Art. 1

1.   L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 964/2003 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 18 ago 2004
1.«2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle seguenti società: Paese Aliquota del dazio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese 58,6 % — Thailandia 58,9 % A 999 Eccetto: Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn 7,4 % 8 850 Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng-Samutprakarn 0 % A 118» 2.   L’, paragrafo 3, e l’ del regolamento (CE) n. 964/2003 sono abrogati.
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