Art. 3
In vigore dal 29 giu 2004
1. Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione per un quantitativo di riferimento corrispondente ai quantitativi di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 oppure 0206 29 91, importati dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1o gennaio 2003 e il 30 aprile 2004.
Gli operatori nei nuovi Stati membri possono richiedere diritti d'importazione in base alle importazioni realizzate nel periodo e per i prodotti di cui al primo comma in provenienza da paesi che, fino al 30 aprile 2004, erano per loro paesi terzi.
2. Una società nata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento, può utilizzare tali importazioni di riferimento come base per la presentazione della domanda.
3. La domanda di diritti d'importazione è corredata della prova delle importazioni di cui al paragrafo 1, costituita dalla copia rilasciata al destinatario della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistata.
Storico versioni
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