Art. 2

In vigore dal 18 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25). (2)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 14).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1470:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1470 | Portale Normativo