Art. 5
Entrata in vigore
In vigore dal 28 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
(1) Parere espresso il 30 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 19 aprile 2004.
(3) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).
(4) GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.
(5) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.
(6) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1.
(7) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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