Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce 9404
Fonte: reg-1990-07-31-2472 — art. 2 →a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce 9404
Fonte: reg-1995-10-10-2448 — art. 2 →a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce 9404
Fonte: reg-2004-09-07-1810 — art. 2 →