Art. 2
In vigore dal 18 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 agosto 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BOT
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.
(3) GU L 182 del 21.7.2000, pag. 1.
(4) GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.
(5) GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46.
(6) GU L 182 del 21.7.2000, pag. 25.
(7) GU C 103 del 3.4.2001, pag. 5.
(8) GU C 17 del 24.1.2003, pag. 2.
Storico versioni
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