Art. 2

In vigore dal 18 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 agosto 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1. (3)  GU L 182 del 21.7.2000, pag. 1. (4)  GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1. (5)  GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46. (6)  GU L 182 del 21.7.2000, pag. 25. (7)  GU C 103 del 3.4.2001, pag. 5. (8)  GU C 17 del 24.1.2003, pag. 2.
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