Art. 2
In vigore dal 30 giu 2004
1. Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all’importazione dei quantitativi di cui all’ è fissato a 0 EUR.
2. Il prezzo minimo d’acquisto che i raffinatori comunitari debbono pagare è fissato, per il periodo di cui all’, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero della qualità tipo.
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