Art. 2

In vigore dal 29 giu 2004
1.   Per avere accesso al contingente di cui all', il richiedente è una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda di titolo di importazione, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato nel corso del 2003 almeno 100 capi di cui alla sottovoce 0102 90 del sistema armonizzato. Il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA. 2.   Gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia possono presentare domanda di titolo di importazione in base alle importazioni di cui al paragrafo 1 realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi. 3.   La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario. Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell', paragrafo 5, per ciascun richiedente. 4.   Non possono presentare domanda gli operatori che alla data del 1o genniao 2004 hanno cessato l'attività nell'ambito degli scambi commerciali nel settore delle carni bovine con i paesi terzi. 5.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1204 | Portale Normativo