Art. 6
Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004
In vigore dal 8 lug 2004
1. Per ciascun operatore tradizionale che abbia realizzato, nel corso di uno degli anni del periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, importazioni primarie di banane per il quantitativo minimo previsto ai fini della vendita in uno o più nuovi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione dell’operatore stabiliscono un quantitativo di riferimento specifico per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004 sulla base della media delle importazioni primarie effettuate nel triennio summenzionato. Tale quantitativo di riferimento è stabilito per mezzo dei documenti giustificativi di cui all’, paragrafi 2 e 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 414/2004.
Tale quantitativo di riferimento specifico si ottiene applicando alla media annua delle importazioni primarie di cui al comma precedente il coefficiente 0,667.
2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo fissato dall’articolo 3, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale.
3. Le autorità competenti notificano ad ogni operatore il quantitativo di riferimento specifico assegnatogli, eventualmente adeguato mediante l’applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 2, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento recante fissazione di tale coefficiente.
Storico versioni
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