Art. 14

Art. 14

In vigore dal 19 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). (2)  GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 4). (3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 della Commissione (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25). (4)  GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 910/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 63). (5)  Kosovo compreso, come definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. (6)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
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