Art. 7

Assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

In vigore dal 8 lug 2004
1.   Per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004, le autorità competenti stabiliscono un’assegnazione specifica per ogni operatore non tradizionale registrato presso di loro. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo fissato dall’articolo 3, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale. 2.   Le autorità competenti notificano ad ogni operatore non tradizionale l’assegnazione stabilita entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento recante fissazione di tale coefficiente.
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