Art. 5
In vigore dal 29 giu 2004
1. I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell'operatore che ha presentato domanda.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8, il paese d'origine;
b)
nella casella 16, l'indicazione del gruppo di codici della nomenclatura combinata: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49;
c)
nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4537) e almeno una delle diciture di cui all'allegato II.
I titoli obbligano ad importare dal paese di cui alla lettera a).
Storico versioni
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