Art. 2

Calendario

In vigore dal 28 giu 2004
1.   Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione i dati sul debito pubblico su base trimestrale entro tre mesi dalla fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Simultaneamente sono comunicate le eventuali revisioni dei dati trimestrali per i trimestri precedenti. 2.   I dati sul debito pubblico su base trimestrale sono comunicati per la prima volta entro il 31 dicembre 2004. 3.   La Commissione ha la facoltà di concedere una deroga, non superiore a un anno, per quanto riguarda la prima comunicazione dei dati trimestrali, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti rilevanti.
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