Art. 7
In vigore dal 29 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).
(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO
GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 52/2004 CE
Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell’alcole posto in vendita
Stato membro
Ubicazione
Numero delle cisterne
Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol.
Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 Articolo
Tipo di alcole
Titolo alcolometrico
(in % vol)
Francia
Onivins — Longuefuye
F-53200 Longuefuye
20
22 410
27
greggio
+ 92
4
22 555
27
greggio
+ 92
10
22 310
28
greggio
+ 92
15
15 155
28
greggio
+ 92
Onivins — Port-la-Nouvelle
Avenue Adolphe Turel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
37
165
27
greggio
+ 92
37
8 100
30
greggio
+ 92
37
550
28
greggio
+ 92
36
120
28
greggio
+ 92
36
8 610
30
greggio
+ 92
36
25
27
greggio
+ 92
Totale
100 000
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1200:oj#art-7