Art. 7
In vigore dal 19 lug 2004
1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.
2. Le offerte presentate vengono comunicate in forma anonima e devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e 30 minuti dopo lo scadere del termine per la presentazione settimanale delle offerte specificato nel bando di gara.
In assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine.
Storico versioni
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