Art. 14
In vigore dal 19 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 4).
(3) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 della Commissione (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).
(4) GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 910/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 63).
(5) Kosovo compreso, come definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(6) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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