Art. 4

Metodologia

In vigore dal 19 lug 2004
Ciascun Stato membro assicura che il metodo usato per registrare lo sforzo di pesca è lo stesso di quello utilizzato nella determinazione dei livelli dello sforzo di pesca a norma degli del regolamento (CE) n. 1954/2003.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2004/1415 — Metodologia | Portale Normativo