Art. 2
In vigore dal 18 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 14).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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