Art. 1
1. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 964/2003 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 18 ago 2004
1.«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle seguenti società:
Paese
Aliquota del dazio
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
58,6 %
—
Thailandia
58,9 %
A 999
Eccetto:
Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn
7,4 %
8 850
Thai Benkan Co. Ltd,
Prapadaeng-Samutprakarn
0 %
A 118»
2. L’, paragrafo 3, e l’ del regolamento (CE) n. 964/2003 sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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