Art. 3
Transito in una zona
In vigore dal 19 lug 2004
1. Ciascuno Stato membro assicura che l'uso delle attribuzioni per zona di sforzi di pesca di cui agli del regolamento (CE) n. 1954/2003 non si tradurrà in un maggiore tempo di pesca rispetto ai livelli dello sforzo di pesca esercitato nel periodo di riferimento.
2. Lo sforzo di pesca fissato in esito al transito di un peschereccio in una zona in cui non si sono svolte operazioni di pesca nel periodo di riferimento non dev'essere utilizzato per compiere operazioni di pesca in detta zona. Ciascuno Stato membro registra separatamente tale sforzo di pesca.
Storico versioni
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