Art. 1
In vigore dal 30 giu 2004
Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 28 febbraio 2005 sono aperti, nell’ambito della decisione 2001/870/CE, per l’importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10:
a)
un contingente tariffario di 138 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dei paesi ACP firmatari dell’accordo sotto forma di scambio di lettere approvato in forza della decisione 2001/870/CE;
b)
un contingente tariffario di 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dell’India.
Storico versioni
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