 26 00 68-19-9 cianocobalamina 13870-90-1 cobamamide 13422-51-0 idroxocobalamina 13422-55-4 mecobalamina 2936 27 00 50-81-7 acido ascorbico 134-03-2 ascorbato di sodio 2936 28 00 61343-44-0 tocofenoxato 9002-96-4 tocofersolano 40516-48-1 tretinoina tocoferile 2936 29 10 59-30-3 acido folico 1492-18-8 folinato di calcio 2936 29 30 58-85-5 biotina 2936 29 90 59-67-6 acido nicotinico 19356-17-3 calcifediolo 32222-06-3 calcitriolo 67-97-0 colecalciferolo 50-14-6 ergocalciferolo 83805-11-2 falecalcitriolo 84-80-0 fitomenadione 5988-22-7 fitonadiolo sodio difosfato 492-85-3 nicofolina 98-92-0 nicotinamide 55721-11-4 secalciferolo 2937 11 00 96353-48-9 somagrebovo 106282-98-8 somalapor 123212-08-8 somatosalm 82030-87-3 somatrem 12629-01-5 somatropina 126752-39-4 somavubovo 119693-74-2 somenopor 102744-97-8 sometribovo 102733-72-2 sometripor 129566-95-6 somfasepor 89383-13-1 somidobovo 2937 12 00 11061-68-0 insulina, umana 2937 19 00 183552-38-7 abarelix 34765-96-3 alsactide 113-79-1 argipressina 113-80-4 argiprestocina 103451-84-9 avicatonina 140703-49-7 avorelina 182212-66-4 avotermina 95729-65-0 azetirelina 165101-51-9 becaplermina 57982-77-1 buserelina 9007-12-9 calcitonina 57014-02-5 calcitonina, anguille 26112-29-8 calcitonina, bovina 100016-62-4 calcitonina, pollo 11118-25-5 calcitonina, ratto 47931-85-1 calcitonina, salmone 12321-44-7 calcitonina, suina 21215-62-3 calcitonina, umana 37025-55-1 carbetocina 33605-67-3 cargutocina 157238-32-9 cetermina 120287-85-6 cetrorelix 22572-04-9 codactide 177073-44-8 coriogonadotropina alfa 0-00-0 corticorelina 9002-60-2 corticotropina 113-78-0 demoxitocina 57773-65-6 deslorelina 16679-58-6 desmopressina 89662-30-6 detirelix 105953-59-1 dumorelina 105250-86-0 ebiratide 60731-46-6 elcatonina 111212-85-2 ersofermina 140703-51-1 examorelina 56-59-7 felipressina 38234-21-8 fertirelina 150490-84-9 folitropina beta 9002-68-0 follitropina alfa 124904-93-4 ganirelix 24870-04-0 giractide 16941-32-5 glucagone 33515-09-2 gonadorelina 9002-61-3 gonadotropina corionica 9002-70-4 gonadotropina serica 65807-02-5 goserelin 68859-20-1 insulina argina 116094-23-6 insulina asparta 160337-95-1 insulina glargina 9004-12-0 insulina dalanato 0-00-0 insulina defalano 9002-79-3 intermedina 170851-70-4 ipamorelina 76712-82-8 istrelina 53714-56-0 leuprorelina 50-57-7 lipressina 66866-63-5 lutrelina 152923-57-4 lutropina alfa 68562-41-4 mecasermina 90243-66-6 montirelina 54017-73-1 murodermin 77727-10-7 nacartocina 76932-56-4 nafarelina 17692-62-5 norleusactide 83150-76-9 octreotide 3397-23-7 ornipressina 62305-86-6 orotirelina 50-56-6 oxitocina 78664-73-0 posatirelina 158861-67-7 pralmorelina 24305-27-9 protirelina 127932-90-5 ramorelix 146706-68-5 rismorelina 34273-10-4 saralasina 1393-25-5 secretina 12279-41-3 seractide 86168-78-7 sermorelina 83930-13-6 somatorelina 38916-34-6 somatostatina 144916-42-7 sonermina 103300-74-9 taltirelina 52232-67-4 teriparatide 14636-12-5 terlipressina 16960-16-0 tetracosactide 144743-92-0 teverelix 85466-18-8 timocartina 69558-55-0 timopentina 308079-72-3 timostimulina 9002-71-5 tirotropina 47931-80-6 tosactide 20282-58-0 tricosactide 57773-63-4 triptorelina 97048-13-0 urofollitropina 11000-17-2 vasopressina iniettabile 2937 21 00 53-06-5 cortisone 50-23-7 idrocortisone 50-24-8 prednisolone 53-03-2 prednisone 2937 22 00 28971-58-6 acrocinonide 3093-35-4 alcinonide 67452-97-5 alclometasone 24320-27-2 alocortolone 50629-82-8 alometasone 57781-15-4 alopredone 3924-70-7 amcinafal 7332-27-6 amcinafide 51022-69-6 amcinonide 123013-22-9 amelometasone 4419-39-0 beclometasone 378-44-9 betametasone 5534-05-4 betametasone acibutato 19705-61-4 cicortonide 58524-83-7 ciprocinonide 25122-41-2 clobetasolo 54063-32-0 clobetasone 4828-27-7 clocortolone 5251-34-3 cloprednolo 52080-57-6 cloroprednisone 35135-68-3 cormetasone 50-02-2 desametasone 83880-70-0 desametasone acefurato 595-52-8 descinolone 382-67-2 desossimetasone 7008-26-6 diclorisone 2557-49-5 diflorasone 2607-06-9 diflucortolone 23674-86-4 difluprednato 25092-07-3 dimesone 2355-59-1 drocinonide 3693-39-8 fluclorolone acetonide 127-31-1 fludrocortisone 1524-88-5 fludroxicortide 2135-17-3 flumetasone 60135-22-0 flumossonide 3385-03-3 flunisolide 67-73-2 fluocinolone acetonide 356-12-7 fluocinonide 33124-50-4 fluocortin 152-97-6 fluocortolone 426-13-1 fluorometolone 3841-11-0 fluperolone 2193-87-5 fluprednidene 53-34-9 fluprednisolone 2825-60-7 formocortal 103466-73-5 icometasone enbutato 338-95-4 isoflupredone 106033-96-9 itrocinonide 78467-68-2 locicortolone dicibato 4732-48-3 meclorisone 105102-22-5 mometasone 59497-39-1 naflocort 53-33-8 parametasone 58497-00-0 procinonide 74131-77-4 ticabesone 87116-72-1 timobesone 85197-77-9 tipredano 21365-49-1 tralonide 124-94-7 triamcinolone 31002-79-6 triamcinolone benetonide 5611-51-8 triamcinolone esacetonide 4989-94-0 triamcinolone furetonide 26849-57-0 triclonide 98651-66-2 ulobetasolo 2937 23 00 139402-18-9 alestramustina 432-60-0 allilestrenolo 10448-96-1 almestrone 3538-57-6 aloprogesterone 850-52-2 altrenogest 30781-27-2 amadinone 2740-52-5 anagestone 313-05-3 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96301-34-7 atamestano 3570-10-3 benorterone 1605-89-6 bolasterone 846-48-0 boldenone 16915-78-9 bolenolo 1491-81-2 bolmantalato 51333-22-3 budesonide 120815-74-9 butixocort 17021-26-0 calusterone 976-71-6 canrenone 141845-82-1 ciclesonide 89672-11-7 cioteronel 5591-27-5 clometerone 2098-66-0 ciproterone 53608-96-1 clossotestosterone 1093-58-9 clostebol 50801-44-0 cortisuzolo 1110-40-3 cortivasolo 152-58-9 cortodoxone 17230-88-5 danazolo 14484-47-0 deflazacort 63014-96-0 delanterone 20423-99-8 deprodone 638-94-8 desonide 64-85-7 desossicortone 41020-79-5 dicirenone 66877-67-6 domoprednato 67392-87-4 drospirenone 58-19-5 drostanolone 164656-23-9 dutasteride 2320-86-7 enestebolo 107724-20-9 eplerenone 119169-78-7 epristeride 107868-30-4 exemestano 98319-26-7 finasteride 19888-56-3 fluazacort 76-43-7 fluoximesterone 2454-11-7 formebolone 76-47-1 idrocortamato 74050-20-7 idrocortisone aceponato 19120-01-5 idrossistenozolo 17332-61-5 isoprednidene 129260-79-3 loteprednolo 13085-08-0 mazipredone 3625-07-8 mebolazina 2668-66-8 medrisone 21362-69-6 mepitiostano 1247-42-3 meprednisone 7483-09-2 mesabolone 87952-98-5 mespirenone 43169-54-6 mesrenoato potassico 521-11-9 mestanolone 1424-00-6 mesterolone 72-63-9 metandienone 521-10-8 metandriolo 153-00-4 metenolone 83-43-2 metilprednisolone 86401-95-8 metilprednisolone aceponato 90350-40-6 metilprednisolone suleptanato 58-18-4 metiltestosterone 965-93-5 metribolone 3704-09-4 mibolerone 84371-65-3 mifepristone 105051-87-4 minamestano 434-22-0 nandrolone 51354-32-6 nisterima 24358-76-7 nivacortolo 797-58-0 norboletone 13583-21-6 norclostebol 33122-60-0 nordinone 52-78-8 noretandrolone 65415-41-0 nicocortonide 145-12-0 ossimesterone 434-07-1 ossimetolone 1254-35-9 oxabolone cipionato 53-39-4 oxandrolone 33765-68-3 oxendolone 18118-80-4 oxisopred 67-81-2 penmesterolo 77016-85-4 plomestano 53-43-0 prasterone 5714-75-0 prednazato 6693-90-9 prednazolina 73771-04-7 prednicarbato 599-33-7 prednilidene 29069-24-7 prednimustina 5626-34-6 prednisolamato 5060-55-9 prednisolone steaglato 145-13-1 pregnenolone 3638-82-2 propetandrolo 49847-97-4 prorenoato potassico 2487-63-0 quinbolone 76675-97-3 resocortol 49697-38-3 rimexolone 144459-70-1 rofleponide 79243-67-7 rosterolone 60023-92-9 roxibolone 5055-42-5 silandrone 74220-07-8 spirorenone 10418-03-8 stanozololo 5197-58-0 stenbolone 968-93-4 testolattone 58-22-0 testosterone 5874-98-6 testosterone chetolaurato 2205-73-4 tiomesterone 60607-35-4 topterone 91935-26-1 toripristone 10161-33-8 trenbolone 3764-87-2 trestolone 13647-35-3 trilostano 61951-99-3 tixocortolo 137099-09-3 turosteride 107000-34-0 zanoterone 2937 31 00 51-43-4 epinefrina 2937 39 00 51-41-2 norepinefrina 329-65-7 racepinefrina 2937 40 00 55-03-8 levotiroxina sodica 6893-02-3 liotironina 3130-96-9 ratironina 9010-34-8 tiroglobulina 2937 50 00 74176-31-1 alfaprostolo 745-65-3 alprostadil 55028-70-1 arbaprostile 83997-19-7 ataprost 88430-50-6 beraprost 69648-38-0 butaprost 35700-23-3 carboprost 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80225-28-1 tilsuprost 67040-53-3 tiprostanide 69900-72-7 trimoprostile 120373-36-6 unoprostone 85505-64-2 vapiprost 73647-73-1 viprostolo 2937 90 00 13074-00-5 azastene 83646-97-3 inocoterone 104-14-3 octopamina 2938 10 00 520-27-4 diosmina 30851-76-4 etoxazorutoside 23869-24-1 monosserutina 153-18-4 rutoside 7085-55-4 troxerutina 2938 90 10 1111-39-3 acetildigitossina 36983-69-4 actodigina 17598-65-1 deslanoside 71-63-6 digitossina 20830-75-5 digossina 1405-76-1 gitalina, amorfa 3261-53-8 gitalossina 10176-39-3 gitoformato 17575-22-3 lanatoside C 30685-43-9 metildigossina 7242-04-8 pengitossina 2938 90 90 14144-06-0 disogluside 33419-42-0 etoposide 17226-75-4 kelloside 18719-76-1 keracianina 33396-37-1 meproscillarina 131129-98-1 mipragoside 150332-35-7 pamacheside 8063-80-7 polisaponina 466-06-8 proscillaridina 33156-28-4 ramnodigina 100345-64-0 siagoside 29767-20-2 teniposide 99759-19-0 ticheside 2939 11 00 52485-79-7 buprenorfina 125-28-0 diidrocodeina 14521-96-1 etorfina 509-67-1 folcodina 125-29-1 idrocodone 466-99-9 idromorfone 639-48-5 nicomorfina 76-42-6 oxicodone 76-41-5 oximorfone 466-90-0 tebacone 2939 19 00 25333-77-1 acetorfina 23758-80-7 alletorfina 4406-22-8 ciprenorfina 7125-76-0 codoxima 72060-05-0 conorfone 427-00-9 desomorfina 14357-78-9 diprenorfina 69373-95-1 diproteverina 2183-56-4 idromorfinolo 16008-36-9 metildesorfina 509-56-8 metildiidromorfina 143-52-2 metopone 467-18-5 mirofina 20594-83-6 nalbufina 55096-26-9 nalmefene 16676-26-9 nalmessone 62-67-9 nalorfina 465-65-6 naloxone 16590-41-3 naltrexone 3688-66-2 nicocodina 808-24-2 nicodicodina 467-15-2 norcodeina 466-97-7 normorfina 128-62-1 noscapina 16549-56-7 omprenorfina 42281-59-4 oxilorfano 68616-83-1 pentamorfone 88939-40-6 semorfone 77287-89-9 xorfanolo 2939 29 00 1301-42-4 euprocina 84-55-9 viquidil 2939 41 00 90-81-3 racefedrina 2939 42 00 90-82-4 pseudoefedrina 2939 43 00 492-39-7 catina 2939 49 00 7681-79-0 etafedrina 14838-15-4 fenilpropanolamina 530-54-1 metoxifedrina 26652-09-5 ritodrina 2939 51 00 3736-08-1 fenetillina 2939 59 00 70788-27-1 acefillina clofibrolo 18428-63-2 acefillina piperazina 107767-55-5 albifillina 317-34-0 aminofillina 151581-23-6 apaxifillina 136145-07-8 arofilina 2016-63-9 bamifillina 30924-31-3 cafaminolo 58166-83-9 cafedrina 132210-43-6 cipamfillina 4499-40-5 colina teofillinato 57076-71-8 denbufillina 1703-48-6 dimabefillina 523-87-5 dimenidrinato 519-30-2 dimetazano 17692-30-7 diniprofillina 479-18-5 diprofillina 69975-86-6 doxofillina 41078-02-8 enprofillina 314-35-2 etamifillina 519-37-9 etofillina 54504-70-0 etofillina clofibrato 82190-91-8 flufillina 85118-43-0 fluprofillina 80288-49-9 furafillina 5634-38-8 guaifillina 90162-60-0 isbufillina 90749-32-9 laprafillina 100324-81-0 lisofillina 10226-54-7 lomifillina 15518-82-8 metescufillina 80294-25-3 mexafillina 116763-36-1 nestifillina 6493-05-6 pentoxifillina 110390-84-6 perbufillina 10001-43-1 pimefillina 606-90-6 piprinidrinato 53403-97-7 piridofillina 17693-51-5 prometazina teoclato 55242-55-2 propentofillina 603-00-9 proxifillina 54063-54-6 reproterolo 98204-48-9 spirofillina 98833-92-2 stacofillina 102144-78-5 tameridone 79712-55-3 tazifillina 13460-98-5 teodrenalina 15766-94-6 teofillina efedrina 81792-35-0 teopranitolo 65184-10-3 teoprololo 105102-21-4 torbafillina 17243-70-8 triclofillina 17243-56-0 visnafillina 36921-54-7 xantifibrato 437-74-1 xantinolo nicotinato 2939 61 00 60-79-7 ergometrina 2939 62 00 113-15-5 ergotamina 2939 69 00 3031-48-9 acetergamina 121588-75-8 amesergide 60019-20-7 brazergolina 83455-48-5 bromerguride 25614-03-3 bromocriptina 81409-90-7 cabergolina 74627-35-3 cianergolina 59091-65-5 delergotrile 66759-48-6 desocriptina 511-12-6 diidroergotamina 59032-40-5 disulergina 87178-42-5 dosergoside 88660-47-3 epicriptina 64795-23-9 etisulergina 36945-03-6 lergotrile 50-37-3 lisergide 18016-80-3 lisuride 81968-16-3 mergocriptina 64795-35-3 mesulergina 17692-51-2 metergolina 22336-84-1 metergotamina 113-42-8 metilergometrina 361-37-5 metisergide 27848-84-6 nicergolina 66104-22-1 pergolide 5793-04-4 propisergide 77650-95-4 proterguride 107052-56-2 romergolina 108674-86-8 sergolexolo 37686-84-3 terguride 57935-49-6 tiomergina 7125-71-5 tochizina 2939 91 90 537-46-2 metamfetamina 2939 99 00 522-87-2 acido yoimbico 7008-42-6 acronina 15180-03-7 alcuronio cloruro 4880-92-6 apovincamina 428-07-9 atromepina 52-88-0 atropina metonitrato 4438-22-6 atropina ossido 40796-97-2 bemesetron 86-13-5 benzatropina 53-18-9 bietaserpina 57475-17-9 brovincamina 29025-14-7 butropio bromuro 71031-15-7 catinone 602-40-4 cieptropina 51598-60-8 cimetropio bromuro 5627-46-3 clobenztropina 7008-24-4 cloroserpidina 546-06-5 conexina 486-56-6 cotinina 105118-14-7 datelliptio cloruro 1242-69-9 decitropina 4914-30-1 deidroemetina 477-30-5 demecolcina 604-51-3 deptropina 131-01-1 deserpidina 53862-81-0 detajmio bitartrato 33335-58-9 dimetiltubocurarinio cloruro 58337-35-2 elliptinio acetato 25573-43-7 eseridina 524-83-4 etibenzatropina 3784-89-2 fenactropinio cloruro 5868-06-4 fentonio bromuro 63516-07-4 flutropio bromuro 357-70-0 galantamina 17127-48-9 glaziovina 109889-09-0 granisetron 22254-24-6 ipratropio bromuro 97682-44-5 irinotecano 123258-84-4 itasetron 90-69-7 lobelina 47562-08-3 loraimina 149882-10-0 lurtotecano 3735-85-1 mefeserpina 54-49-9 metaraminolo 1178-28-5 metoserpato 865-04-3 metoserpidina 135905-89-4 mirisetron 80-50-2 octatropina metilbromuro 80-49-9 omatropina metilbromuro 30286-75-0 ossitropio bromuro 365-26-4 oxilofrina 1028-33-7 pentifillina 585-14-8 poschina 2589-47-1 prajmalio bitartrato 7009-65-6 prampina 50-39-5 proteobromina 520-52-5 psilocibina 73573-42-9 rescimetolo 24815-24-5 rescinnamina 50-55-5 reserpina 72238-02-9 retelliptina 117086-68-7 ricasetron 5610-40-2 securinina 88199-75-1 sevitropio mesilato 79467-19-9 sintropio bromuro 84-36-6 sirosingopina 90-39-1 sparteina 15130-91-3 sultroponio 113932-41-5 tematropio metilsolfato 495-83-0 tigloidina 602-41-5 tiocolchicoside 139404-48-1 tiotropio bromuro 123948-87-8 topotecano 64294-94-6 tropabazato 85181-40-4 tropanserina 76352-13-1 tropapride 143-92-0 tropenzilina bromuro 533-08-4 tropiglina 19410-02-7 tropirina 89565-68-4 tropisetron 15790-02-0 tropodifene 10405-02-4 trospio cloruro 57-94-3 tubocurarina cloruro 865-21-4 vinblastina 4880-88-0 vinburnina 1617-90-9 vincamina 19877-89-5 vincanolo 65285-58-7 vincantrile 57-22-7 vincristina 74709-54-9 vindeburnolo 53643-48-4 vindesina 68170-69-4 vinepidina 162652-95-1 vinflunina 54022-49-0 vinformide 123286-00-0 vinfosiltina 865-24-7 vinglicinato 81571-28-0 vinleucinolo 23360-92-1 vinleurosina 83482-77-3 vinmegallato 71486-22-1 vinorelbina 42971-09-5 vinpocetina 57694-27-6 vinpolina 15228-71-4 vinrosidina 81600-06-8 vintriptolo 67699-40-5 vinzolidina 511-55-7 xenitropio bromuro 123482-22-4 zatosetron 25775-90-0 zucapsaicina 2940 00 00 10016-20-3 alfadex 56824-20-5 amiprilosio 7585-39-9 betadex 29899-95-4 clobenoside 15879-93-3 cloralosio 132682-98-5 glufosfamide 96427-12-2 lattalfato 585-86-4 lattitolo 4618-18-2 lattulosio 55902-93-7 mebenoside 15351-13-0 nicofuranoso 33779-37-2 salprotoside 133692-55-4 seprilosio 54182-58-0 sucralfato 57680-56-5 sucrosofato 10310-32-4 tribenoside 2941 10 10 26787-78-0 amoxicillina 2941 10 20 69-53-4 ampicillina 6489-97-0 metampicillina 33817-20-8 pivampicillina 2941 10 90 525-94-0 adicillina 87-09-2 almecillina 10004-67-8 amantocillina 63469-19-2 apalcillina 63358-49-6 aspoxicillina 17243-38-8 azidocillina 37091-66-0 azlocillina 50972-17-3 bacampicillina 751-84-8 benetamina penicillina 61-33-6 benzilpenicillina 1538-09-6 benzilpenicillina benzatinica 4697-36-3 carbenicillina 27025-49-6 carfecillina 35531-88-5 carindacillina 1596-63-0 chinacillina 3485-14-1 ciclacillina 6011-39-8 clemizolo-penicillina 1926-49-4 clometocillina 61-72-3 cloxacillina 3116-76-5 dicloxacillina 26774-90-3 epicillina 3511-16-8 etacillina 1926-48-3 fenbenicillina 147-55-7 feneticillina 7009-88-3 feniracillina 87-08-1 fenossimetilpenicillina 51154-48-4 fibracillina 5250-39-5 flucloxacillina 98048-07-8 fomidacillina 78186-33-1 fumoxicillina 54340-65-7 furbucillina 66327-51-3 fuzlocillina 4780-24-9 isopropicillina 86273-18-9 lenampicillina 3736-12-7 levopropicillina 61-32-5 meticillina 51481-65-3 mezlocillina 147-52-4 nafcillina 66-79-5 oxacillina 53861-02-2 oxetacillina 983-85-7 penamecillina 61477-96-1 piperacillina 55975-92-3 pirbenicillina 69414-41-1 piridicillina 82509-56-6 piroxicillina 15949-72-1 prazocillina 551-27-9 propicillina 55530-41-1 rotamicillina 67337-44-4 sarmoxicillina 40966-79-8 sarpicillina 41744-40-5 sulbenicillina 76497-13-7 sultamicillina 22164-94-9 suncillina 47747-56-8 talampicillina 56211-43-9 tameticillina 66148-78-5 temocillina 34787-01-4 ticarcillina 26552-51-2 tifencillina 151287-22-8 tobicilina 2941 20 80 11011-72-6 bluensomicina 94554-99-1 paldimicina 57-92-1 streptomicina 4480-58-4 streptoniazide 2941 30 00 5874-95-3 amiciclina 15599-51-6 apiciclina 1181-54-0 clomociclina 57-62-5 clortetraciclina 58298-92-3 colimeciclina 987-02-0 demeciclina 127-33-3 demeclociclina 564-25-0 doxiciclina 15590-00-8 etamociclina 16545-11-2 guameciclina 992-21-2 limeciclina 2013-58-3 meclociclina 31770-79-3 megluciclina 914-00-1 metaciclina 10118-90-8 minociclina 5585-59-1 nitrociclina 79-57-2 oxitetraciclina 15301-82-3 pecociclina 4599-60-4 penimepiciclina 16259-34-0 penimociclina 1110-80-1 pipaciclina 751-97-3 rolitetraciclina 808-26-4 sanciclina 60-54-8 tetraciclina 2941 40 00 13838-08-9 azidamfenicolo 56-75-7 cloramfenicolo 76639-94-6 florfenicolo 31342-36-6 pantotenato di cloramfenicolo composto 847-25-6 racefenicolo 15318-45-3 tiamfenicolo 2941 50 00 527-75-3 beritromicina 81103-11-9 claritromicina 62013-04-1 diritromicina 114-07-8 eritromicina 96128-89-1 eritromicina acistrato 84252-03-9 eritromicina stinoprato 82664-20-8 fluritromicina 53066-26-5 lexitromicina 80214-83-1 roxitromicina 2941 90 00 129639-79-8 abafungina 65195-55-3 abamectina 6990-06-3 acido fusidico 24280-93-1 acido micofenolico 1394-02-1 acimicina 57576-44-0 aclarubicina 0-00-0 actagardina 37305-75-2 actaplanina 1402-81-9 ambomicina 58857-02-6 ambruticina 1402-82-0 amfomicina 1397-89-3 amfotericina B 1403-71-0 amicina 37517-28-5 amikacina 110267-81-7 amrubicina 1402-84-2 antelmicina 4803-27-4 antramicina 37321-09-8 apramicina 51025-85-5 arbekacina 0-00-0 ardacina 4117-65-1 aspartocina 55779-06-1 astromicina 11051-71-1 avilamicina 37332-99-3 avoparcina 54182-65-9 azalomicina 115-02-6 azaserina 83905-01-5 azitromicina 7644-67-9 azotomicina 78110-38-0 aztreonam 1405-87-4 bacitracina 50846-45-2 bacmecillinam 11015-37-5 bambermicina 127785-64-2 basifungina 4696-76-8 bekanamicina 27661-27-4 benassibina 36889-15-3 betamicina 120410-24-4 biapenem 38129-37-2 bicozamicina 11056-11-4 biniramicina 11056-06-7 bleomicina 26631-90-3 brobactam 59733-86-7 butikacina 12772-35-9 butirosina 8052-16-2 cactinomicina 1403-17-4 candicidina 11003-38-6 capreomicina 4564-87-8 carbomicina 50935-04-1 carubicina 87638-04-8 carumonam 10206-21-0 cefacetrile 53994-73-3 cefacloro 50370-12-2 cefadroxil 15686-71-2 cefalexina 3577-01-3 cefaloglicina 5575-21-3 cefalonio 859-07-4 cefaloram 50-59-9 cefaloridina 153-61-7 cefalotina 34444-01-4 cefamandolo 51627-20-4 cefaparolo 21593-23-7 cefapirina 51627-14-6 cefatrizina 58665-96-6 cefazaflur 56187-47-4 cefazedone 25953-19-9 cefazolina 76610-84-9 cefbuperazone 41952-52-7 cefcanel 97275-40-6 cefcanel daloxato 135889-00-8 cefcapene 84957-30-2 cefchinomo 105239-91-6 cefclidina 80195-36-4 cefdaloxima 91832-40-5 cefdinir 104145-95-1 cefditorene 57847-69-5 cefedrolor 103238-57-9 cefempidone 88040-23-7 cefepima 65052-63-3 cefetamet 117211-03-7 cefetecolo 65307-12-2 cefetrizolo 66474-36-0 cefivitril 79350-37-1 cefixima 116853-25-9 cefluprenam 65085-01-0 cefmenoxima 107452-79-9 cefmepidio cloruro 56796-20-4 cefmetazolo 75481-73-1 cefminox 69739-16-8 cefodizima 61270-58-4 cefonicid 62893-19-0 cefoperazone 60925-61-3 ceforanide 122841-10-5 cefoselis 63527-52-6 cefotaxima 69712-56-7 cefotetan 61622-34-2 cefotiam 36920-48-6 cefoxazolo 35607-66-0 cefoxitina 113359-04-9 cefozoprano 84880-03-5 cefpimizolo 70797-11-4 cefpiramide 84957-29-9 cefpiromo 80210-62-4 cefpodoxima 92665-29-7 cefprozile 38821-53-3 cefradina 52231-20-6 cefrotile 51762-05-1 cefroxadina 62587-73-9 cefsulodina 54818-11-0 cefsumide 72558-82-8 ceftazidima 82547-58-8 cefteram 26973-24-0 ceftezolo 97519-39-6 ceftibutene 80370-57-6 ceftiofur 77360-52-2 ceftiolene 71048-88-9 ceftiossido 68401-81-0 ceftizoxima 135821-54-4 ceftizoxima alapivoxil 73384-59-5 ceftriaxone 39685-31-9 cefuracetima 55268-75-2 cefuroxima 82219-78-1 cefuzonam 53228-00-5 cetociclina 120138-50-3 chinupristina 1392-21-8 chitasamicina 66-81-9 cicloesimide 68-41-7 cicloserina 59865-13-3 ciclosporina 79404-91-4 cilofungina 11056-12-5 cirolemicina 18323-44-9 clindamicina 30387-39-4 colistimetato di sodio 1066-17-7 colistina 4434-05-3 cumamicina 50-76-0 dactinomicina 103060-53-3 daptomicina 20830-81-3 daunorubicina 66211-92-5 detorubicina 34493-98-6 dibekacina 156131-91-8 dimadectina 14289-25-9 diproleandomicina 117704-25-3 doramectina 23214-92-8 doxorubicina 1403-47-0 duazomicina 56592-32-6 efrotomicina 11029-70-2 eliomicina 97068-30-9 elsamitrucina 1391-41-9 endomicina 11115-82-5 enramicina 33103-22-9 enviomicina 56420-45-2 epirubicina 123997-26-2 eprinomectina 63521-85-7 esorubicina 70639-48-4 etisomicina 106560-14-9 faropenem 480-49-9 filipina 99665-00-6 flomossefo 37717-21-8 flurocitabina 23155-02-4 fosfomicina 66508-53-0 fosmidomicina 119-04-0 framicetina 23110-15-8 fumagillina 1393-87-9 fusafungina 114451-30-8 ganefromicina 1403-66-3 gentamicina 90850-05-8 gloximonam 1405-97-6 gramicidina 113-73-5 gramicidina S 126-07-8 griseofulvina 58957-92-9 idarubicina 64221-86-9 imipenem 58152-03-7 isepamicina 70288-86-7 ivermectina 16846-24-5 josamicina 11048-15-0 kalafungina 59-01-8 kanamicina 56283-74-0 laidlomicina 25999-31-9 lasalocide 64952-97-2 latamoxef 149951-16-6 lenapenem 70774-25-3 leurubicina 11014-70-3 levorina 10118-85-1 lidimicina 154-21-2 lincomicina 36441-41-5 lividomicina 76470-66-1 loracarbef 13058-67-8 lucimicina 84878-61-5 maduramicina 35775-82-7 maridomicina 32887-01-7 mecillinam 64314-52-9 medorubicina 28022-11-9 megalomicina 71628-96-1 menogarile 11121-32-7 mepartricina 96036-03-2 meropenem 1407-05-2 metocidina 11006-76-1 micamicina 52093-21-7 micronomicina 35457-80-8 midecamicina 122173-74-4 mideplanina 31101-25-4 mirincamicina 73684-69-2 mirosamicina 11056-14-7 mitocarcina 1403-99-2 mitogillina 11043-99-5 mitomalcina 50-07-7 mitomicina 11056-15-8 mitospero 50935-71-2 mocimicina 17090-79-8 monensina 12650-69-0 mupirocina 55134-13-9 narasina 7681-93-8 natamicina 11048-13-8 nebramicina 102130-84-7 nemadectina 108852-90-0 nemorubicina 1404-04-2 neomicina 56391-56-1 netilmicina 1404-08-6 neutramicina 11056-16-9 nifungina 1400-61-9 nistatina 1404-15-5 nogalamicina 56377-79-8 nosieptide 303-81-1 novobiocina 3922-90-5 oleandomicina 11006-70-5 olivomicina 159445-62-2 orientiparcina 11006-76-1 ostreogricina 90898-90-1 oximonam 87726-17-8 panipenem 7542-37-2 paromomicina 11096-49-4 partricina 59794-18-2 paulomicina 19504-77-9 pecilocina 1404-20-2 peliomicina 55870-64-9 pentisomicina 68247-85-8 peplomicina 72496-41-4 pirarubicina 108319-07-9 pirazmonam 79548-73-5 pirlimicina 1018-71-9 pirrolnitrina 32886-97-8 pivmecillinam 62107-94-2 plauracina 125-65-5 pleuromulina 18378-89-7 plicamicina 1404-26-8 polimixina B 801-52-5 porfiromicina 47917-41-9 primicina 11006-76-1 pristinamicina 66887-96-5 propikacina 53-79-2 puromicina 76168-82-6 ramoplanina 11056-09-0 ranimicina 1404-48-4 relomicina 56689-42-0 repromicina 25546-65-0 ribostamicina 72559-06-9 rifabutina 129791-92-0 rifalazil 94168-98-6 rifametano 113102-19-5 rifamexile 6998-60-3 rifamicina 2750-76-7 rifamide 13292-46-1 rifampicina 61379-65-5 rifapentina 80621-81-4 rifaximina 1404-55-3 ristocetina 84845-57-8 ritipenem 96497-67-5 rodorubicina 74014-51-0 rokitamicina 35834-26-5 rosaramicina 3930-19-6 rufocromomicina 1404-59-7 rutamicina 53003-10-4 salinomicina 156769-21-0 sanfetrinem 23477-98-7 sedecamicina 113378-31-7 semduramicina 22733-60-4 siccanina 58944-73-3 sinefungina 32385-11-8 sisomicina 1405-52-3 solfomixina 1404-64-4 sparsomicina 1695-77-8 spectinomicina 8025-81-8 spiramicina 636-47-5 stallimicina 11033-34-4 steffimicina 1404-74-6 streptovaricina 18883-66-4 streptozocina 68373-14-8 sulbactam 120788-07-0 sulopenem 65057-90-1 talisomicina 89786-04-9 tazobactam 61036-62-2 teicoplanina 113167-61-6 terdecamicina 55297-95-5 tiamulina 102507-71-1 tigemonam 108050-54-0 tilmicosina 1401-69-0 tilosina 1404-88-2 tirotricina 32986-56-4 tobramicina 2751-09-9 troleandomicina 88669-04-9 trospectomicina 58970-76-6 ubenimex 101312-92-9 valnemulina 121584-18-7 valspodar 1404-90-6 vancomicina 32988-50-4 viomicina 11006-76-1 virginiamicina 1405-00-1 viridofulvina 54182-61-5 vistatolone 580-74-5 xantocillina 9014-02-2 zinostatina 54083-22-6 zorubicina 2942 00 00 16037-91-5 sodio stibogluconato 3001 20 10 135968-09-1 lenograstim 134088-74-7 nartograstim 123774-72-1 sargramostim 3001 20 90 83712-60-1 defibrotide 121181-53-1 filgrastim 121547-04-4 mirimostim 99283-10-0 molgramostim 127757-91-9 regramostim 3001 90 91 9005-49-6 eparina sodica 3001 90 99 120993-53-5 desirudina 54182-59-1 sulglicotide 3002 10 9008-11-1 interferone alfa 9008-11-1 interferone beta 9008-11-1 interferone gamma 118390-30-0 interferone alfacone-1 3002 10 10 137487-62-8 alvircept sudotox 3002 10 91 143653-53-6 abciximab 156227-98-4 afelimomab 156586-92-4 altumomab 9000-94-6 antitrombina III, umana 154361-48-5 arcitumomab 179045-86-4 basiliximab 158318-63-9 bectumomab 0-00-0 biciromab 151763-64-3 capromab 156586-90-2 cedelizumab 182912-58-9 clenoliximab 152923-56-3 daclizumab 145832-33-3 detumomab 0-00-0 dorlimomab aritox 141410-98-2 edobacomab 156586-89-9 edrecolomab 142864-19-5 enlimomab 169802-84-0 enlimomab pegolo 167816-91-3 faralimomab 167747-20-8 felvizumab 171656-50-1 igovomab 126132-83-0 imciromab 170277-31-3 infliximab 152981-31-2 inolimomab 174722-30-6 keliximab 166089-32-3 lintuzumab 127757-92-0 maslimomab 0-00-0 muromonab-CD3 150631-27-9 nacolomab tafenatox 138661-01-5 nebacumab 162774-06-3 nerelimomab 159445-64-4 odulimomab 147191-91-1 priliximab 153101-26-9 regavirumab 174722-31-7 rituximab 144058-40-2 satumomab 0-00-0 sevirumab 167747-19-5 sulesomab 117305-33-6 telimomab aritox 180288-69-1 trastuzumab 0-00-0 tuvirumab 148189-70-2 votumumab 141483-72-9 zolimomab aritox 3002 10 95 143090-92-0 anakinra 143631-61-2 atexakina alfa 148637-05-2 cilmostim 161753-30-6 daniplestim 142298-00-8 emoctakin 142261-03-8 emoglobina crosfumaril 154725-65-2 epoetina epsilon 148363-16-0 epoetina omega 102786-61-8 eptacog alfa (attivato) 0-00-0 fibrina, umana 154248-96-1 iroplact 156679-34-4 lenercept 137463-76-4 milodistim 124146-64-1 mobenakina 0-00-0 moroctocog alfa 148641-02-5 muplestim 166089-33-4 nagrestipen 113478-33-4 nonacog alfa 139076-62-3 octocog alfa 145941-26-0 oprelvekina 112721-39-8 pifonakina 148883-56-1 tifacogina 3002 10 99 0-00-0 fibrina, bovina 141752-91-2 pegaldesleukin 3002 90 90 0-00-0 tendamistat 3003 20 00 123760-07-6 zinostatina stimalamero 3003 31 00 8063-29-4 insulina iniettabile bifasica 8049-62-5 insulina-zinco sospensione (amorfa) 8049-62-5 insulina-zinco sospensione composta 8049-62-5 insulina-zinco sospensione (cristallina) 8052-74-2 isofano insulina 3003 39 00 8049-55-6 corticotropina-zinco idrossido 0-00-0 plusonermina 3003 40 00 8069-64-5 meralluride 60135-06-0 mercumatilina sodica 8012-34-8 mercurofillina 3003 90 10 8002-90-2 chiniofone 3003 90 90 5779-59-9 alazanina triclofenato 66813-51-2 alexitolo sodico 9014-67-9 alossiprina 13051-01-9 carbazocromo salicilato 0-00-0 fuladectina 12182-48-8 glucalox 8031-09-2 morruato sodico 8026-10-6 soluzione di cloruro di sodio composto 8026-79-7 soluzione di lattato sodico composto 12040-73-2 sucralox 3004 31 9004-10-8 insulina iniettabile neutra 9004-17-5 insulina-zinco protaminato iniettabile 9004-21-1 prep. iniettabile di insulina zinco globina 3203 00 10 547-17-1 xantofil palmitato 3204 12 00 3861-73-2 anazolene sodico 15722-48-2 olsalazina 3204 13 00 548-62-9 metilrosanilinio cloruro 7232-51-1 pararosanilina embonato 92-31-9 tolonio cloruro 3204 19 00 7235-40-7 betacarotene 3204 90 00 1461-15-0 oftasceina 3402 12 00 8001-54-5 benzalconio cloruro 3402 13 00 104-31-4 benzonatato 9004-95-9 cetomacrogolo 1000 9002-92-0 lauromacrogolo 400 57821-32-6 menfegolo 9016-45-9 nonoxinolo 9002-93-1 octoxinolo 9017-37-2 polisorbato 1 9009-51-2 polisorbato 8 9005-64-5 polisorbato 20 9005-64-5 polisorbato 21 9005-66-7 polisorbato 40 9005-67-8 polisorbato 60 9005-67-8 polisorbato 61 9005-65-6 polisorbato 80 9005-65-6 polisorbato 81 9005-70-3 polisorbato 85 154362-61-5 polisorbato 120 9003-11-6 polossalene 9003-11-6 polossamero 3507 90 90 143003-46-7 alglucerasi 105857-23-6 alteplasi 9046-56-4 ancrodo 81669-57-0 anistreplasi 9039-61-6 batroxobina 9000-99-1 brinasi 9001-00-7 bromelaina 9001-09-6 chimopapaina 9004-07-3 chimotripsina 143831-71-4 dornasi alfa 120608-46-0 duteplasi 9004-09-5 fibrinolisina (umana) 37326-33-3 ialosidasi 9001-54-1 ialuronidasi 154248-97-2 imiglucerasi 9001-01-8 kallidinogenasi 149394-67-2 ledismasi 156616-23-8 monteplasi 99821-44-0 nasaruplasi 159445-63-3 nateplasi 51899-01-5 ocrasi 9016-01-7 orgoteina 151912-42-4 pamiteplasi 130167-69-0 pegaspargasi 155773-57-2 pegorgoteina 9001-74-5 penicillinasi 9074-07-1 promelasi 133652-38-7 reteplasi 9001-62-1 rizolipasi 99149-95-8 saruplasi 37312-62-2 serrapeptasi 63551-77-9 sfericasi 131081-40-8 silteplasi 9002-01-1 streptochinasi 37340-82-2 streptodornasi 110294-55-8 sudismasi 12211-28-8 sutilaina 9031-11-2 tilattasi 9002-04-4 trombina, bovina 9039-53-6 urochinasi 99821-47-3 urokinasi alfa 3808 40 10 505-86-2 cetrimide 3824 90 64 8063-24-9 acriflavinio cloruro 87806-31-3 porfimer sodico 3824 90 99 107667-60-7 polaprezinc 1338-39-2 sorbitano laurato 1338-43-8 sorbitano oleato 26266-57-9 sorbitano palmitato 8007-43-0 sorbitano seschioleato 1338-41-6 sorbitano stearato 26658-19-5 sorbitano tristearato 3901 90 90 25053-27-4 apolato sodico 3902 90 90 71251-04-2 surfomero 3905 99 90 9003-39-8 crospovidone 9003-39-8 povidone 3906 90 90 9003-97-8 policarbofil 3907 10 00 54531-52-1 polibenzarsolo 3907 20 9005-71-4 polisorbato 65 3907 20 99 186638-10-8 pegmusirudina 3907 30 00 9003-23-0 polietadene 3907 99 26009-03-0 acido poliglicolico 3907 99 19 41706-81-4 poliglecaprone 3909 10 00 9011-05-6 polinossilina 3909 40 00 101418-00-2 policresulene 3911 90 75345-27-6 polidronio cloruro 3911 90 19 95522-45-5 colestilano 31512-74-0 polixetonio cloruro 3911 90 99 82230-03-3 carbetimero 182815-43-6 colesevelam 54063-44-4 ferropolimalero 56959-18-3 glusoferron 41385-14-2 leuciglumero 29535-27-1 maletamero 32289-58-0 poliesanide 90409-78-2 polifeprosano 52757-95-6 sevelamero 3912 31 00 9000-11-7 croscarmellosio 3912 39 80 0-00-0 celucloral 9004-67-5 metilcellulosa 3912 90 10 9004-36-8 cellaburato 9004-38-0 cellacefato 3913 90 00 110042-95-0 acemannano 9041-08-1 ardeparina sodica 39464-87-4 betasizofirano 0-00-0 certoparina sodica 64440-87-5 cideferrone 9015-73-0 colestrano 9041-08-1 dalteparina sodica 83513-48-8 danaparoide sodico 9004-54-0 destrano 56087-11-7 destranomero 8063-26-1 destriferrone 37209-31-7 detralfato 9041-08-1 enoxaparina sodica 57680-55-4 gleptoferrone 0-00-0 minolteparina sodica 0-00-0 nadroparina calcica 0-00-0 parnaparina sodica 0-00-0 pentosano polisolfato sodico 53973-98-1 poligeenano 9015-56-9 poligelina 9012-76-4 poliglusam 0-00-0 reviparina sodica 9050-67-3 sizofirano 57459-72-0 suleparoide sodico 57821-29-1 sulodexide 0-00-0 tinzaparina sodica 3914 00 00 50925-79-6 colestipolo 11041-12-6 colestiramina 54182-62-6 polacrina 56227-39-5 polidexide solfato ALLEGATO 4 ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL'ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI ACETATO ACETATO DI t-BUTILE ACETATO DI terz-BUTILE ACETATO DI BUTILE terziario N-ACETILGLICINATO ACETILSALICILATO ACETONIDE 1-ACETOSSIETIL ACETURATO ACISTRATO ACOXIL ADIPATO ALLIL ALLILBROMURO ALLILIODURO ALLUMINIO AMMINOSALICILATO AMMONIO AMSONATO ANTIPIRATO ARGININA ASCORBATO AXETIL BARBITURATO BENZATINA BENZENSOLFONATO BENZIL BENZILBROMURO BENZILIODURO BENZOACETATO BENZOATO BESILATO BEZOMIL BICHINATO BIS(FOSFATO) BIS(IDROGENOMALATO) BIS(IDROGENOMALEATO) BIS(IDROGENOMALONATO) BISMUTO BITARTRATO BORATO BROMIDRATO BROMURO BUCICLATO BUNAPSILATO BUTEPRATO BUTIL t-BUTIL terz-BUTIL terziario-BUTIL t-BUTILAMMINA terz-BUTILAMMINA terziario-BUTILAMMINA BUTILATO BUTILBROMURO BUTIRRATO CALCIO CALCIO, DIIDRATO CAMSILATO CANFORATO CANFOSOLFONATO CANFO-10-SOLFONATO CAPROATO CARBAMMATO CARBESILATO CARBONATO CHlNATO CICLOESANPROPIONATO CICLOESILAMMONIO CICLOESILPROPIONATO N-CICLOESILSOLFAMMATO CICLOPENTANPROPIONATO CICLOTATO CINNAMATO CIPIONATO CITRATO CITRATO FERROSO CLORIDRATO CLORIDRATO, DIIDRATO CLORIDRATO, EMIIDRATO CLORIDRATO, MONOIDRATO p-CLOROBENZENSOLFONATO 8-CLOROTEOFILLINATO CLORURO CLORURO CALCICO CLORURO DI FERRO CLOSILATO COLINA CROBEFATO CROMACATO CROMESILATO DAPROPATO DEANIL DECANOATO DECIL DIACETATO DIAMMONIO DIBENZOATO DIBROMIDRATO DIBUDINATO DIBUNATO DIBUTIRRATO DICICLOESILAMMONIO DICLORIDRATO DICOLINA DIETANOLAMMINA DIETILAMMINA DIETILAMMONIO DIFOSFATO DIFUMARATO DIFUROATO DIGOLIL DIIDRATO DIIDROGENOCITRATO DIIDROGENOFOSFATO DIIDROSSIBENZOATO DIMALATO DIMALEATO DIMALONATO DIMESILATO N, N-DIMETIL-beta-ALANINA DINITRATO DINITROBENZOATO DIOLAMMINA DIOSSIDO DIPIVOXIL DIPROPIONATO DISODIO DISOLFATO DISOLFURO DIUNDECANOATO DOCOSIL DOFOSFATO EDAMMINA EDISILATO EMBONATO EMIIDRATO EMISOLFATO ENANTATO EPOLAMMINA EPTANOATO ERBUMINA ESAACETATO ESAIDRATO ESANOATO ESILATO ESTERE BUTILICO ESTERE t-BUTILICO ESTERE terz-BUTILICO ESTERE BUTILICO terziario ESTERE ETILICO ESTERE METILICO ESTERE PROPILICO ESTOLATO ETABONATO 1,2-ETANDISOLFONATO ETANOLAMMINA ETANSOLFONATO ETIL ETILAMMINA ETILAMMONIO ETILENANTATO ETILENDIAMMINA ETILESANOATO ETILIODURO ETILSUCCINATO ETOBROMURO FARNESIL FENDIZOATO FENILPROPIONATO FLUOROSOLFONATO FLUORURO FORMIATO FORMIATO SODICO FOSFATEX FOSFATO FOSFATO DEL CLORIDRATO FOSFATO DEL DICLORIDRATO FOSFATO DISODICO FOSFATO SODICO FOSFITO FOSTEDATO FTALATO FUMARATO FUROATO FUSIDATO DI AMMONIO GLICOLATO GLIOSSILATO GLUCARATO GLUCEPTATO GLUCOEPTONATO GLUCONATO GLUCOSIDE IBENZATO ICLATO IDRATO IDROGENOEDISILATO IDROGENOFOSFATO DI TETRADECILE IDROGENOFOSFATO SODICO IDROGENOFUMARATO IDROGENOMALATO IDROGENOMALEATO IDROGENOMALONATO IDROGENOOSSALATO IDROGENOSOLFATO IDROGENOSOLFITO IDROGENOSUCCINATO IDROGENOTARTRATO IDROSSIBENZOATO o-(4-IDROSSIBENZOIL)BENZOATO IDROSSIDO 2-IDROSSIETANSOLFONATO IDROSSINAFTOATO IODURO IPPURATO ISETIONATO ISOBUTIRRATO ISOCAPROATO ISOFTALATO ISONICOTINATO ISOPROPIL ISOPROPIONATO LATTATO LATTOBIONATO LAURATO LAURIL LAURILSOLFATO LAURILSOLFATO, SALE DI SODIO LEVULINATO LISINATO LITIO MAGNESIO MALATO MALEATO MALONATO MANDELATO MEGALLATO MEGLUMINA MESILATO METANSOLFONATO METANSOLFONATO SODICO METEMBONATO 4-METILBICICLO[2.2.2]OTT-2-EN-1-CARBOSSILATO METILBROMURO 4,4'-METILENBIS(3-IDROSSI-2-NAFTOATO) METILENDISALICILATO N-METILGLUCAMMINA METILIODURO METILSOLFATO MOFETIL MONOBENZOATO MONOCLORIDRATO MONOIDRATO MONONITRATO NAFATO 1,5-NAFTALENDISOLFONATO 2-NAFTALENSOLFONATO NAPADISILATO NAPSILATO NICOTINATO NITRATO NITROBENZOATO OLAMMINA OLEATO ORO OROTATO ORTOFOSFATO OSSALATO OSSIDO N-OSSIDO, CLORIDRATO 4-OSSOPENTANOATO OTTIL OXOGLURATO PALMITATO PALMITATO, CLORIDRATO PAMOATO PANTOTENATO PENDETIDE PENTAIDRATO PERCLORATO PICRATO PIRIDILACETATO 1-PIRROLIDINETANOLO PIVALATO (PIVALOILOSSI)METIL PIVOXETIL PIVOXIL PIVOXIL, CLORIDRATO POTASSIO PROPIONATO PROXETIL RESINATO SACCARATO SALICILATO SALICILOILACETATO SODIO SODIO, IDRATO SODIO, MONOIDRATO SOLFATO SOLFATO DEL PANTOTENATO SOLFATO DI PROPIONATO E DODECILE SOLFATO DI PROPIONATO E LAURILE PROPIL SOLFATO POTASSICO SOLFATO SODICO SOLFINATOSOLFITO SOLFOBENZOATO SODICO 3-SOLFOBENZOATO SODICO SOLFOSALICILATO STEAGLATO STEARATO SUCCINATO SUCCINATO SODICO SUCCINIL TANNATO TARTRATO TEBUTATO TENOATO TEOCLATO TEPROSILATO TETRAIDRATO TETRAIDROFTALATO TETRAISOPROPIL TETRASODIO TIOCIANATO TOFESILATO p-TOLUENSOLFONATO TOSILATO TRICLOFENATO TRIETANOLAMMINA TRIFLUOROACETATO TRIFLUTATO TRIIDRATO TRIIODURO TRIMETILACETATO TRINITRATO TRIPALMITATO TROLAMMINA TROMETAMMINA TROMETAMOLO TROXUNDATO UNDECANOATO UNDEC-10-ENOATO UNDECILENATO VALERATO XINAFOATO ZINCO ALLEGATO 5 SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO ESENTI DA DAZIO Codice S. A. DCI Sale, ester o idrato della DCI Codice S. A. CAS RN 2925.20 arginina 2922.42 acido glutamico L-glutammato di arginina 2925.20 4320-30-3 2918.90 carbenoxolone carbenoxolone, sale di dicolina 2923.10 74203-92-2 2909.49 clorfenesina carbammato di clorfenesina 2924.29 886-74-8 2907.29 dienestrolo di(acetato) di dienestrolo 2915.39 84-19-5 2907.29 dietilstilbestrolo dibutirrato di dietilstilbestrolo 2915.60 74664-03-2 dipropionato di dietilstilbestrolo 2915.50.00 130-80-3 2918.90 enoxolone diidrogenofosfato di enoxolone 2919.00 18416-35-8 2905.51 etclorvinolo carbammato di etclorvinolo 2924.19 74283-25-3 2907.29 exestrolo dibutirrato di exestrolo 2915.60 36557-18-3 dipropionato di exestrolo 2915.50.00 59386-02-6 2934.91 fenmetrazina teoclato di fenmetrazina 2939.59 13931-75-4 ALLEGATO 6 ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO Codice NC CAS RN Denominazione 2843 30 00 12192-57-3 (alfa-D-glucopiranosiltio)oro 2844 40 30 82407-94-1 1-[4-(2-dimetilamminoetossi)[14C]fenil)]-1,2-difenilbutan-1-olo 2903 59 90 7051-34-5 bromometilciclopropano 2903 69 90 3312-04-7 1-cloro-4,4-bis(4-fluorofenil)butano 42074-68-0 1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benzene 76283-09-5 alfa,4-dibromo-2-fluorotoluene 620-20-2 alfa,3-diclorotoluene 2904 90 85 121-17-5 4-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3-nitrotoluene 4714-32-3 1-nitro-4-(1,2,2,2-tetracloroetil)benzene 2905 22 90 1113-21-9 (6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametilesadeca-1,6,10,14-tetraen-3-olo 505-32-8 3,7,11,15-tetrametilesadec-1-en-3-olo 7212-44-4 3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo 2905 29 90 2914-69-4 (S)-but-3-in-2-olo 2905 49 10 1947-62-2 (2R,3R)-1,4-bis(mesilossi)butan-2,3-diolo 2905 59 10 54322-20-2 4-cloro-1-idrossibutan-1-solfonato di sodio 920-66-1 1,1,1,3,3,3-esafluoropropan-2-olo 148043-73-6 4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-olo 75-89-8 2,2,2-trifluoroetanolo 2905 59 99 57090-45-6 (R)-3-cloropropan-1,2-diolo 2906 29 00 1570-95-2 2-fenilpropan-1,3-diolo 104265-58-9 p-toluensolfonato di 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-idrossi-1-isopropil-1,2,3,4-tetraidro-2-naftil]etile 2907 19 00 27673-48-9 5,8-diidro-1-naftolo 2907 29 00 700-13-0 2,3,5-trimetilidrochinone 2909 30 38 5111-65-9 ossido di 6-bromo-2-naftile e metile 2909 30 90 3383-72-0 ossido di 2-cloroetile e 4-nitrofenile 31264-51-4 ossido di 3-cloropropile e 2,5-xilile 2909 50 90 63659-16-5 4-[2-(ciclopropilmetossi)etil]fenolo 83682-27-3 2-idrossi-1-(4-idrossi-3-metossifenil)propan-2-solfonato di sodio 2910 30 00 51594-55-9 (R)-1-cloro-2,3-epossipropano 2910 90 00 56718-70-8 ossido di 2,3-epossipropile e 4-(2-metossietil)fenile 129940-50-7 (S)-[(tritilossi)metil]ossirano 2911 00 00 1132-95-2 1,1-diisopropossicicloesano 94158-44-8 1,1-dimetossi-2-(2-metossietossi)etano 20627-73-0 alfa,alfa-dimetossi-2-nitrotoluene 2912 29 00 38849-09-1 3-(9,10-diidro-9,10-etanoantracen-9-il)acrilaldeide 2912 49 00 1620-98-0 3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzaldeide 3453-33-6 6-metossi-2-naftaldeide 2144-08-3 2,3,4-triidrossibenzaldeide 2914 39 00 2222-33-5 5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one 1210-35-1 10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one 645-13-6 4-metilvalerofenone 2914 40 90 80-75-1 11-alfa-idrossipregn-4-en-3,20-dione 85700-75-0 11-alfa,17,21-triidrossi-16-beta-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione 2914 50 00 2107-69-9 5,6-dimetossiindan-1-one 981-34-0 9-beta,11-beta-epossi-17-alfa,21-diidrossi-16-beta-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dione 24916-90-3 9-beta,11-beta-epossi-17,21-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione 28315-93-7 5-idrossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone 104-20-1 4-(4-metossifenil)butan-2-one 1078-19-9 6-metossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone 2914 70 00 150587-07-8 21-benzilossi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione 43076-61-5 4'-terz-butil-4-clorobutirrofenone 153977-22-1 trans-2-cloro-3-[4-(4-clorofenil)cicloesil]-1,4-naftochinone 83881-08-7 21-cloro-9-beta,11-beta-epossi-17-idrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione 3874-54-2 4-cloro-4'-fluorobutirrofenone 151265-34-8 21-cloro-16-alfa-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dione 534-07-6 1,3-dicloroacetone 79836-44-5 4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one 4252-78-2 2,2',4'-tricloroacetofenone 2915 39 90 24085-06-1 acetato di 2-acetossi-5-acetilbenzile 131266-10-9 acetato di 2-(acetossimetil)-4-(benzilossi)butile 127047-77-2 acetato di 2-(acetossimetil)-4-iodobutile 37413-91-5 acetato di 3,20-diossopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ile 7753-60-8 acetato di 17-alfa-idrossi-3,20-diossopregna-4,9(11)-dien-21-ile 24510-54-1 acetato di 17-alfa-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile 24510-55-2 acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile 10106-41-9 acetato di 17-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile 910-99-6 acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile 979-02-2 acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-beta-ile 2915 90 20 638-41-5 cloroformiato di pentile 2915 90 80 18997-19-8 pivalato di clorometile 2916 20 00 3721-95-7 acido ciclobutancarbossilico 2916 31 00 132294-17-8 (1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanolo 132294-16-7 (2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanone 2916 39 00 141109-25-3 acido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acetico 37742-98-6 acido 4-bromo-2,2-difenilbutirrico 110877-64-0 acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico 49708-81-8 acido trans-4-(p-clorofenil)cicloesancarbossilico 119916-27-7 acido 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluico 55332-37-1 acido (S)-2-(4-fluorofenil)-3-metilbutirrico 4276-85-1 acido 2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetico 2417-72-3 4-(bromometil)benzoato di metile 2917 19 10 0-00-0 bis(malonato di 4-nitrobenzile) di magnesio, diidrato 2917 19 90 48059-97-8 acido (E)-ott-4-en-1,8-dioico 71170-82-6 3-bromopropan-1,1,1-tricarbossilato di trietile 28868-76-0 cloromalonato di dimetile 6065-63-0 dipropilmalonato di dietile 2917 39 80 21601-78-5 idrogenofenilmalonato di fenile 27932-00-9 idrogenofenilmalonato di indan-5-ile 2918 13 00 2743-38-6 acido dibenzoil-L-tartarico 2918 16 00 11116-97-5 gluconato lattato di calcio 2918 19 80 36394-75-9 acetato di (S)-alfa-cloroformiletile 56188-04-6 acido {(1R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(E)-(3S)-3-idrossiott-1-enil]ciclopentil}acetico 611-71-2 acido D-mandelico 4358-88-7 DL-mandelato di etile 139893-43-9 (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutirrilossi)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio 77550-67-5 (3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-8-[(2S)-2-metilbutirrilossi]-1-naftil}-3,5-diidrossieptanoato di ammonio 90315-82-5 (R)-4-fenil-2-idrossibutirrato di etile 29169-64-0 formiato di (R)-alfa-(clorocarbonil)benzile 3976-69-0 (R)-3-idrossibutirrato di metile 157604-22-3 (2S,3R)-2-idrossi-3-isobutilsuccinato di disodio 2918 29 80 167678-46-8 acetato di 3-cloroformil-o-tolile 168899-58-9 acido 3-acetossi-o-toluico 3943-89-3 3,4-diidrossibenzoato di etile 2918 30 00 56105-81-8 acido (R)-2-(3-benzoilfenil)propionico 22161-86-0 acido (RS)-2-(3-benzoilfenil)propionico 1944-63-4 acido 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-metil-1,5-diossoottaidro-1H-inden-4-il]propionico 302-97-6 acido 3-ossoandrost-4-en-17-beta-carbossilico 121873-00-5 3-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-3-idrossiacrilato di etile 78834-75-0 7-cloro-2-ossoeptanoato di etile 39562-17-9 2-(3-nitrobenziliden)-3-ossobutirrato di metile 64920-29-2 2-osso-4-fenilbutirrato di etile 2918 90 90 28416-82-2 acido 6-alfa,9-difluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metil-3-ossoandrosta-1,4-dien-17-beta-carbossilico 30131-16-9 acido 4-(4-fenilbutossi)benzoico 26159-31-9 acido (RS)-2-(6-metossi-2-naftil)propionico 70264-94-7 4-(bromometil)-m-anisato di metile 33924-48-0 5-cloro-o-anisato di metile 157283-68-6 (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-{(E)-(3R)-3-idrossi-4-[3-(trifluorometil)fenossi]but-1-enil}ciclopentil]ept-5-enoato di isopropile 111006-10-1 3,4-epossibutirrato di isobutile 105560-93-8 (2R,3S)-2,3-epossi-3-(4-metossifenil)propionato di metile 87-13-8 etossimetilenmalonato di dietile 29754-58-3 5-gliossiloilsalicilato di metile, idrato 40098-26-8 7-[(3RS)-3-idrossi-5-ossociclopent-1-enil]eptanoato di metile 2920 90 10 35180-01-9 carbonato di clorometile e isopropile 16606-55-6 carbonato di (R)-propilene 208338-09-4 2,2-diossido di (4R,5R)-4,5-bis(mesilossimetil)-1,3,2-diossatiolano 2920 90 85 55-91-4 fluorofosfato di diisopropile 2921 19 80 4261-68-1 (2-cloroetil)diisopropilammina, cloridrato 5407-04-5 cloruro di 3-cloropropildimetilammonio 2921 29 00 100-36-7 2-amminoetildietilammina 156886-85-0 N,N'-bis[3-(etilammino)propil]propan-1,3-diammina, tetracloridrato 2921 30 10 167944-94-7 1-[(S)-2-(terz-butossicarbonil)-3-(2-metossietossi)propil]ciclopentancarbossilato di cicloesilammonio 2921 42 10 671-89-6 dicloruro di 4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonile 2921 43 00 393-11-3 alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-nitro-m-toluidina 2921 49 10 328-93-8 alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-esafluoro-2,5-xilidina 54396-44-0 alfa',alfa',alfa'-trifluoro-2,3-xilidina 2921 49 80 103-67-3 benzil(metil)ammina 132173-07-0 (Z)-N-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]-N-etilcicloesilammina, cloridrato 1614-57-9 cloruro di 3-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-ilpropil)dimetilammonio 79617-99-5 cloruro di trans-(+-)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil(metil)ammonio 69385-30-4 2,6-difluorobenzilammina 129140-12-1 1-etil-1,4-difenilbut-3-enilammina 166943-39-1 metil(4'-nitrofenetil)ammina, cloridrato 81972-27-2 3-(triclorovinil)anilina, cloridrato 33881-72-0 trietilanilina 2921 59 90 122-75-8 di(acetato) di N,N'-dibenziletilendiammonio 2922 19 80 54527-65-0 acetoacetato di 2-[benzil(metil)ammino]etile 154598-58-0 (S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-in-2-olo 151851-75-1 (R)-2-ammino-2-etilesan-1-olo 126456-43-7 (1S,2R)-1-amminoindan-2-olo 534-03-2 2-amminopropan-1,3-diolo 151807-53-3 (1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutilammina 23323-37-7 1-desossi-1-(ottilammino)-D-glucitolo 68047-07-4 4'-[2-(dimetilammino)etossi]-2-fenilbutirrofenone 83647-29-4 3-{(Z)-1-[4-(2-dimetilamminoetossi)fenil]-2-fenilbut-1-enil}fenolo 38345-66-3 (2S,3R)-4-dimetilammino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo 1159-03-1 5-(3-dimetilamminopropil)-10,11-diidrodibenzo[a,d]cicloepten-5-olo 2922 29 00 120-20-7 3,4-dimetossifenetilammina 55174-61-3 beta-metil-3,4-dimetossifenetilammina 2922 39 00 784-38-3 2-ammino-5-cloro-2'-fluorobenzofenone 2011-66-7 2-ammino-2'-cloro-5-nitrobenzofenone 156732-13-7 (S)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difeniles-4-en-3-one 2958-36-3 2-ammino-2',5-diclorobenzofenone 2922 41 00 113403-10-4 desibuprofene lisina (DCIM) 2922 49 95 56-12-2 acido 4-amminobutirrico 128013-69-4 acido 3-(amminometil)-5-metilesanoico 35453-19-1 acido 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftalico 42854-62-6 L-alaninato di benzile--acido p-toluensolfonico (1:1) 54527-73-0 3-amminobut-2-enoato di 2-(N-metilbenzilammino)etile 14205-39-1 3-amminocrotonato di metile 119916-05-1 3-ammino-4,6-dibromo-o-toluato di metile 154772-45-9 (S)-3-amminopent-4-inoato di etile, cloridrato 20763-30-8 2-cicloesa-1,4-dienilglicina 39878-87-0 cloruro di (-)-alfa-(cloroformil)benzilammonio 37441-29-5 dicloruro di 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftaloile 82717-96-2 (S,S)-N-(1-etossicarbonil-3-fenilpropil)alanina 961-69-3 (R)-N-(3-etossi-1-metil-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicina di potassio 875-74-1 D-alfa-fenilglicina 1118-89-4 L-glutammato di dietile, cloridrato 34582-65-5 (R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di potassio 13291-96-8 (R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di sodio 949-99-5 3-(4-nitrofenil)-L-alanina 81677-60-3 (4-nitrofenil)-L-alaninato di metile 67299-45-0 tosilato di cis-4-(benzilossicarbonil)cicloesilammonio 2922 50 00 7206-70-4 acido 4-ammino-5-cloro-2-metossibenzoico 90005-55-3 3'-ammino-2'-idrossiacetofenone, cloridrato 79814-47-4 (2S,3R)-3-ammino-2-[(S)-(1-idrossietil)]idrogenoglutarato di metile 59338-84-0 4-ammino-5-nitro-o-anisato di metile 24085-03-8 2-[benzil(terz-butil)ammino]-1-(alfa,4-diidrossi-m-tolil)etanolo 35205-50-6 4'-benzilossi-2-[(1-metil-2-fenossietil)ammino]propiofenone, cloridrato 0-00-0 2-(2-cloro-4,5-difluorobenzoil)-3-(2,4-difluoroanilino)acrilato di etile 121524-09-2 ((7S)-7-{[(2R)-2-(3-clorofenil)-2-idrossietil]ammino}-5,6,7,8-tetraidro-2-naftilossi)acetato di etile, cloridrato 24085-08-3 cloruro di benzil(terz-butil)(4-idrossi-3-idrossimetil-4-ossofenetil)ammonio 22818-40-2 D-2-(4-idrossifenil)glicina 69416-61-1 (R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di potassio 26787-84-8 (R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di sodio 16589-24-5 4-[1-idrossi-2-(metilammino)etil]fenolo--acido L-tartarico (2:1) 2924 19 00 125496-24-4 acido (S)-3-formammido-2-formilossipropionico 153758-31-7 (2S)-2-ammino-3-idrossi-N-pentilpropionammide--acido ossalico (1:1) 5794-13-8 L-asparagina, idrato 90303-36-9 N-[N-(terz-butossicarbonil)-L-alanil]-L-alanina, idrato 590-63-6 cloruro di 2-carbammoilossipropiltrimetilammonio 116833-20-6 2-(etilmetilammino)acetammide 5422-34-4 N-(2-idrossietil)lactammide 2924 29 95 112522-64-2 4-acetammido-2'-amminobenzanilide 4093-29-2 4-acetammido-o-anisato di metile 4093-31-6 4-acetammido-5-cloro-o-anisato di metile 27313-65-1 N-acetil-3-(3,4-dimetossifenil)-DL-alanina 40188-45-2 3'-acetil-4'-idrossibutirranilide 136450-06-1 3'-acetil-2'-idrossi-4-(4-fenilbutossi)benzanilide 40187-51-7 5-acetilsalicilammide 24201-13-6 acido 4-acetammido-5-cloro-o-anisico 116661-86-0 acido (2S,3S)-3-(terz-butossicarbonilammino)-4-fenil-2-idrossibutirrico 50978-11-5 acido 3,5-diacetammido-2,4,6-triiodobenzoico, diidrato 144163-85-9 [(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-5-fenil-3-idrossipentil]carbammato di terz-butile 148051-08-5 5-ammino-N,N'-bis[2-acetossi-1-(acetossimetil)etil]-2,4,6-triiodoisoftalammide 76801-93-9 5-ammino-N,N'-bis(2,3-diidrossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalammide 32981-85-4 (2R,3S)-3-benzammido-3-fenil-2-idrossipropionato di metile 176972-62-6 (1S,2S)-1-benzil-3-cloro-2-idrossipropilcarbammato di metile 149451-80-9 [(1S,2S)-1-benzil-2,3-diidrossipropil]carbammato di terz-butile 3588-63-4 N-benzilossicarbonil-DL-valina 1149-26-4 N-(benzilossicarbonil)-L-valina 41526-21-0 2'-benzoil-2-bromo-4'-cloroacetanilide 1584-62-9 2-bromo-4'-cloro-2'-(2-fluorobenzoil)acetanilide 91558-42-8 (1-carbammoil-2-idrossipropil)carbammato di benzile 0-00-0 2-cloro-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide 121-60-8 cloruro di N-acetilsolfanilile 30566-92-8 5-(N,N-dibenzilglicil)salicilammide 166518-60-1 N-[(2,6-diisopropilfenossi)solfonil]-2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetammide 75885-58-4 2,2-dimetilciclopropancarbossammide 137246-21-0 N-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciclopropancarbossammide 153441-77-1 N-(fenossicarbonil)-L-valinato di metile 125971-96-2 2-[alfa-(4-fluorobenzoil)benzil]-4-metil-3-ossovaleranilide 13255-50-0 4-formil-N-isopropilbenzammide 141862-47-7 5-gliossiloilsalicilammide, idrato 168960-18-7 (1R,4S)-4-(idrossimetil)ciclopent-2-enilcarbammato di terz-butile 52806-53-8 2-idrossi-2-metil-4'-nitro-3'-(trifluorometil)propionanilide 1939-27-1 2-metil-N-(alfa,alfa,alfa-trifluoro-m-tolil)propionammide 41844-71-7 N-(metossicarbonil)-L-fenilalaninato di metile 98737-29-2 {(S)-alfa-[(S)-ossiranil]fenetil}carbammato di terz-butile 2925 19 95 97338-03-9 (S)-3-(4-amminofenil)-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato 1075-89-4 8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dione 151860-15-0 meso-N-benzil-3-nitrociclopropan-1,2-dicarbossimmide 94213-26-0 (S)-3-{4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenil}-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato 84803-46-3 4-(4-clorofenil)piperidin-2,6-dione 88784-33-2 idrogeno-(S)-4-ftalimmidoglutarato di 1-benzile 2925 20 00 149177-92-4 acido 4'-ammidinosuccinanilico, cloridrato 2926 90 95 39186-58-8 4-bromo-2,2-difenilbutannitrile 151338-11-3 N-terz-butil 3-cianoandrosta-3,5-dien-17-carbossammide 133481-10-4 (1-cianocicloesil)acetato di etile 94-05-3 2-ciano-3-etossiacrilato di etile 186038-82-4 (1-ciano-3-metilbutil)malonato di dietile 14818-98-5 L-N-(1-ciano-1-vanilliletil)acetammide 32852-95-2 2-(3-fenossifenil)propiononitrile 56326-98-8 1-(4-fluorofenil)-4-ossocicloesancarbonitrile 114772-53-1 4'-metilbifenil-2-carbonitrile 20850-49-1 3-metil-2-(3,4-dimetossifenil)butirronitrile 15760-35-7 3-metilenciclobutancarbonitrile 36622-33-0 3-metil-2-(3,4,5-trimetossifenil)butirronitrile 123632-23-5 4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)cinnamonitrile 58311-73-2 p-toluensolfonato di (Z)-(2-cianovinil)trimetilammonio 13338-63-1 3,4,5-trimetossifenilacetonitrile 2928 00 90 84080-70-6 acido 4-cloro-2-[(Z)-(metossicarbonil)metossiimmino]-3-ossobutirrico 192802-28-1 (S)-O-benzillactaldeide-N-(terz-butossicarbonil)idrazone 94213-23-7 (Z)-[ciano(2,3-diclorofenil)metilen]carbazammidina 16390-07-1 4-cloro-1'-(4-metossifenil)benzoidrazide 89766-91-6 cloruro di 1-carbossi-1-metiletossiammonio 53016-31-2 13-etil-17-alfa-idrossi-18,19-dinorpregn-4-en-20-in-3-oneossima 130580-02-8 trans-2'-fluoro-4-idrossicalcone-O-[(Z)-2-(dimetilammino)etil]ossima--acido fumarico (2:1) 55819-71-1 (RS)-serinoidrazide, cloridrato 2929 90 00 139976-34-4 N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N-metil-N-metossi-N'-omega-nitro-L-argininammide 2188-18-3 N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N'-omega-nitro-L-arginina 92050-02-7 solfamato di 2,6-diisopropilfenile 2930 90 16 159453-24-4 N-(benzilossicarbonil)-S-fenil-L-cisteina 105996-54-1 N,N'-bis(trifluoroacetil)-DL-omocistina 2930 90 30 583-91-5 acido 2-idrossi-4-(metiltio)butirrico 2930 90 70 136511-43-8 N-{2-[(acetiltio)metil]-1-osso-3-(o-tolil)propil}-L-metionato di etile 157521-26-1 acido (S)-2-(acetiltio)-3-fenilpropionico--dicicloesilammina (1:1) 76497-39-7 acido D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico 49627-27-2 acido (Z)-5-fluoro-2-metil-1-(4-metiltiobenziliden)-1H-inden-3-ilacetico 162515-68-6 acido 2-[1-(mercaptometil)ciclopropil]acetico 51458-28-7 (1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo 56724-21-1 (1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo, cloridrato 10191-60-3 cianocarbonimmidoditioato di dimetile 159878-02-1 (1R,2S)-3-cloro-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile 6320-03-2 o-clorotiofenolo 10506-37-3 clorotioformiato di O-2-naftile 74345-73-6 cloruro di D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionile 4274-38-8 cloruro di 2-mercapto-5-(trifluorometil)anilinio 27366-72-9 2-(dimetilamminotio)acetammide, cloridrato 182149-25-3 N,N'-[ditiobis(o-fenilencarbonil)]bis-L-isoleucina 33174-74-2 2,2'-ditiodibenzonitrile 62140-67-4 5-(etilsolfonil)-o-anisato di metile 1134-94-7 2-(feniltio)anilina 87483-29-2 4-fluorobenzil-4-(metiltio)fenilchetone 67305-72-0 N-(2-mercaptoetil)propionammide 61832-41-5 metil(1-metiltio-2-nitrovinil)ammina 63484-12-8 2-metossi-5-metilsolfonilbenzoato di metile 148757-89-5 solfuro di 9-bromononile e 4,4,5,5,5-pentafluoropentile 2931 00 95 123599-78-0 acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico 128948-01-6 acido {(S)-[(R)-2-metil-1-propionilossipropossi](4-fenilbutil)fosfinoil}acetico 17814-85-6 bromuro di (4-carbossibutil)trifenilfosfonio 87460-09-1 idrossi(4-fenilbutil)fosfinoilacetato di benzile 1660-95-3 metilenedifosfonato di tetraisopropile 31618-90-3 (tosilossi)metilfosfonato di dietile 35000-38-5 trifenilfosforanilidenacetato di terz-butile 2932 19 00 66356-53-4 5-(2-amminoetiltiometil)furfurildimetilammina 37743-18-3 bromuro di 3,3-difeniltetraidrofuran-2-iliden(dimetil)ammonio 97148-39-5 (Z)-2-(2-furil)-2-metossiimminoacetato di ammonio 86087-23-2 (S)-tetraidrofuran-3-olo 2932 29 80 517-23-7 alfa-acetil-gamma-butirrolattone 23363-33-9 4'-(benzilossicarbonil)-4'-desmetilepipodofillotossina 39746-01-5 benzoato di (3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-ossoesaidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-ile 6559-91-7 4'-desmetilepipodofillotossina 39521-49-8 (3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetil-1,3-diossolan-2-il)esaidrociclopropa[3,4]ciclopenta[1,2-b]furan-2(3H)-one 104872-06-2 (3S,4S)-3-esil-4-[(R)-2-(idrossitridecil)]ossetan-2-one 599-04-2 alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone 79-50-5 DL-alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone 192704-56-6 11-alfa-idrossi-7-alfa-(metossicarbonil)-3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone 73726-56-4 11-alfa-idrossi-3-ossopregna-4,6-dien-21,17-alfa-carbolattone 482-44-0 9-(3-metilbut-2-enilossi)-7H-furo[3,2-g]cromen-7-one 298-81-7 9-metossifuro[3,2-g]cromen-7-one 976-70-5 3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone 2932 99 50 32981-86-5 10-desacetilbaccatina III 2932 99 70 7512-17-6 2-acetammido-2-desossi-beta-D-glucopiranosio 170242-34-9 acido (S)-2-ammino-5-(1,3-diossolan-4-il)valerico 157518-70-2 acido (2R)-2-[(S)-2,2-dimetil-5-osso-1,3-diossolan-4-il]-4-metilvalerico 96-82-2 acido 4-O-beta-D-galattopiranosil-D-gluconico 79944-37-9 trans-6-ammino-2,2-dimetil-1,3-diossepan-5-olo 33659-28-8 bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio--bromuro di calcio (1:1) 110638-68-1 bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio, diidrato 57999-49-2 2-(3-bromofenossi)tetraidropirano 125971-94-0 [(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-diossolan-4-il]acetato di terz-butile 114870-03-0 O-2-desossi-6-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-beta-D-glucopiranouronosil-(1,4)-O-2-desossi-3,6-di-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-2-O-solfo-alfa-L-idopiranuronosil-(1,4)-2-deossi-2-(sulfoamino)-6-(idrogenosolfato)-alfa-D-glucopyranoside di metile, sale di decasodio 467-55-0 3-beta-idrossi-5-alfa-spirostan-12-one 533-31-3 3,4-(metilendiossi)fenolo 88128-61-4 (3aS,9aS,9bR)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-diossan-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-ottaidro-3aH-ciclopenta [a]naftalen-3,7-dione 2932 99 85 107188-37-4 acetato di 2-(4-amminofenossimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-ossocroman-6-ile 107188-34-1 acetato di 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenossimetil)-4-ossocroman-6-ile 130525-62-1 acido(4S,5R,6R)-5-acetammido-4-ammino-6-[(1R,2R)-1,2,3-triidrossipropil]-5,6-diidropiran-2-carbossilico 69999-16-2 acido (2,3-diidrobenzofuran-5-il)acetico 40591-65-9 carbamimmidotioato di 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosile, bromidrato 2933 11 90 6150-97-6 bis[(2-fenil-2,3-diidro-1,5-dimetil-3-osso-1H-pirazol-4-il)metilammino]metansolfonato di magnesio 2933 19 90 3736-92-3 1,2-difenil-4-(2-feniltioetil)pirazolidin-3,5-dione 27511-79-1 emisolfato di 3-amminopirazol-4-carbossammide 139756-01-7 1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammide 59194-35-3 N'1-metil-1H-pirazol-1-carbossammidina, cloridrato 4023-02-3 pirazol-1-carbossammidina, cloridrato 2933 29 90 152146-59-3 acido 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoico 151012-31-6 3-(4-bromobenzil)-2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-ilmetanolo 83857-96-9 2-butil-5-cloro-1H-imidazol-4-carbaldeide 133909-99-6 2-butil-4-cloro-1-[2'-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)bifenil-4-ilmetil]-1H-imidazol-5-ilmetanolo 151257-01-1 2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, cloridrato 68282-49-5 2-butilimidazol-5-carbaldeide 138401-24-8 4'-[(2-butil-4-osso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-carbonitrile 4897-25-0 5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo 24155-42-8 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanolo 130804-35-2 1-[5-(4,5-difenilimidazol-2-iltio)pentil]-1-eptil-3-(2,4-difluorofenil)urea 822-36-6 4-metilimidazolo 696-23-1 2-metil-4-nitroimidazolo 150097-92-0 5-pentafluoroetil-2-propilimidazol-4-carbossilato di metile 99614-02-5 1,2,3,4-tetraidro-9-metil-3-(2-metil-1H-imidazol-1-ilmetil)carbazol-4-one 2933 39 99 176381-97-8 (S)-N-[4-(4-acetammido-4-fenil-1-piperidil)-2-(3,4-diclorofenil)butil]-N-metilbenzammide--acido fumarico (1:1) 157688-46-5 acido 2-[1-(terz-butossicarbonil)-4-piperidil]acetico 2942-59-8 acido 2-cloronicotinico 5326-23-8 acido 6-cloronicotinico 82671-06-5 acido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico 19395-41-6 acido 2-fenil-2-(2-piperidil)acetico 5006-66-6 acido 6-idrossinicotinico 6622-91-9 acido 4-piridilacetico, cloridrato 192329-80-9 acido 4-(4-piridilossi)benzensolfonico 53786-45-1 4-(2-ammino-4-cloroanilino)piperidin-1-carbossilato di etile 104860-73-3 4-ammino-5-cloro-N-{1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidil}-2-metossibenzammide 171764-07-1 (S)-2-ammino-3,3-dimetil-N-2-piridilbutirrammide 180250-77-5 (2S,3S)-3-ammino-2-etossi-N-nitropiperidin-1-carbossammidina, cloridrato 65326-33-2 2-ammino-3-piridilmetilchetone 142034-92-2 (1S,3S,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-olo 21472-89-9 (+-)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one 142034-97-7 (1R,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one 180050-34-4 (1S,4R)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one-O-[(Z)-(3-metossifenil)etinil]ossima--acido maleico (1:1) 61380-02-7 1-benzil-4-(metossimetil)-N-fenil-4-piperidilammina 188591-61-9 1-(4-benzilossifenil)-2-(4-fenil-4-idrossi-1-piperidil)propan-1-one 142057-79-2 (RS)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one 120014-07-5 2-[(1-benzil-4-piperidil)metilen]-5,6-dimetossiindan-1-one 22065-85-6 1-benzilpiperidin-4-carbaldeide 6935-27-9 benzil(2-piridil)ammina 173050-51-6 (R)-N-(1-{3-[1-benzoil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil}-4-fenil-4-piperidil)-N-metilacetammide, cloridrato 160588-45-4 10,10-bis[(2-fluoro-4-piridil)metil]antrone 139781-09-2 5,5-bis(4-piridilmetil)-5H-ciclopenta[2,1-b:3,4-b']dipiridina, idrato 57988-58-6 4-(4-bromofenil)piperidin-4-olo 87848-95-1 6-bromo-2-piridil-p-tolilchetone 43076-30-8 1-(4-terz-butilfenil)-4-[4-(alfa-idrossibenzidril)piperidino]butan-1-one 32998-95-1 N-(terz-butil)-3-metilpiridin-2-carbossammide 100-76-5 chinuclidina 1619-34-7 chinuclidin-3-olo 56488-00-7 3-(cianoimmino)-3-piperidinopropiononitrile 38092-89-6 8-cloro-6,11-diidro-11-(1-metil-4-piperidiliden)-5H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina 53786-46-2 4-(5-cloro-2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-2-il)piperidin-1-carbossilato di etile 168273-06-1 5-(4-clorofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-metil-N-piperidino-1H-pirazol-3-carbossammide 103094-30-0 (+-)-4-(2-clorofenil)-1,4-diidro-2-[2-(1,3-diossoisoindolin-2-il)etossimetil]piridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile 107256-31-5 3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilchetone, cloridrato 31255-57-9 3-[2-(3-clorofenil)etil]piridin-2-carbonitrile 39512-49-7 4-(4-clorofenil)piperidin-4-olo 5382-23-0 4-cloro-1-metilpiperidina, cloridrato 1452-94-4 2-cloronicotinato di etile 49608-01-7 6-cloronicotinato di etile 53786-28-0 5-cloro-1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one 100643-71-8 8-cloro-11-(4-piperidilidene)-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina 6298-19-7 2-cloro-3-piridilammina 77145-61-0 1-(6-cloro-2-piridil)-4-piperidilammina, cloridrato 7379-35-3 4-cloropiridina, cloridrato 84449-80-9 cloruro di 1-[2-(4-carbossifenossi)etil]piperidinio 2008-75-5 cloruro di 1-(2-cloroetil)piperidinio 83556-85-8 cloruro di 1-(3-cloropropil)-2,6-dimetilpiperidinio 153050-21-6 cloruro di (S)-1-{2-[3-(3,4-diclorofenil)-1-(3-isopropossifenacil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabiciclo[2.2.2] ottano 192330-49-7 cloruro di 4-(4-piridilossi)benzensolfonile, cloridrato 101904-56-7 4-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-il)piperidina 193275-84-2 4-{4-[(11R)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide 193275-85-3 4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide 875-35-4 2,6-dicloro-4-metilnicotinonitrile 5424-11-3 2,2-difenil-4-piperidinovaleronitrile 35794-11-7 3,5-dimetilpiperidina 5223-06-3 2-(5-etil-2-piridil)etanolo 189894-57-3 4-fenil-1-[(1S,2S)-2-idrossi-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]piperidin-4-olo, metansolfonato triidrato 179024-48-7 N-[(R)-1-fenil-9-metil-4-osso-3,4,6,7-tetraidro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-3-il]isonicotinammide 1609-66-1 N-fenil-N-(4-piperidil)propionammide 40807-61-2 4-fenilpiperidin-4-olo 5005-36-7 2-fenil-2-piridilacetonitrile 4783-86-2 4-fenossipiridina 84501-68-8 4-[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-ilammino]piperidin-1-carbossilato di etile 75970-99-9 [1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-il](4-piperidil)ammina 104860-26-6 cis-1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidilammina 118175-10-3 [3-metil-4-(3-metossipropossi)-2-piridil]metanolo 4046-24-6 5-(1-metil-4-piperidil)-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-olo, cloridrato 139886-04-7 1-metil-1,2,5,6-tetraidropiridin-3-carbaldeide-(E)-O-metilossima, cloridrato 103577-66-8 3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridilmetanolo 86604-78-6 4-metossi-3,5-dimetil-2-piridilmetanolo 108555-25-5 1-[2-(4-metossifenil)etil]-4-piperidilammina, dicloridrato 84196-16-7 N-[4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropionammide, cloridrato 5435-54-1 3-nitro-4-piridone 29976-53-2 4-ossopiperidin-1-carbossilato di etile 20662-53-7 1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one 70708-28-0 1-(2-piridil)-3-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-olo 2147-83-3 1-(1,2,3,6-tetraidro-4-piridil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one 83949-32-0 p-toluensolfonato di 4-carbossi-4-fenilpiperidinio 0-00-0 p-toluensolfonato di 4-(4-fluorobenzoil)piridinio 2933 49 10 119916-34-6 acido 7-bromo-1-ciclopropil-6-fluoro-5-metil-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico 105956-96-5 acido 7-[3-(terz-butossicarbonilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-8-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico 86393-33-1 acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico 93107-30-3 acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico 112811-72-0 acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metossi-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico 68077-26-9 acido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico 98105-79-4 acido 7-cloro-6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico 103995-01-3 acido 1-(2,4-difluorofenil)-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico 136465-98-0 N-(2-chinolilcarbonil)-L-asparagina 98349-25-8 1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile 100501-62-0 1-etil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilato di etile 170143-39-2 idrogeno-7-cloro-1,4-diidro-4-ossochinolin-2,3-dicarbossilato di 3-metile 2933 49 90 146362-70-1 acido 2-{[1-(7-cloro-4-chinolil)-5-(2,6-dimetossifenil)-1H-pirazol-3-il]carbonilammino}adamantan-2-carbossilico 74163-81-8 acido (S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossilico 136522-17-3 (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-ammino-4-fenil-2-idrossibutil]-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide 178680-13-2 {(1S,2R)-1-benzil-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(terz-butilcarbammoil)decaidro-2-isochinolil]-2-idrossipropil}carbammato di metile 64228-78-0 bis{3-[1-(3,4-dimetossibenzil)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidro-2-isochinolil]propionato} di pentametilene--acido ossalico (1:2) 159878-04-3 (1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-terz-butilcarbammoilperidro-2-isochinolil]-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile 136465-81-1 (3S,4aS,8aS)-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide 159989-65-8 (3S,4aS,8aS)-N-(terz-butil)-2-[(2S,3S)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammido) butil]peridroisochinolin-3-carbossammide--acido metansolfonico (1:1) 149182-72-9 (S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide 149057-17-0 (S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, cloridrato 186537-30-4 (S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, solfato 136465-99-1 N-(2-chinolilcarbonilossi)succinimmide 120578-03-2 3-[(E)-2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]benzaldeide 142522-81-4 (R)-1-[(1-{3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propil)tiometil]ciclopropilacetato di sodio 181139-72-0 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-idrossipropil]benzoato di metile 149968-11-6 2-(3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-ossopropil)benzoato di metile 4965-33-7 7-cloro-2-metilchinolina 1087-69-0 (9S,13S,14S)-3-metossimorfinano, cloridrato 22982-78-1 1,2,3,4-tetraidro-2-isopropilamminometil-6-metil-7-nitrochinolina, metansolfonato 77497-97-3 p-toluensolfonato di (S)-3-benzilossicarbonil-1,2,3,4-tetraidroisochinolinio 2933 59 95 75128-73-3 acetato di 2-[(2-acetammido-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-9-il)metossi]etile 97845-60-8 acetato di 2-(acetossimetil)-4-(2-ammino-6-cloropurin-9-il)butile 3056-33-5 N-(9-acetil-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-2-il)acetammide 13889-98-0 1-acetilpiperazina 67914-60-7 4-(4-acetilpiperazin-4-il)fenolo 147127-20-6 acido (R)-[2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonico 153537-73-6 acido (S)-2-(4-{[(2,7-dimetil-4-osso-1,4-diidrochinazolin-6-il)metil](prop-2-inil)ammino}-2-fluorobenzammido)-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrico 156126-53-3 (1R,2R,3S)-2-ammino-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-9H-purin-6-one 147149-89-1 2-ammino-5-bromo-6-metilchinazolin-4(1H)-one 23680-84-4 4-ammino-2-cloro-6,7-dimetossichinazolina 10310-21-1 2-ammino-6-cloropurina 172015-79-1 [(1S,4R)-4-(2-ammino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanolo, cloridrato 171887-03-9 N-(2-ammino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formammide 7597-60-6 6-ammino-5-formammido-1,3-dimetiluracile 707-99-3 6-ammino-9H-purin-9-iletanolo 14047-28-0 (R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletanolo 202138-50-9 [(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonato di bis[(isopropilossicarbonilossi)metile--acido fumarico (1:1) 841-77-0 1-benzidrilpiperazina 149950-60-7 6-benzil-1-(etossimetil)-5-isopropilpirimidin-2,4(1H,3H)-dione 124832-31-1 N-(benzilossicarbonil)-L-valinato di 2-[(2-ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]etile 156126-83-9 (1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-6-iodo-9H-purin-2-ilammina 179688-29-0 6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4(1H)-one 112733-28-5 [3-(4-bromo-2-fluorobenzil)-7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il]acetato di etile 150323-35-6 (3S)-3-(terz-butilcarbammoil)-1-(terz-butossicarbonil)piperazina 106461-41-0 2-sec-butil-4-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one 71-30-7 citosina 112733-45-6 (7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il)acetato di etile 5081-87-8 3-(2-cloroetil)chinazolin-2,4(1H,3H)-dione 41078-70-0 3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one 93076-03-0 3-(2-cloroetil)-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one, cloridrato 52605-52-4 1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina, cloridrato 41202-32-8 1-(2-clorofenil)piperazina, cloridrato 13078-15-4 1-(3-clorofenil)piperazina, cloridrato 59703-00-3 cloruro di 4-etil-2,3-diossopiperazin-1-carbonile 2210-93-7 cloruro di 1-fenilpiperazinio 56-06-4 2,6-diamminopirimidin-4-olo 149062-75-9 1,3-dicloro-6,7,8,9,10,12-esaidroazepino[2,1-b]chinazolina, cloridrato 41202-77-1 1-(2,3-diclorofenil)piperazina, cloridrato 150728-13-5 4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidinil 27469-60-9 1-(4,4'-difluorobenzidril)piperazina 188416-34-4 (2RS,3SR)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo--acido (1R,4S)-2-ossobornan-10-solfonico (1:1) 132961-05-8 (Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alfa-idrossiimminobenzil)piperidino]etil}-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a] pirimidin-4-one 28888-44-0 6,7-dimetossichinazolin-2,4(1H,3H)-dione 5018-45-1 5,6-dimetossipirimidin-4-ilammina 7280-37-7 estropipato 137234-87-8 6-etil-5-fluoropirimidin-4(1H)-one 183319-69-9 (3-etinilfenil)[6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4-il]ammina, cloridrato 56177-80-1 2-etossi-5-fluoropirimidin-4(1H)-one 64090-19-3 1-(4-fluorofenil)piperazina, dicloridrato 184177-81-9 {4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}carbammato di fenile 156126-48-6 (6-iodo-1H-purin-2-il)ammide di tetrabutilammonio 19690-23-4 6-iodo-1H-purin-2-ilammina 696-07-1 5-iodouracile 67914-97-0 4-(4-isopropilpiperazin-1-il)fenolo 147539-21-7 isopropil[2-(piperazin-1-il)-3-piridil]ammina 125224-62-6 (1S)-2-metil-2,5-diazabiciclo[2.2.1]eptano, dibromidrato 6928-85-4 4-metilpiperazin-1-ilammina 65-71-4 5-metiluracile 35386-24-4 1-(2-metossifenil)piperazina 5464-78-8 1-(2-metossifenil)piperazina, cloridrato 20535-83-5 6-metossi-1H-purin-2-ilammina 145012-50-6 (7RS,9aRS)-peridropirido[1,2-a]pirazin-7-ilmetanolo 111641-17-9 4-(piperazin-1-il)-2,6-bis(pirrolidin-1-il)pirimidina 20980-22-7 2-(piperazin-1-il)pirimidina 94021-22-4 2-piperazin-1-ilpirimidina, dicloridrato 68-94-0 purin-6(1H)-one 157810-81-6 solfato di (2R,4S)-2-benzil-5-[2-(terz-butilcarbammoil)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-N-[(1S,2R)-2-idrossiindan-1-il]valerammide 70849-60-4 1-(o-tolil)piperazina, cloridrato 66-22-8 uracile 2933 69 80 58909-39-0 tetraidro-2-metil-3-tiosso-1,2,4-triazin-5,6-dione 2933 79 00 76855-69-1 (3S,4R)-4-acetossi-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]azetidin-2-one 103335-55-3 acido 3-osso-4-aza-5-alfa-androstan-17-beta-carbossilico 103335-54-2 acido 3-osso-4-azaandrost-5-en-17-beta-carbossilico 175873-08-2 4-[(S)-3-ammino-2-ossopirrolidin-1-il)benzonitrile, cloridrato 61865-48-3 (+-)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one 79200-56-9 (1R,4S)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one 135297-22-2 (3S,4R)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-4-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]azetidin-2-one 159593-17-6 2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-2-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]-4-ossoazetidin-1-il}-2-ossoacetato di 4-terz-butilbenzile 118289-55-7 6-cloro-5-(2-cloroetil)indol-2(3H)-one 17630-75-0 5-cloroindolin-2-one 56341-37-8 6-cloroindol-2(3H)-one 15362-40-0 1-(2,6-diclorofenil)indolin-2-one 20096-03-1 3,3-dietil-5-(idrossimetil)piridin-2,4(1H,3H)-dione 90776-59-3 (4R,5R,6S)-3-(difenossifosforilossi)-6-[(R)-1-idrossietil]-4-metil-7-osso-1-azabiciclo[3.2.0]ept-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzile 132127-34-5 (3R,4S)-4-fenil-3-idrossiazetidin-2-one 139122-76-2 4-(2-fenil-2-metilidrazino)-5,6-diidro-2-piridone 175873-10-6 3-(3-{(S)-1-[4-(N'2-idrossiammidino)fenil]-2-ossopirrolidin-3-il}ureido)propionato di etile 75363-99-4 (2R,5R,6S)-6-[(R)-1-idrossietil]-3,7-diosso-1-azabiciclo[3.2.0]eptan-2-carbossilato di p-nitrobenzile 141646-08-4 1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di 1-{[(cicloesilossi)carbonil]ossi}etile 141316-45-2 1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di potassio 122852-75-9 5-metil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one 103335-41-7 3-osso-4-aza-5-alfa-androst-1-en-17-beta-carbossilato di metile 61516-73-2 2-ossopirrolidin-2-ilacetato di etile 71107-19-2 2-osso-5-vinilpirrolidin-3-carbossammide 2933 99 30 179528-39-3 N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepin-6-il)carbonil]benzammide 139592-99-7 (Z)-1-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]esaidro-1H-azepina, cloridrato 256-96-2 5H-dibenzo[b,f]azepina 494-19-9 10,11-diidro-5H-dibenzo[b,f]azepina 2933 99 40 59468-44-9 acido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carbossilico 70890-50-5 3-ammino-5-fenil-7-metil-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one 188978-02-1 (4R,5S,6S,7R)-1-[(3-ammino-1H-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butil-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one 59469-29-3 bis(maleato) di [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ilmetil]ammonio 2886-65-9 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one 59467-64-0 [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]metilammina 59467-69-5 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-diidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina 59467-63-9 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina 177932-89-7 (4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-amminobenzil)-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one, dimetansolfonato 106928-72-7 (1S,9S)-9-ftalimmido-6,10-diossoottaidropiridazo[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbossilato di terz-butile 59469-63-5 4-ossido di 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina 2933 99 90 64838-55-7 1-[(S)-3-(acetiltio)-2-metilpropionil]-L-prolina 130404-91-0 acido N-[(R)-2-({(R)-2-[(2-adamantilossicarbonil)ammino]-3-(1H-indol-3-il)-2-metil-1-ossopropil}ammino)-1-feniletil]succinammico--1-desossi-1-metilammino-D-glucitolo (1:1) 122536-48-5 acido 3-[(S)-3-(L-alanilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico, cloridrato 65632-62-4 acido (S)-1-(benzilossicarbonil)esaidropiridazin-3-carbossilico 122536-91-8 acido 7-{(S)-3-[(S)-2-(terz-butossicarbonilammino)-1-ossopropilammino]pirrolidin-1-il}-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico 100361-18-0 acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico 132026-12-1 acido 4-(2-metil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)benzoico 5521-55-1 acido 5-metilpirazin-2-carbossilico 114873-37-9 acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triiltriacetico 21732-17-2 acido 1H-tetrazol-1-ilacetico 4928-87-4 acido 1H-1,2,4-triazol-3-carbossilico 143722-25-2 acido 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilboronico 13485-59-1 L-alanil-L-prolina 1458-18-0 3-ammino-5,6-dicloropirazin-2-carbossilato di metile 127105-49-1 (S)-2-ammino-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrato di metile 134575-17-0 meso-3-azabiciclo[3.1.0]es-6-ilcarbammato di terz-butile 151860-16-1 meso-3-benzil-6-nitro-3-azabiciclo[3.1.0]esano 64137-52-6 [3-(1H-benzimidazol-2-il)propil]metilammina 120851-71-0 trans-1-benzoil-4-fenil-L-prolina 112193-77-8 bis(solfato) di 1,4,7,10-tetraazoniaciclododecano 143322-57-0 5-bromo-3-[(R)-1-metilpirrolidin-2-ilmetil]indolo 122665-86-5 [3-(cianometil)-4-osso-3,4-diidroftalazin-1-il]acetato di etile 90657-55-9 trans-4-cicloesil-2-prolina, cloridrato 71208-55-4 (6-cloro-9H-carbazol-2-il)metilmalonato di dietile 100491-29-0 7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossonaftiridin-3-carbossilato di etile 31251-41-9 8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-one 7250-67-1 N-(2-cloroetil)pirrolidina, cloridrato 38150-27-5 5-cloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone 170142-29-7 7-cloro-2-(2-metil-4-metossifenil)-2,3-diidro-5H-piridazino[4,5-b]chinolin-1,4,10-trione, sale di sodio 36916-19-5 5-cloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone 176161-55-0 (5,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-il)isopropilammina 178619-89-1 6,7-dicloro-2,3-dimetossichinossalin-5-ilammina 153435-96-2 4,6-dicloro-3-formilindol-2-carbossilato di etile 54196-62-2 2',5-dicloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone 54196-61-1 2',5-dicloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone 137733-33-6 N',N'-dietil-N-(6-fenil-5-propilpiridazin-3-il)-2-metilpropan-1,2-diammina--acido fumarico (2:3) 194602-27-2 difenil[(S)-pirrolidin-3-il]acetonitrile, bromidrato 123631-92-5 2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo 141113-28-2 (E)-(+)-2-(2,4-difluorofenil)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)stiril]-1H-1,2,4-triazol-1-il}-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo 141113-41-9 (R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1,2-diolo 86386-75-6 2,4'-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenone, cloridrato 66635-71-0 2,3-diidro-1H-pirrolizin-1-carbossilato di isopropile 66242-82-8 2,5-diidro-5-tioosso-1H-tetrazol-1-ilmetansolfonato di disodio 132659-89-3 3-dimetilamminometil-1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one 69048-98-2 1-etil-1,2-diidro-5H-tetrazol-5-one 95885-13-5 5-etil-4-(2-fenossietil)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-one 41340-36-7 2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanolo 26116-12-1 1-etilpirrolidin-2-ilmetilammina 185453-89-8 7-etil-3-[2-(trimetilsililossi)etil]indolo 103300-91-0 1-{N'2-[(S)-1-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N'6-trifluoroacetillisil}prolina 190791-29-8 (5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidinoetossi)fenil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftolo--acido (-)-tartarico (1:1) 83783-69-1 4-fluorobenzil-1H-benzimidazol-2-ilammina 194602-25-0 fosfato di dibenzile e 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etile 2380-94-1 4-idrossiindolo 96034-57-0 trans-4-idrossi-1-(4-nitrobenzilossicarbonil)-L-prolina 160194-26-3 2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina 52099-72-6 1-isopropenil-1H-benzimidazol-2(3H)-one 155322-92-2 (3R)-3-[(S)-1-(metilammino)etil]pirrolidina 124750-53-4 5-(4'-metilbifenil-2-il)-1-tritil-1H-tetrazolo 85440-79-5 2-metil-1-nitrosoindolina 122536-66-7 {(S)-1-metil-2-osso-2-[(S)-pirrolidin-3-ilammino]etil}carbammato di terz-butile 51856-79-2 1-metilpirrol-2-ilacetato di metile 13183-79-4 1-metiltetrazol-5-tiolo 37052-78-1 5-metossibenzimidazol-2-tiolo 182073-77-4 N'-[N-metossicarbonil-L-valil]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-ossopropil]-L-prolinammide 103831-11-4 pirrolidin-3-ilammina, dicloridrato 140629-77-2 [(RS)-pirrolidin-3-il]carbammato di terz-butile 0-00-0 solfato dell'acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triacetico 27387-31-1 1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one 55408-10-1 tetrazol-5-carbossilato di etile 96107-94-7 1H-tetrazol-5-carbossilato di etile, sale di sodio 3641-08-5 1H-1,2,4-triazol-3-carbossammide 4928-88-5 1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile 6969-71-7 1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-one 59032-27-8 1,2,3-triazol-5-tiolato di sodio 103300-89-6 N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina 105641-23-4 N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina, p-toluensolfonato 2934 10 00 171485-87-3 acetato di 2-[4-(2-ammino-4-osso-4,5-diidrotiazol-5-ilmetil)fenossimetil]-2,5,7,8-tetrametilcroman-6-ile 180144-61-0 acido 3-{[4-(4-ammidinofenil)tiazol-2-il][1-(carbossimetil)-4-piperidil]ammino}propionico 65872-41-5 acido (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico 64486-18-6 acido (Z)-2-[2-(cloroacetammido)tiazol-4-il]-2-(metossiimmino)acetico 64987-06-0 acido (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilico 65872-43-7 acido 2-(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico 66215-71-2 acido (Z)-2-metossiimmino-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetico 64485-82-1 2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-idrossiimminoacetato di etile 64485-88-7 (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(metossiimmino)acetato di etile 174761-17-2 7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-enilossicarbonil)but-2-enammido}-3-cefem-4-carbossilato di benzidrile 105889-80-3 7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]pent-2-enammido}-3-(carbammoilossimetil)-3-cefem-4-carbossilato di pivaloilossimetile 88046-01-9 carbamimmidotioato di 2-guanidinotiazol-4-ilmetile, dicloridrato 154212-59-6 carbonato di 4-nitrofenile e tiazol-5-ilmetile, cloridrato 76823-93-3 1-{4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il}guanidina 119154-86-8 cloruro di (Z)-2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetile, cloridrato 190841-79-3 3-({4-[4-(N-etossicarbonilammidino)fenil]tiazol-2-il}[1-(etossicarbonilmetil)-4-piperidil]ammino)propionato di etile 64987-03-7 (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilato di etile 66339-00-2 2-(idrossiimmino)-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetato di etile, cloridrato 556-90-1 2-immino-1,3-tiazol-4-one 154212-61-0 N-[2-isopropiltiazol-4-ilmetil(metil)carbammoil]-L-valina 139340-56-0 metansolfonato di {5-[(Z)-3,5-di(terz-butil)-4-idrossibenziliden]-4-osso-4,5-diidrotiazol-2-il}ammonio 2295-31-0 tiazolidin-2,4-dione 38585-74-9 tiazol-5-ilmetanolo 2934 20 80 177785-47-6 acido (2S,3S)-3-metil-2-(3-osso-2,3-diidro-1,2-benzisotiazol-2-il)valerico 89604-92-2 2-{[1-(2-amminotiazol-4-il)-2-(benzisotiazol-2-iltio)-2-ossoetiliden]amminoossi}-2-metilpropionato di terz-butile 80756-85-0 (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminotioacetato di S-(benzotiazol-2-ile) 87691-88-1 1-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, cloridrato 2934 30 90 6631-94-3 2-acetilfenotiazina 92-39-7 2-clorofenotiazina 32338-15-1 fenotiazin-2-ilammina 2934 99 30 957-68-6 acido 7-amminocefalosporanico 2934 99 90 22720-75-8 2-acetilbenzo[b]tiofene 186521-40-4 5-[(3S)-3-(acetiltio)-4-(terz-butossicarbonilammino)butil]tiofen-2-carbossilato di etile 87932-78-3 acido 3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetammido]-3-cefem-4-carbossilico 39754-02-4 acido 7-[(R)-ammino(fenil)acetammido]-3-metil-3-cefem-4-carbossilico--dimetilformammide (2:1) 80370-59-8 acido 7-ammino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefem-4-carbossilico 22252-43-3 acido 7-ammino-3-metil-3-cefem-4-carbossilico 24209-38-9 acido 7-ammino-3-(1-metiltetrazol-5-iltiometil)-3-cefem-4-carbossilico 30246-33-4 acido 7-ammino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiometil]-3-cefem-4-carbossilico 24701-69-7 acido 7-ammino-3-metossimetil-3-cefem-4-carbossilico 177575-17-6 acido (S)-N-{5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-1H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil}-2-tenoil]-L-glutammico 186521-45-9 acido (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilico 551-16-6 acido 6-amminopenicillanico 106447-44-3 acido 7-ammino-3-[(Z)-prop-1-enil]-3-cefem-4-carbossilico 71420-85-4 acido 7-ammino-3-[1-(solfometil)-1H-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefem-4-carbossilico, sale di sodio 116833-10-4 acido (Z)-2-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[(fluorometossi)immino]acetico 110314-42-6 acido 5-[(benzofuran-2-ilcarbonil)ammino]indol-2-carbossilico 84915-43-5 acido (3S)-2,2-dimetil-1,4-tiazinan-3-carbossilico 124492-04-2 acido (S)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbossilico 27255-72-7 acido 7-(fenilacetammido)-3-metil-3-cefem-4-carbossilico 112984-60-8 acido (+-)-6-fluoro-1-metil-4-osso-7-(piperazin-1-il)-4H-[1,3]tiazeto[3,2-a]chinolin-3-carbossilico 51818-85-0 acido 7-[(D)-mandelammido]cefalosporanico 21080-92-2 acido 3-tienilmalonico 58-61-7 adenosina 152305-23-2 (S)-4-(4-amminobenzil)ossazolidin-2-one 160115-08-2 {(E)-3-[(6R,7R)-7-ammino-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]allil}(carbammoilmetil) (etil) metilammonio 53994-83-5 7-ammino-3-cloro-3-cefem-4-carbossilato di 4-nitrobenzile 119221-49-7 5-[(2-amminoetil)ammino]-2-(2-dietilamminoetil)-2H-[1]benzotiopirano[4,3,2-cd]indazol-8-olo 143491-57-0 (2R,5S)-4-ammino-5-fluoro-1-[2-(idrossimetil)-1,3-ossatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-one 208337-84-2 5-[(3R)-4-ammino-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile 115787-67-2 2-(2-ammino-5-nitro-6-osso-1,6-diidropirimidin-4-il)-3-(3-tienil)propiononitrile 147027-10-9 (2R,5S)-5-(4-ammino-2-osso-1,2-diidropirimidin-1-il)-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile 167304-98-5 (4S,7S,10aS)-4-ammino-5-ossoottaidro-7H-pirido[2,1-b][1,3]tiazepin-7-carbossilato di metile 177575-19-8 N-{5-[2-((6S)-2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammato di dietile 186521-44-8 (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilato di etile 117829-20-6 2-ammino-7-tenil-1,7-diidro-4H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-one, cloridrato 38313-48-3 3',5'-anidrotimidina 3083-77-0 1-(beta-D-arabinofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-dione 29706-84-1 3'-azido-3'-desossi-5'-O-tritiltimidina 108895-45-0 3'-azido-2',3'-didesossi-5-metilcitidina, cloridrato 158512-24-4 (3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzil-4,5-epossivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8,8a-tetraidro-2H-indeno[1,2-d]ossazolo 157341-41-8 (2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)butil]-3,3-dietil-2-{4-[(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]fenossi}-4-ossoazetidin-1-carbossammide 122567-97-9 5'-benzoil-2',3'-dideidro-3'-desossitimidina 14282-76-9 2-bromo-3-metiltiofene 208337-82-0 5-(but-3-enil)tiofen-2-carbossilato di etile 186521-38-0 5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile 186521-39-1 5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-(mesilossi)butil]tiofen-2-carbossilato di etile 186521-41-5 2-[(S)-1-(terz-butossicarbonilamminometil)-2-(5-etossicarbonil-2-tienil)propiltio]malonato di dimetile 25229-97-4 2-ciano-3-morfolinoacrilammide 175712-02-4 4-clorobenzensolfonato di [(3S,5S)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-il]metile 3158-91-6 2-clorodibenzo[b,f][1,4]ossazepin-11(10H)-one 4295-65-2 2-cloro-9-(3-dimetilamminopropil)-9H-tioxanten-9-olo 130209-90-4 2-(2-clorofenil)-2-(4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato di metile, cloridrato 184475-35-2 (3-cloro-4-fluorofenil)[7-metossi-6-(3-morfolinopropossi)chinazolin-4-il]ammina 104146-10-3 3-clorometil-7-(2-fenilacetammido)-3-cefem-4-carbossilato di 4-metossibenzile 131986-28-2 3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina 25629-50-9 cloruro di 3-(2-clorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile 69399-79-7 cloruro di 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile 4462-55-9 cloruro di 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile 16883-16-2 cloruro di 3-fenil-5-metilisossazol-4-carbonile 39098-97-0 cloruro di 2-tienilacetile 5271-67-0 cloruro di tiofen-2-carbonile 145514-04-1 (2R,4R)-4-(2,6-diammino-9H-purin-9-il)-1,3-diossolan-2-ilmetanolo 28092-62-8 (3aS,6aR)-1,3-dibenzil-2,3,3a,4,6,6a-esaidro-1H-furo[3,4-d]imidazol-2,4-dione 84682-23-5 2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo 67914-85-6 cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo 126429-09-2 2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo 126813-11-4 (4R,5R)-2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo 4097-22-7 2',3'-didesossiadenosina 181696-73-1 3,4-difenil-5-metil-4,5-diidroisossazol-5-olo 171228-49-2 4-[4-(4-{4-[(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-ilmetilossi]fenil}-1-il)fenil]-1-[(1S,2S)-1-etil-2-idrossipropil]-1,2,4-triazol-5(4H)-one 70918-74-0 1-(2,3-diidro-1,4-benzodiossin-2-ilcarbonil)piperazina, cloridrato 63-37-6 5'-diidrogenofosfato di citidina 208337-83-1 5-[(3R)-3,4-diidrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile 161005-84-1 (S)-N,N-dimetil-[3-(1-naftilossi)-3-(2-tienil)propil]ammina--acido fosforico (1:1) 178357-37-4 (5aR,11bS)-9,10-dimetossi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-esaidrobenzo[f]tieno[2,3-c]chinolina, cloridrato 59804-25-0 1,1-diossido de 4-idrossi-2-metil-2H-tieno[2,3-e][1,2]tiazin-3-carbossilato di metile 147086-81-5 7,7-diossido di (4S,6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo 24683-26-9 1,1-diossido di 4-idrossi-2-metil-2H-1,2-benzotiazin-3-carbossilato di etile 76247-39-7 1,1-diossido di penicillanato di iodometile 3206-73-3 DL-5-(1,2-ditiolan-3-il)valerammide 28657-79-6 1-etil-1,4-diidro-4-osso-1,3-diossolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile 110351-94-5 (S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trione 186521-42-6 (S)-6-{2-[5-etossicarbonil)-2-tienil]etil}-3-osso-1,4-tiazinan-2-carbossilato di metile 51762-51-7 7-(fenilacetammido)-3-idrossicefam-4-carbossilato di benzidrile 0-00-0 (1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-feniletil]-3,6-epossitetraidroftalimmide 125995-03-1 (4R,6R)-6-{2-[3-fenil-4-(fenilcarbammoil)-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]etil}-4-idrossitetraidro-2H-piran-2-one 63877-96-3 2-(4-fluorobenzil)tiofene 94732-98-6 1-(1-{3-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]propil}-4-piperidil)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-2-tione 140841-32-3 6-[3-fluoro-5-(4-metossitetraidropiran-4-il)fenossimetil]-1-metil-2-chinolone 168828-81-7 (3-fluoro-4-morfolinofenil)carbammato di benzile 40172-95-0 1-(2-furoil)piperazina 143468-96-6 idrogeno(2-tienilmetil)malonato di etile 42399-49-5 (2S,3S)-3-idrossi-2-(4-metossifenil)-2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4(5H)-one 147126-62-3 (2R,5R)-5-idrossi-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile 4691-65-0 inosina 5'-fosfato di disodio 131988-19-7 ioduro di 3-(4-esilossi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridinio 104795-66-6 3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide 104795-67-7 3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide--1H-imidazolo (1:1) 104795-68-8 3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide, sale di sodio 104218-44-2 3'-O-mesil-5'-O-tritiltimidina 147086-83-7 N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide 84793-24-8 (S)-2-[(S)-4-metil-2,5-diosso-1,3-ossazolidin-3-il]-4-fenilbutirrato di etile 138564-59-7 5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofen-3-carbonitrile 29490-19-5 5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiolo 78850-37-0 (3aR,4R,7aR)-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetossipropil]-3a,7a-diidro-4H-pirano[3,4-d]ossazol-6-carbossilato di metile 1463-10-1 5-metiluridina 25954-21-6 5-metiluridina, emiidrato 63675-74-1 6-metossi-2-(4-metossifenil)benzo[b]tiofene 13062-59-4 4-morfolin-2-ilpirocatecolo, cloridrato 0-00-0 4-nitrobenzensolfonato di (4S,5S)-5-benzil-2-osso-1,3-ossazolidin-4-ilmetile 77887-68-4 4-ossido de 6-(4-metilbenzammido)penicillanato di benzidrile 29707-62-8 1-ossido di 6-(2-fenossiacetammido)penicillanato di 4-nitrobenzile 63427-57-6 5-ossido di 3-metilen-7-(fenossiacetammido)cefam-4-carbossilato di 4-nitrobenzile 32231-06-4 1-piperonilpiperazina 63074-07-7 1-(tetraidro-2-furoil)piperazina 28783-41-7 4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridina, cloridrato 50-89-5 timidina 39925-10-5 1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile 55612-11-8 5'-O-tritiltimidina 2935 00 90 192329-83-2 acido (3S)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossilico 194602-23-8 acido 2-etossi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)solfonil]benzoico 100632-57-3 acido 4-[(4-mesilammino)fenil]-4-ossobutirrico 150975-95-4 acido 5-metansolfonammidoindol-2-carbossilico 66644-80-2 acido 3-metossi-5-solfammoil-o-anisico 88918-84-7 4-amminobenzil-N-metilmetansolfonammide, cloridrato 121-30-2 4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonammide 88919-22-6 3-(2-amminoetil)-N-metilindol-5-ilmetansolfonammide 161814-49-9 (1S,2R)-3-[(4-amminofenilsolfonil)(isobutil)ammino]-1-benzil-2-idrossipropilcarbammato di (3S)-tetraidrofuran-3-ile 151140-66-8 (4-ammino-3-iodofenil)-N-metilmetansolfonammide 112101-81-2 5-[(R)-(2-amminopropil)]-2-metossibenzensolfonammide 183556-68-5 (S)-N-{(1S,2R)-1-benzil-3-[(1,3-benzodiossol-5-ilsolfonil)(isobutil)ammino]-2-idrossipropil}-3,3-dimetil-2-(sarcosilammino)butirrammide 6292-59-7 4-terz-butilbenzensolfonammide 180200-68-4 4-(4-cicloesil-2-metilossazol-5-il)-2-fluorobenzensolfonammide 22663-37-2 1-(4-clorobenzensolfonil)urea 150375-75-0 N'-{(2R,3S)-5-cloro-3-(2-clorofenil)-1-[(3,4-dimetossifenil)solfonil]-3-idrossi-2,3-diidro-1H-indol-2-ilcarbonil}-L-prolinammide 105951-31-3 5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide 120298-38-6 7,7-diossido di N-(5,6-diidro-6-metil-2-solfammoil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il)acetammide 105951-35-7 7,7-diossido di 5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide 181695-72-7 4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)benzensolfonammide 198470-85-8 N-[4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)fenilsolfonil]propionammide, sale di sodio 179524-67-5 (S)-2-{3-[(2-fluorobenzil)solfonilammino]-2-osso-2,3-diidro-1-piridil}-N-(1-formil-4-guanidinobutil)acetammide 81880-96-8 N-(4-idrazinobenzil)metansolfonammide, cloridrato 17852-52-7 4-idrazonobenzensolfonammide, cloridrato 192329-42-3 (S)-N-idrossi-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossammide 147200-03-1 N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-2-solfammoil-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide 84522-34-9 4-[2-(5-metilpirazin-2-carbossammido)etil]benzensolfonammide di sodio 33288-71-0 5-metil-N-[4-(solfammoil)fenetil]pirazin-2-carbossammide 106820-63-7 3-[(metossicarbonilmetil)solfammoil]tiofen-2-carbossilato di metile 33045-52-2 5-solfammoil-o-anisato di metile 16673-34-0 N-(2-(4-solfammoil)fenil)etil-5-cloro-2-metossibenzammide 169590-42-5 4-[5-(p-tolil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benzensolfonammide 2938 90 10 5511-98-8 acetildigossina 2938 90 90 104443-57-4 1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide 196085-62-8 N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosilossimetil]-2-idrossi-3-formilpropil}stearammide 104443-62-1 1-O-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-[O-beta-D-galattopiranosil-(1,3)-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)]-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide 8024-48-4 casantranolo 81-27-6 sennoside A 52730-36-6 sennoside A, sale di calcio 128-57-4 sennoside B 52730-37-7 sennoside B, sale di calcio 2939 11 00 41444-62-6 fosfato di codeina, emiidrato 2939 19 00 66820-84-6 (RS)-tetraidropapaverina, cloridrato 54417-53-7 (R)-1,2,3,4-tetraidropapaverina, cloridrato 2939 29 00 123599-79-1 acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico--cinconidina (1:1) 2939 99 00 51-55-8 atropina 92-13-7 pilocarpina 2940 00 00 533-67-5 2-desossi-D-eritropentosio 182410-00-0 eteri solfobutilici del beta-ciclodextrina, sali di sodio 50-69-1 D-ribosio 24259-59-4 L-ribosio 13035-61-5 1,2,3,5-tetraacetil-beta-D-ribofuranosio 4132-28-9 2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucosio 80312-55-6 2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O-(trimetilsilil)-beta-D-glucosio 2941 90 00 13292-22-3 3-formilrifamicina 14487-05-9 rifamicina O 3002 10 95 116638-33-6 SC-59735 193700-51-5 SC-70935 3003 90 141256-04-4 acido 1-(28-{O-D-apio-beta-D-furanosil-(1,3)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,4)-O-6-deoxi-alfa-L-mannopiranosil)-(1,2)-4-O-[5-(5-alfa-L-arabinofuranosiloxi-3-idrossi-6-metilottanoiloxi)-3-idrossi-6-metilottanoil]-6-deoxi-beta-D-galattopiranosiloxi}-16-alfa-idrossi-23-beta,28-diossoolean-12-en-3-beta-il)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,2)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,3)-beta-D-glucopiranosiduronico 195993-11-4 emocyanine, megathura crenulata, prodotti di reazione con 1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosio 3006 30 00 155773-56-1 ferristene 3507 90 90 9003-98-9 desossiribonucleasi 0-00-0 fibrinucleasi, polvere 9001-63-2 lisozima 9002-12-4 urato-ossidasi 3824 90 0-00-0 4-(2-amminoetiltiometil)-1,3-tiazol-2-ilmetil(dimetil)ammina, sotto forma di soluzione in toluene 0-00-0 solfuro di alfa-(6-fluoro-2-metilinden-3-il)-p-tolile e metile, sotta forma di soluzione in toluene 3824 90 64 330-95-0 1,3-bis(4-nitrofenil)urea--4,6-dimetilpirimidin-2-olo (1:1) 0-00-0 clavulanato di potassio--cellulosa microcristallina (1:1) 0-00-0 clavulanato di potassio--diossido di silicio (1:1) 0-00-0 clavulanato di potassio--saccarosio (1:1) 0-00-0 Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora inyoensis usato nella produzione degli antibiotici sisomicina (DCI) e netilmicina (DCI) 0-00-0 Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora purpurea usato per la produzione degli antibiotici solfato di gentamicina (DCIM) e isepamicina (DCI) 0-00-0 Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente fattore stimulatore di colonie di macrofagi granulociti umani; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002 0-00-0 Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente interferone umano alfa-2b; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002 104832-01-1 (R)-2-metil-6,7-dimetossi-1-(3,4,5-trimetossibenzil)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina--acido dibenzoil-L-tartarico (1:1) 3824 90 99 0-00-0 7-cloro-2-ossoeptanoato di etile, sotto forma di soluzione in toluene 3911 90 162430-94-6 1,6-esandiammina, polimero con 1,10-dibromodecano SEZIONE III CONTINGENTI ALLEGATO 7 CONTINGENTI TARIFFARI OMC CHE LE COMPETENTI AUTORITÀ COMUNITARIE DEVONO APRIRE No d'ordine Codice NC Designazione delle merci Contingenti (quantità) Aliquota dei dazi (%) Altre condizioni 1 2 3 4 5 6 1 0102 90 05 0102 90 29 0102 90 49 0102 90 59 0102 90 69 Giovenche e vacche (escluse quelle da macello) delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza chiazzata del Pinzgau 5 000 capi 6 2 0102 90 05 0102 90 29 0102 90 49 0102 90 59 0102 90 69 0102 90 79 Tori, vacche e giovenche (esclusi quelli da macello) della razza chiazzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo 5 000 capi 4 Gli animali devono essere scortati dai seguenti certificati: — i tori, dal certificato di ascendenza, — le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico («herdbook») attestante la purezza della razza 3 0102 90 05 0102 90 29 0102 90 49 Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso è inferiore o uguale a 300 kg 169 000 capi 16 + 582 €/1 000 kg net L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 4 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 Animali vivi delle specie ovina o caprina 39 310 t 10 Ripartizione tra i paesi fornitori: — Polonia 12 340 t — Romania 1 010 t — Ungheria 21 385 t — Bulgaria 4 255 t — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 215 t — Altri 105 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 5 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 Animali vivi delle specie ovina o caprina 800 t (peso della carcassa) 10 Paesi fornitori: Repubblica ceca e Repubblica slovacca L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate 6 0201 10 00 fino a 0201 30 00 0202 10 00 fino a 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91 Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate 37 800 t (peso del prodotto) 20 Ripartizione tra i paesi fornitori: — Argentina 17 000 t — USA/Canada 11 500 t — Australia 7 000 t — Uruguay 2 300 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 7 0201 20 90 0201 30 00 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91 Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli selezionati di carne refrigerata o congelata ottenute da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato, ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura «high-quality beef». 300 t 20 L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 8 0201 30 00 0206 10 95 Carni disossate di «alta qualità», fresche o refrigerate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone «Special boxed beef»; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts) 11 000 t 20 L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 9 0201 30 00 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91 Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato di ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'ettichetta «s.c.» (special cuts), che sono di alta qualità sono imballati in scatole recante la dicitura: «carni di alta qualità» 5 000 t 20 L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 10 0201 30 00 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91 Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati «tagli speciali di bovini». Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts) 4 000 t 20 L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 11 0202 10 00 fino a 0202 30 90 Carni di animali della specie bovina, congelate 53 000 t (peso senza ossa) 20 0206 29 91 Pezzi detti «onglets» e «hampes» 12 0202 30 90 Carni di bufalo disossate, congelate 2 250 t 20 Paese fornitore: Australia L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 13 0202 20 30 Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, congelati 50 700 t (peso con ossa) 20 (*) 20 + 994,5 €/1 000 kg/net (**) Le carni importate devono essere destinate alla trasformazione (*) Per carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina (**) Per carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al punto precedente La quantità in oggetto può, in conformità delle disposizioni comunitarie, essere convertita in una quantità equivalente di carni di alta qualità L'ammissione al beneficio di tale contingente e la sua ripartizione sono subordinate alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 0202 30 10 Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo 20 (*) 20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net (**) 0202 30 50 Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» 20 (*) 20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net (**) 0202 30 90 Altre 20 (*) 20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net (**) 0206 29 91 Pezzi detti «onglets» e «hampes», congelati 20 (*) 20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net (**) 14 0203 11 10 0203 21 10 Carcasse e mezzene di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate 15 000 t 268 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 15 Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo 5 500 t Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 0203 12 11 389 €/1 000 kg/net 0203 12 19 300 €/1 000 kg/net 0203 19 11 300 €/1 000 kg/net 0203 19 13 434 €/1 000 kg/net 0203 19 15 233 €/1 000 kg/net 0203 19 55 434 €/1 000 kg/net 0203 19 59 434 €/1 000 kg/net 0203 22 11 389 €/1 000 kg/net 0203 22 19 300 €/1 000 kg/net 0203 29 11 300 €/1 000 kg/net 0203 29 13 434 €/1 000 kg/net 0203 29 15 233 €/1 000 kg/net 0203 29 55 434 €/1 000 kg/net 0203 29 59 434 €/1 000 kg/net 16 0203 19 13 Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati 7 000 t 0 0203 29 15 Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelati 17 0203 19 55 0203 29 55 Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati 34 000 t 250 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 18 0203 19 55 0203 29 55 Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati 5 000 t 300 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 19 (224) 0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate 283 825 t (peso della carcassa) 0 Ripartizione tra i paesi fornitori: — Argentina 23 000 t — Australia 18 650 t — Cile 3 000 t — Nuova-Zelanda 226 700 t — Uruguay 5 800 t — Islanda 600 t — Polonia 200 t — Romania 75 t — Ungheria 1 150 t — Bulgaria 1 250 t — Bosnia-Erzegovina 850 t — Croazia 450 t — Slovenia 50 t — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1 750 t — Groenlandia 100 t — Altri 200 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 20 (225) 0206 29 91 Pezzi detti «hampes», interi, congelati 1 500 t 4 Ripartizione tra i paesi fornitori: — Argentina 700 t — Altri 800 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 21 Carcasse di galli e galline, fresche, refrigerate o congelate 6 200 t Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 0207 11 10 131 €/1 000 kg/net 0207 11 30 149 €/1 000 kg/net 0207 11 90 162 €/1 000 kg/net 0207 12 10 149 €/1 000 kg/net 0207 12 90 162 €/1 000 kg/net 22 Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati 4 000 t Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 0207 13 10 512 €/1 000 kg/net 0207 13 20 179 €/1 000 kg/net 0207 13 30 134 €/1 000 kg/net 0207 13 40 93 €/1 000 kg/net 0207 13 50 301 €/1 000 kg/net 0207 13 60 231 €/1 000 kg/net 0207 13 70 504 €/1 000 kg/net 0207 14 20 179 €/1 000 kg/net 0207 14 30 134 €/1 000 kg/net 0207 14 40 93 €/1 000 kg/net 0207 14 60 231 €/1 000 kg/net 23 0207 14 10 Pezzi di galli o di galline congelati, disossati 700 t 795 €/1 000 kg/net 24 Pezzi di galli o di galline congelati: 15 500 t 0 0207 14 10 Disossati 0207 14 50 Petti e loro pezzi 0207 14 70 Altri 25 Carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerato o congelate 1 000 t Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 0207 24 10 170 €/1 000 kg/net 0207 24 90 186 €/1 000 kg/net 0207 25 10 170 €/1 000 kg/net 0207 25 90 186 €/1 000 kg/net 0207 26 10 425 €/1 000 kg/net 0207 26 20 205 €/1 000 kg/net 0207 26 30 134 €/1 000 kg/net 0207 26 40 93 €/1 000 kg/net 0207 26 50 339 €/1 000 kg/net 0207 26 60 127 €/1 000 kg/net 0207 26 70 230 €/1 000 kg/net 0207 26 80 415 €/1 000 kg/net 0207 27 30 134 €/1 000 kg/net 0207 27 40 93 €/1 000 kg/net 0207 27 50 339 €/1 000 kg/net 0207 27 60 127 €/1 000 kg/net 0207 27 70 230 €/1 000 kg/net 26 Pezzi di tacchini o di tacchine, congelati: 2 500 t 0 0207 27 10 Disossati 0207 27 20 Metà o quarti 0207 27 80 Altri 27 0302 31 10 fino a 0302 39 90 0302 69 21 0302 69 25 0303 41 11 fino a 0303 49 80 0303 79 21 fino a 0303 79 31 Tonni (del genere Thunnus) e pesci del genere Euthynnus 17 250 t 0 I pesci devono essere destinati all'industria conserviera L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia nonché al rispetto dei prezzi di riferimento 28 0302 40 00 0303 50 00 0304 10 97 0304 10 98 0304 90 22 Aringhe 34 000 t 0 Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento 29 0302 69 68 0303 78 19 Naselli argentati (Merluccius bilinearis) 2 000 t 8 30 0303 29 00 Pesci del genere Coregonus 1 000 t 5,5 31 0304 20 94 Pesci del genere Allocyttus e delle specie Pseudocyttus maculatus 200 t 0 32 0305 51 10 0305 51 90 0305 62 00 Merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac 25 000 t 0 0305 59 11 0305 59 19 0305 69 10 Pesci della specie Boreogadus saida 33 0402 10 19 Latte scremato in polvere 68 000 t 475 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 34 0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 0405 90 90 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte 10 000 t (equivalente in burro) 948 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 35 0405 10 11 0405 10 19 Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto 76 667 t 86,88 €/100 kg/net Burro di origine neozelandese L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 0405 10 30 Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable») 36 0406 10 20 0406 10 80 Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 % 5 300 t 130 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 37 0406 30 10 Emmental fuso 18 400 t 719 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 0406 90 13 Emmental 858 €/1 000 kg/net 38 0406 30 10 Gruyère fuso 5 200 t 719 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 0406 90 15 Gruyère, Sbrinz 858 €/1 000 kg/net 39 0406 90 01 Formaggi destinati alla trasformazione 20 000 t 835 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 40 0406 90 01 Formaggi destinati alla trasformazione 4 500 t 17,06 €/100 kg/net Ripartizione tra i paesi fornitori: — Nuova Zelanda 4 000 t — Australia 500 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 41 0406 90 21 Cheddar 15 000 t 210 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 42 0406 90 21 Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi 10 250 t 17,06 €/100 kg/net Ripartizione tra i paesi fornitori: — Nuova Zelanda 7 000 t — Australia 3 250 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 43 0406 90 21 Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera uguale o superiore per 100 kg di peso netto a: — 334,20 € in forme intere standard — 354,83 € per i formaggi di un peso netto uguale o superiore a 500 g — 368,58 € per i formaggi di un peso netto inferiore a 500 g Sono considerate «forme intere standard» le forme seguenti: — blocchi di forma cubica di peso netto compreso tra 33 e 44 kg — blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg 4 000 t 13,75 €/100 kg/net Assegnate al Canada quale paese fornitore L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 44 0406 10 20 Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al n. d'ordine 36 19 500 t 926 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente 0406 10 80 1 064 €/1 000 kg/net 0406 20 90 Altri formaggi grattugiati o in polvere 941 €/1 000 kg/net 0406 30 31 Altri formaggi fusi 690 €/1 000 kg/net 0406 30 39 719 €/1 000 kg/net 0406 30 90 1 029 €/1 000 kg/net 0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90 Formaggi a pasta erborinata 704 €/1 000 kg/net 0406 90 17 Bergkäse e appenzell 858 €/1 000 kg/net 0406 90 18 Fromage fribourgeois, vacherin Mont d'Or et Tête de Moine 755 €/1 000 kg/net 0406 90 23 Edam (Geheimratskäse) 755 €/1 000 kg/net 0406 90 25 Tilsit 0406 90 27 Butterkäse 0406 90 29 Kashkaval 0406 90 31 e 0406 90 33 Feta 0406 90 35 Kefalo-Tyri 0406 90 37 Finlandia 0406 90 39 Jarlsberg 0406 90 50 Formaggi di pecora o di bufala 0406 90 63 Pecorino 941 €/1 000 kg/net 0406 90 69 Altri 0406 90 73 Provolone 755 €/1 000 kg/net 0406 90 75 Caciocavallo 0406 90 76 Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø 0406 90 78 Gouda 0406 90 79 Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin 0406 90 81 Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 755 €/1 000 kg/net 0406 90 82 Camembert 0406 90 84 Brie 0406 90 86 Superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % 0406 90 87 Superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % 0406 90 88 Superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 % 0406 90 93 Superiore a 72 % 926 €/1 000 kg/net 0406 90 99 Altri 1 064 €/1 000 kg/net 45 0407 00 30 Uova di altri volatili da cortile 135 000 t 152 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente 46 0408 11 80 Tuorli 7 000 t (equivalente uova in guscio) 711 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente 0408 19 81 310 €/1 000 kg/net 0408 19 89 331 €/1 000 kg/net 0408 91 80 Uova di volatili sgusciate 687 €/1 000 kg/net 0408 99 80 176 €/1 000 kg/net 47 0701 90 50 Patate, dal 1o gennaio al 15 maggio 4 000 t 3 48 0703 20 00 Aglio 38 370 t 9,6 Ripartizione tra i paesi fornitori: — Argentina 19 147 t — Cina 13 200 t — Altri paesi 6 023 t 49 0706 10 00 Carote e navoni 1 200 t 7 50 0707 00 05 Cetrioli, dal 1o novembre al 15 maggio 1 100 t Il dazio ad valorem è ridotto a 2,5 51 0709 60 10 Peperoni 500 t 1,5 0711 Cfr. n. d'ordine 84 52 0712 20 00 Cipolle secche 12 000 t 10 53 0714 10 10 0714 10 91 0714 10 99 Manioca 5 500 000 t 6 Nel rispetto di un contingente massimo pari a 21 milioni di t per ciascun periodo di 4 anni Assegnate alla Tailandia quale paese fornitore L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 54 0714 10 91 0714 10 99 Manioca 1 352 590 t 6 Ripartizione tra i paesi fornitori: — Indonesia 825 000 t — Altri paesi GATT esclusa la Tailandia 145 590 t — Cina 350 000 t — Altri paesi GATT 32 000 t 2 000 delle quali devono essere dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi 0714 90 11 0714 90 19 Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido 55 0714 20 90 Patate dolci, non destinate al consumo umano 600 000 t 0 Assegnate alla Cina L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 56 0714 20 90 Patate dolci, non destinate al consumo umano 5 000 t 0 Assegnate a paesi diversi dalla Cina 57 0802 11 90 0802 12 90 Mandorle 90 000 t 2 58 0803 00 19 Banane 2 200 000 t 75 €/1 000 kg/net 59 0805 10 20 Arance di alta qualità 20 000 t 10 Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 60 0805 20 90 Minneolas 15 000 t 2 Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 61 0805 50 10 Limoni 10 000 t 6 Durante il periodo dal 15 gennaio al 14 giugno 62 0806 10 10 Uve, da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre 1 500 t Il dazio ad valorem è ridotto a 9 63 0808 10 80 Mele, fresche, dal 1 aprile al 31 luglio 600 t Il dazio ad valorem è ridotto a 0 64 0808 20 50 Pere, fresche, dal 1o agosto al 31 dicembre 1 000 t Il dazio ad valorem è ridotto a 5 65 0809 10 00 Albicocche, fresche, dal 1o agosto al 31 maggio 500 t 10 66 0809 10 00 Albicocche, fresche, dal 1o giugno al 31 luglio 2 500 t Il dazio ad valorem è ridotto a 10 67 0809 20 95 Ciliege fresche (dolci), dal 21 maggio al 15 luglio 800 t Il dazio ad valorem è ridotto a 4 68 1001 10 00 Frumento duro (con un contenuto minimo del 73 % di grano vetroso) 50 000 t 0 L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 69 1001 10 00 1001 90 99 Frumento di qualità 300 000 t 0 L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 70 1005 90 00 Granturco non destinato alla semina 500 000 t MAX 50 €/1 000 kg/net (226) Destinato all'importazione in Portogallo 71 1005 90 00 Granturco non destinato alla semina 2 000 000 t  (226) Destinato all'importazione in Spagna. Inoltre, il contingente fissato è ridotto in proporzione ai quantitativi di alimenti di glutine di granturco, di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna da paesi terzi 1007 00 90 Sorgo da granella non destinato alla semina 300 000 t  (226) 72 1006 20 11 a 1006 20 98 Riso semigreggio (riso «bruno») 20 000 t 88 €/t 73 1006 30 21 a 1006 30 98 Riso semilavorato o lavorato 63 000 t esenzione 74 1006 40 00 Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della voce 1901 10 00 1 000 t 0 L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 75 1008 20 00 Miglio 1 300 t 7 €/1 000 kg/net 76 1104 22 92 1104 22 99 Altre avene trattate 10 000 t 0 77 1601 00 91 Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti 3 000 t 747 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 1601 00 99 altri 502 €/1 000 kg/net 78 Conserve di carni della specie suina 6 100 t Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente 1602 41 10 784 €/1 000 kg/net 1602 42 10 646 €/1 000 kg/net 1602 49 11 784 €/1 000 kg/net 1602 49 13 646 €/1 000 kg/net 1602 49 15 646 €/1 000 kg/net 1602 49 19 428 €/1 000 kg/net 1602 49 30 375 €/1 000 kg/net 1602 49 50 271 €/1 000 kg/net 79 1605 20 10 1605 20 91 1605 20 99 Gamberetti della specie Pandalus borealis, sgusciati, bolliti, surgelati, ma non ulteriormente preparati 500 t 0 80 1605 40 00 Gamberi, cotti nell'aneto, surgelati 3 000 t 0 81 1701 11 10 Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato 85 463 t 9,8 €/100 kg/net (*) (*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 % Vedasi anche la nota complementare 2 del capitolo 17 82 1701 11 10 fino a 1701 99 90 Zuccheri di canna o di barbabietola 1 304 700 t (equivalente in zuccheri bianchi) 0 Ripartizione tra i paesi fornitori: — India 10 000 t — Paesi ACP 1 294 700 t in conformità delle disposizioni della convenzione di Lomé 83 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 4 504 t 16 84 Funghi del genere Agaricus: 62 660 t Quantità espresse in peso sgocciolato Ripartite tra i paesi fornitori: — Polonia 33 880 t — Altri paesi 28 780 t 2003 10 20 2003 10 30 preparati o conservati 23 0711 51 00 conservati temporaneamente 12 85 2009 11 99 Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne 1 500 t 13 L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 86 – Succhi di uva (compresi i mosti di uva): 14 000 t I prodotti importati devono essere utilizzati per la produzione di succhi di uva o di altri prodotti del settore vinicolo, quali l'aceto e le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizione previste dalle disposizioni comunitarie promulgate in materia. 2009 61 – – di un valore Brix uguale o inferiore a 30: 2009 61 90 – – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto 22,4 2009 69 – – altri: – – – di un valore Brix superiore a 67: 2009 69 11 – – – – di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto 40 + 20,6 €/100 kg/net 2009 69 19 – – – – altri 40 – – – di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67: – – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto: 2009 69 51 – – – – – concentrati 22,4 – – – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto: 2009 69 90 – – – – – altri 22,4 87 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali: 475 000 t L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 2302 30 10 — di frumento 30,6 €/1 000 kg/net 2302 30 90 62,25 €/1 000 kg/net 2302 40 10 — di altri cereali 30,6 €/1 000 kg/net 2302 40 90 62,25 €/1 000 kg/net 88 2309 90 31 Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % 20 000 t 0 2309 90 41 Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 % 89 2309 90 31 Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % 100 000 t 0 2309 90 41 Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 % 90 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: – altri: – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %: 2 800 t 7 2309 90 31 – – – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 % 2309 90 41 – – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % 2309 90 51 – – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % 91 3502 11 90 Altra ovoalbumina 15 500 t (equivalente uova in guscio) 617 €/1 000 kg/net Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente 3502 19 90 83 €/1 000 kg/net 92 3201 90 90 Estratti tannici di eucalipto 250 t 3,2 93 4412 19 00 4412 92 99 4412 99 80 Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie: — le cui superfici sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o — levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm 650 000 m3 0 94 5306 10 10 5306 10 30 Filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), aventi un titolo uguale o superiore a 333,3 decitex (inferiore o uguale a 30 numeri metrici) 400 t 1,8 I prodotti devono essere destinati alla fabbricazione di filati ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi L'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia 95 7018 10 90 Perle di vetro, imitazioni di pietre preziose e semipreziose (fini), conterie simili 52 t 0 96 7202 21 00 7202 29 10 7202 29 90 Ferro-silicio 12 600 t 0 97 7202 30 00 Ferro-silico-manganese 18 550 t 0 98 7202 49 10 7202 49 50 Ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio o oltre 30 % fino a 90 % incluso di cromo 2 950 t 0 SEZIONE IV TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI ALLEGATO 8 MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE ALLEGATO 8 MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE (Elenco dei denaturanti) La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5. N. d'ordine Codice NC ex Designazione delle merci Denaturante Nome Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato (1) (2) (3) (4) (5) 1 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in aqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: Essenza di trementina 500 Essenza di lavanda 100 Olio di rosmarino 150 Olio di betulla 100 – Tuorli d'uova: 0408 11 – – essiccati: Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: — il 62,5 % di protidi grezzi (proteine) — il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse) 5 000 0408 11 20 – – – inadatti al consumo umano 0408 19 – – altri: 0408 19 20 – – – nadatti al consumo umano – altri: 0408 91 – – essiccati: 0408 91 20 – – – inadatti al consumo umano 0408 99 – – altri: 0408 99 20 – – – inadatti al consumo umano 2 1106 Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714, o dei prodotti del capitolo 8: Olio di pesce o di fegato di pesce, non deodorato, non decolorato, senza aggiunta di additivi 1 000 1106 20 – di sago o di radici o tuberi della voce 0714: Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: 5 000 1106 20 10 – – denaturati — il 62,5 % di protidi grezzi (proteine) — il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse) N. d'ordine Codice NC ex Designazione delle merci Denaturante Denominazione Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato Denominazione chimica o descrizione Denominazione usuale C 1 (227) (1) (2) (3) (4) 4 4 (5) 3 2501 00 Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare: Sale sodico del 4-solfobenzenazores orcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4-solfonico (colore: giallo) Crisoina S 14270 6 – Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità: Sale disodico dell'acido 1-(4-solfo-1-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico (colore: giallo) Giallo solido AB 13015 6 – – altri: 2501 00 51 – – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione e la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale Sale tetrasodico dell'acido 1-(4-solfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso) Ponceau 6 R 16290 1 Tetrabromofluore sceina (colore: giallo fluorescente) Eosina 45380 0,5 Naftalina Naftalina — 250 Sapone in polvere Sapone in polvere — 1 000 Dicromato di sodio o di potassio Dicromato di sodio o di potassio — 30 Ossido di ferro, contenente almeno il 50 % di Fe2O3 in peso, avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm Ossido di ferro — 250 Ipoclorito di sodio Ipoclorito di sodio 3 000 N. d'ordine Codice NC ex Designazione delle merci Denaturante Denominazione Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato (1) (2) (3) (4) (5) 4 3502 Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide) 150 Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide) 2 000 Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide) 2 000 Nitruro di sodio (per albumine liquide e solide) 100 Dietanolammina (unicamente per albumine solide) 6 000 – Ovoalbumina: 3502 11 – – essiccata 3502 11 10 – – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana 3502 19 – – altra: 3502 19 10 – – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana 3502 20 – Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: 3502 20 10 – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana 3502 90 – altre: – – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina: 3502 90 20 – – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana ALLEGATO 9 CERTIFICATI ALLEGATO 9 CERTIFICATI 1.   Disposizioni generali Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti: — uva fresca da tavola del codice NC ex 0806 — fondute del codice NC ex 2106 — tabacchi del codice NC ex 2401 — nitrati del codice NC ex 3102 o 3105 2.   Disposizioni relative ai certificati Presentazione dei certificati I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione. I certificati misurano circa 210 × 297 millimetri. — Per le fondute (certificato 2), il certificato comprende un originale e due copie. Esso è di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità di detto organismo. Le copie devono recare lo stesso numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità competenti, la seconda copia del certificato deve essere inviata direttamente dall'organismo emittente alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione. — Nel caso delle altre merci, deve essere utilizzata una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 g per metro quadrato. Visto e rilascio dei certificati I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo. I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso: — sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori; — si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati; — si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati. I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Validità dei certificati Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio. Frazionamento di una spedizione In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale competente. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per… chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa. Elenco degli organismi che possono avallare i certificati (228) Codice NC Paese di esportazione Organismo emittente Sede 0806 Stati Uniti d'America United States Department of Agriculture o i suoi uffici autorizzati Washington DC 2106 Svizzera Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie/Association de l'Industrie Suisse de Fromage Fondu/SESK Berna 2401 Stati Uniti d'America Tobacco Association of the United States o i suoi uffici autorizzati Raleigh, North Carolina Canada Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, o i suoi uffici autorizzati Ottawa Argentina Cámara del Tabaco de Salta o i suoi uffici autorizzati Salta Cámara del Tabaco de Jujuy o i suoi uffici autorizzati San Salvador de Jujuy Cámara de Comercio Exterior de Misiones o i suoi uffici autorizzati Posadas Bangladesch Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o i suoi uffici autorizzati Dacca Brasile Secretariat do commercio exterior Rio de Janeiro Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul Porto Alegre Federação das indústrias do Estado do Paraná Curitiba Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina o i loro uffici autorizzati Florianópolis Banco do Brasil SA e i suoi uffici autorizzati: 1690 — Agência Negócios Internacionais Porto Alegre (RS) 2682 — Agência Negócios Internacionais Caxias do Sul (RS) 0180 — Agência Negócios Internacionais Santa Cruz do Sul (RS) 2309 — Agência Negócios Internacionais Blumenau (SC) 2978-5 — Agência Negócios Internacionais Salvador (BA) Cina Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati Shanghai Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati Qingdao Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati Hankou Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati Guangzhou Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati Dalian Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati Kunming Shenzhan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati Shenzhan Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati Hainan Columbia Superintendencia de Industria y Comercio-División de Control de Normas y Calidades o i suoi uffici autorizzati Bogotà Cuba Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» o i suoi uffici autorizzati L'Avana Guatemala Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o i suoi uffici autorizzati Città di Guatemala India Tobacco Board o i suoi uffici autorizzati Guntur Indonesia Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya Surabaya Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember Jember Lembaga Tembakau Cabang Surakarta Surakarta Lembaga Tembakau Cabang Medan Medan Messico Secretaría de Economia (Dirección General de Comercio Exterior) o i suoi uffici autorizzati Città del Messico Filippine Republic of Philippines Department of Agriculture National Tobacco Administration Quezon City Corea del Sud Korea Tobacco and Ginseng Corporation o i suoi uffici autorizzati Taejon Sri Lanka Department of Commerce o i suoi uffici autorizzati Colombo Svizzera Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section Berna Thailandia Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, o i suoi uffici autorizzati Bangkok ex 3102 3105 Cile Servicio Nacional de Geología y Minería Santiago Elenco dei certificati Certificato 1: CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR») Certificato 2: CERTIFICATO PER PREPARAZIONI DETTE «FONDUTE» Certificato 3: CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI) Certificato 4: CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE) (1)  Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a). (2)  GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2). (3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1). (4)   Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti sottovoci: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 29, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92, 9405 99. (5)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1671/2000 del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 11). (6)  Le sottovoci in questione sono le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00. (7)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23). (8)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23). (9)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23). (10)  Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile. (11)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (12)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)]. (13)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)]. (14)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 77/504/CEE del Consiglio (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8); regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione (GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 12); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)]. (15)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)]. (16)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 89/361/CEE del Consiglio (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 del 15.5.1996, pag. 12); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)]. (17)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)]. (18)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (19)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione (GU L 95 del 4.4.2003, pag. 13). (20)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)]. (21)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata. (22)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (23)   — Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. — Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione. (24)   — Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13. — Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione. (25)   — Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20. — Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione. (26)   — Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13. — Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione. (27)  Vedi allegato 1. (28)  La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati. Dal 1o luglio 1970 i limiti di valore sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità. Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 16,03 € del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1,15 € per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità. (29)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (30)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto; b) l'altro importo indicato. (31)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto. (32)  La Comunità si riserva il diritto di ridurre i dazi doganali autonomamente da 27,41 €/100 kg netti a 20,55 €/100 kg netti previo aumento dei limiti di valore di 6,86 € per 100 kg netti (per dazi doganali si intendono i dazi di base elencati nel calendario GATT). (33)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto; b) l'altro importo indicato. (34)  L'aliquota del dazio è ridotta a 13,15 € per 100 kg netti. (35)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche; articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche]. (36)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche]. (37)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100), e successive modifiche]. (38)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari. (39)  Paillette (corrisponde alla quantità necessaria per un'inseminazione). (40)   — Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8,5. — Dal 1o giugno al 31 ottobre: 12. — Dal 1o novembre al 31 dicembre: 8,5. (41)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)]. (42)  Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata. (43)  Vedi allegato 2. (44)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (45)  L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato. (46)   — Dal 1o gennaio al 15 maggio: 9,6. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. — Dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4. (47)   — Dal 1o gennaio al 14 aprile: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net. — Dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net. — Dal 1o al 31 dicembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net. (48)   — Dal 1o gennaio al 31 marzo: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br. — Dal 1o aprile al 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br. — Dal 1o al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br. (49)   — Dal 1o gennaio al 30 aprile: 13,6. — Dal 1o maggio al 30 settembre: 10,4. — Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 13,6. (50)   — Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8. — Dal 1o giugno al 31 agosto: 13,6. — Dal 1o settembre al 31 dicembre: 8. (51)   — Dal 1o gennaio al 31 giugno: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net. — Dal 1o luglio al 30 settembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net. — Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net. (52)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari. (53)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14)]. (54)  Vedi allegato 2. (55)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (56)   — Dal 1o gennaio al 31 maggio: 4. — Dal 1o giugno al 30 novembre: 5,1. — Dal 1o al 31 dicembre: 4. (57)   — Dal 1o gennaio al 31 marzo: 16. — Dal 1o aprile al 15 ottobre: 12. — Dal 16 ottobre al 31 dicembre: 16. (58)   — Dal 1o gennaio al 30 aprile: 1,5. — Dal 1o maggio al 31 ottobre: 2,4. — Dal 1o novembre al 31 dicembre: 1,5. (59)   — Dal 1o gennaio al 14 luglio: 14,4. — Dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6. — Dal 1o novembre al 31 dicembre: 14,4. (60)   — Dal 1o gennaio al 30 aprile: 11,2. — Dal 1o maggio al 31 luglio: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net. — Dal 1o agosto al 31 dicembre: 11,2. (61)   — Dal 1o gennaio al 14 maggio: 8,8. — Dal 15 maggio al 15 novembre: 8. — Dal 16 novembre al 31 dicembre: 8,8. (62)  Aliquota del dazio autonomo: 2. (63)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari. (64)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (65)  Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci: — ex 1001 frumento, — 1002 segala, — ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi, — ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina, la Comunità si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %. Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3. (66)  Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, la Comunità si impegna ad applicare il dazio con un'aliquota e in modo tale che il prezzo all'importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato: — dell'88 % per il riso Japonica, — dell'80 % per il riso Indica. Per quanto riguarda il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno aumentate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato. Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3. (67)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (68)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari. (69)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari. (70)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1509. (71)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1510. (72)  Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti (sottovoce 1509 10 10) e per gli oli di sansa d'oliva greggi (sottovoce 1510 00 10). (73)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo. (74)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasistosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo. (75)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)]. (76)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione. (77)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)]. (78)  Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione. (79)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (80)  Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido. (81)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche)]. (82)  Vedi allegato 1. (83)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (84)  Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %. (85)  Per 1 % in peso di saccarosio. (86)  Vedi allegato 1. (87)  Vedi allegato 1. (88)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (89)  Vedi allegato 1. (90)  Vedi allegato 2. (91)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (92)  L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato. (93)  Aliquota del dazio autonomo: 17. (94)  Vedi allegato 1. (95)  Per 1 % in peso di saccarosio. (96)  La riscossione del dazio specifico è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata. (97)  Aliquota del dazio autonomo: 13 + 122,3 €/100 kg/net MAX 35 €/100 kg/net. (98)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari. (99)  Vedi allegato 2. (100)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (101)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari. (102)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 del'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (103)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari. (104)  Salvo indicazione contratria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti. (105)  Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51 755 — März 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15. (106)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (107)  Vedi nota complementare 5 (NC). (108)  Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata. (109)  Misurati alla temperatura di 15 °C. (110)  Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso. (111)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione. (112)  Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C. (113)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione. (114)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (115)  Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata. (116)  Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata. (117)  L'amissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari. (118)  Il dazio ad valorem è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata. (119)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (120)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione. (121)  Cfr. allegato 1. (122)  Aliquota del dazio autonomo: 2,3. (123)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (124)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari. (125)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (126)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (127)  Aliquota del dazio autonomo: 5 €/100 m. (128)  Aliquota del dazio autonomo: 3,5 €/100 m. (129)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (130)  Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata. (131)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (132)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari. (133)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo. (134)  Il dazio doganale è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata, per i preservativi in poliuretano (sottovoce TARIC 3926909960). (135)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari. (136)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (137)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (138)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5. (139)  Aliquota del dazio autonomo: 2. (140)  Una finestra o una porta-finestra con o senza la sua intelaiatura o stipite va considerata come un pezzo. (141)  Aliquota del dazio autonomo: 3. (142)  Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo. (143)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione. (144)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari. (145)  Aliquota del dazio autonomo: 3,8. (146)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (147)  L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari. (148)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari. (149)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Cfr. anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari. (150)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (151)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (152)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo. (153)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari. (154)  Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. (155)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari. (156)  Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. (157)  Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %. (158)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari. (159)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo. (160)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)» (codice TARIC 7801910010). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (161)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (162)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari. (163)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari. (164)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (165)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari. (166)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (167)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata. (168)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari. (169)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata. (170)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (171)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari. (172)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (173)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (174)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «simulatori di manutenzione di aeromobili a terra, per uso civile» (codice TARIC 9023008010). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (175)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari. (176)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata. (177)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari. (178)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari. (179)  GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 28. (180)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. (181)  Amido-Fecola/Glucosio Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9). Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio. (182)  Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce. Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio. N. B.: In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio. (183)  Proteine del latte Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica. Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso. (184)  Le regole per l'applicazione del prezzo d'entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 3223/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66), modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9). (185)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (186)  Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo. (187)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7. (188)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8. (189)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net. (190)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net. (191)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net. (192)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net. (193)  Aliquota del dazio autonomo: 16. (194)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net. (195)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net. (196)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net. (197)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net. (198)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari. (199)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 1,1 €/100 kg/net. (200)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 2,3 €/100 kg/net. (201)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 3,4 €/100 kg/net. (202)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 4,5 €/100 kg/net. (203)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 5,7 €/100 kg/net. (204)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 6,8 €/100 kg/net. (205)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 8 €/100 kg/net. (206)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 23,8 €/100 kg/net. (207)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 1 €/100 kg/net. (208)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 2 €/100 kg/net. (209)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net. (210)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net. (211)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net. (212)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net. (213)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net. (214)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net. (215)  Aliquota del dazio autonomo: 12. (216)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net. (217)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net. (218)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net. (219)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net. (220)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net. (221)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1,8 €/100 kg/net. (222)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2,8 €/100 kg/net. (223)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3,7 €/100 kg/net. (224)  Per un diverso contingente nell'ambito della voce 0204, cfr. numero d'ordine 5. (225)  Per contingenti diversi nell'ambito della voce 0206, cfr. numeri d'ordine da 6 a 11 e 13. (226)  L'aliquota sarà fissata dalle autorità comunitarie competenti, al fine di assicurare che il contingente sia completamente utilizzato. (227)  Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3a edizione 1971, Bradford, Inghilterra. (228)  Le modifiche apportate all'elenco nel corso dell'anno saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. ALLEGATO II REGOLAMENTAZIONI COMUNITARIE SPECIFICHE PREVISTE ALL' DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/87 1. Sospensioni tariffarie 2. Contigenti e massimali tariffari 3. Preferenze tariffarie (contigenti e massimali inclusi) 4. Sistema delle preferenze generalizzate applicabile ai paesi in via di sviluppo 5. Dazi antidumping e dazi compensatori 6. Tasse compensatrici 7. Elementi agricoli 8. Valori unitari 9. Prezzo di riferimento e prezzo minimale 10. Proibizioni all'importazione 11. Restrizioni all'importazione 12. Sorveglianza all'importazione 13. Meccanismo complementare agli scambi 14. Proibizioni all'esportazione 15. Restrizioni all'esportazione 16. Sorveglianza all'esportazione 17. Restituzioni all'esportazione
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