Art. 7

In vigore dal 29 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13). (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56). (3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. ALLEGATO GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 52/2004 CE Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell’alcole posto in vendita Stato membro Ubicazione Numero delle cisterne Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol. Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 Articolo Tipo di alcole Titolo alcolometrico (in % vol) Francia Onivins — Longuefuye F-53200 Longuefuye 20 22 410 27 greggio + 92 4 22 555 27 greggio + 92 10 22 310 28 greggio + 92 15 15 155 28 greggio + 92 Onivins — Port-la-Nouvelle Avenue Adolphe Turel BP 62 F-11210 Port-la-Nouvelle 37 165 27 greggio + 92 37 8 100 30 greggio + 92 37 550 28 greggio + 92 36 120 28 greggio + 92 36 8 610 30 greggio + 92 36 25 27 greggio + 92 Totale 100 000
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