Art. 5

In vigore dal 29 giu 2004
Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro. L’organismo d’intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2004/1200 | Portale Normativo