Art. 6
In vigore dal 29 giu 2004
1. La domanda di diritti d'importazione è ammissibile solo se corredata di una cauzione pari a 6 euro/100 kg di peso equivalente di carne disossata.
2. Se dall’applicazione della percentuale di riduzione di cui all' risultano meno diritti d'importazione da assegnare rispetto a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.
3. La presentazione di una domanda per uno o più titoli d'importazione per un quantitativo equivalente al totale dei diritti d'importazione assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
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