Art. 1

In vigore dal 30 giu 2004
Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 28 febbraio 2005 sono aperti, nell’ambito della decisione 2001/870/CE, per l’importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10: a) un contingente tariffario di 138 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dei paesi ACP firmatari dell’accordo sotto forma di scambio di lettere approvato in forza della decisione 2001/870/CE; b) un contingente tariffario di 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dell’India.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/1213 | Portale Normativo