Art. 2
Entrata in vigore
In vigore dal 8 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).
(3) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52.
(4) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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