Art. 9

In vigore dal 19 lug 2004
1.   Tenuto conto in particolare della situazione e dell’evoluzione prevedibile del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede: a) alla fissazione di un importo minimo di prelievo all'esportazione, oppure b) alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione. 2.   Fatto salvo il disposto dell', qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione. 3.   Fatto salvo il disposto dell', qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1327:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo