Art. 2
In vigore dal 8 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 2004.
Esso si applica ai titoli chiesti a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 del 11.6.2004, pag. 9).
(3) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).
(4) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 8 luglio 2004, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali
Codice NC
Designazione delle merci
Prodotti derivati del granturco, compresi quelli di cui alle seguenti sottovoci:
1102 20
Farina di granturco
1103 13
Semole e semolini di granturco
1103 29 40
Agglomerati in forma di pellets di granturco
1104 19 50
Fiocchi di granturco
1104 23
altri cereali lavorati (mondati) di granturco
1108 12 00
Amido di granturco
1108 13 00
Fecola di patate
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1266:oj#art-2