Art. 5
Rispetto di altre misure di limitazione dello sforzo di pesca
In vigore dal 19 lug 2004
I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati negli allegati I e II non inficiano le limitazioni dello sforzo di pesca fissate nell'ambito dei piani di ricostituzione o di qualsiasi altra misura di gestione adottata in applicazione della normativa comunitaria, a condizione che si applichi la misura che prevede il minore sforzo di pesca.
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