Art. 4

Modifiche

In vigore dal 28 giu 2004
1.   Qualora il Consiglio decida di modificare il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato, esso modifica contemporaneamente l' del presente regolamento, in modo che le definizioni in esso contenute continuino a essere coerenti. 2.   Qualora la Commissione introduca nuovi riferimenti al SEC 95 nell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3605/93, conformemente all'articolo 7 del medesimo, essa introduce contemporaneamente questi stessi nuovi riferimenti nell' del presente regolamento, in modo che le definizioni in esso contenute continuino a essere coerenti.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2004/1222 — Modifiche | Portale Normativo