Art. 5

In vigore dal 29 giu 2004
1.   I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell'operatore che ha presentato domanda. 2.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture: a) nella casella 8, il paese d'origine; b) nella casella 16, l'indicazione del gruppo di codici della nomenclatura combinata: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49; c) nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4537) e almeno una delle diciture di cui all'allegato II. I titoli obbligano ad importare dal paese di cui alla lettera a).
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Art. 5 Regolamento (UE) 2004/1204 | Portale Normativo