Art. 1
In vigore dal 29 giu 2004
Si procede alla vendita mediante gara di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 52/2004 CE. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese.
La vendita verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.
Storico versioni
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