Art. 2

In vigore dal 8 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2004. Esso si applica ai titoli chiesti a decorrere dalla sua data di entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 del 11.6.2004, pag. 9). (3)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3). (4)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5). ALLEGATO del regolamento della Commissione, del 8 luglio 2004, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali Codice NC Designazione delle merci Prodotti derivati del granturco, compresi quelli di cui alle seguenti sottovoci: 1102 20 Farina di granturco 1103 13 Semole e semolini di granturco 1103 29 40 Agglomerati in forma di pellets di granturco 1104 19 50 Fiocchi di granturco 1104 23 altri cereali lavorati (mondati) di granturco 1108 12 00 Amido di granturco 1108 13 00 Fecola di patate
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1266 | Portale Normativo