Art. 5

Importazioni in corso di trasporto verso la Comunità

In vigore dal 13 ago 2004
1.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti in corso di trasporto verso la Comunità ai sensi del paragrafo 2. 2.   Sono considerati in corso di trasporto verso la Comunità i prodotti che: — sono usciti dal territorio del paese d’origine prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e — sono scortati dal luogo di carico nel paese d’origine sino al luogo di scarico nella Comunità da un documento di trasporto valido rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate forniscono alle autorità doganali la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2. Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d’origine prima della data di entrata in vigore del presente regolamento quando viene esibito uno dei seguenti documenti: — in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data, — in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura che è stata accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data, — in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) o qualsiasi altro documento di trasporto rilasciato nel paese di origine prima di tale data, — in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di tale data.
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