Art. 1

In vigore dal 18 ago 2004
1.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’aiuto alla coltura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a: a) 2 806 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni; b) 3 847 EUR/ha per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina; c) 3 391 EUR/ha per le superfici coltivate a uve secche di Corinto; d) 969 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel. 2.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 l’aiuto al reimpianto di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 3 917 EUR/ha. 3.   Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2201/96, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora sia versato l’aiuto di cui al paragrafo 2.
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