Art. 4
Trasporto diretto
In vigore dal 13 ago 2004
1. Si considerano trasportati direttamente nella Comunità da un paese terzo:
a)
i prodotti trasportati senza attraversare il territorio di un altro paese terzo;
b)
i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l’attraversamento dei paesi terzi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti:
—
siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito,
—
non vi siano stati immessi in commercio o per il consumo, e
—
vi abbiano subìto unicamente operazioni di scarico e di ricarico.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere fornita alle autorità della Comunità. Detta prova può essere presentata, in particolare, sotto forma di uno dei seguenti documenti:
a)
un documento di trasporto unico rilasciato nel paese d’origine per l’attraversamento del paese o dei paesi di transito;
b)
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito contenente:
—
una descrizione esatta delle merci,
—
la data del loro carico o ricarico o, se del caso, del loro imbarco o sbarco, con l’indicazione delle navi utilizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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