Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 13 ago 2004
1. L’origine del salmone d’allevamento a cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, l’eventuale immissione in libera pratica nella Comunità di salmone d’allevamento originario di un paese in via di sviluppo è subordinata:
a)
alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di detto paese e conforme ai requisiti di cui all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e
b)
alla condizione che il prodotto sia stato trasportato direttamente, ai sensi dell’, da detto paese nella Comunità.
3. Il certificato di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), non è richiesto per le importazioni di salmone d’allevamento corredate di una prova dell’origine rilasciata o compilata secondo le norme definite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.
4. La prova dell’origine viene accettata solo se il salmone d’allevamento soddisfa i criteri di determinazione dell’origine specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti.
Storico versioni
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