Art. 2

In vigore dal 30 giu 2004
1.   Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all’importazione dei quantitativi di cui all’ è fissato a 0 EUR. 2.   Il prezzo minimo d’acquisto che i raffinatori comunitari debbono pagare è fissato, per il periodo di cui all’, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero della qualità tipo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1213:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo